ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11  del
decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante  «Disposizioni  di
modifica della disciplina del regime  di  procedibilita'  per  taluni
reati in attuazione della delega di cui  all'articolo  1,  commi  16,
lettere a) e b), e 17,  della  legge  23  giugno  2017,  n.  103»,  e
dell'art. 649-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario
di Firenze, sezione prima penale, nel procedimento  a  carico  di  I.
D.G., con ordinanza del 17  gennaio  2022,  iscritta  al  n.  12  del
registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dall'anno 2022. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023. 
    Ritenuto che con ordinanza del  17  gennaio  2022,  il  Tribunale
ordinario di Firenze, sezione  prima  penale,  ha  sollevato  in  via
principale, in riferimento agli artt.  3  e  76  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  11  del  decreto
legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di  modifica
della disciplina del regime di procedibilita'  per  taluni  reati  in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e
b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», «nella parte  in  cui,
introducendo  l'art.  649-bis  c.p.,  ha  esteso  la   procedibilita'
d'ufficio  della  truffa  all'ipotesi  in  cui  ricorra  la  recidiva
qualificata   (aggravata,   pluriaggravata    o    reiterata),    con
illegittimita' derivata dell'art. 649-bis c.p. nella suddetta parte»; 
    che il giudice a quo ha altresi' sollevato in via subordinata, in
riferimento   all'art.   3   Cost.,   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 649-bis del codice penale, «nella  parte  in
cui prevede la procedibilita' d'ufficio dei reati ivi  contemplati  -
e, in ulteriore subordine, della sola truffa -  nell'ipotesi  in  cui
ricorra  la  recidiva  qualificata   (aggravata,   pluriaggravata   o
reiterata)»; 
    che il Tribunale rimettente si trova a  giudicare  l'imputato  I.
D.G., citato in giudizio per rispondere di  tre  diversi  delitti  di
truffa,  due  dei  quali  consumati,  commessi  secondo  il  pubblico
ministero rispettivamente il 4, il 5 e il 17 maggio 2019, avvinti dal
vincolo della continuazione  e  aggravati  dalla  recidiva  reiterata
specifica infraquinquennale; 
    che le querele presentate dalle persone  offese  in  relazione  a
tutte  le  truffe  in  contestazione   sono   state   rimesse   prima
dell'apertura del dibattimento; 
    che, dall'esame del certificato penale dell'imputato,  emerge  un
precedente decreto penale di condanna del 25 maggio  2018  (esecutivo
il 9 giugno 2018) per i reati di  tentata  truffa  e  deturpamento  e
imbrattamento di  cose  altrui,  risultanza  che  induce  il  giudice
rimettente a ritenere  plausibile  la  sussistenza  della  contestata
recidiva specifica infraquinquennale, ancorche' non reiterata; 
    che, comportando detta recidiva un aumento di pena  della  meta',
ex art. 99, terzo comma, cod. pen., essa costituisce una  circostanza
aggravante a effetto speciale; 
    che, ai  sensi  dell'art.  640,  terzo  comma,  cod.  pen.,  come
modificato dall'art. 8, comma 1,  del  d.lgs.  n.  36  del  2018,  il
delitto di truffa «e' punibile a querela della persona offesa,  salvo
che  ricorra  taluna  delle  circostanze   previste   dal   capoverso
precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art.  61,  primo
comma, numero 7»; 
    che l'art. 649-bis cod. pen., introdotto dall'art. 11,  comma  1,
del medesimo decreto legislativo, prevede tuttavia, in  relazione  ai
delitti di cui agli artt. 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma,  e
646, secondo comma, cod. pen.,  che  «si  procede  d'ufficio  qualora
ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale»; 
    che, prima dell'intervento realizzato con il  d.lgs.  n.  36  del
2018, l'art. 640, terzo comma, cod. pen., stabiliva che «[i]l delitto
e' punibile a querela della persona offesa, salvo che  ricorra  [...]
un'altra circostanza aggravante»; 
    che - osserva il giudice a quo  -  nel  vigore  della  precedente
formulazione dell'art. 640, terzo comma, cod. pen., la giurisprudenza
di legittimita' riteneva che la recidiva, per  le  sue  peculiarita',
non rientrasse fra le  circostanze  aggravanti  idonee  a  mutare  il
regime di procedibilita' a querela della truffa; 
    che, invece, dopo  l'introduzione  nel  codice  penale  dell'art.
649-bis e' sorto, sul punto, un contrasto in giurisprudenza; 
    che tale contrasto e' stato risolto  dalle  sezioni  unite  della
Corte di cassazione con sentenza 24 settembre 2020-29  gennaio  2021,
n. 3585, che ha affermato  il  seguente  principio  di  diritto:  «il
riferimento alle aggravanti ad effetto speciale  contenuto  nell'art.
649-bis, cod. pen., ai fini della  procedibilita'  d'ufficio,  per  i
delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva
qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art.
99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.»; 
    che, pertanto, sulla base dell'interpretazione dell'art.  649-bis
cod. pen. fornita dalle Sezioni unite e confermata  dalla  successiva
giurisprudenza di legittimita', in presenza della recidiva  specifica
infraquinquennale  il  giudice   rimettente   dovrebbe   ritenere   i
contestati delitti di truffa procedibili d'ufficio; 
    che, tuttavia, il  giudice  a  quo  dubita  della  compatibilita'
dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018  e,  in  subordine,  dell'art.
