IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA 
              Sezione staccata di Parma (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 299 del 2023, proposto da: 
      S. K., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Frenna  e
Lucia Larocca, con domicilio digitale come  da  PEC  da  Registri  di
Giustizia; 
    contro Prefettura - U.T.G.  di  Reggio  Emilia,  in  persona  del
Prefetto  pro  tempore,  rappresentata   e   difesa   dall'Avvocatura
Distrettuale dello  Stato  di  Bologna,  domiciliataria  ex  lege  in
Bologna, via A. Testoni, 6; 
    Ministero dell'Interno, in  persona  del  Ministro  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato  di
Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; 
 
                         per l'annullamento 
 
    - del provvedimento datato ...,  notificato  alla  ricorrente  in
data ..., con il quale la Prefettura di Reggio  Emilia  ha  decretato
l'inammissibilita'   dell'istanza   n...   di    concessione    della
cittadinanza italiana per mancata conoscenza  adeguata  della  lingua
italiana; 
    - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  della  Prefettura  -
U.T.G. di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  8  maggio  2024  la
dott.ssa  Caterina  Luperto  e  udito  per  la  parte  ricorrente  il
difensore, come specificato nel verbale. 
    Nel presente  giudizio  si  controverte  della  legittimita'  del
provvedimento con cui la Prefettura di Reggio  Emilia  ha  dichiarato
l'inammissibilita'  dell'istanza  di  concessione   della   cittadina
italiana alla sig.ra K. S. per mancanza di conoscenza adeguata  della
lingua italiana. 
    In  particolare,  in  fatto,  la  sig.ra  K.  S.  in  data...  ha
presentato, tramite il portale del Ministero dell'Interno, istanza di
concessione della cittadinanza italiana ai sensi  dell'art.  9  della
legge 5 febbraio 1992, n. 91. 
    In data..., la  Prefettura  di  Reggio  Emilia  ha  opposto  alla
richiedente il preavviso del  rigetto,  specificando  che,  ad  esito
dell'istruttoria condotta, «il requisito del possesso di  un'adeguata
conoscenza della lingua italiana risulta  non  soddisfatto  nei  modi
previsti dalla normativa». 
    In risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, in  data  ...
la sig.ra K. S. ha prodotto alla Prefettura di Reggio Emilia, per  il
tramite del difensore, certificazione medica rilasciata dal  Servizio
Medicina Legale del Dipartimento di Sanita' Pubblica  della  AUSL  di
... attestante che «la  sig.ra  K.  S.  (...)  e'  affetto  da  gravi
limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti  da
eta' (...) handicap» (v. documento n. 7 allegato al ricorso). 
    La ricorrente, peraltro, circostanzia la disabilita' («handicap»)
di cui al citato certificato, producendo agli atti  del  giudizio  il
verbale  del  ...  della  Commissione   Medica   per   l'accertamento
dell'invalidita' civile, delle condizioni  visive  e  della  sordita'
dell'INPS   di...,   relativo   alla   visita   per   la    revisione
dell'invalidita' civile avvenuta in  data  ...,  attestante  che  «la
Commissione     Medica     riconosce     l'interessato:      Invalido
ultrasessantacinquenne con  difficolta'  persistenti  a  svolgere  le
funzioni ed i compiti propri della sua  eta'  (legge  n.  509/1988  -
legge n. 124/1998) medio-grave 67%-99%»,  nonche'  il  verbale  della
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap  dell'INPS  di...
del..., in cui e' riportato il  seguente  giudizio  conclusivo  della
Commissione: «Grado invalidita' Portatore di handicap  in  situazione
di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992,  n.
104» (v. documento n. 6 allegato al ricorso). 
