IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 
                       Sezione giurisdizionale 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso
numero di registro generale 487 del 2022, proposto da Ministero dello
sviluppo economico, Regione Siciliana - presidenza,  Regione  Sicilia
-Assessorato - attivita' produttive, giunta di governo della  Regione
Siciliana, Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regione  e
province  autonome,  in   persona   del   legale   rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio  Villareale  n.
6; 
    Contro  Camera  di  commercio  del  Sud  Est  Sicilia,   Riccardo
Galimberti, Giosue' Catania  e  Sebastiano  Molino,  rappresentati  e
difesi dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio digitale come da  PEC
da Registri di giustizia e domicilio  fisico  eletto  presso  il  suo
studio in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51; 
    Nei confronti: 
        Camera di  commercio  di  Catania,  Camera  di  commercio  di
Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Ragusa e  Siracusa  e  Rosario  Di
Bennardo, non costituiti in giudizio; 
        Unione  regionale  delle  Camere   di   commercio   industria
artigianato agricoltura della Sicilia, non costituita in giudizio; 
        Massimo Conigliaro in proprio e nella qualita' di commissario
straordinario  della  Camera  di  commercio  di   Ragusa,   Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e Giuseppe Giuffrida in proprio e
nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio
di Catania, rappresentati e difesi  dall'avv.  Carmelo  Barreca,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Sul ricorso numero di registro generale n. 488 del 2022, proposto
da  Ministero  dello  sviluppo   economico,   Regione   Siciliana   -
presidenza, Regione Sicilia -Assessorato attivita' produttive, Giunta
di governo della  Regione  Siciliana,  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano,  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; 
    Contro Pietro Agen,  Liberante  Sandro  Romano,  Giuseppe  Bulla,
Antonino Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella e
Salvatore Antonio Christian Politino e Camera di  commercio  del  Sud
Est Sicilia, rappresentati e difesi dall'avv.  Agatino  Cariola,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia  e  domicilio
fisico eletto presso  lo  studio  Agatino  Cariola  in  Catania,  via
Gabriello Carnazza n. 51; 
    Nei confronti: 
        Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
Catania, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Ragusa,  Siracusa,  Agrigento,  Caltanissetta  e  Trapani  e   Unione
regionale delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura
della Sicilia, non costituite in giudizio; 
        Massimo Conigliaro in proprio e nella qualita' di commissario
straordinario  della  Camera  di  commercio  di   Ragusa,   Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e Giuseppe Giuffrida in proprio e
nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio
di Catania, rappresentati e difesi  dall'avv.  Carmelo  Barreca,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Sul ricorso numero di registro generale n. 489 del 2022, proposto
da  Ministero  dello  sviluppo   economico,   Regione   Siciliana   -
presidenza, Regione Siciliana -Assessorato regionale  alle  attivita'
produttive, Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, giunta di governo
della Regione Siciliana, in persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio  Villareale  n.
6; 
    Contro Giuseppe Giannone, Filippo Guzzardi e Camera di  commercio
del  Sud  Est  Sicilia,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Agatino
Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  giustizia
e domicilio  fisico  eletto  presso  lo  studio  Agatino  Cariola  in
Catania, via Gabriello Carnazza n. 51; 
    Nei confronti: 
        Unione  regionale  delle  Camere   di   commercio   industria
artigianato  agricoltura  della  Sicilia,  Camera  di  commercio   di
Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani  e  Caltanissetta  e  Camera  di
commercio di Catania, non costituite in giudizio; 
        Massimo Conigliaro in proprio e nella qualita' di commissario
straordinario  della  Camera  di  commercio  di   Ragusa,   Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e Giuseppe Giuffrida in proprio e
nella qualita' di commissario straordinario della Camera di commercio
di Catania, rappresentati e difesi  dall'avv.  Carmelo  Barreca,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    Per la riforma: 
        quanto al ricorso n. 487 del 2022: della  sentenza  in  forma
semplificata del Tribunale amministrativo regionale  per  la  Sicilia
(sezione prima) n. 1440/2022, resa tra le parti; 
        quanto al ricorso n. 488  del  2022:  per  la  riforma  della
sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia (sezione prima) n. 1438/2022, resa tra le parti; 
        quanto al ricorso n. 489  del  2022:  per  la  riforma  della
sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia (sezione prima) n. 1439/2022, resa tra le parti; 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di commercio
del Sud Est Sicilia, Riccardo Galimberti, Giosue' Catania, Sebastiano
Molino,  Pietro  Agen,  Liberante  Sandro  Romano,  Giuseppe   Bulla,
Antonino Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella e
Salvatore Antonio  Christian  Politino,  Giuseppe  Giannone,  Filippo
Guzzardi, Massimo Conigliaro e Giuseppe Giuffrida; 
    Visti gli appelli incidentali; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  15  dicembre  2022  il
cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati  come
specificato nel verbale; 
    Visto l'art. 36, comma 2, codice di procedura amministrativa; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; 
 
                                Fatto 
 
    1. La  controversia  riguarda  l'istituzione  di  due  Camere  di
commercio,  quella  di  Catania  e  quella   di   Ragusa,   Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e la nomina dei commissari presso
le stesse. 
    2. I signori Riccardo Galimberti, Giosue'  Catania  e  Sebastiano
Molino, nella qualita' di componenti del consiglio  della  Camera  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Sud Est Sicilia,
hanno impugnato davanti al TAR  Sicilia  -  Palermo  il  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di  nomina
dei commissari presso le Camere di commercio di Catania e di  Ragusa,
Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e l'ivi richiamata  nota
30 dicembre 2021, n. 120, con la quale il  presidente  della  Regione
Siciliana ha designato i commissari. 
    3. Con motivi aggiunti e' stato gravato il decreto  del  Ministro
dello sviluppo  economico,  datato  30  marzo  2022,  di  nomina  dei
commissari presso le Camere di commercio  di  Catania  e  di  Ragusa,
Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e l'ivi richiamata nota
24 marzo 2022, n. 6275, con la  quale  il  presidente  della  Regione
Sicilia ha designato i commissari. 
    4. Il TAR, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1440, ha dichiarato il
ricorso  introduttivo  improcedibile  per  sopravvenuta  carenza   di
interesse e  ha  accolto  il  ricorso  per  motivi  aggiunti  e,  per
l'effetto, annullato il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 30 marzo 2022. In parte motiva si legge altresi' che  sono  stati
respinti «gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti». 
    5. La sentenza e' stata appellata  davanti  a  questo  CGARS  dal
Ministero   dello   sviluppo   economico,    dalla    presidenza    e
dall'assessorato delle attivita' produttive della Regione Siciliana e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano con ricorso n. 487 del 2022. 
    6. I signori Riccardo Galimberti, Giosue'  Catania  e  Sebastiano
Molino hanno proposto appello incidentale. 
    7. I signori  Pietro  Agen,  Liberante  Sandro  Romano,  Giuseppe
Bulla,  Antonio  Giampiccolo,  Vincenza  Agata  Privitera,  Salvatore
Guastella e Salvatore Antonio Christian Politino, nella  qualita'  di
componenti  del  consiglio  della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura del Sud Est  Sicilia,  hanno  impugnato  i
suddetti atti davanti  al  TAR  Sicilia  -  Palermo  con  ricorso  in
riassunzione (il ricorso era gia' stato promosso avanti al TAR Lazio)
e motivi aggiunti. 
    8. Il TAR, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1438, ha dichiarato il
ricorso  introduttivo  improcedibile  per  sopravvenuta  carenza   di
interesse e  ha  accolto  il  ricorso  per  motivi  aggiunti  e,  per
l'effetto, annullato il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 30 marzo 2022. In parte motiva si legge altresi' che  sono  stati
respinti «gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti». 
    9. La sentenza e' stata appellata  davanti  a  questo  CGARS  dal
Ministero   dello   sviluppo   economico,    dalla    presidenza    e
dall'assessorato delle attivita' produttive della Regione Siciliana e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano con ricorso n. 488 del 2022. 
    10. I signori Pietro  Agen,  Liberante  Sandro  Romano,  Giuseppe
Bulla,  Antonio  Giampiccolo,  Vincenza  Agata  Privitera,  Salvatore
Guastella e  Salvatore  Antonio  Christian  Politino  hanno  proposto
appello incidentale. 
    11.  I  signori  Giuseppe  Giannone  e  Filippo  Guzzardi,  nella
qualita' di componenti  del  consiglio  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura  del  Sud  Est  Sicilia,  hanno
impugnato i suddetti atti  davanti  al  TAR  Sicilia  -  Palermo  con
ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti. 
    12. Il TAR, con sentenza 28 aprile 2022, n. 1439,  ha  dichiarato
il ricorso introduttivo improcedibile  per  sopravvenuta  carenza  di
interesse e  ha  accolto  il  ricorso  per  motivi  aggiunti  e,  per
l'effetto, annullato il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 30 marzo 2022. In parte motiva si legge altresi' che  sono  stati
respinti «gli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti». 
    13. La sentenza e' stata appellata davanti  a  questo  CGARS  dal
Ministero   dello   sviluppo   economico,    dalla    presidenza    e
dall'assessorato delle attivita' produttive della Regione Siciliana e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano con ricorso n. 489 del 2022. 
    14. I signori Giuseppe Giannone e Filippo Guzzardi hanno proposto
appello incidentale. 
    15. Nel corso del  giudizio  si  sono  costituiti  la  Camera  di
commercio del Sud Est  Sicilia  e  i  signori  Giuseppe  Giuffrida  e
Massimo  Conigliaro,  rispettivamente  commissari  della  Camera   di
commercio di Catania e della Camera di commercio di Ragusa, Siracusa,
Agrigento, Caltanissetta e Trapani. 
    16. All'udienza del 15 dicembre 2022 la causa e' stata trattenuta
in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    17. I ricorsi n. 487, n. 488 e n. 489 del 2022 sono  riuniti  per
ragioni   di   connessione   oggettiva,   riguardando   i    medesimi
provvedimenti. 
Piano dell'esposizione 
    18. La presente pronuncia e' cosi' articolata: 
        scrutinio delle questioni pregiudiziali; 
        scrutinio degli appelli principali; 
        scrutinio  di  tutti  i  motivi  dedotti  con   gli   appelli
incidentali salvo il motivo afferente alla questione di  legittimita'
costituzionale e il motivo sulle spese e il contributo; 
        valutazione della questione  di  legittimita'  costituzionale
sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza. 
Questioni pregiudiziali 
    19. In via pregiudiziale si  scrutina  l'eccezione,  dedotta  con
l'appello  incidentale,  di  inammissibilita'  dell'appello  proposto
dall'Avvocatura erariale  per  la  diversita'  di  posizioni  tra  il
Ministero dello  sviluppo  economico  (d'ora  innanzi  anche  MISE  o
Ministero) e la Regione Siciliana, da  una  parte,  e  la  Conferenza
Stato-regioni dall'altra. 
    L'Avvocatura dello Stato ha proposto gravame avverso le  sentenze
TAR Sicilia n. 1438, n. 1439 e  n.  1440  del  2022,  per  conto  del
Ministero dello sviluppo economico, della  presidenza  della  Regione
Siciliana, dell'assessorato delle attivita' produttive della  Regione
Siciliana, della giunta della Regione Siciliana  e  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano. 
    Ad avviso dell'appellante incidentale, l'avvocatura non  potrebbe
sostenere contemporaneamente le ragioni dell'accentramento statale  e
le ragioni dell'autonomia regionale e funzionale (della  conferenza).
Da cio'  il  conflitto  insanabile  nella  posizione  dell'avvocatura
appellante, la quale ha trascurato nel suo atto di appello le ragioni
della conferenza. 
    19.1. L'eccezione e' infondata. 
    La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano,  meglio  conosciuta  come
Conferenza  Stato-regioni,  rappresenta  la  sede  di   confronto   e
coordinamento tra le prerogative dello Stato e quelle delle  regioni.
Non e' un ente dotato di soggettivita' giuridica. 
    Non  si  ravvisano  pertanto  i  presupposti  del  conflitto   di
interessi dedotto avverso l'appello  proposto  dall'Avvocatura  dello
Stato. 
    20.  Si  scrutina  altresi'  in  via  pregiudiziale  l'eccezione,
dedotta con appello  incidentale,  di  omessa  notifica  dell'appello
erariale in unica copia al procuratore costituito per  piu'  parti  e
per piu' enti (ex consiglieri, Camera di commercio Sud  Est  Sicilia,
Unioncamere Sicilia) anziche' di un numero di copie pari ai  soggetti
rappresentati. 
    20.1. L'eccezione e' infondata. 
    Secondo  la  giurisprudenza  civile   e'   valida   la   notifica
dell'impugnazione  eseguita  mediante  consegna  di  una  sola  copia
all'unico difensore costituito in rappresentanza da piu'  parti:  «La
notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore
costituito per piparti, mediante consegna di una sola copia (o di  un
numero inferiore), e' valida ed efficace sia nel  processo  ordinario
che in quello tributario, in virtu' della generale  applicazione  del
principio costituzionale della ragionevole durata del processo,  alla
luce  del  quale  deve  ritenersi  che,  non  solo,  in  ordine  alle
notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 del  codice  di
procedura civile, ma anche per  quelle  disciplinate  dall'art.  330,
comma 1 del codice di procedura civile, il procuratore costituito non
e' un mero consegnatario dell'atto  di  impugnazione,  ma  ne  e'  il
destinatario» (Cassazione civile, sezione II, 29 settembre  2020,  n.
20527). 
