Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione
autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore, nella sua sede in Cagliari, al Viale Trento,
n. 69, indirizzo PEC: presidenza@pec.regione.sardegna.it
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli
articoli 3, commi 1 e 2; 4, comma 1, lettera a); 5, comma 47, lettera
a); 7, comma 16, della legge regionale Sardegna n. 17 del 2023, che
reca «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di
stabilita' 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti
fuori bilancio e passivita' pregresse e disposizioni varie»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 69 del 20 dicembre 2023, giusta deliberazione del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 15 febbraio
2024.
Il Presidente del Consiglio ritiene che la legge, cosi' come
promulgata, presenti vizi di illegittimita' costituzionale per la
violazione degli articoli 3, 9, 117, secondo comma, lettera p), e
117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento
della finanza pubblica, in relazione alle disposizioni della legge 7
aprile 2014, n. 56, nonche' dell'art. 3 dello Statuto della Regione
Sardegna.
Pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti
Motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della
legge Regione Sardegna n. 17/2023.
Gli articoli 3, primo e secondo comma, (Disposizioni in materia
di indennita' dei consiglieri metropolitani e modifiche alla legge
regionale n. 3 del 2022 e alla legge regionale n. 7 del 2021 in
materia di assetto territoriale regionale) indicati in epigrafe fanno
riferimento all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (testo unico degli enti locali) per stabilire i compensi dei
consiglieri metropolitani.
Tale rinvio, tuttavia, non e' corretto poiche', per le citta'
metropolitane e le province, la questione e' disciplinata dalla legge
n. 56/2014 (c.d. legge Del Rio), che funge da norma interposta e i
cui principi (art. 1, comma 5,) sono applicabili anche alla
disciplina delle citta' e aree metropolitane da adottare dalla
Regione Sardegna.
In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei
compensi dei consiglieri metropolitani, l'art. 1, comma 24, della
suddetta legge n. 56/2014 stabilisce che l'incarico sia svolto a
titolo gratuito, principio che vale anche per i consiglieri
provinciali (art. 1, comma 84), eccetto il presidente della provincia
(1)
Piu' in particolare, le norme prevedono:
«1. Ai consiglieri metropolitani, quando non investiti da
deleghe da parte del sindaco metropolitano, e' corrisposta una
indennita' equiparata a quella prevista per i consiglieri del comune
capoluogo della citta' metropolitana, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. I consiglieri metropolitani delegati dal sindaco
metropolitano sono equiparati, ai sensi e per gli effetti dell'art.
82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai componenti della
giunta del comune capoluogo della citta' metropolitana».
La previsione di un'indennita' di funzione per i consiglieri
metropolitani, equiparandola a quella prevista per i consiglieri
comunali del comune capoluogo, disposta dall'art. 3, paragrafi 1 e 2,
citati, evidentemente, comporta un aumento della spesa, nonche'
l'istituzione di un emolumento che si pone in contrasto con la
normativa statale menzionata.
Di conseguenza, le norme entrano in conflitto con gli articoli 3,
9, 117, secondo comma, lettera p), e 117, terzo comma, della
Costituzione, riguardanti il coordinamento della finanza pubblica, in
relazione alla citata disposizione della legge 7 aprile 2014, n. 56,
nonche' all'art. 3 dello Statuto della Regione Sardegna, poiche' la
norma statutaria, che stabilisce le materie in cui la Regione
Sardegna ha potesta' legislativa esclusiva, non prevede la
possibilita' di legiferare in materia finanziaria.
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2,
della legge regionale Sardegna n. 17/2023.
L'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 17/2023
citata modifica l'art. 124, comma 2, della legge regionale n. 9 del
2023.
La norma, all'esito della modifica, ora prevede:
«Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e
dei locali al piano terra consentito l'uso come spazio di servizio
destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti
di luce la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva.
11. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel
presente articolo il volume urbanistico e' determinato dal volume
geometrico del sottotetto, misurato all'esterno delle pareti
perimetrali e all'intradosso del solaio di copertura, ed e' ammesso
anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti
di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.
1. Ai fini del presente articolo si definiscono:
a) seminterrati: i piani siti alla base dell'edificio e
realizzati parzialmente fuori terra, quando la superficie delle
pareti perimetrali comprese al di sopra della linea di terra e'
superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti
perimetrali;
b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano
rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione
complessiva e' non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo
stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del
terreno.
