ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della
legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta
penale, nel procedimento penale a carico di R. R., con ordinanza del
27 gennaio 2022, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2022 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 2022.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di
Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 22
maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico).
Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in
riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e
117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli
artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6
«nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle
armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione».
Con il secondo gruppo di questioni, il giudice a quo denuncia la
medesima disposizione - per allegato contrasto con gli artt. 3, 27,
42, nonche' 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione
all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE
- «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle
armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del
r.d. n. 733/1931».
1.1.- Il rimettente riferisce che R. R. - detentore di otto tra
fucili da caccia e carabine da tiro sportivo custoditi presso la
propria abitazione, e la cui detenzione era gia' stata regolarmente
denunciata all'autorita' di pubblica sicurezza - e' imputato della
violazione del citato art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
per avere omesso di comunicare il trasferimento di dette armi presso
la nuova residenza.
L'imputato ha chiesto di definire il processo mediante oblazione,
ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale e il giudice a quo,
ritenuta l'insussistenza di cause ostative di carattere oggettivo o
soggettivo, ha determinato la somma da corrispondere in 103 euro,
pari alla meta' della sanzione massima prevista dal combinato
disposto degli artt. 38 e 17 TULPS; a fronte dell'intervenuto
pagamento, l'imputato ha chiesto pronunciarsi declaratoria di
estinzione del reato con restituzione delle armi sequestrate.
1.2.- Secondo il giudice a quo, tuttavia, l'istanza di
restituzione non potrebbe essere accolta, ostandovi il disposto del
censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975, che impone la confisca
delle armi in questione, peraltro di valore economico assai superiore
alla modesta entita' dell'ammenda corrisposta per il reato in
contestazione. Infatti, non sussisterebbero dubbi circa
l'obbligatorieta' della confisca pur a fronte dell'intervenuta
oblazione, atteso che l'art. 6, nel richiamare il primo capoverso
dell'art. 240 cod. pen., secondo l'interpretazione offertane dal
diritto vivente, impone indefettibilmente la confisca delle cose ivi
indicate, anche in assenza di condanna e a fronte della declaratoria
di estinzione del reato per oblazione, salve le sole ipotesi
dell'assoluzione nel merito dell'imputato o dell'appartenenza della
res a persona estranea al reato (sono citate Corte di cassazione,
sezione prima penale, sentenze 15 novembre-30 novembre 2017, n.
54086; 6 aprile-2 agosto 2016, n. 33982; 9 ottobre-18 dicembre 2015,
n. 49969; 4 dicembre 2012-15 gennaio 2013, n. 1806; 20 gennaio-25
marzo 2010, n. 11480; 1° ottobre-16 ottobre 2008, n. 38951; 10
novembre 2006-18 gennaio 2007, n. 1264; 28 settembre-28 ottobre 1999,
n. 5228; 23 ottobre 1997-24 febbraio 1998, n. 5967; 29 ottobre
1997-14 gennaio 1998, n. 413).
Un diverso esito - nel senso della restituzione dei beni o
quantomeno della facoltativita' della confisca, con possibilita' per
il giudice di valutare in concreto la sussistenza delle condizioni
per disporla - sarebbe prospettabile solo ove le questioni di
legittimita' costituzionale sollevate fossero accolte. Di qui la loro
rilevanza.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza del primo gruppo di
questioni, ritiene il giudice a quo che l'art. 6 della legge n. 152
del 1975, nella parte in cui impone la confisca delle armi o altre
cose ivi indicate anche in caso di estinzione del reato per
oblazione, contrasti: a) con gli artt. 27, secondo comma, nonche' 11
e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 2,
CEDU e 48 CDFUE, i quali sanciscono la presunzione di innocenza
dell'imputato; b) con gli artt. 42, secondo comma, 11 e 117, primo
comma Cost., in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE,
che tutelano il diritto di proprieta'.
1.3.1.- La confisca prevista dall'art. 6 della legge n. 152 del
1975 avrebbe natura «"penale" o comunque "sanzionatoria"» in base ai
criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e
della Corte EDU. La misura ablatoria si riconnetterebbe infatti alla
commissione (almeno presunta) di un fatto di reato, verrebbe disposta
dal giudice all'esito di un procedimento penale e non assolverebbe ad
alcuna funzione risarcitoria o ripristinatoria della situazione
antecedente il reato, determinando invece «l'ablazione di beni
acquisiti in modo legittimo dall'imputato, da questi legittimamente
detenuti (almeno per un determinato tempo) e, in ipotesi,
ulteriormente detenibili regolarmente, con una mera comunicazione
all'Autorita' di P.S.».
Diversamente dalle ipotesi riconducibili alla previsione
dell'art. 240, secondo comma, numero 2), cod. pen. (che prescrive la
confisca obbligatoria di «cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato»), «la
detenzione di un'arma (a meno che non si tratti di arma clandestina o
da guerra), e a determinate condizioni persino la fabbricazione,
l'alienazione, il porto ecc., non sono affatto vietate in se', ma
richiedono solo una denuncia di detenzione all'Autorita' di Pubblica
sicurezza (o un'autorizzazione)». Le stesse armi, poi, potrebbero
essere restituite, oltre che all'imputato in caso di assoluzione,
anche al terzo proprietario estraneo al reato. Cio' confermerebbe che
«la confisca non e' disposta in relazione all'intrinseca criminosita'
della res (come potrebbe essere ad esempio in caso di stupefacenti o
appunto [di] armi clandestine), ma per la relazione che si pone tra
essa e l'autore del reato; in un'ottica che privilegia l'aspetto
sanzionatorio rispetto a quello di prevenzione speciale, posto che lo
stesso imputato potrebbe comunque continuare a detenere
legittimamente armi diverse da quelle oggetto del reato
contestatogli». L'esigenza di rispetto di «uno statuto minimo di
garanzie di carattere sostanziale e processuale» si porrebbe peraltro
per «qualsiasi misura pregiudizievole per diritti costituzionalmente
tutelati, anche se di carattere amministrativo» (e' citata la
sentenza n. 22 del 2018 di questa Corte).
1.3.2.- Tanto premesso in ordine alla natura della confisca di
cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975, il giudice a quo
evidenzia che, in caso di definizione del processo mediante
oblazione, l'effetto ablativo del diritto di proprieta' dell'imputato
si produce in assenza di accertamento sulla sua responsabilita', se
non nei ristretti limiti dell'insussistenza di una evidente causa di
assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del codice
di procedura penale.
E invero, nel procedimento per oblazione, il giudizio sarebbe
definito senza formazione della prova, con l'accoglimento della
relativa domanda - presentata prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento - in esito a una mera valutazione giudiziale circa
l'assenza di recidiva, abitualita' o professionalita' nel reato
dell'imputato, la permanenza o meno di conseguenze dannose o
pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e la
gravita' del fatto; valutazione che avverrebbe «senza alcun apporto
fornito dalla difesa». Ne' potrebbe ritenersi che la domanda di
oblazione implichi un'implicita ammissione di responsabilita' da
parte dell'imputato, o che la pronuncia dichiarativa dell'estinzione
del reato per intervenuta oblazione sia equiparabile a una sentenza
di condanna. Il procedimento per oblazione, infatti, sarebbe
concepito per evitare i costi economici ed emotivi e l'alea del
processo mediante il versamento di una somma di denaro, che estingue
il reato, senza che si producano effetti penali, civili o
disciplinari e senza che la relativa declaratoria sia annotata nel
certificato del casellario giudiziale, a differenza di quanto avviene
in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti,
alla declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della
messa alla prova o all'esclusione della punibilita' per particolare
tenuita' del fatto.
1.3.3.- Alla confisca ex art. 6 della legge n. 152 del 1975
disposta in esito all'estinzione del reato per oblazione sarebbero
estensibili le considerazioni sviluppate dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo in relazione alla cosiddetta confisca urbanistica
(sono citate le sentenze grande camera, 28 giugno 2018, GIEM srl e
altri contro Italia; 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia; 30
agosto 2007 e 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e altri contro Italia),
secondo cui una misura ablativa del diritto di proprieta' e'
compatibile con gli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU e 1 Prot. addiz.
