Ricorso ex   art.  127  costituzione  per  il   Presidente   del
Consiglio   dei   Ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato,  (C.  F.  80224030587,  per  il
ricevimento      degli      atti fax      06-96514000      e      PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i  cui  uffici  in  Roma,
alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia, nei confronti; 
    della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del  Presidente
pro tempore,  in  Viale  Trento,  n.  69  -  09123,  Cagliari,  posta
elettronica certificata presidenza@ pec.regione.sardegna.it ; 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3  e  4  della  Legge  della
Regione Autonoma della Sardegna n. 2 del 5 febbraio 2024,  pubblicata
sul B.U.R n. 7 del 06.02.2024 denominata: "Disposizioni in materia di
istruzione". 
    La legge della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  n.  2  del  5
febbraio 2024,  recante  "Disposizioni  in  materia  di  istruzione",
presenta profili di  illegittimita'  costituzionale  con  riferimento
agli artt. 1, 2, 3 e 4 in quanto eccede dalle  competenze  statutarie
della Regione Autonoma della Sardegna (artt. 3, 5 e 56 legge cost. n.
3 del 1948) e, ponendosi in contrasto con  la  normativa  statale  di
riferimento, viola la competenza  statale  esclusiva  in  materia  di
"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali" e di "norme  generali  sull'istruzione",  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.. La  medesima
legge regionale viola, altresi', i principi fondamentali posti  dagli
artt. 3 e 97  Cost,  che  investono  l'organizzazione  amministrativa
dello Stato, determinando peraltro nuovi e maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria, in contrasto
con l'art. 81,  terzo  comma  della  Costituzione,  come  si  intende
dimostrare con la illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1.  Illegittimita'  costituzionale  dell'articolo   1   della   legge
regionale della Sardegna n.  2/2024  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lett. g) e lett. n), Cost. nonche' degli artt. 3 e  97
Cost., in relazione all'art. 1, commi 557 e 558, della legge 197/2022
e all'art. 5, comma 3, del d.l. 215/2023, quali norme interposte. 
    L'art. 1 della legge regionale impugnata, rubricato  "Intesa  con
lo  Stato  in  materia  di  istruzione",  prevede  che,  nelle   more
dell'approvazione di una legge regionale di  riforma  in  materia  di
istruzione e formazione, tenuto conto di  un  serie  di  peculiarita'
della  Regione  stessa,  venga  avviato  il   procedimento   previsto
all'articolo 56 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto  speciale  per  la  Sardegna),  il  quale  dispone  che  una
Commissione paritetica proponga  le  norme  per  il  passaggio  degli
uffici e del personale dallo Stato alla Regione. 
    Con tale norma, la Regione Autonoma della Sardegna, eccedendo  il
proprio ambito di competenza legislativa definito dagli artt. 3, 5  e
56 della legge costituzionale del 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per la Sardegna), si  pone  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lett. g) e lett. n) Cost. con  riferimento  all'ambito
di  legislazione  esclusiva  dello  Stato,  nonche'  con  i  principi
fondamentali di cui agli artt.  3  e  97  Cost.,  in  relazione  alla
riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica,  recata
dall'art.  1,  commi  557  e  558,  della  legge   197/2022   e   dal
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. 
    Infatti,  in   conseguenza   della   riforma   del   sistema   di
dimensionamento della rete  scolastica,  introdotta  dalla  normativa
appena citata, l'art. 5, comma 3, del d.l . 215/2023 ha  previsto  la
possibilita', per il solo anno scolastico 2024/2025, di  incrementare
il numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per
cento del contingente quantificato dal decreto  interministeriale  n.
127 del 2023. Pertanto, il numero  di  scuole  autonome  che  possono
essere istituite nella Regione Autonoma della  Sardegna,  nel  l'a.s.
2024-2025, risulta complessivamente pari a 234 (di cui 228 con  DS  e
DSGA titolari e 6 scuole assegnate in reggenza). Cio' in quanto dette
disposizioni definiscono la consistenza del contingente organico  dei
dirigenti scolastici (DS) e dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi  (DSGA),  al  quale  e'  correlata  la  individuazione
quantitativa delle istituzioni scolastiche autonome, in base al nuovo
criterio che stabilisce una relazione biunivoca tra ognuna di  queste
e un dirigente. 
