TRIBUNALE DI FIRENZE
prima sezione penale
Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di C. M. H. nato in ... il ... ;
libero, gia' presente;
difeso dall'avv. di fiducia Lorenzo Garofalo del foro di Firenze
(nomina a seguito dell'arresto del ... );
imputato, reato p. e p. dall'art. 624-bis del codice penale
perche', al fine di trarne profitto, si introduceva nell'androne
condominiale di via ... pertinenza dell'abitazione di P. G., e si
impossessava di uno scatolone ivi custodito, contenente pezzi
d'argenteria, vasi ed un orologio antico, del valore complessivo di
circa euro 500,00.
Con la recidiva infraquinquennale.
Fatti commessi in ... in data ...
sentite le parti;
premesso che:
C. M. H. era tratto in arresto in data ... per il reato di
furto in abitazione;
il pubblico ministero con decreto del 29 ottobre 2024
disponeva la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida
dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo;
all'udienza del 29 ottobre 2024 il giudice convalidava
l'arresto (non era applicata nessuna misura cautelare) e disponeva
procedersi con il rito direttissimo; l'imputato personalmente
chiedeva poi l'ammissione al rito abbreviato e il giudice provvedeva
in conformita'; le parti illustravano le rispettive conclusioni; in
particolare il pubblico ministero chiedeva la condanna dell'imputato
alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa; il
difensore chiedeva l'assoluzione o, in subordine, la concessione dei
benefici di legge;
all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per
eventuali repliche, le parti vi rinunciavano;
rilevato che:
A) In base agli atti d'indagine, in data ... intorno alle ore
... i Carabinieri, transitando in via ... a ... notavano un soggetto
a loro noto per precedenti di polizia che camminava trasportando una
scatola in plastica contenente vari oggetti avvolti nella carta da
giornale; era in particolare visibile un orologio da muro.
I militari fermavano per un controllo il predetto e
chiedevano quale fosse la provenienza dei citati oggetti; lo stesso
riferiva di averli trovati in un cantiere li' vicino.
La scatola risultava contenere vari pezzi di argenteria (2
caffettiere, 1 teiera, 1 lattiera, 2 vassoi), oltre a 1 orologio da
muro antico, 2 binocoli, l lampadario, 2 portacandele, 1 vaso.
I Carabinieri notavano che a distanza di pochi metri - in via
... - vi era un portone condominiale socchiuso, entravano nel palazzo
e nell'androne rilevavano la presenza di un'altra scatola - identica
per materiale, colore e dimensioni - a quella trovata in possesso di
C. Anche detta scatola conteneva vari oggetti avvolti nello stesso
modo.
Tramite una condomina del citato palazzo, i militari
risalivano al proprietario dei beni di entrambe le scatole, tale G.
P., residente proprio in via ... .
Questi, sopraggiunto, riconosceva i beni in questione come di
sua proprieta' e in querela riferiva che aveva lasciato entrambe le
scatole, con il relativo contenuto, in un angolo dell'androne,
perche' una settimana prima aveva subito un furto con effrazione
dalla propria autovettura; aveva pertanto deciso di togliere tutti i
beni che non erano stati sottratti e di portarli a casa; abitando al
quarto piano, aveva deciso di portarli su un po' alla volta e nel
frattempo li aveva lasciati nell'androne, coprendoli con una coperta;
ancora alle ore ... circa del ... i beni si trovavano nel citato
posto.
I beni in questione gli venivano restituiti.
B) L'imputato in sede d'interrogatorio ha dichiarato di avere
trovato gli oggetti in questione sparsi a terra, sul marciapiede,
unitamente alla scatola; avendo visto che tra questi vi era una
statuetta del duomo che gli piaceva, li aveva presi; gli altri
oggetti erano ancora incartati. Egli non sarebbe entrato nel palazzo.
C) Alla luce di quanto precede appare comprovata la
responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli;
I beni erano custoditi nell'androne condominiale del palazzo
di via ... ed erano di proprieta' di P.
L'imputato e' stato sorpreso in possesso degli stessi, a
brevissima distanza (circa 4 metri), dal citato palazzo; il portone
d'ingresso era ancora socchiuso; il prevenuto - allorche' era visto
dai Carabinieri - proveniva (in termini di direzione) dal citato
civico n. ... .
D'altro canto, la versione del predetto - oltre che del tutto
indimostrata - risulta scarsamente plausibile in termini logici,
presupponendo che altri soggetti, senza una apparente ragione, siano
penetrati nell'androne condominiale, abbiano preso una delle due
scatole e poi ne abbiano riversato il contenuto sulla pubblica via.
D) Quanto alla qualificazione giuridica - il pubblico
ministero nel decreto di presentazione ha sussunto il fatto in
questione nell'ambito della fattispecie di furto in abitazione ex
art. 624-bis del codice penale - per poter addivenire ad una corretta
decisione risulta necessario il pronunciamento della Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma
di cui all'art. 624-bis del codice penale nella parte in cui si
applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali; in
subordine, pare necessaria una pronuncia della Corte in relazione
alla norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella
parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita
in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i
mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'.
