TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO 
           Ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice per le  indagini  preliminari  dott.  Giovanni  Gallo,
visti gli atti del procedimento penale  n.  2024/24  giudice  per  le
indagini preliminari nei confronti di: S. W. nato  il...  a...  (...)
residente in via... n. ..., (...), difeso d'ufficio  dall'avv.  Paola
Lucin del foro di Trento imputato del reato di cui agli  articoli  n.
612 - 339 del codice penale perche' minacciava al padre ... un  danno
ingiusto, usando un coltello da cucina, in ...; 
    all'esito dell'udienza odierna ha emesso la seguente ordinanza di
remissione alla Corte costituzionale  di  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Il procedimento penale a carico del minore S. W. trae origine  da
una lite in famiglia occorsa tra padre e figlio  in  data  ...  Nello
specifico, da  quanto  si  puo'  apprendere  dall'annotazione  di  PG
redatta dai Carabinieri della sezione mobile della compagnia di  ...,
il minore S. W. avrebbe minacciato il padre  con  un  coltello  preso
dalla cucina, perche', a suo dire,  aveva  paura  che  il  padre  gli
facesse del male  poiche'  avevano  avuto  un'accesa  discussione  in
precedenza. 
    S. W. veniva sottoposto  a  indagini  preliminari  per  il  reato
previsto e punito dagli articoli n.  612  e  339  del  codice  penale
perche' minacciava al padre un danno ingiusto, usando un coltello  da
cucina. 
    Esperito in data 30 ottobre 2023 l'interrogatorio del minore, che
confermava  quanto  riportato  all'interno   dell'annotazione   della
polizia giudiziaria in merito alla lite  occorsa  con  il  padre,  il
pubblico  ministero   minorile   (da   ora   PMM)   notificava,   con
provvedimento di data 27 novembre 2023, la  proposta  di  definizione
anticipata del procedimento  ai  sensi  dell'art.  27-bis,  comma  I,
decreto del Presidente della Repubblica 22  settembre  1988,  n.  448
(approvazione delle disposizioni sul  processo  penale  a  carico  di
imputati minorenni). Tale proposta veniva regolarmente notificata  al
minore, all'esercente la responsabilita' genitoriale e  al  difensore
per la redazione del programma rieducativo da depositarsi  presso  la
procura minorile entro sessanta giorni dalla notifica. 
    In data 15 gennaio 2024 il difensore dell'indagato, segnalando la
delicatezza della situazione familiare del minore e la necessita'  di
un  intervento  maggiormente  strutturato  e  in  collaborazione  tra
servizi sociali, scuola e famiglia, chiedeva che la Procura  minorile
invitasse i servizi sociali  a  effettuare  un'indagine  sociale  sul
minore  e  sulla  famiglia  di  quest'ultimo.  Per   queste   ragioni
richiedeva formalmente una proroga  del  termine  previsto  dall'art.
27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  448  del  1988
(da ora art.  27-bis)  al  fine  di  poter  predispone  un  programma
rieducativo sulla base dell'esito dell'indagine sociale. 
    Il PMM, dando atto che era  gia'  stata  avviata  un'indagine  da
parte del servizio sociale del comune di ..., rigettava l'istanza  di
proroga del difensore, in quanto la norma di cui all'art. 27-bis  non
prevede la possibilita' di prorogare il termine per il  deposito  del
programma rieducativo. 
    In data 22 gennaio 2024 la difesa del minore - prendendo atto del
rigetto  della  richiesta  -  depositava  una  proposta  di  progetto
rieducativo, individuata unitamente al servizio sociale territoriale,
che  prevedeva  lo  svolgimento  di  un'attivita'   di   volontariato
all'interno di un centro di aggregazione territoriale. 
    Nella  medesima  data  il  PMM  disponeva  la  trasmissione   del
programma al giudice per le indagini preliminari  per  la  fissazione
dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 27-bis. 
    Con ordinanza 12 febbraio 2024 veniva  fissata  udienza  camerale
per la data odierna al fine di deliberare sull'ammissione del  minore
al percorso di reinserimento e rieducazione (art. 27-bis, comma  II);
all'odierna  udienza  erano  presenti   l'imputato,   assistito   dal
difensore, gli esercenti la responsabilita' genitoriale dell'imputato
e il PMM; 
    Rilevato che -  per  deliberare  sull'ammissione  del  minore  al
percorso di reinserimento e rieducazione - il  giudice  scrivente  e'
chiamato dalla  norma  a  valutare  la  congruita'  del  percorso  di
reinserimento e rieducazione, per eventualmente emettere  l'ordinanza
di ammissione, stabilire la  durata  del  percorso  e  sospendere  il
processo per il tempo corrispondente (art. 27-bis, comma III); 
    Rilevato che, nel caso di specie, non e' possibile  giudicare  se
le ore di volontariato previste dal programma rieducativo, in assenza
di informazioni specifiche sulle caratteristiche personali del minore
e in relazione ai parametri di riferimento  normalmente  in  rilievo,
quali l'ambiente familiare, la rete amicale, la condizione di salute,
la frequenza scolastica  o  l'impegno  lavorativo,  siano  congrue  a
perseguire una funzione educativa, intesa come concreta  opportunita'
di crescita, maturazione e responsabilizzazione del giovane; 
    Rilevato che la stessa difesa del minore aveva richiesto  al  PMM
una proroga del termine per il deposito  del  programma  proprio  per
consentire  di  ottenere  maggiori  informazioni  sul  minore  e  per
redigere un programma capace di rispondere alle  specifiche  esigenze
personali e familiari del minore, proroga che, come si e' detto,  non
e' stata concessa dal PMM in quanto non prevista dalla legge; 
