ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13  (Stabilizzazione  del  personale
sanitario precario, in attuazione della legge 30  dicembre  2021,  n.
234), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con  ricorso
notificato il 3 ottobre 2022, depositato in cancelleria il 3  ottobre
2022, iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  42,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore
Angelo Buscema; 
    uditi l'avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli  avvocati  Matteo  Carmine  Iacovelli  e
Claudia Angiolini per la Regione Molise; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 3 ottobre 2022 (reg. ric. n. 62 del
2022), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  la  legge
della Regione Molise  4  agosto  2022,  n.  13  (Stabilizzazione  del
personale sanitario precario, in attuazione della legge  30  dicembre
2021, n. 234), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117,  commi
secondo,  lettera  l),  e  terzo,  e  120,   secondo   comma,   della
Costituzione. 
    L'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022 dispone  che  «1.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b) e  c),
della legge 30 dicembre 2021 n. 234  (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2022-2024) e successive modificazioni, gli enti del Servizio
sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il  31  dicembre
2022, ad una ricognizione dei fabbisogni  del  personale,  anche  nel
periodo  pandemico,  ed  applicano  il  CCNL  dell'ambito   sanitario
aggiornando, anche in deroga, il piano triennale  di  fabbisogno  del
personale, applicando le  previsioni  di  legge  anche  al  personale
contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico  ed
amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o
colloquio, e che abbia maturato o che  maturera'  alla  data  del  31
dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021»;  l'art.  2
disciplina invece l'entrata in vigore della legge regionale. 
    Premette il  ricorrente  che,  in  tema  di  stabilizzazione  del
personale sanitario, il legislatore statale e' intervenuto con l'art.
1, comma 268, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), ai sensi del quale «[a]l fine
di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche  per
il recupero delle liste d'attesa e di  consentire  la  valorizzazione
della  professionalita'  acquisita  dal  personale  che  ha  prestato
servizio  anche  durante  l'emergenza  da  COVID-19»,  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  nei  limiti  di   spesa   consentiti
dall'art. 11, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35
(Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria
e  altre  misure  urgenti  in  materia  sanitaria),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, possono: 
    - assumere a  tempo  indeterminato  «in  coerenza  con  il  piano
triennale dei fabbisogni», il personale del «ruolo sanitario»  e  del
«ruolo sociosanitario», che sia stato reclutato a «tempo determinato»
mediante procedure concorsuali e che abbiano maturato «al  30  giugno
2022» almeno diciotto mesi di servizio (anche non  continuativi),  di
cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e  il
30 giugno 2022 (lettera b del comma 268); 
    -  avviare,  sempre  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni, procedure selettive per il reclutamento del personale  da
impiegare  nell'assolvimento  delle  funzioni  relative  ai   servizi
appaltati all'esterno e successivamente reinternalizzati,  prevedendo
la valorizzazione anche attraverso una riserva di posti non superiore
al cinquanta per cento di quelli disponibili, del personale impiegato
in  mansioni  sanitarie  e  socio-sanitarie,  che   abbia   garantito
assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio (lettera
c del comma 268). 
    1.1.- Afferma anzitutto la difesa erariale che la legge regionale
impugnata, laddove prevede  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di
personale contrattualizzato «a qualunque titolo», anche in deroga  ai
piani triennali dei fabbisogni, a favore  di  personale  appartenente
non solo ai ruoli  sanitari  e  socio-sanitari,  ma  anche  al  ruolo
tecnico-amministrativo, nonche' in deroga ai requisiti di  anzianita'
previsti dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n.  234  del
2021, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva
in materia di ordinamento civile. 
    In proposito, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ricorda
che, in una recente pronuncia su una normativa analoga della  Regione
Siciliana,  questa  Corte  avrebbe  affermato   che   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento  civile»
ricorre con  riferimento  agli  interventi  legislativi  che  dettano
misure  relative  ai  rapporti  lavorativi  gia'  in  essere,  mentre
rientrano nella competenza legislativa residuale regionale i  profili
pubblicistico-organizzativi  dell'impiego  pubblico   regionale   (e'
citata la sentenza n. 194 del 2020). Con questa  pronuncia  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della disciplina regionale
allora  scrutinata,  perche',  consentendo   la   trasformazione   di
contratti precari  di  lavoratori  in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  aveva  inciso  sulla  regolamentazione  del  rapporto
precario gia' in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi  alla
durata del rapporto e aveva determinato, al contempo, la costituzione
di  altro  rapporto  giuridico,  ovvero  quello  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  destinato  a  sorgere  proprio  per   effetto   della
stabilizzazione (e' citata la sentenza di  questa  Corte  n.  51  del
2012). Sarebbe dunque precluso al legislatore regionale di introdurre
forme di stabilizzazione del personale precario  non  sussumibili  in
quelle stabilite a livello nazionale dallo Stato. 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le  disposizioni
regionali impugnate sarebbero altresi' lesive  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., poiche' le norme sulla  stabilizzazione  del  personale
sanitario (art. 1, comma 268, lettere b e c, della legge n.  234  del
2021) rappresenterebbero principi  fissati  dal  legislatore  statale
nella materia «coordinamento della finanza pubblica». 
