IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
                        Sezione Terza Quater 
 
    ha pronunciato la  presente  ordinanza,  sul  ricorso  numero  di
registro generale 13858  del  2022,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Thermo Fisher  Diagnostics  S.p.a.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Claudio Bonora, Luigi Giuri, Emanuela Paoletti, Marco Massimino,  con
domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto presso lo  studio  Emanuela  Paoletti  in  Roma,  viale  Bruno
Buozzi, 68; 
    Contro: 
        Ministero  della  salute,  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Presidenza  del
Consiglio dei ministri Conferenza  Stato  regioni  ed  unificata,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
        Regione  Fvg,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Michela  Delneri,
Daniela Iuri, con domicilio digitale  come  da  pec  da  Registri  di
giustizia; 
    Nei confronti: 
        Regione Piemonte, in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Giuseppe  Piccarreta,
Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto,  Massimo  Scisciot,
con domicilio digitale  come  da  Pec  da  Registri  di  giustizia  e
domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in  Torino,  corso
Regina Margherita, 174; 
        Regione  autonoma  Valle  D'Aosta,  in  persona  del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Riccardo Jans, con domicilio digitale come  da  Pec  da  Registri  di
giustizia; 
        Regione Lombardia,  Provincia  autonoma  di  Trento,  Regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  Regione  Liguria,  Regione  Umbria,
Regione Lazio, Regione Abruzzo,  Regione  Molise,  Regione  Campania,
Regione  Puglia,  Regione  Basilicata,  Regione   Calabria,   Regione
Siciliana, Regione  Siciliana  -  Assessorato  alla  salute,  Regione
autonoma della Sardegna, Roche Diagnostics S.p.a., non costituiti  in
giudizio; 
        Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich,
con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia; 
        Regione Veneto, in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonella  Cusin,
Chiara Drago, Luisa Londei, Tito  Munari,  Bianca  Peagno,  Francesco
Zanlucchi,  Giacomo  Quarneti,  Cristina  Zampieri,   con   domicilio
digitale come da Pec da Registri  di  giustizia  e  domicilio  eletto
presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; 
        Regione Emilia-Romagna, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  Pec  da  Registri  di
giustizia; 
        Regione Toscana, in persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia  Bora,  Giuseppe
Vincelli,  con  domicilio  digitale  come  da  Pec  da  Registri   di
giustizia; 
        Regione Marche, in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Laura  Simoncini,
Antonella Rota, con domicilio digitale come da  Pec  da  Registri  di
giustizia e domicilio eletto presso  lo  studio  Cristiano  Bosin  in
Roma, viale Milizie 34. 
    e con l'intervento di 
    ad adiuvandum: 
          Confindustria Dispositivi Medici,  in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Diego Vaiano, con domicilio digitale  come  da  Pec  da  Registri  di
giustizia  e  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio   in   Roma,
Lungotevere Marzio 3. 
    per l'annullamento 
    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    Nonche' in via pregiudiziale per la trasmissione degli  atti  del
presente procedimento alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle  questioni  di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
9-ter del decreto-legge  n.  78/2015,  come  modificato  e  integrato
dall'art. 18 del  decreto-legge  n.  115/2022,  in  riferimento  alle
seguenti  norme  della   Costituzione:   art.   3,   che   garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e  che  tute-la
il legittimo affidamento nella certezza  e  stabilita'  dei  rapporti
giuridici; art. 42, in base  al  quale  la  proprieta'  privata  puo'
essere espropriata  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'; 
        nonche' sempre in via pregiudiziale, per la  rimessione  alla
Corte di giustizia dell'Unione europea la questione  di  legittimita'
comunitaria  dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto-legge  n.  115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del  Protocollo  addizionale  della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali  dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 5 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale per l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          d)  decreto  n.  29985/GRFVG  del  14  dicembre  2022   del
direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali
e disabilita' della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  avente
per oggetto  «Decreto  del  Ministero  della  salute  6  luglio  2022
(Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15  settembre
2022. Adozione decreto del direttore della Direzione centrale salute,
politiche sociali e  disabilita'  con  il  quale  sono  definiti  gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015» e relativo
allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  e
relativi importi di ripiano dovuti); 
          e) comunicazione in data 14 novembre 2022 prot.  n.  239210
del direttore centrale della  Direzione  centrale  salute,  politiche
sociali e disabilita' della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,
avente per oggetto «Decreto del Ministero della salute 6 luglio  2022
(Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15  settembre
2022. Adozione decreto del direttore della Direzione centrale salute,
politiche sociali e  disabilita'  con  il  quale  sono  definiti  gli
elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al
ripiano per ciascuno degli anni  2015,  2016,  2017,  2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015  Avvio  del
procedimento» trasmessa a mezzo pec in data 14 novembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          g) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          h)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma  2,  c.p.a.,
anche 
          i) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in  data  24  novembre
2022; 
          j) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          k)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 4 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n.  24681  del  14  dicembre  2022  assunto  dal
direttore della Direzione sanita', welfare e coesione  sociale  della
Regione Toscana, avente per oggetto «Approvazione degli elenchi delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggette  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'art. 9-ter,
comma 9-bis del  decreto-legge  n.  78/2015»,  nonche'  dei  relativi
allegato 1 (Elenco importi dovuti per l'anno 2015) allegato 2 (Elenco
importi dovuti per l'anno 2016) allegato 3 (Elenco importi dovuti per
l'anno 2017) allegato 4 (Elenco importi dovuti  per  l'anno  2018)  e
allegato 5 (Riepilogo importi dovuti 2015-2018); 
          e) comunicazione in data  8  novembre  2022  del  direttore
della Direzione sanita', welfare e  coesione  sociale  della  Regione
Toscana avente ad oggetto «Comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 avente ad  oggetto
l'adozione del decreto del direttore della Direzione sanita', welfare
e coesione sociale con il  quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art.  9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015», trasmessa a mezzo  pec  in
data 14 novembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          g) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          h)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116,  comma  2,
c.p.a. 
