ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  63,  terzo
comma,  del  codice  penale,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Firenze, sezione  prima  penale,  in  composizione  monocratica,  nel
procedimento penale a carico di M. M., con ordinanza  del  13  maggio
2024, iscritta al n. 131 del registro  ordinanze  2024  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28,  prima   serie
speciale, dell'anno 2024. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  7  aprile  2025  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 13 maggio 2024,  iscritta  al  n.  131  del
registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di  Firenze,  sezione
prima  penale,  in  composizione  monocratica,   ha   sollevato,   in
riferimento agli artt. 3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 63,  terzo  comma,
del codice penale, «nella parte in cui non prevede che  -  quando  la
recidiva di cui all'art. 99 co. 1 c.p. concorre con  una  circostanza
aggravante per la quale  la  legge  stabilisce  una  pena  di  specie
diversa  da  quella  ordinaria  del  reato  o  con  una   circostanza
aggravante  ad  effetto  speciale  -  si  applica  soltanto  la  pena
stabilita  per  la  circostanza  piu'  grave,  ma  il  giudice   puo'
aumentarla». 
    2.- Il Tribunale di Firenze riferisce di procedere nei  confronti
di persona imputata dei reati di cui  all'art.  612,  secondo  comma,
cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen., e  all'art.  4  della
legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative  della  disciplina
vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e  degli
esplosivi), per aver minacciato la vittima con l'uso di un coltello e
di altro strumento  atto  a  offendere  portati,  senza  giustificato
motivo, fuori della propria abitazione. 
    L'ordinanza di rimessione precisa che le  indagini  svolte  hanno
consentito  l'accertamento  del   primo   reato   e   dell'aggravante
ipotizzata, e la sussistenza peraltro della "recidiva semplice", come
contestata dal  pubblico  ministero,  avendo  l'imputato  subito  una
condanna  per  resistenza  a  pubblico  ufficiale  nell'anno  2015  e
un'altra nell'anno 2017 per ricettazione. 
    Il giudice a  quo  assume  che  non  e'  possibile  applicare  le
circostanze  attenuanti  generiche,  in  quanto  l'imputato  non   e'
incensurato, non ha risarcito il  danno  ne'  ha  mostrato  segni  di
ravvedimento. 
    Secondo il rimettente, in base al disposto  dell'art.  63,  terzo
comma,  cod.  pen.,  occorrerebbe  prima  applicare  la   circostanza
aggravante autonoma di cui all'art. 612, secondo comma, cod.  pen.  e
poi infliggere l'aumento di un terzo per  la  recidiva  ex  art.  99,
primo comma, cod. pen. 
    3.-  Il  Tribunale   di   Firenze   dubita   della   legittimita'
costituzionale di tale  disposizione,  perche',  quando  la  recidiva
"semplice", circostanza aggravante a effetto comune, concorre con una
circostanza aggravante a effetto speciale  o  autonoma,  non  sarebbe
consentito al giudice di applicare il  criterio  moderatore  previsto
dall'art. 63, quarto  comma,  cod.  pen.,  secondo  cui  in  caso  di
concorso tra circostanze a effetto speciale non si applica il  cumulo
materiale, ma  la  pena  stabilita  per  la  circostanza  piu'  grave
aumentata fino a un terzo. 
    L'esito operativo della norma censurata appare al giudice  a  quo
contrario  ai  principi  di  proporzionalita'   della   pena   e   di
"ragionevolezza-uguaglianza", espressi dagli  artt.  3  e  27,  terzo
comma, Cost., come dimostrerebbe il  caso  in  cui  si  trovassero  a
concorrere una  circostanza  autonoma  o  a  effetto  speciale  e  la
recidiva "qualificata" (aggravata, pluriaggravata  o  reiterata),  ai
sensi degli ulteriori commi dell'art. 99 cod. pen. 