    Rilevato   dunque   che   mancano   gli   elementi    conoscitivi
indispensabili per valutare se il contenuto del programma rieducativo
sia congruo rispetto ai fini educativi  cui  costituzionalmente  deve
tendere il processo penale minorile; 
    Rilevata  altresi'  la   composizione   monocratica   dell'organo
chiamato a pronunciarsi e quindi l'assenza della componente  onoraria
e del suo apporto per la valutazione  in  termini  personalistici  ed
educativi del minore; 
    Rilevato che a tali condizioni l'unica  valutazione  in  concreto
possibile  afferisce  alla  proporzionalita'  tra  il  contenuto  del
programma rieducativo proposto e i  fatti  per  cui  si  procede  con
riferimento alla tipologia e alla gravita' del reato contestato; 
    Rilevato che tuttavia una simile  valutazione  implicherebbe  una
logica esclusivamente retributiva, anziche' educativa, nella risposta
trattamentale, contraria agli assiomi basilari del processo minorile; 
    Rilevato altresi' che l'art. 27-bis non regola  l'ipotesi  di  un
giudizio  da  parte  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  di
incongruita'  della  proposta  e  che   delle   possibili   soluzioni
interpretative, nel silenzio della norma, nessuna pare essere  idonea
a soddisfare le esigenze tipiche del processo minorile; 
    Considerato che le criticita' in rilievo non  attengono  solo  al
caso oggi sottoposto all'attenzione  dello  scrivente,  ma  risultano
essere   intrinsecamente   connesse   con   la   disciplina   dettata
dall'istituto  delineato  dall'art.  27-bis,  laddove  introduce  nel
sistema penale minorile una risposta trattamentale solo  nominalmente
educativa, ma che nella sostanza  riesuma  una  funzione  prettamente
retributiva,  determinando  allo   stesso   tempo   delle   possibili
disparita' di trattamento. 
    A fronte di tutto cio' lo scrivente giudice ritiene di sospendere
il processo e sottoporre al giudice delle leggi il rito deflattivo di
cui oggi si richiede l'applicazione, in quanto ritiene non  infondato
il dubbio di legittimita' costituzionale in relazione alla disciplina
contenuta all'art. 27-bis, dimettendo le seguenti ragioni. 
    Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 27-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 448 del 1988 con riferimento agli articoli 3 e  31,  II
comma, della Costituzione. 
    La disciplina dettata dall'art. 27-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n.  448  del  1988  (da  ora  art.  27-bis)  solleva
significativi dubbi di costituzionalita' nella misura in cui  prevede
per  il  minore  sottoposto  a  procedimento  penale   una   risposta
giurisdizionale  di  tipo  sanzionatorio  piuttosto   che   di   tipo
educativo, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 31,  comma  II
della Costituzione, cosi' come  sistematicamente  interpretato  dalla
giurisprudenza di questa Corte,  secondo  cui  qualsiasi  trattamento
punitivo nei confronti di un minore e' ammesso  solo  e  solo  se  e'
sorretto, animato e orientato da fini educativi. 
    Il  procedimento  alternativo  introdotto  all'art.  27-bis,  che
vorrebbe nell'intenzione del legislatore costituire «una  messa  alla
prova «semplificata»» (dossier n. 155,  legislatura  19°,  scheda  di
lettura presentata al  Senato  della  Repubblica),  e'  primariamente
proteso  all'attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione   della
risorsa giudiziaria e di celere definizione del procedimento  penale,
fornendo al  minore  la  possibilita'  di  addivenire  a  una  rapida
fuoriuscita dal procedimento penale, incardinato  per  l'accertamento
di reati di lieve offensivita'. 
    Nello specifico, la procedura  in  esame  si  caratterizza  e  si
distingue per la significativa riduzione  dei  tempi  e  delle  forme
processuali, in ragione del reato per cui  si  procede.  Infatti,  il
primo comma prevede che «durante le indagini preliminari, il pubblico
ministero, quando procede per reati per i quali la  legge  stabilisce
una pena detentiva  non  superiore  nel  massimo  a  cinque  anni  di
reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta
pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare  gravita',  puo'
notificare al minore e all'esercente la  responsabilita'  genitoriale
la proposta di definizione anticipata del procedimento». 
    La previsione di un duplice  filtro,  quello  edittale  e  quello
relativo  alla  gravita'   in   concreto   dei   fatti,   circoscrive
l'applicazione dell'istituto in esame solo per quei  reati  connotati
da un lieve grado di offensivita'. 
    Proprio quest'ultimo presupposto applicativo accomuna  l'istituto
in esame con un altro istituto del diritto penale  minorile  e  cioe'
quello della sentenza di non luogo a procedere  per  irrilevanza  del
fatto ex art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  448
del 1988. La sentenza di non luogo a procedere  per  irrilevanza  del
fatto, tuttavia, richiede che, sulla base delle informazioni assunte,
il reato si presenti come un accadimento occasionale nel percorso  di
crescita del giovane. L'occasionalita' della condotta si desume dalla
concreta presenza nella vita del minore di quegli elementi protettivi
socio-ambientali tali per cui e' possibile ritenere che il reato  non
rappresenti una manifestazione indicativa di bisogni non  corrisposti
del minore, quanto piuttosto un episodio isolato  all'interno  di  un
regolare percorso di crescita, avulso  da  un  tangibile  rischio  di
devianza. 
