IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
 
 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  244  del  2024,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Cirsa Italia S.p.a.,  Palabingo  S.r.l.,  rispettivamente
nelle persone dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate  e
difese dall'avvocato Luca Giacobbe, con domicilio  digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia; 
 
                               contro 
 
    Agenzia delle dogane e  Monopoli,  Direzione  Regionale  Liguria,
Piemonte e Valle D'Aosta, Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
rispettivamente  nelle  persone  del  legale  rappresentante  e   del
Ministro  pro-tempore,   rappresentati   e   difesi   dall'Avvocatura
Distrettuale dello  Stato,  domiciliataria  ex-lege  in  Torino,  via
dell'Arsenale, 21; 
    Agenzia delle  dogane  e  Monopoli,  Direzione  centrale  ufficio
apparecchi, Agenzia delle dogane e Monopoli, Ufficio di  Alessandria,
non costituiti in giudizio; 
    nei confronti Gamenet Spa, m persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore, rappresentata  difesa  dagli  avvocati  Fabio  Cintioli,
Dario Ruggiero, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC  da
Registri di Giustizia; 
    per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
      del silenzio inadempimento serbato dall'Agenzia delle dogane  e
Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte, Liguria e Valle  d'Aosta,
sede di Torino, sull'istanza proposta  in  data  16  gennaio  2024  e
sollecitata in data 28  febbraio  2024,  dalla  ricorrente  Palabingo
S.r.l. e diretta ad ottenere dalla suddetta  amministrazione  l'avvio
del  procedimento  amministrativo  con  intimazione  a   carico   del
Concessionario  Gamenet  S.p.a.  di  richiedere  l'annullamento   del
relativo titolo autorizzativo correlato alla raccolta di gioco  nelle
Sale Bingo della ricorrente  Palabingo  S.r.l.,  pena,  entro  trenta
giorni, l'adozione del provvedimento conclusivo di revoca del  titolo
autorizzativo  predetto   per   consentire   l'ingresso   del   nuovo
Concessionario Cirsa Italia S.p.a.; 
      della responsabilita'  dell'amministrazione  resistente  e  del
relativo danno dalla stessa prodotto in conseguenza  dell'illegittimo
silenzio serbato; 
      e, ove necessario, per l'adozione dei  provvedimenti  ai  sensi
dell'art. 31, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, del c.p.a.; 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CIRSA  Italia
S.p.a. il 23 aprile 2024: 
      per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari, 
      della nota dell'Agenzia delle dogane e Monopoli, DT II Liguria,
Piemonte  e  Valle  D'Aosta,  Sezione   operativa   territoriale   di
Alessandria, prot. AAMS - UMTO - REG. UFF. 11148 - 3  aprile  2024  -
358087628 - 67966676, del 3 aprile  2024,  avente  ad  oggetto  «Sala
Bingo Alexandria e Sala Bingo Serravalle Scrivia. Raccolta  di  gioco
con apparecchi VLT cod. EA010203983A e  cod.  EA010007479E.  Vertenza
tra gestore delle sale e Concessionario di  rete  per  la  cessazione
delle sale di proprieta' della societa' Palabingo s.r.l.»; 
      nonche',  di  ogni   altro   atto   presupposto,   connesso   e
conseguenziale; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;  Visti
tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'Agenzia  delle
dogane e Monopoli, Direzione  Regionale  Liguria,  Piemonte  e  Valle
D'Aosta, del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  di  Gamenet
Spa; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 11  gmgno  2024  il
dott. Raffaele Prosperi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                        Esposizione del fatto 
 
    Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo  e
notificato  il  15  marzo  2024,  Cirsa  S.p.a.  e  Palabingo  s.r.l.
sostenevano  l'illegittimita'  del  silenzio  inadempimento   serbato
dall'Agenzia  delle  dogane  e  Monopoli  -  Direzione   Territoriale
Piemonte, Liguria e  Valle  d'Aosta,  sede  di  Torino,  sull'istanza
proposta in data 16 gennaio 2024,  e  sollecitata  il  successivo  28
febbraio, dalla ricorrente Palabingo S.r.l.  e  diretta  ad  ottenere
dalla   suddetta    amministrazione    l'avvio    del    procedimento
amministrativo con intimazione a carico  del  concessionario  Gamenet
s.p.a. di richiedere l'annullamento del relativo titolo autorizzativo
correlato alla raccolta di gioco nelle Sale  Bingo  della  ricorrente
Palabingo S.r.l., pena, entro 30 giorni, l'adozione del provvedimento
conclusivo di revoca del titolo autorizzativo predetto per consentire
l'ingresso del nuovo  Concessionario  Cirsa  Italia  S.p.a.;  e,  ove
necessario, per l'adozione dei provvedimenti ai sensi  dell'art.  31,
comma 3, e dell'art. 117, comma 2, del c.p.a. 
