TRIBUNALE DI NOLA
Sezione GIP/GUP
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola,
dott. Raffaele Muzzica, in funzione di giudice dell'esecuzione ha
pronunciato la seguente
Ordinanza
nel procedimento penale nei confronti di D A , nato a il
elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Afragola via Niccolo'
Paganini n. 6, difeso di fiducia dall'avv. Biagio Bianco, del foro di
Napoli Nord imputato:
A) del delitto p. e p. dagli artt. 56-110 629 commi 1 e 2 e p.
in riferimento all'art. 628 comma 3 n1 c.p. perche' in unione e
concorso con altra persona in corso di identificazione al fine di
trarne un ingiusto profitto mediante minaccia consistita nel
rappresentare a P M che per poter rientrare in possesso
dell'autovettura tg avrebbe dovuto consegnargli la somma di euro ,
compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la
predetta p.o. a pagare la somma anzidetta.
Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volonta'
(intervento delle forze dell'ordine).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in piu' persone
riunite.
In il
B) del delitto p. e p. dagli art. 61 n. 2 110- 648 c. p. per
avere in concorso con altra persona in corso di identificazione ed al
fine di trame un profitto acquistato o comunque ricevuto
l'autovettura tg di illecita provenienza a lui nota in quanto
provento di furto in danno di P M denunciato in data 19 ottobre 2023.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il
reato di cui sub a).
In in epoca anteriore e prossima
al nei confronti di:
P M , nata
a , il
, ivi residente in
n . (non costituita parte civile), per sollevare questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p. nella
parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione possa
concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la
diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della
sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti
l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge di cui
all'art. 163 c.p. e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per
violazione degli artt. 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 Cost. in
riferimento all'art. 6 CEDU
1. Svolgimento del procedimento
Il GIP in sede emetteva, su richiesta del PM, decreto di giudizio
immediato nei confronti di D A in data 19
gennaio 2024, notificato all'imputato il 24 gennaio 2024.
Con richiesta del 5 febbraio 2024 il difensore dell'imputato,
munito di procura speciale, chiedeva definirsi il procedimento nelle
forme del rito abbreviato.
Questo giudice fissava l'udienza del 4 aprile 2024 per la
delibazione sulla scelta del rito.
Sentite le parti, ritenuto possibile decidere allo stato degli
atti, questo giudice ammetteva il rito prescelto, in presenza
dell'imputato regolarmente autorizzato stante il regime degli arresti
domiciliari cui era sottoposto, ed invitava le parti a rassegnare le
loro conclusioni.
Al termine della discussione questo giudice si ritirava in Camera
di consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al
verbale d'udienza, con contestuale redazione dei motivi.
Questo giudice dichiarava D A colpevole
dei reati a lui ascritti e, esclusa la contestata aggravante di cui
all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p., riconosciute le circostanze
attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante
di cui all'art. 61 n. 2 c.p., riconosciuti i reati avvinti dal
vincolo della continuazione applicata la riduzione per il rito, lo
condannava alla pena finale di .
Con dichiarazione del 16 aprile 2024 l'imputato personalmente e
per il tramite del suo difensore munito di procura speciale
rinunciava all'atto di gravame, al fine di ottenere l'ulteriore
diminuente prevista dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p.
Contestualmente il difensore istante chiedeva revocarsi la misura
cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti del
D , nonche' concedere in suo favore il
beneficio della sospensione condizionale della pena.
In subordine rispetto a quest'ultima richiesta, il difensore
chiedeva sollevarsi questione di legittimita' costituzionale in
relazione al disposto dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p., nella parte
in cui non consente al giudice dell'esecuzione di concedere il
beneficio, ove la diminuzione automatica di pena comporti
l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge di cui
all'art. 163 c.p.
Il giudice provvedeva con separati provvedimenti sulla richiesta
di revoca della misura cautelare in atti e di applicazione della
diminuente ex art. 442 comma 2-bis c.p.p., sollevando con la presente
ordinanza questione di legittimita' costituzionale.
2. La rilevanza della questione
La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel caso
di specie nei termini che seguono.