Cio' premesso;
Osserva
1. La questione sollevata in via principale. Rilevanza.
La citata disposizione di cui all'art. 624-bis del codice penale
incrimina la condotta di chi «si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o
per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di
essa», punendola «con la reclusione da quattro a sette anni e con la
multa da euro 927 a euro 1.500».
La giurisprudenza ormai prevalente della Corte di cassazione
delinea «la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti,
indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento
di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione,
studio, attivita' professionale e di lavoro in genere), in modo
riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile
del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia
caratterizzato da una certa stabilita' e non da mera occasionalita';
c) non accessibilita' del luogo, da parte di terzi, senza il consenso
del titolare» (cosi' Cassazione Sez. U, sentenza n. 31345 del 23
marzo 2017).
Una volta individuato il «luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora», sono idonei ad integrare il delitto di furto in
abitazione anche i furti commessi nelle relative pertinenze.
Rispetto al caso in esame e' pacifico che gli appartamenti
ricompresi in un edificio condominiale costituiscano una «privata
dimora», in quanto destinati proprio ad abitazione.
Il cortile, cosi' come l'androne o le scale o il sottotetto, di
un edificio condominiale costituisce senz'altro una «pertinenza» di
detti luoghi di privata dimora, tanto nel linguaggio comune, tanto
dal punto di vista civilistico, tanto sul piano penale.
In effetti, la giurisprudenza della Corte di cassazione e'
costante nell'affermare che i furti commessi nei citati spazi comuni
integrino dei furti in abitazione: «Integra il reato previsto
dall'art. 624-bis del codice penale la condotta di chi si impossessa
di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio
destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza
di privata dimora» (Cassazione Sez. 5 - , sentenza n. 1278 del 31
ottobre 2018 Rv. 274389 - 01); «Integra il reato previsto dall'art.
624-bis del codice penale la condotta di chi si impossessa dei
portoni posti all'ingresso di un edificio condominiale, poiche'
trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione delle private
dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appartenenza di queste
ultime, sicche' rientrano pienamente nella tutela apprestata dalla
norma» (Cassazione Sez. 5 - , sentenza n. 8421 del 16 dicembre 2019
Rv. 278311 - 01); «Integra il reato di furto in abitazione la
sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree
condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilita'
esclusiva dei singoli condomini» (Cassazione Sez. 4, sentenza n. 4215
del 10 gennaio 2013 Rv. 255080 - 01); «La sottrazione di cosa mobile
altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca
pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in
abitazione previsto dall'art. 624-bis del codice penale» (Cassazione
Sez. 7, ordinanza n. 3959 del 2 ottobre 2012 Rv. 255100 - 01; nello
stesso senso anche Cassazione 27143/2018, non massimata).
La questione circa la legittimita' costituzionale della citata
norma e' dunque rilevante.
2. La questione sollevata in via principale. Non manifesta
infondatezza.
2.1 La citata norma di cui all'art. 624-bis del codice penale
pare di dubbia legittimita' costituzionale nella misura in cui si
applica altresi' ai fatti commessi nei luoghi comuni degli edifici
condominiali (ai quali dovrebbe invece applicarsi, secondo
l'intervento qui auspicato, la norma generale di cui all'art. 624 del
codice penale).
Tale disciplina normativa pare violare il principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di offensivita'
enucleabile dall'art. 25, comma 2 Cost.
Va subito precisato che la questione di legittimita' non viene
sollevata con riguardo a tutte le pertinenze, ma - nell'ambito di
queste - solo rispetto agli spazi comuni degli edifici condominiali.
2.2.1 Occorre inoltre premettere che - secondo quanto affermato
ormai in piu' occasioni dalla Corte costituzionale (tra le altre:
sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 205 del 2017) - il
principio di offensivita' e' chiamato ad operare non solo rispetto
alla fattispecie base, ma anche rispetto alle circostanze e a tutti
gli istituti che comunque incidono sulla individualizzazione della
pena e sulla sua determinazione finale. Anche la sussunzione di un
fatto in una fattispecie di reato (nel nostro caso quella di cui
all'art. 624-bis del codice penale) piuttosto che in un'altra (quella
di cui all'art. 624 del codice penale) deve dunque rispettare il
citato principio.
2.2.2 Il citato principio di offensivita' attribuisce una
rilevanza fondamentale ai fini della punizione al «fatto commesso»,
laddove il «fatto» viene in rilievo per il suo obiettivo disvalore, e
cioe' per l'offesa (in termini di lesione o di messa in pericolo) che
reca ad un interesse giuridico meritevole di tutela per
l'ordinamento. Affinche' l'incriminazione sia compatibile con il
dettato costituzionale, e' cioe' necessario non solo che si incentri
su un fatto, ma anche che questo fatto presenti un contenuto
offensivo, anche solo in termini di messa in pericolo, di un bene
giuridico. Soltanto tale offensivita' varrebbe del resto a
giustificare la limitazione della liberta' personale, ritenuta
inviolabile dall'art. 13 della Costituzione, correlata alla
punizione.
