Ricorso ex art. 127 della costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro  la  Regione
autonoma della Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della  giunta
regionale pro tempore, nella sua sede in Cagliari, al  Viale  Trento,
n. 69, indirizzo PEC: presidenza@pec.regione.sardegna.it 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 3, commi 1 e 2; 4, comma 1, lettera a); 5, comma 47, lettera
a); 7, comma 16, della legge regionale Sardegna n. 17 del  2023,  che
reca «Modifiche  alla  legge  regionale  n.  1  del  2023  (Legge  di
stabilita' 2023), variazioni di bilancio,  riconoscimento  di  debiti
fuori  bilancio  e  passivita'  pregresse  e   disposizioni   varie»,
pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna n.  69  del  20  dicembre  2023,  giusta  deliberazione  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del  giorno  15  febbraio
2024. 
    Il Presidente del Consiglio ritiene  che  la  legge,  cosi'  come
promulgata, presenti vizi di  illegittimita'  costituzionale  per  la
violazione degli articoli 3, 9, 117, secondo  comma,  lettera  p),  e
117, terzo comma, della Costituzione,  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, in relazione alle disposizioni della legge  7
aprile 2014, n. 56, nonche' dell'art. 3 dello Statuto  della  Regione
Sardegna. 
    Pertanto, propone questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2,  della
legge Regione Sardegna n. 17/2023. 
    Gli articoli 3, primo e secondo comma, (Disposizioni  in  materia
di indennita' dei consiglieri metropolitani e  modifiche  alla  legge
regionale n. 3 del 2022 e alla legge  regionale  n.  7  del  2021  in
materia di assetto territoriale regionale) indicati in epigrafe fanno
riferimento all'art. 82 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267 (testo unico degli enti locali)  per  stabilire  i  compensi  dei
consiglieri metropolitani. 
    Tale rinvio, tuttavia, non e' corretto  poiche',  per  le  citta'
metropolitane e le province, la questione e' disciplinata dalla legge
n. 56/2014 (c.d. legge Del Rio), che funge da norma  interposta  e  i
cui  principi  (art.  1,  comma  5,)  sono  applicabili  anche   alla
disciplina delle  citta'  e  aree  metropolitane  da  adottare  dalla
Regione Sardegna. 
    In  particolare,  per  quanto  riguarda  la  determinazione   dei
compensi dei consiglieri metropolitani, l'art.  1,  comma  24,  della
suddetta legge n. 56/2014 stabilisce  che  l'incarico  sia  svolto  a
titolo  gratuito,  principio  che  vale  anche  per   i   consiglieri
provinciali (art. 1, comma 84), eccetto il presidente della provincia
(1) 
    Piu' in particolare, le norme prevedono: 
      «1. Ai  consiglieri  metropolitani,  quando  non  investiti  da
deleghe da  parte  del  sindaco  metropolitano,  e'  corrisposta  una
indennita' equiparata a quella prevista per i consiglieri del  comune
capoluogo della citta' metropolitana, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 
      2.   I   consiglieri   metropolitani   delegati   dal   sindaco
metropolitano sono equiparati, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
82 del decreto legislativo n.  267  del  2000,  ai  componenti  della
giunta del comune capoluogo della citta' metropolitana». 
    La previsione di un'indennita'  di  funzione  per  i  consiglieri
metropolitani, equiparandola a  quella  prevista  per  i  consiglieri
comunali del comune capoluogo, disposta dall'art. 3, paragrafi 1 e 2,
citati, evidentemente,  comporta  un  aumento  della  spesa,  nonche'
l'istituzione di un emolumento  che  si  pone  in  contrasto  con  la
normativa statale menzionata. 
    Di conseguenza, le norme entrano in conflitto con gli articoli 3,
9, 117,  secondo  comma,  lettera  p),  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, riguardanti il coordinamento della finanza pubblica, in
relazione alla citata disposizione della legge 7 aprile 2014, n.  56,
nonche' all'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna,  poiche'  la
norma statutaria,  che  stabilisce  le  materie  in  cui  la  Regione
Sardegna  ha  potesta'  legislativa   esclusiva,   non   prevede   la
possibilita' di legiferare in materia finanziaria. 
      1. Illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  commi  1  e  2,
della legge regionale Sardegna n. 17/2023. 
    L'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale  n.  17/2023
citata modifica l'art. 124, comma 2, della legge regionale n.  9  del
2023. 