          i) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in  data  24  novembre
2022; 
          j) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'Amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          k)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 5 febbraio 2023: 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) determinazione n. 2022-D337-00238 del 14  dicembre  2022
del dirigente generale Dipartimento salute e politiche sociali  della
Provincia  autonoma  di  Trento,  avente  ad   oggetto   «Definizione
dell'elenco  delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi   medici   e
attribuzione degli importi  da  queste  dovuti  per  il  ripiano  del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia
autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del
comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  e
successivamente modificato al comma 8 dall'art. 1, comma  557,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145»,  nonche'  dei  relativi  allegato  A
2015, allegato A 2016, allegato A 2017 e allegato A 2018; 
          e)  comunicazione  in   data   10   novembre   2022   prot.
D337/S128/2022/22.6-2022-3 del direttore del  Dipartimento  salute  e
politiche sociali della  Provincia  autonoma  di  Trento,  avente  ad
oggetto «comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge  provinciale
sull'attivita' amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e  degli
articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 di avvio del  procedimento
di ripiano per il superamento del tetto di spesa  per  i  dispositivi
medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018  di  cui  all'art.  9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015», ricevuta a  mezzo  pec
in data 11 novembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          g) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          h)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116,  comma  2,
c.p.a. 
          i) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in  data  24  novembre
2022; 
          j) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          k)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) determinazione n. 1356  del  28  novembre  2022  assunta
dalla Regione autonoma della Sardegna, avente per oggetto «Art. 9-ter
del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015,  n.  125  e
successive modificazioni ed integrazioni Attribuzione degli oneri  di
riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici  a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9-ter,  decreto-legge  19
giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  Serie
generale n. 216», pubblicata in data 28 novembre  2022,  nonche'  dei
relativi allegato A (elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva
per fornitore) e allegato B (modalita' di versamento); 
          e) determinazione n. 1471  del  12  dicembre  2022  assunta
dalla Regione Sardegna, avente per oggetto «Determinazione  n.  1356,
prot.  26987  del  28  novembre  2022  concernente  "Art.  9-ter  del
decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto  2015,  n.  125  e
successive modificazioni ed integrazioni. Attribuzione degli oneri di
riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici  a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9-ter,  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.
1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni  ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  Serie
generale n. 216".  Sospensione  efficacia»,  pubblicata  in  data  12
dicembre 2022; 
          f)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. 
          g) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec  in  data  5  dicembre
2022; 
          h) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          i)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con i motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto  n.  7967  del  14  dicembre  2022  assunto  dal
direttore generale del Dipartimento salute e  servizi  sociali  della
Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per  il  superamento  del
tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016,  2017
e 2018.  Individuazione  delle  aziende  fornitrici  e  dei  relativi
importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e  relativo
allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116,  comma  2,
c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 17  gennaio
2023 Prot-2023-0061137 avente  ad  oggetto  «Istanze  di  accesso  in
merito al Pay back sui dispositivi medici», con  cui  la  regione  ha
risposto all'istanza di accesso della ricorrente in  data  4  gennaio
2023 senza esibire la documentazione richiesta; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
          Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da  Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. il 7 febbraio 2023: 
    nel ricorso  principale  avente  ad  oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
        a) decreto del Ministero della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
        b) decreto del Ministero della salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
        c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque connesso,
preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) determinazione dirigenziale n. 2426/2022 del 14 dicembre
2022 del direttore sanita' e welfare della Regione  Piemonte,  avente
ad  oggetto  «Approvazione  elenchi  delle  aziende   fornitrici   di
dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni  2015,
2016,  2017,  2018  ai  sensi  dell'art.  9-ter,  comma   9-bis   del
decreto-legge n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015» e relativo
allegato recante l'elenco delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici; 
          e) comunicazione BU47S4  24  novembre  2022  del  direttore
sanita'  e  welfare  della  Regione  Piemonte,  avente   ad   oggetto
«Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7  e
8 della legge n. 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale n.  14/2014
in merito  all'adozione  della  determinazione  del  direttore  della
Direzione sanita' e  welfare  relativa  agli  elenchi  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici soggetti  al  ripiano  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai  sensi  dell'art.  9-ter,  comma
9-bis del decreto-legge n. 78/2015, del decreto ministeriale 6 luglio
2022 e del decreto ministeriale 6 ottobre 2022»; 
          f) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          g) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          h)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma  2,  c.p.a.,
anche 
          i) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data  2  gennaio
2023 avente ad oggetto  «thermo  fisher  istanza  accesso  agli  atti
payback dm», con cui la Regione ha risposto  all'istanza  di  accesso
della ricorrente in data 13 dicembre  2022  senza  esibire  tutta  la
documentazione richiesta; 
          j) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          k)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. Per  quanto  riguarda  i  motivi
aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. l'8  febbraio
2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) determinazione n.  DPF/121  del  13  dicembre  2022  del
direttore del Dipartimento sanita' della Regione Abruzzo,  avente  ad
oggetto «decreto  ministeriale  6  luglio  2022  "Certificazione  del
superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi  medici  a  livello
nazionale e regionale per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018"  -
Adempimenti attuativi» e relativo allegato A recante  l'elenco  delle
aziende fornitrici di dispositivi medici; 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in  data  19  dicembre
2022; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti 
      Per quanto riguarda i  motivi  aggiunti  presentati  da  Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. l'8 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del  direttore
del Dipartimento promozione della  salute  e  del  benessere  animale
della Regione Puglia, avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge
19 giugno  2015,  n.  78  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1,  legge  6  agosto  2015,  n.  125  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Attribuzione degli  oneri  di  riparto
del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici  a  livello
nazionale  e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9-ter,  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  Serie
generale n. 216» e relativi  allegato  A  (elenco  quota  di  ripiano
annuale e complessiva per fornitore) allegato B (calcolo  payback)  e
allegato C (modalita' di versamento); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in  data  19  dicembre
2022; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti 
      Per quanto riguarda i  motivi  aggiunti  presentati  da  Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. il 9 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022 dell'Assessore
della salute Dipartimento  pianificazione  strategica  della  Regione
Siciliana,  avente  ad  oggetto  «Individuazione  quota  payback  dei
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»  e  relativi
allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi medici anni  2015 -
2018); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge  n.  241/1990,  diniego  dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in  data  19  dicembre
2022; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 9 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 52 del 14 dicembre  2022  del  direttore  del
Dipartimento salute della Regione Marche,  avente  ad  oggetto  «Art.
