TRIBUNALE DI PERUGIA 
             Sezione penale in composizione monocratica 
 
    Il Giudice, dott.ssa Sonia Grassi,  alla  udienza  in  Camera  di
consiglio del 25 settembre 2024, ha pronunciato la seguente ordinanza
nella causa penale di primo grado ex art. 438 del codice di procedura
penale; 
    Contro M. D.  ,  nato  in  ...  il  ...  sottoposto  alla  misura
cautelare dell'obbligo di  presentazione  alla  p.g.  p.q.c.  -  gia'
presente oggi assente, imputato del delitto di cui agli articoli  110
e  624-bis  c.p.  perche',  in  concorso  con   altra   persona   non
identificata, al fine di trarne profitto per  se'  stesso  e  per  il
concorrente nel reato, si impossessava  di  euro  nove  circa,  della
chiave del portone principale, di sei monete da venti  lire,  di  due
monete da duecento lire, di una moneta da cinque centesimi  di  lira,
di una moneta da due dracme e di proprieta' di ..., di ... di  ...  e
...,  sottraendole  ai  proprietari,  che  le  detenevano,   mediante
introduzione nell'abitazione delle persone offese, ... e ...  in  ...
il ... con la recidiva reiterata, specifica ed  infraquinquennale  ex
art. 99, quarto comma, del codice penale 
    b) per il reato di cui all'art. 707 c.p. perche',  essendo  stato
condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era  colto  in
possesso di una forbice da elettricista e di una pinza in acciaio  di
piccole dimensioni, strumenti atti ad aprire o a sforzare  serrature,
dei quali non giustificava l'attuale destinazione ... (fattispecie in
relazione alla quale l'imputato personalmente ha prestato il consenso
affinche' si proceda nelle forme del giudizio direttissimo). 
    Preso atto della richiesta del  pubblico  ministero  di  condanna
dell'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e tenuto
conto, diversamente, della richiesta del  difensore  di  applicazione
del  minimo  della  pena  previo  riconoscimento  della   circostanza
attenuante  di  cui  all'art.  625-bis  del  codice   penale   previa
disapplicazione della recidiva reiterata contestata. 
 
                               Osserva 
 
1. Lo svolgimento del processo 
    L'odierno imputato, M. D. , e' stato tratto  in  arresto  il  ...
alle ore ... circa ad  opera  degli  agenti  in  servizio  presso  la
Questura  di  Perugia,  Ufficio  prevenzione  generale   e   soccorso
pubblico, nella quasi flagranza del reato di cui all'art. 624-bis del
codice penale, come da imputazione in  atti  formulata  dal  pubblico
ministero. 
    L'arresto e' stato convalidato all'udienza del 29 luglio 2024 nel
corso della quale il pubblico  ministero,  previo  consenso  espresso
dall'imputato, ha proceduto alla contestazione  dell'ulteriore  reato
di cui al capo b) d'imputazione. 
    All'esito della convalida  e'  stato  disposto  procedersi  nelle
forme del giudizio direttissimo ai sensi  dell'art.  449  cod.  proc.
Pen. e il difensore ha chiesto un termine a difesa. 
    Il procedimento  e'  stato  quindi  rinviato  all'udienza  del  4
settembre 2024 in occasione della  quale  il  pubblico  ministero  ha
chiesto un rinvio. 
    All'odierna udienza, il difensore,  munito  di  procura  speciale
rilasciata  dall'imputato  in  occasione  dell'udienza  di  convalida
dell'arresto, ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme  del
rito abbreviato. Nel corso della medesima  udienza  il  Tribunale  ha
disposto con ordinanza il  mutamento  del  rito  da  direttissimo  in
abbreviato e le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni  per
come riportate in epigrafe. All'esito della Camera  di  consiglio  e'
stata disposta la sospensione del processo e l'immediata trasmissione
degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. 
2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    Ritiene questo Tribunale che dagli atti  acquisiti  al  fascicolo
del dibattimento emerga certa  ed  incontrastata  la  responsabilita'
dell'imputato in ordine al  reato  di  cui  all'art.  624-bis  codice
penale allo stesso ascritto. 
