ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8  (Istituzione  della  giornata
della memoria dell'eruzione dell'Etna  del  1669),  e  dell'art.  12,
comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022,  n.  13
(Legge di stabilita' regionale 2022-2024),  promossi  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 13 giugno  e  il
26 luglio 2022, depositati in cancelleria il 14 giugno e il 26 luglio
2022, iscritti, rispettivamente, ai  numeri  40  e  48  del  registro
ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
numeri 31 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice  relatore
Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maria Concetta Caldara per la
Regione Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13 giugno 2022 e depositato  il  14
giugno 2022 (reg. ric. n. 40 del 2022), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'intera legge della  Regione  Siciliana  13  aprile  2022,  n.  8
(Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del
1669) in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    1.1.- La legge regionale impugnata istituisce la «giornata  della
memoria» dell'eruzione dell'Etna del 1669, da celebrarsi  l'11  marzo
di  ogni  anno,  allo  scopo  di  commemorare  tale  avvenimento   ed
incentivare, di conseguenza, la conoscenza  del  patrimonio  storico,
culturale  ed  ambientale  del  territorio  dell'Etna  e  dei  luoghi
coinvolti dall'eruzione. 
    In particolare: 
    - l'art. 1 indica la data della celebrazione e  ne  individua  le
finalita'   nella   promozione   «[del]la   conoscenza   e    [del]la
valorizzazione  del  patrimonio  storico,  culturale   e   ambientale
attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669»; 
    - l'art. 2 stabilisce che, nel perseguimento di  tali  finalita',
la Regione promuove e favorisce la conoscenza dei fatti storici e dei
luoghi interessati dall'eruzione, incentivandone  lo  sviluppo  e  la
valorizzazione; dispone,  in  particolare,  che  siano  favoriti  «la
conoscenza, da parte delle generazioni  future,  delle  testimonianze
delle condizioni di vita di epoche trascorse nei luoghi» (lettera  c)
interessati  dall'eruzione,  la  loro   scoperta   «come   mete   del
cicloturismo» (lettera d), «lo  sviluppo  di  sinergie  di  rete  tra
soggetti pubblici e privati che operano a vario  titolo  per  offrire
servizi  aggiuntivi   e   innovativi   e   migliorare   la   qualita'
dell'offerta»  (lettera  e),  nonche',  in  collaborazione   con   le
istituzioni scolastiche,  le  «attivita'  didattiche  e  percorsi  di
studio e approfondimento  dedicati  alla  conoscenza  del  patrimonio
storico, culturale e ambientale dell'Etna» (lettera f); 
    - l'art. 3 elenca  i  «luoghi  della  memoria»  strutturando,  al
riguardo, un apposito itinerario turistico e culturale denominato «La
lava della "ruina" - percorso del 1669»,  disponendone  l'inserimento
nella «Carta regionale dei  luoghi  dell'identita'  e  della  memoria
istituita presso il  dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e
dell'identita' siciliana»; 
    - l'art. 4 dispone l'adozione  di  iniziative  di  vario  genere,
oggetto di  successiva  individuazione  nell'ambito  di  un  apposito
programma di durata quinquennale ed articolato per singole annualita'
entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  da  adottarsi  mediante  decreto
dell'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   e   l'identita'
siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il  turismo,  lo
sport e lo  spettacolo,  sentiti  gli  enti  locali  territorialmente
competenti, le imprese sociali e gli altri  enti  del  Terzo  settore
iscritti  nel  registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  e  le
organizzazioni  datoriali,  con  il  quale  vengono  individuati  gli
indirizzi delle politiche regionali; 
    - l'art. 5 regola l'entrata in vigore della legge regionale. 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia  che,  a
fronte della previsione di un tale novero di attivita' e  iniziative,
la legge regionale impugnata non indica, nemmeno in  via  presuntiva,
la quantificazione dei relativi oneri finanziari a  carico  dell'ente
regionale e le risorse con le quali farvi fronte, pur in presenza  di
un evidente aggravio a carico del bilancio. 
    Di conseguenza, la stessa si pone in contrasto con  l'obbligo  di
copertura finanziaria, di cui all'art. 81, comma  terzo,  Cost.,  che
riguarda anche le  leggi  regionali  dalle  quali  derivino  nuovi  o
maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici. 
    Il ricorrente indica anche, quali  parametri  interposti,  l'art.
19, comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica), a mente del quale le regioni  e  le
province autonome sono tenute a  indicare  la  copertura  finanziaria
delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri, anche attraverso il
conferimento di nuove funzioni  o  la  disciplina  di  funzioni  gia'
attribuite, e l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42), ove e' stabilito  che  le  leggi  regionali  che
prevedono  spese  a  carattere  continuativo  quantifichino   l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di
previsione ed indichino l'onere a regime. 
    Richiama, infine, l'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione Siciliana 17 marzo 2004  (Testo  coordinato  delle  norme  in
materia  di  bilancio  e  contabilita'   applicabili   alla   Regione
siciliana), che contiene previsioni di analogo tenore. 
    1.3.-  Infine,  il  ricorrente  osserva  che   le   rappresentate
criticita' non sono superate dalla successiva entrata in vigore della
legge della Regione  Siciliana  25  maggio  2022,  n.  13  (Legge  di
stabilita' regionale  2022-2024),  il  cui  art.  12,  comma  58,  ha
aggiunto alla legge regionale impugnata l'art. 4-bis, con  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2022 in base a quanto disposto dall'art. 19,
comma 2, della medesima legge regionale. 
    La disposizione inserita, infatti,  prevede  che  alla  copertura
degli  oneri  finanziari  si  faccia   fronte   «nei   limiti   degli
stanziamenti del bilancio della Regione,  con  risorse  regionali  ed
extraregionali» e, per tale effetto,  il  Ragioniere  generale  della
Regione e'  autorizzato  ad  apportare  le  opportune  variazioni  al
bilancio. 
    Ad avviso della difesa statale,  tuttavia,  siffatta  previsione,
per la  sua  assoluta  genericita',  non  assicura  alcuna  copertura
finanziaria agli oneri di spesa. 
    1.4.- La Regione Siciliana si e' costituita in giudizio chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto  di  adeguata
motivazione della  censura  e  deducendone,  in  ogni  caso,  la  non
fondatezza. 
    Al riguardo, ha evidenziato - con richiamo ai lavori preparatori,
e in  particolare  alla  relazione  tecnica  allegata  all'originario
disegno di legge - che le norme  impugnate  non  comportano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, poiche' si limitano
alla previsione di attivita' di promozione e svolgimento di  percorsi
di studi, ricerche ed eventi che si dovranno concretizzare attraverso
le risorse disponibili a legislazione vigente; in  tale  ottica,  del
resto, rispetto al testo originario era stata eliminata la previsione
di iniziative donde sarebbero potute derivare specifiche  conseguenze
in termini di aggravio economico-finanziario. 
    Ha  inoltre  richiamato  il  contenuto  del  citato  art.  4-bis,
assumendo che dallo  stesso  dovrebbe  evincersi  la  sussistenza  di
copertura entro  i  limiti  degli  stanziamenti  gia'  apposti  negli
specifici capitoli di bilancio, in termini conformi  alla  previsione
dell'art.  17,  comma  1,  della  legge  n.   196   del   2009,   che
legittimerebbe l'adozione di norme che comportano impegni  finanziari
da intendersi contenuti entro i limiti di spesa autorizzata. 
    2.- Con ricorso notificato e depositato il 26 luglio  2022  (reg.
ric. n. 48 del 2022), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha
formulato, tra le altre, espressa impugnazione  del  richiamato  art.
12, comma 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, ribadendo le
considerazioni gia' svolte nel primo ricorso. 
    2.1.-  La  Regione  Siciliana  si  e'  costituita  in   giudizio,
deducendo la non fondatezza del  ricorso,  anch'essa  richiamando  le
argomentazioni gia' svolte nell'ambito del primo giudizio. 
    3.- In entrambi  i  giudizi,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato memoria  illustrativa  contestando  le  difese
regionali e riportandosi al contenuto dei ricorsi. 
    In  particolare,  ha  ribadito  che  la  prima  legge   regionale
impugnata e' priva di una relazione tecnica  riferita  all'articolato
oggetto di  definitiva  approvazione  e  che  l'intervento  normativo
sopravvenuto non  fornisce  specifiche  indicazioni  in  ordine  alla
copertura finanziaria delle spese previste. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13  giugno  2022  e  depositato  il
successivo 14 giugno (reg. ric. n. 40 del 2022),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'intera legge reg. Siciliana n.  8  del  2022,  in
riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. 
    Il ricorrente osserva che la  legge  regionale  impugnata  -  pur
prevedendo l'adozione di varie ed articolate iniziative,  soprattutto
in un'ottica di promozione e valorizzazione del territorio, idonee  a
produrre un aggravio a carico del bilancio regionale  -  non  indica,
neppure in via presuntiva, la quantificazione dei  relativi  oneri  e
delle risorse con le quali farvi fronte. 
