TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        prima sezione penale 
 
    Il giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di C. M. H. nato in ... il ... ; 
    libero, gia' presente; 
    difeso dall'avv. di fiducia Lorenzo Garofalo del foro di  Firenze
(nomina a seguito dell'arresto del ... ); 
    imputato, reato p. e  p.  dall'art.  624-bis  del  codice  penale
perche', al fine di  trarne  profitto,  si  introduceva  nell'androne
condominiale di via ... pertinenza dell'abitazione di  P.  G.,  e  si
impossessava  di  uno  scatolone  ivi  custodito,  contenente   pezzi
d'argenteria, vasi ed un orologio antico, del valore  complessivo  di
circa euro 500,00. 
    Con la recidiva infraquinquennale. 
    Fatti commessi in ... in data ... 
    sentite le parti; 
    premesso che: 
        C. M. H. era tratto in arresto in data ... per  il  reato  di
furto in abitazione; 
        il  pubblico  ministero  con  decreto  del  29  ottobre  2024
disponeva la presentazione diretta dell'arrestato  per  la  convalida
dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo; 
        all'udienza  del  29  ottobre  2024  il  giudice  convalidava
l'arresto (non era applicata nessuna misura  cautelare)  e  disponeva
procedersi  con  il  rito  direttissimo;   l'imputato   personalmente
chiedeva poi l'ammissione al rito abbreviato e il giudice  provvedeva
in conformita'; le parti illustravano le rispettive  conclusioni;  in
particolare il pubblico ministero chiedeva la condanna  dell'imputato
alla pena di anni tre di  reclusione  ed  euro  1.200  di  multa;  il
difensore chiedeva l'assoluzione o, in subordine, la concessione  dei
benefici di legge; 
        all'udienza  odierna,  cui  il  processo  era  rinviato   per
eventuali repliche, le parti vi rinunciavano; 
    rilevato che: 
        A) In base agli atti d'indagine, in data ... intorno alle ore
... i Carabinieri, transitando in via ... a ... notavano un  soggetto
a loro noto per precedenti di polizia che camminava trasportando  una
scatola in plastica contenente vari oggetti avvolti  nella  carta  da
giornale; era in particolare visibile un orologio da muro. 
        I  militari  fermavano  per  un  controllo  il   predetto   e
chiedevano quale fosse la provenienza dei citati oggetti;  lo  stesso
riferiva di averli trovati in un cantiere li' vicino. 
        La scatola risultava contenere vari pezzi  di  argenteria  (2
caffettiere, 1 teiera, 1 lattiera, 2 vassoi), oltre a 1  orologio  da
muro antico, 2 binocoli, l lampadario, 2 portacandele, 1 vaso. 
        I Carabinieri notavano che a distanza di pochi metri - in via
... - vi era un portone condominiale socchiuso, entravano nel palazzo
e nell'androne rilevavano la presenza di un'altra scatola -  identica
per materiale, colore e dimensioni - a quella trovata in possesso  di
C. Anche detta scatola conteneva vari oggetti  avvolti  nello  stesso
modo. 
        Tramite  una  condomina  del  citato  palazzo,   i   militari
risalivano al proprietario dei beni di entrambe le scatole,  tale  G.
P., residente proprio in via ... . 
        Questi, sopraggiunto, riconosceva i beni in questione come di
sua proprieta' e in querela riferiva che aveva lasciato  entrambe  le
scatole, con  il  relativo  contenuto,  in  un  angolo  dell'androne,
perche' una settimana prima aveva  subito  un  furto  con  effrazione
dalla propria autovettura; aveva pertanto deciso di togliere tutti  i
beni che non erano stati sottratti e di portarli a casa; abitando  al
quarto piano, aveva deciso di portarli su un po'  alla  volta  e  nel
frattempo li aveva lasciati nell'androne, coprendoli con una coperta;
ancora alle ore ... circa del ... i  beni  si  trovavano  nel  citato
posto. 
        I beni in questione gli venivano restituiti. 
        B) L'imputato in sede d'interrogatorio ha dichiarato di avere
trovato gli oggetti in questione sparsi  a  terra,  sul  marciapiede,
unitamente alla scatola; avendo visto  che  tra  questi  vi  era  una
statuetta del duomo che  gli  piaceva,  li  aveva  presi;  gli  altri
oggetti erano ancora incartati. Egli non sarebbe entrato nel palazzo. 
        C)  Alla  luce  di  quanto  precede  appare   comprovata   la
responsabilita' dell'imputato per il fatto ascrittogli; 
        I beni erano custoditi nell'androne condominiale del  palazzo
di via ... ed erano di proprieta' di P. 
        L'imputato e' stato sorpreso  in  possesso  degli  stessi,  a
brevissima distanza (circa 4 metri), dal citato palazzo;  il  portone
d'ingresso era ancora socchiuso; il prevenuto - allorche'  era  visto
dai Carabinieri - proveniva (in  termini  di  direzione)  dal  citato
civico n. ... . 
        D'altro canto, la versione del predetto - oltre che del tutto
indimostrata - risulta  scarsamente  plausibile  in  termini  logici,
presupponendo che altri soggetti, senza una apparente ragione,  siano
penetrati nell'androne condominiale,  abbiano  preso  una  delle  due
scatole e poi ne abbiano riversato il contenuto sulla pubblica via. 
        D)  Quanto  alla  qualificazione  giuridica  -  il   pubblico
ministero nel decreto  di  presentazione  ha  sussunto  il  fatto  in
questione nell'ambito della fattispecie di  furto  in  abitazione  ex
art. 624-bis del codice penale - per poter addivenire ad una corretta
decisione  risulta   necessario   il   pronunciamento   della   Corte
costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale della norma
di cui all'art. 624-bis del codice  penale  nella  parte  in  cui  si
applica anche  agli  spazi  comuni  degli  edifici  condominiali;  in
subordine, pare necessaria una pronuncia  della  Corte  in  relazione
alla norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale,  nella
parte in cui non prevede che la pena da esso comminata  e'  diminuita
in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i
mezzi,  le  modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per   la
particolare tenuita' del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di
lieve entita'. 
    Cio' premesso; 
 
                               Osserva 
 
1. La questione sollevata in via principale. Rilevanza. 
    La citata disposizione di cui all'art. 624-bis del codice  penale
incrimina la condotta di chi «si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per  se'  o
per altri, mediante introduzione in un  edificio  o  in  altro  luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze  di
essa», punendola «con la reclusione da quattro a sette anni e con  la
multa da euro 927 a euro 1.500». 