    Gli esiti del giudizio di invalidita' civile sono determinati  in
ragione della diagnosi di «Esiti mastectomia sx (9/2021) per CDI (G3)
in  trattamento  adiuvante;  esiti   (2017)   decompressione   canale
vertebrale L4-L5 con residua stenosi del canale,  bulging  L3-L4  con
stenosi  residua,   tendinopatia   SOdx,   epicondilite   bilaterale,
osteopenia,  ipertensione  arteriosa,  ipotiroidismo  in  trattamento
sostitutivo; esiti crossectomia anteriore stripping di grande  safena
in  buon  compenso.  Cardiopatia  ipertensiva,  lieve   insufficienza
valvolare aortica» (v. documento n. 6 allegato al ricorso). 
    Ritenendo che quanto  documentato  dalla  richiedente  non  fosse
idoneo a superare i motivi ostativi rappresentati  nel  preavviso  di
rigetto, con provvedimento del ... la Prefettura di Reggio Emilia  ha
dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della  cittadinanza
in ragione della circostanza che «dall'istruttoria esperita e' emerso
che il requisito di  un'adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana
risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla normativa». 
    Avverso tale provvedimento la sig.ra K. S.  ha  proposto  ricorso
innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, che, con  ordinanza  n.
15013  del  giorno  11  ottobre  2023,  ha  dichiarato  «la   propria
incompetenza territoriale sul ricorso  in  epigrafe,  indicando  come
territorialmente competente il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15,  comma  4,
c.p.a.». 
    Il  ricorso  e'  stato  pertanto  riassunto  innanzi   a   questo
Tribunale, con deposito del 10 novembre 2023. 
    Si sono costituiti in giudizio il  Ministero  dell'Interno  e  la
Prefettura di Reggio Emilia, instando per la reiezione  del  ricorso.
Con ordinanza n. 226  del  14  dicembre  2023,  questo  Tribunale  ha
ritenuto le esigenze della ricorrente adeguatamente tutelabili con la
sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55,
comma  10,  codice  procedura  amministrativa,   fissando   l'udienza
pubblica per la discussione del merito per il giorno 8 maggio 2024. 
    Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, la causa e' stata
trattenuta in decisione. 
    Questo Giudice ritiene di rimettere alla Corte costituzionale  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9.1 della legge  5
febbraio  1992,  n.  91,  stante  la  sua  rilevanza  ai  fini  della
definizione  del  presente  giudizio   e   la   sua   non   manifesta
infondatezza, per le ragioni che innanzi si illustrano. 
    L'odierno gravame e' affidato a tre motivi di ricorso. 
I. «Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione  all'art.
9.1 legge n. 91/1992». 
  II.  «Eccesso  di  potere  in  tutte  le   forme   sintomatiche   e
segnatamente  per  carenza,  illogicita'  e  irragionevolezza   della
motivazione,   contraddittorieta'    tra    atti    della    medesima
amministrazione, ingiustizia  manifesta,  difetto  di  istruttoria  e
difetto di motivazione». 
    III.  «Violazione  di  legge  in  relazione  all'art.  97   della
Costituzione  in  relazione  al   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione». 
    La ricorrente, dopo aver precisato quanto disposto dall'art. 9  e
dall'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 51, prospetta che, se e'
vero  che  l'Amministrazione  nella  concessione  della  cittadinanza
italiana  gode  di  un  ampio  margine   di   discrezionalita',   con
valutazioni che si estendono anche in ordine all'assenza di  "vulnus"
per  le  condizioni  di  sicurezza   dello   Stato,   tuttavia   tale
discrezionalita' non puo' ritenersi priva di limiti. 
    Precisa   che   il    sindacato    giurisdizionale    su    detta
discrezionalita'  debba  essere  esercitato  nei   casi   di   palese
incongruita' del processo valutativo o di  erronea  conoscenza  della
situazione di fatto, nonche' nei casi di palese irragionevolezza o di
evidente abnormita'. 
    Cita un arresto giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez.  III,
28 maggio  2013  n.  2920)  in  cui  la  discrezionalita'  esercitata
dall'Amministrazione nella valutazione dell'istanza  di  cittadinanza
e' stata oggetto  di  sindacato  demolitorio  da  parte  del  giudice
amministrativo, sulla scorta del rilievo che l'esercizio  del  potere
discrezionale dell'amministrazione non sarebbe  stato  «assistito  da
seri profili d'adeguatezza e proporzionalita'». 
