LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione civile Composta dai magistrati: Luigi Giovanni Lombardo - Presidente; Antonello Consentino - consigliere rel.; Aldo Carrato - consigliere; Luca Varrone. - consigliere; Stefano Oliva - consigliere; ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 22831/2017 proposto da De Vincenzo Gerardo, Lanza Maria Donata, Lanza Gerardo (eredi di Cilenti Lina), Angiolillo Carmine, Capasso Antonio (erede di Capasso Lorenzo), De Vincenzo Caterina (erede di Maria Giovanna Schettino ), elettivamente domiciliati in Roma viale Giulio Cesare 95, presso lo studio dell'avvocato Bruno Rita (BRNRTI51E62B381W) rappresentati e difesi dall'avvocato Ciliento Lorenzo (CLNLNZ46B22E506Q) - ricorrenti - ; Contro il Comune di Pescopagano, in persona per sindaco pro tempore -intimato -; avverso la sentenza n. 61/2017 della Corte d'appello di Potenza, depositata il 6 febbraio 2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2022 dal consigliere dott. Antonello Cosentino; Udito il P.M, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che chiede il rigetto del ricorso, in conformita' alla requisitoria scritta depositata; Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con citazione notificata il 23 marzo 2001 il sig. Vincenzo De Gerardo ed altri dodici detentori di prefabbricati allestiti per l'emergenza seguita al terremoto dell'Irpinia del 1980, loro assegnati dal Comune di Pescopagano (che li aveva acquistati con fondi statali), convennero tale comune davanti al Tribunale di Melfi chiedendo tra l'altro, per quanto qui interessa, una pronuncia di trasferimento gratuito della proprieta' degli alloggi in favore dei rispettivi occupanti ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 2. La suddetta domanda, accolta dal Tribunale, e' stata rigettata dalla Corte di appello di Potenza, che, con la sentenza n. 61/2017, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Pescopagano. 2.1. A fondamento della propria decisione la Corte lucana ha posto - oltre ad alcune argomentazioni esplicitamente definite «ad abuntantiam» e, comunque, relative alla posizione di alcuni soltanto degli appellati - due rationes decidendi, distinte ma convergenti. 2.2. Sotto un primo profilo, la Corte distrettuale ha affermato che la disposizione di cui al comma 1 del menzionato art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 - che prevede la cessione agli assegnatari, a titolo gratuito, della proprieta' degli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 - non si applicherebbe ai prefabbricati occupati dagli attori perche' il relativo acquisto era stato effettuato dal comune, e non dallo Stato, e con fondi stata li stanziati con un atto legislativo - il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 - diverso da quello richiamato dal suddetto art. 21-bis. Peraltro, si argomenta nella sentenza impugnata, la natura degli interessi pubblicistici coinvolti dalla disposizione di cui all'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 precluderebbe una interpretazione estensiva o, ancor piu', analogica del relativo disposto. 2 .3. In secondo luogo, nell'impugnata sentenza si argomenta che - pur se si ritenesse l'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 applicabile anche in relazione a prefabbricati realizzati con fondi statali diversi da quelli stanziati dal decreto-legge ivi espressamente richiamato - dovrebbe comunque rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del Comune di Pescopagano, giacche' i commi 3 e 4 del ripetuto art. 21-bis indicano nello Stato - nella sua articolazione rappresentata dall'Amministrazione finanziaria - il soggetto che deve stipulare gli atti di trasferimento della proprieta' degli alloggi prefabbricati ai rispettivi occupanti che gliene abbiano fatto richiesta. 3. Vincenzo De Gerardo e alcuni altri appellati (o loro aventi causa), nominati in epigrafe, hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la Cassazione della sentenza della Corte d'appello. 4. La questione centrale del contenzioso, ossia l'applicabilita' alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 (introdotto dalla menzionata legge di conversione n. 341/1995), e affontata nei motivi secondo e terzo del ricorso per cassazione, nei quali i ricorrenti richiamano, facendole proprie, le argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato in una nota del 19 aprile 1999, di risposta ad un quesito posto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno. 4.1. Quanto all'argomento dell'impugnata sentenza sopra esposto nel paragrafo 2.2, i ricorrenti lo censurano nel secondo mezzo di impugnazione, sostenendo che l'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 dovrebbe formare oggetto di una interpretazione estensiva, che ne predichi l'applicabilita' non soltanto nella ipotesi di alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato con fondi stanziati dal decreto-legge n. 75/1981, ma anche nella ipotesi che la realizzazione degli alloggi prefabbricati sia stata disposta da enti territoriali minori utilizzando fondi, pur sempre statali, stanziati con atti legislativi diversi dal decreto-legge n. 275/1981, trattandosi, in ogni caso, di interventi tutti accomunati dallo scopo di sovvenire le popolazioni colpite dal terremoto dell'Irpinia del 1980. 