IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO
Sezione unica
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 97 del 2023, proposto da A V , rappresentata e
difesa dagli avvocati Biagio Andrea Algieri e Nicola Recla, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto in Trento via Calepina n. 65, presso lo studio dell'avvocato
Biagio Andrea Algieri;
contro Comune di M , in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, come da ultimo
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli
uffici della predetta Avvocatura;
per l'annullamento del provvedimento del Comune di prot. n. in
data , notificato in pari data, con cui e' stata rigettata l'istanza
di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per prima
abitazione, presentata dalla ricorrente in data ai sensi dell'art.
90, comma 1, lett. d), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15,
nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o
collegato, ivi compresi: A) il preavviso di rigetto dell'istanza,
comunicato con nota del Comune di prot. n. in data ; B) il parere
della Commissione Edilizia Comunale del Comune di sulla predetta
istanza, espresso nella seduta del ; C) la nota del Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento
prot. n. in data , recante il parere richiesto dal Comune di con la
nota prot. n in data D) ove occorra, il parere della Commissione
Edilizia Comunale del Comune di espresso a seguito delle osservazioni
presentate dalla ricorrente il ; E) la nota del Comune di prot. n. in
data , con cui e' stato quantificato il contributo di costruzione per
la prima abitazione in misura pari a euro ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ;
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il
dott. Carlo Polidori e uditi l'avvocato Biagio Andrea Algieri e
l'avvocato dello Stato Davide Volpe, come specificato nel verbale di
udienza;
1. La ricorrente, signora A V , ha chiesto al Comune di il
permesso di costruire per realizzare un edificio di civile abitazione
e in data le e' stato rilasciato il permesso di costruire n. avente
ad oggetto la realizzazione di un edificio residenziale sulla p.f.
previo versamento della somma di euro a titolo di contributo di
concessione.
In seguito la ricorrente ha chiesto l'esenzione dal pagamento
contributo di costruzione. Tale richiesta - sottoscritta anche dal
convivente della ricorrente, signor L G - e' stata presentata ai
sensi del combinato disposto dell'art. 90 della legge provinciale 4
agosto 2015, n. 15 («Legge provinciale per il governo del
territorio»), che prevede l'esenzione dal pagamento del predetto
contributo nei casi di «prima abitazione del richiedente», con l'art.
87 della medesima legge provinciale n. 15/2015, il quale dispone, al
comma 4, lett. a), che ai fini del calcolo del contributo di
costruzione «la residenza e' considerata prima abitazione: ... 2) se,
al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90,
comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne' separati
giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari,
del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto o di abitazione su un
altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio
provinciale. ...».
Considerato che all'anagrafe del Comune di risulta iscritta una
«famiglia» con residenza in , costituita dai signori A V e L G , ma
quest'ultimo risulta proprietario dell'immobile identificato con la
particella edificiale , l'Amministrazione comunale - pur trattandosi
di due soggetti non uniti dal vincolo del matrimonio - ha espresso
dubbi in ordine alla spettanza dell'esenzione richiesta, essendo la
coppia gia' in possesso di un alloggio idoneo alle esigenze familiari
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.P.P. 19 maggio 2017, n.
86-1/Leg («Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione
della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15»), che detta, per
l'appunto, i criteri minimi per la sussistenza di un alloggio idoneo
alle esigenze familiari. In particolare l'Amministrazione comunale ha
chiesto al Servizio Urbanistica della Provincia di Trento di chiarire
se alla ricorrente spettasse la predetta esenzione, pur essendo la
stessa convivente more uxorio con il signor G .
Il predetto Servizio con l'impugnata nota del , richiamate le
pertinenti disposizioni della legge provinciale n. 15/2015, ha
espresso il seguente parere.
«Dalla normativa provinciale sopra richiamata si evince che tra
le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione dal versamento del
contributo di costruzione viene in rilievo il fatto che in capo al
richiedente e al proprio coniuge, non divorziati ne' giudizialmente
separati, non vi siano diritti di proprieta', uso, usufrutto o
abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio provinciale. Il
dato letterale della disposizione in commento, pertanto, menziona
esclusivamente il richiedente ed il suo coniuge, non considerando
altre tipologie di relazioni familiari.
Peraltro, i cambiamenti intervenuti nella societa' civile hanno
portato il Legislatore nazionale a introdurre nel diritto di famiglia
nuovi modelli di rapporto che non trovano i loro fondamento
nell'istituto del matrimonio. In particolare, la legge 20 maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze - c.d. "Legge Cirinna'"),
oltre ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso
quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3
della Costituzione, reca la disciplina delle convivenze di fatto.