    La giurisprudenza ormai  prevalente  della  Corte  di  cassazione
delinea «la nozione  di  privata  dimora  sulla  base  dei  seguenti,
indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento
di manifestazioni della vita privata (riposo,  svago,  alimentazione,
studio, attivita' professionale e  di  lavoro  in  genere),  in  modo
riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata  apprezzabile
del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia
caratterizzato da una certa stabilita' e non da mera  occasionalita';
c) non accessibilita' del luogo, da parte di terzi, senza il consenso
del titolare» (cosi' Cassazione Sez. U,  sentenza  n.  31345  del  23
marzo 2017). 
    Una volta individuato il «luogo destinato in tutto o in  parte  a
privata dimora», sono idonei ad integrare  il  delitto  di  furto  in
abitazione anche i furti commessi nelle relative pertinenze. 
    Rispetto al caso  in  esame  e'  pacifico  che  gli  appartamenti
ricompresi in un edificio  condominiale  costituiscano  una  «privata
dimora», in quanto destinati proprio ad abitazione. 
    Il cortile, cosi' come l'androne o le scale o il  sottotetto,  di
un edificio condominiale costituisce senz'altro una  «pertinenza»  di
detti luoghi di privata dimora, tanto nel  linguaggio  comune,  tanto
dal punto di vista civilistico, tanto sul piano penale. 
    In effetti,  la  giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  e'
costante nell'affermare che i furti commessi nei citati spazi  comuni
integrino  dei  furti  in  abitazione:  «Integra  il  reato  previsto
dall'art. 624-bis del codice penale la condotta di chi si  impossessa
di  una  bicicletta  introducendosi  nell'androne  di   un   edificio
destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza
di privata dimora» (Cassazione Sez. 5 - , sentenza  n.  1278  del  31
ottobre 2018 Rv. 274389 - 01); «Integra il reato  previsto  dall'art.
624-bis del codice penale  la  condotta  di  chi  si  impossessa  dei
portoni posti  all'ingresso  di  un  edificio  condominiale,  poiche'
trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione delle  private
dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appartenenza di  queste
ultime, sicche' rientrano pienamente nella  tutela  apprestata  dalla
norma» (Cassazione Sez. 5 - , sentenza n. 8421 del 16  dicembre  2019
Rv. 278311 - 01);  «Integra  il  reato  di  furto  in  abitazione  la
sottrazione  illecita  di  beni  mobili  posti  all'interno  di  aree
condominiali, anche quando le stesse non siano  nella  disponibilita'
esclusiva dei singoli condomini» (Cassazione Sez. 4, sentenza n. 4215
del 10 gennaio 2013 Rv. 255080 - 01); «La sottrazione di cosa  mobile
altrui  all'interno  di  un  cortile  condominiale,  che  costituisca
pertinenza di una privata  dimora,  integra  il  reato  di  furto  in
abitazione previsto dall'art. 624-bis del codice penale»  (Cassazione
Sez. 7, ordinanza n. 3959 del 2 ottobre 2012 Rv. 255100 -  01;  nello
stesso senso anche Cassazione 27143/2018, non massimata). 
    La questione circa la legittimita'  costituzionale  della  citata
norma e' dunque rilevante. 
2.  La  questione  sollevata  in  via   principale.   Non   manifesta
infondatezza. 
    2.1 La citata norma di cui all'art.  624-bis  del  codice  penale
pare di dubbia legittimita' costituzionale nella  misura  in  cui  si
applica altresi' ai fatti commessi nei luoghi  comuni  degli  edifici
condominiali  (ai   quali   dovrebbe   invece   applicarsi,   secondo
l'intervento qui auspicato, la norma generale di cui all'art. 624 del
codice penale). 
    Tale  disciplina  normativa  pare   violare   il   principio   di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di offensivita'
enucleabile dall'art. 25, comma 2 Cost. 
    Va subito precisato che la questione di  legittimita'  non  viene
sollevata con riguardo a tutte le pertinenze,  ma  -  nell'ambito  di
queste - solo rispetto agli spazi comuni degli edifici condominiali. 
    2.2.1 Occorre inoltre premettere che - secondo  quanto  affermato
ormai in piu' occasioni dalla Corte  costituzionale  (tra  le  altre:
sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n.  205  del  2017)  -  il
principio di offensivita' e' chiamato ad operare  non  solo  rispetto
alla fattispecie base, ma anche rispetto alle circostanze e  a  tutti
gli istituti che comunque incidono  sulla  individualizzazione  della
pena e sulla sua determinazione finale. Anche la  sussunzione  di  un
fatto in una fattispecie di reato (nel  nostro  caso  quella  di  cui
all'art. 624-bis del codice penale) piuttosto che in un'altra (quella
di cui all'art. 624 del codice  penale)  deve  dunque  rispettare  il
citato principio. 
    2.2.2  Il  citato  principio  di  offensivita'  attribuisce   una
rilevanza fondamentale ai fini della punizione al  «fatto  commesso»,
laddove il «fatto» viene in rilievo per il suo obiettivo disvalore, e
cioe' per l'offesa (in termini di lesione o di messa in pericolo) che
reca  ad  un   interesse   giuridico   meritevole   di   tutela   per
l'ordinamento. Affinche'  l'incriminazione  sia  compatibile  con  il
dettato costituzionale, e' cioe' necessario non solo che si  incentri
su un  fatto,  ma  anche  che  questo  fatto  presenti  un  contenuto
offensivo, anche solo in termini di messa in  pericolo,  di  un  bene
giuridico.  Soltanto  tale  offensivita'   varrebbe   del   resto   a
giustificare  la  limitazione  della  liberta'  personale,   ritenuta
inviolabile  dall'art.  13   della   Costituzione,   correlata   alla
punizione. 
    In  piu'  pronunce  la  Corte  costituzionale  ha  rilevato   che
l'individuazione  dei  beni  meritevoli  di  tutela  penale  e  delle
condotte  punibili  e  la  configurazione  del  relativo  trattamento
sanzionatorio rientrano nella discrezionalita'  del  legislatore,  il
cui esercizio puo' formare oggetto  di  sindacato,  sul  piano  della
legittimita'  costituzionale,  solo  ove   si   traduca   in   scelte
manifestamente irragionevoli o arbitrarie; 
    2.3  Ebbene,  la  citata   disciplina   in   primo   luogo   pare
manifestamente irragionevole nella  misura  in  cui  tratta  in  modo
identico situazioni radicalmente differenti. 
