LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di secondo grado dell'Umbria Sezione 1
riunita in udienza il 16 gennaio 2023 alle ore 10,00 con la
seguente composizione collegiale:
Oddi Francesco, Presidente;
Magnini Letizia, relatore;
Maddaloni Ciro, giudice,
in data 16 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente ordinanza
sull'appello n. 171/2022 depositato il 15 luglio 2022;
proposto da:
Alberto Pallucco - PLLLRT56H11I921U, difeso da Massimo
Marcucci - MRCMSM62S20I921J ed elettivamente domiciliato presso
massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it
Alessandro Pallucco - PLLLSN58C23I921Q, difeso da Massimo
Marcucci - MRCMSM62S20I921J ed elettivamente domiciliato presso
massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it
Contro Comune di Spoleto - Piazza del Comune n. 1 - 06049 Spoleto
(PG), difeso da Dina Bugiantelli - BGNDNI59E69A475O ed elettivamente
domiciliato presso comune.spoleto@postacert.umbria.it
avente ad oggetto l'impugnazione di:
pronuncia sentenza n. 22/2022 emessa dalla Commissione
tributaria provinciale Perugia sez. 2 e pubblicata il 12 gennaio
2022.
Atti impositivi:
avviso di accertamento n. 31637 IMU 2017;
avviso di accertamento n. 31638 IMU 2019;
avviso di accertamento n. 31639 IMU 2017;
avviso di accertamento n. 31640 IMU 2019,
a seguito di discussione in pubblica udienza.
Ritenuto in fatto
Pallucco Alberto e Pallucco Alessandro hanno impugnato gli avvisi
di accertamento notificati il 21 novembre 2020 dal Comune di Spoleto
con i quali e' stato contestato l'omesso, insufficiente o tardivo
versamento dell'IMU dovuta per gli anni 2017 e 2019 in relazione ad
alcune aree asseritamente edificabili secondo il PRG (parte
strutturale e parte operativa) adottato nel 2003 e approvato con
deliberazione C.C. n. 50 del 14 maggio 2008 (parte strutturale) e n.
51 del 15 maggio 2008 (parte operativa), annullate dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria con sentenza n. 521/2012,
confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 760/2014, per
l'assenza del parere sulla compatibilita' sismica prescritto dall'art
13 della legge n. 64/1974.
I ricorrenti in primo grado hanno dedotto motivi cosi'
riassumibili:
a) nullita' degli avvisi per insussistenza del presupposto
impositivo, poiche' le aree in questione sono state qualificate come
fabbricabili con PRG adottato ed approvato dal comune,
successivamente annullato in giudizio e ancor oggi illegittimo,
nonostante la successiva del deliberazione del consiglio comunale n.
10/2014 la quale, in forza dell'art. 22 legge regionale Umbria n.
5/2014, esprimeva il parere di compatibilita' sismica in via postuma
a sanatoria; la suddetta deliberazione consiliare sarebbe infatti
emanata sulla base di una legge incostituzionale perche' in contrasto
sia con le sentenze del giudice amministrativo, che con i principi
fondamentali della materia;
b) illegittimita' degli avvisi di accertamento per violazione
dell'art. 13, comma 13-bis, decreto-legge n. 201/2011 in materia di
determinazione e pubblicazione delle aliquote;
c) illegittimita' degli avvisi di accertamento per violazione
dell'art. 42, comma 2, lettera f), decreto legislativo n. 267/2000;
difetto di competenza del consiglio comunale a determinare le
aliquote;
d) illegittimita' di sanzioni ed interessi per mancata
trasmissione degli atti all'agente della riscossione; violazione
dell'art. 10, legge n. 212/2000;
e) illegittimita' delle sanzioni per mancata applicazione del
cumulo giuridico, ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n.
472/1997;
f) illegittimita' degli avvisi notificati al solo Pallucco
Alessandro, in relazione all'imposta accertata per un fabbricato di
civile abitazione, non dovuta in quanto l'immobile e' adibito a prima
casa del comproprietario Pallucco Alessandro.
Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 22 legge regionale Umbria n. 5/2014 per
violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. e dell'art. 89, decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 TU edilizia quale norma
interposta, nella parte in cui stabilisce che il parere di
compatibilita' sismica per tutti i comuni situati in zona sismica
vada espresso prima della delibera di adozione e dal competente
ufficio tecnico regionale, quale principio fondamentale della
materia.