    La norma, all'esito della modifica, ora prevede: 
      «Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani  pilotis  e
dei locali al piano terra consentito l'uso come  spazio  di  servizio
destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza  delle  fonti
di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva. 
      11.  Nei  sottotetti  oggetto  degli  interventi  previsti  nel
presente articolo il volume urbanistico  e'  determinato  dal  volume
geometrico  del  sottotetto,  misurato   all'esterno   delle   pareti
perimetrali e all'intradosso del solaio di copertura, ed  e'  ammesso
anche mediante il superamento degli indici volumetrici e  dei  limiti
di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. 
      1. Ai fini del presente articolo si definiscono: 
        a) seminterrati: i  piani  siti  alla  base  dell'edificio  e
realizzati parzialmente  fuori  terra,  quando  la  superficie  delle
pareti perimetrali comprese al di  sopra  della  linea  di  terra  e'
superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti
perimetrali; 
        b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o  piano
rialzato,  delimitate  da  colonne  portanti,   la   cui   estensione
complessiva e' non inferiore ai due terzi della superficie coperta; 
        c) piano terra: piano completamente fuori terra,  posto  allo
stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del
terreno. 
    2. Negli immobili destinati ad  uso  abitativo  sono  consentiti,
anche mediante il superamento degli indici volumetrici e  dei  limiti
di altezza e numero dei piani  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli  interventi  di  riuso
dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con
l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire
la messa in opera di interventi tecnologici per il  contenimento  dei
consumi energetici. 
    3. Per i piani pilotis e' ammesso il riuso  solamente  se  esteso
all'intero piano e purche' siano  comunque  rispettate  le  superfici
minime destinate a parcheggi previste dall'art. 41 sexies della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) per le unita' immobiliari
preesistenti,  per  le  quali  non  e'  ammesso   il   ricorso   alla
monetizzazione prevista dall'art. 128, comma 3. 
    4.  Il  recupero  dei   seminterrati   e'   consentito   ad   uso
residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano,
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un'altezza
minima non inferiore a  metri  2,40,  previo  ottenimento  di  idoneo
titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori
a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la  realizzazione  di
un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio  d'aria  almeno
pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; 
      b) vi siano adeguati livelli  di  illuminazione,  raggiungibili
anche mediante sistemi artificiali. 
    5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra  o  piano
rialzato e' consentito ad uso direzionale, commerciale e residenziale
a condizione che rispettino un'altezza minima interna di 2,40 metri». 
    In altri termini, la previsione normativa, cosi' come  novellata,
consente interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali
al piano terra in edifici adibiti ad uso abitativo,  anche  superando
gli indici volumetrici e i limiti  di  altezza  e  numero  dei  piani
previsti  dalle  norme  urbanistico-edilizie  comunali  e   regionali
vigenti. 
    Giova rammentare che l'art. 124 della legge regionale Sardegna n.
9 del 2023 e' stato impugnato con  una  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 19 dicembre 2023, in quanto ritenuto contrastante con il
principio  di  pianificazione  urbanistica  unitaria  del  territorio
stabilito dall'art. 41-quinquies della legge  Urbanistica  (legge  n.
1150/1942) (2) . 
    Le disposizioni comportano,  infatti,  un  aumento  imprevedibile
della cubatura residenziale per gli immobili ad  uso  abitativo,  con
potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli
standard minimi urbanistici, in contrasto con la normativa nazionale. 
    Le disposizioni menzionate evidenziano, al pari  di  quelle  gia'
impugnate,  la  possibilita'  di  distorsione  e  alterazione   degli
standard urbanistici, contravvenendo  al  principio  fondamentale  di
pianificazione urbanistica unitaria del territorio la cui  osservanza
si impone, in forza dell'art. 3, comma 1, dello Statuto,  anche  alla
potesta' legislativa primaria della  regioneautonoma  in  materia  di
«edilizia e urbanistica». 
    Secondo l'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n.  1150,
che funge da norma interposta, infatti, e'  essenziale  rispettare  i
limiti nella formazione degli strumenti urbanistici, presupponendo un
sistema di pianificazione del territorio.  Ogni  trasformazione  deve
basarsi su una pianificazione integrata, rispettando le  prescrizioni
degli standard urbanistici. 
    L'art. 3, comma 1,  lettera  f),  dello  Statuto  riconosce  alla
Regione Sardegna un'autonomia piu' ampia nella materia  dell'edilizia
ed urbanistica, entro cui rientrano  le  disposizioni  in  questione.