Con ordinanza emessa in data 26 aprile 2024, questo giudice, su
richiesta di parte, preso atto dell'intervenuta irrevocabilita' della
sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato nei
confronti del prevenuto, applicava in suo favore la diminuente ex
art. 442 comma 2-bis c.p.p. rideterminando la pena inflitta in quella
di
Il quantum di pena ottenuto, come osservato dal difensore
istante, consentirebbe al D di poter godere del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ricorrono, inoltre, ulteriori elementi idonei a fondare una
prognosi favorevole circa l'astensione, da parte del D ,
dalla commissione di ulteriori reati.
L'imputato, soggetto non piu' in giovanissima eta', era
incensurato all'epoca dei fatti e non annovera ulteriori precedenti
diversi da quello riportato nel presente procedimento.
Come gia' documentato in atti, l'imputato sta partecipando ad un
percorso di recupero della sua dipendenza dal gioco e si e' mostrato
sin da subito collaborativo nei primi contatti con le forze
dell'ordine. Nonostante il regime cautelare domiciliare cui e' stato
sottoposto fin dal 24 ottobre 2023, non risultano segnalazioni o
violazioni della misura a suo carico, fino alla revoca della misura
cautelare disposta da questo giudice dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
Cio' premesso, questo giudice non ignora che, quanto alla
possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena da parte del giudice dell'esecuzione, il consolidato
diritto vivente, enucleato dalle Sezioni unite della Suprema Corte di
cassazione, stabilisce che «il giudice dell'esecuzione puo' compiere
proprie autonome valutazioni, sempre che queste non contraddicano
quelle del giudice della cognizione (Cass., Sez. I, 20 maggio 1994,
rv. 198342; Sez. VI, 14 marzo 1994, ; rv. 197801)» e che
«l'intervento a concessione del beneficio si giustifica solo se nel
pregresso giudizio l'unico motivo della mancata applicazione del
beneficio e' identificabile non nella presenza di una valutazione
prognostica della pericolosita' dell'imputato, ma nel solo effetto
preclusivo della sentenza di condanna successivamente revocata per
intervenuta abolizione del reato» (Sez. Un. 20 dicembre 2005, n.
4687, rv. 232610).
Nel caso di specie questo giudice, in veste di giudice della
cognizione, si limitava ad attestare l'insussistenza del margine
(edittale) per il riconoscimento della sospensione condizionale della
pena (dato di per se' autosufficiente ed assorbente), motivando in
ordine alla (diversa) prognosi correlata alla potenziale applicazione
delle pene sostitutive previste dall'ordinamento.
Ne consegue, dunque, che non appare ostativa la parte
motivazionale contenuta nella sentenza di condanna («Non vi e'
margine, infatti, per il riconoscimento della pena sospesa nei
confronti del D ne' per alcuna delle pene sostitutive
previste dall'ordinamento, stante il quantum di pena inflitto,
l'allarme sociale e la gravita' dei fatti, nonche' l'assenza di ogni
richiesta in tal senso proveniente dall'imputato - peraltro tuttora
sottoposto a regime cautelare peri fatti in contestazione - ne'
da/suo difensore, non munito all'uopo di procura speciale»);
D'altronde, a tutto voler concedere, come insegnato dalle sezioni
unite prima citate, il giudice dell'esecuzione puo' effettuare il
«Favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma
primo, codice penale, sulla base non solo della situazione esistente
al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma
anche degli elementi sopravvenuti».
Occorre valorizzare, in tal senso, il comportamento processuale
del D che, a fronte di una condanna a pena detentiva non
sospesa, prestava acquiescenza e non presentava appello: cio'
costituisce ulteriore elemento che, in uno con quelli gia'
evidenziati (il D non ha tuttora interrotto la
frequenza del suo percorso di recupero trattamentale e non ha
realizzato violazioni della misura cautelare su di lui gravante),
consentirebbe al giudice di effettuare positivamente il vaglio
richiesto dall'art. 164 c.p.
3. L'impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente
conforme
Tanto premesso in punto cli rilevanza della questione, ritiene lo
scrivente che l'impossibilita' per il giudice dell'esecuzione di
valutare la concedibilita' della sospensione condizionale della pena
nei confronti del prevenuto che, a seguito della diminuente ex art.
442 comma 2-bis c.p.p., risulti condannato a pena infrabiennale, sia
contraria al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in relazione
alla finalita' rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.),
nonche' alla regola della ragionevole durata del processo (art. 111
Cost. e 6 CEDU, per il tramite dell'art. 117 Cost.).
