TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO 
                           Sezione Penale 
 
    Il Giudice, dott. Francesco Filippo Orani, alla pubblica  udienza
del 19 settembre 2022, nel procedimento  in  epigrafe  indicato,  nei
confronti di S. N. (in atti generalizzato); 
    Sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta, pronuncia
la seguente ordinanza. 
1. Premessa 
    1.1. S. N. e' chiamato a rispondere «del reato p. e p.  dall'art.
73, decreto legislativo n. 159/2011,  perche',  essendo  destinatario
della misura dell'avviso orale emesso dal Questore di ... in data ...
e notificatogli in data ..., circolava  alla  guida  dell'autovettura
... sprovvisto di patente di guida»; fatto commesso in ..., il ... 
    1.2. Dall'istruttoria e' emerso che: 
        a) l'imputato e' stato sottoposto alla misura di  prevenzione
dell'avviso orale con provvedimento definitivo emesso dal Questore di
... in data ... e notificato all'interessato il ...; 
        b) con provvedimento emesso in data ...,  il  Prefetto  della
Provincia di ... ha disposto la sospensione della patente di guida n.
..., intestata a S. N., per la durata di un anno, con decorrenza  dal
..., in quanto, in pari data, lo stesso era stato colto alla guida in
stato di ebrezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche, in violazione
dell'art. 186, comma 2, lettera c) C.d.S.; 
        c) il ...,  durante  un  controllo  di  polizia  stradale,  i
Carabinieri della Stazione di ... hanno  fermato  il  S.  alla  guida
della propria autovettura, sprovvisto di patente, in  quanto  sospesa
con il provvedimento prefettizio sopra richiamato. 
2. Oggetto della questione di legittimita' costituzionale 
    Il tribunale, consideratane la non manifesta  infondatezza  e  la
rilevanza nel caso concreto, ritiene di dover sollevare d'ufficio, ai
sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  73,   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 3 e 25,
secondo comma, della Costituzione. 
    Su questione per certi versi analoga la Corte  costituzionale  si
e' gia'  pronunciata  in  passato,  da  ultimo  con  la  sentenza  n.
211/2022, del  cui  percorso  argomentativo  si  tentera'  di  tenere
debitamente conto  nel  prospettare  la  questione  nei  termini  che
seguono. 
3. Rilevanza della questione 
    3.1.  Le  emergenze  processuali,   sintetizzate   in   premessa,
comprovano una  condotta  riconducibile  a  quella  sanzionata  dalla
citata norma incriminatrice, che, come  noto,  punisce  con  la  pena
dell'arresto da sei mesi a tre anni la  guida  di  un  autoveicolo  o
motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia  stata  negata,
sospesa  o  revocata,  commessa  da  persona  gia'  sottoposta,   con
provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione  personale,  da
qui la rilevanza della questione. 
    3.2. La citata disposizione, infatti,  non  distingue  in  ordine
alle ragioni della revoca  o  sospensione  della  patente  di  guida,
risultando astrattamente applicabile anche ai casi in cui il relativo
provvedimento  amministrativo  non  consegua  all'applicazione  della
misura di prevenzione, deponendo in tal senso,  in  primo  luogo,  il
dato letterale della disposizione. 
    3.3.  Quanto  all'elemento  della  sottoposizione  a  misura   di
prevenzione, non sfugge a questo  Giudice  che,  secondo  un  recente
orientamento della Corte di cassazione (Sez. 5, sentenza n. 14935 del
28 febbraio 2023, Rv. 284585 - 01)  «Non  integra  il  reato  di  cui
all'art. 73, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  la  guida
di un autoveicolo senza patente, o  dopo  che  la  stessa  sia  stata
revocata, da parte del destinatario  di  un  mero  avviso  orale  del
questore privo della prescrizione dei divieti previsti  dall'art.  3,
comma 4, del decreto legislativo citato». 
    Trattasi, tuttavia, di orientamento difficilmente compatibile con
il tenore letterale dell'art. 3, decreto legislativo n. 159/2011, che
annovera tra le misure di prevenzione personali  l'avviso  orale  dal
Questore, anche nella forma c.d. «semplice», vale a dire  in  assenza
delle  prescrizioni  aggiuntive  di  cui  al   quarto   comma   della
disposizione in parola. 