    Il giudice a quo sostiene, quindi, che l'art.  63,  terzo  comma,
cod. pen. lo obbligherebbe, in sostanza, ad  applicare  l'aumento  di
pena nella misura di un terzo stabilito  per  la  recidiva  semplice,
obbligo che non sussisterebbe  ove  l'imputato  versasse  nella  piu'
grave situazione di una delle forme qualificate di recidiva. 
    L'irragionevolezza denunciata, secondo il rimettente,  indurrebbe
anche il condannato a percepire la pena irrogata come non "giusta", e
quindi  pure  come  inadeguata  a  esplicare  la   propria   funzione
rieducativa. 
    Questa irragionevolezza si avvertirebbe ancor piu'  nel  caso  di
specie, essendo stata contestata all'imputato dal pubblico  ministero
la recidiva semplice, pur sussistendo gli estremi per  l'applicazione
di una recidiva qualificata, in quanto  i  due  precedenti  rilevanti
erano uno "specifico" e l'altro "infraquinquennale". 
    Altrettanto irragionevole, ad avviso del giudice a  quo,  sarebbe
la previsione dell'aumento «di un terzo» della pena da infliggere, ai
sensi dell'art. 99, primo comma,  cod.  pen.,  anziche'  «fino  a  un
terzo», come invece stabilito dall'art. 64, primo comma, cod. pen. 
    3.1.-  L'ordinanza  di  rimessione  ritiene  poi  non   dirimente
l'obiezione  secondo  cui  «la  recidiva  semplice  e'   pur   sempre
facoltativa e quindi il giudice potrebbe astenersi  dall'applicarla»,
giacche',  ove  questi   abbia   verificato   che   la   reiterazione
dell'illecito e' sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e
di pericolosita' del suo autore, avuto  riguardo  ai  diversi  indici
rivelatori di cio', deve poi sottoporre il condannato all'aumento  di
pena ai sensi dell'art.  99  cod.  pen.,  non  potendo  evitare  tale
aumento  in  considerazione  dei  soli  effetti   irragionevoli   che
deriverebbero dalla sua applicazione. 
    Neppure, espone il rimettente, varrebbe obiettare che il  giudice
potrebbe  comunque  neutralizzare   l'applicazione   della   recidiva
riconoscendo  le   circostanze   attenuanti   generiche   in   misura
equivalente, non ricorrendo i presupposti perche' siano concesse. 
    3.2.- Infine, l'ordinanza di rimessione prende in  considerazione
alcuni precedenti della Corte di cassazione  per  inferirne  che  una
interpretazione conforme a Costituzione della disposizione  censurata
contrasterebbe col dato letterale della stessa,  il  quale  prescrive
espressamente che «l'aumento o la diminuzione per le  circostanze  ad
effetto comune operi sulla pena stabilita per la circostanza autonoma
o ad effetto speciale, senza prevedere che  l'aumento  ulteriore  sia
facoltativo o che possa essere in misura  discrezionale  fino  ad  un
terzo». 
    4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate  manifestamente
inammissibili o, comunque, manifestamente infondate. 
    4.1.-  L'Avvocatura  generale  obietta  che   le   questioni   di
legittimita' costituzionale  sono  manifestamente  inammissibili  per
erroneita' del presupposto interpretativo  in  ordine  alla  ritenuta
rilevanza, assumendo  il  giudice  a  quo  che  egli  «e'  tenuto  ad
applicare l'aumento di pena previsto per la recidiva  semplice»,  nel
mentre la giurisprudenza di legittimita'  sostiene  che  «il  giudice
puo' attribuire effetti alla recidiva unicamente  quando  la  ritenga
effettivamente idonea  ad  influire,  di  per  se',  sul  trattamento
sanzionatorio del fatto per cui si proceda». 
    A supporto, la difesa dello Stato richiama anche la  sentenza  n.
185 del 2015 di questa Corte, che  ha  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo l'art. 99,  quinto  comma,  cod.  pen.,  come  sostituito
dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al  codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di reato per i recidivi, di usura e di  prescrizione),  limitatamente
alle parole «e' obbligatorio e,». 
    Inammissibili sarebbero, poi, le censure di violazione  dell'art.