    2.- Con un secondo ricorso, notificato e depositato il 26  luglio
2022 (reg. ric. n. 48 del 2022),  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato, tra gli altri,  l'art.  12,  comma  58,  della
legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, sempre per contrasto con  l'art.
81, terzo comma, Cost. 
    La disposizione in questione ha aggiunto alla gia'  citata  legge
reg. Siciliana n. 8 del 2022, con effetto a decorrere dal 1°  gennaio
2022, l'art. 4-bis, a mente del quale gli oneri finanziari  derivanti
dalla predetta legge sono fronteggiati «nei limiti degli stanziamenti
del bilancio della Regione, con risorse regionali ed  extraregionali»
e si autorizza il Ragioniere generale della Regione «ad apportare  le
opportune variazioni al bilancio della Regione». 
    Secondo il ricorrente, che in tal  senso  rinnova  considerazioni
gia' svolte con la prima impugnazione, tale previsione,  per  la  sua
assoluta genericita', non assicura alcuna copertura finanziaria  agli
oneri di spesa. 
    3.- Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  altre
impugnative promosse con il secondo dei  ricorsi  indicati,  entrambi
gli atti di impugnazione hanno ad oggetto disposizioni facenti  parte
del medesimo testo normativo e concernenti la stessa materia; con gli
stessi  e'   promossa   la   medesima   questione   di   legittimita'
costituzionale, sulla base di argomentazioni coincidenti. 
    Si puo', pertanto, disporre la riunione  dei  giudizi,  affinche'
siano definiti con un'unica pronuncia. 
    4.-   In   via   preliminare,   va   disattesa   l'eccezione   di
inammissibilita' del primo ricorso, sollevata dalla difesa  regionale
in ragione del difetto di adeguata  motivazione  della  censura,  che
sarebbe formulata senza alcuna «argomentazione di merito»  e  percio'
in modo «ambiguo, indeterminato e contraddittorio». 
    4.1.- Invero, il ricorrente evidenzia con chiarezza i termini del
contrasto ravvisato fra l'intero testo della legge impugnata e l'art.
81,  terzo  comma,  Cost.,  rilevando  che  tutte  le   disposizioni,
considerate nel loro complesso, prevedono l'adozione di iniziative  e
lo svolgimento di attivita'  intrinsecamente  idonee  a  produrre  un
aggravio del bilancio regionale, senza indicazione degli oneri che ne
conseguono e delle risorse necessarie a farvi fronte. 
    La   censura,   pertanto,   e'   ampiamente    intelligibile    e
sufficientemente motivata, poiche' trova corrispondenza in  un  corpo
normativo rispetto ad essa omogeneo (in termini analoghi, sentenze n.
37 del 2021 e n. 236 del 2020). 
    D'altro canto, questa Corte ha piu' volte ritenuto ammissibili le
questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi,
sempre che le leggi  impugnate  siano  «caratterizzate  da  normative
omogenee e tutte coinvolte dalle censure» (sentenze n. 143 e  n.  128
del 2020 e n. 194 del 2019). 
    E' questo il caso della  legge  regionale  impugnata,  la  quale,
all'art. 1, si pone l'obiettivo di  promuovere  la  conoscenza  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  storico,  culturale   e   ambientale
siciliano attinente agli avvenimenti  legati  all'eruzione  dell'Etna
del 1669, attraverso la predisposizione di una serie  di  iniziative,
per lo piu' a  carattere  culturale,  che  vengono  poi  partitamente
individuate nelle disposizioni successive. 
    Decidere se tali disposizioni effettivamente ledano il  parametro
costituzionale evocato dal  ricorrente,  ed  eventualmente  quali  di
esse, e' profilo che attiene al merito delle questioni e che  non  ne
lambisce, invece, l'ammissibilita'. 
    5.- Cio' posto, nel merito, la questione e'  fondata  nei  limiti
che vengono di seguito precisati. Conviene, in tal senso,  richiamare
sinteticamente i principi ripetutamente affermati da questa Corte con
riferimento alla previsione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. 
    5.1.- Si e' osservato, anzitutto, che la  mancata  considerazione
degli oneri vale a rendere la  legge  costituzionalmente  illegittima
per mancanza di copertura non soltanto  per  spese  obbligatorie,  ma
anche se si tratta di oneri solo "ipotetici",  in  quanto  l'art.  81
Cost.  «impone  che,  ogniqualvolta  si  introduca   una   previsione
legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove
spese, occorr[e] sempre  indicare  i  mezzi  per  farvi  fronte»  (ex
multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). 