    Anche nella  giurisprudenza  amministrativa  «quanto  al  profilo
relativo alla notifica di un'unica copia dell'atto di appello,  [...]
costituisce oramai jus receptum l'orientamento giurisprudenziale  che
prevede questa possibilita' allorche' gli appellati erano costituiti,
in primo grado, con il patrocinio di un unico difensore». Principi di
economia di mezzi e di snellezza delle procedure  depongono  per  una
simile  conclusione,  considerato  che  non  puo'  predicarsi   alcun
concreto pregiudizio  per  il  diritto  di  difesa  degli  appellati,
scaturente dalla notifica di una sola copia dell'atto di appello,  in
luogo di una moltitudine di atti, per quanti sono i soggetti intimati
in  giudizio.  E'  quindi  «valida  la   notificazione   dell'appello
effettuata in unica copia presso il procuratore costituito nonostante
la pluralita' di parti. In forza dell'art. 330, comma 1 del codice di
procedura civile, il procuratore costituito e' il  destinatario  (non
il consegnatario) della notificazione dell'impugnazione,  perche'  la
norma  risponde  all'esigenza  che  le  parti  vengano  a  conoscenza
dell'atto di impugnazione attraverso il  loro  difensore,  in  quanto
soggetto professionalmente qualificato. Anche in caso  di  pluralita'
delle parti, il destinatario  della  notifica  e'  dunque  unico.  Ne
consegue  la  validita'  della  notificazione   effettuata   mediante
consegna di una sola copia»  (Consiglio  di  Stato,  sezione  IV,  22
maggio 2020, n. 3243). 
    In ogni caso, la costituzione del difensore per conto di tutte le
parti  (in  tesi)  lese  dalla  notifica  di  una  sola  copia   sana
l'eventuale vizio della notifica per  avvenuto  raggiungimento  dello
scopo. 
Esame degli appelli principali 
    21. Passando al merito, si premette che il TAR, con  le  sentenze
gravate, ha accolto la prima censura contenuta nei  motivi  aggiunti,
la cui statuizione e' stata impugnata con i tre  ricorsi  in  appello
presentato dal MISE, n. 487, n. 488 e n. 489 del 2022. 
    Con i tre ricorsi in appello e' stata quindi  gravata  unicamente
detta  statuizione,  rispetto  alla  quale  il  MISE   e'   risultato
soccombente (mentre con gli appelli incidentali sono stati  impugnati
i capi delle sentenze con i quali il TAR  ha  respinto  le  ulteriori
censure dedotte con i motivi aggiunti in primo grado). 
    Non e' stata invece gravata la declaratoria  di  improcedibilita'
del ricorso introduttivo. 
    Oggetto del contendere e' quindi il decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 30 marzo 2022, di istituzione della Camera  di
commercio di Catania e della Camera di commercio di Ragusa, Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e Trapani  e  nuova  nomina  dei  Commissari
presso le stesse, in applicazione dell'art. 54-ter del  decreto-legge
n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106  del  2021,  e  modificato
dall'art.  28,  comma  3-bis  del  decreto-legge  n.  152  del  2021,
convertito in legge n. 233 del 2021, e dall'art. 1,  comma  25-quater
del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito  in  legge  n.  15  del
2022, e, successivamente, quanto al termine  del  31  dicembre  2022,
contenuto nel comma 1, dall'art. 12, comma 4 del decreto-legge n. 198
del 2022, convertito in legge n. 14 del 2023, che lo ha portato al 31
dicembre 2023. 
    E' impugnata anche la nota 24 marzo 2022, n. 6275, con  la  quale
il presidente  della  Regione  Sicilia  ha  designato  i  commissari,
richiamata nelle premesse del decreto. 
    La disposizione, di  cui  il  Ministero  ha  fatto  applicazione,
l'art. 54-ter del decreto-legge  n.  73  del  2021  ratione  temporis
vigente, stabilisce, al  comma  1,  che  «La  Regione  Siciliana,  in
considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa  attribuite,
puo' provvedere, entro  il  31  dicembre  2022,  a  riorganizzare  il
proprio sistema  camerale,  anche  revocando  gli  accorpamenti  gia'
effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, nel rispetto  degli  indicatori  di
efficienza e di equilibrio economico nonche' del  numero  massimo  di
camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  previsto
dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione  la
dotazione   finanziaria   e   patrimoniale   detenuta    da    quelle
precedentemente    esistenti    nella     medesima     circoscrizione
territoriale». 
    Nel comma 2 e' contenuto il  regime  transitorio,  in  forza  del
quale, «Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma
1», «sono istituite, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  anche
mediante   accorpamento   e   ridefinizione   delle    circoscrizioni
territoriali delle camere  di  commercio  esistenti  e  comunque  nel
rispetto del limite numerico previsto dall'art. 3, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 219 del 2016, le  circoscrizioni  territoriali
della camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di
Catania  e  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e  Trapani;
con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con  il
presidente della Regione Siciliana, e' nominato  un  commissario  per
ciascuna delle predette nuove  camere  di  commercio,  scelto  tra  i
segretari generali delle camere  di  commercio  accorpate  o  tra  il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale. Gli organi  delle  camere  di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono
a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo». 
    Da ultimo il comma 3 prevede che  «Dall'attuazione  del  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica». 
    Pertanto, mentre con il primo comma  si  riconosce  alla  Regione
Siciliana, in considerazione delle  competenze  e  dell'autonomia  ad
essa attribuite, il potere di riorganizzare entro il 31 dicembre 2022
(attualmente 31 dicembre 2023) il proprio sistema  camerale,  con  il
secondo  comma,  la  cui  attuazione  e'   oggetto   della   presente
controversia,  si  prevede,  nelle   more   della   riorganizzazione,
l'istituzione di  due  nuove  camere  di  commercio:  la  «Camera  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  di  Catania»  e  la
«Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa,
Siracusa,  Caltanissetta,  Agrigento  e  Trapani»,   i   cui   organi
straordinari, un commissario per ciascuna neo istituita camera,  sono
nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa
con il presidente della Regione Siciliana, con conseguente  decadenza
degli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite. 
    Fino all'entrata in vigore dell'art. 54-ter e dei decreti di  cui
alla  presente  controversia  il  sistema  camerale   siciliano   era
organizzato, per quanto qui di specifico interesse, su due camere  di
commercio,  la  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Agrigento,  Caltanissetta  e  Trapani,  istituita  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2015,  e
la Camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Catania, Ragusa e Siracusa della  Sicilia  Orientale,  istituita  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2015. 
    Quest'ultima  ha  poi  modificato  la  propria  denominazione  in
«Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Sud  Est
Sicilia»  (deliberazione  14  dicembre  2018,  n.  12  del  consiglio
camerale). 
    La presente  controversia  attiene  alla  riorganizzazione  delle
suddette camere di commercio, avvenuta, in applicazione del  comma  2
dell'art.  54-ter  del  decreto-legge  n.  73  del  2021,  attraverso
l'istituzione della Camera di commercio di Catania,  da  un  lato,  e
della  Camera  di  commercio  delle  restanti  Province  di   Ragusa,
Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. 
    22. Premesso cio', con  unico  motivo  il  Ministero  ha  dedotto
l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR ha ritenuto che
il Ministero, in sede di istituzione delle nuove camere di commercio,
avrebbe dovuto disciplinare il fenomeno successorio  tra  le  vecchie
camere di commercio, costituite da Catania, Ragusa e Siracusa  da  un
lato e Agrigento, Caltanissetta e Trapani  dall'altro,  e  quelle  di
nuova costituzione. 
    22.1. Il motivo e' fondato. 
    22.2. Secondo il TAR, «- anche a  ritenere,  come  dedotto  dalla
difesa dei commissari e del Ministero, che nel caso in esame venga in
rilievo un fenomeno  di  successione  a  titolo  universale  (pur  in
presenza, per vero, di uno scorporo dell'unica preesistente Camera) -
tale fenomeno successorio non esclude tuttavia che  lo  stesso  debba
essere oggetto di regolamentazione,  come  del  resto  indirettamente
confermato dall'ultima parte del primo comma dell'art. 54-ter». 
    La motivazione prosegue evidenziando che «a fronte  di  un  vuoto
normativo», va applicata «in via analogica» la  disciplina  contenuta
nella legge n. 580 del 1993, richiamata  nell'art.  2,  comma  3  del
decreto impugnato, per quanto attiene alle sedi,  che  disciplina  la
successione tra le  camere  di  commercio,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 1, commi 5-bis e 5-ter della legge n. 580 del 1993. 
    Sul punto il giudice di primo grado ha osservato  che  «la  legge
generale disciplina il fenomeno successorio pur in  presenza  di  una
situazione piu' semplice e lineare di quella oggetto del  contendere,
consistente nell'accorpamento delle camere (vedasi  art.  1  citato);
laddove, con l'attuazione dell'art. 54-ter, comma 2, viene in rilievo
il fenomeno per certi versi  opposto,  di  «smembramento»  dell'unica
camera, come sopra rilevato. 
    Pertanto, la legge generale sulle camere di commercio,  a  fronte
di una situazione meno complessa (quale  quella  di  accorpamento  di
circoscrizioni territoriali o modifiche delle circoscrizioni) prevede
degli  atti  di  trasferimento  gratuito  di  carattere  patrimoniale
(compresi  quelli  di  cessione  e   conferimento   di   immobili   e
partecipazioni) connessi alle operazioni di accorpamento delle camere
nelle more  della  costituzione  del  consiglio  della  nuova  camera
(vedasi l'art. 1, comma  5-bis  della  legge  n.  580/1993).  Non  si
comprenderebbe, pertanto, per  quale  ragione,  in  presenza  di  una
situazione piu' complessa, non  sarebbe  necessario  disciplinare  il
fenomeno successorio». 
    22.3. La circostanza che il  decreto  impugnato,  di  istituzione
delle due camere di commercio richiamate e di nomina  dei  commissari
presso le Camere di commercio  di  Catania  e  di  Ragusa,  Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e Trapani, non  regoli  la  successione  dei
rapporti giuridici e patrimoniali esistenti non  vale  a  determinare
l'illegittimita' di detta nomina. 
    In primo luogo non si puo' escludere che  detta  regolamentazione
possa essere contenuta in altro provvedimento. Invero non vi  e'  una
regola che  imponga  di  inserire  la  disciplina  della  successione
patrimoniale nell'ambito dell'atto fondativo dell'ente subentrante  e
la cui violazione puo' ritenersi causa di illegittimita' della stessa
nomina. 
    Neppure la disposizione recata dall'art.  1,  comma  5-ter  della
legge n. 580 del 1993, che prevede che, in caso di accorpamento delle
rispettive circoscrizioni territoriali delle camere di commercio o di
modifiche delle relative circoscrizioni, con il decreto di nomina del
commissario  ad  acta  siano  «disciplinate  le  modalita'   per   la
successione nei rapporti giuridici  esistenti».  Cio'  in  quanto  la
norma non riguarda il caso in  esame,  nel  quale  non  vi  e'  stato
accorpamento  ne'  modifica  delle  circoscrizioni  delle  camere  di
commercio, e, in ogni caso, la regola che  detta  e'  una  regola  di
buona  amministrazione,  che  riguarda  i  soli  rapporti   giuridici
esistenti, non  ricompresi  in  modo  diretto  nel  trasferimento  di
funzioni e nell'esercizio di queste per il  tempo  futuro.  Non  puo'
ritenersi, anche per le ragioni di  seguito  esposte,  relative  alle
esigenze  di  continuita'  dell'azione   amministrativa,   che   essa
impedisca la successione fra enti pubblici (e quindi  la  nomina  dei
relativi organi), rilevando piuttosto  in  relazione  all'ordinamento
dei rapporti patrimoniali esistenti (su cui infra) e  alla  dotazione
finanziaria. 
    Peraltro, l'art. 1, comma 5-ter  della  legge  n.  580  del  1993
completa la disciplina recata dal precedente comma 5-bis, in base  al
quale la temporanea gestione  della  fase  immediatamente  successiva
alle  modifiche  apportate  alle  circoscrizione  delle   camere   di
commercio e' affidata a un commissario ad acta che  ha  lo  specifico
compito di adottare la norma statutaria  di  composizione  del  nuovo
consiglio, di avviare e  curare  le  procedure  di  costituzione  del
consiglio della nuova camera di commercio  e  di  attuare  le  azioni
propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Non  avendo  poteri
di ordine generale e' previsto quindi che siano i decreti  istitutivi
a regolamentare dette attivita'. 
    Nel caso di specie  invece  non  sono  delimitati  i  poteri  dei
commissari, essendo  quindi  intestatari  dei  poteri  gestori  degli
organi che  sostituiscono.  In  tal  senso  la  previsione,  aggiunta
successivamente all'adozione  dei  provvedimenti  qui  impugnati  con
l'art. 51-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2022,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022,  in  base  alla  quale
l'organo  straordinario   «provvede   all'adozione   di   ogni   atto
strumentale ai fini dell'accorpamento di  cui  al  presente  comma  e
della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella  fase
transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate», non
risulta innovativa rispetto al regime generale applicabile. La stessa
successione nei rapporti giuridici esistenti risulta, come gia' sopra
visto, connaturale alla mancata previsione di una fase liquidatoria. 
    Si aggiunge, a tale ultimo riguardo,  che  detta  disciplina  non
riguarda i rapporti giuridici e patrimoniali che  vengono  trasferiti
direttamente con le funzioni in  quanto  oggetto  diretto  di  queste
ultime. Essa riguarda piuttosto i rapporti e le  risorse  strumentali
al funzionamento dell'ente o i rapporti giuridici scaturiti a seguito
dell'esercizio,  nel  passato,  delle  funzioni  attribuite  all'ente
soppresso. 
    In secondo luogo, e in termini piu' generali, la successione  fra
enti soggiace a una disciplina particolare,  che  tiene  conto  delle
peculiarita' proprie dell'ordinamento pubblicistico. 