    I  fatti  oggetto  del  presente  procedimento   possono   essere
descritti nel modo che segue. 
    Gli agenti in servizio presso la  Questura  di  Perugia,  Ufficio
prevenzione generale e soccorso pubblico, alle ore ... del  ...  sono
intervenuti in via ... n. ... a seguito di segnalazione di  un  furto
in  corso  all'interno  di  un'abitazione.  Prima  del  loro  arrivo,
l'autore del furto, con indosso pantaloni corti di colore  celeste  e
senza  t-shirt,  si  era  allontanato  in  direzione  via  ...  e  il
richiedente - identificato in ... - lo aveva inseguito e  fermato  in
attesa delle forze dell'ordine. Poco dopo, l'uomo, che si trovava  in
compagnia di un altro soggetto dalla carnagione scura,  corpulento  e
con in mano un bastone, tentava di darsi  nuovamente  alla  fuga.  In
quel momento sono sopraggiunti gli agenti  che,  sulla  scorta  delle
indicazioni offerte  dal  ...,  sono  riusciti  a  identificare  e  a
bloccare l'odierno imputato  il  quale,  sottoposto  a  perquisizione
personale, e' stato trovato in possesso di una  pinzetta  di  piccole
dimensioni in acciaio, di  forbici  da  elettricista  con  manico  in
plastica di colore rosso. Nella  tasca  sinistra  sono  state  invece
rinvenute numerose monete in lire e la somma di 9 euro. 
    Gli agenti si sono quindi recati presso l'abitazione del  ...  al
fine di effettuare un sopraluogo e di  ricostruire  quanto  accaduto.
L'immobile in parola e' costituito da una casa indipendente suddivisa
in due piani, collegati da una scala interna: al piano terra  risiede
il ... con la moglie ... ed il figlio minore  ...,  mentre  al  piano
superiore  al  momento  del  fatto   erano   in   corso   lavori   di
ristrutturazione. 
    ..., escussa a sommarie informazioni  testimoniali,  ha  riferito
che il pomeriggio del ...  si  trovava  a  casa  assieme  al  figlio,
quando,  a  un  certo  punto,  ha   udito   il   portone   principale
dell'abitazione aprirsi e una persona salire le scale dirigendosi  al
piano superiore.  E'  quindi  uscita  nel  pianerottolo  pensando  si
trattasse del  suocero  che  faceva  rientro.  Nel  frattempo,  stava
facendo ritorno a casa il ... il quale ha  immediatamente  notato  un
altro uomo dalla carnagione scura e con in mano  un  bastone  che  si
allontanava lungo la via di casa e, nel rientrare, ha visto il  M.  ,
scendere le scale di casa sua. 
    Nel corso dell'interrogatorio reso in occasione  dell'udienza  di
convalida dell'arresto, l'odierno imputato ha prima di tutto  ammesso
l'addebito e ha poi consentito l'identificazione del correo.  Questi,
infatti, ha dichiarato che il soggetto che si trovava con lui  e  che
lo attendeva fuori dall'abitazione con un bastone in mano  si  chiama
... e che con costui quel giorno si erano accordati per commettere il
furto all'interno dell'abitazione. 
    Sempre nel corso della udienza di  convalida,  l'agente  di  p.g.
..., interpellato  sul  punto,  ha  confermato  che  l'uomo  indicato
dall'imputato e' noto alle forze dell'ordine in quanto si  tratta  di
soggetto gravato da precedenti per delitti contro il patrimonio. 
    Non  solo,  dalla  documentazione  contenuta  nel  fascicolo  del
pubblico ministero e, segnatamente, dalla  nota  redatta  a  cura  di
personale della Polizia di Stato - Sezione di Polizia giudiziaria, si
ricava che il correo e' stato identificato in ...,  nato  in  ...  il
..., residente a ... in via ... n. ... 