27, terzo comma, Cost., per omessa motivazione in proposito. 
    4.2.- Nel merito, peraltro, l'Avvocatura dello Stato  reputa  che
sia manifestamente infondata la questione attinente al  parametro  di
cui all'art.  3  Cost.,  giacche'  il  rimettente  sovrapporrebbe  la
disciplina di dosimetria della pena tratteggiata  dall'art.  63  cod.
pen. in tema di circostanze aggravanti, qual e' la recidiva  semplice
ai sensi del primo comma dell'art. 99 cod. pen., con quella  relativa
invece alle circostanze a  effetto  speciale,  qual  e'  la  recidiva
delineata nelle ipotesi di cui  ai  commi  secondo,  terzo  e  quarto
dell'art. 99 cod. pen. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  il  Tribunale  di
Firenze, in composizione monocratica, ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo  comma,  Cost.,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., nella  parte  in
cui non prevede che, quando la recidiva di  cui  all'art.  99,  primo
comma, cod. pen. concorre con una circostanza aggravante per la quale
la legge stabilisce una pena di specie diversa  da  quella  ordinaria
del reato o con una circostanza aggravante  a  effetto  speciale,  si
applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave,  ma
il giudice puo' aumentarla. 
    2.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare una
persona imputata dei reati di cui all'art. 612, secondo  comma,  cod.
pen., in relazione all'art. 339 cod. pen., e all'art. 4  della  legge
n. 110 del 1975, per aver minacciato  la  vittima  con  l'uso  di  un
coltello e  di  altro  strumento  atto  a  offendere  portati,  senza
giustificato motivo, fuori della propria abitazione. 
    L'ordinanza  di  rimessione  precisa  che  sussiste  la  recidiva
semplice, come contestata dal pubblico ministero,  avendo  l'imputato
subito precedenti condanne. 
    Il rimettente evidenzia che, in base al  disposto  dell'art.  63,
terzo comma, cod. pen., occorrerebbe prima applicare  la  circostanza
aggravante autonoma di cui all'art. 612, secondo comma, cod.  pen.  e
poi l'aumento di un terzo per la recidiva ex art.  99,  primo  comma,
cod. pen. 
    3.- Il Tribunale di Firenze ritiene che il  criterio  di  computo
della pena previsto dall'art. 63, terzo comma, cod. pen., per il caso
in cui concorrano una circostanza aggravante a effetto comune,  quale
e' la recidiva "semplice", e una  circostanza  aggravante  a  effetto
speciale   o   autonoma,   sarebbe   contrario   ai    principi    di
proporzionalita'  della  pena  e   di   "ragionevolezza-uguaglianza",
espressi dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,  come  dimostrerebbe
il caso in cui si trovassero a concorrere una circostanza autonoma  o
a  effetto   speciale   e   la   recidiva   qualificata   (aggravata,
pluriaggravata o reiterata), ai sensi degli ulteriori commi dell'art.
99 cod. pen. 
    Invero, l'art. 63, terzo comma, cod. pen. obbliga il  giudice  ad
applicare l'aumento di pena nella misura di un terzo stabilito per la
recidiva semplice,  obbligo  che  non  sussisterebbe  ove  l'imputato
versasse nella piu' grave situazione di una delle  forme  qualificate
di recidiva. 
    L'irragionevolezza denunciata, secondo il Tribunale  di  Firenze,
indurrebbe il condannato  a  percepire  la  pena  irrogata  come  non
giusta, e quindi pure come inadeguata a esplicare la propria funzione
rieducativa. 
    4.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   eccepito
l'inammissibilita' delle questioni, sostenendo che il giudice  a  quo
avrebbe  erroneamente  ritenuto  di  essere  obbligato  ad  applicare
l'aumento di pena previsto per  la  recidiva  semplice,  nel  mentre,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza  n.  185
del 2015) e della Corte di cassazione, l'applicazione della  recidiva
sarebbe sempre facoltativa. 