CEDU solo se adottata con una sentenza di condanna «o comunque a
seguito di un accertamento garantito, non essendo sufficiente una
sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato [...] a meno che la
stessa non sia stata preceduta, secondo l'ultimo approdo
interpretativo condiviso anche dalla Corte di cassazione a Sezioni
Unite (Cass., S.U. 30 gennaio 2020, n. 13539 [...]), da un
accertamento equivalente ad una pronuncia di condanna per la sua
latitudine e modalita' di formazione, essendo esteso alla sussistenza
del fatto e alla responsabilita' del reo e formatosi all'esito di un
giudizio caratterizzato dalla partecipazione in contraddittorio delle
parti». Considerazioni, queste, espresse dalla giurisprudenza di
legittimita' anche in relazione alla confisca prevista in materia di
gioco d'azzardo dall'art. 722 cod. pen. (e' citata Corte di
cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 marzo 1993, n. 5) e
alla confisca del prezzo di reato di cui all'art. 240, secondo comma,
numero 1), cod. pen. (sono richiamate Corte di cassazione, sezioni
unite penali, sentenze 26 giugno-21 luglio 2015, n. 31617, e 10
luglio-15 ottobre 2008, n. 38834).
Tali ragioni di garanzia si imporrebbero a maggior ragione in
relazione alla confisca di cui all'art. 6 della legge n. 152 del
1975, i cui effetti ripristinatori sono «del tutto assenti» e la cui
funzione sanzionatoria o, al piu', specialpreventiva, e'
particolarmente accentuata.
1.3.4.- Aggiunge il rimettente che un'eventuale declaratoria di
illegittimita' costituzionale del citato art. 6, nella parte in cui
impone la confisca delle armi anche in caso di declaratoria di
estinzione del reato per oblazione, comporterebbe l'impossibilita' di
disporre la misura ablativa solo in relazione a ipotesi criminose di
offensivita' estremamente contenuta (ossia le contravvenzioni punite
con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda); e che, essendo
comunque l'oblazione concedibile discrezionalmente, il giudice
potrebbe respingere la relativa domanda ove ravvisasse, in relazione
alla personalita' del reo o al contenuto della contestazione, profili
di gravita' del fatto. In ogni caso, le armi potrebbero ugualmente
essere confiscate a seguito del divieto prefettizio di detenzione
delle stesse, ai sensi dell'art. 39 TULPS.
1.4.- Il secondo gruppo di questioni di legittimita'
costituzionale - che «presuppone, sul piano della rilevanza, il
riconoscimento del potere del Giudice di disporre la confisca delle
armi anche pronunciando una sentenza di oblazione» - concerne invece
l'art. 6 della legge n. 152 del 1975 nella parte in cui prevede come
obbligatoria la confisca anche in relazione alla violazione di cui
all'art. 38 TULPS.
1.4.1.- Ad avviso del rimettente, l'obbligatorieta' della
confisca, unita all'assenza di rimedi esperibili dall'imputato onde
evitare il relativo pregiudizio patrimoniale, anche a fronte di una
violazione di minima offensivita' come quella prevista dall'art. 38
TULPS, contrasterebbe con gli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonche' con gli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli
artt. 1 Prot. addiz. CEDU, e 17 e 49 CDFUE, i quali «nel riconoscere
e tutelare la proprieta' privata, impongono al legislatore di
prevedere che le sanzioni, di carattere penale o anche solo
amministrativo, che incidono su beni tutelati dall'ordinamento
costituzionale o convenzionale siano ragionevoli, individualizzanti e
proporzionate in rapporto alla gravita' del fatto e alla personalita'
del reo e che le stesse siano altresi' congrue e coerenti rispetto
agli scopi perseguiti dal legislatore».
Anche a voler supporre che la confisca di cui all'art. 6 della
legge n. 152 del 1975 non abbia natura «penale» secondo i criteri
elaborati dalla Corte EDU, ugualmente non verrebbe meno la necessita'
di verificare il rispetto dei canoni di «"personalizzazione",
ragionevolezza e proporzione» ricavabili dalle citate disposizioni
costituzionali e convenzionali ed estensibili anche alle misure di
carattere non punitivo, secondo la giurisprudenza costituzionale
(sono citate le sentenze n. 112 del 2019 e n. 22 del 2018).
Questa Corte avrebbe infatti piu' volte ritenuto
costituzionalmente illegittimi «automatismi lato sensu sanzionatori»
che non consentano al giudice o all'autorita' amministrativa di
compiere una valutazione delle circostanze del caso concreto prima di
applicare misure afflittive, tanto piu' se suscettibili di
abbracciare una vasta ed eterogenea gamma di condotte (sono
richiamate, oltre ai «plurimi interventi [...] sulla materia del
bilanciamento di circostanze eterogenee o sull'applicazione
obbligatoria degli effetti della recidiva», le sentenze n. 112 e n.
88 del 2019 e n. 222 e n. 22 del 2018).
1.4.2.- L'art. 6 della legge n. 152 del 1975, prevedendo una
confisca obbligatoria in relazione a tutti i reati concernenti le
armi, sarebbe suscettibile di applicarsi ad ipotesi criminose di
disvalore profondamente diverso e oggettivamente non comparabile,
«dai delitti di fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita di
armi da guerra, porto in luogo pubblico o detenzione di armi
illegalmente detenute o addirittura clandestine alle ben piu' modeste
ipotesi contravvenzionali» tra cui quella in specie contestata
all'imputato, di avere «omesso (o semplicemente ritardato, secondo
quanto dedotto nell'istanza di restituzione) di comunicare
all'Autorita' di PS il trasferimento, dal vecchio al nuovo domicilio,
delle armi dallo stesso legalmente denunciate in precedenza e delle
quali, dunque, la Pubblica autorita' gia' conosceva tipologia,
caratteristiche, numero e soggetto responsabile della detenzione».
A fronte del ridotto disvalore di quest'ultima condotta -
comprovato dalla sua punizione con la pena alternativa dell'arresto
fino a tre mesi o della multa fino a 206 euro - non sarebbe
giustificabile l'indefettibile confisca di beni «la cui detenzione
potrebbe essere regolarizzata con una mera comunicazione da parte del
privato».
Se rispetto ai delitti concernenti le armi, la confisca appare
coerente con lo scopo di tutela della sicurezza pubblica,
l'estensione della misura ablatoria alla violazione di cui all'art.
38 TULPS risulterebbe irragionevole, realizzando una parificazione
tra situazioni obiettivamente differenti.
1.4.3.- Nel caso di specie, la compressione del diritto di
proprieta' determinata dalla confisca sarebbe avulsa da qualsiasi
valutazione sulla tipologia ed offensivita' del reato e sulla
concreta pericolosita', o anche solo inaffidabilita' dell'autore,
venendo a dipendere dall'elemento casuale del maggiore o minore
valore dei beni oggetto della misura ablatoria. Cio' emergerebbe
plasticamente dal caso di specie, in cui, a fronte di una
contravvenzione estinguibile con il pagamento di circa 100 euro, la
confisca determinerebbe un pregiudizio patrimoniale di svariate
migliaia di euro, tra l'altro in capo a un soggetto tuttora titolare
del porto d'armi, dunque da ritenersi sufficientemente affidabile sul
piano della sicurezza pubblica; pregiudizio da misurarsi tenendo
conto che il valore del bene potrebbe prescindere dalle
caratteristiche tecniche dell'arma, giacche' «un rilevante valore
economico, storico, artistico e non ultimo affettivo potrebbe venire
in rilievo anche in relazione ad armi dalla pericolosita' intrinseca
molto contenuta, [come] ad esempio nel caso di armi bianche antiche».
1.4.4.- All'imputato sarebbe poi totalmente preclusa la
possibilita' sia di dimostrare che la presunzione della sua
«inaffidabilita'» non e' giustificata nel caso concreto, sia di
arginare il pregiudizio economico conseguente alla confisca, cedendo
i beni che ne sarebbero oggetto a un terzo, come invece consente
l'art. 39 TULPS in relazione al provvedimento prefettizio che vieti
la detenzione delle armi.
