ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1 e 2; 2, commi 1 e 2; e  4,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 21 dicembre 2021,  n.  27  (Esonero  dalla  compartecipazione
della spesa sanitaria per gli operatori  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, della Protezione civile, del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco  e  della  Polizia  locale  e  modifiche  alla  l.r.
30/2002), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositato in cancelleria  il
1° marzo 2022,  iscritto  al  n.  17  del  registro  ricorsi  2022  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  13,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  29  novembre  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Giammario   Rocchitta   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 22 febbraio 2022  e  depositato  il
successivo 1° marzo 2022 (reg. ric. n. 17 del  2022),  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della  legge  della  Regione
Abruzzo 21 dicembre 2021,  n.  27  (Esonero  dalla  compartecipazione
della spesa sanitaria per gli operatori  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, della Protezione civile, del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco  e  della  Polizia  locale  e  modifiche  alla  l.r.
30/2002)  in   riferimento   all'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, in relazione all'art. 1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,
nonche' in riferimento agli artt. 81 e 117,  secondo  comma,  lettera
m), Cost., in relazione all'art. 1, comma 7, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421). 
    1.1.- L'articolo impugnato stabilisce che «1. Gli operatori delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia, della  Protezione  civile,  del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale,  nonche'
gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attivita'
di  emergenza-urgenza,  soccorso,  ordine   pubblico,   sicurezza   e
protezione civile, che accedono  in  pronto  soccorso  a  seguito  di
infortunio durante il  servizio  o  per  ragioni  di  servizio,  sono
esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa  sanitaria
in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione  in
codice bianco. 2. Indipendentemente  dal  codice  di  dimissione  dal
pronto soccorso, gli stessi operatori  sono  altresi'  esonerati  dal
pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria  in  relazione
ad   eventuali   successive   prestazioni   strettamente    correlate
all'infortunio per un periodo massimo di due  anni  a  decorrere  dal
giorno dell'evento traumatico». 
    1.2.-  Con  il  primo  motivo  del  ricorso,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri sostiene che l'art. 1,  commi  1  e  2,  della
legge reg. Abruzzo n.  27  del  2021  configurerebbe,  attraverso  le
previste forme di esonero dal pagamento della compartecipazione  alla
spesa  sanitaria,  una  prestazione  ulteriore  rispetto  ai  livelli
essenziali di assistenza (LEA), ponendosi cosi' in  contrasto  con  i
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e, in particolare, con il divieto di spese non obbligatorie,
stabilito dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, con la
conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La Regione Abruzzo, essendo assoggettata a un  piano  di  rientro
dal disavanzo  sanitario  e  al  conseguente  divieto  di  spese  non
obbligatorie, non potrebbe, infatti individuare e  garantire  livelli
di assistenza ulteriore rispetto ai LEA. 
    In proposito, il ricorrente evidenzia che questa  Corte  ha  piu'
volte affermato la vincolativita' dei piani di rientro dal  disavanzo
sanitario e  «ha  altresi'  precisato  che,  di  regola,  i  principi
fondamentali fissati dalla legislazione  dello  Stato  nell'esercizio
della  competenza  di  coordinamento  della  finanza  pubblica   sono
funzionali  a  preservare  l'equilibrio  economico  finanziario   del
complesso  delle  amministrazioni  pubbliche  e  anche  a   garantire
l'unita' economica della  Repubblica,  come  richiesto  dai  principi
costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea». (sono citate le sentenze n. 172 del 2018, n.  82
del 2015, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011). 
    Per queste ragioni, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ritiene,  pertanto,  che  le  disposizioni  impugnate  siano   lesive
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.3.- Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri impugna l'art. 1, commi 1  e  2,  della  legge
reg. Abruzzo n. 27 del 2021, per violazione degli  artt.  81  e  117,
secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all'art. 1,  comma  7,
del d.lgs. n. 502 del 1992 e alle previsioni del d.P.C.m. 12  gennaio
2017  (Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli   essenziali   di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502), ritenendo che avrebbe, da un lato, leso la
competenza   esclusiva   riservata   allo   Stato   in   materia   di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale e, dall'altro, violato il divieto «di effettuare
spese non obbligatorie e non destinare a prestazioni non incluse  nei
Livelli essenziali  di  assistenza  risorse  del  Servizio  sanitario
regionale distogliendole dalla finalita' cui sono vincolate». 
    1.4.-  Il  ricorrente  chiede,  inoltre,  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2,  che  detta
disposizioni attuative della norma  impugnata,  e  4,  comma  1,  che
stabilisce l'invarianza finanziaria della misura  in  oggetto,  della
stessa legge reg. Abruzzo  n.  27  del  2021,  ritenendo  tali  norme
strettamente connesse e consequenziali alle disposizioni impugnate. 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  17  del
2022), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,  nonche'  degli
artt. 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge reg.  Abruzzo  n.  27
del 2021. 