In piu' pronunce la Corte costituzionale ha rilevato che
l'individuazione dei beni meritevoli di tutela penale e delle
condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento
sanzionatorio rientrano nella discrezionalita' del legislatore, il
cui esercizio puo' formare oggetto di sindacato, sul piano della
legittimita' costituzionale, solo ove si traduca in scelte
manifestamente irragionevoli o arbitrarie;
2.3 Ebbene, la citata disciplina in primo luogo pare
manifestamente irragionevole nella misura in cui tratta in modo
identico situazioni radicalmente differenti.
2.3.1 L'ordinamento con riguardo ai furti in abitazione detta una
disciplina particolarmente severa sotto molteplici aspetti,
sostanziali e procedurali: la cornice edittale e' decisamente piu'
elevata rispetto al furto ordinario, con tutto cio' che ne consegue
anche in termini di misure cautelari, termini di prescrizione, non
configurabilita' del fatto di particolare tenuita', ecc. Inoltre, per
il furto in abitazione, sono previste specifiche deroghe al regime
processuale ordinario: non si applica il limite alla custodia
cautelare in carcere di cui all'art. 275-bis del codice di procedura
penale (impossibilita' di disporre l'estrema misura cautelare qualora
si preveda l'applicazione di una pena inferiore ai tre anni di
reclusione, sempreche' il soggetto disponga di un luogo per
l'esecuzione degli arresti domiciliari); l'arresto in flagranza e'
obbligatorio ai sensi dell'art. 380, lettera e-bis) del codice di
procedura penale; ai sensi dell'art. 656, comma 9 del codice di
procedura penale non si sospende l'ordine di esecuzione della pena,
quale che sia l'entita' di quest'ultima.
2.3.2 Tale particolare rigore si giustifica in ragione
dell'offesa recata - non solo al patrimonio - ma anche e soprattutto
al domicilio e in generale alla vita privata delle persone, di cui il
domicilio costituisce la proiezione spaziale.
La Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 31345
del 23 marzo 2017, superando un precedente indirizzo piu' estensivo e
valorizzando il nesso tra il concetto di «privata dimora» e il
domicilio costituzionalmente tutelato, e' giunta a delimitare la
nozione di «privata dimora» ricomprendendovi le abitazioni e gli
altri «luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell'abitazione,
in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non
accessibilita', da parte di terzi, senza il consenso dell'avente
diritto». Piu' precisamente le Sezioni unite hanno delineato «la
nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili
elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di
manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione,
studio, attivita' professionale e di lavoro in genere), in modo
riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile
del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia
caratterizzato da una certa stabilita' e non da mera occasionalita';
c) non accessibilita' del luogo, da parte di terzi, senza il consenso
del titolare».
Nella sentenza n. 216/2019, avente ad oggetto l'art. 656, comma 9
del codice di procedura penale, la stessa Corte costituzionale - nel
ritenere che la presunzione di pericolosita' operata dal legislatore
in relazione al condannato per furto in abitazione fosse immune da
censure sul piano costituzionale - ha valorizzato il profilo della
violazione dell'altrui domicilio.
Nella sentenza n. 117 del 2021 la Corte costituzionale ha ancora
rilevato che «nel furto in abitazione l'offensivita' patrimoniale
assume una peculiare connotazione personalistica, in ragione
dell'aggancio con l'inviolabilita' del domicilio assicurata dall'art.
14 Cost., domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"».
2.3.3 La norma di cui all'art. 624-bis del codice penale - ai
fini dell'integrazione del delitto in esame - ai luoghi di privata
dimora, da individuarsi ormai alla stregua dei citati principi
dettati dalla Suprema Corte, equipara tutte le loro pertinenze.
Vi e' pero' un'evidente differenza tra il garage o la cantina di
pertinenza del singolo appartamento e cortile comune del condominio;
o, ancora, tra il magazzino degli attrezzi o il locale lavanderia di
una vincita unifamiliare e l'androne o il vano scale di un palazzo di
dieci piani.
Se pur l'accesso a tutti i citati luoghi e' normalmente precluso
agli estranei senza il consenso di taluno degli aventi diritto, gli
stessi coinvolgono comunque un diverso livello di riservatezza ed
esclusivita', cosi' come - correlatamente - diversi sono il numero di
persone abilitate ad accedervi e la tipologia di condotte che vi sono
abitualmente tenute dai titolari.
Mentre ai luoghi di pertinenza del singolo appartamento o della
villetta unifamiliare possono accedere un numero ristrettissimo di
persone, gli spazi comuni degli immobili condominiali sono
frequentati da un numero ben maggiore (e spesso molto elevato) di
condomini/inquilini; si tratta peraltro di soggetti che non sempre -
in relazione alle dimensioni dell'edificio, al numero di unita'
immobiliari presenti, al fatto che le stesse siano abitate dai
proprietari piuttosto che da conduttori di breve o lungo periodo -
hanno tra loro un rapporto di conoscenza diretta; a detti spazi
comuni accedono inoltre, in virtu' del consenso di taluno degli
aventi diritto, molti individui del tutto sconosciuti agli altri
condomini (visitatori, addetti alla consegna della posta o di
materiale pubblicitario, personale di ditte preposte alla
manutenzione o alle pulizie, agenti immobiliari, rappresentanti
commerciali, clienti di studi professionali, ecc.). In tale contesto
e' evidente come all'interno dei citati spazi comuni i singoli
soggetti si attendano un livello di riservatezza, ma anche di
sicurezza dei propri beni, decisamente ridotto e piu' prossimo a
quello degli spazi pubblici che non a quello delle proprie unita'
immobiliari esclusive. I citati spazi comuni sono inoltre normalmente
luoghi di passaggio, rispetto ai quali non si delinea un rapporto
stabile delle persone. Negli spazi comuni in questione, in
definitiva, i condomini normalmente non pongono in essere atti della
vita privata e non stazionano a lungo; rispetto agli stessi non
sviluppano un particolare sentimento di affezione e ancor meno di
identificazione; non pare possibile quindi individuare detti spazi
come proiezione spaziale della persona o come un luogo alla stessa
assimibilabile.
