ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-ter,
comma 6, della legge  24  marzo  2001,  n.  89  (Previsione  di  equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo  e  modifica  dell'articolo  375  del  codice  di  procedura
civile), promosso dalla Corte d'appello di  Firenze,  sezione  quarta
civile, nel procedimento vertente tra il Ministero della giustizia  e
B. A. e altri, con ordinanza del 26 ottobre 2021, iscritta al  n.  85
del registro ordinanze 2022 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Udito nella camera di consiglio del  7  giugno  2023  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 giugno 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 26 ottobre 2021 (reg. ord. n. 85 del 2022),
la Corte d'appello di Firenze, sezione quarta  civile,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  1-ter,  comma  6,
della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa  riparazione  in
caso di violazione del termine ragionevole del  processo  e  modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile), inserito dall'art.
1, comma 777, lettera a),  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», nella  parte  in
cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione -
in  favore  di  chi  abbia  subito  un  danno  patrimoniale   o   non
patrimoniale a causa  dell'irragionevole  durata  di  un  processo  -
all'esperimento del rimedio preventivo consistente nel depositare nei
giudizi davanti alla Corte di cassazione un'istanza di  accelerazione
almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di  cui  all'art.
2, comma 2-bis, della medesima legge. Il giudice  a  quo  lamenta  il
contrasto della disposizione censurata con  gli  artt.  111,  secondo
comma, e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della  Convenzione  europea
dei diritti dell'uomo (CEDU). 
    2.- La Corte  rimettente  riferisce  di  essere  stata  investita
dell'opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del  2001,  proposta
dal Ministero della giustizia contro il decreto  che  ha  accolto  la
domanda di equa riparazione avanzata in  data  22  ottobre  2019  dai
ricorrenti B. A. e altri, in relazione alla  durata  non  ragionevole
della  fase  di  legittimita'  di  un  precedente  giudizio  di  equa
riparazione. 
    Il Ministero della giustizia, tra i vari motivi  di  opposizione,
ha eccepito  l'inammissibilita'  della  domanda  dei  ricorrenti,  in
quanto nel giudizio presupposto  non  risultava  depositata,  davanti
alla Corte di cassazione, l'istanza di accelerazione di cui  all'art.
1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001.  In  riferimento  a  tale
ultima disposizione, i ricorrenti opposti hanno  formulato  eccezione
di illegittimita' costituzionale, che e' stata ritenuta  rilevante  e
non manifestamente infondata. 
    3.-  In  punto  di  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale, dopo aver affermato che tutti  gli  altri  motivi  di
opposizione proposti dal Ministero della giustizia «non sembrerebbero
in grado, nella particolare prospettiva decisionale da adottare nella
presente sede, di condurre all'accoglimento dell'opposizione stessa»,
il rimettente ha sostenuto che e'  invece  incontroversa  la  mancata
presentazione, da parte degli opposti, dell'istanza di  accelerazione
davanti alla Corte di cassazione ex art. 1-ter, comma 6, della  legge
n. 89 del 2001, norma ritenuta «applicabile [...] ratione  temporis».
Per  tale  ragione,  la   domanda   di   equa   riparazione   sarebbe
inammissibile e l'opposizione del Ministero dovrebbe essere accolta. 
    Secondo il giudice a  quo,  infatti,  la  disposizione  censurata
troverebbe applicazione  anche  nelle  ipotesi  in  cui  il  giudizio
presupposto - come appunto accade nel caso di specie - sia  anch'esso
un  procedimento  per   equa   riparazione,   dovendosi   considerare
quest'ultimo alla stregua di un giudizio ordinario. 
    4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte d'appello di
Firenze, descritto il quadro normativo  ed  illustrato  il  contenuto
delle disposizioni di cui agli artt. 1-bis, 1-ter e 2, comma 1, della
legge n. 89 del 2001, ha richiamato le sentenze di  questa  Corte  n.
175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 169 e n. 34 del 2019,  evidenziando
come   esse   abbiano   risolto,   nel   senso    dell'illegittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  di  volta  in  volta  censurate,
questioni che presentavano «caratteristiche di  forte  analogia»  con
quelle sollevate nell'odierno giudizio. 
