ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 214,  comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera  b),  del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia
di protezione  internazionale  e  immigrazione,  sicurezza  pubblica,
nonche' misure per la  funzionalita'  del  Ministero  dell'interno  e
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni,  nella
legge 1° dicembre 2018, n. 132,  promosso  dal  Giudice  di  pace  di
Forli' nel procedimento  vertente  tra  E.  S.  e  la  Prefettura  di
Forli-Cesena, con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 del
registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Udito nella camera di consiglio  del  5  marzo  2024  il  Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 marzo 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 reg. ord.
del 2023, il Giudice di pace di Forli' ha sollevato,  in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 214, comma 8,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  come  modificato
dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  4  ottobre
2018,  n.  113  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata), introdotto, in sede  di  conversione,  dalla  legge  1°
dicembre 2018, n.  132,  nella  parte  in  cui  prevede  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente. 
    L'art. 214 cod. strada  regola  il  «[f]ermo  amministrativo  del
veicolo» e, al comma 8, stabilisce quanto segue: «[i]l  soggetto  che
ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo
e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso  o
consente che  altri  vi  circolino  abusivamente  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.984  ad
euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie  della
revoca della patente  e  della  confisca  del  veicolo.  L'organo  di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.  Il  veicolo  e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario». 
    2.- Il rimettente premette di dover  decidere  su  un'opposizione
proposta avverso l'ordinanza del prefetto che ha disposto  la  revoca
della patente di guida,  in  aggiunta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria, per aver violato la disposizione  di  cui  all'art.  214,
comma 8, cod. strada. 
    Il giudice a quo  riferisce  che,  ai  sensi  della  disposizione
censurata, il ricorrente e' stato sanzionato per aver  consentito  la
circolazione di un veicolo - a lui affidato in custodia -  nonostante
che lo stesso fosse stato sottoposto a fermo amministrativo. 
    In punto di rilevanza, il rimettente osserva che dalla  soluzione
della   questione   «dipende   evidentemente   la   decisione   della
controversia, non  essendovi  altre  possibili  soluzioni  giuridiche
adottabili neppure in via interpretativa». Infatti, il giudice a  quo
sottolinea che il ricorrente potrebbe «beneficiare di un  trattamento
sanzionatorio  piu'  favorevole  con  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida», atteso  che
egli non aveva guidato direttamente il  veicolo  e  che  occorrerebbe
indagare sul «grado di  colpa  nel  non  aver  adottato  accorgimenti
idonei ad evitare che il veicolo  fosse  messo  in  circolazione  per
mezzo di  altri  soggetti»:  accertamenti  (inerenti  alla  diligenza
nell'adempimento dei doveri di  custodia)  che  sono  preclusi  dalla
norma  censurata,  che  impone  la  revoca  della  patente   in   via
automatica, a prescindere dalla condotta dell'agente. 
    3.-  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il   rimettente
argomenta, da un lato, la violazione del  principio  di  eguaglianza,
dall'altro il carattere irragionevole e sproporzionato  della  revoca
automatica della patente. 
    Sotto il primo profilo, si osserva che la sanzione  della  revoca
e' prevista per condotte connotate da un maggior disvalore,  «per  il
pericolo  che  ne  deriva  alla  sicurezza   della   circolazione   e
all'incolumita' dell'individuo». Al contrario, la ratio  della  norma
censurata risiederebbe nella garanzia dell'osservanza degli  obblighi
del custode a cui e' affidato il veicolo soggetto a fermo. 
    Il rimettente richiama, come tertium comparationis,  l'art.  186,
comma 2, cod. strada,  evidenziando  che  esso  prevede  la  sanzione
accessoria della sospensione della patente per  condotte  piu'  gravi
(di  guida  sotto  l'influenza  dell'alcol),  che  rappresentano   un
pericolo per la sicurezza della circolazione. L'art.  186,  comma  2,
prevede la revoca solo nel caso  di  cui  alla  lettera  c)  -  tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro  -  e  solo  in  caso  di
recidiva nel biennio o qualora il conducente  provochi  un  incidente
stradale. 
    Sotto il secondo profilo,  la  sanzione  della  revoca,  prevista
dalla  norma  censurata,   sarebbe   «eccessivamente   afflittiva   e
sproporzionata» rispetto all'effettiva  offensivita'  della  condotta
sanzionata, considerando il suo carattere automatico, che impedirebbe
al giudice di valutare in concreto la condotta del trasgressore e  di
graduare  la  sanzione  da  applicare.  Secondo  il  rimettente,   la
sospensione della patente per un periodo compreso tra un minimo e  un
massimo risulterebbe idonea ad adeguare la sanzione al caso concreto. 