    Con la legge  in  esame,  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,
confermando lo stesso numero di autonomie scolastiche  istituite  nel
corrente  anno  scolastico  (2023-2024),  pari  a  270,  ha,  quindi,
determinato un incremento di 36  autonomie  rispetto  al  contingente
stabilito dalla normativa nazionale sopra  richiamata  (36  =  270  -
234), con un conseguente incremento del personale scolastico, sia ATA
che dirigenti, previsto per la Regione in questione. 
    Con specifico riferimento all'art. 1,  esso  dispone  che,  nelle
more del l'approvazione di una legge regionale di riforma organica in
materia di istruzione e formazione, la Regione avvi i  le  "procedure
di cui all'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna) tramite la Commissione paritetica,
al  fine  di  definire  una  norma  di  attuazione  che  preveda   il
mantenimento di tutte le autonomie  in  essere  nell'anno  scolastico
2023-2024". Pertanto, si riconduce a tale disposizione la definizione
di una "norma di attuazione che preveda il mantenimento di  tutte  le
autonomie in essere nell'anno scolastico 2023-2024", laddove la norma
dell'art 56 della citata legge costituzionale prevede il ricorso alla
Commissione paritetica al solo scopo di adottare "le  norme  relative
al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione". 
    Ne discende che il citato art. 1 della legge regionale  impugnata
risulta costituzionalmente illegittimo sotto vari profili:  in  primo
luogo, non e' ammissibile l'applicazione alla materia degli  organici
del personale scolastico delle procedure di cui al citato art. 56  e,
in  secondo  luogo,  la  disposizione  compromette  l'unitarieta'  ed
omogeneita',  sul  piano  nazionale,  della  disciplina  dello  stato
giuridico e  del  trattamento  economico  del  personale  scolastico,
aprendo la  strada  a  gestioni  parcellizzate  degli  organici  e  a
sperequazioni tra Regioni, con conseguente  violazione  dei  principi
fondamentali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    L'uniformita' delle condizioni e dei presupposti per la  gestione
dei  ruoli  del  personale  scolastico  e'  di  esclusiva  competenza
legislativa statale, in quanto relativa alla disciplina in materia di
organici e reclutamento. 
    L'art. 1,  quindi,  ad  onta  del  suo  carattere  programmatico,
risulta in ogni caso in contrasto con i  principi  costituzionali  in
materia di riparto delle funzioni legislative esclusive in materia di
istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n). 
    Inoltre, essendo i contingenti organici del personale  scolastico
estranei ad ambiti di  competenza  regionale,  in  quanto  dipendenti
statali, la materia rientra nella potesa' legislativa esclusiva dello
Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g),  con  il  quale
risulta dunque in contrasto il predetto art. 1. 
    Tali argomentazioni risultano avvalorate da  quanto  statuito  da
codesta Corte costituzionale con la recente sentenza n. 223/2023,  in
materia di riparto di competenze legislative. 
    Con tale importante decisione la Corte ha infatti  precisato  che
"le disposizioni in esame si fondano pero',  in  via  prevalente,  su
diversi titoli della competenza esclusiva statale. 
    Va infatti considerato che queste norme,  sia  sotto  il  profilo
della determinazione del contingente che sotto  quello  della  scelta
del superamento, nei termini precisati, dell'istituto giuridico della
reggenza, sono relative a personale  inserito  nel  pubblico  impiego
statale, perche' «i dirigenti  scolastici  sono  dipendenti  pubblici
statali e non regionali - come risulta sia dal loro reclutamento  che
dal loro complessivo status giuridico» (sentenza n. 147  del  2012  e
gia', nello stesso senso, sentenza n. 200 del 2009, con  riguardo  al
personale scolastico). 
    Esse rientrano a pieno titolo, quindi, nella materia «ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato», di competenza esclusiva
statale in base alla lettera g) del secondo comma dell'art. 117 Cost. 
    5.2.1. - Le disposizioni in esame sono  qualificabili,  sotto  un
duplice  profilo,  anche   come   norme   generali   sull'istruzione,
rientranti  nella  potesta'  legislativa  esclusiva  statale  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. 
