ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati del 27
luglio 2022, che approvano le proposte della Giunta per le
autorizzazioni (doc. IV-quater, numeri 3 e 4), promosso dal Tribunale
ordinario di Salerno, sezione prima civile, con ricorso notificato il
24 luglio 2023, depositato in cancelleria il 24 luglio 2023, iscritto
al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima
serie speciale, dell'anno 2023, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2024 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
udito l'avvocato Marco Cerase per la Camera dei deputati;
deliberato nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso depositato il 24 luglio 2023 (reg. confl. pot. n.
2 del 2023), il Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile,
promuove conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
riferimento alle deliberazioni del 27 luglio 2022, con le quali la
Camera dei deputati, approvando le proposte della Giunta per le
autorizzazioni (doc. IV-quater, numeri 3 e 4), ha affermato che le
dichiarazioni dell'on. Giorgio Mule' e dell'on. Roberto Occhiuto, per
le quali e' in corso un giudizio civile presso il predetto Tribunale,
costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
1.1.- Il Tribunale di Salerno riferisce di essere investito di
una richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali avanzata da
M. M., all'epoca dei fatti Procuratore aggiunto presso la Procura
della Repubblica del Tribunale ordinario di Cosenza, per le
dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dai due deputati.
Nell'ambito di una conferenza stampa - convocata in data 13
maggio 2019 presso la sala stampa della Camera dei deputati al
«dichiarato scopo», precisa nel proprio atto il ricorrente, di
«reagire ad un complotto ordito nei confronti del sindaco di Cosenza
Occhiuto Mario», fratello dell'on. Roberto Occhiuto - l'on. Mule' e
l'on. Occhiuto avrebbero parlato, «tra l'altro», di «"mala
giustizia"» e di «"metodi scorretti"», in tal modo «insinuando il
sospetto che M. M. avesse agito sotto le direttive del senatore
Morra, al fine di ottenere prestigiosi incarichi dalla Commissione
Antimafia».
1.2.- Nel corso del giudizio, i due parlamentari hanno richiesto
il rigetto della domanda risarcitoria, in ragione
dell'insindacabilita' delle proprie opinioni ai sensi dell'art. 68,
primo comma, Cost.
Il Tribunale di Salerno riferisce di aver «sostanzialmente»
rigettato tale richiesta, «pur in mancanza di un espresso
provvedimento in tal senso», con l'ordinanza del 13 gennaio 2022 con
la quale ha disposto la prosecuzione della fase istruttoria (e'
citata, sul valore di rigetto implicito dell'istanza in caso di
silenzio, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5
dicembre 2014, n. 25739).
Il ricorrente lamenta che, successivamente, con «delibera» del 27
luglio 2022, come da «nota» fatta pervenire al Tribunale dal suo
Presidente, la Camera dei deputati ha deliberato nel senso che le
dichiarazioni in relazione alle quali e' in corso il giudizio sono da
ritenersi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
Secondo il Tribunale ricorrente, sarebbe dunque «evidente il
contrasto tra quanto deliberato dalla Giunta per le autorizzazioni a
procedere ed il contenuto sostanziale della [propria] ordinanza»,
«dovendosi anzitutto stabilire [...] se sussiste nesso eziologico tra
le dichiarazioni rese e la funzione parlamentare svolta».
Di qui la conclusione per cui «esiste un conflitto, la cui
risoluzione non puo' che spettare alla Corte Costituzionale», alla
quale e' in definitiva chiesto di dichiarare l'ammissibilita' del
ricorso ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
«con tutte le conseguenze di legge».
2.- Con ordinanza n. 154 del 2023, questa Corte ha ritenuto
sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto e lo
ha dichiarato ammissibile, in camera di consiglio e senza
contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n.
87 del 1953.
3.- In data 7 settembre 2023, si e' costituita in giudizio la
Camera dei deputati chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilita'
o, comunque sia, la non fondatezza del promosso conflitto.