    La copertura di nuove spese,  inoltre,  «deve  essere  credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»
(sentenze n. 307 del 2013 e  n.  131  del  2012;  in  senso  analogo,
sentenza n. 183 del 2016). 
    A tali indicazioni non sfuggono le norme regionali,  poiche'  «il
legislatore  regionale  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira» (cosi' la sentenza n. 307 del 2013; piu' di recente, sentenze
n. 187 del 2022 e n. 244 del 2020). 
    5.2.- In relazione alle leggi regionali, poi, e' stato  precisato
che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost.  «opera
direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme  interposte»  (ex
plurimis, sentenze n. 200 del 2022, n. 226 del 2021, n. 26  del  2013
e, nello stesso senso, n. 124 del 2022). 
    Nondimeno,  si  e'  anche  riconosciuto  che  sussistono  plurime
disposizioni «puntualmente  attuative  del  precetto  costituzionale»
(sentenza n. 235 del 2020), fra le quali vanno annoverati l'art.  19,
comma 2, della legge n. 196 del 2009,  e  l'art.  38,  comma  1,  del
d.lgs. n. 118  del  2011,  evocati  dal  ricorrente  quali  parametri
interposti. 
    5.3.- La prima delle  menzionate  disposizioni,  in  particolare,
stabilisce che le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano «sono tenute a indicare la copertura finanziaria  alle  leggi
che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della  loro  finanza  e
della finanza di altre amministrazioni pubbliche» utilizzando, a  tal
fine,  le  metodologie  di  copertura  previste  dall'art.  17  della
medesima legge n. 196 del 2009. 
    Quest'ultimo, al comma 3, prevede  che  gli  atti  normativi  che
comportino conseguenze finanziarie siano «corredati di una  relazione
tecnica, predisposta dalle amministrazioni  competenti  e  verificata
dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  quantificazione
delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione,  nonche'
delle  relative  coperture,  con  la  specificazione,  per  la  spesa
corrente e per le minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
completa attuazione delle norme e, per le spese  in  conto  capitale,
della  modulazione  relativa  agli   anni   compresi   nel   bilancio
pluriennale» e dell'onere complessivo  in  relazione  agli  obiettivi
previsti. 
    Il  successivo  comma  6-bis  precisa,   poi,   che   «[p]er   le
disposizioni corredate di clausole  di  neutralita'  finanziaria,  la
relazione tecnica riporta  la  valutazione  degli  effetti  derivanti
dalle  disposizioni  medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei   a
suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita'  delle  risorse  gia'
esistenti  nel  bilancio  e   delle   relative   unita'   gestionali,
utilizzabili per le finalita' indicate  dalle  disposizioni  medesime
anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la  clausola
di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese
di natura obbligatoria». 
    5.4.- Infine, si e' affermato che  il  canone  costituzionale  in
questione non opera  per  le  disposizioni  prive  del  carattere  di
prescrittivita' e vincolativita' in relazione al possibile impiego di
risorse, in quanto «non stabilisc[ono]  interventi  idonei  a  recare
nuovi oneri per il bilancio regionale» (sentenza n. 170 del 2020). 
    Si tratta di disposizioni munite di effetto precettivo, in quanto
contengono  la  previsione  di  interventi,  che   tuttavia   vengono
demandati all'adozione di successive misure o futuri adempimenti,  in
termini che lasciano  inalterate  le  prerogative  di  impiego  delle
risorse gia' previste dalla normativa vigente  (ancora,  sentenza  n.
170 del 2020). 
    5.5.- Cosi' tracciate le  coordinate  applicative  del  parametro
costituzionale evocato, e passando allo  scrutinio  della  questione,
questa Corte osserva che l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del
2022, nel predisporre l'adozione - entro il 30 giugno di  ogni  anno,
ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della  legge  per  il  primo
anno - di un programma «con cui sono individuati gli indirizzi  delle
politiche regionali per la  promozione  della  memoria  dell'eruzione
dell'Etna  del  1669»,  di  durata  quinquennale  e  articolato   per
annualita', comporta una previsione di spesa a  carico  del  bilancio
regionale. 
    Tale previsione, infatti,  comporta  oneri  e  conseguenti  spese
aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attivita' previste dal
menzionato programma. 