Nell'ambito delle «pertinenze» dunque - se per taluni spazi, in
ragione della relativa prossimita' e soprattutto esclusivita', puo'
forse giustificarsi l'equiparazione ai luoghi di privata dimora -
tale equiparazione pare del tutto irragionevole rispetto agli spazi
comuni degli edifici condominiali.
2.3.4 Pare inoltre irragionevole che, a fronte dell'intervenuta
delimitazione ad opera delle Sezioni unite e della giurisprudenza di
legittimita' successiva della nozione di «privata dimora», alla
stessa si equiparino tutti i luoghi, privi delle relative
caratteristiche, che sulla base di un criterio giuridico-formale ne
costituiscano una pertinenza. Le Sezioni unite hanno cioe'
condivisibilmente circoscritto il campo di operativita' dell'art.
624-bis del codice penale individuando alcuni requisiti indefettibili
affinche' un luogo possa considerarsi di privata dimora, esigendo in
particolare che si tratti di un luogo adibito al compimento di atti
della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni
esterne, caratterizzato da un rapporto di durata apprezzabile e non
occasionale con la persona e non accessibile da parte di terzi, senza
il consenso del titolare. In omaggio a tali principi la
giurisprudenza successiva ha escluso la qualificabilita' come privata
dimora e quindi l'applicabilita' dell'art. 624-bis del codice penale
per luoghi che pur coinvolgono aspetti salienti della vita privata
delle persone (per Cassazione Sez. 5 - , sentenza n. 53200 dell'11
ottobre 2018 Rv. 274592 - 01 «Non costituisce luogo di privata dimora
la stanza di degenza di un ospedale, con la conseguenza che il furto
di un oggetto in danno di un paziente ivi ricoverato integra la
fattispecie di cui all'art. 624 del codice penale e non quella di cui
all'art. 624-bis del codice penale). In tale contesto pare
irragionevole e irrispettosa del principio di offensivita' la
sussunzione viceversa nell'ambito dell'art. 624-bis del codice penale
dei furti commessi in luoghi - come l'androne o il parcheggio di un
condominio - privi di quei requisiti sopra citati sol perche' dal
punto di vista formale trattasi di pertinenze pro quota delle varie
abitazioni; in tali situazioni il reato non presenta infatti in
termini di disvalore quel quid pluris relativo alla lesione della
vita privata delle persone.
2.4 La norma censurata pare a maggior ragione irragionevole ove
si consideri che, sotto altri e distinti profili, l'ordinamento non
assicura affatto ai citati spazi condominiali comuni la stessa tutela
apprestata per le abitazioni.
2.4.1 Cosi', in materia di interferenze della pubblica autorita'
nella liberta' domiciliare, la Corte di cassazione da un lato ha
affermato che «e' inibita ex art. 14 Cost. l'esecuzione di riprese
video di comportamenti "non comunicativi" all'interno del
"domicilio", con conseguente divieto di loro acquisizione ed
utilizzazione anche in sede cautelare della prova illecita in tal
modo raccolta» (cosi' Cassazione Sez. 6 - sentenza n. 5253 del 13
novembre 2019 Rv. 278342 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez. U.,
sentenza n. 26795 del 28 marzo 2006 Rv. 234270 - 01); dall'altro, ha
affermato che «sono utilizzabili, senza preventivo provvedimento
autorizzativo del giudice, i risultati delle videoriprese effettuate
dalla polizia giudiziaria all'interno dell'atrio e del vano scale di
un immobile comune a piu' abitazioni, in quanto non costituenti
luoghi di privata dimora» e addirittura, richiamando la
giurisprudenza in materia di armi, che «il pianerottolo delle scale
di un fabbricato in condominio costituisca un luogo aperto al
pubblico e cio' in quanto consente l'accesso ad una indistinta
categoria di persone e non soltanto ai condomini (Sez. 1, n. 934 del
28 settembre 1982, dep. 1983, ... Rv. 15723701); luogo frequentabile
da un'intera categoria di persone o da un numero indeterminato di
soggetti che hanno la possibilita' giuridica e pratica di accedervi
senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita un potere
di fatto o di diritto (Sez. 1, n. 16690 del 27 marzo 2008, ... Rv.
240116)» (cosi' Cassazione Sez. 6 - sentenza n. 5253 del 13 novembre
2019 Rv. 278342 - 01; nello stesso senso, Cassazione Sez. 2, sentenza
n. 33580 del 6 luglio 2023 Rv. 285126 - 01 e Cassazione Sez. 6,
sentenza n. 39570 del 2022 non massimata).