4.2. Quanto. all'argomento dell'impugnata sentenza sopra esposto nel paragrafo 2.3, i ricorrenti lo censurano nel terzo mezzo di impugnazione, sostenendo, che, quando l'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 vada applicato in relazione ad alloggi prefabbricati di proprieta' di enti territoriali diversi dallo Stato, secondo l'interpretazione estensiva propugnata nel secondo motivo di ricorso e tratteggiata nel paragrafo che precede, l'obbligo di trasferire la proprieta' dell'alloggio all'occupante che ne abbia fatto richiesta non puo' che gravare sull'ente territoriale proprietario, al quale, quindi, va riconosciuta la legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale di pronuncia traslativa. 5. Prima di procedere all'esame delle questioni di diritto sollevate dai· ricorrenti e' opportuno precisare che questi ultimi non hanno in alcun modo censurato i seguenti accertamenti di fatto operati dalla Corte territoriale: 5.1. gli alloggi prefabbricati per cui e' causa sono stati acquistati dal Comune di Pescopagano, che ne e' l'attuale proprietario, quale concessionario del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate; 5.2. il contratto di acquisto dei suddetti alloggi e' stato stipulato il 28 luglio 1981 «ai sensi della legge n. 874/1980»; 5.3. la provvista per l'acquisto dei suddetti alloggi prefabbricati e' stata fornita al Comune di Pescopagano dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate con imputazione della spesa sul fondo di contabilita' speciale aperto in favore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 776/1980, convertito con modificazioni dalla legge n. 874/1980. 6. Tanto premesso, il nucleo della questione si risolve nello stabilire se gli alloggi prefabbricati acquistati ed installati dai comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari dello Stato, con i fondi di cui al decreto-legge 776/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 874/1980, possano essere compresi nel perimetro applicativo della disposizione che l'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 detta con espresso riferimento agli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato, nei territori dei suddetti comuni, ai sensi del decreto-legge n. 75/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219/1981. 7. In senso favorevole a tale soluzione si e' espressa, come gia' accennato, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nella nota del 19 aprile 1999 menzionata nel precedente paragrafo 4, ha sostenuto che l'espressione «alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato» si presterebbe a ricomprendere anche le ipotesi di costruzioni prefabbricate realizzate «in regime di concessione di costruzione ma con finanziamento a totale carico dello Stato e persino realizzate in regime di mero finanziamento a totale carico dello Stato a favore di enti minori diversi realizzatori». 7 .1. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato «l'interpretazione letterale e restrittiva, invero, limiterebbe l'applicazione della disposizione di legge a casi, del tutto rari, di realizzazione cioe' di prefabbricati mediante appalto direttamente attribuito e gestito da organi statali; cio' che, con ogni verosimiglianza, finirebbe col vanificare lo scopo prefissosi dal legislatore; oltre a creare un'assai difficilmente giustificabile disparita' di trattamento, tra assegnatari gli alloggi, su di un fondamento di natura meramente formale, quale la costruzione diretta da parte dello Stato anziche' con totale onere e carico dello Stato stesso». 7 .2. Prendendo poi specificamente in esame il disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995, ai quali si e' fatto cenno nel paragrafo 2.3 che precede, l'Avvocatura generale dello Stato afferma, nella nota in esame, che, allorche' i prefabbricati in questione, ancorche' costruiti con fondi statali, siano di proprieta' di enti pubblici diversi dallo Stato, non vi sarebbe ragione di dare corso alla procedura descritta in detti commi, giacche' «gli alloggi potranno e dovranno essere gratuitamente ceduti dagli enti stessi ai soggetti (ovviamente legittimati a termini del citato decreto-legge) che ne abbiano fatto richiesta e cio' secondo le procedure proprie di ciascun ente previste per i casi in cui o a seguito di volontaria determinazione o (come nei casi presenti) per legge essi siano tenuti a cedere bene i loro proprieta' ad altri soggetti». 8. In sintonia con le posizioni dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli odierni ricorrenti si e' espressa anche la stessa Corte d'appello di Potenza, che con la sentenza n. 223/2018 - emessa da altro collegio poco piu' di un anno dopo la sentenza impugnata in questa sede - ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio. 8.1. La sentenza della Corte luvana n. 223/2018 ha fatto proprie le argomentazioni dell'Avvocatura generale dello Stato riportate nei precedenti paragrafi 7.1 e 7 .2, arricchendole con due ulteriori considerazioni. 