    L'art.  27-bis,  invece,  trova  applicazione  per  tutta  quella
casistica in cui l'agito deviante, per quanto di lieve  entita',  non
puo'  dirsi  occasionale,  e  quindi  necessita  di   un   intervento
giudiziario e osta all'immediata  fuoriuscita  dal  processo  penale,
tramite la sentenza di non luogo a procedere ex art. 27  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. 
    In una prospettiva  tassonomica  l'istituto  ex  art.  27-bis  si
colloca tra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza  del
fatto e la messa alla prova  «tradizionale»,  suggerendo  una  natura
composita tra i due istituti. A fronte di reati  non  contraddistinti
da un particolare allarme sociale  ma  che  comunque  richiedono  una
risposta trattamentale giudiziaria il  legislatore  ha  delineato  un
rito deflattivo che prevede  un  coinvolgimento  attivo  del  minore,
all'interno di una procedura significativamente  destrutturata  nelle
forme. 
    La   semplificazione   della    procedura,    aspetto    saliente
dell'istituto,  puo'  essere   sintetizzata   nei   seguenti   tratti
distintivi: l'esercizio informale dell'azione penale,  l'accertamento
del fatto in forma sommaria, una significativa restrizione dei tempi,
il mancato coinvolgimento della persona offesa, la  natura  negoziale
del  programma  rieducativo,  la  devoluzione  della  procedura  alla
cognizione del  giudice  monocratico  per  le  indagini  preliminari,
l'intervento ridotto dei servizi minorili dell'amministrazione  della
giustizia. 
    A   fronte   di   una   palmare   comparazione   normativa,    la
semplificazione della procedura risulta essere  cosi'  accentuata  da
determinare una netta differenziazione  dell'istituto  in  esame  non
solo  rispetto  alla  messa  alla  prova  prevista  per  i  minorenni
dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n.  448  del
1988, ma anche rispetto alla messa alla prova  in  fase  di  indagini
introdotta per gli adulti di cui agli articoli 464-bis e segg. codice
di procedura penale. 
    Il sillogismo sotteso alla  scelta  di  prevedere  una  procedura
estremamente semplificata pare essere il seguente:  a  fronte  di  un
reato  non  particolarmente  offensivo  ne'  pero'   occasionale   e'
possibile  addivenire,  in  tempi  ristretti,  a  una   sentenza   di
proscioglimento per  estinzione  del  reato  all'esito  del  corretto
svolgimento  di  determinate  attivita',  individuate  dallo   stesso
minore, a sfondo socio-lavorativo. 
    Ed   e'   proprio   in   questo   sillogismo   che   si    radica
l'irragionevolezza della norma, poiche' prevede, a fronte di un reato
non occasionale o ipoteticamente tale,  una  procedura  che,  per  le
ragioni che si diranno,  non  permette  un  adeguato  approfondimento
informativo e  conseguentemente  un'effettiva  presa  in  carico  del
minore e dei suoi  bisogni  educativi.  Ancor  piu',  risulta  essere
irragionevole se comparata con l'omologo istituto  previsto  per  gli
adulti durante le indagini preliminari, per il quale  il  legislatore
ha delineato un'articolata e puntuale disciplina volta a un'effettiva
presa in carico del soggetto, posto che  il  minore,  stante  la  sua
personalita'  in  via  di  sviluppo,   necessita   di   un'attenzione
maggiorata e non minorata rispetto a quella riservata a  un  soggetto
adulto. 
    Il sillogismo sopra descritto risulta sicuramente valido  in  una
prospettiva preventiva e retributiva ma  erroneo  e  fallace  in  una
prospettiva capace di porre al centro il  minore  e  di  cogliere  le
cause esogene ed  endogene  dell'atto  deviante.  Infatti,  l'entita'
dell'offesa del reato non puo' ritenersi proporzionale ne' indice dei
bisogni educativi del minore, la cui  ponderazione  necessita  di  un
accertamento istruttorio, attraverso l'acquisizione  di  informazioni
eterogenee rispetto a quelle  ricercate  dall'attivita'  di  indagine
penale. 
    In altre  parole,  dietro  alla  commissione  di  un  reato,  non
particolarmente grave ne' punito  dalla  legge  severamente,  possono
celarsi   significativi   bisogni   educativi,   i   quali    esulano
dall'attivita' di indagine penale  propriamente  intesa.  Al  minore,
infatti, non vengono normalmente contestati  comportamenti  mossi  da
venali intenti di arricchimento illecito, quali ad esempio i  delitti
di peculato, di truffa contro lo Stato, di corruzione, o di  evasione
fiscale,   ma    condotte    sintomatiche    di    una    difficolta'
socio-relazionale e di un malessere interiore,  quali  ad  esempio  i
delitti di rapina,  di  piccolo  spaccio,  di  furto,  di  rissa,  di
violenza contro le cose o  le  persone.  E'  allora  evidente  che  i
bisogni  sottesi  a  simili   fatti   di   devianza   richiedono   un
approfondimento ed esprimono una situazione di disagio rispetto  alla
quale  e'  costituzionalmente  pretesa,  tanto  dall'art.  3   quanto
dall'art. 31, l'adozione  di  quelle  scelte  di  politica  criminale
proiettate sia alla presa in carico del disagio che  alla  promozione
del soggetto deviante, tramite misure che corrispondano  ai  principi
di personalizzazione, differenziazione e sussidiarieta'. 
    Il fatto reato, in questa prospettiva, diventa quindi l'occasione
per intercettare il  disagio  giovanile  e  assumere  quelle  misure,
seppur non prive  anche  di  una  componente  afflittivo-retributiva,
volte da un lato al contrasto della devianza e dall'altro  alla  cura
dei bisogni educativi del minore. 