1.4.5.- La disciplina censurata presenterebbe, in conclusione,
plurimi profili di irragionevolezza: in primo luogo, la confisca di
armi pertinenti a un determinato reato non impedirebbe all'imputato
di continuare a detenerne legittimamente altre, «le quali, anche in
caso di sequestro, andrebbero necessariamente restituite», cio' che
comproverebbe la funzione prevalentemente sanzionatoria della misura
in questione; in secondo luogo, la presunzione assoluta di
«inaffidabilita'» connessa alla confisca obbligatoria conseguirebbe a
una violazione puramente formale e di modesta gravita', quale e'
quella prevista dall'art. 38 TULPS, laddove l'ordinamento prevedrebbe
la facoltativita' della confisca in ipotesi ben piu' allarmanti di
reati commessi «avvalendosi delle armi», come la minaccia commessa
con l'uso di un'arma (e' richiamata Corte di cassazione, sezione
quinta penale, sentenza 28 marzo-20 giugno 2018, n. 28591); non
sarebbe infine possibile ne' dimostrare l'assenza di
«inaffidabilita'» in capo al soggetto inciso dalla confisca, ne'
cedere le armi oggetto della misura ablativa a un terzo, con
conseguente irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla
disciplina del divieto prefettizio di detenzione di armi, di cui
all'art. 39 TULPS, che invece si basa su una valutazione in concreto
del rischio di abuso dell'arma da parte dell'interessato e consente
di evitare la confisca con la cessione dell'arma.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o
comunque non fondate.
2.1.- L'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nell'interpretazione
offertane dal diritto vivente (e' citata Corte di cassazione, sezione
prima penale, sentenza 20 febbraio-19 marzo 2019, n. 12175)
delineerebbe un'ipotesi di confisca obbligatoria, da disporsi anche
in assenza di condanna, in riferimento sia a delitti, sia a
contravvenzioni, purche' concernenti le armi, ogni altro oggetto atto
a offendere, nonche' le munizioni e gli esplosivi.
L'art. 240 cod. pen. - cui l'art. 6 della legge n. 152 del 1975
rinvia - a sua volta disciplinerebbe la confisca quale misura di
sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosita' derivante dalla
disponibilita' di alcune cose servite o destinate a commettere il
reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, e
finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, ancorche'
i relativi effetti ablativi si risolvano sostanzialmente in una
sanzione pecuniaria (e' richiamata Corte di cassazione, sezioni unite
penali, sentenza 22 gennaio 1983, n. 1).
Su un piano generale, l'istituto della confisca avrebbe assunto
nell'ordinamento natura «proteiforme», potendosi riscontrare la
presenza di confische ascrivibili al genus delle misure di sicurezza
(prima fra tutte quella prevista dall'art. 240 cod. pen.), di
confische per equivalente, dalla natura piu' accentuatamente
sanzionatoria, e di confische a funzione ibrida, special-preventiva e
punitiva (sono citate le sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961 di
questa Corte e Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27
marzo-2 luglio 2008, n. 26654).
2.2.- La possibilita' di procedere a confisca anche in caso di
declaratoria di estinzione del reato - nell'ipotesi statisticamente
piu' frequente, per decorso dei termini di prescrizione - sarebbe
stata riconosciuta sia in riferimento alla confisca del prezzo ai
sensi dell'art. 240, secondo comma, numero 1), cod. pen. e alla
confisca diretta del prezzo o profitto del reato ex art. 322-ter cod.
pen. (e' richiamata Cass., sezioni unite penali, n. 31617 del 2015),
sia in rapporto alla confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»
(cosiddetta confisca urbanistica), purche' al proscioglimento si
accompagni un accertamento sostanziale di responsabilita' (sono
citate la sentenza n. 49 del 2015 di questa Corte e la sentenza GIEM
della Corte EDU).
Anche nel caso - pur meno frequente - della declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta oblazione, la giurisprudenza di
legittimita' avrebbe costantemente ribadito l'obbligatorieta' della
confisca, per qualsiasi reato concernente le armi, salvo in caso di
assoluzione nel merito dell'imputato o di appartenenza delle armi a
persona estranea al reato (sono citate Corte di cassazione, sezione
prima penale, sentenze 8 febbraio-25 febbraio 2022, n. 6919; 18
giugno-19 luglio 2019, n. 32333; n. 49969 del 2015; n. 1806 del 2013;
n. 11480 del 2010).
L'ammissibilita' di «confische senza condanna» sarebbe del resto
comprovata dal disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che
consente al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilita'
dell'imputato, anche a fronte di una declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione o per amnistia, ai soli effetti della confisca
in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod.
pen. e da altre disposizioni di legge o della confisca prevista
dall'art. 322-ter cod. pen.
2.3.- Tanto premesso, l'art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella
parte in cui prevede la confisca obbligatoria anche in caso di
estinzione del reato per oblazione, non contrasterebbe con la
presunzione di innocenza tutelata dagli artt. 27, secondo comma, e
111 Cost., nonche' dagli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE.
La domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere
interpretata come ammissione di colpevolezza, darebbe luogo
all'apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice puo'
emettere - in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di
reato o della sua commissione da parte dell'imputato - sentenza di
proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
(sono richiamate le sentenze n. 6919 del 2022 della Corte di
cassazione e n. 14 del 2015 di questa Corte, quest'ultima relativa
all'opposizione a decreto penale di condanna). Non potrebbe dunque
sostenersi che difetti in toto un accertamento sul fatto, atteso che
«il giudice, qualora ritenga che la condotta integri la
contravvenzione, ammettera' l'interessato al pagamento
dell'oblazione; mentre, laddove lo ritenesse da prosciogliere,
dovrebbe pronunciare la richiamata sentenza ex articolo 129 c.p.p.,
comma 2».
Sarebbero poi inconferenti i principi enunciati dalla Corte EDU
nella sentenza Varvara, atteso che la confisca ex art. 6 della legge
n. 152 del 1975 avrebbe natura preventiva e non sanzionatoria,
essendo la circolazione non autorizzata di armi vietata in ragione
delle intrinseche caratteristiche di pericolosita' di tali beni.
2.4.- Nemmeno sarebbero vulnerati gli artt. 3, 27, 42, 11 e 117,
primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 1 Prot.
addiz. CEDU e agli artt. 17 e 49 CDFUE; disposizioni che tutelano la
proprieta' privata ed impongono la ragionevolezza,
individualizzabilita', proporzione e congruita' delle sanzioni -
penali o anche solo amministrative - che su essa incidono.
Ribadita la natura preventiva e non sanzionatoria della confisca
di cui all'art. 6 della legge n. 152 del 1975, l'Avvocatura generale
dello Stato evidenzia che l'art. 38 TULPS, nel sancire l'obbligo
della denuncia della detenzione di armi, parti di esse, munizioni
finite o materie esplodenti, «garantisce la tracciabilita' delle
stesse e ne consente all'autorita' di polizia un costante controllo,
al fine di prevenire un utilizzo delle stesse in eventuali attivita'
delittuose». In questa prospettiva, «[l]a mancata denuncia del luogo
di detenzione delle armi, sia essa riferita al primo acquisto [...] o
relativa al successivo spostamento delle stesse da un luogo ad un
altro, non e' condotta irrilevante per l'ordinamento e costituisce,
invece, indice di inaffidabilita' del detentore delle stesse».
Del resto, l'obbligo di assicurare la tracciabilita' delle armi
sarebbe imposto anche dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi, oggi sostituita dalla
direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi.
2.5.- L'applicazione della misura ablativa anche in caso di
estinzione del reato per oblazione neppure violerebbe gli artt. 6,
paragrafo 2, e 7 CEDU o l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, atteso che, come
risulta dalla giurisprudenza di legittimita' (e' richiamata Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 settembre-26 novembre
2021, n. 43699) la confisca di cui all'art. 6 della legge n. 152 del
1975 avrebbe finalita' preventiva e non sanzionatoria, essendo
orientata ad impedire la circolazione non autorizzata di oggetti in
se' pericolosi e prescindendo da prospettazioni di concreta
pericolosita', presunta per legge.
2.6.- Nell'esercizio della propria discrezionalita', il
legislatore ben potrebbe identificare ipotesi circoscritte di
automaticita' di provvedimenti, a maggior ragione nel settore delle
armi, ove sono disciplinati con particolare rigore sia i requisiti
soggettivi che legittimano la detenzione di tali beni, sia il regime
dei controlli successivi, volti a verificare la permanenza
dell'affidabilita' del soggetto, anche al fine di garantire la
tracciabilita' delle armi.
