ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui  licenziamenti  individuali),
promosso  dalla  Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  civili,  nel
procedimento vertente tra  G.  A.  e  R.  spa  con  ordinanza  del  5
settembre 2024, iscritta al n. 202  del  registro  ordinanze  2024  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
serie speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione e'  stata  fissata
per l'adunanza in camera di consiglio del 19 maggio 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio dell'11 giugno  2025  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al  n.  202  del
registro ordinanze  2024,  la  Corte  di  cassazione,  sezioni  unite
civili,  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art.  6  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604   (Norme   sui
licenziamenti individuali), in riferimento agli  artt.  3,  4,  primo
comma, 24, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma,  11  e  117
(recte: 117, primo comma) della Costituzione, questi  ultimi  due  in
relazione all'art. 27, paragrafo 1,  lettera  c),  della  Convenzione
delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',
approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006,  ratificata  e
resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  Protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita') e alla direttiva 2000/78/CE
del Consiglio,  del  27  novembre  2000,  che  stabilisce  un  quadro
generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. 
    1.1.- La Corte di cassazione riferisce di  essere  investita  del
ricorso promosso da G. A. avverso la sentenza della  Corte  d'appello
di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale
aveva accertato  la  tardivita'  della  impugnazione  proposta  dalla
stessa ricorrente avverso il  licenziamento  disciplinare  intimatole
dalla M. F. M. spa (ora:  R.  spa)  per  assenza  ingiustificata  dal
lavoro dal 1° al 18 agosto 2015. 
    La Corte d'appello - espone il giudice a quo - aveva premesso che
la  societa'  datrice   di   lavoro   aveva   contestato   l'illecito
disciplinare alla dipendente, invitandola a fornire  giustificazioni,
mediante raccomandata da lei ricevuta  il  21  agosto  2015;  che  la
stessa societa',  non  avendo  ottenuto  risposta  entro  il  termine
concesso, aveva irrogato alla lavoratrice  la  sanzione  disciplinare
del licenziamento senza preavviso, ai sensi degli artt. 46 e  48  del
«CCNL  di  settore»,  con  missiva  dalla  stessa  ricevuta,   previa
sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dell'atto, il 10  settembre
2015; che il licenziamento non era stato  impugnato  nel  termine  di
sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604  del  1966  e
che solo  con  lettera  del  19  maggio  2016  la  lavoratrice  aveva
contattato la societa' datrice di lavoro al fine di  giustificare  la
propria assenza dal servizio; che  la  stessa  dipendente  aveva  poi
impugnato il licenziamento con ricorso notificato il 9 dicembre 2016,
sostenendo di essersi trovata in condizioni di  incapacita'  naturale
che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza  del  contenuto
dell'atto. 
    La Corte rimettente aggiunge che il  giudice  di  secondo  grado,
condividendo la decisione  di  prime  cure,  aveva  ritenuto  che  il
termine  di  decadenza  fosse  spirato,   non   essendo   lo   stesso
suscettibile di sospensione. 
    La  Corte  d'appello  aveva  fatto  applicazione  del   principio
espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro,  9
marzo 2007, n. 5545, secondo la  quale  la  validita'  o  l'efficacia
degli atti recettizi prescinde dall'eventuale  stato  di  incapacita'
naturale del  soggetto  al  quale  sono  indirizzati,  posto  che  la
disciplina di tali atti e' espressione del principio dell'affidamento
e il legislatore, da un lato, ha previsto  l'annullabilita'  ex  art.
428 del codice civile dei  soli  atti  unilaterali  posti  in  essere
dall'incapace naturale e, dall'altro, all'art.  1335  cod.  civ.,  ha
dettato una regola volta a  garantire  la  certezza  giuridica  della
conoscenza dell'atto da parte del  suo  destinatario,  a  prescindere
dalla capacita'  di  quest'ultimo  di  apprezzarne  il  valore  e  di
determinarsi di conseguenza. 
    1.2.- Le Sezioni unite  espongono,  quindi,  che,  con  il  primo
motivo di ricorso, e' stata denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo
comma, numero 3), del codice di procedura  civile,  la  violazione  e
falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335  cod.  civ.  in  relazione
alla decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art.  6  della
legge n. 604 del 1966. 
