IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Terza Quater
ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di
registro generale 13858 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Thermo Fisher Diagnostics S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Claudio Bonora, Luigi Giuri, Emanuela Paoletti, Marco Massimino, con
domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Emanuela Paoletti in Roma, viale Bruno
Buozzi, 68;
Contro:
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidenza del
Consiglio dei ministri Conferenza Stato regioni ed unificata, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri,
Daniela Iuri, con domicilio digitale come da pec da Registri di
giustizia;
Nei confronti:
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta,
Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot,
con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso
Regina Margherita, 174;
Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Riccardo Jans, con domicilio digitale come da Pec da Registri di
giustizia;
Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Umbria,
Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania,
Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione
Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato alla salute, Regione
autonoma della Sardegna, Roche Diagnostics S.p.a., non costituiti in
giudizio;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich,
con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin,
Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco
Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio
digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di
giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Giuseppe
Vincelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di
giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini,
Antonella Rota, con domicilio digitale come da Pec da Registri di
giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in
Roma, viale Milizie 34.
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Diego Vaiano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di
giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
Lungotevere Marzio 3.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
Nonche' in via pregiudiziale per la trasmissione degli atti del
presente procedimento alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come modificato e integrato
dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in riferimento alle
seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tute-la
il legittimo affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti
giuridici; art. 42, in base al quale la proprieta' privata puo'
essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita';
nonche' sempre in via pregiudiziale, per la rimessione alla
Corte di giustizia dell'Unione europea la questione di legittimita'
comunitaria dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 5 febbraio 2023:
nel ricorso principale per l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'annullamento dei
seguenti atti:
d) decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del
direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali
e disabilita' della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avente
per oggetto «Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022
(Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
2022. Adozione decreto del direttore della Direzione centrale salute,
politiche sociali e disabilita' con il quale sono definiti gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015» e relativo
allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e
relativi importi di ripiano dovuti);
e) comunicazione in data 14 novembre 2022 prot. n. 239210
del direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilita' della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
avente per oggetto «Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022
(Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre
2022. Adozione decreto del direttore della Direzione centrale salute,
politiche sociali e disabilita' con il quale sono definiti gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al
ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015 Avvio del
procedimento» trasmessa a mezzo pec in data 14 novembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
g) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
h) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.,
anche
i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 24 novembre
2022;
j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
k) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 4 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 assunto dal
direttore della Direzione sanita', welfare e coesione sociale della
Regione Toscana, avente per oggetto «Approvazione degli elenchi delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015», nonche' dei relativi
allegato 1 (Elenco importi dovuti per l'anno 2015) allegato 2 (Elenco
importi dovuti per l'anno 2016) allegato 3 (Elenco importi dovuti per
l'anno 2017) allegato 4 (Elenco importi dovuti per l'anno 2018) e
allegato 5 (Riepilogo importi dovuti 2015-2018);
e) comunicazione in data 8 novembre 2022 del direttore
della Direzione sanita', welfare e coesione sociale della Regione
Toscana avente ad oggetto «Comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 avente ad oggetto
l'adozione del decreto del direttore della Direzione sanita', welfare
e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015», trasmessa a mezzo pec in
data 14 novembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
g) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
h) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.a.
i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 24 novembre
2022;
j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
k) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 5 febbraio 2023:
per l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione n. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022
del dirigente generale Dipartimento salute e politiche sociali della
Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto «Definizione
dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e
attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del
comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e
successivamente modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145», nonche' dei relativi allegato A
2015, allegato A 2016, allegato A 2017 e allegato A 2018;
e) comunicazione in data 10 novembre 2022 prot.
D337/S128/2022/22.6-2022-3 del direttore del Dipartimento salute e
politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, avente ad
oggetto «comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale
sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli
articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 di avvio del procedimento
di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'art. 9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015», ricevuta a mezzo pec
in data 11 novembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
g) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
h) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.a.
