ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma
1, 3, comma 4, 5, comma 4, 16 e 17, comma 3, lettere a) e  b),  della
legge  della  Regione  Puglia  12  agosto  2022,  n.  14  (Tumore  al
colon-retto.  Misure  per  il  potenziamento   dello   screening   di
popolazione e consulenza oncogenetica), promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 ottobre  2022,
depositato in cancelleria il 21 ottobre 2022, iscritto al n.  81  del
registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2023 il Giudice relatore
Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Mariangela  Rosato  per  la
Regione Puglia; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 21 ottobre 2022 e iscritto al n. 81
del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato gli artt. 2, comma 1, 3, comma 4, 5,  comma  4,  16  e  17,
comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 12  agosto
2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello
screening di popolazione e consulenza oncogenetica),  per  violazione
degli artt. 3, 32, secondo comma, 117, commi secondo, lettera  l),  e
terzo, della Costituzione,  quest'ultimo  in  riferimento  a  plurimi
principi  fondamentali  in  materia  di   tutela   della   salute   e
coordinamento della finanza pubblica. 
    1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in particolare,
la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma  4,
e 5, comma 4, della legge reg. Puglia n. 14 del 2022 «per  violazione
dell'art. 3 Cost., dei principi generali in materia di "tutela  della
salute" di cui all'art. 117 comma 3  Cost.,  nonche'  dell'art.  117,
comma 2, lett. l) Cost. e dell'art. 32 comma 2 Cost.». 
    1.1.1.- Premette il Presidente del Consiglio dei ministri che  la
legge regionale in esame e' finalizzata «all'apprezzabile  obiettivo»
di potenziare il programma di  screening  della  popolazione  per  la
diagnosi  precoce  del  tumore  al  colon-retto  e  che  le  relative
prestazioni rese alle popolazioni target  rientrano  nell'ambito  dei
livelli di prevenzione collettiva e sanita' pubblica di cui  all'art.
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12  gennaio
2017  (Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli   essenziali   di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502) e all'Allegato 1 al decreto medesimo, e  si
caratterizzano, «secondo i principi fissati a livello  statale»,  per
l'erogazione in regime di gratuita' a seguito di chiamata attiva, non
essendo necessaria alcuna prescrizione e non essendo  previsto  alcun
codice di esenzione. 
    Il «percorso» disciplinato dalla Regione Puglia non rientrerebbe,
quindi, nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, come
sembrerebbe evincersi dalla medesima legge regionale (art.  2,  comma
l), ma in quello della prevenzione. 
    Infatti, l'art. 2, comma l, lettera f), del  menzionato  d.P.C.m.
12 gennaio 2017 -prosegue il ricorrente -  dispone  che,  nell'ambito
della  prevenzione  collettiva  e  sanita'  pubblica,   il   Servizio
sanitario nazionale (SSN) garantisce, tra le altre, le  attivita'  di
sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, la promozione  di
stili di vita sani e i programmi organizzati di screening, nonche' di
sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
    Il comma 2 del  citato  art.  2  del  d.P.C.m.  12  gennaio  2017
prevede, inoltre, che, «[n]ell'ambito delle attivita' di cui al comma
l, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate
nell'allegato l al presente decreto». 
    Il punto F8 di tale Allegato,  poi,  include,  nell'ambito  dello
screening del cancro del colon-retto - la cui periodicita' e  le  cui
caratteristiche sono definite  dalle  raccomandazioni  del  Ministero
della  salute,  predisposte  in  attuazione   dell'art.   2-bis   del
decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81   (Interventi   urgenti   per
fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la   salute   pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138,  e
del piano nazionale della prevenzione (PNP) 2014-2018 -  le  seguenti
prestazioni:  informazione  sui  benefici  per  la  salute  derivanti
dall'adesione  ai  programmi  di  screening,   chiamata   attiva   ed
esecuzione dei test di screening di  primo  e  secondo  livello  alle
popolazioni target e invio ad  altro  setting  assistenziale  per  la
presa in carico «diagnostico-terapeutica» in relazione alla patologia
neoplastica. 
    Per contro - prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri  -
l'impugnato art. 2, comma l, della legge reg. Puglia n. 14  del  2022
stabilisce che gli  inviti  a  eseguire  i  test  di  selezione  sono
«equiparati per natura  giuridica  alle  prenotazioni  ordinarie  per
prestazioni diagnostiche a richiesta»: tale equiparazione  violerebbe
l'art.  3  Cost.,  in  quanto  assoggetta  allo  stesso   trattamento
giuridico,  sulla  base  di  una  «mera  finzione   normativa»,   due
situazioni assolutamente differenti, ed anzi opposte. 
    L'«assimilazione» in parola, inoltre,  farebbe  «insorgere  [...]
problemi di compatibilita' costituzionale» anche degli artt. 3, comma
4, e 5, comma 4, della medesima legge  regionale,  laddove  prevedono
che l'azienda  sanitaria  locale  (ASL)  territorialmente  competente
irroghi la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette. 
    In particolare, la prima  delle  disposizioni  impugnate  prevede
che, «in caso di mancato ritiro e consegna del  kit  nel  termine  di
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito di cui all'articolo
2, comma l, o dalla data di scadenza del  test  successivo  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, la Asl territorialmente  competente  irroga
la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette». 
    L'art. 5, comma 4, dal canto  suo,  prevede  l'irrogazione  della
medesima sanzione, «in  caso  di  mancata  presentazione  nella  data
fissata per il test con la lettera invito di cui al comma 2 e con  le
modalita' di cui al comma 3». 
    Secondo il ricorrente,  non  trattandosi  nella  realta',  «ed  a
prescindere  dall'incostituzionale   equiparazione   normativa»,   di
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   prenotate
dall'assistito, ma di una chiamata attiva  da  parte  della  ASL,  la
legge regionale non potrebbe introdurre  la  sanzione  pecuniaria  in
parola. 
    Quest'ultima, infatti, si applicherebbe alle sole prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale   prenotate   dall'assistito
tramite il centro unico di prenotazione (CUP) regionale e  troverebbe
la propria  fonte  normativa  nell'art.  3,  comma  15,  del  decreto
legislativo 29 aprile 1998, n.  124  (Ridefinizione  del  sistema  di
partecipazione al costo delle  prestazioni  sanitarie  e  del  regime
delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449), in forza del quale  «[l]'utente  che  non  si
presenti ovvero  non  preannunci  l'impossibilita'  di  fruire  della
prestazione prenotata e' tenuto, ove non esente, al  pagamento  della
quota di partecipazione al costo della prestazione». 
    Tale ultima disposizione recherebbe un principio fondamentale  in
materia di tutela della salute, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,
Cost., come si evincerebbe dal fatto che e' contenuta in  un  decreto
legislativo che «fissa i  criteri,  gli  ambiti  e  le  modalita'  di
applicazione  del  sistema   di   partecipazione   al   costo   delle
prestazioni» (art. 1, comma 2), con la finalita'  di  «promuovere  la
consapevolezza del costo delle prestazioni  stesse»  e  «in  modo  da
evitare l'uso inappropriato dei  diversi  regimi  di  erogazione  dei
servizi e delle prestazioni» (art. 1, comma l). 
    Il citato art. 3, comma 15, del d.lgs. n. 124 del 1998 - prosegue
ancora il ricorrente - prevede l'imposizione di un onere economico  a
carico degli utenti che mancano all'appuntamento sanitario  prenotato
e non disdetto, o disdetto in ritardo, senza produrre giustificazione
idonea. Diverso sarebbe il caso  contemplato  dalle  norme  regionali
impugnate, in cui l'utente si limita a non rispondere a una  chiamata
attiva da parte della ASL, «senza  che  a  nulla  possa  rilevare  la
forzata assimilazione normativa» posta dall'art. 2,  comma  l,  della
legge   regionale   in   esame,   considerata    la    sua    «palese
incostituzionalita'». 
