TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione penale in composizione monocratica Il Giudice, dott.ssa Sonia Grassi, alla udienza in Camera di consiglio del 25 settembre 2024, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale di primo grado ex art. 438 del codice di procedura penale; Contro M. D. , nato in ... il ... sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. p.q.c. - gia' presente oggi assente, imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 624-bis c.p. perche', in concorso con altra persona non identificata, al fine di trarne profitto per se' stesso e per il concorrente nel reato, si impossessava di euro nove circa, della chiave del portone principale, di sei monete da venti lire, di due monete da duecento lire, di una moneta da cinque centesimi di lira, di una moneta da due dracme e di proprieta' di ..., di ... di ... e ..., sottraendole ai proprietari, che le detenevano, mediante introduzione nell'abitazione delle persone offese, ... e ... in ... il ... con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, quarto comma, del codice penale b) per il reato di cui all'art. 707 c.p. perche', essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era colto in possesso di una forbice da elettricista e di una pinza in acciaio di piccole dimensioni, strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustificava l'attuale destinazione ... (fattispecie in relazione alla quale l'imputato personalmente ha prestato il consenso affinche' si proceda nelle forme del giudizio direttissimo). Preso atto della richiesta del pubblico ministero di condanna dell'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e tenuto conto, diversamente, della richiesta del difensore di applicazione del minimo della pena previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis del codice penale previa disapplicazione della recidiva reiterata contestata. Osserva 1. Lo svolgimento del processo L'odierno imputato, M. D. , e' stato tratto in arresto il ... alle ore ... circa ad opera degli agenti in servizio presso la Questura di Perugia, Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nella quasi flagranza del reato di cui all'art. 624-bis del codice penale, come da imputazione in atti formulata dal pubblico ministero. L'arresto e' stato convalidato all'udienza del 29 luglio 2024 nel corso della quale il pubblico ministero, previo consenso espresso dall'imputato, ha proceduto alla contestazione dell'ulteriore reato di cui al capo b) d'imputazione. All'esito della convalida e' stato disposto procedersi nelle forme del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 cod. proc. Pen. e il difensore ha chiesto un termine a difesa. Il procedimento e' stato quindi rinviato all'udienza del 4 settembre 2024 in occasione della quale il pubblico ministero ha chiesto un rinvio. All'odierna udienza, il difensore, munito di procura speciale rilasciata dall'imputato in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato. Nel corso della medesima udienza il Tribunale ha disposto con ordinanza il mutamento del rito da direttissimo in abbreviato e le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per come riportate in epigrafe. All'esito della Camera di consiglio e' stata disposta la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. 2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Ritiene questo Tribunale che dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerga certa ed incontrastata la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 624-bis codice penale allo stesso ascritto. I fatti oggetto del presente procedimento possono essere descritti nel modo che segue. Gli agenti in servizio presso la Questura di Perugia, Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, alle ore ... del ... sono intervenuti in via ... n. ... a seguito di segnalazione di un furto in corso all'interno di un'abitazione. Prima del loro arrivo, l'autore del furto, con indosso pantaloni corti di colore celeste e senza t-shirt, si era allontanato in direzione via ... e il richiedente - identificato in ... - lo aveva inseguito e fermato in attesa delle forze dell'ordine. Poco dopo, l'uomo, che si trovava in compagnia di un altro soggetto dalla carnagione scura, corpulento e con in mano un bastone, tentava di darsi nuovamente alla fuga. In quel momento sono sopraggiunti gli agenti che, sulla scorta delle indicazioni offerte dal ..., sono riusciti a identificare e a bloccare l'odierno imputato il quale, sottoposto a perquisizione personale, e' stato trovato in possesso di una pinzetta di piccole dimensioni in acciaio, di forbici da elettricista con manico in plastica di colore rosso. Nella tasca sinistra sono state invece rinvenute numerose monete in lire e la somma di 9 euro. Gli agenti si sono quindi recati presso l'abitazione del ... al fine di effettuare un sopraluogo e di ricostruire quanto accaduto. L'immobile in parola e' costituito da una casa indipendente suddivisa in due piani, collegati da una scala interna: al piano terra risiede il ... con la moglie ... ed il figlio minore ..., mentre al piano superiore al momento del fatto erano in corso lavori di ristrutturazione. ..., escussa a sommarie informazioni testimoniali, ha riferito che il pomeriggio del ... si trovava a casa assieme al figlio, quando, a un certo punto, ha udito il portone principale dell'abitazione aprirsi e una persona salire le scale dirigendosi al piano superiore. E' quindi uscita nel pianerottolo pensando si trattasse del suocero che faceva rientro. Nel frattempo, stava facendo ritorno a casa il ... il quale ha immediatamente notato un altro uomo dalla carnagione scura e con in mano un bastone che si allontanava lungo la via di