Ricorso ex art. 127 della Costituzione per la  Regione  autonoma
Valle d'Aosta, con sede  in  Aosta,  piazza  Deffeyes  n.  1,  codice
fiscale n. 80002270074 - partita I.V.A. n.  00368440079,  in  persona
del Presidente e legale rappresentante p.t., Luigi Giovanni Bertschy,
rappresentata  e  difesa  nel  presente  giudizio,  in  virtu'  della
deliberazione della Giunta regionale n. 159  del  20  febbraio  2023,
nonche' in forza di  procura  in  calce,  dal  prof.  avv.  Francesco
Saverio   Marini   del   Foro   di   Roma   (MRNFNC73D28H501U;   Pec:
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org n.  fax:  06.36001570),
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio  in  Roma,  via  di
Villa Sacchetti n. 9; - ricorrente - 
    Contro Governo della Repubblica, in persona  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri p.t., con sede in Roma (00187), Palazzo  Chigi
- piazza Colonna  n.  370,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma  (00186),  via  dei
Portoghesi n. 12, e' domiciliata ex lege. - resistente - 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2023-2025», pubblicata sul S.O. n. 43 alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 29 dicembre 2022, n. 303, limitatamente  all'art.
1, commi 115, 116, 117, 118 e 119 di tale atto normativo. 
 
                                Fatto 
 
    1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O.  n.
43, e' stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». 
    2.  L'art.  1  della  citata  legge  prevede,   al   comma   115,
l'istituzione per l'anno  2023  di  un  «contributo  di  solidarieta'
temporaneo» a carico dei soggetti che, nel  territorio  dello  Stato,
producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas
naturale o prodotti petroliferi, al dichiarato fine di «contenere gli
effetti  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore
energetico per le imprese e i consumatori». 
    Il contributo e' determinato, ai sensi del  comma  116,  mediante
l'applicazione  di  un'aliquota  percentuale   al   maggior   reddito
imponibile ai fini dell'importa sul reddito delle  societa'  («IRES»)
prodotto  nell'anno  2022  rispetto  alla  media  dei  quattro   anni
precedenti. 
    3. In particolare: 
        il comma 115 dell'art. 1 prevede: 
          «Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e
delle tariffe del settore energetico per le imprese e i  consumatori,
e'  istituito  per  l'anno  2023  un   contributo   di   solidarieta'
temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti
che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva  vendita
dei  beni,  l'attivita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o  di
estrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia
elettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che
esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione  e  commercio  di
prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti
che, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo
energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o
che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da
altri Stati dell'Unione europea. Il  contributo  non  e'  dovuto  dai
soggetti che svolgono l'attivita' di  organizzazione  e  gestione  di
piattaforme per lo  scambio  dell'energia  elettrica,  del  gas,  dei
certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche'  dalle  piccole
imprese e dalle microimprese che esercitano l'attivita' di  commercio
al dettaglio di carburante per autotrazione identificata  dal  codice
ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei
ricavi del periodo d'imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°
gennaio  2023   deriva   dalle   attivita'   indicate   nei   periodi
precedenti.»; 
        il comma 116 dell'art. 1 prevede: 
          « Il contributo di solidarieta' e'  determinato  applicando
un'aliquota pari al 50  per  cento  sull'ammontare  della  quota  del
reddito complessivo determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la
media dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' conseguiti  nei  quattro  periodi  di  imposta
antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui  la
media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a
zero. L'ammontare del contributo straordinario,  in  ogni  caso,  non
puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio  antecedente  a
quello in corso al 1° gennaio 2022.»; 
        il comma 117 dell'art. 1 prevede: 
          «Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato ai sensi
del comma 116, e' versato entro il sesto mese successivo a quello  di
chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso  al 1°  gennaio
2023. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge  approvano  il
bilancio  oltre  il  termine   di   quattro   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il  mese  successivo  a
quello di approvazione del bilancio. I  soggetti  con  esercizio  non
coincidente con l'anno solare possono effettuare  il  versamento  del
contributo entro il 30 giugno 2023.». 
        il comma 118 dell'art. 1 prevede: 
          «Il contributo di solidarieta' non e'  deducibile  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.» 
        il comma 119 dell'art. 1 prevede: 
          «Ai  fini  dell'accertamento,  delle   sanzioni   e   della
riscossione del contributo di solidarieta', nonche' del  contenzioso,
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.». 
