ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale della legge della
Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della giornata
della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), e dell'art. 12,
comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13
(Legge di stabilita' regionale 2022-2024), promossi dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 13 giugno e il
26 luglio 2022, depositati in cancelleria il 14 giugno e il 26 luglio
2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 40 e 48 del registro
ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 31 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice relatore
Augusto Antonio Barbera;
uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maria Concetta Caldara per la
Regione Siciliana;
deliberato nella camera di consiglio del 7 marzo 2023.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 13 giugno 2022 e depositato il 14
giugno 2022 (reg. ric. n. 40 del 2022), il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale
dell'intera legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8
(Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del
1669) in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
1.1.- La legge regionale impugnata istituisce la «giornata della
memoria» dell'eruzione dell'Etna del 1669, da celebrarsi l'11 marzo
di ogni anno, allo scopo di commemorare tale avvenimento ed
incentivare, di conseguenza, la conoscenza del patrimonio storico,
culturale ed ambientale del territorio dell'Etna e dei luoghi
coinvolti dall'eruzione.
In particolare:
- l'art. 1 indica la data della celebrazione e ne individua le
finalita' nella promozione «[del]la conoscenza e [del]la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale
attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669»;
- l'art. 2 stabilisce che, nel perseguimento di tali finalita',
la Regione promuove e favorisce la conoscenza dei fatti storici e dei
luoghi interessati dall'eruzione, incentivandone lo sviluppo e la
valorizzazione; dispone, in particolare, che siano favoriti «la
conoscenza, da parte delle generazioni future, delle testimonianze
delle condizioni di vita di epoche trascorse nei luoghi» (lettera c)
interessati dall'eruzione, la loro scoperta «come mete del
cicloturismo» (lettera d), «lo sviluppo di sinergie di rete tra
soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per offrire
servizi aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualita'
dell'offerta» (lettera e), nonche', in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, le «attivita' didattiche e percorsi di
studio e approfondimento dedicati alla conoscenza del patrimonio
storico, culturale e ambientale dell'Etna» (lettera f);
- l'art. 3 elenca i «luoghi della memoria» strutturando, al
riguardo, un apposito itinerario turistico e culturale denominato «La
lava della "ruina" - percorso del 1669», disponendone l'inserimento
nella «Carta regionale dei luoghi dell'identita' e della memoria
istituita presso il dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identita' siciliana»;
- l'art. 4 dispone l'adozione di iniziative di vario genere,
oggetto di successiva individuazione nell'ambito di un apposito
programma di durata quinquennale ed articolato per singole annualita'
entro il 30 giugno di ogni anno, da adottarsi mediante decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita'
siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo, sentiti gli enti locali territorialmente
competenti, le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore e le
organizzazioni datoriali, con il quale vengono individuati gli
indirizzi delle politiche regionali;
- l'art. 5 regola l'entrata in vigore della legge regionale.
1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che, a
fronte della previsione di un tale novero di attivita' e iniziative,
la legge regionale impugnata non indica, nemmeno in via presuntiva,
la quantificazione dei relativi oneri finanziari a carico dell'ente
regionale e le risorse con le quali farvi fronte, pur in presenza di
un evidente aggravio a carico del bilancio.
Di conseguenza, la stessa si pone in contrasto con l'obbligo di
copertura finanziaria, di cui all'art. 81, comma terzo, Cost., che
riguarda anche le leggi regionali dalle quali derivino nuovi o
maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici.
Il ricorrente indica anche, quali parametri interposti, l'art.
19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), a mente del quale le regioni e le
province autonome sono tenute a indicare la copertura finanziaria
delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri, anche attraverso il
conferimento di nuove funzioni o la disciplina di funzioni gia'
attribuite, e l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), ove e' stabilito che le leggi regionali che
prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di
previsione ed indichino l'onere a regime.
Richiama, infine, l'art. 14 del decreto del Presidente della
Regione Siciliana 17 marzo 2004 (Testo coordinato delle norme in
materia di bilancio e contabilita' applicabili alla Regione
siciliana), che contiene previsioni di analogo tenore.
1.3.- Infine, il ricorrente osserva che le rappresentate
criticita' non sono superate dalla successiva entrata in vigore della
legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di
stabilita' regionale 2022-2024), il cui art. 12, comma 58, ha
aggiunto alla legge regionale impugnata l'art. 4-bis, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2022 in base a quanto disposto dall'art. 19,
comma 2, della medesima legge regionale.