    Da tutto quanto precede, dunque, si puo' ritenere  oggettivamente
dimostrato che l'imputato si sia reso responsabile, dei reati di  cui
ai capi d'imputazione. 
    Principiando dal delitto di cui all'art. 624-bis cod.,  in  punto
di diritto si osserva che «ai fini della configurabilita'  del  reato
di  furto  in  abitazione  e'  necessario  che  sussista   il   nesso
finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso
nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile. 
    La mera occasionalita' della presenza all'interno  del  luogo  di
privata dimora o nelle sue pertinenze, infatti,  e'  insufficiente  a
configurare la fattispecie contestata. 
    Ebbene,  nel  caso  di  specie  il  M.  D.   si   e'   introdotto
nell'abitazione di ... e ...  impossessandosi  di  circa  nove  euro,
della chiave del portone principale, di sei monete da venti lire,  di
due monete da duecento lire, di una moneta  da  cinque  centesimi  di
lire, di una moneta da due dracme di proprieta' di ...,  di  ...,  di
... e ... 
    Il reato contestato  appare,  dunque,  pienamente  integrato  sia
sotto il profilo oggettivo che soggettivo, essendo  evidentemente  la
sottrazione ed il successivo impossessamento dei beni nell'abitazione
avvenuto al fine di trarne profitto. 
    Alla stregua dal certificato penale in  atti,  ricorre,  poi,  la
contestata recidiva reiterata specifica che, alla luce  della  stessa
natura dei precedenti penali,  deve  essere  applicata  in  concreto,
giacche' il reato per cui si procede e'  espressivo  della  crescente
maggiore pericolosita' dell'imputato, pericolosita' che, peraltro non
appare,  allo  stato,  trovare  alcuna  forma  di  contenimento.   In
particolare, dal certificato del casellario in  atti  il  M.  risulta
gravato da due precedenti specifici (una sentenza di condanna  emessa
in data 11 giugno 2014 dal Tribunale di Perugia (irrevocabile  il  20
novembre 2014) per il  delitto  di  furto  nonche'  una  sentenza  di
condanna emessa in data 31 gennaio 2019 dal Giudice per  le  indagini
preliminari presso il Tribunale di Perugia (irrevocabile il 17 maggio
2019) per il reato di furto in abitazione). Non ricorre,  invece,  la
contestata recidiva infraquinquennale;  ai  fini  del  riconoscimento
della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni
va effettuato considerando come «dies a quo»  non  gia'  la  data  di
commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della
recidiva, bensi' quella relativa  al  passaggio  in  giudicato  della
sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto. Ed infatti,
la sentenza di cui al punto n. 2) del casellario giudiziale  in  atti
(estratto dalla Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Perugia in data 29 luglio 2024) e' divenuta irrevocabile il 17 maggio
2019, e, dunque, oltre il quinquennio. Parimenti, non si puo'  tenere
conto della sentenza di cui al punto n. 3) del casellario trattandosi
di sentenza con cui e' stata dichiarata l'estinzione  del  reato  per
esito positivo della messa alla prova. 
    Passando ora al trattamento sanzionatorio, ritiene  il  Tribunale
che in favore  dell'odierno  imputato  puo'  essere  riconosciuta  la
circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale,  avendo
questi consentito, prima del giudizio, l'individuazione del correo. 
    Come e' noto, l'art. 625-bis, codice penale, inserito  nel  corpo
codicistico dall'art. 2, comma  4,  legge  26  marzo  2001,  n.  128,
prevede una circostanza attenuante  ad  effetto  speciale,  che  puo'
essere concessa, nei casi contemplati dagli articoli 624,  624-bis  e
625,  c.p.,  «qualora  il  colpevole,  prima  del   giudizio,   abbia
consentito  l'individuazione  dei  correi  o  di  coloro  che   hanno
acquistato, ricevuto  od  occultato  la  cosa  sottratta  o  si  sono
comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare». 
