CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Lavoro
La Corte, a scioglimento della riserva, osserva:
In fatto
1) Il titolare dell'impresa individuale «Mercatino calzature e
borse di Qiu Ming Yong» ha agito con ricorso in opposizione
all'avviso di addebito n. 422 2018 000117448000 emesso dall'Inps sul
presupposto dell'indebito conguaglio operato in favore dell'opponente
in relazione alla contribuzione dovuta per il periodo aprile 2010 -
dicembre 2016 ed oggetto di conguaglio con gli assegni per nucleo
familiare.
2) Detti assegni erano stati riconosciuto al datore di lavoro in
relazione alla posizione lavorativa di Qiu Shuangfen, lavoratrice
subordinata e propria convivente more uxorio (qualificata come
«compagna» e «convivente» nel ricorso di primo grado) risultando a
carico i figli nati dalla relazione.
3) A sostegno dell'opposizione il titolare dell'impresa ha
dedotto che non trattandosi di relazione di parentela o affinita',
quella tra lui e la dipendente, non e' applicabile la causa ostativa
al riconoscimento degli ANF prevista dall'art. 2, lettera b, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955.
4) Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione affermando
che «La mera convivente more uxorio (non risulta che nel caso di
specie sia stata instaurata un'unione civile) non puo' in assenza di
espressa previsione normativa essere equiparata al coniuge, atteso
che - opinando diversamente - la norma avente natura eccezionale
verrebbe estesa a casi analoghi, in spregio al canone di cui all'art.
12 disp. prel c.c..».
5) Nel gravare la sentenza l'Istituto appellante prospetta, al
contrario, un'interpretazione estensiva del dettato normativo
assumendo che nel caso in cui lavoratore dipendente sia coniugato con
il proprio datore di lavoro, ovvero parente o affine entro il terzo
grado e convivente, viene meno la presunzione di bisogno che
giustifica l'insorgenza del diritto, dovendosi ritenere che il datore
di lavoro, in quanto soggetto economicamente piu' forte, provveda al
mantenimento della famiglia. Inoltre, la disposizione ha la finalita'
di impedire che la misura di sostegno in favore del nucleo familiare
si traduca in una forma di autofinanziamento per il datore. Conclude
affermando che deve essere rivalutata la portata della norma «da
considerarsi non gia' semplicemente come eccezione rispetto alla
regola, ma quale e espressione di un principio piu' generale che vede
negli ANF una provvidenza a sostegno del nucleo familiare del
lavoratore dipendente a condizione non abbia relazioni di alcun
genere con il datore di lavoro.».
4) Dalla documentazione in atti risulta che vi e' stata
registrazione all'anagrafe della famiglia (doc. 2 res., titolato
«collegamento con le anagrafi comunali») che descrive la situazione
di convivenza sia della signora Qiu Shunangfen sia dei figli della
coppia. A seguito di acquisizione di informazioni e' stato appruato
che tale situazione di convivenza data dal 2 febbraio 2008.
In diritto
5) La Corte collegio ritiene di sollevare, in quanto rilevante e
non manifestamente infondata, la questione di legittimita'
costituzionale alla luce delle premesse ora illustrate e delle
considerazioni con riguardo ai parametri di cui agli articoli 3 e 38
della Costituzione.
6) Reputa, in primo luogo, che sul piano letterale la norma non
lascia margini interpretativi che consentano un'estensione
dell'ambito di sua applicazione. L'art. 2 decreto del Presidente
della Repubblica cit. prevede: «Gli assegni familiari non spettano:
a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini non
oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui
conviventi; c) ...; d) ai lavoratori a domicilio; e) ...f) agli
artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per
proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori
nell'interesse dei loro clienti.».
6.1) Le cause di esclusione, infatti, devono ritenersi tassative.
In tale senso, oltre alla loro analitica elencazione, va considerata
la ratio sottesa alla prestazione: assicurare ai soggetti in stato di
bisogno - e solo ad essi - il sostegno garantito con l'assegno.
Diversamente opinando la norma si porrebbe in contrasto col precetto
costituzionale dell'art. 38 della Costituzione (sulla copertura
costituzionale della disciplina in commento in combinata lettura con
l'art. 36 della Costituzione, si richiama Cassazione n. 6870 del
2019) in quanto verrebbe arbitrariamente ampliato il novero dei
soggetti esclusi, oltre l'elencazione operata nell'esercizio del
proprio potere discrezionale dal legislatore ordinario, in assenza di
una legittima ragione.