Mutatis mutandis, onde evitare inutili ripetizioni, le ragioni
che di seguito si esporranno con riferimento all'istituto della
sospensione condizionale della pena si devono intendere estese
altresi' al similare e affine istituto della non menzione della
condanna nel casellario giudiziale.
Cio' nonostante, questo giudice ritiene impraticabile una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
La concedibilita' della sospensione condizionale della pena in
fase esecutiva costituisce un'acquisizione pacifica nell'attuale
sistema processuale.
Non solo il codice di rito prevede espressamente tale
possibilita' nel caso in cui il giudice dell'esecuzione riconosca il
beneficio del cumulo giuridico connesso agli istituti della
continuazione o del concorso formale (art. 671 comma. 3 c.p.p. 3. -
«Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione
condizionale della pena e la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al
riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta
infine ogni altro provvedimento conseguente») ma la giurisprudenza di
legittimita' delle Sezioni unite ha riconosciuto analogo potere in
ulteriori ambiti del giudizio esecutivo, mediante una sapiente
applicazione della cd. «teoria dei poteri impliciti».
In altri termini, dall'ordito argomentativo delle pronunce della
Suprema Corte si desume il principio secondo il quale, una volta
dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una
determinata funzione, allo stesso giudice deve essere conferita la
titolarita' di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella
medesima attribuzione: sicche' e' consequenziale inferirne che
l'eliminazione dell'effetto ostativo alla concessione della
sospensione condizionale della pena comporta necessariamente la
titolarita' dei poteri funzionali al conseguimento di tale risultato.
Pertanto, sulla base di questo principio, la Suprema Corte di
cassazione ha riconosciuto che «Il giudice dell'esecuzione, qualora,
in applicazione dell'art. 673 codice procedura penale, pronunci per
intervenuta «abolitio criminis» ordinanza di revoca di precedenti
condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla
concessione della sospensione condizionale della pena per altra
condanna, puo', nell'ambito dei provvedimenti conseguenti» alla
suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del
favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo,
codice penale, sulla base non solo della situazione esistente al
momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma
anche degli elementi sopravvenuti. «(Sez. Un., Sentenza n. 4687 del
20 dicembre 2005 Cc. (dep. 6 febbraio 2006) Rv. 232610-01).
Piu' di recente, ribadendo il precedente orientamento, la Suprema
Corte ha statuito che «Il giudice della esecuzione, nel rideterminare
la pena applicata con sentenza irrevocabile ex art. 444 codice
procedura penale, divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32
del 2014 della Corte costituzionale, puo' disporre la sospensione
condizionale della pena. (In motivazione la Corte ha chiarito che al
giudice, in presenza di una pena nuovamente , incordata dalle patti
ai sensi dell'att. 188 disp. att. codice procedura generale, qualora
ritenga di non applicare le sospensioni condizionali della pena, non
puo' respingere il nuovo accordo, ma deve comunque recepirlo
escludendo il beneficio)» (Sez. Un. , Sentenza n. 37107 del 26
febbraio 2015 Cc. (dep. 15 settembre 2015) Rv. 264859-01),
precisando, nella parte motivazionale che «anche nelle residuali
ipotesi di autonoma rideterminazione della pena il giudice
dell'esercitazione possa disporre la sospensione condizionale della
pena»
Sulla falsariga dell'autorevole avallo delle Sezioni unite, le
Sezioni semplici della Suprema Corte hanno chiarito che anche «in
caso di annullamento senza rinvio di uno o piu' capi di condanna,
spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di
sospensione condizionale, avanzata una non valutata nel giudizio di
cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava
superiore al limite di legge perla concedibilita' del beneficio»
(Sez. 1, n. 16679 del 1° marzo 2013, Rv. 254570). In senso analogo,
e' stato statuito «Il giudice dell'esecuzione, qualora, in
applicazione dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. , pronunci
ordinanza di revoca del capo di una sentenza di condanna per essersi
formato, sullo stesso fatto e contro la stessa persona, un giudicato
assolutorio, puo', nel ridetermina: la penc. 1, disporne la
sospensione condizionale, costituendo l'adozione dei provvedimenti
conseguenti a tale decisione esplicazione di un potere coessenziale a
quello di porre nel nulla il giudicato.» (Sez. 1, Sentenza n. 51692
del 30 ottobre 2018 Cc. (dcp. 15 novembre 2018) Rv. 274547 - 01).