    Si e' osservato al riguardo, in dottrina, che  con  l'espressione
«consentire  l'individuazione»  si  vuole  indicare   il   contributo
significativo,  secondo  i  criteri  di  prova  propri  del   settore
processuale penale, dato dal colpevole al fine dell'accertamento  dei
soggetti concorrenti o dei responsabili della ricettazione della cosa
sottratta. 
    La  giurisprudenza  di  legittimita',  dal  suo  canto,   si   e'
concentrata in particolare sul contenuto dell'accertamento  richiesto
al giudice  per  riconoscere  in  favore  dell'imputato  la  suddetta
circostanza attenuante. 
    Si e' cosi' affermato  che,  ai  fini  del  riconoscimento  della
circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis, codice penale,  il
giudice deve apprezzare l'utilita' e la  concretezza  del  contributo
collaborativo fornito dal colpevole per individuare  i  complici  del
reato di furto, venendo rimessa al  discrezionale  apprezzamento  del
giudice, censurabile in sede di legittimita'  nei  limiti  consentiti
dall'art. 606, comma primo, lettera e), codice di  procedura  penale,
la valutazione relativa ad  utilita'  e  concretezza  del  contributo
collaborativo fornito dal colpevole per individuare  i  complici  del
reato (cfr. Cassazione pen. , Sez. 5, n. 32937 del  19  maggio  2014,
Rv. 261659; Cassazione pen., Sez. 4, n. 11490 del  24  gennaio  2013,
Rv. 254855). 
    L'indagine che si richiede al giudice di compiere, pertanto, deve
essere orientata a verificare se il contributo fornito dal colpevole,
prima del giudizio, abbia avuto  in  concreto  un'incidenza,  se  non
esclusiva,  quanto  meno  causalmente   rilevante   ai   fini   della
individuazione dei correi o del ricettatore, che,  in  considerazione
della  inequivocabile  formulazione  della  menzionata   disposizione
normativa,   deve   costituire   un   obiettivo   non   astrattamente
ipotizzabile, ma effettivamente raggiunto grazie  al  contributo  del
reo e che non si sarebbe potuto conseguire  in  assenza  di  siffatto
contributo. 
    Solo in presenza di queste condizioni si giustifica una riduzione
di pena invero notevole («da un terzo alla meta'»), che trova la  sua
ratio nella volonta' di favorire la dissociazione e la collaborazione
operosa, secondo una filosofia «premiale». 
    Venendo ora al caso di specie, ritiene  il  Tribunale  che  senza
alcun  dubbio  deve  essere  riconosciuta   alla   confessione   resa
nell'immediatezza dei fatti dal M. la natura di contributo  rilevante
ai fini della  individuazione  del  correo,  in  quanto  con  la  sua
ammissione di avere commesso il furto insieme con ...  ha  consentito
agli organi investigativi di identificare l'altro autore del furto. 
    Contrariamente a quanto si potrebbe obiettare, l'indicazione  del
solo nome e  cognome  del  complice,  senza  ulteriori  elementi  che
possano identificarlo, non rappresenta una mera generica  indicazione
da parte dell'odierno imputato  non  utile  alla  individuazione  del
correo. 
    Ed infatti, nel caso di specie  anche  solo  le  generalita'  del
correo sono state decisive per la sua  identificazione  tenuto  conto
del fatto - rappresentato in occasione  della  udienza  di  convalida
dallo stesso operante che ha proceduto all'arresto - che  ...  e'  un
soggetto noto alle forze dell'ordine e che e' solito commettere reati
contro  il  patrimonio  nella  zona.  Ed  infatti,  a  seguito  della
successiva attivita' integrativa di indagine e'  stato  compiutamente
identificato. 
    Senza  tale  confessione,  preme  osservare,  non  sarebbe  stato
possibile accertare la consumazione del reato di furto anche da parte
del ... in quanto la persona offesa si era avveduta unicamente  della
presenza di un uomo con un bastone in mano. 
    In altre parole, il contributo del M. si e' rivelato nel caso  di
specie determinante per  l'individuazione  del  correo  e,  per  tale
ragione, questi merita  l'ampia  riduzione  di  pena  prevista  dalla
circostanza attenuante richiamata. 