    2.3.1 L'ordinamento con riguardo ai furti in abitazione detta una
disciplina   particolarmente   severa   sotto   molteplici   aspetti,
sostanziali e procedurali: la cornice edittale  e'  decisamente  piu'
elevata rispetto al furto ordinario, con tutto cio' che  ne  consegue
anche in termini di misure cautelari, termini  di  prescrizione,  non
configurabilita' del fatto di particolare tenuita', ecc. Inoltre, per
il furto in abitazione, sono previste specifiche  deroghe  al  regime
processuale  ordinario:  non  si  applica  il  limite  alla  custodia
cautelare in carcere di cui all'art. 275-bis del codice di  procedura
penale (impossibilita' di disporre l'estrema misura cautelare qualora
si preveda l'applicazione di  una  pena  inferiore  ai  tre  anni  di
reclusione,  sempreche'  il  soggetto  disponga  di  un   luogo   per
l'esecuzione degli arresti domiciliari); l'arresto  in  flagranza  e'
obbligatorio ai sensi dell'art. 380, lettera  e-bis)  del  codice  di
procedura penale; ai sensi dell'art.  656,  comma  9  del  codice  di
procedura penale non si sospende l'ordine di esecuzione  della  pena,
quale che sia l'entita' di quest'ultima. 
    2.3.2  Tale  particolare  rigore   si   giustifica   in   ragione
dell'offesa recata - non solo al patrimonio - ma anche e  soprattutto
al domicilio e in generale alla vita privata delle persone, di cui il
domicilio costituisce la proiezione spaziale. 
    La Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n.  31345
del 23 marzo 2017, superando un precedente indirizzo piu' estensivo e
valorizzando il nesso tra  il  concetto  di  «privata  dimora»  e  il
domicilio costituzionalmente tutelato,  e'  giunta  a  delimitare  la
nozione di «privata dimora»  ricomprendendovi  le  abitazioni  e  gli
altri «luoghi che abbiano le stesse caratteristiche  dell'abitazione,
in   termini   di   riservatezza   e,   conseguentemente,   di    non
accessibilita', da parte di  terzi,  senza  il  consenso  dell'avente
diritto». Piu' precisamente le  Sezioni  unite  hanno  delineato  «la
nozione di privata dimora  sulla  base  dei  seguenti,  indefettibili
elementi:  a)  utilizzazione  del  luogo  per   lo   svolgimento   di
manifestazioni della  vita  privata  (riposo,  svago,  alimentazione,
studio, attivita' professionale e  di  lavoro  in  genere),  in  modo
riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata  apprezzabile
del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia
caratterizzato da una certa stabilita' e non da mera  occasionalita';
c) non accessibilita' del luogo, da parte di terzi, senza il consenso
del titolare». 
    Nella sentenza n. 216/2019, avente ad oggetto l'art. 656, comma 9
del codice di procedura penale, la stessa Corte costituzionale -  nel
ritenere che la presunzione di pericolosita' operata dal  legislatore
in relazione al condannato per furto in abitazione  fosse  immune  da
censure sul piano costituzionale - ha valorizzato  il  profilo  della
violazione dell'altrui domicilio. 
    Nella sentenza n. 117 del 2021 la Corte costituzionale ha  ancora
rilevato che «nel furto  in  abitazione  l'offensivita'  patrimoniale
assume  una  peculiare  connotazione   personalistica,   in   ragione
dell'aggancio con l'inviolabilita' del domicilio assicurata dall'art.
14 Cost., domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"». 
    2.3.3 La norma di cui all'art. 624-bis del  codice  penale  -  ai
fini dell'integrazione del delitto in esame - ai  luoghi  di  privata
dimora, da  individuarsi  ormai  alla  stregua  dei  citati  principi
dettati dalla Suprema Corte, equipara tutte le loro pertinenze. 
    Vi e' pero' un'evidente differenza tra il garage o la cantina  di
pertinenza del singolo appartamento e cortile comune del  condominio;
o, ancora, tra il magazzino degli attrezzi o il locale lavanderia  di
una vincita unifamiliare e l'androne o il vano scale di un palazzo di
dieci piani. 
    Se pur l'accesso a tutti i citati luoghi e' normalmente  precluso
agli estranei senza il consenso di taluno degli aventi  diritto,  gli
stessi coinvolgono comunque un diverso  livello  di  riservatezza  ed
esclusivita', cosi' come - correlatamente - diversi sono il numero di
persone abilitate ad accedervi e la tipologia di condotte che vi sono
abitualmente tenute dai titolari. 
    Mentre ai luoghi di pertinenza del singolo appartamento  o  della
villetta unifamiliare possono accedere un  numero  ristrettissimo  di
persone,  gli  spazi  comuni   degli   immobili   condominiali   sono
frequentati da un numero ben maggiore (e  spesso  molto  elevato)  di
condomini/inquilini; si tratta peraltro di soggetti che non sempre  -
in relazione alle  dimensioni  dell'edificio,  al  numero  di  unita'
immobiliari presenti, al  fatto  che  le  stesse  siano  abitate  dai
proprietari piuttosto che da conduttori di breve o  lungo  periodo  -
hanno tra loro un rapporto  di  conoscenza  diretta;  a  detti  spazi
comuni accedono inoltre, in  virtu'  del  consenso  di  taluno  degli
aventi diritto, molti individui  del  tutto  sconosciuti  agli  altri
condomini  (visitatori,  addetti  alla  consegna  della  posta  o  di
materiale   pubblicitario,   personale   di   ditte   preposte   alla
manutenzione  o  alle  pulizie,  agenti  immobiliari,  rappresentanti
commerciali, clienti di studi professionali, ecc.). In tale  contesto
e' evidente come  all'interno  dei  citati  spazi  comuni  i  singoli
soggetti si  attendano  un  livello  di  riservatezza,  ma  anche  di
sicurezza dei propri beni, decisamente  ridotto  e  piu'  prossimo  a
quello degli spazi pubblici che non a  quello  delle  proprie  unita'
immobiliari esclusive. I citati spazi comuni sono inoltre normalmente
luoghi di passaggio, rispetto ai quali non  si  delinea  un  rapporto
stabile  delle  persone.  Negli  spazi  comuni   in   questione,   in
definitiva, i condomini normalmente non pongono in essere atti  della
vita privata e non stazionano  a  lungo;  rispetto  agli  stessi  non
sviluppano un particolare sentimento di affezione  e  ancor  meno  di
identificazione; non pare possibile quindi  individuare  detti  spazi
come proiezione spaziale della persona o come un  luogo  alla  stessa
assimibilabile. 