    Di solito i casi di successione fra enti pubblici  sono  regolati
espressamente e specificamente dal legislatore pubblico. 
    Nel  caso  di  specie,  il  legislatore,  come  gia'  visto,   ha
precisato, solo con riferimento  alla  fattispecie  di  cui  al  gia'
richiamato primo comma dell'art. 54-ter del decreto-legge n.  73  del
2021, che la riorganizzazione del sistema  camerale  dovra'  avvenire
«assicurando alle  camere  di  commercio  di  nuova  costituzione  la
dotazione   finanziaria   e   patrimoniale   detenuta    da    quelle
precedentemente    esistenti    nella     medesima     circoscrizione
territoriale», mentre per la riorganizzazione disposta nelle more  ai
sensi del secondo  comma  nulla  ha  previsto  con  riferimento  alla
ripartizione delle risorse. 
    Nulla e' poi detto espressamente  con  specifico  riferimento  ai
rapporti giuridici e patrimoniali  gia'  esistenti,  se  non  con  la
previsione contenuta nel gia' richiamato art.  51-bis,  comma  1  del
decreto-legge n. 50 del 2022  con  riferimento  alla  fattispecie  di
successione transitoria di  cui  al  comma  2  dell'art.  54-ter  del
decreto-legge n. 73 del 2021, che viene in  evidenza  nella  presente
controversia e che costituisce  espressione,  come  gia'  detto,  dei
principi che governano la successione fra enti pubblici. 
    La successione nel munus pubblico risponde infatti  al  principio
di continuita' della funzione amministrativa. In particolare soggiace
a detta necessita' il trasferimento della competenza amministrativa a
perseguire  un  determinato   interesse   pubblico,   aspetto   della
successione fra enti che si puo'  distinguere  dalla  successione  di
rapporti  patrimoniali  e  dall'eventuale   successione   di   regole
giuridiche. 
    Le esigenze di continuita'  comportano  che  la  successione  nel
munus pubblico debba  avvenire  senza  soluzione  di  continuita'  in
quanto costituisce un fenomeno di natura pubblicistica  che  richiede
modalita' che superano quella della successione mortis causa, in modo
da assicurare una persistenza nell'esercizio della funzione  che  non
ammette interruzioni. 
    La  giurisprudenza  amministrativa  ritiene   infatti   che   «in
situazioni  corrispondenti  a  riassetti  di  apparati  organizzativi
necessari della pubblica amministrazione,  quale  e'  l'apparato  che
vede coinvolta in via diretta  l'attuazione  dei  principi  del  buon
andamento e dell'imparzialita' della stessa di cui all'art. 97  della
Costituzione,  viene  in  rilievo  non  una  successione   a   titolo
universale nel senso proprio del  termine,  ma  una  successione  nel
munus; in altri termini, in tali ipotesi si realizza un  fenomeno  di
natura pubblicistica che si sostanzia nel passaggio  di  attribuzioni
tra amministrazioni pubbliche, con  trasferimento  della  titolarita'
sia delle strutture  burocratiche  sia  dei  rapporti  amministrativi
pendenti, ma senza  una  vera  soluzione  di  continuita',  quanto  e
piuttosto  con  una  successione  nel  munus  come  gia'   precisato,
contraddistinta da una stretta linea di continuita' tra l'ente che si
estingue  e  l'ente  che  subentra  senza,  quindi,  maturazione  dei
presupposti per  aversi  l'evento  interruttivo  alla  stregua  delle
disposizioni codicistiche» (Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza
23 maggio 2018, n. 3086). 
    Anche  la  Corte  di  cassazione  riferisce  il   fenomeno   alla
successione in tutti i rapporti giuridici, seppur facendo riferimento
alla  successione  universale.  «In  tema  di  soppressione  di  enti
pubblici, la successione si attua  in  "universum  ius",  e  tutti  i
rapporti giuridici che facevano capo all'ente  soppresso  passano  al
subentrante, se la legge o l'atto amministrativo che l'hanno disposta
abbiano considerato il permanere delle finalita' dell'ente ed il loro
trasferimento ad altro soggetto, unitamente al  passaggio,  sia  pure
parziale, delle strutture e del complesso delle posizioni  giuridiche
facenti capo all'ente soppresso» (Cassazione, sezione  L,  27  aprile
2016, n. 8377). 
    Ne' puo' ritenersi che  nel  caso  di  specie  sia  avvenuta  una
successione a titolo particolare, che richiede quindi la presenza  di
una causa traslativa con riferimento ad ogni rapporto. 
    La successione a titolo particolare fra enti pubblici si verifica
infatti quando «la cessazione dell'ente sia  stata  disposta  "previa
liquidazione", sicche', in tale ultima evenienza, il liquidatore  non
assume   alcuna   diretta   responsabilita'   patrimoniale   per   le
obbligazioni contratte dal soggetto  estinto»,  circostanza  che  nel
caso di specie non ricorre (Cassazione, sezione L, 27 aprile 2016, n.
8377). 
    Nella  prospettiva  del  trasferimento   della   funzione   senza
soluzione di continuita' e della continuita' dell'attivita'  di  cura
dell'interesse  pubblico  risultano  serventi  le  regole   volte   e
disciplinare  i  rapporti  giuridici  e  patrimoniali   preesistenti,
nonche' la ripartizione delle risorse finanziarie. 
    La strumentalita' di dette previsioni rende le  stesse  recessive
rispetto al fenomeno successorio quale evento principale.  Altrimenti
si determina  un  effetto  paradossale,  cioe'  che  regole  poste  a
presidio  della  successione,  quali  quelle  relative  ai   rapporti
patrimoniali, che vengono disciplinati al fine di  rendere  effettiva
la successione, potrebbero divenire elementi che la ostacolano. 
    Se  si  ritenesse  infatti  che  la  disciplina   degli   aspetti
patrimoniali e finanziari si riverberi sulla stessa  successione  fra
enti, determinandone l'illegittimita' e quindi  l'annullamento,  cio'
comporterebbe la  conseguenza  di  impedire  il  trasferimento  della
funzione, non compulsando  invece  la  condotta  di  disciplinare  la
ripartizione delle risorse e dei rapporti giuridici  preesistenti  in
conseguenza del fatto che verrebbe meno la ragione  stessa  di  detta
disciplina, cioe' il trasferimento della funzione  pubblica.  In  tal
modo    si    determinerebbe    un     impedimento     all'evoluzione
dell'ordinamento. 
    Se si ritiene invece che le criticita' relative a  questi  ultimi
aspetti non si riverberino sul trasferimento di funzioni, che vengono
mantenute ferme, si compulsa l'attivita' volta a disciplinarli. 
    In termini piu'  generali,  poi,  la  prospettiva  finanziaria  e
patrimoniale dell'ente non si riverbera sull'esercizio delle funzioni
se non  nei  casi  specificamente  indicati  dalla  legge.  Cosi'  la
mancanza di risorse a copertura delle spese assunte non fa venir meno
il rapporto obbligatorio, cosi' come avviene  in  ambito  civilistico
(le   procedure   concorsuali   non   sono   causa   di    estinzione
dell'obbligazione),  e  la  mancanza  di  impegno  di  spesa  non  si
riverbera in punto di titolo  costitutivo  dell'obbligazione  se  non
quando  il  legislatore  ne  prevede   espressamente   la   nullita'.
Altrimenti verrebbe meno la stessa cogenza dell'obbligazione  assunta
e la forza di legge attribuita al contratto dall'art. 1372 del codice
civile.  Allo  stesso  modo  la  difficile   situazione   finanziaria
dell'ente locale, che da' luogo al dissesto, non costituisce causa di
estinzione dell'obbligazione potendo al piu' incidere sul quando, sul
quantum e sul quomodo dell'adempimento. 
    La considerazione, in base alla quale «il  subentro  di  un  ente
nella gestione  di  un  altro  ente  soppresso  (o  sostituito)  deve
avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato  nella
sua posizione finanziaria, necessitando al  riguardo  una  disciplina
[...] la quale regoli gli aspetti finanziari  dei  relativi  rapporti
attivi e passivi  e,  dunque,  anche  il  finanziamento  della  spesa
necessaria  per  l'estinzione  delle  passivita'  pregresse»   (Corte
costituzionale, 6 luglio  2020,  n.  135),  non  inficia  infatti  la
successione fra enti ma  si  riverbera  unicamente  sulla  disciplina
della dotazione finanziaria e patrimoniale. 
    In tale  prospettiva,  quindi,  non  e'  fondata  l'eccezione  di
«sopravvenuta carenza di interesse  alla  decisione  del  ricorso  di
primo grado», peraltro dedotta dal Ministero con memoria 24  novembre
2022 in via subordinata  rispetto  all'argomentazione  circa  la  non
innovativita'  della  previsione  contenuta  in  detta   disposizione
(argomentazione qui accolta), derivante  dal  fatto  che  sono  stati
disciplinati gli aspetti patrimoniali della successione in  punto  di
rapporti giuridici esistenti (art. 51-bis, comma 1 del  decreto-legge
n.  50  del  2022),  atteso  l'irrilevanza  di  detti  aspetti  sulla
legittimita' degli atti funzionali  alla  successione  nell'esercizio
della funzione pubblica. 
    Del  resto,  il  termine  di  soli  trenta  giorni  imposto   dal
legislatore per provvedere alla istituzione delle camere di commercio
nell'ambito della riorganizzazione transitoria del  sistema  camerale
di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del  2021,
rende  evidente  come  lo   scopo   principale   sia   quello   della
riorganizzazione,  che  deve  quindi  avvenire  in  tempi   brevi   e
predefiniti, rispetto  alla  quale  le  implicazioni  patrimoniali  e
finanziarie risultano meramente serventi,  non  essendo  disciplinate
nel quando. 
    22.4. Concludendo sull'appello principale, va riformato  il  capo
della sentenza con il quale  il  TAR  ha  accolto  la  prima  censura
contenuta nei motivi aggiunti avverso il decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, datato 30 marzo 2022, di istituzione delle Camere
di  commercio  di  Catania  e  di  Ragusa,  Siracusa,  Caltanissetta,
Agrigento e Trapani e di nomina dei relativi commissari. 
Esame degli appelli incidentali 
    23. Il  collegio,  avendo  accolto  l'appello  principale  e,  in
riforma della sentenza gravata, respinta quindi  la  censura  accolta
dal TAR (la  prima  dedotta  con  i  motivi  aggiunti),  scrutina  le
ulteriori doglianze  contenute  nei  motivi  aggiunti,  respinte  dal
giudice di primo grado e oggetto  dei  tre  appelli  incidentali  qui
all'esame. 
    24. Con un primo motivo gli appellanti incidentali hanno  dedotto
l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR non ha ritenuto
illegittimo il decreto 30 marzo 2022 per violazione del decreto CGARS
n. 93 del 2022 e dell'ordinanza TAR Sicilia  n.  201  del  2022,  per
difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del diritto  alla
tutela giurisdizionale, eccesso di  potere  per  lo  sviamento  della
funzione pubblica. 
    24.1. Il motivo e' infondato. 
    24.2. Il decreto del CGARS n. 93 del 2022 e l'ordinanza cautelare
del TAR n. 201 del 2022 hanno sospeso, in via interinale, gli effetti
del decreto 19 gennaio 2022, producendo effetti fino  alla  pronuncia
della sentenza, che ha dichiarato improcedibile il  relativo  ricorso
in quanto il decreto 19 gennaio 2022 e' stato annullato e  sostituito
dal decreto 30 marzo 2022, gravato con i motivi aggiunti. 
    Gli effetti delle pronunce cautelari, siano esse  monocratiche  o
collegiali,  si  riverberano  sul  solo  provvedimento  al  quale  si
riferiscono (fino alla definizione del  ricorso),  non  impedendo  il
successivo   esercizio   della   funzione   amministrativa,    specie
allorquando esso e' volto  a  superare  le  criticita'  rilevate  dai
provvedimenti interinali (nella specie la mancata  istituzione  delle
Camere di commercio subentranti) e sempre che il potere  non  si  sia
esaurito. 
    Ne' rileva la circostanza che nel decreto del MISE 30 marzo  2022
sia citato il  solo  decreto  CGARS  n.  93  del  2022  e  non  anche
l'ordinanza del TAR n. 201 del 2022, in quanto quest'ultima si limita
a riprodurne il contenuto. 
    25. Con ulteriore motivo gli appellanti incidentali hanno dedotto
l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR non ha  accolto
la censura relativa alla mancata indicazione,  nel  provvedimento  30
marzo 2022,  dei  presupposti  dell'annullamento  in  autotutela  del
decreto 19 gennaio 2022. 
    25.1. Il motivo e' infondato. 
    25.2. I presupposti  del  riesame  in  autotutela  sono  indicati
attraverso il riferimento, contenuto nel decreto 30  marzo  2022,  al
decreto CGARS n. 93 del 2022, che appunta il fumus della  concessione
della misura cautelare sulla mancata istituzione delle  nuove  camere
di commercio quale presupposto per la nomina dei relativi  commissari
straordinari. 
    Ne'  esso  richiede   il   rispetto   di   particolari   garanzie
partecipative. 
    Innanzitutto con detto decreto e'  ritirato  un  atto  (in  tesi)
lesivo  delle  prerogative   degli   appellanti   incidentali,   gia'
ricorrenti in primo grado, cioe' il decreto 19 gennaio 2022, tanto e'
vero che e' stato impugnato dai medesimi con il ricorso introduttivo. 
    La disciplina dettata dall'art. 21-novies della legge n. 241  del
1990 e' invece funzionale a tutelare, o almeno a imporre di valutare,
l'affidamento  del  privato  circa  il  mantenimento  degli   effetti
favorevoli derivanti dal provvedimento oggetto di riesame. 
