IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO
Sezione unica
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 40 del 2022, proposto da Ferruccio Flaim e Rosanna
Nicolli, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Iob, con
domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio
eletto in Trento via Paradisi n. 15/2, presso lo studio del predetto
avvocato;
Contro Comune di Stenico, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, come sostituito
dall'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con
domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio
eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della
predetta Avvocatura;
Nei confronti:
Paola Alimonta, Sara Antolini, Maria Bosetti, Pietro
Bulegato, Domenico Calabro', Rosella Cazzani, Anna Marocchi, Maria
Gabriella Polato, Guido Polli, Claudio Puecheri, Franco Zanella,
Condominio Residenza Villa Nuova, in persona dell'amministratore
Renzo Salvaterra, non costituiti in giudizio;
Per l'annullamento:
del permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021 in data 21
dicembre 2021, nonche' tutti gli elaborati che ne costituiscono parte
integrante;
di tutti i provvedimenti ivi richiamati e, in particolare,
l'Autorizzazione della Commissione per la pianificazione e il
paesaggio della Comunita' delle Giudicarie di Tione di Trento, con le
relative prescrizioni, il parere della Commissione edilizia comunale
riunitasi in data 28 settembre 2021, nella parte in cui si accerta la
accerta la conformita' urbanistica dell'edificio da sanare alla data
della domanda e si esprime parere favorevole alla sanatoria;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stenico;
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il
dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. I signori Ferruccio Flaim e Rosanna Nicolli - comproprietari
del terreno contraddistinto dalla particella fondiaria 372/1 CC Villa
Banale, confinante con il terreno sul quale sorge l'edificio
contraddistinto dalla particella edificiale 211 CC Villa Banale
(edificio di proprieta' dei controinteressati) - con il ricorso in
epigrafe indicato hanno impugnato il permesso di costruire in
sanatoria n. 21/2021 in data 21 dicembre 2021, rilasciato dal Comune
di Stenico, ai sensi dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale
n. 1/2008, a seguito della domanda presentata in data 29 luglio 2021
dal signor Renzo Salvaterra, in qualita' di amministratore del
Condominio residenza Villa Nuova, e intesa a ottenere la «sanatoria
per difformita' a carico del Condominio residenza Villa Nuova - p.ed.
211 in CC Villa Banale».
I ricorrenti premettono che essi, avuta notizia del rilascio del
permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021, hanno chiesto al
Comune di Stenico copia integrale dei titoli edilizi nel tempo
rilasciati e in data 8 febbraio 2022 il comune ha trasmesso la
documentazione relativa alla concessione edilizia n. 30/1990, in base
alla quale e' stato realizzato l'edificio contraddistinto dalla
particella edificiale 211, comunicando che a seguire sarebbe stata
trasmessa l'ulteriore documentazione richiesta, che pero' non e'
stata esibita.
I ricorrenti premettono altresi' che essi hanno interesse
all'annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021,
perche' intendono edificare sul fondo contraddistinto dalla predetta
particella fondiaria 372/1, e che essi, avuta notizia dell'istanza di
sanatoria, si sono recati presso gli uffici comunali per segnalare
«l'invasione della loro proprieta' con l'edificazione del garage e
con una siepe, nonche' il mancato rispetto delle distanze legali», ed
hanno chiesto all'Amministrazione di eseguire controlli sulla
presenza di abusi sull'interrato dell'edificio contraddistinto dalla
p.ed. 211 e sul rispetto delle distanze legali con riferimento alle
facciate est dell'edificio stesso. Ciononostante e' stato rilasciato
l'impugnato permesso di costruire in sanatoria.
2. Degli atti impugnati i ricorrenti chiedono l'annullamento,
affidando la propria domanda ai seguenti motivi.
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorieta'
tra provvedimenti, istruttoria carente o falsa, carenza di
motivazione.
