TRIBUNALE DI PALERMO
sezione VI civile - esecuzioni mobiliari
Il giudice dott.ssa Rachele Monfredi
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 novembre 2022;
Esaminati gli atti del procedimento;
Rilevato:
che lo stesso ha a oggetto la fase cautelare dell'opposizione
ex articoli 615 e 617 del codice di procedura civile proposta da S.
S.r.l. in liquidazione in confisca definitiva - debitrice esecutata
nel giudizio RGE 2020/22 - avverso l'esecuzione intrapresa da R. L.
S.r.l., con il pignoramento ex art. 543 del codice di procedura
civile dei crediti vantati dalla predetta debitrice nei confronti del
terzo Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a.;
che il contraddittorio e' stato ritualmente instaurato anche
nei confronti del terzo pignorato - litisconsorte necessario nelle
opposizioni esecutive secondo la giurisprudenza della S.C. (cfr.
Cassazione sez. III civ. n. 13533/21) - il quale, tuttavia, non si e'
costituito nel presente subprocedimento;
che i titoli esecutivi azionati sono il decreto ingiuntivo n.
10131/17 reso dal Tribunale di Napoli e la sentenza n. 2458/21 resa
dal Tribunale di Palermo e che il credito complessivo, come da
precetto, ammonta ad euro 25.893,84 (oltre accessori e spese);
che il terzo pignorato (in data 13 aprile 2022) ha reso la
dichiarazione di quantita' inviandola al creditore ex art. 547 del
codice di procedura civile, riferendo con tale dichiarazione che la
societa' debitrice e' intestataria di un rapporto di conto con saldo
contabile positivo e accantonando l'importo di euro 38.840,76;
Osserva
Con il primo motivo, la debitrice opponente ha dedotto la
nullita' e l'inefficacia dell'atto di pignoramento in ragione della
sua notifica a mezzo PEC da parte del creditore invece che a mezzo
dell'ufficiale giudiziario, evidenziando «per completezza» il decorso
del termine di efficacia del precetto.
Orbene - posto che il pignoramento costituisce una fattispecie
complessa a formazione progressiva che nel caso dell'espropriazione
presso terzi si perfeziona con la dichiarazione del terzo o con
l'accertamento del relativo obbligo e che, tuttavia, gli effetti per
il debitore e per il terzo decorrono dal momento del perfezionamento
delle rispettive notifiche (cfr. ex multis Cassazione n. 6666/11) -
rileva il Tribunale che, nel caso in esame, l'atto di pignoramento,
completo dell'ingiunzione e degli avvertimenti dell'ufficiale
giudiziario, e' stato da quest'ultimo tempestivamente e validamente
notificato al terzo, mentre non risulta perfezionata la notifica al
debitore il quale, pero' - avendo ricevuto via PEC dal creditore
copia dell'atto stesso e del decreto di differimento dell'udienza
reso dal giudice d'ufficio dopo l'iscrizione a ruolo - ha proposto
l'opposizione (senza attendere che all'udienza, rilevato il vizio
della notifica ne venisse disposta la rinnovazione).
Alla luce di tali circostanze non ricorre alcuna nullita' e/o
inefficacia dell'atto di pignoramento, bensi' un mero vizio di
notifica dello stesso che risulta sanato, come dedotto dalla difesa
della creditrice.
Come infatti chiarito dalla S. C. , diversamente dal vizio di
notifica dell'atto di precetto, «il vizio di notificazione dell'atto
di pignoramento e', di regola, sanato dalla mera proposizione
dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente
un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che
egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che
la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto
mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione» (cfr.
Cassazione sezione III civile n. 11290/20).
Tale motivo di opposizione, sussumibile nell'alveo dell'art. 617
del codice di procedura civile (dunque nell'ambito delle opposizioni
agli atti esecutivi) non e' dunque supportato dal fumus necessario a
fondare l'invocata sospensione (ex art. 618 del codice di procedura
civile).