    In primo luogo, perche', come gia' affermato da questa Corte  per
altre categorie di personale scolastico, la «revisione di  criteri  e
parametri per la determinazione complessiva degli organici» (sentenza
n. 200 del 2009, punto 34 del Considerato in diritto), rientra tra le
norme generali sull'istruzione. 
    In secondo luogo, perche'  tali  norme  mirano  a  ridefinire  un
aspetto di fondo dell'autonomia funzionale - la cui disciplina questa
Corte  ha  gia'  ricondotto  alle  «norme  generali  sull'istruzione»
(sentenza n. 200 del 2009, punto 21 del Considerato in diritto) - che
caratterizza le istituzioni scolastiche, essendo rivolte a  istituire
un necessario binomio tra l'autonomia e la titolarita'  effettiva  di
un dirigente, sicche' non si da' piu' la prima  in  assenza  di  tale
figura". 
    Risulta dunque chiaro che l'art. 1 della  legge  regionale  della
Sardegna n. 2 del 5 febbraio  2024  e'  in  contrasto  con  le  norme
costituzionali citate, eccedendo  l'ambito  di  competenza  regionale
delineato dallo Statuto  speciale  per  la  Sardegna,  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma,  lett.  g)  e  n.)  Cost.  nonche'  dei
principi fondamentali di cui agli artt. 3 e  97  Cost.  in  relazione
all'art. 1, commi 557 e 558, della legge 197/2022 e all'art. 5, comma
3, del d.l . 215/2023, quali norme interposte. 
2. Illegittimita' costituzionale degli articoli 2  e  3  della  legge
regionale della Sardegna n.  2/2024  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lett. g) Cost. e dell'art. 81, terzo comma, Cost.,  in
relazione all'art. 1,  commi  557  e  558,  della  legge  197/2022  e
all'art. 5, comma 3, del d.l. 215/2023, quali norme interposte. 
    L'art.   2   della   legge   regionale    impugnata,    rubricato
"Organizzazione della rete scolastica regionale", prevede  che,  fino
alla definizione delle iniziative previste dall'articolo 1  ed  anche
in  caso  di  esito  negativo  delle  stesse,  la  Regione   provveda
autonomamente al  di  mensionamento  della  rete  scolastica  e  alla
programmazione del l'offerta formativa, attraverso l'adozione  di  un
Piano annuale che tenga conto della necessita'  di  salvaguardare  le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche   della   Sardegna   in
attuazione e nel rispetto delle norme  regionali  e  statali  tra  le
quali, nello specifico, l'articolo 19 del D L n. 98 del 2011, come da
ultimo modificato dal l'articolo 1, commi 557 e 559  della  legge  di
bilancio n. 197 del 2022. 
    L'art.  3  della  stessa  legge  regionale  impugnata,  rubricato
"Interventi a sostegno delle istituzioni  scolastiche",  prevede,  in
via sperimentale, che per il solo anno  scolastico  2024/2025,  fermo
restando il contingente organico determinato ai  sensi  dell'articolo
2, la Regione, previa intesa con lo Stato, provveda  al  mantenimento
di un "presidio con funzioni  organizzative  e  gestorie,  presso  le
istituzioni autonome oggetto di soppressione in base ai parametri  di
cui all'articolo 2". Al fine di garantire il  suddetto  presidio,  la
Regione prevede di farsi carico dell'onere connesso alla retribuzione
e alle indennita' derivanti dal l'impiego di: un  docente  con  funzi
oni  di  collaboratore  del  dirigente  scolastico,   un   assistente
amministravo e fino a tre collaboratori scolastici; onere  che  viene
parametrato in 600 ore annue. 
    Cio' detto, anche gli  articoli  2  e  3  della  legge  regionale
impugnata risultano costituzionalmente illegittimi. Le norme previste
in  tali  articoli,  infatti,   violando   l'ambito   di   competenza
legislativa definito dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale del
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), si pongono
in contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lettera  g),  Cost.,  in
materia di legislazione esclusiva statale,  nonche'  con  l'art.  81,
terzo comma, Cost., in punto di maggiori oneri posti a  carico  dello
Stato privi di copertura finanziaria, in relazione alla  riforma  del
sistema di dimensionamento della rete scolastica recato dall'art.  1,
commi 557 e 558, della legge 197/2022 e dal decreto-legge 30 dicembre
2023, n. 215. 
