IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 7211 del 2022, proposto da Comune di Bolzano, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati
Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandra Merini in Bolzano,
vicolo Gumer, n. 7;
Contro Lintner Bau S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, Mirzaei Fariborz, personalmente e in qualita' di
titolare dell'impresa individuale Talfer Imbiss Talvera di Mirzaei
Fariborz, Javad Nikafshan, personalmente e in qualita' di titolare
dell'impresa individuale Basilico di Nikafshan Javad, Boroumand
Moradighaderi, personalmente e in qualita' di titolare dell'omonima
impresa individuale, Ahmad Labied Fallaha, personalmente e in
qualita' di titolare dell'omonima impresa individuale, Ilario
Morghen, personalmente e in qualita' di titolare dell'omonima impresa
individuale, Patrik Pichler, personalmente e in qualita' di titolare
dell'omonima impresa individuale, Jasnica Mitrovic, personalmente e
in qualita' di titolare dell'impresa individuale Speranza di Mitrovic
Jasnica e Sanja Milovanovic, personalmente e in qualita' di titolare
dell'omonima impresa individuale, rappresentati e difesi dagli
avvocati Elohim Rudolph-Ramirez e Hartmann Reichhalter, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio
Manfredi 5;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma di
Bolzano n. 91/2022, resa tra le parti, per quanto riguarda il ricorso
introduttivo:
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti amministrativi:
provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021,
indirizzato alla Lintner Bau S.r.l. ed all'impresa individuale
«Talfer Imbiss di Mirzaei Fariborz», nonche' successiva concessione
di occupazione di suolo pubblico n. 59450/2016/6 del 2 agosto 2021,
anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella quale la durata
e' fissata fino al 31 dicembre 2023;
provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021,
indirizzato all'impresa individuale «Basilico di Nikafshan Javad» e
all'impresa individuale «Boroumand Moradighaderi», nonche' successiva
concessione di occupazione di suolo pubblico n. 65253/2011/17 del 2
agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella
quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023;
provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021,
indirizzato all'impresa individuale «Ahmad Labied Fallaha», nonche'
successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n.
34516/2009/13 del 12 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia
nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre
2023;
provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021,
indirizzato all'impresa individuale «Morghen Ilario», nonche'
successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n.
94311/2009/3 del 30 luglio 2021, anche soltanto in parte qua, ossia
nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre
2023;
provvedimento del Comune di Bolzano, datato 27 agosto 2021,
indirizzato all'impresa individuale «Pichler Patrik», nonche'
successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n.
81886/2009/6 del 2 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia
nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre
2023;
provvedimento del Comune di Bolzano, datato 24 agosto 2021,
indirizzato all'impresa individuale «Speranza di Mitrovic Jasnica» e
all'impresa individuale «Hajruli Besnik», nonche' successiva
concessione di occupazione di suolo pubblico n. 52103/2011/10 del 30
luglio 2021, anche soltanto in parte qua, ossia nella parte nella
quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre 2023;
provvedimento del Comune di Bolzano, datato 25 agosto 2021,
indirizzato all'impresa individuale «Milovanovic Sanja», nonche'
successiva concessione di occupazione di suolo pubblico n.
99005/2010/9 del 2 agosto 2021, anche soltanto in parte qua, ossia
nella parte nella quale la durata e' fissata fino al 31 dicembre
2023;
cosi' come ogni altro atto relativo presupposto,
prodromico, infraprocedimentale, consequenziale e comunque connesso,
anche ove non espressamente richiamato e non conosciuto ai
ricorrenti.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Lintner
Bau S.r.l. ed altri l'11 novembre 2022:
per la riforma: della medesima sentenza n. 91/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di appello incidentale proposto da Lintner Bau
S.r.l. e dalle altre parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il
Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati
Alessandra Merini e Paolo Caruso in sostituzione dell'avv. Hartmann
Reichhalter;
1. Con ricorso proposto dinanzi al TRGA gli odierni appellati (e
appellanti incidentali) agivano per ottenere l'annullamento delle
concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica elencate
in epigrafe, rilasciate a loro favore dal Comune di Bolzano per
l'esercizio dell'attivita' di ristoro in chioschi siti su suolo
pubblico in diverse zone del territorio comunale, nella parte in cui
la durata dei menzionati provvedimenti era stata determinata in tre
anziche' in dodici anni.