Con il secondo motivo, l'opponente ha dedotto «l'impignorabilita'
dei beni ai sensi dell'art. 55 decreto legislativo 159/11 (codice
antimafia)», alla luce delle circostanze e delle considerazioni di
seguito riepilogate.
L'art. 55 del codice antimafia, fin dal momento del sequestro,
vieta l'avvio di azioni esecutive sui beni sequestrati e prevede
l'estinzione di quelle gia' in corso sui medesimi beni.
L'intero patrimonio aziendale della S. e' stato sottoposto a
sequestro di prevenzione con decreto del 24 maggio 2013 e a confisca
definitiva in data 24 marzo 2021, con conseguente acquisizione al
patrimonio dello Stato di tutti i beni che lo compongono «liberi da
pesi e oneri» e garanzia della tutela dei terzi nei limiti e nelle
forme del titolo IV (art. 45).
Secondo la disciplina contenuta nel titolo IV (articoli 52 e ss.)
del medesimo codice, i creditori devono proporre domanda di
accertamento delle proprie pretese solo dinanzi al giudice della
prevenzione all'uopo delegato (art. 57) e possono trovare
soddisfazione nei limiti preisti dall'art. 53 e secondo l'ordine
regolato dall'art. 61.
Tale procedimento trova applicazione anche per i crediti sorti in
costanza di procedura, dunque prededucibili, al pari di quanto
avviene in sede fallimentare per i debiti contratti dal curatore
fallimentare.
Ha concluso che «R. L. S.r.l., dunque, deve chiedere il
riconoscimento dei propri crediti al Tribunale penale, sezione misure
di prevenzione e potra' essere soddisfatta nelle forme e nei limiti
previsti dall'art. 61 del codice antimafia, che disciplina, l'ordine
e il grado di soddisfazione dei creditori da inserire nel progetto di
pagamento all'esito della procedura di liquidazione (che e' regolata
sulla falsariga della liquidazione del passivo fallimentare)».
La difesa della creditrice procedente ha contestato invece
l'applicabilita', ai crediti prededucibili, delle norme richiamate
dall'opponente, evidenziando in punto di fatto:
che i crediti azionati hanno a oggetto le anticipazioni
sostenute per operazioni di sdoganamento richieste dalla S. S.r.l.
nel 2017, quando gia' si trovava in amministrazione giudiziaria;
che quest'ultima, a mezzo dei legali rappresentanti della
societa', non ha mai contestato la fondatezza della pretesa, tanto da
non proporre opposizione al decreto ingiuntivo e da dichiarare la
propria intenzione di pagare all'esito del contenzioso con il
trasportatore;
che, pur avendo incassato le somme dovute dal trasportatore
(soccombente nel medesimo giudizio concluso con uno dei due titoli
azionati), ha continuato e continua a non adempiere la propria
obbligazione.
Cosi' riassunte le argomentazioni svolte dalle parti - posto che
«in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo
esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti
estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della
maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel
giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo»
(cfr. Cassazione sez. 6-3 civ. n. 3716/20) e che il principio vale
anche nell'ipotesi in cui il titolo sia costituito da un decreto
ingiuntivo non opposto (cfr. Cassazione sez. 1^ civ. n. 18725/07) -
vanno disattesi i motivi di opposizione volti a contestare la
titolarita', in capo al giudice della cognizione, del potere di
accertamento dei crediti, in tesi spettante esclusivamente al giudice
delegato della misura di prevenzione ai sensi degli articoli 57 e ss.
del codice antimafia.
In proposito, non e' comunque superfluo evidenziare che la
dedotta incompetenza del giudice civile ad accertare, in sede di
cognizione, i crediti prededucibili contestati (sempre che si possano
considerare tali quelli semplicemente non adempiuti spontaneamente,
quale quello per cui e' processo) e' tutt'altro che pacifica in
giurisprudenza, proprio alla luce del tenore delle norme del codice
antimafia.