2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti,
anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti
di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni
urbanistico-edilizie comunali e regionali, gli interventi di riuso
dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con
l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire
la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei
consumi energetici.
3. Per i piani pilotis e' ammesso il riuso solamente se esteso
all'intero piano e purche' siano comunque rispettate le superfici
minime destinate a parcheggi previste dall'art. 41 sexies della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) per le unita' immobiliari
preesistenti, per le quali non e' ammesso il ricorso alla
monetizzazione prevista dall'art. 128, comma 3.
4. Il recupero dei seminterrati e' consentito ad uso
residenziale, direzionale e commerciale, ed a condizione che abbiano,
alla data di entrata in vigore della presente legge, un'altezza
minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo
titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori
a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di
un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno
pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili
anche mediante sistemi artificiali.
5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano
rialzato e' consentito ad uso direzionale, commerciale e residenziale
a condizione che rispettino un'altezza minima interna di 2,40 metri».
In altri termini, la previsione normativa, cosi' come novellata,
consente interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali
al piano terra in edifici adibiti ad uso abitativo, anche superando
gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani
previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali
vigenti.
Giova rammentare che l'art. 124 della legge regionale Sardegna n.
9 del 2023 e' stato impugnato con una delibera del Consiglio dei
ministri del 19 dicembre 2023, in quanto ritenuto contrastante con il
principio di pianificazione urbanistica unitaria del territorio
stabilito dall'art. 41-quinquies della legge Urbanistica (legge n.
1150/1942) (2) .
Le disposizioni comportano, infatti, un aumento imprevedibile
della cubatura residenziale per gli immobili ad uso abitativo, con
potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli
standard minimi urbanistici, in contrasto con la normativa nazionale.
Le disposizioni menzionate evidenziano, al pari di quelle gia'
impugnate, la possibilita' di distorsione e alterazione degli
standard urbanistici, contravvenendo al principio fondamentale di
pianificazione urbanistica unitaria del territorio la cui osservanza
si impone, in forza dell'art. 3, comma 1, dello Statuto, anche alla
potesta' legislativa primaria della regioneautonoma in materia di
«edilizia e urbanistica».
Secondo l'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
che funge da norma interposta, infatti, e' essenziale rispettare i
limiti nella formazione degli strumenti urbanistici, presupponendo un
sistema di pianificazione del territorio. Ogni trasformazione deve
basarsi su una pianificazione integrata, rispettando le prescrizioni
degli standard urbanistici.
L'art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto riconosce alla
Regione Sardegna un'autonomia piu' ampia nella materia dell'edilizia
ed urbanistica, entro cui rientrano le disposizioni in questione.
Tuttavia, questa autonomia deve essere in armonia con la
Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e gli obblighi
internazionali e nazionali, come specificato anche nello stesso art.
3 dello Statuto regionale.
Di conseguenza, la disposizione impugnata presenta profili di
illegittimita' costituzionale in quanto non conforme alle previsioni
dello Statuto speciale della Regione Sardegna e con gli articoli 9,
117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Viola, inoltre, il principio di leale collaborazione stabilito
dagli articoli 5 e 120 della Costituzione, in quanto non rispetta
l'obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un
ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni
compatibili con le prescrizioni statali del codice dei beni culturali
e del paesaggio.
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 47, lettera
a), della legge regionale Sardegna n. 17/2023.
L'art. 5, paragrafo 47, lettera a), apporta una modifica all'art.
3-bis della legge regionale n. 6 del 6 marzo 2020, introdotta
dall'art. 54, paragrafo 1, lettera d), della legge regionale del 23
ottobre 2023, n. 9, riguardante le "Borse di studio regionali».
La norma, all'esito della modifica, ora prevede:
«1. La regionefinanzia borse di studio per la frequenza delle
scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di:
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e
veterinari.
2. L'erogazione della borsa di studio, secondo quanto previsto
dall'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme
sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), avviene
secondo le medesime modalita' previste dall'art. 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva
93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE) per gli specializzandi medici.