8.2. Sotto un primo profilo, la suddetta sentenza n. 223/2018 sostiene la sostanziale equivalenza tra il riferimento dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 ad alloggi prefabbricati «costruiti» dallo Stato ed il riferimento dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982 n. 57 ad alloggi prefabbricati «acquistati» con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato (dei quali prevede il trasferimento in proprieta' dei comuni nel cui territorio sono installati). In proposito, nella sentenza n. 223/2018 si sostiene che l'espressione «costruiti dallo Stato» varrebbe in sostanza a significare «costruiti con oneri a carico dello Stato», «a prescindere, quindi, dalla circostanza che l'acquisto degli alloggi sia operato direttamente dallo Stato ovvero dagli enti pubblici sul cui territorio gli stessi prefabbricati debbano essere installati». 8 .3. Sotto un secondo profilo, la ripetuta sentenza n. 223/2018 afferma l'irrilevanza della circostanza che i commi 3 e 4 dell'art. 21-bis indichino nell'Amministrazione finanziaria dello Stato il destinatario delle domande di trasferimento della proprieta' dei prefabbricati avanzate dei relativi assegnatari e pongano in capo a tale Amministrazione l'obbligo di procedere alla stipula dei contatti di trasferimento. A riguardo si afferma che la valenza persuasiva di tale circostanza risulterebbe elisa dal rilievo che nel secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 21-bis - che estende la previsione del trasferimento gratuito dei prefabbricati in favore degli assegnatari anche a quei prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale - si fa espresso riferimento al «comune cedente», riservando a quest'ultimo la potesta' di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti . 9. Prima di affrontare la questione se all'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 possa riconoscersi un ambito operativo tale da comprendere anche la fattispecie dedotta nel presente giudizio e' necessario sgombrare il campo dalla questione - posta a fondamento della seconda ratio decidendi della sentenza impugnata e discussa nel terzo motivo del ricorso per cassazione - della legittimazione passiva del Comune di Pescopagano; legittimazione che la Corte distrettuale ha escluso sul rilievo che i commi 3 e 4 dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 indicano nell'Amministrazione finanziaria dello Stato il soggetto al quale gli assegnatari dei prefabbricati devono richiedere il trasferimento della proprieta' dei medesimi e che a tale trasferimento ha l'obbligo di provvedere, stipulando gli atti traslativi (vedi sopra, § 2.3) . 10. La suddetta argomentazione non puo' essere condivisa, perche' la legittimazione a resistere alla domanda di trasferimento della proprieta' di un bene compete esclusivamente al relativo proprietario. La legittimazione passiva sostanziale in relazione alla domanda giudiziale di trasferimento della proprieta' di uno dei prefabbricati de quibus non puo' competere, quindi, che all'ente che di tale fabbricato abbia la proprieta' al momento della domanda. Su tale premessa, devono svolgersi le due seguenti considerazioni. 10.1. Sotto un primo profilo, va osservato che non vi e' necessaria identita' tra il soggetto che ha acquistato (con fondi comunque statali) prefabbricati destinati a fronteggiare l'emergenza del terremoto dell'Irpinia e il soggetto che ne sia proprietario al momento della domanda di trasferimento avanzata dal relativo assegnatario; ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 aprile 1982, n. 187, infatti, «Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate sono trasferiti in proprieta' ai comuni nel cui territorio sono installati». 10.2. In disparte la questione della sovrapponibilita' tra l'espressione «alloggi prefabbricati acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato», contenuta in questa disposizione, e l'espressione «alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato», contenuta nel primo periodo del comma l dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 (su cui vedi sopra, 8.2), e' comunque certo, anche ritenendo che le due espressioni abbiano una portata semantica diversa, che un prefabbricato «acquistato» con fondi stanziati nel bilancio dello Stato, anche se acquistato dallo stesso dallo Stato (e non da un comune) e' passato in proprieta' del comune in cui esso e' stato installato per effetto del decreto-legge n. 57 /1982; con la conseguenza che, pur trattandosi di prefabbricato acquistato dallo Stato, e' al comune in cui esso e' stato installato che compete la legittimazione passiva sulla domanda di trasferimento avanzata dal relativo assegnatario. 10.3. Sotto un secondo profilo, va poi ulteriormente osservato che, quale che sia il perimetro applicativo del disposto del primo periodo del comma l dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995, le regole procedimentali fissate nei commi 3 e 4 del medesimo art. 21-bis non possono che riferirsi esclusivamente all'ipotesi in cui i prefabbricati appartengano allo Stato. Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, infatti, le disposizioni contenute in tali commi non impediscono di ritenere che - come persuasivamente sostenuto nella nota del 19 aprile 1999 dell'Avvocatura generale dello Stato - in relazione a prefabbricati appartenenti ad enti territoriali diversi dallo Stato la richiesta di trasferimento della relativa proprieta', da parte di chi ne sia assegnatario, vada rivolta all'ente proprietario e che su tale ente gravi l'obbligo ex lege di provvedere alla cessione gratuita della proprieta' dei medesimi, nelle modalita' e forme risultanti dalla disciplina propria dell'ente stesso. 10.4. In altri termini, il fatto che i commi 3 e 4 dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 regolino il trasferimento della proprieta' dei prefabbricati indicando nell'Amministrazione finanziaria dello Stato il soggetto al quale tale trasferimento deve essere richiesto (e che tale trasferimento deve disporre) puo' costituire, ed in effetti costituisce, un argomento per affermare che la previsione della cessione gratuita dei prefabbricati ai rispettivi assegnatari, contenuta nel primo periodo del primo comma del ripetuto art. 21-bis, si riferisce esclusivamente ai prefabbricati «costruiti dallo Stato». 10.5. Ma, ove al contrario si ritenga, nonostante tale contrario argomento, che la previsione relativa al trasferimento gratuito del prefabbricato ai rispettivi assegnatari sia riferibile, secondo una interpretazione estensiva della disposizione, anche ai prefabbricati acquistati da enti territoriali diversi dallo Stato (sia pure con fondi statali), l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non puo' che restare circoscritto alle ipotesi in cui la richiesta di trasferimento riguardi prefabbricati di proprieta' dello Stato; mentre per le ipotesi in cui la richiesta di trasferimento riguardi prefabbricati in proprieta' di un comune - perche' dal medesimo originariamente acquistati (sia pure con fondi statali) o perche' al medesimo trasferiti per effetto del disposto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982 - i suddetti commi 3 e 4 risulteranno inapplicabili e la richiesta dell'assegnatario andra' rivolta all'ente proprietario, che provvedera' sulla stessa secondo la disciplina che ne regola l'attivita'. 11. Evidenziata la marginalita' del tema della legittimazione passiva rispetto alla definizione dell'ambito applicativo del disposto del primo periodo del comma 1 dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995, puo' ora affrontarsi il nucleo della questione posta dai ricorrenti, che consiste, come gia' evidenziato nel precedente paragrafo 6, nello stabilire se gli alloggi prefabbricati acquistati ed installati dai comuni delle zone colpite dal terremoto dell'Irpinia del 1980 con i fondi di cui al decreto-legge n. 776/1980 possano essere compresi nel perimetro applicativo della disposizione di cui all'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995. 12. E' opportuno trascrivere integralmente l'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995: «l. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprieta', a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorche' provvisoria. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facolta' del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti. 2. All'assegnatario e' equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo. 3. Le domande per ottenere la cessione in proprieta' degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprieta' dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto. 5. Gli alloggi ceduti in proprieta' agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullita' dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento. 6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980. 7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni». Il tenore letterale della prima parte del comma 1 di tale articolo limita inequivocabilmente l'applicabilita' della disposizione concernente la cessione agli alloggi prefabbricati che posseggano i seguenti tre requisiti: essere stati «costruiti dallo Stato»; essere situati «nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata»; essere stati realizzati «ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni». I prefabbricati per cui e' causa posseggono solo il secondo di tali requisiti, pacifico essendo che essi non sono stati «costruiti dallo Stato», bensi' acquistati dal Comune di Pescopagano, e non sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge n. 75/1981, bensi' ai sensi del decreto-legge n. 776/1980. Essi quindi non rientrano nella lettera della previsione normativa in esame. 12.1. La conclusione ·appena enunciata risulta confortata, come accennato nel precedente paragrafo 10.4, dalle previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo art. 21-bis, che indicano nell'Amministrazione finanziaria dello Stato il soggetto che deve trasferire la proprieta' dei prefabbricati ai rispettivi assegnatari. L'espressa regolazione delle modalita' di trasferimento della proprieta' dei prefabbricati da parte· dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, infatti, da un lato corrobora una lettura di tale articolo che ne limiti l'ambito applicativo ai prefabbricati in proprieta' statale e, d'altro lato, pone un problema di coordinamento con la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982 (trascritta nel precedente paragrafo 10.1). 