    Nelle  decisioni  citate,  infatti,  questa  Corte,   richiamando
l'orientamento espresso dalla Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,
avrebbe affermato il principio per cui i rimedi preventivi contro  la
durata  eccessiva  dei  procedimenti   sono   ammissibili   solo   se
«effettivi» ed efficacemente sollecitatori. Tali essi sarebbero  solo
in quanto velocizzino davvero  la  decisione  da  parte  del  giudice
competente, offrendo una reale  garanzia  di  contrazione  dei  tempi
processuali, anche attraverso la messa a  disposizione  della  parte,
interessata a prevenire la  violazione  del  termine  ragionevole  di
durata,  di  un  modello  procedimentale  alternativo  «in  grado  di
condurre a tale  risultato».  Non  sarebbero  conformi  ai  parametri
invocati, invece, quei rimedi che costituiscano «una mera  facolta'»,
con effetto «puramente dichiarativo di un interesse gia'  incardinato
nel processo» e di mera  «prenotazione  della  decisione»  (che  puo'
comunque intervenire oltre  il  termine  di  ragionevole  durata  del
correlativo grado di giudizio, nonostante l'esperimento del rimedio).
Essi, infatti, si risolverebbero in un  mero  «adempimento  formale»,
rispetto   alla    cui    violazione    la    sanzione    consistente
nell'improponibilita'  o  inammissibilita'  della  domanda  di   equa
riparazione apparirebbe come non ragionevole e non proporzionata. 
    In particolare, la Corte rimettente osserva come anche  l'istanza
di accelerazione da depositare nel giudizio  davanti  alla  Corte  di
cassazione rappresenti un tipo di rimedio preventivo che non presenta
alcuna reale efficacia  acceleratoria  del  processo,  non  introduce
modelli procedimentali alternativi e «non comporta alcuna garanzia di
contrazione dei tempi del processo,  integrando  l'esercizio  di  una
facolta' della parte che, sostanzialmente, ribadisce in  questo  modo
un interesse che e' gia' incardinato in capo ad essa». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte d'appello di Firenze, sezione quarta civile, solleva
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  1-ter,  comma  6,
della legge  n.  89  del  2001,  nella  parte  in  cui  subordina  il
riconoscimento del diritto ad una equa riparazione, in favore di  chi
abbia subito  un  danno  patrimoniale  o  non  patrimoniale  a  causa
dell'irragionevole durata di un processo, all'esperimento del rimedio
preventivo consistente nel deposito, nei giudizi davanti  alla  Corte
di cassazione, di un'istanza di accelerazione almeno due  mesi  prima
che sia trascorso il termine di cui all'art. 2,  comma  2-bis,  della
medesima legge. 
    Viene prospettato il contrasto con gli artt. 111, secondo  comma,
e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione  agli  artt.  6,
paragrafo 1, e 13 CEDU. 
    La  Corte  rimettente  riferisce  di   essere   stata   investita
dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89
del  2001,  dal  Ministero  della  giustizia  contro  un  decreto  di
accoglimento  della  domanda  di  equa   riparazione   avanzata   per
l'eccessiva, e  dunque  non  ragionevole,  durata  di  un  precedente
procedimento di equa  riparazione,  con  particolare  riferimento  al
giudizio svoltosi davanti alla Corte di cassazione. 
    Il Ministero della giustizia, tra i vari motivi  di  opposizione,
ha eccepito l'inammissibilita' della domanda, non avendo i ricorrenti
depositato, nel giudizio presupposto, l'istanza di  accelerazione  di
cui all'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001. 
    2.-  In  punto  di  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale, ritenuti non fondati i restanti motivi di opposizione
articolati dal Ministero della giustizia, il giudice a  quo  sostiene
essere  incontroversa  la  mancata  presentazione   dell'istanza   di
accelerazione richiesta dalla disposizione  censurata,  espressamente
ritenuta applicabile  ratione  temporis.  Per  tale  motivo,  sarebbe
fondata  l'eccezione  d'inammissibilita'  proposta  e   l'opposizione
dovrebbe conseguentemente trovare accoglimento. 
    3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte d'appello di
Firenze, dopo aver illustrato il  quadro  normativo  di  riferimento,
richiama alcune pronunce con le quali questa  Corte  avrebbe  accolto
questioni che presentavano «caratteristiche di  forte  analogia»  con
quelle sollevate nell'odierno giudizio (sentenze n. 175 del 2021,  n.