2. Il primo giudice accoglieva il ricorso, valutando fondati il
quarto e il quinto mezzo di gravame, con i quali gli originari
ricorrenti lamentavano, da un lato, che i provvedimenti contestati
sarebbero frutto di un palese travisamento o quanto meno di un
patente difetto istruttorio e di motivazione, atteso che, sul piano
fattuale, i ricorrenti non accompagnano la somministrazione degli
alimenti con il servizio assistito ai tavoli, sicche' non sarebbe
applicabile, nei loro confronti, l'esclusione di cui all'art. 3,
comma 1, lettera v), n. 2), del «Codice del commercio» con
conseguente piana applicabilita' del rinnovo dodicennale introdotto
dalla normativa nazionale e provinciale sul sostegno all'economia in
fase pandemica. Dall'altro che, a fronte del ritenuto (benche' nei
fatti non prestato) servizio assistito ai tavoli, il comune avrebbe
comunque dovuto disporre il rinnovo dodicennale delle concessioni di
occupazione di suolo pubblico per i chioschi dei ricorrenti, vietando
semmai solo lo svolgimento di detto servizio, ove incompatibile con
la definizione di commercio su area pubblica ai sensi del combinato
disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere k) e
v), n. 2), della L.P. n. 12/2019; o, almeno, avrebbe dovuto invitare
gli interessati a rinunciare alla prestazione del servizio assistito.
I ricorrenti ribadiscono, alla luce della giurisprudenza citata nel
motivo, che l'attivita' da loro in concreto esercitata non assume i
connotati della somministrazione di alimenti e bevande con servizio
assistito, sicche' il comune avrebbe loro illegittimamente negato il
rinnovo dodicennale.
Il TRGA rilevava che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere k) e
v), n. 2), del «Codice del commercio», di cui alla L.P. n. 12/2019,
configura commercio su area pubblica, oltre alla vendita al
dettaglio, anche la somministrazione di alimenti e bevande per il
consumo immediato, senza servizio assistito. Il giudice di primo
grado evidenziava che, ai sensi degli articoli 26 e 28 della citata
legge provinciale, per svolgere l'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande il titolare, oltre a provvedere alla segnalazione
certificata d'inizio dell'attivita', deve acquisire la cd
«concessione di posteggio» e che, secondo l'art. 65 della stessa
legge: «le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 22,
comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni».
Pertanto, i provvedimenti impugnati non potevano, a giudizio del
TRGA, determinare una durata piu' breve della concessione sul
semplice rilievo che essi erano titolari, al contempo, della licenza
per l'attivita' di pubblico esercizio, con conseguente facolta' di
somministrare gli alimenti e le bevande in forma assistita, senza
indagare l'effettivo svolgimento del servizio in questione da parte
dei gestori dei chioschi, i quali, difatti, lo negavano senza subire
contestazioni al riguardo. In ogni caso, secondo il primo giudice,
per garantire il rispetto della disciplina risultante dal combinato
disposto degli articoli 3, comma 1, lettere k) e v), n. 2) e 65 della
L.P. n. 12/2019, sarebbe stato, infatti, sufficiente apporre al
rinnovo dodicennale l'esplicito divieto di accompagnare l'attivita'
di somministrazione con il servizio assistito. Ne', in senso opposto,
poteva argomentarsi dal mero richiamo alle pronunce dell'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato numeri 17 e 18 del 2021, relative al
diverso tema delle concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreativa. Del resto, il comma 4-bis, introdotto dall'art.
686, lettera b), della legge n. 145/2018, escludeva le concessioni di
posteggio per il commercio su area pubblica dall'ambito applicativo
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 59/2010, attuativo dell'art.
12 della direttiva 2006/123/CE, al lume del quale le pronunce
dell'Adunanza Plenaria, invocate dal comune, si sono espresse
affermando il contrasto della proroga ex lege delle diverse
concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative
con i principi di liberalizzazione e concorrenza di matrice
eurounitaria.