In tale prospettiva anche la recente ordinanza di remissione alla
Corte costituzionale (n. 2121 del 2023) della Corte di cassazione, ha
prospettato la questione di legittimita' costituzionale sul
presupposto del rapporto regola - eccezione riferito alla nozione di
familiare richiamata nell'art. 230-bis del codice civile (il cui
esito nelle more dell'emissione della presente ordinanza e'
sopravvenuto: sentenza n. 148 del 2024), per cui la natura di
eccezione propria di tale riferimento non e' stato ritenuto
suscettibile di estensione analogica.
6.2) L'Inps prospetta un'interpretazione teleologica, ma manca,
per quanto ora osservato, la possibilita' di raccordare il testo
della disposizione, di contenuto derogatorio, quindi, di portata
eccezionale, con la ratio antielusiva della stessa disposizione, che
l'appellante vuole estendere alla posizione del convivente more
uxorio.
6.3) Ne' sul piano sistematico e' invocabile la legge n. 76 del
2016 - per altro non riferibile alle situazioni in buona parte
pregresse rispetto alla sua entrata in vigore - esaminate nella
presente controversia. L'art. 1, comma 20, della legge n. 76 contiene
una clausola di carattere generale di salvaguardia, ma solo in favore
della convivenza di fatto («20. Al solo fine di assicurare
l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso,
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni
contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti
collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non
richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle
disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo
quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme
vigenti.»). Si tratta, quindi, di disposizione che perimetra il
proprio ambito applicativa alla «sola» salvaguardia dei diritti senza
che siano incise eventuali situazioni ostative all'esercizio del
diritto del convivente more uxorio, come, invece, l'Istituto postula
debba avvenire.
7) Sotto un concorrente aspetto va rimarcato che la
giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza additiva n.
404 del 1988 (sulla successione nel contratto di locazione del
convivente more uxorio), e' intervenuto omologando la posizione del
convivente more uxorio a quella del coniuge in relazione alla singola
situazione esaminata, senza postulare alcuna generalizzata estensione
dei diritti o degli obblighi del coniuge alla condizione del primo.
Esclude la Corte, cosi' ancora con sentenza n. 204 del 2003, la
perfetta equiparazione tra convivente more uxorio e coniuge, come
pure esclude che la nozione di matrimonio possa esser estesa
all'unione omosessuale in assenza di un intervento del legislatore
(Corte Costituzionale n. 138 del 2010).
7.1) Sul punto giova ricordare quanto il diritto vivente ha
inciso nella valutazione casistica dell'assimilazione delle due
condizioni, ossia della famiglia instaurata nell'ambito del rapporto
coniugale e della famiglia di fatto, e sul rilievo che la famiglia di
fatto ha, non piu' nel solo ambito delle obbligazioni naturali, ma
nell'ambito degli obblighi di assistenza.
Al riguardo, ed indipendentemente dall'evoluzione che la
specifica questione ha avuto, in quanto chiarificatrice del
prudenziale atteggiamento che il tema dell'omologazione delle due
situazioni pone, e' la disamina operata dalla Corte di cassazione con
la sentenza a Sezioni Unite n. 32198 del 2021 (in tema di revoca
dell'assegno divorzile in caso di instaurazione di una convivenza
stabile) in cui si afferma. «19.4 - La Corte costituzionale, laddove
si e' trovata ad esaminare profili di non piena equiparazione della
condizione del convivente di fatto con quella del coniuge
(sollecitati in genere dalla opposta esigenza, di estendere al
convivente le tutele, o le cause di non punibilita' previste per il
coniuge), da un lato si e' sempre mostrata sensibile, in tempi ben
precedenti alla regolamentazione normativa delle convivenze (v. Corte
costituzionale n. 8 del 1996) alla trasformazione della coscienza e
dei costumi sociali legata al diffondersi delle convivenze,
sollecitando piu' volte un tempestivo intervento del legislatore per
le coppie di fatto, al fine di disciplinare o quanto meno chiarire
gli aspetti piu' problematici del fenomeno dei rapporti affettivi non
formalizzati (Corte Costituzionale n. 138 del 2010, n. 170 del 2014).
