TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione penale
Il giudice dell'esecuzione Fabrizio Guercio ha pronunciato la
seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale
nell'ambito procedimento indicato in epigrafe nei confronti di D. V.
A., nato a..., il...; in atto detenuto presso la Casa circondariale
di..., in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n.
632/2022 del 20 aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 25 marzo
2023; difeso di fiducia dall'avv. Luisa Calamia del Foro di Marsala.
Per una migliore intelligibilita' della presente ordinanza,
appare anzitutto necessaria una premessa in ordine alla genesi
dell'odierno procedimento di esecuzione.
D. V. A. e' stato condannato, con sentenza n. 632/2022, emessa
dal Tribunale di Marsala in data 20 aprile 2022, alla pena di anno
uno e mesi cinque di reclusione in ordine ai reati di atti
persecutori e lesioni personali ascrittigli e ritenuti avvinti dal
vincolo della continuazione, senza la concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
In data 9 novembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha
integralmente confermato, con sentenza n. 5976/2022, la pronuncia di
primo grado, fissando in giorni novanta - ex art. 544, comma 3 del
Codice di procedura penale - il termine per il deposito della
sentenza.
Il 13 dicembre 2022 (dunque, ampiamente prima del decorso del
suddetto termine, che sarebbe maturato in data 7 febbraio 2023) il
giudice di secondo grado ha depositato la sentenza avverso la quale
non e' stato proposto gravame nei termini: per l'effetto, la sentenza
del Tribunale di Marsala n. 632/2022 del 20 aprile 2022,
integralmente confermata in appello, e' divenuta irrevocabile in data
25 marzo 2023.
In esecuzione della stessa - come indicato dalla difesa nella
propria istanza - e' stato emesso nei confronti del D. V. l'ordine di
esecuzione per la carcerazione n. 252/2023 S.I.E.P. (tant'e' che il
predetto e' in atto detenuto presso la Casa circondariale di...).
Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della succitata
sentenza del Tribunale di Marsala (segnatamente, in data 2 maggio
2023) l'avv. Luisa Calamia ha presentato istanza di applicazione «in
executivis» di una delle pene sostitutive delle pene detentive brevi:
tale istanza e' stata fatta pervenire al sottoscritto il 16 maggio
2023 e in pari data e' stato emesso il relativo decreto di fissazione
del procedimento in Camera di consiglio.
All'udienza del 15 giugno 2023 il difensore del D. V. ha
sollecitato questo giudice a sollevare questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del
decreto legislativo n. 150/2022 per violazione dell'art. 3 della
Costituzione; sentito il P.M., che nulla ha osservato, lo scrivente
si e' riservato e il giorno seguente ha rimesso la causa sul ruolo,
«ravvisando l'assoluta necessita' di acquisire la sentenza della
Corte di appello di Palermo del 9 novembre 2022 (con espressa
indicazione della data di deposito), con la quale e' stata confermata
la sentenza n. 632/22 emessa dal Tribunale di Marsala il 20 aprile
2022, divenuta definitiva il 25 marzo 2023».
Infine, all'odierna udienza del 27 giugno 2023, dopo aver
acquisito la predetta documentazione e - sentito il P.M., che nulla
ha osservato - quella prodotta dalla difesa, il Tribunale ha invitata
le parti a concludere e si e' ritirato in Camera di consiglio,
all'esito della quale ha dato lettura della presente ordinanza.
Tutto cio' premesso, il Tribunale di Marsala ritiene di sollevare
questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli
articoli 3, 24 e 27 della Carta costituzionale dell'art. 95 delle
disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022
(rubricato «Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive
delle pene detentive brevi»), nella parte in cui non consente di
presentare al giudice dell'esecuzione ex art. 666 del codice di
procedura penale, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato
della sentenza, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive
di cui all'art. 20-bis Codice penale ai condannati a pena detentiva
non superiore a quattro anni nei confronti dei quali, al momento
dell'entrata in vigore del succitato decreto, pendeva dinanzi alla
Corte di appello il termine per il deposito della sentenza.
