ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1,
2, 3, 5, 6 e 8, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n.
20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e
modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero
dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi
esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato e
depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del
registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e
iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge
della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il
riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale
[15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di
locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate)»;
che il Capo I di tale legge regionale, al fine di promuovere il
riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio, disciplina gli
interventi di ristrutturazione degli immobili esistenti con loro
ampliamento o demolizione e ricostruzione, recanti o meno il
mutamento della destinazione d'uso;
che l'art. 2 affida ai comuni l'individuazione degli ambiti
edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regolamenta
il procedimento di adozione di un'apposita deliberazione consiliare,
dettando altresi' talune norme sul contenuto e sui limiti dell'atto
deliberativo, nonche' una previsione di chiusura per l'ipotesi in cui
questo non sia assunto;
che di tale quadro normativo il Presidente del Consiglio dei
ministri prospetta plurimi profili di illegittimita' costituzionale;
che, in primo luogo, il comma 1 - nella parte in cui ritiene che
i programmi di fabbricazione, oltre agli strumenti urbanistici, siano
idonei a identificare le zone omogenee B e C, nel cui perimetro il
predetto atto comunale puo' consentire gli interventi de quibus-,
violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella materia
«governo del territorio», in relazione ai principi fondamentali posti
dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A)»;
che, in secondo luogo, il comma 2 - nella parte in cui
esonererebbe la suddetta delibera comunale dalla verifica di
compatibilita' rispetto al piano paesaggistico - contrasterebbe con
gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione
agli artt. 143, comma 9, e 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
che, in terzo luogo, il comma 3 - nella parte in cui prevede che
l'atto consiliare in parola possa consentire, a determinate
condizioni, rilevanti ampliamenti volumetrici per gli edifici
residenziali ubicati nei contesti rurali - sarebbe lesivo dell'art.
117, terzo comma, Cost. nella materia «governo del territorio», in
relazione al principio fondamentale della inderogabilita' dei limiti
della densita' edilizia stabilito dall'art. 41-quinquies, commi
ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica) e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati
alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765);
che, in quarto luogo, il combinato disposto dei commi 5 e 6 -
nella parte in cui statuisce che le percentuali massime degli
incrementi volumetrici consentiti dalla stessa legge reg. Puglia n.
20 del 2022, siano calcolate sulla volumetria complessiva esistente,
comprensiva anche dei volumi oggetto di condono edilizio, nonche' di
quelli «effettivamente esistenti per cui sia riconosciuto lo stato
legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001» -
vulnererebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «governo
del territorio», per contrasto con i principi fondamentali desumibili
dall'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del
1942 e dagli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia;
che, infine, il comma 8 - il quale stabilisce che, in difetto di
adozione dell'atto generale di individuazione degli ambiti di cui
all'art. 2, comma 2, l'intervento edilizio puo' «essere proposto dal
singolo proprietario con perizia asseverata da un professionista
previa deliberazione del consiglio comunale» e, dunque, con singolo
assenso, al di fuori di un quadro pianificatorio urbanistico e
paesaggistico relativo al contesto territoriale - sarebbe dissonante,
per diversi profili, con gli artt. 9 e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt.
135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonche' con il principio di leale
collaborazione e, ancora, con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella
materia «governo del territorio», in relazione ai principi della
pianificazione urbanistica e all'eccezionalita' delle sue deroghe,
recati dall'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n.
1150 del 1942, dall'intesa tra Stato e regioni del 1° aprile 2009
(Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto
concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso
l'attivita' edilizia), dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 5 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni,
nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si e' costituita in
giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilita' e la non
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;
che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimita'
dell'udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha
dato conto della adozione della legge della Regione Puglia 19
dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi
di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui
art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I [in cui e' ricompreso
l'impugnato art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8] e gli articoli 11 e 14
della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»;
che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha
depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto meno
l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le
disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste
«abbiano trovato applicazione»;
che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta
resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di
accettazione della predetta rinuncia al ricorso;
che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di
questa Corte, con decreto 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione
del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunciato all'intero ricorso indicato in epigrafe, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Puglia;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.