    In conclusione, gli artt. 3, comma 4, e 5, comma 4,  della  legge
reg. Puglia n. 14 del 2022 sarebbero  costituzionalmente  illegittimi
per violazione del ricordato principio  fondamentale  in  materia  di
tutela  della  salute,  prevedendo  l'applicazione  di  una  sanzione
amministrativa in un caso, come la  mancata  risposta  dell'assistito
all'invito per l'effettuazione del test sanitario, diverso da  quello
contemplato  dalla  normativa  statale  interposta  e,   quindi,   da
quest'ultima implicitamente escluso. 
    1.1.2.- Sotto altro e distinto profilo, gli  impugnati  artt.  3,
comma 4, e 5, comma 4,  della  legge  reg.  Puglia  n.  14  del  2022
introdurrebbero un'obbligazione pecuniaria di fonte legale  a  carico
degli utenti del Servizio sanitario nazionale, cosi' violando  l'art.
117, secondo comma, lettera  l),  Cost.  in  materia  di  ordinamento
civile. 
    Spetterebbe allo Stato individuare sia le fattispecie di illecito
amministrativo sia  la  misura  delle  corrispondenti  sanzioni,  che
pongono obbligazioni pecuniarie a  carico  dei  privati.  Sarebbe  di
tutta evidenza, infatti, che «la stessa imprescindibile  esigenza  di
uniformita', che vale a  qualificare  le  norme  che  individuano  le
fattispecie di illecito, e' sottesa anche alle relative sanzioni». 
    1.1.3.- Infine,  corredando  con  un  apparato  sanzionatorio  la
mancata  presentazione  dell'assistito  all'invito  delle  ASL,   gli
impugnati artt. 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge reg. Puglia  n.
14 del 2022 violerebbero anche la riserva  di  legge  in  materia  di
trattamenti sanitari obbligatori, posta dall'art. 32, secondo  comma,
Cost., «da intendersi come riserva di legge esclusivamente statale in
quanto, trattandosi di  una  restrizione  della  liberta'  personale,
entra in gioco un livello essenziale di prestazione di un diritto che
va disciplinato in modo uniforme sull'intero territorio  nazionale  e
tale materia non puo' essere regolata con legge regionale» (si citano
le sentenze di questa Corte n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). 
    1.2.- Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  lamenta   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, «per  violazione
del principio del contenimento della spesa sanitaria per  le  Regioni
in piano di rientro, quale principio di coordinamento  della  finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.». 
    Deduce  il  ricorrente  che,   come   precisato   al   punto   F8
dell'Allegato l al citato d.P.C.m. 12 gennaio 2017, le  attivita'  di
screening svolte a livello regionale devono essere  coerenti  con  le
raccomandazioni del Ministero della salute predisposte in  attuazione
dell'art. 2-bis del d.l. n. 81 del 2004, come convertito, e  del  PNP
2014-2018. 
    Per tale ragione, sarebbe «meritevole di censura» l'art. 16 della
legge reg. Puglia n. 14 del 2022, rubricato «Istituzione di codice di
esenzione -  D98»,  il  quale  prevede  che  la  consulenza  genetica
oncologica (CGO) e «l'eventuale test molecolare per le persone di cui
all'articolo  8,  comma  2,  nonche'  gli  eventuali   programmi   di
sorveglianza  clinico-strumentale  di  cui  all'articolo   13,   sono
disposti con il  codice  di  esenzione  D98,  per  prestazione  "Test
genetico mirato" e prescrizione "Probando sano a rischio familiare"». 
    Tale  disposizione  configurerebbe  un   livello   ulteriore   di
assistenza sanitaria, non previsto dal  citato  d.P.C.m.  12  gennaio
2017, e che la Regione Puglia, essendo sottoposta a piano di  rientro
dal disavanzo sanitario, non potrebbe garantire. 
    Secondo la costante giurisprudenza costituzionale,  tanto  l'art.
l, comma 796, lettera b), della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», quanto  l'art.  2,
commi 80 e  95,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)», andrebbero  qualificati  «come
espressione di un  principio  fondamentale  diretto  al  contenimento
della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato
principio di coordinamento della  finanza  pubblica»  (si  citano  le
sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141  e  n.  100
del 2010). 
    Le ricordate disposizioni statali avrebbero reso  vincolanti  per
le regioni gli interventi individuati negli accordi di  cui  all'art.
l,  comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)», finalizzati  a  realizzare  il
contenimento della spesa sanitaria  e  a  ripianare  i  debiti  anche
mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello  Stato
(si cita la sentenza di questa Corte n. 91 del 2012). 
    La Regione Puglia, in particolare - continua  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri - ha stipulato il 29 novembre 2010 un  accordo
(«Piano di  rientro  e  di  riqualificazione  del  sistema  sanitario
regionale 2010-2011») con il Ministero della salute ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprensivo del piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario, e ha successivamente approvato tale piano con la
legge della Regione Puglia 9 febbraio 2011, n.  2  (Approvazione  del
Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012). 
    Ricorda poi il ricorrente che, per le regioni impegnate in  piani
di rientro, vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie,  ai
sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004. 
    Ne conseguirebbe che l'art. 16 della legge reg. Puglia n. 14  del
2022, disponendo l'assunzione a  carico  del  bilancio  regionale  di
oneri   aggiuntivi   per   garantire   un   livello   di   assistenza
supplementare, violerebbe  i  menzionati  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica e, quindi, l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.3.- Con il terzo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio
dei ministri lamenta l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  17,
comma 3, lettere a) e b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, per
violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in  riferimento  al
«principio che vincola la Regione ad attuare gli interventi  previsti
dal Piano di rientro ed  a  non  adottarne  di  nuovi  che  siano  di
ostacolo alla piena attuazione del Piano, e  del  contenimento  della
spesa per il personale, quali principi di coordinamento della finanza
pubblica», nonche'  per  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. 
    1.3.1.- Osserva il ricorrente che l'art. 17, comma 3, lettere  a)
e  b),  della  legge  reg.  Puglia  n.  14  del  2022   prevede   che
l'Assessorato regionale alle politiche della salute provvede -  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della  medesima  legge  -  a
fornire indicazioni alle ASL al fine di: potenziare «le risorse umane
e strumentali delle  strutture  di  Gastroenterologia  ed  Endoscopia
Digestiva  coinvolte  nel  programma  di  screening»   (lettera   a);
organizzare «una rete regionale hub e spoke  in  grado  di  adempiere
alle maggiori necessita'  di  colonscopie  derivanti  dall'incremento
delle lesioni diagnosticate» (lettera b). 
    Tali previsioni - rammenta l'Avvocatura generale  dello  Stato  -
devono  essere  coerenti  con  il  «redigendo»  programma   operativo
2022-2024 di prosecuzione del piano di rientro,  come  richiesto  dai
competenti tavoli tecnici, con riferimento sia all'impatto  economico
sia alla programmazione della rete assistenziale regionale. 
    Pertanto, il citato art. 17, comma 3, lettere a)  e  b),  sarebbe
suscettibile di pregiudicare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio previsti dal medesimo piano,  in  violazione  dell'art.  2,
commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, espressione  di  principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La  giurisprudenza  costituzionale,  poi,  avrebbe   piu'   volte
ribadito che l'art. l, comma 796, lettera b), della legge n. 296  del
2006 reca un principio diretto al contenimento della  spesa  pubblica
sanitaria ed  e',  dunque,  anch'esso  espressione  di  un  correlato
principio fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica  (si
citano le sentenze n. 163 e 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). 