Dalla sintetica disamina del diritto vivente formatosi sul punto
risulta evidente come l'attribuzione del potere di concedere la
sospensione condizionale in executivis non scalfisce le statuizioni
irrevocabili del giudice della cognizione ed ha una funzione
meramente integrativa del titolo esecutivo.
Infatti, se nel pregresso giudizio l'unico motivo della mancata
applicazione del beneficio e' identificabile in un effetto preclusivo
«esterno» - la sentenza di condanna successivamente revocata per
intervenuta abolizione del reato, il quantum di pena ostativo - non
puo' certamente ravvisarsi alcun reale vulmus al giudicato qualora
quel giudizio prognostico che non e' stato compiuto dal giudice della
cognizione sia compiuto, poi, dal giudice dell'esecuzione,
eventualmente mediante una conoscenza ancor piu' approfondita ed
estesa altresi' a fatti sopravvenienti.
Nonostante tale assetto del diritto vivente, ritiene questo
giudice che non sia praticabile alcuna interpretazione
costituzionalmente conforme del dato normativo rappresentato
dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p., che si tradurrebbe, peraltro, in
un'applicazione analogica del disposto dell'art. 671 comma 3 c.p.p.
Le gia' citate sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 20
dicembre 2005, n. 4687) hanno infatti affermato che la concessione
della sospensione condizionale, nell'ipotesi di revoca della condanna
per abolitio criminies, e' resa possibile esclusivamente dalla
previsione, contenuta nell'art. 673, comma 1, c.p.p.., in forza della
quale il giudice dell'esecuzione adotta tutti «i provvedimenti
conseguenti» alla revoca stessa: previsione da collegare al principio
di cui all'art. 2, secondo comma, c.p., in tema di cessazione degli
effetti penali della condanna, tra i quali rientra quello impeditivo
di una ulteriore concessione della sospensione condizionale della
pena.
Nella citata sentenza, la Suprema Corte, di contro, ha
espressamente escluso che a siffatta conclusione possa pervenirsi
sulla base di una applicazione analogica dell'art. 671, comma 3,
c.p.p., sia pure «in nome dell'interpretazione secundum
Constitutionem».
Come osservato dalla Suprema Corte, «una simile operazione
ermeneutica risulterebbe infatti impedita dalla natura eccezionale di
detta norma, la quale deroga al principio generale secondo cui il
giudizio prognostico sulla futura condotta del reo - costituente il
presupposto per la concessione della sospensione condizionale - e'
ordinariamente riservato al giudice della cognizione, che ha
accertato la responsabilita' del soggetto per il fatto cui il
beneficio andrebbe applicato».
La praticabilita' di un'applicazione analogica costituzionalmente
conforme e' preclusa dallo sbarramento segnato dall'art. 14 delle
Disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le leggi
che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esse
considerate.
Invero, conformemente all'opinione consolidata della
giurisprudenza di legittimita', la (tendenziale) immodificabilita'
del giudicato corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento
derogabile solo nei casi previsti dalla legge (Sez. Un. , sent. 24
ottobre 2013, n. 18821; Sez. un. pen. , 29 maggio 2014 (dep. 14
ottobre 2014) n. 42858).
Nel caso di specie, nessun appiglio normativo consente al giudice
dell'esecuzione, nel rideterminare la pena ex art. 442 comma 2-bis
c.p.p., di «adottare i provvedimenti conseguenti», ovvero di delibare
il possibile riconoscimento della sospensione condizionale della pena
nei confronti del condannato, ormai destinatario di una pena
infrabiennale, stante il completo silenzio del legislatore sul punto.
4. La non manifesta infondatezza della questione: una lacuna
normativa intrinsecamente irragionevole in relazione alla funzione
rieducativa della pena
Preliminarmente, la giurisprudenza di legittimita' che ha avuto
modo di pronunciarsi finora sull'ambito applicativo dell'istituto di
cui all'art. 442 comma 2-bis c.p.p., ne ha riconosciuto la pacifica
natura sostanziale (Sez. 2, Sentenza n. 4237 del 17 novembre 2023 Ud.