Gli adempimenti di denuncia previsti dall'art. 38 TULPS
dovrebbero essere ripetuti in caso di trasferimento delle armi da una
localita' all'altra, come risulterebbe anche dall'art. 58 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza). Cio' al fine di «effettuare una "ricognizione"
ed "attualizzazione" dei luoghi in cui il soggetto detenga le proprie
armi», in ossequio al principio di tracciabilita' delle stesse.
La mancata segnalazione del trasferimento delle armi
rappresenterebbe dunque una violazione di precisi obblighi di cautela
gravanti sul detentore, indicativa di superficialita' e scarsa
affidabilita' nella custodia delle stesse, che ben giustificherebbe
la confisca di tutte le armi possedute (sono richiamate Consiglio di
Stato, sezione terza, sentenza 13 aprile 2011, n. 2294; TAR Umbria,
sezione prima, sentenza 12 dicembre 2017, n. 784; TAR Piemonte,
sezione prima, sentenza 2 agosto 2017, n. 920; TAR Lombardia, sezione
staccata di Brescia, sezione seconda, sentenza 19 dicembre 2016, n.
1729; TRGA Trento, sentenza 23 febbraio 2012, n. 60).
La giurisprudenza di legittimita' avrebbe d'altro canto ribadito
l'applicabilita' della confisca obbligatoria anche in caso di
violazione dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940 (e' richiamata Corte
di cassazione, sentenza 17 gennaio-16 febbraio 2011, n. 5841),
dovendo equipararsi la mancata denuncia del trasferimento di armi
alla mancata originaria denuncia di detenzione.
Nel caso di specie, poi, anche ad ammettere che la confisca sia
limitata alle armi trasferite, in relazione alle altre armi
eventualmente rimaste nell'originario luogo di detenzione si
applicherebbe la misura prefettizia del divieto di detenzione, ai
sensi dell'art. 39 TULPS.
La confisca delle armi non costituirebbe misura ingiusta ne'
eccessiva, e la sua piena legittimita', a fronte della violazione
dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940 e in caso di declaratoria di
estinzione del reato per oblazione, sarebbe stata recentemente
ribadita dalla Corte di cassazione (sezione prima penale, sentenza 19
novembre 2021-3 febbraio 2022, n. 3802).
2.7.- In definitiva, il rimettente solleciterebbe un
inammissibile sindacato su una disciplina, riservata alla
discrezionalita' del legislatore, che non travalica il canone della
ragionevolezza, il cui solo manifesto superamento legittimerebbe
l'intervento di questa Corte (sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n.
248 e n. 81 del 2014 e n. 313 del 1995).
La disposizione censurata non sarebbe infatti arbitraria (e'
citata la sentenza di questa Corte n. 206 del 1999) ne' tradirebbe
obiettivi e ratio della normativa (e' richiamata la sentenza di
questa Corte n. 43 del 1997) «risultando ragione giustificatrice
sufficiente ad imporre la misura ablativa l'illecita detenzione di
armi non denunciate (in cui si risolve l'omessa ripetizione della
denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza di detenere armi in
costanza del trasferimento delle stesse)», a fronte della
pericolosita' della circolazione non autorizzata di tali beni.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha
sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975.
Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura il citato
art. 6 - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo
comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli
artt. 6, paragrafo 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE -
«nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle
armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione».
Con il secondo gruppo di questioni, il giudice a quo denuncia la
medesima disposizione - per contrasto con gli artt. 3, 27, 42,
nonche' 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli
artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE - «nella parte
in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in
relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n.
733/1931».
2.- Come si evince chiaramente dal tenore complessivo
dell'ordinanza di rimessione, i due gruppi di questioni si pongono
tra loro in rapporto di subordinazione.
Il primo muove infatti dall'assunto relativo alla natura
sostanzialmente "punitiva" della confisca obbligatoria prevista dalla
disposizione censurata, assunto sulla cui base il rimettente ritiene
violata la presunzione di non colpevolezza, garantita dall'art. 27,
secondo comma, Cost., dagli artt. 6, paragrafo 2, CEDU e 48 CDFUE;
con conseguente ulteriore violazione del diritto di proprieta',
tutelato dagli artt. 42 Cost., 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE, e
inciso dalla misura ablativa all'esame.
Il secondo gruppo di censure e' invece prospettato per l'ipotesi
di mancato riconoscimento, da parte di questa Corte, della fondatezza
del primo gruppo di questioni, e segnatamente in riferimento
all'ipotesi che essa non concordi con la qualificazione della
confisca all'esame in termini di misura "punitiva". Anche laddove non
si riconoscesse la natura "punitiva" della confisca prevista dalla
disposizione censurata e non si ritenesse, pertanto,
costituzionalmente illegittima la sua applicazione mediante una
sentenza che riconosce l'estinzione del reato per intervenuta
oblazione, il rimettente ritiene che l'indefettibile obbligo di
disporre tale misura ablatoria da parte del giudice nel caso di
violazioni dell'art. 38 TULPS si risolva in una irragionevole e
sproporzionata limitazione del diritto di proprieta', cosi' come
riconosciuto dalle medesime norme nazionali e sovranazionali poc'anzi
menzionate, e in una conseguente ulteriore violazione degli artt. 3 e
27 Cost., nonche' dell'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
l'inammissibilita' delle questioni, ma ha svolto argomenti che
concernono unicamente il merito delle stesse, sicche' l'eccezione si
risolve in una mera formula di rito, e deve per tale ragione essere
disattesa.
Debbono, in particolare, essere considerate ammissibili anche le
questioni formulate con riferimento a disposizioni della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che la
disciplina censurata ricade nell'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione ai sensi dell'art. 51 CDFUE. Come si dira' nel prosieguo
(infra, punto 5.3.2.), infatti, tale disciplina concorre ad
assicurare l'adempimento degli obblighi che derivano, oggi, dalla
direttiva 2021/555/UE, relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione delle armi.
4.- Prioritario rispetto all'esame del merito delle questioni
prospettate e' un breve inquadramento del contesto normativo e
giurisprudenziale nel quale esse si collocano.
4.1.- Le questioni sono sollevate nell'ambito di un giudizio in
cui e' contestata all'imputato la violazione dell'art. 38 TULPS, per
avere omesso di comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza il
trasferimento presso la nuova residenza di otto fucili da caccia e da
tiro sportivo, gia' regolarmente custoditi presso la precedente
abitazione, come da denuncia a suo tempo presentata. Dal tenore
dell'imputazione risulta, dunque, evidente che la violazione
contestata all'imputato e' unicamente quella di cui al settimo comma
dell'art. 38 TULPS, che testualmente dispone: «[l]a denuncia di
detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual
volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello
indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve
assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di
sicurezza».
Il settimo comma dell'art. 38 TULPS e' stato introdotto dal
decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi). In
precedenza, l'obbligo di ripresentare denuncia di detenzione in caso
di trasferimento «da una localita' all'altra del territorio dello
Stato» di armi, munizioni e materie esplodenti gia' denunciati era
previsto dall'art. 58, terzo comma, del r.d. n. 635 del 1940.
4.2.- Non essendo l'obbligo di cui all'art. 38, settimo comma,
TULPS assistito da alcuna specifica sanzione, secondo la recente
giurisprudenza di legittimita' trova applicazione, in caso di
violazione, il disposto dell'art. 17, primo comma, TULPS, secondo cui
«[s]alvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle
disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una
pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice
penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a euro 206» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze
16 novembre 2017-6 marzo 2018, n. 10197, 15 aprile-6 luglio 2016, n.
27985, e n. 49969 del 2015).
Il combinato disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS
da' cosi' origine a una contravvenzione punita con pena alternativa,
come tale suscettibile di estinguersi mediante oblazione (e dunque
per effetto del pagamento, prima dell'apertura del dibattimento
ovvero prima del decreto di condanna, di una somma pari alla meta'
del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, attualmente di 103
euro) ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., nel concorso delle
condizioni ivi previste.
4.3.- Sempre secondo la giurisprudenza di legittimita', alla
contravvenzione in parola trova applicazione l'art. 6 della legge n.
