TRIBUNALE DI FIRENZE 
           Sezione dei giudici per le indagini preliminari 
 
    La Giudice dell'udienza preliminare Angela  Fantechi,  nel  corso
del giudizio nei confronti: 
      L. A. nato in...  il...  elettivamente  domiciliato  presso  il
difensore presente - Imputato. 
    In relazione al delitto di cui agli articoli 609-bis  e  609-ter,
commi 1 nn. 2 e 5 del codice  penale  per  avere  costretto  mediante
minaccia, posta in essere con un'arma, la minore  M.  D.  a  compiere
atti sessuali. 
    In particolare, perche' dopo essersi appartato  con  la  predetta
minore dietro alcune impalcature, dapprima le chiedeva  ripetutamente
di aver un rapporto sessuale e, al diniego, della persona offesa,  le
puntava un oggetto appuntito (un punteruolo o un cacciavite) al  lato
sinistro del collo dicendole «se non alzi le gambe e me la dai, io lo
faccio...  guarda  che  lo   faccio»   alludendo   chiaramente   alla
circostanza che se la D. non avesse acconsentito ad avere un rapporto
sessuale le avrebbe fatto del male, quindi la costringeva a subire un
rapporto vaginale completo non protetto. 
    Con le aggravanti di avere commesso il fatto con l'uso delle armi
e nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto. 
    In... la notte tra il... ed il... 
    Persona offesa: D. M. in atti identificata non  costituita  parte
civile). 
    Difeso di fiducia dall'avv. Stefano Camerini del Foro di Prato  -
presente. 
    Sentite le parti 
 
                               Osserva 
 
    Nel corso dell'udienza preliminare L. A.  ha  chiesto  di  essere
giudicato con giudizio abbreviato. 
    All'esito del giudizio, nel quale sono state  disposte  d'ufficio
delle integrazioni probatorie, l'imputato e'  stato  condannato  alla
pena di anni quattro di reclusione oltre alle pene accessorie. 
    L'imputato ha chiesto l'applicazione di una pensa sostitutiva. Il
processo e' stato sospeso ex art. 545-bis  del  codice  di  procedura
penale per la verifica della possibilita' della predisposizione di un
programma da parte dell'Ufficio esecuzione penale esterna. 
    All'udienza e' stata data lettura  della  relazione  dell'Ufficio
esecuzione penale esterna che ha elaborato un programma  che  prevede
la detenzione domiciliare, lo svolgimento di attivita' lavorativa, ed
il mantenimento di contatti con l'UEPE. 
    La Giudice ritiene che il programma di trattamento, da  integrare
con la prescrizione di seguire un  percorso  presso  uno  degli  Enti
previsti dall'art. 165, comma 5  del  codice  penale,  sia  idoneo  a
fornire una risposta sanzionatoria adeguata alla gravita'  del  reato
commesso e che sia, rispetto alla  esecuzione  della  pena  detentiva
carceraria, piu' idoneo alla rieducazione  dell'imputato  consentendo
l'applicazione  di   misure   e   prescrizioni   prive   di   effetti
desocializzanti. 
    In tale senso ha concluso anche il P.M. pur richiamando  il  dato
normativo che non consente la sostituzione della pena. 
    Deve evidenziarsi che l'imputato e' giovanissimo, ha commesso  il
reato  per  cui  e'  stata  riconosciuta  in  primo  grado   la   sua
responsabilita' quando ancora non aveva compiuto venti anni,  non  ha
precedenti penali o giudiziari.  Il  fatto  per  cui  e'  intervenuta
condanna di primo non e' avvenuto in un contesto  del  caratterizzato
da dinamiche di criminalita' organizzata, ma in contesto di dinamiche
che  caratterizzano  i  reati  sessuali  commessi  da   giovanissimi.
L'imputato non e' mai stato sottoposto per reato per cui si procede a
nessuna misura cautelare. 
    Dalla relazione dell'UEPE e anche da quanto emerso nel corso  del
giudizio risulta che il giovane imputato e'  giunto  in  Italia  come
minore non accompagnato ed e' stato accolto da una Onlus, ha imparato
la lingua italiana,  ed  ha  intrapreso  un  percorso  di  avviamento
professionale che gli ha consentito  l'inserimento  lavorativo  quale
apprendista elettricista. 
    L'imputato ha poi uno stabile domicilio. 
    Gli  operatori  della   Onlus   hanno   riferito   di   un   buon
comportamento, l'UEPE ha  riferito  che  l'imputato  e'  stato  molto
collaborativo. 
    Il comportamento processuale dell'imputato,  che  pure  come  suo
diritto, ha negato la propria  responsabilita',  e'  stato  parimenti
corretto. 
    Ad avviso della Giudice risulta  che  la  esecuzione  della  pena
sostitutiva proposta consentirebbe all'imputato di  proseguire  nella
sua attivita' lavorativa e di seguire un percorso che gli consenta di
rivalutare in senso critico le modalita' di relazione sessuale. 
    La misura appare poi del  tutto  idonea  ad  escludere  qualunque
pericolo di  recidiva  che  nel  caso  di  specie  e'  da  ritenersi,
comunque, esclusa. 
    La  esecuzione  della  pena  detentiva  in  regime  penitenziario
comporterebbe,  invece,  effetti  desocializzanti   gravi   separando
l'imputato da un contesto di relazioni instaurate con  gli  operatori
della Onlus e comportando la perdita del lavoro. 
    Cio' detto l'art. 59, legge 24 novembre n.  681,  come  novellato
dalla riforma Cartabia, prevede  che  la  pena  detentiva  non  possa
essere sostituita «nei confronti dell'imputato di uno  dei  reati  di
cui all'all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354»,  fra  i
quali rientra  quello  per  il  quale  l'odierno  imputato  e'  stato
condannato in primo grado. 
    Ad  avviso  della  scrivente  la  preclusione  assoluta  prevista
dall'art.  59,  legge  24  novembre  n.  681  presenta  caratteri  di
irrazionalita' e si pone in contrasto con l'art. 3 e  27,  comma  III
della Costituzione. 
    La questione di costituzionalita' si pone poi come rilevante  nel
corso  del  presente  giudizio  atteso  che,  ove  fosse  esclusa  la
preclusione  assoluta  all'applicazione  della  misura   sostitutiva,
questa potrebbe in concreto essere applicata all'imputato. 
    Dal sistema complessivo della  disciplina  relativa  alle  misure
sostitutive risulta che, in linea generale, il legislatore preveda un
«favor» per l'applicazione di tali sanzioni, tanto che esse risultano
applicabili anche noi confronti di  soggetti  per  i  quali  sussiste
pericolo di recidiva  e  anche  ne  confronti  di  soggetti  nei  cui
confronti tale rischio sia stato valutato concreto ed  attuale  tanto
da  comportare  l'applicazione  ed  il  mantenimento  di  una  misura
cautelare. 
    Nel senso indicato ossia di favorire l'applicazione da parte  del
giudice della cognizione di misure diverse dalla pena carceraria,  e'
chiara la portata della previsione dell'art.  300,  comma  4-bis  del
codice di procedura penale ed anche la disposizione dello stesso art.
59, legge 24 novembre n. 681, che non  prevede  nei  confronti  degli
imputati sottoposti a misura cautelare nessuna  presunzione  assoluta
di ostativita', ed anche la portata stessa  dell'art.  58,  legge  24
novembre  n.  681  atteso  Che  la  norma  richiede  che  la   misura
sostitutiva «assicuri» la prevenzione del pericolo di commissione  di
altri reati, e che, dunque, sia applicabile anche ove  tale  pericolo
sussista. 
    Sempre in relazione al «favor» per  l'applicazione  delle  misure
sostitutive deve leggersi anche l'art. 59, legge n. 689/1981 che,  ad
esempio non prevede come causa ostativa  all'applicazione  di  misure
sostitutive nessuna forma di recidiva e neppure la circostanza che il
reato sia stato commesso dopo l'applicazione  di  misure  alternative
alla detenzione, o nel corso della loro esecuzione. 
    Risulta, dunque, che  la  preclusione  piu'  importante  riguardi
esclusivamente il titolo di reato per cui si procede e, peraltro,  le
altre preclusioni  paiono  del  tutto  razionali  e  riconnesse  alla
pericolosita' sociale dell'imputato o a suoi comportamenti. 
    Anche  in  relazione  al  titolo  di  reato  vi  e'  un  richiamo
generalizzato a tutti i reati  previsti  dall'art.  4-bis,  legge  26
luglio 1975, n. 354 che, come noto, prevede un  regime  penitenziario
molto diverso a seconda delle diverse categorie di  reati  ricomprese
nell'elenco, che, invece sono trattati in modo  unitario  per  quante
riguarda  l'ostativita'  assoluta   all'applicazione   delle   misure
sostitutive. 
    Appare,   peraltro,   irragionevole   che    pur    al    momento
dell'applicazione di una sanzione di natura  penale  che  deve  avere
carattere  retributivo,  specialpreventivo  e  rieducativo   non   si
consenta al giudice di valutare le condizioni soggettive  dell'autore
del reato soprattutto ove queste, unite alle circostanze concrete  in
cui e' stato commesso il fatto: consentano di  escludere  un  rischio
attuale di recidiva ovvero la  possibilita'  di  contenerlo  con  una
efficace misura diversa dalla detenzione. 
    Va  poi  ricordato  che  una  preclusione  assoluta,  per  titolo
astratto di reato, comporta un trattamento diverso nei  confronti  di
persone che hanno riportato condanna alla stessa pena, cosicche'  una
persona condannata alla pena di quattro anni  di  reclusione  per  un
reato non ostativo (e fra i reati non ostativi vi  sono  anche  reati
molto gravi quali il tentato omicidio) potra' vedersi  applicata  una
misura sostitutiva anche se vi sia  un  rischio  di  recidiva  e  sia
sottoposta a misura cautelare, mentre una persona condannata  per  un
reato ostativo non potra' vedersi applicata una sanzione  sostitutiva
anche se condannata a pena inferiore e anche ove non sussista  nessun
pericolo di recidiva ovvero se il rischio possa essere contenuto  con
una misura non carceraria. 
    Nel caso di specie poi  deve  anche  ricordarsi  che  l'imputato,
minore di anni ventuno, avrebbe lo  stesso  trattamento  riservato  e
soggetti pienamente adulti. 
    In sostanza l'odierno imputato, ovviamente ove la sentenza emessa
in primo grado non fosse riformata  in  appello,  per  effetto  della
doppia ostatitivita' prevista per  i  reati  di  cui  all'art.  4-bis
ordinamento penitenziario  non  potrebbe  che  essere  inserito,  per
almeno  un  anno,  in  un  sistema  carcerario  con   gravi   effetti
desocializzanti   pur   se   potrebbero   essere   applicate   misure
sanzionatorie  valutate  dal  Giudice  della  cognizione  sicure   ed
efficaci, e cio' sulla  base  di  una  opzione  normativa  del  tutto
astratta.