    Allora, il procedimento penale minorile diviene lo strumento  per
offrire al minore un'occasione per emanciparsi dalle cause che  hanno
indotto l'atto deviante e solo cosi' risultano pienamente attuati, in
tutta la loro forza semantica, i precipitati  costituzionali  secondo
cui la Repubblica protegge la gioventu' ed e' suo  compito  rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando  di  fatto
la liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno
sviluppo della persona umana. 
    Cio' posto si osserva come l'eccessiva accentuazione dei principi
di celerita' e razionalizzazione  -  con  la  scelta  legislativa  di
collocare l'istituto in esame all'interno della fase  delle  indagini
preliminari - abbia comportato la compromissione di quegli strumenti,
propri di un sapere scientifico-pedagogico, necessari  ad  assicurare
quell'approccio  personalistico  indispensabile  per   garantire   al
trattamento giurisdizionale minorile la sua finalita' educativa. 
    Non e' un caso se tutte le ipotesi normative rivolte a introdurre
nel rito minorile forme di definizione  anticipata  del  procedimento
sono sempre rimaste su un piano teorico, non riuscendo a  superare  i
dubbi in ordine alla loro compatibilita'  a  Costituzione.  Cosi'  e'
avvenuto, ad esempio, con riferimento alla possibilita' di introdurre
nel rito minorile l'applicazione della pena su richiesta delle  parti
(sentenza  Corte  costituzionale  n.  272  del   2000)   oppure   con
riferimento alla possibilita' di estendere la messa  alla  prova  per
adulti nel corso delle indagini preliminare anche  nei  confronti  di
soggetti minorenni (sentenza della Corte costituzionale  n.  139  del
2020). 
    L'intervento personalistico a valenza educativa, e quindi  non  a
punizione ma a protezione del giovane, cosi' come richiesto dall'art.
31, II comma, della Costituzione,  opera  mediante  due  fondamentali
strumenti: la conoscenza del minore e il carattere  multidisciplinare
dell'Organo giudicante,  capace  di  cogliere  anche  quegli  aspetti
extragiuridici propri di un sapere pedagogico-educativo. 
    L'assenza tanto degli  elementi  conoscitivi  sul  minore  quanto
della componente  onoraria  all'interno  dell'organo  giudicante,  se
determina l'impossibilita' di assicurare la portata  educativa  della
risposta trattamentale introdotta all'art. 27-bis, allo stesso  tempo
- larvatamente - ne riesuma la funzione retributiva. 
    La valenza sostanzialmente retributiva dell'istituto, al  di  la'
della terminologia  impiegata  dal  legislatore,  si  evince  da  una
lettura sistematica della norma. Infatti,  se  si  analizza  l'intera
procedura scomponendola  in  tre  distinte  fasi,  risulta  come  gli
strumenti indispensabili per perseguire un fine educativo  siano  per
ciascuna fase fortemente ridotti o del tutto assenti. 
    Si procedera' quindi ad analizzare  l'intero  iter  dell'istituto
scomponendolo secondo la seguente tripartizione: la fase  prodromica,
cioe' la redazione della proposta del programma rieducativo, la  fase
intermedia, cioe' l'ammissione da  parte  del  giudice  al  programma
proposto, la fase conclusiva,  cioe'  la  valutazione  all'esito  del
periodo di osservazione. 
    Con riferimento alla prima fase, la redazione  del  progetto,  si
osserva che l'assenza di  un  approfondimento  sulla  situazione  del
minore  preclude   la   possibilita'   di   redigere   un   programma
personalizzato,     rispettoso     delle     specifiche      esigenze
pedagogico-rieducative del minore. 
    La  conoscenza  del  minore   risulta   essere   un   presupposto
fondamentale  per  redigere  un  progetto  a  valenza   educativa   e
permettere la  definizione  di  un  programma  capace  di  tenere  in
considerazione sia gli aspetti di forza del minore, che devono essere
valorizzati,  sia  quelli  di  fragilita',  su  cui   improntare   il
programma, anche nella prospettiva di contrasto alla recidiva,  posto
che gli aspetti di fragilita' spesso risultano intimamente avvinti al
fatto per cui si procede penalmente. 
    Dalla lettura della disciplina  prevista  dalla  norma  in  esame
invece risulta plausibile ritenere  che  il  contenuto  del  progetto
educativo venga in concreto stilato  sulla  base  della  tipologia  e
della gravita' del reato contestato  e  non  gia'  sulla  base  delle
specifiche esigenze di  recupero  del  minore,  posto  che  il  reato
contestato e' l'unico dato certo sul minore. 
    Date queste premesse si deduce che  il  contenuto  del  programma
educativo sara' calibrato, per durata e tipo di attivita', in ragione
della tipologia e della  gravita'  del  reato  per  cui  si  procede,
secondo valutazioni strettamente proporzionalistiche, tipiche di  una
concezione retributiva della risposta ordinamentale. 
    Se la carenza informativa e' riconducibile al fatto  che  per  la
stesura del programma rieducativo  non  e'  richiesto  un  preventivo
accertamento  sulla  situazione  personale  del  minore,  si  osserva
inoltre che la raccolta di informazioni sarebbe peraltro di difficile
esecuzione in ragione dei ristretti tempi  dettati  dal  legislatore,
posto che tra la data della notifica della proposta da parte del  PMM
e la presentazione del progetto a cura del minore o del suo difensore
e' previsto un termine di  sessanta  giorni,  senza  possibilita'  di
proroga. 