    Quanto al contenuto, il decreto 30 marzo 2022 mira a superare  le
criticita' evidenziate dalle pronunce cautelari, rispetto alle  quali
costituisce un provvedimento dovuto. Ai sensi dell'art. 112, comma  1
del codice di procedura amministrativa «i provvedimenti  del  giudice
amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione»
e fra detti provvedimenti vi sono anche  le  pronunce  cautelari.  La
particolarita', che non ne determina l'illegittimita', sta nel  fatto
che il decreto 30 marzo 2022, poi impugnato con  i  motivi  aggiunti,
produce effetti che vanno oltre l'ambito cautelare, tanto e' vero che
hanno determinato l'improcedibilita' del ricorso avverso  il  decreto
censurato con le pronunce cautelari. In tal  senso  l'amministrazione
si e' accollata il rischio che la definizione del ricorso  non  fosse
conforme  al  decisum  cautelare,  rischio   controbilanciato   dalla
possibilita' di impugnazione da parte dei soggetti  interessati,  che
l'hanno infatti esercitata con i motivi aggiunti. 
    26. Con ulteriore motivo gli appellanti incidentali hanno dedotto
l'erroneita' della sentenza nella parte in cui il TAR non ha  accolto
la censura incentrata sull'illegittimita' della nota  del  presidente
della Regione Siciliana n. 6275 del 24 marzo 2022 per  «il  lamentato
contrasto con la deliberazione della giunta regionale n. 580  del  29
dicembre 2021». 
    26.1. Il motivo e' infondato. 
    26.2. L'art. 54-ter, comma 2, decreto-legge n. 73  del  2021,  di
cui il decreto qui impugnato costituisce attuazione, prevede  che  il
Ministro nomini «un commissario per  ciascuna  delle  predette  nuove
camere di  commercio»  «d'intesa  con  il  presidente  della  Regione
Siciliana». 
    Il decreto 30 marzo 2022 reca nel preambolo il  riferimento  alla
nota 24  marzo  2022,  con  la  quale  il  presidente  della  Regione
Siciliana ha significato al Ministero il proprio intendimento circa i
nominativi da designare quali commissari straordinari. 
    In tal senso risulta rispettato l'iter  procedimentale  delineato
dall'art. 54-ter, comma 2, decreto-legge n. 73 del 2021. 
    La circostanza che sia  stato  adottato  un  ulteriore  atto,  la
delibera  di  giunta  n.  580  del  29  dicembre  2021,  non  vale  a
determinare l'illegittimita' del decreto 30 marzo 2022. 
    Essa innanzitutto si situa nel solco procedimentale delineato dal
comma 1 dell'art. 54-ter, decreto-legge n. 73 del  2021  (richiamato,
infatti, nel preambolo della delibera n. 580 del 2021). Cio' e'  reso
evidente dal fatto che nel preambolo della delibera n. 580  del  2021
si da' atto della decisione contenuta nella delibera n. 341 del  2021
di «dare mandato all'assessorato regionale delle attivita' produttive
di porre in essere, in attuazione  del  comma  1  del  predetto  art.
54-ter, le iniziative volte alla  riorganizzazione  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia». 
    La delibera n. 580 del 2021 non riguarda quindi la  procedura  di
nomina  qui  controversa,  posta  in  essere  in   attuazione   della
fattispecie di cui al successivo secondo comma. 
    La circostanza che con la delibera n. 580 del 2021 si dia mandato
ai commissari (evidentemente quelli nominati ai sensi del comma 2) di
verificare la sostenibilita' economico-finanziaria della proposta non
inficia la legittimita' degli atti compiuti ai fini della  nomina  di
cui al comma  2,  presupponendo  piuttosto  l'insediamento  di  detti
commissari. 
    In ogni caso la delibera n.  580  del  2021  non  presenta  alcun
contenuto prescrittivo, limitandosi a evidenziare  dissenso  rispetto
alla riorganizzazione camerale siciliana e a formulare una  proposta,
peraltro non vincolante. 
    Da ultimo si rileva che e' infondato il profilo  di  incompetenza
del Ministro a effettuare la nomina de quo. 
    L'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001  stabilisce  che
le  generali  competenze  dei  dirigenti  «possono  essere   derogate
soltanto  espressamente  e  ad  opera  di   specifiche   disposizioni
legislative». 
    Nel caso di specie l'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73
del 2021 stabilisce espressamente che i commissari straordinari delle
neoistituite camere di commercio  siano  nominati  «con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il  presidente  della
Regione Siciliana, e' nominato un commissario». 
    E' quindi  specificata  la  tipologia  dell'atto  di  nomina,  il
decreto, e il soggetto che lo deve adottare, il Ministro. 
    Il decreto 30 marzo 2022 e' stato appunto adottato dal  Ministro:
non si rinviene pertanto alcun profilo  di  incompetenza  dell'organo
emanante. 
    27. Con ulteriore motivo gli appellanti incidentali hanno dedotto
l'erroneita' della  sentenza  nella  parte  in  cui  il  TAR  non  ha
riconosciuto ai ricorrenti il rimborso del contributo  unificato  per
il ricorso introduttivo e per quello per motivi  aggiunti  e  non  ha
condannato le amministrazioni resistenti alle spese processuali. 
    27.1.  Il  motivo  sara'  deciso   quando   sara'   definita   la
controversia, all'esito del giudizio di costituzionalita', in  quanto
la debenza del contributo unificato e  delle  spese  di  giudizio  va
stabilita secondo il criterio  della  soccombenza,  la  quale  potra'
essere accertata solo all'esito dell'incidente di costituzionalita'. 
 
              Questioni di legittimita' costituzionale 
 
A)  Contrasto  con  l'art.  77,  comma  2  della   Costituzione   per
disomogeneita' tra legge di conversione e decreto-legge. 
    28.  Con  ulteriore  motivo  gli  appellanti  incidentali   hanno
riproposto la questione di legittimita' costituzionale  del  comma  2
dell'art. 54-ter, inserito nel decreto-legge n. 73 del 2021  in  sede
di conversione, dalla legge n. 106 del 2021. 
    28.1. Si premette che il comma 2 dell'art. 54-ter e'  stato  piu'
volte   modificato.   Inizialmente   e'   stato   modificato,   prima
dell'adozione dell'atto impugnato,  dall'art.  28,  comma  3-bis  del
decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge n. 233 del 2021. 
    Le modifiche introdotte (soppressione  delle  parole  «ad  acta»,
aggiunta della parola «nuove» dopo «delle predette» e aggiunta, nella
parte finale, delle  seguenti  parole:  «,  scelto  tra  i  segretari
generali delle camere di  commercio  accorpate  o  tra  il  personale
dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche  o  tra  soggetti  di
comprovata esperienza  professionale.  Gli  organi  delle  camere  di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono
a decorrere dalla nomina dei commissari di  cui  al  primo  periodo»)
riguardano, in  particolare,  la  nomina  dell'organo  straordinario,
mentre la questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  posta  con
riferimento   all'istituzione   delle   due   camere   di   commercio
controverse. 
    Dopo l'adozione del  decreto  impugnato,  il  comma  2  dell'art.
54-ter e' stato ulteriormente modificato dall'art.  51-bis,  comma  1
del decreto-legge n. 50  del  2022,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 91 del 2022. 
    Neppure la modifica legislativa da ultimo riferita assume rilievo
nell'ambito della questione  di  legittimita'  costituzionale,  cosi'
come di seguito prospettata. 
    Con l'art. 51-bis, comma 1 del  decreto-legge  n.  50  del  2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022  le  parole
«camere di commercio accorpate» sono state  sostituite  dalle  parole
«camere di commercio oggetto di accorpamento» e dopo  le  parole  «di
comprovata esperienza professionale» sono state aggiunte le seguenti:
«, che  provvede  all'adozione  di  ogni  atto  strumentale  ai  fini
dell'accorpamento di cui al presente comma e  della  successione  nei
rapporti  giuridici  esistenti,  anche  nella  fase  transitoria   di
liquidazione   delle   camere   di   commercio   accorpate».    Detta
modificazione tende, nei termini gia' evidenziati  nell'ambito  dello
scrutinio del relativo motivo d'appello, ad  affrontare  la  tematica
della successione fra enti, oggetto  della  censura  accolta  con  le
sentenze di primo grado. 
    Ne' la sostituzione delle parole «camere di commercio  accorpate»
con le parole «camere di commercio oggetto  di  accorpamento»  assume
una portata determinante nell'ambito  della  questione  di  rilevanza
costituzionale di seguito illustrata, richiamandosi sul punto  quanto
illustrato infra in ordine alla qualificazione del comma 2  dell'art.
54-ter in termini di legge provvedimento. 
    29. La questione di costituzionalita' e' rilevante in  quanto  il
decreto MISE  30  marzo  2022  costituisce  attuazione  del  comma  2
dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021. 
    Se  detta  disposizione  fosse   costituzionalmente   illegittima
verrebbe  meno  la  base   normativa   del   provvedimento   gravato,
determinandone l'illegittimita'. 
    Il comma 2 dell'art. 54-ter del  decreto-legge  n.  73  del  2021
stabilisce che «Nelle more dell'attuazione della disposizione di  cui
al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  anche
mediante   accorpamento   e   ridefinizione   delle    circoscrizioni
territoriali delle camere  di  commercio  esistenti  e  comunque  nel
rispetto del limite numerico previsto dall'art. 3, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 219 del 2016, le  circoscrizioni  territoriali
della Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di
Catania  e  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e  Trapani;
con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con  il
presidente della Regione Siciliana, e' nominato  un  commissario  per
ciascuna delle predette nuove  camere  di  commercio,  scelto  tra  i
segretari generali delle camere di camere  di  commercio  oggetto  di
accorpamento [prima della modifica di cui al richiamato art.  51-bis,
comma 1 del decreto-legge n. 50 del  2022  «accorpate»  in  luogo  di
«oggetto di accorpamento»] o  tra  il  personale  dirigenziale  delle
amministrazioni pubbliche o tra  soggetti  di  comprovata  esperienza
professionale, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale  ai
fini dell'accorpamento di cui al presente comma e  della  successione
nei rapporti giuridici esistenti, anche  nella  fase  transitoria  di
liquidazione delle camere di commercio  accorpate  [il  periodo  «che
provvede ...»  e'  stato  aggiunto  dall'art.  51-bis,  comma  1  del
decreto-legge n. 50 del 2022]. Gli organi delle camere  di  commercio
accorpate e  ridefinite  ai  sensi  del  presente  comma  decadono  a
decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo  periodo»  (fra
parentesi quadra sono state indicate le  modifiche  intervenute  dopo
l'adozione del qui impugnato decreto 30 marzo 2022). 
    Il decreto MISE 30 marzo 2022 ha istituito  «ai  sensi  dell'art.
54-ter, comma 2 del decreto-legge n.  73  del  2021»,  la  Camera  di
commercio di Catania e la Camera di commercio  di  Ragusa,  Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e  Trapani,  oltre  a  nominare  i  relativi
commissari. 
    30.  La  questione  di  legittimita'  costituzionale,  oltre  che
rilevante, e' non manifestamente infondata. 
    31. Innanzitutto la disciplina censurata,  inserita  in  sede  di
conversione in legge, e' priva di omogeneita' rispetto all'oggetto  e
alle finalita' del decreto-legge  originario.  Pertanto  il  collegio
dubita  della  legittimita'  costituzionale  della  stessa   rispetto
all'art. 77, comma 2 della Costituzione. 
    La legge di conversione deve infatti avere un contenuto  omogeneo
a quello del decreto-legge, che  e'  adottato  dal  Governo  in  casi
straordinari di necessita' e urgenza. 
    L'art. 77, comma 2 della  Costituzione  stabilisce  un  nesso  di
interrelazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, che e'
fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente
forza  di  legge  ed  e'  caratterizzata  da   un   procedimento   di
approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. 
    Essa non puo' quindi aprirsi a qualsiasi contenuto:  «A  pena  di
essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto
con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione
devono  potersi  collegare  al  contenuto   gia'   disciplinato   dal
decreto-legge,  ovvero,  in  caso  di  provvedimenti  governativi   a
contenuto plurimo, "alla ratio dominante del provvedimento originario
considerato nel suo  complesso"»  (Corte  costituzionale  4  dicembre
2019, n. 247). 
    Il «decreto-legge e' quindi a emendabilita'  limitata,  essendone
consentita la modifica, in sede di conversione,  soltanto  attraverso
disposizioni che siano ricollegabili, dal punto di vista materiale  o
da quello finalistico (ex plurimis, sentenza n. 8 del 2022), a quelle
in esso originariamente contemplate» (Corte costituzionale 9 dicembre
2022, n. 245). 
    La legge di conversione, in altre  parole,  non  puo'  aprirsi  a
qualsiasi contenuto ulteriore, «essenzialmente  per  evitare  che  il
relativoiter procedimentale semplificato,  previsto  dai  regolamenti
parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli  che
giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche
di confronto parlamentare» (sentenza n. 226 del 2019). 
    Tale conclusione e' valevole anche in riferimento a provvedimenti
governativi ab origine a contenuto plurimo, con la precisazione  che,
in tale caso, ogni  ulteriore  disposizione  introdotta  in  sede  di
conversione  deve  essere  collegata  a  uno   dei   contenuti   gia'
disciplinati dal  decreto-legge,  ovvero  alla  sua  ratio  dominante
(Corte costituzionale 25 febbraio 2014, n. 32). 
    Il decreto-legge n. 73 del 2021, recante «Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i servizi territoriali», e' un provvedimento governativo  ab
origine a contenuto plurimo. 
