TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Sezione Penale
Il Giudice, dott. Francesco Filippo Orani, alla pubblica udienza
del 19 settembre 2022, nel procedimento in epigrafe indicato, nei
confronti di S. N. (in atti generalizzato);
Sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta, pronuncia
la seguente ordinanza.
1. Premessa
1.1. S. N. e' chiamato a rispondere «del reato p. e p. dall'art.
73, decreto legislativo n. 159/2011, perche', essendo destinatario
della misura dell'avviso orale emesso dal Questore di ... in data ...
e notificatogli in data ..., circolava alla guida dell'autovettura
... sprovvisto di patente di guida»; fatto commesso in ..., il ...
1.2. Dall'istruttoria e' emerso che:
a) l'imputato e' stato sottoposto alla misura di prevenzione
dell'avviso orale con provvedimento definitivo emesso dal Questore di
... in data ... e notificato all'interessato il ...;
b) con provvedimento emesso in data ..., il Prefetto della
Provincia di ... ha disposto la sospensione della patente di guida n.
..., intestata a S. N., per la durata di un anno, con decorrenza dal
..., in quanto, in pari data, lo stesso era stato colto alla guida in
stato di ebrezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche, in violazione
dell'art. 186, comma 2, lettera c) C.d.S.;
c) il ..., durante un controllo di polizia stradale, i
Carabinieri della Stazione di ... hanno fermato il S. alla guida
della propria autovettura, sprovvisto di patente, in quanto sospesa
con il provvedimento prefettizio sopra richiamato.
2. Oggetto della questione di legittimita' costituzionale
Il tribunale, consideratane la non manifesta infondatezza e la
rilevanza nel caso concreto, ritiene di dover sollevare d'ufficio, ai
sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 3 e 25,
secondo comma, della Costituzione.
Su questione per certi versi analoga la Corte costituzionale si
e' gia' pronunciata in passato, da ultimo con la sentenza n.
211/2022, del cui percorso argomentativo si tentera' di tenere
debitamente conto nel prospettare la questione nei termini che
seguono.
3. Rilevanza della questione
3.1. Le emergenze processuali, sintetizzate in premessa,
comprovano una condotta riconducibile a quella sanzionata dalla
citata norma incriminatrice, che, come noto, punisce con la pena
dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o
motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata,
sospesa o revocata, commessa da persona gia' sottoposta, con
provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, da
qui la rilevanza della questione.
3.2. La citata disposizione, infatti, non distingue in ordine
alle ragioni della revoca o sospensione della patente di guida,
risultando astrattamente applicabile anche ai casi in cui il relativo
provvedimento amministrativo non consegua all'applicazione della
misura di prevenzione, deponendo in tal senso, in primo luogo, il
dato letterale della disposizione.
3.3. Quanto all'elemento della sottoposizione a misura di
prevenzione, non sfugge a questo Giudice che, secondo un recente
orientamento della Corte di cassazione (Sez. 5, sentenza n. 14935 del
28 febbraio 2023, Rv. 284585 - 01) «Non integra il reato di cui
all'art. 73, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la guida
di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata
revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del
questore privo della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3,
comma 4, del decreto legislativo citato».
Trattasi, tuttavia, di orientamento difficilmente compatibile con
il tenore letterale dell'art. 3, decreto legislativo n. 159/2011, che
annovera tra le misure di prevenzione personali l'avviso orale dal
Questore, anche nella forma c.d. «semplice», vale a dire in assenza
delle prescrizioni aggiuntive di cui al quarto comma della
disposizione in parola.
Inoltre, l'indirizzo citato non e' univoco in sede di
legittimita'. Infatti, Sez. 1, sentenza n. 418 del 17 novembre 2022,
Rv. 283945 - 01 ha affermato l'opposto principio secondo cui: «Il
reato di cui all'art. 73, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, che sanziona la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che
la stessa sia stata revocata, da parte di persona sottoposta a misura
di prevenzione, e' configurabile anche nel caso in cui quest'ultima
sia stata disposta dall'autorita' amministrativa». (Fattispecie
relativa a soggetto destinatario di un mero avviso orale del
Questore).
Ne deriva che, in assenza di un orientamento univoco della
giurisprudenza di legittimita', e nel rispetto del tenore letterale
dell'art. 73 citato, lo stesso deve ritenersi applicabile al caso di
specie, relativo, appunto ad un soggetto destinatario di avviso orale
senza prescrizioni.
