TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI 
 
    Riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: 
      dott. Giommaria Cuccuru - Presidente; 
      dott.ssa Francesca Lupino - Magistrato di sorveglianza; 
      dott.ssa Giuseppina Luzzu - esperto; 
      dott.ssa Laura Canu - esperto; 
    con la presenza del sostituto Procuratore generale dott.ssa M. G.
Pintus, a scioglimento  della  riserva  assunta  all'udienza  del  23
febbraio 2024; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex articoli
666, 677, 678 del codice di procedura penale, 35-bis  e  41-bis  O.P.
promosso da G. B., nato a... il..., attualmente  detenuto  in  regime
differenziato ex art. 41-bis O.P. presso  la  Casa  circondariale  di
Sassari- Bancali, con fine pena mai. 
 
                               Osserva 
 
    Con reclamo, iscritto il 5 settembre 2022,  G.  B.  premesso  che
fruiva di due ore d'aria, chiedeva di poterne fruire almeno  quattro,
come dispone l'art. 10 dell'O.P. 
    In esito al reclamo il Magistrato di sorveglianza di Sassari,  in
data 25 ottobre 2023, adottava il seguente provvedimento: 
      «Con reclamo  del  22  agosto  2022,  il  sig.  B.  ha  chiesto
l'autorizzazione  a  fruire  di  quattro  ore   d'aria   giornaliere,
invocando l'art. 10 o.p. e quanto ivi previsto. 
    Inoltre, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, lettera f) o.p. 
    La Direzione, con memoria del 20 ottobre 2023,  ha  sostenuto  la
piena legittimita' delle proprie determinazioni,  precisando  inoltre
che con  ordinanza  del  ...  il  detenuto  e'  stato  autorizzato  a
trascorrere le due ore di permanenza all'aria aperta con  i  compagni
del gruppo di socialita' in cui e' inserito (p.n.). 
    All'odierna udienza il P.M. ha chiesto il rigetto del  reclamo  e
la difesa ha insistito per il suo accoglimento. 
    Il reclamo e' inammissibile. 
    Com'e' noto, l'art. 10, comma 1, o.p. prevede  che,  ai  soggetti
che non  prestano  lavoro  all'aperto,  e'  consentito  di  permanere
all'aria aperta per un  tempo  non  inferiore  alle  quattro  ore  al
giorno. 
    Il secondo comma, tra  l'altro,  precisa  che,  per  giustificati
motivi, la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a  due  ore
al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. 
    Inoltre, al ricorrere di  gravi  motivi  di  ardine  e  sicurezza
pubblica, l'art. 41-bis, comma 2, o.p. prevede che il Ministro  della
Giustizia puo' sospendere l'applicazione delle regole di  trattamento
e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che  possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza:
tale  sospensione  comporta  le   restrizioni   necessarie   per   il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti
con l'associazione di provenienza. 
    Tra le restrizioni anzidette, comma 2-quater, lettera f) annovera
la limitazione della permanenza all'aria aperta  ad  una  durata  non
superiore a due ore  al  giorno,  fermo  restando  il  limite  minimo
previsto dall'art. 10. 
    Dalla disamina normativa effettuata deriva l'inammissibilita' del
reclamo proposto dal sig. B. 
    Infatti, il limite di due ore di permanenza all'aria  aperta  cui
lo stesso soggiace  e'  stabilito  espressamente  dalla  disposizione
speciale, la quale, peraltro, rispetta il limite minimo  di  due  ore
previsto in via generale (e considerato che, nel suo caso  specifico,
tali ore vengono effettuate in compagnia dei componenti del gruppo di
socialita'). 
    Si osserva che la disposizione appare del tutto  ragionevole;  la
differente disciplina prevista per i detenuti in regime differenziato
rispetto a quelli in regime ordinario -  disposta  nel  rispetto  del
limite minimo di due ore  previsto  dall'art.  10  o.p.  -  trova  la
propria ragion d'essere  nelle  particolari  finalita'  di  sicurezza
perseguite con l'applicazione del regime speciale ex art. 91-bis o.p. 
    La questione,  pertanto,  appare  manifestamente  infondata,  non
ravvisandosi un contrasto con l'art. 3  della  Costituzione  ne'  con
altra norma di rango costituzionale.