Com'e' noto, infatti, il decreto legislativo n. 150 del 10
ottobre 2022 (c.d. «Riforma Cartabia») ha riformato in modo organico
la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
di cui al Capo III della legge n. 689/1981, al fine precipuo di
favorire la risocializzazione dei condannati, «consent[endo] al
giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva,
destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitivita'
della condanna, senza essere sostituite con misure alternative da
parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo
dalla condanna stessa (come testimonia l'allarmante fenomeno dei c.d
liberi sospesi)» (cosi', in termini, la «Relazione Illustrativa» al
decreto legislativo n. 150/2022, pubblicato in Supplemento
straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2022).
La disposizione normativa censurata (l'art. 95 delle disposizioni
transitorie) - nel dettare un regime intertemporale chiaramente
ispirato al principio del «favor rei» - prevede testualmente che «Le
norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se
piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti
in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, Il condannato a pena detentiva non
superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente
innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente
decreto, puo' presentare istanza di applicazione di una delle pene
sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689,
al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 del codice di
procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della
sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto
compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n.
689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
1. Condizioni di ammissibilita' della Questione: le nozioni di
«Giudice» e «giudizio»
L'art. 1 della legge costituzionale n. l del 9 febbraio 1948
individua come condizioni di ammissibilita' del vaglio incidentale di
legittimita' costituzionale che la questione sorga dinanzi ad un
«Giudice» e nell'ambito di un «giudizio».
L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha permesso di
ritenere ammissibile la questione di legittimita' costituzionale
sulla base di un'interpretazione sostanziale e non meramente formale
dei suddetti termini: la Consulta, quindi, puo' procedere ad un esame
nel merito della questione prospettatale, ove quest'ultima sia
proposta da un soggetto chiamato ad applicare il diritto a casi
concreti e in condizione di autonomia, neutralita' e indipendenza da
altri poteri, nell'esercizio di attribuzioni che attengono alla
tutela di diritti e interessi legittimi e che vengono esercitate nel
rispetto di regole che garantiscano il diritto di difesa.
L'accezione non restrittiva sopra indicata ha trovato la sua
prima affermazione nella sentenza n. 129 del 1957, con la quale e'
stata ritenuta ammissibile la questione di legittimita'
costituzionale proposta nell'ambito di un procedimento di volontaria
giurisdizione, per poi giungersi, con la sentenza n. 226 del 1976 a
motivare tale scelta con la finalita' di evitare «zone franche di
incostituzionalita'», che potrebbero determinare l'impossibilita' di
porre rimedio a violazioni che, soprattutto in caso di diritti
fondamentali, risulterebbero intollerabili.
Alla luce di quanto suesposto, non puo' che concludersi nel senso
dell'ammissibilita' della questione di legittimita' proposta dal
rimettente in questa sede.
In via del tutto preliminare, infatti, non v'e' dubbio che - al
di la' del «nomen» - quello dell'esecuzione sia un «Giudice»
(nell'accezione sopra descritta) e che il procedimento camerale di
cui agli articoli 666 del codice di procedura penale e ss. sia un
«giudizio».
Peraltro, qualora si considerasse inammissibile la questione
sollevata in questa sede, si priverebbero i condannati i cui
procedimenti penali, al momento dell'entrata in vigore della c.d.
Riforma Cartabia, erano solo formalmente «pendenti in grado di
appello» - essendo gia' stato emesso nei loro confronti il
dispositivo di condanna - della possibilita' di richiedere a un
qualunque giudice di applicare una delle sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi.
Tale species di condannati, infatti, non potrebbero rivolgersi:
ne' alla Corte di appello, che con la lettura del dispositivo
si e' definitivamente «spogliata» del potere decisionale (nel caso di
specie, peraltro, la Corte aveva gia' depositato anche la motivazione
della sentenza);
ne' alla Corte di cassazione, dinanzi alla quale - in base al
disposto dello stesso art. 95 delle disposizioni transitorie - non
potrebbero richiedere per la prima volta l'applicazione di una
sanzione sostitutiva (1) , ne' tantomeno potrebbero impugnare la
sentenza di secondo grado sotto il profilo della mancata concessione
di una sanzione sostitutiva, trattandosi di una statuizione di merito
antecedente all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia;
ne', infine, al giudice dell'esecuzione, ostandovi la
formulazione letterale della disposizione normativa in commento.