9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e
successive modificazioni ed integrazioni Attribuzione degli oneri  di
riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi  medici  a
livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8 dell'art.  9-ter,  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.
1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni  ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  Serie
generale  n.  216»  e  relativi  allegato  A  (elenco  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici), Documento istruttorio e  modalita'
di pagamento; 
          e) comunicazione prot. n.  1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P  del
direttore del Dipartimento salute della Regione  Marche  in  data  14
novembre  2022,  avente  ad  oggetto  «Comunicazione  di  avvio   del
procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della  legge  n.  241/1990
avente  ad  oggetto  l'adozione  del  decreto   del   direttore   del
Dipartimento Salute con il quale  sono  definiti  gli  elenchi  delle
aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggetti  al  ripiano  per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art.  9-ter,
comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015», trasmessa a mezzo  pec  in
data 14 novembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo pec in  data
14 novembre 2022; 
          g) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          h)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' avente ad oggetto,  ai  sensi  dell'art.  116,  comma  2,
c.p.a. 
          i) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 12  gennaio
2023 Prot. 836, avente ad oggetto «Riscontro alla  richiesta  accesso
Atti pay back Dispositivi medici decreto ministeriale 6 luglio 2022»,
trasmessa a mezzo pec in data 13 gennaio 2023, con cui la regione  ha
risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 24  novembre
2022 senza esibire la documentazione richiesta; 
          j) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          k)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d)  determinazione  n.  13106  del  14  dicembre  2022  del
direttoriale Direzione  regionale  salute  e  welfare  della  Regione
Umbria, avente ad oggetto «Art. 9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma
1, legge  6  agosto  2015,  n.  125  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del
tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del  comma
8 dell'art. 9-ter, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6  agosto  2015,
n. 125  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dal  decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  Serie  generale  n.  216»  e
relativi allegato 1 (elenco quota di ripiano  annuale  e  complessiva
per forniture) e allegato 2 (modalita' di versamento); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' avente ad oggetto,  ai  sensi  dell'art.  116,  comma  2,
c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 12  gennaio
2023  prot.  n.  0006818-2023  avente  ad  oggetto   «Thermo   Fisher
Diagnostics S.p.a. - Risposta accesso agli atti  Payback  dispositivi
-DD n. 13106/2022», con cui la regione  ha  risposto  all'istanza  di
accesso della ricorrente in data 19 dicembre 2022  senza  esibire  la
documentazione richiesta; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
        b) decreto del Ministero della salute  del  6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
        c) nonche' per l'annullamento di ogni atto comunque connesso,
preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d)  determinazione  n.  24300  del  12  dicembre  2022  del
direttore della Direzione  generale  cura  della  persona,  salute  e
welfare   della   Regione   Emilia-Romagna,   avente    ad    oggetto
«individuazione delle aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  e
delle relative quote di ripiano dovute dalle  medesime  alla  Regione
Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  ai
sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125» e relativo allegato 1 recante  l'elenco  delle  aziende
fornitrici di dispositivi medici; 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della  legge  n.   241/1990,   della   nota   della   Regione   Prot.
11/01/2023.0019468.U. avente ad oggetto «ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
in merito a Payback Dispositivi medici (ex  art.  9-ter,  commi  9  e
9-bis, decreto-legge n. 78/2015)», con cui  la  regione  ha  risposto
all'istanza di accesso della ricorrente  in  data  15  dicembre  2022
senza esibire tutta la documentazione richiesta; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n.  172  del  13  dicembre  2022  del  direttore
generale dell'Area sanita' e sociale della Regione Veneto, avente  ad
oggetto «Art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge  6  agosto  2015,  n.
125. Ripartizione tra le aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici
degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto  di  spesa
per  dispositivi  medici  per  gli  anni  2015,  2016,  2017,   2018,
certificato dal decreto del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie  generale  n.  216.
Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251.  Definizione  dell'elenco
delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a  ripiano  e
dei  relativi  importi»  e  relativo  allegato  A   (elenco   aziende
fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di ripiano); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. l'11 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del direttore
di  Dipartimento  alla  salute,  banda  larga  e  cooperative   della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  avente  ad  oggetto  «fatturato  e
relativo importo del payback per  dispositivi  medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  del  decreto  del  Ministero  della
salute 6 ottobre 2022» e  relativi  allegato  A  (individuazione  del
fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi  medici  -  anni
2015 - 2018) e allegato B; 
          e) comunicazione di avvio del procedimento ai  sensi  degli
articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e  dell'art.  14  della  legge
provinciale n. 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del  decreto  del
Presidente della provincia con il quale  sono  definiti  gli  elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici  soggetti  al  ripiano
per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,  2018  ai  sensi  dell'art.
9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, pubblicata sul  sito
internet della Provincia autonoma di Bolzano ma priva di  data  e  di
sottoscrizione; 
          f) decreto n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del direttore di
Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative  della  Provincia
autonoma di Bolzano, avente  ad  oggetto  «Importo  del  payback  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  del
decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini»; 
          g) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo pec in  data
14 novembre 2022; 
          h) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          i)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 13 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 40 del 15 dicembre 2022  del  Commissario  ad
acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del  settore
sanitario  della  Regione  Molise,   avente   ad   oggetto   «Ripiano
dispositivi medici anni 2015 - 2018, in  attuazione  dell'art.  9-ter
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato  al
comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Provvedimenti» e relativo allegato 1 (documento istruttorio); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        nonche' avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116,  comma  2,
c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n.  241/1990,  della  nota  della  Regione  Molise  prot.
15109/2023 del  23  gennaio  2023  avente  ad  oggetto  «Ripiano  del
superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi  medici
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter,  comma
9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78.  Riscontro  accesso
agli atti», con cui la regione ha  risposto  all'istanza  di  accesso
della ricorrente in data  2  gennaio  2023  senza  esibire  tutta  la
documentazione richiesta; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti 
      Per quanto riguarda i  motivi  aggiunti  presentati  da  Thermo
Fisher Diagnostics S.p.a. il 12 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre  2022
dell'Assessorato sanita', salute e  politiche  sociali,  Dipartimento
sanita' e salute della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  avente  ad
oggetto  «Definizione  dell'elenco  delle   aziende   fornitrici   di
dispositivi medici e attribuzione  dei  relativi  importi  da  queste
dovuti per il ripiano  del  superamento  del  tetto  di  spesa  della
Regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e  2018»
e relativo allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi
medici e quote individuali di ripiano); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' avente ad oggetto,  ai  sensi  dell'art.  116,  comma  2,
c.p.a. 
          h) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, della nota della regione in data 1° febbraio
2023  avente  ad  oggetto  «Richiesta   di   accesso   ai   documenti
amministrativi. Ripiano  del  superamento  del  tetto  di  spesa  per
l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni  2015,  2016,  2017  e
2018», con cui la regione ha risposto all'istanza  di  accesso  della
ricorrente  in  data  2  gennaio  2023   senza   esibire   tutta   la
documentazione richiesta; 
          i) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
          j)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso,  preordinato  e  conseguente,  allo  stato  non  noto,  con
espressa riserva di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 15 febbraio 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del direttore
di  Dipartimento  alla  salute,  banda  larga  e  cooperative   della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  avente  ad  oggetto  «fatturato  e
relativo importo del payback per  dispositivi  medici  per  gli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  del  decreto  del  Ministero  della
salute 6 ottobre 2022» e  relativi  allegato  A  (individuazione  del
fatturato annuo per singolo fornitore di  dispositivi  medici -  anni
2015 - 2018) e allegato B; 
          e) comunicazione di avvio del procedimento ai  sensi  degli
articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e  dell'art.  14  della  legge
provinciale n. 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del  decreto  del
Presidente della provincia con il quale  sono  definiti  gli  elenchi
delle aziende fornitrici di dispositivi medici  soggetti  al  ripiano
per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,  2018  ai  sensi  dell'art.
9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, pubblicata sul  sito
internet della Provincia autonoma di Bolzano ma priva di  data  e  di
sottoscrizione; 
          f) decreto n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del direttore di
Dipartimento alla salute, banda larga e cooperative  della  Provincia
autonoma di Bolzano, avente  ad  oggetto  «Importo  del  payback  per
dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi  del
decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini»; 
          g) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo pec in  data
14 novembre 2022; 
          h) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          i)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 10 marzo 2023: 
        nel ricorso principale avente ad oggetto  l'annullamento  dei
seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
        nell'ambito del quale e' stato proposto  ricorso  per  motivi
aggiunti avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del  direttore
del Dipartimento promozione della  salute  e  del  benessere  animale
della Regione Puglia, avente ad oggetto «Art. 9-ter del decreto-legge
19 giugno  2015,  n.  78  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1 comma 1,  legge  6  agosto  2015,  n.  125  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Attribuzione degli  oneri  di  riparto
del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici  a  livello
nazionale  e  regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018,
certificato ai sensi del comma 8  dell'art.  9-ter  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.