    4. I richiamati commi 115-119 dell'art. 1 della legge n. 197/2022
introducono, in sostanza, un contributo straordinario di solidarieta'
a carico dei soggetti sopra menzionati, in linea di  continuita'  con
quanto previsto per l'anno 2022 dall'art.  37  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n.  21  («Misure  urgenti  per  contrastare  gli  effetti
economici  e  umanitari  della  crisi   ucraina»),   convertito   con
modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
    L'art. 37 del richiamato decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
tuttavia - a differenza dell'art. 1, commi 115-119,  della  legge  n.
197/2022 - prevedeva, al comma 5-bis, nel rispetto della  particolare
autonomia finanziaria  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome, una espressa  clausola  di  salvaguardia  in  loro
favore: «Le entrate derivanti dal contributo  a  titolo  di  prelievo
solidaristico  straordinario  determinato  ai  sensi   del   presente
articolo sono attribuite alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  la  parte  ad  esse
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia». 
    5.  Nonostante  la  mancata  previsione  di   una   clausola   di
salvaguardia,  analoga   a   quella   prevista   dall'art.   37   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, plurime argomentazioni inducono a
ritenere che le entrate  derivanti  dal  contributo  di  solidarieta'
temporaneo introdotto dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197  del
2022 siano anch'esse attribuite alle regioni a statuto speciale,  ivi
inclusa la regione odierna ricorrente, e alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, per la  parte  ad  esse  spettante  in  base  ai
rispettivi statuti di autonomia. 
    6. Laddove, tuttavia, cosi' non fosse,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197/2022 si  porrebbero  in
violazione  di  numerosi  profili  competenziali   costituzionalmente
attribuiti alla medesima, come pure in  violazione  dei  principi  di
ragionevolezza e  leale  collaborazione,  sicche'  se  ne  impone  la
dichiarazione di incostituzionalita' sotto i seguenti profili in 
 
                               Diritto 
 
I.  In  limine.  Il  contenuto  delle  disposizioni  impugnate  e  la
perdurante applicabilita' della clausola di  salvaguardia  in  favore
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 
    1. Come accennato in fatto, l'art.  1  della  legge  n.  197/2023
prevede,  al  comma  115,  l'istituzione  per  l'anno  2023   di   un
«contributo di solidarieta' temporaneo» a carico  dei  soggetti  che,
nel territorio dello Stato, producono,  importano,  distribuiscono  o
vendono energia elettrica, gas naturale o  prodotti  petroliferi,  al
dichiarato fine di «contenere gli effetti dell'aumento dei  prezzi  e
delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori». 
    Per quanto riguarda l'ambito  soggettivo  di  applicazione,  sono
tenuti al pagamento del contributo i soggetti che: 
        esercitano nel territorio  dello  Stato,  per  la  successiva
vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, che
esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di
gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica,  di  gas
metano e di gas naturale; 
        esercitano  l'attivita'  di   produzione,   distribuzione   e
commercio di prodotti petroliferi; 
        importano a titolo definitivo, per la  successiva  rivendita,
energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o
introducono nel territorio dello  Stato  detti  beni  provenienti  da
altri Stati dell'Unione europea. 
    Il contributo e' dovuto solo se almeno  il  75%  dei  ricavi  del
periodo d'imposta antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023
derivi da una delle attivita' sopra indicate. 
    Non sono, invece, tenuti al  pagamento  del  suddetto  contributo
coloro che svolgono  l'attivita'  di  organizzazione  e  gestione  di
piattaforme per lo  scambio  dell'energia  elettrica,  del  gas,  dei
certificati ambientali e dei carburanti, nonche' le piccole imprese e
le microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al  dettaglio
di  carburante  per  autotrazione  (identificata  dal  codice   ATECO
47.30.00). 