12.2. Se, infatti, si ritenesse che - come argomentato nella sentenza della Corte di appello di Potenza n. 223/2018 (vedi sopra, § 8.2) - i prefabbricati di cui all'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 («costruiti» dallo Stato) si identificano con quelli di cui all'art. 2, comma l, del decreto-legge n. 57/1982 («acquistati» - senza precisazioni in ordine all'ente pubblico acquirente - con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato), prefabbricati di cui all'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 sarebbero in ogni caso di proprieta' dei comuni, cosicche' nessuno spazio applicativo residuerebbe per le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 di tale ultimo articolo. Donde la necessita', per dare un significato a queste ultime disposizioni, di ritenere che i prefabbricati «costruiti dallo Stato» di cui al primo comma dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995, ai quali dette disposizioni si applicano, siano rimasti in proprieta' dello Sato e, quindi, siano diversi da quelli «acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato» di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982. 12.3. La lettera dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 impone quindi di ritenere, in definitiva, che la disposizione relativa al trasferimento gratuito dei prefabbricati in proprieta' dei rispettivi assegnatari concerna soltanto quei fabbricati costruiti dallo Stato ai sensi del decreto-legge n. 75/1981 e che siano rimasti in proprieta' statale per non essere contemplati nella previsione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 57/1982. 13. Tale conclusione non puo' essere sovvertita in forza delle, pur innegabilmente ragionevoli, considerazioni svolte dai ricorrenti sulla scorta dei rilievi sviluppati nella nota del 19 aprile 1999 dell'Avvocatura generale dello Stato e nella sentenza n. 223/2018 della Corte d'appello di Potenza. 14. Ed invero, va in primo luogo esclusa qualunque ipotesi di interpretazione analogica, difettando manifestamente i relativi presupposti; ai fini della soluzione della vicenda dedotta nel presente giudizio non e' infatti necessario colmare alcuna lacuna normativa; si veda, in proposito, Cassazione SSUU n. 38596/2021, § 5.2.3, ove si precisa che «l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una «lacuna», tanto che al giudice sia impossibile decidere, secondo l'incipit del precetto («se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione ... »); l'art. 12, comma 2, preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un non liquet, a causa la mancanza di norme che disciplinino la fattispecie. La regola, secondo cui l'applicazione analogica presuppone la carenza di una norma nella indispensabile disciplina di una materia o di un caso (cfr. art. 14 preleggi), discende dal rilievo per cui, altrimenti, la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato. Onde non semplicemente perche' una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi»; 15. Ne' al risultato ermeneutico propugnato dai ricorrenti potrebbe pervenirsi adottando una interpretazione asseritamente estensiva - ma, in effetti, eversiva - del significato della formulazione letterale del primo periodo del comma l dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, infatti, «l'interpretazione giurisprudenziale non puo' che limitarsi a portare alla luce un significato precettivo (un comando, un divieto, un permesso) che e' gia' interamente contenuto nel significante (l'insieme delle parole che compongono una disposizione, il carapace linguistico della norma) e che il giudice deve solo scoprire. L'attivita' interpretativa, quindi, non puo' superare i limiti di tolleranza ed elasticita' dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza» (cosi' Cassazione SSUU n. 24413/2021, dove si aggiunge: «Proprio detti limiti, in definitiva, segnano la distinzione dei piani sui quali operano, rispettivamente, il legislatore e il giudice, cosicche' il «precedente» giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte della nomofilachia [e, dunque, integrativo del parametro legale: art. 360-bis, n. 1, del codice di procedura civile], non ha lo stesso livello di cogenza che esprime, per statuto, la fonte legale [cfr. anche Corte cost., sentenza n. 230 del 2012], alla quale [soltanto] il giudice e' soggetto [art. 101, secondo comma, della Costituzione]. E in tal senso, pertanto, che la funzione assolta dalla giurisprudenza e' di natura «dichiarativa», giacche' riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale e' volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia direttamente creativa»). 16. Esclusa, dunque, la possibilita' di pervenire, tramite una interpretazione costituzionalmente orientata, al risultato ermeneutico di estendere ai prefabbricati acquistati dai comuni ai sensi del decreto-legge n. 776/1980 la regola della cessione a titolo gratuito ai relativi assegnatari dettata dall'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 per i prefabbricati costruiti dallo Stato ai sensi del decreto-legge n. 75/1981, il Collegio rileva che la disposizione posta dal primo periodo del comma 1 del suddetto art. 21-bis suscita un dubbio di legittimita' costituzionale, con riferimento al principio di ragionevolezza emergente dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esso non prevede, appunto, che la suddetta regola della cessione dei prefabbricati a titolo gratuito ai relativi assegnatari operi anche in relazione ai prefabbricati acquistati dai comuni con fondi statali stanziati per fronteggiare l'emergenza determinata dal sisma dell'Irpinia del 1980 con il decreto-legge n. 776/1980. 