3.4. Inoltre, e' appena il caso di ricordare che «la
depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116
cod. strada a seguito del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8,
non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta
in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in
relazione alla quale l'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, prevede un autonomo reato» (da ultimo Cass. Sez. 6,
sentenza n. 8223 del 12 dicembre 2017, Rv. 272233 - 01).
3.5. Si osserva, altresi', che il provvedimento applicativo della
misura di prevenzione risulta validamente adottato: secondo quanto
ritenuto dal Questore di ..., i precedenti penali (risultanti anche
dal certificato del casellario giudiziale in atti) e di polizia
dell'imputato erano tali da determinarne l'inquadramento nella
categoria di soggetti di cui all'art. 1, lettera c), decreto
legislativo n. 159/2011, in quanto soggetto incline a comportamenti
che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica.
L'avviso orale si fondava, infatti, sulla ritenuta pericolosita'
sociale del soggetto, valutata con giudizio prognostico sulla base
dei precedenti per violazione di domicilio, esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con violenza sulle cose, resistenza a Pubblico
Ufficiale e guida in stato di ebrezza; rilevato altresi' che il S.,
in data ... era stato segnalato dall'Autorita' giudiziaria per un
reato a sfondo sessuale.
3.6. Pertanto, dovendosi applicare nel caso di specie l'art. 73,
decreto legislativo n. 159/2011, sulla cui conformita' alla
Costituzione, per le ragioni che verranno esposte in seguito, si
dubita, si ritiene che il presente giudizio non possa essere definito
in assenza della soluzione della questione di legittimita'
costituzionale prospettata, non essendo possibile, sulla scorta del
descritto inquadramento, un'interpretazione costituzionalmente
orientata della disposizione in esame.
4. Non manifesta infondatezza
4.1. Violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione -
principio di offensivita'
Sotto un primo profilo, la norma censurata appare in contrasto
con il principio di necessaria offensivita' del reato, desumibile, in
primo luogo, dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Come osservato nella citata sentenza n. 211/2022, la Corte
costituzionale ha, in piu' occasioni, affermato che il rispetto del
principio di offensivita' (nullum crimen sine iniuria), comporta che
il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', puo'
reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto
condotte che, nella loro descrizione tipica comunque rispettosa del
principio di legalita', consistano, altresi', in comportamenti dal
contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il
profilo della loro mera esposizione a pericolo.
Con orientamento costante (ex multis, sentenze n. 225 del 2008,
n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000) si e', altresi', precisato
che il principio di offensivita' opera su due piani distinti: da un
lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la
repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta,
presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti
meritevoli di protezione (offensivita' «in astratto»); dall'altro,
come criterio interpretativo-applicativo per il Giudice comune, il
quale, nella verifica della riconducibilita' della singola
fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovra' evitare
che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi
attitudine lesiva (offensivita' «in concreto»).
E' stato altresi' chiarito, in piu' occasioni, che il principio
di offensivita' «in astratto» non implica che l'unico modello,
costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno. Rientra,
infatti, nella discrezionalita' del legislatore la scelta per forme
di tutela anticipata, che colpiscano l'aggressione ai beni giuridici
protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonche',
correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosita' alla
quale riconnettere la risposta punitiva (sentenza n. 225 del 2008);
prospettiva nella quale non e' precluso, di norma, il ricorso al
modello del reato di pericolo presunto (sentenze n. 133 del 1992, n.
333 del 1991 e n. 62 del 1986).
Insomma, anche i reati di pericolo presunto, ai quali va ascritta
la previsione di cui all'art. 73 cod. antimafia, devono essere
connotati dalla necessaria offensivita' della fattispecie criminosa
(sentenza n. 360 del 1995).
Il principio di offensivita' del reato, anche nella sua
configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualita'
personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non
possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale
a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e
differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessita'
di preservare altri interessi meritevoli di tutela.
Non e', al contrario, compatibile con il principio di
offensivita' l'incriminazione di un mero status, anziche' di una
condotta, pur potendo rilevare, nei reati propri, la condizione
soggettiva dell'autore.
Con la richiamata pronuncia n. 211/2022, la Corte costituzionale
ha ritenuto non ravvisabile un'ipotesi di responsabilita' d'autore
nella fattispecie di cui all'art. 73, decreto legislativo n.