    Avuto riguardo alle modalita' di calcolo del contributo, il comma
116 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 prevede che quest'ultimo  sia
calcolato applicando un'aliquota  del  50%  alla  quota  del  reddito
complessivo IRES per il periodo d'imposta  antecedente  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la  media  dei
redditi complessivi IRES conseguiti  nei  quattro  periodi  d'imposta
antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022  (i.e.  generalmente
2018, 2019, 2020 e 2021). Nel  caso  in  cui  la  media  dei  redditi
complessivi dei quattro periodi d'imposta sia negativa si  assume  un
valore pari a zero. 
    Il reddito rilevante ai fini del calcolo del contributo,  dunque,
e' «il reddito complessivo determinato ai fini IRES». 
    Si prevede, infine, che ai fini dell'accertamento delle sanzioni,
della riscossione, nonche' del contenzioso relativi al contributo  si
applicano le disposizioni in materia di imposte  sui  redditi  (comma
119). 
    2. Il contributo straordinario  di  solidarieta'  introdotto  dai
commi 115-119 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 trova la sua  fonte
ispiratrice  nel  contributo  di  solidarieta'   temporaneo   europeo
previsto dal regolamento UE n. 2022/1854  del  6  ottobre  2022  (pur
discostandosene  per  diversi  aspetti)  e  si  pone  in   linea   di
continuita' con quanto previsto per  l'anno  2022  dall'art.  37  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 («Misure urgenti  per  contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi  ucraina»),  convertito
con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 
    Tale disposizione, infatti, prevedeva, per l'anno 2022, a  carico
dei medesimi soggetti individuati dall'art. 1, comma 115, della legge
n. 197/2022, l'istituzione di un «contributo  a  titolo  di  prelievo
solidaristico straordinario», al dichiarato fine di «contenere per le
imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi  e  delle
tariffe del settore energetico» (art. 37, comma 1,  decreto-legge  n.
21/2022). 
    L'art. 37 del richiamato decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
tuttavia - a differenza dell'art. 1, commi 115-119,  della  legge  n.
197/2022 - prevedeva, al comma 5-bis, nel rispetto della  particolare
autonomia finanziaria  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome, una espressa  clausola  di  salvaguardia  in  loro
favore, disponendo che «Le entrate derivanti dal contributo a  titolo
di prelievo solidaristico  straordinario  determinato  ai  sensi  del
presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per la  parte  ad  esse
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia». 
    3.  Come  si  accennava  in  narrativa,  nonostante  la   mancata
previsione nella legge n. 197/2022 di una  clausola  di  salvaguardia
analoga a quella prevista dall'art. 37  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21,  plurime  argomentazioni  inducono  a  ritenere  che  le
entrate  derivanti  dal   contributo   di   solidarieta'   temporaneo
introdotto dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022  siano
anch'esse attribuite alle regioni a statuto speciale, ivi inclusa  la
regione odierna ricorrente, e alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti
di autonomia. 
    4. In particolare, sembrano deporre in tal senso: 
        (i) la  natura  sostanzialmente  tributaria  e  le  peculiari
modalita' di calcolo del contributo, calcolato applicando un'aliquota
del 50% alla  quota  del  reddito  complessivo  determinato  ai  fini
dell'imposta sul reddito  delle  societa',  i  cui  nove  decimi  del
gettito risultano gia' attribuiti dall'art. 2, comma 1,  lettera  b),
della legge 26 novembre 1981, n. 690 alla Regione Valle d'Aosta; 
        (ii) la  mancata  espressa  indicazione,  nelle  disposizioni
impugnate, dell'integrale devoluzione del gettito all'Erario; 
        (iii) la  mancata  espressa  individuazione  di  un  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato in cui  far  confluire
il gettito derivante dall'attuazione delle  richiamate  disposizioni,
per  la  successiva  destinazione  alle  specifiche   finalita'   ivi
indicate; 
        (iv)  la  circostanza  che  -  come  gia'  anticipato  -   le
disposizioni impugnate si pongono in linea di sostanziale continuita'
(medesima finalita', i.e. quella di contenere  per  le  imprese  e  i
consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle  tariffe  del
settore energetico; medesimo ambito soggettivo di  applicazione)  con
il «contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario»  per
l'anno 2022 previsto dall'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina»), convertito con modificazioni  dalla  legge  20
maggio  2022,  n.  51,  il  cui  comma  5-bis,  nel  rispetto   della
particolare autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome, gia'  prevedeva  una  espressa  clausola  di
salvaguardia in favore degli statuti delle autonomie. 