3. La borsa di studio regionale e' erogata nella misura e negli
importi previsti per i contratti di formazione specialistica
aggiuntivi regionali di cui all'art. 3. Il finanziamento regionale e'
attribuito direttamente alle universita' beneficiarie».
Il comma 2 dell'art. 3-bis, cosi' come modificato, presenta
un'ambiguita' quando fa riferimento alla normativa nazionale per la
concessione delle borse di studio regionali: "L'erogazione della
borsa di studio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 29
dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del
settore sanitario), avviene secondo le medesime modalita' previste
dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE)
per gli specializzandi medici.".
Attualmente, a livello nazionale, non sono previsti finanziamenti
per la frequenza di scuole di specializzazione nell'area sanitaria
non medica, di conseguenza, non sono definite le modalita' per la
distribuzione di borse di studio relative a scuole di
specializzazione in quest'area.
La normativa nazionale menzionata (art. 8 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, e art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
numero 368) si riferisce specificatamente ed esclusivamente alla
programmazione e alla distribuzione dei contratti di formazione
specialistica nell'area medica e non puo' essere applicata ad altre
forme di finanziamento.
A tal proposito, occorre menzionare anche l'art. 2-bis del
decreto-legge 29 marzo 2016, numero 42, riguardante le «Scuole di
specializzazione non mediche», che prevede una deroga: «Nel
frattempo, le scuole di specializzazione elencate nel decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, numero 162, riservate ai
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi, sono attivate in deroga alle disposizioni dell'art. 8
della legge 29 dicembre 2000, numero 401». Dalla attenta lettura del
quadro normativo nazionale, emerge che la regionepuo' senz'altro
finanziare borse di studio per la frequenza di scuole di
specializzazione nell'area sanitaria non medica, ma deve stabilirne
modalita' di erogazione che non coinvolgono il livello nazionale e il
Ministero dell'universita' e della ricerca, come, ad esempio, il
finanziamento diretto alle universita' presso cui tali scuole sono
istituite. Nel corso dell'esame della legge regionale Sardegna n. 9
del 2023 citata, il Ministero dell'universita' e della ricerca aveva
sollevato delle osservazioni sull'art. 54 che, al comma 1, lettera
d), prevedeva che la regionefinanziasse borse di studio per la
frequenza di scuole di specializzazione nell'area sanitaria non
medica (per biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri,
psicologi e veterinari), seguendo quanto stabilito dall'art. 8 della
legge n. 401/2000, chiedendo la soppressione di ogni riferimento alla
normativa nazionale e di prevedere un finanziamento diretto alle
universita'. In conseguenza di cio', la regioneaveva assunto
l'impegno di eliminare ogni riferimento alla normativa nazionale
nell'art. 3-bis, comma 2, della legge regionale n. 6 del 6 marzo
2020, come modificata dall'art. 54, paragrafo 1, lettera d), della
legge regionale n. 9/2023.
Tuttavia, la legge regionale n. 17 del 2023 impugnata introduce
modificazioni diverse che non sono in linea con le osservazioni e con
le richieste di modifica formulate dall'amministrazione statale.
L'art. 5, paragrafo 47, lettera a), della legge regionale n.
17/2023, oggetto della presente impugnativa, infatti, elimina il
comma 1 dell'art. 3-bis, modifica il comma 3 dell'art. 3-bis, ma
lascia invariato il comma 2, che continua, quindi, a fare riferimento
(erroneo) alla normativa nazionale.
Alla luce delle modifiche introdotte, l'art. 3-bis, concernente
le «borse di studio regionali», della legge regionale n. 6 del 6
marzo 2020, presenta attualmente la seguente formulazione:
«La regione finanzia borse di studio per la frequenza di scuole
di specializzazione nell'area sanitaria non medica a favore di:
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e
veterinari. L'erogazione della borsa di studio, come stabilito
dall'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, numero 401, avviene
seguendo le stesse modalita' stabilite dall'art. 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, numero 368, per gli specializzandi
medici. La borsa di studio regionale e' erogata nella misura e negli
importi previsti per i contratti di formazione specialistica
aggiuntivi regionali di cui all'art. 3. Il finanziamento regionale e'
attribuito direttamente alle universita' beneficiarie».