Ha per contro ribadito (v. Corte costituzionale n. 140 del 2009) che
cio' non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due
figure riducendone la differenza esclusivamente al dato estrinseco
della mancanza della sanzione formale del vincolo. Ha pertanto negato
l'esigenza costituzionale di una piena parita' di trattamento delle
ricadute derivanti dalle due forme di vita in comune, pur richiamando
alla piena e pari dignita' di entrambe, sottolineando che
individuarne la specificita' consente anche di evitare di configurare
la convivenza come forma minore del rapporto coniugale (nel caso in
esame, si discuteva della legittimita' costituzionale della mancata
estensione al convivente della causa di esclusione della colpevolezza
dell'aver agito per salvare se' o un prossimo congiunto da un grave
nocumento nella liberta' o nell'onore, disciplinata dall'art. 384
c.p., comma 1, evidenziandosi che la decisione coinvolgeva
l'estensione di cause di non punibilita', le quali costituiscono
altrettante deroghe a norme penali generali, e quindi comportava un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e
confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale
e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio
che, nella affermazione della Corte costituzionale, e' da
riconoscersi, ed e' stato riconosciuto dalla stessa Corte
costituzionale, appartenere primariamente al legislatore. La medesima
questione e' stata risolta di recente dalle Sezioni unite penali, con
sentenza n. 10381 del 2020, che hanno ritenuto applicabile l'esimente
anche al convivente di fatto, facendo uso della c.d. analogia
benevola).
19.5 - L'insegnamento della Corte costituzionale, al contrario,
induce a ritenere che, laddove la legge ha inteso associare una
automatica perdita di tutela all'instaurarsi di situazione, deve
prevederlo espressamente, e che anche in presenza di una previsione
espressa sia opportuno adottare ogni cautela nell'applicare
meccanismi automatici pur previsti dalla legge, qualora essi
comportino una contrazione di tutela in ambito familiare, in
particolare quando sia coinvolto il superiore interesse dei figli
(Corte Costituzionale n. 308 del 2008, nel dichiarare non fondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155-quater del
codice civile, laddove prevede la perdita del diritto di abitazione
nella casa familiare anche in ipotesi di nuova convivenza, ha
ritenuto la norma non contrastante con la Costituzione, laddove se ne
dia una interpretazione costituzionalmente orientata che esclude ogni
automatismo, precisando che l'assegnazione della casa coniugale non
possa venir meno automaticamente o di diritto al verificarsi
dell'ipotesi della convivenza ne' delle nuove nozze senza una
verifica della conformita' di tale variazione all'interesse della
prole).».
Ed ancora: «23.2 - L'instaurazione di una nuova convivenza
stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la
formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la
nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finche'
permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare
contribuzioni economiche che non rilevano piu' per l'ordinamento solo
quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono,
dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche
l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale
e materiale (come attualmente previsto dalla legge n. 76 del 2016,
art. 1, comma 37), benche' non privo di precarieta' nel suo divenire,
in quanto legato al perdurare della situazione di fatto.».
8) E', quindi, in relazione alla specifica situazione oggetto di
tutela che va operata la valutazione circa la conformita' della
disciplina legale ai parametri costituzionali di volta in volta
invocabili.
9) Con specifico riguardo al caso in esame, va richiamata
l'evoluzione giurisprudenziale tesa a valorizzare la situazione della
convivenza di fatto nell'ambito della quale i conviventi sono
reciprocamente impegnati nell'adempiere agli obblighi di assistenza
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 14783 del 18 giugno 2010 (Rv. 613853 - 01:
«Il diritto all'assegno per il nucleo famigliare compete anche in
relazione ai figli riconosciuti nati nell'ambito di una coppia di
fatto, sente che rilevi la circostanza che il genitore sia ancora
legato in matrimonio con altra persona, atteso che la nozione di
"nucleo familiare" delineata dal legislatore presuppone solamente la
condizione di figlio naturale riconosciuto, e non anche l'inserimento
nella famiglia legittima.»), ove l'obbligo di assistenza si determina
a favore del figlio, ma presuppone il rilievo della famiglia di fatto
con tutte le conseguenze che tale condizione determina e, quindi, nel
caso esaminato dalla Corte di cassazione il diritto alla percezione
degli assegni.
10) Se cosi' e', ne consegue che la situazione del convivente di
fatto col datore di lavoro, beneficiario della prestazione, deve
essere inclusa nel novero delle situazioni ostative.