casa e, nel rientrare, ha visto il M. , scendere le scale di casa sua. Nel corso dell'interrogatorio reso in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, l'odierno imputato ha prima di tutto ammesso l'addebito e ha poi consentito l'identificazione del correo. Questi, infatti, ha dichiarato che il soggetto che si trovava con lui e che lo attendeva fuori dall'abitazione con un bastone in mano si chiama ... e che con costui quel giorno si erano accordati per commettere il furto all'interno dell'abitazione. Sempre nel corso della udienza di convalida, l'agente di p.g. ..., interpellato sul punto, ha confermato che l'uomo indicato dall'imputato e' noto alle forze dell'ordine in quanto si tratta di soggetto gravato da precedenti per delitti contro il patrimonio. Non solo, dalla documentazione contenuta nel fascicolo del pubblico ministero e, segnatamente, dalla nota redatta a cura di personale della Polizia di Stato - Sezione di Polizia giudiziaria, si ricava che il correo e' stato identificato in ..., nato in ... il ..., residente a ... in via ... n. ... Da tutto quanto precede, dunque, si puo' ritenere oggettivamente dimostrato che l'imputato si sia reso responsabile, dei reati di cui ai capi d'imputazione. Principiando dal delitto di cui all'art. 624-bis cod., in punto di diritto si osserva che «ai fini della configurabilita' del reato di furto in abitazione e' necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile. La mera occasionalita' della presenza all'interno del luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, infatti, e' insufficiente a configurare la fattispecie contestata. Ebbene, nel caso di specie il M. D. si e' introdotto nell'abitazione di ... e ... impossessandosi di circa nove euro, della chiave del portone principale, di sei monete da venti lire, di due monete da duecento lire, di una moneta da cinque centesimi di lire, di una moneta da due dracme di proprieta' di ..., di ..., di ... e ... Il reato contestato appare, dunque, pienamente integrato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, essendo evidentemente la sottrazione ed il successivo impossessamento dei beni nell'abitazione avvenuto al fine di trarne profitto. Alla stregua dal certificato penale in atti, ricorre, poi, la contestata recidiva reiterata specifica che, alla luce della stessa natura dei precedenti penali, deve essere applicata in concreto, giacche' il reato per cui si procede e' espressivo della crescente maggiore pericolosita' dell'imputato, pericolosita' che, peraltro non appare, allo stato, trovare alcuna forma di contenimento. In particolare, dal certificato del casellario in atti il M. risulta gravato da due precedenti specifici (una sentenza di condanna emessa in data 11 giugno 2014 dal Tribunale di Perugia (irrevocabile il 20 novembre 2014) per il delitto di furto nonche' una sentenza di condanna emessa in data 31 gennaio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia (irrevocabile il 17 maggio 2019) per il reato di furto in abitazione). Non ricorre, invece, la contestata recidiva infraquinquennale; ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come «dies a quo» non gia' la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensi' quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto. Ed infatti, la sentenza di cui al punto n. 2) del casellario giudiziale in atti (estratto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in data 29 luglio 2024) e' divenuta irrevocabile il 17 maggio 2019, e, dunque, oltre il quinquennio. Parimenti, non si puo' tenere conto della sentenza di cui al punto n. 3) del casellario trattandosi di sentenza con cui e' stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Passando ora al trattamento sanzionatorio, ritiene il Tribunale che in favore dell'odierno imputato puo' essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale, avendo questi consentito, prima del giudizio, l'individuazione del correo. Come e' noto, l'art. 625-bis, codice penale, inserito nel corpo codicistico dall'art. 2, comma 4, legge 26 marzo 2001, n. 128, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, che puo' essere concessa, nei casi contemplati dagli articoli 624, 624-bis e 625, c.p., «qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare». Si e' osservato al riguardo, in dottrina, che con l'espressione «consentire l'individuazione» si vuole indicare il contributo significativo, secondo i criteri di prova propri del settore processuale penale, dato dal colpevole al fine dell'accertamento dei soggetti concorrenti o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta. La giurisprudenza di legittimita', dal suo canto, si e' concentrata in particolare sul contenuto dell'accertamento richiesto al giudice per riconoscere in favore dell'imputato la suddetta circostanza attenuante. Si e' cosi' affermato che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis, codice penale, il giudice deve apprezzare l'utilita' e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, venendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimita' nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lettera e), codice di procedura penale, la valutazione relativa ad utilita' e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (cfr. Cassazione pen. , Sez. 5, n. 32937 del 19 maggio 2014, Rv. 261659; Cassazione pen., Sez. 4, n. 11490 del 24 gennaio 2013, Rv. 254855). L'indagine che si richiede al giudice di compiere, pertanto, deve essere orientata a verificare se il contributo fornito dal colpevole, prima del giudizio, abbia avuto in concreto un'incidenza, se non esclusiva, quanto meno causalmente rilevante ai fini della individuazione dei correi o del ricettatore, che, in considerazione