    A sostegno di tale censura - prosegue l'ordinanza di rimessione -
la ricorrente ha dedotto che, dall'estate del 2015 al mese di  maggio
2016, era stata affetta da grave crisi depressiva  con  dissociazione
dalla  realta'  e  aveva  riacquistato  la  pienezza  delle  facolta'
cognitive e volitive soltanto  dopo  essere  stata  sottoposta  a  un
trattamento sanitario  obbligatorio,  disposto  su  segnalazione  del
centro di salute mentale di un ospedale; che aveva dimostrato il  suo
stato di assoluta incapacita' di intendere e di volere producendo gli
atti del giudizio avente a oggetto l'affidamento del  proprio  figlio
minore  e,  in  particolare,  la  relazione  di  consulenza   tecnica
d'ufficio ivi espletata; che l'esito di tale accertamento  era  stato
confermato anche dal consulente  tecnico  d'ufficio  designato  nella
prima fase del giudizio di impugnazione del licenziamento,  il  quale
aveva concluso che, nel periodo sopra indicato, il disturbo psicotico
breve  con  stato  paranoide  aveva  impedito  alla   ricorrente   la
formazione di una volonta' cosciente. 
    La stessa ricorrente ha, quindi, argomentato che, poiche'  l'art.
1335 cod. civ. introduce una  presunzione  relativa,  superabile  dal
destinatario che provi di non avere avuto notizia dell'atto senza sua
colpa,  non  puo'  essere  ritenuta  irrilevante,  ai  fini  del  suo
superamento, l'incapacita' naturale del destinatario  determinata  da
problemi psichici. 
    Ha, inoltre, sostenuto che la tutela dell'affidamento che  ispira
la  disposizione  suddetta  non  puo'  giungere  sino  a  sacrificare
integralmente altri diritti fondamentali come il diritto alla salute,
il diritto di difesa e il diritto al lavoro. 
    1.2.1.- La Corte di  cassazione  aggiunge  che,  con  il  secondo
motivo, formulato ai sensi dell'art. 360,  primo  comma,  numero  5),
cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato l'omesso esame circa  un
fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella  mancata  valutazione
della consulenza tecnica  d'ufficio  medico  legale,  lamentando,  in
particolare, che le conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice
avrebbero dovuto condurre a escludere l'applicabilita' del  principio
enunciato dalla Corte di cassazione nella ricordata sentenza n.  5545
del 2007, giacche' nel giudizio dalla stessa definito la  lavoratrice
non aveva dimostrato di essere stata senza sua colpa  impossibilitata
a conoscere il contenuto della lettera di licenziamento. 
    Inoltre, ad  avviso  della  ricorrente,  i  giudici  del  merito,
ritenendo maturata la decadenza dalla impugnazione, non si  sarebbero
espressi sulla  legittimita'  della  sanzione  espulsiva,  la  quale,
pero',  avrebbe  dovuto  essere  esclusa,  posto  che  il   contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile nel  caso  di
specie, pur prevedendo che l'assenza debba  essere  giustificata  dal
lavoratore «entro i due  giorni  successivi»,  fa  salvi  i  casi  di
comprovato impedimento, tra i quali si inscrive  anche  l'incapacita'
naturale. 
    1.3.- Tanto premesso, il giudice a quo espone che, con  ordinanza
interlocutoria del 27 settembre 2023, n.  27483,  la  sezione  lavoro
della Corte di cassazione, originariamente investita del ricorso,  ha
chiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite  per  chiarire
«se uno stato di incapacita' naturale, processualmente  dimostrato  e
non contestato, sussistente nel momento  in  cui  l'atto  sia  giunto
all'indirizzo,  rilevi  ai  fini  del  superamento,  da   parte   del
destinatario, della presunzione di conoscenza  ex  art.  1335  cc  in
quanto incidente sulla possibilita'  di  averne  notizia,  senza  sua
colpa». 
    1.4.- Cio' posto, le Sezioni unite rimettenti ritengono rilevanti
e  non  manifestamente  infondate,  in  riferimento   ai   richiamati
parametri costituzionali, le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come  riformulato  dall'art.