3.1.- La resistente richiama le frasi oggetto della doglianza in
sede civile, espresse dall'on. Occhiuto nella conferenza presso la
sala stampa della Camera dei deputati e trasmessa sulla web-tv della
medesima, e precisa che secondo l'attrice il loro contenuto,
asseritamente diffamatorio, e' pienamente condiviso dall'on. Mule',
che aveva introdotto detta conferenza stampa.
La difesa della Camera rileva che la Giunta per le autorizzazioni
ha deliberato che le dichiarazioni per cui e' causa presso il
Tribunale di Salerno sono opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, in quanto sulla vicenda il 25 giugno 2019 era
stata pubblicata un'interpellanza urgente (n. 2-00433), firmata
dall'on. Occhiuto e, in data 4 luglio 2019, sottoscritta anche
dall'on. Mule': interpellanza che l'on. Occhiuto avrebbe
preannunciato durante la conferenza stampa.
La Giunta, peraltro, aveva accertato, per il tramite dei
competenti uffici della Camera, che l'atto ispettivo era stato
presentato tramite l'applicazione informatica il 12 maggio 2019 -
dunque il giorno antecedente la conferenza stampa - ed era stato
pubblicato solo il successivo 25 giugno «dopo il vaglio di
ammissibilita' svolto - come sempre avviene per gli atti del
sindacato ispettivo - dal Presidente della Camera».
In ragione della circostanza per cui i contenuti
dell'interpellanza sono stati sostanzialmente riprodotti nella
conferenza stampa, la Giunta ha proposto all'Assemblea di dichiarare
l'insindacabilita' delle opinioni espresse dagli onorevoli Occhiuto e
Mule', come poi e' effettivamente avvenuto con le deliberazioni
oggetto del conflitto.
3.2.- Tutto cio' premesso, la difesa della Camera dei deputati
ritiene il promosso conflitto «inammissibile per un ventaglio di
motivi».
3.2.1.- Il ricorrente, innanzitutto, non avrebbe sufficientemente
esposto le ragioni del conflitto, come invece richiesto dall'art. 26
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, il quale non prevede piu' che l'esposizione delle
ragioni del conflitto sia «sommaria».
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, sarebbe consolidata
nel senso che, in conflitti concernenti l'applicabilita' dell'art.
68, primo comma, Cost., l'autorita' giudiziaria «ha l'onere - in
ossequio al principio di completezza e di autosufficienza del ricorso
- di riportare "compiutamente", "puntualmente" ed "in modo esatto ed
obiettivo", le dichiarazioni asseritamente offensive addebitate al
parlamentare», perche' solo cosi' e' possibile verificare la
sussistenza o meno del cosiddetto nesso funzionale. Sarebbe stato
ripetutamente affermato, altresi', che alla mancata puntuale
riproduzione delle dichiarazioni del parlamentare non si puo'
sopperire guardando agli atti del procedimento, «in quanto e' nel
solo atto introduttivo e negli eventuali documenti a esso allegati
che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della causa
petendi e del petitum del conflitto».
Il Tribunale di Salerno, invece, non avrebbe compiutamente
menzionato le dichiarazioni dei deputati asseritamente diffamatorie
all'origine del giudizio civile, essendosi limitato ad attribuire ai
deputati due soli sintagmi («mala giustizia» e «metodi scorretti») e
per il resto avendo sintetizzato «con parole proprie (ma in maniera,
invero, assai lacunosa) quale sarebbe stato il contenuto
diffamatorio».
Di qui l'inammissibilita' del conflitto, tanto piu' che questa
Corte avrebbe piu' volte precisato che «non e' consentita la
sostituzione delle espressioni ritenute offensive con una libera
rielaborazione a opera dell'autorita' giudiziaria ricorrente», in
quanto in tal modo l'interpretazione soggettiva delle opinioni
espresse dal parlamentare «interferisce con l'accertamento del nesso
funzionale tra le frasi pronunciate e gli eventuali atti parlamentari
tipici, di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione
esterna».