La revisione del contesto normativo in cui sono state apportate
le modifiche, l'impegno formale della Regione Sardegna e l'aggiunta
della parte finale del comma 3, inducono a ritenere che, per un mero
errore, sia stato eliminato il paragrafo 1 al posto del paragrafo 2.
In considerazione di cio', erano state sollevate nuove osservazioni
in ordine alla legge regionale n. 17 del 2023. Ancora una volta, la
Regione Sardegna veniva invitata a riformulare la disposizione in
parola. Ma senza esito.
Pertanto, la citata normativa regionale e' costituzionalmente
illegittima per violazione dei seguenti parametri costituzionali:
a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, per contrasto con
il principio di ragionevolezza.
Nella formulazione attuale, l'art. 3-bis risulta, peraltro, di
difficile comprensione.
Dal momento che e' stato soppresso il primo comma, non risulta
chiaro a cosa si riferiscano i commi successivi. Appare evidente,
inoltre, la contraddizione in quanto il comma 2, che fa riferimento
alla normativa nazionale per la concessione della borsa di studio,
risulta confliggere con il comma 3, che prevede il finanziamento
regionale diretto alle universita'.
Di conseguenza, la normativa regionale risulta impossibile da
applicare, poiche' non risulta definito l'oggetto del finanziamento
regionale e le modalita' di erogazione sono contraddittorie.
Nemmeno una lettura sistematica della disposizione nel contesto
della legge regionale n. 6 del 2020 consente di chiarire la portata
applicativa dell'art. 3-bis. La legge regionale n. 6 del 2020 e'
stata modificata dalla legge regionale numero 9 del 2023 in diverse
parti (nel titolo e negli articoli 1, 2, 3-bis) per estendere gli
interventi regionali a sostegno della formazione di altre figure
professionali nell'area sanitaria non medica (per biologi, chimici,
farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari).
L'abrogazione del paragrafo 1 dell'art. 3-bis, che istituiva le borse
di studio regionali per la frequenza di scuole di specializzazione
nell'area sanitaria non medica, rende priva di senso la modifica
apportata al titolo della legge e agli articoli 1 e 2.
Per queste ragioni, la normativa regionale si pone in contrasto
con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
b) Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione
La disposizione regionale contrasta con la normativa statale
concernente la tutela della salute.
L'art. 117, comma 3, della Costituzione definisce la tutela della
salute come materia di legislazione concorrente, per la quale, quindi
alla regionespetta la potesta' legislativa «salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato».
Nel verificare nel caso di specie la qualita' della norma statale
richiamata, cioe', la sua qualita' sostanziale di principio e la sua
funzione di elemento di unificazione della legislazione regionale,
appare chiaro come la normativa della cui legittimita' costituzionale
si dubita non e' conforme ai principi contenuti nella normativa
statale. Come gia' osservato supra, infatti, nell'attuale
legislazione nazionale, che dovrebbe rappresentare la determinazione
dei principi generali, non sono previsti finanziamenti per la
frequenza di scuole di specializzazione nell'area sanitaria non
medica, di conseguenza, non sono definite le modalita' per la
distribuzione di borse di studio relative a scuole di
specializzazione in quest'area (sanitaria non medica).
La normativa nazionale menzionata (art. 8 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, e art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
numero 368) si riferisce specificatamente ed esclusivamente alla
programmazione e alla distribuzione dei contratti di formazione
specialistica nell'area medica e non puo' essere applicata ad altre
forme di finanziamento.
Inoltre, il richiamo errato alla normativa nazionale per
l'erogazione delle borse di studio di area medica contenuto nel comma
2 dell'art. 3-bis e' in conflitto con l'art. 2- bis del decreto-legge
29 marzo 2016, n. 42, che dispone una deroga per le scuole di
specializzazione non mediche.
Il persistente riferimento alla normativa nazionale puo'
rappresentare, oltretutto, il rischio di future richieste
all'amministrazione statale di attivare procedure per l'erogazione di
borse di studio di area sanitaria non medica, mentre tale questione
e' ancora in fase di definizione a livello nazionale.
c) Violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione
La disposizione impugnata contrasta, altresi', con il principio
di leale collaborazione. Come si e' gia' osservato supra (pag. 7),
nel corso dell'esame della legge regionale Sardegna n. 9 del 2023
citata, il Ministero dell'universita' e della ricerca aveva sollevato
delle osservazioni sull'art. 54 che, al comma 1, lettera d),
prevedeva che la regionefinanziasse borse di studio per la frequenza
di scuole di specializzazione nell'area sanitaria non medica (per
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e
veterinari), seguendo quanto stabilito dall'art. 8 della legge n.