E infatti, l'art. 54 - rubricato Pagamento dei crediti
prededucibili - dispone che «i crediti prededucibili sorti nel corso
del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non
contestati non debbono essere accertati secondo le modalita' previste
dagli articoli 57, 58 e 59 e possono essere soddisfatti in tutto o in
parte, al di fuori dal piano di riparto, previa autorizzazione del
giudice delegato» (mediante il prelievo di somme disponibili o con
anticipazione degli oneri da parte dello Stato), mentre nulla dice
sui crediti prededucibili illiquidi e/o inesigibili e/o contestati.
A sua volta, l'art. 57 (collocato all'inizio della sezione
sull'accertamento dei diritti dei terzi) fa espresso riferimento ai
«creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui
all'art. 54-bis» (e cioe' quelli le cui prestazioni «siano collegate
a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione
dell'attivita'»), senza richiamare quelli di cui all'art. 54 che,
come gia' evidenziato, nella rubrica fa riferimento ai crediti
prededucibili toutcourt, salvo poi disciplinare solo quelli liquidi,
esigibili e non contestati.
E' inoltre tutt'altro che eccezionale l'ipotesi che l'esigenza di
accertamento del credito sorga per effetto del mancato pagamento
(come nel caso di specie) dopo la confisca definitiva, allorquando,
secondo l'art. 60, si apre la fase della liquidazione dei beni
gestita dall'agenzia e, dunque, non e' piu' possibile l'inserimento
nello stato passivo attraverso il procedimento di verifica previsto
dagli articoli 57 e ss. (a meno di ipotizzare una prorogatio dei
poteri di accertamento e verifica del Tribunale, prevista invero
dall'art. 62 solo per l'ipotesi della revocazione proposta dal
pubblico ministero, dall'agenzia o dall'amministratore giudiziario).
Anche sotto questo profilo, dunque, non sussiste il fumus della
proposta opposizione.
Ben piu' articolate e complesse sono le questioni che si pongono
alla luce dei motivi di opposizione con i quali la debitrice
esecutata ha contestato il diritto della creditrice di agire
esecutivamente sui beni costituenti il proprio patrimonio in ragione
della loro confisca ex articoli 20, comma 1^ e 24 comma 1^-bis,
decreto legislativo n. 159/2011 e del disposto dell'art. 55 del
decreto legislativo n. 159/2011.
Orbene - posto che e' documentale (oltre che pacifica tra le
parti) la circostanza che il procedimento esecutivo e' stato avviato
dopo che il capitale sociale e i beni costituenti il patrimonio
aziendale della S. S.r.l. in liquidazione erano stati sottoposti non
solo a sequestro, ma pure a confisca definitiva, in conformita' al
disposto dell'art. 24, comma 1^-bis del codice antimafia, secondo il
quale «Il Tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e ss. c.c.» -
poiche' l'azienda «puo' essere definita come quella "universitas
rerum", comprendente cose corporali (mobili ed immobili), cose
immateriali, compreso l'avviamento, rapporti giuridici di lavoro con
il personale, debiti e crediti con la clientela, elementi questi
unificati tutti dalla volonta' del titolare in vista dello scopo
perseguito, unificati cioe' in senso funzionale della destinazione ad
un fine comune» (cfr. Cassazione sez. 1^ civ. n. 2391/63); deve
innanzitutto ritenersi incontrovertibile che tra i beni sottoposti a
(sequestro prima e poi a) confisca vi sia pure il credito oggetto del
procedimento di espropriazione ex art. 543 cpc nel quale si innesta
la fase cautelare dell'opposizione, sulla quale il questo GE e'
chiamato a decidere.
Va altresi' chiarito che - essendo i beni definitivamente
confiscati (dunque anche il credito per cui e' causa) acquisiti a
titolo originario al patrimonio dello Stato (cfr. Cassazione sez. 6-1
civ. ordinanza n. 6068/21 sulla natura della confisca penale) -
l'art. 55 del codice antimafia, rubricato Azioni esecutive, (a
differenza di quanto dedotto dall'opponente) non prevede un'ipotesi
di impignorabilita' di tali beni - i quali, a ben vedere, proprio in
ragione dell'intervenuta confisca, non appartengono piu'
all'originario proprietario, nella specie la societa' - bensi'
un'ipotesi di improcedibilita' e improseguibilita' delle azioni
esecutive (che scatta fin dal momento del sequestro di prevenzione
potenzialmente destinato a sfociare in una confisca e cessa in caso
di dissequestro).
