TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI
Riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. Giommaria Cuccuru - Presidente;
dott.ssa Francesca Lupino - Magistrato di sorveglianza;
dott.ssa Giuseppina Luzzu - esperto;
dott.ssa Laura Canu - esperto;
con la presenza del sostituto Procuratore generale dott.ssa M. G.
Pintus, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23
febbraio 2024;
ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex articoli
666, 677, 678 del codice di procedura penale, 35-bis e 41-bis O.P.
promosso da G. B., nato a... il..., attualmente detenuto in regime
differenziato ex art. 41-bis O.P. presso la Casa circondariale di
Sassari- Bancali, con fine pena mai.
Osserva
Con reclamo, iscritto il 5 settembre 2022, G. B. premesso che
fruiva di due ore d'aria, chiedeva di poterne fruire almeno quattro,
come dispone l'art. 10 dell'O.P.
In esito al reclamo il Magistrato di sorveglianza di Sassari, in
data 25 ottobre 2023, adottava il seguente provvedimento:
«Con reclamo del 22 agosto 2022, il sig. B. ha chiesto
l'autorizzazione a fruire di quattro ore d'aria giornaliere,
invocando l'art. 10 o.p. e quanto ivi previsto.
Inoltre, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, lettera f) o.p.
La Direzione, con memoria del 20 ottobre 2023, ha sostenuto la
piena legittimita' delle proprie determinazioni, precisando inoltre
che con ordinanza del ... il detenuto e' stato autorizzato a
trascorrere le due ore di permanenza all'aria aperta con i compagni
del gruppo di socialita' in cui e' inserito (p.n.).
All'odierna udienza il P.M. ha chiesto il rigetto del reclamo e
la difesa ha insistito per il suo accoglimento.
Il reclamo e' inammissibile.
Com'e' noto, l'art. 10, comma 1, o.p. prevede che, ai soggetti
che non prestano lavoro all'aperto, e' consentito di permanere
all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al
giorno.
Il secondo comma, tra l'altro, precisa che, per giustificati
motivi, la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore
al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto.
Inoltre, al ricorrere di gravi motivi di ardine e sicurezza
pubblica, l'art. 41-bis, comma 2, o.p. prevede che il Ministro della
Giustizia puo' sospendere l'applicazione delle regole di trattamento
e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza:
tale sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti
con l'associazione di provenienza.
Tra le restrizioni anzidette, comma 2-quater, lettera f) annovera
la limitazione della permanenza all'aria aperta ad una durata non
superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo
previsto dall'art. 10.
Dalla disamina normativa effettuata deriva l'inammissibilita' del
reclamo proposto dal sig. B.
Infatti, il limite di due ore di permanenza all'aria aperta cui
lo stesso soggiace e' stabilito espressamente dalla disposizione
speciale, la quale, peraltro, rispetta il limite minimo di due ore
previsto in via generale (e considerato che, nel suo caso specifico,
tali ore vengono effettuate in compagnia dei componenti del gruppo di
socialita').
Si osserva che la disposizione appare del tutto ragionevole; la
differente disciplina prevista per i detenuti in regime differenziato
rispetto a quelli in regime ordinario - disposta nel rispetto del
limite minimo di due ore previsto dall'art. 10 o.p. - trova la
propria ragion d'essere nelle particolari finalita' di sicurezza
perseguite con l'applicazione del regime speciale ex art. 91-bis o.p.
La questione, pertanto, appare manifestamente infondata, non
ravvisandosi un contrasto con l'art. 3 della Costituzione ne' con
altra norma di rango costituzionale.