    Viene in proposito richiamata  la  giurisprudenza  costituzionale
che avrebbe ricondotto le norme che stabiliscono vincoli e limiti  al
reclutamento  del  personale  alla  competenza  statale  di   fissare
principi di contenimento della spesa pubblica,  nell'esercizio  della
competenza concorrente «coordinamento della finanza pubblica» di  cui
al terzo comma dell'art. 117 Cost. (sono citate le  sentenze  n.  251
del 2020 e n. 1 del 2018). La normativa  impugnata  violerebbe  anche
l'art. 81, terzo  comma,  Cost.,  poiche'  avrebbe  dovuto  prevedere
espressamente i mezzi finanziari per far fronte agli oneri  derivanti
dalla medesima legge regionale, ovvero  indicare  specifici  elementi
idonei a dimostrare una  eventuale  invarianza  della  spesa  per  il
bilancio regionale (e' citata ancora la sentenza n. 251 del 2020). 
    Osserva poi il ricorrente che  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.
sarebbe violato anche in relazione all'art. 2, commi 80 e  95,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», poiche' le disposizioni impugnate, nel  prevedere
nuove assunzioni del personale, si porrebbero in  contrasto  con  gli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con il piano
di rientro, di cui all'accordo sottoscritto il 27 marzo 2007  fra  il
Presidente  della  Regione  Molise  e  i  Ministri  della  salute   e
dell'economia e delle finanze, recepito con la delibera della  Giunta
regionale 30 marzo 2007, n. 362. A fronte della  mancata  conclusione
della procedura di rientro nei termini previsti, la  Regione  sarebbe
ancora impegnata e vincolata all'osservanza delle misure previste dai
programmi operativi succedutisi nel tempo, da ultimo adottati con  il
«quadro  economico  e  programmatico  complessivo  per  il   triennio
2022-2024». 
    1.2.- Il ricorrente deduce analoga lesione dell'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. da parte dell'art. 1 della legge reg. Molise
n. 13 del 2022, la' dove prevede la possibilita' di avviare procedure
selettive del personale in deroga alle condizioni stabilite dall'art.
1, comma 268, lettera c), della legge  n.  234  del  2021,  ossia  in
deroga ai piani triennali dei fabbisogni, estendendo  tali  procedure
anche  al  personale  tecnico-amministrativo,  senza   rispettare   i
requisiti  di  anzianita'  di  servizio  stabiliti  dal   legislatore
statale. 
    1.3.- L'Avvocatura generale dello Stato, infine, ritiene  che  le
disposizioni impugnate si pongano in contrasto con i  poteri  che  la
Costituzione attribuisce al commissario ad acta per l'attuazione  del
piano di rientro dai disavanzi sanitari, violando cosi' anche  l'art.
120, secondo comma, Cost. 
    Rappresenta il ricorrente che, con d.P.C.m. del  5  agosto  2021,
sarebbe stato nominato  un  commissario  ad  acta,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale), convertito,  con  modificazioni,  in  legge  29
novembre 2007,  n.  222.  Il  richiamato  d.P.C.m.  attribuirebbe  al
predetto commissario  la  competenza  di  attuare  le  azioni  e  gli
interventi concernenti la riduzione della spesa per il personale,  in
coerenza con l'effettivo fabbisogno e in applicazione  della  vigente
normativa in materia. 
    La  difesa  erariale  sostiene  altresi'  che   il   divieto   di
interferenza con le  funzioni  commissariali  si  tradurrebbe  in  un
«effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli
impegni assunti ai fini  del  risanamento  economico-finanziario  del
disavanzo sanitario regionale» (e' citata la sentenza di questa Corte
n. 106 del 2017, che richiama la sentenza n. 51 del 2013), posto  che
l'illegittimita' costituzionale sussisterebbe anche a fronte  di  una
interferenza «meramente  potenziale  e,  dunque,  a  prescindere  dal
verificarsi di un contrasto diretto  con  i  poteri  del  commissario
incaricato di attuare il piano di rientro» (sono citate  le  sentenze
di questa Corte n. 14 del 2017 e n. 110 del 2014). 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Molise sostenendo  la
non fondatezza del ricorso indicato  in  epigrafe,  per  le  seguenti
ragioni. 