    La redazione del programma, inoltre, risente delle  modalita'  di
coinvolgimento  dei  servizi  minorili   dell'amministrazione   della
giustizia  previste  dall'art.  27-bis,  nella  misura  in   cui   la
partecipazione  dei  servizi  minorili   dell'amministrazione   della
giustizia,  al  di  la'  se  essa  debba  intendersi  obbligatoria  o
facoltativa, posta l'ambivalenza della norma sul  punto,  risulta  in
ogni caso essere secondaria e strumentale, volta non gia' a elaborare
il programma, previa conoscenza del minore,  ma  limitata  alla  mera
individuazione di  quelle  attivita'  che  dovranno  essere  poste  a
completamento del programma rieducativo quali i  «lavori  socialmente
utili o la collaborazione  a  titolo  gratuito  con  enti  del  terzo
settore o  lo  svolgimento  di  altre  attivita'  a  beneficio  della
comunita' di appartenenza» (art. 27-bis, comma I). 
    Ne' appare applicabile la  procedura  delineata  dalla  legge  in
ordine alla stesura del progetto di messa alla prova di cui  all'art.
28 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  448  del  1988,
laddove l'attribuzione ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia del compito di  predisporre  il  progetto,  secondo  quanto
previsto dall'art. 27 decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  272
(norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) e cioe' previo
approfondimento della situazione personale e familiare del minore, e'
a garanzia della funzione educativa  dell'istituto.  Nondimeno  nella
MAP in fase di indagini prevista per gli adulti e'  previsto  che  il
progetto sia elaborato dall'ufficio esecuzione penale esterna  (artt.
464-bis e ter 1 c.p.p.). 
    L'attribuzione della redazione del programma ai servizi  minorili
dell'amministrazione della giustizia,  nondimeno,  si  pone  come  un
importante  baluardo  in  difesa   del   principio   di   eguaglianza
sostanziale, posto che assicura la parita'  di  trattamento,  la  non
imputabilita'  alla  difesa  del  mancato  rispetto  del  termine  di
sessanta giorni per il deposito del programma e il diritto a  ciascun
giovane di accedere all'istituto. L'individuazione delle attivita' da
inserire  nel  programma  da  presentare  all'autorita'  giudiziaria,
infatti, non appare essere un'operazione di pronta soluzione  e  puo'
rilevarsi specialmente  difficoltosa  per  i  minori  che  vivono  in
contesti familiari e in situazioni sociali periferiche e marginali. 
    E' pur vero che il legislatore prevede  la  possibilita'  per  la
difesa di collaborare con  i  servizi  minorili  dell'amministrazione
della giustizia, ma e' altrettanto vero che  e'  la  difesa  a  dover
presentare il progetto nel termine di sessanta giorni dalla  notifica
e quindi eventuali ritardi saranno processualmente a essa imputabili.
In caso di mancato rispetto del termine si osserva in primo luogo che
la difesa non potra' avvantaggiarsi della procedura deflattiva  e  in
secondo luogo sara' esposta all'incertezza normativa, posto che  tale
ipotesi non e' regolata dalla disposizione. Ci si puo' chiedere se vi
possano essere delle ripercussioni processualmente sfavorevoli per il
minore, come ad esempio la possibilita'  per  il  PMM  di  esercitare
l'azione  penale  nelle  forme  del  rito  immediato,   ipotesi   non
escludibile a mente del quinto comma dell'art. 27-bis  in  forza  del
quale «nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso  di
reinserimento e  rieducazione  o  lo  interrompa  senza  giustificato
motivo, il giudice restituisce gli atti al  pubblico  ministero,  che
puo' procedere con richiesta di giudizio immediato  anche  fuori  dei
casi previsti dall'art. 453 del codice di procedura penale». 
    L'assenza di una disciplina analoga a quella prevista per la MAP,
sia ex art. 28 decreto del Presidente della  Repubblica  n.  448  del
1988 sia ex art. 464-bis c.p.p., che delinei una procedura ad hoc per
la stesura del progetto, e la  ristrettezza  dei  tempi,  inducono  a
ritenere che le attivita' contenute nel progetto saranno  individuate
secondo  meccaniche  seriali  a  discapito  dei   reconditi   bisogni
educativi del minore. Ne' il solo fatto che il progetto venga redatto
dal minore o dal suo difensore puo'  intendersi  per  cio'  solo  una
garanzia sufficiente  a  che  le  attivita'  proposte  siano  congrue
rispetto agli specifici bisogni  educativi  del  minore.  Invero,  il
contenuto del programma rieducativo sara' determinato, per  durata  e
tipo di attivita', in ragione della tipologia e  della  gravita'  del
reato  per  cui  si   procede,   secondo   valutazioni   strettamente
proporzionalistiche, tipiche  di  una  concezione  retributiva  della
risposta ordinamentale. 
    Con  riferimento  invece  alla  seconda  e   alla   terza   fase,
rispettivamente  l'ammissione  e  la   valutazione   conclusiva   del
progetto,  si  rileva  che  entrambe  sono   demandate   al   giudice
monocratico per le indagini preliminari e non al giudice  collegiale,
formato ai sensi dell'art. 50-bis, comma II, del  r.  d.  n.  12  del
1941, che prevede all'interno del collegio la  presenza,  accanto  al
giudice  togato,  di  un  uomo  e  una  donna   esperti   in   ambito
psicopedagogico. 