della inequivocabile formulazione della menzionata disposizione normativa, deve costituire un obiettivo non astrattamente ipotizzabile, ma effettivamente raggiunto grazie al contributo del reo e che non si sarebbe potuto conseguire in assenza di siffatto contributo. Solo in presenza di queste condizioni si giustifica una riduzione di pena invero notevole («da un terzo alla meta'»), che trova la sua ratio nella volonta' di favorire la dissociazione e la collaborazione operosa, secondo una filosofia «premiale». Venendo ora al caso di specie, ritiene il Tribunale che senza alcun dubbio deve essere riconosciuta alla confessione resa nell'immediatezza dei fatti dal M. la natura di contributo rilevante ai fini della individuazione del correo, in quanto con la sua ammissione di avere commesso il furto insieme con ... ha consentito agli organi investigativi di identificare l'altro autore del furto. Contrariamente a quanto si potrebbe obiettare, l'indicazione del solo nome e cognome del complice, senza ulteriori elementi che possano identificarlo, non rappresenta una mera generica indicazione da parte dell'odierno imputato non utile alla individuazione del correo. Ed infatti, nel caso di specie anche solo le generalita' del correo sono state decisive per la sua identificazione tenuto conto del fatto - rappresentato in occasione della udienza di convalida dallo stesso operante che ha proceduto all'arresto - che ... e' un soggetto noto alle forze dell'ordine e che e' solito commettere reati contro il patrimonio nella zona. Ed infatti, a seguito della successiva attivita' integrativa di indagine e' stato compiutamente identificato. Senza tale confessione, preme osservare, non sarebbe stato possibile accertare la consumazione del reato di furto anche da parte del ... in quanto la persona offesa si era avveduta unicamente della presenza di un uomo con un bastone in mano. In altre parole, il contributo del M. si e' rivelato nel caso di specie determinante per l'individuazione del correo e, per tale ragione, questi merita l'ampia riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante richiamata. A nulla rileva che la persona offesa, escussa sul punto e sottoposta a individuazione fotografica, non sia stata in grado di riconoscere il ... . Il mancato riconoscimento, infatti, non dipende dalla non corrispondenza tra il soggetto avvistato e il ... ma unicamente dalla circostanza che il ... - per quanto dallo stesso dichiarato - ha visto solo di sfuggita la persona con il bastone in mano fuori dalla sua abitazione. Tanto premesso, per quel che concerne il giudizio di comparazione tra la circostanza attenuante in parola e le altre circostanze, i giudici di legittimita' hanno avuto modo di chiarire che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis codice penale e' soggetta all'ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 codice penale. Ne deriva che, in ragione della contestazione all'imputato della recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, codice penale la predetta circostanza incontra il limite al bilanciamento in prevalenza imposto dall'art. 69, quarto comma, codice penale. Da qui la rilevanza della questione, in quanto, in caso di accoglimento, si dovrebbe irrogare una pena di gran lunga inferiore rispetto a quella che si infliggerebbe a seguito di un giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. e la recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma codice penale (l'attuale formulazione dell'art. 624-bis codice penale prevede una cornice edittale che va da quattro anni di reclusione e 927 euro di multa a sette anni di reclusione e 1.500 euro di multa). Ed infatti, la ampiezza e l'intensita' della collaborazione prestata dall'imputato indurrebbe a ritenere l'attenuante ad effetto speciale sicuramente prevalente sulla recidiva. Per tali ragioni l'art. 69, quarto comma, codice penale presenta plurimi profili di incostituzionalita'. Sul contrasto con gli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione Osserva il Tribunale che la preclusione assoluta di poter ritenere prevalente l'attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale sulla recidiva reiterata rappresenta un evidente elemento di irrazionalita' secondo lo scopo della disposizione anzidetta. L'art. 625-bis codice penale, infatti, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una diminuzione delle pene previste dagli articoli 624, 624-bis e 625, codice penale, «qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare». Quando pero' questa attenuante concorre con l'aggravante della recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, codice penale, la diminuzione e' impedita dalla norma impugnata dell'art. 69, quarto comma, codice penale. Ebbene, in plurime pronunce, anche molto recenti, la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma, codice penale, cio' al fine di riequilibrare alcuni eccessi di penalizzazione nonche' di rendere modificabili, attraverso il giudizio di comparazione, le cornici edittali di alcune ipotesi circostanziali, di aggravamento o di attenuazione, sostanzialmente diverse dai reati base. Occorre richiamare, anzitutto, la pronuncia con la quale la Corte ha censurato la disciplina di cui all'art. 69, comma 4, codice penale nella parte nella quale vietava la prevalenza dell'attenuante della lieve entita' del fatto in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). Inoltre, vanno rammentate le pronunce per mezzo delle quali l'art. 69, comma 4, codice penale e' stato dichiarato incostituzionale in relazione alla ricettazione di particolare tenuita' (art. 648, comma 2, c.p.), alla violenza sessuale di minore gravita' (art. 609-bis, comma 3, c.p.) e al