17. La disposizione in esame, infatti, discrimina gli assegnatari degli alloggi prefabbricati realizzati con fondi statali per soddisfare le esigenze abitative primarie delle popolazioni colpite dal sisma del 1980, per un verso, in ragione dell'ente pubblico territoriale - lo Stato e non un comune (pur sempre operante con fondi statali) - che ne ha acquisito la disponibilita' per metterli a disposizione dei terremotati e, per altro verso, in ragione dell'atto legislativo di stanziamento dei fondi statali utilizzati per sostenere il relativo costo. 18. Nei termini definiti dal suo insuperabile tenore letterale, infatti, l'art. 21-bis del decreto-legge n. 244/1995 attribuisce il diritto all'acquisizione gratuita della proprieta' di detti alloggi prefabbricati a coloro che siano assegnatari di alloggi prefabbricato costruiti dallo Stato (evidentemente tramite contratti di appalto d'opera conclusi con imprese commerciali) e finanziati con i fondi stanziati dal decreto-legge n. 75/1981; mentre non riconosce tale diritto a coloro che siano assegnatari di alloggi prefabbricati costruiti o acquistati (evidentemente tramite contratti di appalto d'opera o di compravendita) dai comuni quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980 con fondi, pur sempre statali, stanziati con il decreto-legge n. 776/1980. 19. Ad avviso del Collegio, questa disparita' di trattamento appare ingiustificata e sembra determinare la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Se, infatti, rientra innegabilmente nella sfera dell'autonomia legislativa l'individuazione dei soggetti privati meritevoli di un beneficio economico - quale l'acquisizione gratuita della proprieta' di un alloggio prefabbricato - volto a attenuare gli effetti economici ed esistenziali di un evento drammatico come il terremoto, cosicche' deve ritenersi che il legislatore possa legittimamente circoscrivere la platea dei relativi beneficiari, anche in ragione della limitatezza delle risorse destinate al finanziamento di tali provvidenze, deve tuttavia rilevarsi come la selezione dei beneficiari non possa essere svolta senza il rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. 20. La Corte costituzionale ha infatti affermato che «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio [...] Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalita' del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari - e' operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che muove all'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto» (cosi', Corte costituzionale n. 44 del 2020; nello stesso senso, anche le sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011, nonche', da ultimo, la sentenza n. 52 del 2021). I l principio di non discriminazione puo', dunque, ritenersi rispettato solo qualora esista una «causa normativa» della differenziazione, che sia «giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui e' subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio» (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 168 del 2014 e, ancora, sentenza n. 52 del 2021). 21. Nel caso in esame, l'esito di tale verifica sembra portare a riconoscere l'irragionevolezza dei criteri normativamente posti quali condizioni per l'accesso al beneficio, giacche' si tratta di criteri completamente scollegati tanto dalle condizioni soggettive del beneficiario quanto dalla situazione oggettiva dei territori in cui i prefabbricati sono stati collocati. I criteri individuati dal legislatore l'essere stati gli alloggi prefabbricati realizzati ad opera dello Stato invece che ad opera di un comune operante quale concessionario dello Stato e finanziati ton fondi statali. stanziati con un atto legislativo invece che con un altro - risultano infatti meramente formali e interni all'organizzazione degli apparati pubblici e, in sostanza, privi di qualunque collegamento con la funzione della provvidenza da erogare, cosi' da contraddire alla stessa ratio della disposizione attributiva del beneficio. 22. Appare dunque non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21-bis, comma l, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprieta', ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. 23. La questione di legittimita' costituzionale indicata nel paragrafo che precede risulta altresi' rilevante nel presente giudizio, giacche', ove essa fosse ritenuta fondata, il disposto dell'art. 21-bis, comma l, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, risulterebbe applicabile anche in relazione agli alloggi prefabbricati, come quelli per cui e' causa, acquistati dal Comune di Pescopagano, quale concessionario del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.