La disposizione inserita, infatti, prevede che alla copertura
degli oneri finanziari si faccia fronte «nei limiti degli
stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed
extraregionali» e, per tale effetto, il Ragioniere generale della
Regione e' autorizzato ad apportare le opportune variazioni al
bilancio.
Ad avviso della difesa statale, tuttavia, siffatta previsione,
per la sua assoluta genericita', non assicura alcuna copertura
finanziaria agli oneri di spesa.
1.4.- La Regione Siciliana si e' costituita in giudizio chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di adeguata
motivazione della censura e deducendone, in ogni caso, la non
fondatezza.
Al riguardo, ha evidenziato - con richiamo ai lavori preparatori,
e in particolare alla relazione tecnica allegata all'originario
disegno di legge - che le norme impugnate non comportano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, poiche' si limitano
alla previsione di attivita' di promozione e svolgimento di percorsi
di studi, ricerche ed eventi che si dovranno concretizzare attraverso
le risorse disponibili a legislazione vigente; in tale ottica, del
resto, rispetto al testo originario era stata eliminata la previsione
di iniziative donde sarebbero potute derivare specifiche conseguenze
in termini di aggravio economico-finanziario.
Ha inoltre richiamato il contenuto del citato art. 4-bis,
assumendo che dallo stesso dovrebbe evincersi la sussistenza di
copertura entro i limiti degli stanziamenti gia' apposti negli
specifici capitoli di bilancio, in termini conformi alla previsione
dell'art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che
legittimerebbe l'adozione di norme che comportano impegni finanziari
da intendersi contenuti entro i limiti di spesa autorizzata.
2.- Con ricorso notificato e depositato il 26 luglio 2022 (reg.
ric. n. 48 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri ha
formulato, tra le altre, espressa impugnazione del richiamato art.
12, comma 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, ribadendo le
considerazioni gia' svolte nel primo ricorso.
2.1.- La Regione Siciliana si e' costituita in giudizio,
deducendo la non fondatezza del ricorso, anch'essa richiamando le
argomentazioni gia' svolte nell'ambito del primo giudizio.
3.- In entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato memoria illustrativa contestando le difese
regionali e riportandosi al contenuto dei ricorsi.
In particolare, ha ribadito che la prima legge regionale
impugnata e' priva di una relazione tecnica riferita all'articolato
oggetto di definitiva approvazione e che l'intervento normativo
sopravvenuto non fornisce specifiche indicazioni in ordine alla
copertura finanziaria delle spese previste.
Considerato in diritto
1.- Con ricorso notificato il 13 giugno 2022 e depositato il
successivo 14 giugno (reg. ric. n. 40 del 2022), il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita'
costituzionale dell'intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, in
riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.
Il ricorrente osserva che la legge regionale impugnata - pur
prevedendo l'adozione di varie ed articolate iniziative, soprattutto
in un'ottica di promozione e valorizzazione del territorio, idonee a
produrre un aggravio a carico del bilancio regionale - non indica,
neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e
delle risorse con le quali farvi fronte.
2.- Con un secondo ricorso, notificato e depositato il 26 luglio
2022 (reg. ric. n. 48 del 2022), il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato, tra gli altri, l'art. 12, comma 58, della
legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, sempre per contrasto con l'art.
81, terzo comma, Cost.
La disposizione in questione ha aggiunto alla gia' citata legge
reg. Siciliana n. 8 del 2022, con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2022, l'art. 4-bis, a mente del quale gli oneri finanziari derivanti
dalla predetta legge sono fronteggiati «nei limiti degli stanziamenti
del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali»
e si autorizza il Ragioniere generale della Regione «ad apportare le
opportune variazioni al bilancio della Regione».
Secondo il ricorrente, che in tal senso rinnova considerazioni
gia' svolte con la prima impugnazione, tale previsione, per la sua
assoluta genericita', non assicura alcuna copertura finanziaria agli
oneri di spesa.
3.- Riservata a separate pronunce la decisione delle altre
impugnative promosse con il secondo dei ricorsi indicati, entrambi
gli atti di impugnazione hanno ad oggetto disposizioni facenti parte
del medesimo testo normativo e concernenti la stessa materia; con gli
stessi e' promossa la medesima questione di legittimita'
costituzionale, sulla base di argomentazioni coincidenti.
Si puo', pertanto, disporre la riunione dei giudizi, affinche'
siano definiti con un'unica pronuncia.