152 del 1975, in questa sede censurato, a tenore del quale «[i]l
disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si
applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto
ad offendere, nonche' le munizioni e gli esplosivi» (Cass, n. 3802
del 2022 e n. 32333 del 2019; nonche' sezione seconda penale,
sentenza 10 settembre-30 ottobre 2020, n. 30192, e sezione prima
penale, sentenze n. 5841 del 2011, 18 marzo 1996, n. 1743, e 18 marzo
1993, n. 1161, queste ultime relative all'art. 58 del r.d. n. 635 del
1940, ossia alla disposizione che sanzionava l'omessa ripetizione di
denuncia prima della modifica dell'art. 38 TULPS ad opera del d.lgs.
n. 204 del 2010, di cui si e' detto poc'anzi).
Il rinvio all'art. 240, secondo comma, cod. pen. compiuto
dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 comporta che le armi il cui
trasferimento non sia stato denunciato ai sensi dell'art. 38, settimo
comma, TULPS debbano essere obbligatoriamente confiscate, e cio' «a
prescindere dalla loro intrinseca criminosita', avendo il legislatore
con [tale] norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso
derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema
di confisca» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12
giugno-15 novembre 2012, n. 44520).
4.4.- Ancora, secondo la costante giurisprudenza di legittimita',
la confisca obbligatoria di cui all'art. 6 della legge n. 152 del
1975 si applica non solo in caso di condanna, ma anche di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Corte di
cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 settembre 2021-24
gennaio 2022, n. 2738; sezione prima penale, sentenza 22 settembre-11
ottobre 2006, n. 34042), di proscioglimento per particolare tenuita'
del fatto (Cass., n. 3802 del 2022 e n. 54086 del 2017), di
archiviazione del procedimento per motivi diversi dall'insussistenza
del fatto (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 12
aprile-17 maggio 2016, n. 20508), di estinzione del reato per
prescrizione (Cass., n. 43699 del 2021), nonche' - per quanto qui
direttamente rileva - di estinzione del reato per oblazione (Cass.,
n. 6919 del 2022; n. 32333 del 2019; n. 33982 del 2016; n. 49969 del
2015; n. 1806 del 2013; n. 11480 del 2010; n. 38951 del 2008; n. 5967
del 1998; n. 413 del 1998).
5.- Cio' premesso, le questioni sollevate in via principale non
sono fondate.
5.1.- Il rimettente ritiene, in sostanza, che la disciplina
censurata, come interpretata dal diritto vivente, violi il principio
- fondato, assieme, sull'art. 27, secondo comma, Cost., sull'art. 6,
paragrafo 2, CEDU e sull'art. 48, paragrafo 1, CDFUE - della
presunzione di innocenza, nella misura in cui consente l'ablazione di
beni patrimoniali in conseguenza della commissione di un reato senza
che sia stata giudizialmente accertata la relativa responsabilita'
dell'imputato, come nel caso - verificatosi nel giudizio a quo - in
cui questi abbia definito la propria posizione versando una somma a
titolo di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., con effetto
estintivo del reato medesimo. Tale violazione determinerebbe, a sua
volta, un'illegittima ablazione dei beni in favore dello Stato, con
conseguente violazione delle norme che tutelano - a livello
costituzionale, convenzionale e unionale - il diritto di proprieta',
e cioe' gli artt. 42 Cost., 1 Prot. addiz. CEDU e 17 CDFUE.
Presupposto essenziale delle questioni e' pero' che la disciplina
censurata, che prevede - come si e' appena rammentato (supra, punto
4.3.) - un'ipotesi di confisca obbligatoria di armi, ritenuta
applicabile dalla giurisprudenza di legittimita' anche alla
contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 17, primo
comma, e 38, settimo comma, TULPS (supra, punti 4.1. e 4.2.),
contempli una misura qualificabile - dal punto di vista del diritto
costituzionale e convenzionale - come sostanzialmente "punitiva".
5.2.- Il giudice a quo argomenta tale natura sulla base,
essenzialmente, dei seguenti argomenti.
Anzitutto, il rimettente osserva che la misura ablatoria in esame
e' prevista in conseguenza della commissione di un reato, ed e' in
concreto disposta dallo stesso giudice penale.
Inoltre, a differenza delle altre ipotesi riconducibili alla
previsione dell'art. 240, secondo comma, numero 2), cod. pen., la
confisca in esame non avrebbe ad oggetto cose la cui fabbricazione,
uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato in ragione
della loro «intrinseca criminosita'», bensi' cose che l'imputato
potrebbe legittimamente detenere, e che divengono oggetto materiale
di un reato soltanto in conseguenza della violazione da parte di
costui dell'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza del loro avvenuto trasferimento. Il che - unitamente alla
circostanza che la condanna per la contravvenzione di cui all'art.
38, settimo comma, TULPS non comporta alcun divieto di possedere
altre armi, diverse da quelle confiscate - evidenzierebbe l'assenza
di qualsiasi funzione ripristinatoria della situazione preesistente
al reato, e la presenza in suo luogo di una funzione propriamente
sanzionatoria dell'inosservanza di tale obbligo.
5.3.- Questa Corte non e', tuttavia, persuasa da tali argomenti,
e ritiene piuttosto - conformemente all'avviso espresso
dall'Avvocatura generale dello Stato e alla consolidata
giurisprudenza di legittimita' (sentenze n. 6919 del 2022; n. 32333
del 2019, relativa a omessa denuncia di trasferimento di armi; n.
33982 del 2016) - che alla confisca in parola debba essere
riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziche'
punitiva.
5.3.1.- Al riguardo, e' pur vero che gli elementi sintomatici sui
quali fa leva il rimettente - in particolare, la circostanza che la
confisca in esame venga disposta dal giudice penale, e abbia quale
presupposto la commissione di un reato - sono stati frequentemente
valorizzati dalla giurisprudenza della Corte EDU come indici della
natura sostanzialmente punitiva di determinate forme di confisca
(sentenze 9 febbraio 1995, Welch contro Regno Unito; 1° marzo 2007,
Geerings contro Paesi Bassi; nonche' le gia' richiamate pronunce Sud
Fondi e GIEM). Tuttavia, non puo' ritenersi che ogni misura
limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un
giudice penale in connessione con un fatto di reato abbia
necessariamente natura punitiva. Ad esempio, le misure di sicurezza
personali, che pure sono applicate dal giudice penale e presuppongono
l'accertamento di un fatto di reato, hanno certamente natura
preventiva e non gia' punitiva, essendo strutturalmente finalizzate a
neutralizzare il pericolo di commissione di nuovi fatti previsti
dalla legge come reato da parte del soggetto che vi e' sottoposto, e
non a punirlo per il fatto che ha gia' commesso. Analogamente, spetta
al giudice penale - durante l'intero arco delle indagini penali e poi
del processo - l'adozione di misure cautelari personali e reali, che
incidono pesantemente sui diritti fondamentali della persona accusata
di avere commesso un reato, e che sono ancorate alla sussistenza,
rispettivamente, di gravi indizi di colpevolezza o di un fumus di
commissione di un reato, senza che cio' ponga in discussione la
natura meramente preventiva di tali misure, e pertanto la loro
compatibilita', in linea di principio, con la presunzione di non
colpevolezza dell'interessato.
La natura delle varie forme di confisca deve, dunque, essere
valutata in relazione alla specifica finalita' e allo specifico
oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza - emersa gia' in
pronunce assai risalenti di questa Corte (sentenze n. 46 del 1964 e
n. 29 del 1961) - della estrema varieta' di disciplina e funzioni
delle confische previste nell'ordinamento italiano.
5.3.2.- Ai fini di una valutazione della natura della confisca
disciplinata dal censurato art. 6 della legge n. 152 del 1975 - in
quanto applicabile alla contravvenzione prevista dal combinato
disposto degli artt. 17, primo comma, e 38, settimo comma, TULPS -
occorre dunque interrogarsi sulla sua specifica finalita' nel sistema
normativo di controllo della circolazione delle armi da fuoco
nell'ordinamento italiano.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass.,
sentenza n. 27985 del 2016), la ratio dell'obbligo di comunicare
all'autorita' di pubblica sicurezza il trasferimento di armi, in
precedenza regolarmente denunciate, risiede nella necessita' di
garantire che tale autorita' abbia in qualsiasi momento contezza del
luogo in cui l'arma e' detenuta, anche al fine di effettuare i
controlli ritenuti opportuni.