Si e' costituito in giudizio il Comune di Spoleto rilevando, in
sintesi, la validita' del PRG del 2008 per effetto della
deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 10 aprile 2014 con
efficacia sanante e il carattere edificabile delle aree in questione.
La Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia
tributaria di primo grado), con sentenza n. 22/2022, ha respinto il
ricorso ritenendo, in sintesi, non fondata la questione di
legittimita' costituzionale e, quindi, regolarmente approvato e
vigente il piano regolatore, che ha qualificato l'area come
edificabile.
I contribuenti hanno proposto appello avverso la suindicata
sentenza, deducendo erroneita' della sentenza di prime cure sul punto
decisivo della ritenuta edificabilita' delle aree, nonche' sulla
ritenuta legittimita' dell'atto di adozione del PRG del 2008, invece
annullato con sentenza passata in giudicato e sanato da delibera
consiliare (n. 10/2014) assunta sulla base di norma (l'art. 22, legge
regionale n. 5/2014) incostituzionale per violazione dell'art. 117,
comma 3 Cost.
L'appellante specifica che il giudice amministrativo ha
annullato, con sentenza passata in giudicato, sia la delibera di
approvazione del PRG, sia quella di adozione del PRG, di talche' non
puo' ritenersi sussistente nemmeno la c.d. edificabilita' di fatto,
ricorrente in caso di piano approvato ma non ancora adottato.
L'appellate torna, quindi, a sollevare la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 22, legge regionale Umbria n.
5/2014, quale logico presupposto per disapplicare, ex art. 7, comma
5, decreto legislativo n. 546/1992, la delibera consiliare.
A sostegno della incostituzionalita' ha richiamato la sentenza
della Corte costituzionale n. 68/2018, che ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale «degli articoli 28, comma 10, e 56,
comma 3, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte
in cui stabiliscono che sono i comuni, anziche' l'ufficio tecnico
regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici
generali ed attuativi dei comuni siti in zone sismiche.
Richiama inoltre la sentenza n. 5078 del 2021 con cui il
Consiglio di Stato ha sollevato, ritenendola non manifestamente
infondata, questione di costituzionalita' dell'art. 24, comma 9 della
legge regionale Umbria n. 11/2005, di contenuto del tutto analogo,
per violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. e dell'art. 89 testo
unico edilizio quale norma interposta.
L'appellante insiste, poi, per l'accoglimento di tutti gli altri
motivi gia' dedotti in primo grado.
Si e' costituito nel giudizio di appello il Comune di Spoleto
depositando atto di controdeduzioni. Deduce che la Corte di
cassazione ha recentemente disapplicato l'art. 22 legge regionale
Umbria, limitatamente alla sua retroattiva; dal che si deve dedurre
l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale e la
piena legittimita' del piano regolatore adottato, quanto meno per gli
anni successivi al 2014.
Considerato in diritto
1. Giova premettere che ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili e dell'IMU - secondo giurisprudenza del tutto pacifica -
l'edificabilita' di diritto di un terreno sussiste dal momento in cui
esso viene ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se
non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi
strumenti attuativi, anche perche' quello del valore venale non e'
affatto un criterio fisso e astratto consentendo, invece, di
attribuire al terreno il suo valore di mercato adeguandolo alle
valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi,
anche alle piu' o meno rilevanti potenzialita' edificatore dell'area
(ex multis Cassazione civile sez. tribunale, 18 giugno 2021, n.
17494).
Viene dunque dato rilievo anche all'edificabilita' di fatto quale
edificabilita' giuridicamente rilevante, «sempre che sussistano
fattori indice quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo
edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi
pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria,
il collegamento con i centri urbani gia' organizzati e qualsiasi
altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione
urbanistica» (ex multis Cassazione 9 luglio 2019, n. 18368), ma nella
fattispecie non viene allegata, ne' dimostrata la presenza di tali
fattori indice.
Trattasi dunque di area divenuta edificabile esclusivamente per
effetto del PRG adottato ed approvato dal Comune di Spoleto con
deliberazioni consiliari del 2003 (quanto all'approvazione) e del
2008 (quanto all'adozione), entrambe annullate con sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria n. 521/2012,
confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 760/2014 e dalla
Corte di cassazione con sentenza n. 10877/2015. Il motivo
dell'annullamento risiedeva nella mancata acquisizione, ai sensi
dell'art. 13, legge n. 64/1974, anteriormente alla delibera di
adozione del parere di compatibilita' sismica da parte del competente
ufficio regionale; sentenza poi confermata anche dalla Corte di
cassazione con sentenza n. 10877/2015.