    Tale ultima disposizione, infatti - al pari dell'art. 2, commi 80
e 95, della legge n. 191 del  2009  -  avrebbe  reso  vincolanti  gli
interventi individuati negli accordi di cui all'art.  l,  comma  180,
della legge n.  311  del  2004,  finalizzati  a  contenere  la  spesa
sanitaria e ripianare i  debiti,  anche  mediante  la  previsione  di
contributi finanziari dello Stato. 
    1.3.2.- Inoltre, con particolare riferimento all'art.  17,  comma
3, lettera a), della legge reg.  Puglia  n.  14  del  2022,  andrebbe
evidenziato che gli enti regionali del SSN sono  tenuti  al  rispetto
del limite di spesa per il personale previsto dall'art. 11, comma  l,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure  urgenti  in
materia sanitaria), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019,  n.  60,  le  cui  disposizioni  parimenti  recherebbero
principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica  (si
citano le sentenze di questa Corte n. 41 e n. 1 del 2018, n.  72  del
2017, n. 251 del 2016, n. 218 e n. 153 del 2015). 
    1.3.3.- Ancora, l'art. 17, comma 3, lettera a), della legge  reg.
Puglia n. 14 del 2022, la' dove si prefigge di «potenziare le risorse
umane delle strutture di Gastroenterologia  ed  Endoscopia  Digestiva
coinvolte  nel  programma  di  screening»,  sarebbe  suscettibile  di
determinare un aumento della spesa per il trattamento retributivo del
personale sanitario, in  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost, che riserva alla competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i  rapporti
di diritto privato regolati dalla contrattazione collettiva. 
    2.- Con atto depositato il 21 novembre 2022, si e' costituita  in
giudizio  la  Regione  Puglia,   eccependo,   in   via   preliminare,
l'inammissibilita' e, nel merito, la non fondatezza  delle  questioni
promosse in ricorso. 
    2.1.- Quest'ultimo sarebbe inammissibile,  in  primo  luogo,  per
difetto della necessaria corrispondenza con la  volonta'  dell'organo
politico. 
    Nella delibera  del  Consiglio  dei  ministri  di  autorizzazione
all'impugnazione e nell'allegata relazione ministeriale, infatti, non
vi sarebbe alcuna menzione dell'art. 2, comma  1,  della  legge  reg.
Puglia n. 14 del 2022. 
    Le cennate delibera e relazione ministeriale avrebbero ad oggetto
i soli artt.  3,  comma  4,  e  5,  comma  4,  della  medesima  legge
regionale, nella parte in cui prevedono che l'ASL competente  irroghi
una sanzione pecuniaria in caso  di  mancata  risposta  positiva  del
paziente all'invito di partecipazione al programma di  screening  per
la diagnosi precoce del  tumore  al  colon-retto,  in  contrasto  con
quanto disposto dall'art. 3, comma 15, del d.lgs. n.  124  del  1998,
secondo cui  tale  sanzione  si  applica  alle  sole  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale   prenotate   dall'assistito
tramite il CUP regionale. 
    Inoltre, il Consiglio dei ministri avrebbe dedotto unicamente  la
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  sicche',
in via subordinata, la resistente  eccepisce  l'inammissibilita'  del
ricorso «quanto meno» in relazione alle  censure  di  violazione  dei
principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,  e
degli artt. 32, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    La Regione Puglia rammenta, al riguardo, che, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, l'autonomia tecnica della  difesa  del
ricorrente nell'indicazione dei parametri non puo' essere  esercitata
al di fuori del perimetro  della  volonta'  politica  espressa  nella
deliberazione a ricorrere. 
    2.1.2.- Le questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.
2, comma 1, 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge reg. Puglia  n.  14
del 2022 sarebbero poi non fondate nel merito. 
    Il ricorrente assume che il  percorso  disciplinato  dalla  legge
regionale  in   esame   non   rientri   nell'ambito   dell'assistenza
specialistica ambulatoriale, ma in quello  della  prevenzione,  donde
l'irragionevolezza dell'equiparazione,  a  fini  sanzionatori,  degli
inviti ad eseguire i test di selezione  alle  prenotazioni  ordinarie
per prestazioni diagnostiche. 
    Per contro, le attivita' disciplinate dalla legge reg. Puglia  n.
14 del 2022 andrebbero senza dubbio inquadrate sia nell'ambito  delle
attivita' di  prevenzione,  coerentemente  con  quanto  previsto  dal
d.P.C.m. 12 gennaio 2017, sia in quello dell'assistenza specialistica
ambulatoriale. 
    La contestata equiparazione operata  dal  legislatore  regionale,
infatti, non atterrebbe alle attivita' in  se',  bensi'  agli  inviti
trasmessi dalle ASL  competenti,  come  risulterebbe  evidente  dalla
piana lettura del seguente inciso dell'art. 2, comma 1:  «sulla  base
d'inviti equiparati per natura giuridica alle prenotazioni  ordinarie
per le prestazioni diagnostiche a richiesta». 
    La medesima equiparazione  sarebbe  frutto  non  di  una  «scelta
puramente  arbitraria  e  artificiosa»,   ma   della   considerazione
dell'impatto che la mancata presentazione del cittadino, senza  alcun
preavviso,  al  test  di  selezione  determina   sulla   possibilita'
dell'azienda sanitaria  di  erogare  il  servizio  con  efficienza  e
tempestivita',  tenuto  anche   conto   dell'entita'   della   platea
interessata dallo screening. 
    La normativa regionale, dunque, non violerebbe affatto la riserva
di legge statale in materia di ordinamento civile, ne'  tantomeno  in
materia di trattamenti sanitari obbligatori: «[d]i fatto, gli artt. 3
e 5, lungi dall'operare una assimilazione meccanica e indifferenziata
con  la  fattispecie  disciplinata  dalla  norma   statale   per   la
prestazione  prenotata,  prevedono  una  dettagliata  ed  equilibrata
articolazione delle ipotesi  di  giustificazione  e  di  annullamento
della sanzione». 
    Inoltre,  l'assimilazione  con   la   fattispecie   sanzionatoria
prevista dal legislatore statale, ove ritenuta  sussistente,  sarebbe
«comunque parziale,  atteso  il  tenore  assai  piu'  scarno  e  meno
dettagliato» di quest'ultima, in forza della  quale  «[l]'utente  che
non si presenti ovvero  non  preannunci  l'impossibilita'  di  fruire
della prestazione prenotata e' tenuto, ove non esente,  al  pagamento
della quota di partecipazione al costo della  prestazione»  (art.  3,
comma 15, del d.lgs. n. 124 del 1998). 
    La  ratio  delle  sanzioni,  statale  e  regionale,  sarebbe   la
medesima, ossia quella  di  non  gravare  le  aziende  sanitarie  con
inevitabili   disservizi   derivanti   dalle   prestazioni   mancate,
ostacolando, se non  addirittura  compromettendo,  il  raggiungimento
degli obiettivi di screening. 
    In ogni caso, non sarebbe violato il  principio  di  eguaglianza,
poiche' le norme regionali  impugnate  configurerebbero  «un  assetto
sanzionatorio modulato e differenziato». 
    Ancora, secondo la Regione Puglia,  non  potrebbe  ravvisarsi  la
competenza    legislativa    esclusiva    statale    in     relazione
all'introduzione     di     sanzioni      pecuniarie      nell'ambito
dell'organizzazione sanitaria, poiche' quelle  previste  dalla  legge
regionale operano a tutela del buon andamento  dei  servizi  e  della
tenuta organizzativa del sistema sanitario regionale, «tanto piu'  ai
fini del raggiungimento di obiettivi di prevenzione dettati a livello
nazionale». 