    Le ricorrenti, attive nel settore  del  cosiddetto  gioco  lecito
pubblico e nello specifico, nel settore degli apparecchi con  vincita
in denaro di cui all'art. 110, comma 6,  lett.  a)  e  lett.  b)  del
TULPS, svolgevano la prima la realizzazione  e  la  conduzione  della
rete per  la  gestione  telematica  del  gioco  lecito  mediante  gli
apparecchi e la seconda la  funzione  di  custodia  degli  apparecchi
stessi e il compito di provvedere alla loro gestione e  manutenzione,
nonche' di assicurarne l'accessibilita' e disponibilita'  all'utenza,
agendo unicamente tra esse con accordi regolati da negozi di  diritto
privato,  comunicandone   la   costituzione,   la   modificazione   o
l'estinzione all'Agenzia delle dogane e Monopoli. 
    Esposte  con  dovizia  di  particolari  le  caratteristiche   che
regolano il sistema delle concessioni, il  ricorso  enunciava  che  i
giorni 24 aprile 2018 e 24 maggio 2018 Palabingo  e  Gamenet  S.p.a.,
attuale controinteressata,  avevano  sottoscritto  contratti  per  il
collegamento  alla  rete  del  concessionario   di   apparecchi   VLT
all'interno delle sale bingo  di  proprieta'  di  Palabingo,  ubicate
rispettivamente nel  Comune  di  Alessandria  e  Serravalle  Scrivia,
almeno sino al 30 aprile 2020. 
    Poco anteriormente  a  tale  scadenza  Palabingo,  nel  frattempo
entrata nel  gruppo  societario  di  Cirsa,  avvisava  Gamenet  della
propria  intenzione  di  sostituire  gli  apparecchi   videoterminali
collegati alla rete telematica di Gamenet S.p.a. con quelli di  altro
concessionario, Cirsa appunto; ne scaturiva una controversia  dinanzi
al tribunale civile di Roma che con sentenza 7 ottobre 2023 accertava
l'esaurimento dei contratti tra le parti in relazione alle  due  case
da gioco, l'una ad Alessandria, via Fausto Coppi n. 15, e  l'altra  a
Serravalle Scrivia, via Novi n. 63. 
    Palabingo trasmetteva all'Ufficio Territoriale per  il  Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta sede di Torino dell'Agenzia  delle  dogane  e
Monopoli  copia  della  sentenza  e  l'istanza  di  intimazione  alla
cessazione delle sale senza ottenere alcun riscontro,  fatto  che  si
ripeteva dopo il sollecito del 28 febbraio 2024. 
    Avverso tale  silenzio  dei  ricorrenti  deducevano  le  seguenti
censure: 
      I. Violazione dell'art. 2, legge 7 agosto 1990 n. 241 e lesione
del diritto della liberta' di impresa. 
      II. Richiesta di indennizzo  risarcimento  del  danno  ex  art.
2-bis, legge n. 241 del 1990. Le ricorrenti concludevano come in atti
con vittoria di spese. 
    Con atto recante motivi aggiunti notificati il 23 aprile 2024  la
Palabingo e la Cirsa impugnavano la nota 3 aprile  2024  dell'Agenzia
delle dogane e Monopoli negava  il  proprio  intervento  che  sarebbe
stato, a parere della P.A., un atto suscitato da  rapporti  giuridici
di diritto privato e di non dover adottare  specifici  provvedimenti.
Le  ricorrenti,  dopo   aver   nuovamente   criticato   il   silenzio
dell'Agenzia come del tutto ingiustificato,  deducevano  le  seguenti
censure: 
      I. Violazione degli artt. 2, 7 e 10, legge n. 241  del  1990  e
successive modifiche ed integrazioni. E delle garanzie  partecipative
procedimentali. 
      II.  Eccesso  di  potere  difetto  assoluto   di   motivazione,
insufficienza detta estrinseca  e  intrinseca.  Violazione  dell'art.
3, legge n. 241, del 1990 e dell'art. 287 c.p.c. 
    Chiedevano in via cautelare la fissazione dell'udienza di  merito
ex art. 55 comma 10, c.p.a. e concludevano come in atti. 
    L'Agenzia delle dogane e Monopoli, Direzione  Regionale  Liguria,
Piemonte e Valle d'Aosta e la controinteressata Gamenet si costituiva
contestando  le  censure  dei   ricorrenti   ed   inoltre   eccependo
l'incompetenza territoriale di  questo  Tribunale  amministrativo  in
virtu' di quanto disposto dall'art. 135 c.p.a. sui  provvedimenti  in
materia  di  giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   della   ex
amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,  ora  ADM,  ricadenti
nella competenza territoriale del T.A.R. del Lazio. 