    Nell'ambito delle «pertinenze» dunque - se per taluni  spazi,  in
ragione della relativa prossimita' e soprattutto  esclusivita',  puo'
forse giustificarsi l'equiparazione ai luoghi  di  privata  dimora  -
tale equiparazione pare del tutto irragionevole rispetto  agli  spazi
comuni degli edifici condominiali. 
    2.3.4 Pare inoltre irragionevole che, a  fronte  dell'intervenuta
delimitazione ad opera delle Sezioni unite e della giurisprudenza  di
legittimita' successiva  della  nozione  di  «privata  dimora»,  alla
stessa  si  equiparino  tutti  i   luoghi,   privi   delle   relative
caratteristiche, che sulla base di un criterio  giuridico-formale  ne
costituiscano  una  pertinenza.  Le   Sezioni   unite   hanno   cioe'
condivisibilmente circoscritto il  campo  di  operativita'  dell'art.
624-bis del codice penale individuando alcuni requisiti indefettibili
affinche' un luogo possa considerarsi di privata dimora, esigendo  in
particolare che si tratti di un luogo adibito al compimento  di  atti
della vita privata, in modo riservato  ed  al  riparo  da  intrusioni
esterne, caratterizzato da un rapporto di durata apprezzabile  e  non
occasionale con la persona e non accessibile da parte di terzi, senza
il  consenso  del  titolare.  In   omaggio   a   tali   principi   la
giurisprudenza successiva ha escluso la qualificabilita' come privata
dimora e quindi l'applicabilita' dell'art. 624-bis del codice  penale
per luoghi che pur coinvolgono aspetti salienti  della  vita  privata
delle persone (per Cassazione Sez. 5 - , sentenza  n.  53200  dell'11
ottobre 2018 Rv. 274592 - 01 «Non costituisce luogo di privata dimora
la stanza di degenza di un ospedale, con la conseguenza che il  furto
di un oggetto in danno di  un  paziente  ivi  ricoverato  integra  la
fattispecie di cui all'art. 624 del codice penale e non quella di cui
all'art.  624-bis  del  codice  penale).  In   tale   contesto   pare
irragionevole  e  irrispettosa  del  principio  di  offensivita'   la
sussunzione viceversa nell'ambito dell'art. 624-bis del codice penale
dei furti commessi in luoghi - come l'androne o il parcheggio  di  un
condominio - privi di quei requisiti sopra  citati  sol  perche'  dal
punto di vista formale trattasi di pertinenze pro quota  delle  varie
abitazioni; in tali situazioni  il  reato  non  presenta  infatti  in
termini di disvalore quel quid pluris  relativo  alla  lesione  della
vita privata delle persone. 
    2.4 La norma censurata pare a maggior ragione  irragionevole  ove
si consideri che, sotto altri e distinti profili,  l'ordinamento  non
assicura affatto ai citati spazi condominiali comuni la stessa tutela
apprestata per le abitazioni. 
    2.4.1 Cosi', in materia di interferenze della pubblica  autorita'
nella liberta' domiciliare, la Corte di  cassazione  da  un  lato  ha
affermato che «e' inibita ex art. 14 Cost.  l'esecuzione  di  riprese
video   di   comportamenti   "non   comunicativi"   all'interno   del
"domicilio",  con  conseguente  divieto  di  loro   acquisizione   ed
utilizzazione anche in sede cautelare della  prova  illecita  in  tal
modo raccolta» (cosi' Cassazione Sez. 6 - sentenza  n.  5253  del  13
novembre 2019 Rv. 278342 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez. U.,
sentenza n. 26795 del 28 marzo 2006 Rv. 234270 - 01); dall'altro,  ha
affermato che  «sono  utilizzabili,  senza  preventivo  provvedimento
autorizzativo del giudice, i risultati delle videoriprese  effettuate
dalla polizia giudiziaria all'interno dell'atrio e del vano scale  di
un immobile comune a  piu'  abitazioni,  in  quanto  non  costituenti
luoghi   di   privata   dimora»   e   addirittura,   richiamando   la
giurisprudenza in materia di armi, che «il pianerottolo  delle  scale
di un  fabbricato  in  condominio  costituisca  un  luogo  aperto  al
pubblico e cio'  in  quanto  consente  l'accesso  ad  una  indistinta
categoria di persone e non soltanto ai condomini (Sez. 1, n. 934  del
28 settembre 1982, dep. 1983, ... Rv. 15723701); luogo  frequentabile
da un'intera categoria di persone o da  un  numero  indeterminato  di
soggetti che hanno la possibilita' giuridica e pratica  di  accedervi
senza legittima opposizione di chi su detto luogo esercita un  potere
di fatto o di diritto (Sez. 1, n. 16690 del 27  marzo  2008,  ... Rv.
240116)» (cosi' Cassazione Sez. 6 - sentenza n. 5253 del 13  novembre
2019 Rv. 278342 - 01; nello stesso senso, Cassazione Sez. 2, sentenza
n. 33580 del 6 luglio 2023 Rv. 285126  -  01  e  Cassazione  Sez.  6,
sentenza n. 39570 del 2022 non massimata). 
    Se di per se' e' legittimo che una stessa nozione possa  assumere
estensioni diverse con riguardo  a  diversi  istituti  giuridici,  in
relazione allo scostamento in questione occorre pero'  osservare  che
anche le  limitazioni/preclusioni  alle  intrusioni  da  parte  delle
pubbliche autorita' trovano il proprio fondamento nella liberta'  del
domicilio, quale proiezione spaziale della  persona  (sentenza  della
Corte costituzionale n. 135  del  2002),  esattamente  come  in  tale
inviolabilita' del domicilio - inteso come «proiezione spaziale della
persona» - trova il  proprio  fondamento  la  tutela  particolarmente
severa apprestata  dall'art.  624-bis,  comma  1  del  codice  penale
(sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2021). Come e'  stato
rilevato cioe' nella sentenza n. 135/2002, la liberta'  di  domicilio
si concreta «nel  diritto  di  preservare  da  interferenze  esterne,
pubbliche o private, determinati luoghi in  cui  si  svolge  la  vita
intima  di  ciascun  individuo».  Non  pare  allora  ragionevole   la
disciplina censurata che per le aree comuni condominiali appresta  lo
stesso regime di tutela dettato per le abitazioni, laddove le  citate
aree  non  sono  analogamente  tutelate  rispetto  alle  interferenze
pubbliche. 