Il giudicato amministrativo ha infatti escluso l'applicabilita'
ratione temporis della disciplina di cui all'art. 13 della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11, che demanda ai comuni la
formulazione del parere in sede di adozione del piano regolatore
generale, e non assimilabile al suddetto parere lo studio geologico
in prospettiva della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico,
non riconducibile all'organo regionale competente.
E' dunque decisivo stabilire se vi sia o meno l'edificabilita' di
diritto al fine dell'accertamento della sussistenza del presupposto
impositivo, non essendo altrimenti le aree in questioni edificabili
al fine dell'imposta comunale sugli immobili.
2. L'art. 22 della legge regionale Umbria 4 aprile 2014 n. 5,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2014 n. 17, recita
testualmente:
«1. L'art. 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme
di modificazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, della
legge regionale 18 aprile 1989, n. 26, della legge regionale 17
aprile 1991, n. 6 e della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28) si
interpreta nel senso che l'approvazione da parte del consiglio
comunale del Piano regolatore generale - PRG ricomprende anche il
positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di
compatibilita' sismica.
2. I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG
prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005,
n. 11 (Norme in materia di Governo del territorio: pianificazione
urbanistica comunale) possono esprimere in via retroattiva la
valutazione di compatibilita' sismica dello strumento urbanistico
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il consiglio
comunale, relativamente al PRG ed alle varianti successive, previo
parere della Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia),
sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi
alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di
microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la
propria valutazione di compatibilita' e conformita'. L'espressione di
tale giudizio conferma in via retroattiva la validita' del PRG e di
tutte le sue varianti successive.».
Con deliberazione C.C. n. 10 del 10 aprile 2014 - approvata in
seguito alla pubblicazione delle sentenze di primo e secondo grado
del giudice amministrativo - il Comune di Spoleto ha sanato con
effetto retroattivo lo strumento urbanistico adottato, ai sensi oltre
che del richiamato art. 22, legge regionale n. 5/2014 dell'art.
21-nonies, legge n. 241/1990 in tema di convalida dei provvedimenti
amministrativi.
3. L'amministrazione comunale mediante gli atti di accertamento
impugnati ha dunque ritenuto tale atto generale presupposto valevole
anche ai fini tributari e per quel che qui interessa dell'IMU,
facendo retroattivamente rivivere la deliberazione di adozione del
PRG e dunque l'edificabilita' di diritto quale presupposto
impositivo.
Come noto ai sensi dell'art. 7, comma 5, decreto legislativo n.
546/1992 «5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo
grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale
rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella
diversa sede competente», si' che nel caso di specie ben potrebbe il
giudice tributario, in ipotesi, disapplicare la deliberazione C.C. n.
10/2014 quale atto generale presupposto del potere impositivo
comunale (vedi Cassazione sez. tribunale 20 maggio 2021, n. 13809
resa in riferimento proprio alla delibera C.C. n. 10/2014 del Comune
di Spoleto).
Trattandosi pero' di deliberazione di evidente stretta
applicazione del richiamato art. 22 della legge regionale n. 5/2014
in tema di sanatoria del PRG adottato senza la preventiva valutazione
di compatibilita' sismica, ritiene l'adita Corte di giustizia
tributaria di secondo grado pregiudiziale la verifica di legittimita'
costituzionale della presupposta norma regionale, non essendovi
spazio per una lettura costituzionalmente orientata in considerazione
all'univoco e tassativo tenere letterale, come si dira' in prosieguo.
4. Al fine della rilevanza della questione osserva il Collegio
come in assenza della predetta normativa regionale di sanatoria e
della consequenziale deliberazione comunale, l'area di proprieta' dei
contribuenti sarebbe non edificabile e dunque non assoggettabile
all'imposta comunale sugli immobili per l'annualita' di riferimento.
5. Sempre ai fini del parametro della rilevanza si osserva che
non sono stati dedotti altri motivo di impugnazione dell'atto
impositivo che presentano priorita' logico giuridica (cfr. Corte
costituzionale 15 luglio 2015, n. 161).
6. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita', deve in primo luogo rilevarsi come la Corte
costituzionale e' peraltro gia' intervenuta in materia con la
sentenza n. 68 del 5 aprile 2018, dichiarando l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 12, legge regionale Umbria n.
1/2015, il quale prevedeva che il parere sulla compatibilita' sismica
venisse espresso dal comune stesso in sede di adozione del PRG
(quindi modificando, rispetto all'art. 22, legge regionale Umbria n.
5/2014, il momento in cui doveva intervenire il parere ma lasciando
la relativa competenza in capo all'ente comunale). Con questa
sentenza la Corte costituzionale ha ribadito che l'art. 89 testo
unico edilizia e' norma di principio, in quanto volta a tutelare
l'incolumita' pubblica, e che essa «si impone al legislatore
regionale nella parte in cui: prescrive a tutti i Comuni ... di
richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati ...; disciplina le
modalita' e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio».
La Corte costituzionale ha conseguentemente affermato che «le
disposizioni regionali impugnate di cui agli articoli 28, comma 10, e
56, comma 3, pertanto, nella parte in cui assegnano ai comuni -
piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di
rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi
dei comuni siti in zone sismiche, si pongono in contratto con il
principio fondamentale posto dell'art. 89 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001», dichiarando quindi la loro
illegittimita' costituzionale «nella parte in cui stabiliscono che
sono i comuni, anziche' l'ufficio tecnico regionale competente, a
rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi
dei comuni siti in zone sismiche».
Conseguentemente non puo' che essere sospettato di
incostituzionalita' anche l'art. 22, legge regionale n. 5/2014 che,
come detto, oltre a conferire al comune e non alla regione la
competenza sul parere di compatibilita' sismica, addirittura prevede
che questo possa essere reso dopo l'approvazione del PRG e con
efficacia retroattiva.
Anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5078 del
2 luglio 2021 ha affrontato l'eccezione di incostituzionalita'
dell'art. 24, comma 9, della legge regionale Umbria n. 11/2005
(recante «Norme in materia di governo del territorio: pianificazione
urbanistica comunale»), il quale cosi' recita: «Il comune, in sede di
adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione
geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree
interessate, nonche' degli studi di microzonazione sismica di
dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere
ai fini dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere
della commissione comunale per la qualita' architettonica ed il
paesaggio».
Trattasi all'evidenza di una norma pressoche' sovrapponibile
all'art. 22, legge regionale Umbria n. 5/2014, con il potere
conferito al comune di esprime il parere, in questo caso sul Piano
attuativo, di cui all'art. 89 decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001.
Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata e
rilevante la questione di legittimita' costituzionale, ribadendo che:
- l'art. 89 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
costituisce principio fondamentale e inderogabile in materia; - il
parere di compatibilita' sismica deve pervenire necessariamente dalla
regione e non dal comune; - anche in questo caso valgono le stesse
argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.
68/2018 che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 28, comma 10,
legge regionale Umbria 1/2015; - l'art. 24, comma 9, legge regionale
Umbria n. 11/2005 e' in contrasto insanabile con l'art. 117, comma 3,
Cost. per violazione dell'art. 89 decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 (interposta norma rafforzata).
7. Ritiene il Collegio che seppur il denunziato contrasto con
l'art. 117, comma 3 Cost. e con l'art. 89 testo unico edilizia quale
norma interposta appaia piu' che sufficiente al fine della verifica
di non manifesta infondatezza da parte del giudice remittente, non di
meno sussistono ulteriori profili di illegittimita' costituzionale
della citata legge regionale in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e
113 Cost.
8. La norma regionale di sanatoria e' infatti intervenuta nel
2014 a distanza di ben undici anni dall'adozione dell'atto invalido
ovvero dalla delibera di adozione del PRG del 2003, con il malcelato
fine di eludere retroattivamente gli effetti tipici della sentenza di
annullamento del giudice amministrativo.
Se e' vero che il citato art. 22, legge regionale n. 5/2014
presenta un contenuto apparentemente generale ed astratto, e'
altrettanto vero che il legislatore ha di fatto azzerato il giudicato
di annullamento del PRG del Comune di Spoleto da parte del g.a.,
cosi' interferendo con l'esercizio della funzione giurisdizionale in
corso e con il giudicato (Corte cost. sentenze n. 267/2007, n.