1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni  ed
integrazioni, dal decreto ministeriale del Ministero della salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  settembre  2022,  Serie
generale n. 216» e relativi  allegato  A  (elenco  quota  di  ripiano
annuale e complessiva per fornitore) allegato B (calcolo  payback)  e
allegato C (modalita' di versamento); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con secondi motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti 
          h) determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023  del  direttore
del Dipartimento promozione della  salute  e  del  benessere  animale
della Regione Puglia (codice CIFRA:  005/DIR/2023/00001),  avente  ad
oggetto  «Art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6
agosto 2015, n.  125  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.
Attribuzione degli oneri di riparto  del  superamento  del  tetto  di
spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per  gli
anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  certificato  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 9-ter, decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto  2015,
n. 125  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dal  decreto
ministeriale del Ministero della salute di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216. -  Presa
d'atto degli aggiornamenti  aziendali  e  ricalcolo  degli  oneri  di
riparto.» e relativi allegato A  -  aggiornato  all'8  febbraio  2023
(elenco  quota  di  ripiano  annuale  e  complessiva  per  fornitore)
allegato B (calcolo payback) e allegato C (modalita' di versamento); 
          i) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          j) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          k)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente avente ad  oggetto  altresi',  ai
sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. 
          l) l'annullamento e/o la riforma,  ai  sensi  dell'art.  25
della legge n. 241/1990, del diniego dell'amministrazione  resistente
formatosi  a  seguito  del  silenzio  sulla  richiesta   di   accesso
documentale della ricorrente trasmessa via pec in  data  19  dicembre
2022; 
          m) l'accertamento del diritto della ricorrente di  ottenere
l'accesso e l'estrazione di copia integrale  dei  documenti  indicati
nell'istanza   di    accesso,    con    la    conseguente    condanna
dell'amministrazione  resistente  alla  relativa  esibizione   e   al
rilascio di copia; 
        nonche' per l'annullamento di ogni  atto  comunque  connesso,
preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa  riserva
di motivi aggiunti. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 13 luglio 2023: 
        l'annullamento dei medesimi atti  impugnati  con  il  ricorso
principale, di seguito indicati, anche per illegittimita' derivata  e
sopravvenuta,  previa  sospensione  cautelare,  anche   con   decreto
monocratico: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    nonche' 
        1. in  via  cautelare  monocratica,  ai  sensi  dell'art.  56
c.p.a., per la sospensione provvisoria dei  provvedimenti  impugnati,
per i motivi esposti in narrativa; 
        2. sempre in via cautelare, ai  sensi  dell'art.  55  c.p.a.,
previa audizione dei sottoscritti difensori alla Camera di consiglio,
per  la  sospensione  dell'efficacia  esecutiva   dei   provvedimenti
impugnati, per i motivi esposti in narrativa; 
        3. in via pregiudiziale, per la trasmissione degli  atti  del
presente procedimento alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle  questioni  di
incostituzionalita' sollevate dalla ricorrente relativamente all'art.
8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito  con  modificazioni  dalla
legge  n.  56/2023,  in  riferimento  alle   seguenti   norme   della
Costituzione:  art.  3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di  tutti  i
cittadini davanti alla legge e che tutela  il  legittimo  affidamento
nella certezza e stabilita' dei  rapporti  giuridici;  art.  24,  che
garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale  per
i propri diritti e legittimi interessi; 
        4. sempre in via pregiudiziale,  per  la  trasmissione  degli
atti del presente procedimento alla Corte  costituzionale,  ai  sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  per  l'esame  delle
questioni   di   incostituzionalita'   sollevate   dalla   ricorrente
relativamente all'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'; 
        5. sempre in via pregiudiziale, per la rimessione alla  Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea  la  questione  di   legittimita'
comunitaria  dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto-legge  n.  115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del  Protocollo  addizionale  della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali  dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE; 
        6.  per  l'annullamento  e,  comunque,  la  dichiarazione  di
illegittimita',  anche  in   via   derivata   e   sopravvenuta,   dei
provvedimenti impugnati ed  ogni  altro  atto  ad  essi  preordinato,
conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente  ricorso  e
per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi  introduttivo  e
per  motivi  aggiunti,  da  intendersi  integralmente  trascritte   e
riproposte con il presente atto, e, in ogni  caso,  con  la  migliore
statuizione; 
        7. in ogni caso, per la condanna di parte resistente a pagare
le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori  di
legge. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 settembre 2023: 
        nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti,  avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' nei secondi motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 741/2023 del 21  luglio  2023  dell'Assessore
della salute Dipartimento  pianificazione  strategica  della  Regione
Siciliana, avente  ad  oggetto  «Aggiornamento  individuazione  quota
payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e  2018»
e relativi allegati A, B, C e D (prospetti spesa  dispositivi  medici
anni 2015 - 2018); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    Nonche' per: 
        1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione  dei  termini
di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta',  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 
        2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli  atti
del  presente  procedimento  alla  Corte  costituzionale,  ai   sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  per  l'esame  delle
questioni   di   incostituzionalita'   sollevate   dalla   ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in  riferimento  alle  seguenti
norme della Costituzione: art. 3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di
tutti i cittadini davanti  alla  legge  e  che  tutela  il  legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici;  art.