(dep. 31 gennaio 2024) Rv. 285820 - O), sulla falsariga dei
precedenti arresti delle Sezioni unite in casi analoghi (cfr. Sez.
un. , n. 2977 del 6 marzo 1992, ; Sez. Un. , n. 18821 del
24 ottobre 2013, ), affermando che puo', dunque,
in conclusione affermarsi che e' ormai acquisito nel nostra sistema
giuridico il principio secondo cui trattamento sanzionatorio, anche
laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere
ricadute sostanziali».
D'altronde, e' altrettanto pacifica la funzione special
preventiva della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n.
21557 del 2 febbraio 2015, , Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15
febbraio 2013, Rv. 255665 - 01; Sez. 5, n. 4527 del 3 novembre 2010,
dep. 2011, Rv. 249248), come riconosciuto testualmente, piu' di
recente, da Sez. 5, Sentenza n. 46834 del 12 ottobre 2022 Ud. (dep.
12 dicembre 2022) Rv. 283902-0 secondo cui «In vero, l'ubicazione
della disciplina della sospensione condizionale nell'ambito del
titolo VI del Libro Primo del codice penale, rubricato «Della
estinzione della reato e della pena)), oltre ad essere criticata
oltremodo in dottrina, non osta comunque a ritenere che anche
l'istituto della sospensione condizionale debba essere ricondotto
nell'ambito del trattamento sanzionatorio, in quanto incidente sulla
effettiva commisurazione e afflittivita' della pena».
Ed infatti, attraverso il riconoscimento o meno della sospensione
condizionale della pena si ha l'applicazione nel caso concreto della
sanzione, laddove il giudice ne ritenga necessaria, a fini
rieducativi, la materiale esecuzione o la mera minaccia (Sez. 3, n.
28690 del 9 febbraio 2017, Rv. 270588-01; Sez. 1, n. 53632 dell'11
luglio 2017, Rv. 271820-01, Sez. 4, n. 21238 del 2 ottobre 2014, dep.
21 maggio 2015, , Rv. 263851-01, Sez. 3, n. 11091 del 27
gennaio 2010, ,Rv. 246440-01).
La finalita' special preventiva dell'istituto della sospensione
condizionale e' stata ribadita da ultimo anche da Sez. Un. , n. 37503
del 23 giugno 2022, , Rv. 283577 - 01, che in tema di fissazione del
termine previsto dall'art. 165, comma 6 c.p. hanno chiaramente
statuito che «l'applicazione di siffatti «obblighi» risponda
all'esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la
sospensione condizionale della pena esplica nell'ambito del sistema
sanzionatorio».
D'altronde, la stessa Relazione illustrativa del decreto
legislativo 150 del 2022 si mostra ben consapevole del ruolo e della
funzione rappresentata dalla sospensione condizionale della pena nel
nostro ordinamento, quale piu' antico istituto espressivo della cd.
«lotta alla pena detentiva breve», in quanto «E' infatti da tempo
diffusa e radicata, nel contesto internazionale, l'idea secondo etti
una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali
maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di
risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di
recidiva.» (pag. 351 della relazione illustrativa di accompagnamento
del decreto legislativo 150 del 2022).
Esplicitamente, la relazione cli accompagnamento si prefigge «un
ragionevole coordinamento tra istituti diversi - sospensione
condizionale della pena e pene sostitutive -, entrambi volti a
contrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi». (pag.
385 della Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto
legislativo 150 del 2022).
Cio' premesso, questo giudice non ignora che il legislatore
conserva un margine di discrezionalita' nell'intervenire nell'ambito
del sistema sanzionatorio (cfr. ordinanza Corte cost. n. 238 del
2019).
Tuttavia, anche in tali ambiti le scelte legislative devono
rispettare il limite della ragionevolezza, come pure la stessa Corte
costituzionale ha piu' volte ribadito [ex multis, sentenza n. 185 del
2015: «Secondo la costante giurisprudenza costituzionale,
l'individuazione delle condotte punibili e la configurazione del
relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalita'
legislativa, il cui esercizio non puo' formare oggetto di sindacato,
sul piano della legittimita' costituzionale, salvo che si traduca in
scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie (ex multis: sentenze
n. 68 del 2012, n. 41 del 2010, n. 161 del 2009, n. 22 del 2007 e n.