    Lamenta  che,  nel  caso  di  specie,  l'Amministrazione  avrebbe
adottato un provvedimento in violazione di legge. 
    Prospetta che, dalle osservazioni proposte ad esito del preavviso
di  rigetto,  emergeva  chiaramente  la   situazione   di   oggettiva
impossibilita' di conseguire la conoscenza della lingua italiana, per
deficit cognitivo attestato da certificazione della  AUSL  di  ...  e
connesso non solo all'eta', ma anche all'invalidita' civile per  come
certificata con documentazione rilasciata dall'INPS. 
    Soggiunge che la Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre  -
7 dicembre 2017, n. 258, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 «nella parte in cui  non
prevede che sia esonerata  dal  giuramento  la  persona  incapace  di
soddisfare  tale  adempimento  in  ragione  di  grave   e   accertata
condizione di disabilita'». 
    Prospetta,  pertanto,  un  analogo  profilo   di   illegittimita'
costituzionale sotteso alla motivazione del provvedimento di diniego,
con riferimento all'art. 9.1 della legge  5  febbraio  1992,  n.  91,
nella parte in cui  ammette  che  l'impossibilita'  di  acquisire  la
conoscenza  della  lingua  italiana  (e   il   relativo   certificato
linguistico) in ragione di una grave  ed  accertata  disabilita'  sia
comunque preclusiva del conseguimento della cittadinanza italiana. 
    Conclude segnalando come il motivo addotto a supporto del diniego
dell'istanza si ponga in  violazione  del  principio  di  uguaglianza
consacrato dall'art. 3 della Costituzione,  ove,  come  nel  caso  di
specie, la mancata conoscenza della lingua italiana  sia  determinata
da oggettivi deficit di apprendimento linguistico, per come attestati
dalla certificazione prodotta. 
    Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione   di   legittimita'   costituzionale   prospettata    dalla
ricorrente. 
    Per cio' che attiene alla rilevanza  nel  presente  giudizio,  la
questione di costituzionalita' proposta e' dirimente  ai  fini  della
soluzione della controversia, tenuto conto che le ulteriori deduzioni
formulate dalla  parte  ricorrente  non  possono  trovare  favorevole
apprezzamento. 
    In  particolare,  alla  luce  di  quanto  verra'  successivamente
illustrato,  non  e'  fondata  la  censura  relativa  al  difetto  di
motivazione e al cattivo esercizio del  potere  discrezionale,  posto
che   nessun'altra   soluzione   era    giuridicamente    sostenibile
dall'Amministrazione resistente, in ragione del  chiaro  disposto  di
cui all'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che evidentemente
considera  preclusiva  all'ottenimento  dello  status  civitatis   la
mancata attestazione dell'adeguata conoscenza della lingua  italiana,
anche ove eziologicamente riconducibile ad  uno  stato  di  accertata
disabilita' del richiedente. 
    Ne'   e'   valorizzabile   il   riferimento    al    modulo    di
autocertificazione sulla conoscenza della lingua italiana  (documento
n. 8 allegato al  ricorso),  in  quanto  trattasi  di  documentazione
riferibile esclusivamente a soggetti  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno  U.E.  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  secondo   le
disposizioni dettate dal decreto del Ministero dell'Interno 4  giugno
2010. 
    Tutto cio'  nella  considerazione  che  l'odierna  ricorrente  ha
inoltrato, in data ..., istanza di concessione della cittadinanza  ai
sensi dell'art. 9 della legge 5  febbraio  1992,  n.  91,  e  che  la
Prefettura di Reggio Emilia, con comunicazione del ..., le ha opposto
il preavviso  di  rigetto,  evidenziando  quale  motivo  ostativo  la
circostanza che «il requisito del possesso di un'adeguata  conoscenza
della lingua italiana risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla
normativa». 