    Tale scelta processuale riduce significativamente la possibilita'
di procedere mediante un  giudizio  a  base  personalistica,  laddove
priva l'organo giudicante  dell'apporto  interdisciplinare  garantito
dalla presenza della componente onoraria e della  dialettica  che  si
instaura tra essa e il giudice togato.  La  novella  legislativa,  da
questo punto di vista, non pare tenere in  debita  considerazione  la
giurisprudenza   costituzionale   e   di    legittimita'    formatasi
sull'importanza della presenza della componente onoraria  all'interno
dell'organo giudicante  nel  processo  penale  minorile.  Si  osserva
inoltre che, in assenza di specifiche informazioni  sulla  situazione
del minore, la valutazione, dapprima sulla congruita' del progetto  -
ai fini  dell'ammissione  di  cui  all'art.  27-bis,  comma  III -  e
successivamente sull'esito del progetto - ai fini della  declaratoria
di estinzione del reato di cui all'art. 27-bis, ult.  comma -  potra'
avvenire solo attraverso dati strettamente oggettivi quali  il  reato
per  cui  si  procede,  in  ordine  alla  fase   dell'ammissione,   e
l'espletamento  degli  impegni  presi,  in  ordine  alla  fase  della
valutazione conclusiva. 
    In merito a cio'  si  rileva  come  entrambe  le  fasi  risentano
nuovamente della  mancata  previsione  volta  a  garantire  un  pieno
coinvolgimento  dei  servizi  minorili   dell'amministrazione   della
giustizia. 
    Va rammentato a tal proposito che la legge prevede  espressamente
che nella MAP, sia ex art. 28 decreto del Presidente della Repubblica
n. 448 del 1988 che ex art. 464-bis e segg. c.p.p., vi sia una  presa
in carico del soggetto  da  parte  dei  servizi  dell'amministrazione
della giustizia. In particolare, e' previsto che il  minore,  ammesso
alla  prova,  venga  «affidato»  dal  giudice  ai  servizi   minorili
dell'amministrazione della giustizia (art. 28, comma II  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 448 del 1988) e che l'adulto,  ammesso
alla prova, debba essere  preso  in  carico  dell'ufficio  esecuzione
penale esterna (art. 464-quinquies, comma II c.p.p.). 
    Rimanendo nell'ambito minorile, l'affidamento ai servizi minorili
dell'amministrazione della  giustizia,  oltre  a  corrispondere  alle
dovute  esigenze  di  supporto  psicologico  in  favore  del  minore,
garantisce un costante monitoraggio  sull'andamento  del  progetto  e
permette: in primo luogo di mantenere  sempre  informato  il  giudice
(art. 27, comma III, decreto legislativo n. 272 del 1989); in secondo
luogo di assumere tutti quegli accorgimenti in corso d'opera  protesi
ad adattare la progettualita' avviata in relazione agli  specifici  e
cangianti bisogni educativi del minore (art. 27, comma  III,  decreto
legislativo  n.  272  del  1989);  in  terzo  luogo  di  fornire  una
dettagliata relazione al termine del percorso  in  cui  si  da'  atto
dell'esito del progetto con riferimento all'evoluzione personale  del
minore (art. 27, comma III, decreto legislativo n. 272 del 1989). 
    Questo  complesso  sistema  previsto  per  la  messa  alla  prova
tradizionale  non  pare  possa  essere  mutuato   all'interno   della
procedura in esame, sia  per  un  rilievo  pratico,  attesi  i  tempi
ristretti entro cui deve essere  svolta  la  procedura,  sia  per  un
rilievo normativo, posto che non vi e' un espresso richiamo  all'art.
27 del decreto legislativo n. 272 del 1989 che, ai  sensi  del  primo
comma,  trova  applicazione  quando  «il  giudice  provvede  a  norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448». 
    In ordine, invece, alla terza e ultima fase, quella decisoria, e'
richiesto al giudice di valutare l'esito del percorso  «tenuto  conto
del comportamento dell'imputato e dell'esito  positivo  del  percorso
rieducativo» (art. 27-bis, ult. comma). Anche rispetto a tale momento
valutativo  non  e'  specificato  sulla  base   di   quali   elementi
informativi debba  essere  svolto  il  giudizio,  posto  che  non  e'
previsto l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia al termine del percorso, diversamente da quanto  accade  al
termine della MAP ex art. 28 decreto del Presidente della  Repubblica
n. 448  del  1988,  dove  e'  previsto  l'inoltro  di  una  relazione
conclusiva ai sensi dell'art. 27, comma V, del decreto legislativo n.
272 del 1989, e al termine della MAP per adulti in fase di  indagine,
dove e' previsto che il giudice, al  fine  di  valutare  l'esito  del
progetto,  «acquisisce  la  relazione  conclusiva   dell'ufficio   di
esecuzione penale esterna che ha preso in  carico  l'imputato»  (art.
464-septies c.p.p.). 
    L'assenza di  una  relazione,  redatta  a  cura  da  un  soggetto
pubblico e altamente specializzato, qual  e'  l'ufficio  dei  servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia, impedisce di tenere in
debita considerazione l'incidenza che l'espletamento del progetto  ha
avuto sul percorso evolutivo del minore in relazione  ai  profili  di
crescita, maturita' e responsabilizzazione. 
    In assenza, ancora una volta, di adeguati  elementi  informativi,
l'emissione o meno della  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per
estinzione del reato dipendera'  dall'adempimento  o  meno  da  parte
dell'imputato  degli  impegni  presi  a  prescindere  della   valenza
educativa che possono aver assunto nel suo percorso di crescita. 