32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro), nella parte in cui,  nel  prevedere  che  il
licenziamento deve essere  impugnato,  a  pena  di  decadenza,  entro
sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma
scritta, ovvero di quella dei relativi motivi,  se  non  contestuale,
«fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacita' naturale del
lavoratore licenziato, processualmente accertata e  conseguente  alle
sue condizioni di salute, il termine  di  decadenza  dalla  ricezione
dell'atto  anziche'  dalla  data  di  cessazione   dello   stato   di
incapacita'». 
    1.5.- In punto di rilevanza, il giudice  a  quo  osserva  che  la
Corte territoriale, richiamando l'orientamento consolidato  formatosi
nella giurisprudenza di legittimita' a partire dalla  sentenza  della
Corte di cassazione, sezione lavoro, 25 ottobre  1982,  n.  5563,  ha
escluso  «in  radice»  che,  ai  fini  del  decorso  del  termine  di
decadenza, assuma  rilevanza  l'incapacita'  naturale  dedotta  dalla
lavoratrice e, pertanto, non  ha  esaminato  le  prove  dalla  stessa
dedotte per dimostrarne l'effettiva sussistenza. 
    Rileva, quindi, che, poiche' la sentenza impugnata e' fondata  in
via esclusiva sull'intervenuta maturazione del termine  di  decadenza
di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, che lo stesso  giudice
del merito ha fatto decorrere dalla data di ricezione  della  lettera
di licenziamento, e il ricorso  per  cassazione  censura  l'esito  al
quale e' pervenuta la Corte  territoriale,  sussiste  «l'effettivo  e
concreto rapporto di strumentalita'» fra la soluzione delle questioni
di legittimita' costituzionale proposte e la definizione del giudizio
principale. 
    1.6.-  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  la  Corte  di
cassazione ricostruisce, anzitutto, il quadro  normativo  in  cui  si
colloca la disposizione  censurata,  ricordando  come  l'orientamento
consolidato  della  giurisprudenza  di  legittimita'  assuma  che  il
termine   per   l'impugnazione   del   licenziamento   abbia   natura
decadenziale e, in quanto tale, sia insuscettibile, a norma dell'art.
2964 cod. civ., sia di interruzione sia di sospensione, e  interpreti
l'art. 1335 cod.  civ.  in  adesione  alla  teoria  della  ricezione,
secondo cui  rileva  non  la  conoscenza  in  senso  proprio,  ma  la
conoscibilita'   dell'atto,    ricavabile    da    una    circostanza
oggettivamente  verificabile,  quale  e'  la  consegna  di  esso   al
domicilio del destinatario. 
    La  disposizione  codicistica,  osserva  la   Corte   rimettente,
stabilisce, infatti, una equivalenza giuridica tra la conoscenza e la
conoscibilita' e introduce una presunzione iuris tantum in base  alla
quale quest'ultima deriva dalla consegna dell'atto al  domicilio  del
destinatario. 
    Cio'  sarebbe  confermato  dall'oggetto  della  prova  contraria,
individuato dall'art. 1335 cod. civ. nella «impossibilita' di  averne
notizia» e non nella conoscenza effettiva del contenuto dell'atto. 
    La prova idonea a vincere la presunzione deve, quindi, riguardare
circostanze  che  attengano  non  alle  condizioni   soggettive   del
ricevente, ma a fattori  esterni  e  oggettivi  che,  concernendo  il
collegamento del soggetto con il luogo di consegna,  siano  idonei  a
escludere la conoscibilita' dell'atto. 
    Il giudice  a  quo  evidenzia  come  la  ratio  della  suindicata
previsione,  da  individuarsi  nell'esigenza  di   protezione   della
certezza  dei  rapporti  giuridici,  esprima  un   bilanciamento   di
interessi   riferibile   «all'intero   complesso   delle    relazioni
obbligatorie e  contrattuali»,  cosi'  che  non  sarebbe  praticabile
un'interpretazione costituzionalmente orientata  che,  forzandone  la
lettera, prenda in considerazione soltanto gli atti recettizi  «dalla
cui conoscenza decorre il termine per il compimento di  un'attivita'»
e gli interessi, pur costituzionalmente  rilevanti,  che  vengono  in
rilievo nel rapporto di lavoro, ma non in altre relazioni  giuridiche
che sono disciplinate dall'art. 1335 cod. civ. 