401/2000, chiedendo la soppressione di ogni riferimento alla
normativa nazionale e di prevedere un finanziamento diretto alle
universita'. In conseguenza di cio', la Regione aveva assunto
l'impegno di eliminare ogni riferimento alla normativa nazionale
nell'art. 3-bis, comma 2, della legge regionale n. 6 del 6 marzo
2020, come modificata dall'art. 54, paragrafo 1, lettera d), della
legge regionale n. 9/2023.
Nonostante l'impegno precedentemente assunto dalla regioneper
modificare la normativa regionale, tale impegno non e' stato
rispettato come si evince chiaramente dal disposto dell'art. 5 citato
della legge regionale n. 17 del 2023.
Il contrasto di tale normativa regionale, come si e' gia'
eccepito, la normativa statale, quindi, persiste e sotto il profilo
del mancato rispetto degli impegni assunti con il Ministero
dell'istruzione e della ricerca, viola, pertanto, il principio
generale di leale collaborazione nella sua ampia accezione
costituzionale di idoneita' a perseguire il giusto contemperamento
delle finalita' perseguite dallo Stato e dalle Regioni.
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 16, della
legge regionale Sardegna n. 17/2023.
L'art. 7, comma 16, della legge regionale n. 17/2023 citata
modifica l'art. 37 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8,
introducendo il comma 3-bis, che stabilisce un requisito di
ammissione dell'offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
La norma prevede:
«16. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale 13
marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture), e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i contratti di cui al comma 1 costituisce
requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del
punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile
all'offerta tecnica stessa"».
Tale disposizione non trova riscontro nel codice dei contratti
pubblici vigente. Pertanto, la norma regionale invade indebitamente
la competenza esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione.
Va sottolineato che il comma 3-bis dell'art. 37 della legge
regionale n. 8 del 2018, introdotto dall'art. 7, comma 16, della
legge regionale n. 17/2023 impugnata richiama espressamente il comma
1 dello stesso art. 37, gia' dichiarato illegittimo da codesta Corte
costituzionale con la sentenza n. 166/2019.
La disposizione regionale impugnata con l'odierno ricorso,
infatti, non e' riconducibile alla materia dei lavori pubblici di
esclusivo interesse regionale, di competenza primaria della Regione
Sardegna ai sensi dell'art. 3, lettera e), della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ma piu'
esattamente alla tutela della concorrenza di competenza esclusiva
dello Stato.
Va ricordato, infatti, che l'art. 3, lettera e), dello Statuto,
nel prevedere la competenza regionale primaria in materia di lavori
pubblici di interesse regionale, l'assoggetta ai limiti derivanti
dalla Costituzione, dai principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica, dagli obblighi internazionali, dagli interessi nazionali
e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica.
Il richiamo alla tutela della concorrenza dimostra la natura di
parametro interposto delle richiamate norme del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), parametro che,
anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale,
riempie di contenuto i limiti statutari alla potesta' legislativa
regionale in materia di lavori pubblici (sentenze n. 263 del 2016 e
n. 187 del 2013).
Va rilevato, infine, che con la citata sentenza n. 166/2019, e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 37,
comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 della legge della Regione Sardegna 13
marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture); e, in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 37, commi 2,
3, 4 e 8, e dell'art. 39, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del
2018.
Si configura, pertanto, anche la violazione dell'art. 136, primo
comma, della Costituzione, non potendo la norma regionale di cui
all'art. 7, comma 16, citato, fare riferimento ad altra norma
regionale (art. 37, comma 1,) dichiarata costituzionalmente legittime
e che, quindi, ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione n. 116/2019 citata (9 luglio
2019).
(1) La disposizione, testualmente, prevede: «24. L'incarico di
sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di
componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento
agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo
gratuito. Restano a carico della citta' metropolitana gli oneri
connessi con le attivita' in materia di status degli
amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli
80, 84, 85 e 86 del testo unico».
(2) Si tratta del ricorso r.g. n. 35 del 2023