    A fronte di queste considerazioni si procedera' a  verificare  se
e'  possibile  un'interpretazione  conforme  a   Costituzione   della
disposizione in esame, intesa cioe' ad assicurare che  il  «programma
rieducativo» possa essere realmente tale per il minore e che  la  sua
valenza educativa possa essere oggetto di valutazione  da  parte  del
Giudice, tanto in fase di vaglio sull'ammissione al programma  quanto
in fase di verbalizzazione del suo svolgimento. 
    L'attivita' ermeneutica in rilievo deve quindi colmare le  lacune
informative sia sotto  il  profilo  della  situazione  personale  del
minore sia sotto il profilo dell'andamento del progetto in  relazione
al percorso di crescita del minore. 
    Con riferimento al primo profilo, la carenza di informazioni  sul
minore  potrebbe  essere  colmata  mediante  lo  strumento   previsto
all'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 448  del  1988,
in forza del quale e' riconosciuto al pubblico ministero e al giudice
il potere di acquisire d'ufficio «elementi circa le condizioni  e  le
risorse personali, familiari, sociali e ambientali del  minorenne  al
fine di accertarne l'imputabilita' e  il  grado  di  responsabilita',
valutare la rilevanza sociale del fatto». 
    Con riferimento invece  al  secondo  profilo,  l'unico  strumento
utile sarebbe un maggior coinvolgimento  dei  servizi  socio-sanitari
all'interno della procedura in esame. Cio'  potrebbe  essere  attuato
ricorrendo allo strumento previsto dall'art. 6 decreto del Presidente
della Repubblica n. 448 del 1988 in forza del quale «in ogni stato  e
grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  dei  servizi  minorili
dell'amministrazione della giustizia  e  dei  servizi  di  assistenza
sociali e  sanitari  istituiti  dagli  enti  locali  e  dal  Servizio
sanitario nazionale». Si potrebbe ipotizzare che il giudice si  possa
avvalere dei servizi pubblici per attribuire loro tutti quei  compiti
assegnati ai servizi minorili  dell'amministrazione  della  giustizia
nell'ambito della messa alla prova ex art. 28 decreto del  Presidente
della Repubblica n. 448 del 1988. 
    Entrambe queste ipotesi, tuttavia, non risultano giuridicamente e
razionalmente percorribili, e si mostrano antitetiche  rispetto  alle
specifiche  finalita'  perseguite  dal  legislatore  con  le   misure
introdotte  con  il  decreto-legge  15  settembre   2023,   n.   123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. 
    Infatti,  per  quanto  concerne  l'integrazione  informativa,  si
osserva che tale attivita' determinerebbe una significativa dilazione
temporale  che  si  contrapporrebbe  alle  esigenze  di  celerita'  e
deflazione perseguite con l'istituto di cui all'art. 27-bis. 
    Inoltre,  venuta  meno  la  possibilita'  di  addivenire  a   una
definizione del procedimento in tempi rapidi,  la  sottrazione  della
componente  onoraria  dall'organo  giudicante,   ammesso   che   tale
privazione    possa    ritenersi    costituzionalmente    plausibile,
risulterebbe tanto piu' irragionevole, in quanto, pur in  assenza  di
alcun   beneficio   in   termini   di   durata   del    procedimento,
sacrificherebbe quell'approccio multidisciplinare e diversificato nel
genere  idoneo  a  corrispondere  in  modo  altamente  qualificato  e
completo a tutte le esigenze in rilievo. 
    Analoghe  considerazioni  possono  essere  svolte  rispetto  alla
possibilita' di rafforzare l'intervento  dei  servizi,  poiche'  tale
attivita' implicherebbe ugualmente una dilazione temporale. 
    Si osserva inoltre come un maggior impiego dei  servizi  pubblici
risulti distonico rispetto alla  stessa  struttura  dell'istituto  in
esame e ai fini perseguiti dal legislatore volti a contenere i  costi
erariali e di alleggerire il carico di lavoro  dei  servizi  minorili
dell'amministrazione della giustizia. 
    Risulta, infatti, evidente che il pieno coinvolgimento  da  parte
dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia  priverebbe
il programma rieducativo della natura negoziale che lo caratterizza e
neutralizzerebbe l'intero impianto processuale volto al  contenimento
dei tempi. 
    D'altro  canto,  si  evidenzia  che  l'esigenza  di   alleggerire
l'aggravio di lavoro dei servizi minorili dell'amministrazione  della
giustizia, con conseguente  tutela  delle  risorse  pubbliche,  trova
espressa  conferma  nel  fatto  che  lo  stesso  legislatore  che  ha
introdotto  la  procedura  in  esame  ha   apportato   una   modifica
propriamente alla norma  che  regola  la  dipendenza  funzionale  dei
servizi minorili dell'amministrazione  della  giustizia  rispetto  al
Giudice. Infatti l'inciso  «senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica», al richiamato art. 6 decreto del Presidente  della
Repubblica n. 448 del 1988, e' stato apportato dall'art. 6, comma  1,
lettera  O  a),  del  decreto-legge  15  settembre  2023,   n.   123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  159.
Tale inciso mette in luce l'incertezza del legislatore  nel  regolare
l'intervento  dei   servizi   minorili   dell'amministrazione   della
giustizia all'interno dell'istituto in esame,  nella  misura  in  cui
dapprima prevede che il progetto  debba  essere  redatto  «sentiti  i
servizi   minorili   dell'amministrazione    della    giustizia»    e
successivamente  che   il   progetto   debba   essere   redatto   «in
collaborazione anche  con  i  servizi  minorili  dell'amministrazione
della giustizia». La coordinazione logica tra le due  diciture  e  la
riformulazione dell'art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n.