    Inoltre,  l'indirizzo  citato  non  e'   univoco   in   sede   di
legittimita'. Infatti, Sez. 1, sentenza n. 418 del 17 novembre  2022,
Rv. 283945 - 01 ha affermato l'opposto  principio  secondo  cui:  «Il
reato di cui all'art. 73, decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, che sanziona la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che
la stessa sia stata revocata, da parte di persona sottoposta a misura
di prevenzione, e' configurabile anche nel caso in  cui  quest'ultima
sia  stata  disposta  dall'autorita'  amministrativa».   (Fattispecie
relativa  a  soggetto  destinatario  di  un  mero  avviso  orale  del
Questore). 
    Ne deriva che,  in  assenza  di  un  orientamento  univoco  della
giurisprudenza di legittimita', e nel rispetto del  tenore  letterale
dell'art. 73 citato, lo stesso deve ritenersi applicabile al caso  di
specie, relativo, appunto ad un soggetto destinatario di avviso orale
senza prescrizioni. 
    3.4.  Inoltre,  e'  appena  il  caso   di   ricordare   che   «la
depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116
cod. strada a seguito del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  8,
non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga  posta
in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in
relazione alla quale l'art. 73 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, prevede un autonomo reato» (da  ultimo  Cass.  Sez.  6,
sentenza n. 8223 del 12 dicembre 2017, Rv. 272233 - 01). 
    3.5. Si osserva, altresi', che il provvedimento applicativo della
misura di prevenzione risulta validamente  adottato:  secondo  quanto
ritenuto dal Questore di ..., i precedenti penali  (risultanti  anche
dal certificato del casellario  giudiziale  in  atti)  e  di  polizia
dell'imputato  erano  tali  da  determinarne  l'inquadramento   nella
categoria  di  soggetti  di  cui  all'art.  1,  lettera  c),  decreto
legislativo n. 159/2011, in quanto soggetto incline  a  comportamenti
che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica. 
    L'avviso orale si fondava, infatti, sulla ritenuta  pericolosita'
sociale del soggetto, valutata con giudizio  prognostico  sulla  base
dei precedenti per  violazione  di  domicilio,  esercizio  arbitrario
delle proprie ragioni con violenza sulle cose, resistenza a  Pubblico
Ufficiale e guida in stato di ebrezza; rilevato altresi' che  il  S.,
in data ... era stato segnalato  dall'Autorita'  giudiziaria  per  un
reato a sfondo sessuale. 
    3.6. Pertanto, dovendosi applicare nel caso di specie l'art.  73,
decreto  legislativo  n.  159/2011,  sulla   cui   conformita'   alla
Costituzione, per le ragioni che  verranno  esposte  in  seguito,  si
dubita, si ritiene che il presente giudizio non possa essere definito
in  assenza  della  soluzione   della   questione   di   legittimita'
costituzionale prospettata, non essendo possibile, sulla  scorta  del
descritto   inquadramento,   un'interpretazione    costituzionalmente
orientata della disposizione in esame. 
4. Non manifesta infondatezza 
4.1. Violazione dell'art. 25,  comma  secondo,  della  Costituzione -
principio di offensivita' 
    Sotto un primo profilo, la norma censurata  appare  in  contrasto
con il principio di necessaria offensivita' del reato, desumibile, in
primo luogo, dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. 
    Come osservato  nella  citata  sentenza  n.  211/2022,  la  Corte
costituzionale ha, in piu' occasioni, affermato che il  rispetto  del
principio di offensivita' (nullum crimen sine iniuria), comporta  che
il  legislatore,  nell'esercizio  della  sua  discrezionalita',  puo'
reprimere sul piano  penale,  come  fattispecie  di  reato,  soltanto
condotte che, nella loro descrizione tipica comunque  rispettosa  del
principio di legalita', consistano, altresi',  in  comportamenti  dal
contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto  il
profilo della loro mera esposizione a pericolo. 
