Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il
Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587),
rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale
dello Stato (codice fiscale 80224030587; Fax: 06/96514000; Pec:
mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta regionale, nella sua sede in Bari, sul Lungomare Nazario
Sauro, n. 31, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale
della legge regionale del 10 dicembre 2024, n. 41, recante
«Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico
(psiconcologo)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 100 del 12 dicembre 2024, giusta deliberazione del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 7 febbraio
2025.
Premesse di fatto
Sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12
dicembre 2024, e' stata pubblicata la legge regionale n. 41 del 10
dicembre 2024, intitolata «Disposizioni in materia di sostegno
psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)».
Tale legge si compone di tre articoli.
In particolare, l'art. 1 stabilisce che: «1. Per sostenere i
soggetti impegnati in percorsi di cura per malattie oncologiche, in
via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali e
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
individuano il personale gia' in servizio, oppure assumono il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata
non superiore al termine sopra indicato, con l'incarico di fornire
supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli
operatori sanitari durante le fasi della neoplasia.
2. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 la Regione
promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica
all'interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati
oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e
gli operatori dei reparti di oncologia.
3. Nel raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 la
presente legge coerentemente con gli obiettivi contenuti nel
documento (Revisione delle linee guida organizzative e delle
raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attivita'
ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale)
approvato nella Conferenza Stato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17
aprile 2019, riconosce l'approccio multidisciplinare/professionale
all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo detta
figura nelle equipe interdisciplinari, nonche' prevedendo la presenza
dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale
nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per
patologie oncologiche».
Al fine di attuare le suddette disposizioni normative, l'art. 2
dispone che: «1. L'assunzione di personale esterno, a tempo
determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo
ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami.
2. L'attivita' di sostegno psicologico di cui all'art. 1 puo'
essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito
un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni
presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti
privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge
18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo).
3. La Giunta Regionale puo' determinare ulteriori indicazioni
operative in relazione all'applicazione del presente articolo».
Infine, sul piano finanziario, l'art. 3 stabilisce quanto segue:
«1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge
quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con
copertura nell'ambito del "fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti
degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di
bilancio».
In estrema sintesi, gli articoli sopra ritrascritti introducono
nell'ambito della Regione Puglia una nuova figura professionale non
prevista dalla normativa statale: quella dello «psiconcologo» (art.
1), prevedendo che tale ruolo possa essere assunto nell'ambito degli
enti del Servizio sanitario nazionale anche da psicologi e medici
privi dei requisiti di specializzazione previsti dallo Stato per
l'assunzione presso tali enti (art. 2) e, comunque, sottraendo
ingenti risorse finanziarie dal Piano di rientro dal deficit nel
settore sanitario (art. 3).
Tale intervento legislativo si pone, quindi, in evidente
contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella
parte in cui riserva allo stato la determinazione dei principi
fondamentali in materia di «professioni» e in materia di
«coordinamento della finanza pubblica», anche in relazione ai vincoli
di bilancio cui sono soggetti gli enti pubblici, ai sensi degli
articoli 81 e 97 della Costituzione.
Per questa ragione, le suddette disposizioni vengono impugnate
con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne
sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato
il conseguente annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
I
Come anticipato in premessa, la legge regionale 10 dicembre 2024,
n. 41, istituisce nell'ambito della Regione Puglia un nuovo titolo
professionale - non previsto dalla legislazione dello Stato - quello
di «psiconcologo».
Nel dettaglio, l'art. 1, comma 1, introduce - «in via
sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge» - il servizio di assistenza psicologica
all'interno delle aziende ospedaliere della Regione destinato ai
malati oncologici e alle loro famiglie. Tale supporto psicologico
viene esteso dal comma 2 anche all'equipe oncologica e agli operatori
dei reparti di oncologia, il cui benessere e' in grado di incidere
positivamente sulla qualita' della vita dei pazienti.
A tal fine, il legislatore regionale ha previsto che potranno
essere deputati al servizio in questione non soltanto i dirigenti
psicologi gia' dipendenti degli enti del Servizio sanitario
nazionale, ma anche figure professionali «esterne», assunte a tempo
determinato, specificando altresi' che: «Nel raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1 la presente legge coerentemente con gli
obiettivi contenuti nel documento [...] approvato nella Conferenza
Stato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17 aprile 2019, riconosce
l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete
oncologica dello psiconcologo inserendo detta figura nelle equipe
interdisciplinari, nonche' prevedendo la presenza dello psiconcologo
con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie
oncologiche» (enfasi aggiunte).