448  del  1988  determina  che  l'intervento  in   parola   non   sia
obbligatorio, potendo la difesa limitarsi a un'interlocuzione  con  i
servizi  minorili  dell'amministrazione  della  giustizia  prima   di
presentare il progetto, e in secondo luogo come  gia'  accennato  che
l'intervento dei servizi sia limitato al reperimento delle  attivita'
e  non  gia'  a  una  presa  in  carico  del   minore   nelle   forme
dell'affidamento. 
    In sintesi, in ragione delle considerazioni esposte,  non  appare
possibile una interpretazione costituzionalmente orientata,  volta  a
colmare le lacune informative  sia  sulla  situazione  personale  del
minore sia sull'incidenza del  progetto  educativo  sul  percorso  di
crescita del minore. 
    Rimane infine a  disposizione  del  giudice  un'ultima  soluzione
applicativa,  cioe'  quella  di  limitarsi  a  ritenere  il  progetto
educativo non congruo, in quanto non e' possibile determinare se  sia
in grado di soddisfare le esigenze educative del minore. 
    Tuttavia, si rileva che - diversamente da quanto accade nel  caso
in  cui  il  progetto  dovesse  fallire  per  ragioni   riconducibili
all'imputato, puntualmente regolate dall'art. 27-bis ai commi IV, V e
VI - il legislatore non fornisce indicazioni ne' prevede  conseguenze
processuali nel caso in cui il  giudice  dovesse  ritenere,  per  una
qualunque ragione, il progetto non congruo. 
    Cio'  posto,  si  possono  ipotizzare  due  possibili  soluzioni,
nessuna delle quali tuttavia pare essere percorribile. 
    Una prima soluzione e' quella di disporre la  restituzione  degli
atti al PMM, cosi'  come  avviene  nei  casi  di  mancato  avvio,  di
interruzione o di esito negativo del progetto (art. 27-bis,  V  e  VI
commi). Invero tale ipotesi non appare attuabile in quanto  determina
una regressione del procedimento penale  in  assenza  di  un'espressa
previsione normativa o di un vizio tale da inficiare la  prosecuzione
del procedimento. Infatti, si osserva  che  l'eventuale  restituzione
degli atti al PMM rappresenterebbe una regressione  del  procedimento
in senso tecnico, poiche', nel momento in cui il giudice e'  chiamato
a esprimersi sul progetto, vi e' stato l'esercizio dell'azione penale
da parte del PMM, stante l'impiego  delle  dizioni  «processo»  (art.
27-bis, III comma) e «imputato» (art 27-bis, III e V comma), univoche
nel presupporre l'avvenuto esercizio dell'azione penale. 
    Al di la'  dei  profili  di  legittimita'  processuale  afferente
all'esercizio dell'azione penale senza  alcuna  garanzia  processuale
tipicamente associata a tale atto, tra  cui  l'assenza  degli  avvisi
informativi tanto all'indagato quanto alla persona offesa, si osserva
che  l'eventuale  determinazione  del  giudice  nel  senso   di   una
remissione degli atti al PMM, oltre ad essere  priva  di  un'espressa
previsione  normativa,   si   contrapporrebbe   alla   determinazione
processuale assunta  dalla  difesa,  che  con  la  presentazione  del
progetto educativo ha univocamente palesato, con parziale  sacrificio
della presunzione di non colpevolezza, la volonta'  di  addivenire  a
una  rapida  definizione  del  procedimento.  Alla  luce  di   queste
considerazioni, richiamato il principio irretrattabilita' dell'azione
penale, codificato all'art. 50, comma III, c.p.p.,  si  ritiene  tale
ipotesi non percorribile in quanto contra legem. 
    Una seconda soluzione e' rappresentata dal potere per il  giudice
di integrare il progetto educativo presentato dalla  difesa.  In  tal
caso riaffiorerebbero tutte le criticita' sopra  descritte  circa  la
possibilita' per il giudice di  ricorrere  agli  strumenti  normativi
volti  a  colmare  il  quadro  conoscitivo.  Inoltre,  l'integrazione
ufficiosa del progetto risulta incompatibile con la natura  negoziale
della  proposta  educativa,  posto  che  la  determinazione  del  suo
contenuto e' rimessa alla difesa e quindi ogni attivita'  integrativa
dettata dal giudice rimarrebbe priva di titolo legittimante. 
    Infine, l'integrazione del progetto sarebbe comunque  rimessa  al
giudice monocratico, privo del supporto scientifico  apportato  dalla
componente  onoraria.  Quest'ultimo  aspetto,   ovvero   la   mancata
attribuzione del giudizio a un organo collegiale multidisciplinare  e
altamente formato, appare invero non superabile e  preclude  in  modo
definitivo la possibilita' di assicurare i fini propri  del  processo
minorile, che  evidentemente  travalicano  una  logica  trattamentale
meramente proporzionale e a valenza retributiva. 
    In definitiva, a giudizio dello scrivente, l'istituto  introdotto
all'art. 27-bis decreto del Presidente della Repubblica  n.  448  del
1988 solleva dei dubbi  non  manifestamente  infondati  in  relazione
all'art. 3 e all'art. 31, comma II della Costituzione, perche'  cela,
di fronte a un reato asseritamente  commesso  da  un  minorenne,  una
meccanica trattamentale fortemente improntata sul paradigma punitivo,
scandita dal principio di proporzionalita',  anziche'  assicurare  un
approccio   trattamentale   fondato   su   dinamiche   educative    e
riabilitative, definite dal  principio  personalistico  e  assicurate
dalla multidisciplinarieta' dell'organo giudicante minorile.