    Con orientamento costante (ex multis, sentenze n. 225  del  2008,
n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000) si e', altresi', precisato
che il principio di offensivita' opera su due piani distinti:  da  un
lato, come precetto rivolto al legislatore,  diretto  a  limitare  la
repressione penale a fatti che, nella loro  configurazione  astratta,
presentino un  contenuto  offensivo  di  beni  o  interessi  ritenuti
meritevoli di protezione (offensivita'  «in  astratto»);  dall'altro,
come criterio interpretativo-applicativo per il  Giudice  comune,  il
quale,  nella   verifica   della   riconducibilita'   della   singola
fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto,  dovra'  evitare
che  ricadano  in  quest'ultimo  comportamenti  privi  di   qualsiasi
attitudine lesiva (offensivita' «in concreto»). 
    E' stato altresi' chiarito, in piu' occasioni, che  il  principio
di offensivita'  «in  astratto»  non  implica  che  l'unico  modello,
costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno. Rientra,
infatti, nella discrezionalita' del legislatore la scelta  per  forme
di tutela anticipata, che colpiscano l'aggressione ai beni  giuridici
protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonche',
correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosita' alla
quale riconnettere la risposta punitiva (sentenza n. 225  del  2008);
prospettiva nella quale non e' precluso,  di  norma,  il  ricorso  al
modello del reato di pericolo presunto (sentenze n. 133 del 1992,  n.
333 del 1991 e n. 62 del 1986). 
    Insomma, anche i reati di pericolo presunto, ai quali va ascritta
la previsione di  cui  all'art.  73  cod.  antimafia,  devono  essere
connotati dalla necessaria offensivita' della  fattispecie  criminosa
(sentenza n. 360 del 1995). 
    Il  principio  di  offensivita'  del  reato,  anche   nella   sua
configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le  qualita'
personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli  stessi  non
possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza  penale
a condizioni soggettive,  salvo  che  tale  trattamento  specifico  e
differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla  necessita'
di preservare altri interessi meritevoli di tutela. 
    Non  e',  al  contrario,  compatibile   con   il   principio   di
offensivita' l'incriminazione di un  mero  status,  anziche'  di  una
condotta, pur potendo  rilevare,  nei  reati  propri,  la  condizione
soggettiva dell'autore. 
    Con la richiamata pronuncia n. 211/2022, la Corte  costituzionale
ha ritenuto non ravvisabile un'ipotesi  di  responsabilita'  d'autore
nella  fattispecie  di  cui  all'art.  73,  decreto  legislativo   n.
159/2011, in quanto «[l]e  misure  di  prevenzione  personale,  [...]
presuppongono  la  riconducibilita'  della  persona  ad   una   delle
categorie di destinatari previste dal codice antimafia,  l'attualita'
della pericolosita'  sociale  del  destinatario  della  misura  e  la
pericolosita'  sociale  effettiva  della  persona  per  la  sicurezza
pubblica», aggiungendo che «[l]'applicazione di  tali  misure  ha  lo
specifico obiettivo, tra gli altri, di garantire  l'attuazione  della
necessaria vigilanza da parte degli  organi  di  pubblica  sicurezza,
anche attraverso la  previsione  di  limitazioni  della  liberta'  di
circolazione»; inoltre, «non ogni inadempimento di obblighi  generici
e indeterminati puo' essere posto  a  carico  dei  destinatari  delle
misure di  prevenzione,  ma  soltanto  quello  che  si  sostanzia  in
violazioni  di  specifiche  prescrizioni  finalizzate   alla   tutela
dell'ordine pubblico  e  della  sicurezza;  prescrizioni  che,  nella
fattispecie oggetto delle censure di illegittimita' costituzionale in
esame,  sono   riconducibili   all'art.   120   cod.   strada.   Tale
disposizione, al comma 1, stabilisce che non  possono  conseguire  la
patente di guida coloro che  sono,  o  sono  stati,  sottoposti  alle
misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956  (con  la
sola eccezione di quella di cui all'art. 2) e dalla legge n. 575  del
1965». 
    In altri termini, «[p]resupposto della fattispecie penale  e'  la
mancanza  del  titolo  abilitativo  alla  guida   quale   conseguenza
dell'applicazione della misura di prevenzione personale;  presupposto
che - come rilevato - trova il suo  specifico  riferimento  normativo
nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada». 