394 del 2006)»].
Ebbene, come subito piu' dettagliatamente si illustrera' facendo
applicazione dei suddetti criteri direttivi tracciati dalla Corte,
l'attuale impossibilita' di valutare il riconoscimento della
sospensione condizionale della pena a seguito dell'applicazione della
diminuente ex art. 442 comma 2-bis c.p.p. sembra costituire una di
quelle «manifeste ragioni di irrazionalita' o discriminazioni prive
di fondamento giuridico, che sole potrebbero consentire di sindacare
[l'] ampio potere discrezionale riservato al legislatore» (Sent. 175
del 1997, ma anche 416 del 1996; nn. 295 e 188 del 1995), in
riferimento alla quale sarebbe consentita alla Corte «una valutazione
di legittimita' costituzionale [...] fondata soltanto su una
irrazionalita' manifesta, irrefutabile)) (Sent. n. 46 del 1993, ma
anche n. 236 del 2008, n. 81 del 1992, 206 del 1999).
L'impossibilita' di riconoscere il beneficio della sospensione
condizionale della pena nel caso di applicazione della diminuente ex
art. 442 comma 2-bis c.p.p. produce di per se' effetti distonici
rispetto agli scopi prefissati dal legislatore e, pertanto,
sproporzionati ed irragionevoli, nell'accezione del giudizio di
ragionevolezza fatta propria dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale («il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare
il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente
prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla
proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua
insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da
soddisfare o alle finalita' che intende, Perseguire. tenuto conto
delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» cfr.
Corte cost. sent. 1130 del 1988; Corte cost. sent. 264 del 1996).
D'altronde, come da tempo la stessa Corte costituzionale ha
inequivocabilmente affermato «Il principio di proporzionalita' [va]
inteso [... ] anche e soprattutto, quale "criterio generale" di
congruenza degli strumenti normativi rispetto alle finalita' da
perseguire» (Corte cost., sentenza n. 487 del 1989).
In primo luogo, richiamando la natura sostanziale e special
preventiva della sospensione condizionale della pena, il disposto
normativo qui censurato istituzionalizza un vero e proprio «vuoto
giurisdizionale», la cui esistenza e' di per se' indice manifesto
della sua irragionevolezza.
In altri termini, a legislazione invariata, nessuna autorita'
giurisdizionale ha il potere di vagliare la sussistenza dei
presupposti per la possibile applicazione della sospensione
condizionale della pena nei confronti del soggetto in questione: non
pote' farlo il giudice della cognizione, in quanto inibito dal
quantum di pena (originariamente) inflitto; non puo' farlo il giudice
dell'esecuzione che, a seguito della diminuente ex art. 442 comma
2-bis c.p.p., applica al condannato, autore di un comportamento
processuale particolarmente meritevole, una pena infrabiennale.
Tale meccanismo normativo comporta, come conseguenza pressocche'
automatica, l'applicazione di una pena potenzialmente sproporzionata
nei confronti del condannato, in astratto meritevole di un
trattamento sanzionatorio alternativo quale quello rappresentato
dalla sospensione condizionale.
L'individualizzazione del trattamento sanzionatorio costituisce
evidente attuazione del «mandato costituzionale di «personalita'»
della responsabilita' penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost.»
(Corte cost., sentenza n. 222 del 2018); al contempo,«...una pena non
proporzionata alla gravita' del fatto (e non percepita come tale dai
condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa»
(Corte cost., ult. cit.; ma v. gia', ex multis, sentenza n. 236 del
2016 e n. 68 del 2012). E come ormai da tempo la Corte, superando la
concezione c.d. polifunzionale della pena, ha inequivocabilmente
affermato, il rispetto della finalita' rieducativa della pena di cui
all'art. 27 comma 3 della Costituzione, implica e al contempo impone
un «"principio di proporzione" tra qualita' e quantita' della
sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» e, «lungi dal
rappresentare una mera generica tendenza riferita ai solo
trattamento, indica invece proprio una delle qualita' essenziali e
generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e
l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa,
fino a quando in concreto si estingue» (Corte cost., sentenza n. 313
del 1990).