    A tale riguardo, l'art. 2, da leggersi in combinato disposto  con
l'art. 3,  dispone  che  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  nel
rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione  e  della
normativa in materia di riorganizzazione del sistema scolastico (art.
1,  commi  557  e  558,  l.   197/22)   provvede   autonomamente   al
dimensionamento  della  rete   scolastica   e   alla   programmazione
dell'offerta formativa, attraverso l'adozione di  un  Piano  annuale.
Tuttavia,   il   riferimento   alla   normativa   in    materia    di
riorganizzazione  del  sistema  scolastico  dovrebbe  comportare   il
rispetto delle norme fondanti  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di organici del personale,  da  assegnarsi  alle  istituzioni
scolastiche di ciascun territorio.  Invece,  il  successivo  art.  3,
prevede,  seppure  in  via  sperimentale  e  limitatamente   all'anno
scolastico 2024-2025, che  fermo  restando  il  contingente  organico
determinato ai sensi dell'articolo  2,  la  Regione  puo'  stabilire,
previa intesa con lo  Stato,  il  mantenimento  di  un  presidio  con
funzioni organizzative e gestori e, presso le  autonomie  scolastiche
oggetto di soppressione. Il mantenimento di detti presidi involge  un
ambito relativo a personale inserito nel pubblico impiego  statale  -
perche' i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non
regionali - ambito che attiene ad attivita' di  esclusiva  competenza
statale,  con  conseguente  violazione  del  riparto  di   competenze
Stato-Regione, come delineato dall'art.  117  Cost.,  secondo  comma,
lettera g), Cost. 
    Come confermato dalla citata sentenza della Corte  costituzionale
n. 223/2023, i contingenti organici  del  personale  scolastico  sono
senz'altro estranei ad ambiti  di  competenza  regionale,  in  quanto
dipendenti  statali,  materia  rientrante  nella  potesta'  esclusiva
statale di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  g),  Cost.
Pertanto, anche un  minimo  incremento  di  spesa,  conseguente  alle
decisioni della  Regione  Sardegna,  avrebbe  delle  conseguenze  non
trascurabili per il bilancio dello  Stato,  atteso  che,  oltre  alla
spesa aggiuntiva per gli incarichi di vertice,  andrebbe  considerato
almeno l'ulteriore costo per il personale ATA indispensabile  per  il
governo dell'istituzione scolastica. 
    L'applicazione al  personale  impiegato  nella  costituzione  dei
predetti presidi del CCNL dell'Area istruzione e  ricerca  determina,
quindi, maggiori oneri privi di copertura finanziaria  a  carico  del
bilancio dello Stato, in violazione dell'art. 81, terzo comma Cost. A
cio' si aggiunga che nell'art. 3,  comma  2,  ove  sono  definite  le
procedure di trasferimento delle risorse, non vengono  esplicitati  i
destinatari dei predetti trasferimenti. 
    Occorre evidenziare che, con specifico  riferimento  all'articolo
3, si rilevano profili di incostituzionalita' nella parte in  cui  la
norma  prevede  apposita  intesa  tra  Stato  e  la  Regione  per  il
mantenimento di un presidio costituito da un docente,  un  assistente
amministrativo e fino a tre  collaboratori  scolastici  con  funzioni
organizzative e gestorie trattandosi di  un  ambito  che  attiene  ad
attivita' di esclusiva competenza statale, con conseguente violazione
del riparto di competenze Stato-Regione, come delineato dall'articolo
117 Cost., secondo comma, lettera g), Cost. 
    La Regione Autonoma della Sardegna  prevede  che  il  costituendo
"presidio" sia attivato presso le  istituzioni  scolastiche  autonome
che dal l'a.s. 2024/2025 verrebbero  soppresse  in  applicazione  del
D.I. 30 giugno 2023, n. 127, che definisce l'organico  dei  dirigenti
scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi
(DSGA) per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. 
    Le scuole dotate di autonomia nell'a.s.  2023/2024,  in  base  al
Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 70 del 19 aprile
2023 di definizione della dotazione organica di DS e DSGA per  l'a.s.