L'articolo 1, comma 36, definisce "conviventi di fatto" due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il
comma 37 stabilisce, altresi', che ferma restando la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui
all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente). L'articolo 4 (Famiglia anagrafica)
dispone che agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme
di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela o affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica puo' essere
costituita da una sola persona. L'articolo 13, comma 1, lettera b)
(Dichiarazioni anagrafiche) prevede che le dichiarazioni anagrafiche
da rendersi dai responsabili di cui all'articolo 6 del presente
regolamento concernono, tra le altre, la costituzione di nuova
famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella
composizione della famiglia o della convivenza.
L'odierno quadro normativo nazionale comporta, pertanto, il
superamento di una stringente interpretazione letterale della
disposizione di cui all'articolo 87 della legge provinciale n. 15 del
2015 - norma, peraltro, previgente rispetto alla legge n. 76 del 2016
sopra riportata - suggerendo all'interprete una lettura, invece, in
chiave evolutiva della stessa. Ad avviso dello Scrivente,
l'interpretazione dell'articolo 87 ritenuta piu' coerente con il
quadro normativo attuale dovra' tenere necessariamente conto, quindi,
delle profonde modifiche che hanno investito il concetto di famiglia,
portando ad includere le convivenze nel novero delle formazioni
sociali che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione,
ricevono riconoscimento e tutela da parte dell'ordinamento giuridico
italiano.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che codesta
spettabile Amministrazione comunale, quindi, possa liberamente
valutare se estendere la condizione della non titolarita' del diritto
di proprieta', di uso, di usufrutto e di abitazione su un altro
alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera a),
numero 2) anche ai conviventi, posto che, relativamente alla vicenda
in oggetto, la richiedente ed il suo convivente risultano iscritti
all'Ufficio Anagrafe comunale come "famiglia".
Ne consegue, pertanto, che l'applicazione del presupposto della
non titolarita' anche al convivente, comportera' il mancato
riconoscimento dell'esenzione dal versamento del contributo di
costruzione, considerato il possesso di un altro alloggio idoneo da
parte di quest'ultimo».
La Commissione Edilizia Comunale (di seguito CEC), condividendo
l'avviso espresso dal predetto Servizio, nell'impugnato parere
espresso nella seduta del ha ritenuto corretto estendere «la
condizione della non titolarita' del diritto di proprieta', di uso,
di usufrutto e di abitazione su un altro alloggio idoneo ai sensi
dell'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi,
posto che, relativamente alla vicenda in oggetto, la richiedente ed
il suo convivente risultano iscritti all'Ufficio Anagrafe comunale
come "famiglia"».
L'Amministrazione comunale a sua volta, sulla scorta del parere
della CEC, con l'impugnata nota prot. n. 1 in data ha comunicato il
preavviso di rigetto dell'istanza di esenzione dal pagamento del
contributo di costruzione, a seguito del quale la ricorrente con nota
assunta al protocollo comunale n. del ha formulato le proprie
osservazioni procedimentali.
Nonostante tali osservazioni, il Comune di con l'impugnato
provvedimento prot. n. in data ha disposto il rigetto della richiesta
presentata dalla ricorrente il , negando la richiesta esenzione.
2. Del suddetto provvedimento in data e degli ulteriori atti
impugnati la ricorrente chiede l'annullamento affidando la propria
domanda ai seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 87, comma 4, della legge provinciale n. 15/2015, nonche'
dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale; eccesso di
potere per illogicita' e ingiustizia manifesta.
In particolare la ricorrente deduce che: A) l'art. 87, comma 4,
lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 si riferisce
esclusivamente alla situazione di due soggetti legati dal vincolo del
matrimonio, come risulta non solo dall'utilizzo del vocabolo
«coniuge», ma anche dalla precisazione che gli interessati non devono
essere «divorziati, ne' separati giudizialmente», e come confermato
dal Servizio Urbanistica della Provincia nel parere espresso su
richiesta dell'Amministrazione comunale; B) secondo l'art. 14 delle
disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), «Le leggi
penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre
leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati»;
C) secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV,
30 maggio 2017, n. 2567), il permesso di costruire e' un
provvedimento oneroso e, quindi, le norme di esenzione dal pagamento
del contributo di costruzione costituiscono eccezioni ad una regola
generale e, pertanto, sono da considerarsi di stretta
interpretazione. Pertanto non e' ammissibile l'interpretazione
estensiva dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n.