    Tuttavia,  se  in  presenza  di   tale   presupposto   la   norma
incriminatrice trova giustificazione sotto il profilo  del  principio
di offensivita', si rileva che, come accennato, il  tenore  letterale
della stessa ne determina l'applicabilita' anche alle ipotesi in  cui
la  sospensione  o  revoca  del  titolo  abilitativo   non   derivino
dall'applicazione  della  misura   di   prevenzione   personale,   ma
conseguano  ad  altre  evenienze,  come  la  perdita  dei   requisiti
psicofisici per la guida o, come nel caso di specie, quando si tratti
di misura di tipo cautelare  irrogata  dall'Autorita'  amministrativa
per contrastare ulteriori comportamenti connessi all'abuso di bevande
alcoliche. 
    In ipotesi  di  questo  genere  verrebbe  a  mancare  la  ragione
giustificativa  della  previsione  penale  dal  punto  di  vista  del
principio di offensivita', come detto, individuata  nella  necessita'
di  limitare  gli  spostamenti,   di   impedire   o   ostacolare   la
perpetrazione di attivita' illecite e  di  rendere  meno  agevole  il
sottrarsi ai controlli dell'autorita' da parte di  soggetti  ritenuti
pericolosi,  e  per  questo  assoggettati  a  misura  di  prevenzione
personale. 
    Infatti, appare evidente che, laddove la revoca o la  sospensione
della patente non sia  collegata  all'applicazione  della  misura  di
prevenzione  (e  quindi  alla  pericolosita'  del  soggetto  e   alla
conseguente necessita' di predisporre piu'  stringenti  modalita'  di
controllo)  la  previsione  di  una  sanzione  penale  connessa  alla
violazione del divieto di guida senza patente finisce col punire  una
qualita' personale del soggetto, cioe' quella di essere sottoposto ad
una misura di prevenzione; infatti, la medesima condotta, in  assenza
di tale qualifica soggettiva, e' punita solo  in  via  amministrativa
dall'art. 116, comma 15 C.d.S., fatta salva l'ipotesi di recidiva nel
biennio. 
    In casi del  genere,  richiamando  i  principi  espressi  con  la
sentenza  n.  354/2002,  l'essere   sottoposto,   con   provvedimento
definitivo, a una  misura  di  prevenzione  personale  si  pone  come
«evenienza del tutto estranea al fatto-reato» previsto dall'art.  73,
decreto  legislativo  n.   159/2011,   configurando   un'ipotesi   di
«responsabilita' penale d'autore». 
    Di tale ragionamento parrebbe dar  conto  anche  la  Corte  adita
nella piu' volte  citata  sentenza  n.  211/2022,  nella  quale  essa
precisa che «[a]lmeno nell'ipotesi  della  revoca  della  patente  in
ragione  dell'applicazione  della  misura  di  prevenzione  personale
(l'unica finora venuta all'esame di questa Corte sotto il profilo del
censurato automatismo della preclusione), c'e' pertanto un momento di
valutazione in concreto, caso per caso, della pericolosita' specifica
dell'interessato,   che   peraltro   si   accompagna    anche    alla
giustiziabilita'  della  valutazione   prefettizia.   Cio'   conforta
l'identificazione  di  una  pericolosita'  specifica  della  condotta
prevista dalla disposizione censurata e,  quindi,  il  riconoscimento
dell'offensivita' del relativo reato contravvenzionale». 
    Tale momento valutativo della pericolosita'  sociale  manca,  con
ogni evidenza, nel caso in esame,  nel  quale  la  sospensione  della
patente  non  era   connessa   all'applicazione   della   misura   di
prevenzione. 
    Ne consegue che la fattispecie  in  esame,  nella  parte  in  cui
punisce con una sanzione penale il  destinatario  di  una  misura  di
prevenzione personale applicata in via definitiva, al quale sia stata
sospesa o revocata la patente di guida  anche  per  ragioni  estranee
all'applicazione della misura di prevenzione, configura un'ipotesi di
reato  d'autore  e  si  pone  in  contrasto  con  il   principio   di
offensivita', il quale, nella sua accezione astratta, vieta di punire
o di punire in maniera piu' rigorosa un soggetto,  in  ragione  delle
sue qualita' personali, derivanti dal precedente compimento  di  atti
del tutto estranei al fatto-reato per cui si procede. 