Se di per se' e' legittimo che una stessa nozione possa assumere
estensioni diverse con riguardo a diversi istituti giuridici, in
relazione allo scostamento in questione occorre pero' osservare che
anche le limitazioni/preclusioni alle intrusioni da parte delle
pubbliche autorita' trovano il proprio fondamento nella liberta' del
domicilio, quale proiezione spaziale della persona (sentenza della
Corte costituzionale n. 135 del 2002), esattamente come in tale
inviolabilita' del domicilio - inteso come «proiezione spaziale della
persona» - trova il proprio fondamento la tutela particolarmente
severa apprestata dall'art. 624-bis, comma 1 del codice penale
(sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2021). Come e' stato
rilevato cioe' nella sentenza n. 135/2002, la liberta' di domicilio
si concreta «nel diritto di preservare da interferenze esterne,
pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita
intima di ciascun individuo». Non pare allora ragionevole la
disciplina censurata che per le aree comuni condominiali appresta lo
stesso regime di tutela dettato per le abitazioni, laddove le citate
aree non sono analogamente tutelate rispetto alle interferenze
pubbliche.
2.4.2 Ma anche nell'ambito delle interferenze private nella
liberta' domiciliare la disciplina dettata dall'art. 624-bis del
codice penale si discosta sotto il profilo in esame da quella dettata
da altre norme incriminatrici: ai fini della integrazione del reato
di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis del codice
penale, che pur - attraverso il richiamo dell'art. 614 del codice
penale - fa riferimento, oltre che ai luoghi di privata dimora, anche
alle relative appartenenze), secondo la Corte di cassazione deve
escludersi che «le scale condominiali ed i relativi pianerottoli
siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica
alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla
funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di
sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero
indeterminato di soggetti» (cosi' Cassazione Sez. 5, sentenza n.
34151 del 30 maggio 2017 Rv. 270679 - 01); analogamente ha escluso
l'integrazione di detto reato, con riguardo al parcheggio
condominiale, Cassazione Sez. 5, sentenza n. 44701 del 29 ottobre
2008 Rv. 242588 - 01, secondo cui la tutela di cui all'art. 615-bis
del codice penale «concerne, sia che si tratti di "domicilio", di
"privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare relazione
del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in
modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua
presenza» (ratio del tutto analoga a quella sottostante al
particolare rigore dell'art. 624-bis, comma 1 del codice penale ).
3. La questione sollevata in via principale. Possibilita' di
un'interpretazione conforme.
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, univoco
essendo il dato letterale.
Del resto, la giurisprudenza di legittimita' sopra ricordata e'
univoca nel ritenere che integri il reato di furto in abitazione la
sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree
condominiali comuni (Cassazione Sez. 5 - sentenza n. 1278 del 31
ottobre 2018 Rv. 274389 - 01; Cassazione Sez. 5 - , sentenza n. 8421
del 16 dicembre 2019 Rv. 278311 - 01; Cassazione Sez. 4, sentenza n.
4215 del 10 gennaio 2013 Rv. 255080 - 01; Cassazione Sez. 7,
ordinanza n. 3959 del 2 ottobre 2012 Rv. 255100 - 01; Cassazione
27143/2018, non massimata).
Come rilevato piu' volte dalla Corte costituzionale, «in presenza
di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il giudice a quo, se
pure e' libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa
esegesi, ha, alternativamente, la facolta' di assumere
l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di
richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita' con i
parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018, n.
259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015). Cio',
senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra
interpretazione, piu' aderente ai parametri stessi, sussistendo tale
onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le altre,
sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del 2015)" (sentenza n. 141 del
2019).» (cosi', da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n.
95 del 2020).
4. La questione sollevata in via subordinata. Rilevanza.
4.1 L'art. 624-bis del codice penale, al primo comma, prevede per
il reato di furto in abitazione la pena della reclusione da quattro a
sette anni e della multa da euro 927 ad euro 1.500.
4.2 Nell'ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla
fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora in contestazione
si contraddistingue per la sua lieve entita', plurimi elementi
deponendo in tal senso.
4.2.1 In primo luogo - se il trattamento sanzionatorio di
particolare severita' previsto per il delitto in esame trova
giustificazione nel peculiare luogo in cui lo stesso e' commesso, il
«domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"» (sentenza
117 del 2021 della Corte costituzionale) - si deve rilevare che nel
caso in esame l'atto predatorio non e' stato commesso in una privata
abitazione, ma in una mera pertinenza, per di piu' in un'area
condominiale comune.
Si tratta di un luogo che, pur essendo assimilato dalla norma
incriminatrice ai luoghi di privata dimora, si differenzia sotto
plurimi profili dagli stessi e in particolare dall'abitazione
comunemente intesa.
Come gia' rilevato a proposito della questione principale, si
tratta infatti di un luogo di passaggio, che e' frequentato da
numerose persone, anche sconosciute al singolo condomino, e in cui i
titolari non compiono normalmente atti della vita privata ne' si
attendono di godere di una particolare intimita' o anche solo
riservatezza.