121 del 2020, n. 169 e n. 34 del 2019).  Tali  decisioni,  ricordando
l'orientamento   espresso   dalla   Corte   EDU,    hanno    ritenuto
costituzionalmente illegittimi alcuni dei rimedi preventivi  previsti
dalla legge n. 89 del 2001 - in seguito alle modifiche a quest'ultima
apportate dalla legge n. 208 del 2015 - escludendo che  essi  fossero
«effettivi» ed efficacemente sollecitatori e,  dunque,  in  grado  di
velocizzare davvero la decisione da parte del giudice competente.  Il
rimettente, quindi, osserva che anche l'istanza di  accelerazione  da
depositare  nel   giudizio   davanti   alla   Corte   di   cassazione
costituirebbe un tipo di rimedio preventivo  privo  di  alcuna  reale
efficacia  acceleratoria  del  processo,  non  introducendo   modelli
procedimentali alternativi  e  non  comportando  alcuna  garanzia  di
contrazione dei tempi del processo medesimo. 
    4.- In via preliminare, e' utile ricostruire brevemente il quadro
normativo di riferimento. La legge n. 208 del 2015, nel modificare la
legge n. 89  del  2001,  che  prevede  e  disciplina  il  diritto  di
richiedere un'equa riparazione in caso  di  eccessiva  durata  di  un
processo, vi ha introdotto l'art. 1-bis, comma 1, secondo  cui  «[l]a
parte di un processo ha diritto a  esperire  rimedi  preventivi»,  da
attivarsi proprio allo scopo di scongiurare la  violazione  dell'art.
6, paragrafo 1, CEDU,  sotto  il  profilo  del  mancato  rispetto  di
termini ragionevoli per la conclusione di un processo. 
    Tali termini sono definiti dal successivo art.  2,  comma  2-bis,
della legge n. 89 del 2001, secondo cui, per  quanto  qui  interessa,
nel giudizio di legittimita' il processo non deve eccedere la  durata
di un anno. 
    All'art. 1-ter della medesima legge e'  affidato  il  compito  di
indicare i rimedi  preventivi,  calibrati  in  relazione  a  ciascuna
tipologia  di  processo:  per  il  giudizio   di   legittimita',   in
particolare, il comma 6 dispone che «[n]ei giudizi davanti alla Corte
di  cassazione  la  parte  ha  diritto  a  depositare  un'istanza  di
accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini  di
cui all'articolo 2, comma 2-bis». 
    Le conseguenze della mancata attivazione di tale  strumento  sono
disciplinate dall'art. 2, comma 1, il quale - come ha evidenziato  la
Corte  d'appello  rimettente  -  sancisce  l'inammissibilita'   della
«domanda di  equa  riparazione  proposta  dal  soggetto  che  non  ha
esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di
cui all'articolo 1-ter». 
    Ne deriva che, come gia' affermato da questa Corte in riferimento
all'analogo istituto dell'istanza di accelerazione  prevista  per  il
processo penale dal comma 2 del citato art. 1-ter, anche il  deposito
dell'istanza di accelerazione nel  giudizio  davanti  alla  Corte  di
cassazione, «pur  presentato  come  diritto  alla  stregua  dell'art.
1-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001, opera, piuttosto, come un
onere, visto che il mancato adempimento,  in  base  al  comma  1  del
successivo art. 2, comporta l'inammissibilita' della domanda di  equa
riparazione» (sentenza n. 175 del 2021). 
    5.- Cio' premesso, occorre  in  primo  luogo  definire  il  thema
decidendum. 
    Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione circoscrive l'oggetto
delle questioni sollevate al solo art. 1-ter, comma 6, della legge n.
89 del 2001. Tuttavia,  le  argomentazioni  spese  nella  motivazione
dell'ordinanza, e la  stessa  principale  censura  avanzata,  ruotano
attorno alla sanzione d'inammissibilita' della domanda, prevista  dal
successivo art. 2, comma 1, nel caso in cui il diritto ad esperire il
rimedio preventivo in esame non sia  esercitato  (recte:  l'onere  di
ricorrere ad esso non sia adempiuto). 
    Secondo   la   Corte   rimettente,   infatti,   l'eccezione    di
illegittimita'  costituzionale  formulata  dai  ricorrenti   acquista
rilevanza - e, al  contempo,  non  si  puo'  ritenerne  la  manifesta
infondatezza  -  proprio  «[i]n  relazione   [...]   al   motivo   di
opposizione» articolato dal Ministero della giustizia, in riferimento
all'inammissibilita' della domanda di equa riparazione derivante  dal
«mancato  esperimento  del   rimedio   preventivo   dell'istanza   di
accelerazione». 