    2.1.-  Afferma  anzitutto  la  difesa  regionale  che  la   norma
interposta evocata dal ricorrente debba interpretarsi  nel  senso  di
consentire che «la valorizzazione  [del  personale  sanitario]  possa
estendersi anche ad altre categorie di  personale,  indipendentemente
dal titolo di assunzione (contratti di lavoro subordinato o contratto
di altra natura), dal profilo (sanitario, socio-sanitario  o  altro),
dalle percentuali di  posti  disponibili  e  dal  termine  entro  cui
effettuare il procedimento». Tale ricostruzione  ermeneutica  sarebbe
coerente con quanto riportato nel dossier del 25 gennaio  2022  sulla
legge di bilancio 2022, volume II, art. 1, commi da 217  a  526,  del
Servizio studi del Senato della  Repubblica  e  del  Servizio  studi,
Dipartimento bilancio, della Camera dei deputati, in cui  emergerebbe
che «[n]on  appare  chiaro  se  quest'ultima  norma  faccia  espresso
riferimento alle  medesime  categorie  di  personale  e  al  medesimo
requisito  di  anzianita'  di  servizio   contemplati   dalla   norma
precedente [...]. La norma non chiarisce se le prove selettive  siano
riservate al personale in oggetto e la congruita' di tale previsione,
tenendo anche  conto  che  la  stessa  non  pone  limiti  percentuali
rispetto al totale dei posti  disponibili»  (e'  citato  il  dossier,
pagg. 558 e seguenti). 
    L'interpretazione della  norma  statale  interposta  fornita  dal
legislatore   molisano   sarebbe   altresi'   conforme   al   dettato
costituzionale,  che  non  ammetterebbe  discriminazioni  tra  lavoro
subordinato e lavoro autonomo, posto che il lavoro  e'  tutelato  «in
tutte  le  sue  forme  ed  applicazioni»  (art.  35   Cost.),   senza
distinzioni, ai sensi dell'art. 3 Cost. 
    In punto di fatto, sostiene la Regione che durante i  primi  mesi
dell'emergenza pandemica l'Azienda  sanitaria  regionale  del  Molise
avrebbe  assunto  personale  di  operatore  socio-sanitario  (OSS)  e
infermieristico con contratti  a  partita  IVA,  mentre  solo  in  un
secondo momento avrebbe utilizzato  la  «tipologia  di  contratto  di
lavoro a tempo  determinato».  In  conseguenza  di  tale  scelta,  il
personale inizialmente assunto in Molise  in  ragione  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 non avrebbe potuto maturare  il  requisito  dei
diciotto mesi di anzianita' entro  il  30  giugno  2022,  cosi'  come
richiesto dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234  del
2021, ma solo entro il 31 dicembre 2022. 
    In applicazione  della  normativa  statale  evocata  a  parametro
interposto, pertanto,  il  personale  assunto  originariamente  dalla
Regione Molise  sarebbe  illegittimamente  discriminato,  rispetto  a
quello  assunto  in  tutto  il  resto  d'Italia,  pur  avendo  svolto
identiche prestazioni rispetto ai lavoratori reclutati con  contratto
a tempo determinato. 
    2.2.- Rappresenta poi la difesa  regionale  che,  qualora  questa
Corte dovesse escludere la  possibilita'  di  interpretare  la  norma
statale  nel  senso  e  nei  termini  di  cui  alla  legge  regionale
impugnata,   dovrebbe   autorimettere   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234
del  2021,  la'  dove  interpretato  nel  senso  di  escludere  dalla
stabilizzazione i lavoratori  con  contratto  diverso  da  quello  di
lavoro  subordinato  -  «previamente  selezionato  attraverso   prove
selettive per titoli e/o colloquio» - appartenenti al  profilo  anche
tecnico  e  amministrativo  e  che  abbiano  maturato  la   richiesta
anzianita' fino al termine del 31 dicembre 2022, in riferimento  agli
artt. 3 e 35 Cost. 
    In  punto  di  rilevanza,  la  Regione  Molise  ritiene  che   la
prospettata  questione  incidentale  sulla   norma   statale   assuma
carattere pregiudiziale e strumentale per definire il ricorso in  via
principale, posto che una eventuale  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  della  norma  interposta  farebbe  «venire  meno   il
parametro intermedio cui e' ancorata l'impugnazione della  Presidenza
del Consiglio, con la conseguenza che la legge regionale  del  Molise
n. 13 del 2022 risult[erebbe] legittima». 
    In punto di  non  manifesta  infondatezza,  la  difesa  regionale
rappresenta che la norma  statale  discriminerebbe  irragionevolmente
sia fra lavoratori  subordinati  e  lavoratori  con  altra  tipologia
contrattuale,   sia   tra   profili   professionali    (sanitari    e
socio-sanitari, da un lato,  e  tecnico-amministrativi,  dall'altro);
nonche' tra lavoratori che abbiano prestato  servizio  ad  una  certa
data  e  lavoratori  che  abbiano  maturato  l'anzianita'   in   mesi
successivi, nonostante tutti abbiano contribuito, con il loro lavoro,
al contenimento della  fase  pandemica  e  pertanto  tutti  risultino
equamente meritevoli di valorizzazione, in accordo al  senso  e  alla
ratio della stessa norma statale censurata  (id  est,  consentire  la
valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che  ha
prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19). 