    In definitiva, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il
principio   di   eguaglianza   e   risulterebbe   «irragionevole    e
sproporzionata nella parte in  cui  prevede  la  sanzione  accessoria
della revoca della patente di guida in luogo della sospensione  della
patente di guida, o, in alternativa, ove la  stessa  non  prevede  il
potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della  gravita'
del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida». 
    Il giudice a quo cita a sostegno due pronunce di questa Corte. La
prima  e'  la  sentenza  n.  88   del   2019,   che   ha   dichiarato
«l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  222,  comma  2,  quarto
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte  in  cui  non  prevede  che,  in  caso  di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle  parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati  di
cui  agli  artt.  589-bis  (Omicidio  stradale)  e  590-bis  (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il  giudice
possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la
sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo  periodo  dello
stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna
delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo  e
terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». Il  caso  oggetto  di
tale sentenza potrebbe essere assimilato  a  quello  ora  oggetto  di
giudizio, in relazione alle considerazioni in  tema  di  applicazione
automatica della revoca della patente e alla soluzione  adottata  con
pronuncia additiva. 
    Il rimettente richiama poi la sentenza  n.  246  del  2022  della
Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la  parallela
disposizione dell'art. 213, comma 8, cod.  strada  (violazione  degli
obblighi del custode del veicolo  sequestrato)  nella  parte  in  cui
dispone che  «Si  applica»,  anziche'  «Puo'  essere  applicata»,  la
sanzione  accessoria  della  revoca  della  patente.  La  norma   ora
censurata (art. 214, comma 8, cod. strada)  sarebbe  «sovrapponibile»
all'art. 213,  comma  8,  riguardando  entrambe  le  disposizioni  la
violazione dei doveri di custodia del veicolo sottoposto a fermo o  a
sequestro. 
    4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non  e'  intervenuto
nel presente giudizio costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Giudice di pace di Forli' dubita, in riferimento  all'art.
3 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art.  214,  comma  8,
del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art.  23-bis,  comma
1, lettera b), del d.l. n. 113  del  2018,  introdotto,  in  sede  di
conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede,
in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente in caso di violazione degli obblighi  del  custode  del
veicolo sottoposto a fermo amministrativo. 
    L'art. 214 cod. strada  regola  il  «[f]ermo  amministrativo  del
veicolo» e, al comma 8, stabilisce quanto segue: «[i]l  soggetto  che
ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo
e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso  o
consente che  altri  vi  circolino  abusivamente  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.984  ad
euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie  della
revoca della patente  e  della  confisca  del  veicolo.  L'organo  di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis.  Il  veicolo  e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario». 
    Secondo il rimettente, la norma censurata  violerebbe  l'art.  3,
primo comma, Cost.,  in  quanto  si  porrebbe  in  contrasto  con  il
principio   di   eguaglianza   e   risulterebbe   «irragionevole    e
sproporzionata nella parte in  cui  prevede  la  sanzione  accessoria
della revoca della patente di guida in luogo della sospensione  della
patente di guida, o, in alternativa, ove la  stessa  non  prevede  il
potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della  gravita'
del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida». 
    2.- In via  preliminare,  occorre  rilevare  che,  nel  passaggio
appena citato, il rimettente chiede,  alternativamente,  due  diversi
interventi: a) la sostituzione della prevista revoca  automatica  con
la sospensione della patente tra un minimo e un massimo di durata; b)
la sostituzione della prevista revoca automatica con la  possibilita'
di graduare la sanzione scegliendo tra  revoca  e  sospensione  della
patente. 
    Il carattere alternativo del petitum indicato  nella  motivazione
dell'ordinanza   non   inficia   l'ammissibilita'   delle   questioni
sollevate. La Corte ha dichiarato l'inammissibilita' delle  questioni
quando  l'alternativita'  prospettata  dal  rimettente  impediva  una
precisa definizione del thema decidendum, riguardando le disposizioni
oggetto della questione o il loro significato (tra le altre, sentenze
n. 225 e n. 66 del 2022, n. 168 del 2020 e  n.  237  del  2019)  o  i
parametri invocati (ad esempio,  ordinanza  n.  104  del  2020).  Nel
presente caso, invece, l'alternativita' non concerne i termini  della
questione, che e' identificata in modo preciso in relazione sia  alla
norma censurata (revoca automatica della patente)  sia  al  parametro
(principi di eguaglianza e ragionevolezza): dunque, il giudice a  quo
non ha rimesso alla  Corte  l'individuazione  del  thema  decidendum.