L'art. 2, comma 2 precisa, inoltre, che tale attivita' di
sostegno psicologico potra' essere svolta - in particolare - «dagli
psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione
in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di
specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti».
Sotto il profilo finanziario, l'art. 3 dispone - infine - che
alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge
quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede
nell'ambito del «fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione»; mentre, per gli esercizi finanziari
successivi, si provvedera' nei limiti degli stanziamenti stabiliti
con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
Ebbene, la previsione normativa che consente di impiegare nel
servizio di nuova istituzione, oltre ai dirigenti psicologi gia'
dipendenti delle Aziende e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, anche figure professionali esterne assunte a tempo
determinato, e - segnatamente - psicologi o medici che abbiano
seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno
quattro anni si pone in palese contrasto con l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali in materia di «professioni».
Difatti, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la
specifica figura professionale dello «psiconcologo» e' priva di
fondamento normativo, ne' trova riconoscimento giuridico una pretesa
specializzazione in «psiconcologia», tanto e' vero che la legge,
all'art. 2, comma 2, dispone che l'attivita' di sostegno psicologico
di cui all'art. 1, sia svolta da psicologi o dai medici che hanno
seguito un «corso di specializzazione in psicoterapia».
Ed invero, con l'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile
2019, richiamato dallo stesso art. 1, comma 3, e' stato approvato il
documento recante «Revisione delle Linee guida organizzative e delle
raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attivita'
ospedaliera per acuti e post acuti con l'attivita' territoriale», il
quale - per quanto di interesse in questa sede - prevede che: «la
cura psicosociale in oncologia e' parte integrante di una strategia
di cura piu' ampia, a partire dalla diagnosi e durante l'intero corso
di malattia, inclusivo delle fasi dei trattamenti attivi, della
remissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e della
fase avanzata e di fine vita».
Tale Accordo, dunque, non istituisce la nuova figura
professionale dello «psiconcologo», ma si limita semplicemente a
fornire delle «linee guida» di tipo organizzativo per il
funzionamento delle reti oncologiche.
Inoltre, l'assenza del profilo professionale in questione,
nell'ambito del vigente ordinamento giuridico nazionale, trova
decisiva conferma nella circostanza che risulta ancora pendente in
Parlamento, la proposta di legge n. 481 del 26 ottobre 2022, recante
proprio «Disposizioni per l'istituzione, il potenziamento e
l'integrazione dei servizi di psiconcologia nell'ambito del percorso
di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici».
Dunque, e' pacifico che tale titolo professionale non abbia
ancora trovato riconoscimento nell'ambito della legislazione
nazionale.
In effetti, lo stesso legislatore regionale - in assenza di una
specializzazione in «psiconcologia» - ha previsto l'assunzione, per
le finalita' di cui alla suddetta legge, di psicologi o medici che
abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di
almeno quattro anni (art. 2, comma 2).
Tuttavia, tale previsione si risolve - nella sostanza - in una
violazione della normativa statale, che disciplina i profili
professionali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dato che
l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997
limita l'assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di
specializzazione contemplato dal decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 21 gennaio
2019, n. 50, tra i quali non rientra quello menzionato dal citato
art. 2, comma 2.
Pertanto, la previsione regionale de qua si pone in evidente
contrasto con il principio gia' da tempo enunciato da codesta Ecc.ma
Corte, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo
carattere necessariamente unitario, allo Stato (cfr., ex multis,
sentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del 2018).
In tale prospettiva, quindi, per il tramite della «norma
interposta» di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 1997, in combinato disposto con il citato
decreto ministeriale n. 50 del 2019, la legge regionale in esame si
pone in evidente contrasto con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali in materia di «professioni».
In effetti, per quanto attiene a tale «titolo competenziale»,
codesta Ecc.ma Corte e' costante nell'affermare che: «la potesta'
legislativa regionale nella materia concorrente delle 'professioni'
deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e'
riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli
aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta'
regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad
opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale
limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da
cio' derivando che non e' nei poteri delle Regioni dar vita a nuove
figure professionali» (cfr. sentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del
2018, enfasi aggiunte).