Gli atti impugnati sono stati adottati a fronte di una domanda di
sanatoria incompleta e carente di elementi essenziali per la corretta
rappresentazione dello stato dei luoghi. Sia la relazione
tecnico-illustrativa datata 28 luglio 2021, recante un puntuale
elenco delle difformita' tra lo stato di fatto e quanto autorizzato
con la concessione edilizia n. 30/1990, sia la tavola 7, denominata
«stato di raffronto», non indicano «importanti difformita' rispetto a
quanto autorizzato dalla concessione edilizia n. 30/1990 in ordine al
garage interrato». Trattasi di difformita', per forma e dimensione,
riscontrabili attraverso un semplice confronto tra le tavole allegate
alla concessione edilizia n. 30/1990 e quelle allegate alla
concessione 21/2021. In particolare nella predetta relazione
tecnico-illustrativa non sono indicate tutte le difformita'
esistenti, mentre la tavola 7 reca una falsa rappresentazione dello
stato di fatto. Si configura, quindi, una carenza di istruttoria in
quanto l'amministrazione ha fatto affidamento su dichiarazioni di
parte che pero' risultano smentite sia dagli allegati alla
concessione edilizia del 1990, sia dalle istanze dei ricorrenti, che
hanno chiesto di eseguire controlli per accertare la presenza di
abusi.
Inoltre la documentazione allegata alla domanda di sanatoria
manca di «una quotatura», a differenza delle tavole allegate alla
concessione edilizia 30/1990.
Tuttavia la quotatura, cosi' come il raffronto tra le predette
tavole, avrebbero consentito di accertare che quanto realizzato e'
difforme da quanto autorizzato anche quanto al sedime, «in presenza
di una rotazione in senso orario» e che «l'edificio fuori terra e' a
distanza inferiore di ml 5,00 dal confine», in violazione della
«distanza legale prevista dagli strumenti urbanistici in vigore ora e
allora».
In definitiva l'Amministrazione comunale non ha tenuto nella
dovuta considerazione la segnalazione dei ricorrenti e in motivazione
non ha indicato alcunche' al riguardo.
II) Violazione dell'art. 81 della legge provinciale n. 15/2015,
dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008, dell'art.
59, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 e dell'art. 8 delle
Disposizioni provinciali in materia di distanze, di cui alla delibera
della Giunta provinciale n. 2023 in data 3 settembre 2010 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La sanabilita' di un intervento edilizio abusivo presuppone
necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di
natura sostanziale. Invece nel caso in esame mancano i presupposti
per la sanatoria ai sensi dell'art. 135, comma 7, della legge
provinciale n. 1/2008, sia perche' non sono rispettate le distanze
dai confini di proprieta', prevista in un minimo di 5,00 mt e
misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, sia perche' non e'
stato rispettato il titolo di proprieta' dei ricorrenti.
In particolare, posto che il permesso di costruire in sanatoria
riguarda una costruzione realizzata in parte sulla p.f. 372/1, manca
il requisito della conformita' dell'intervento edilizio da sanare
alla vigente normativa urbanistica in quanto l'art. 81 della legge
provinciale n. 15/2015 postula che chi richiede il permesso di
costruire sia in possesso di un titolo di proprieta' o di altro
titolo idoneo. Invece nel caso in esame la dichiarazione del
richiedente il permesso di costruire in sanatoria non e' conforme al
vero perche' l'edificio oggetto della domanda di sanatoria e' «di
estensione maggiore verso est rispetto a quella assentita (che gia'
era a confine)», e cio' trova conferma nella documentazione allegata
alla domanda di sanatoria che «attesta una realizzazione in
difformita' piu' estesa verso est rispetto a quanto assentito e come
tale insistente sulla p.f. 372/1 di proprieta' altrui».