    2.4.2 Ma  anche  nell'ambito  delle  interferenze  private  nella
liberta' domiciliare la  disciplina  dettata  dall'art.  624-bis  del
codice penale si discosta sotto il profilo in esame da quella dettata
da altre norme incriminatrici: ai fini della integrazione  del  reato
di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis del  codice
penale, che pur - attraverso il richiamo  dell'art.  614  del  codice
penale - fa riferimento, oltre che ai luoghi di privata dimora, anche
alle relative appartenenze), secondo  la  Corte  di  cassazione  deve
escludersi che «le scale  condominiali  ed  i  relativi  pianerottoli
siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela  penalistica
alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla
funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di
sguardi  indiscreti,  essendo  destinati   all'uso   di   un   numero
indeterminato di soggetti» (cosi'  Cassazione  Sez.  5,  sentenza  n.
34151 del 30 maggio 2017 Rv. 270679 - 01);  analogamente  ha  escluso
l'integrazione  di  detto   reato,   con   riguardo   al   parcheggio
condominiale, Cassazione Sez. 5, sentenza n.  44701  del  29  ottobre
2008 Rv. 242588 - 01, secondo cui la tutela di cui  all'art.  615-bis
del codice penale «concerne, sia che si  tratti  di  "domicilio",  di
"privata dimora" o "appartenenze di essi", una particolare  relazione
del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata,  in
modo da sottrarla ad ingerenze esterne  indipendentemente  dalla  sua
presenza»  (ratio  del  tutto  analoga  a   quella   sottostante   al
particolare rigore dell'art. 624-bis, comma 1 del codice penale ). 
3.  La  questione  sollevata  in  via  principale.  Possibilita'   di
un'interpretazione conforme. 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata alle citate disposizioni  della  Costituzione,  univoco
essendo il dato letterale. 
    Del resto, la giurisprudenza di legittimita' sopra  ricordata  e'
univoca nel ritenere che integri il reato di furto in  abitazione  la
sottrazione  illecita  di  beni  mobili  posti  all'interno  di  aree
condominiali comuni (Cassazione Sez. 5 -  sentenza  n.  1278  del  31
ottobre 2018 Rv. 274389 - 01; Cassazione Sez. 5 - , sentenza n.  8421
del 16 dicembre 2019 Rv. 278311 - 01; Cassazione Sez. 4, sentenza  n.
4215 del  10  gennaio  2013  Rv.  255080 -  01;  Cassazione  Sez.  7,
ordinanza n. 3959 del 2 ottobre 2012  Rv.  255100  -  01;  Cassazione
27143/2018, non massimata). 
    Come rilevato piu' volte dalla Corte costituzionale, «in presenza
di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il giudice a quo,  se
pure e' libero di non uniformarvisi e di  proporre  una  sua  diversa
esegesi,   ha,   alternativamente,   la    facolta'    di    assumere
l'interpretazione censurata in termini  di  "diritto  vivente"  e  di
richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita' con  i
parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39  del  2018,  n.
259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n.  201  del  2015).  Cio',
senza  che  gli  si  possa  addebitare  di  non  aver  seguito  altra
interpretazione, piu' aderente ai parametri stessi, sussistendo  tale
onere solo in assenza di un contrario diritto vivente (tra le  altre,
sentenze n. 122 del 2017 e n. 11 del  2015)"  (sentenza  n.  141  del
2019).» (cosi', da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale  n.
95 del 2020). 
4. La questione sollevata in via subordinata. Rilevanza. 
    4.1 L'art. 624-bis del codice penale, al primo comma, prevede per
il reato di furto in abitazione la pena della reclusione da quattro a
sette anni e della multa da euro 927 ad euro 1.500. 
    4.2  Nell'ambito  degli  ipotetici   fatti   riconducibili   alla
fattispecie criminosa in questione, l'episodio ora  in  contestazione
si contraddistingue  per  la  sua  lieve  entita',  plurimi  elementi
deponendo in tal senso. 
    4.2.1 In  primo  luogo  -  se  il  trattamento  sanzionatorio  di
particolare  severita'  previsto  per  il  delitto  in  esame   trova
giustificazione nel peculiare luogo in cui lo stesso e' commesso,  il
«domicilio inteso come "proiezione spaziale della persona"» (sentenza
117 del 2021 della Corte costituzionale) - si deve rilevare  che  nel
caso in esame l'atto predatorio non e' stato commesso in una  privata
abitazione, ma in  una  mera  pertinenza,  per  di  piu'  in  un'area
condominiale comune. 
    Si tratta di un luogo che, pur  essendo  assimilato  dalla  norma
incriminatrice ai luoghi di  privata  dimora,  si  differenzia  sotto
plurimi  profili  dagli  stessi  e  in  particolare   dall'abitazione
comunemente intesa. 
    Come gia' rilevato a proposito  della  questione  principale,  si
tratta infatti di un  luogo  di  passaggio,  che  e'  frequentato  da
numerose persone, anche sconosciute al singolo condomino, e in cui  i
titolari non compiono normalmente atti  della  vita  privata  ne'  si
attendono di  godere  di  una  particolare  intimita'  o  anche  solo
riservatezza. 
    4.2.2 L'area condominiale in questione era collocata subito  dopo
il portone d'ingresso, per cui si deve ritenere  che  l'imputato  non
sia transitato in altre aree piu' riservate. Per lo stesso motivo  e'
ragionevole  ritenere  che  egli  si   sia   trattenuto   all'interno
dell'edificio per un brevissimo lasso temporale. 
    4.2.3 Per introdursi nello spazio in questione egli non ha  usato
alcuna effrazione. 
    4.2.4 Pur essendosi il reato consumato - posto che al momento del
controllo l'imputato aveva gia' asportato  gli  oggetti  e  ne  aveva
ormai acquisito un possesso autonomo - la persona offesa ha perso  il
possesso dei propri beni solo per un periodo di tempo molto  limitato
e infine li ha recuperati senza che sia residuato  alcun  pregiudizio
patrimoniale. 