    4.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Il rimettente riferisce, invero, di procedere  nei  confronti  di
persona imputata dei reati di cui all'art. 612, secondo  comma,  cod.
pen., in relazione all'art. 339 cod. pen., e all'art. 4  della  legge
n. 110 del 1975. Osserva, poi, che la  contestazione  dell'aggravante
di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen. (essere  la  minaccia
fatta  «in  uno  dei  modi  indicati  nell'articolo  339»),  comporta
l'applicazione della pena della reclusione fino a un anno, nel mentre
la pena per il reato non aggravato e' solo quella della multa. 
    Accertata la sussistenza della contestata recidiva  semplice,  il
giudice a quo  motiva  specificamente  l'an  dell'applicazione  della
recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosita' sociale
dell'imputato, dopo aver esaminato in concreto il rapporto  esistente
tra il fatto per cui procede e le precedenti condanne. 
    Il rimettente assume, quindi, di essere inevitabilmente tenuto  a
fare applicazione  della  norma  censurata,  della  quale,  tuttavia,
critica  il   criterio   di   calcolo   dell'aumento,   che   sarebbe
necessariamente «di un terzo della pena da infliggere» (ex  art.  99,
primo comma, cod. pen.) per il delitto di minaccia aggravata ai sensi
dell'art. 612, comma secondo, cod. pen.,  e  non  invece  quello  del
cumulo giuridico  di  cui  all'art.  63,  quarto  comma,  cod.  pen.,
stabilito per il concorso tra circostanze a effetto speciale. 
    Il giudice a quo precisa,  ancora,  che  i  dubbi  sollevati  non
possono trovare soluzione nella mancata applicazione della  recidiva,
giacche', avendo egli verificato che la reiterazione dell'illecito e'
sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosita'
del suo autore, dovrebbe applicare, nel caso di specie, l'aumento  di
pena ai sensi dell'art. 99 cod. pen., non potendosi esimere  da  cio'
in considerazione dei soli effetti  irragionevoli  che  deriverebbero
dalla sua applicazione. 
    Diversamente da quanto eccepito dall'Avvocatura dello  Stato,  la
linea argomentativa del rimettente in punto di  rilevanza  e'  dunque
del tutto  plausibile,  poiche'  egli  motiva  ampiamente  sia  sulle
ragioni per le quali si giustificherebbe l'applicazione nei confronti
dell'imputato dell'aggravante di cui all'art. 99, primo  comma,  cod.
pen., sia sul contestuale riconoscimento a suo carico dell'aggravante
di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen. 
    4.2.- Non fondata e', del pari, l'eccezione  di  inammissibilita'
della questione con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. 
    Non si ravvisa, invero,  l'assoluta  carenza  di  motivazione  in
ordine alle ricadute che un criterio irragionevole di  determinazione
della pena da irrogare  nel  caso  concreto  puo'  determinare  sulla
rispondenza della stessa alla funzione rieducativa,  alla  quale,  ai
sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., tutte le pene devono tendere. 
    Il rimettente ha,  infatti,  ricordato  come,  anche  secondo  la
giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di proporzione della pena
rispetto  alla  gravita'  del  reato  contestato,   derivante   dalla
applicazione di un criterio di  determinazione  irragionevole,  possa
ingenerare nel  destinatario  della  pena  la  percezione  della  sua
ingiustizia  e,  proprio  per  questo,  della  sua   inidoneita'   al
perseguimento della finalita' rieducativa. 
    4.3.- Occorre poi rilevare che  il  giudice  a  quo  ha  altresi'
congruamente motivato in ordine alla  non  sperimentabilita'  di  una
interpretazione  costituzionalmente  conforme,  impedita  dal  tenore
letterale  della   disposizione   censurata,   la   quale   prescrive
espressamente che l'aumento per le aggravanti a effetto comune  operi
sulla  pena  stabilita  per  la  circostanza  autonoma  o  a  effetto
speciale, senza consentire che l'aumento ulteriore sia facoltativo  o
applicato in misura discrezionale fino ad un terzo. 