    L'irragionevole discriminazione si  tradurrebbe  dunque,  in  una
violazione dell'art. 3 Cost., il  quale  sancisce  l'uguaglianza  dei
cittadini «senza distinzioni, tra l'altro, di "condizioni personali e
sociali"», nonche' dell'art. 35, primo comma,  Cost.,  ai  sensi  del
quale «[l]a Repubblica tutela il lavoro in  tutte  le  sue  forme  ed
applicazioni». 
    3.-  Con  memoria  depositata  nei  termini,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha ribadito le censure formulate nel  ricorso,
soffermandosi in particolare  sull'incremento  della  spesa  pubblica
determinata  dalla  legge  regionale  impugnata   e   sulla   mancata
quantificazione degli oneri finanziari da essa derivanti. Tali  norme
-  sia  nella  parte  in  cui  disciplinano  la  stabilizzazione  del
personale precario, sia nella parte in cui consentono  l'espletamento
di procedure selettive per il reclutamento di dipendenti da destinare
ai "servizi reinternalizzati" - oltre a determinare la lesione  degli
artt. 81 e 117, terzo  comma,  Cost.,  pregiudicherebbero  la  stessa
attuazione del piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  approvato
dalla stessa Regione Molise, interferendo altresi' con i  poteri  del
commissario ad acta, dal che la lesione anche dell'art. 120 Cost. 
    4.-  Anche  la  Regione  resistente  ha  depositato  memoria  nei
termini,  osservando  che  -   per   effetto   dell'art.   4,   comma
9-quinquiesdecies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.   198
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  24  febbraio  2023,  n.  14  -  il
legislatore statale avrebbe allungato i termini per il  conseguimento
dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 268 dell'art. 1  della
legge n. 234 del 2021,  portandoli  al  31  dicembre  2024,  rispetto
all'originaria scadenza  del  30  giugno  2022.  Tale  sopravvenienza
normativa farebbe venire meno la censura  governativa  relativa  alla
deroga ai termini per il conseguimento dell'anzianita'. 
    Quanto alle censure sulla carenza di quantificazione  finanziaria
e sull'interferenza con le attribuzioni del commissario ad  acta,  la
difesa  regionale  rappresenta  che  la  disposizione  impugnata  non
avrebbe carattere precettivo,  ma  sarebbe  meramente  programmatica,
poiche' non suscettibile di  immediata  attuazione.  La  disposizione
regionale, sostiene la Regione, recherebbe una  norma  che  «consente
agli  Enti  del  Servizio  sanitario  regionale  di  dare  attuazione
all'art. 1, comma 268, lettere b) e c) della legge 30 dicembre  2021,
n.  234,  unicamente  previa  la  ricognizione  dei  fabbisogni   del
personale  anche  aggiornando,  eventualmente  in  deroga,  il  piano
triennale di fabbisogno del personale, ma pur sempre  ferma  restando
la  capacita'  di  spesa»,  sulla  quale  inciderebbero  comunque  le
decisioni del  commissario  ad  acta.  Cosi'  ricostruita,  la  norma
regionale non avrebbe alcuna  capacita'  di  determinare  un  effetto
peggiorativo della  spesa  sanitaria,  tale  da  violare  i  principi
evocati dal ricorrente in materia di contabilita' pubblica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha  impugnato  la  legge  reg.  Molise  n.  13  del  2022,  in
riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi  secondo,  lettera
l), e terzo, e 120, secondo comma, Cost. 
    L'art. 1 della predetta legge regionale dispone che «1.  Ai  fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b)  e  c),  della
legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024)  e  successive  modificazioni,  gli  enti   del   Servizio
sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il  31  dicembre
2022, ad una ricognizione dei fabbisogni  del  personale,  anche  nel
periodo  pandemico,  ed  applicano  il  CCNL  dell'ambito   sanitario
aggiornando, anche in deroga, il piano triennale  di  fabbisogno  del
personale, applicando le  previsioni  di  legge  anche  al  personale
contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico  ed
amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o
colloquio, e che abbia maturato o che  maturera'  alla  data  del  31
dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021»;  l'art.  2
disciplina invece l'entrata in vigore della legge regionale. 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  muove  nei  confronti
dell'art.  1  della  legge  regionale  in  esame  quattro  specifiche
censure,  contestandolo  nella  parte  in  cui   prevede,   ai   fini
dell'attuazione della procedura di stabilizzazione prevista dall'art.
1, comma 268, lettera  b),  della  legge  n.  234  del  2021:  i)  la
possibilita' di  derogare  al  piano  triennale  dei  fabbisogni  del
personale;   ii)   la   possibilita'   di   stabilizzare    personale
contrattualizzato con qualunque forma di contratto  flessibile;  iii)
l'ampliamento  dell'ambito  soggettivo  di  applicazione   anche   al
personale dei ruoli tecnico e amministrativo; iv) l'estensione al  31
dicembre  2022  della  finestra  temporale  utile   ai   fini   della
maturazione dei  diciotto  mesi  di  servizio  (prevista,  nel  testo
originario della normativa statale, al 30 giugno 2022). 