649-bis cod. pen. con i parametri costituzionali sopramenzionati; 
    che le questioni sarebbero  rilevanti,  atteso  che  l'intervento
auspicato dal giudice rimettente determinerebbe la  procedibilita'  a
querela delle truffe  contestate,  indipendentemente  dalla  presenza
della recidiva, e si tradurrebbe nell'immediata declaratoria  di  non
doversi  procedere  per  estinzione  del  reato,  a   seguito   delle
remissioni di querela gia' presentate; 
    che, quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate in via principale, il giudice a  quo  ritiene  che  l'esito
prodotto dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2018 non sia
conforme ai principi e ai criteri  direttivi  formulati  nella  legge
delega, che avrebbero perseguito la finalita' di estendere -  non  di
restringere, come sarebbe invece avvenuto - l'ambito dei reati contro
il patrimonio  procedibili  a  querela,  con  conseguente  violazione
dell'art. 76 Cost.; 
    che pertanto, ad avviso del  rimettente,  il  risultato  ottenuto
sarebbe intrinsecamente irragionevole  per  contrasto  con  lo  scopo
perseguito  dal  legislatore,  che  intendeva   ridurre   l'area   di
procedibilita' d'ufficio della truffa e che invece, per  effetto  del
diritto vivente formatosi sulla norma, l'ha vista incrementarsi,  con
conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata, l'incidenza
della recidiva qualificata sul regime di procedibilita' finirebbe per
frustrare la stessa ratio della procedibilita' a querela, poiche'  il
riconoscimento di tale circostanza potrebbe avvenire solo in una fase
molto  avanzata  del  procedimento,  vanificando  le  necessita'   di
celerita'  e  deflazione  del  carico  giudiziario  e   travalicando,
pertanto, il limite di ragionevolezza delle scelte legislative  nella
definizione del regime di procedibilita'  dei  reati,  in  violazione
dell'art. 3 Cost.; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni  sollevate   siano   dichiarate
manifestamente inammissibili e, comunque, manifestamente infondate; 
    che la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
rimettente in via principale sarebbe irrilevante nel giudizio a  quo,
poiche' genericamente riferita all'art. 11 del d.lgs. n. 36 del  2018
e a tutte le fattispecie di reato in esso contemplate, a fronte di un
procedimento penale instaurato per la sola fattispecie di  truffa  di
cui all'art. 640 cod. pen.; 
    che la stessa sorte dovrebbe subire, per i  medesimi  motivi,  la
questione sollevata  in  via  subordinata  con  riferimento  all'art.
649-bis cod. pen.; 
    che le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate  nel
merito, perche' il  legislatore  delegato  si  sarebbe  perfettamente
conformato agli indirizzi del Parlamento espressi nella legge delega,
con conseguente esclusione del lamentato vulnus all'art. 76 Cost.; 
    che  il  carattere  vincolato  della  legislazione  delegata  non
escluderebbe ogni discrezionalita' del  delegato  nell'esercizio  del
potere  che  gli  e'  stato  affidato,  sicche'   l'irrigidimento   o
l'ampliamento del regime di procedibilita' d'ufficio per  i  casi  di
maggiore offensivita' non configurerebbe una violazione  dell'art.  3
Cost.; 
    che la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
rimettente  in  via  subordinata  sarebbe  essa  pure  manifestamente
infondata, poiche' la scelta della procedibilita'  d'ufficio  sarebbe
giustificata  dalla  maggiore  gravita'   dell'ipotesi   selezionata,
caratterizzata dalla presenza di un'aggravante  a  effetto  speciale,
senza pertanto che l'esercizio della discrezionalita' legislativa  si
caratterizzi  per  quel  manifesto  contrasto  con   il   canone   di
ragionevolezza che fonderebbe la violazione dell'art. 3 Cost. 
    Considerato che la disciplina oggetto della presente questione di
legittimita'  costituzionale  e'  stata  modificata,  successivamente
all'ordinanza di rimessione, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre  2021,  n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari); 
    che, a seguito della proroga dell'ordinario  termine  di  vacatio
legis ad opera dell'art. 6, comma 1,  del  decreto-legge  31  ottobre
2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei
benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che  non
collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore
del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150,  di  obblighi  di
vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei  raduni
illegali), convertito, con modificazioni,  nella  legge  30  dicembre
2022, n. 199, il menzionato d.lgs. n. 150  del  2022  e'  entrato  in
vigore il 30 dicembre 2022; 
    che, con riferimento al delitto di truffa,  l'art.  2,  comma  1,
lettera o), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato il  terzo  comma
dell'art. 640 cod.  pen.  eliminando  le  parole  «o  la  circostanza
aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7»; 
    che, con riguardo invece all'art. 649-bis cod.  pen.,  l'art.  2,
comma 1, lettera q), del medesimo decreto e' intervenuto -  oltreche'
eliminando le parole «o se il danno arrecato alla persona  offesa  e'
di rilevante gravita'» - aggiungendo,  dopo  le  parole  «si  procede
d'ufficio  qualora  ricorrano  circostanze  aggravanti   ad   effetto
speciale», l'inciso «diverse dalla recidiva»; 
    che tale intervento legislativo, dunque,  amplia  le  ipotesi  di
procedibilita' a querela dei delitti di truffa, frode  informatica  e
appropriazione indebita,  tramite  l'esclusione  della  recidiva  dal
novero delle  circostanze  aggravanti  ad  effetto  speciale  che  ne
determinano la procedibilita' d'ufficio; 
    che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  al
giudice a  quo  perche'  possa  procedere  alla  rivalutazione  della
rilevanza delle questioni di legittimita'  costituzionale  sollevate,
alla luce delle intervenute modifiche normative.