    Nelle osservazioni proposte  ad  esito  della  comunicazione  dei
motivi ostativi  all'accoglimento  dell'istanza,  la  richiedente  ha
documentato l'oggettiva impossibilita' di apprendimento della  lingua
italiana, producendo certificazione medica  rilasciata  dal  Servizio
Medicina Legale del Dipartimento di Sanita' Pubblica  della  AUSL  di
... attestante che «la  sig.ra  K.  S.  (...)  e'  affetto  da  gravi
limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti  da
eta' (...) handicap» (v. documento n. 7 allegato  al  ricorso),  ove,
evidentemente, il fattore «eta'» e quello «handicap» devono ritenersi
apprezzabili congiuntamente, in  ragione  della  circostanza  che  il
fisiologico invecchiamento dovuto all'eta' puo' solo  amplificare  un
disturbo cognitivo non tempestivamente trattato con diagnosi precoce. 
    La disabilita' di cui al predetto certificato  e'  circostanziata
dalla ricorrente con produzione, agli atti del giudizio, del  verbale
del ... della Commissione Medica per l'accertamento  dell'invalidita'
civile, delle condizioni visive e  della  sordita'  dell'INPS  di...,
relativo  alla  visita  per  la  revisione  dell'invalidita'   civile
avvenuta in data ..., da  cui  risulta  che  «la  Commissione  Medica
riconosce   l'interessato:   Invalido   ultrasessantacinquenne    con
difficolta' persistenti a svolgere le funzioni ed  i  compiti  propri
della sua eta' (legge n. 509/1988 - legge  n.  124/1998)  medio-grave
67%-99%»; e del verbale della Commissione Medica  per  l'accertamento
dell'handicap dell'INPS di  ...,  del...,  in  cui  e'  riportato  il
seguente giudizio conclusivo della  Commissione:  «Grado  invalidita'
Portatore di handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3,
comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104», i cui  esiti  sono  connessi
alla diagnosi di «Esiti mastectomia  sx  (9/2021)  per  CDI  (G3)  in
trattamento adiuvante; esiti (2017) decompressione canale  vertebrale
L4-L5 con residua stenosi  del  canale,  bulging  L3-L4  con  stenosi
residua,  tendinopatia  SOdx,  epicondilite  bilaterale,  osteopenia,
ipertensione  arteriosa,  ipotiroidismo  in  trattamento  sostitutivo
esiti crossectomia anteriore  stripping  di  grande  safena  in  buon
compenso.  Cardiopatia  ipertensiva,  lieve  insufficienza  valvolare
aortica» (v. documento n. 6 allegato al ricorso). 
    Nonostante     la     certificazione     prodotta,     attestante
l'impossibilita' oggettiva di apprendimento della lingua italiana per
deficit cognitivo, la Prefettura di Reggio Emilia,  con  decreto  del
..., ha dichiarato l'improcedibilita' della domanda  in  ragione  del
fatto che «dall'istruttoria esperita e' emerso che  il  requisito  di
un'adeguata conoscenza della lingua italiana risulta non  soddisfatto
nei modi previsti dalla normativa». 
    La «normativa» cui evidentemente fa  riferimento  la  motivazione
provvedimentale e' l'art. 9.1 della legge 5  febbraio  1992,  n.  91,
introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1
dicembre 2018, n. 132,  a  mente  del  quale  «La  concessione  della
cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al
possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza  della
lingua italiana, non  inferiore  al  livello  B1  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).  A  tal
fine, i  richiedenti,  che  non  abbiano  sottoscritto  l'accordo  di
integrazione di cui all'art. 4-bis del testo unico di cui al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  o  che  non  siano  titolari  di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo  di  cui
all'art. 9 del medesimo testo  unico,  sono  tenuti,  all'atto  della
presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo  di
studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico  o  paritario
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, ovvero a produrre apposita  certificazione  rilasciata
da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca». 