La Camera dei deputati rileva, inoltre, come la lacuna dell'atto
introduttivo del giudizio, per un verso, impedisce «il pieno
dispiegarsi» della propria difesa, in quanto non si conosce il thema
decidendum del conflitto; per un altro, non consente al giudice dei
conflitti di valutare se effettivamente sussista il nesso funzionale
tra le frasi oggetto del giudizio civile e gli atti parlamentari dei
quali esse potrebbero essere divulgative.
Il Tribunale di Salerno, d'altra parte, non avrebbe neppure
indicato i parametri costituzionali che reputa violati, limitandosi a
constatare che vi e' stata una diversa valutazione, tra esso giudice
e la Camera dei deputati, in ordine alla sussistenza del requisito
dell'insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost.
3.2.2.- La Camera resistente ritiene inammissibile il conflitto
anche perche' manca «una chiara richiesta di spettanza del potere e
di annullamento delle delibere parlamentari»: cio' che questa Corte
porrebbe a fondamento dell'ammissibilita' del conflitto sin dalla
sentenza n. 363 del 2001, ampiamente citata dalla difesa.
3.2.3.- La resistente rileva, poi, che le deliberazioni che hanno
affermato l'insindacabilita' delle opinioni dell'on. Occhiuto e
dell'on. Mule' sono due e che, pertanto, ciascuna di esse, secondo
quanto affermato nella sentenza n. 223 del 2009, «avrebbe dovuto
essere investita di specifiche doglianze, ben individuate e loro
riferibili». Il Tribunale di Salerno, che non si e' attenuto a tale
principio, nel dispositivo si e' addirittura riferito a una sola
deliberazione.
3.3.- Nel merito, che la difesa della Camera dei deputati
affronta «[p]er mero scrupolo difensivo», il conflitto sarebbe ad
ogni modo non fondato.
3.3.1.- Per quel che riguarda l'on. Occhiuto, la resistente
osserva che egli, gia' il giorno antecedente la conferenza stampa,
«aveva immesso nel sistema informatico della Camera dei deputati
l'atto che sarebbe diventato l'interpellanza urgente n. 2-00433»,
pubblicata il 25 giugno 2019. Questa Corte ha riconosciuto che la
presentazione dell'atto parlamentare e' atto di funzione, a
prescindere dalla sua pubblicazione (e' richiamata la sentenza n. 379
del 2003).
Quanto ai contenuti di tale interpellanza, ampiamente e
testualmente richiamati nell'atto di costituzione, essi sarebbero
volti, al pari delle dichiarazioni in conferenza stampa, a censurare
«il comportamento - ritenuto discutibile - di un magistrato, il quale
aveva con solerzia dato seguito alle denunzie del senatore Nicola
Morra e poi era divenuta consulente della Commissione d'inchiesta
parlamentare sulle mafie, presieduta dal medesimo Morra». Vi sarebbe,
dunque, quell'identita' di contenuto sufficiente a fondare, secondo
la giurisprudenza costituzionale, l'esistenza del nesso funzionale.
3.3.2.- Analoghe considerazioni varrebbero per quel che riguarda
l'on. Mule', «il quale ha in tutto e per tutto partecipato all'iter
realizzativo dell'interpellanza parlamentare n. 2-00433»: egli,
infatti, ha partecipato alla conferenza stampa che detta
interpellanza annunciava, ha aggiunto la propria firma
all'interpellanza in data 4 luglio 2019 e l'ha illustrata in aula il
giorno successivo (con parole ampiamente riportate anche nell'atto
difensivo).
La resistente osserva, allora, che vi sarebbe «un contesto
sostanziale e temporale unitario». Cio' che e' sostenuto, in
particolare, alla luce della circostanza che questa Corte, nella
sentenza n. 133 del 2018, avrebbe riconosciuto che l'insindacabilita'
ex art. 68, primo comma, Cost. potrebbe coprire anche dichiarazioni
extra moenia «non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma
per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e
qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare»: se
cosi' e', allora il nesso funzionale deve dirsi sussistente allorche'
le dichiarazioni siano rese, come nel caso di specie, «prima
dell'apposizione della firma dell'atto ispettivo, ma nel corso di una
conferenza stampa volta proprio a preannunciare e a divulgare il
contenuto dell'atto medesimo», secondo peraltro il criterio di
adeguatezza e proporzionalita' di cui alla sentenza n. 221 del 2014.