4.2.2 L'area condominiale in questione era collocata subito dopo
il portone d'ingresso, per cui si deve ritenere che l'imputato non
sia transitato in altre aree piu' riservate. Per lo stesso motivo e'
ragionevole ritenere che egli si sia trattenuto all'interno
dell'edificio per un brevissimo lasso temporale.
4.2.3 Per introdursi nello spazio in questione egli non ha usato
alcuna effrazione.
4.2.4 Pur essendosi il reato consumato - posto che al momento del
controllo l'imputato aveva gia' asportato gli oggetti e ne aveva
ormai acquisito un possesso autonomo - la persona offesa ha perso il
possesso dei propri beni solo per un periodo di tempo molto limitato
e infine li ha recuperati senza che sia residuato alcun pregiudizio
patrimoniale.
4.2.5 Quanto all'oggetto della condotta, si tratta di beni
antichi/vecchi di valore contenuto. Il proprietario ha fornito una
stima per circa 500 euro, ma senza specificare i criteri di tale
valutazione (piuttosto opinabile, considerata la tipologia degli
oggetti e posto che non e' dato sapere se il predetto P. sia un
antiquario di professione e quindi sia professionalmente abituato a
stimare simili beni o piuttosto sia privo di esperienza e abbia
indicato detto valore sulla base di proprie ipotesi o suggestioni).
4.2.6 Il disvalore del fatto oggetto del presente procedimento
risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,
come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fatto di
lieve entita', tale circostanza potrebbe senz'altro applicarsi nel
caso di specie.
5. La questione sollevata in via subordinata. Non manifesta
infondatezza.
5.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella parte in cui
non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non
eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
La citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente illegittima
nella misura in cui non prevede un'attenuazione del severo
trattamento sanzionatorio (minimo edittale di quattro anni di
reclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che, per
quanto conformi al tipo, risultino di gravita' assai limitata.
5.2 Lo scrivente e' consapevole del fatto che una questione
simile, inerente proprio all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale,
e' gia' stata affrontata in precedenza dalla Corte costituzionale e
dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021).
Da un lato pero' la questione che ora s'intende sollevare e' - si
spera - piu' puntuale; dall'altro appare comunque possibile auspicare
una rivisitazione delle considerazioni svolte dalla Corte
costituzionale, anche alla luce della recente sentenza n. 86 del
2024, con cui la Corte ha introdotto un'analoga circostanza
attenuante per il reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n.
120 del 2023 con la quale un'attenuante simile a quella auspicata era
stata introdotta per il reato di estorsione).
5.3 Occorre premettere che l'attuale disciplina del reato in
esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti.
L'art. 624-bis del codice penale era introdotto nel 2001 allo
scopo di prevedere come reato autonomo il furto in abitazione (e
furto con strappo) e cosi' sottrarlo al bilanciamento delle
circostanze; esso era punito con la reclusione da uno a sei anni,
oltre multa, e - in presenza di una o piu' delle circostanze previste
dagli articoli 61 e 625, comma 1, del codice penale - con la
reclusione da tre a dieci anni, oltre multa.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la
cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni
oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al terzo comma a
quattro-dieci anni, oltre multa; erano contestualmente rese
privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di
cui all'art. 625 del codice penale, sottratte al bilanciamento.
Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena detentiva sia
per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre
multa), sia per la fattispecie di cui al terzo comma (da cinque a
dieci anni di reclusione, oltre multa).
5.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli ultimi anni
ha sottolineato che «la pressione punitiva attualmente esercitata
riguardo ai delitti contro il patrimonio e' ormai diventata
estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta considerazione
da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e
comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del
livello di protezione loro assicurato» (cosi' la sentenza n.
190/2020; nello stesso senso la sentenza n. 117/2021, relativa
proprio ai furto in abitazione).
Se una riforma di carattere sistematico dei reati contro il
patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di
valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra Costituzione -
e' certamente auspicabile, tuttavia nell'attesa (ormai decennale,
come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n. 259/2021) appare
comunque possibile un intervento della Corte costituzionale teso a
correggere gli eccessi piu' macroscopici.
Inoltre, con riguardo a taluni reati come il furto, il
particolare rigore sanzionatorio deriva dall'innalzamento della
cornice edittale legato alla sussistenza (assai frequente) di
circostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale, con la
conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con
una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti (introdotta
con la modifica dell'art. 69 del codice penale) - «la gravita' di
questo delitto e' attualmente, percio', soltanto nell'astratta
comminazione della pena, ma non lo e' piu' nella realta'
dell'esperienza giuridica, come ben dimostra la casistica
giudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza n.
268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021).
In relazione al delitto di furto in abitazione, viceversa,
l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime gia'
nella cornice edittale di base, sicche' l'eventuale riconoscimento
delle circostanze attenuanti gia' previste dall'ordinamento - pur
possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio
compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi
che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad
inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato in
questione - ha altresi' precluso il bilanciamento in termini di
prevalenza o di equivalenza delle eventuali circostanze attenuanti
(diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis) con le
concorrenti circostanze aggravanti di cui all'art. 625 del codice
penale, con la conseguenza che le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti.