    La previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di
organizzazione sanitaria non eccederebbe dalle competenze  regionali,
e cio' in virtu' del «principio del parallelismo  tra  il  potere  di
determinazione  della  fattispecie  da  sanzionare  e  il  potere  di
individuare la sanzione, costantemente affermato dalla giurisprudenza
costituzionale» (si cita la sentenza  di  questa  Corte  n.  137  del
2019). 
    Ne',  infine,  l'invito  formulato  dalla  ASL  a  effettuare  lo
screening potrebbe essere considerato come violazione  della  riserva
di legge statale in tema di trattamento sanitario obbligatorio  (art.
32 Cost.), considerato che gli artt. 3, comma 3, e 5, comma 3,  della
legge reg. Puglia n. 14 del 2022 contemplano espressamente il rifiuto
dell'interessato. 
    2.2.- Non fondata sarebbe  anche  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Puglia n. 14  del  2022,
che prevede l'esenzione dal ticket  sanitario  della  CGO,  del  test
molecolare e dei programmi di sorveglianza clinico-strumentale. 
    Anche in questo caso la lettura  della  disposizione  operata  in
ricorso sarebbe erronea, poiche' le prestazioni sanitarie individuate
dalla legge reg. Puglia n. 14 del 2022 rientrerebbero tra  i  livelli
essenziali di assistenza (LEA) fissati dallo Stato. 
    Nell'aggiornamento degli stessi LEA, contenuto nel  d.P.C.m.  del
12 gennaio 2017, l'offerta di screening e' cosi' definita:  «chiamata
attiva  ed  esecuzione  dei  test  screening  e   dei   percorsi   di
approfondimento e terapia per tutta la popolazione target residente e
domiciliata». L'invito allo screening sarebbe, pertanto, di per  se',
un LEA (sia per il primo livello sia per eventuali approfondimenti). 
    L'Allegato 1 al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 -  prosegue  la  Regione
resistente  -  al  punto  F8  prevede  l'erogazione  delle   seguenti
prestazioni:  informazione  sui  benefici  per  la  salute  derivanti
dall'adesione  ai  programmi  di  screening,   chiamata   attiva   ed
esecuzione dei test di screening di  primo  e  secondo  livello  alle
popolazioni target, e invio ad altro  setting  assistenziale  per  la
presa in carico diagnostico-terapeutica in relazione  alla  patologia
neoplastica. 
    Infine - aggiunge la resistente - l'aumento  dell'estensione  dei
programmi  di  screening  oncologico  alla  popolazione   target   e'
contemplato tra gli obiettivi strategici di  cui  al  PNP  2020-2025,
recepito  dalla  Regione  Puglia  con  la  deliberazione  di   Giunta
regionale 22 dicembre 2020, n. 2131. 
    2.3. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  17,
comma 3, lettere a) e b), sarebbe, in via preliminare,  inammissibile
«per genericita'» e per «inconferenza dei parametri costituzionali ed
interposti invocati». 
    Non sarebbe dimostrato, infatti,  in  che  modo  la  disposizione
impugnata sia suscettibile di  pregiudicare  il  conseguimento  degli
obiettivi di risparmio previsti dal piano di rientro  e,  quindi,  di
porsi in contrasto con l'art. 2, commi 80 e 95, della  legge  n.  191
del 2009. 
    2.3.1.- Nel merito, anche tale  questione  sarebbe  non  fondata,
perche', ancora  una  volta,  basata  su  una  lettura  errata  della
disposizione impugnata. 
    Quest'ultima,   infatti,   recherebbe    norme    di    carattere
organizzativo, «da attuarsi senza ulteriori oneri», tanto e' vero che
la  legge  regionale  in  esame  sarebbe  «neutra  sotto  il  profilo
finanziario»,  con  la  conseguenza  che  non  pregiudicherebbe   gli
obiettivi di risparmio previsti dal piano di rientro. 
    Nemmeno sarebbe violato l'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost., non essendo prevista «l'assunzione di nuovo personale a carico
delle ASL». 
    3.- Con memoria depositata il 17 aprile 2023, la  Regione  Puglia
ha ribadito le argomentazioni illustrate nell'atto di costituzione  a
sostegno delle eccezioni di inammissibilita' e della  non  fondatezza
delle questioni promosse in ricorso. 
    3.1.- La Regione resistente aggiunge, «[a]d abundantiam», che «la
normativa pugliese in  oggetto  non  costituisce  un  quid  novi  nel
panorama legislativo regionale in materia di  individuazione  precoce
dei tumori e  che  l'odierna  impugnazione  si  appalesa  ancor  piu'
singolare e contraddittoria, se sol si consideri che  le  norme  oggi
censurate riproducono sostanzialmente  analoghe  disposizioni»  della
non impugnata legge della  Regione  Puglia  2  febbraio  2022,  n.  1
(Misure per il  potenziamento  dello  screening  di  popolazione  sul
tumore mammario  e  istituzione  del  programma  di  valutazione  del
rischio per pazienti e famiglie con mutazioni genetiche germinali). 
    La resistente afferma, poi, che la legge reg. Puglia  n.  14  del
2022 e' coerente con gli obiettivi posti dal piano europeo  di  lotta
contro il cancro del 3 febbraio 2021, strutturato intorno  a  quattro
ambiti   di   intervento   fondamentali,   tra   cui   quello   della
individuazione precoce tramite i programmi di screening. 
    4.- Con memoria depositata il 18 aprile 2023, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha replicato alle difese della Regione Puglia. 
    4.1.- Quanto all'eccezione di  inammissibilita'  per  difetto  di
corrispondenza tra  contenuto  della  delibera  di  autorizzazione  e
ricorso, l'Avvocatura generale dello Stato  deduce  che  l'estensione
dell'impugnazione all'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n.  14
del 2022 e' «strettamente "ancillare"» a quella degli artt. 3,  comma
4, e 5 comma 4, della medesima legge regionale. 
    La irragionevole equiparazione ex lege operata dal citato art. 2,
comma 1, sarebbe, cioe', il «presupposto logico-giuridico su  cui  si
basa la  fattispecie  di  illecito  amministrativo  introdotta  dalla
Regione,  sicche'  la  ricomprensione  nel  ricorso  della  norma  in
argomento non fa altro che completare l'oggetto dell'impugnazione  da
parte del Governo». 
    Anche l'individuazione dei parametri di cui agli artt.  3,  32  e
117,   terzo   comma,   Cost.   rientrerebbe   nell'esercizio   della
discrezionalita' tecnica della difesa, data, anche in questo caso, la
loro «ancillarita'»  rispetto  ai  parametri  espressamente  invocati
nella delibera (si cita la sentenza di questa Corte n. 281 del 2020). 
    4.2.- Quanto all'art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del  2022,
l'Avvocatura generale dello  Stato  osserva  che,  al  di  la'  delle
indimostrate affermazioni della resistente, la disposizione regionale
prevede,  in  realta',  attraverso  l'esonero  «dal  pagamento  della
compartecipazione  alla  spesa   sanitaria,   prestazioni   ulteriori
rispetto a quelle raccomandate nell'ambito» dei LEA. 
    Infatti, secondo le  «Raccomandazioni  per  la  pianificazione  e
l'esecuzione degli screening di popolazione per  la  prevenzione  del
cancro della mammella, del cancro della cervice uterina e del  cancro
del colon retto» fornite dal Ministero della salute, i «metodi scelti
come test di screening di primo livello del Ccr sono la  ricerca  del
sangue occulto nelle feci (Sof, al  guaiaco  e  immunochimici)  e  la
rettosigmoidoscopia (Rss)». 
