TRIBUNALE DI RAGUSA
sezione penale
Il giudice monocratico, dott. Vincenzo Panebianco, sciogliendo la
riserva di cui all'udienza del 4.7.2023 in ordine a prospettata
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635 ultimo comma
c.p. nella parte in cui prevede la perseguibilita' di ufficio in
relazione al reato di danneggiamento commesso su cose esposte per
consuetudine e necessita' alla pubblica fede
Osserva
con decreto di citazione a giudizio del 27.9.2021 il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa citava a giudizio T.
V. per rispondere di due ipotesi di reato ex art. 635, 2° comma, n.
1, c.p. per essere stati i fatti commessi su autovetture posteggiate
sulla pubblica via e dunque su cose esposte per consuetudine alla
pubblica fede.
all'udienza del 10.1.2023, assente l'imputato, le parti civili
cosituite producevano una dichiarazione di avvenuto integrale
risarcimento dei danni da parte dell'imputato, dichiarando in corpo
al documento espressamente, di non avere piu' nulla a pretendere
dallo stesso.
all'udienza del 4.4.2023, presente l'imputato, si procedeva alla
escussione delle ex parti civili . e ., le quali entrambe, facendo
riferimento all'integrale risarcimento del danno
ricevuto dall'imputato, dichiaravano formalmente di voler rimettere
la querela nei confronti dell'imputato a suo tempo presentata.
L'imputato presente dichiarava di accettere la remissione di querela
operata dalle ex parti civili.
il giudizio doveva comunque proseguire, a cagione della
perseguibilita' di ufficio prevista dalla vigente normativa per i
fatti di danneggiamento commessi su cose esposte per consuetudine o
necessita' alla pubblica fede, essendo stati nella specie i
dannaggiamenti commessi su autovetture posteggiate sulla pubblica
via.
il difensore dell'imputato anticipava dunque al giudice la sua
intenzione di sollevare questione di legittimita' costituzionale
alla successiva udienza del 4.7.2023 il difensore dell'imputato
formalizzava la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 635, 2°
comma, n. 1, c.p. nella sua attuale formulazione - segnatamente nella
parte in cui ritiene la procedibilita' di ufficio in relazione ai
fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede - per contrasto con
gli artt. 3, 76, 111 e 117 Costituzione, in relazione all'art. 6
CEDU, e questo giudice riservava ordinanza.
a supporto della propria richiesta la difesa produceva n. 3
ordinanze di rimessione della questione alla Corte Costituzionale,
emesse dai Tribunali di Siracusa, Nola e Lecce, i quali tutti hanno
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale prospettata, disponendo la sospensione
del giudizio e la rimessione della questione alla Corte
Costituzionale.
ritiene questo decidente, innanzitutto, che la questione
prospettata appare, nel presente giudizio, certamente rilevante,
atteso che entrambe le persone offese hanno espressamente dichiarato
in udienza di voler rimettere la querela a suo tempo presentata nei
confronti dell'imputato e quest'ultimo di accettare la remissione.
conseguentemente la risoluzione della questione prospettata in un
senso e nell'altro appare certamente esiziale per la prosecuzione del
giudizio, atteso che, ove la Corte dovesse ritenerla infondata il
giudizio dovrebbe proseguire, mentre se la Corte dovesse accoglierla
dovrebbe pronunciarsi sentenza di non doversi procedere.
Ritiene inoltre questo decidente che la questione non appaia
manifestamente infondata, in relazione ad un rilevabile contrasto con
gli artt. 3 e 76 Costituzione.
Va osservato come il mantenimento della procedibilita' di ufficio
per reati di danneggiamento commessi su cose esposte per consuetudine
necessita' alla pubblica fede e' stato operato dalla c.d. Riforma
Cartabia, su delega, e come detta procedibilita' derivi dal
riferimento, al n. 1) del comma 2 dell'art.. 635 c.p., alle cose
indicate nel numero 7 dell'art. 625 c.p.
Il numero 7 del comma 1° dell'art. 625 c.p. aggrava la pena del
furto quando il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o
esposte per necessita' o per consuetudine alla pubblica fede, o
destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o
reverenza.
Si osserva che si tratta, in tutti i casi, tranne le cose
esposte. alla pubblica fede, di beni che intrinsecamente appaiono
avere una particolare rilevanza pubblicistica, in quanto veicoli del
soddisfacimento di interesse pubblico alla loro conservazione.