    La  ricorrente,  quindi,  prospettando  che  «la  norma   sarebbe
costituzionalmente illegittima (al pari di  quella  sopra  menzionata
[art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91]) e  si  porrebbe  quindi
una questione di illegittimita' costituzionale  sul  punto»,  intende
evidentemente sollevare la questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nella parte  in  cui
non  consente  l'acquisizione  della  cittadinanza  ove  la   mancata
conoscenza  della  lingua  italiana  dipenda  da  una  condizione  di
disabilita', di deficit cognitivo e invalidita' tali da precludere ab
imis l'apprendimento linguistico. 
    Ne  discende  la  rilevanza  della  questione   di   legittimita'
costituzionale  che  il  Collegio  intende   rimettere   alla   Corte
costituzionale con la presente ordinanza, che assume valore  decisivo
in ragione della tipologia di  vizio  censurato  -  vale  a  dire  la
compatibilita' dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n.  91  con
la Carta costituzionale, nella parte in cui assume  preclusiva  della
concessione della cittadinanza italiana la mancata  conoscenza  della
lingua   italiana,   anche   laddove   dipendente   da   un    quadro
clinico-nosografico del  richiedente  da  cui  inferirsi  un  deficit
cognitivo radicitus impeditivo della  possibilita'  di  apprendimento
della lingua - con la logica  conseguenza  che  il  suo  accoglimento
implicherebbe necessariamente quello del ricorso. 
    Quanto al concorrente profilo della  non  manifesta  infondatezza
della  questione,  il   Collegio   ritiene   necessario   riepilogare
brevemente il contesto normativo di riferimento. 
    L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede, al comma  1,
che «il coniuge, straniero o  apolide,  di  cittadino  italiano  puo'
acquistare la  cittadinanza  italiana  quando,  dopo  il  matrimonio,
risieda  legalmente  da  almeno  due  anni   nel   territorio   della
Repubblica, oppure  dopo  tre  anni  dalla  data  del  matrimonio  se
residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione  del  decreto
di cui all'art. 7, comma 1,  non  sia  intervenuto  lo  scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio  e
non sussista la separazione personale dei coniugi»; al comma 2 che «i
termini di cui al comma 1 sono ridotti della  meta'  in  presenza  di
figli nati o adottati dai coniugi». 
    L'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede, al comma  1,
che «La cittadinanza italiana puo' essere concessa  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica,  sentito  il  Consiglio  di  Stato,  su
proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero  del  quale  il
padre o la madre o uno degli ascendenti in  linea  retta  di  secondo
grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel  territorio
della Repubblica e, in entrambi i  casi,  vi  risiede  legalmente  da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  4,
comma 1, lettera  c);  b)  allo  straniero  maggiorenne  adottato  da
cittadino  italiano  che  risiede  legalmente  nel  territorio  della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente  alla  adozione;  c)
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno
cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato
membro delle  Comunita'  europee  se  risiede  legalmente  da  almeno
quattro anni nel territorio  della  Repubblica;  e)  all'apolide  che
risiede  legalmente  da  almeno  cinque  anni  nel  territorio  della
Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno  dieci
anni nel territorio della Repubblica»; al comma 2  che  «con  decreto
del Presidente della Repubblica, sentito  il  Consiglio  di  Stato  e
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri, la cittadinanza puo' essere concessa  allo  straniero  quando
questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando  ricorra
un eccezionale interesse dello Stato». 
    Come gia' precisato, l'art. 9.1 della legge 5 febbraio  1992,  n.
91, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla  legge  1
dicembre 2018, n. 132, dispone che «La concessione della cittadinanza
italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da
parte  dell'interessato,  di  un'adeguata  conoscenza  della   lingua
italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la  conoscenza  delle  lingue  (QCER)»,  richiedendo,
quindi, che gli aspiranti all'ottenimento del titolo, che non abbiano
sottoscritto l'accordo di integrazione  di  cui  all'art.  4-bis  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non  siano  titolari
di permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,
attestino «il possesso di  un  titolo  di  studio  rilasciato  da  un
istituto  di  istruzione  pubblico  o  paritario   riconosciuto   dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  o
dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca»
ovvero producano  «apposita  certificazione  rilasciata  da  un  ente
certificatore    riconosciuto    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca». 