4.- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di
inammissibilita' del primo ricorso, sollevata dalla difesa regionale
in ragione del difetto di adeguata motivazione della censura, che
sarebbe formulata senza alcuna «argomentazione di merito» e percio'
in modo «ambiguo, indeterminato e contraddittorio».
4.1.- Invero, il ricorrente evidenzia con chiarezza i termini del
contrasto ravvisato fra l'intero testo della legge impugnata e l'art.
81, terzo comma, Cost., rilevando che tutte le disposizioni,
considerate nel loro complesso, prevedono l'adozione di iniziative e
lo svolgimento di attivita' intrinsecamente idonee a produrre un
aggravio del bilancio regionale, senza indicazione degli oneri che ne
conseguono e delle risorse necessarie a farvi fronte.
La censura, pertanto, e' ampiamente intelligibile e
sufficientemente motivata, poiche' trova corrispondenza in un corpo
normativo rispetto ad essa omogeneo (in termini analoghi, sentenze n.
37 del 2021 e n. 236 del 2020).
D'altro canto, questa Corte ha piu' volte ritenuto ammissibili le
questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi,
sempre che le leggi impugnate siano «caratterizzate da normative
omogenee e tutte coinvolte dalle censure» (sentenze n. 143 e n. 128
del 2020 e n. 194 del 2019).
E' questo il caso della legge regionale impugnata, la quale,
all'art. 1, si pone l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale
siciliano attinente agli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna
del 1669, attraverso la predisposizione di una serie di iniziative,
per lo piu' a carattere culturale, che vengono poi partitamente
individuate nelle disposizioni successive.
Decidere se tali disposizioni effettivamente ledano il parametro
costituzionale evocato dal ricorrente, ed eventualmente quali di
esse, e' profilo che attiene al merito delle questioni e che non ne
lambisce, invece, l'ammissibilita'.
5.- Cio' posto, nel merito, la questione e' fondata nei limiti
che vengono di seguito precisati. Conviene, in tal senso, richiamare
sinteticamente i principi ripetutamente affermati da questa Corte con
riferimento alla previsione di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.
5.1.- Si e' osservato, anzitutto, che la mancata considerazione
degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima
per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma
anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81
Cost. «impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione
legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove
spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (ex
multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).
La copertura di nuove spese, inoltre, «deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»
(sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; in senso analogo,
sentenza n. 183 del 2016).
A tali indicazioni non sfuggono le norme regionali, poiche' «il
legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira» (cosi' la sentenza n. 307 del 2013; piu' di recente, sentenze
n. 187 del 2022 e n. 244 del 2020).
5.2.- In relazione alle leggi regionali, poi, e' stato precisato
che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera
direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (ex
plurimis, sentenze n. 200 del 2022, n. 226 del 2021, n. 26 del 2013
e, nello stesso senso, n. 124 del 2022).
Nondimeno, si e' anche riconosciuto che sussistono plurime
disposizioni «puntualmente attuative del precetto costituzionale»
(sentenza n. 235 del 2020), fra le quali vanno annoverati l'art. 19,
comma 2, della legge n. 196 del 2009, e l'art. 38, comma 1, del
d.lgs. n. 118 del 2011, evocati dal ricorrente quali parametri
interposti.
5.3.- La prima delle menzionate disposizioni, in particolare,
stabilisce che le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano «sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi
che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e
della finanza di altre amministrazioni pubbliche» utilizzando, a tal
fine, le metodologie di copertura previste dall'art. 17 della
medesima legge n. 196 del 2009.
Quest'ultimo, al comma 3, prevede che gli atti normativi che
comportino conseguenze finanziarie siano «corredati di una relazione
tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione
delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche'
delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa
corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale» e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi
previsti.
Il successivo comma 6-bis precisa, poi, che «[p]er le
disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la
relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti
dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a
suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'
esistenti nel bilancio e delle relative unita' gestionali,
utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime
anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola
di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese
di natura obbligatoria».
5.4.- Infine, si e' affermato che il canone costituzionale in
questione non opera per le disposizioni prive del carattere di
prescrittivita' e vincolativita' in relazione al possibile impiego di
risorse, in quanto «non stabilisc[ono] interventi idonei a recare
nuovi oneri per il bilancio regionale» (sentenza n. 170 del 2020).
Si tratta di disposizioni munite di effetto precettivo, in quanto
contengono la previsione di interventi, che tuttavia vengono
demandati all'adozione di successive misure o futuri adempimenti, in
termini che lasciano inalterate le prerogative di impiego delle
risorse gia' previste dalla normativa vigente (ancora, sentenza n.
