TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari dott. Giovanni Gallo,
visti gli atti del procedimento penale n. 2024/24 giudice per le
indagini preliminari nei confronti di: S. W. nato il... a... (...)
residente in via... n. ..., (...), difeso d'ufficio dall'avv. Paola
Lucin del foro di Trento imputato del reato di cui agli articoli n.
612 - 339 del codice penale perche' minacciava al padre ... un danno
ingiusto, usando un coltello da cucina, in ...;
all'esito dell'udienza odierna ha emesso la seguente ordinanza di
remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimita'
costituzionale.
Il procedimento penale a carico del minore S. W. trae origine da
una lite in famiglia occorsa tra padre e figlio in data ... Nello
specifico, da quanto si puo' apprendere dall'annotazione di PG
redatta dai Carabinieri della sezione mobile della compagnia di ...,
il minore S. W. avrebbe minacciato il padre con un coltello preso
dalla cucina, perche', a suo dire, aveva paura che il padre gli
facesse del male poiche' avevano avuto un'accesa discussione in
precedenza.
S. W. veniva sottoposto a indagini preliminari per il reato
previsto e punito dagli articoli n. 612 e 339 del codice penale
perche' minacciava al padre un danno ingiusto, usando un coltello da
cucina.
Esperito in data 30 ottobre 2023 l'interrogatorio del minore, che
confermava quanto riportato all'interno dell'annotazione della
polizia giudiziaria in merito alla lite occorsa con il padre, il
pubblico ministero minorile (da ora PMM) notificava, con
provvedimento di data 27 novembre 2023, la proposta di definizione
anticipata del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis, comma I,
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni). Tale proposta veniva regolarmente notificata al
minore, all'esercente la responsabilita' genitoriale e al difensore
per la redazione del programma rieducativo da depositarsi presso la
procura minorile entro sessanta giorni dalla notifica.
In data 15 gennaio 2024 il difensore dell'indagato, segnalando la
delicatezza della situazione familiare del minore e la necessita' di
un intervento maggiormente strutturato e in collaborazione tra
servizi sociali, scuola e famiglia, chiedeva che la Procura minorile
invitasse i servizi sociali a effettuare un'indagine sociale sul
minore e sulla famiglia di quest'ultimo. Per queste ragioni
richiedeva formalmente una proroga del termine previsto dall'art.
27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988
(da ora art. 27-bis) al fine di poter predispone un programma
rieducativo sulla base dell'esito dell'indagine sociale.
Il PMM, dando atto che era gia' stata avviata un'indagine da
parte del servizio sociale del comune di ..., rigettava l'istanza di
proroga del difensore, in quanto la norma di cui all'art. 27-bis non
prevede la possibilita' di prorogare il termine per il deposito del
programma rieducativo.
In data 22 gennaio 2024 la difesa del minore - prendendo atto del
rigetto della richiesta - depositava una proposta di progetto
rieducativo, individuata unitamente al servizio sociale territoriale,
che prevedeva lo svolgimento di un'attivita' di volontariato
all'interno di un centro di aggregazione territoriale.
Nella medesima data il PMM disponeva la trasmissione del
programma al giudice per le indagini preliminari per la fissazione
dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 27-bis.
Con ordinanza 12 febbraio 2024 veniva fissata udienza camerale
per la data odierna al fine di deliberare sull'ammissione del minore
al percorso di reinserimento e rieducazione (art. 27-bis, comma II);
all'odierna udienza erano presenti l'imputato, assistito dal
difensore, gli esercenti la responsabilita' genitoriale dell'imputato
e il PMM;
Rilevato che - per deliberare sull'ammissione del minore al
percorso di reinserimento e rieducazione - il giudice scrivente e'
chiamato dalla norma a valutare la congruita' del percorso di
reinserimento e rieducazione, per eventualmente emettere l'ordinanza
di ammissione, stabilire la durata del percorso e sospendere il
processo per il tempo corrispondente (art. 27-bis, comma III);
Rilevato che, nel caso di specie, non e' possibile giudicare se
le ore di volontariato previste dal programma rieducativo, in assenza
di informazioni specifiche sulle caratteristiche personali del minore
e in relazione ai parametri di riferimento normalmente in rilievo,
quali l'ambiente familiare, la rete amicale, la condizione di salute,
la frequenza scolastica o l'impegno lavorativo, siano congrue a
perseguire una funzione educativa, intesa come concreta opportunita'
di crescita, maturazione e responsabilizzazione del giovane;
Rilevato che la stessa difesa del minore aveva richiesto al PMM
una proroga del termine per il deposito del programma proprio per
consentire di ottenere maggiori informazioni sul minore e per
redigere un programma capace di rispondere alle specifiche esigenze
personali e familiari del minore, proroga che, come si e' detto, non
e' stata concessa dal PMM in quanto non prevista dalla legge;