    La conoscenza della lingua italiana e' evidentemente il metro  di
valutazione del grado di  inserimento  dello  straniero  nel  tessuto
sociale italiano; di talche' richiedere, per coloro che  non  abbiano
sottoscritto l'accordo di integrazione  di  cui  all'art.  4-bis  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non  siano  titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo,  il
possesso  di  un  titolo  di  studio  o  di  apposita  certificazione
rilasciata  da  un  ente  certificatore   riconosciuto   equivale   a
verificare che lo straniero, oltre a possedere i  requisiti  previsti
dagli articoli 5 e 9 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  abbia
dimostrato un elevato grado di integrazione nella societa'  italiana,
acquisendo la padronanza linguistica e con cio' dimostrando di essere
idoneo a conseguire lo status civitatis. 
    Orbene,  ove,  tuttavia,  detta  conoscenza   risulti   radicitus
preclusa da un deficit cognitivo  eziologicamente  riconducibile  sia
all'eta'  che  alla  sussistenza   di   una   condizione   patologica
certificata e per la quale sussista, come nel caso di  specie,  anche
documentazione relativa alla grave invalidita' della richiedente,  la
rigida applicazione dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992  n.  91
e, conseguentemente, il diniego  di  concessione  della  cittadinanza
italiana si pongono in contrasto, ad avviso del Collegio, con  alcuni
principi fondamentali consacrati nella Costituzione italiana. 
    La non manifesta infondatezza della questione emerge, in  primis,
dal contrasto dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992,  n.  91  con
l'art. 2 della Costituzione,  che  riconosce  i  diritti  inviolabili
dell'uomo, in una prospettiva sia personalistica che pluralistica. 
    Ed infatti non permettere ad un soggetto invalido  e  affetto  da
deficit  cognitivo   certificato   l'acquisizione   di   un   diritto
fondamentale, qual e' lo status di cittadino, dal momento che non  e'
in grado di apprendere  la  lingua  italiana  (non  per  mancanza  di
volonta', ma per oggettiva ed insuperabile  incapacita'  dovuta  alle
condizioni  psicofisiche)   significherebbe,   in   definitiva,   non
«garantire» tale diritto, escludendo il soggetto invalido e portatore
di deficit cognitivo dall'inserimento  completo  ed  effettivo  nella
collettivita'  alla   quale   oramai   appartiene,   solo   a   causa
dell'impedimento determinato da condizioni psicofisiche. 
    Ne deriverebbe, evidentemente, la lesione della  dignita'  e  del
valore  della  persona  che  l'art.  2  della  Costituzione,  con  il
riconoscimento e la  garanzia  dei  diritti  inviolabili,  «sia  come
singolo, sia nelle formazioni ove si  svolge  la  sua  personalita'»,
pone  al  vertice  dell'ordinamento  (cfr.  Corte  costituzionale,  8
novembre - 7 dicembre 2017 n. 258). 
    L'art.  2  della  Costituzione,  peraltro,  deve   essere   letto
congiuntamente all'art. 3 della Costituzione che, a protezione  della
stessa  inviolabilita'  dei  diritti,  garantisce  il  principio   di
eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali». 
    Orbene, tra le condizioni personali che limitano l'eguaglianza si
colloca indubbiamente la  condizione  di  disabilita'  che  ben  puo'
derivare da un  deficit  cognitivo  e  da  una  situazione  di  grave
invalidita' per come accertata nel caso di specie. 