    La correttezza dell'interpretazione prescelta  nell'ordinanza  di
rimessione e', peraltro,  profilo  che  esula  dall'ammissibilita'  e
attiene al merito delle questioni di legittimita' costituzionale (tra
le tante, sentenza n. 133 del 2019). 
    5.- Prima di procedere all'esame nel merito delle  questioni,  e'
opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, il quadro  normativo
e giurisprudenziale nel quale le questioni stesse si inseriscono. 
    Vengono, in particolare, in rilievo le disposizioni di  cui  agli
artt. 63 e 99 cod. pen., nonche' le decisioni di questa Corte in tema
di recidiva. 
    5.1.- L'art. 63 cod. pen., sotto la rubrica «[a]pplicazione degli
aumenti o delle diminuzioni di pena», nella  formulazione  risultante
dalle modificazioni apportate, da ultimo, dall'art. 5 della legge  31
luglio  1984,  n.  400  (Nuove  norme  sulla  competenza   penale   e
sull'appello contro  le  sentenze  del  pretore),  al  secondo  comma
dispone che «[s]e concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu'
circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena  si  opera
sulla quantita' di essa risultante dall'aumento o  dalla  diminuzione
precedente»; al terzo comma, che: «[q]uando per  una  circostanza  la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella  ordinaria  del
reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o  la
diminuzione per le altre circostanze non opera sulla  pena  ordinaria
del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono
circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una
diminuzione della pena superiore ad un terzo»; al quarto  comma,  che
«[s]e concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle indicate  nel
secondo capoverso di questo articolo, si  applica  soltanto  la  pena
stabilita  per  la  circostanza  piu'  grave;  ma  il  giudice   puo'
aumentarla». 
    A sua volta, l'art. 99, primo comma,  cod.  pen.,  disponeva  che
«[c]hi, dopo essere stato condannato per un  reato,  ne  commette  un
altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere
per il nuovo reato». 
    Per effetto della sostituzione dell'intero art. 99  disposta,  da
ultimo, dall'art. 4 della legge n.  251  del  2005,  il  primo  comma
dell'art. 99 cod. pen. si trova riformulato  nel  senso  che  «[c]hi,
dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne  commette
un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena
da infliggere per il nuovo delitto non colposo». 
    Il  legislatore  del  2005  ha,  dunque,  reso  fissa,   anziche'
variabile,  e  ha  innalzato  a  un  terzo,  la  misura   frazionaria
dell'aumento di pena per la recidiva semplice. In  cio'  consiste  la
particolarita' della recidiva semplice: questa, pur essendo, ai sensi
dell'art. 63, terzo comma,  cod.  pen.,  una  circostanza  aggravante
comune, in quanto non comporta  un  aumento  superiore  a  un  terzo,
tuttavia impone al giudice, una volta che  ritenga  di  doverne  fare
applicazione, di aumentare la pena base nella  misura  di  un  terzo,
senza alcuna possibilita' di modulazione. 
    5.2.-  Secondo  costante   interpretazione   di   questa   Corte,
l'applicazione della recidiva non e' obbligatoria, ma  si  giustifica
solo in quanto il nuovo delitto,  commesso  da  chi  sia  gia'  stato
condannato per precedenti delitti non colposi, risulti espressivo  in
concreto sia di una  maggiore  pericolosita'  criminale,  sia  di  un
maggior   grado   di   colpevolezza,   legato   alla   piu'   elevata
rimproverabilita'  della  decisione  di  violare  la   legge   penale
nonostante  l'ammonimento  individuale  scaturente  dalle  precedenti
condanne. Questa maggiore rimproverabilita' non puo' essere  presunta
in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti  condanne,
dovendo - ad esempio - essere esclusa allorche' il nuovo delitto  sia
stato commesso dopo  un  lungo  lasso  di  tempo  dal  precedente,  o
allorche'  abbia  caratteristiche  affatto  diverse  (tra  le  tante,
sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 185 del 2015, n. 183  del
2011 e n. 192 del 2007; ordinanze n. 171 del 2009, n. 257, n. 193, n.
