ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9,  11  e
14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022,  n.  20,  recante
«Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e  modifiche  alla
legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero  dei  sottotetti,
dei porticati, di locali seminterrati e  interventi  esistenti  e  di
aree  pubbliche  non  autorizzate)»,  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  con  ricorso  notificato  e  depositato  in
cancelleria il 18 ottobre  2022,  iscritto  al  n.  80  del  registro
ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nella camera di consiglio del 18  giugno  2024  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  18  ottobre  2022  e
iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso,  tra  le  altre,  questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 9, 11  e  14  della  legge  della  Regione
Puglia 12 agosto 2022, n. 20,  recante  «Norme  per  il  riuso  e  la
riqualificazione edilizia  e  modifiche  alla  legge  regionale  [15]
novembre 2007, n. 33 (Recupero  dei  sottotetti,  dei  porticati,  di
locali seminterrati e interventi esistenti e di  aree  pubbliche  non
autorizzate)»; 
    che,  a  chiusura  del  Capo  I  (Norme  per  il   riuso   e   la
riqualificazione edilizia) dell'impugnata legge regionale,  l'art.  9
reca una «[d]isposizione  transitoria»  della  disciplina  introdotta
dagli articoli precedenti, prevedendo  che  «[l]e  pratiche  edilizie
inoltrate e protocollate  ai  sensi  della  legge  regionale  14/2009
presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi,  prima
della data del 29 luglio 2022, sono istruite e  concluse  secondo  le
prescrizioni della medesima» legge della  Regione  Puglia  30  luglio
2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita'
edilizia  e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  patrimonio
edilizio residenziale), avente a oggetto il cosiddetto "Piano casa"; 
    che, secondo il ricorrente,  tale  previsione  violerebbe  l'art.
117, terzo comma, della  Costituzione,  realizzando  una  deroga  sia
«all'ordinario principio tempus regit actum», sia al principio «della
c.d. doppia conformita'», espresso dall'istituto dell'accertamento di
conformita' di cui all'art. 36 del d.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti  in
materia edilizia. (Testo A)», principio  fondamentale  nella  materia
«governo del territorio»; 
    che gli artt. 11 e 14, modificando, rispettivamente, gli artt. 1,
comma 3, lettera a), e 4, comma 1, della legge della  Regione  Puglia
15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei  porticati,  di
locali seminterrati e interventi esistenti e di  aree  pubbliche  non
autorizzate), differiscono «alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione» il termine del 30 giugno 2021,  in  precedenza
stabilito per il recupero volumetrico degli edifici e per il recupero
abitativo dei sottotetti; 
    che, con doglianze  comuni  a  entrambe  le  disposizioni  appena
richiamate, il ricorrente argomenta  anzitutto  la  violazione  degli
artt. 3 e 97 Cost., laddove le stesse siano interpretate nel senso di
consentire gli interventi edilizi  sugli  immobili  esistenti  al  19
novembre 2007, data di entrata in vigore della legge reg.  Puglia  n.
33  del  2007,  determinandosi  in  tal   modo   una   «cancellazione
retroattiva» della disciplina medesima, con pregiudizio di coloro che
si siano avvalsi  della  facolta'  di  recupero  dei  sottotetti  nel
frattempo realizzati,  e  producendosi  altresi'  l'incertezza  delle
sorti delle opere gia' realizzate; 
    che, invece, ove interpretate, piu' plausibilmente, nel senso  di
fare riferimento alla data di entrata  in  vigore  della  legge  reg.
Puglia n. 20 del 2022, vale a dire il 16 agosto 2022, le disposizioni
impugnate  costituirebbero  «una  ulteriore  proroga  della   portata
applicativa della disciplina concernente il recupero  dei  sottotetti
[...], illegittima sotto molteplici profili»; 
    che,  infatti,  collocando  gli  interventi   di   trasformazione
urbanistica ed edilizia  al  di  fuori  delle  previsioni  del  piano
paesaggistico, le stesse violerebbero sia l'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost., contrastando con la scelta del legislatore statale
«di rimettere  alla  pianificazione  la  disciplina  d'uso  dei  beni
paesaggistici», esplicitata dagli artt. 135, 143 e  145  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137), sia, di conseguenza, l'art. 9 Cost., che sancisce la tutela del
paesaggio quale interesse primario e assoluto; 
    che, inoltre,  risulterebbe  violato  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in relazione all'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge  urbanistica),  al  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici adottato di concerto con  il  Ministro
per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
spazi pubblici  o  riservati  alle  attivita'  collettive,  al  verde
pubblico o a parcheggi da osservare  ai  fini  della  formazione  dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),  nonche'  alla
intesa tra Stato e Regioni del  1°  aprile  2009  (Intesa,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  tra
Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il
rilancio dell'economia attraverso l'attivita'  edilizia),  «sul  c.d.
primo piano casa», espressione di principi che,  rispettivamente:  a)
consentirebbero interventi di trasformazione edilizia  e  urbanistica
soltanto   nel   quadro   della   pianificazione   urbanistica;    b)
richiederebbero il necessario rispetto degli standard urbanistici; c)
precluderebbero di riconoscere premialita' edilizie per gli  immobili
abusivi oggetto di sanatoria; 
    che, infine, gli artt. 11 e 14 della legge reg. Puglia n. 20  del
2022  violerebbero  gli  artt.  3  e   9   Cost.,   per   via   della
«irragionevolezza intrinseca della previsione della  possibilita'  di
recupero "a regime" dei volumi edilizi relativi a sottotetti anche di
recente realizzazione»; 
    che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si e' costituita in
giudizio la Regione Puglia, eccependo  l'inammissibilita'  e  la  non
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
9, 11 e 14 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022; 
    che, con memoria depositata il 27  maggio  2024,  in  prossimita'
dell'udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha
dato conto  della  adozione  della  legge  della  Regione  Puglia  19
dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli  interventi
di ristrutturazione edilizia  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera d), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia) e disposizioni  diverse»,  il  cui
art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I e gli articoli 11 e  14
della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»; 
    che, a seguito di tale ultimo intervento normativo,  su  conforme
deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  29  maggio  2024,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, in  data  5  giugno  2024,  ha
depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto  meno
l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di  tutte  le
disposizioni impugnate e non  risultando  che  medio  tempore  queste
«abbiano trovato applicazione»; 
    che, il 12 giugno 2024, su conforme  deliberazione  della  Giunta
resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto  di
accettazione della predetta rinuncia al ricorso; 
    che, in seguito alla rinuncia del ricorrente,  il  Presidente  di
questa  Corte,  con  decreto  del  12  giugno  2024,  ha  fissato  la
trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato  all'intero   ricorso   indicato   in   epigrafe,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Puglia; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.