Rilevato dunque che mancano gli elementi conoscitivi
indispensabili per valutare se il contenuto del programma rieducativo
sia congruo rispetto ai fini educativi cui costituzionalmente deve
tendere il processo penale minorile;
Rilevata altresi' la composizione monocratica dell'organo
chiamato a pronunciarsi e quindi l'assenza della componente onoraria
e del suo apporto per la valutazione in termini personalistici ed
educativi del minore;
Rilevato che a tali condizioni l'unica valutazione in concreto
possibile afferisce alla proporzionalita' tra il contenuto del
programma rieducativo proposto e i fatti per cui si procede con
riferimento alla tipologia e alla gravita' del reato contestato;
Rilevato che tuttavia una simile valutazione implicherebbe una
logica esclusivamente retributiva, anziche' educativa, nella risposta
trattamentale, contraria agli assiomi basilari del processo minorile;
Rilevato altresi' che l'art. 27-bis non regola l'ipotesi di un
giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari di
incongruita' della proposta e che delle possibili soluzioni
interpretative, nel silenzio della norma, nessuna pare essere idonea
a soddisfare le esigenze tipiche del processo minorile;
Considerato che le criticita' in rilievo non attengono solo al
caso oggi sottoposto all'attenzione dello scrivente, ma risultano
essere intrinsecamente connesse con la disciplina dettata
dall'istituto delineato dall'art. 27-bis, laddove introduce nel
sistema penale minorile una risposta trattamentale solo nominalmente
educativa, ma che nella sostanza riesuma una funzione prettamente
retributiva, determinando allo stesso tempo delle possibili
disparita' di trattamento.
A fronte di tutto cio' lo scrivente giudice ritiene di sospendere
il processo e sottoporre al giudice delle leggi il rito deflattivo di
cui oggi si richiede l'applicazione, in quanto ritiene non infondato
il dubbio di legittimita' costituzionale in relazione alla disciplina
contenuta all'art. 27-bis, dimettendo le seguenti ragioni.
Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 448 del 1988 con riferimento agli articoli 3 e 31, II
comma, della Costituzione.
La disciplina dettata dall'art. 27-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 448 del 1988 (da ora art. 27-bis) solleva
significativi dubbi di costituzionalita' nella misura in cui prevede
per il minore sottoposto a procedimento penale una risposta
giurisdizionale di tipo sanzionatorio piuttosto che di tipo
educativo, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 31, comma II
della Costituzione, cosi' come sistematicamente interpretato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualsiasi trattamento
punitivo nei confronti di un minore e' ammesso solo e solo se e'
sorretto, animato e orientato da fini educativi.
Il procedimento alternativo introdotto all'art. 27-bis, che
vorrebbe nell'intenzione del legislatore costituire «una messa alla
prova «semplificata»» (dossier n. 155, legislatura 19°, scheda di
lettura presentata al Senato della Repubblica), e' primariamente
proteso all'attuazione dei principi di razionalizzazione della
risorsa giudiziaria e di celere definizione del procedimento penale,
fornendo al minore la possibilita' di addivenire a una rapida
fuoriuscita dal procedimento penale, incardinato per l'accertamento
di reati di lieve offensivita'.
Nello specifico, la procedura in esame si caratterizza e si
distingue per la significativa riduzione dei tempi e delle forme
processuali, in ragione del reato per cui si procede. Infatti, il
primo comma prevede che «durante le indagini preliminari, il pubblico
ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce
una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di
reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta
pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo'
notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale
la proposta di definizione anticipata del procedimento».
La previsione di un duplice filtro, quello edittale e quello
relativo alla gravita' in concreto dei fatti, circoscrive
l'applicazione dell'istituto in esame solo per quei reati connotati
da un lieve grado di offensivita'.
Proprio quest'ultimo presupposto applicativo accomuna l'istituto
in esame con un altro istituto del diritto penale minorile e cioe'
quello della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto ex art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448
del 1988. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto, tuttavia, richiede che, sulla base delle informazioni assunte,
il reato si presenti come un accadimento occasionale nel percorso di
crescita del giovane. L'occasionalita' della condotta si desume dalla
concreta presenza nella vita del minore di quegli elementi protettivi
socio-ambientali tali per cui e' possibile ritenere che il reato non
rappresenti una manifestazione indicativa di bisogni non corrisposti
del minore, quanto piuttosto un episodio isolato all'interno di un
regolare percorso di crescita, avulso da un tangibile rischio di
devianza.