    Per tali  motivi  la  legge  regionale  impugnata,  derogando  ai
criteri previsti dall'art. 1, comma 268, lettera b), della  legge  n.
234 del 2021 - da considerarsi  come  disposizione  interposta  -  si
porrebbe in contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva  in
materia di  ordinamento  civile,  in  quanto  la  normativa  molisana
impugnata introdurrebbe  una  forma  di  stabilizzazione  avulsa  dal
citato quadro normativo statale. La medesima  disposizione  regionale
sarebbe altresi' in contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
poiche' la  normativa  statale  in  materia  di  stabilizzazione  del
personale sanitario (art. 1, comma 268, lettere b e c, della legge n.
234  del  2021)  esprimerebbe  al  contempo  principi   fissati   dal
legislatore  statale  nella  materia  «coordinamento  della   finanza
pubblica». Tale disposizione  regionale  determinerebbe  altresi'  la
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., poiche'  avrebbe  dovuto
prevedere espressamente i mezzi finanziari per far fronte agli  oneri
derivanti dalla medesima legge regionale. 
    Osserva poi il ricorrente che  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.
sarebbe violato anche in relazione all'art. 2, commi 80 e  95,  della
legge n. 191 del 2009, in quanto le disposizioni regionali impugnate,
nel prevedere  nuove  assunzioni  del  personale,  si  porrebbero  in
contrasto con gli obiettivi  di  contenimento  della  spesa  pubblica
stabiliti dal piano di rientro, di cui all'accordo sottoscritto il 27
marzo 2007 fra il Presidente della Regione Molise e i Ministri  della
salute e dell'economia e delle  finanze,  recepito  con  la  delibera
della Giunta regionale 30 marzo 2007, n. 362. 
    Il suddetto piano di rientro  non  si  e'  concluso  nei  termini
previsti e la Regione sarebbe ancora vincolata  alla  sua  osservanza
nonche' all'adozione delle misure di  contenimento  della  spesa,  ai
sensi del vigente «Quadro economico e programmatico  complessivo  per
il triennio 2022-2024». 
    L'Avvocatura generale dello Stato,  inoltre,  deduce  la  lesione
dell'art. 120, secondo  comma,  Cost.,  poiche'  le  norme  regionali
impugnate  interferirebbero  con  i  poteri   che   la   Costituzione
attribuisce al commissario ad acta  per  l'attuazione  del  piano  di
rientro dai disavanzi sanitari. 
    Il ricorrente, infine, lamenta la lesione dell'art. 117,  secondo
comma, lettera l), Cost. da parte dell'art. 1 della legge reg. Molise
n. 13 del 2022, anche la' dove prevede  la  possibilita'  di  avviare
procedure  selettive  del  personale,  in  deroga   alle   condizioni
stabilite dall'art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234  del
2021, ossia in deroga ai piani triennali dei  fabbisogni,  estendendo
tali  procedure  anche  al  personale  tecnico-amministrativo,  senza
rispettare i  requisiti  di  anzianita'  di  servizio  stabiliti  dal
legislatore statale. 
    2.- Preliminarmente all'esame del merito deve  circoscriversi  il
thema decidendum in quanto, benche' il ricorso impugni l'intera legge
reg. Molise n. 13 del 2022, le censure  si  appuntano  esclusivamente
sull'art. 1, nella parte in cui deroga alle disposizioni statali  che
dettano i criteri per la stabilizzazione del personale e per  l'avvio
di procedure selettive riservate. Pertanto, l'esame di  questa  Corte
deve limitarsi alla parte dell'art. 1 della legge reg. Molise  n.  13
del 2022, la' dove deroga alle condizioni stabilite dalle lettere  b)
e c) del comma 268 dell'art. 1 della  legge  n.  234  del  2021,  che
rimettono a ciascuna regione il compito di  definire  i  «criteri  di
priorita'» da seguire per realizzare la procedura di  stabilizzazione
ivi prevista. 
    3.- Sempre in via preliminare va precisato  che  la  disposizione
statale interposta (art. 1, comma 268, lettera b, della legge n.  234
del 2021) e' stata  ripetutamente  modificata  dopo  il  promovimento
delle odierne questioni e che nel presente giudizio rilevano le  sole
modifiche concernenti  i  profili  di  denunciato  contrasto  tra  la
disposizione regionale  impugnata  e  quella  interposta  (in  questo
senso, sentenza n. 76 del 2023). 
    Il legislatore statale e' intervenuto sulla disposizione  di  cui
alla lettera b) del citato comma 268, dapprima con l'art. 20-ter  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure  urgenti  in  materia  di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per
il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi  nel  settore
elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022,
n. 25, sostituendo l'originaria formula (utilizzata per individuare i
destinatari della procedura di  stabilizzazione)  «il  personale  del
ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari» con la seguente:  «il
personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario». 