    Risulta evidente, allora,  che  la  Corte  d'appello  di  Firenze
intende censurare l'intero congegno normativo,  la  cui  applicazione
porta a sanzionare  con  l'inammissibilita'  della  domanda  di  equa
riparazione  la  mancata  presentazione,  nei   termini   prescritti,
dell'istanza di accelerazione nel corso  del  giudizio  davanti  alla
Corte di cassazione. 
    Nel   ricordare    gli    orientamenti    della    giurisprudenza
costituzionale, del resto, il Collegio a quo afferma che le  pronunce
richiamate  sono  accomunate  dalla   valutazione   in   termini   di
illegittimita' costituzionale di quei rimedi preventivi  «valorizzati
dall'art. 2, n. 1, L. 89/2001 - mediante il riferimento all'art. 1ter
della medesima legge - in termini di inammissibilita'  della  domanda
di equa riparazione». 
    L'oggetto delle questioni effettivamente sollevate va individuato
alla stregua del  contenuto  delle  censure  formulate  nella  stessa
ordinanza di rimessione (sentenze n. 148 del 2022, n. 234  e  n.  224
del 2020), e quindi ricostruendo l'effettiva volonta' del  rimettente
in base ad una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo
(sentenze n. 35 del 2023, n. 228 e n. 88  del  2022).  Questa  Corte,
infatti, ha gia' chiarito che  «un'interpretazione  non  formalistica
del canone dell'esatta ed esaustiva  indicazione  della  disposizione
censurata, ricavabile dall'art. 23, primo e terzo comma, della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della  Corte  costituzionale),  impone  di  identificare   il   thema
decidendum tenendo conto della  motivazione  e  dell'intero  contesto
dell'ordinanza di rimessione (sentenze n. 258 del 2012 e n.  181  del
2011)» (sentenza n. 12 del 2023). 
    Deve percio' ritenersi che le  questioni  sollevate  dalla  Corte
d'appello di  Firenze  rimettente  interroghino  questa  Corte  sulla
legittimita' costituzionale della  disciplina  legislativa  in  forza
della quale la mancata presentazione  dell'istanza  di  accelerazione
davanti alla Corte di cassazione, di cui  all'art.  1-ter,  comma  6,
della legge n. 89 del 2001, comporta la  inammissibilita',  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della medesima legge,  della  domanda  di  equa
riparazione. 
    6.- Cosi' precisato l'oggetto dell'odierno giudizio, le questioni
sono fondate, in riferimento agli artt. 111, secondo  comma,  e  117,
primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo
1, e 13 CEDU. 
    7.- In  sintonia  con  la  giurisprudenza  della  Corte  EDU,  la
giurisprudenza costituzionale e' ormai costante nell'affermare che  i
rimedi  preventivi  sono  non  solo  ammissibili,  eventualmente   in
combinazione con quelli indennitari, ma addirittura  preferibili,  in
quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari  si  protraggano
eccessivamente nel tempo (sentenze n. 107 del 2023, n. 175 del 2021 e
n. 88 del 2018).  Occorre,  tuttavia,  che  ne  consegua  un  rimedio
effettivo, cio' che accade soltanto laddove venga realmente resa piu'
sollecita la decisione da parte del giudice competente (in tal senso,
di recente, Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,  quinta  sezione,
sentenza 30 aprile 2020, Keaney  contro  Irlanda,  e  prima  sezione,
sentenza 28 aprile 2022, Verrascina ed altri contro Italia). 
    In applicazione di tali principi, si e' cosi' affermato  che  non
rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l'imposizione di
adempimenti che costituiscano espressione di «una mera  facolta'  del
ricorrente [...] con effetto puramente dichiarativo di  un  interesse
gia'  incardinato  nel  processo  e  di  mera   "prenotazione   della
decisione"  (che  puo'  comunque  intervenire  oltre  il  termine  di
ragionevole durata del correlativo grado di giudizio)»  (sentenza  n.
34 del 2019). Adempimenti  di  tal  genere,  infatti,  non  avrebbero
«efficacia effettivamente acceleratoria del  processo»  (sentenza  n.
169 del 2019). 
    Con  particolare   riferimento   all'istanza   di   accelerazione
introdotta come rimedio preventivo nell'ambito  del  processo  penale
dall'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, questa Corte ha
affermato che la sua presentazione  «non  offre  alcuna  garanzia  di
contrazione  dei  tempi   processuali,   non   innesta   un   modello
procedimentale alternativo e non costituisce percio' uno strumento  a
disposizione  della  parte  interessata  per  prevenire   l'ulteriore
protrarsi del processo, ne' implica una priorita'  nella  trattazione
del giudizio» (sentenza n. 175 del 2021). 
