IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA
Sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 299 del 2023, proposto da:
S. K., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Frenna e
Lucia Larocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in
Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento datato ..., notificato alla ricorrente in
data ..., con il quale la Prefettura di Reggio Emilia ha decretato
l'inammissibilita' dell'istanza n... di concessione della
cittadinanza italiana per mancata conoscenza adeguata della lingua
italiana;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura -
U.T.G. di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la
dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte ricorrente il
difensore, come specificato nel verbale.
Nel presente giudizio si controverte della legittimita' del
provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha dichiarato
l'inammissibilita' dell'istanza di concessione della cittadina
italiana alla sig.ra K. S. per mancanza di conoscenza adeguata della
lingua italiana.
In particolare, in fatto, la sig.ra K. S. in data... ha
presentato, tramite il portale del Ministero dell'Interno, istanza di
concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In data..., la Prefettura di Reggio Emilia ha opposto alla
richiedente il preavviso del rigetto, specificando che, ad esito
dell'istruttoria condotta, «il requisito del possesso di un'adeguata
conoscenza della lingua italiana risulta non soddisfatto nei modi
previsti dalla normativa».
In risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, in data ...
la sig.ra K. S. ha prodotto alla Prefettura di Reggio Emilia, per il
tramite del difensore, certificazione medica rilasciata dal Servizio
Medicina Legale del Dipartimento di Sanita' Pubblica della AUSL di
... attestante che «la sig.ra K. S. (...) e' affetto da gravi
limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti da
eta' (...) handicap» (v. documento n. 7 allegato al ricorso).
La ricorrente, peraltro, circostanzia la disabilita' («handicap»)
di cui al citato certificato, producendo agli atti del giudizio il
verbale del ... della Commissione Medica per l'accertamento
dell'invalidita' civile, delle condizioni visive e della sordita'
dell'INPS di..., relativo alla visita per la revisione
dell'invalidita' civile avvenuta in data ..., attestante che «la
Commissione Medica riconosce l'interessato: Invalido
ultrasessantacinquenne con difficolta' persistenti a svolgere le
funzioni ed i compiti propri della sua eta' (legge n. 509/1988 -
legge n. 124/1998) medio-grave 67%-99%», nonche' il verbale della
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'INPS di...
del..., in cui e' riportato il seguente giudizio conclusivo della
Commissione: «Grado invalidita' Portatore di handicap in situazione
di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.
104» (v. documento n. 6 allegato al ricorso).
Gli esiti del giudizio di invalidita' civile sono determinati in
ragione della diagnosi di «Esiti mastectomia sx (9/2021) per CDI (G3)
in trattamento adiuvante; esiti (2017) decompressione canale
vertebrale L4-L5 con residua stenosi del canale, bulging L3-L4 con
stenosi residua, tendinopatia SOdx, epicondilite bilaterale,
osteopenia, ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in trattamento
sostitutivo; esiti crossectomia anteriore stripping di grande safena
in buon compenso. Cardiopatia ipertensiva, lieve insufficienza
valvolare aortica» (v. documento n. 6 allegato al ricorso).
Ritenendo che quanto documentato dalla richiedente non fosse
idoneo a superare i motivi ostativi rappresentati nel preavviso di
rigetto, con provvedimento del ... la Prefettura di Reggio Emilia ha
dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza
in ragione della circostanza che «dall'istruttoria esperita e' emerso
che il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana
risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla normativa».
Avverso tale provvedimento la sig.ra K. S. ha proposto ricorso
innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, che, con ordinanza n.
15013 del giorno 11 ottobre 2023, ha dichiarato «la propria
incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe, indicando come
territorialmente competente il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4,
c.p.a.».
Il ricorso e' stato pertanto riassunto innanzi a questo
Tribunale, con deposito del 10 novembre 2023.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la
Prefettura di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 226 del 14 dicembre 2023, questo Tribunale ha
ritenuto le esigenze della ricorrente adeguatamente tutelabili con la
sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55,
comma 10, codice procedura amministrativa, fissando l'udienza
pubblica per la discussione del merito per il giorno 8 maggio 2024.
Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, la causa e' stata
trattenuta in decisione.
Questo Giudice ritiene di rimettere alla Corte costituzionale la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, stante la sua rilevanza ai fini della
definizione del presente giudizio e la sua non manifesta
infondatezza, per le ragioni che innanzi si illustrano.
L'odierno gravame e' affidato a tre motivi di ricorso.
I. «Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art.
9.1 legge n. 91/1992».