    4.2.5 Quanto  all'oggetto  della  condotta,  si  tratta  di  beni
antichi/vecchi di valore contenuto. Il proprietario  ha  fornito  una
stima per circa 500 euro, ma senza  specificare  i  criteri  di  tale
valutazione (piuttosto  opinabile,  considerata  la  tipologia  degli
oggetti e posto che non e' dato sapere  se  il  predetto  P.  sia  un
antiquario di professione e quindi sia professionalmente  abituato  a
stimare simili beni o piuttosto  sia  privo  di  esperienza  e  abbia
indicato detto valore sulla base di proprie ipotesi o suggestioni). 
    4.2.6 Il disvalore del fatto oggetto  del  presente  procedimento
risulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,
come auspicato, una fattispecie attenuata per l'ipotesi del fatto  di
lieve entita', tale circostanza potrebbe  senz'altro  applicarsi  nel
caso di specie. 
5.  La  questione  sollevata  in  via  subordinata.   Non   manifesta
infondatezza. 
    5.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella parte  in  cui
non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non
eccedente un terzo quando per la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le
modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
La citata disposizione, infatti, pare costituzionalmente  illegittima
nella  misura  in  cui  non  prevede   un'attenuazione   del   severo
trattamento  sanzionatorio  (minimo  edittale  di  quattro  anni   di
reclusione, oltre multa) in relazione a condotte delittuose che,  per
quanto conformi al tipo, risultino di gravita' assai limitata. 
    5.2 Lo scrivente e'  consapevole  del  fatto  che  una  questione
simile, inerente proprio all'art. 624-bis, comma 1 del codice penale,
e' gia' stata affrontata in precedenza dalla Corte  costituzionale  e
dichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). 
    Da un lato pero' la questione che ora s'intende sollevare e' - si
spera - piu' puntuale; dall'altro appare comunque possibile auspicare
una   rivisitazione   delle   considerazioni   svolte   dalla   Corte
costituzionale, anche alla luce della  recente  sentenza  n.  86  del
2024,  con  cui  la  Corte  ha  introdotto   un'analoga   circostanza
attenuante per il reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n.
120 del 2023 con la quale un'attenuante simile a quella auspicata era
stata introdotta per il reato di estorsione). 
    5.3 Occorre premettere che  l'attuale  disciplina  del  reato  in
esame e' il portato di una serie di progressivi inasprimenti. 
    L'art. 624-bis del codice penale era  introdotto  nel  2001  allo
scopo di prevedere come reato autonomo  il  furto  in  abitazione  (e
furto  con  strappo)  e  cosi'  sottrarlo  al   bilanciamento   delle
circostanze; esso era punito con la reclusione da  uno  a  sei  anni,
oltre multa, e - in presenza di una o piu' delle circostanze previste
dagli articoli 61 e  625,  comma  1,  del  codice  penale  -  con  la
reclusione da tre a dieci anni, oltre multa. 
    Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la
cornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni
oltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al  terzo  comma  a
quattro-dieci  anni,  oltre   multa;   erano   contestualmente   rese
privilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di
cui all'art. 625 del codice penale, sottratte al bilanciamento. 
    Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena  detentiva  sia
per la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre
multa), sia per la fattispecie di cui al terzo  comma  (da  cinque  a
dieci anni di reclusione, oltre multa). 
    5.4 La Corte costituzionale con piu' sentenze negli  ultimi  anni
ha sottolineato che «la  pressione  punitiva  attualmente  esercitata
riguardo  ai  delitti  contro  il  patrimonio  e'   ormai   diventata
estremamente rilevante. Essa richiede percio' attenta  considerazione
da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e
comparativa, dei beni giuridici tutelati dal  diritto  penale  e  del
livello  di  protezione  loro  assicurato»  (cosi'  la  sentenza   n.
190/2020;  nello  stesso  senso  la  sentenza  n. 117/2021,  relativa
proprio ai furto in abitazione). 
    Se una riforma di  carattere  sistematico  dei  reati  contro  il
patrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di
valore dei vari beni giuridici recepita nella nostra  Costituzione  -
e' certamente auspicabile,  tuttavia  nell'attesa  (ormai  decennale,
come rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n.  259/2021)  appare
comunque possibile un intervento della Corte  costituzionale  teso  a
correggere gli eccessi piu' macroscopici. 
    Inoltre,  con  riguardo  a  taluni  reati  come  il   furto,   il
particolare  rigore  sanzionatorio  deriva  dall'innalzamento   della
cornice  edittale  legato  alla  sussistenza  (assai  frequente)   di
circostanze aggravanti  indipendenti  ad  effetto  speciale,  con  la
conseguenza che - per effetto della possibilita' di bilanciamento con
una qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti  (introdotta
con la modifica dell'art. 69 del codice  penale) -  «la  gravita'  di
questo  delitto  e'  attualmente,  percio',  soltanto   nell'astratta
comminazione  della  pena,  ma  non  lo   e'   piu'   nella   realta'
dell'esperienza   giuridica,   come   ben   dimostra   la   casistica
giudiziaria, ispirata ai nuovi principi costituzionali» (sentenza  n.
268/1986, richiamata dalla sentenza n. 259/2021). 
    In relazione  al  delitto  di  furto  in  abitazione,  viceversa,
l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime  gia'
nella cornice edittale di base,  sicche'  l'eventuale  riconoscimento
delle circostanze attenuanti gia'  previste  dall'ordinamento  -  pur
possibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio
compatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi
che il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad
inasprire il trattamento  sanzionatorio  previsto  per  il  reato  in
questione - ha altresi'  precluso  il  bilanciamento  in  termini  di
prevalenza o di equivalenza delle  eventuali  circostanze  attenuanti
(diverse da quelle previste dagli  articoli  98  e  625-bis)  con  le
concorrenti circostanze aggravanti di cui  all'art.  625  del  codice
penale, con la conseguenza che le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti. 