    4.3.- In ordine all'impugnazione dell'art. 17, comma  3,  lettere
a) e b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, il significato della
questione promossa sarebbe chiaro, essendo di tutta evidenza come una
norma che si prefigge di potenziare le risorse  umane  e  strumentali
delle strutture sanitarie e di organizzare ex novo una rete regionale
hub  e  spoke,  senza  prevedere  il  rispetto  del  redigendo  piano
operativo  2022-2024  di  prosecuzione  del  piano  di  rientro,  sia
suscettibile  di  vanificare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio previsti da quest'ultimo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    l.- Con ricorso iscritto al n. 81 del registro ricorsi  2022,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in  primo  luogo,
gli artt. 2, comma 1, 3, comma 4, e 5,  comma  4,  della  legge  reg.
Puglia n. 14 del 2022, per violazione  degli  artt.  3,  32,  secondo
comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo,  Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 3, comma 15, del d.lgs. n. 124 del 1998. 
    1.1.- La prima delle disposizioni impugnate stabilisce che  «[i]l
programma di screening di popolazione per  la  diagnosi  precoce  del
tumore al colon-retto e' rivolto a  tutta  la  popolazione  con  eta'
compresa tra quarantacinque e settantacinque anni, attraverso un test
di selezione, da  effettuare  nelle  strutture  sanitarie  pubbliche,
diretto a distinguere le persone sospette di malattia, eseguito sulla
base d'inviti  equiparati  per  natura  giuridica  alle  prenotazioni
ordinarie per le prestazioni diagnostiche a richiesta, inviati  dalla
Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento territoriale all'intera
popolazione interessata, nel rispetto della propria organizzazione  e
delle modalita' previste dagli atti amministrativi vigenti». 
    Il  «test  di  selezione»  consiste,  per  la  generalita'  della
popolazione target, nella ricerca di sangue occulto nelle feci  (art.
3, comma 1) e, per le popolazioni «a rischio moderato o alto»,  nelle
colonscopie e consulenze  oncogenetiche  (artt.  4  e  5),  cui  puo'
accedere un test molecolare (art. 9). 
    In particolare, l'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n.  14
del 2022 e' impugnato nella parte in cui  prevede  che  il  «test  di
selezione» e' «eseguito sulla base  d'inviti  equiparati  per  natura
giuridica alle prenotazioni ordinarie per le prestazioni diagnostiche
a  richiesta,  inviati  dalla  Azienda  sanitaria  locale  (ASL)   di
riferimento territoriale all'intera popolazione interessata». 
    Gli artt. 3,  comma  4,  e  5,  comma  4,  della  medesima  legge
regionale, invece, sono  impugnati  nelle  parti  in  cui  prevedono,
conseguentemente, l'irrogazione della «sanzione  pecuniaria  prevista
per le mancate disdette» (consistente nel pagamento  della  quota  di
partecipazione    al    costo    della    prestazione     sanitaria),
rispettivamente: a) «in caso di mancato ritiro e  consegna  del  kit»
per la  ricerca  del  sangue  occulto  nelle  feci,  nel  termine  di
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito della  ASL  di  cui
all'art. 2, comma 1, o «dalla data di scadenza del test successivo ai
sensi dell'articolo 2, comma 3» (ossia del test da svolgersi ogni due
anni, in caso di esito negativo del primo); b) «in  caso  di  mancata
presentazione nella data fissata per il test con la lettera invito di
cui al comma 2» del medesimo art. 5 (ossia  della  data  fissata  per
l'effettuazione delle colonscopie e delle consulenze oncogenetiche). 
    La norma contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge reg.  Puglia
n. 14 del 2022, dunque, costituisce il presupposto logico e giuridico
di quanto disposto nei successivi artt. 3, comma 4,  e  5,  comma  4,
della legge regionale medesima. Questi  ultimi  -  proprio  in  forza
dell'equiparazione «giuridica» tra inviti della  ASL  e  prenotazioni
ordinarie a  richiesta  dell'assistito  -  estendono,  infatti,  alla
mancata esecuzione dei test su convocazione  delle  medesime  ASL  le
conseguenze sanzionatorie previste  per  la  mancata  disdetta  delle
prestazioni diagnostiche prenotate su iniziativa dell'assistito. 
    1.2.- Secondo il  ricorrente,  tutte  le  disposizioni  ricordate
violerebbero    l'art.    3    Cost.,    perche'    assoggetterebbero
irragionevolmente allo stesso  trattamento  giuridico  sanzionatorio,
sulla  base  di  una  «mera  finzione  normativa»,   due   situazioni
assolutamente differenti ed anzi opposte - la mancata esecuzione  del
test  oggetto  di  invito  della  ASL  e  la   mancata   comparizione
all'appuntamento prenotato dall'assistito - cosi' andando «contro  la
realta' dei fatti». 
    Le medesime disposizioni, poi,  violerebbero  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale in materia  di
tutela della salute recato dall'art. 3, comma 15, del d.lgs.  n.  124
del 1998, che pone a carico dell'assistito il pagamento  della  quota
di partecipazione al costo della prestazione solo in caso di  mancata
presentazione all'appuntamento sanitario prenotato e non disdetto,  o
disdetto in ritardo, senza una idonea giustificazione. 
    Violato, ancora, sarebbe l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),
Cost. in materia di ordinamento civile, perche' l'individuazione  sia
degli  illeciti  amministrativi  sia  delle  corrispondenti  sanzioni
rientrerebbe nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Le disposizioni impugnate, infine, si porrebbero in contrasto con
l'art. 32, secondo comma, Cost.,  perche'  la  riserva  di  legge  in
materia di trattamenti sanitari obbligatori dovrebbe «intendersi come
riserva di legge esclusivamente statale in quanto, trattandosi di una
restrizione della liberta'  personale,  entra  in  gioco  un  livello
essenziale di prestazione di un diritto che va disciplinato  in  modo
uniforme sull'intero territorio nazionale». 
    2.-  La  Regione  Puglia  ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle
questioni  per  difetto  della  necessaria  corrispondenza   tra   il
contenuto del ricorso, da un lato, e la delibera  del  Consiglio  dei
ministri di autorizzazione all'impugnazione  e  l'allegata  relazione
ministeriale, dall'altro. 
    In quest'ultime non vi sarebbe alcuna menzione, quale oggetto  di
impugnativa, dell'art. 2, comma 1, della citata legge reg. Puglia  n.
14  del  2022,  disposizione  che,  come  si  e'  detto,  prevede  la
parificazione   degli   inviti   delle    ASL    alle    prenotazioni
dell'assistito. Delibera e relazione, infatti, riguarderebbero i soli
artt. 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge regionale, nelle parti in
cui prevedono che l'ASL competente irroga una sanzione pecuniaria  in
caso di mancata  risposta  positiva  dell'assistito  agli  inviti  di
partecipazione al programma di screening. 
    Inoltre, il Consiglio dei ministri avrebbe indicato unicamente la
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  sicche',
in via subordinata, la resistente eccepisce l'inammissibilita'  delle
questioni «quanto meno» in relazione alle censure di violazione degli
artt. 3, 32, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    2.1.- La prima delle due  eccezioni  ricordate,  riferita  a  ben
vedere alla sola questione promossa nei confronti dell'art. 2,  comma
1, della legge regionale, e' fondata. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «nei  giudizi
in  via  principale  deve  sussistere   "una   piena   e   necessaria
corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo  legittimato  si
determina all'impugnazione ed il contenuto  del  ricorso,  attesa  la
natura politica dell'atto d'impugnazione" (sentenze n. 154 del 2017 e
n. 110 del 2016; nello stesso senso sentenze n. 46 del 2015,  n.  198
del 2012)» (sentenza n. 128 del 2018). 