15/2015 fatta propria dal Comune di , anche perche' la legge 20
maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), non ha affatto
inteso equiparare matrimonio e convivenza, che restano due istituti
ben distinti tra loro.
Si deve infatti considerare che l'art. 1 della legge n. 76/2016:
A) oltre ad istituire e disciplinare «l'unione civile tra persone
dello stesso sesso», disciplina anche la condizione dei «conviventi
di fatto», definiti come «due persone maggiorenni unite stabilmente
da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o
adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (comma 36); B) dispone
che «Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione
civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche'
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso. ...» (comma 20), mentre un'analoga previsione non si
rinviene per i «conviventi di fatto», per i quali e' previsto
soltanto che essi «possono disciplinare i rapporti patrimoniali
relativi alla loro vita comune con la sottoscrizione di un contratto
di convivenza» (comma 50).
Si deve poi considerare che: A) la ricorrente e il signor G non
hanno chiesto di essere iscritti all'anagrafe come una «famiglia» o
come «conviventi di fatto», ne' tantomeno hanno i sottoscritto un
contratto di convivenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
50, della legge n. 76/2016; B) come gia' evidenziato nelle
osservazioni procedimentali, le modifiche che negli anni hanno
investito il concetto di famiglia, portando ad includere anche le
convivenze nel novero delle formazioni sociali tutelate
dall'ordinamento, erano gia' consolidate al momento della
promulgazione della legge provinciale n. 15/2015 e, quindi, la
disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), di tale legge non puo'
essere interpretata analogicamente, estendendo i riferimenti alla
famiglia fondata sul matrimonio, ivi contenuti, «ad altre condizioni
familiari che, pur tutelate dall'ordinamento quali formazioni sociali
in cui si svolge la personalita' degli individui, non sono equiparate
e non rispondono alle norme dettate in materia di matrimonio»; C) in
ragione di quanto precede neppure rileva il riferimento operato
dall'Amministrazione comunale all'art. 49, comma 2, del D.P.P. 19
maggio 2017, n. 8-61/Leg, il quale fa espresso riferimento all'art.
87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015.
3. Il Comune di si e' costituito in giudizio per resistere al
ricorso e con memoria depositata in data ha eccepito innanzi tutto
che le affermazioni di controparte conducono a «conseguenze davvero
illogiche, ingiuste e, in un certo senso, discriminatorie nei
confronti delle coppie coniugate»; pertanto la disposizione dell'art.
87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 «non puo'
non riferirsi anche alle coppie conviventi more uxorio, e cio' in
forza di un'interpretazione - piu' che estensiva - teleologica e
costituzionalmente orientata dai ... precetti costituzionali di cui
agli artt. 2 e 3 Cost.».
Del resto, a detta dell'Amministrazione resistente, la ratio
della predetta disposizione conferma l'interpretazione fatta propria
dal Servizio Urbanistica della Provincia in quanto la disposizione
stessa, subordinando il riconoscimento dell'esenzione alla condizione
che il coniuge sia separato giudizialmente, non si focalizza «sul
dato formale del rapporto di coniugio (e' noto, infatti, che due
persone separate giudizialmente non perdano la rispettiva qualifica
di coniuge), ma sul dato sostanziale della convivenza, perche' - come
noto - la separazione determina la cessazione dell'obbligo di
coabitazione»; inoltre, anche secondo la giurisprudenza
amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2020, n.
3896), l'equiparazione della stabile convivenza di fatto, attestata
da certificazioni anagrafiche, al rapporto matrimoniale e all'unione
civile e' coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
In definitiva, secondo l'Amministrazione resistente, «non si vede
perche' la persona coniugata e convivente con una persona che sia
proprietaria o titolare di diritto reale su altro alloggio idoneo
alle esigenze familiari nel territorio provinciale non abbia
(giustamente) titolo all'esenzione dal contributo di costruzione,
mentre ne avrebbe titolo la persona, sempre convivente con persona
titolare di diritto reale su alloggio idoneo alle esigenze familiari
nel territorio provinciale, ma non coniugata».
In via subordinata, per il caso in cui non fosse ritenuta
condivisibile l'interpretazione costituzionalmente orientata innanzi
esposta, l'Amministrazione resistente ha eccepito l'illegittimita'
costituzionale della disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a),
della legge provinciale n. 15/2015, per contrasto con gli articoli 2
e 3 Costituzione, «nella parte in cui non fa riferimento, oltre al
coniuge (non divorziato, ne' separato giudizialmente), anche al
convivente more uxorio», osservando che tale disposizione, per come
e' formulata, «determina un trattamento irragionevolmente
diversificato tra coppie coniugate e coppie non coniugate, al
ricorrere dei medesimi fondamentali e rilevanti presupposti:
convivenza e disponibilita' (a titolo di proprieta' o di altro
diritto reale) in capo ad uno dei due di un alloggio idoneo alle
esigenze familiari».