Tuttavia,  questa  autonomia  deve   essere   in   armonia   con   la
Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico  e  gli  obblighi
internazionali e nazionali, come specificato anche nello stesso  art.
3 dello Statuto regionale. 
    Di conseguenza, la disposizione  impugnata  presenta  profili  di
illegittimita' costituzionale in quanto non conforme alle  previsioni
dello Statuto speciale della Regione Sardegna e con gli  articoli  9,
117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    Viola, inoltre, il principio di  leale  collaborazione  stabilito
dagli articoli 5 e 120 della Costituzione,  in  quanto  non  rispetta
l'obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un
ordinato sviluppo urbanistico e  per  individuare  le  trasformazioni
compatibili con le prescrizioni statali del codice dei beni culturali
e del paesaggio. 
    3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  47,  lettera
a), della legge regionale Sardegna n. 17/2023. 
    L'art. 5, paragrafo 47, lettera a), apporta una modifica all'art.
3-bis della legge  regionale  n.  6  del  6  marzo  2020,  introdotta
dall'art. 54, paragrafo 1, lettera d), della legge regionale  del  23
ottobre 2023, n. 9, riguardante le "Borse di studio regionali». 
    La norma, all'esito della modifica, ora prevede: 
      «1. La regionefinanzia borse di studio per la  frequenza  delle
scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di:
biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici,  odontoiatri,  psicologi   e
veterinari. 
      2. L'erogazione della borsa di studio, secondo quanto  previsto
dall'art.  8  della  legge  29   dicembre   2000,   n.   401   (Norme
sull'organizzazione e sul personale del settore  sanitario),  avviene
secondo le medesime  modalita'  previste  dall'art.  35  del  decreto
legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva
93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di  reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
direttiva 93/16/CE) per gli specializzandi medici. 
      3. La borsa di studio regionale e' erogata nella misura e negli
importi  previsti  per  i  contratti  di   formazione   specialistica
aggiuntivi regionali di cui all'art. 3. Il finanziamento regionale e'
attribuito direttamente alle universita' beneficiarie». 
    Il comma 2  dell'art.  3-bis,  cosi'  come  modificato,  presenta
un'ambiguita' quando fa riferimento alla normativa nazionale  per  la
concessione delle borse  di  studio  regionali:  "L'erogazione  della
borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della  legge  29
dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale  del
settore sanitario), avviene secondo le  medesime  modalita'  previste
dall'art.  35  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.   368
(Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la  direttiva  93/16/CE)
per gli specializzandi medici.". 
    Attualmente, a livello nazionale, non sono previsti finanziamenti
per la frequenza di scuole di  specializzazione  nell'area  sanitaria
non medica, di conseguenza, non sono definite  le  modalita'  per  la
distribuzione   di   borse   di   studio   relative   a   scuole   di
specializzazione in quest'area. 
    La normativa nazionale menzionata (art. 8 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, e art. 35  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,
numero 368) si  riferisce  specificatamente  ed  esclusivamente  alla
programmazione e  alla  distribuzione  dei  contratti  di  formazione
specialistica nell'area medica e non puo' essere applicata  ad  altre
forme di finanziamento. 
    A tal  proposito,  occorre  menzionare  anche  l'art.  2-bis  del
decreto-legge 29 marzo 2016, numero 42,  riguardante  le  «Scuole  di
specializzazione  non  mediche»,  che  prevede   una   deroga:   «Nel
frattempo, le scuole di specializzazione  elencate  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, numero 162,  riservate  ai
veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,  chimici,  fisici  e
psicologi, sono attivate in  deroga  alle  disposizioni  dell'art.  8
della legge 29 dicembre 2000, numero 401». Dalla attenta lettura  del
quadro normativo nazionale,  emerge  che  la  regionepuo'  senz'altro
finanziare  borse  di  studio  per  la   frequenza   di   scuole   di
specializzazione nell'area sanitaria non medica, ma  deve  stabilirne
modalita' di erogazione che non coinvolgono il livello nazionale e il
Ministero dell'universita' e della  ricerca,  come,  ad  esempio,  il
finanziamento diretto alle universita' presso cui  tali  scuole  sono
istituite. Nel corso dell'esame della legge regionale Sardegna  n.  9
del 2023 citata, il Ministero dell'universita' e della ricerca  aveva
sollevato delle osservazioni sull'art. 54 che, al  comma  1,  lettera
d), prevedeva che  la  regionefinanziasse  borse  di  studio  per  la
frequenza di  scuole  di  specializzazione  nell'area  sanitaria  non
medica  (per  biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici,   odontoiatri,
psicologi e veterinari), seguendo quanto stabilito dall'art. 8  della
legge n. 401/2000, chiedendo la soppressione di ogni riferimento alla
normativa nazionale e di  prevedere  un  finanziamento  diretto  alle
universita'.  In  conseguenza  di  cio',  la   regioneaveva   assunto
l'impegno di eliminare  ogni  riferimento  alla  normativa  nazionale
nell'art. 3-bis, comma 2, della legge regionale  n.  6  del  6  marzo
2020, come modificata dall'art. 54, paragrafo 1,  lettera  d),  della
legge regionale n. 9/2023. 