    Esso e' volto a perseguire la finalita'  unitaria  di  introdurre
misure di sostegno economico per superare  le  conseguenze  derivanti
dalle misure restrittive adottate in ragione dell'emergenza pandemica
attraverso l'introduzione di  «apposite  e  piu'  incisive  misure  a
sostegno  dei  settori  economici  e  lavorativi  piu'   direttamente
interessati  dalle  misure  restrittive,  adottate  con  i   predetti
decreti, per la tutela  della  salute  in  connessione  al  perdurare
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e di «misure  di  sostegno
alle imprese e all'economia, interventi a tutela  del  lavoro,  della
salute e della sicurezza, di garantire la continuita'  di  erogazione
dei servizi da parte degli enti territoriali e di ristorare i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19». 
    Non cosi' l'art. 54-ter, e quindi, per quanto rilevante in questa
sede, in particolare il comma 2, inserito nel corpo del decreto-legge
n. 73 del 2021 dalla legge di conversione n. 106 del 2021. E cio' ne'
dal punto di  vista  dell'oggetto,  ne'  dal  punto  di  vista  della
finalita'. 
    Dal  punto  di  vista  del  contenuto  l'art.  54-ter  reca   una
disciplina di riordino del sistema camerale siciliano,  suddivisa  in
una previsione di riorganizzazione  definitiva  (comma  1)  e  in  un
regime  transitorio  (comma  2):  rispetto  a  tale  riorganizzazione
camerale  non  si  rinviene  alcuna  relazione  con  l'oggetto  della
normazione di cui al decreto-legge originario. 
    L'art. 54-ter, e in particolare il comma 2, non contiene  infatti
misure  a  sostegno  dei  settori   economici   e   lavorativi   piu'
direttamente interessati dalle  misure  restrittive,  ne'  misure  di
sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro,
della salute e della sicurezza, al fine di garantire  la  continuita'
di erogazione dei servizi. Che, anzi, in una situazione emergenziale,
la riorganizzazione soggettiva degli  enti  pubblici  che  non  trova
causa  nelle  ragioni  dell'emergenza  rischia  di  compromettere,  o
quantomeno di rendere piu'  complicata,  l'erogazione  del  servizio,
comportando comunque  delle  modificazioni  e  la  necessita'  che  i
privati si adattino in una fase gia' complessa per la gestione  della
pandemia. 
    Non solo. La  previsione  controversa  ha  un  oggetto  definito,
l'istituzione di due camere di commercio e  la  nomina  dei  relativi
organi straordinari. Ha quindi un oggetto determinato, che  coinvolge
una  sola  regione,  anzi,  una  parte   del   relativo   territorio,
diversamente  da  quanto  avviene   per   le   previsioni   contenute
nell'originario decreto-legge. 
    Dal punto di vista finalistico, le motivazioni  della  disciplina
introdotta con l'art. 54-ter risultano differenti rispetto  a  quelle
dell'originario decreto in quanto l'art. 54-ter non trova causa nelle
difficolta' finanziarie originate dall'emergenza pandemica e  neppure
risponde all'obiettivo di superare dette criticita'. 
    Piuttosto essa si inquadra nella  necessita'  di  ridisegnare  il
sistema camerale della Regione Siciliana. 
    Risponde quindi a un'esigenza ordinamentale. 
    L'effetto che produce e' quello di innovare il profilo soggettivo
degli enti pubblici deputati a gestire il sistema camerale. 
    La disciplinata ivi introdotta non  e'  quindi  preordinata  alla
sopravvivenza dei soggetti  pubblici  esistenti,  cosi'  come  invece
l'originaria  impianto  degli  articoli  sopra  richiamati.  Non   si
intravede  pertanto  alcun  tipo  di  nesso  che  correli  fra   loro
l'originario decreto-legge n. 73 del 2021 e l'art.  54-ter,  ne'  sul
versante dell'oggetto della  disciplina  o  della  ratio,  ne'  sotto
l'aspetto della finalita' o del coordinamento rispetto  alle  materie
interessate dall'atto di decretazione. 
    Piu' nello specifico l'originario decreto e' strutturato in  nove
titoli: il primo, recante  «Sostegno  alle  imprese,  all'economia  e
abbattimento dei costi fissi», il secondo, «Misure per  l'accesso  al
credito e la liquidita' delle imprese»,  il  terzo,  «Misure  per  la
tutela della salute», il quarto, «Disposizioni in materia di lavoro e
politiche  sociali»,  il  quinto,  «Enti  territoriali»,  il   sesto,
«Giovani,  scuola  e  ricerca»,  il  settimo,  «Cultura»,   l'ottavo,
«Agricoltura  e  trasporti»,  e  il  nono,  «Disposizioni  finali   e
finanziarie». 
    Esaminando  in  particolare   l'eventuale   relazione   esistente
specificamente con il titolo nel quale e' inserito, il titolo  V  del
decreto originario, riguardante gli enti  territoriali,  si  conferma
l'estraneita' del contenuto dell'art. 54-ter, e  in  particolare  del
comma 2 del medesimo. 
    Le previsioni contenute nel testo originario di detto titolo sono
infatti funzionali ad assicurare  la  sostenibilita'  finanziaria  di
funzioni  intestate  agli  enti  territoriali,  che   la   situazione
pandemica ha reso problematiche. Cosi' le disposizioni ivi  contenute
per lo piu' dispongono  l'assegnazione  di  risorse,  disciplinandone
l'utilizzo. 
    In tal senso  si  inquadrano  gli  articoli  51  (in  materia  di
trasporto pubblico locale), 53 (in materia di solidarieta' alimentare
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di  locazione
e delle utenze domestiche), 54 (avente a oggetto la  restituzione  di
riserve alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano)  e  55  (di
incremento  del  contributo  per  mancato  incasso  dell'imposta   di
soggiorno). 
    L'art. 52 introduce disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio
di bilancio e a prorogare i termini concernenti rendiconti e  bilanci
degli enti locali e fusione di comuni. 
    Gli articoli 56  e  57  disciplinano  rispettivamente  l'utilizzo
nell'anno 2021 dei ristori 2020 assegnati per l'emergenza e del Fondo
anticipazione di liquidita' delle  regioni  e  province  autonome,  a
cagione del protrarsi dell'emergenza. 
    Tutte  le  previsioni  contenute  nel  titolo   V   sono   quindi
finalizzate  a  consentire  agli  enti  territoriali  di  gestire  la
situazione  finanziaria  dell'ente,  resa  critica  dalla  situazione
pandemica, che ha determinato in  generale  minori  introiti  per  le
casse degli enti e maggiori spese, derivanti anche dal minor utilizzo
dei trasporti  pubblici,  dalla  difficolta'  delle  famiglie  e  dal
mancato incasso dell'imposta di soggiorno  (non  a  caso  oggetto  di
specifiche  disposizioni).  E  cio'  attraverso   l'assegnazione   di
risorse, o la previsione dell'utilizzo delle medesime al di la' delle
possibilita' inizialmente consentite, o  attraverso  la  proroga  dei
termini di approvazione dei documenti di bilancio. 
    Sono quindi disposizioni che trovano causa nei problemi scaturiti
dalla pandemia e sono funzionali al superamento della  fase  critica,
consentendo agli enti di continuare a svolgere  l'attivita'  ad  essi
intestata. 
    Non cosi' l'art. 54-ter, inserito nel corpo del decreto-legge  n.
73 del 2021 dalla legge di conversione n. 106  del  2021,  che,  come
visto,  reca  una  disciplina  di  riordino  del   sistema   camerale
siciliano, e che ha quindi un  contenuto  estraneo  al  titolo  V  (e
all'intero, originario, decreto-legge). 
    Detta   disposizione   non   contiene   quindi   una   previsione
finanziaria, ne' in senso  stretto  (non  riguarda  l'attribuzione  o
l'utilizzo di risorse), ne' in senso lato, non  coinvolgendo  aspetti
relativi alla gestione del bilancio o all'approvazione dei  documenti
contabili. Anzi. Il riflesso  finanziario  e'  espressamente  escluso
dalla previsione contenuta nel comma 3 («Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica»). 
    E' esclusa quindi  qualsiasi  pertinenza  dell'oggetto  dell'art.
54-ter con le disposizioni contenute  nell'originario  titolo  V  del
decreto-legge n. 73 del 2021. 
    Le  stesse  motivazioni  della  disciplina  introdotta  risultano
altresi' differenti in quanto, come gia'  visto,  l'art.  54-ter  non
trova causa nelle difficolta'  finanziarie  originate  dall'emergenza
pandemica  e  neppure  risponde  all'obiettivo  di   superare   dette
criticita'. 
    Neppure puo'  ritenersi  che  l'art.  54-ter  sia  funzionale  ad
assicurare il «Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei
costi fissi», oggetto del titolo I del decreto-legge n. 73 del  2021,
che  trova  causa  nella  necessita'  di  superare   le   difficolta'
imprenditoriali originate dalla pandemia. 
    Il  titolo  I  infatti,  nell'originaria  formulazione,  contiene
misure di sostegno  finanziario  alle  imprese  (contributo  a  fondo
perduto, fondo per il sostegno  delle  attivita'  economiche  chiuse,
incremento delle risorse  per  il  sostegno  ai  comuni  a  vocazione
montana, estensione e proroga del credito d'imposta per i  canoni  di
locazione degli immobili a uso non  abitativo  e  affitto  d'azienda,
proroga  della  riduzione  degli  oneri  delle  bollette  elettriche,
agevolazioni tari, misure urgenti a sostegno del  settore  turistico,
delle attivita' economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e  bonus
alberghi e per il sostegno delle strutture ricettive  extralberghiere
a carattere  non  imprenditoriale  e  delle  agenzie  di  animazione,
nonche'  proroga  del  periodo   di   sospensione   delle   attivita'
dell'agente della riscossione, dei termini relativi  all'imposta  sul
consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e  del  termine
per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al
catasto edilizio urbano dei  fabbricati  rurali  ubicati  nei  comuni
colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017). 
    L'art. 54-ter, invece,  disciplina  il  sistema  camerale,  cosi'
coinvolgendo solo in modo indiretto l'attivita'  di  impresa,  ed  e'
basato su presupposti che non mirano, come gia' visto con riferimento
al titolo V, a rispondere a bisogni sorti con l'emergenza pandemica. 
    Il  contenuto  dell'art.  54-ter  e'  altresi'  eccentrico  anche
rispetto agli altri titoli di cui e' composto il decreto-legge n.  73
del 2021, gia' sopra richiamati. 
    Non si intravede pertanto alcun tipo di  nesso  che  correli  fra
loro specificamente l'originario  decreto-legge  n.  73  del  2021  e
l'art. 54-ter, ne' sul versante dell'oggetto della disciplina o della
ratio, ne'  sotto  l'aspetto  della  finalita'  o  del  coordinamento
rispetto alle materie interessate dall'atto di decretazione. 
    E cio' a seguito di uno scrutinio sulla ratio legis che prescinde
dall'eventuale motivazione espressa della  legge  provvedimento:  «in
linea di principio, il legislatore non [ha] l'obbligo di motivare  le
proprie scelte (sentenza n. 14 del 1964), ugualmente ci  non  gli  e'
affatto precluso (sentenza n. 379 del 2004), ed anzi, specie a fronte
di  un  intervento  normativo  provvedimentale,  puo'   proficuamente
contribuire a porne in luce le  ragioni  giustificatrici,  agevolando
l'interprete  e  orientando,  in  prima  battuta,  il  sindacato   di
legittimita' costituzionale» e quest'ultimo  «non  puo'  limitarsi  a
verificare la validita' o la congruita' delle  motivazioni  (sentenza
n. 10 del 2000), ovvero del corredo lessicale con cui si  esprime  la
ragione della scelta, ma deve piuttosto accertare se la norma esprima
interessi affidati alla discrezionalita' legislativa, e  regolati  in
forma compatibile  con  la  Costituzione»  (Corte  costituzionale  27
luglio 2020, n. 168). 
    Lo  stesso  Presidente  della  Repubblica  ha   formulato   detta
considerazione nel comunicato 23 agosto 2021, in sede di  conversione
del decreto-legge n. 73 del 2021. 
    Si ritiene pertanto non manifestamente infondato  il  rilievo  di
violazione dell'art. 77 della Costituzione, per estraneita' del comma
2 dell'art. 54-ter, inserito in  sede  di  conversione,  rispetto  al
contenuto dell'originario decreto-legge n. 73 del 2021. 
B) Legge provvedimento in contrasto con gli articoli 3 e 97  comma  2
della Costituzione. 
    32. Il collegio ravvisa anche ulteriori profili di non  manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita'. 
    32.1.  Si  premette  che  il  comma  2   dell'art.   54-ter   del
decreto-legge  n.  73  del   2021   e'   qualificabile   come   legge
provvedimento,    integrando    le    condizioni    necessarie    per
l'ascrivibilita' della disposizione alla predetta categoria. 
    Possono infatti definirsi tali  le  disposizioni  che  contengono
norme dirette a destinatari determinati ovvero incidono su un  numero
determinato  e  limitato  di   destinatari,   che   hanno   contenuto
particolare  e  concreto,  anche  inquanto  ispirate  da  particolari
esigenze, e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa  della
disciplina di oggetti o materie  normalmente  affidati  all'autorita'
amministrativa. 
    La materia dell'istituzione e della modificazione delle Camere di
commercio e' disciplinata dall'art. 1 della legge n. 580 del 1993 nel
senso  di  prevedere  l'istituzione  e  la  modifica  delle  relative
circoscrizioni a opera dei decreti di cui al comma 3 e al comma 5 del
suddetto articolo. 
    In particolare, con il comma 3 si stabilisce che  «le  camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura   sono   quelle
individuate dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  16
febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9  marzo
2018». 