    5. Pertanto, puo' ragionevolmente ritenersi  che,  nonostante  la
mancata  previsione  nell'art.  1,  commi  115-119,  della  legge  n.
197/2022 di una clausola di salvaguardia analoga  a  quella  prevista
dall'art. 37 del decreto-legge 21  marzo  2022,  n.  21,  le  entrate
derivanti  dal  contributo  di  solidarieta'  temporaneo   introdotto
dall'art.  1,  comma  115,  della  legge  n.  197  del  2022  debbano
considerarsi anch'esse attribuite alla  regione  odierna  ricorrente,
per la parte  ad  essa  spettante  in  base  al  proprio  statuto  di
autonomia. 
    6. La mancata previsione di un'espressa clausola di  salvaguardia
- analoga a quella prevista dall'art. 37 del decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21 - tuttavia, potrebbe altrettanto ragionevolmente  indurre
a prospettare  l'interpretazione,  anch'essa  «non  implausibil[e]  e
comunque ragionevolmente collegabil[e] alle  disposizioni  impugnate»
(cfr. Corte costituzionale, sent. n. 154 del 2017),  secondo  cui  il
Legislatore  abbia  inteso  prevedere  l'integrale  devoluzione   del
gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui  all'art.
1, commi 115-119, legge n. 197 del 2022, all'Erario. 
    7. Alla luce di quanto precede, dunque,  se  ne  impone,  in  via
cautelativa e in parte qua, l'impugnazione. In tale  ultima  ipotesi,
invero, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 115, 116, 117, 118 e
119, della legge n. 197/2022 si porrebbero in violazione di  numerosi
profili competenziali costituzionalmente  attribuiti  alla  medesima,
come pure in  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e  leale
collaborazione,  sicche'   se   ne   impone   la   dichiarazione   di
incostituzionalita' sotto i seguenti profili. 
II. Sull'ammissibilita' del ricorso 
    In  via  preliminare,  al  solo  fine  di   evitare   strumentali
eccezioni,   si   evidenzia   che   «per   costante    giurisprudenza
costituzionale (da ultimo, sentenze n. 189, n. 159, n. 156 e n. 3 del
2016) - possono trovare ingresso, nel  giudizio  in  via  principale,
questioni promosse in via cautelativa  e  ipotetica,  sulla  base  di
interpretazioni prospettate  soltanto  come  possibili,  purche'  non
implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni
impugnate» (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 154 del 2017). 
    Nel caso di specie, l'opzione ermeneutica da  ultimo  prospettata
e' senz'altro plausibile, alla luce delle  complesse  vicende  e  dei
(purtroppo)  numerosi  precedenti  di   indebita   interferenza   del
legislatore  statale  nella  sfera  di  autonomia  finanziaria  della
ricorrente. 
III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 115, 116,  117,
118 e 119, legge n. 197 del 2022,  per  violazione  delle  competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite  in  capo  alla  valle
dagli articoli 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1,  lettera  f),  12,
48-bis e 50 dello statuto speciale (legge  costituzionale  n.  4  del
1948), dagli articoli 2, comma 1, lettera b), della legge n. 690  del
1981, dall'art. 1 del decreto legislativo n. 320  del  1994,  nonche'
per violazione degli articoli 117, comma 3, e 119 della  Costituzione
in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale  n.  3
del 2001 e  del  principio  di  leale  collaborazione,  di  cui  agli
articoli 5 e 120 della Costituzione. 
    1. Come anticipato in narrativa,  i  commi  115-119  dell'art.  1
della legge n. 197/2022 introducono un  contributo  straordinario  di
solidarieta' a carico dei soggetti che, nel territorio  dello  Stato,
producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas
naturale o prodotti petroliferi, in linea di continuita'  con  quanto
previsto per l'anno 2022 dall'art.  37  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici  e
umanitari della crisi ucraina»), convertito con  modificazioni  dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51. 
    Le  richiamate  disposizioni,  tuttavia,  non   prevedono   -   a
differenza dell'art. 37, comma 5-bis, del richiamato decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21 - una espressa  clausola  di  salvaguardia  per  la
devoluzione alle Regioni autonome, ivi inclusa l'odierna  ricorrente,
della parte di gettito  ad  esse  spettante  in  base  ai  rispettivi
statuti di autonomia. 