Il TRGA, ancora, assorbiva la questione, anch'essa prospettata al
quarto motivo di gravame, in ordine alla disparita' di trattamento su
piu' livelli degli odierni ricorrenti rispetto agli altri esercenti
l'attivita' di commercio su area pubblica, con riferimento all'ambito
nazionale, a quello provinciale e a quello comunale. Inoltre,
valutava come irrilevante la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3, comma 1, lettera v), n. 2), e dell'art. 65 della L.P. n.
12/2019 per violazione dell'art. 9 dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige e degli articoli 117, comma 2, lettere e)
e q), 3, 41 e 97 della Costituzione e valutava come non fondati gli
argomenti di censura declinati al secondo e al terzo motivo di
ricorso. Infine dichiarava inammissibile sia la domanda di
accertamento della durata dodicennale delle concessioni, posto che,
pur trattandosi di un ricorso ascrivibile alla materia delle
concessioni di beni pubblici, per la quale sussiste, a mente
dell'art. 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, l'azione proposta ha chiara
natura impugnatoria; sia la domanda di condanna del comune a
rinnovare le concessioni di posteggio dei ricorrenti per dodici anni,
ostandovi il disposto di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello
principale il Comune di Bolzano, che ne lamenta l'erroneita' per le
seguenti ragioni: a) contrariamente a quanto affermato nella sentenza
del Tribunale amministrativo regionale di Bolzano n. 91/2022, il
comune non avrebbe mai avvallato in primo grado la tesi dei
ricorrenti, che sostenevano di non offrire nei fatti servizio di
somministrazione assistita nei rispettivi chioschi. L'amministrazione
avrebbe, infatti, a monte contestato l'assunto di dover dimostrare
nei fatti che i gestori svolgano un siffatto servizio, e, non avendo
indagato su tale aspetto ritenendolo inconferente, non avrebbe
conseguentemente mai neppure confermato la tesi del legale di parte
avversa sul mancato utilizzo da parte dei ricorrenti della licenza
per pubblico esercizio abilitante al servizio ai tavoli. In ogni
caso, poiche' la semplice titolarita' della licenza di pubblico
esercizio consentirebbe di per se' l'espletamento della
somministrazione assistita, risulterebbe manifestamente illogico e
contraddittorio ritenere necessaria l'indagine preventiva
sull'effettivo utilizzo della licenza. L'esito positivo o negativo di
tale indagine preventiva da parte dell'ente sarebbe, infatti,
assolutamente irrilevante, potendo l'esercente, anche immediatamente
dopo ipotetici controlli negativi, legittimamente farne uso; b) il
TRGA non si sarebbe accorto del fatto che l'art. 1, comma 686, della
legge n. 145/2018 (c.d. legge bilancio 2019) era gia' stato oggetto
di censura ad opera dell'Antitrust (parere del 15 febbraio 2021
«AS1721 - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio
su area pubblica»; parere del 6 agosto 2021 «AS1785 - Comune di
Latina - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio
su area pubblica»), con espresso richiamo ad una pronuncia della
Consulta intervenuta nel 2012 che aveva dichiarato l'illegittimita'
di una normativa regionale che, al pari di quanto disposto dalla
suddetta legge di bilancio 2019, escludeva il settore del commercio
su aree pubbliche dall'ambito di applicazione dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 59/2010.
4. Avverso la stessa pronuncia gli originari ricorrenti
propongono appello incidentale proprio entro il termine di sessanta
giorni dalla notificazione dell'appello principale, ma decorso il
termine lungo per la proposizione di appello incidentale autonomo,
con cio' che ne consegue in ordine al fatto che le sorti di questo
secondo appello restano condizionate a quelle dell'appello principale
nel senso che l'appello incidentale perde efficacia se quello
principale e' dichiarato inammissibile o improcedibile. Al riguardo,
occorre rammentare, per quanto rileva in questa sede, che
l'impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi rituale anche
quando sia diretta contro capi della sentenza diversi da quelli
gravati in via principale ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.a.
Le doglianze contenute nel gravame incidentale sono le seguenti:
a) contrariamente a quanto stabilisce il T.R.G.A. di Bolzano, la
soluzione del quesito contenuto nella doglianza di cui al primo
motivo di ricorso sarebbe tale da risolvere «a monte» la questione.