    Pertanto, ad avviso del Collegio, la preclusione di acquisire  la
cittadinanza italiana per il solo fatto che il  soggetto  invalido  e
portatore del deficit cognitivo non sia in  grado  di  apprendere  la
lingua, cosi' come  risultante  dall'attuale  portata  dell'art.  9.1
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si pone in  contrasto  anche  con
l'art. 3 della Costituzione e con il principio di uguaglianza, atteso
che l'applicazione della citata disposizione normativa  e'  idonea  a
determinare una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti
«sani»,  in  quanto  non  affetti  da  alcun  disturbo  cognitivo   e
invalidita', e soggetti «non sani», ai quali, proprio a causa di  una
condizione psicofisica di natura  personale  (deficit  cognitivo  che
impedisce  ab  imis  l'apprendimento  della  lingua),  sarebbe  cosi'
preclusa l'acquisizione dello status civitatis. 
    In tale ottica, viene  in  rilievo,  altresi',  l'art.  38  della
Costituzione, che, al fine precipuo di  evitare  che  la  disabilita'
possa assurgere a fattore  limitativo  dell'uguaglianza,  delinea  un
sistema di sicurezza sociale volto a  riconoscere,  al  comma  1,  il
diritto all'assistenza sociale per gli  «inabili»  al  lavoro  e,  al
comma 3, il diritto all'educazione e  alla  formazione  professionale
agli «inabili» e ai «minorati» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 8
novembre - 7 dicembre 2017 n. 258). 
    Ad avviso del Collegio, inoltre, l'attuale formulazione dell'art.
9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 si pone in contrasto anche  con
il quadro normativo sovranazionale, cui l'ordinamento dello Stato  e'
tenuto a conformarsi a mente dell'art. 10 della  Costituzione  e,  in
particolare, con la Convenzione delle Nazioni  Unite  per  i  diritti
delle persone  con  disabilita',  approvata  dall'Assemblea  Generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia  in
data 30 marzo 2007 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. 
    Tale Convenzione contiene una definizione ampia del  concetto  di
disabilita', prevedendo all'art. 1, comma 2,  che  «per  persone  con
disabilita' si intendono coloro che presentano  durature  menomazioni
fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che  in  interazione  con
barriere di diversa  natura  possono  ostacolare  la  loro  piena  ed
effettiva partecipazione nella societa' su base  di  uguaglianza  con
gli altri»; di talche', nel  concetto  di  disabilita'  di  cui  alla
citata  Convenzione  ben  puo'  ritenersi  riconducibile  il  deficit
cognitivo comportante disturbi nell'apprendimento  della  lingua  che
viene in rilievo nel caso di specie. 
    Orbene, l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si pone  in
contrasto con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite  per  i
diritti delle persone con disabilita', a mente del quale  «gli  Stati
Parti  riconoscono  alle  persone  con  disabilita',   su   base   di
uguaglianza con gli altri, il diritto  alla  liberta'  di  movimento,
alla liberta' di scelta della propria residenza  e  il  diritto  alla
cittadinanza, anche assicurando che le persone con  disabilita':  (a)
abbiano il diritto di acquisire e  cambiare  la  cittadinanza  e  non
siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro
disabilita'; (b) non siano private a causa della  disabilita',  della
capacita' di  ottenere,  detenere  ed  utilizzare  la  documentazione
attinente  alla  loro  cittadinanza   o   altra   documentazione   di
identificazione, o di utilizzare le procedure  pertinenti,  quali  le
procedure di immigrazione, che si rendano necessarie  per  facilitare
l'esercizio del diritto alla liberta' di movimento; (...)», con  cio'
evidentemente riconoscendo  il  diritto  di  acquisire,  mantenere  e
cambiare la cittadinanza a prescindere dalle condizioni personali  di
disabilita'. 
    Tale diritto  puo'  chiaramente  essere  garantito  solo  ove  la
legislazione degli Stati aderenti alla Convenzione impedisca  che  la
disabilita', in qualsiasi forma essa  si  declini,  possa  costituire
elemento impeditivo all'acquisto, al mantenimento  e  al  cambiamento
della cittadinanza. 