Il che creerebbe una «zona franca» del controllo di
costituzionalita' delle leggi che la Consulta vuole proprio evitare,
soprattutto laddove si verta, come nel caso di specie, in materia di
diritti, fondamentali e inviolabili (e invero, la facolta' di
richiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva di una pena
detentiva breve trova un addentellato normativa nell'art. 27 della
Carta costituzionale, che - nel riconoscere la finalita' rieducativa
della pena - ribadisce l'inviolabilita' della liberta' personale,
scolpita a chiare lettere nell'art. 13 della Costituzione).
Ne' puo' ritenersi tardiva, nel caso di specie, la proposizione
della questione di legittimita', atteso che, per potersi pronunciare
sull'istanza della difesa, avente ad oggetto l'applicazione «in
executivis» di una sanzione sostitutiva, il rimettente si trova a
doverne preliminarmente vagliare l'ammissibilita', facendo all'uopo
applicazione dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto
legislativo n. 150/2022, che - come sopra illustrato - ne detta
rigidamente le condizioni.
Del resto, il D. V. non avrebbe certamente potuto sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 95 delle
disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 dinanzi
alla Corte di appello, che - al momento dell'entrata in vigore della
c.d. Riforma Cartabia - si era gia' «spogliata» della causae
cognitio, avendo emesso il dispositivo della sentenza e finanche
depositato la relativa motivazione.
Quand'anche poi il D. V. avesse sollevato tale questione dinanzi
alla suprema Corte, quest'ultima - a parere dello scrivente - avrebbe
dovuto dichiararla «irrilevante», poiche' l'imputato non puo'
dolersi, col ricorso per cassazione, del fatto di non potere
richiedere al giudice dell'esecuzione, ex art. 666 del codice di
procedura penale, l'applicazione di una sanzione sostitutiva.
2. La rilevanza della questione nel presente giudizio
Il dubbio di legittimita' costituzionale, che in questa sede lo
scrivente si trova a sollevare, discende dalla necessita' di decidere
sull'istanza di applicazione di una sanzione sostitutiva di pene
detentive brevi avanzata dall'avv. Luisa Calamia, ai sensi dell'art.
666 del codice di procedura penale, nell'interesse di D. V. A., come
sopra generalizzato, in atto detenuto presso la Casa circondariale di
esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 632/2022 del 20
aprile 2022, divenuta irrevocabile in data 25 marzo 2023 (giusto
ordine di esecuzione per la carcerazione n. 252/2023 S.I.E.P.).
In particolare, questo giudice si trova nella condizione di dover
valutare, alla luce dei requisiti indicati dall'art. 95 delle
disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022,
l'ammissibilita' dell'istanza difensiva, dacche' - come
inequivocabilmente desumibile dal combinato disposto dei commi 2 e 4
dell'art. 666 del codice di procedura penale (in modo peraltro
conforme ai principi fondamentali della «logica giuridica») - ogni
valutazione «nel merito» da parte del giudice dell'esecuzione
presuppone un vaglio preliminare in ordine alla «non manifesta
infondatezza» della questione prospettatagli.
Orbene, facendo rigorosa applicazione dell'art. 95 delle
disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 dovrebbe
pervenirsi ad una declaratoria di inammissibilita', dell'istanza in
commento, atteso che, al momento dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 150/2022, il procedimento penale a carico del D. V. -
che pure ha presentato la propria istanza ex art. 666 del codice di
procedura penale entro il termine di giorni novanta dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti - non
pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, bensi' dinanzi alla Corte
di appello.
Sennonche' - ed e' questa la ragione per la quale lo scrivente
dubita della legittimita' costituzionale della disposizione normativa
in commento - alla data del 30 dicembre 2022, giorno in cui e'
entrato in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, il processo
penale a carico del D. V. era solo formalmente pendente in appello,
poiche' il giudice del gravame aveva gia' emesso il dispositivo (il 9
novembre 2022) e addirittura - anzitempo rispetto alla scadenza del
termine per il deposito della sentenza, indicato dalla Corte in
giorni novanta - redatto la relativa motivazione (depositata il 13
dicembre 2022).