2023/2024, sono  pari  in  Sardegna  a  265  unita';  le  istituzioni
scolastiche presso le quali e' assegnato un DS ed un  DSGA  ai  sensi
del citato D.I. n. 127/2023 sono pari a 228 unita' nel 2024/2025, 225
nell'a.s. 2025/2026 e 220 nell'a.s. 2026/2027.  Pertanto,  si  rileva
che  nell'a.s.  2024/2025  dovrebbero  essere  attivati  265-228=  37
presidi. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5,  comma  3,
del D.L . 30 dicembre 2023, n. 215 viene consentita per il solo  a.s.
2024/2025 una deroga al numero di istituzioni scolastiche  che  hanno
diritto ad un DS ed un DSGA incrementando  il  numero  contenuto  nel
D.I. n. 127/2023 di una percentuale del 2,5%. Pertanto,  in  Sardegna
sarebbero attivabi l i non piu' 228 posti di DS e DSGA bensi' 234  da
cui ne conseguirebbe per l'a.s. 2024/2025 l'attivazione  di  265-234=
31 presidi, corrispondenti a complessivi 31  docenti,  31  assistenti
amministrativi e 93 collaboratori scolastici. 
    Al personale impiegato nella costituzione  dei  predetti  presidi
dovra' applicarsi il CCNL dell'Area Istruzione e ricerca  (da  ultimo
il CCNL  sottoscritto  il  18  gennaio  2024).  Lo  stesso  personale
dovrebbe essere destinatario di  un  contratto  a  tempo  determinato
annuale al fine di poter garantire  la  funzione  organizzatori  a  e
gestori a per tutto l' a.s. 2024/2025. Ai fini  della  determinazione
dell'onere  di  personale  occorrera'  prendere  a   riferimento   il
trattamento economico iniziale previsto  dal  vigente  CCNL  riferito
alla categoria di personale richiesto al quale, in  via  prudenziale,
occorrera' applicare un incremento del trattamento economico pari  al
5,78% a titolo di rinnovo  del  CCNL  2022-2024.  Infine,  il  valore
complessivo della spesa di  personale,  in  via  prudenziale,  dovra'
essere maggiorato per  tener  conto  delle  eventuali  necessita'  di
sostituzione del personale assegnato ai presidi. 
    Posto quanto precede, si ritiene pertanto che la quota di risorse
destinata  dalla  Regione  a  coprire  gli  oneri  di  personale  sia
insufficiente  determinando,  pertanto,  maggiori  oneri   privi   di
copertura finanziaria a carico del bilancio dello Stato tenuto  conto
che trattasi di personale statale. 
    La disposizione normativa nulla prevede in ordine alle  modalita'
di reperimento di tale categoria di personale, ma tenuto conto che lo
stesso e' riconducibile alle figure professionali del  personale  ATA
ed alla figura del docente si ritiene  che  lo  stesso  debba  essere
reclutato in base alla disciplina statale. 
    Si delinea, quindi, uno  sconfinamento  evidente  della  potesta'
legislativa regionale nelle attribuzioni riservate alla  legislazione
esclusiva dello Stato a cui spetta, in ossequio  alle  competenze  in
materia di norme generali sull'istruzione di cui al  comma  2,  lett.
n), dell'art. 117 della Costituzione, la  gestione  del  reclutamento
del  personale  scolastico  e   la   conseguente   variazione   della
consistenza delle dotazioni organiche. 
    L'istituzione  di  un  presidio  con  funzioni  organizzative   e
gestorie  potrebbe  determinare  richieste  da  parte  del  personale
docente  che  svolge  le  funzioni  di  collaboratore  del  dirigente
scolastico e dell'assistente amministrativo finalizzate ad equiparare
il primo alla figura del dirigente  scolastico  ed  il  secondo  alla
figura  del  DSGA,  con  il  sorgere   di   conseguente   contenzioso
suscettibile di determinare  oneri  risarcitori  privi  di  copertura
finanziaria  a  carico   dell'Amministrazione   scolastica   per   il
riconoscimento delle relative indennita'. 
    Con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, ove sono definite  le
procedure di  trasferimento  delle  risorse,  si  evidenzia  che  non
vengono esplicitati i  destinatari  dei  predetti  trasferimenti.  In
proposito, si rappresenta che la gestione dei  trattamenti  economici
del personale scolastico e'  di  esclusiva  competenza  dello  Stato.