4. La ricorrente con memoria di replica depositata in data ha
insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo che ella ed il
signor G non hanno mai chiesto all'Amministrazione comunale di essere
iscritti all'anagrafe come famiglia, ne' hanno mai sottoscritto un
contratto di convivenza.
5. Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2024 il ricorso e'
stato chiamato e trattenuto in decisione.
6. Tanto premesso, il Collegio ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale
n. 15/2015, prospettata dall'Amministrazione resistente, alla luce
delle seguenti considerazioni.
7. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il
Comune di - condividendo l'interpretazione della disposizione
dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015
fornita dal Servizio Urbanistica della Provincia di Trento, che
induce «ad includere le convivenze nel novero delle formazioni
sociali che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione,
ricevono riconoscimento e tutela da parte dell'ordinamento giuridico
italiano» - ha ritenuto di estendere «la condizione della non
titolarita' del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto e di
abitazione su un altro alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 87,
comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi, posto che,
relativamente alla vicenda in oggetto, la richiedente ed il suo
convivente risultano iscritti all'Ufficio Anagrafe comunale come
"famiglia"», cosi' pervenendo a negare alla ricorrente l'esenzione
dal pagamento del contributo di costruzione per prima abitazione
perche' il suo convivente risulta titolare di un alloggio idoneo alle
esigenze familiari.
8. Cio' posto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma
36, della legge n. 76/2016, «Ai fini delle disposizioni di cui ai
commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione
civile». Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 37, della medesima legge
n. 76/2016, «Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al
comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa
riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».
9. Giova premettere altresi' che non e' controverso tra le parti
che la ricorrente e il signor G - pur non avendo stipulato un
contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 50, della legge
n. 76/2016 - costituiscono pero' una coppia che convive more uxorio,
come dimostrano non solo le risultanze anagrafiche, ma anche la
circostanza che la richiesta di esenzione dal pagamento del
contributo di costruzione e' stata presentata a firma di entrambi gli
interessati. Dunque non v'e' dubbio che la ricorrente e il signor G
vadano qualificati come «conviventi di fatto» ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 37, della legge n. 76/2016.
10. Poste tali premesse, avuto riguardo alla rilevanza della
predetta questione di legittimita' costituzionale sollevata
dall'intimato Comune, e' ben vero che, secondo l'insegnamento della
Corte costituzionale (sentenza n. 356 del 1996), «in linea di
principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime
... perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e
qualche giudice ritenga di darne), ma perche' e' impossibile darne
interpretazioni costituzionali».
Tuttavia, a giudizio del Collegio, non e' possibile accedere
all'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione
dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015,
prospettata dall'Amministrazione resistente nelle proprie difese.
Difatti tale disposizione: A) si riferisce inequivocabilmente solo ai
soggetti uniti dal vincolo del matrimonio - come si evince dalle
parole «il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne' separati
giudizialmente» - senza fare alcun riferimento agli istituti
disciplinati dalla legge n. 76/2016, ivi compresa la convivenza di
fatto (si vedano al riguardo le condivisibili considerazioni svolte
del Servizio Urbanistica della Provincia di Trento nella nota del )
e, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 78
del 2012; n. 49 del 2015; n. 36 del 2016 e n. 82 del 2017), «la
lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi, anche,
l'interpretazione costituzionalmente orientata dovendo, infatti,
esser sollevato l'incidente di costituzionalita' ogni qual volta
l'opzione ermeneutica supposta conforme a costituzione sia incongrua
rispetto al tenore letterale della norma stessa» (in questi termini
Cass. civ., Sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230); B) si configura come
una norma eccezionale - in quanto costituisce una deroga all'obbligo
generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione
- e, come tale, non e' suscettibile di interpretazioni analogiche o
estensive, seppure funzionali ad evitare che si determini una sorta
di «discriminazione al contrario», ossia i coniugi uniti dal vincolo
del matrimonio siano discriminati rispetto alle coppie di fatto.
Ne' puo' sottacersi che gli effetti della reductio ad
legitimitatem ope iudicis, essendo limitati alla singola
controversia, potrebbero non prodursi per tutte le pubbliche
amministrazioni, determinando ingiustificate disparita' di
trattamento, come dimostra il fatto che il Servizio Urbanistica della
Provincia di Trento nella predetta nota del ritiene che il Comune di
«possa liberamente valutare se estendere la condizione della non
titolarita' del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto e di
abitazione su un altro alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 87,
comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi, posto che,
relativamente alla vicenda in oggetto, la richiedente ed il suo
convivente risultano iscritti all'Ufficio Anagrafe comunale come
"famiglia"».