    La mancata previsione di un'espressa  clausola  di  salvaguardia,
come si e' detto,  potrebbe  ragionevolmente  indurre  a  prospettare
l'interpretazione,   anch'essa   «non   implausibil[e]   e   comunque
ragionevolmente  collegabil[e]  alle  disposizioni  impugnate»  (cfr.
Corte  costituzionale,  sent.  n.  154  del  2017),  secondo  cui  il
Legislatore  abbia  inteso  prevedere  l'integrale  devoluzione   del
gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui  all'art.
1, commi 115-119, legge n. 197 del 2022, all'Erario. 
    In tale ultima ipotesi, le disposizioni di cui all'art. 1,  commi
115-119, della legge n.  197/2022  si  porrebbero  in  violazione  di
numerosi profili  competenziali  costituzionalmente  attribuiti  alla
medesima, come pure in violazione dei principi  di  ragionevolezza  e
leale collaborazione, devolvendo illegittimamente all'erario quote di
gettito di tributi interamente o parzialmente attribuiti alla Regione
Valle d'Aosta ai sensi dello statuto speciale di quest'ultima e della
relativa  normativa  d'attuazione:  il  che  determina  una  indebita
lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente. 
    2. Ai sensi dell'art. 50 dello  statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta (adottato con legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4)
«entro due anni dall'elezione del Consiglio della  Valle,  con  legge
dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara'  stabilito,  a
modifica degli articoli 12 e 13,  un  ordinamento  finanziario  della
Regione». 
    L'articolo e' stato successivamente attuato mediante la legge  26
novembre  1981,   n.   690,   recante   «Revisione   dell'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta». 
    L'atto normativo in discorso, per quanto qui rileva, individua  i
tributi il cui gettito  e'  devoluto,  nella  misura  indicata  dalla
stessa legge n. 690  del  1981,  alla  regione  ricorrente.  Piu'  in
particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  b),  nella  sua
originaria formulazione, prevedeva che: «e' attribuito  alla  regione
Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate  imposte  erariali  sul
reddito e sul patrimonio percette nel territorio  regionale,  nonche'
delle  imposte  sostitutive:  [...]  b)  imposta  sul  reddito  delle
societa'». 
    L'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste recanti modifiche  alla  legge  26  novembre  1981,  n.  690,
recante revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione),  ha
successivamente sostituito, con effetto dal 1° febbraio 2011,  l'art.
2 della legge n. 690/1981, il quale ora  prevede,  alla  lettera  b),
l'attribuzione  alla  Regione  Valle  d'Aosta   dell'intero   gettito
dell'imposta sul reddito delle societa'. 
    3. Alla luce delle norme appena richiamate - e,  in  particolare,
dell'art. 2, comma 1, lettera b), della  legge  n.  690  del  1981  -
appare chiara l'illegittimita' delle  disposizioni  impugnate:  esse,
infatti - laddove interpretate nel senso  anzidetto  -  attribuiscono
integralmente al  bilancio  dello  Stato  il  gettito  di  un'imposta
erariale, calcolata applicando un'aliquota del  50%  alla  quota  del
reddito complessivo determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', senza  tener  conto  della  circostanza  che  per  le
imposte erariali sul reddito delle  persone  giuridiche  (nonche'  le
relative addizionali e imposte sostitutive) «percette nel  territorio
regionale» vi e' l'obbligo di riversamento del gettito  alla  Regione
Valle d'Aosta. 
    In   altri   termini,   l'art.   1,   commi   115-119,    sottrae
arbitrariamente il gettito devoluto, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
lettera b),  della  legge  n.  690  del  1981,  alla  Valle  d'Aosta.
Circostanza quest'ultima che, secondo la  giurisprudenza  di  codesta
Ecc.ma  Corte,   comporta   la   violazione   di   numerosi   profili
competenziali costituzionalmente attribuiti alla regione, non potendo
il  Legislatore  statale  derogare  «al   regime   statutario   delle
compartecipazioni regionali al gettito  di  tributi  erariali»  (cfr.
sent. n. 241 del 2012): cio' perche', come sottolineato da autorevole
dottrina, «la vera specialita' finanziaria delle regioni ad autonomia
differenziata   si   risolve   nell'entita'   della    quota    delle
compartecipazioni erariali e  dei  tributi  derivati  loro  assegnati
dagli statuti speciali» (F. Gallo). 