    Tuttavia, la legge regionale n. 17 del 2023  impugnata  introduce
modificazioni diverse che non sono in linea con le osservazioni e con
le richieste di modifica formulate dall'amministrazione statale. 
    L'art. 5, paragrafo 47, lettera  a),  della  legge  regionale  n.
17/2023, oggetto della  presente  impugnativa,  infatti,  elimina  il
comma 1 dell'art. 3-bis, modifica il  comma  3  dell'art.  3-bis,  ma
lascia invariato il comma 2, che continua, quindi, a fare riferimento
(erroneo) alla normativa nazionale. 
    Alla luce delle modifiche introdotte, l'art.  3-bis,  concernente
le «borse di studio regionali», della legge  regionale  n.  6  del  6
marzo 2020, presenta attualmente la seguente formulazione: 
      «La regione finanzia borse di studio per la frequenza di scuole
di specializzazione nell'area  sanitaria  non  medica  a  favore  di:
biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici,  odontoiatri,  psicologi   e
veterinari.  L'erogazione  della  borsa  di  studio,  come  stabilito
dall'art. 8  della  legge  29  dicembre  2000,  numero  401,  avviene
seguendo le stesse  modalita'  stabilite  dall'art.  35  del  decreto
legislativo 17  agosto  1999,  numero  368,  per  gli  specializzandi
medici. La borsa di studio regionale e' erogata nella misura e  negli
importi  previsti  per  i  contratti  di   formazione   specialistica
aggiuntivi regionali di cui all'art. 3. Il finanziamento regionale e'
attribuito direttamente alle universita' beneficiarie». 
    La revisione del contesto normativo in cui sono  state  apportate
le modifiche, l'impegno formale della Regione Sardegna  e  l'aggiunta
della parte finale del comma 3, inducono a ritenere che, per un  mero
errore, sia stato eliminato il paragrafo 1 al posto del paragrafo  2.
In considerazione di cio', erano state sollevate  nuove  osservazioni
in ordine alla legge regionale n. 17 del 2023. Ancora una  volta,  la
Regione Sardegna veniva invitata a  riformulare  la  disposizione  in
parola. Ma senza esito. 
    Pertanto, la citata  normativa  regionale  e'  costituzionalmente
illegittima per violazione dei seguenti parametri costituzionali: 
      a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, per contrasto con
il principio di ragionevolezza. 
    Nella formulazione attuale, l'art. 3-bis  risulta,  peraltro,  di
difficile comprensione. 
    Dal momento che e' stato soppresso il primo  comma,  non  risulta
chiaro a cosa si riferiscano i  commi  successivi.  Appare  evidente,
inoltre, la contraddizione in quanto il comma 2, che  fa  riferimento
alla normativa nazionale per la concessione della  borsa  di  studio,
risulta confliggere con il comma  3,  che  prevede  il  finanziamento
regionale diretto alle universita'. 
    Di conseguenza, la normativa  regionale  risulta  impossibile  da
applicare, poiche' non risulta definito l'oggetto  del  finanziamento
regionale e le modalita' di erogazione sono contraddittorie. 
    Nemmeno una lettura sistematica della disposizione  nel  contesto
della legge regionale n. 6 del 2020 consente di chiarire  la  portata
applicativa dell'art. 3-bis. La legge regionale  n.  6  del  2020  e'
stata modificata dalla legge regionale numero 9 del 2023  in  diverse
parti (nel titolo e negli articoli 1, 2,  3-bis)  per  estendere  gli
interventi regionali a sostegno  della  formazione  di  altre  figure
professionali nell'area sanitaria non medica (per  biologi,  chimici,
farmacisti,   fisici,   odontoiatri,   psicologi    e    veterinari).