    Con il comma  5  si  dispone,  quanto  all'accorpamento,  che  «I
consigli di due o piu' camere  di  commercio  possono  proporre,  con
delibera  adottata  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti,
l'accorpamento delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali  o  le
modifiche  delle  circoscrizioni  stesse»  e  che  «con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di  commercio
derivante  dall'accorpamento  delle   circoscrizioni   territoriali».
Quanto alla modifica con lo stesso  comma  si  dispone  che  «con  la
medesima  procedura  sono  approvate  le  eventuali  modifiche  delle
circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo
restando il numero massimo di 60». 
    Sicche' l'organizzazione camerale e' ordinariamente  demandata  a
un provvedimento amministrativo. 
    Il comma 2 dell'art. 54-ter del  decreto-legge  n.  73  del  2021
interviene quindi in una  materia  tradizionalmente  disciplinata  da
atti non aventi valore di legge. 
    Esso ha un oggetto concreto e determinato  in  quanto  istituisce
due camere di commercio specifiche e nominate, quella  di  Catania  e
quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e  la
nomina dei relativi organi straordinari («Nelle more  dell'attuazione
della disposizione di cui al comma 1», cioe'  della  riorganizzazione
del sistema camerale siciliano  da  parte  della  Regione  Siciliana,
«sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  anche  mediante
accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali  delle
camere di commercio esistenti e  comunque  nel  rispetto  del  limite
numerico previsto dall'art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo
n. 219 del 2016,  le  circoscrizioni  territoriali  della  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Catania  e  della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Ragusa,
Siracusa,  Caltanissetta,  Agrigento  e  Trapani;  con  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il  presidente  della
Regione Siciliana, e' nominato  un  commissario  per  ciascuna  delle
predette nuove camere di commercio, scelto tra i  segretari  generali
delle camere di commercio accorpate o tra il  personale  dirigenziale
delle  amministrazioni  pubbliche  o  tra  soggetti   di   comprovata
esperienza  professionale.  Gli  organi  delle  camere  di  commercio
accorpate e  ridefinite  ai  sensi  del  presente  comma  decadono  a
decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo»). 
    Il decreto  qui  impugnato  attua  questa  disposizione,  che  ne
anticipa  il  contenuto  quanto  all'istituzione  di  due  camere  di
commercio,   le   relative   circoscrizioni   e   le   modalita'   di
funzionamento. 
    Ne' depone in senso contrario il fatto  che  con  l'art.  51-bis,
comma  1  del  decreto-legge  n.  50  del   2022,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n.  91  del  2022  le  parole  «camere  di
commercio accorpate» siano state sostituite dalle parole  «camere  di
commercio oggetto di accorpamento». Cio' in quanto essa  e'  comunque
inserita nella seconda parte della disposizione, quella relativa alla
nomina dell'organo straordinario («con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,  d'intesa  con  il  presidente   della   Regione
Siciliana, e' nominato un commissario  per  ciascuna  delle  predette
nuove camere di commercio, scelto  tra  i  segretari  generali  delle
camere di camere di  commercio  oggetto  di  accorpamento  o  tra  il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale, che provvede all'adozione  di
ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di  cui  al  presente
comma e della successione nei  rapporti  giuridici  esistenti,  anche
nella fase transitoria di  liquidazione  delle  camere  di  commercio
accorpate»), mentre  l'istituzione  delle  due  camere  di  commercio
controverse e' oggetto  del  primo  periodo  del  comma  2  dell'art.
54-ter. 
    Nell'ambito delle due categorie di  leggi  provvedimento,  quelle
rivolte a dare applicazione  concreta  ad  altre  leggi,  e  tali  da
conferire all'atto carattere di legge solo formale, in quanto carente
dei requisiti tipici della generalita'  ed  innovativita',  e  quelle
innovative, che, «con riferimento a singoli soggetti  e  a  specifici
rapporti, derogano  al  diritto  comune  e  sono  caratterizzate  dal
duplice   e   congiunto   aspetto   della   personalita'   e    della
eccezionalita'», la  norma  qui  controversa  e'  da  iscrivere  alla
seconda categoria (Consiglio  di  Stato,  sezione  IV,  ordinanza  21
dicembre 2020, n. 8191). 
    In particolare, si tratta di una legge provvedimento  che  impone
un obbligo di esecuzione all'Amministrazione predeterminando tutti  o
alcuni dei profili dell'an, del quando, del quid e del  quomodo,  per
quanto riguarda le camere di  commercio  da  istituire,  le  relative
circoscrizioni,  la  tempistica   delle   modifiche,   limitando   le
possibilita' di scelta alla  sola  individuazione  del  soggetto  che
rivestira' la carica di organo straordinario, comunque  da  scegliere
tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale, e la cui presenza  e  le  cui
funzioni  sono  comunque  predeterminate   dalla   disposizione   qui
controversa. 
    La norma censurata reca quindi gia' in  se'  la  scelta  relativa
all'organizzazione camerale siciliana, che  l'appellante  incidentale
assume lesiva. 
    Rispetto  a  leggi  provvedimento   di   questo   tipo,   l'unica
possibilita' di tutela per i cittadini e' quella di  impugnare,  come
avvenuto nel caso  di  specie,  gli  atti  applicativi  di  contenuto
vincolato   rispetto   alla    legge    provvedimento,    deducendone
l'incostituzionalita'. 
    Risultano quindi integrati i presupposti  per  qualificare  detta
disposizione in termini di legge provvedimento. 
    32.2. Il collegio non ignora che la legge provvedimento non e' di
per se'  incompatibile  con  l'assetto  dei  poteri  stabilito  dalla
Costituzione, poiche' nessuna  disposizione  costituzionale  comporta
una riserva agli organi  amministrativi  o  esecutivi  degli  atti  a
contenuto particolare e concreto. 
    Nondimeno la giurisprudenza costituzionale ritiene che  le  leggi
provvedimento   soggiacciano   a    uno    scrutinio    stretto    di
costituzionalita' sotto i profili della non arbitrarieta' e della non
irragionevolezza della scelta del legislatore  (Corte  costituzionale
27 luglio 2020, n. 168). 
    Il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 deve
quindi  essere   assoggettato   a   detto   «scrutinio   stretto   di
costituzionalita'», il quale, secondo la  consolidata  giurisprudenza
costituzionale, va condotto alla luce del principio di ragionevolezza
e non arbitrarieta': «tale sindacato deve essere tanto piu'  rigoroso
quanto piu' marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale
dell'atto legislativo» (Corte costituzionale 27 luglio 2020, n. 168). 
    Lo scrutinio,  pur  dovendo  considerare  la  mancata  previsione
costituzionale di una riserva di amministrazione, con la  conseguente
possibilita' per il legislatore di svolgere un'attivita' a  contenuto
amministrativo, non puo' determinare la violazione del  principio  di
uguaglianza. 
    32.3. In tale prospettiva la norma non  si  sottrae  a  dubbi  di
costituzionalita' argomentati sulla base degli articoli 3 e 97, comma
2 della Costituzione. 
    In ambito siciliano, l'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 4
del 2010 stabilisce che alle camere di commercio  si  applichino,  in
quanto  compatibili  con  l'ordinamento  regionale,  le  disposizioni
legislative nazionali ivi indicate, eccetto le materie  di  cui  agli
articoli da 25 a 33 della legge regionale n. 29 del 1995 (riguardanti
il  riordinamento  di  uffici,  gli  obblighi  per  le  imprese,   le
disposizioni finali e transitorie, il  rinvio  alla  normativa  dello
Stato, la certificazione del bilancio d'esercizio, l'assegnazione  di
lotti nelle aree di sviluppo industriale, la quotazione  nelle  borse
regionali, la modifica all'art. 9 della legge  regionale  n.  27  del
1993 e l'entrata in vigore). Esso stabilisce altresi' che le restanti
disposizioni della legge regionale n. 29 del 1995  siano  abrogate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
comma 4 del medesimo art. 1, regolamento approvato con il regolamento
approvato con decreto del presidente della regione n. 17 del 2010. 
    La disciplina delle camere di commercio e'  dettata,  in  termini
generali, dalla legge n. 580 del 1993, che, all'art.  1  (cosi'  come
modificato anche dalla legge n. 219 del 2016), prevede che  siano  le
Camere a promuovere la procedura di  accorpamento  e  modifica  delle
camere di commercio, che, dopo la  concertazione  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   si   conclude   con   decreto
ministeriale. 
    Con la legge 7 agosto 2015, n. 124, e  in  particolare  in  forza
dell'art. 10, e' stata conferita al Governo delega «ad adottare [...]
un decreto legislativo  per  la  riforma  dell'organizzazione,  delle
funzioni e del finanziamento delle camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge  29
dicembre  1993,  n.  580  [...],  e  il  conseguente  riordino  delle
disposizioni che regolano la relativa materia». La legge n.  124  del
2015 ha anche previsto che sullo schema  di  decreto  legislativo  si
acquisisse il «parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281»,  indicando  una
modalita' procedurale di coinvolgimento dei vari attori  del  sistema
che sara' ripreso dal decreto legislativo n. 219 del 2016. 
    Tra i principi e criteri direttivi della delega il legislatore ha
posto, nel contesto di  un  intervento  di  riforma  complessivamente
volto a incrementare l'efficacia, l'efficienza  e  la  sostenibilita'
economica   del   sistema   camerale,   la    «ridefinizione    delle
circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero  dalle  attuali
105 a non piu' di 60 mediante accorpamento di due o  piu'  camere  di
commercio». 
    In attuazione della delega, con il decreto legislativo n. 219 del
2016 e' stato dato avvio a  una  profonda  riforma  delle  camere  di
commercio.  Nondimeno  i  compiti  ad  esse  assegnati  dal   decreto
legislativo n. 219 del 2016  hanno  confermato  la  collocazione  del
sistema camerale al crocevia di distinti livelli  di  governo  (Corte
costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261). 
    In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del  2016
si  muove  in  una  prospettiva  di  razionalizzazione  del   sistema
camerale, come si evince dalla rubrica, «Riduzione del  numero  delle
camere di commercio mediante  accorpamento,  razionalizzazioni  delle
sedi e del personale», dall'espressa  necessita'  di  «ricondurre  il
numero complessivo delle camere di commercio entro il limite  di  60»
(comma  1)   e   dalla   previsione   del   «piano   complessivo   di
razionalizzazione  delle  sedi»   e   del   «piano   complessivo   di
razionalizzazione  e  riduzione  delle  aziende   speciali   mediante
accorpamento o soppressione» (comma 3). 
    La finalita' dell'intervento legislativo e' quindi  quella  della
razionalita' del sistema in funzione dell'efficienza del medesimo. 
    In particolare l'art.  3  prescrive  che  «Entro  il  termine  di
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'Unioncamere  trasmette  al   Ministero   dello   sviluppo
economico  una  proposta  di  rideterminazione  delle  circoscrizioni
territoriali, per ricondurre il numero complessivo  delle  camere  di
commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri: 
        a) accorpamento delle camere di commercio  nei  cui  registri
delle imprese siano iscritte o annotate  meno  di  75.000  imprese  e
unita' locali, con altre camere di commercio  presenti  nella  stessa
regione  e,  salvo  eccezioni  motivate,  limitrofe,   ivi   comprese
eventuali camere di commercio nei cui registri  delle  imprese  siano
gia' iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita'  locali,  ove
non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento; 
        b) salvaguardia  della  presenza  di  almeno  una  camera  di
commercio in ciascuna regione,  indipendentemente  dal  numero  delle
imprese e unita'  locali  iscritte  o  annotate  nel  registro  delle
imprese; 
        c) possibilita' di mantenere una camera di commercio in  ogni
provincia autonoma e citta' metropolitana; 
        d) possibilita' di istituire una camera di commercio  tenendo
conto  delle  specificita'  geo-economiche  dei  territori  e   delle
circoscrizioni territoriali di confine nei soli  casi  di  comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 
        e) possibilita' di mantenere le  camere  di  commercio  nelle
province montane di cui all'art. 1, comma  3  della  legge  7  aprile
2014, n. 56, nonche' le camere di  commercio  nei  territori  montani
delle  regioni  insulari   privi   di   adeguate   infrastrutture   e
collegamenti  pubblici  stradali  e  ferroviari,  nei  soli  casi  di
comprovata rispondenza  a  criteri  di  efficienza  e  di  equilibrio
economico; 
        f) necessita' di tener conto  degli  accorpamenti  deliberati
alla data di entrata in vigore della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
nonche' di quelli approvati con i decreti di cui all'art. 1, comma  5
della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive  modificazioni;
questi ultimi possono essere  assoggettati  ad  ulteriori  o  diversi
accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite  di  60  camere  di
commercio». 
    La prevista rideterminazione delle  circoscrizioni  territoriali,
sopra richiamata, e' affidata  ad  un  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  sulla  base  di  una  proposta   formulata   da
Unioncamere e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
cosi' il comma 4 dell'art. 3. 
    Pertanto la previsione di cui all'art. 3 della legge n.  219  del
2016, pur indicando la finalita' delle  modifiche  organizzative  del
sistema  camerale  (ridurle  e  razionalizzarle)  e   prevedendo   un
meccanismo  procedurale   piu'   snello,   in   quanto   basato   non
sull'iniziativa  delle  singole  camere   di   commercio   ma   sulla
compartecipazione  di  Unioncamere  (e  della  Conferenza),  rispetta
sostanzialmente il sistema delineato dalla legge  n.  580  del  1993,
basato sulla compartecipazione fra istanza dal basso (Unioncamere)  e
decisione del governo  centrale.  Detta  previsione  riformatrice  si
giustifica, rispetto al sistema generale di cui alla legge n. 580 del
1993, «dalla finalita'  di  realizzare  una  razionalizzazione  della
dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una
maggiore  efficienza  dell'attivita'  da  esse  svolta,  conseguibile
soltanto sulla scorta di un disegno  unitario,  elaborato  a  livello
nazionale» (Corte costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261). 