II. «Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e
segnatamente per carenza, illogicita' e irragionevolezza della
motivazione, contraddittorieta' tra atti della medesima
amministrazione, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e
difetto di motivazione».
III. «Violazione di legge in relazione all'art. 97 della
Costituzione in relazione al buon andamento della pubblica
amministrazione».
La ricorrente, dopo aver precisato quanto disposto dall'art. 9 e
dall'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 51, prospetta che, se e'
vero che l'Amministrazione nella concessione della cittadinanza
italiana gode di un ampio margine di discrezionalita', con
valutazioni che si estendono anche in ordine all'assenza di "vulnus"
per le condizioni di sicurezza dello Stato, tuttavia tale
discrezionalita' non puo' ritenersi priva di limiti.
Precisa che il sindacato giurisdizionale su detta
discrezionalita' debba essere esercitato nei casi di palese
incongruita' del processo valutativo o di erronea conoscenza della
situazione di fatto, nonche' nei casi di palese irragionevolezza o di
evidente abnormita'.
Cita un arresto giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. III,
28 maggio 2013 n. 2920) in cui la discrezionalita' esercitata
dall'Amministrazione nella valutazione dell'istanza di cittadinanza
e' stata oggetto di sindacato demolitorio da parte del giudice
amministrativo, sulla scorta del rilievo che l'esercizio del potere
discrezionale dell'amministrazione non sarebbe stato «assistito da
seri profili d'adeguatezza e proporzionalita'».
Lamenta che, nel caso di specie, l'Amministrazione avrebbe
adottato un provvedimento in violazione di legge.
Prospetta che, dalle osservazioni proposte ad esito del preavviso
di rigetto, emergeva chiaramente la situazione di oggettiva
impossibilita' di conseguire la conoscenza della lingua italiana, per
deficit cognitivo attestato da certificazione della AUSL di ... e
connesso non solo all'eta', ma anche all'invalidita' civile per come
certificata con documentazione rilasciata dall'INPS.
Soggiunge che la Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre -
7 dicembre 2017, n. 258, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 «nella parte in cui non
prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di
soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata
condizione di disabilita'».
Prospetta, pertanto, un analogo profilo di illegittimita'
costituzionale sotteso alla motivazione del provvedimento di diniego,
con riferimento all'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
nella parte in cui ammette che l'impossibilita' di acquisire la
conoscenza della lingua italiana (e il relativo certificato
linguistico) in ragione di una grave ed accertata disabilita' sia
comunque preclusiva del conseguimento della cittadinanza italiana.
Conclude segnalando come il motivo addotto a supporto del diniego
dell'istanza si ponga in violazione del principio di uguaglianza
consacrato dall'art. 3 della Costituzione, ove, come nel caso di
specie, la mancata conoscenza della lingua italiana sia determinata
da oggettivi deficit di apprendimento linguistico, per come attestati
dalla certificazione prodotta.
Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla
ricorrente.
Per cio' che attiene alla rilevanza nel presente giudizio, la
questione di costituzionalita' proposta e' dirimente ai fini della
soluzione della controversia, tenuto conto che le ulteriori deduzioni
formulate dalla parte ricorrente non possono trovare favorevole
apprezzamento.
In particolare, alla luce di quanto verra' successivamente
illustrato, non e' fondata la censura relativa al difetto di
motivazione e al cattivo esercizio del potere discrezionale, posto
che nessun'altra soluzione era giuridicamente sostenibile
dall'Amministrazione resistente, in ragione del chiaro disposto di
cui all'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che evidentemente
considera preclusiva all'ottenimento dello status civitatis la
mancata attestazione dell'adeguata conoscenza della lingua italiana,
anche ove eziologicamente riconducibile ad uno stato di accertata
disabilita' del richiedente.
Ne' e' valorizzabile il riferimento al modulo di
autocertificazione sulla conoscenza della lingua italiana (documento
n. 8 allegato al ricorso), in quanto trattasi di documentazione
riferibile esclusivamente a soggetti in possesso del permesso di
soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, secondo le
disposizioni dettate dal decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno
2010.
Tutto cio' nella considerazione che l'odierna ricorrente ha
inoltrato, in data ..., istanza di concessione della cittadinanza ai
sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e che la
Prefettura di Reggio Emilia, con comunicazione del ..., le ha opposto
il preavviso di rigetto, evidenziando quale motivo ostativo la
circostanza che «il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza
della lingua italiana risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla
normativa».