Le cose esposte per necessita' o consuetudine alla pubblica fede,
invece, hanno una rilevanza prettamente privatistica, trattandosi di'
beni la cui conservazione non risponde ad un interesse pubblico,
bensi', a ben vedere, meramente privato.
Il Tribunale di Lecce, nella sua ordinanza di rimessione del
21.3.2023, osserva come la Legge Delega n. 134 del 27 settembre 2021
- legge dalla quale derivano sia la potesta' del Governo di emanare
la riforma c.d. Cartabia sia i limiti alla predetta potesta' - ha
previsto, agli artt. 2 e 3, un ampliamento del novero dei reati
procedibili a querela.
In relazione all'inserimento dell'art. 635 c.p. tra i reati ora
perseguibili a querela, la. relazione illustrativa alla Legge Delega
chiariva che dovevano ritenersi necessarie delle eccezioni alla
procedibilita' a querela per i' casi in cui oggetto del delitto
fossero beni pubblici o di pubblico interesse o utilita'.
Chiarisce la predetta relazione che si e' ritenuto di conservare
la procedibi.lita' di ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo
una dimensione sovraindividuale dell'offesa (beni pubblici o a
titolarita' diffusa) o vi sia una particolare esigenza di tutela
delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella
scelta processuale di presentare una querela
Rileva il tribunale di Lecce: "se la ratio legis appare
assolutamente condivisibile con riguardo al complessivo novero dei
beni aventi vocazione pubblicistica elencati nella citata
disposizione - art. 625, 1° comma, n. 7) n.d.r. rispetto ai quali ben
si comprende la necessita' di un regime di procedibilita' rafforzato,
piu' (difficile appare cogliere la ragionevolezza del richiamo alle
cose esposte alla pubblica fede, insuscettibile ex se di attribuire
un'intrinseca connotazione pubblicistica o di concretare un'offesa al
patrimonio pubblico."
Questo decidente ritiene di concordare con l'argomentazione sopra
richiamata, osservando come, alla luce di cio', non risulti
manifestamente infondata la questione relativa al contrasto della
disposizione oggetto di attenzione - nella sola parte, ovviamente, in
cui mantiene la procedibilita' di ufficio per danneggiamento commessi
su beni strettamente privati ma esposti alla pubblica fede - con
l'art. 76 della Carta Costituzionale, potendosi nel caso di specie
ragionevolmente ipotizzare un c.d. eccesso di delega del legislatore.
In piu' si osserva, concordando in questo con le motivazioni di
tutte e tre le ordinanze di rimessione prodotte dalla difesa -
quindi, oltre a quella del tribunale di' Lecce, gia' richiamata,
anche quelle del Tribunale di Siracusa del 2.2.2023 e del Tribunale
di Nola del 23.3.2023 - come, in effetti, alla luce di una
valutazione complessiva della riforma Cartabia in ordine ai mutamenti
introdotti al regime di procedibilita' dei reati contro il
patrimonio, il mantenimento della procedibilita' ufficio per il
danneggiamento commesso su beni privati esposti alla pubblica fede
appaia irragionevole, alla luce della circostanza che invece, per il
ben piu' grave reato di furto aggravato, paradossalmente, viene
disposta la perseguibilita' a querela, proprio se furto sia commesso
su cose private esposte alla pubblica fede.
Appare evidente una discrepanza logica nel sistema della
protezione rafforzata dei beni patrimoniali privati esposti alla
pubblica fede, giacche' colui che si limiti a danneggiarli dovra'
necessariamente essere sottoposto a procedimento penale,
indipendentemente dalla volonta' persecutoria del titolare del bene
danneggiato, mentre colui che se ne appropri furtivamente - con
condotta indubbiamente piu' grave e recarne maggiore danno - potra'
essere sottoposto a procedimento penale soltanto in caso di
manifestata volonta' persecutoria da parte del titolare del bene
rubato.
Alla luce della superiore ultima considerazione, ritiene questo
decidente, in cio' concordando con la difesa dell'imputato, che non
risulti manifestamente infondata la questione relativa al contrasto
della disposizione oggetto di attenzione - nella sola parte,
ovviamente, in cui mantiene la procedibilita' di ufficio per
danneggiamento commessi su beni strettamente privati ma esposti alla
pubblica fede - anche con l'art. 3 della Carta Costituzionale,
potendosi nel caso di specie ragionevolmente ipotizzare la
sussistenza - in capo agli autori dei delitti di furto aggravato e di
danneggiamento di un medesimo bene privato, una irragionevole
disparita' di trattamento.