L'abrogazione del paragrafo 1 dell'art. 3-bis, che istituiva le borse
di studio regionali per la frequenza di  scuole  di  specializzazione
nell'area sanitaria non medica, rende  priva  di  senso  la  modifica
apportata al titolo della legge e agli articoli 1 e 2. 
    Per queste ragioni, la normativa regionale si pone  in  contrasto
con  il  principio  di  ragionevolezza  sancito  dall'art.  3   della
Costituzione. 
      b) Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione 
    La disposizione regionale  contrasta  con  la  normativa  statale
concernente la tutela della salute. 
    L'art. 117, comma 3, della Costituzione definisce la tutela della
salute come materia di legislazione concorrente, per la quale, quindi
alla  regionespetta  la  potesta'  legislativa  «salvo  che  per   la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato». 
    Nel verificare nel caso di specie la qualita' della norma statale
richiamata, cioe', la sua qualita' sostanziale di principio e la  sua
funzione di elemento di unificazione  della  legislazione  regionale,
appare chiaro come la normativa della cui legittimita' costituzionale
si dubita non e'  conforme  ai  principi  contenuti  nella  normativa
statale.   Come   gia'   osservato   supra,   infatti,   nell'attuale
legislazione nazionale, che dovrebbe rappresentare la  determinazione
dei  principi  generali,  non  sono  previsti  finanziamenti  per  la
frequenza di  scuole  di  specializzazione  nell'area  sanitaria  non
medica, di  conseguenza,  non  sono  definite  le  modalita'  per  la
distribuzione   di   borse   di   studio   relative   a   scuole   di
specializzazione in quest'area (sanitaria non medica). 
    La normativa nazionale menzionata (art. 8 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, e art. 35  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,
numero 368) si  riferisce  specificatamente  ed  esclusivamente  alla
programmazione e  alla  distribuzione  dei  contratti  di  formazione
specialistica nell'area medica e non puo' essere applicata  ad  altre
forme di finanziamento. 
    Inoltre,  il  richiamo  errato  alla  normativa   nazionale   per
l'erogazione delle borse di studio di area medica contenuto nel comma
2 dell'art. 3-bis e' in conflitto con l'art. 2- bis del decreto-legge
29 marzo 2016, n. 42,  che  dispone  una  deroga  per  le  scuole  di
specializzazione non mediche. 
    Il  persistente  riferimento  alla   normativa   nazionale   puo'
rappresentare,   oltretutto,   il   rischio   di   future   richieste
all'amministrazione statale di attivare procedure per l'erogazione di
borse di studio di area sanitaria non medica, mentre  tale  questione
e' ancora in fase di definizione a livello nazionale. 
      c) Violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione 
    La disposizione impugnata contrasta, altresi', con  il  principio
di leale collaborazione. Come si e' gia' osservato  supra  (pag.  7),
nel corso dell'esame della legge regionale Sardegna  n.  9  del  2023
citata, il Ministero dell'universita' e della ricerca aveva sollevato
delle  osservazioni  sull'art.  54  che,  al  comma  1,  lettera  d),
prevedeva che la regionefinanziasse borse di studio per la  frequenza
di scuole di specializzazione nell'area  sanitaria  non  medica  (per
biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici,  odontoiatri,  psicologi   e
veterinari), seguendo quanto stabilito dall'art.  8  della  legge  n.
401/2000,  chiedendo  la  soppressione  di  ogni   riferimento   alla
normativa nazionale e di  prevedere  un  finanziamento  diretto  alle
universita'.  In  conseguenza  di  cio',  la  Regione  aveva  assunto
l'impegno di eliminare  ogni  riferimento  alla  normativa  nazionale
nell'art. 3-bis, comma 2, della legge regionale  n.  6  del  6  marzo
2020, come modificata dall'art. 54, paragrafo 1,  lettera  d),  della
legge regionale n. 9/2023. 
    Nonostante l'impegno  precedentemente  assunto  dalla  regioneper
modificare  la  normativa  regionale,  tale  impegno  non  e'   stato
rispettato come si evince chiaramente dal disposto dell'art. 5 citato
della legge regionale n. 17 del 2023. 