    Il  Collegio  neppure   ritiene   che   sia   possibile   operare
un'interpretazione conforme alla  Costituzione  dell'art.  9.1  della
legge 5 febbraio 1992 n. 91, tentativo  questo  che,  ai  fini  della
rimessione di una  questione  di  legittimita'  costituzionale,  deve
essere  ragionevolmente  e  consapevolmente   escluso   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenza 2 - 11 dicembre 2015, n. 262). 
    Infatti,  se  e'  vero  che   «le   leggi   non   si   dichiarano
costituzionalmente   illegittime   perche'   e'    possibile    darne
interpretazioni incostituzionali [...],  ma  perche'  e'  impossibile
darne interpretazioni  costituzionali»  (cfr.  Corte  costituzionale,
sentenza 14  -  22  ottobre  1996,  n.  356),  nel  caso  di  specie,
l'impossibilita'   di   operare   un'interpretazione    conforme    a
Costituzione della anzidetta disposizione normativa discende dal  suo
chiaro tenore letterale, che non prevede  alcuna  deroga  all'obbligo
del richiedente la cittadinanza italiana - che non abbia sottoscritto
l'accordo  di  integrazione  di  cui  all'art.  4-bis   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non sia titolare di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - di dimostrare  la
conoscenza della lingua mediante produzione di un titolo di studio  o
di  apposita  certificazione  rilasciata  da  un  ente  certificatore
riconosciuto, neanche nei casi in cui la mancata  acquisizione  delle
competenze linguistiche sia dovuta a condizioni  personali  di  grave
disabilita'. 
    Risulta, dunque, che il legislatore, con l'art. 9.1 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 abbia operato  una  indebita  preclusione  della
concessione della cittadinanza  italiana  a  quei  soggetti  che,  in
ragione della  impossibilita'  di  apprendere  la  lingua  per  gravi
disabilita'  e  certificati  deficit  cognitivi,  non   siano   nelle
condizioni  di  documentare  la  conoscenza  della  lingua  italiana,
analogamente a come l'art. 10 della legge 5  febbraio  1992,  n.  91,
prima dell'intervento della Corte costituzionale con  la  sentenza  8
novembre - 7  dicembre  2017,  n.  258,  precludeva  l'efficacia  del
decreto di  concessione  della  cittadinanza,  nel  caso  di  mancato
giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,  anche
ai soggetti incapaci di soddisfare tale adempimento in ragione di una
grave e accertata condizione di disabilita'. 
    In definitiva, la  condizione  personale  di  grave  disabilita',
declinantesi  in  un  deficit  cognitivo  e  di  apprendimento  e  di
invalidita' grave, per come documentata nel caso di specie,  tale  da
impedire l'apprendimento della lingua italiana non  dovrebbe  essere,
ad  avviso  del  Collegio,   preclusiva   della   concessione   della
cittadinanza italiana, pena l'obliterazione del diritto  allo  status
civitatis, dei principi  di  tutela  dei  diritti  inviolabili  e  di
uguaglianza di cui agli  articoli  2  e  3  della  Costituzione,  del
sistema sicurezza sociale declinato dall'art. 38 della Costituzione e
del diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza di cui
all'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle
persone con  disabilita',  approvata  dall'Assemblea  Generale  delle
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, che, per effetto del c.d.  «rinvio
mobile» effettuato dall'art.  10  della  Costituzione,  assume  rango
costituzionale. 
    Per  le   ragioni   evidenziate,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
illustrata  in  parte  motiva  e   constatata   l'impossibilita'   di
un'interpretazione costituzionalmente  adeguata  della  normativa  in
questione, questo Tribunale rimette  alla  Corte  costituzionale,  ai
sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  9.1  della  legge  5  febbraio
1992, n. 91, introdotto dall'art. 14,  comma  1,  lettera  a-bis  del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, per violazione degli articoli 2,
3, 10 e 38 della Costituzione. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione  dell'incidente
di costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, della legge 11 marzo 1953, n.
87, la presente ordinanza sara'  comunicata  alle  parti  costituite,
notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata
anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della
Camera dei Deputati. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.