    L'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 si  muove
al di fuori del sistema delineato non solo dalla  legge  n.  580  del
1993, ma anche dalla legge n. 219 del 2016. 
    L'art. 3  della  legge  n.  219  del  2016  ha  infatti  ricevuto
attuazione  prima   dell'entrata   in   vigore   della   disposizione
controversa. 
    Con decreto 8 agosto 2017 e' stata attuata la previsione  di  cui
al predetto art. 3, come si evince dal preambolo che reca un espresso
riferimento al medesimo («Visto il decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 219, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle  funzioni  e
del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura» ed in particolare l'art. 3» e «Visto in  particolare  il
comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere
trasmette al Ministero  dello  sviluppo  economico  una  proposta  di
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali  delle  camere  al
fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro
il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti»). 
    Esso tiene conto della «proposta  trasmessa  con  nota  n.  12872
dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini  previsti  di  cui  al
comma 1 dell'art. 3  del  decreto  legislativo  n.  219  del  2016  e
corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3», cosi' come  indicato  nel
preambolo dello stesso decreto. 
    L'art. 1 del decreto prevede infatti, ai sensi dell'art. 3, comma
1 del decreto legislativo n. 219 del  2016,  che  «le  circoscrizioni
territoriali delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  sono  definite  nel  numero  di  60»   confermando   «le
circoscrizioni territoriali  delle  camere  di  commercio  industria,
artigianato e  agricoltura  di  cui  all'allegato  A)  che  e'  parte
integrante del presente decreto». 
    Nell'allegato A e' ricompresa la Camera di commercio di  Catania,
Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale. 
    Cio' vuol dire che il decreto 8 agosto 2017  e'  attuativo  della
riforma di cui all'art. 3 della legge n. 219 del 2016 e,  sulla  base
della scelta ivi contenuta, la  Camera  di  commercio  della  Sicilia
orientale e' la camera di commercio di Catania,  Ragusa  e  Siracusa,
alla  quale  si  affianca  la  Camera  di  commercio  di   Agrigento,
Caltanissetta e Trapani. 
    Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo  economico  16
febbraio 2018, richiamato all'art. 1, comma 3 della legge n. 580  del
1993 e' stata confermata detta organizzazione  del  sistema  camerale
siciliano. 
    Rispetto al sistema organizzativo delle camere  di  commercio  di
cui alla legge n. 580 del 1993 e alla disciplina riformatrice di  cui
all'art. 3 della legge n. 219 del 2016 il comma  2  dell'art.  54-ter
del decreto-legge n. 73 del 2021 si muove su altre linee  direttrici,
derogatorie rispetto al sistema generale, decidendo ex se  (e  quindi
con decisione del solo  legislatore  statale)  l'istituzione  di  due
Camere di commercio, quella di Catania e quella di Ragusa,  Siracusa,
Caltanissetta, Agrigento e Trapani. 
    Con il comma 1 dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del  2021
si prevede invece  un  diverso  meccanismo  di  riforma  del  sistema
camerale  siciliano,  basato  sulle  determinazioni   della   regione
medesima, e non piu' sul decreto ministeriale. 
    E' cosi' superato il sistema delineato dall'art. 1 della legge n.
580  del  1993,  basato  sull'iniziativa  camerale   e   il   decreto
ministeriale, e le modalita' di riforma delineate nell'art.  3  della
legge n. 219 del 2016, basate su un decreto ministeriale adottato con
la compartecipazione di Unioncamere, nel senso di indicare la Regione
Siciliana come deputata a compiere detta  scelta  e  senza  prevedere
l'iniziativa delle camere di commercio o dell'organo  rappresentativo
delle medesime. 
    In una prospettiva ancora diversa da quella prevista dall'art.  3
della legge n. 219 del 2016, e opposta a quella prevista dal comma  1
dell'art. 54-ter del  decreto-legge  n.  73  del  2021,  il  comma  2
statuisce, senza prevedere l'iniziativa delle  camere  di  commercio,
l'istituzione, da parte del legislatore statale, delle  suddette  due
camere di commercio,  che  ha  ricevuto  attuazione  con  l'impugnato
decreto ministeriale. 
    In tal senso il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n.  73
del 2021 si muove innanzitutto al di fuori delle coordinate tracciate
dalla legge n. 219 del 2016, oltreche' dalla legge n. 580  del  1993,
che  demanda   alle   stesse   Camere   di   commercio   l'iniziativa
sull'organizzazione delle medesime. 
    Cosi' facendo non viene rispettato il principio secondo il  quale
le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono  «una  disciplina
omogenea in ambito nazionale», posto che le camere di  commercio  non
sono «un arcipelago di entita' isolate, ma costituiscono i  terminali
di  un  sistema  unico  di  dimensioni   nazionali   che   giustifica
l'intervento dello Stato» (Corte costituzionale 13 dicembre 2017,  n.
261). 
    Detta  (rilevante)  deviazione   e'   avvenuta   attraverso   una
disposizione che ha le caratteristiche della legge provvedimento, dal
quale non si desumono i motivi di tale deviazione,  cosi'  risultando
irragionevole rispetto al sistema vigente  sul  rimanente  territorio
nazionale. E cio' in particolare se si considera che  la  necessita',
gia' richiamata sopra, di sottoporre la  legge  provvedimento  a  uno
stretto scrutinio di costituzionalita' delle leggi provvedimento, con
un sindacato che deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu'  marcata
sia,  come  nella  specie,  la   natura   provvedimentale   dell'atto
legislativo. 
    Il contrasto della disciplina introdotta dall'art. 54-ter,  comma
2 del decreto-legge n. 73 del 2021 con la prospettiva dell'intervento
di riordino operato dal decreto legislativo n. 219  del  2016,  cosi'
come recepito anche nella  legge  n.  580  del  1993,  che  e'  stata
modificata dal medesimo, risulta evidente  sulla  base  della  delega
contenuta  nell'art.  10  della  legge  n.  124  del  2015,  che   e'
«giustificato dalla finalita'  di  realizzare  una  razionalizzazione
della  dimensione  territoriale  delle  camere  di  commercio  e   di
perseguire una maggiore efficienza  dell'attivita'  da  esse  svolta,
conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario,  elaborato
a livello nazionale» (Corte costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261):
nella fattispecie in esame  si  devia  invece  dal  disegno  unitario
attraverso lo strumento della legge provvedimento. 
    Ne' la Sicilia vanta una particolare competenza in detta materia,
sicche' la posizione della medesima non puo'  giustificare,  in  modo
diretto o indiretto, alcuna  tipologia  deroga  all'esigenza  di  una
disciplina unitaria. 
    La  Corte  costituzionale  ha  infatti  affermato  che,  su  tali
soggetti, «la Regione Siciliana (diversamente dalla Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol) non vanta statutariamente  una  analoga
competenza esclusiva» (Corte costituzionale 29 ottobre 2019, n. 225). 
    Si  dubita  quindi,  in  tale  prospettiva,  della   legittimita'
costituzionale della  previsione  contenuta  nel  comma  2  dell'art.
54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021  rispetto  all'art.  3  della
Costituzione. 
    Il suddetto non e'  l'unico  profilo  di  irragionevolezza  della
scelta compiuta con il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge  n.
73 del 2021. 
    La riforma definitiva di cui al  comma  1  dell'art.  54-ter  del
decreto-legge  n.  73  del  2021  attribuisce  rilevanza  alle   sole
determinazioni regionali mentre il comma  2  contiene  in  se',  come
sopra visto, la scelta organizzativa di istituire le  due  camere  di
commercio sopra richiamate, seppur in via provvisoria. 
    Il rapporto fra i due commi comporta che la scelta  compiuta  nel
primo comma sia, oltre che diversa, come gia' visto, dalla disciplina
generale valevole sul territorio nazionale in ordine  alle  procedure
di accorpamento e modifica  delle  camere  di  commercio,  opposta  a
quella compiuta nel secondo comma. 
    Sicche' la disciplina  transitoriamente  adottata  ai  sensi  del
comma 2 potrebbe essere successivamente smentita, cosi' dando luogo a
una successione di modifiche che hanno  visto  dapprima  la  presenza
della Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di
Agrigento,  Caltanissetta  e  Trapani,  istituita  con  decreto   del
Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2015, e della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa
e  Siracusa  della  Sicilia  orientale,  istituita  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2015. 
    Con decreto 8 agosto 2017 e successivo decreto 16  febbraio  2018
e' stata confermata la suddetta organizzazione. 
    Con la disciplina transitoria qui impugnata, di cui  al  comma  2
dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, e' stata istituita
la Camera di commercio di Catania e la Camera di commercio di Ragusa,
Siracusa,  Caltanissetta,  Agrigento  e   Trapani,   modificando   la
disciplina precedente. 
    La  disposizione  di  cui  al  comma  1  dell'art.   54-ter   del
decreto-legge n. 73 del 2021  e'  foriera  di  una  futura  ulteriore
modifica, da  attuarsi  in  tempi  brevi  (attualmente  entro  il  31
dicembre 2023). 
    In tale successione di scelte organizzative si ritiene  priva  di
giustificazione  la  disciplina  transitoria  recata  dal   comma   2
dell'art. 54-ter del decreto-legge  n.  73  del  2021,  che  dovrebbe
durare il tempo del riordino definitivo di cui al comma 1. 
    Non si rinviene infatti  alcun  motivo  per  il  quale  non  puo'
attendersi  l'introduzione  di  un  regime  definitivo   dell'assetto
camerale siciliano. 
    Le scelte organizzative e ordinamentali,  specie  quelle  che  si
riferiscono alle soggettivita' pubbliche, richiedono infatti tempi  e
risorse perche' divengano effettive, cosi' da  rendere  irragionevoli
scelte che non tengano conto delle implicazioni delle  modifiche  che
interessano le soggettivita' pubbliche. 
    La suddetta considerazione rende evidente il collegamento fra  la
prospettiva di cui all'art. 3 della Costituzione e il  contenuto  del
principio di buon  andamento  di  cui  all'art.  97,  comma  2  della
Costituzione. 
    Laddove non vi siano ragioni di urgenza che giustifichino  scelte
transitorie che riguardano  l'organizzazione  soggettiva  degli  enti
pubblici (e nel caso di specie non se ne rinvengono), esse dovrebbero
essere definitive, cosi' da non vanificare non solo i costi e i tempi
di implementazione, ma la  stessa  efficienza  dell'azione  pubblica,
oltre che l'accesso dei privati alle strutture amministrative, con la
necessaria certezza che lo deve accompagnare. 
    L'attuale  secondo  comma  dell'art.  97  della  Costituzione  va
infatti  collegato   col   successivo,   il   quale   prescrive   che
nell'ordinamento  degli  uffici  siano  determinate   le   sfere   di
competenza,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'   proprie   dei
funzionari.  «Tali  determinazioni   sono   state   considerate   dal
Costituente come  condizioni  per  assicurare  il  buon  andamento  e
l'imparzialita' dell'amministrazione, ravvisandosi in  esse  i  mezzi
per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione
di compiti, nell'interesse  del  servizio,  e  per  far  si'  che  il
cittadino, nel rivolgersi alla pubblica amministrazione, conosca  con
esattezza qual e' l'ufficio competente per il suo caso, quali ne sono
le attribuzioni, quali le responsabilita' di colui che vi e' preposto
e che rappresenta, nei suoi confronti, il pubblico potere». 
    Altrimenti «e' evidente che sarebbe un facile modo di eludere  il
precetto costituzionale dar vita a nuovi uffici, creare e coprire  un
ruolo organico di  funzionari  ed  impiegati  ad  essi  destinati,  e
rimandare  a  una  legge  futura  il  loro  ordinamento  e  le   loro
attribuzioni» (Corte costituzionale 12 marzo 1962, n. 14). 
    Nel caso di specie, poi, si deve considerare che la  composizione
del confronto fra  orientamento  del  Governo  centrale  e  autonomia
unionale vede, nel sistema delineato dall'art. 3 della legge  n.  219
del 2016, la prevalenza del primo, come e' evidente dal fatto che  il
decreto 8 agosto 2017 e' stato  preceduto  da  un  primo  verbale  25
maggio 2017,  di  mancata  intesa  della  Conferenza  permanente  dei
rapporti fra stato e regioni circa l'istituzione di detta  camera  di
commercio, e da un secondo  verbale,  di  contenuto  analogo,  del  3
agosto 2017 (preceduto da un omesso parere in data 3 agosto 2017  che
da' conto di due versioni del decreto, una che contempla la Camera di
commercio di Catania, Ragusa e Siracusa e  l'altra  che  comporta  la
revoca di tale accorpamento). 
    A monte e in termini piu' generali l'iniziativa per le  modifiche
delle camere di commercio e' lasciata alle medesime dall'art. 1 della
legge n. 580 del 1993 e si conclude con decreto ministeriale. 
    Diversamente, la riforma di cui al comma 1 dell'art.  54-ter  del
decreto-legge  n.  73  del  2021  attribuisce  rilevanza  alle   sole
determinazioni regionali, mentre il comma 2 contiene gia' in  se'  in
se', come sopra visto, la scelta organizzativa di istituire le camere
di commercio, che quindi vede come decisore il legislatore nazionale,
senza compartecipazione delle camere di commercio. 
    Sicche' le difficolta'  inerenti  alla  scelta  organizzativa  da
compiere, evidenziate anche dai gia' richiamati  verbali  di  mancata
intesa  e  dal  parere  interlocutorio,   avrebbero   richiesto   una
ponderazione  approfondita   che   contrasta   con   la   prospettiva
transitoria di cui al comma 2 dell'art. 54-ter del  decreto-legge  n.