Da ultimo, la giurisprudenza costituzionale ha vigorosamente
rimarcato «...allorche' le pene comminate appaiano manifestamente
sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato,
si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacche' una pena
non proporzionata alla gravita' del fatto si risolve in un ostacolo
alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016,
n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di cui agli artt. 3 e
27 Cost. "esigono di contenere la privazione della liberta' e la
sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria
e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione,
riconciliazione e reinserimento sociale" (sentenza n. 179 del 2017)
in vista del "progressivo reinserimento armonico della persona nella
societa', che costituisce l'essenza della finalita' rieducativa"
della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018). Al raggiungimento
di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali e' di
ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata
alla gravita' del fatto, quindi, soggettivamente percepita come
ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non -
realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve
tendere» (sentenza n. 40 del 2019; v., da ultimo, sentenza n.
102/2020).
Pertanto, l'impossibilita' di sospendere condizionalmente una
sanzione che, all'esito della diminuente ex art. 442 comma 2-bis
c.p.p., risulterebbe sospendibile comporta l'applicazione di un
trattamento sanzionatorio sproporzionato in se', in quanto non
necessario per il perseguimento delle finalita' di risocializzazione
di cui all'art. 27, comma 3 Cose., nulla apportando alla concreta
tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti.
5. La non manifesta infondatezza della questione: una lacuna
normativa intrinsecamente irragionevole in relazione alla ragionevole
durata del processo
Come puo' desumersi agevolmente dalla lettura della Relazione
illustrativa al decreto legislativo 150 del 2022, l'introduzione -
fedele e pedissequa attuazione del corrispondente criterio direttivo
della legge delega - dell'istituto di cui all'art. 442 comma 2-bis
c.p.p. e' stata ispirata ad una «ratio deflattiva dell'intervento -
che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di
tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in
relazione alla pena inflitta».
Ma uno sguardo piu' ampio sull'intero portato della riforma -
spesso definita, non a caso, una riforma «di sistema» - consente di
delineare un quadro piu' sinergico e composito delle finalita'
prefissate da legislatore, animato dal plurimo obiettivo di apportare
«...interventi sul sistema sanzionatorio, sinergici con quelli
relativi al processo, (che) consentono di: ridurre le impugnazioni
(inappellabilita' delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilita'); rendere piu' efficiente il
procedimento penale nella fase dell'esecuzione (riduzione delle
misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di
liberta', in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di
cognizione, con conseguente riduzione del numero e ridimensionamento
della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi, cioe' dei
condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato
di liberta', la decisione dell'istanza di concessione di una misura
alternativa alla detenzione)...» (pag. 8 della relazione).
In altri termini, l'obiettivo «ultimo» del legislatore delegato
e' stato quello di consentire «...una anticipazione dell'alternativa
al carcere all'esito del giudizio di cognizione» mediante la
riconosciuta possibilita' «....al giudice di cognizione di applicare
pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite
immediatamente, dopo la definitivita' della condanna, senza essere
«sostituite» con misure alternative da parte del tribunale di
sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa
(come testimonia l'allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi).»
(pag. 186 della relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150
del 2022).
Non occorre trascurare, inoltre, che la stessa sospensione
condizionale della pena svolge da sempre un importante ruolo
deflattivo, sostanzialmente depotenziando enormemente la fase
esecutiva del trattamento, appannaggio prevalente del procedimento di
sorveglianza.
Le statistiche del Ministero della giustizia, riportate dalla
Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo 150
del 2022 confermano il successo applicativo dell'istituto: il 50%
delle condanne a pena detentiva di qualsiasi ammontare, nel decennio
2011-2021, e' infatti rappresentato da condanne a pena sospesa.
Orbene, cio' premesso, la lacuna normativa qui censurata si pone
altresi' in contrasto con il principio di ragionevole durata del
processo e, cli conseguenza, con la finalita' di deflazione
processuale posta a fondamento sia dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p.
sia della sospensione condizionale della pena.
Come sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale, la
ragionevole durata e' oggetto, «oltreche' di un interesse collettivo,
di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno
di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente
risulta dal dettato dell'art. 111 co. 2 Cost; (C. cost., 21 marzo
2002 n. 78, altresi' C. cost., 26 aprile 2018 n. 88). La garanzia in
esame e' funzionale, come piu' volte affermato anche dalla
giurisprudenza sovranazionale, a tutelare il relativo titolare «dal
rischio cli restare troppo a lungo nell'incertezza della propria
sorte» (C. euro 10 novembre 1969, § 5: («in criminal matters,
especially, il is designed to avoid that a person charged should
remain too long in a state of uncertainty about his fate»;), sul
presupposto che tale condizione nel processo penale - a prescindere
dall'esito piu' o meno fausto - sia cli per se' fonte di sofferenza
individuale.