    4. In  ragione  di  quanto  precede,  la  norma  statale  risulta
costituzionalmente illegittima per un duplice ordine di motivi. 
    5. Innanzitutto, essa e' inficiata  da  incompetenza,  andando  a
disciplinare unilateralmente aspetti che la Costituzione riserva allo
statuto speciale, e che quest'ultimo, a sua volta (art. 50),  rimette
alla legislazione attuativa e, piu' precisamente, ad una legge  dello
Stato elaborata in accordo con la Giunta regionale (dunque, una legge
rinforzata). Tale legge e', appunto, la legge n. 690 del  1981,  come
modificata dal decreto legislativo n. 12/2011, la quale peraltro,  in
forza della  espressa  previsione  poi  introdotta  dall'art.  1  del
decreto legislativo 22 aprile 1994,  n.  320  («Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione  Valle  d'Aosta»),  puo'  essere
successivamente modificata «solo con il procedimento di cui  all'art.
48-bis del medesimo statuto speciale», cioe' con decreti  legislativi
«elaborati da una  commissione  paritetica  composta  da  sei  membri
nominati, rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  Consiglio
regionale della Valle d'Aosta», previa sottoposizione al  parere  del
Consiglio della regione. 
    Da cio' deriva che la  materia  relativa  alla  compartecipazione
regionale ai tributi erariali - riservata, come detto, alla normativa
di attuazione statutaria - non avrebbe potuto, al contrario di quanto
accaduto nel caso di specie, formare oggetto di modifica  unilaterale
da parte dello Stato. 
    In questi esatti termini si  e',  del  resto,  gia'  espressa  la
giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare  che
le norme di attuazione, per la loro «particolare competenza  separata
e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza  e  valore
e,  di  conseguenza,  sottratte,  anche  in  assenza  di  un'espressa
clausola di salvaguardia,  alla  possibilita'  di  abrogazione  o  di
deroga da parte di norme di legge ordinaria»  (Corte  costituzionale,
sent. n. 191 del 1991; cosi' anche Corte costituzionale, sent. n. 206
del 1975) 
    6. In  secondo  luogo,  e  consequenzialmente,  l'art.  1,  commi
115-119,   si   pone   in   contrasto   con   fonti   gerarchicamente
sovraordinate, in quanto di rango costituzionale (l'art.  117,  comma
3, e 119 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e lo statuto  valdostano),
nonche' con una fonte rinforzata (la legge  n.  690  del  1981,  come
modificata dal decreto legislativo n. 12/2011, elaborata  in  accordo
con la Giunta regionale). 
    7. Deve poi osservarsi - a meri  fini  tuzioristici,  nonche'  al
fine di prevenire sterili eccezioni -  che  la  norma  censurata  non
trova alcun fondamento di  legittimita'  neppure  nell'art.  8  della
legge n. 690 del 1981. La norma da  ultimo  richiamata  al  comma  1,
dispone:  «il  provento  derivante  alla  Regione  Valle  d'Aosta  da
maggiorazioni di aliquote e da altre  modificazioni  dei  tributi  ad
essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per la  copertura  di
nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico  del  bilancio
statale, e' riversato  allo  Stato».  Ai  sensi  del  comma  2,  tale
ammontare «e'  determinato  per  ciascun  esercizio  finanziario  con
decreto dei Ministri delle finanze e  del  tesoro,  d'intesa  con  il
Presidente della Giunta regionale».  Come  e'  agevole  rilevare,  la
disposizione in questione non si attaglia al caso di specie e non  e'
idonea a coprire le previsioni di cui all'art.  1,  commi  115,  116,
117, 118 e 119, della legge n. 297 del 2022. 