94/2009, n. 137/2009, n. 85/2013).
Cio' dissimula la natura di «legge-provvedimento» ovvero di
previsione di contenuto particolare e concreto che incide su un
numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa
quanto e' normalmente affidato all'autorita' amministrativa (Corte
cost. sentenze n. 114/2017, n. 214/2016, n. 282/2005), in contrasto
con i limiti da tempo tracciati in argomento dalla Consulta, dovendo
le leggi-provvedimento rispettare oltre al limite della
ragionevolezza e non arbitrarieta', il limite del giudicato e della
non interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale in
corso (Corte cost. sentenze n. 267/2007, n. 94/2009, n. 137/2009, n.
85/2013).
L'art. 22 della legge regionale n. 5/2014 pare invero porsi in
aperto contrasto con vari principi di valenza costituzionale
dell'attivita' amministrativa (imparzialita' e buon andamento) che si
traducono nell'arbitrarieta' e nella manifesta irragionevolezza della
disciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni
valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla
quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del
provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico
perseguito.
9. Non conforme agli articoli 3 e 97 Cost. appare anche la
previsione nella norma regionale di acquisizione del parere di
compatibilita' sismica in via postuma, ovvero anche dopo
l'approvazione dello strumento urbanistico mediante una brusca quanto
irragionevole inversione procedimentale.
Se e' vero che in riferimento ad altri pareri, anche a tutela di
interessi sensibili, e' eccezionalmente ammessa la formulazione in
via postuma (vedi quanto al vincolo paesistico ex multis Tribunale
amministrativo regionale Lazio Roma, sez. II, 9 ottobre 2002, n.
8437; Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2006, n. 3216; quanto alla
valutazione di compatibilita' ambientale Corte giustizia UE sez. VI,
28 febbraio 2018, n. 117), la rilevanza dell'interesse pubblico in
gioco, costituito dalla tutela dell'incolumita' pubblica, dovrebbe
far propendere per l'inutilita' di un parere postumo e dunque per la
sua irragionevolezza.
L'art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l'obbligo del
comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere
all'ufficio del genio civile (o regione) sui piani regolatori
anteriormente all'adozione della relativa deliberazione, non puo' che
essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire
anteriormente all'adozione medesima (cosi' Consiglio di Stato, sez.
IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Id. sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La
norma si conforma infatti all'esigenza per cui, in sede di
programmazione di primo (ed anche di secondo livello), deve essere
valutata la compatibilita' della destinazione impressa alla zona ed
alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia e
l'andamento del territorio.
10. Preme sottolineare, infine, quanto ancora al parametro della
rilevanza (Corte cost. 17 marzo 2017, n. 58) in relazione a tutti i
profili sospetta incostituzionalita' dell'art. 22 della legge
regionale n. 5 del 2014, l'impossibilita' per questo giudice di
risolvere in via interpretativa gli ipotizzati dubbi di
compatibilita' costituzionale, in relazione all'univoco tenore
letterale della legge, che segna il confine in presenza del quale il
tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di
legittimita' costituzionale (ex multis Corte costituzionale n.
26/2010).
Anche di recente la Consulta ha affermato che la questione di
legittimita' costituzionale deve essere esaminata anche nell'ipotesi
in cui l'interpretazione conforme sia difficile, pur se non
impossibile (Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 43).
In particolare, l'art. 22 della legge regionale Umbria n. 5 del
2014 nel sanare l'illegittimita' dello strumento urbanistico generale
adottato nel 2003 lo ha fatto rivivere retroattivamente,
ripristinando la ivi prevista edificabilita' delle aree di proprieta'
dei contribuenti, fungendo da presupposto dell'imposizione.
Va inoltre ribadita l'impossibilita' per il giudice remittente di
disapplicazione (ai sensi dell'art. 7, comma 5, decreto legislativo
n. 546/1992) della deliberazione consiliare sanante del Comune di
Spoleto n. 10/2014, per le considerazioni gia' espresse.
11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi
rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione
Umbria n. 5 del 2014, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97, 113 e
117 comma 3 della Costituzione e art. 81 testo unico edilizia (quale
norma interposta), nella parte in cui consente a sanatoria che il
comune rilasci esso stesso il parere di compatibilita' sismica e
anche dopo l'approvazione del PRG e va pertanto disposta la
sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti di
causa alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di
legge indicati in dispositivo.