Il principio, come e' noto, affonda le sue radici non solo
nell'art. 111 co. 2 Cost., ma altresi' in una congerie di norme
internazionale, parimenti violate dal combinato disposto qui
censurato (artt. 6 CEDU per il tramite dell'art. 117 Cast., art. 47
CDFUE, nonche' art. 14 lett. c del Patto internazionale sui diritti
civili e politici) e, per pacifica giurisprudenza costituzionale e
convenzionale, si estende non solo a tutela dell'indagato che abbia
avuto conoscenza del procedimento a suo carico (C. cost., 23 luglio
2015 n. 184) e dell'imputato (Corte EDU, 15 luglio 1982, ,§ 73,
secondo cui i termini «charge» e «charged» alludono a: «the official
notification given to an individual by the competent authority of an
allegation that he has committed a criminal offence, a difinition
that also corresponds to the test whether "the situation of the
[suspect] has been substantially affected"». V. anche C. eur., 10
dicembre 1982, , §34. Piu' di recente, Corte EDU, 5 ottobre 2017, ,§
36: «The Court reiterates that in criminal matters, the "reasonable
time" referred to in Article 6 § 1 begins to run as soon as a person
is "charged": A "criminal charge" exists from the moment that an
individual is officially notified by the competent authority of an
allegation that he has committed a criminal offence, or from the
point at which his situation has been substantially affected by
actions taken by the authorities as a result of a suspicion against
him»; cfr. anche, da ultimo, Corte EDU, 20 giugno 2019, § 44) ma
anche alla fase esecutivo - trattamentale del processo.
Il principio della ragionevole durata del processo, come
interpretato dalla giurisprudenza convenzionale, obbliga gli Stati
membri, in primo luogo, «a organizzare il loro sistema giudiziario in
modo che le giurisdizioni possano assolvere all'esigenza di celebrare
i processi in termini ragionevoli» (C. eur., GC, 29 marzo 2006, ,
cit., in particolare §§ 183-187), prescrivendo al legislatore di
porre le condizioni. ordinamentali, organizzative e processuali piu'
idonee al conseguimento degli obiettivi connessi ad un congruo
accertamento processuale.
Cio' premesso, l'inibizione per il giudice dell'esecuzione di
valutare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena
nei confronti del soggetto che, ormai condannato in via definitiva, a
seguito dell'applicazione della diminuente ex art. 442 comma 2-bis
c.p.p., si trovi destinatario di una pena infrabiennale, tramuta
quest'ultimo - in esatta antitesi a quanto propugnato dalla Riforma
Cartabia, che mirava ad eliminare il fenomeno - in un cd. «libero
sospeso», il cui trattamento sanzionatorio - con ogni probabilita',
extracarcerario stante il quantum di pena - dovra' essere
supervisionato e gestito dalla Magistratura di sorveglianza, previa
emissione di un ordine di carcerazione da parte del PM, eventualmente
sospeso ove ne ricorrano le condizioni.
Laddove, in caso contrario, non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della sospensione dell'ordine di esecuzione
addirittura il trattamento sanzionatorio del soggetto in questione
sara' veicolato attraverso un nocivo e temporaneo contatto con il
carcere, in completo dispregio della necessita' di evitare il cd.
fenomeno delle «porte girevoli», anticamera degli effetti
desocializzanti delle pene detentive brevi, che pure il legislatore
delegato mirava a contenere.
Dalle ragioni sovraesposte, dunque, appare evidente che la lacuna
normativa censurata non solo non consente di raggiungere le finalita'
rieducative e di deflazione processuale connesse agli istituti
coinvolti, ma si pone in chiave antagonista rispetto a queste ultime,
ostacolando la realizzazione di trattamenti sanzionatori alternativi
al carcere gia' in fase di cognizione ed inflazionando in misura
deteriore il gia' gravato procedimento di sorveglianza.
Tutto cio' premesso,