Piu' in particolare, come giustamente sottolinea l'Avvocatura
generale dello Stato, la disposizione di cui all'art. 38, settimo
comma, TULPS mira a garantire la piena tracciabilita' dell'arma,
secondo quanto richiesto dal diritto dell'Unione europea, e in
particolare dalla direttiva 2021/555/UE, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione delle armi, la quale ha
codificato la previgente direttiva 91/477/CEE e le numerose modifiche
a tale disciplina medio tempore intervenute.
La direttiva 2021/555/UE dispone, oggi, che ogni Stato membro
tenga un archivio computerizzato nel quale registrare, tra l'altro, i
nomi e gli indirizzi dei detentori di ciascuna arma da fuoco soggetta
ad autorizzazione, al fine di garantirne la completa tracciabilita'
(art. 4, paragrafo 5, lettera c). Essa stabilisce, altresi', che lo
Stato membro preveda l'obbligo, a carico di ciascun titolare di
autorizzazione alla loro detenzione, di comunicare alle autorita'
competenti eventuali trasferimenti delle stesse (art. 10, paragrafo
4, lettera a).
Da cio' discende che il mancato adempimento dell'obbligo di
comunicazione del trasferimento - e dunque del luogo in cui l'arma,
pur in precedenza legittimamente detenuta, si trova attualmente -
frustra l'obiettivo, perseguito dal legislatore italiano in
adempimento di un preciso obbligo europeo, di avere contezza in ogni
momento dell'ubicazione dell'arma; obiettivo che e' a sua volta
funzionale non solo a prevenire possibili utilizzi illeciti
intenzionali dell'arma da parte del detentore, ma anche ad assicurare
che l'arma sia detenuta in luogo idoneo, onde minimizzare il rischio
che di essa possano impossessarsi terze persone, per farne a loro
volta un uso illecito, anche solo involontariamente (come nel caso in
cui l'arma finisca nelle mani di un bambino).
La mancata denuncia del luogo in cui l'arma si trova crea,
dunque, una situazione di pericolo, particolarmente allarmante in
relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per
l'ordine pubblico che il suo uso illecito puo' provocare; pericolo
che la misura ablativa in esame mira per l'appunto a neutralizzare.
L'eventuale ulteriore funzione punitiva di tale confisca, in
chiave di rafforzamento della pena prevista per la violazione
dell'art. 38, settimo comma, TULPS, appare dunque del tutto
secondaria rispetto alla finalita' di neutralizzazione del pericolo
connesso alla circolazione dell'arma, finalita' che la norma appare
perseguire in via principale, e che conferisce alla confisca da essa
prevista una connotazione essenzialmente preventiva.
5.4.- La conclusione appena raggiunta priva del necessario
fondamento logico l'intero primo gruppo di censure articolate dal
rimettente, che assumono la violazione della presunzione di non
colpevolezza (e, in conseguenza, dello stesso diritto di proprieta')
muovendo proprio dal contrario presupposto della natura
essenzialmente punitiva della confisca in parola.
Esse devono dunque essere ritenute non fondate.
6.- Nemmeno il secondo gruppo di censure e' peraltro fondato, nei
sensi di seguito precisati.
6.1.- Il rimettente ritiene, in sostanza, che - anche ove si
riconosca natura preventiva, e non gia' punitiva, alla confisca in
esame - essa ridonderebbe in una limitazione irragionevole, e
comunque sproporzionata, del diritto di proprieta' dell'interessato,
con conseguente violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost., nonche'
degli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 17 e 49 CDFUE.
Le censure si appuntano, in particolare, sul carattere
obbligatorio della confisca in parola anche nell'ipotesi di
inosservanza degli obblighi posti dall'art. 38 TULPS, tra i quali
assume qui rilievo quello previsto dal suo settimo comma: obbligo,
quest'ultimo, che puo' essere adempiuto mediante una semplice
comunicazione da parte dell'interessato, non seguita da alcun
provvedimento autorizzativo, e la cui violazione configura una mera
contravvenzione estinguibile mediante oblazione, previo versamento
all'erario della somma di 103 euro.
Una tale previsione determinerebbe anzitutto una irragionevole
equiparazione di trattamento tra autori di reati di assai differente
disvalore, assoggettando alla medesima conseguenza giuridica reati
non particolarmente gravi come quello oggetto del procedimento a quo
e delitti, invece, gravissimi come la fabbricazione, la importazione
o la vendita illecite di armi da guerra.
Per converso, la previsione sarebbe foriera di irragionevoli
disparita' di trattamento, comportando l'obbligatorieta' della
confisca in casi come quello oggetto del giudizio a quo e non,
invece, allorche' siano posti in essere delitti assai piu' gravi,
come la minaccia commessa con l'uso di un'arma, in riferimenti ai
quali la confisca di quest'ultima non e' invece imposta dalla legge.
La compressione del diritto di proprieta' determinata dalla
confisca in parola risulterebbe poi sproporzionata in ragione del suo
automatismo, che non consentirebbe all'imputato la possibilita' di
dimostrare la propria assenza di pericolosita', ancorche' poi -
contraddittoriamente - l'ordinamento non precluda al medesimo
soggetto il permesso di detenere altre armi.
Ulteriori indici di sproporzionalita' della misura sarebbero
costituiti, da un lato, dalla sua indifferenza rispetto alle
caratteristiche oggettive della violazione, alla colpevolezza del suo
autore nonche' al grado di effettiva pericolosita' delle armi
confiscate; e, dall'altro, dalla circostanza che l'entita' del
pregiudizio provocato all'interessato dall'applicazione della misura
dipende da circostanze del tutto casuali, che nulla hanno a che
vedere con il grado di pericolosita' degli oggetti confiscati, quali
il numero e il valore delle armi il cui trasferimento l'interessato
abbia omesso di comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza.
Infine, il carattere eccessivo - e pertanto, ancora una volta,
sproporzionato - della misura emergerebbe dal raffronto tra la
disciplina censurata e quella prevista dall'art. 39 TULPS, che
attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione delle
armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'art.
38 TULPS, alle persone ritenute capaci di abusarne, e di invitare
contestualmente l'interessato a cedere a terzi, entro i successivi
150 giorni, i materiali medesimi, prevedendo la possibilita' di una
loro confisca soltanto una volta che tale termine sia inutilmente
decorso. Una simile disciplina - che pure presuppone una valutazione
in concreto della inidoneita' del soggetto a detenere l'arma -
costituirebbe, secondo la prospettazione del rimettente, un modello
di tutela degli interessi pubblici coinvolti meno gravoso per
l'interessato, ma parimenti efficace rispetto allo scopo perseguito
dal legislatore.
6.2.- Questa Corte non condivide, tuttavia, gli argomenti del
rimettente.
6.2.1.- Non fondata e', anzitutto, la censura formulata in
relazione all'art. 27 Cost., che - in difetto di indicazione del
comma ritenuto violato - sembra essere stato evocato quale parametro
"di rinforzo" rispetto all'allegata violazione del principio di
proporzionalita' della misura. Ma il parametro e', all'evidenza,
inconferente qualora si muova dal presupposto - che lo stesso
rimettente assume a base del secondo gruppo di questioni - della
natura preventiva, e non punitiva, della misura stessa, in quanto
tale non soggetta a quei principi di personalita' della
responsabilita' penale e di necessaria funzione rieducativa
frequentemente invocati dalla giurisprudenza di questa Corte,
unitamente all'art. 3 Cost., a fondamento del principio di
proporzionalita' delle pene.
6.2.2.- Non fondata e' altresi' la censura formulata in
riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione
all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, dal momento che anche quest'ultima
norma e' in radice inapplicabile a misure non aventi carattere
punitivo, come la confisca di cui e' causa.
6.2.3.- L'indubbia incidenza della confisca in esame sul
patrimonio dell'interessato impone invece una puntuale verifica, da
parte di questa Corte, del suo carattere proporzionato alla luce dei
parametri costituzionali e sovranazionali che tutelano il diritto di
proprieta' (art. 42 Cost., nonche' art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, e artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 17 CDFUE).
In proposito, occorre in primo luogo ribadire che la disciplina
in esame persegue la finalita' - rilevante anche per il diritto
dell'UE - di assicurare in ogni momento la tracciabilita' delle armi
legittimamente presenti nel territorio italiano, consentendo cosi'
all'autorita' di pubblica sicurezza di avere contezza del luogo in
cui esse siano conservate e di effettuare gli opportuni controlli
atti a prevenire incidenti derivanti dall'uso scorretto delle armi
medesime (supra, punto 5.3.2.).