    A nulla rileva  che  la  persona  offesa,  escussa  sul  punto  e
sottoposta a individuazione fotografica, non sia stata  in  grado  di
riconoscere il ... . Il mancato riconoscimento, infatti, non  dipende
dalla non corrispondenza tra  il  soggetto  avvistato  e  il  ...  ma
unicamente dalla circostanza che il ... -  per  quanto  dallo  stesso
dichiarato - ha visto solo di sfuggita la persona con il  bastone  in
mano fuori dalla sua abitazione. 
    Tanto premesso, per quel che concerne il giudizio di comparazione
tra la circostanza attenuante in parola e  le  altre  circostanze,  i
giudici  di  legittimita'  hanno  avuto  modo  di  chiarire  che   la
circostanza attenuante ad effetto speciale di  cui  all'art.  625-bis
codice penale e' soggetta all'ordinario giudizio di comparazione  tra
circostanze eterogenee di cui all'art. 69 codice penale. 
    Ne deriva che, in ragione della contestazione all'imputato  della
recidiva reiterata  ex  art.  99,  quarto  comma,  codice  penale  la
predetta  circostanza  incontra  il  limite   al   bilanciamento   in
prevalenza imposto dall'art. 69, quarto comma, codice penale. Da  qui
la rilevanza della questione, in quanto,  in  caso  di  accoglimento,
si dovrebbe irrogare una pena di  gran  lunga  inferiore  rispetto  a
quella che si infliggerebbe a seguito di un giudizio  di  equivalenza
tra la circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. e  la
recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma codice penale  (l'attuale
formulazione dell'art. 624-bis  codice  penale  prevede  una  cornice
edittale che va da quattro anni di reclusione e 927 euro di  multa  a
sette anni di reclusione e 1.500 euro di multa). 
    Ed infatti,  la  ampiezza  e  l'intensita'  della  collaborazione
prestata dall'imputato indurrebbe a ritenere l'attenuante ad  effetto
speciale sicuramente prevalente sulla recidiva. 
    Per tali ragioni l'art. 69, quarto comma, codice penale  presenta
plurimi profili di incostituzionalita'. 
Sul contrasto con gli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione 
    Osserva  il  Tribunale  che  la  preclusione  assoluta  di  poter
ritenere prevalente  l'attenuante  di  cui  all'art.  625-bis  codice
penale sulla recidiva reiterata rappresenta un evidente  elemento  di
irrazionalita' secondo lo scopo della disposizione anzidetta. 
    L'art. 625-bis codice penale, infatti,  prevede  una  circostanza
attenuante ad effetto speciale, che comporta  una  diminuzione  delle
pene previste dagli articoli  624,  624-bis  e  625,  codice  penale,
«qualora  il  colpevole,  prima  del   giudizio,   abbia   consentito
l'individuazione  dei  correi  o  di  coloro  che  hanno  acquistato,
ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi
per farla acquistare, ricevere od occultare». 
    Quando pero' questa attenuante concorre  con  l'aggravante  della
recidiva prevista dall'art.  99,  quarto  comma,  codice  penale,  la
diminuzione e' impedita dalla norma impugnata  dell'art.  69,  quarto
comma, codice penale. 
    Ebbene, in  plurime  pronunce,  anche  molto  recenti,  la  Corte
costituzionale  ha  avuto   modo   di   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale della attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma,
codice penale, cio'  al  fine  di  riequilibrare  alcuni  eccessi  di
penalizzazione  nonche'  di  rendere  modificabili,   attraverso   il
giudizio di comparazione,  le  cornici  edittali  di  alcune  ipotesi
circostanziali, di aggravamento o  di  attenuazione,  sostanzialmente
diverse dai reati base. 
    Occorre richiamare, anzitutto, la pronuncia con la quale la Corte
ha censurato la disciplina di cui all'art. 69, comma 4, codice penale
nella parte nella quale vietava la prevalenza  dell'attenuante  della
lieve  entita'  del  fatto  in  materia  di  produzione,  traffico  e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope  (art.  73,
comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.