10.1) In questo caso, condividendo il collegio l'assunto
difensivo dell'Istituto appellante, la ratio che sorregge la
disciplina ostativa verrebbe vanificata: essa e' fondata sulla
necessita' di escludere che in relazione al medesimo nucleo familiare
a cui appartiene il datore di lavoro, - tra l'altro, nel caso in
esame, capo famiglia, doc. 3 - questi si avvantaggi indirettamente
della prestazione portando in compensazione l'anticipazione dell'ANF
con la contribuzione dovuta. Diversamente verrebbe frustrata la
ragione fondante il riconoscimento del beneficio, ossia quella di
supportare il nucleo familiare rispetto ad uno stato di bisogno, in
quanto il ricorso alla provvidenza devierebbe dalla sua naturale
funzione per divenire un sistema di esenzione (o parziale esenzione
contributiva) in favore del datore di lavoro, soggetto che si assume
il rischio d'impresa collegato al principio dell'art. 41 della
Costituzione, mentre la prestazione in esame individua invia
esclusiva il lavoratore.
11) E' in questa prospettiva «sostanzialistica» che, ancora di
recente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 67 del 2022 ha
individuato il nucleo di tutela essenziale per il riconoscimento
dell'assegno nella condizione propria di quel nucleo famigliare che
sopporta il relativo carico e che, pertanto, si trova nella
condizione di bisogno («...In luogo del requisito della "vivenza a
carico", condizione per la concessione della provvidenza, e' lo stato
di bisogno del nucleo nel suo complesso, che qualifica il nucleo
stesso quale destinatario della tutela. L'assegno in oggetto,
funzionale all'integrazione del reddito del nucleo familiare, e
quindi corrisposto non in favore dei familiari singolarmente
considerati come beneficiari, ma in favore del nucleo
complessivamente considerato, si calcola in relazione a un
accertamento in concreto del reale bisogno economico della famiglia,
riferito al rapporto tra il numero dei suoi componenti e l'ammontare
del reddito complessivo. I soggetti, in relazione ai quali il nuovo
trattamento e' stato riconosciuto, sono qualificati dall'appartenenza
al nucleo familiare, anche se non conviventi e non a carico del
richiedente, poiche' fruitori di redditi propri. Ciche rileva, ai
fini della percezione della prestazione in capo al richiedente, e' il
reddito familiare complessivamente considerato.»).
12) Un tale assetto della disciplina, quindi, fa dubitare della
sua conformita' ai precetti costituzionale degli art. 3 e 38 della
Costituzione. Il primo in relazione all'evidente trattamento
differenziato che riceverebbero due situazioni aventi per il profilo
ora esaminato la medesima esigenza di tutela, il secondo perche'
determinerebbe una deviazione dalla finalita' istituzionale propria
della prestazione in quanto destinata beneficiare condizioni
famigliare nelle quali si deve presumere che non vi sia la condizione
di bisogno che giustifica l'erogazione della provvidenza.
L'individuazione della finalita' della provvidenza quale misura di
sostegno al nucleo familiare, e l'appartenenza ad esso di un soggetto
il datore di lavoro che ordinamento vuole estraneo a tale sistema di
tutela, determina un contrasto della norma primaria con il precetto
costituzionale ora evocato nella parte in cui non estende il limite
ostativo alla posizione del datore di lavoro convivente more uxorio e
componente della famiglia di fatto, in quanto determina un'indebita
esenzione contributiva il datore di lavoro.
13) Di tale equiparazione sotto il profilo dei diritti, ma anche
degli obblighi di assistenza reciproca e, conseguentemente, della
condizione che esclude la necessita' dell'intervento pubblico
mediante l'erogazione degli ANF la norma di cui si sollecita lo
scrutinio di costituzionalita' non fa menzione. Quindi, e' devoluta
necessariamente alla Corte costituzionale il tema sull'esistenza di
una lacuna normativa e sul rimedio mediante la sola soluzione
obbligata ossia il vincolante richiamo alla comprensione del datore
di lavoro convivente more uxorio.
14) La questione, all'evidenza, e' rilevante in quanto,
l'eventuale sua fondatezza o meno e' dirimente per l'accoglimento,
seppure parziale, o per il rigetto dell'appello. Anche nel caso in
cui fosse ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale
(che nell'assunto difensivo colpirebbe i crediti maturati
anteriormente al febbraio 2016), infatti, resterebbe in discussione
la debenza della contribuzione per il periodo marzo - dicembre 2016.