    Successivamente, e' intervenuto con l'art. 1,  comma  528,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2023-2025), sostituendo le parole «che abbiano maturato al 30  giugno
2022»  con  quelle  «che  abbiano  maturato  al  31  dicembre  2023»,
consentendo quindi che il requisito dei  diciotto  mesi  di  servizio
fosse maturato entro quest'ultima data. 
    A seguito delle  anzidette  modifiche,  la  disposizione  statale
interposta - limitatamente alla lettera b) del comma  268  -  prevede
che, «[a]l fine di  rafforzare  strutturalmente  i  servizi  sanitari
regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di  consentire
la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale  che
ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli  enti
del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti  per
il personale degli enti  medesimi  [...]:  [...]  b)  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31  dicembre  2024  possono
assumere a tempo indeterminato, in coerenza con  il  piano  triennale
dei fabbisogni del personale, il personale del ruolo sanitario e  del
ruolo sociosanitario, anche qualora non piu' in servizio,  che  siano
stati reclutati a tempo determinato con  procedure  concorsuali,  ivi
incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre  2023  alle
dipendenze  di  un  ente  del  Servizio  sanitario  nazionale  almeno
diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno  sei
mesi nel periodo intercorrente  tra  il  31  gennaio  2020  e  il  31
dicembre 2022, secondo criteri  di  priorita'  definiti  da  ciascuna
regione. Alle iniziative di  stabilizzazione  del  personale  assunto
mediante procedure diverse  da  quelle  sopra  indicate  si  provvede
previo espletamento di prove selettive». 
    Infine, e' intervenuto l'art. 4  del  decreto-legge  29  dicembre
2022,  n.  198  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   termini
legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24  febbraio
2023,  n.  14,  che  ha  apportato  significative  innovazioni  sulla
disciplina statale interposta in quanto rivolte ad estendere l'ambito
di applicazione della stabilizzazione. 
    Piu'   precisamente,   il   suo   comma   9-quinquiesdecies    ha
ulteriormente allungato i termini per conseguire i requisiti ai  fini
della stabilizzazione, portandoli al 31 dicembre 2024, «[a]llo  scopo
di  fronteggiare  la  grave  carenza  di  personale  e  superare   il
precariato, nonche' per  garantire  continuita'  nell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale [...]». 
    Inoltre,  il  successivo   comma   9-septiesdecies,   pur   senza
modificare la norma statale interposta (art. 1, comma 268, lettera b,
della  legge  n.  234  del  2021),  ha  esteso  l'applicabilita'   di
quest'ultima, «previo espletamento di apposita procedura selettiva  e
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del  personale,  al
personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario,  socio-sanitario
e  amministrativo  reclutato  dagli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale, anche con contratti di lavoro  flessibile,  anche  qualora
non piu' in servizio, nei limiti di spesa  di  cui  all'articolo  11,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60». 
    4.- Ai fini  dell'esame  del  merito,  e'  necessaria  una  breve
ricostruzione del contesto normativo di riferimento. La  disposizione
statale di cui alla lettera b) del comma 268 dell'art. 1 della  legge
n. 234 del 2021, nel limitare le stabilizzazioni solo  ai  lavoratori
precedentemente reclutati mediante  contratti  a  tempo  determinato,
introduce un limite in materia di ordinamento civile, in  conformita'
a quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo  25
maggio 2017, n. 75, recante  «Modifiche  e  integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche», il quale consente, sino  al  31  dicembre
2023,  l'assunzione  a  tempo   indeterminato   del   personale   non
dirigenziale, che  possegga  i  seguenti  requisiti:  a)  risulti  in
servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del  28
agosto 2015, con contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  presso
l'amministrazione che deve procedere  all'assunzione;  b)  sia  stato
assunto a tempo determinato attingendo a  una  graduatoria,  a  tempo
determinato o indeterminato, riferita a una procedura  concorsuale  -
ordinaria, per esami o per  titoli,  ovvero  anche  prevista  in  una
normativa di legge - in  relazione  alle  medesime  attivita'  svolte
intese  come  mansioni  dell'area  o   categoria   professionale   di
appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni  pubbliche
diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia  maturato,  al
31 dicembre 2022, alle dipendenze della  stessa  amministrazione  che
procede all'assunzione,  almeno  tre  anni  di  servizio,  anche  non
continuativi, negli ultimi otto anni. 