L'alternativita' riguarda il tipo di intervento  richiesto,  ma  tale
profilo rientra nell'autonomia del giudice costituzionale,  tanto  e'
vero che l'ordinanza di rimessione non necessariamente deve  indicare
un petitum (ex multis, sentenze n. 136 del 2022 e n. 204 del 2021) e,
quando lo precisa, questa Corte non e' da esso vincolata (da  ultimo,
sentenza n. 12 del 2024). 
    3.-  Nel  merito,  la  questione  sollevata  con  riferimento  al
principio di proporzionalita' e' fondata. 
    Con  la  sentenza  n.  246  del  2022,  la  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8,  cod.  strada
(che sanziona  l'analoga  fattispecie  di  circolazione  abusiva  del
veicolo sottoposto a sequestro) «nella parte in cui dispone  che  "Si
applica", anziche' "Puo' essere applicata",  la  sanzione  accessoria
della revoca della patente». 
    La sentenza n. 246 del 2022 ha rilevato che, «sul presupposto  di
una  indifferenziata  valutazione  della  condotta  di   circolazione
abusiva del veicolo sottoposto a sequestro,  la  norma  censurata  vi
ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile  secondo  la
gravita' del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria
della revoca del titolo di guida, pur in presenza  di  una  possibile
eterogeneita' di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito
amministrativo, senza che  cio'  possa  essere  valutato  dall'organo
preposto alla applicazione della sanzione  accessoria  medesima»;  ha
inoltre  osservato  che  «[i]l  denunciato  automatismo  preclude  al
prefetto, e al giudice  in  sede  di  impugnazione,  di  valutare  la
necessita' della  revoca  della  patente,  sia  in  riferimento  alle
circostanze del caso concreto, impedendo di considerare  la  gravita'
della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico,  sia  con
riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti
essenziali della vita, nella sua quotidianita', e del lavoro». Questa
Corte ha dunque concluso che «[c]io' costituisce violazione dell'art.
3 Cost. sotto il profilo del difetto di  necessaria  proporzionalita'
della  sanzione  amministrativa»,  e  ha   adottato   una   pronuncia
sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente  da  sanzione
automatica  a  sanzione  applicabile  previa  valutazione  del   caso
concreto  operata  dal  prefetto  (e  dal   giudice,   in   sede   di
impugnazione). 
    La sentenza n.  246  del  2022  e'  stata  preceduta  da  diverse
pronunce che parimenti hanno censurato  la  previsione  della  revoca
automatica della patente (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020, n. 88  del
2019 e n. 22 del 2018). Invece, successivamente alla sentenza n.  246
del 2022 questa Corte ha in  due  occasioni  dichiarato  non  fondate
questioni relative alla  revoca  automatica  della  patente:  con  la
sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di  incidente  stradale
provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5  g/l,  e
con la sentenza n.  266  del  2022,  concernente  la  violazione  del
divieto di inversione del senso  di  marcia  nelle  autostrade.  Tali
pronunce  non  si  pongono  in  contraddizione  con   il   precedente
indirizzo, poiche' hanno  fatta  salva  la  revoca  automatica  della
patente a fronte di un «comportamento  altamente  pericoloso  per  la
vita e l'incolumita' delle persone» (sentenza n. 194 del 2023). 
    Nel caso qui in esame, questa Corte  non  puo'  che  ribadire  le
conclusioni raggiunte con riferimento all'art.  213,  comma  8,  cod.
strada. La norma oggetto del presente giudizio, infatti, presenta gli
stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato,  imponendo  in
modo rigido la revoca  della  patente  del  custode  e  impedendo  di
valutare, da un lato, la gravita'  della  violazione  dei  doveri  di
custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni  che
la revoca della patente ha sulla vita del custode. Inoltre, anche per
l'illecito di  cui  all'art.  214,  comma  8,  cod.  strada  si  puo'
osservare che «l'effettivita' della custodia del veicolo  costituisce
il bene giuridico protetto [...] mentre rimane in ombra l'esigenza di
sicurezza della circolazione stradale» (cosi' la sentenza n. 246  del
2022, con riferimento all'art. 213, comma 8, cod. strada). 
    L'art.  214,  comma  8,  cod.   strada   va   dunque   dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in  cui  dispone  che  «Si
applicano le sanzioni amministrative accessorie  della  revoca  della
patente  e  della  confisca  del  veicolo»,  anziche'  «Puo'   essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della
patente e si applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
confisca del veicolo». 
    Resta assorbito ogni altro profilo di censura.