Significativo, secondo la difesa della Camera, sarebbe poi il
precedente di cui alla sentenza n. 219 del 2003. Allora, infatti,
questa Corte rigetto' un conflitto promosso dall'autorita'
giudiziaria nei confronti di una deliberazione d'insindacabilita' del
Senato della Repubblica riferita a una lettera di un capogruppo in
Commissione antimafia al suo presidente: se e' stato ritenuto
insindacabile un atto atipico quale quello, a maggior ragione
dovrebbe esserlo il preannuncio di un atto tipico.
La difesa della resistente conclude, infine, rilevando che l'on.
Mule' ha solo introdotto la conferenza stampa, svolgendo
«considerazioni introduttive e di carattere generale con cui censura
il modo di operare di alcuni pubblici ufficiali, i quali svolgono
delicate funzioni istituzionali», e non ha mai fatto il nome di M. M.
Le frasi dell'on. Mule', pertanto, sarebbero espressione del diritto
di opinione e di critica di cui all'art. 21 Cost., per come
ricostruito anche dalla giurisprudenza penale della Corte di
cassazione.
4.- In prossimita' dell'udienza, la Camera dei deputati ha
depositato una memoria con la quale ha insistito per
l'inammissibilita' o la non fondatezza del ricorso, ribadendo gli
argomenti gia' adoperati nell'atto di costituzione.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso in epigrafe, il Tribunale di Salerno, sezione
prima civile, promuove conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato in riferimento alle deliberazioni del 27 luglio 2022, con le
quali la Camera dei deputati, approvando le proposte della Giunta per
le autorizzazioni (doc. IV-quater, numeri 3 e 4), ha affermato che le
dichiarazioni dell'on. Giorgio Mule' e dell'on. Roberto Occhiuto, per
le quali e' in corso un giudizio civile presso il predetto Tribunale,
costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
1.1.- Il ricorrente riferisce che e' chiamato a decidere su una
richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, asseritamente
patiti dall'attrice, M. M., in ragione del carattere diffamatorio
delle dichiarazioni che l'on. Mule' e l'on. Occhiuto hanno reso in
una conferenza stampa convocata il 13 maggio 2019 presso la sala
stampa della Camera dei deputati.
I due deputati, secondo quanto risulta dal ricorso e dalle
proposte della Giunta per le autorizzazioni, avevano richiesto al
Tribunale di Salerno di dichiarare improcedibile la domanda
risarcitoria, ritenendo applicabile l'art. 68, primo comma, Cost. Il
ricorrente afferma di avere implicitamente rigettato tale richiesta
con l'ordinanza con la quale ha «disposto la prosecuzione della fase
istruttoria»: a cio', tuttavia, non e' seguita la trasmissione della
copia degli atti alla Camera dei deputati per consentirle di
deliberare al riguardo, come invece impone l'art. 3, comma 4, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
Successivamente, la Camera dei deputati, su istanza dei due
parlamentari, ha affermato che le dichiarazioni per cui e' pendente
il giudizio civile costituiscono opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni parlamentari: di qui il promosso conflitto.
2.- In via preliminare, deve essere confermata l'ammissibilita'
del conflitto in relazione alla sussistenza dei presupposti
soggettivi ed oggettivi, come gia' ritenuto da questa Corte con
l'ordinanza n. 154 del 2023, con la quale si e' altresi' precisato
che restava «impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto
di ammissibilita'».
Non c'e' dubbio, infatti, che il Tribunale di Salerno sia
legittimato a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'esercizio
delle funzioni attribuitegli. Altrettanto pacifica e' la
legittimazione passiva della Camera dei deputati, quale organo
competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in
ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.