24,  che  garantisce  a  tutti  il   diritto   di   ottenere   tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 
        3. sempre in  via  pregiudiziale,  disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'; 
        4. sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di
giustizia  dell'Unione   europea   la   questione   di   legittimita'
comunitaria  dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto-legge  n.  115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del  Protocollo  addizionale  della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali  dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE; 
        5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni  altro  atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per  tutte  le  ragioni  spiegate  nei  precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte  con  il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 
        6. in ogni caso, condannare  parte  resistente  a  pagare  le
spese e i compensi professionali del  giudizio,  oltre  accessori  di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 settembre 2023: 
        nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti,  avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nei secondi motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del direttore generale
dell'Area sanita' e sociale della Regione Veneto, recante «Decreto di
direttore generale dell'Area sanita' e sociale n. 172 del 13 dicembre
2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici  di  dispositivi  medici
degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto  di  spesa
per dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  ai  sensi
dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa
d'atto e recepimento delle rettifiche per  errori  materiali  operate
dalle aziende ed enti del SSR» e del relativo allegato A recante, per
singolo fornitore, l'importo dovuto in base al precedente decreto  n.
172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle rettifiche; 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    Nonche' per: 
        1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione  dei  termini
di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta',  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 
        2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli  atti
del  presente  procedimento  alla  Corte  costituzionale,  ai   sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  per  l'esame  delle
questioni   di   incostituzionalita'   sollevate   dalla   ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in  riferimento  alle  seguenti
norme della Costituzione: art. 3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di
tutti i cittadini davanti  alla  legge  e  che  tutela  il  legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici;  art.
24,  che  garantisce  a  tutti  il   diritto   di   ottenere   tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 
        3. sempre in  via  pregiudiziale,  disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'; 
        4. sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di
giustizia  dell'Unione   europea   la   questione   di   legittimita'
comunitaria  dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto-legge  n.  115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del  Protocollo  addizionale  della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali  dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE; 
        5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni  altro  atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per  tutte  le  ragioni  spiegate  nei  precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte  con  il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 
        6. in ogni caso, condannare  parte  resistente  a  pagare  le
spese e i compensi professionali del  giudizio,  oltre  accessori  di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 6 settembre 2023: 
        nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti,  avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 155 del 14 giugno  2023  del  Commissario  ad
acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del  settore
sanitario della Regione Calabria,  avente  ad  oggetto  «Approvazione
dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi  medici  soggette
al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del
decreto-legge n. 78/2015» e relativo allegato 1 (prospetti di riparto
payback anni 2015 - 2018), pubblicati sul BURC n. 131 del  14  giugno
2023; 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    Nonche' per: 
        1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione  dei  termini
di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della meta',  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 
        2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli  atti
del  presente  procedimento  alla  Corte  costituzionale,  ai   sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  per  l'esame  delle
questioni   di   incostituzionalita'   sollevate   dalla   ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in  riferimento  alle  seguenti
norme della Costituzione: art. 3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di
tutti i cittadini davanti  alla  legge  e  che  tutela  il  legittimo
affida-mento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici; art.
24,  che  garantisce  a  tutti  il   diritto   di   ottenere   tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 
        3. sempre in  via  pregiudiziale,  disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'; 
        4. sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di
giustizia  dell'Unione   europea   la   questione   di   legittimita'
comunitaria  dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto-legge  n.  115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del  Protocollo  addizionale  della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali  dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE; 
        5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni  altro  atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per  tutte  le  ragioni  spiegate  nei  precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte  con  il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 
        6. in ogni caso, condannare  parte  resistente  a  pagare  le
spese e i compensi professionali del  giudizio,  oltre  accessori  di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher
Diagnostics S.p.a. il 14 settembre 2023: 
        nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti,  avente
ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: 
          a) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          b) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          c)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente; 
    nonche' con i secondi motivi aggiunti 
        per l'annullamento dei seguenti atti: 
          d) decreto n. 10686/2023 del 15 giugno 2023,  adottato  dal
direttore di Dipartimento alla  salute,  banda  larga  e  cooperative
della Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto  «Importo  del
payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018
ai sensi del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022» e  il
relativo allegato 1 (individuazione del fatturato annuo  per  singolo
fornitore di dispositivi medici, anni 2015 - 2018); 
          e) decreto del Ministero della salute di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2022,  recante
«Certificazione del superamento del tetto di  spesa  dei  dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,  2017
e  2018»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 216 del 15 settembre 2022; 
          f) decreto del Ministero della salute del 6  ottobre  2022,
recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione  dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali  in  tema  di  ripiano   del
superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,
2017, 2018», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; 
          g)  nonche'  per  l'annullamento  di  ogni  atto   comunque
connesso, preordinato e conseguente. 
    Nonche' per: 
        1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione  dei  termini
di cui agli articoli 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della  meta',
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 
        2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli  atti
del  presente  procedimento  alla  Corte  costituzionale,  ai   sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  per  l'esame  delle
questioni   di   incostituzionalita'   sollevate   dalla   ricorrente
relativamente all'art. 8 del decreto-legge n. 34/2023, convertito con
modificazioni dalla legge n. 56/2023, in  riferimento  alle  seguenti
norme della Costituzione: art. 3,  che  garantisce  l'uguaglianza  di
tutti i cittadini davanti  alla  legge  e  che  tutela  il  legittimo
affidamento nella certezza e stabilita' dei rapporti giuridici;  art.