170 del 2020).
5.5.- Cosi' tracciate le coordinate applicative del parametro
costituzionale evocato, e passando allo scrutinio della questione,
questa Corte osserva che l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del
2022, nel predisporre l'adozione - entro il 30 giugno di ogni anno,
ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per il primo
anno - di un programma «con cui sono individuati gli indirizzi delle
politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione
dell'Etna del 1669», di durata quinquennale e articolato per
annualita', comporta una previsione di spesa a carico del bilancio
regionale.
Tale previsione, infatti, comporta oneri e conseguenti spese
aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attivita' previste dal
menzionato programma.
5.6.- In proposito, non e' persuasivo l'argomento della difesa
regionale in base al quale l'intera legge - e percio' anche la
disposizione in questione - avrebbe natura meramente programmatica;
l'aver demandato all'adozione di un successivo programma la concreta
definizione delle iniziative da realizzare nell'ambito degli
obiettivi stabiliti, infatti, non poteva esimere il legislatore
regionale dal prevedere, in ogni caso, la copertura di spesa che
necessariamente ne consegue.
Di cio', del resto, e' miglior prova il fatto che lo stesso
legislatore regionale sia successivamente intervenuto con il
menzionato art. 4-bis, con il quale ha espressamente previsto che,
gia' a partire dall'anno in corso, «alla copertura degli oneri
finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti
degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali
ed extraregionali».
Una tale previsione, infatti, per un verso evidenzia la
sussistenza di un impegno attuale di spesa; ma, per altro verso, non
e' idonea, per la genericita' della sua formulazione, a garantire con
il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce
trovi adeguata copertura.
Ne', infine, l'individuazione della copertura e' desumibile dalla
relazione tecnica da allegare alla legge regionale impugnata, che nel
caso di specie e' mancante; e cio' quantunque, come piu' sopra
osservato, la relativa allegazione sia necessaria, ai fini di
escludere la violazione del parametro costituzionale evocato, anche
in presenza di una legge regionale munita di clausola di neutralita'
finanziaria (sentenze n. 124 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 227 del
2019).
5.7.- Emerge, quindi, con chiarezza il contrasto degli artt. 4 e
4-bis della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, il secondo dei quali
introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge reg. Siciliana n. 13
del 2022, con il precetto posto dall'art. 81, terzo comma, Cost.,
concernente l'obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di
provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte.
6.- A diverse conclusioni si puo' pervenire con riferimento alle
restanti previsioni della legge regionale impugnata.
Venuto meno il programma di cui agli artt. 4 e 4-bis, per effetto
della presente declaratoria di illegittimita' costituzionale, gli
interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 non autorizzano, ne'
potrebbero autorizzare, alcuna spesa aggiuntiva.
6.1.- In particolare, l'istituzione della «giornata della
memoria», di cui all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022,
e l'individuazione dei «luoghi della memoria», contenuta nel
successivo art. 3, appaiono espressive delle finalita' di
valorizzazione del patrimonio territoriale, culturale, storico e
identitario sottese all'intero intervento normativo; a tali
previsioni, pertanto, non puo' essere ritenuto coessenziale
l'utilizzo di risorse regionali, neppure in via ipotetica.
L'art. 2, poi, indica le modalita' con le quali le citate
finalita' saranno perseguite, tracciando gli obiettivi programmatici
della ricorrenza istituita - quali la conoscenza dei fatti storici,
la promozione del turismo nei luoghi interessati dall'accadimento,
l'organizzazione di attivita' didattiche e percorsi di studio - in
termini che non si traducono in una disciplina sostanziale
immediatamente applicabile, ma, piuttosto, in una normazione di
indirizzo rivolta alla stessa Regione.
L'art. 5, infine, limitandosi a regolare l'entrata in vigore
della legge regionale nel suo complesso, non ha alcun profilo di
interferenza con le previsioni di spesa.
6.2.- Si tratta, dunque, di disposizioni contenenti
l'enunciazione delle finalita' dell'intervento normativo e degli
strumenti per perseguirle, con le correlate indicazioni organizzative
rivolte agli uffici.
Tali disposizioni non sono foriere di nuovi oneri a carico della
Regione, ne' istituiscono, per il futuro, spese a carattere
obbligatorio (sentenze n. 57 e n. 48 del 2023).
Resta comunque fermo che qualunque attuazione di tale normazione
di indirizzo dovra' essere supportata da idonea disposizione di legge
regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura
(sentenza n. 48 del 2023).