11. Venendo ora alla non manifesta infondatezza della questione,
il Collegio condivide l'assunto del Comune di secondo il quale «non
si vede perche' la persona coniugata e convivente con una persona che
sia proprietaria o titolare di diritto reale su altro alloggio idoneo
alle esigenze familiari nel territorio provinciale non abbia
(giustamente) titolo all'esenzione dal contributo di costruzione,
mentre ne avrebbe titolo la persona, sempre convivente con persona
titolare di diritto reale su alloggio idoneo alle esigenze familiari
nel territorio provinciale, ma non coniugata».
A tal riguardo assume significativo rilievo quanto affermato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 209 del 2022, con cui e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma
2, quarto periodo, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201
(recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici») convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e come modificato dall'art. 1,
comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2014»), nella parte in cui
stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziche'
disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente».
In particolare, per quanto piu' interessa in questa sede, nella
predetta sentenza si afferma innanzi tutto che: «Nel nostro
ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure
fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, cosi'
formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o
di costituire una unione civile. Tale e' invece proprio l'effetto
prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perche',
in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto,
sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma
consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda
anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente
dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una
convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una
doppia esenzione, perche' ciascuno di questi potra' considerare il
rispettivo immobile come abitazione familiare. La scelta di accettare
che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina
legale del matrimonio o dell'unione civile determina, invece,
l'effetto di precludere la possibilita' di mantenere la doppia
esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in
particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze
anagrafiche e dimore abituali differenti. ...». Sviluppando tale
ragionamento la Consulta ha concluso che «... la norma censurata,
disciplinando situazioni omogenee «in modo ingiustificatamente
diverso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2020), si dimostra quindi
in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Costituzione, nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo
familiare nel definire l'abitazione principale».
Nella medesima sentenza e' stata ritenuta fondata anche
l'ulteriore censura riferita all'art. 31 Costituzione, osservando al
riguardo che «... il sistema fiscale italiano si dimostra avaro nel
sostegno alle famiglie. E cio' nonostante la generosita' con cui la
Costituzione italiana ne riconosce il valore, come leva in grado di
accompagnare lo sviluppo sociale, economico e civile, dedicando ben
tre disposizioni a tutela della famiglia, con un'attenzione che
raramente si ritrova in altri ordinamenti. In tale contesto l'art. 31
Costituzione, statuisce: «[l]a Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose». In questo modo tale norma suggerisce ma non
impone trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia; li
giustifica, quindi, ove introdotti dal legislatore; senz'altro si
oppone, in ogni caso, a quelli che si risolvono in una penalizzazione
della famiglia. Di qui la violazione anche dell'art. 31 Cost. da
parte della norma censurata in quanto ricollega l'abitazione
principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale
del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica che, come
si e' visto, ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto
all'esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di «frattura
del rapporto di convivenza tra i coniugi» e conseguente
«disgregazione del nucleo familiare».».
Alla luce di tali affermazioni risulta non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale
n. 15/2015, nella parte in cui non fa riferimento - oltre al coniuge
non divorziato, ne' separato giudizialmente - anche al convivente
more uxorio, perche' tale disposizione, per come e' letteralmente
formulata, determina un'irragionevole e ingiustificata disparita' di
trattamento tra coppie unite dal vincolo del matrimonio e coppie non
coniugate al ricorrere dei medesimi presupposti: convivenza e
disponibilita' (a titolo di proprieta' o di altro diritto reale) in
capo ad uno dei due componenti della coppia di un alloggio idoneo
alle esigenze della famiglia.
12. In definitiva, il Collegio ritiene rilevante e non
manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3 e 31
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 - nella
parte in cui non si riferisce, oltre al coniuge non divorziato, ne'
separato giudizialmente, anche al convivente di fatto, come definito
dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016 - sotto il profilo
della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, che
trovano fondamento nell'art. 3 Costituzione, nonche' sotto il profilo
della mancata considerazione delle esigenze di tutela della famiglia,
riconosciute dall'art. 31 Costituzione.
13. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale innanzi
illustrata dev'essere rimessa alla Corte costituzionale ai sensi
dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e il presente giudizio dev'essere
sospeso sino alla definizione del giudizio di legittimita'
costituzionale.