i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 24 novembre
2022;
j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
k) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 assunta
dalla Regione autonoma della Sardegna, avente per oggetto «Art. 9-ter
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e
successive modificazioni ed integrazioni Attribuzione degli oneri di
riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-ter, decreto-legge 19
giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie
generale n. 216», pubblicata in data 28 novembre 2022, nonche' dei
relativi allegato A (elenco quota di ripiano annuale e complessiva
per fornitore) e allegato B (modalita' di versamento);
e) determinazione n. 1471 del 12 dicembre 2022 assunta
dalla Regione Sardegna, avente per oggetto «Determinazione n. 1356,
prot. 26987 del 28 novembre 2022 concernente "Art. 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e
successive modificazioni ed integrazioni. Attribuzione degli oneri di
riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-ter, decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie
generale n. 216". Sospensione efficacia», pubblicata in data 12
dicembre 2022;
f) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
g) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 5 dicembre
2022;
h) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
i) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 febbraio 2023:
nel ricorso principale
per l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con i motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 assunto dal
direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della
Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per il superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017
e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi
importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo
allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 17 gennaio
2023 Prot-2023-0061137 avente ad oggetto «Istanze di accesso in
merito al Pay back sui dispositivi medici», con cui la regione ha
risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 4 gennaio
2023 senza esibire la documentazione richiesta;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. il 7 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque connesso,
preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione dirigenziale n. 2426/2022 del 14 dicembre
2022 del direttore sanita' e welfare della Regione Piemonte, avente
ad oggetto «Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di
dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del
decreto-legge n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015» e relativo
allegato recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi
medici;
e) comunicazione BU47S4 24 novembre 2022 del direttore
sanita' e welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto
«Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e
8 della legge n. 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014
in merito all'adozione della determinazione del direttore della
Direzione sanita' e welfare relativa agli elenchi delle aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma
9-bis del decreto-legge n. 78/2015, del decreto ministeriale 6 luglio
2022 e del decreto ministeriale 6 ottobre 2022»;
f) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
g) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
h) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.,
anche
i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 2 gennaio
2023 avente ad oggetto «thermo fisher istanza accesso agli atti
payback dm», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso
della ricorrente in data 13 dicembre 2022 senza esibire tutta la
documentazione richiesta;
j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
k) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. l'8 febbraio
2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 del
direttore del Dipartimento sanita' della Regione Abruzzo, avente ad
oggetto «decreto ministeriale 6 luglio 2022 "Certificazione del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" -
Adempimenti attuativi» e relativo allegato A recante l'elenco delle
aziende fornitrici di dispositivi medici;
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 19 dicembre
2022;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. l'8 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del direttore
del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale
della Regione Puglia, avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive
modificazioni ed integrazioni. Attribuzione degli oneri di riparto
del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-ter, decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie
generale n. 216» e relativi allegato A (elenco quota di ripiano
annuale e complessiva per fornitore) allegato B (calcolo payback) e
allegato C (modalita' di versamento);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 19 dicembre
2022;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. il 9 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022 dell'Assessore
della salute Dipartimento pianificazione strategica della Regione
Siciliana, avente ad oggetto «Individuazione quota payback dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e relativi
allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi medici anni 2015 -
2018);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 19 dicembre
2022;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 9 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del direttore del
Dipartimento salute della Regione Marche, avente ad oggetto «Art.
9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e
successive modificazioni ed integrazioni Attribuzione degli oneri di
riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-ter, decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie
generale n. 216» e relativi allegato A (elenco delle aziende
fornitrici di dispositivi medici), Documento istruttorio e modalita'
di pagamento;
e) comunicazione prot. n. 1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P del
direttore del Dipartimento salute della Regione Marche in data 14
novembre 2022, avente ad oggetto «Comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990
avente ad oggetto l'adozione del decreto del direttore del
Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle
aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015», trasmessa a mezzo pec in
data 14 novembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo pec in data
14 novembre 2022;
g) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
h) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.a.
i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 12 gennaio
2023 Prot. 836, avente ad oggetto «Riscontro alla richiesta accesso
Atti pay back Dispositivi medici decreto ministeriale 6 luglio 2022»,
trasmessa a mezzo pec in data 13 gennaio 2023, con cui la regione ha
risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 24 novembre
2022 senza esibire la documentazione richiesta;
j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
k) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del
direttoriale Direzione regionale salute e welfare della Regione
Umbria, avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma
1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma
8 dell'art. 9-ter, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216» e
relativi allegato 1 (elenco quota di ripiano annuale e complessiva
per forniture) e allegato 2 (modalita' di versamento);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 12 gennaio
2023 prot. n. 0006818-2023 avente ad oggetto «Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. - Risposta accesso agli atti Payback dispositivi
-DD n. 13106/2022», con cui la regione ha risposto all'istanza di
accesso della ricorrente in data 19 dicembre 2022 senza esibire la
documentazione richiesta;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque connesso,
preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del
direttore della Direzione generale cura della persona, salute e
welfare della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto
«individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e
delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione
Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai
sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125» e relativo allegato 1 recante l'elenco delle aziende
fornitrici di dispositivi medici;
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, della nota della Regione Prot.