Cio' in quanto, una volta accertata l'illegittimita' costituzionale
della normativa provinciale di cui al combinato disposto delle
lettere k) e v) del primo comma dell'art. 3 della L.P. 12/2019 in
materia di commercio su aree pubbliche in quanto eccessivamente
restrittiva rispetto alla norma nazionale di cui all'art. 27, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998, che qualifica
come commercio su area pubblica l'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande tout court senza restrizione alcuna, ivi
rientrandovi, quindi, anche l'attivita' di servizio assistito di
somministrazione, astrattamente esercitabile dagli odierni appellanti
incidentali alla luce della loro titolarita' di una licenza di
pubblico esercizio, si configurerebbe una violazione di legge da
parte del Comune di Bolzano, ben piu' grave e decisiva dell'eccesso
di potere accertato. Cio' in quanto verrebbe meno il potere
dell'amministrazione comunale di accertare caso per caso lo
svolgimento di servizio assistito di somministrazione ai fini
dell'applicabilita' o meno del rinnovo dodicennale della concessione
di posteggio. Inoltre, il Comune di Bolzano vedrebbe mutare il
proprio potere discrezionale in mero accertamento dei presupposti di
fatto in ordine all'emanazione delle concessioni di posteggio e
soprattutto in merito alla loro durata, che per legge e' stabilita
fino al 31 dicembre 2032.
Con cio' che ne consegue quanto all'ammissibilita' della domanda,
respinta in primo grado, di accertamento della durata delle
concessioni di posteggio degli odierni appellanti in via incidentale
e della conseguente condanna del comune a rinnovare le concessioni di
posteggio dei ricorrenti per dodici anni. Pertanto, si ribadisce che
la norma sulla base della quale la pubblica amministrazione fonda i
provvedimenti impugnati risulterebbe essere lesiva del riparto di
competenze in ambito legislativo tra Stato e province autonome; b)
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado avrebbe
risolto il caso de quo, in quanto, sancendo l'applicabilita' tout
court del rinnovo dodicennale di cui, rispettivamente, all'art. 181,
comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ed all'art. 65
della L.P. 12/2019, a tutte le concessioni di posteggio su area
pubblica, ivi incluse quelle di titolarita' degli odierni appellanti
in via incidentale, renderebbe «a monte» superfluo l'accertamento del
connotato del servizio assistito di somministrazione ed i
corrispondenti obblighi istruttori e di motivazione a carico del
comune. L'amministrazione comunale, infatti, avrebbe dovuto fare
applicazione, per le proprie concessioni, dell'art. 181, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 34/2020, cosi' come convertito dalla legge n.
77/2020, che prevede come le concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020 siano rinnovate per la durata di dodici anni. Trattandosi di
norma emergenziale emanata dallo Stato alla luce della nota emergenza
epidemiologica da COVID-19, si ritiene che essa debba essere
applicata in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale,
rientrando nella competenza legislativa primaria dello Stato alla
luce dell'art. 117, comma 2, lettera q), della Costituzione.
Pertanto, la delibera della Giunta Provinciale n. 389 del 4 maggio
2021 dovrebbe dare esecuzione alla norma nazionale appena citata, a
pena di disapplicazione. Inoltre, differenziare tra gli esercenti il
commercio su aree pubbliche privi di licenza di pubblico esercizio e
gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti anche di tale
licenza, ritenendoli portatori di prerogative differenti ed
escludendo questi ultimi dall'ambito di applicazione delle normative
sul commercio, integrerebbe una palese disparita' di trattamento; c)
vi sarebbe interesse a conoscere la soluzione della questione della
disparita' di trattamento formulata al quarto motivo di ricorso di
primo grado e dichiarata assorbita dal TRGA.; d) avrebbe errato il
TRGA nel dichiarare inammissibile la domanda di accertamento e la
domanda di condanna all'adozione del provvedimento concessorio piu'
ampio richiesto dagli originari ricorrenti.
Infine, viene riproposta la questione di legittimita'
costituzionale in merito alla L.P. n. 12/2019, con particolare
riferimento all'art. 3, comma 2, lettera v), n. 2, nonche' all'art.
65 per violazione degli articoli 3, 41, 97, 117, comma 2, lettere q)
ed e), della Costituzione e 49 e 56 TFUE, non trattata dal Giudice di
prime cure (pur venendo significativamente ritenuta suggestiva), in
quanto ha ritenuto di risolvere la vertenza de quo sulla base di vizi
nell'esercizio del potere amministrativo concretizzatisi in un
difetto di motivazione e mancanza di istruttoria.