Inoltre, quanto alla denunciata violazione delle distanze dal
confine con la p.f. 372/1, manca il requisito della conformita'
dell'intervento edilizio da sanare alla vigente normativa
urbanistica, nella fattispecie costituita dall'art. 8 delle
disposizioni provinciali in materia di distanze di cui alla delibera
della Giunta provinciale n. 2023 in data 3 settembre 2010, perche'
l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 211 e' stato costruito a una
distanza inferiore a quella di m 5,00 dal confine tra la p.ed. 211 e
la p.f. 372/1, e in assenza del consenso del proprietario confinante.
III) Violazione dell'art. 135 della legge provinciale n. 1/2008,
dell'art. 21 del piano di fabbrica, dell'art. 18.1 del P.U.C. e
dell'art. art. 32 del P.d.F..
Premesso che l'art. 135 della legge provinciale n. 1/2008
richiede la conformita' urbanistica degli interventi realizzati con
riferimento sia al momento della realizzazione, sia a quello della
presentazione della domanda di sanatoria, l'impugnata concessione in
sanatoria e' illegittima anche perche' e' stata rilasciata in
violazione del combinato disposto dell'art. 135 della legge
provinciale n. 1/2008 con gli strumenti urbanistici del Comune di
Stenico, e in particolare, con l'art. 21 del piano di fabbrica
(P.d.F.), l'art. 18.1 del Piano urbanistico comunale (P.U.C.) e
l'art. art. 32 del medesimo P.d.F..
3. Il Comune di Stenico si e' costituito in giudizio per
resistere al ricorso e con memoria depositata in data 16 maggio 2023
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso per
carenza di interesse, nonche' il difetto di giurisdizione di questo
Tribunale, invocando il principio secondo il quale i titoli edilizi
sono sempre emanati con salvezza dei diritti di terzi, i quali
possono agire innanzi al Giudice ordinario.
Nel merito il comune ha eccepito che: A) l'Amministrazione
comunale, nell'ambito dell'istruttoria avviata a seguito dell'istanza
per il rilascio di un titolo edilizio, «non e' tenuta a effettuare
approfondite e autonome indagini sui rapporti di vicinato e, in
particolare, non ha il dovere di dirimere controversie tra i
confinanti»; B) le suesposte censure si pongono in contrasto con la
nozione stessa di sanatoria, la quale presuppone, per l'appunto, la
necessita' di sanare un intervento edilizio realizzato in assenza o
in difformita' dal prescritto titolo edilizio; C) quanto alla dedotta
violazione dell'art. 81 della legge provinciale n. 15/2015, la
censura e' inammissibile, per carenza di interesse, in quanto i
ricorrenti «non si presentano come concorrenti del condominio in
rapporto all'immobile che forma oggetto del titolo d'intervento».
4. I ricorrenti con memoria depositata in data 22 maggio 2023
hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando in
particolare che con il terzo motivo e' stata denunciata la mancanza
del requisito della c.d. «doppia conformita'» in quanto l'intervento
da sanare e' in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti sia
al momento della realizzazione dell'intervento stesso, sia al momento
della presentazione della domanda di sanatoria, ed hanno chiesto al
Tribunale di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare
che: A) l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 211 e' stato
realizzato in violazione delle distanze legali dal confine con la
p.f. 372/1; B) il garage di pertinenza dell'edificio e' stato
realizzato in parte sulla p.f. 372/1 e comunque in violazione delle
distanze legali dal confine con la p.f. 372/1.
Inoltre i ricorrenti con memoria depositata in data 30 maggio
2023 hanno replicato alle eccezioni processuali di controparte.