In termini maggiormente esplicativi, dal momento che la Corte di
appello aveva indicato in giorni novanta il termine per il deposito
della sentenza (poi per vero depositata in poco piu' di trenta
giorni), al momento dell'entrata in vigore della novella normativa,
ossia il 30 dicembre 2022, pendeva ancora il termine per la redazione
della motivazione della sentenza di' secondo grado, che sarebbe
spirato il 7 febbraio 2023.
Cionondimeno - come anzidetto - il D. V. non poteva piu' avanzare
alcuna richiesta ne' proporre alcuna istanza alla Corte di appello,
dal momento che la stessa aveva «consumato» il proprio potere
decisionale (depositando finanche la motivazione della sentenza): e
cio' - si badi - per il semplice fatto che il giudice di secondo
grado, ritenendo particolarmente complessa la stesura della
motivazione, aveva indicato nel dispositivo un termine piu' lungo per
il deposito della sentenza, ex art. 544, comma 3 del codice di
procedura penale.
Tant'e' vero che, con provvedimento del 13 febbraio 2023
(acquisito, col consenso delle parti, all'odierna udienza del 27
giugno 2023) la Corte di appello di Palermo, facendo applicazione
della disciplina transitoria dettata dall'art. 95 decreto legislativo
n. 150/2022, ha dichiarato inammissibile «istanza presentata via PEC
il 21 gennaio 2023 dal difensore di fiducia di D. V. A., in atti
generalizzato, diretta a sostituire la misura della custodia
cautelare in carcere con una delle pene sostitutive previste
dall'art. 20-bis del codice penale, alla luce anche della ratio della
c.d. riforma Cartabia di favorire misure alternative al carcere», sul
presupposto che «il giudizio di appello si e' concluso in epoca
antecedente al 30 dicembre 2022».
Per le suesposte ragioni, dunque, un'eventuale declaratoria di
illegittimita' costituzionale dell'art. 95 delle disposizioni
transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 avrebbe senz'altro
rilevanza nell'odierno procedimento, in quanto consentirebbe allo
scrivente di poter ritenere ammissibile l'istanza avanzata
nell'interesse del D. V. e, per l'effetto, di potersi pronunciarsi
sul merito della stessa.
Non sussistono nel caso di specie, infatti, ulteriori ragioni -
di tipo oggettivo o soggettivo - per ritenere «manifestamente
infondata per difetto delle condizioni di legge», ex art. 666, comma
2 del codice di procedura penale, la richiesta del condannato.
3. La non manifesta infondatezza della questione
A parere del sottoscritto, la disposizione normativa, la cui
legittimita' costituzionale si chiede alla Consulta di vagliare,
risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione
agli articoli 24 e 27 della Costituzione.
E invero, il rigido dettato normativo dell'art. 95 delle
disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022
determina una violazione del «principio di ragionevolezza» scolpito
nell'art. 3 della Costituzione, atteso che, ricorrendone i
presupposti di legge (ex articoli 53 e ss. legge n. 689/1981, come da
ultimo novellata):
consente agli imputati i cui processi - al momento dell'entrata
in vigore della c.d. Riforma Cartabia - erano pendenti in primo grado
o in appello di chiedere al giudice della cognizione l'applicazione
di una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi (posto che,
alla stregua della disposizione de qua, «Le norme previste dal Capo
III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piu' favorevoli, si
applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in
grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto»);
consente ai condannati i cui processi erano «pendent[i] innanzi
la Corte di cassazione all'entrata in vigore dei presente decreto
...[di] presentare istanza di applicazione di una delle pene
sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689,
al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 del codice di
procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilita' della
sentenza» (termine discrezionalmente individuato dal legislatore);
non consente agli imputati i cui processi erano solo
«formalmente» «pendenti .... in grado di appello» - poiche' il
giudice del gravame aveva gia' emesso il dispositivo, «spogliandosi»
conseguentemente del potere decisionale - di presentare analoga
istanza innanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 del
codice di procedura penale, entro il succitato termine di giorni
trenta dal passaggio in giudicato della sentenza.