5.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale
pare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 della
Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale previsto per il
predetto reato viola, a parere dello scrivente, il principio di
necessaria ragionevolezza nella determinazione della pena,
soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che
la stessa deve perseguire per espresso dettato costituzionale. In
assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu' mite
per fatti di entita' piu' lieve - come invece disposto per altre
fattispecie - in casi come quello in esame (in cui, per modalita'
della condotta ed entita' dell'offesa, il fatto concretamente
realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile
adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del
fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore.
5.6 Se e' certamente vero che la commisurazione delle sanzioni
per ciascuna fattispecie di reato e' materia affidata alla
discrezionalita' del legislatore, la giurisprudenza della Corte
costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono
tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza
o nell'arbitrio.
Con riguardo all'art. 624-bis del codice penale, la mancata
previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve
entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza intrinseca
del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per altre
fattispecie delittuose.
5.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre multa),
pare irragionevole la mancata previsione di un'attenuazione della
pena per i fatti di lieve entita'.
Per tali fatti una pena che pur si attesti sul minimo edittale
risulta comunque esageratamente sproporzionata.
Occorre tenere presente, infatti, che dato caratterizzante del
reato di furto in abitazione e' il luogo in cui il fatto stesso sia
commesso.
Come rilevato dalla Corte costituzionale nella gia' citata
sentenza n. 117 del 2021, «nel furto in abitazione l'offensivita'
patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, in
ragione dell'aggancio con l'inviolabilita' del domicilio assicurata
dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come "proiezione spaziale della
persona"».
Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha affermato:
«Quella del furto in abitazione e' una fattispecie descritta
dall'art. 624-bis del codice penale in termini piuttosto definiti,
ne' il giudice a quo evidenzia specifiche ragioni che rendano
costituzionalmente necessaria l'introduzione di una fattispecie
attenuata nel perimetro della norma incriminatrice. Non puo', in
proposito, non rilevarsi che la speciale tenuita' considerata dal
rimettente concerne un aspetto soltanto - e forse il meno importante
- del bene giuridico complesso protetto dalla norma, cioe' l'aspetto
patrimoniale (laddove, peraltro, la modestia della lesione non
necessariamente riflette la volonta' dell'autore), mentre l'altro
profilo, quello personalistico, non ne viene interessato affatto; del
resto, quest'ultimo e' insuscettibile di una graduazione
quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o
e' violato o non lo e', essendo pertanto inconcepibile gia' sul piano
logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui».
Se certamente nell'economia della fattispecie di furto in
abitazione, a fronte della violazione del domicilio, quale proiezione
spaziale della persona, l'aspetto patrimoniale e' quello meno
importante, ad avviso di chi scrive sussistono comunque margini per
ritagliare all'interno della fattispecie in questione delle ipotesi
di lieve entita', e cio' avendo riguardo proprio alla tipologia di
offesa al bene giuridico del domicilio.
Pur nell'ambito della nozione restrittiva di «privata dimora»
recepita dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 31345
del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01), pare evidente l'enorme differenza
di gravita' tra la condotta di chi s'introduca nottetempo in
un'abitazione privata e magari addirittura nella camera da letto,
mentre le persone offese vi stiano dormendo, e la condotta di chi
sottragga beni nello spogliatoio di uno stand fieristico o di un
cantiere edile (Cassazione Sez. 5, sentenza n. 35788 del 4 maggio
2018 Rv. 273894 - 01; Cassazione Sez. 5, sentenza n. 32093 del 25
giugno 2010 Rv. 248356; Cassazione Sez. 4, sentenza n. 37795 del 21
settembre 2021 Rv. 281952 - 01); o tra chi s'introduca nella
cameretta di un bambino in tenera eta' e chi invece sottragga beni in
un asilo nido in un giorno di chiusura (Cassazione Sez. 5 - sentenza
n. 5755 del 19 dicembre 2022 Rv. 284219 - 01). Nei primi casi le
persone offese troveranno normalmente insopportabile l'idea che
qualcuno abbia violato la loro intimita' e manterranno verosimilmente
a lungo una sensazione di insicurezza anche per l'integrita'
personale propria e dei propri congiunti; nei secondi casi
l'attenzione delle persone offese sara' focalizzata principalmente
sui beni oggetto di sottrazione, sugli eventuali danni alle cose,
ecc.
Cio' vale a maggior ragione ove si considerino i fatti, come
quello oggetto del presente procedimento, commessi nelle pertinenze
dei luoghi di privata dimora e, in particolare, quelli posti in
essere nelle aree condominiali comuni, luoghi in cui circolano
numerose persone, anche estranee (postini, corrieri, addetti alle
pulizie o alla manutenzione degli impianti, clienti degli studi
professionali presenti nell'edificio, ecc.) e in cui l'aspettativa
dei condomini all'intimita' e' minima.
5.8 Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati
di rapina e di estorsione.
Rispetto ad entrambi i suddetti delitti l'ordinamento prevede una
circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai fatti commessi
nei luoghi di cui all'art. 624-bis del codice penale (norma di cui
all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, richiamata dall'art. 629, comma 2
del codice penale)
Rispetto ai citati reati, a seguito delle sentenze della Corte
costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e' ora prevista una
circostanza attenuante per le ipotesi in cui - per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo - il fatto risulti
di lieve entita'.