danno patrimoniale di speciale tenuita' causato alla massa dei creditori nei reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito (art. 219, comma 3, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). Vanno segnalate, ancora, le pronunce con le quali la disposizione e' stata dichiarata illegittima costituzionalmente nella parte nella quale impediva di considerare prevalente l'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) ovvero precludeva la prevalenza dell'attenuante prevista per colui che volle il reato meno grave nei casi di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116, comma 2, c.p.), nonche' la prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entita' in relazione al delitto di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Da ultimo la Corte ha dichiarando nuovamente costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, codice penale, nella parte nella quale prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, codice penale sulla recidiva reiterata. Ebbene, la circostanza prevista dall'art. 625-bis del codice penale e' espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post-delittuoso dell'imputato, rispondendo, sia all'esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Quando nei confronti dell'imputato viene riconosciuta la recidiva reiterata pero' la norma censurata impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e cosi' ne frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio, perche' fa venire meno quell'incentivo sul quale lo stesso legislatore, aveva fatto affidamento per stimolare l'attivita' collaborativa. La Corte costituzionale, nelle richiamate pronunce, ha piu' volte rilevato che tra i criteri da cui in genere puo' desumersi la capacita' a delinquere del reo, e dei quali il giudice deve tener conto, oltre che nella determinazione della pena, anche nella comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti, vi e' la condotta del reo contemporanea o susseguente al reato (art. 133, secondo comma, numero 2, codice penale), la cui rilevanza nel caso in oggetto verrebbe totalmente disconosciuta dalla norma impugnata. E' anche sotto questo aspetto che la scelta normativa di escludere, nell'ipotesi prevista dall'art. 99, quarto comma, codice penale, il potere del giudice di diminuire la pena qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare» si pone in manifesto contrasto con il principio di ragionevolezza. Si attribuisce, infatti, una rilevanza insuperabile alla precedente attivita' delittuosa del reo - quale sintomo della sua maggiore capacita' a delinquere - rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato, benche' quest'ultima possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell'attuale capacita' criminale del reo e della sua complessiva personalita'. E' vero che l'attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale non richiede la spontaneita' della condotta collaborativa e non comporta necessariamente una resipiscenza, perche' puo' essere il frutto di un mero calcolo, ma e' altrettanto vero che si tratta in ogni caso di una condotta significativa, anche perche' comporta il distacco dell'autore del reato dall'ambiente criminale nel quale la sua attivita' era inserita, e potrebbe esporlo a pericolose ritorsioni, determinando cosi' una situazione di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita. L'irragionevolezza della norma impugnata, inoltre, rileverebbe anche nell'ottica di sistema. Infatti, mentre la circostanza attenuante ad effetto speciale dell'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, caratterizzata dalla medesima ratio di quella che viene in questione nel presente giudizio, non e' soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed e' obbligatoria, la circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale non solo e' soggetta al giudizio di bilanciamento, ma, in seguito alla riforma attuata dalla legge n. 251 del 2005, non puo' neppure prevalere sulla recidiva reiterata, con la conseguenza che il recidivo reiterato non potra' mai beneficiare di tale sconto di pena. Preme ulteriormente osservare che con la sentenza n. 74 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, codice penale. Ebbene, l'art. 73, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al pari dell'art. 625-bis codice penale, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale che comporta una diminuzione delle pene previste dai commi da 1 a 6 del medesimo articolo «dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti». Si tratta, all'evidenza, anche in questo caso di una disposizione espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post-delittuoso del reo. Sarebbe del tutto irragionevole, dunque, a fronte della identita' di ratio, far soggiacere la circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale al bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 codice penale. Sussisterebbe, infine, la violazione del principio di proporzionalita' della pena (principalmente nella sua funzione rieducativa, ma anche in quella retributiva), di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., perche' una pena che non tenga in debito conto della proficua collaborazione prestata per effetto di una dissociazione post-delictum e che puo' esporre a gravissimi rischi personali e familiari, da un lato non puo' correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalita' violata, dall'altro - soprattutto - non potra' mai essere sentita dal condannato come rieducatrice. Alla luce delle ragioni sopra esposte, che giustificano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' qui proposta, deve pertanto disporsi la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.