309). Inoltre, vanno rammentate le pronunce  per  mezzo  delle  quali
l'art.   69,   comma   4,   codice   penale   e'   stato   dichiarato
incostituzionale  in  relazione  alla  ricettazione  di   particolare
tenuita' (art. 648, comma 2, c.p.), alla violenza sessuale di  minore
gravita' (art. 609-bis, comma 3, c.p.) e  al  danno  patrimoniale  di
speciale tenuita' causato alla  massa  dei  creditori  nei  reati  di
bancarotta fraudolenta, bancarotta  semplice  e  ricorso  abusivo  al
credito (art. 219, comma 3, regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267).
Vanno segnalate, ancora, le pronunce con le quali la disposizione  e'
stata dichiarata illegittima  costituzionalmente  nella  parte  nella
quale impediva  di  considerare  prevalente  l'attenuante  del  vizio
parziale di mente (art. 89  c.p.)  ovvero  precludeva  la  prevalenza
dell'attenuante prevista per colui che volle il reato meno grave  nei
casi di reato diverso da quello  voluto  da  taluno  dei  concorrenti
(art. 116, comma 2, c.p.), nonche' la prevalenza dell'attenuante  del
fatto di lieve entita' in relazione al delitto di sequestro  a  scopo
di estorsione (art. 630 c.p.). 
    Da ultimo la Corte ha dichiarando  nuovamente  costituzionalmente
illegittimo l'art. 69, comma 4,  codice  penale,  nella  parte  nella
quale prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante
di cui all'art. 62, n. 4, codice penale sulla recidiva reiterata. 
    Ebbene, la circostanza  prevista  dall'art.  625-bis  del  codice
penale e' espressione di una scelta di  politica  criminale  di  tipo
premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione  di
pena, il ravvedimento post-delittuoso dell'imputato, rispondendo, sia
all'esigenza  di  tutela  del  bene  giuridico,  sia  a   quella   di
prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. 
    Quando nei confronti dell'imputato viene riconosciuta la recidiva
reiterata  pero'  la  norma  censurata  impedisce  alla  disposizione
premiale di produrre pienamente i suoi effetti e cosi' ne frustra  in
modo manifestamente irragionevole la ratio, perche'  fa  venire  meno
quell'incentivo  sul  quale  lo  stesso  legislatore,   aveva   fatto
affidamento per stimolare l'attivita' collaborativa. 
    La Corte costituzionale, nelle richiamate pronunce, ha piu' volte
rilevato che tra i  criteri  da  cui  in  genere  puo'  desumersi  la
capacita' a delinquere del reo, e dei quali  il  giudice  deve  tener
conto,  oltre  che  nella  determinazione  della  pena,  anche  nella
comparazione  tra  circostanze  eterogenee  concorrenti,  vi  e'   la
condotta del reo contemporanea o  susseguente  al  reato  (art.  133,
secondo comma, numero 2, codice penale), la cui rilevanza nel caso in
oggetto verrebbe totalmente disconosciuta dalla norma  impugnata.  E'
anche sotto questo aspetto che  la  scelta  normativa  di  escludere,
nell'ipotesi prevista dall'art. 99, quarto comma, codice  penale,  il
potere del giudice di diminuire la pena qualora il  colpevole,  prima
del giudizio, abbia  consentito  l'individuazione  dei  correi  o  di
coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa  sottratta
o si sono comunque  intromessi  per  farla  acquistare,  ricevere  od
occultare» si  pone  in  manifesto  contrasto  con  il  principio  di
ragionevolezza. 
    Si  attribuisce,  infatti,  una   rilevanza   insuperabile   alla
precedente attivita' delittuosa del reo -  quale  sintomo  della  sua
maggiore  capacita'  a  delinquere  -  rispetto  alla   condotta   di
collaborazione  successiva  alla  commissione  del   reato,   benche'
quest'ultima possa  essere  in  concreto  ugualmente,  o  addirittura
prevalentemente, indicativa dell'attuale capacita' criminale del  reo
e della sua complessiva personalita'. 