    Questa  Corte,  nel  decidere  una  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del  2017,  ha
gia'   avuto   modo   di   chiarire   che   «[d]alle   procedure   di
"stabilizzazione" previste dall'art. 20  sono  esclusi,  per  effetto
della norma di chiusura  contenuta  nel  censurato  comma  9,  ultimo
periodo, del medesimo  articolo,  i  lavoratori  utilizzati  mediante
contratti  di  somministrazione  di  lavoro   presso   le   pubbliche
amministrazioni. Tale esclusione, pero',  non  e'  irragionevole,  in
riferimento  all'art.  3  Cost.  La  prescrizione,  contenuta   nella
disposizione censurata, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a
seguito  di  concorso  pubblico,  prevista   con   riferimento   alla
fattispecie del contratto a termine, non e' ipotizzabile anche per la
parallela fattispecie  del  contratto  di  somministrazione  a  tempo
determinato, poiche' quest'ultimo non comporta l'instaurazione di  un
rapporto di lavoro  diretto  tra  lavoratore  somministrato  ed  ente
utilizzatore» (sentenza n. 250 del 2021). 
    La disciplina sulla stabilizzazione del personale della  pubblica
amministrazione introduce, dunque, una deroga temporanea al principio
del pubblico concorso. 
    Trattandosi di disposizioni derogatorie  al  predetto  principio,
questa Corte  ha  chiarito  che  esse  comportano  «"un  giudizio  di
ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse  e  confliggenti,
in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e  quelle  che
viceversa sorreggono la norma  derogatoria:  un  giudizio  che  [...]
appartiene primariamente al legislatore" (sentenza n. 140 del  2009).
Tale giudizio e', pertanto, suscettibile di censure  di  legittimita'
costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza» (sentenza
n. 207 del 2017). 
    L'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, nel
delimitare  la  possibilita'  di  stabilizzare  solo   i   lavoratori
preliminarmente reclutati con contratto a tempo  determinato  (e  che
abbiano  superato  un  concorso),  non  comporta  una   irragionevole
disparita'  di  trattamento,  poiche'  difetta   la   condizione   di
sostanziale identita'  delle  situazioni  messe  a  confronto.  Nella
fattispecie dei lavoratori assunti con contratti di  lavoro  a  tempo
determinato, infatti, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi  di
lavoratori reclutati con  altre  forme  contrattuali  flessibili,  il
lavoratore   viene   inserito,    mediante    procedure    selettive,
nell'organizzazione dell'ente. 
    La scelta operata dal legislatore statale con la lettera  b)  del
comma 268 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 - di introdurre una
procedura di stabilizzazione  in  deroga  alla  regola  del  pubblico
concorso - rispetta le condizioni stabilite dalla  norma  di  cui  al
comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 e pertanto  supera  il
vaglio di non manifesta irragionevolezza. 
    5.- Cio' chiarito, le questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, limitatamente  ai
profili sopra indicati, sono fondate per  violazione  dell'art.  117,
commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione  all'art.  1,
comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021. 
    5.1.-  Quanto  all'ambito  materiale  inciso,  esso  deve  essere
individuato tenendo  conto  dello  specifico  contenuto  delle  norme
impugnate della disposizione regionale in  esame,  le  quali  -  come
detto - attengono alla possibilita' di derogare  al  piano  triennale
dei fabbisogni del personale (a fronte della  coerenza  con  siffatto
piano  che  si  desume  dalla  norma   interposta),   all'ampliamento
dell'ambito   soggettivo   di   applicazione   della   procedura   di
stabilizzazione (tale da ricomprendere anche il personale  del  ruolo
tecnico e amministrativo e previamente reclutato con qualunque  forma
contrattuale) e, infine, all'estensione al  31  dicembre  2022  della
finestra temporale utile ai fini della maturazione dei diciotto  mesi
di servizio (prevista nel testo originario della normativa statale al
30 giugno 2022). 
    In proposito,  questa  Corte  ha  rilevato  che  «deve  ritenersi
integrata la violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., quando la disciplina regionale, consentendo la  trasformazione
di contratti precari di lavoratori in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, incide sulla regolamentazione  del  rapporto  precario
gia' in atto e, in particolare, sugli aspetti  connessi  alla  durata
del rapporto, e determina, al  contempo,  la  costituzione  di  altro
rapporto  giuridico,  ovvero  il   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato,  destinato  a  sorgere  proprio  per   effetto   della
stabilizzazione (sentenza n. 51  del  2012)»  (sentenza  n.  194  del
2020). E' stata dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale  di
disposizioni regionali che intervenivano  su  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato gia' in  essere  e  incidevano  sul  profilo  della
durata, trasformandoli in nuovi rapporti a  tempo  indeterminato  per
effetto della norma censurata  (ex  plurimis,  sentenza  n.  195  del
2021). 
    Si tratta, piu' in generale, di limiti introdotti dal legislatore
statale al fine di porre un argine al  rischio  di  un'indiscriminata
stabilizzazione di personale cosiddetto precario dei ruoli  sanitario
e socio-sanitario, in modo da contemperare l'indiscutibile necessita'
di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per
il recupero delle liste d'attesa e di  consentire  la  valorizzazione
della  professionalita'  acquisita  dal  personale  che  ha  prestato
servizio anche durante l'emergenza da  COVID-19»  con  l'esigenza  di
contenere la spesa per il  personale  delle  strutture  del  servizio
sanitario  regionale,  nel  rispetto  altresi'  del  gia'  richiamato
principio in materia di pubblico concorso. 