90 e n. 33 del 2008). 
    In particolare, la sentenza n. 185 del 2015,  nel  ricostruire  i
lineamenti della recidiva dopo l'avvenuta sostituzione  dell'art.  99
cod. pen., effettuata con l'art. 4 della legge n. 251  del  2005,  ha
sottolineato la  facoltativita'  di  tutte  le  ipotesi  di  recidiva
diverse da quella di cui al quinto comma dell'art. 99 cod. pen.,  nel
senso che nei casi contemplati dai primi quattro commi  dell'art.  99
cod.  pen.  l'aumento  di  pena   puo'   essere   disposto   soltanto
riscontrando  la  concreta  significativita'   del   nuovo   episodio
delittuoso, in rapporto alla natura ed al tempo  di  commissione  dei
precedenti, sotto il profilo della  piu'  accentuata  colpevolezza  e
della maggiore pericolosita' del reo, come  gia'  evidenziato.  Cio',
peraltro,  in  consonanza   con   l'interpretazione   seguita   dalla
giurisprudenza di legittimita', che chiama il giudice a tale verifica
di significativita' della reiterazione dell'illecito  in  termini  di
riprovevolezza e pericolosita', consentendogli,  percio',  di  negare
altrimenti la rilevanza aggravatrice della recidiva ed  escludere  la
circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione (Corte
di cassazione, sezioni unite penali, sentenze 24  febbraio-24  maggio
2011, n. 20798 e 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738). 
    La  sentenza   n.   185   del   2015   ha,   quindi,   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  99,  quinto  comma,  cod.
pen., come sostituito dall'art.  4  della  legge  n.  251  del  2005,
limitatamente alle parole «e' obbligatorio e,» che accompagnavano  la
previsione dell'aumento della pena per la recidiva per i  delitti  di
cui all'art. 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale. E cio' sulla base del  rilievo  che  l'obbligatorieta'  della
recidiva stabilita dall'art. 99, quinto comma, cod. pen. contrastasse
sia con il principio di ragionevolezza, parificando  nel  trattamento
obbligatorio situazioni personali e  ipotesi  di  recidiva  tra  loro
diverse, in violazione dell'art. 3 Cost., sia con  l'art.  27,  terzo
comma, Cost., che implica «"un costante  'principio  di  proporzione'
tra qualita' e quantita' della sanzione,  da  una  parte,  e  offesa,
dall'altra" (sentenza n. 341 del 1994)»,  precludendo  l'accertamento
della sussistenza nel caso concreto delle condizioni  che  dovrebbero
legittimare l'applicazione della recidiva, cosi' da poter rendere «la
pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal
condannato, vanificandone la finalita' rieducativa  prevista  appunto
dall'art. 27, terzo comma, Cost.». 
    6.- Tanto premesso,  le  questioni  sollevate  dal  Tribunale  di
Firenze sono fondate. 
    6.1.- L'ampia discrezionalita' del legislatore nella  definizione
della  propria   politica   criminale,   e   in   particolare   nella
determinazione delle pene applicabili a  chi  abbia  commesso  reati,
cosi' come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato
(ex multis, sentenze n. 46 del 2024, n. 207 del 2023  e  n.  117  del
2021), non equivale ad arbitrio. 
    Le   disposizioni   che   costituiscono   espressione   di   tale
discrezionalita',  e   segnatamente   quelle   che   determinano   il
trattamento sanzionatorio,  in  quanto  destinate  a  incidere  sulla
liberta' personale dei  loro  destinatari,  devono  quindi  ritenersi
suscettibili di controllo da parte di questa Corte per gli  eventuali
vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del  principio  di
proporzionalita'. 
