ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9, 11 e
14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante
«Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla
legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti,
dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di
aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in
cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro
ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Giudice
relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e
iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 9, 11 e 14 della legge della Regione
Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la
riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15]
novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di
locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate)»;
che, a chiusura del Capo I (Norme per il riuso e la
riqualificazione edilizia) dell'impugnata legge regionale, l'art. 9
reca una «[d]isposizione transitoria» della disciplina introdotta
dagli articoli precedenti, prevedendo che «[l]e pratiche edilizie
inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale 14/2009
presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima
della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le
prescrizioni della medesima» legge della Regione Puglia 30 luglio
2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita'
edilizia e per il miglioramento della qualita' del patrimonio
edilizio residenziale), avente a oggetto il cosiddetto "Piano casa";
che, secondo il ricorrente, tale previsione violerebbe l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, realizzando una deroga sia
«all'ordinario principio tempus regit actum», sia al principio «della
c.d. doppia conformita'», espresso dall'istituto dell'accertamento di
conformita' di cui all'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in
materia edilizia. (Testo A)», principio fondamentale nella materia
«governo del territorio»;
che gli artt. 11 e 14, modificando, rispettivamente, gli artt. 1,
comma 3, lettera a), e 4, comma 1, della legge della Regione Puglia
15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di
locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), differiscono «alla data di entrata in vigore della
presente disposizione» il termine del 30 giugno 2021, in precedenza
stabilito per il recupero volumetrico degli edifici e per il recupero
abitativo dei sottotetti;
che, con doglianze comuni a entrambe le disposizioni appena
richiamate, il ricorrente argomenta anzitutto la violazione degli
artt. 3 e 97 Cost., laddove le stesse siano interpretate nel senso di
consentire gli interventi edilizi sugli immobili esistenti al 19
novembre 2007, data di entrata in vigore della legge reg. Puglia n.
33 del 2007, determinandosi in tal modo una «cancellazione
retroattiva» della disciplina medesima, con pregiudizio di coloro che
si siano avvalsi della facolta' di recupero dei sottotetti nel
frattempo realizzati, e producendosi altresi' l'incertezza delle
sorti delle opere gia' realizzate;
che, invece, ove interpretate, piu' plausibilmente, nel senso di
fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge reg.
Puglia n. 20 del 2022, vale a dire il 16 agosto 2022, le disposizioni
impugnate costituirebbero «una ulteriore proroga della portata
applicativa della disciplina concernente il recupero dei sottotetti
[...], illegittima sotto molteplici profili»;
che, infatti, collocando gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia al di fuori delle previsioni del piano
paesaggistico, le stesse violerebbero sia l'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., contrastando con la scelta del legislatore statale
«di rimettere alla pianificazione la disciplina d'uso dei beni
paesaggistici», esplicitata dagli artt. 135, 143 e 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137), sia, di conseguenza, l'art. 9 Cost., che sancisce la tutela del
paesaggio quale interesse primario e assoluto;
che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 117, terzo comma,
Cost., in relazione all'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), al decreto del
Ministro per i lavori pubblici adottato di concerto con il Ministro
per l'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonche' alla
intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009 (Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il
rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia), «sul c.d.
primo piano casa», espressione di principi che, rispettivamente: a)
consentirebbero interventi di trasformazione edilizia e urbanistica
soltanto nel quadro della pianificazione urbanistica; b)
richiederebbero il necessario rispetto degli standard urbanistici; c)
precluderebbero di riconoscere premialita' edilizie per gli immobili
abusivi oggetto di sanatoria;
che, infine, gli artt. 11 e 14 della legge reg. Puglia n. 20 del
2022 violerebbero gli artt. 3 e 9 Cost., per via della
«irragionevolezza intrinseca della previsione della possibilita' di
recupero "a regime" dei volumi edilizi relativi a sottotetti anche di
recente realizzazione»;
che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si e' costituita in
giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilita' e la non
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
9, 11 e 14 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;
che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimita'
dell'udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha
dato conto della adozione della legge della Regione Puglia 19
dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi
di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui
art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I e gli articoli 11 e 14
della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»;
che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha
depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto meno
l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le
disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste
«abbiano trovato applicazione»;
che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta
resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di
accettazione della predetta rinuncia al ricorso;
che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di
questa Corte, con decreto del 12 giugno 2024, ha fissato la
trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunciato all'intero ricorso indicato in epigrafe, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Puglia;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.