Nelle osservazioni proposte ad esito della comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la richiedente ha
documentato l'oggettiva impossibilita' di apprendimento della lingua
italiana, producendo certificazione medica rilasciata dal Servizio
Medicina Legale del Dipartimento di Sanita' Pubblica della AUSL di
... attestante che «la sig.ra K. S. (...) e' affetto da gravi
limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti da
eta' (...) handicap» (v. documento n. 7 allegato al ricorso), ove,
evidentemente, il fattore «eta'» e quello «handicap» devono ritenersi
apprezzabili congiuntamente, in ragione della circostanza che il
fisiologico invecchiamento dovuto all'eta' puo' solo amplificare un
disturbo cognitivo non tempestivamente trattato con diagnosi precoce.
La disabilita' di cui al predetto certificato e' circostanziata
dalla ricorrente con produzione, agli atti del giudizio, del verbale
del ... della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidita'
civile, delle condizioni visive e della sordita' dell'INPS di...,
relativo alla visita per la revisione dell'invalidita' civile
avvenuta in data ..., da cui risulta che «la Commissione Medica
riconosce l'interessato: Invalido ultrasessantacinquenne con
difficolta' persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri
della sua eta' (legge n. 509/1988 - legge n. 124/1998) medio-grave
67%-99%»; e del verbale della Commissione Medica per l'accertamento
dell'handicap dell'INPS di ..., del..., in cui e' riportato il
seguente giudizio conclusivo della Commissione: «Grado invalidita'
Portatore di handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3,
comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104», i cui esiti sono connessi
alla diagnosi di «Esiti mastectomia sx (9/2021) per CDI (G3) in
trattamento adiuvante; esiti (2017) decompressione canale vertebrale
L4-L5 con residua stenosi del canale, bulging L3-L4 con stenosi
residua, tendinopatia SOdx, epicondilite bilaterale, osteopenia,
ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in trattamento sostitutivo
esiti crossectomia anteriore stripping di grande safena in buon
compenso. Cardiopatia ipertensiva, lieve insufficienza valvolare
aortica» (v. documento n. 6 allegato al ricorso).
Nonostante la certificazione prodotta, attestante
l'impossibilita' oggettiva di apprendimento della lingua italiana per
deficit cognitivo, la Prefettura di Reggio Emilia, con decreto del
..., ha dichiarato l'improcedibilita' della domanda in ragione del
fatto che «dall'istruttoria esperita e' emerso che il requisito di
un'adeguata conoscenza della lingua italiana risulta non soddisfatto
nei modi previsti dalla normativa».
La «normativa» cui evidentemente fa riferimento la motivazione
provvedimentale e' l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1
dicembre 2018, n. 132, a mente del quale «La concessione della
cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al
possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della
lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal
fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di
integrazione di cui all'art. 4-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'art. 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della
presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di
studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata
da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca».
La ricorrente, quindi, prospettando che «la norma sarebbe
costituzionalmente illegittima (al pari di quella sopra menzionata
[art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91]) e si porrebbe quindi
una questione di illegittimita' costituzionale sul punto», intende
evidentemente sollevare la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nella parte in cui
non consente l'acquisizione della cittadinanza ove la mancata
conoscenza della lingua italiana dipenda da una condizione di
disabilita', di deficit cognitivo e invalidita' tali da precludere ab
imis l'apprendimento linguistico.
Ne discende la rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale che il Collegio intende rimettere alla Corte
costituzionale con la presente ordinanza, che assume valore decisivo
in ragione della tipologia di vizio censurato - vale a dire la
compatibilita' dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con
la Carta costituzionale, nella parte in cui assume preclusiva della
concessione della cittadinanza italiana la mancata conoscenza della
lingua italiana, anche laddove dipendente da un quadro
clinico-nosografico del richiedente da cui inferirsi un deficit
cognitivo radicitus impeditivo della possibilita' di apprendimento
della lingua - con la logica conseguenza che il suo accoglimento
implicherebbe necessariamente quello del ricorso.
Quanto al concorrente profilo della non manifesta infondatezza
della questione, il Collegio ritiene necessario riepilogare
brevemente il contesto normativo di riferimento.
L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede, al comma 1,
che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo'
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto
di cui all'art. 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non sussista la separazione personale dei coniugi»; al comma 2 che «i
termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di
figli nati o adottati dai coniugi».
L'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede, al comma 1,
che «La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il
padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio
della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da
cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c)
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno
cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato
membro delle Comunita' europee se risiede legalmente da almeno
quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che
risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci
anni nel territorio della Repubblica»; al comma 2 che «con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando
questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra
un eccezionale interesse dello Stato».