11/01/2023.0019468.U. avente ad oggetto «ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
in merito a Payback Dispositivi medici (ex art. 9-ter, commi 9 e
9-bis, decreto-legge n. 78/2015)», con cui la regione ha risposto
all'istanza di accesso della ricorrente in data 15 dicembre 2022
senza esibire tutta la documentazione richiesta;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del direttore
generale dell'Area sanita' e sociale della Regione Veneto, avente ad
oggetto «Art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.
125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici
degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa
per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
certificato dal decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216.
Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco
delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e
dei relativi importi» e relativo allegato A (elenco aziende
fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di ripiano);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. l'11 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del direttore
di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della
Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto «fatturato e
relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del decreto del Ministero della
salute 6 ottobre 2022» e relativi allegato A (individuazione del
fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - anni
2015 - 2018) e allegato B;
e) comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 14 della legge
provinciale n. 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del
Presidente della provincia con il quale sono definiti gli elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano
per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art.
9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, pubblicata sul sito
internet della Provincia autonoma di Bolzano ma priva di data e di
sottoscrizione;
f) decreto n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del direttore di
Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia
autonoma di Bolzano, avente ad oggetto «Importo del payback per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del
decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini»;
g) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo pec in data
14 novembre 2022;
h) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
i) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 13 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 40 del 15 dicembre 2022 del Commissario ad
acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto «Ripiano
dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'art. 9-ter
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al
comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Provvedimenti» e relativo allegato 1 (documento istruttorio);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, della nota della Regione Molise prot.
15109/2023 del 23 gennaio 2023 avente ad oggetto «Ripiano del
superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma
9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Riscontro accesso
agli atti», con cui la regione ha risposto all'istanza di accesso
della ricorrente in data 2 gennaio 2023 senza esibire tutta la
documentazione richiesta;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. il 12 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022
dell'Assessorato sanita', salute e politiche sociali, Dipartimento
sanita' e salute della Regione autonoma Valle d'Aosta, avente ad
oggetto «Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di
dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste
dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della
Regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»
e relativo allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi
medici e quote individuali di ripiano);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.a.
h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 1° febbraio
2023 avente ad oggetto «Richiesta di accesso ai documenti
amministrativi. Ripiano del superamento del tetto di spesa per
l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018», con cui la regione ha risposto all'istanza di accesso della
ricorrente in data 2 gennaio 2023 senza esibire tutta la
documentazione richiesta;
i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
j) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con
espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 15 febbraio 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del direttore
di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della
Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto «fatturato e
relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del decreto del Ministero della
salute 6 ottobre 2022» e relativi allegato A (individuazione del
fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - anni
2015 - 2018) e allegato B;
e) comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 14 della legge
provinciale n. 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del
Presidente della provincia con il quale sono definiti gli elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano
per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art.
9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, pubblicata sul sito
internet della Provincia autonoma di Bolzano ma priva di data e di
sottoscrizione;
f) decreto n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del direttore di
Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative della Provincia
autonoma di Bolzano, avente ad oggetto «Importo del payback per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del
decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini»;
g) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo pec in data
14 novembre 2022;
h) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
i) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 marzo 2023:
nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei
seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nell'ambito del quale e' stato proposto ricorso per motivi
aggiunti avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti:
d) determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del direttore
del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale
della Regione Puglia, avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive
modificazioni ed integrazioni. Attribuzione degli oneri di riparto
del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello
nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9-ter decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie
generale n. 216» e relativi allegato A (elenco quota di ripiano
annuale e complessiva per fornitore) allegato B (calcolo payback) e
allegato C (modalita' di versamento);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con secondi motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti
h) determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del direttore
del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale
della Regione Puglia (codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001), avente ad
oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6
agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni.
Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8
dell'art. 9-ter, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015,
n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216. - Presa
d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di
riparto.» e relativi allegato A - aggiornato all'8 febbraio 2023
(elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore)
allegato B (calcolo payback) e allegato C (modalita' di versamento);
i) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
j) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
k) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente avente ad oggetto altresi', ai
sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
l) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25
della legge n. 241/1990, del diniego dell'amministrazione resistente
formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in data 19 dicembre
2022;
m) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati
nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente alla relativa esibizione e al
rilascio di copia;
nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva
di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 13 luglio 2023:
l'annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso
principale, di seguito indicati, anche per illegittimita' derivata e
sopravvenuta, previa sospensione cautelare, anche con decreto
monocratico:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
nonche'
1. in via cautelare monocratica, ai sensi dell'art. 56
c.p.a., per la sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati,
per i motivi esposti in narrativa;
2. sempre in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.,
previa audizione dei sottoscritti difensori alla Camera di consiglio,
per la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti
impugnati, per i motivi esposti in narrativa;
3. in via pregiudiziale, per la trasmissione degli atti del
presente procedimento alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla
legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della
Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento
nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici; art. 24, che
garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per
i propri diritti e legittimi interessi;
4. sempre in via pregiudiziale, per la trasmissione degli
atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle
questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilita' dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprieta' privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita';
5. sempre in via pregiudiziale, per la rimessione alla Corte
di giustizia dell'Unione europea la questione di legittimita'
comunitaria dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE;
6. per l'annullamento e, comunque, la dichiarazione di
illegittimita', anche in via derivata e sopravvenuta, dei
provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato,
conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e
per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi introduttivo e
per motivi aggiunti, da intendersi integralmente trascritte e
riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore
statuizione;
7. in ogni caso, per la condanna di parte resistente a pagare
le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di
legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 settembre 2023:
nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' nei secondi motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 741/2023 del 21 luglio 2023 dell'Assessore
della salute Dipartimento pianificazione strategica della Regione
Siciliana, avente ad oggetto «Aggiornamento individuazione quota
payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»
e relativi allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi medici
anni 2015 - 2018);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
Nonche' per:
1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini
di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta', ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.;
2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti
del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle
questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti
norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici; art.
24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi;
3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame
delle questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilita' dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprieta' privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita';
4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di
giustizia dell'Unione europea la questione di legittimita'
comunitaria dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE;
5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le
spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 settembre 2023:
nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nei secondi motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del direttore generale
dell'Area sanita' e sociale della Regione Veneto, recante «Decreto di
direttore generale dell'Area sanita' e sociale n. 172 del 13 dicembre
2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici
degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa
per dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa
d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate
dalle aziende ed enti del SSR» e del relativo allegato A recante, per
singolo fornitore, l'importo dovuto in base al precedente decreto n.
172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle rettifiche;
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
Nonche' per:
1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini
di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta', ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.;
2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti
del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle
questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti
norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici; art.
24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi;
3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame
delle questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilita' dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprieta' privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita';
4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di
giustizia dell'Unione europea la questione di legittimita'
comunitaria dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE;
5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le
spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 settembre 2023:
nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 155 del 14 giugno 2023 del Commissario ad
acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
sanitario della Regione Calabria, avente ad oggetto «Approvazione
dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette
al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del
decreto-legge n. 78/2015» e relativo allegato 1 (prospetti di riparto
payback anni 2015 - 2018), pubblicati sul BURC n. 131 del 14 giugno
2023;
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
Nonche' per:
1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini
di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta', ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.;
2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti
del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle
questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti
norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo
affida-mento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici; art.
24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi;
3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame
delle questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilita' dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprieta' privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita';
4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di
giustizia dell'Unione europea la questione di legittimita'
comunitaria dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE;
5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le
spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 14 settembre 2023:
nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti:
a) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
b) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente;
nonche' con i secondi motivi aggiunti
per l'annullamento dei seguenti atti:
d) decreto n. 10686/2023 del 15 giugno 2023, adottato dal
direttore di Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative
della Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto «Importo del
payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
ai sensi del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022» e il
relativo allegato 1 (individuazione del fatturato annuo per singolo
fornitore di dispositivi medici, anni 2015 - 2018);
e) decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, recante
«Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022;
f) decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022;
g) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque
connesso, preordinato e conseguente.
Nonche' per:
1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini
di cui agli articoli 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta',
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.;
2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti
del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle
questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti
norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici; art.
24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi;
3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione
degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame
delle questioni di incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente
relativamente all'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilita' dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprieta' privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita';
4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di
giustizia dell'Unione europea la questione di legittimita'
comunitaria dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del Protocollo addizionale della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE;
5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione;
6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le
spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della
salute e di Ministero dell'economia e delle finanze e di Presidenza
del Consiglio dei ministri e di Regione Piemonte e di Regione
autonoma Valle D'Aosta e di Provincia autonoma di Bolzano e di
Regione Veneto e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e di
Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza
Stato regioni ed unificata e di Regione Fvg;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la
dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. - I fatti di causa.
La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i
provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i
tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi
dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto di spesa a carico
delle aziende fornitrici.
La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale.
In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013 -
che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici
avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un
tetto a livello di ogni singola regione.
Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei
dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna regione,
avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per
acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o
con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio
regionale.
Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che «9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio
sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
Il decreto-legge n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome
definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun
anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del
Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono
adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei
provvedimenti regionali e provinciali».
Il Ministero della salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti
anni il predetto tetto per tutte le regioni al 4,4% del fabbisogno
sanitario regionale standard.
Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti
regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle
singole aziende fornitrici.
L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in
trattazione e' stata sospesa, in via interinale, con apposita
ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella
presente sede, nelle more della delibazione della questione di
costituzionalita'.
2. - La rilevanza della questione.
E' opinione del Tribunale amministrativo regionale che sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si
presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste
dalle regioni.
3. - La non manifesta infondatezza della questione.
3.1. La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, con la
sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimita' dell'istituto del pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
della Costituzione in quanto la ratio della disposizione «e'
espressamente individuata nella finalita' di favorire lo sviluppo e
la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse
limitate» con la conseguenza che «la compartecipazione al
ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica e'
suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale
innovazione».
Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione impugnata se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario.
Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano.
3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 della Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso
irragionevole, in quanto comprime l'attivita' imprenditoriale
attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese
hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di
sostenibilita' dell'offerta in base al quale i ribassi proposti,
proprio al fine di assicurare la serieta' dell'offerta, devono
risultare sostenibili in termini di margine di guadagno.
In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che:
le regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di
spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando
il predetto tetto di spesa;
le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano
alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle regioni;
il fabbisogno dei dispositivi medici e' stabilito
unilateralmente dagli enti del SSR che bandiscono le gare e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;
le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo
scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni;
le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre
in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel
suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto
l'applicazione della normativa sul pay back.
In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza
che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al
margine di utile).
Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai
interamente decorso.
Le regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in
questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa
regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi
medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni
regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli
effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola
fornitura.
Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita con misure
incongrue.
E' stato infatti precisato che "gli interventi del legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non
possono perseguire l'utilita' sociale con prescrizioni eccessive,
tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi'
elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse
scelte organizzative" (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera
arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte
costituzionale n. 113 del 2022).
3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento,
della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione
dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della
quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici
determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle
regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile.
L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di
individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro
richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non e'
stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di calcolo di
questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma
contrattuale.
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
afferma costantemente che il principio della certezza del diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia
prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin, in C-17/03, ma anche
Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, Plantanol GmbH &
Co. KG, in C-201/08).
E' poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare
con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno
successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di
riferimento».
Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta atteso che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna verifica sui tetti di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici
soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali».
Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali si
erano cristallizzate nei contratti gia' da tempo conclusi tra le
parti.
3.4. La norma in esame appare altresi' in contrasto con i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 della Costituzione.
Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende
fornitrici puo' essere inquadrato nel genus delle prestazioni
patrimoniali imposte per legge senza la volonta' della persona
destinataria, di cui all'art. 23 della Costituzione, non avendo
invece natura tributaria.
La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che
garantisce il mantenimento dei prelievi economici - disposti anche
attraverso la compensazione - all'interno del SSR (cfr. il comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, conv. in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115 del 2022
che dispone che «Le regioni e le province autonome effettuano le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»).
Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in
assenza della previsione a livello legislativo di «specifici e
vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la
discrezionalita' amministrativa nella fase di attuazione della
normativa primaria» (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2015).
In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la
fissazione da parte delle amministrazioni dei tetti regionali di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini
del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione.
Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per
la fissazione del tetto regionale e' ancora piu' evidente ove si
consideri che il mercato dei dispositivi medici e' vastissimo e
ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di
mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche
differenti.
Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato in
alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti.
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione
patrimoniale imposta puo' ritenersi costituzionalmente legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione,
infatti, essendo stabilita a garanzia della liberta' e proprieta'
individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone
la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalita'
del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte costituzionale n.
70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel caso in esame non e'
invece avvenuto.
Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa.
Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del
ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del
tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale parte di reddito
suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione.
Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 della Costituzione.
Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale
e' costante nel giustificare temporanei interventi impositivi
differenziati, volti a richiedere un particolare contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali.
Invece la norma censurata non e' contenuta in un arco temporale
predeterminato, ne' il legislatore ha provveduto a corredarla di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessita' di
una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza
limiti di tempo.
4. Conclusioni.
Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai
sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, degli atti alla Corte
costituzionale, affinche' decida della questione di legittimita'
costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si
pone.
Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e
di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini
indicati nel dispositivo.