Si confida, pertanto, nella declaratoria di illegittimita'
costituzionale della legge oggetto di impugnazione, dato che essa -
come s'e' anticipato - introduce nell'ambito della Regione Puglia una
nuova figura professionale non prevista dalla normativa statale:
quella dello «psiconcologo» (art. 1), prevedendo che tale ruolo possa
essere assunto nell'ambito degli enti del Servizio sanitario
nazionale anche da psicologi e medici privi dei requisiti di
specializzazione previsti dallo Stato per l'assunzione presso tali
enti (art. 2); peraltro, come meglio si esporra' infra, sottraendo
ingenti risorse finanziarie dal Piano di rientro dal deficit nel
settore sanitario (art. 3).
II
Sotto tale ultimo profilo, invero, la norma impugnata si pone in
contrasto con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, anche
nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica»,
tenuto conto - peraltro - dei vincoli di bilancio cui sono soggetti
gli enti pubblici, ai sensi degli articoli 81 e 97 della
Costituzione.
Segnatamente, nel caso di specie, la violazione degli anzidetti
parametri costituzionali deriva dalla circostanza che la Regione
Puglia ha stipulato, in data 29 novembre 2010, l'Accordo con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze
avente ad oggetto «l'approvazione del Piano di rientro di
riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi
dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Ebbene, il servizio di sostegno psicologico in ambito oncologico
costituisce evidentemente un «livello ulteriore di assistenza», non
rientrante tra le c.d. «spese obbligatorie» consentite alle Regioni
che abbiano adottato un Piano di rientro.
Tanto lo si desume dal carattere sperimentale che al medesimo
riconosce l'art. 1 della legge regionale in esame, dato che le
prestazioni incluse nei «livelli essenziali di assistenza» non
possono essere oggetto di «sperimentazione», essendo le stesse gia'
individuate e disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, recante la «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; e dunque, erogate in
modo strutturato nell'ambito dell'intero Servizio sanitario
nazionale.
Di conseguenza, le prestazioni rese nell'ambito del nuovo
servizio di assistenza psicologica si configurano come prestazioni di
natura «extra LEA» che, come tali, non possono essere garantite dalla
Regione Puglia, in quanto impegnata nel menzionato Piano di rientro
dal disavanzo sanitario e assoggettata al divieto di spese non
obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Ed invero, come piu' volte affermato da codesta Ecc.ma Corte,
siccome la resistente e' attualmente sottoposta ai vincoli finanziari
derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, «nel suo
bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori
rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali» (cfr., ex multis,
sentenza n. 1 del 2024), atteso che gli unici esborsi consentiti sono
quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei L.E.A., entro la
cornice economico-finanziaria delineata dal citato Piano di rientro
(cfr. sentenza n. 172 del 2018).
Peraltro, con il Piano di rientro e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale, approvato con il citato Accordo del
2010, nonche' con i successivi programmi operativi, la Regione Puglia
ha assunto l'impegno ad attuare azioni specifiche per garantire la
riduzione della complessiva spesa sanitaria, compresa quella relativa
ai costi di personale (cfr. punto B3 del Piano di rientro).
Pertanto, la legge regionale censurata - nella misura in cui
pregiudica il raggiungimento di tale obiettivo - si pone in contrasto
anche con quanto previsto dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli interventi individuati dal
piano sono vincolanti per la Regione, che e' obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro» (enfasi
aggiunte).
Difatti, come chiarito piu' volte da codesta Ecc.ma Corte,
l'anzidetta disciplina statale costituisce «espressione di un
principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica
sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di
coordinamento della finanza pubblica» (cfr. sentenze n. 91 del 2012,
n. 163 e n. 123 del 2011).In altri termini, tali norme hanno «reso
vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi
individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2005),
finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a
ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali
contributi finanziari dello Stato» (cfr. sentenza n. 79 del 2013).
Dunque, la legge regionale oggetto di impugnazione - prevedendo
maggiori spese in ambito sanitario, derivanti - peraltro - anche
dall'assunzione di nuovo personale (art. 2) - si pone in palese
contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico- finanziario
perseguiti con il citato Accordo del 29 novembre 2010 e con il Piano
di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale.
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'intervento normativo in
esame - per il tramite delle menzionate norme statali «interposte» -
si pone in palese contrasto con l'art. 117, comma terzo, della
Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza
pubblica», tenuto anche conto dei vincoli di bilancio cui sono
assoggettati gli enti pubblici, ai sensi degli articoli 81 e 97,
comma 1, della Costituzione.