73 del 2021. Quest'ultima risulta quindi ingiustificata  rispetto  al
regime precedente (legge n. 580 del 1993 e art. 3 della legge n.  219
del 2016) e contraddittoria rispetto al regime  definitivo  (comma  1
dell'art. 54-ter del decreto-legge n. 73 del 2021). 
    Nella prima prospettiva  (mancanza  di  giustificazione  rispetto
alla  disciplina  previgente)  la  norma  censurata,  con   l'effetto
automatico che determina, non  ancora  la  modifica  organizzativa  a
ponderate ragioni (Corte costituzionale 23 febbraio 2023, n. 26),  di
cui possono essere portatrici le  camere  di  commercio  stesse,  non
sentite rispetto alla scelta operata con il decreto qui impugnato  se
non con riferimento alle nomine degli organi straordinari. 
    Essa pretermette del tutto una fase valutativa  della  situazione
attuale, sulla base dei risultati  delle  prestazioni  rese  e  delle
competenze  esercitate  in  concreto  nella  gestione   dei   servizi
amministrativi a lui affidati. 
    La scelta compiuta direttamente dal  legislatore  esclude  quindi
ogni possibilita' di valutazione  qualitativa  dell'assetto  camerale
siciliano. 
    Nella seconda prospettiva (contraddittorieta' rispetto al  regime
definitivo  futuro)  la  transitorieta'  della  scelta  di   cui   e'
espressione il comma 2 dell'art. 54-ter del decreto-legge n.  73  del
2021, lede, in assenza di un'adeguata motivazione che la giustifichi,
il principio di continuita' dell'azione amministrativa. 
    Non si rinviene infatti il motivo per il quale non si  e'  potuto
attendere l'applicazione del regime definitivo  di  cui  al  comma  1
dell'art.  54-ter  del  decreto-legge  n.  73  del  2021   rendendosi
necessaria una modifica dei soggetti pubblici deputati  a  perseguire
gli interessi di cui sono espressione gli enti camerali. 
    L'art. 97, comma  2  della  Costituzione  e'  infatti  portatore,
nell'ambito del concetto di buon andamento, anche  dell'«esigenza  di
continuita'  dell'azione  amministrativa»  (Corte  costituzionale  23
febbraio 2023, n. 26). 
    Le scelte organizzative e ordinamentali,  specie  quelle  che  si
riferiscono alle soggettivita' pubbliche, richiedono infatti tempi  e
risorse perche' divengano effettive, cosi' da  rendere  irragionevoli
scelte che non tengano conto delle implicazioni delle  modifiche  che
interessano  le   soggettivita'   pubbliche.   A   differenza   della
riorganizzazione  interna  degli  enti  pubblici,  infatti,  esse  si
riverberano direttamente  sugli  utenti  richiedendo  modifiche  alle
modalita', ai momenti e alla stessa logistica di accesso ai servizi. 
    Le scelte ordinamentali sono quindi giustificabili solo in quanto
anticipino o comunque pongano le  premesse  del  successivo  riordino
definito, come e' avvenuto  allorquando,  con  l'art.  10,  comma  1,
lettere g) e h) della legge n.  124  del  2015,  si  e'  delegato  il
Governo  ad  adottare  un  decreto  legislativo  volto  non  solo   a
riorganizzare  il  sistema  camerale  ma  anche  a   introdurre   una
disciplina transitoria  «che  tenga  conto  degli  accorpamenti  gia'
deliberati alla data di entrata in vigore  della  presente  legge»  a
«garantire la completa attuazione del processo di riforma». 
    Nel caso di specie non e' invece previsto alcun coordinamento fra
la disciplina transitoria di cui al  comma  2  dell'art.  54-ter  del
decreto-legge n. 73 del  2021  e  il  regime  definitivo  di  cui  al
precedente comma 1. 
    Ne' puo' ritenersi che detto coordinamento sia  assicurato  dalla
previsione,  contenuta  nel  comma  1,  in  forza  della   quale   la
riorganizzazione  avviene  «anche  revocando  gli  accorpamenti  gia'
effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto» in quanto, oltre alla mera facolta'
di disporre detti smembramenti, la previsione e'  accompagnata  dalla
necessita' di decidere «nel rispetto degli indicatori di efficienza e
di equilibrio economico nonche'  del  numero  massimo  di  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'art. 3,
comma 1 del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219»,  cosi'
ponendo un evidente elemento di bilanciamento rispetto alla decisione
di revocare degli accorpamenti (comunque discrezionale). 
    Anche da questo  punto  di  vista,  quindi,  l'automatismo  della
modifica e la transitorieta' della medesima, risultando privi di  una
motivata giustificazione e di un idoneo collegamento  con  il  regime
definitivo, si  pongono  in  contrasto  con  il  principio  del  buon
andamento dell'azione amministrativa di  cui  all'art.  97,  comma  2
della Costituzione. 
    32.4. Si ritiene pertanto non manifestamente infondato il rilievo
di violazione degli articoli 3 e 97, comma 2 della Costituzione,  che
si solleva anche in ragione della qualificazione dell'art. 54-ter del
decreto-legge n. 73 del 2021 quale legge provvedimento. 
    Qualora  si  dovesse,  peraltro,  ritenere  non  corretta   detta
qualificazione,   il   collegio   solleva   comunque   questione   di
legittimita' costituzionale rispetto agli articoli 3 e  97,  comma  2
della Costituzione. 
C) Questione di legittimita' costituzionale  rispetto  all'art.  117,
commi 3 e 4 della Costituzione. 
    33. Si rileva altresi' la non manifesta infondatezza del  rilievo
di illegittimita'  costituzionale  rispetto  al  principio  di  leale
collaborazione ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. 
    Per  un  verso,  le  camere  di  commercio  esercitano   funzioni
riconducibili alla competenza legislativa  dello  Stato  (pubblicita'
legale e di settore mediante la tenuta del  registro  delle  imprese;
tutela del consumatore e della fede pubblica; vigilanza  e  controllo
sulla sicurezza e conformita' dei prodotti; rilevazione dei prezzi  e
delle tariffe; nonche' le funzioni esercitate  dagli  uffici  metrici
statali e dagli uffici provinciali per l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela
della proprieta' industriale attribuite alle stesse dall'art. 20  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante  «Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59») e, per altro verso, svolgono compiti che  riflettono  competenze
regionali (in materia, ad  esempio,  di  sviluppo  e  promozione  del
turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed  alle
professioni), in alcune  ipotesi  inestricabilmente  intrecciate  con
quelle dello Stato (soprattutto con riguardo ai profili strutturali e
di funzionamento di detti enti),  in  altre  suscettibili  di  essere
precisamente identificate e distintamente considerate, in riferimento
ai singoli compiti svolti (sentenza n. 261 del 2017). 
    L'intervento del legislatore statale  nella  materia  de  quo  e'
giustificato dalla  finalita'  di  realizzare  una  razionalizzazione
della  dimensione  territoriale  delle  camere  di  commercio  e   di
perseguire una maggiore efficienza  dell'attivita'  da  esse  svolta,
conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario,  elaborato
a livello nazionale. Tale ragione giustificatrice dell'intervento del
legislatore statale non esclude tuttavia che,  incidendo  l'attivita'
delle camere di commercio  su  molteplici  competenze,  alcune  anche
regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel  rispetto  del
principio di leale collaborazione, indispensabile in  questo  caso  a
guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle  autonomie  (Corte
costituzionale 13 dicembre 2017, n. 261). 
    Il  coinvolgimento  di  competenze  regionali  implica   che   la
disciplina statale sia posta nel «rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione, indispensabile in questo caso a  guidare  i  rapporti
tra lo Stato e il sistema delle autonomie», rendendosi necessario  un
coinvolgimento regionale che deve essere  identificato  «nell'intesa,
contraddistinta da una  procedura  che  consenta  lo  svolgimento  di
genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento  [regionale]»
(Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251). 
    In  particolare,  l'esigenza  di  coinvolgere  adeguatamente   le
regioni  e  gli  enti  locali  nella  forma  dell'intesa   e'   stata
riconosciuta anche nell'ipotesi della  attrazione  in  sussidiarieta'
della funzione legislativa  allo  Stato,  in  vista  dell'urgenza  di
soddisfare esigenze unitarie,  economicamente  rilevanti,  oltre  che
connesse all'esercizio della funzione amministrativa. 
    La  Corte  costituzionale  ha  individuato  nel   sistema   delle
conferenze «il principale strumento  che  consente  alle  regioni  di
avere un ruolo nella determinazione  del  contenuto  di  taluni  atti
legislativi statali che incidono su materie di competenza  regionale»
(Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251) e una delle sedi piu'
qualificate per l'elaborazione di regole destinate  ad  integrare  il
parametro della leale collaborazione (sentenza n. 31 del 2006). 
    Se  l'intervento  legislativo  statale  riguarda   non   l'intero
territorio nazionale, ma solo quello siciliano, il principio espresso
da siffatto indirizzo (cioe' la necessita' dell'intesa)  va  riferito
ed applicato non solo e non tanto al procedimento da attuare in  sede
di Conferenza Stato-regioni (sul quale v. infra sub  lettera  f),  ma
specificamente    al    rapporto    Stato-Regione    Siciliana.    La
rideterminazione del numero e delle circoscrizioni territoriali delle
camere di commercio, allorquando riguardi la sola Regione  Siciliana,
richiede di essere decisa a mezzo di strumenti procedimentali di tipo
collaborativo che muovano dall'intesa tra lo Stato e la  regione  sin
dall'individuazione dei soggetti e delle relative circoscrizioni. 
    In tale prospettiva la  Corte  costituzionale  ha  affermato  che
«l'evoluzione impressa al sistema delle  conferenze  finisce  con  il
rivelare una fisiologica attitudine dello  Stato  alla  consultazione
delle regioni e  si  coniuga  con  il  riconoscimento,  ripetutamente
operato da questa Corte, dell'intesa in sede di Conferenza unificata,
quale strumento idoneo a realizzare la leale  collaborazione  tra  lo
Stato  e  le  autonomie»,  «qualora  non  siano  coinvolti  interessi
esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente  autonomo
(sentenza n. 1 del 2016)» (Corte costituzionale 25novembre  2016,  n.
251). 
    Inserite  in   questo   quadro   evolutivo,   le   procedure   di
consultazione devono «prevedere meccanismi per il  superamento  delle
divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici
strumenti di mediazione» (sentenza n. 1 del 2016; nello stesso senso,
sentenza n. 121 del 2010). 
    Nel caso di specie la modifica organizzativa di cui  al  comma  2
dell'art. 54-ter del decreto-legge  n.  73  del  2021  non  e'  stata
preceduta da alcuniter di coinvolgimento della regione interessata. 
    Ne' puo' ritenersi di trovare un indice  di  tale  coinvolgimento
nella mancata intesa manifestata dalla Conferenza Stato-regioni  alla
decisione assunta con decreto  8  agosto  2017.  Cio'  in  quanto  la
reiterazione delle  trattative,  al  fine  di  raggiungere  un  esito
consensuale  (Corte  costituzionale  26  marzo  2010,  n.  121),  non
comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore,
nell'ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito  negativo
e non conducano a un accordo (Corte costituzionale 21  gennaio  2016,
n. 7). 
    Con l'art. 54-ter, comma 2 del decreto-legge n. 73  del  2021  lo
Stato  e'  intervenuto  a  modificare  dall'alto  le   circoscrizioni
territoriali delle Camere di commercio siciliane senza dimostrare  la
necessita'  di  tale  intervento  e  dell'urgenza  di  esso.  E  cio'
nell'ambito di  un  sistema  fondato  invece,  in  termini  generali,
sull'iniziativa delle stesse camere di commercio (legge  n.  580  del
1993),  iniziativa  comunque   preservata   dal   coinvolgimento   di
Unioncamere nell'ambito della riforma introdotta  dall'art.  3  della
legge n. 219 del 2016. 
    Ne'  depone  in  senso  contrario  la  sola  previsione   di   un
coinvolgimento  regionale   in   ordine   alla   nomina   dell'organo
straordinario di gestione  delle  nuove  camere  di  commercio  («con
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
presidente della Regione Siciliana, e' nominato  un  commissario  per
ciascuna delle predette nuove camere di commercio»). 
    Si  dubita  quindi,  in  tale  prospettiva,  della   legittimita'
costituzionale della previsione per mancato rispetto del principio di
leale collaborazione, in violazione  dell'art.  117,  commi  terzo  e
quarto della Costituzione per non avere coinvolto  la  regione  nella
decisione presa. 
    34. In conclusione, gli appelli principali  sono  accolti  e  per
l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, e' respinta la  prima
censura dei motivi aggiunti presentati al TAR. 
    I motivi contenuti negli appelli incidentali avverso la reiezione
delle ulteriori censure dedotte con i motivi aggiunti  sono  respinti
salvo  il  motivo  riguardante  la  legittimita'  del   provvedimento
impugnato in ragione della questione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 54-ter del  decreto-legge  n.  73  del  2021  e  il  motivo
relativo al contributo e alle spese, che sara' deciso  all'esito  del
giudizio. 
    Sono rilevanti e non manifestamente  infondate  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale  del  comma  2  dell'art.   54-ter   del
decreto-legge n. 73 del 2021 per  violazione  degli  articoli  3,  77
comma 2, 97 comma 2 e 117 commi 3 e 4 della Costituzione. 
    35. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi e per gli
effetti degli articoli 79 e 80 codice di procedura  amministrativa  e
295 del codice di procedura civile, con trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale. 
    36.  Ogni  ulteriore  statuizione  e'  riservata  alla  decisione
definitiva.