159/2011, in quanto «[l]e misure di prevenzione personale, [...]
presuppongono la riconducibilita' della persona ad una delle
categorie di destinatari previste dal codice antimafia, l'attualita'
della pericolosita' sociale del destinatario della misura e la
pericolosita' sociale effettiva della persona per la sicurezza
pubblica», aggiungendo che «[l]'applicazione di tali misure ha lo
specifico obiettivo, tra gli altri, di garantire l'attuazione della
necessaria vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza,
anche attraverso la previsione di limitazioni della liberta' di
circolazione»; inoltre, «non ogni inadempimento di obblighi generici
e indeterminati puo' essere posto a carico dei destinatari delle
misure di prevenzione, ma soltanto quello che si sostanzia in
violazioni di specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza; prescrizioni che, nella
fattispecie oggetto delle censure di illegittimita' costituzionale in
esame, sono riconducibili all'art. 120 cod. strada. Tale
disposizione, al comma 1, stabilisce che non possono conseguire la
patente di guida coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle
misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956 (con la
sola eccezione di quella di cui all'art. 2) e dalla legge n. 575 del
1965».
In altri termini, «[p]resupposto della fattispecie penale e' la
mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza
dell'applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto
che - come rilevato - trova il suo specifico riferimento normativo
nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada».
Tuttavia, se in presenza di tale presupposto la norma
incriminatrice trova giustificazione sotto il profilo del principio
di offensivita', si rileva che, come accennato, il tenore letterale
della stessa ne determina l'applicabilita' anche alle ipotesi in cui
la sospensione o revoca del titolo abilitativo non derivino
dall'applicazione della misura di prevenzione personale, ma
conseguano ad altre evenienze, come la perdita dei requisiti
psicofisici per la guida o, come nel caso di specie, quando si tratti
di misura di tipo cautelare irrogata dall'Autorita' amministrativa
per contrastare ulteriori comportamenti connessi all'abuso di bevande
alcoliche.
In ipotesi di questo genere verrebbe a mancare la ragione
giustificativa della previsione penale dal punto di vista del
principio di offensivita', come detto, individuata nella necessita'
di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la
perpetrazione di attivita' illecite e di rendere meno agevole il
sottrarsi ai controlli dell'autorita' da parte di soggetti ritenuti
pericolosi, e per questo assoggettati a misura di prevenzione
personale.
Infatti, appare evidente che, laddove la revoca o la sospensione
della patente non sia collegata all'applicazione della misura di
prevenzione (e quindi alla pericolosita' del soggetto e alla
conseguente necessita' di predisporre piu' stringenti modalita' di
controllo) la previsione di una sanzione penale connessa alla
violazione del divieto di guida senza patente finisce col punire una
qualita' personale del soggetto, cioe' quella di essere sottoposto ad
una misura di prevenzione; infatti, la medesima condotta, in assenza
di tale qualifica soggettiva, e' punita solo in via amministrativa
dall'art. 116, comma 15 C.d.S., fatta salva l'ipotesi di recidiva nel
biennio.
In casi del genere, richiamando i principi espressi con la
sentenza n. 354/2002, l'essere sottoposto, con provvedimento
definitivo, a una misura di prevenzione personale si pone come
«evenienza del tutto estranea al fatto-reato» previsto dall'art. 73,
decreto legislativo n. 159/2011, configurando un'ipotesi di
«responsabilita' penale d'autore».
Di tale ragionamento parrebbe dar conto anche la Corte adita
nella piu' volte citata sentenza n. 211/2022, nella quale essa
precisa che «[a]lmeno nell'ipotesi della revoca della patente in
ragione dell'applicazione della misura di prevenzione personale
(l'unica finora venuta all'esame di questa Corte sotto il profilo del
censurato automatismo della preclusione), c'e' pertanto un momento di
valutazione in concreto, caso per caso, della pericolosita' specifica
dell'interessato, che peraltro si accompagna anche alla
giustiziabilita' della valutazione prefettizia. Cio' conforta
l'identificazione di una pericolosita' specifica della condotta
prevista dalla disposizione censurata e, quindi, il riconoscimento
dell'offensivita' del relativo reato contravvenzionale».
Tale momento valutativo della pericolosita' sociale manca, con
ogni evidenza, nel caso in esame, nel quale la sospensione della
patente non era connessa all'applicazione della misura di
prevenzione.