L'art. 27-bis, invece, trova applicazione per tutta quella
casistica in cui l'agito deviante, per quanto di lieve entita', non
puo' dirsi occasionale, e quindi necessita di un intervento
giudiziario e osta all'immediata fuoriuscita dal processo penale,
tramite la sentenza di non luogo a procedere ex art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.
In una prospettiva tassonomica l'istituto ex art. 27-bis si
colloca tra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto e la messa alla prova «tradizionale», suggerendo una natura
composita tra i due istituti. A fronte di reati non contraddistinti
da un particolare allarme sociale ma che comunque richiedono una
risposta trattamentale giudiziaria il legislatore ha delineato un
rito deflattivo che prevede un coinvolgimento attivo del minore,
all'interno di una procedura significativamente destrutturata nelle
forme.
La semplificazione della procedura, aspetto saliente
dell'istituto, puo' essere sintetizzata nei seguenti tratti
distintivi: l'esercizio informale dell'azione penale, l'accertamento
del fatto in forma sommaria, una significativa restrizione dei tempi,
il mancato coinvolgimento della persona offesa, la natura negoziale
del programma rieducativo, la devoluzione della procedura alla
cognizione del giudice monocratico per le indagini preliminari,
l'intervento ridotto dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia.
A fronte di una palmare comparazione normativa, la
semplificazione della procedura risulta essere cosi' accentuata da
determinare una netta differenziazione dell'istituto in esame non
solo rispetto alla messa alla prova prevista per i minorenni
dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del
1988, ma anche rispetto alla messa alla prova in fase di indagini
introdotta per gli adulti di cui agli articoli 464-bis e segg. codice
di procedura penale.
Il sillogismo sotteso alla scelta di prevedere una procedura
estremamente semplificata pare essere il seguente: a fronte di un
reato non particolarmente offensivo ne' pero' occasionale e'
possibile addivenire, in tempi ristretti, a una sentenza di
proscioglimento per estinzione del reato all'esito del corretto
svolgimento di determinate attivita', individuate dallo stesso
minore, a sfondo socio-lavorativo.
Ed e' proprio in questo sillogismo che si radica
l'irragionevolezza della norma, poiche' prevede, a fronte di un reato
non occasionale o ipoteticamente tale, una procedura che, per le
ragioni che si diranno, non permette un adeguato approfondimento
informativo e conseguentemente un'effettiva presa in carico del
minore e dei suoi bisogni educativi. Ancor piu', risulta essere
irragionevole se comparata con l'omologo istituto previsto per gli
adulti durante le indagini preliminari, per il quale il legislatore
ha delineato un'articolata e puntuale disciplina volta a un'effettiva
presa in carico del soggetto, posto che il minore, stante la sua
personalita' in via di sviluppo, necessita di un'attenzione
maggiorata e non minorata rispetto a quella riservata a un soggetto
adulto.
Il sillogismo sopra descritto risulta sicuramente valido in una
prospettiva preventiva e retributiva ma erroneo e fallace in una
prospettiva capace di porre al centro il minore e di cogliere le
cause esogene ed endogene dell'atto deviante. Infatti, l'entita'
dell'offesa del reato non puo' ritenersi proporzionale ne' indice dei
bisogni educativi del minore, la cui ponderazione necessita di un
accertamento istruttorio, attraverso l'acquisizione di informazioni
eterogenee rispetto a quelle ricercate dall'attivita' di indagine
penale.
In altre parole, dietro alla commissione di un reato, non
particolarmente grave ne' punito dalla legge severamente, possono
celarsi significativi bisogni educativi, i quali esulano
dall'attivita' di indagine penale propriamente intesa. Al minore,
infatti, non vengono normalmente contestati comportamenti mossi da
venali intenti di arricchimento illecito, quali ad esempio i delitti
di peculato, di truffa contro lo Stato, di corruzione, o di evasione
fiscale, ma condotte sintomatiche di una difficolta'
socio-relazionale e di un malessere interiore, quali ad esempio i
delitti di rapina, di piccolo spaccio, di furto, di rissa, di
violenza contro le cose o le persone. E' allora evidente che i
bisogni sottesi a simili fatti di devianza richiedono un
approfondimento ed esprimono una situazione di disagio rispetto alla
quale e' costituzionalmente pretesa, tanto dall'art. 3 quanto
dall'art. 31, l'adozione di quelle scelte di politica criminale
proiettate sia alla presa in carico del disagio che alla promozione
del soggetto deviante, tramite misure che corrispondano ai principi
di personalizzazione, differenziazione e sussidiarieta'.