    Alla  odierna  Camera  di  consiglio  la  causa  e'  passata   in
decisione. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Il Collegio, vista anche l'eccezione di incompetenza territoriale
di  questo  Tribunale  amministrativo  sollevata  dalle   controparti
costituite, ritiene indispensabile, per decidere se  trasmettere  gli
atti al TAR Lazio, sollevare questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 135 c. 1 lett. q-quater c.p.a. nella  parte  relativa  alla
previsione della competenza funzionale  inderogabile  del  TAR  Lazio
anche per i provvedimenti  riguardanti  «le  controversie  aventi  ad
oggetto i  provvedimenti  emessi  dall'amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato in  materia  di  giochi  pubblici  con  vincita  in
denaro» per violazione degli articoli 3, 25,  76,  111  e  125  della
Costituzione. 
    La questione e' oggettivamente rilevante ai fini della decisione,
poiche' in ogni caso il Collegio non puo' prendere  cognizione  della
controversia, in quanto, stando al diritto positivo primario vigente,
il Collegio dovrebbe pregiudizialmente spogliarsi della  controversia
per trasmetterla al  Tribunale  amministrativo  del  Lazio  prima  di
qualsiasi altra decisione. 
    Nel merito, prima di ogni tipo di disamina, va rilevato che  gia'
la Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 13 giugno 2014,  n.  174 -
Gazzetta Ufficiale n. 26 s.s. del 18  giugno  2014  -  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  comma  1,  in  esame,  lettera
q-quater «nella parte in cui prevede la devoluzione  alla  competenza
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,  sede
di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  emessi
dall'autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita  in  denaro»,  provvedendo  su
varie ordinanze anche di questo Tribunale (per tutte ord.  15  giugno
2013 n. 779). 
    E' da quanto considerato in queste ordinanze che  si  ritiene  di
prendere le mosse. Come e'  noto  la  1.  6  dicembre  1971  n.  1034
istitutiva  dei  tribunali  amministrativi  regionali  ripartiva   la
competenza in linea generale per ciascun tribunale  amministrativo  e
cio' anche per gli atti emanati da organi centrali dello Stato la cui
efficacia  era  limitata  territorialmente  alla  circoscrizione  del
singolo tribunale amministrativo regionale  nel  rispetto  di  quanto
discendente dall'art. 125 della Costituzione, con la  sola  eccezione
degli atti  statali  di  carattere  nazionale  rimessa  al  tribunale
amministrativo regionale con sede a Roma. 
    Tale impianto e' rimasto nei decenni  sostanzialmente  invariato,
fatto  salvo  il  regime  della   competenza   divenuta   del   tutto
inderogabile con l'art. 13 del codice del processo amministrativo. 
    Una  rilevante  modifica  era  comunque  intervenuta   prima   di
quest'ultimo con l'art. 4 della legge 12 aprile 1990  n.  74  che  ha
individuato la competenza funzionale del Tribunale amministrativo del
Lazio per i provvedimenti del Consiglio Superiore della  Magistratura
riguardanti i magistrati ordinari e tale disciplina e' stata ritenuta
compatibile con gli artt.  3,  24  e  125  della  Costituzione  dalla
sentenza della Corte 22 aprile 1992  n.  189,  in  vista  dei  poteri
costituzionali del  Consiglio  Superiore  e  dello  status  peculiare
rivestito dei magistrati ordinari rispetto tutti gli  altri  pubblici
dipendenti. 
    Alla legge n. 74 del 1990 sono seguite ulteriori norme che  hanno
concentrato presso il Tribunale amministrativo  del  Lazio,  sede  di
Roma, ulteriori competenze funzionali  inderogabili,  soprattutto  in
materia di provvedimenti delle autorita' indipendenti e il  tutto  ha
raggiunto il suo suggello  negli  artt.  14  e  135  del  codice  del
processo amministrativo che ha stabilito un corpo del tutto rilevante
e diversi tipi di fattispecie di spettanza  funzionale  dello  stesso
T.A.R. del Lazio. 
    La questione della non manifesta infondatezza non  puo'  che  nel
caso  partire  dalla  stessa  gia'  citata   sentenza   della   Corte
Costituzionale 13 giugno 2014  n.  174,  in  cui  e'  stata  ritenuta
l'illegittimita'  costituzionale  della  competenza  funzionale   del
T.A.R. del Lazio sui provvedimenti emessi dall'autorita'  di  polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi  pubblici
con vincita  in  denaro,  competenza  disposta  dalla  seconda  parte
dell'art. 135 comma 1, lettera q-quater, seguente quella  al  momento
in esame. 