    Sono pertanto inammissibili le questioni promosse  nei  confronti
di disposizioni non espressamente indicate nella delibera dell'organo
politico che autorizza l'impugnazione (sentenza  n.  278  del  2010),
poiche' tale  omissione  comporta  l'esclusione  della  volonta'  del
ricorrente di promuoverle. 
    Nel  caso  di  specie,  ne'  la  delibera  all'impugnazione,  ne'
l'allegata  relazione  ministeriale,   prodotte   in   giudizio   dal
ricorrente, contengono l'indicazione  dell'art.  2,  comma  1,  della
legge reg. Puglia n. 14 del  2022,  che,  in  via  generale,  prevede
l'equiparazione tra gli inviti della ASL  ai  test  menzionati  e  le
prenotazioni  a  richiesta  dell'assistito:  delibera   e   relazione
indicano solo, quali disposizioni oggetto di impugnativa,  gli  artt.
3, comma 4, e 5, comma 4, della medesima legge,  che  contemplano  la
conseguenza sanzionatoria della mancata esecuzione dei test. 
    Ne' puo' accogliersi la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo
cui la ricomprensione nel ricorso dell'art. 2, comma 1,  non  farebbe
altro  che  «completare»  l'oggetto  dell'impugnazione   governativa,
coinvolgendo  in  questa  una  disposizione  che   costituirebbe   il
presupposto di quelle effettivamente impugnate: il  verbo  utilizzato
(«completare»)  rinvia,  del  resto,  ad  una  scelta,  mentre   deve
ribadirsi che e' rimessa alla sola volonta' politica  del  ricorrente
la selezione delle disposizioni  da  impugnare  di  fronte  a  questa
Corte. 
    3.- L'inammissibilita' delle  questioni  promosse  nei  confronti
dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2022  ha  una
conseguenza radicale.  Da  essa,  infatti,  discende  il  difetto  di
interesse a ricorrere in relazione  alle  disposizioni  sanzionatorie
effettivamente impugnate e, quindi, l'inammissibilita' delle relative
questioni     (con     assorbimento     dell'ulteriore      eccezione
d'inammissibilita' prospettata, in  via  subordinata,  dalla  Regione
resistente). 
    In effetti, secondo una disposizione  contenuta  in  altra  legge
regionale, diversa e precedente rispetto a  quella  ora  impugnata  -
l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n.
13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanita'  -  Primi
provvedimenti) -  «[l]'assistito  che  non  si  presenta  nel  giorno
previsto per l'erogazione della prestazione, senza aver  dato  idonea
disdetta entro le quarantotto  ore  antecedenti  l'erogazione,  fatti
salvi i  casi  di  forza  maggiore,  e'  tenuto  al  pagamento  della
prestazione all'erogatore pubblico o privato accreditato, secondo  la
tariffa prevista dal vigente nomenclatore tariffario, anche se esente
dalla partecipazione alla spesa sanitaria». 
    Questa disposizione regionale riproduce (peraltro con  estensione
alle ipotesi di prestazioni esenti) quanto prevede  l'art.  3,  comma
15, del gia' ricordato d.lgs. n. 124 del  1998,  che  pone  a  carico
dell'assistito il pagamento della quota di  partecipazione  al  costo
della prestazione in caso di mancata  presentazione  all'appuntamento
sanitario prenotato e non disdetto, o disdetto in ritardo, senza  una
idonea giustificazione. 
    Come e' evidente, l'equiparazione  giuridica  degli  inviti  alle
prenotazioni ordinarie a richiesta posta dall'art. 2, comma 1,  della
legge regionale ora impugnata, considerata unitamente alla previsione
di cui al menzionato art. 7, comma 4, della legge reg. Puglia  n.  13
del 2019, e' idonea a fondare il potere di irrogazione delle sanzioni
per la mancata sottoposizione ai  test  di  selezione  oggetto  degli
inviti della ASL,  che  il  ricorrente  contesta.  E  tale  idoneita'
permarrebbe pur dopo l'accoglimento  delle  questioni  relative  agli
artt. 3, comma 4, e 5, comma 4, della legge reg.  Puglia  n.  14  del
2022. 
    In altri termini, il contesto normativo regionale  consentirebbe,
comunque sia, l'applicazione della sanzione costituita dal  pagamento
della quota di partecipazione al costo  della  prestazione,  anche  a
prescindere dalla vigenza dei due articoli appena menzionati. 
    La   permanenza   nell'ordinamento   regionale   del   meccanismo
sanzionatorio che il ricorrente ha inteso impugnare, anche  all'esito
dell'eventuale   accoglimento   delle   questioni,   determina,    in
definitiva, l'inammissibilita'  di  queste  ultime,  per  inidoneita'
dell'intervento evocato a garantire il raggiungimento  del  risultato
perseguito dal ricorrente (ragiona di «inutilita' della  declaratoria
di illegittimita' costituzionale richiesta» la  sentenza  n.  68  del
2022; in senso analogo, sentenze n. 199 del 2014 e n. 205 del 2011). 
    4.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   altresi'
impugnato, per violazione dell'art. 117, terzo comma,  Cost.,  l'art.
16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, il quale  prevede  che  la
consulenza genetica oncologica (CGO) «e l'eventuale  test  molecolare
per le persone di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' gli  eventuali
programmi di sorveglianza clinico-strumentale di cui all'articolo 13,
sono disposti con il codice di esenzione D98, per  prestazione  "Test
genetico mirato" e prescrizione "Probando sano a rischio familiare"». 
    4.1.- La questione e' fondata. 
    L'art. 16 della legge reg. Puglia n.  14  del  2022  consente  lo
screening in regime di gratuita' (attraverso uno specifico codice  di
esenzione) per la consulenza oncogenetica,  i  test  molecolari  e  i
programmi di sorveglianza clinico  strumentale  di  cui  all'art.  13
della medesima legge regionale. 
    La CGO «e` assicurata a tutte  le  persone  ad  alto  rischio  di
tumore  al  colon-retto   con   possibile   eziopatogenesi   genetica
eredo-familiare, allo scopo di avviare specifici  test  molecolari  e
programmare eventuali misure di sorveglianza clinica  e  strumentale»
(art. 7, comma 2). 
    Il test molecolare, a sua  volta,  «e`  una  fase  eventuale  del
programma di CGO» (art. 9, comma 1) e il relativo prelievo,  che  «e'
preceduto e seguito da una consulenza del genetista medico» (art.  9,
comma 2), e' «finalizzato all'analisi nel DNA estratto di un pannello
di geni per tumori colorettali» (art. 10, comma 1). 
    I programmi di sorveglianza clinico strumentale, infine,  vengono
avviati in  caso  di  accertamento  della  mutazione  genetica  e  si
articolano  in  una  serie  di  numerose   prestazioni   diversamente
declinate a seconda della tipologia di mutazione  riscontrata  e  del
sesso del paziente. 
    4.2.- Secondo il ricorrente, prevedendo un livello  ulteriore  di
assistenza  sanitaria  non  ricompreso  tra  quelli  individuati  dal
d.P.C.m. 12 gennaio 2017, il citato art. 16  violerebbe  l'art.  117,
terzo comma, Cost.,  in  riferimento  al  principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica  contenuto  nell'art.  1,  comma
174, della legge n. 311 del 2004, che, per le  regioni  impegnate  in
piani  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  pone  il  divieto  di
effettuare spese non obbligatorie. 
    Afferma l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare, che il
d.P.C.m. 12 gennaio 2017, all'Allegato 1, punto  F  («Sorveglianza  e
prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione  di  stili
di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza  e
prevenzione nutrizionale»), dispone che  le  attivita'  di  screening
svolte  a  livello  regionale   devono   essere   coerenti   con   le
raccomandazioni del Ministero della salute  impartite  in  attuazione
dell'art. 2-bis del d.l. n. 81 del 2004, come convertito, e  del  PNP
2014-2018. Esse non rientrerebbero, quindi, tra i LEA. 