    5.6.- In proposito, non e' persuasivo  l'argomento  della  difesa
regionale in base al quale  l'intera  legge  -  e  percio'  anche  la
disposizione in questione - avrebbe natura  meramente  programmatica;
l'aver demandato all'adozione di un successivo programma la  concreta
definizione  delle  iniziative  da   realizzare   nell'ambito   degli
obiettivi stabiliti,  infatti,  non  poteva  esimere  il  legislatore
regionale dal prevedere, in ogni caso,  la  copertura  di  spesa  che
necessariamente ne consegue. 
    Di cio', del resto, e' miglior  prova  il  fatto  che  lo  stesso
legislatore  regionale  sia  successivamente   intervenuto   con   il
menzionato art. 4-bis, con il quale ha  espressamente  previsto  che,
gia' a partire  dall'anno  in  corso,  «alla  copertura  degli  oneri
finanziari derivanti dalla presente legge si  fa  fronte  nei  limiti
degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse  regionali
ed extraregionali». 
    Una  tale  previsione,  infatti,  per  un  verso   evidenzia   la
sussistenza di un impegno attuale di spesa; ma, per altro verso,  non
e' idonea, per la genericita' della sua formulazione, a garantire con
il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si  riferisce
trovi adeguata copertura. 
    Ne', infine, l'individuazione della copertura e' desumibile dalla
relazione tecnica da allegare alla legge regionale impugnata, che nel
caso di specie e'  mancante;  e  cio'  quantunque,  come  piu'  sopra
osservato,  la  relativa  allegazione  sia  necessaria,  ai  fini  di
escludere la violazione del parametro costituzionale  evocato,  anche
in presenza di una legge regionale munita di clausola di  neutralita'
finanziaria (sentenze n. 124 del 2022, n. 163 del 2020 e n.  227  del
2019). 
    5.7.- Emerge, quindi, con chiarezza il contrasto degli artt. 4  e
4-bis della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, il secondo dei  quali
introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge reg. Siciliana  n.  13
del 2022, con il precetto posto dall'art.  81,  terzo  comma,  Cost.,
concernente l'obbligo per ogni legge comportante  maggiori  oneri  di
provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte. 
    6.- A diverse conclusioni si puo' pervenire con riferimento  alle
restanti previsioni della legge regionale impugnata. 
    Venuto meno il programma di cui agli artt. 4 e 4-bis, per effetto
della presente declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale,  gli
interventi di cui agli artt.  1,  2,  3  e  5  non  autorizzano,  ne'
potrebbero autorizzare, alcuna spesa aggiuntiva. 
    6.1.-  In  particolare,  l'istituzione  della   «giornata   della
memoria», di cui all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022,
e  l'individuazione  dei  «luoghi  della  memoria»,   contenuta   nel
successivo  art.  3,   appaiono   espressive   delle   finalita'   di
valorizzazione del  patrimonio  territoriale,  culturale,  storico  e
identitario  sottese  all'intero   intervento   normativo;   a   tali
previsioni,  pertanto,  non   puo'   essere   ritenuto   coessenziale
l'utilizzo di risorse regionali, neppure in via ipotetica. 
    L'art. 2, poi,  indica  le  modalita'  con  le  quali  le  citate
finalita' saranno perseguite, tracciando gli obiettivi  programmatici
della ricorrenza istituita - quali la conoscenza dei  fatti  storici,
la promozione del turismo nei  luoghi  interessati  dall'accadimento,
l'organizzazione di attivita' didattiche e percorsi di  studio  -  in
termini  che  non  si  traducono  in   una   disciplina   sostanziale
immediatamente applicabile,  ma,  piuttosto,  in  una  normazione  di
indirizzo rivolta alla stessa Regione. 
    L'art. 5, infine, limitandosi  a  regolare  l'entrata  in  vigore
della legge regionale nel suo complesso,  non  ha  alcun  profilo  di
interferenza con le previsioni di spesa. 
    6.2.-   Si   tratta,   dunque,   di    disposizioni    contenenti
l'enunciazione delle  finalita'  dell'intervento  normativo  e  degli
strumenti per perseguirle, con le correlate indicazioni organizzative
rivolte agli uffici. 
    Tali disposizioni non sono foriere di nuovi oneri a carico  della
Regione,  ne'  istituiscono,  per  il  futuro,  spese   a   carattere
obbligatorio (sentenze n. 57 e n. 48 del 2023). 
    Resta comunque fermo che qualunque attuazione di tale  normazione
di indirizzo dovra' essere supportata da idonea disposizione di legge
regionale, recante  adeguata  quantificazione  e  relativa  copertura
(sentenza n. 48 del 2023).