Benche' la commissione del fatto in un luogo di privata dimora
sia un elemento aggravante, e' astrattamente possibile che una rapina
o un'estorsione - pur aggravata perche' commessa in un luogo di cui
all'art. 624-bis del codice penale - risulti al tempo stesso, in
considerazione dei fattori sopra indicati, di lieve entita' e quindi
possa beneficiare della circostanza attenuante introdotta dalle
citate sentenze della Corte costituzionale.
Cosi', se l'attuale imputato fosse stato sorpreso dalla persona
offesa o da altro condomino nell'atto di sottrarre i beni o nell'atto
di uscire dal palazzo portando con se' quanto appena sottratto e -
per conseguire il possesso dei beni sottratti o per assicurarsi
l'impunita' - avesse usato un minimo di violenza o di minaccia (ad
es. dando una spinta al P. eventualmente anche dopo essere uscito dal
palazzo (1) ), il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come rapina
aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del codice
penale, ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi di lieve entita',
in considerazione del luogo in cui il prevenuto si e' introdotto (un
androne condominiale di un palazzo di vari piani) e della limitata
gravita' della violenza.
Ebbene, nel caso della rapina e dell'estorsione aggravate perche'
commesse in un luogo di cui all'art. 624-bis del codice penale -
reati senza dubbio piu' gravi del furto in abitazione (nel caso della
rapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto di furto, con in
aggiunta una componente di violenza o minaccia) - il soggetto
potrebbe paradossalmente beneficiare dello stesso trattamento
sanzionatorio previsto per il furto in abitazione.
In particolare, per la rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n.
3-bis del codice penale (circostanza aggravante privilegiata ai sensi
dell'art. 628, comma 5 del codice penale) e attenuata per la lieve
entita' del fatto (circostanza attenuante introdotta dalla sentenza
n. 86 del 2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni quattro di
reclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa, aumentata
per la citata aggravante privilegiata ad anni sei oltre multa,
ridotta per la citata circostanza attenuante ad anni quattro oltre
multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze
attenuanti (ad esempio le attenuanti generiche), stessa pena
applicabile per il reato di furto in abitazione non aggravato.
Per l'estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e
628, comma 3, n. 3-bis del codice penale - posto che la Corte di
cassazione ha condivisibilmente affermato che «nel silenzio
normativo, alla fattispecie d'estorsione non puo' ritenersi esteso in
malam partem il peculiare e deteriore regime previsto in tema di
bilanciamento per il delitto ex art. 628 del codice penale, che
sottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui ai
numeri 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater della disposizione» (Cassazzione
Sez. 2, sentenza n. 49940 del 10 ottobre 2023 Rv. 285464 - 01) - la
pena concretamente applicabile potrebbe essere anche inferiore: in
caso di bilanciamento della circostanza della lieve entita'
(introdotta dalla sentenza n. 120 del 2023) in misura prevalente
sulla citata circostanza aggravante, la pena minima sarebbe di anni
tre e mesi quattro di reclusione oltre multa (pena base anni cinque
oltre multa, ridotta per la citata circostanza attenuante ad anni tre
e mesi quattro oltre multa), fatta salva l'applicazione di eventuali
ulteriori circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti
generiche), inferiore a quella minima prevista per il furto in
abitazione (anni quattro di reclusione oltre multa), fatta salva
l'applicazione di circostanze attenuanti (ad esempio le attenuanti
generiche).
Se il furto in abitazione fosse poi aggravato ai sensi dell'art.
625 del codice penale (evenienza molto frequente, che ricorrerebbe
anche nel caso di specie se l'imputato avesse ad esempio usato
violenza sulle cose o un mezzo fraudolento), il trattamento
sanzionatorio potrebbe paradossalmente essere anche piu' severo di
quello della rapina.
Pare evidente l'irragionevolezza della previsione per un reato
piu' lieve di un trattamento sanzionatorio di pari asprezza o
addirittura piu' severo rispetto a quello previsto per il reato piu'
grave.
5.9 Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo
intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di rapina e
di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del
codice penale, non potrebbe del resto assolvere alla funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. La pena
sarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato posto in essere e in
raffronto alle citate fattispecie piu' gravi; in quanto
sproporzionata, la pena non potrebbe mai essere percepita dal
condannato come giusta ed esplicare quindi la propria funzione
rieducativa; al contrario il condannato non potrebbe che percepire
come irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al
trattamento rieducativo.
6. La questione sollevata in via subordinata. Possibilita' di
un'interpretazione conforme.
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione, chiaro e
univoco essendo il dato letterale.
__________
(1) Secondo la giurisprudenza di legittimita' la rapina e' aggravata
ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale anche
nelle ipotesi in cui «la condotta di impossessamento di beni
altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e
la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un
luogo pubblico» (cosi' Cassazione Sez. 2 - sentenza n. 23331 del
2 luglio 2020 Rv. 279479 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez.
2, sentenza n. 26262 del 24 maggio 2016 Rv. 267155 - 01).