    Il punto di equilibrio  fra  queste  opposte  esigenze  e'  stato
individuato dal legislatore statale tramite la fissazione di  quattro
criteri: 1) la coerenza con il piano  triennale  dei  fabbisogni  del
personale; 2) un  limite  formale  (solo  lavoratori  precedentemente
reclutati con contratti a tempo determinato); 3) un limite soggettivo
(i ruoli sanitario e  socio-sanitario);  e  4)  un  limite  temporale
(quest'ultimo, peraltro, oggetto di successive modifiche) (in  questo
senso, sentenza n. 76 del 2023). 
    Ci si trova, dunque, di fronte a norme che intervengono in ambiti
di competenza legislativa esclusiva statale  (ordinamento  civile)  e
concorrente (coordinamento della finanza pubblica), in quanto  quelle
recate dall'art. 1, comma 268, lettera b), della  legge  n.  234  del
2021 sono previsioni che intervengono nell'esercizio della competenza
legislativa esclusiva in  materia  di  «ordinamento  civile»  e  sono
rivolte al contempo a contenere la spesa pubblica  per  il  personale
dei  ruoli  anzidetti  entro  limiti  ragionevoli,  in  quanto   tali
espressive di  principi  fondamentali  nella  materia  «coordinamento
della finanza pubblica». 
    Per questa ragione, il legislatore regionale  non  puo'  incidere
sugli anzidetti  profili,  essendogli  consentito  soltanto  di  dare
attuazione  alla  procedura  prevista  dalla  normativa  statale  nel
rispetto dei limiti ivi indicati. 
    Deve essere pertanto dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022,  nella  parte  in
cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi  delineata  possa
avvenire «anche in deroga»,  anziche'  «in  coerenza»  con  il  piano
triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la
stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque  titolo»,
anziche' reclutato «con contratti a tempo determinato»;  nella  parte
in cui consente la stabilizzazione di  personale  diverso  da  quello
sanitario e  socio-sanitario,  e  quindi  limitatamente  alle  parole
«tecnico ed amministrativo»; e, infine, nella parte  in  cui  prevede
che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del
31  dicembre  2022,  anziche'  nel  diverso  termine  previsto  dalla
normativa statale vigente ratione temporis. 
    Del resto, le disposizioni regionali impugnate non hanno  trovato
attuazione, posto che le  uniche  stabilizzazioni  intervenute  medio
tempore nella Regione rispettano i  criteri  stabiliti  dall'art.  1,
comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021. La  Regione  puo'
quindi provvedere alla stabilizzazione del  personale  tenendo  conto
della sopravvenuta normativa statale. 
    6.-  Sono  altresi'  fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise  n.  13  del  2022
promosse  in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,   in
relazione all'art. 1, comma 268, lettera c), della legge n.  234  del
2021. 
    La legge  regionale  in  esame  all'art.  1  prevede  di  avviare
procedure selettive in deroga a quanto stabilito dalla norma  statale
interposta di cui alla lettera c) del  comma  268,  precisamente,  al
piano triennale di fabbisogno del personale, ai termini per calcolare
l'anzianita' nonche' ai ruoli cui riservare le  menzionate  procedure
selettive. 
    Come gia'  ricordato  (punto  5.1.),  i  criteri  introdotti  dal
legislatore statale per  avviare  procedure  selettive  riservate  al
personale sanitario  e  socio-sanitario  sono  volti  a  contemperare
l'indiscutibile necessita' di «rafforzare strutturalmente  i  servizi
sanitari regionali anche per il recupero delle liste  d'attesa  e  di
consentire la valorizzazione  della  professionalita'  acquisita  dal
personale che ha  prestato  servizio  anche  durante  l'emergenza  da
COVID-19» con l'altrettanto pressante esigenza di contenere la  spesa
per il personale delle strutture del  servizio  sanitario  regionale,
nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso. 
    Il  legislatore  regionale,  nell'avviare   procedure   selettive
riservate deve, dunque, attenersi ai criteri  stabiliti  dallo  Stato
nell'esercizio della competenza legislativa  a  dettare  principi  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Pertanto, l'art. 1 della legge reg. Molise  n.  13  del  2022  e'
costituzionalmente illegittimo: nella parte in cui prevede di avviare
le procedure selettive riservate, «in deroga», anziche' «in coerenza»
con il piano triennale di fabbisogno del personale;  nella  parte  in
cui consente  la  stabilizzazione  di  personale  diverso  da  quello
sanitario  e  socio-sanitario,  quindi  limitatamente   alle   parole
«tecnico e amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che  i
diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla  data  del  31
dicembre 2022, anziche' nel diverso termine previsto dalla  normativa
statale vigente ratione temporis. 
    7.- Restano assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti
della medesima disposizione regionale.