Tale finalita' - di fondamentale rilievo per la tutela
dell'ordine pubblico, e piu' in particolare per la prevenzione di
condotte violente realizzate mediante l'uso di armi, potenzialmente
lesive della vita e dell'incolumita' dei consociati - e' perseguita
dal legislatore anche mediante la previsione della confisca
obbligatoria delle armi, pur in precedenza regolarmente denunciate e
possedute in forza di licenza di porto d'armi, allorche' il loro
possessore ometta di comunicare il loro trasferimento in una nuova
sede. In tale ipotesi, il legislatore presume una situazione di
pericolo per l'ordine pubblico connessa al perdurante possesso delle
armi in capo a chi abbia violato l'obbligo di comunicarne l'avvenuto
trasferimento, e il connesso obbligo di fornire assicurazioni circa
la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza della nuova
collocazione (art. 38, settimo comma, ultima proposizione, TULPS);
situazione di pericolo da neutralizzarsi, appunto, mediante la
confisca delle armi stesse.
L'ablazione cosi' realizzata costituisce una rilevante
limitazione del diritto di proprieta', tutelato a livello
costituzionale e sovranazionale, che tuttavia - a giudizio di questa
Corte - non puo' essere ritenuta a) manifestamente inidonea, b) non
necessaria ovvero c) non proporzionata in senso stretto rispetto alla
finalita' legittima perseguita (sentenza n. 20 del 2019, e ulteriori
precedenti ivi citati).
Quanto al profilo sub a), l'inosservanza delle norme che
impongono la costante tracciabilita' delle armi rivela, infatti, una
grave trascuratezza in capo al loro detentore, che non solo impedisce
all'autorita' di pubblica sicurezza di avere costante contezza del
luogo in cui le armi siano detenute, ma che il legislatore considera
altresi', non irragionevolmente, come indice di sopravvenuta
inidoneita' del loro proprietario a continuare a detenerle in
condizioni di sicurezza; sicche' la confisca delle armi appare
rimedio idoneo per rimuovere tale situazione di pericolo.
Quanto al profilo sub b), a fronte della gravita' delle
conseguenze che possono derivare dalla mancata conservazione delle
armi in condizioni di sicurezza, e conseguentemente dalla loro
illecita utilizzazione da parte di terzi, non eccede manifestamente
lo scopo di tutela perseguito dal legislatore una disciplina che
preveda l'automatica confisca delle armi medesime, senza consentire
al loro detentore di dimostrare, caso per caso, l'insussistenza dei
pericoli presunti in via generale dal legislatore. Come questa Corte
ha recentemente sottolineato, infatti, le pressanti esigenze di
tutela sottese alle regole che presiedono alla circolazione delle
armi giustificano, entro il solo limite della loro non manifesta
irragionevolezza, la «previsione di requisiti soggettivi di
affidabilita' particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la
licenza di portare armi» (sentenza n. 109 del 2019, punto 5.2. del
Considerato in diritto) nonche' per chi, come nel caso ora all'esame,
comunque detenga delle armi. Ne' esorbita dalla sfera riservata alle
discrezionali valutazioni del legislatore la scelta di non
strutturare la disciplina della confisca qui all'esame sul modello di
quella prevista dall'art. 39 TULPS, meno gravosa per l'interessato.
Quest'ultima disposizione, infatti, attribuisce al prefetto il potere
di vietare la detenzione di armi anche a chi abbia regolarmente
adempiuto a tutte le prescrizioni di cui all'art. 38 TULPS, incluse
quelle di comunicare il loro trasferimento, ma sia comunque ritenuto
capace di abusarne sulla base di indicatori che non presuppongono
necessariamente il compimento di condotte costituenti reato (da
ultimo, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 gennaio 2020,
n. 65). Il che rende plausibile una limitazione meno incisiva del
diritto di proprieta'.
Quanto, infine, al profilo sub c), nella valutazione del
complessivo bilanciamento compiuto dal legislatore tra il pregiudizio
derivante all'interessato dalla misura in esame e le finalita' che
quest'ultima persegue, questa Corte non puo' non tener conto, da un
lato, della estrema gravita' delle conseguenze che possono derivare
da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei
consociati, che l'ordinamento ha il dovere di tutelare in forza
dell'art. 2 Cost. (da ultimo, sentenza n. 50 del 2022, punto 5.2. del
Considerato in diritto); e, dall'altro, della circostanza che nel
nostro ordinamento - come nella generalita' degli ordinamenti europei
- l'acquisto e l'esercizio del diritto di proprieta' delle armi sono
sottoposti a speciali limiti e controlli, che mirano a schermare il
piu' possibile i rischi per l'ordine pubblico ad essi necessariamente
connessi. Limiti dai quali risulta, in via generale, una maggiore
cedevolezza - di fronte ai controinteressi collettivi che vengono qui
in considerazione - delle ragioni di tutela della proprieta' delle
armi rispetto a quanto valga per la generalita' degli altri beni
(mutatis mutandis, si veda, ancora, sentenza n. 109 del 2019, punto
5.2. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati).
6.2.4.- Parimenti non fondati sono gli ulteriori profili di
contrasto con l'art. 3 Cost. prospettati dal rimettente, sia sotto il
profilo a) dell'irragionevole equiparazione di trattamento tra
situazioni diverse o, all'opposto, b) di irragionevoli disparita' di
trattamento tra situazioni analoghe, sia c) sotto il profilo
"intrinseco".
Quanto al profilo sub a) (asserita irragionevole equiparazione di
trattamento tra autori di reati di differente disvalore operata dalla
disposizione censurata), basti osservare che, trattandosi qui di una
misura a contenuto preventivo e non gia' punitivo, ha scarso
significato comparare la gravita' del reato che ne costituisce il
presupposto legale, posto che tale reato svolge il ruolo di
"occasione", piu' che di "causa", dell'intervento ablativo,
finalizzato a fronteggiare una situazione di pericolo che il
legislatore non irragionevolmente ritiene integrata gia' in
conseguenza della violazione della diligenza che il detentore di armi
e' tenuto scrupolosamente ad osservare in ogni momento.
Quanto al profilo sub b), relativo alla mancata previsione di una
confisca obbligatoria nel caso di reato non gia' «concernente le
armi» ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 ma posto in
essere "a mezzo" di armi - come nel caso, evocato dal rimettente, di
una minaccia commessa con l'uso di armi -, occorre rilevare che,
anche ove si ritenesse irragionevole la mancata inclusione nella
disciplina censurata di simili ipotesi, a tale supposta
irragionevolezza questa Corte non potrebbe certo porre rimedio
espungendo dalla disciplina le ipotesi di violazione degli obblighi
di cui all'art. 38 TULPS: ipotesi, queste ultime, rispetto alle quali
la previsione di una confisca obbligatoria dell'arma, come sopra
osservato, non puo' essere ritenuta sproporzionata ne' irragionevole.
Quanto, infine, al rilievo sub c), secondo cui la confisca
obbligatoria in esame non impedirebbe - contraddittoriamente, secondo
il rimettente - all'interessato di detenere altre armi, puo'
agevolmente replicarsi che, come ritenuto dalla giurisprudenza
amministrativa, proprio la violazione delle norme relative alla
comunicazione del trasferimento delle armi di cui all'art. 38,
settimo comma, TULPS puo' essere considerata indice di scarsa
affidabilita' soggettiva e legittimare, pertanto, l'imposizione da
parte del prefetto di un generale divieto rivolto all'interessato di
detenere armi, ai sensi del gia' menzionato art. 39 TULPS (Consiglio
di Stato, sezione terza, sentenza 13 settembre 2017, n. 4334, nonche'
TAR Lazio, sezione prima-ter, sentenza 29 novembre 2018, n. 11585);
sicche' i due rimedi ben possono coesistere ed operare
congiuntamente, nell'ottica di una efficace tutela dell'ordine
pubblico contro i pericoli derivanti dall'uso illecito delle armi.
6.3.- Tutto cio' posto, va tuttavia osservato che, allorche' -
come nel caso che ha dato origine al procedimento a quo - la confisca
sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per
intervenuta oblazione della contravvenzione di cui al combinato
disposto degli artt. 17 e 38, settimo comma, TULPS, una
interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina
censurata esige che tale provvedimento possa essere pronunciato
soltanto in esito all'accertamento dei presupposti di legge che
giustificano l'applicazione della misura.