    La Regione Puglia si e'  difesa  sostenendo  che  le  prestazioni
sanitarie  individuate  dalla  legge  reg.  Puglia  n.  14  del  2022
rientrerebbero  nell'ambito  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA), dal momento che l'Allegato 1 al  citato  d.P.C.m.  12  gennaio
2017, al punto F8 («Screening oncologici definiti dall'Accordo  Stato
Regioni del 23 marzo 2005 e dal  Piano  nazionale  della  prevenzione
2014-2018»), contempla l'erogazione gratuita,  tra  le  altre,  delle
prestazioni di chiamata attiva ed esecuzione dei test di screening di
primo e secondo livello delle popolazioni target. 
    Nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, il
ricorrente ha invece  ribadito  che  le  prestazioni  previste  dalla
disposizione impugnata non rientrerebbero nei LEA,  poiche',  secondo
le citate raccomandazioni  fornite  dal  Ministero  della  salute,  i
«metodi scelti come test di screening di primo livello del  Ccr  sono
la  ricerca  del  sangue  occulto  nelle  feci  (Sof,  al  guaiaco  e
immunochimici) e la rettosigmoidoscopia (Rss)». 
    5.- Entrambe le parti non mettono in discussione il principio  di
diritto, piu' volte affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,
anche in relazione alla stessa Regione Puglia (sentenze n. 242  e  n.
161 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, n. 177 e  n.  166  del  2020),
secondo cui l'assoggettamento ai vincoli dei  piani  di  rientro  dal
disavanzo sanitario impedisce  la  possibilita'  di  incrementare  la
spesa  sanitaria  per  motivi  non  inerenti  alla   garanzia   delle
prestazioni  essenziali  e  per  spese,  dunque,   non   obbligatorie
(sentenze n. 256 del 2022, n. 242 del 2022, n. 142 e n. 36 del  2021,
e n. 166 del 2020 ). In definitiva, «[l]a facolta' di erogare livelli
ulteriori rispetto ai LEA e' [...] preclusa alle Regioni sottoposte a
piano di rientro, poiche' - ai sensi dell'art. 1,  comma  174,  della
legge n. 311 del 2004 - queste ultime non possono erogare prestazioni
"non obbligatorie" (da ultimo, in questo senso, sentenza n.  161  del
2022)» (sentenza n. 190 del 2022). 
    Un tale principio  e'  stato  affermato  anche  per  i  piani  di
prosecuzione del rientro dal disavanzo sanitario (sentenze n. 190 del
2022 e n. 130  del  2020),  come  quello  attualmente  vigente  nella
Regione  Puglia,  o  per  le  misure  di  monitoraggio   equiparabili
(sentenze n. 190 e n. 161 del 2022). 
    5.1.- Se le prestazioni  previste  dalla  disposizione  impugnata
rientrino o meno nei LEA fissati dal  d.P.C.m.  12  gennaio  2017  e'
dunque cio' che deve essere in questo caso verificato. 
    L'appena citato  d.P.C.m.,  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
comprende tra i LEA la «[p]revenzione collettiva e sanita' pubblica».
Piu' in particolare, il menzionato punto F dell'Allegato 1 si occupa,
tra l'altro, dei «programmi organizzati di screening», e al punto  F8
prende in  considerazione  quelli  oncologici  definiti  dall'accordo
Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dal PNP 2014-2018. 
    Vi si prevede che la «periodicita' e le caratteristiche tecniche»
della «(c(hiamata attiva ed  esecuzione  dei  test  screening  e  dei
percorsi di approfondimento e terapia per tutta la popolazione target
residente e domiciliata»  «sono  definite  a  livello  nazionale  dai
seguenti  atti:  [...]  [s(creening  del  cancro   del   colon-retto:
Raccomandazioni del Ministero della salute predisposte in  attuazione
dell'art. 2 bis della legge 138/2004  e  del  Piano  nazionale  della
prevenzione 2014-2018». 
    Le citate raccomandazioni del  Ministero  della  salute  indicano
quali metodi di screening di primo livello  «la  ricerca  del  sangue
occulto  nelle  feci  (Sof,  al  guaiaco  e   immunochimici)   e   la
rettosigmoidoscopia (Rss)», mentre la «colonscopia totale» «non e' un
test di screening primario», ma  «un  esame  diagnostico  di  secondo
livello nei soggetti risultati positivi al test  di  primo  livello»,
oltre che una «procedura diagnostica nella sorveglianza dei  soggetti
ad alto rischio». Esse, poi, aggiungono che l'uso  della  colonscopia
totale «come test di  primo  livello  va  riservato  solo  ad  ambiti
valutativi e studi pilota». 
    Infine, le raccomandazioni ricordano che sono «in  corso  diversi
studi per mettere a  punto  nuove  strategie  diagnostiche,  come  la
ricerca di marcatori molecolari (in particolare Dna) nelle feci e  la
colonscopia virtuale», oltre che «studi promettenti  sull'impiego  di
marcatori  molecolari  nelle  feci»,  e  che,  tuttavia,  «i  dati  a
disposizione  sono  ancora  preliminari»  e  «[i]n   futuro   saranno
necessari  studi  ulteriori  per  valutare  l'eventuale  utilizzo  di
biomarcatori come test di screening primario o di  triage  dopo  test
immunochimico (Sof) per l'invio al secondo livello». 
    6.- Dall'esame appena svolto emerge, dunque, che  le  prestazioni
di cui all'art. 16 della  legge  reg.  Puglia  n.  14  del  2022  non
rientrano nei LEA, perche' non sono  presi  in  considerazione  quali
test  -  ne'  di  primo  ne'  di  secondo  livello  -  dalle   citate
raccomandazioni, cui rinvia il punto F8 dell'Allegato 1  al  d.P.C.m.
12 gennaio 2017. 
    Pertanto, l'art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del  2022  deve
essere  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione
dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in  riferimento  al  principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica recato dell'art.
1, comma 174, della legge n. 311 del 2004. 
    7.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha,   infine,
impugnato l'art. 17, comma 3, lettere  a)  e  b),  della  legge  reg.
Puglia n. 14 del 2022, ai sensi  del  quale  l'Assessorato  regionale
alle politiche della salute - entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  medesima  legge  regionale  -   provvede   a   fornire
indicazioni alle ASL al fine  di:  potenziare  «le  risorse  umane  e
strumentali  delle  strutture  di  Gastroenterologia  ed   Endoscopia
Digestiva  coinvolte  nel  programma  di  screening»   (lettera   a);
organizzare «una rete regionale hub e spoke  in  grado  di  adempiere
alle maggiori necessita'  di  colonscopie  derivanti  dall'incremento
delle lesioni diagnosticate» (lettera b). 
    Secondo il ricorrente, la disposizione si porrebbe  in  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 80
e 95, della legge n. 191 del 2009, recante principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica,  perche'  e'  «suscettibile  di
pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio»  previsti
dal «redigendo» programma operativo  2022-2024  di  prosecuzione  del
piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,   in   relazione   sia
all'impatto   economico,   sia   alla   programmazione   della   rete
assistenziale regionale, e risulta svincolata dai  limiti  posti  dal
piano di rientro medesimo. 
    Da  ultimo,  la  sola  lettera  a)  del  comma  3  dell'art.  17,
violerebbe, in primo  luogo,  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 11, comma  l,  del  d.l.  n.  35  del  2019,  come
convertito,  che,  nel  porre  limiti  di  spesa  per  il  personale,
recherebbe  principi  fondamentali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Essa, in secondo luogo, violerebbe  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., in quanto suscettibile di determinare  un  aumento
della spesa per il trattamento retributivo del personale sanitario  e
quindi di incidere su rapporti  di  diritto  privato  regolati  dalla
contrattazione collettiva, cosi' invadendo la competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. 