La norma infatti, prevede testualmente che:
«1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o
proseguite azioni esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono
presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le procedure esecutive gia' pendenti sono sospese sino
alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure
esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene
un provvedimento definitivo di confisca».
In forza di tale norma, nel presente procedimento si dovrebbe,
dunque, addivenire a una declaratoria di improcedibilita'
dell'esecuzione - vale a dire alla pronuncia di un «provvedimento con
cui il processo esecutivo viene chiuso in quanto definito, per
l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta
impossibilita' di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilita'
della sua prosecuzione» (cfr. Cassazione sez. 6-3 civ. ordinanza n.
15605/17 in ordine alla possibilita' che il giudice dell'esecuzione,
nell'esercizio dei propri poteri officiosi, giunga a una tale
conclusione pure all'esito della fase cautelare della proposta
opposizione e contestuale richiesta di sospensione) - trovando
applicazione l'art. 60 del codice antimafia (rubricato Liquidazione
dei beni) e l'art. 61 (rubricato Progetto e piano di pagamento dei
crediti), che disciplinano il pagamento dei creditori dopo
l'irrevocabilita' della confisca individuando l'organo preposto
nell'Agenzia nazionale dei beni confiscati e sequestrati, alla quale
- dopo la confisca in grado di appello - spetta pure
l'amministrazione dei beni fino all'emissione del provvedimento di
destinazione (art. 38, comma 3).
Reputa tuttavia questo Tribunale di non potere addivenire a tale
conclusione senza prima sottoporre al vaglio della Corte
costituzionale la disciplina dettata dal combinato disposto degli
articoli 55, 60 de 61 del codice antimafia, il cui contenuto pone
seri dubbi di costituzionalita' in relazione all'art. 24 della Carta
- che, al comma 1^, prevede che «Tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» - e all'art. 102,
secondo il quale «La funzione giurisdizionale e' esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dall'ordinamento
giudiziario».
Anche di recente la Corte costituzionale (sent. n. 140/2022) ha
ribadito «il principio secondo cui la garanzia della tutela
giurisdizionale posta dall'articolo 24, primo comma, della
Costituzione comprende anche la fase dell'esecuzione forzata», che e'
decisiva per raggiungere la tutela effettiva dei diritti.
Quello dell'effettivita' della tutela giurisdizionale e' inoltre
un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e' stato sancito
dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
ed e' stato ribadito anche all'art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
Con la sentenza n. 341/2006, la Corte costituzionale ha altresi'
spiegato che «la Costituzione non impone un modello vincolante di
processo», lasciando al legislatore «ampia discrezionalita' nella
conformazione degli istituti processuali», chiarendo al contempo che
il nucleo minino di presidi fissati dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione non puo' essere disatteso.
La disciplina dettata dagli articoli 60 e 61 del codice
antimafia, a parere di questo GE, disattende invece tali presidi e
vanifica per diverse ragioni l'effettivita' della tutela
giurisdizionale dei crediti e, ancora di piu', di quelli
prededucibili.
Le norme in questione prevedono che, dopo l'irrevocabilita' della
confisca, l'agenzia - gia' preposta all'amministrazione dei beni dopo
la confisca di secondo grado - proceda al pagamento dei creditori
ammessi al passivo; che a tal fine (ove ricorrano determinati
presupposti) l'agenzia proceda altresi' alla liquidazione di alcuni
dei beni confiscati; che rediga il progetto di pagamento dei crediti
contenente quelli utilmente ammessi al passivo; che i crediti vengano
soddisfatti nei limiti dettati dall'art. 53 e secondo l'ordine
indicato dall'art. 61 che, a sua volta, colloca al primo posto i
crediti prededucibili (che invece sono esclusi dal passivo in forza
delle norme sopra richiamate).
L'art. 61 stabilisce altresi' (commi da 4 a 7) che:
«L'agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina
il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a
tutti i creditori.
Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i
creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla
collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende
confiscati.
L'agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto
delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di
pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla
sezione civile della corte di appello del distretto della sezione
specializzata o del giudice penale competente ad adottare il
provvedimento di confisca. Si procede in Camera di consiglio e si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile».
I commi da 8 a 10 regolano la fase del pagamento che segue alla
definitivita' del piano, affidandola sempre all'agenzia e prevedono
che i pagamenti effettuati non sono ripetibili, salvo il caso
dell'accoglimento di domande di revocazione del provvedimento di
ammissione del credito allo stato passivo (che il PM,
l'amministratore giudiziario o l'agenzia possono proporre al
Tribunale della prevenzione a determinate condizioni).
Sempre l'agenzia provvede, infine, all'approvazione del
rendiconto della gestione predisposto dal coadiutore per l'attivita'
di amministrazione condotta sotto la direzione dell'agenzia stessa
(art. 38, comma 4).
Orbene, le sezioni unite civili della S.C., con la sentenza n.
12871/2022 - escludendo la giurisdizione del GA nelle ipotesi di
inerzia dell'agenza nella fase del pagamento dei creditori e,
segnatamente, in quella di predisposizione del progetto di pagamento
- hanno chiarito che la natura degli adempimenti demandati
all'agenzia dopo la confisca definitiva e' tecnica e non
amministrativa e che, in relazione alle attivita' da compiere in tale
fase, «l'agenzia non puo' che qualificarsi come ente ausiliario
rispetto all'organo giurisdizionale, anziche' titolare di un potere
amministrativo in senso proprio».
Sebbene la pronuncia della S.C. si riferisca a un caso nel quale
trovava applicazione la disciplina transitoria, non pare si possa
giungere a conclusioni differenti in relazione alla disciplina
definitiva. In ogni caso, ove anche (in via di mera ipotesi) ci si
discostasse da tale conclusione classificando come amministrativa
l'attivita' dell'agenzia, a parere di questo Tribunale, resterebbero
immutati i profili di incostituzionalita' della disciplina.
Mentre infatti la verifica dei crediti e la formazione dello
stato passivo con le relative opposizioni avvengono sotto il
controllo del giudice delegato e del Tribunale della prevenzione, al
pari della verifica e approvazione del rendiconto della gestione
dell'amministratore giudiziario (art. 38, comma 4^), dopo la confisca
di secondo grado, non solo e' sottratta al controllo dell'autorita'
giudiziaria l'approvazione del rendiconto della gestione (aspetto che
tuttavia nel presente giudizio non assume rilevanza), ma e' escluso
qualunque tipo di intervento dell'autorita' giudiziaria tanto nella
fase anteriore alla predisposizione del progetto di pagamento, quanto
nella fase successiva alla sua trasformazione in piano di pagamento,
vale a dire quella della sua materiale esecuzione.
L'unica forma di intervento dell'autorita' giudiziaria e'
prevista dopo la formazione del progetto di pagamento, allorquando i
creditori che abbiano invano proposto osservazioni all'agenzia sulla
graduazione e collocazione dei crediti, oppure sul valore dei beni e
delle aziende confiscate, possono proporre osservazioni al piano di
pagamento predisposto dall'agenzia rivolgendosi alla «sezione civile
della corte di appello del distretto della sezione specializzata o
del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di
confisca», che decide in Camera di consiglio con le forme degli
articoli 702-bis e ss. del codice di procedura civile.
Trattasi, tuttavia, di una forma di tutela estremamente limitata
e incompleta che, come gia' evidenziato, lascia completamente
sguarnite tanto la fase della predisposizione del progetto -
destinato a diventare piano opponibile dinanzi all'AG - quanto la
fase della sua esecuzione materiale e che e' ancor piu' inefficace
per i titolari di crediti prededucibili il cui accertamento -
inevitabilmente compiuto al di fuori della procedura concorsuale - e'
destinato a non avere seguito sul piano dell'esecuzione, restando il
credito accertato in sede di cognizione ordinaria non solo fuori
dallo stato passivo, ma (il piu' delle volte) pure fuori dal progetto
di pagamento.