6.3.1.- Come poc'anzi si e' chiarito, le pur gravose conseguenze
patrimoniali che derivano dalla confisca in esame non possono essere
considerate sproporzionate o irragionevoli, la misura in parola
riposando sulla ragionevole presunzione del legislatore di una
situazione di pericolosita' discendente dalla inidoneita' del loro
proprietario a continuare a detenere le armi in condizioni di
sicurezza; inidoneita', a sua volta, dimostrata proprio dalla
violazione delle norme che fissano precise condizioni e adempimenti
connessi alla loro detenzione, tra le quali lo stesso obbligo di
comunicarne il trasferimento ai sensi dell'art. 38, settimo comma,
TULPS.
Tuttavia, la valutazione di proporzionalita' e ragionevolezza di
una misura che incide in maniera potenzialmente assai gravosa sul
diritto di proprieta' non puo' non dipendere anche dalla presenza di
un adeguato meccanismo di tutela giurisdizionale, che garantisca
all'interessato la possibilita' di contestare in maniera effettiva la
sussistenza dei presupposti della misura.
Cio' risulta, tra l'altro, dalla costante giurisprudenza della
Corte EDU, secondo la quale, pur non contenendo il testo dell'art. 1
Prot. addiz. CEDU alcun esplicito requisito procedurale, la
legittimita' di qualsiasi misura che incida sul diritto di proprieta'
- a prescindere dalla sua natura penale o non - dipende, per
l'appunto, dalla presenza di procedimenti in contraddittorio coerenti
con il principio di parita' delle armi, nei quali l'interessato sia
posto in condizione di contestare in maniera effettiva la misura
stessa (Corte EDU, sentenza GIEM, paragrafo 302, e ivi numerosi
precedenti citati), tale requisito discendendo dallo stesso principio
di legalita' che presiede a ciascuna misura limitativa del diritto di
proprieta' (Corte EDU, grande camera, sentenza 11 dicembre 2018,
Lekić contro Slovenia, paragrafo 95).
Ne consegue che, onde mantenersi entro i limiti della
proporzionalita' e della ragionevolezza, la violazione sulla quale si
fonda la presunzione che sta alla base della disposizione censurata -
dopo essere stata contestata all'imputato dal pubblico ministero,
sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria - deve
essere altresi' accertata dal giudice che applica la confisca, in un
procedimento nel quale le ragioni dell'imputato siano ascoltate e
valutate nel contradditorio con il pubblico ministero.
6.3.2.- Ora, la giurisprudenza di legittimita' ammette, come si
e' gia' ricordato (supra, punto 4.4.), che la confisca all'esame
possa essere applicata dal giudice anche mediante la sentenza che
dichiara l'estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Una tale possibilita' non e' logicamente incompatibile con
l'intervenuta estinzione del reato, come si e' addirittura ritenuto
in relazione a una misura di natura punitiva come la confisca
urbanistica, che puo' essere applicata anche con la sentenza
dichiarativa della prescrizione, la quale parimenti estingue il reato
(sentenza di questa Corte n. 49 del 2015, punto 5 del Considerato in
diritto, nonche' Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza
30 gennaio-30 aprile 2020, n. 13539).
Tuttavia, come si e' sottolineato proprio in relazione alla
confisca urbanistica, anche in caso di estinzione del reato resta
necessario, ai fini dell'applicazione di una misura ablativa della
proprieta', che il giudice accerti il presupposto della misura
stessa, in un procedimento in contraddittorio con l'imputato.
Cio' non puo' non valere anche nell'ambito del peculiare
procedimento di oblazione, disciplinato dall'art. 141 norme att. cod.
proc. pen., ove il giudice dovra' parimenti accertare in maniera
piena il presupposto legale della misura, che coincide con la
commissione del reato.
Tale accertamento non puo', d'altra parte, ritenersi superfluo
per effetto della domanda di oblazione formulata dall'imputato, dal
momento che tale domanda - secondo quanto pacificamente ritenuto
dalla stessa giurisprudenza di legittimita' (Cass., sentenza n. 32333
del 2019) - non comporta alcuna ammissione di responsabilita' per il
reato contestato, esattamente come non comporta alcuna ammissione di
responsabilita' la decisione dell'imputato di non rinunciare alla
prescrizione.
6.3.3.- Un tale accertamento nell'ambito del procedimento di
oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen. appare senz'altro
compatibile con la struttura del procedimento medesimo, che gia'
prevede un sub-procedimento finalizzato a permettere al giudice -
oltre che di verificare l'insussistenza delle condizioni che
impongano l'immediata declaratoria di cause di non punibilita' ai
sensi dell'art 129 cod. proc. pen. (Cass., sentenza n. 32333 del
2019) - di accertare se permangano conseguenze dannose o pericolose
del reato eliminabili da parte del trasgressore (terzo comma), ovvero
se il fatto sia grave (quarto comma): evenienze in presenza delle
quali la domanda di oblazione, rispettivamente, dovra' o potra'
essere respinta. Come la giurisprudenza di legittimita' ha chiarito,
tale accertamento deve essere compiuto anche d'ufficio dal giudice, e
di esso dovra' darsi conto nella motivazione della sentenza,
specialmente nel caso di pronuncia sfavorevole all'imputato (Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 luglio 2017-1° febbraio
2018, n. 4992; sentenza 20 aprile-14 maggio 2010, n. 18307).
Nell'ambito del sub-procedimento in parola, ben potra' dunque il
giudice, investito di una richiesta di oblazione ex art. 162-bis cod.
pen. per una contravvenzione per la quale sia prevista l'obbligatoria
applicazione della confisca ora all'esame, accertare, nel
contraddittorio tra le parti, la sussistenza dei presupposti che ne
giustificano l'applicazione: e dunque l'effettiva commissione del
fatto di reato da parte dell'imputato, in tutti i suoi elementi
oggettivi e soggettivi, tenendo conto delle eventuali allegazioni
difensive dell'imputato stesso. Di tutto cio' dovra' essere dato
conto nella motivazione della sentenza di cui all'art. 141, comma 4,
norme att. cod. proc. pen.
6.3.4.- Ne' osta alla possibilita' di un tale accertamento la
funzione deflattiva del carico giudiziale normalmente svolta dal
procedimento per oblazione.
Se per un verso, infatti, l'imputato cui sia contestata una
contravvenzione punita con pena alternativa ha un preciso interesse a
essere ammesso all'oblazione laddove sussistano le condizioni
indicate nell'art. 162-bis cod. pen., senza che cio' comporti in
alcun modo un riconoscimento della propria colpevolezza, e' altresi'
vero che l'ordinamento non puo' pretendere che egli rinunci alla
possibilita' di essere ammesso a questo beneficio - la cui scelta
rientra, come quella di ogni altro rito alternativo, tra i contenuti
del diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost.
(sentenza n. 530 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto, e,
piu' recentemente, sentenza n. 192 del 2020, punto 7 del Considerato
in diritto) - al solo scopo di evitare l'applicazione della confisca
obbligatoriamente prevista per quella contravvenzione, difendendosi
nell'ambito del giudizio penale dall'imputazione e rischiando, cosi',
di subire una condanna penale, con tutte le conseguenze negative per
la propria vita futura.
L'incidenza sul diritto di proprieta' determinata dalla confisca
in esame giustifica il dispendio di energie processuali connesso alla
necessita' di confrontarsi con le eventuali allegazioni difensive
dell'imputato: il quale ha il pieno diritto di chiedere di essere
ammesso all'oblazione con effetto estintivo del reato, e al tempo
stesso di sostenere di non aver commesso il fatto che gli e' stato
contestato, al diverso fine di evitare l'applicazione di una misura
che pesantemente incide sul suo diritto di proprieta', e che - seppur
inquadrabile in una logica preventiva anziche' punitiva - ha per
presupposto il medesimo fatto di reato.
6.4.- In conclusione, il secondo gruppo di questioni di
legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3
Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in
relazione all'art. 17 CDFUE e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, vanno
dichiarate non fondate nei sensi appena precisati, e dunque a
condizione che la disciplina censurata sia interpretata in modo da
assicurare che il provvedimento di confisca sia pronunciato in esito
all'accertamento, da parte del giudice, dei presupposti di legge che
giustificano la misura.