5. Questo Tribunale con la sentenza non definitiva 27 giugno
2023, n. 109, oltre a respingere entrambe le eccezioni preliminari
sollevate dall'amministrazione resistente, ha osservato che: A) come
si evince dalla relazione tecnico-illustrativa allegata alla domanda
presentata in data 29 luglio 2021, nonche' dalla motivazione del
permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021, tale titolo e' stato
chiesto e rilasciato ai sensi dell'art. 135, comma 7, della legge
provinciale n. 1/2008; B) la legge provinciale n. 1/2008, in materia
di «Pianificazione urbanistica e governo del territorio», disciplina
all'art. 135 l'istituto della concessione in sanatoria delle opere
realizzate in assenza del previsto permesso di costruire o in
difformita' da tale titolo edilizio; C) secondo il settimo comma
dell'art. 135, «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta
salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la
concessione edilizia quando e' regolarmente richiesta e conforme, al
momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche
vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per
la quale e' richiesta e' gia' stata realizzata abusivamente. In tal
caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate
del 20 per cento»; D) secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio
di Stato sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10317), l'istituto della c.d.
«sanatoria giurisprudenziale» deve ritenersi recessivo rispetto alla
vigente normativa nazionale e ai principi dalla stessa desumibili in
materia di abusiva trasformazione del territorio, essendo il permesso
in sanatoria ottenibile soltanto in presenza dei presupposti
delineati dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, ossia a condizione che l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della
realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda;
E) l'istituto in questione - anche se recepito in norme di legge
regionali o provinciali come l'art. 135, comma 7, della legge
provinciale n. 1/2008, che in deroga alla disposizione del primo
comma del medesimo art. 135 (il quale richiede il requisito della
c.d. doppia conformita') consente il rilascio della concessione in
sanatoria «quando e' regolarmente richiesta e conforme, al momento
della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e
non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale
e' richiesta e' gia' stata realizzata abusivamente» - si pone in
contrasto con la Costituzione, come dichiarato dalla Corte
costituzionale in piu' occasioni (cfr., ad esempio, la sentenza n.
232 in data 8 novembre 2017, avente ad oggetto l'art. 14, commi 1 e
3, della legge della Regione Sicilia n. 16 del 2016); F) un eventuale
rinvio, d'ufficio, della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008 alla Corte
costituzionale (non prospettata dalla parte ricorrente) presuppone la
verifica della rilevanza della questione stessa nel presente giudizio
in quanto, se fosse acclarato che il provvedimento impugnato e' stato
adottato nonostante la non conformita' dell'edificio contraddistinto
dalla p.ed. 211 alla disciplina in materia di distanze vigente al
momento della presentazione della domanda di sanatoria, il
provvedimento stesso andrebbe comunque annullato in accoglimento
delle specifiche censure formulate con il ricorso in esame.
6. Sulla scorta di questo ragionamento il Tribunale con la
predetta sentenza n. 109 del 2023 - avendo i ricorrenti fornito
quantomeno un principio di prova in ordine ai vizi denunciati - in
parziale accoglimento dell'istanza istruttoria formulata dai
ricorrenti medesimi con la memoria depositata in data 22 maggio 2023,
ha disposto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., l'esecuzione di
una verificazione «per accertare se: A) se l'edificio contraddistinto
dalla p.ed. 211 CC Villa Banale e' stato realizzato in violazione
delle distanze legali dal confine con la p.f. 372/1 CC Villa Banale;
B) il garage di pertinenza dell'edificio e' stato realizzato in parte
sulla p.f. 372/1 e/o in violazione delle distanze legali dal confine
con la medesima p.f. 372/1».
7. Questo Tribunale con la sentenza non definitiva 13 novembre
2023, n. 177, tenuto conto delle conclusioni del verificatore, ha
dichiarato infondati i primi due motivi e li ha respinti.
8. Invece, avuto riguardo al terzo motivo - con il quale i
ricorrenti, come detto, lamentano che l'impugnato permesso di
costruire in sanatoria e' stato rilasciato in violazione del
combinato disposto dell'art. 135 della legge provinciale n. 1/2008
con gli strumenti urbanistici del Comune di Stenico, e in
particolare, con l'art. 21 del piano di fabbrica (P.d.F.), l'art.
18.1 del Piano urbanistico comunale (P.U.C.) e l'art. 32 del medesimo
P.d.F. - questo Tribunale nella predetta sentenza n. 177 del 2023 ha
ribadito che la cognizione di tale motivo presuppone un accertamento
incidentale sulla questione di legittimita' costituzionale della
disposizione dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale n.
1/2008 (norma in base alla quale e' stato chiesto e rilasciato
l'impugnato permesso di costruire in sanatoria), preannunciando
l'intenzione di sollevare, d'ufficio, tale questione di legittimita'
costituzionale.
9. Tanto premesso, il Collegio ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale n.
1/2008, alla luce delle seguenti considerazioni.
Anche a voler ritenere che la disciplina posta dall'art. 135,
comma 7, della legge provinciale n. 1/2008 non invada la competenza
esclusiva statale in materia di «ordinamento penale», di cui all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. perche' il legislatore
provinciale ha espressamente previsto che la disciplina stessa operi
«ai soli fini amministrativi», tuttavia non puo' sottacersi che la
Corte costituzionale - nel riconoscere che la disciplina del c.d.
accertamento della conformita' urbanistica attiene alla materia del
«governo del territorio» - ha rimarcato che «spetta al legislatore
statale la scelta sull'an, sul quando e sul quantum della sanatoria,
potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda
l'articolazione e la specificazione di tali disposizioni» (cosi' la
gia' citata sentenza n. 232 del 2017).
Pertanto il Collegio ritiene di dover sollevare, d'ufficio, la
questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art.
135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008 per violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del
principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonche'
del combinato disposto degli articoli 4 e 8 dello Statuto di
autonomia della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella
parte in cui subordinano l'esercizio della potesta' legislativa delle
Province di Trento e Bolzano in materia di «urbanistica e piani
regolatori» al rispetto dei «principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica».
Del resto la stessa Corte costituzionale nella recente sentenza
n. 93 in data 12 maggio 2023 ha ribadito che «La previsione regionale
di una sanatoria extra ordinem viola, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, i criteri di riparto della potesta'
legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce nella lesione
di un principio fondamentale nella materia di Governo del territorio,
con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio
e, in particolare, quelle relative all'an del condono, con la
conseguenza che «esula dalla potesta' legislativa regionale il potere
di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo
territorio regionale» (sentenze n. 70 del 2020, n. 73 del 2017, n.
233 del 2015, oltre che, ancora, il precedente specifico costituito
dalla sentenza n. 68 del 2018)».
10. Quanto alla rilevanza della questione, tenuto conto della
reiezione dei primi due motivi di ricorso, e' sufficiente ribadire
che l'impugnato permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021 e'
stato chiesto e rilasciato ai sensi dell'art. 135, comma 7, della
legge provinciale n. 1/2008 e che i ricorrenti con il terzo motivo
contestano l'applicazione del meccanismo di sanatoria previsto da
tale articolo, il quale richiede solamente che l'abuso da sanare sia
«conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme
urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se
l'opera per la quale e' richiesta e' gia' stata realizzata
abusivamente» (mentre non e' controverso, nel caso in esame, che si
tratti di opere non sanabili ai sensi dell'art. 135, comma 1, della
legge provinciale n. 1/2008, mancando il requisito della c.d. «doppia
conformita'»).
11. Per le ragioni innanzi indicate il Collegio ritiene rilevante
e non manifestamente infondata la seguente questione di legittimita'
costituzionale: «se la disposizione dell'art. 135, comma 7, della
legge provinciale n. 1/2008 sia costituzionalmente illegittima per
contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della
violazione del principio di uguaglianza e del principio di
ragionevolezza, nonche' per contrasto con il combinato disposto degli
articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino -
Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui subordinano
l'esercizio della potesta' legislativa delle Province di Trento e
Bolzano in materia di «urbanistica e piani regolatori» al rispetto
dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».
12. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale
dev'essere rimessa, d'ufficio, alla Corte costituzionale ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e il presente giudizio dev'essere
sospeso sino alla definizione del giudizio di legittimita'
costituzionale.