    8.-  La  Regione  Puglia  ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle
questioni   «per   genericita',   mancanza   di   specificazione   ed
indeterminatezza, nonche' per la non pertinenza ed  inconferenza  dei
parametri costituzionali ed interposti invocati». 
    8.1.- Va precisato,  in  primo  luogo,  che,  nonostante  la  sua
indistinta formulazione, l'eccezione, in realta', nella (sola)  parte
in  cui  contesta  l'insufficienza  della  motivazione,  e'   rivolta
esclusivamente  alla   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 17, comma 3, lettere a) e b), della legge reg. Puglia n. 14
del  2022  promossa  per  violazione  dei  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 2,  commi  80  e
95, della legge n. 191 del 2009. 
    Secondo  la  Regione  Puglia,  infatti,  lo  Stato  non   avrebbe
dimostrato in che modo il menzionato art. 17, comma 3, lettere  a)  e
b), sia suscettibile di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi
di risparmio previsti dal piano di rientro cui essa  e'  soggetta  e,
quindi, di porsi in contrasto con i menzionati principi  fondamentali
contenuti nella legge n. 191 del 2009. 
    8.2.- Per tale parte, l'eccezione non e' fondata. 
    Le disposizioni della legge reg. Puglia n. 14  del  2022  ora  in
questione contengono norme  atte  ad  incidere  sulla  spesa  per  il
personale  sanitario  e  la  riorganizzazione  della  rete  sanitaria
assistenziale, cosi' investendo due macroaree  notoriamente  regolate
dai  piani  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,   come   peraltro
specificamente affermato, in relazione proprio alla  Regione  Puglia,
da questa Corte, con la sentenza n. 142  del  2021  (secondo  cui  la
medesima Regione, «con il piano di rientro e di riqualificazione  del
sistema sanitario regionale, approvato con il citato Accordo, nonche'
con i successivi programmi operativi, [...] ha assunto  l'impegno  di
attuare  azioni  specifiche  per   garantire   la   riduzione   della
complessiva spesa per il personale»). 
    Tanto basta ad escludere l'indeterminatezza della questione,  con
cui il ricorrente lamenta l'attitudine delle disposizioni impugnate a
pregiudicare gli obiettivi di risparmio posti dal piano di rientro. 
    8.3.- L'eccezione e' parimenti non fondata  nella  parte  in  cui
lamenta l'inconferenza dei parametri evocati dal ricorrente,  e  cio'
sia in riferimento ai dedotti principi fondamentali di  coordinamento
della finanza pubblica, aventi una evidente attinenza all'oggetto del
contendere, sia in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), Cost., poiche' il Presidente del Consiglio  dei  ministri  deduce
che l'aumento della spesa del personale incide su rapporti di diritto
privato regolati dalla contrattazione collettiva, cosi' invadendo  la
competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento
civile, il che esclude, prima  facie,  una  totale  inconferenza  del
parametro costituzionale evocato. 
    9.- Nel merito, non  e'  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 3, lettere a) e  b),  della  legge
reg. Puglia n. 14 del 2022 per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in riferimento ai principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica recati dall'art. 2, commi 80 e 95,  della  legge  n.
191 del 2009, che impongono il rispetto degli obiettivi di  risparmio
fissati con il piano di rientro (tra le  tante,  sentenze  n.  6  del
2022, n. 142 del 2021 e n. 166 del 2020). 
    La  Regione  Puglia  e'  attualmente  sottoposta   al   programma
operativo 2016-2018 (in  attesa  del  redigendo  programma  operativo
2022-2024), approvato in prosecuzione del piano di rientro. 
    Tale  programma  ha  ottenuto,  in  data   23   settembre   2017,
l'approvazione congiunta del tavolo tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti regionali e del comitato permanente per la  verifica  dei
LEA, dopo essere  stato  modificato  ed  integrato  «sulla  base  dei
suggerimenti di cui al (...( verbale della riunione  del  25  luglio,
che riguardano in particolare gli screening oncologici». 
    Il  programma  in  questione  prevede  «il  potenziamento   delle
attivita' di prevenzione e promozione della salute»,  da  assicurarsi
anche attraverso «una radicale riorganizzazione e reingegnerizzazione
degli  screeening  oncologici».  Con   specifico   riferimento   allo
screening per  il  tumore  al  colon-retto,  esso,  poi,  afferma  la
necessita' di prevedere «una vera e propria rifondazione, piu' che un
rilancio». Nella parte dedicata ai «farmaci  innovativi  oncologici»,
e'  infine  prevista  la  «(i(stituzione  di  centri  di  riferimento
regionali per la diagnostica oncogenomica, che puo' favorire una piu'
razionale utilizzazione della targeted therapy», con l'individuazione
di «tre centri clinici attrezzati per la diagnostica  molecolare  dei
tumori che ricevono campioni tumorali da centri periferici  collegati
in rete». 
    Quanto  al  personale,  il  programma   rileva   «la   stringente
necessita`, al fine di  garantire  i  LEA  nonche'  l'attuazione  del
D.Lgs. 161/2014  su  orario  di  lavoro  e  riposi  compensativi  del
personale sanitario, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato
nel rispetto dei limiti  imposti  dall'art.  2,  comma  71  della  L.
191/2009 s.m.i.», nonche' un  «fabbisogno  complessivo  di  personale
ospedaliero pari a n. 30.939 unita`, per un costo  complessivo  di  €
1.241.023.510». 
    Il programma operativo vigente, dunque,  afferma  la  necessita',
sia di «rifondare»  il  programma  di  screening  per  il  tumore  al
colon-retto, sia di assumere personale: per queste ragioni  non  puo'
ritenersi sussistente il dedotto contrasto tra esso e le disposizioni
impugnate, e quindi tra queste ultime e lo stesso piano di rientro. 
    10.- Parimenti non fondata, nei sensi di cui subito si dira',  e'
la questione di legittimita' costituzionale  promossa  nei  confronti
della lettera a) del comma 3 dell'art. 17 della legge reg. Puglia  n.
14 del 2022, per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 11, comma  l,  del  d.l.  n.  35  del  2019,  come
convertito - disposizione che, nel  porre  limiti  di  spesa  per  il
personale del servizio sanitario, reca un principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 6 del 2022). 
    La disposizione impugnata, infatti, in difetto di indici testuali
che espressamente autorizzino la deroga ai limiti fissati dalla norma
interposta, deve essere interpretata nel senso che, nelle  assunzioni
di personale sanitario, la Regione Puglia e' tenuta al rispetto delle
pertinenti previsioni statali. Cosi' interpretata,  essa  si  sottrae
alla censura del ricorrente. 
    11.- Da ultimo, non  fondata  e'  la  questione  di  legittimita'
costituzionale promossa nei confronti dell'art. 17, comma 3,  lettera
a), della legge reg. Puglia n. 14 del 2022, per violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    La disposizione in esame consente all'Assessorato regionale  alle
politiche della salute di dettare  atti  di  indirizzo  alle  ASL  in
ordine alle assunzioni  di  personale.  Essa,  pertanto,  non  regola
rapporti lavorativi gia' in essere e quindi non attiene alla  materia
dell'ordinamento civile (tra le tante, sentenze n. 267, n. 84 e n.  9
del   2022,   n.   241   del    2021),    ma    disciplina    profili
pubblicistico-organizzativi      rientranti       nella       materia
dell'organizzazione   amministrativa   regionale,    di    competenza
legislativa residuale delle regioni.