Il fatto reato, in questa prospettiva, diventa quindi l'occasione
per intercettare il disagio giovanile e assumere quelle misure,
seppur non prive anche di una componente afflittivo-retributiva,
volte da un lato al contrasto della devianza e dall'altro alla cura
dei bisogni educativi del minore.
Allora, il procedimento penale minorile diviene lo strumento per
offrire al minore un'occasione per emanciparsi dalle cause che hanno
indotto l'atto deviante e solo cosi' risultano pienamente attuati, in
tutta la loro forza semantica, i precipitati costituzionali secondo
cui la Repubblica protegge la gioventu' ed e' suo compito rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana.
Cio' posto si osserva come l'eccessiva accentuazione dei principi
di celerita' e razionalizzazione - con la scelta legislativa di
collocare l'istituto in esame all'interno della fase delle indagini
preliminari - abbia comportato la compromissione di quegli strumenti,
propri di un sapere scientifico-pedagogico, necessari ad assicurare
quell'approccio personalistico indispensabile per garantire al
trattamento giurisdizionale minorile la sua finalita' educativa.
Non e' un caso se tutte le ipotesi normative rivolte a introdurre
nel rito minorile forme di definizione anticipata del procedimento
sono sempre rimaste su un piano teorico, non riuscendo a superare i
dubbi in ordine alla loro compatibilita' a Costituzione. Cosi' e'
avvenuto, ad esempio, con riferimento alla possibilita' di introdurre
nel rito minorile l'applicazione della pena su richiesta delle parti
(sentenza Corte costituzionale n. 272 del 2000) oppure con
riferimento alla possibilita' di estendere la messa alla prova per
adulti nel corso delle indagini preliminare anche nei confronti di
soggetti minorenni (sentenza della Corte costituzionale n. 139 del
2020).
L'intervento personalistico a valenza educativa, e quindi non a
punizione ma a protezione del giovane, cosi' come richiesto dall'art.
31, II comma, della Costituzione, opera mediante due fondamentali
strumenti: la conoscenza del minore e il carattere multidisciplinare
dell'Organo giudicante, capace di cogliere anche quegli aspetti
extragiuridici propri di un sapere pedagogico-educativo.
L'assenza tanto degli elementi conoscitivi sul minore quanto
della componente onoraria all'interno dell'organo giudicante, se
determina l'impossibilita' di assicurare la portata educativa della
risposta trattamentale introdotta all'art. 27-bis, allo stesso tempo
- larvatamente - ne riesuma la funzione retributiva.
La valenza sostanzialmente retributiva dell'istituto, al di la'
della terminologia impiegata dal legislatore, si evince da una
lettura sistematica della norma. Infatti, se si analizza l'intera
procedura scomponendola in tre distinte fasi, risulta come gli
strumenti indispensabili per perseguire un fine educativo siano per
ciascuna fase fortemente ridotti o del tutto assenti.
Si procedera' quindi ad analizzare l'intero iter dell'istituto
scomponendolo secondo la seguente tripartizione: la fase prodromica,
cioe' la redazione della proposta del programma rieducativo, la fase
intermedia, cioe' l'ammissione da parte del giudice al programma
proposto, la fase conclusiva, cioe' la valutazione all'esito del
periodo di osservazione.
Con riferimento alla prima fase, la redazione del progetto, si
osserva che l'assenza di un approfondimento sulla situazione del
minore preclude la possibilita' di redigere un programma
personalizzato, rispettoso delle specifiche esigenze
pedagogico-rieducative del minore.
La conoscenza del minore risulta essere un presupposto
fondamentale per redigere un progetto a valenza educativa e
permettere la definizione di un programma capace di tenere in
considerazione sia gli aspetti di forza del minore, che devono essere
valorizzati, sia quelli di fragilita', su cui improntare il
programma, anche nella prospettiva di contrasto alla recidiva, posto
che gli aspetti di fragilita' spesso risultano intimamente avvinti al
fatto per cui si procede penalmente.
Dalla lettura della disciplina prevista dalla norma in esame
invece risulta plausibile ritenere che il contenuto del progetto
educativo venga in concreto stilato sulla base della tipologia e
della gravita' del reato contestato e non gia' sulla base delle
specifiche esigenze di recupero del minore, posto che il reato
contestato e' l'unico dato certo sul minore.
Date queste premesse si deduce che il contenuto del programma
educativo sara' calibrato, per durata e tipo di attivita', in ragione
della tipologia e della gravita' del reato per cui si procede,
secondo valutazioni strettamente proporzionalistiche, tipiche di una
concezione retributiva della risposta ordinamentale.