Il vulnus nella disciplina che viene in rilievo nel caso di
specie appare ancora piu' evidente ove si consideri quello che
avviene nella procedura fallimentare, evocata dall'opponente e dalla
quale il legislatore ha mutuato parte della disciplina contenuta nel
codice antimafia, come accennato pure dalla S.C. (sez. II pen.) nella
motivazione della sentenza n. 29013/2020.
La legge fallimentare infatti, oltre ad affidare all'AG della
procedura l'accertamento di tutti i crediti, compresi quelli
prededucibili, prevede un controllo costante sull'operato del
curatore da parte del giudice delegato e del Tribunale - controllo
che si estende alla ripartizione dell'attivo, al rendiconto del
curatore, fino al riparto finale e alla chiusura della liquidazione -
assicurando la tutela giurisdizionale effettiva dei creditori, sia
pure al di fuori degli ordinari giudizi di cognizione ed esecuzione.
Nel caso in esame invece, considerato il tenore della disciplina
dettata dagli articoli 60 e 61 del codice antimafia, dichiarare
l'improcedibilita' dell'esecuzione come imposto dall'art. 55 del
medesimo codice, senza -sottoporre al vaglio della Corte
costituzionale la predetta disciplina - significherebbe lasciare il
creditore privo di tutela.
Ne' quanto fino a ora osservato cozza in alcun modo con il
principio della prevalenza della confisca sul pignoramento - ribadito
anche dalle sezioni unite civili della S.C. con la sentenza n.
10532/2013 - che sancisce la «prevalenza delle esigenze
pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto
colpito dalle misure di sicurezza patrimoniale, anche se il primo sia
assistito da garanzia reale sul bene».
I rilievi svolti attengono infatti - oltre che (in generale) alla
effettivita' della tutela dei creditori ammessi al passivo, cioe' di
quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto di derogare al
suddetto principio, sia pure nei limiti dell'art. 53 e a condizione
che abbiano avuto esito positivo le verifiche di cui agli articoli
57, 58 e 59 - in particolare alla tutela dei titolari di crediti
prededucibili (quale quello per cui e' processo), cioe' alla tutela
dei titolari di crediti sorti nel corso della procedura che nulla
hanno a che vedere con il soggetto colpito dalla misura di sicurezza
patrimoniale.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 60
e 61 del codice antimafia e' impossibile per il giudice
dell'esecuzione che, essendo tenuto a dichiarare l'improcedibilita'
dell'azione esecutiva in forza dell'art. 55, non puo', dunque, che
suscitare l'intervento della consulta sulle norme che regolano il
procedimento applicabile in luogo di quello ordinario di esecuzione,
avviato con la suddetta azione.
Questo Tribunale e' ben consapevole del fatto che la scelta
relativa al tipo di procedimento giurisdizionale da applicare,
compresa quella (auspicabile) di delineare una procedura concorsuale
analoga a quella fallimentare, non puo' che essere rimessa alla
discrezionalita' del legislatore.
Reputa al contempo, tuttavia, che - nell'attesa di un intervento
normativo (allo stato meramente ipotetico) - vi sia margine per un
intervento additivo della Corte costituzionale atteso che, lo stesso
art. 61 del codice antimafia, nel prevedere il controllo
giurisdizionale limitato e incompleto di cui si e' detto, individua
sia il giudice competente (sezione civile della Corte d'appello del
distretto della sezione specializzata o del giudice competente ad
adottare il provvedimento), sia il tipo di procedimento da applicare
(quello disciplinato dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di
procedura civile).
Alla luce del quadro attuale dunque - poiche', come gia'
chiarito, non v'e' margine per l'individuazione in via
interpretativa, da parte della giurisprudenza, di possibili
meccanismi di salvaguardia dei creditori - la «soluzione obbligata»
(Corte costituzionale n. 190/1994) puo' essere individuata in
un'estensione del controllo giurisdizionale gia' previsto dalla norma
stessa.