    5.5 La norma di cui all'art. 624-bis, comma 1 del  codice  penale
pare violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27,  comma  3  della
Costituzione. L'estremo rigore del minimo edittale  previsto  per  il
predetto reato viola, a  parere  dello  scrivente,  il  principio  di
necessaria   ragionevolezza   nella   determinazione   della    pena,
soprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che
la stessa deve perseguire per  espresso  dettato  costituzionale.  In
assenza di una previsione specifica che contempli una pena piu'  mite
per fatti di entita' piu' lieve -  come  invece  disposto  per  altre
fattispecie - in casi come quello in esame  (in  cui,  per  modalita'
della  condotta  ed  entita'  dell'offesa,  il  fatto   concretamente
realizzato sia di gravita' estremamente contenuta) non pare possibile
adeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita' del
fatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. 
    5.6 Se e' certamente vero che la  commisurazione  delle  sanzioni
per  ciascuna  fattispecie  di  reato  e'   materia   affidata   alla
discrezionalita'  del  legislatore,  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale ha piu' volte affermato che le scelte legislative sono
tuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta  irragionevolezza
o nell'arbitrio. 
    Con riguardo all'art.  624-bis  del  codice  penale,  la  mancata
previsione di una fattispecie  attenuata  per  le  ipotesi  di  lieve
entita' appare censurabile sia in punto di ragionevolezza  intrinseca
del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale profilo del
principio di uguaglianza in relazione a  quanto  previsto  per  altre
fattispecie delittuose. 
    5.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale  che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre  multa),
pare irragionevole la mancata  previsione  di  un'attenuazione  della
pena per i fatti di lieve entita'. 
    Per tali fatti una pena che pur si attesti  sul  minimo  edittale
risulta comunque esageratamente sproporzionata. 
    Occorre tenere presente, infatti, che  dato  caratterizzante  del
reato di furto in abitazione e' il luogo in cui il fatto  stesso  sia
commesso. 
    Come  rilevato  dalla  Corte  costituzionale  nella  gia'  citata
sentenza n. 117 del 2021, «nel  furto  in  abitazione  l'offensivita'
patrimoniale assume una  peculiare  connotazione  personalistica,  in
ragione dell'aggancio con l'inviolabilita' del  domicilio  assicurata
dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come "proiezione spaziale  della
persona"». 
    Nella stessa  sentenza  la  Corte  costituzionale  ha  affermato:
«Quella  del  furto  in  abitazione  e'  una  fattispecie   descritta
dall'art. 624-bis del codice penale in  termini  piuttosto  definiti,
ne' il  giudice  a  quo  evidenzia  specifiche  ragioni  che  rendano
costituzionalmente  necessaria  l'introduzione  di  una   fattispecie
attenuata nel perimetro della  norma  incriminatrice.  Non  puo',  in
proposito, non rilevarsi che la  speciale  tenuita'  considerata  dal
rimettente concerne un aspetto soltanto - e forse il meno  importante
- del bene giuridico complesso protetto dalla norma, cioe'  l'aspetto
patrimoniale  (laddove,  peraltro,  la  modestia  della  lesione  non
necessariamente riflette la  volonta'  dell'autore),  mentre  l'altro
profilo, quello personalistico, non ne viene interessato affatto; del
resto,   quest'ultimo   e'   insuscettibile   di   una    graduazione
quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona,  o
e' violato o non lo e', essendo pertanto inconcepibile gia' sul piano
logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui». 
    Se  certamente  nell'economia  della  fattispecie  di  furto   in
abitazione, a fronte della violazione del domicilio, quale proiezione
spaziale  della  persona,  l'aspetto  patrimoniale  e'  quello   meno
importante, ad avviso di chi scrive sussistono comunque  margini  per
ritagliare all'interno della fattispecie in questione  delle  ipotesi
di lieve entita', e cio' avendo riguardo proprio  alla  tipologia  di
offesa al bene giuridico del domicilio. 
    Pur nell'ambito della nozione  restrittiva  di  «privata  dimora»
recepita dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 31345
del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01), pare evidente l'enorme differenza
di  gravita'  tra  la  condotta  di  chi  s'introduca  nottetempo  in
un'abitazione privata e magari addirittura  nella  camera  da  letto,
mentre le persone offese vi stiano dormendo, e  la  condotta  di  chi
sottragga beni nello spogliatoio di uno  stand  fieristico  o  di  un
cantiere edile (Cassazione Sez. 5, sentenza n.  35788  del  4  maggio
2018 Rv. 273894 - 01; Cassazione Sez. 5, sentenza  n.  32093  del  25
giugno 2010 Rv. 248356; Cassazione Sez. 4, sentenza n. 37795  del  21
settembre 2021  Rv.  281952  -  01);  o  tra  chi  s'introduca  nella
cameretta di un bambino in tenera eta' e chi invece sottragga beni in
un asilo nido in un giorno di chiusura (Cassazione Sez. 5 -  sentenza
n. 5755 del 19 dicembre 2022 Rv. 284219 -  01).  Nei  primi  casi  le
persone  offese  troveranno  normalmente  insopportabile  l'idea  che
qualcuno abbia violato la loro intimita' e manterranno verosimilmente
a  lungo  una  sensazione  di  insicurezza  anche  per   l'integrita'
personale  propria  e  dei  propri  congiunti;   nei   secondi   casi
l'attenzione delle persone offese  sara'  focalizzata  principalmente
sui beni oggetto di sottrazione, sugli  eventuali  danni  alle  cose,
ecc. 
    Cio' vale a maggior ragione ove  si  considerino  i  fatti,  come
quello oggetto del presente procedimento, commessi  nelle  pertinenze
dei luoghi di privata dimora  e,  in  particolare,  quelli  posti  in
essere nelle  aree  condominiali  comuni,  luoghi  in  cui  circolano
numerose persone, anche estranee  (postini,  corrieri,  addetti  alle
pulizie o alla  manutenzione  degli  impianti,  clienti  degli  studi
professionali presenti nell'edificio, ecc.) e  in  cui  l'aspettativa
dei condomini all'intimita' e' minima. 
    5.8 Sotto il  secondo  profilo,  la  mancata  previsione  di  una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' pare violare il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per  i  reati
di rapina e di estorsione. 
    Rispetto ad entrambi i suddetti delitti l'ordinamento prevede una
circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai fatti commessi
nei luoghi di cui all'art. 624-bis del codice penale  (norma  di  cui
all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, richiamata dall'art.  629,  comma  2
del codice penale) 
    Rispetto ai citati reati, a seguito delle  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e' ora prevista  una
circostanza attenuante per le ipotesi in cui  -  per  la  natura,  la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,  ovvero  per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo - il  fatto  risulti
di lieve entita'. 