Come gia' precisato, l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1
dicembre 2018, n. 132, dispone che «La concessione della cittadinanza
italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da
parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua
italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)», richiedendo,
quindi, che gli aspiranti all'ottenimento del titolo, che non abbiano
sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
attestino «il possesso di un titolo di studio rilasciato da un
istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»
ovvero producano «apposita certificazione rilasciata da un ente
certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca».
La conoscenza della lingua italiana e' evidentemente il metro di
valutazione del grado di inserimento dello straniero nel tessuto
sociale italiano; di talche' richiedere, per coloro che non abbiano
sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il
possesso di un titolo di studio o di apposita certificazione
rilasciata da un ente certificatore riconosciuto equivale a
verificare che lo straniero, oltre a possedere i requisiti previsti
dagli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, abbia
dimostrato un elevato grado di integrazione nella societa' italiana,
acquisendo la padronanza linguistica e con cio' dimostrando di essere
idoneo a conseguire lo status civitatis.
Orbene, ove, tuttavia, detta conoscenza risulti radicitus
preclusa da un deficit cognitivo eziologicamente riconducibile sia
all'eta' che alla sussistenza di una condizione patologica
certificata e per la quale sussista, come nel caso di specie, anche
documentazione relativa alla grave invalidita' della richiedente, la
rigida applicazione dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91
e, conseguentemente, il diniego di concessione della cittadinanza
italiana si pongono in contrasto, ad avviso del Collegio, con alcuni
principi fondamentali consacrati nella Costituzione italiana.
La non manifesta infondatezza della questione emerge, in primis,
dal contrasto dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con
l'art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili
dell'uomo, in una prospettiva sia personalistica che pluralistica.
Ed infatti non permettere ad un soggetto invalido e affetto da
deficit cognitivo certificato l'acquisizione di un diritto
fondamentale, qual e' lo status di cittadino, dal momento che non e'
in grado di apprendere la lingua italiana (non per mancanza di
volonta', ma per oggettiva ed insuperabile incapacita' dovuta alle
condizioni psicofisiche) significherebbe, in definitiva, non
«garantire» tale diritto, escludendo il soggetto invalido e portatore
di deficit cognitivo dall'inserimento completo ed effettivo nella
collettivita' alla quale oramai appartiene, solo a causa
dell'impedimento determinato da condizioni psicofisiche.
Ne deriverebbe, evidentemente, la lesione della dignita' e del
valore della persona che l'art. 2 della Costituzione, con il
riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili, «sia come
singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalita'»,
pone al vertice dell'ordinamento (cfr. Corte costituzionale, 8
novembre - 7 dicembre 2017 n. 258).
L'art. 2 della Costituzione, peraltro, deve essere letto
congiuntamente all'art. 3 della Costituzione che, a protezione della
stessa inviolabilita' dei diritti, garantisce il principio di
eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali».
Orbene, tra le condizioni personali che limitano l'eguaglianza si
colloca indubbiamente la condizione di disabilita' che ben puo'
derivare da un deficit cognitivo e da una situazione di grave
invalidita' per come accertata nel caso di specie.
Pertanto, ad avviso del Collegio, la preclusione di acquisire la
cittadinanza italiana per il solo fatto che il soggetto invalido e
portatore del deficit cognitivo non sia in grado di apprendere la
lingua, cosi' come risultante dall'attuale portata dell'art. 9.1
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si pone in contrasto anche con
l'art. 3 della Costituzione e con il principio di uguaglianza, atteso
che l'applicazione della citata disposizione normativa e' idonea a
determinare una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti
«sani», in quanto non affetti da alcun disturbo cognitivo e
invalidita', e soggetti «non sani», ai quali, proprio a causa di una
condizione psicofisica di natura personale (deficit cognitivo che
impedisce ab imis l'apprendimento della lingua), sarebbe cosi'
preclusa l'acquisizione dello status civitatis.
In tale ottica, viene in rilievo, altresi', l'art. 38 della
Costituzione, che, al fine precipuo di evitare che la disabilita'
possa assurgere a fattore limitativo dell'uguaglianza, delinea un
sistema di sicurezza sociale volto a riconoscere, al comma 1, il
diritto all'assistenza sociale per gli «inabili» al lavoro e, al
comma 3, il diritto all'educazione e alla formazione professionale
agli «inabili» e ai «minorati» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 8
novembre - 7 dicembre 2017 n. 258).
Ad avviso del Collegio, inoltre, l'attuale formulazione dell'art.