    Il contrasto  di  tale  normativa  regionale,  come  si  e'  gia'
eccepito, la normativa statale, quindi, persiste e sotto  il  profilo
del  mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  con   il   Ministero
dell'istruzione  e  della  ricerca,  viola,  pertanto,  il  principio
generale  di  leale  collaborazione   nella   sua   ampia   accezione
costituzionale di idoneita' a perseguire  il  giusto  contemperamento
delle finalita' perseguite dallo Stato e dalle Regioni. 
      4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  16,  della
legge regionale Sardegna n. 17/2023. 
    L'art. 7, comma 16,  della  legge  regionale  n.  17/2023  citata
modifica l'art. 37  della  legge  regionale  13  marzo  2018,  n.  8,
introducendo  il  comma  3-bis,  che  stabilisce  un   requisito   di
ammissione dell'offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
    La norma prevede: 
      «16. Dopo il comma 3 dell'art.  37  della  legge  regionale  13
marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia  di  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture), e' inserito il seguente: 
        "3-bis. Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1  costituisce
requisito di ammissione dell'offerta tecnica  il  raggiungimento  del
punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile
all'offerta tecnica stessa"». 
    Tale disposizione non trova riscontro nel  codice  dei  contratti
pubblici vigente. Pertanto, la norma regionale  invade  indebitamente
la  competenza  esclusiva  statale  in  materia   di   tutela   della
concorrenza in violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),
della Costituzione. 
    Va sottolineato che il  comma  3-bis  dell'art.  37  della  legge
regionale n. 8 del 2018, introdotto  dall'art.  7,  comma  16,  della
legge regionale n. 17/2023 impugnata richiama espressamente il  comma
1 dello stesso art. 37, gia' dichiarato illegittimo da codesta  Corte
costituzionale con la sentenza n. 166/2019. 
    La  disposizione  regionale  impugnata  con  l'odierno   ricorso,
infatti, non e' riconducibile alla materia  dei  lavori  pubblici  di
esclusivo interesse regionale, di competenza primaria  della  Regione
Sardegna ai sensi dell'art. 3, lettera e), della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la  Sardegna),  ma  piu'
esattamente alla tutela della  concorrenza  di  competenza  esclusiva
dello Stato. 
    Va ricordato, infatti, che l'art. 3, lettera e),  dello  Statuto,
nel prevedere la competenza regionale primaria in materia  di  lavori
pubblici di interesse regionale,  l'assoggetta  ai  limiti  derivanti
dalla Costituzione, dai  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica, dagli obblighi internazionali, dagli interessi  nazionali
e dalle norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della
Repubblica. 
    Il richiamo alla tutela della concorrenza dimostra la  natura  di
parametro interposto delle richiamate norme del  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), parametro  che,
anche alla  luce  della  consolidata  giurisprudenza  costituzionale,
riempie di contenuto i limiti  statutari  alla  potesta'  legislativa
regionale in materia di lavori pubblici (sentenze n. 263 del  2016  e
n. 187 del 2013). 
    Va rilevato, infine, che con la citata sentenza n.  166/2019,  e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli  articoli  37,
comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna  13
marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia  di  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture); e,  in  via  consequenziale,  ai  sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 37, commi 2,
3, 4 e 8, e dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del
2018. 
    Si configura, pertanto, anche la violazione dell'art. 136,  primo
comma, della Costituzione, non potendo  la  norma  regionale  di  cui
all'art. 7,  comma  16,  citato,  fare  riferimento  ad  altra  norma
regionale (art. 37, comma 1,) dichiarata costituzionalmente legittime
e che, quindi, ha cessato di avere efficacia  dal  giorno  successivo
alla pubblicazione della  decisione  n.  116/2019  citata  (9  luglio
2019). 

(1) La  disposizione,  testualmente,  prevede:  «24.  L'incarico   di
    sindaco  metropolitano,  di  consigliere   metropolitano   e   di
    componente della conferenza metropolitana, anche con  riferimento
    agli organi di cui ai commi da 12 a 18  e'  esercitato  a  titolo
    gratuito. Restano a carico della citta' metropolitana  gli  oneri
    connessi  con  le  attivita'   in   materia   di   status   degli
    amministratori,  relativi  ai  permessi  retribuiti,  agli  oneri
    previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli
    80, 84, 85 e 86 del testo unico». 

(2) Si tratta del ricorso r.g. n. 35 del 2023