    Benche' la commissione del fatto in un luogo  di  privata  dimora
sia un elemento aggravante, e' astrattamente possibile che una rapina
o un'estorsione - pur aggravata perche' commessa in un luogo  di  cui
all'art. 624-bis del codice penale -  risulti  al  tempo  stesso,  in
considerazione dei fattori sopra indicati, di lieve entita' e  quindi
possa  beneficiare  della  circostanza  attenuante  introdotta  dalle
citate sentenze della Corte costituzionale. 
    Cosi', se l'attuale imputato fosse stato sorpreso  dalla  persona
offesa o da altro condomino nell'atto di sottrarre i beni o nell'atto
di uscire dal palazzo portando con se' quanto appena  sottratto  e  -
per conseguire il possesso  dei  beni  sottratti  o  per  assicurarsi
l'impunita' - avesse usato un minimo di violenza o  di  minaccia  (ad
es. dando una spinta al P. eventualmente anche dopo essere uscito dal
palazzo (1) ), il  fatto  avrebbe  dovuto  qualificarsi  come  rapina
aggravata ai sensi dell'art.  628,  comma  3,  n.  3-bis  del  codice
penale, ma avrebbe potuto verosimilmente ritenersi di lieve  entita',
in considerazione del luogo in cui il prevenuto si e' introdotto  (un
androne condominiale di un palazzo di vari piani)  e  della  limitata
gravita' della violenza. 
    Ebbene, nel caso della rapina e dell'estorsione aggravate perche'
commesse in un luogo di cui all'art.  624-bis  del  codice  penale  -
reati senza dubbio piu' gravi del furto in abitazione (nel caso della
rapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto  di  furto,  con  in
aggiunta una  componente  di  violenza  o  minaccia)  -  il  soggetto
potrebbe  paradossalmente  beneficiare   dello   stesso   trattamento
sanzionatorio previsto per il furto in abitazione. 
    In particolare, per la rapina aggravata ex art. 628, comma 3,  n.
3-bis del codice penale (circostanza aggravante privilegiata ai sensi
dell'art. 628, comma 5 del codice penale) e attenuata  per  la  lieve
entita' del fatto (circostanza attenuante introdotta  dalla  sentenza
n. 86 del 2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni quattro  di
reclusione oltre multa (pena base anni cinque oltre multa,  aumentata
per la citata  aggravante  privilegiata  ad  anni  sei  oltre  multa,
ridotta per la citata circostanza attenuante ad  anni  quattro  oltre
multa), fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori circostanze
attenuanti  (ad  esempio  le  attenuanti  generiche),   stessa   pena
applicabile per il reato di furto in abitazione non aggravato. 
    Per l'estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e
628, comma 3, n. 3-bis del codice penale -  posto  che  la  Corte  di
cassazione  ha  condivisibilmente   affermato   che   «nel   silenzio
normativo, alla fattispecie d'estorsione non puo' ritenersi esteso in
malam partem il peculiare e deteriore  regime  previsto  in  tema  di
bilanciamento per il delitto ex  art.  628  del  codice  penale,  che
sottrae alla comparazione  le  circostanze  privilegiate  di  cui  ai
numeri 3, 3-bis, 3-ter,  3-quater  della  disposizione»  (Cassazzione
Sez. 2, sentenza n. 49940 del 10 ottobre 2023 Rv. 285464 - 01)  -  la
pena concretamente applicabile potrebbe essere  anche  inferiore:  in
caso  di  bilanciamento  della  circostanza   della   lieve   entita'
(introdotta dalla sentenza n. 120  del  2023)  in  misura  prevalente
sulla citata circostanza aggravante, la pena minima sarebbe  di  anni
tre e mesi quattro di reclusione oltre multa (pena base  anni  cinque
oltre multa, ridotta per la citata circostanza attenuante ad anni tre
e mesi quattro oltre multa), fatta salva l'applicazione di  eventuali
ulteriori  circostanze   attenuanti   (ad   esempio   le   attenuanti
generiche), inferiore a  quella  minima  prevista  per  il  furto  in
abitazione (anni quattro di  reclusione  oltre  multa),  fatta  salva
l'applicazione di circostanze attenuanti (ad  esempio  le  attenuanti
generiche). 
    Se il furto in abitazione fosse poi aggravato ai sensi  dell'art.
625 del codice penale (evenienza molto  frequente,  che  ricorrerebbe
anche nel caso di  specie  se  l'imputato  avesse  ad  esempio  usato
violenza  sulle  cose  o  un  mezzo  fraudolento),   il   trattamento
sanzionatorio potrebbe paradossalmente essere anche  piu'  severo  di
quello della rapina. 
    Pare evidente l'irragionevolezza della previsione  per  un  reato
piu' lieve  di  un  trattamento  sanzionatorio  di  pari  asprezza  o
addirittura piu' severo rispetto a quello previsto per il reato  piu'
grave. 
    5.9  Una  simile  pena,  irragionevole  sia  sotto   il   profilo
intrinseco sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di  rapina  e
di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del
codice  penale,  non  potrebbe  del  resto  assolvere  alla  funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. La  pena
sarebbe infatti  eccessiva  e  ingiusta,  violando  il  canone  della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato  posto  in  essere  e  in
raffronto   alle   citate   fattispecie   piu'   gravi;   in   quanto
sproporzionata,  la  pena  non  potrebbe  mai  essere  percepita  dal
condannato come  giusta  ed  esplicare  quindi  la  propria  funzione
rieducativa; al contrario il condannato non  potrebbe  che  percepire
come  irragionevole  la  pena  stessa  e  non  aderirebbe  quindi  al
trattamento rieducativo. 
6.  La  questione  sollevata  in  via  subordinata.  Possibilita'  di
un'interpretazione conforme. 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  chiaro  e
univoco essendo il dato letterale. 
 
__________ 

(1) Secondo la giurisprudenza di legittimita' la rapina e'  aggravata
    ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale anche
    nelle ipotesi in cui  «la  condotta  di impossessamento  di  beni
    altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e
    la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno,  in  un
    luogo pubblico» (cosi' Cassazione Sez. 2 - sentenza n. 23331  del
    2 luglio 2020 Rv. 279479 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez.
    2, sentenza n. 26262 del 24 maggio 2016 Rv. 267155 - 01).