Orbene, premesso che - a parere di chi scrive - si tratta di
un'evidente lacuna normativa di tipo involontario, quand'anche cosi'
non fosse, dovrebbe cionondimeno concludersi nel senso della
illegittimita' costituzionale della previsione normativa di cui
trattasi, dalla cui applicazione discende un trattamento
assolutamente irragionevole e discriminatorio: ai sensi e per gli
effetti dell'art. 95 delle disposizioni transitorie del decreto
legislativo n. 150/2022, infatti, un imputato impossibilitato a
chiedere al giudice della cognizione (in primo grado o in appello)
l'applicazione di una sanzione sostitutiva puo' rivolgersi al giudice
dell'esecuzione (entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza) soltanto se - al momento dell'entrata in vigore della
novella normativa - il procedimento penale a suo carico era pendente
dinanzi alla Corte di cassazione, ma non anche nell'ipotesi in cui -
in quello stesso momento - pendeva nei suoi confronti il termine per
il deposito della sentenza di secondo grado da parte della Corte di
appello.
In altri termini, non ravvisa lo scrivente alcuna
«ragionevolezza» nella diversita' di trattamento tra l'ipotesi
dell'imputato il cui procedimento penale era pendente in Cassazione
al momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia e
quella dell'imputato il cui procedimento penale, in quello stesso
frangente temporale, era solo formalmente «pendente in appello»,
poiche' - per l'appunto - non era ancora spirato il termine per il
deposito della sentenza da parte della Corte.
Alla stregua della disposizione normativa in questione, infatti,
due posizioni sostanzialmente analoghe (id est, due imputati
impossibilitati a chiedere al giudice della cognizione l'applicazione
di una sanzione sostitutiva) riceverebbero, in modo del tutto
irragionevole, un diverso trattamento giuridico, a detrimento di
quello il cui procedimento penale - al momento dell'entrata in vigore
della c.d. Riforma Cartabia - pendeva solo formalmente in appello,
essendo gia' stato emesso nei suoi confronti il dispositivo di
sentenza o financo la motivazione (come nel caso di specie):
quest'ultimo, invero, a differenza dell'altro imputato (il cui
procedimento penale - al momento dell'entrata in vigore della c.d.
Riforma Cartabia - pendeva dinanzi alla Corte di cassazione), non
puo' piu' avanzare alcuna richiesta ne' proporre alcuna istanza alla
Corte di appello (che s'e' gia' «spogliata» dalla cognizione della
causa), non puo' richiedere l'applicazione di una sanzione
sostitutiva alla suprema Corte e, infine, non puo' promuovere un
incidente di esecuzione ex art. 666 del codice di procedura penale.
Il che determina una violazione degli articoli 24 e 27 della
Costituzione.
Con riguardo a questo primo profilo, invero, l'art. 95 delle
disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 preclude
ad alcuni imputati soltanto (quelli il cui procedimento penale, al
momento dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, pendeva
solo formalmente in appello) la facolta' di richiedere al giudice
dell'esecuzione l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena
detentiva breve irrogata nei loro confronti all'esito del giudizio di
cognizione, con un'irragionevole compressione del loro diritto di
difesa, che - per espressa previsione costituzionale - e'
«inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Inoltre, questa immotivata diversita' di trattamento collide con
l'art. 27 della Costituzione e, in particolare, con la finalita'
rieducativa della pena, cui peraltro e' ispirata la stessa novella
legislativa, uno dei cui obiettivi - come anzidetto e' quello di
consentire al giudice della cognizione (ed eccezionalmente, ai sensi
dell'art. 95 delle disposizioni transitorie, a quello
dell'esecuzione) di applicare delle pene, diverse da quella
detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente dopo la
definitivita' della condanna, in modo da «diversificare» la risposta
punitiva dello Stato e renderla piu' effettiva e tempestiva.