24,  che  garantisce  a  tutti  il   diritto   di   ottenere   tutela
giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 
        3. sempre in  via  pregiudiziale,  disporre  la  trasmissione
degli atti del presente procedimento alla  Corte  costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  per  l'esame
delle questioni di  incostituzionalita'  sollevate  dalla  ricorrente
relativamente all'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, in
riferimento alle seguenti  norme  della  Costituzione:  art.  3,  che
garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti  alla  legge  e
che tutela il legittimo affidamento nella certezza e  stabilita'  dei
rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la  proprieta'  privata
puo' essere espropriata solo nei casi previsti dalla  legge  e  salvo
indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'; 
        4. sempre in  via  pregiudiziale,  rimettere  alla  Corte  di
giustizia  dell'Unione   europea   la   questione   di   legittimita'
comunitaria  dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  n.  78/2015,  come
modificato e integrato dall'art. 18 del  decreto-legge  n.  115/2022,
per incompatibilita' con l'art. 1 del  Protocollo  addizionale  della
CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali  dell'Unione
europea e con l'art. 6 del TUE; 
        5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi,
anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni  altro  atto
ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel
presente ricorso e per  tutte  le  ragioni  spiegate  nei  precedenti
ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte  con  il
presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 
        6. in ogni caso, condannare  parte  resistente  a  pagare  le
spese e i compensi professionali del  giudizio,  oltre  accessori  di
legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato
per proporre il presente ricorso. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
salute e di Ministero dell'economia e delle finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  e  di  Regione  Piemonte  e  di  Regione
autonoma Valle D'Aosta e  di  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  di
Regione Veneto e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e  di
Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei ministri  Conferenza
Stato regioni ed unificata e di Regione Fvg; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  24  ottobre  2023  la
dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i  difensori  come
specificato nel verbale; 
1. - I fatti di causa. 
    La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi  medici  per  il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato  i
provvedimenti di cui in epigrafe, con  cui  sono  stati  stabiliti  i
tetti di spesa a livello nazionale e  regionale,  per  le  annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a  carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici. 
    Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato  i  provvedimenti
regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti  attuativi
dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a  carico
delle aziende fornitrici. 
    La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c),  del  decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013  -
che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi  medici
avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un
tetto a livello di ogni singola regione. 
    Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei
dispositivi medici, a  livello  nazionale  e  per  ciascuna  regione,
avrebbe dovuto essere  annualmente  determinato  dal  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
regioni avrebbero  dovuto  monitorare  l'andamento  della  spesa  per
acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore sarebbe stato recuperato interamente a  carico  della  Regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria  regionale  o
con  misure  di  copertura  a  carico  di  altre  voci  del  bilancio
regionale. 
    Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   «9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il decreto-legge n.  115  del  2022  ha  introdotto,  nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale «In deroga  alle
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al
ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa  regionale  per
gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018  dichiarato  con  il  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 8, le regioni e  le  province  autonome
definiscono con proprio  provvedimento,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette  al  ripiano  per  ciascun
anno, previa verifica della documentazione  contabile  anche  per  il
tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto  del
Ministero della  salute  da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo,  sono
adottate  le  linee   guida   propedeutiche   alla   emanazione   dei
provvedimenti regionali e provinciali». 
    Il Ministero della salute, con decreto  del  6  luglio  2022,  ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei  predetti
anni il predetto tetto per tutte le regioni al  4,4%  del  fabbisogno
sanitario regionale standard. 
    Infine, con decreto  del  6  ottobre  2022,  il  Ministero  della
salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ha
adottato le linee propedeutiche per  l'emanazione  dei  provvedimenti
regionali di  recupero  dei  relativi  importi  nei  confronti  delle
singole aziende fornitrici. 
    L'esecutivita'  dei  provvedimenti  impugnati  nel   ricorso   in
trattazione  e'  stata  sospesa,  in  via  interinale,  con  apposita
ordinanza cautelare i  cui  effetti  si  intendono  confermati  nella
presente sede,  nelle  more  della  delibazione  della  questione  di
costituzionalita'. 
2. - La rilevanza della questione. 
    E'  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015,  per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione. 
    La norma in questione, per la  sua  chiarezza  testuale,  non  si
presta a interpretazioni  adeguatrici,  comportando  il  rigetto  del
ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al
ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle  somme  richieste
dalle regioni. 
3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1. La Corte costituzionale  si  e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
della  Costituzione  in  quanto  la  ratio  della  disposizione   «e'
espressamente individuata nella finalita' di favorire lo  sviluppo  e
la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto  di  risorse
limitate»  con  la   conseguenza   che   «la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione». 
    Nel caso in esame, invece,  il  legislatore  non  ha  individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione  impugnata  se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario. 
    Inoltre,  diversamente  da  quanto  avviene  per  il   pay   back
farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui  fabbisogno,
e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale
da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e
il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che
vi partecipano. 
    3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 della Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato  un  sistema  nel  suo  complesso
irragionevole,  in  quanto   comprime   l'attivita'   imprenditoriale
attraverso prescrizioni eccessive, non considerando  che  le  imprese
hanno  partecipato  a  gare  pubbliche  ove  vige  un   criterio   di
sostenibilita' dell'offerta in base  al  quale  i  ribassi  proposti,
proprio al  fine  di  assicurare  la  serieta'  dell'offerta,  devono
risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. 
    In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che: 
        le regioni, nonostante vi sia la fissazione di  un  tetto  di
spesa regionale predeterminato sulla base  di  criteri  indicati  dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche  superando
il predetto tetto di spesa; 
        le aziende fornitrici dei dispositivi medici non  partecipano
alla determinazione  del  predetto  tetto  di  spesa  e  non  possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle regioni; 
        il   fabbisogno   dei   dispositivi   medici   e'   stabilito
unilateralmente  dagli  enti  del  SSR  che  bandiscono  le  gare   e
aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale; 
        le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni; 
        le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo  da  proporre
in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di  utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in  concreto  e  nel
suo  esatto  ammontare  l'impatto   economico   che   avrebbe   avuto
l'applicazione della normativa sul pay back. 