Se la carenza informativa e' riconducibile al fatto che per la
stesura del programma rieducativo non e' richiesto un preventivo
accertamento sulla situazione personale del minore, si osserva
inoltre che la raccolta di informazioni sarebbe peraltro di difficile
esecuzione in ragione dei ristretti tempi dettati dal legislatore,
posto che tra la data della notifica della proposta da parte del PMM
e la presentazione del progetto a cura del minore o del suo difensore
e' previsto un termine di sessanta giorni, senza possibilita' di
proroga.
La redazione del programma, inoltre, risente delle modalita' di
coinvolgimento dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia previste dall'art. 27-bis, nella misura in cui la
partecipazione dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia, al di la' se essa debba intendersi obbligatoria o
facoltativa, posta l'ambivalenza della norma sul punto, risulta in
ogni caso essere secondaria e strumentale, volta non gia' a elaborare
il programma, previa conoscenza del minore, ma limitata alla mera
individuazione di quelle attivita' che dovranno essere poste a
completamento del programma rieducativo quali i «lavori socialmente
utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo
settore o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della
comunita' di appartenenza» (art. 27-bis, comma I).
Ne' appare applicabile la procedura delineata dalla legge in
ordine alla stesura del progetto di messa alla prova di cui all'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988,
laddove l'attribuzione ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia del compito di predisporre il progetto, secondo quanto
previsto dall'art. 27 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
(norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) e cioe' previo
approfondimento della situazione personale e familiare del minore, e'
a garanzia della funzione educativa dell'istituto. Nondimeno nella
MAP in fase di indagini prevista per gli adulti e' previsto che il
progetto sia elaborato dall'ufficio esecuzione penale esterna (artt.
464-bis e ter 1 c.p.p.).
L'attribuzione della redazione del programma ai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, nondimeno, si pone come un
importante baluardo in difesa del principio di eguaglianza
sostanziale, posto che assicura la parita' di trattamento, la non
imputabilita' alla difesa del mancato rispetto del termine di
sessanta giorni per il deposito del programma e il diritto a ciascun
giovane di accedere all'istituto. L'individuazione delle attivita' da
inserire nel programma da presentare all'autorita' giudiziaria,
infatti, non appare essere un'operazione di pronta soluzione e puo'
rilevarsi specialmente difficoltosa per i minori che vivono in
contesti familiari e in situazioni sociali periferiche e marginali.
E' pur vero che il legislatore prevede la possibilita' per la
difesa di collaborare con i servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia, ma e' altrettanto vero che e' la difesa a dover
presentare il progetto nel termine di sessanta giorni dalla notifica
e quindi eventuali ritardi saranno processualmente a essa imputabili.
In caso di mancato rispetto del termine si osserva in primo luogo che
la difesa non potra' avvantaggiarsi della procedura deflattiva e in
secondo luogo sara' esposta all'incertezza normativa, posto che tale
ipotesi non e' regolata dalla disposizione. Ci si puo' chiedere se vi
possano essere delle ripercussioni processualmente sfavorevoli per il
minore, come ad esempio la possibilita' per il PMM di esercitare
l'azione penale nelle forme del rito immediato, ipotesi non
escludibile a mente del quinto comma dell'art. 27-bis in forza del
quale «nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di
reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato
motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che
puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei
casi previsti dall'art. 453 del codice di procedura penale».
L'assenza di una disciplina analoga a quella prevista per la MAP,
sia ex art. 28 decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del
1988 sia ex art. 464-bis c.p.p., che delinei una procedura ad hoc per
la stesura del progetto, e la ristrettezza dei tempi, inducono a
ritenere che le attivita' contenute nel progetto saranno individuate
secondo meccaniche seriali a discapito dei reconditi bisogni
educativi del minore. Ne' il solo fatto che il progetto venga redatto
dal minore o dal suo difensore puo' intendersi per cio' solo una
garanzia sufficiente a che le attivita' proposte siano congrue
rispetto agli specifici bisogni educativi del minore. Invero, il
contenuto del programma rieducativo sara' determinato, per durata e
tipo di attivita', in ragione della tipologia e della gravita' del
reato per cui si procede, secondo valutazioni strettamente
proporzionalistiche, tipiche di una concezione retributiva della
risposta ordinamentale.
Con riferimento invece alla seconda e alla terza fase,
rispettivamente l'ammissione e la valutazione conclusiva del
progetto, si rileva che entrambe sono demandate al giudice
monocratico per le indagini preliminari e non al giudice collegiale,
formato ai sensi dell'art. 50-bis, comma II, del r. d. n. 12 del
1941, che prevede all'interno del collegio la presenza, accanto al
giudice togato, di un uomo e una donna esperti in ambito
psicopedagogico.