5. Nelle successive difese entrambe le parti argomentano in
ordine all'infondatezza dei motivi e degli argomenti spiegati da
parte avversa.
6. Con sentenza n. 11121 del 22 dicembre 2023 non definitiva, la
Sezione ha accolto il primo motivo dell'appello principale e
riservato la decisione sul secondo motivo dell'appello principale e
sull'appello incidentale, ritenendo che la decisione da parte
dell'amministrazione comunale di disporre la proroga per soli tre
anni della concessione di posteggio non doveva essere sottoposta alla
previa verifica dell'effettivita' o meno della somministrazione degli
alimenti con il servizio assistito ai tavoli. Secondo il Collegio,
una volta rilevato che gli originari ricorrenti ricadevano in
astratto nella categoria dei soggetti concessionari di posteggio
pubblico legittimati all'esercizio alla somministrazione degli
alimenti con il servizio assistito ai tavoli, il Comune di Bolzano
non poteva che disporre, secondo la normativa provinciale di
riferimento, la proroga della concessione per soli tre anni.
Pertanto, non solo non era necessario svolgere un'istruttoria che
sarebbe valsa evidentemente solo per il momento dell'accertamento,
ben potendo gli originari ricorrenti intraprendere legittimamente
l'attivita' di servizio assistito ai tavoli all'indomani del
controllo o del provvedimento di proroga da parte
dell'amministrazione comunale per il piu' ampio termine di dodici
anni; ma non era necessario spendere altra motivazione, se non quella
inerente alla titolarita', da parte degli originari ricorrenti, sia
del titolo concessorio che della licenza di pubblico esercizio,
stante il chiaro disposto della legge provinciale n. 12/2019.
7. Tanto premesso, diviene rilevante la questione di
costituzionalita' sollevata dagli appellanti incidentali in merito
alla L.P. di Bolzano n. 12/2019 con particolare riferimento all'art.
3, comma 2, lettera v), n. 2, che definisce, per quanto di interesse
nel presente contenzioso, in relazione alla disciplina del codice del
commercio ivi contenuto, la somministrazione come: «nell'ambito
dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato
dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia
igienico-sanitaria», nonche' all'art. 65, secondo il quale: «Tenuto
conto di quanto disposto dall'art. 181, comma 4-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni di
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con
scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 22, comma 1, lettera a),
sono rinnovate per la durata di dodici anni. Fino al 31 dicembre 2032
un medesimo soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore,
nella medesima area mercatale, di piu' di quattro concessioni di
posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o
nella fiera, e' inferiore o uguale a 100 o di piu' di sei concessioni
quando il numero complessivo dei posteggi e' superiore a 100».
Quanto alla prima delle norme citate si profila un contrasto con
quanto previsto dal legislatore nazionale, che, all'art. 27, comma 1,
lettera a), decreto legislativo n. 114/1998, definisce per commercio
su aree pubbliche: «la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata sulle aree pubbliche». Questa indicazione non sarebbe
rispettata dal legislatore provinciale nonostante l'indicazione
contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998,
che stabilisce che: «Le regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal
presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione».
Mentre all'art. 28 lo stesso decreto legislativo n. 114/1998
chiarirebbe gli ambiti riservati alla competenza legislativa anche
della Provincia autonoma, senza pero' rimettere a quest'ultima la
possibilita' di definire diversamente la nozione di «commercio su
aree pubbliche». Pertanto, il citato art. 3, comma 2, lettera v), n.
2 risulterebbe in aperto contrasto con gli articoli 4, 5 e 9 dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in materia di
commercio, materia indicata come di competenza concorrente.
La questione nei termini sopra indicati non e' manifestamente
infondata dal momento che la definizione stessa di «commercio su aree
pubbliche» puo' rappresentare un principio di cui deve tenere conto
il legislatore provinciale, trattandosi di un elemento che definisce
l'ambito stesso di esercizio del potere legislativo e che la
competenza concorrente del legislatore provinciale deve essere
esercitata, secondo quanto disposto dagli articoli 9, 5 e 4 del
citato Statuto, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello
Stato, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e con il rispetto delle norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica.