9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 si pone in contrasto anche con
il quadro normativo sovranazionale, cui l'ordinamento dello Stato e'
tenuto a conformarsi a mente dell'art. 10 della Costituzione e, in
particolare, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti
delle persone con disabilita', approvata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia in
data 30 marzo 2007 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
Tale Convenzione contiene una definizione ampia del concetto di
disabilita', prevedendo all'art. 1, comma 2, che «per persone con
disabilita' si intendono coloro che presentano durature menomazioni
fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con
barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed
effettiva partecipazione nella societa' su base di uguaglianza con
gli altri»; di talche', nel concetto di disabilita' di cui alla
citata Convenzione ben puo' ritenersi riconducibile il deficit
cognitivo comportante disturbi nell'apprendimento della lingua che
viene in rilievo nel caso di specie.
Orbene, l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si pone in
contrasto con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i
diritti delle persone con disabilita', a mente del quale «gli Stati
Parti riconoscono alle persone con disabilita', su base di
uguaglianza con gli altri, il diritto alla liberta' di movimento,
alla liberta' di scelta della propria residenza e il diritto alla
cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilita': (a)
abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non
siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro
disabilita'; (b) non siano private a causa della disabilita', della
capacita' di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione
attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di
identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le
procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare
l'esercizio del diritto alla liberta' di movimento; (...)», con cio'
evidentemente riconoscendo il diritto di acquisire, mantenere e
cambiare la cittadinanza a prescindere dalle condizioni personali di
disabilita'.
Tale diritto puo' chiaramente essere garantito solo ove la
legislazione degli Stati aderenti alla Convenzione impedisca che la
disabilita', in qualsiasi forma essa si declini, possa costituire
elemento impeditivo all'acquisto, al mantenimento e al cambiamento
della cittadinanza.
Il Collegio neppure ritiene che sia possibile operare
un'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 9.1 della
legge 5 febbraio 1992 n. 91, tentativo questo che, ai fini della
rimessione di una questione di legittimita' costituzionale, deve
essere ragionevolmente e consapevolmente escluso (cfr. Corte
costituzionale, sentenza 2 - 11 dicembre 2015, n. 262).
Infatti, se e' vero che «le leggi non si dichiarano
costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne
interpretazioni incostituzionali [...], ma perche' e' impossibile
darne interpretazioni costituzionali» (cfr. Corte costituzionale,
sentenza 14 - 22 ottobre 1996, n. 356), nel caso di specie,
l'impossibilita' di operare un'interpretazione conforme a
Costituzione della anzidetta disposizione normativa discende dal suo
chiaro tenore letterale, che non prevede alcuna deroga all'obbligo
del richiedente la cittadinanza italiana - che non abbia sottoscritto
l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non sia titolare di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - di dimostrare la
conoscenza della lingua mediante produzione di un titolo di studio o
di apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore
riconosciuto, neanche nei casi in cui la mancata acquisizione delle
competenze linguistiche sia dovuta a condizioni personali di grave
disabilita'.
Risulta, dunque, che il legislatore, con l'art. 9.1 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 abbia operato una indebita preclusione della
concessione della cittadinanza italiana a quei soggetti che, in
ragione della impossibilita' di apprendere la lingua per gravi
disabilita' e certificati deficit cognitivi, non siano nelle
condizioni di documentare la conoscenza della lingua italiana,
analogamente a come l'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
prima dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 8
novembre - 7 dicembre 2017, n. 258, precludeva l'efficacia del
decreto di concessione della cittadinanza, nel caso di mancato
giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, anche
ai soggetti incapaci di soddisfare tale adempimento in ragione di una
grave e accertata condizione di disabilita'.
In definitiva, la condizione personale di grave disabilita',
declinantesi in un deficit cognitivo e di apprendimento e di
invalidita' grave, per come documentata nel caso di specie, tale da
impedire l'apprendimento della lingua italiana non dovrebbe essere,
ad avviso del Collegio, preclusiva della concessione della
cittadinanza italiana, pena l'obliterazione del diritto allo status
civitatis, dei principi di tutela dei diritti inviolabili e di
uguaglianza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, del
sistema sicurezza sociale declinato dall'art. 38 della Costituzione e
del diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza di cui
all'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle
persone con disabilita', approvata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, che, per effetto del c.d. «rinvio
mobile» effettuato dall'art. 10 della Costituzione, assume rango
costituzionale.
Per le ragioni evidenziate, ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
illustrata in parte motiva e constatata l'impossibilita' di
un'interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa in
questione, questo Tribunale rimette alla Corte costituzionale, ai
sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni
dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, per violazione degli articoli 2,
3, 10 e 38 della Costituzione.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione dell'incidente
di costituzionalita'.
Ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, della legge 11 marzo 1953, n.
87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite,
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della
Camera dei Deputati.
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.