Tale scelta processuale riduce significativamente la possibilita'
di procedere mediante un giudizio a base personalistica, laddove
priva l'organo giudicante dell'apporto interdisciplinare garantito
dalla presenza della componente onoraria e della dialettica che si
instaura tra essa e il giudice togato. La novella legislativa, da
questo punto di vista, non pare tenere in debita considerazione la
giurisprudenza costituzionale e di legittimita' formatasi
sull'importanza della presenza della componente onoraria all'interno
dell'organo giudicante nel processo penale minorile. Si osserva
inoltre che, in assenza di specifiche informazioni sulla situazione
del minore, la valutazione, dapprima sulla congruita' del progetto -
ai fini dell'ammissione di cui all'art. 27-bis, comma III - e
successivamente sull'esito del progetto - ai fini della declaratoria
di estinzione del reato di cui all'art. 27-bis, ult. comma - potra'
avvenire solo attraverso dati strettamente oggettivi quali il reato
per cui si procede, in ordine alla fase dell'ammissione, e
l'espletamento degli impegni presi, in ordine alla fase della
valutazione conclusiva.
In merito a cio' si rileva come entrambe le fasi risentano
nuovamente della mancata previsione volta a garantire un pieno
coinvolgimento dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia.
Va rammentato a tal proposito che la legge prevede espressamente
che nella MAP, sia ex art. 28 decreto del Presidente della Repubblica
n. 448 del 1988 che ex art. 464-bis e segg. c.p.p., vi sia una presa
in carico del soggetto da parte dei servizi dell'amministrazione
della giustizia. In particolare, e' previsto che il minore, ammesso
alla prova, venga «affidato» dal giudice ai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia (art. 28, comma II decreto del
Presidente della Repubblica n. 448 del 1988) e che l'adulto, ammesso
alla prova, debba essere preso in carico dell'ufficio esecuzione
penale esterna (art. 464-quinquies, comma II c.p.p.).
Rimanendo nell'ambito minorile, l'affidamento ai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, oltre a corrispondere alle
dovute esigenze di supporto psicologico in favore del minore,
garantisce un costante monitoraggio sull'andamento del progetto e
permette: in primo luogo di mantenere sempre informato il giudice
(art. 27, comma III, decreto legislativo n. 272 del 1989); in secondo
luogo di assumere tutti quegli accorgimenti in corso d'opera protesi
ad adattare la progettualita' avviata in relazione agli specifici e
cangianti bisogni educativi del minore (art. 27, comma III, decreto
legislativo n. 272 del 1989); in terzo luogo di fornire una
dettagliata relazione al termine del percorso in cui si da' atto
dell'esito del progetto con riferimento all'evoluzione personale del
minore (art. 27, comma III, decreto legislativo n. 272 del 1989).
Questo complesso sistema previsto per la messa alla prova
tradizionale non pare possa essere mutuato all'interno della
procedura in esame, sia per un rilievo pratico, attesi i tempi
ristretti entro cui deve essere svolta la procedura, sia per un
rilievo normativo, posto che non vi e' un espresso richiamo all'art.
27 del decreto legislativo n. 272 del 1989 che, ai sensi del primo
comma, trova applicazione quando «il giudice provvede a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448».
In ordine, invece, alla terza e ultima fase, quella decisoria, e'
richiesto al giudice di valutare l'esito del percorso «tenuto conto
del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso
rieducativo» (art. 27-bis, ult. comma). Anche rispetto a tale momento
valutativo non e' specificato sulla base di quali elementi
informativi debba essere svolto il giudizio, posto che non e'
previsto l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia al termine del percorso, diversamente da quanto accade al
termine della MAP ex art. 28 decreto del Presidente della Repubblica
n. 448 del 1988, dove e' previsto l'inoltro di una relazione
conclusiva ai sensi dell'art. 27, comma V, del decreto legislativo n.
272 del 1989, e al termine della MAP per adulti in fase di indagine,
dove e' previsto che il giudice, al fine di valutare l'esito del
progetto, «acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di
esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato» (art.
464-septies c.p.p.).
L'assenza di una relazione, redatta a cura da un soggetto
pubblico e altamente specializzato, qual e' l'ufficio dei servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia, impedisce di tenere in
debita considerazione l'incidenza che l'espletamento del progetto ha
avuto sul percorso evolutivo del minore in relazione ai profili di
crescita, maturita' e responsabilizzazione.
In assenza, ancora una volta, di adeguati elementi informativi,
l'emissione o meno della sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato dipendera' dall'adempimento o meno da parte
dell'imputato degli impegni presi a prescindere della valenza
educativa che possono aver assunto nel suo percorso di crescita.