    1.1.- L'art. 1, commi  1  e  2,  nella  formulazione  originaria,
prevedeva che gli  operatori  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili  del
fuoco  e  della  Polizia  locale,   nonche'   gli   operatori   delle
associazioni   e    cooperative    impegnati    in    attivita'    di
emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e  protezione
civile, che accedono in pronto  soccorso,  a  seguito  di  infortunio
durante il servizio o per ragioni di servizio,  siano  esonerati  dal
pagamento della compartecipazione alla  spesa  sanitaria  (cosiddetto
"ticket") in relazione alle prestazioni erogate,  anche  in  caso  di
dimissione in codice bianco e che, indipendentemente  dal  codice  di
dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori  siano  altresi'
esonerati  dal  pagamento  del  ticket  in  relazione  ad   eventuali
successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio, per  un
periodo massimo di  due  anni  a  decorrere  dal  giorno  dell'evento
traumatico. 
    1.2.- Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio
dei ministri denuncia  la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost.,  ritenendo  che  le  disposizioni  impugnate  si  pongano   in
contrasto con i principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica e, in particolare, con il divieto di spese non
obbligatorie, stabilito dall'art. 1, comma 174, della  legge  n.  311
del 2004, in quanto la Regione Abruzzo, essendo impegnata in un piano
di rientro dal disavanzo sanitario,  non  potrebbe  individuare,  ne'
porre a carico del servizio sanitario regionale, livelli ulteriori di
assistenza. 
    1.3.- Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri sostiene,  invece,  la  violazione,  da  parte
delle medesime disposizioni regionali, degli artt. 81 e 117,  secondo
comma, lettera m), Cost., in  relazione  all'art.  1,  comma  7,  del
d.lgs. n. 502 del 1992  e  alle  disposizioni  del  d.P.C.m.  del  12
gennaio 2017. 
    Ad   avviso   del   ricorrente,   le    disposizioni    impugnate
invaderebbero, infatti, la competenza legislativa esclusiva riservata
allo Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto  il  territorio  nazionale  e  comporterebbero  la
destinazione  di  risorse  a  prestazioni  non   incluse   nei   LEA,
distogliendole cosi' dalla finalita' cui sono vincolate. 
    1.4.-  Infine,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  chiede   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale anche degli  artt.  2,
commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge reg. Abruzzo n. 27  del
2021,  in  quanto  strettamente  connessi   e   consequenziali   alle
disposizioni impugnate. 
    2.- Successivamente al deposito del ricorso, a decorrere  dal  19
marzo 2022, e' entrato in vigore l'art. 7, comma 1, della legge della
Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5  (Disposizioni  per  l'attuazione
del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni)  che
ha soppresso le parole «ordine  pubblico,  sicurezza»,  presenti  nel
testo originario della norma impugnata. 
    Le  modifiche  apportate  lasciano,  pero',  intatto  il   nucleo
precettivo  dell'originaria  versione  della  norma  contestato   dal
ricorrente, in quanto mirate, esclusivamente,  a  precisare  l'ambito
delle attivita' in cui possono  essere  impegnati  gli  operatori  di
associazioni e cooperative, escludendo  da  queste  le  attivita'  di
ordine pubblico e  sicurezza.  Tali  modifiche  non  sono,  pertanto,
rilevanti. 
    3.- Le questioni promosse sono inammissibili. 
    3.1.-  Il  ricorrente  si   limita,   nella   ricostruzione   del
complessivo quadro normativo di riferimento, a richiamare  l'art.  1,
comma 174, della legge n. 311 del 2004 - in  relazione  alla  dedotta
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - e l'art. 1,  comma  7,
del d.lgs. n. 502 del 1992, oltre che le disposizioni del d.P.C.m. 12
gennaio 2017, con riferimento alla prospettata lesione degli artt. 81
e 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    Nonostante l'indubbio rilievo di tali disposizioni,  l'Avvocatura
generale dello Stato omette ogni riferimento agli artt. 1, comma 796,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2010)»,  relativi  alla
vincolativita' dei piani  di  rientro,  oltre  che  all'art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che,  con  specifico
riferimento al tema dei LEA, prevede la separazione  contabile  delle
relative risorse. 
    3.2.-  Il  ricorso  risulta,  inoltre,  privo  di  una,   seppure
sintetica,  ricostruzione  della  normativa  statale  relativa   alle
modalita' di compartecipazione al costo delle  prestazioni  sanitarie
(cosiddetto  "ticket")  che,  pure,   costituisce   l'oggetto   della
disciplina della norma regionale impugnata, finalizzata ad  esonerare
dalla compartecipazione della spesa  sanitaria  gli  operatori  delle
Forze armate, delle Forze di polizia, della  Protezione  civile,  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. 