    Le medesime considerazioni possono essere replicate in  relazione
all'istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti  alla
Corte di cassazione ai sensi delle disposizioni oggetto  dell'odierno
scrutinio. 
    Alla luce della vigente disciplina processuale, infatti,  la  sua
presentazione  non  vincola  il  giudice  «a   quanto   richiestogli»
(sentenza n.  88  del  2018),  ossia  ad  instradare  su  un  binario
preferenziale il processo nel quale  l'istanza  di  accelerazione  e'
depositata nei termini prescritti. In altre parole, nulla esclude che
il processo, «pur a fronte di una siffatta istanza, [possa]  comunque
proseguire e protrarsi oltre il termine di  sua  ragionevole  durata»
(sentenza n. 169  del  2019),  in  violazione  anche  dell'art.  111,
secondo comma, Cost. 
    A differenza dei casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del 2023 e
n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti  dai
commi 1 e 3 dell'art. 1-ter della legge n. 208 del 2015, il  deposito
dell'istanza  in  esame  non  si  risolve  nella   «proposizione   di
possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad
accelerare il corso del processo, prima  che  il  termine  di  durata
massima sia maturato» (sentenza n. 121 del 2020). 
    La disciplina processuale del  giudizio  davanti  alla  Corte  di
cassazione,  infatti,  non  ricollega  al  deposito  dell'istanza  di
accelerazione in esame alcun  effetto  significativo  sui  tempi  del
procedimento, dal momento che il legislatore non  ha  previsto,  come
conseguenza della presentazione di essa,  l'attivazione,  fosse  pure
mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso -  e,  in  tesi,
piu' celere - modulo procedimentale  per  addivenire  alla  decisione
della causa. 
    La  possibilita'  di  offrire  alle  parti  un  diverso,  e  piu'
sollecito,  modello  procedimentale  non  e'  certo  agevolata  dalle
peculiarita'  del  giudizio  di  legittimita',  caratterizzato  dalla
mancanza di una fase istruttoria e dalla  circostanza  che  la  causa
viene discussa - per essere decisa nella stessa seduta - in  un'unica
udienza o adunanza, a seconda che trovi applicazione il  procedimento
in pubblica udienza oppure quello in camera di consiglio. 
    Tuttavia, tali caratteristiche non impediscono, in  assoluto,  di
introdurre semplificazioni procedurali che incidano, riducendoli, sui
tempi del processo. 
    A tale proposito, va segnalato che l'art. 3,  comma  28,  lettera
g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della
legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina
degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di
diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
esecuzione forzata), ha introdotto - con il nuovo  art.  380-bis  del
codice  di  procedura  civile,  inapplicabile  ratione  temporis  nel
giudizio a quo - un rito accelerato anche  nell'ambito  del  giudizio
davanti alla Corte di cassazione. 
    Cio' che conta sottolineare in questa sede, tuttavia, e'  che  il
legislatore della riforma - pur intervenuto, sotto altri profili, sul
testo dell'art. 1-ter della legge n. 89 del  2001  -  non  ha  inteso
instaurare alcun  collegamento  diretto  tra  l'istanza  disciplinata
dalle disposizioni censurate e il suddetto rito accelerato. 
    7.1.- In ogni caso, il deposito dell'istanza di accelerazione  in
parola, in tempo utile ad  evitare  il  superamento  dei  termini  di
ragionevole durata del  processo,  costituisce  manifestazione  della
volonta' di ottenere una decisione rapida. 
    La  mancata  presentazione  di  tale   istanza,   quindi,   «puo'
eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o
non serieta' dell'interesse al  processo  del  richiedente)  ai  fini
della determinazione del quantum dell'indennizzo ex lege  n.  89  del
2001» (sentenza n. 169 del 2019). 
    Quel   che,   invece,   non   risulta   conforme   ai   parametri
costituzionali evocati e' che l'omesso  deposito  dell'istanza  possa
condizionare  la  stessa  ammissibilita'  della   domanda   di   equa
riparazione (in senso analogo, sentenza n. 175 del 2021). 
    8.-  Va  pertanto  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in  cui
prevede l'inammissibilita' della domanda di equa riparazione nel caso
di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art.  1-ter,
comma 6, della medesima legge.