A fronte di queste considerazioni si procedera' a verificare se
e' possibile un'interpretazione conforme a Costituzione della
disposizione in esame, intesa cioe' ad assicurare che il «programma
rieducativo» possa essere realmente tale per il minore e che la sua
valenza educativa possa essere oggetto di valutazione da parte del
Giudice, tanto in fase di vaglio sull'ammissione al programma quanto
in fase di verbalizzazione del suo svolgimento.
L'attivita' ermeneutica in rilievo deve quindi colmare le lacune
informative sia sotto il profilo della situazione personale del
minore sia sotto il profilo dell'andamento del progetto in relazione
al percorso di crescita del minore.
Con riferimento al primo profilo, la carenza di informazioni sul
minore potrebbe essere colmata mediante lo strumento previsto
all'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988,
in forza del quale e' riconosciuto al pubblico ministero e al giudice
il potere di acquisire d'ufficio «elementi circa le condizioni e le
risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al
fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita',
valutare la rilevanza sociale del fatto».
Con riferimento invece al secondo profilo, l'unico strumento
utile sarebbe un maggior coinvolgimento dei servizi socio-sanitari
all'interno della procedura in esame. Cio' potrebbe essere attuato
ricorrendo allo strumento previsto dall'art. 6 decreto del Presidente
della Repubblica n. 448 del 1988 in forza del quale «in ogni stato e
grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza
sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio
sanitario nazionale». Si potrebbe ipotizzare che il giudice si possa
avvalere dei servizi pubblici per attribuire loro tutti quei compiti
assegnati ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia
nell'ambito della messa alla prova ex art. 28 decreto del Presidente
della Repubblica n. 448 del 1988.
Entrambe queste ipotesi, tuttavia, non risultano giuridicamente e
razionalmente percorribili, e si mostrano antitetiche rispetto alle
specifiche finalita' perseguite dal legislatore con le misure
introdotte con il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
Infatti, per quanto concerne l'integrazione informativa, si
osserva che tale attivita' determinerebbe una significativa dilazione
temporale che si contrapporrebbe alle esigenze di celerita' e
deflazione perseguite con l'istituto di cui all'art. 27-bis.
Inoltre, venuta meno la possibilita' di addivenire a una
definizione del procedimento in tempi rapidi, la sottrazione della
componente onoraria dall'organo giudicante, ammesso che tale
privazione possa ritenersi costituzionalmente plausibile,
risulterebbe tanto piu' irragionevole, in quanto, pur in assenza di
alcun beneficio in termini di durata del procedimento,
sacrificherebbe quell'approccio multidisciplinare e diversificato nel
genere idoneo a corrispondere in modo altamente qualificato e
completo a tutte le esigenze in rilievo.
Analoghe considerazioni possono essere svolte rispetto alla
possibilita' di rafforzare l'intervento dei servizi, poiche' tale
attivita' implicherebbe ugualmente una dilazione temporale.
Si osserva inoltre come un maggior impiego dei servizi pubblici
risulti distonico rispetto alla stessa struttura dell'istituto in
esame e ai fini perseguiti dal legislatore volti a contenere i costi
erariali e di alleggerire il carico di lavoro dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia.
Risulta, infatti, evidente che il pieno coinvolgimento da parte
dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia priverebbe
il programma rieducativo della natura negoziale che lo caratterizza e
neutralizzerebbe l'intero impianto processuale volto al contenimento
dei tempi.
D'altro canto, si evidenzia che l'esigenza di alleggerire
l'aggravio di lavoro dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia, con conseguente tutela delle risorse pubbliche, trova
espressa conferma nel fatto che lo stesso legislatore che ha
introdotto la procedura in esame ha apportato una modifica
propriamente alla norma che regola la dipendenza funzionale dei
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia rispetto al
Giudice. Infatti l'inciso «senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica», al richiamato art. 6 decreto del Presidente della
Repubblica n. 448 del 1988, e' stato apportato dall'art. 6, comma 1,
lettera O a), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
Tale inciso mette in luce l'incertezza del legislatore nel regolare
l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia all'interno dell'istituto in esame, nella misura in cui
dapprima prevede che il progetto debba essere redatto «sentiti i
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia» e
successivamente che il progetto debba essere redatto «in
collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia». La coordinazione logica tra le due diciture e la
riformulazione dell'art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n.
448 del 1988 determina che l'intervento in parola non sia
obbligatorio, potendo la difesa limitarsi a un'interlocuzione con i
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia prima di
presentare il progetto, e in secondo luogo come gia' accennato che
l'intervento dei servizi sia limitato al reperimento delle attivita'
e non gia' a una presa in carico del minore nelle forme
dell'affidamento.