4.2.  Violazione  dell'art.  3  della  Costituzione -  principio   di
ragionevolezza 
    Le  argomentazioni  che  precedono  portano  a   dubitare   della
legittimita' costituzionale della disposizione in esame  anche  sotto
il profilo della compatibilita' con il principio  di  ragionevolezza,
desumibile dall'art. 3 della Costituzione. 
    Infatti, come detto, in seguito alla depenalizzazione attuata con
l'art. l, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la conduzione di
veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la
guida senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti fisici e psichici non e' piu'  prevista  dalla  legge  come
reato (salvo il caso di recidiva nel biennio), in quanto  trasformata
in illecito amministrativo e oggi punita  dall'art.  116,  comma  15,
primo periodo C.d.S., con  la  sanzione  amministrativa  da  5.100  a
30.599 euro. 
    Ne deriva che, nell'attuale  sistema  normativo,  l'essere  stato
sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione
personale, pur essendo circostanza del tutto estranea al  fatto-reato
(la guida senza patente), rende punibile una condotta che,  se  posta
in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul
piano penate (salvo il caso di recidiva nel biennio). 
    In  quest'ottica,  la  norma  incriminatrice  appare  viziata  da
irragionevolezza, giacche' un medesimo fatto (la guida senza patente)
rileva sotto l'aspetto penale soltanto per una particolare  categoria
di  soggetti,  quelli  cioe'  che  siano  sottoposti  a   misura   di
prevenzione. 
    Anche questa censura era gia' stata esaminata con la sentenza  n.
211/2022, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che  «[l]a
differente risposta punitiva per la condotta di guida  senza  patente
prevista, da un lato,  per  i  soggetti  non  colpiti  da  misure  di
prevenzione  personali,  e  dall'altro,  per  coloro  che   a   causa
dell'accertata pericolosita' vi siano sottoposti, risponde ad una non
irragionevole  scelta  del  legislatore  in  materia   di   politiche
sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento  della  risposta
punitiva in relazione al differente disvalore della condotta  e  alla
diversa intensita' dell'offesa ai beni protetti. 
    Rientra, infatti, nella  non  irragionevole  opzione  legislativa
graduare  la  reazione  dell'ordinamento  rispetto  ad  un   illecito
commesso, sanzionando l'ipotesi meno grave sul piano  amministrativo,
allo scopo di assicurare il bene della sicurezza  della  circolazione
stradale, e, al contempo, punire piu' severamente la stessa condotta,
realizzata da persone pericolose perche' soggette in via definitiva a
misure di prevenzione personali. 
    L'elemento  differenziale   della   pericolosita'   di   chi   e'
assoggettato a una misura di prevenzione  personale  -  che  vale  ad
assicurare l'offensivita' della fattispecie di  reato  per  tutte  le
considerazioni  sopra  svolte  -   rappresenta   anche   la   ragione
giustificatrice della diversa disciplina sanzionatoria». 
    Appare evidente che tale ragionamento -  imperniato  sul  diverso
disvalore di una  condotta  naturalisticamente  identica  quando  sia
posta in essere da chi e' assoggettato ad una misura  di  prevenzione
personale fondata sulla pericolosita' del soggetto -  presuppone  che
il motivo della non irragionevole diversita' di  trattamento  risieda
proprio nella pericolosita' sociale, che deve essere  alla  base  del
provvedimento di  sospensione  o  revoca  della  patente,  oltre  che
oggetto, in tale sede procedimentale,  di  un  autonomo  accertamento
(come previsto da Corte costituzionale, sentenza n. 99/2020). 
    Nel  caso  in  esame,  tuttavia,  come  gia'  detto,  manca  tale
accertamento, poiche' il provvedimento di sospensione  amministrativa
della patente e' stato disposto per ragioni  non  ricollegabili  alla
pericolosita' dell'imputato. 
    Ne deriva che non appare ragionevole la differenza di trattamento
tra l'ipotesi in esame - nella quale al S., gia' sottoposto a  misura
di  prevenzione,  e'  stata  sospesa  la  patente  perche'  risultato
positivo all'alcoltest - punita con  sanzione  penale  e  quella  del
soggetto non gravato da misura di prevenzione, ma al quale sia  stata
revocata o sospesa la patente per ragioni analoghe a quelle  presenti
nel caso di  specie,  il  quale  viene  sanzionato  soltanto  in  via
amministrativa.