    E' vero che l'attenuante di cui all'art.  625-bis  codice  penale
non richiede la  spontaneita'  della  condotta  collaborativa  e  non
comporta necessariamente una resipiscenza,  perche'  puo'  essere  il
frutto di un mero calcolo, ma e' altrettanto vero che  si  tratta  in
ogni caso di una condotta significativa, anche  perche'  comporta  il
distacco dell'autore del reato dall'ambiente criminale nel  quale  la
sua  attivita'  era  inserita,  e  potrebbe  esporlo   a   pericolose
ritorsioni, determinando  cosi'  una  situazione  di  fatto  tale  da
indurre in molti casi un cambiamento di vita. 
    L'irragionevolezza della norma  impugnata,  inoltre,  rileverebbe
anche nell'ottica di sistema. 
    Infatti, mentre la circostanza  attenuante  ad  effetto  speciale
dell'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152  (Provvedimenti
urgenti  in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e   di
trasparenza  e   buon   andamento   dell'attivita'   amministrativa),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  12
luglio 1991, n. 203, caratterizzata dalla medesima  ratio  di  quella
che viene in questione nel presente  giudizio,  non  e'  soggetta  al
giudizio  di  bilanciamento  tra   circostanze   eterogenee   ed   e'
obbligatoria, la  circostanza  attenuante  di  cui  all'art.  625-bis
codice penale non solo e' soggetta al giudizio di bilanciamento,  ma,
in seguito alla riforma attuata dalla legge n. 251 del 2005, non puo'
neppure prevalere sulla recidiva reiterata, con la conseguenza che il
recidivo reiterato non potra' mai beneficiare di tale sconto di pena. 
    Preme ulteriormente osservare che con la sentenza n. 74 del  2016
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come sostituito  dall'art.
3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede  il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante  di  cui  all'art.
73, comma 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art.  99,  quarto
comma, codice penale. 
    Ebbene, l'art. 73, comma 7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al pari dell'art.  625-bis  codice
penale, prevede una circostanza attenuante ad  effetto  speciale  che
comporta una diminuzione delle pene previste dai commi da 1 a  6  del
medesimo articolo «dalla meta' a due terzi per  chi  si  adopera  per
evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a   conseguenze
ulteriori, anche aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti». Si tratta, all'evidenza,  anche  in  questo
caso di una  disposizione  espressione  di  una  scelta  di  politica
criminale  di  tipo  premiale,  volta  a  incentivare,  mediante  una
sensibile diminuzione di pena, il  ravvedimento  post-delittuoso  del
reo.  Sarebbe  del  tutto  irragionevole,  dunque,  a  fronte   della
identita' di ratio, far soggiacere la circostanza attenuante  di  cui
all'art. 625-bis codice penale  al  bilanciamento  delle  circostanze
previsto dall'art. 69 codice penale. 
    Sussisterebbe,   infine,   la   violazione   del   principio   di
proporzionalita'  della  pena  (principalmente  nella  sua   funzione
rieducativa, ma anche in quella retributiva),  di  cui  all'art.  27,
terzo comma, Cost., perche' una pena che non tenga  in  debito  conto
della  proficua  collaborazione   prestata   per   effetto   di   una
dissociazione post-delictum e che puo' esporre  a  gravissimi  rischi
personali e familiari, da un lato non  puo'  correttamente  assolvere
alla funzione di ristabilimento della legalita' violata, dall'altro -
soprattutto - non potra'  mai  essere  sentita  dal  condannato  come
rieducatrice. 
    Alla luce  delle  ragioni  sopra  esposte,  che  giustificano  la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
costituzionalita' qui proposta, deve pertanto disporsi la sospensione
del presente giudizio e  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla
Corte  costituzionale,  affinche'  si  pronunci  sulla   legittimita'
costituzionale  dell'art.  69,  quarto  comma,  codice   penale   per
contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.