Avuto riguardo al caso in esame, peraltro, l'irragionevolezza
della norma in commento si puo' agevolmente apprezzare se sol si
considera che D. V. A. non potrebbe richiedere ad alcun giudice
l'applicazione di una sanzione sostitutiva per il semplice fatto che
la Corte di appello, ritenendo particolarmente complessa la stesura
della motivazione, aveva indicato nel dispositivo un termine piu'
lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 544, comma 3
del codice di procedura penale.
4. L'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente
orientata
I tentativi di interpretazione «secundum constitutionem» della
disposizione normativa di cui trattasi operati da questo giudice non
hanno consentito di giungere ad una soluzione ermeneutica idonea a
superare le problematiche individuate nel paragrafo precedente della
presente ordinanza.
E invero, la littera legis dell'art. 95 delle disposizioni
transitorie del decreto legislativo n. 150/2022 e' chiara
nell'affermare che possono richiedere al giudice dell'esecuzione
l'applicazione di una sanzione sostitutiva (entro trenta giorni
dall'intervenuta irrevocabilita' della sentenza) soltanto i
condannati a pena detentiva non superiore a quattro anni i cui
procedimenti penali, al momento dell'entrata in vigore del suddetto
decreto legislativo, erano pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.
Ritenere ammissibile l'istanza del D. V. (il cui procedimento
penale - lo si ribadisce - era pendente, al momento dell'entrata in
vigore della novella, dinanzi alla Corte di appello di Palermo,
ancorche' solo «formalmente») significherebbe interpretare
analogicamente la disposizione normativa in commento: il che e'
precluso in radice dall'art. 14 delle preleggi, alla stregua del
quale «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali
o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse
considerati».
In altri termini, in quanto norma «eccezionale» (perche' di
natura «intertemporale»), l'art. 95 delle disposizioni transitorie
del decreto legislativo n. 150/2022 non puo' essere interpretato
analogicamente.
Ne consegue che, anche a fronte di quella che lo scrivente
ritiene essere una lacuna normativa di tipo involontario, l'unica
soluzione per rendere la disposizione in esame compatibile con la
Carta costituzionale e' quella di dichiararla, in parte qua,
costituzionalmente illegittima.
Peraltro - quand'anche non si fosse trattato di una lacuna
involontaria, bensi' di una scelta discrezionale del legislatore -
dovrebbe cionondimeno concludersi, a parere di chi scrive, nel senso
della parziale incostituzionalita' della norma in commento, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione e, segnatamente, del
«principio di ragionevolezza», in relazione agli articoli 24 e 27
della Costituzione.
5. Conclusioni e petitum
Alla luce delle argomentazioni che precedono, ritiene questo
giudice che non si possa decidere in ordine all'istanza avanzata
dalla difesa del D. V. indipendentemente dalla risoluzione della
questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 95
delle disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 150/2022.
Si ritiene, in particolare, che la disposizione normativa
indicata debba essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per
violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte
in cui non consente di presentare al giudice dell'esecuzione ex art.
666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dal passaggio
in giudicato della sentenza, istanza di applicazione di una delle
«pene sostitutive delle pene detentive brevi» ai condannati a pena
detentiva non superiore a quattro anni i cui procedimenti penali, al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, erano solo
formalmente «pendenti .... in grado di appello», in quanto il giudice
del gravame aveva gia' emesso il dispositivo di sentenza,
«consumando» il proprio potere decisionale.
Si rappresenta alla Corte, infine, l'estrema urgenza della
deliberazione, atteso che il D. V. e' in atto detenuto in esecuzione
della sentenza oggetto della sua istanza di esecuzione e che,
conseguentemente, i tempi di definizione del presente procedimento,
nelle more sospeso, incidono sulla liberta' personale dell'imputato.
(1) Ne e' prova il fatto che i condannati a pena detentiva non
superiore a quattro anni i cui procedimenti penali - al momento
dell'entrata in vigore del succitato decreto - erano pendenti
innanzi la Corte di cassazione devono attendere l'esito del
giudizio e, in caso di condanna, promuovere un incidente di
esecuzione, ex art. 666 del codice di procedura penale, entro
trenta giorni dall'intervenuta irrevocabilita' della stessa.