7.1. Ulteriori profili di potenziale contrasto con la disciplina
costituzionale si segnalano per il citato art. 65, che applica il
rinnovo dodicennale previsto dall'art. 181, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020,
alle concessioni di posteggio su aree pubbliche di cui all'art. 22,
comma 1, lettera a), della L.P. n. 12/2019 (ossia alle concessioni su
posteggi per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree
pubbliche) alle sole attivita' esercenti l'attivita' di commercio su
aree pubbliche cosi' come definita dalla L.P. n. 12/2019 (ossia con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione). Cosi' che
si paventa un contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera q), della
Costituzione, che assegna allo Stato la legislazione esclusiva in
materia di profilassi internazionale. La questione nei termini sopra
riassunti non si presenta come manifestamente infondata dal momento
che il citato art. 181 fa espresso riferimento all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, tanto da far ritenere che il legislatore
nazionale abbia voluto esercitare la sua potesta' legislativa anche
con riferimento alla profilassi internazionale.
7.2. Altro profilo di contrasto viene evidenziato tra l'art. 65
della L.P. di Bolzano n. 12/2019 e l'art. 117, comma 2, lettera e),
della Costituzione. L'esclusione effettuata da parte del legislatore
provinciale delle attivita' esercenti il servizio assistito di
somministrazione dalla definizione di commercio su aree pubbliche e
la conseguente mancata applicazione a queste ultime del rinnovo
dodicennale delle concessioni di occupazione di suolo pubblico
determinerebbero uno sconfinamento del legislatore provinciale nella
materia della tutela della concorrenza spettante alla potesta'
legislativa esclusiva del legislatore nazionale. Sotto il profilo
della non manifesta infondatezza va rammentato come la stessa Corte
costituzionale (sentenza n. 104/2014) ha affermato che la nozione di
concorrenza «riflette quella operante in ambito comunitario e
comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale
incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in
senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle
imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei
mercati e che ne disciplinano le modalita' di controllo,
eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di
promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne
l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando
vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della
competizione tra imprese, rimuovendo cioe', in generale, i vincoli
alle modalita' di esercizio delle attivita' economiche (ex multis:
sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401
del 2007)».
In tema di tutela della concorrenza la Corte costituzionale
riconosce la competenza legislativa cd. trasversale dello Stato, con
cio' che ne consegue in termini di intervento su materie di
competenza regionale, nella fattispecie, quindi, la scelta del
legislatore nazionale di prevedere un rinnovo dodicennale delle
concessioni di occupazione di suolo pubblico per tutti gli esercenti
il commercio su aree pubbliche, in quanto dettata in materia di
tutela della concorrenza, impedirebbe al legislatore provinciale di
esercitare la propria competenza legislativa in materia di commercio
dettando disposizioni difformi.
7.3. La legislazione provinciale potrebbe risultare violativa
anche del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 della
Costituzione, poiche' potrebbe tradursi in una palese disparita' di
trattamento tra gli esercenti della Provincia autonoma di Bolzano e
quelli del restante territorio nazionale, violando contestualmente
l'art. 41 della Costituzione ponendo un limite ingiustificato
all'iniziativa economica privata, nonche' l'art. 97 della
Costituzione secondo il quale la pubblica amministrazione deve essere
imparziale. Altresi', le norme provinciali in discussione potrebbero
risultare violative della liberta' di stabilimento e della libera
prestazione di servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, con cio'
che ne consegue in termini di violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera a), della Costituzione, in quanto potrebbero ritenersi
imporre delle restrizioni non giustificate da superiori esigenze di
pubblici interessi quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e
la sanita' pubblica.
Tutte le paventate censure di costituzionalita' non si presentano
come manifestamente infondate, nella misura in cui la peculiare
disciplina prevista dal legislatore provinciale introduce per gli
originari ricorrenti un regime di sfavore rispetto a tutti gli altri
operatori economici del settore che esercitano la loro attivita' in
territori diversi da quelli regolati dalla disciplina provinciale e
che, pertanto, potenzialmente potrebbero vedere danneggiate le loro
liberta' economiche fondamentali riconosciute dal diritto unionale.