Quanto ai presupposti oggettivi, l'inibizione a esercitare la
funzione giurisdizionale, conseguente alle deliberazioni della Camera
dei deputati, e' idonea a cagionare, ove le dichiarazioni dei due
deputati non fossero riconducibili a opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost., la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantita al potere ricorrente.
3.- Il conflitto e', tuttavia, inammissibile per l'assorbente
ragione che si palesa in violazione del principio di completezza e di
autosufficienza del ricorso, come d'altra parte eccepito dalla Camera
dei deputati.
3.1.- La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha
costantemente affermato che il ricorso deve «identificare con
sufficiente grado di precisione il contenuto delle dichiarazioni
asseritamente diffamatorie rese extra moenia al fine di raffrontarlo
con quello di eventuali atti tipici della funzione parlamentare»
(sentenza n. 59 del 2018; analogamente, tra le molte, sentenze n. 4
del 2015, n. 55 del 2014, n. 282 del 2011, n. 31 del 2009, n. 330 del
2008, n. 247 e n. 52 del 2007).
Le espressioni ritenute diffamatorie devono, dunque, essere
riportate nel ricorso «in modo esatto ed obiettivo» (sentenza n. 31
del 2009) o, al limite, in atti ad esso allegati che il ricorrente
espressamente richiami, non potendo questa Corte trarle autonomamente
dagli atti del procedimento (sentenze n. 368 e n. 305 del 2007, n.
336 del 2006; ordinanze n. 402 del 2006, n. 129 e n. 104 del 2005).
Inoltre, «non e' consentita la sostituzione di quelle espressioni
"con una libera rielaborazione ad opera dell'autorita' giudiziaria
ricorrente", in quanto, cosi' operando, si realizza una "impropria
sovrapposizione tra l'oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal
deputato [...] e l'interpretazione soggettiva che ne e' stata data,
che interferisce con l'accertamento del nesso funzionale tra le frasi
pronunciate [...] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le
frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna" (sentenza n.
79 del 2005; in senso conforme, anche la sentenza n. 383 del 2006)»
(sentenza n. 320 del 2013; analogamente sentenze n. 282 del 2011, n.
247, n. 246 e n. 236 del 2007).
3.2.- Nel proprio ricorso il Tribunale di Salerno si e' invece
limitato ad affermare «che nel corso della conferenza - indetta con
il dichiarato scopo di reagire ad un complotto ordito nei confronti
del sindaco di Cosenza Occhiuto Mario, fratello dell'on. Roberto -
gli onorevoli Mule' e Occhiuto parlavano, tra l'altro, di "mala
giustizia" e di "metodi scorretti", insinuando il sospetto che M. M.
avesse agito sotto le direttive del senatore Morra, al fine di
ottenere prestigiosi incarichi dalla Commissione Antimafia».
In tal modo, il ricorrente non ha riferito quali siano le
espressioni ritenute diffamatorie per cui e' pendente il giudizio
civile, ma ne ha liberamente sintetizzato il senso complessivo, il
che impedisce a questa Corte di compiere il necessario raffronto tra
tali espressioni e l'interpellanza, cui si riferiscono le
deliberazioni della Camera dei deputati, che l'on. Mule' e l'on.
Occhiuto avrebbero esternamente divulgato.
Il Tribunale di Salerno, peraltro, con le richiamate parole non
ha neppure soddisfatto l'esigenza, del pari segnalata dalla
giurisprudenza di questa Corte, che nel ricorso siano descritte le
specifiche dichiarazioni attribuibili a ciascun parlamentare, le
quali, anche se rese in unico contesto, mantengono una loro
autonomia, di modo che devono essere tenute separate ai fini della
verifica dell'esistenza del nesso funzionale (sentenze n. 223 del
2009, n. 291 del 2007, n. 267 del 2005, n. 87 del 2002).
3.3.- Le richiamate lacune del ricorso determinano
l'inammissibilita' del conflitto di attribuzione promosso dal
Tribunale di Salerno.