In sintesi, in ragione delle considerazioni esposte, non appare
possibile una interpretazione costituzionalmente orientata, volta a
colmare le lacune informative sia sulla situazione personale del
minore sia sull'incidenza del progetto educativo sul percorso di
crescita del minore.
Rimane infine a disposizione del giudice un'ultima soluzione
applicativa, cioe' quella di limitarsi a ritenere il progetto
educativo non congruo, in quanto non e' possibile determinare se sia
in grado di soddisfare le esigenze educative del minore.
Tuttavia, si rileva che - diversamente da quanto accade nel caso
in cui il progetto dovesse fallire per ragioni riconducibili
all'imputato, puntualmente regolate dall'art. 27-bis ai commi IV, V e
VI - il legislatore non fornisce indicazioni ne' prevede conseguenze
processuali nel caso in cui il giudice dovesse ritenere, per una
qualunque ragione, il progetto non congruo.
Cio' posto, si possono ipotizzare due possibili soluzioni,
nessuna delle quali tuttavia pare essere percorribile.
Una prima soluzione e' quella di disporre la restituzione degli
atti al PMM, cosi' come avviene nei casi di mancato avvio, di
interruzione o di esito negativo del progetto (art. 27-bis, V e VI
commi). Invero tale ipotesi non appare attuabile in quanto determina
una regressione del procedimento penale in assenza di un'espressa
previsione normativa o di un vizio tale da inficiare la prosecuzione
del procedimento. Infatti, si osserva che l'eventuale restituzione
degli atti al PMM rappresenterebbe una regressione del procedimento
in senso tecnico, poiche', nel momento in cui il giudice e' chiamato
a esprimersi sul progetto, vi e' stato l'esercizio dell'azione penale
da parte del PMM, stante l'impiego delle dizioni «processo» (art.
27-bis, III comma) e «imputato» (art 27-bis, III e V comma), univoche
nel presupporre l'avvenuto esercizio dell'azione penale.
Al di la' dei profili di legittimita' processuale afferente
all'esercizio dell'azione penale senza alcuna garanzia processuale
tipicamente associata a tale atto, tra cui l'assenza degli avvisi
informativi tanto all'indagato quanto alla persona offesa, si osserva
che l'eventuale determinazione del giudice nel senso di una
remissione degli atti al PMM, oltre ad essere priva di un'espressa
previsione normativa, si contrapporrebbe alla determinazione
processuale assunta dalla difesa, che con la presentazione del
progetto educativo ha univocamente palesato, con parziale sacrificio
della presunzione di non colpevolezza, la volonta' di addivenire a
una rapida definizione del procedimento. Alla luce di queste
considerazioni, richiamato il principio irretrattabilita' dell'azione
penale, codificato all'art. 50, comma III, c.p.p., si ritiene tale
ipotesi non percorribile in quanto contra legem.
Una seconda soluzione e' rappresentata dal potere per il giudice
di integrare il progetto educativo presentato dalla difesa. In tal
caso riaffiorerebbero tutte le criticita' sopra descritte circa la
possibilita' per il giudice di ricorrere agli strumenti normativi
volti a colmare il quadro conoscitivo. Inoltre, l'integrazione
ufficiosa del progetto risulta incompatibile con la natura negoziale
della proposta educativa, posto che la determinazione del suo
contenuto e' rimessa alla difesa e quindi ogni attivita' integrativa
dettata dal giudice rimarrebbe priva di titolo legittimante.
Infine, l'integrazione del progetto sarebbe comunque rimessa al
giudice monocratico, privo del supporto scientifico apportato dalla
componente onoraria. Quest'ultimo aspetto, ovvero la mancata
attribuzione del giudizio a un organo collegiale multidisciplinare e
altamente formato, appare invero non superabile e preclude in modo
definitivo la possibilita' di assicurare i fini propri del processo
minorile, che evidentemente travalicano una logica trattamentale
meramente proporzionale e a valenza retributiva.
In definitiva, a giudizio dello scrivente, l'istituto introdotto
all'art. 27-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del
1988 solleva dei dubbi non manifestamente infondati in relazione
all'art. 3 e all'art. 31, comma II della Costituzione, perche' cela,
di fronte a un reato asseritamente commesso da un minorenne, una
meccanica trattamentale fortemente improntata sul paradigma punitivo,
scandita dal principio di proporzionalita', anziche' assicurare un
approccio trattamentale fondato su dinamiche educative e
riabilitative, definite dal principio personalistico e assicurate
dalla multidisciplinarieta' dell'organo giudicante minorile.