    Manca, infatti, ogni riferimento all'art. 1, comma  796,  lettera
p), della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto per gli  assistiti
non esentati il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale e il ticket di venticinque  euro  per  le
prestazioni erogate in regime di  pronto  soccorso  ospedaliero,  non
seguite da ricovero, la  cui  condizione  e'  stata  codificata  come
codice bianco (che indica  la  differibilita'  o,  comunque,  la  non
urgenza degli interventi richiesti al termine degli  accertamenti  in
pronto soccorso). 
    Ne' il ricorrente considera l'art. 6, comma 2,  lettera  c),  del
decreto del Ministro della sanita' 1° febbraio 1991 (Rideterminazione
delle forme morbose  che  danno  diritto  all'esenzione  dalla  spesa
sanitaria)  che,  in  via  generale  e  senza   alcuna   limitazione,
stabilisce che gli «infortunati sul  lavoro  o  affetti  da  malattie
professionali»  sono  esentati  dalla   partecipazione   alla   spesa
sanitaria, limitatamente alle prestazioni  correlate  alla  patologia
invalidante. 
    La detta disposizione  risulta,  anche  in  considerazione  della
circostanza che il gia' richiamato art. 1,  comma  796,  lettera  p),
della legge n.  296  del  2006  introduce  il  ticket  solo  per  gli
«assistiti  non  esentati»,  di  indubbio  rilievo   nella   concreta
ricostruzione   della   complessiva   disciplina   statale,   venendo
richiamata, tra l'altro, nel preambolo di recenti  provvedimenti  con
cui alcune regioni hanno introdotto, in via amministrativa, forme  di
esenzione per gli  operatori  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia, della Protezione civile e del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco del tutto analoghe a quelle  stabilite  dalla  norma  impugnata
(deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 7 agosto 2020,  n.
39-1859, recante «Riconoscimento  codice  di  esenzione  L99  per  il
personale dei corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma
dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco  per  gli  infortuni
incorsi  in  orario  di  lavoro  che  comportino  la   fruizione   di
prestazioni erogate da strutture di pronto soccorso  ospedaliero  non
seguite da ricovero  e  classificate  in  uscita  con  codice  colore
"bianco"»; deliberazione della Giunta della Regione Puglia 16  luglio
2020, n.1108 recante  «Compartecipazione  alla  spesa  a  seguito  di
infortunio sul  lavoro:  disposizioni»;  deliberazione  della  Giunta
della  Regione  Emilia-Romagna  4  marzo  2019,   n.   313,   recante
«Determinazioni in tema di  esenzione  dalla  compartecipazione  alla
spesa sanitaria per soggetti che non godono di copertura assicurativa
INAIL a seguito di infortunio sul lavoro»). 
    3.3.- Il ricorso omette, altresi', di chiarire l'ambito in cui si
colloca la norma  impugnata,  trascurando  ogni  ricostruzione  delle
forme e delle modalita' di tutela vigenti, a livello  nazionale,  per
gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali  del  personale
«delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile,
del Corpo nazionale dei Vigili del  Fuoco  e  della  Polizia  locale,
nonche' per gli operatori delle associazioni e cooperative  impegnati
in attivita' di emergenza-urgenza, sicurezza e protezione civile». 
    In particolare, manca ogni riferimento  all'art.  1,  comma  555,
della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale  le  disposizioni  di
cui all'art. 1, commi da 219 a 221, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2006)»  -  che  avevano
abrogato le norme «che, comunque, pongono le spese di cura  a  carico
dell'amministrazione»  -  non  si  applicano  alle  spese   di   cura
«sostenute dal personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
delle Forze armate e di polizia e  conseguenti  a  ferite  o  lesioni
riportate nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
pubblico,  ovvero  nello  svolgimento  di   attivita'   operative   o
addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio»,  nonche'
all'art. 12-bis del decreto-legge 23 febbraio  2009,  n.  11  (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonche' in  tema  di  atti  persecutori),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  aprile  2009,   n.   38,   che   ha
successivamente escluso il personale delle Forze di polizia  e  delle
Forze armate dall'assicurazione obbligatoria garantita  dall'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL). 
    4.- In conclusione, il  ricorrente  avrebbe  dovuto  vagliare  il
denunciato contrasto delle disposizioni  impugnate  con  i  parametri
interposti evocati alla stregua della complessiva disciplina  statale
vigente in materia, in particolare quella relativa  all'ambito  della
tutela assicurata, nel caso di infortunio durante il servizio  o  per
ragioni di servizio, al personale delle Forze amate, delle  Forze  di
polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili  del
fuoco  e  della  Polizia  locale,   per   cui   la   totale   mancata
considerazione    delle     summenzionate     disposizioni     vizia,
irrimediabilmente, il ricorso per l'omessa ricostruzione  del  quadro
normativo  di  riferimento,  a  cui  consegue,  secondo  la  costante
giurisprudenza di questa Corte,  l'inammissibilita'  delle  questioni
proposte (ex multis, sentenza n. 265 del 2020),  impedendo  anche  lo
scrutinio  nel   merito   delle   norme   ritenute   dal   ricorrente
imprescindibilmente connesse alle disposizioni impugnate.