    Sotto  un  primo  profilo,  e'  opportuno  evidenziare   che   la
disposizione poc'anzi richiamata autorizza il riversamento allo Stato
delle somme provenienti da  maggiorazioni  di  aliquote  o  da  altre
modificazioni dei tributi devoluti alla regione, «per la copertura di
nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico  del  bilancio
statale»: ipotesi affatto diversa da quella di cui alle  disposizioni
censurate, che - salvo una mera clausola di stile - non costituiscono
in  alcun  modo  «copertura  di  nuove  o   maggiori   spese»,   come
pacificamente dimostrano sia la mancata espressa individuazione di un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  in  cui  far
confluire  il  gettito  derivante  dall'attuazione  delle  richiamate
disposizioni, sia l'omessa indicazione  di  un  precipuo  vincolo  di
destinazione. 
    Da un diverso angolo prospettivo, inoltre, non puo' non rilevarsi
come, ai sensi del comma 2, l'ammontare del  riversamento  debba  poi
essere determinato con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, non certo
unilateralmente dalla legge statale. Dunque, anche nella non  creduta
ipotesi in cui si ritenesse di ricondurre l'art.  1,  commi  115-119,
della legge n. 297 del 2022,  alla  previsione  di  cui  al  comma  1
dell'art.  8  della  legge  n.  690  del  1981,  comunque  resterebbe
integrata una insuperabile violazione del  comma  2  di  quest'ultimo
articolo, quale norma interposta rispetto all'art. 50 dello  statuto,
nonche' del principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5
e 120 della Costituzione. 
    8. Da ultimo, sempre per  mero  scrupolo  difensivo,  si  precisa
altresi' che l'intervento unilaterale  dello  Stato  non  trova  base
alcuna    di    legittimazione    neppure    in     pretesi     scopi
perequativo-solidaristici: a tale insieme di  finalita'  non  possono
infatti ricondursi gli  generici  obiettivi  enunciati  dall'art.  1,
comma 115 («contenere gli effetti dell'aumento  dei  prezzi  e  delle
tariffe del settore energetico per  le  imprese  e  i  consumatori»),
obiettivi che, peraltro, ben potrebbero essere realizzati anche dalla
regione. 
    E del resto,  pur  a  voler  ritenere  altrimenti,  e'  principio
costituzionale assolutamente pacifico quello secondo cui il  concorso
delle regioni speciali agli obblighi perequativo-solidaristici e alla
finanza  nazionale  deve  essere  determinato  attraverso  le   forme
prestabilite dagli statuti speciali e dalla legislazione attuativa, o
quantomeno attraverso moduli rispettosi della leale collaborazione. 
    Principio che, con riferimento alla Regione Valle d'Aosta, trova,
come si e' visto, puntuale concretizzazione negli articoli  48-bis  e
50 dello statuto, nonche' nell'art. 1 del decreto legislativo n.  320
del 1994 e che e'  stato  illegittimamente  violato  dal  legislatore
statale, che ha agito in modo del tutto unilaterale, ponendo, con una
fonte incompetente, una  disciplina  derogatoria  rispetto  a  quanto
stabilito da fonti di rango sovraordinato. 
IV. Violazione del principio di leale collaborazione  (articoli  5  e
120) 
    1. L'art. 1, commi 115-119, della legge n.  197/2022  si  mostra,
altresi', incostituzionale per  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    Le disposizioni impugnate - laddove  interpretate  nel  senso  di
escludere la devoluzione del gettito alla regione - sono il frutto di
un  patente  dispregio   dello   Stato   per   qualunque   forma   di
coinvolgimento  diretto  della  regione,  in  violazione  del  metodo
pattizio,  che  rappresenta  -  come  ripetutamente  affermato  dalla
giurisprudenza costituzionale - il  cardine  della  regolamentazione,
mediante procedure rinforzate, dei rapporti finanziari tra lo Stato e
le Autonomie speciali (cfr., ex multis, Corte  costituzionale,  sent.
n. 193 del 2012). 
    Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha piu'  volte  ribadito  che  «il
principio di leale collaborazione in materia di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le regioni speciali impone  la  tecnica  dell'accordo»
(Corte costituzionale, sent. n. 74 del 2009). Quest'ultima,  infatti,
e' espressione della particolare autonomia in materia finanziaria  di
cui godono le  regioni  a  statuto  speciale  (Corte  costituzionale,
sentt. nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353  del  2004),  specificando,
con  riferimento  alla  Valle,  che  «le  modifiche  dell'ordinamento
finanziario della  Regione  Valle  d'Aosta  devono  avvenire  con  il
procedimento previsto dall'art.  48-bis  dello  statuto»,  idoneo  ad
assicurare un coinvolgimento diretto ed  effettivo  dell'Ente  (Corte
costituzionale, sent. n. 133 del 2010). 