    6.2.- Ora, l'applicazione sulla pena stabilita per l'aggravante a
effetto speciale dell'aumento di un terzo della pena previsto per  la
recidiva semplice, a fronte dell'aumento facoltativo applicabile  ove
con la prima concorra una ipotesi di recidiva aggravata, da' luogo  a
una  evidente  irragionevolezza  della  disciplina  applicabile,  con
violazione dell'art. 3 Cost.  Invero,  contrasta  con  il  canone  di
ragionevolezza che al minor  grado  di  rimproverabilita'  soggettiva
corrisponda  una  pena  superiore  rispetto  a  quella  che   sarebbe
applicabile a parita' di disvalore oggettivo del fatto  (sentenze  n.
217 e n. 94 del 2023, n. 185 e n. 55 del 2021, n. 73 del 2020). 
    Mentre,  infatti,  le  ipotesi  di  recidiva  qualificabili  come
circostanze a effetto speciale beneficiano, in caso di concorso (art.
64,  quarto  comma,  cod.  pen.),  del  doppio   favor   della   sola
applicazione della pena stabilita per la  circostanza  piu'  grave  e
della facolta' dell'aumento affidata al giudice, non  si  rinviene  -
dopo la richiamata modificazione di cui alla legge n. 251 del 2005  -
la ragione per cui, in caso di concorso  della  meno  grave  recidiva
semplice con una circostanza autonoma o  a  effetto  speciale,  debba
trovare applicazione automatica e obbligatoria l'aumento di un  terzo
(e non fino a un terzo), una volta che il giudice  abbia  reputato  i
precedenti penali indicativi di una piu' accentuata colpevolezza e di
una maggiore pericolosita' del reo. 
    6.3.- Tale disciplina non puo' trovare una idonea giustificazione
nel diverso regime  delle  modalita'  di  maggiorazione  della  pena,
frutto di un differente giudizio di disvalore delle fattispecie,  che
connota le circostanze comuni e le circostanze  a  effetto  speciale,
supponendo che solo  il  cumulo  materiale  di  queste  ultime  possa
comportare una pena sproporzionata per eccesso,  mentre  il  concorso
tra aggravanti comuni e a effetto speciale incontrerebbe unicamente i
limiti di cui all'art. 66 cod. pen. 
    Il  differente  trattamento  sanzionatorio   del   concorso   tra
circostanze aggravanti a effetto speciale e  recidiva  qualificata  o
semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei  rispettivi
aumenti di pena, puo' essere causa, come visto,  dell'irrogazione  di
una sanzione sproporzionata e non "individualizzata" proprio rispetto
al disvalore oggettivo dei fatti. 
    6.4.- Il dato testuale della  disposizione  censurata  impedisce,
altrimenti, una interpretazione dell'art. 63, commi terzo  e  quarto,
cod. pen., nel senso che, ove concorrano una circostanza aggravante a
effetto speciale e la recidiva semplice,  non  si  debba  operare  la
somma aritmetica prevista dall'art. 63, secondo comma, cod. pen.,  ma
trovi comunque  applicazione  il  criterio  moderatore  previsto  dal
quarto comma del medesimo articolo, cosi' da evitare che la  recidiva
semplice comporti un aumento di pena  maggiore  di  quello  derivante
dalla ricorrenza di recidive aggravate. 
    6.5.- Il censurato criterio di determinazione della pena in  caso
di concorso tra una  circostanza  aggravante  autonoma  o  a  effetto
speciale e una circostanza aggravante  comune  risulta  anche  lesivo
dell'art. 27, terzo comma, Cost. Invero, una pena  determinata  sulla
base di un criterio irragionevole non puo' essere percepita  dal  suo
destinatario come una pena giusta, e non puo' quindi  assolvere  alla
funzione rieducativa. 
    7.-   Deve    essere    percio'    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., nella  parte  in
cui non prevede che «Quando concorrono una  circostanza  per  cui  la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella  ordinaria  del
reato o una circostanza ad effetto speciale  e  la  recidiva  di  cui
all'art. 99, primo comma, cod. pen.,  si  applica  soltanto  la  pena
stabilita  per  la  circostanza  piu'  grave,  ma  il  giudice   puo'
aumentarla».