Infatti, ai sensi del l e previ si oni di cui al l'articolo 2,  comma
5 del decreto-legge n. 147 del 2007 e di cui all'articolo 7, commi 38
e 39 del decreto-legge  n.  95  del  2012  anche  per  gli  incarichi
conferiti  con  supplenze  brevi  e  saltuarie  il  pagamento   delle
competenze  avviene  tramite  ordini  collettivi  di   pagamento   e,
conseguentemente, la gestione dei pagamenti e' rimessa non gia'  alle
istituzioni  scolastiche  quanto  alla   competenza   del   Ministero
dell'Economia e delle  Finanze  -  sistema  NoiPA.  L'erogazione  dei
finanziamenti  di  cui  trattasi,  pertanto,  determinerebbe  per  le
istituzioni scolastiche difficolta' di gestione tecnica  e  giuridica
dei pagamenti. In assenza poi di ulteriori specificazioni all'interno
della disposizione, laddove le somme della Regione non vengano  messe
a disposizione del bilancio dello Stato, si determinerebbero oneri  a
carico  del  bilancio  dello  Stato  per  il  pagamento  delle  quote
stipendiali in favore del personale scolastico  che  ha  prestato  il
servizio nei presidi. 
    Alla luce delle argomentazioni esposte e' giustificato concludere
che le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della legge regionale
impugnata violino specifiche competenze statali e determinino nuovi e
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi  di  copertura
finanziaria, in contrasto con il comma 2,  lett.  n),  dell'art.  117
della Costituzione e l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4  della  legge  regionale
della Sardegna n. 2/2024 per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lett. g) e n), Cost., degli artt. 3 e 97 Cost., nonche' dell'art. 81,
terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 557 e  558,  della
legge 197/2022 e all'art. 5, comma 3, del d.l. 215/2023, quali  norme
interposte. 
    Per quanto riguarda l'art. 4  della  legge  regionale  impugnata,
relativo alle risorse  finanziarie,  va  chiarito  che  la  richiesta
caducazi one delle norme sopra censurate determina automaticamente il
travolgimento della norma finanziaria prevista da tale articolo 4. 
4. In conclusione, gli artt. 1, 2 e 3, che  in  sostanza  autorizzano
una  deroga  in  aumento  rispetto  alla  riforma  del   sistema   di
dimensionamento della rete scolastica,  nonche'  l'art.  4,  relativo
alle risorse finanziarie, eccedono dalle competenze statutarie  della
Regione Sardegna (di cui agli artt. 3, 5 e 56 legge cost.  n.  3  del
1948), e  si  pongono  in  contrasto  con  la  normativa  statale  di
riferimento (art. 19, commi 5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies  e
5-sexies del  d.l.  6.7.2011  n.  98,  come  modificato  e  novellato
dall'art. 1, comma 557, della l. 29.12.2022, n. 197 e art.  5,  comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215)  in  violazione  della
competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, comma  secondo,
lettere g) e n) Cost.), nonche' dei principi fondamentali di cui agli
articoli 3 e 97 Cost., che investono l'organizzazione  amministrativa
dello Stato. Inoltre, determinando nuovi e maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato senza idonea copertura,  violano  l'articolo
81, terzo comma, della Costituzione. 
    Solo per tuziorismo si richiama quanto piu' volte affermato dalla
Corte Costituzionale (ex plurimus sent. n.  119/2019  e  n.  279  del
2020) che esonera dall'onere di confrontare le competenze legislative
previste dallo Statuto autonomo  nel  caso  in  cui  le  disposizioni
censurate  riguardino  la  violazione   di   competenze   legislative
esclusive statali (in particolare, con sentenza n. 279/2020,  codesta
Ecc.ma Corte ha ribadito che "nelle pronunce di questa  Corte  si  e'
piu'  volte  sottolineato  come  l'omissione  dell'indicazione  delle
competenze statutarie non inficia di per se'  l'ammissibilita'  della
questione promossa quando la normativa impugnata dal  ricorrente  non
sia in alcun modo riferibile alle  competenze  statutarie,  cosi'  da
doversi  escludere  l'utilita'  dello  scrutino   alla   luce   delle
disposizioni statutarie (sentenze n. 194 e n. 25 del 2020)".