    Anche  nella  sentenza  n.  154  del  2017  si  leggono  passaggi
fondamentali sull'argomento, che e' utile  richiamare  «per  costante
giurisprudenza costituzionale - i rapporti finanziari tra lo Stato  e
le autonomie  speciali  sono  regolati  dal  principio  dell'accordo,
inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non gia' di risultato)  e
declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88  del
2014, n. 193 e n. 118 del 2012). Tale meccanismo puo' essere derogato
dal legislatore ordinario, fino a che  gli  statuti  o  le  norme  di
attuazione lo consentono (sentenza n.  23  del  2014;  seguita  dalle
sentenze n. 19, n. 46, n. 77, n. 82, n. 238, n.  239  e  n.  263  del
2015, n. 40 e n. 155  del  2016).  Lo  Stato,  dunque,  puo'  imporre
contributi al risanamento  della  finanza  pubblica  a  carico  delle
regioni  a  statuto  speciale,  quantificando,  come  nella   specie,
l'importo complessivo del concorso,  e  rimettendo  alla  stipula  di
accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non  solo  la  definizione
dell'importo gravante su ciascuna  di  esse,  ma,  eventualmente,  la
stessa riallocazione delle risorse  disponibili,  anche  a  esercizio
inoltrato (sentenza n. 19 del 2015). Ne deriva che la  determinazione
unilaterale del concorso finanziario contenuta nella prima parte  del
primo periodo del comma 680 deve essere  letta  in  connessione  alla
disposizione prevista nel terzo periodo, secondo cui «fermo  restando
il concorso complessivo di cui al primo  periodo,  il  contributo  di
ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa con ciascuna
delle stesse». In tal  modo,  la  disposizione  risulta  conforme  ai
principi appena illustrati». 
    Ebbene, nel  caso  oggi  in  esame,  lo  Stato  -  in  diametrale
contrasto con la giurisprudenza costituzionale - ha  inciso  in  modo
diretto e unilaterale sulla materia relativa  alla  compartecipazione
regionale ai tributi erariali, riservata alla normativa di attuazione
statutaria. 
    2.  La  violazione  del  principio  consensualistico  -  il   cui
rispetto, come visto, si rende tanto piu' necessario nell'ambito  del
coordinamento della finanza pubblica - si riflette, conseguentemente,
sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa
di cui la Valle d'Aosta  gode,  come  gia'  detto,  alla  luce  degli
articoli 2, comma 1, lettera  a),  12,  48-bis  e  50  dello  statuto
speciale e della relativa  normativa  di  attuazione  in  materia  di
ordinamento finanziario (art. 2, comma 1, lettera b)  della legge  n.
690 del 1981). In base  a  tali  norme  non  puo'  prescindersi,  nei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, dal  rispetto
del metodo dell'accordo. 
    3. Peraltro, non pare inutile evidenziare anche in questa sede  -
sia  pur  a  margine  -  come  le  disposizioni  impugnate,   laddove
interpretate nel senso di escludere la devoluzione del  gettito  alla
regione, risultino ancor piu' illegittime e  paradossali  nella  loro
concreta attuazione, se solo si consideri che, nel  territorio  della
Regione  Valle  d'Aosta,  la  gran  parte   del   gettito   derivante
dall'introduzione  del  «contributo   di   solidarieta'   temporaneo»
introdotto dal comma 115 sara' indirettamente versato dalla  medesima
regione, che - quale socio unico di  Finaosta  S.p.a.  -  detiene  la
partecipazione totalitaria delle sue controllate indirette  Compagnia
Valdostana delle Acqua S.p.a., CVA Energie S.r.l. e CVA  Eos  S.r.l.,
soggetti che esercitano le attivita' indicate dal  comma  115  e  che
gia'  sono  risultate  destinatarie  del   contributo   straordinario
introdotto  dall'art.  37  del  decreto-legge  n.  21  del  2022  per
complessivi euro 25.372.379,46.