    In tal modo vengono  erosi  gli  utili,  senza  la  garanzia  che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e  addirittura  senza
che siano coperti i costi  (atteso  che  la  norma,  per  determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece  al
margine di utile). 
    Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto  regionale  di  spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento  agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo  con  il  decreto  ministeriale  6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era  oramai
interamente decorso. 
    Le regioni hanno, quindi,  acquistato  i  dispositivi  medici  in
questione senza poter  avere  come  riferimento  un  tetto  di  spesa
regionale predefinito, mentre le aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici hanno partecipato  alle  gare  indette  dalle  amministrazioni
regionali  senza  poter  prevedere  quale  sarebbe  stato   l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back  e  senza  poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto  degli
effettivi  costi  da  sostenere  con  riferimento  a   ogni   singola
fornitura. 
    Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui  limitazione  puo'  considerarsi  legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai  principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita  con  misure
incongrue. 
    E' stato infatti precisato che "gli interventi  del  legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione  dell'impresa  privata,  non
possono perseguire l'utilita'  sociale  con  prescrizioni  eccessive,
tali da  «condizionare  le  scelte  imprenditoriali  in  grado  cosi'
elevato   da   indurre    sostanzialmente    la    funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative"  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria  e  con  misure  palesemente  incongrue»  (sentenza  Corte
costituzionale n. 113 del 2022). 
    3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e  117,  comma  1,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo  dell'affidamento,
della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione
dei tetti regionali di spesa e la conseguente  quantificazione  della
quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. 
    L'art.  9-ter  non  ha  consentito  alle  aziende  fornitrici  di
individuare in modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro
richiesta in concreto in sede di gara, in  quanto  non  solo  non  e'
stato previamente determinato il tetto regionale  di  spesa,  ma  non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di  calcolo  di
questo, determinandosi di conseguenza  un'incertezza  del  sinallagma
contrattuale. 
    La giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
afferma costantemente che il principio  della  certezza  del  diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e  che  la  sua  applicazione  sia
prevedibile per  gli  amministrati  (Corte,  Terza  sezione,  del  12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income  Group
Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno  2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en  Waterin,  in  C-17/03,  ma  anche
Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009,  Plantanol  GmbH  &
Co. KG, in C-201/08). 
    E' poi da rilevare, che il comma 8  dell'art.  9-ter,  nella  sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva  che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento». 
    Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta  atteso  che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui  tetti  di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento  del  comma  9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui  all'ultimo  periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». 
    Tale  previsione  normativa,  intervenuta  nel  2022  e  volta  a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e
2018,  appare   violativa   dei   profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
    3.4. La norma  in  esame  appare  altresi'  in  contrasto  con  i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
fornitrici  puo'  essere  inquadrato  nel  genus  delle   prestazioni
patrimoniali imposte  per  legge  senza  la  volonta'  della  persona
destinataria, di cui  all'art.  23  della  Costituzione,  non  avendo
invece natura tributaria. 
    La  destinazione  difatti  resta  quella  sanitaria  atteso   che
garantisce il mantenimento dei prelievi economici  -  disposti  anche
attraverso la compensazione - all'interno  del  SSR  (cfr.  il  comma
9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge n.  78  del  2015,  conv.  in
legge n. 125 del 2015, introdotto dal decreto-legge n. 115  del  2022
che dispone che «Le regioni e  le  province  autonome  effettuano  le
conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»). 
    Tuttavia si tratta di  un'imposizione  patrimoniale  adottata  in
assenza della  previsione  a  livello  legislativo  di  «specifici  e
vincolanti   criteri   direttivi,   idonei    ad    indirizzare    la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria» (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 2015). 
    In  particolare,  rimangono  indeterminati  i  criteri   per   la
fissazione da parte delle  amministrazioni  dei  tetti  regionali  di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai  fini
del pay  back  di  cui  trattasi  e  conseguentemente  della  diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione. 
    Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da  seguire  per
la fissazione del tetto regionale e'  ancora  piu'  evidente  ove  si
consideri che il mercato  dei  dispositivi  medici  e'  vastissimo  e
ricomprende  beni  tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. 
    Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato  in
alcun  modo  lasciando  conseguentemente   in   maniera   del   tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. 
    La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la  prestazione
patrimoniale  imposta  puo'  ritenersi  costituzionalmente  legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in  questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23  della  Costituzione,
infatti, essendo stabilita a garanzia  della  liberta'  e  proprieta'
individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone
la prestazione, indichi i criteri limitativi  della  discrezionalita'
del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte  costituzionale  n.
70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel  caso  in  esame  non  e'
invece avvenuto. 
    Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare  la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici  che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del  SSN  attraverso  la
loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti
regionali di spesa. 
    Tuttavia, la norma in questione per determinare  l'ammontare  del
ripiano fa riferimento  al  fatturato  e  non  al  margine  di  utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa,  mancando  del
tutto la predisposizione di un meccanismo  che  consenta  di  tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. 
    Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante  a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte  costituzionale
e'  costante  nel  giustificare  temporanei   interventi   impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. 
    Invece la norma censurata non e' contenuta in un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
4. Conclusioni. 
    Il presente giudizio va  quindi  sospeso,  con  trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953,  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo.