ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis,
commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, lettera b), del decreto-legge 12
settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione
della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155,
promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 10 gennaio
2024, depositato in cancelleria l'11 gennaio 2024, iscritto al numero
1 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2024 il Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania e
l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Ritenuto in fatto
1.- La Regione Campania ha impugnato - con il ricorso iscritto al
n. 1 reg. ricorsi del 2024 - l'art. 1-bis, commi 1, 2, lettera a), 3
e 4, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure
urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155.
La disposizione impugnata, aggiunta in sede di conversione,
stabilisce al comma 1 quanto segue: «[a]l fine di incentivare il
turismo di prossimita' e all'aria aperta, che consente di abbattere
le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo
la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di
accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle
emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita'
turistiche, nello stato di previsione del Ministero del turismo e'
istituito un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno
2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni,
volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di
sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo
all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare da parte del
Ministero del turismo. [...]».
In base al comma 2, «[a]gli oneri derivanti dal comma 1, pari a
32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro
29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico
nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1,
comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [...]».
Il comma 3 dispone poi che, «[a]l fine di ulteriormente favorire
la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del
turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle
emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita'
turistiche, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ulteriormente incrementato, per
l'anno 2023, di euro 17 milioni».
Infine, in base al comma 4, «[a]gli oneri derivanti dal comma 3,
pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede [...] b) quanto a
euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico
nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1,
comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
La ricorrente articola due motivi di ricorso.
Con il primo, lamenta la violazione degli artt. 3, 97, 117,
quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di
leale collaborazione di cui agli artt. 5, 97 e 120 Cost.
Con riferimento all'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 121 del
2023, come convertito, la Regione rileva che esso esclude ogni forma
di coinvolgimento degli enti territoriali nella determinazione dei
criteri e delle modalita' di accesso al fondo istituito dalla stessa
norma. Infatti, l'attuazione della norma impugnata e' rimessa
esclusivamente ad un «apposito bando» del Ministero del turismo. Cio'
si tradurrebbe in una lesione della competenza legislativa residuale
delle regioni in materia di turismo (art. 117, quarto comma, Cost.) e
in una violazione del principio di leale collaborazione.
La Regione Campania osserva che, in base alla giurisprudenza
costituzionale, l'autonomia finanziaria regionale di cui all'art. 119
Cost. vieterebbe al legislatore statale di prevedere «finanziamenti
di scopo per finalita' non riconducibili a funzioni di spettanza
statale», se non nei limiti di quanto consentito dagli artt. 118,
primo comma, 119, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera e),
Cost. La ricorrente ricorda la sentenza n. 254 del 2013 di questa
Corte, che avrebbe escluso la legittimita' di finanziamenti statali a
destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati, in
materie regionali. Inoltre, la Regione Campania rileva che, sia nei
casi di intreccio di competenze statali e regionali, sia nei casi di
chiamata in sussidiarieta' ai sensi dell'art. 118, primo comma,
Cost., l'istituzione di un fondo statale a destinazione vincolata
dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di un raccordo con le
regioni nella fase di attuazione della norma legislativa.
Dunque, se anche si ritenesse che l'art. 1-bis, comma 1, del d.l.
n. 121 del 2023, come convertito, sia riconducibile alla materia
«tutela dell'ambiente», per la finalita' del fondo da esso istituito,
l'interferenza con la materia del turismo renderebbe evidente la
sussistenza di un intreccio di competenze e necessaria la previsione
di un'intesa con le autonomie territoriali in sede di determinazione
dei criteri di riparto delle risorse.
Con riferimento al citato art. 1-bis, comma 2, lettera a), del
d.l. n. 121 del 2023, come convertito, la ricorrente rileva che il
fondo da esso regolato sarebbe alimentato, per la maggior parte,
«mediante sottrazione di risorse a fondi gia' esistenti», la cui
gestione avverrebbe in sede di Conferenza Stato-regioni. Similmente,
con riferimento all'art. 1-bis, comma 4, lettera b), del d.l. n. 121
del 2023, come convertito, la Regione osserva che esso dispone la
riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente,
di cui all'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), al fine di far
fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 3 del medesimo
articolo, che incrementa, per l'anno 2023, di euro 17 milioni il
Fondo istituito dall'art. 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).
La riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo, disposta
dalle norme appena citate, sottrarrebbe risorse alle regioni, cui le
disponibilita' di tale fondo sarebbero destinate.
La ricorrente rimarca che, in base all'art. 1, comma 369, della
legge n. 234 del 2021, le modalita' di attuazione del fondo unico
nazionale per il turismo sono stabilite con decreto
interministeriale. Il decreto adottato (9 marzo 2022, n. 3462,
recante «Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e
l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo
di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte
capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30
dicembre 2021, n. 234»), modificato dal d. interm. 19 aprile 2023, n.
8019 (Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente. Atto di
programmazione biennio 2023-2024. Aggiornamento annualita' 2024),
prevede che le risorse siano ripartite sulla base di un accordo
sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni (accordo poi
concluso il 21 giugno 2023). Dunque, le norme in questione
violerebbero le prerogative regionali in quanto i fondi da esse
previsti sarebbero alimentati, per la maggior parte, mediante
sottrazione di risorse assegnate alle regioni «sulla base del previo
- doveroso - accordo con le Regioni medesime».
Il secondo motivo di ricorso riguarda l'art. 1-bis, comma 3, del
d.l. n. 121 del 2023, come convertito. Anche a tale riguardo, la
ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 97, 117, quarto
comma, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione
di cui agli artt. 5, 97 e 120 Cost.
La norma impugnata invaderebbe la competenza legislativa
regionale residuale in materia di turismo, «intervenendo [...]
nell'ambito del turismo intermodale». La Regione Campania richiama la
propria legge 5 luglio 2023, n. 14 (Norme in materia di turismo
itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan), che
all'art. 7 prevede la concessione di contributi a favore dei comuni.
L'art. 1-bis, comma 3, violerebbe la competenza regionale
«favorendo, al di fuori di ogni schema di preventivo dialogo tramite
apposita intesa, l'atipica figura del "turismo intermodale"», per il
quale gli enti territoriali non sarebbero mai stati coinvolti al fine
di stabilirne la «disciplina istitutiva» e per la cui realizzazione
non avrebbero mai potuto predisporre alcuna azione strutturale. Cio'
implicherebbe «un'irragionevole ed unilaterale allocazione di risorse
economiche, da parte dello Stato», nonche' la «contestuale violazione
del principio di leale collaborazione, oltre che del principio di
ragionevolezza, efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione
amministrativa, con grave ridondanza nella sfera di attribuzioni
delle Regioni».
2.- Con atto depositato il 19 febbraio 2024, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, si e' costituito in giudizio.
Il resistente osserva, in primo luogo, che nella materia del
turismo, di competenza legislativa regionale residuale, «sono
comunque ammissibili forme di regolazione statale, in presenza di
determinate circostanze» (viene citata la sentenza di questa Corte n.
71 del 2018), e che anche in tali ipotesi il principio di leale
collaborazione «impone il coinvolgimento delle Regioni mediante
adeguati strumenti».
Si rileva poi che la disciplina impugnata si limiterebbe ad
incrementare la dotazione del Fondo per il turismo sostenibile, al
fine di favorire ulteriormente la transizione ecologica nel turismo,
e che resterebbero invariati «il fine di promuovere il turismo
intermodale e il congegno di riparto delle risorse», affidato ad un
decreto ministeriale senza coinvolgimento degli enti territoriali. Il
resistente cita, a tal proposito, i commi 611 e 612 dell'art. 1 della
legge n. 197 del 2022 e il d.m. 22 marzo 2023, n. 5651 (Disposizioni
applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziate sul
Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati
alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile), che
avrebbe appunto individuato i beneficiari della misura senza alcun
coinvolgimento degli enti sub-statali e che non sarebbe mai stato
contestato dalle regioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, dunque, che il
ricorso sia dichiarato non fondato.
Considerato in diritto
1.- La Regione Campania impugna l'art. 1-bis, commi 1, 2, lettera
a), 3 e 4, lettera b), del d.l. n. 121 del 2023, come convertito.
La disposizione impugnata, aggiunta in sede di conversione,
stabilisce al comma 1 quanto segue: «[a]l fine di incentivare il
turismo di prossimita' e all'aria aperta, che consente di abbattere
le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo
la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di
accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle
emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita'
turistiche, nello stato di previsione del Ministero del turismo e'
istituito un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno
2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni,
volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di
sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo
all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare da parte del
Ministero del turismo. [...]».
In base al comma 2, «[a]gli oneri derivanti dal comma 1, pari a
32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro
29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico
nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1,
comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [...]».
Il comma 3 dispone poi che, «[a]l fine di ulteriormente favorire
la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del
turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle
emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita'
turistiche, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ulteriormente incrementato, per
l'anno 2023, di euro 17 milioni».
Infine, in base al comma 4, «[a]gli oneri derivanti dal comma 3,
pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede [...] b) quanto a
euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico
nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1,
comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
In relazione a tali disposizioni del d.l. n. 121 del 2023, come
convertito, la ricorrente promuove tre distinte questioni: a) l'art.
1-bis, comma 1, violerebbe gli artt. 117, quarto comma, 118 e 119
Cost., nonche' il principio di leale collaborazione, nella parte in
cui esclude ogni forma di coinvolgimento degli enti territoriali
nella determinazione dei criteri e delle modalita' di accesso al
fondo istituito dalla stessa norma, destinato al finanziamento di
investimenti proposti dai comuni nel settore turistico; b) l'art.
1-bis, commi 2, lettera a), e 4, lettera b), violerebbe l'art. 119
Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto, stabilendo
che i fondi di cui al comma 1 e al comma 3 siano alimentati, per la
maggior parte, mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il
turismo, determinerebbe una «sottrazione di risorse gia' assegnate
alle Regioni o comunque alle stesse destinate sulla base del previo -
doveroso - accordo con le Regioni medesime»; c) l'art. 1-bis, comma
3, violerebbe gli artt. 3, 97, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.,
nonche' il principio di leale collaborazione, in quanto invaderebbe
la competenza legislativa regionale residuale in materia di turismo,
«favorendo, al di fuori di ogni schema di preventivo dialogo tramite
apposita intesa, l'atipica figura del "turismo intermodale"», per la
cui realizzazione gli enti territoriali non avrebbero mai potuto
predisporre alcuna azione strutturale, con conseguente irragionevole
ed unilaterale allocazione di risorse economiche, da parte dello
Stato, nonche' violazione del principio di buon andamento dell'azione
amministrativa, con ridondanza nella sfera di attribuzioni delle
Regioni.
2.- La prima questione e' fondata.
Sin dalla sentenza n. 370 del 2003, questa Corte ha sancito
l'illegittimita' costituzionale di norme statali che istituivano
fondi settoriali a destinazione vincolata in materie regionali,
residuali o concorrenti, indipendentemente dal fatto che dovessero
essere ripartiti tra le regioni o tra gli enti locali o anche erogati
direttamente ai privati (di recente, sentenze n. 95 del 2024, n. 223
del 2023, n. 179, n. 123, n. 114 e n. 40 del 2022).
Il divieto di fondi settoriali in materie regionali tollera,
pero', alcune eccezioni. La prima risulta direttamente dall'art. 119,
quinto comma, Cost. (ai sensi del quale, «[p]er promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni»). La seconda
riguarda il caso in cui la norma statale stanzi risorse per un
settore che tocca contemporaneamente una o piu' materie regionali e
una o piu' materie statali: in questi casi, la concorrenza di
competenze legittima la previsione statale del fondo, a condizione
che le regioni siano coinvolte nella sua gestione (ad esempio,
sentenze n. 114 del 2022 e n. 56 del 2019). La terza eccezione si ha
nel caso di chiamata in sussidiarieta', cioe' qualora sussistano
esigenze di esercizio unitario a fondamento della gestione accentrata
del fondo: anche in tale ipotesi, questa Corte richiede il rispetto
del principio di leale collaborazione, cioe' il coinvolgimento degli
enti territoriali (regioni e/o enti locali, a seconda dei casi) negli
atti statali di gestione del fondo (da ultimo, sentenze n. 70 del
2023, n. 179 e n. 123 del 2022).
Alla luce della giurisprudenza costituzionale appena illustrata,
l'elemento decisivo per la soluzione della prima questione risulta
essere l'individuazione della materia cui ricondurre il fondo
istituito dalla disposizione impugnata (da ultimo, sentenza n. 95 del
2024: «[a]l fine di valutare se sussista la lesione del principio di
leale collaborazione nell'istituzione di un fondo statale destinato a
finanziare uno specifico settore, occorre, per costante
giurisprudenza costituzionale, verificare anzitutto a quale ambito
materiale afferisce il fondo, la cui natura va esaminata con riguardo
"all'oggetto, alla ratio e alla finalita'" della norma che lo
prevede»).
Dal punto di vista oggettivo, l'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n.
121 del 2023, come convertito (che istituisce un fondo «destinato al
finanziamento di investimenti proposti dai comuni, volti alla
creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta
temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo
all'aria aperta»), attiene innegabilmente alla materia del turismo,
di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto
comma, Cost. (ex multis, sentenze n. 123 e n. 85 del 2022, n. 84 del
2019).
Dal punto di vista teleologico, la disposizione impugnata si
propone una finalita' turistico-ambientale («Al fine di incentivare
il turismo di prossimita' e all'aria aperta, che consente di
abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e
favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le
strategie di accelerazione della transizione ecologica e di
abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle
attivita' turistiche [...]»), restando peraltro oscuro in che misura
la creazione di aree attrezzate per i camper possa «incentivare il
turismo di prossimita' [...], che consente di abbattere le emissioni
atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti».
A parte tale osservazione, considerando sia il contenuto che la
finalita' del fondo istituito, la materia del turismo non puo' essere
considerata recessiva, come del resto risulta dai lavori preparatori
della disposizione impugnata, nel corso dei quali piu' volte e' stata
sottolineata l'incidenza dell'impugnato art. 1-bis sulla materia del
turismo. Dunque, si deve ritenere che, nel caso di specie, ricorra un
caso di inestricabile intreccio di competenze (turismo e tutela
dell'ambiente).
Pertanto, sulla base della giurisprudenza costituzionale
richiamata, occorre dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 121 del 2023, come convertito,
nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato
previa intesa con la Conferenza unificata (in relazione a fondi
statali nella materia del turismo: sentenze n. 123 del 2022 e n. 94
del 2008), quale sede piu' idonea per contemperare gli interessi
statali con quelli delle autonomie territoriali, dato che la
disposizione impugnata destina le risorse ai comuni (sentenza n. 56
del 2019).
3.- La seconda questione e' inammissibile.
La Regione Campania censura l'art. 1-bis, commi 2, lettera a), e
4, lettera b), del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, cioe' le
norme che regolano le modalita' di copertura degli oneri derivanti
dai commi 1 e 3. La ricorrente ritiene che la riduzione del Fondo
unico nazionale per il turismo (FUNT) di parte corrente e di conto
capitale si traduca in una «sottrazione di risorse gia' assegnate
alle Regioni o comunque alle stesse destinate sulla base del previo -
doveroso - accordo con le Regioni medesime», con conseguente
violazione dell'art. 119 Cost. e del principio di leale
collaborazione.
Questa Corte «ha in piu' occasioni ricordato che l'autonomia
finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non
comporta una rigida garanzia quantitativa e che sono pertanto ammesse
anche riduzioni delle risorse disponibili, "purche' tali diminuzioni
non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli
enti territoriali medesimi" (sentenza n. 83 del 2019; nello stesso
senso, sentenza n. 155 del 2020). Ha inoltre [...] precisato che
"grava sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio
lamentato" (ex plurimis, sentenza n. 76 del 2020), onere peraltro
soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini
dell'ammissibilita' del ricorso o della sua fondatezza» (sentenza n.
220 del 2021). In proposito, «secondo la piu' recente giurisprudenza
di questa Corte, sotto il profilo dell'onere di allegazione ai fini
dell'ammissibilita', e' sufficiente una motivazione che chiarisca
"l'incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle
risorse destinate a tali funzioni" (sentenza n. 137 del 2018)»
(ancora sentenza n. 220 del 2021; nello stesso senso si vedano anche
le sentenze n. 95 del 2024, n. 29 del 2023, n. 155 del 2020 e n. 83
del 2019).
L'esposizione della ricorrente non soddisfa tali criteri. La
Regione Campania si limita a riferire che ad essa sono stati
assegnati 2.510.000 euro, in base all'Accordo del 21 giugno 2023,
concluso in sede di Conferenza Stato-regioni, relativo al riparto del
FUNT di parte corrente, ma non precisa l'entita' del taglio subito
per effetto del censurato art. 1-bis, comma 4, lettera b). Con
riferimento all'art. 1-bis, comma 2, lettera a), la ricorrente non
solo non specifica l'entita' della riduzione, ma non indica neppure
la somma assegnatale in virtu' del riparto del FUNT di conto
capitale, benche' il ricorso sia successivo rispetto al relativo
Accordo di riparto del 20 dicembre 2023, concluso in sede di
Conferenza Stato-regioni. Inoltre, la Regione Campania non da' conto
delle successive disposizioni legislative che hanno inciso sulla
dotazione iniziale del FUNT, modificandola in relazione all'anno
2023: art. 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 marzo 2022, n. 25; art. 36 del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali), convertito, con modificazioni,
nella legge 21 settembre 2022, n. 142; art. 39-bis del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e
l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella
legge 3 luglio 2023, n. 85; art. 17 del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori
colpiti dai medesimi eventi), convertito, con modificazioni, nella
legge 31 luglio 2023, n. 100; art. 4 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia
di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Tali carenze rendono insufficiente la motivazione dell'asserita
lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente, con conseguente
inammissibilita' della seconda questione.
4.- La terza questione non e' fondata.
La Regione impugna l'art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 121 del
2023, come convertito, e svolge un'argomentazione unitaria riferita a
diversi parametri, all'interno della quale sono individuabili due
censure: a) la prima attiene alla scelta unilaterale di favorire il
turismo intermodale, allocando ulteriori risorse sul fondo per il
turismo sostenibile: dunque, la ricorrente lamenta la violazione del
principio di leale collaborazione con riferimento al procedimento
legislativo che ha condotto all'approvazione dell'art. 1-bis, comma
3; b) la seconda riguarda una asserita "oscurita'" del turismo
intermodale e la sua "impraticabilita'", con conseguente violazione
dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione
e ridondanza sulle attribuzioni regionali.
La prima censura non e' fondata in quanto «[q]uesta Corte,
invero, non ha mai ritenuto necessario un coinvolgimento delle
regioni nel procedimento di formazione delle leggi e ha costantemente
escluso che nel principio di leale collaborazione possa essere
rinvenuto un fondamento costituzionale all'applicazione dei
meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo» (cosi' la
sentenza n. 237 del 2017; nello stesso senso, da ultimo, sentenze n.
63 del 2024 e n. 6 del 2023).
La seconda censura non e' fondata perche' la nozione di turismo
intermodale riceve una prima caratterizzazione nella stessa norma
impugnata («Al fine di ulteriormente favorire la transizione
ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo
intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni
atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche
[...]»), che ribadisce quanto stabilito dalla norma istitutiva del
Fondo per il turismo sostenibile, cioe' dall'art. 1, comma 611, della
legge n. 197 del 2022, secondo il quale «[l]e risorse del Fondo di
cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalita': [...] b)
favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di
promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione
delle emissioni per il turismo». Inoltre, quella nozione e'
ulteriormente precisata dal d.m. attuativo 22 marzo 2023, n. 5651, il
cui art. 4 definisce gli «[i]nterventi ammissibili», fra i quali
«promuovere sistemi di veicolazione e scambio intermodale basato
sull'uso di mezzi di trasporto pubblico e di biciclette, mediante la
realizzazione di cicloposteggi o di centri per il deposito custodito
di e-bike, anche in prossimita' delle stazioni dei treni e dei bus,
al fine di potenziare la mobilità in bicicletta e la realizzazione
di una rete di percorribilita' ciclistica».
Dunque, alla norma impugnata non puo' imputarsi la violazione dei
principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione
per il fatto di aver assegnato ulteriori risorse per la promozione
del turismo intermodale: l'art. 1-bis, comma 3, mira chiaramente a
incentivare il turismo che si realizza con una combinazione di mezzi
piu' ecologici rispetto agli autoveicoli, cioe' con bus, treni e
biciclette (anche elettriche).
La Regione rileva che, finora, gli enti territoriali non hanno
potuto agire per rendere "praticabile" il turismo intermodale, ma
tale argomento non e' idoneo a dimostrare l'irragionevolezza di una
norma che aumenta le risorse per questa forma di turismo. Al
contrario di quanto assume la Regione, tale incremento potrebbe
facilitare la realizzazione degli interventi necessari per promuovere
il turismo intermodale.