Ne consegue che la fattispecie in esame, nella parte in cui
punisce con una sanzione penale il destinatario di una misura di
prevenzione personale applicata in via definitiva, al quale sia stata
sospesa o revocata la patente di guida anche per ragioni estranee
all'applicazione della misura di prevenzione, configura un'ipotesi di
reato d'autore e si pone in contrasto con il principio di
offensivita', il quale, nella sua accezione astratta, vieta di punire
o di punire in maniera piu' rigorosa un soggetto, in ragione delle
sue qualita' personali, derivanti dal precedente compimento di atti
del tutto estranei al fatto-reato per cui si procede.
4.2. Violazione dell'art. 3 della Costituzione - principio di
ragionevolezza
Le argomentazioni che precedono portano a dubitare della
legittimita' costituzionale della disposizione in esame anche sotto
il profilo della compatibilita' con il principio di ragionevolezza,
desumibile dall'art. 3 della Costituzione.
Infatti, come detto, in seguito alla depenalizzazione attuata con
l'art. l, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la conduzione di
veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la
guida senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti fisici e psichici non e' piu' prevista dalla legge come
reato (salvo il caso di recidiva nel biennio), in quanto trasformata
in illecito amministrativo e oggi punita dall'art. 116, comma 15,
primo periodo C.d.S., con la sanzione amministrativa da 5.100 a
30.599 euro.
Ne deriva che, nell'attuale sistema normativo, l'essere stato
sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione
personale, pur essendo circostanza del tutto estranea al fatto-reato
(la guida senza patente), rende punibile una condotta che, se posta
in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul
piano penate (salvo il caso di recidiva nel biennio).
In quest'ottica, la norma incriminatrice appare viziata da
irragionevolezza, giacche' un medesimo fatto (la guida senza patente)
rileva sotto l'aspetto penale soltanto per una particolare categoria
di soggetti, quelli cioe' che siano sottoposti a misura di
prevenzione.
Anche questa censura era gia' stata esaminata con la sentenza n.
211/2022, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che «[l]a
differente risposta punitiva per la condotta di guida senza patente
prevista, da un lato, per i soggetti non colpiti da misure di
prevenzione personali, e dall'altro, per coloro che a causa
dell'accertata pericolosita' vi siano sottoposti, risponde ad una non
irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche
sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta
punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla
diversa intensita' dell'offesa ai beni protetti.
Rientra, infatti, nella non irragionevole opzione legislativa
graduare la reazione dell'ordinamento rispetto ad un illecito
commesso, sanzionando l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo,
allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione
stradale, e, al contempo, punire piu' severamente la stessa condotta,
realizzata da persone pericolose perche' soggette in via definitiva a
misure di prevenzione personali.
L'elemento differenziale della pericolosita' di chi e'
assoggettato a una misura di prevenzione personale - che vale ad
assicurare l'offensivita' della fattispecie di reato per tutte le
considerazioni sopra svolte - rappresenta anche la ragione
giustificatrice della diversa disciplina sanzionatoria».
Appare evidente che tale ragionamento - imperniato sul diverso
disvalore di una condotta naturalisticamente identica quando sia
posta in essere da chi e' assoggettato ad una misura di prevenzione
personale fondata sulla pericolosita' del soggetto - presuppone che
il motivo della non irragionevole diversita' di trattamento risieda
proprio nella pericolosita' sociale, che deve essere alla base del
provvedimento di sospensione o revoca della patente, oltre che
oggetto, in tale sede procedimentale, di un autonomo accertamento
(come previsto da Corte costituzionale, sentenza n. 99/2020).
Nel caso in esame, tuttavia, come gia' detto, manca tale
accertamento, poiche' il provvedimento di sospensione amministrativa
della patente e' stato disposto per ragioni non ricollegabili alla
pericolosita' dell'imputato.
Ne deriva che non appare ragionevole la differenza di trattamento
tra l'ipotesi in esame - nella quale al S., gia' sottoposto a misura
di prevenzione, e' stata sospesa la patente perche' risultato
positivo all'alcoltest - punita con sanzione penale e quella del
soggetto non gravato da misura di prevenzione, ma al quale sia stata
revocata o sospesa la patente per ragioni analoghe a quelle presenti
nel caso di specie, il quale viene sanzionato soltanto in via
amministrativa.