    Con tale pronuncia la Corte ha rilevato da un  lato  che  per  la
verifica della compatibilita' con il principio dell'art. 3  Cost.  di
una norma processuale derogatoria della competenza territoriale  deve
essere valutata la sua non manifesta irragionevolezza, dall'altro con
riferimento  all'art.  125  Cost.,  le  deroghe   alla   ripartizione
ordinaria della competenza territoriale  vanno  valutate  secondo  un
«criterio rigoroso» (sentenza n.  237  del  2007,  punto  5.3.1.  del
Considerato in diritto), poiche' appare del tutto  evidente  che  ove
non vi fossero  limiti  alla  previsione  di  ipotesi  di  competenza
funzionale inderogabile del TAR Lazio, il principio del decentramento
della giustizia amministrativa e dell'individuazione del  giudice  di
primo  grado  sulla  base  del  criterio  territoriale,   a   livello
regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di  concreto
significato. 
    Quindi dall'individuazione di tale criterio rigoroso consegue  la
necessita' di «accertare che ogni deroga al  suddetto  principio  sia
disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da  un  idoneo
interesse pubblico (che non  si  esaurisca  nella  sola  esigenza  di
assicurare l'uniformita' della giurisprudenza sin  dal  primo  grado,
astrattamente   configurabile   rispetto   ad   ogni   categoria   di
controversie); che la medesima  deroga  sia  contraddistinta  da  una
connessione razionale rispetto al fine  perseguito;  e  che,  infine,
essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da  non  imporre
un irragionevole stravolgimento degli  ordinari  criteri  di  riparto
della competenza in materia di giustizia amministrativa» (sentenza n.
159 del 2014 - par. 3.4). E' alla stregua di tali criteri che  questa
Corte e' chiamata a valutare le  scelte  operate  dalla  disposizione
impugnata. 
    Alla luce di questi principi la sentenza n. 174/2014 ha  ritenuto
illegittimo che provvedimenti emessi da un'autorita'  periferica,  le
questure, competenti a rilascio di specifiche autorizzazioni ex  art.
88 del r.d. n. 773 del 1931 dovessero essere  conosciuti  nella  loro
eventuale  illegittimita'  dal  tribunale  amministrativo   nel   cui
territorio ricadeva  l'attivita'  di  gioco  lecito  da  autorizzare,
perche' di carattere squisitamente locale e  l'eventuale  connessione
con atti di autorita' centrali - da intendersi direttive,  circolari,
etc. - non poteva escludere  detto  carattere  locale,  ne'  potevano
essere  accampate  peculiari  ragioni  di   straordinarieta'   o   di
emergenza. Altrettanto il  Collegio  ravvisa  nella  fattispecie  ora
sottoposta, poiche'  il  rilascio  di  nuove  diverse  autorizzazioni
all'esercizio di due «case  da  gioco»  lecite  preesistenti  situate
l'una ad Alessandria, l'altra a Serravalle  Scrivia,  sono  questioni
che investono i poteri della Direzione Territoriale Piemonte, Liguria
e Valle d'Aosta  e  non  direttamente  dell'Agenzia  delle  Dogane  e
Monopoli, non rispondono a un criterio  generale  di  rilascio  delle
autorizzazioni riguardante l'  intero  territorio  dello  Stato,  non
concernono   affatto    questioni    di    particolari    prerogative
costituzionali come il governo del personale di  magistratura  oppure
la  necessita'  che  si  formi  una  giurisprudenza   necessariamente
univoca, come nel caso delle autorita' indipendenti. 
    Quindi questo Giudice dubita  della  legittimita'  costituzionale
della concentrazione davanti al  Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio, sede di  Roma,  di  tutte  le  controversie  pertinenti  i
provvedimenti emessi dall'amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, per cui ne
risulterebbe la violazione degli artt. 3 -  irragionevolezza -  25  -
giudice  naturale  precostituito  per  legge -  111  -   diritto   di
impugnazione -  125 -   competenza   dei   tribunali   amministrativi
territoriali  -  dei  provvedimenti  amministrativi  davanti  a  quel
determinato giudice. 
    Il Collegio rileva altresi' dubbi sulla violazione  dell'art.  76
della Costituzione: l'art. 135 comma 1 q-quater  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e'  appunto  contenuto  nel  decreto
delegato dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69: in tale art.
44 non si rileva il minimo spunto,  piu'  correttamente  principio  o
criterio direttivo, che abbia  indotto  il  legislatore  delegato  ad
inserire la previsione della competenza funzionale  inderogabile  del
Tribunale  amministrativo  regionale  del   Lazio   in   materia   di
provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro. 
    Per tutte le ragioni finora esposte, ai sensi  del  sopra  citato
art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  il  presente  giudizio  va
dunque  sospeso  nelle  more  della  definizione  dell'incidente   di
costituzionalita' in relazione alle questioni come sopra  delibate  e
riferite all'art. 135, comma 1 q-quater, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, nella  parte  residuata  alla  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale avvenuta con la  sentenza  n.  174  del
2014.