    Esclude,  quindi,   che,   in   materia   di   impugnazione   del
licenziamento,  all'incapacita'  naturale  del   destinatario   possa
attribuirsi rilevanza attraverso una rilettura dello stesso art. 1335
cod. civ., osservando, altresi', come  la  tutela  dell'incapace  non
possa essere assicurata neppure applicando l'art. 428 cod.  civ.,  in
quanto l'azione di annullamento ivi prevista  si  riferisce  all'atto
unilaterale e al contratto e non  anche  ai  comportamenti  omissivi,
ossia all'ipotesi in cui l'incapace non agisca a  tutela  dei  propri
diritti. 
    Neanche rispetto a quest'ultima disposizione  sarebbe,  pertanto,
sperimentabile l'interpretazione costituzionalmente orientata. 
    1.7.- Le Sezioni unite ritengono, pertanto,  che  la  valutazione
debba essere circoscritta alla disciplina recata  dall'art.  6  della
legge n. 604 del 1966. 
    Neppure  tale  disposizione  si  presterebbe,  tuttavia,  a   una
interpretazione conforme a Costituzione, attesa l'insuperabilita' del
suo tenore letterale, che univocamente fa decorrere  il  termine  per
l'impugnazione dalla ricezione della comunicazione del  licenziamento
e quindi dalla conoscenza legale di cui all'art. 1335 cod. civ. 
    Il Collegio rimettente ricorda che, nell'interpretare,  ad  altri
fini, la previsione in  scrutinio,  le  stesse  Sezioni  unite  hanno
evidenziato che la finalita' di certezza giuridica non è estranea al
rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'imposizione di  un  breve
termine di decadenza entro cui l'impugnazione del licenziamento  deve
essere proposta esprime l'esigenza di  contemperare  il  diritto  del
lavoratore  all'eliminazione   delle   conseguenze   dell'illegittimo
recesso  datoriale  con  l'interesse  del  datore  di   lavoro   alla
continuita' e stabilità della gestione dell'impresa, esigenza cui il
legislatore fa fronte condizionando la tutela del prestatore alla sua
tempestiva attivazione, in mancanza della quale il suo  diritto  alla
legittimita' degli atti datoriali recede a fronte dell'interesse alla
stabilizzazione degli effetti del licenziamento (Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 14 aprile 2010, n. 8830). 
    Il  giudice  a  quo  rammenta,  pero',  come  la  pronuncia   ora
richiamata abbia anche precisato che tale conseguenza non deriva  dal
consolidarsi degli effetti del  licenziamento  illegittimo  a  tutela
dell'affidamento, ma  dall'esito  negativo  del  vaglio  di  concreta
meritevolezza   dell'interesse   del   lavoratore   che   non   abbia
tempestivamente dato impulso agli  strumenti  che  l'ordinamento  gli
riconosce. 
    Rimarca, ancora, la particolare natura degli interessi  coinvolti
dall'impugnazione del licenziamento, i quali  trascendono  quelli  di
cui sono portatori i contraenti «nella  normalita'  del  diritto  dei
contratti», perche' il recesso dal  contratto  di  lavoro  incide  su
diritti fondamentali della persona (viene richiamata la  sentenza  di
questa  Corte  n.  194  del  2018)  e,  di  conseguenza,  l'esercizio
arbitrario  del  potere  di  licenziamento   lede   l'interesse   del
lavoratore alla continuita' del vincolo (viene citata la sentenza  di
questa Corte n. 59 del 2021). 
    Richiama, altresi', la giurisprudenza costituzionale secondo cui,
sebbene  il  legislatore  goda  di   ampia   discrezionalita'   nella
conformazione  degli  istituti  processuali   e   il   controllo   di
legittimita' costituzionale debba  limitarsi  a  riscontrare  se  sia
stato o meno superato il limite della  manifesta  irragionevolezza  o
arbitrarieta', al Giudice delle leggi compete  comunque  la  verifica
«che il bilanciamento degli  interessi  costituzionalmente  rilevanti
non sia  stato  realizzato  con  modalita'  tali  da  determinare  il
sacrificio o la compressione di uno di essi  in  misura  eccessiva  e
pertanto incompatibile con il dettato  costituzionale»  (sentenza  n.
212 del 2020). 
    1.8.- Tutto  cio'  premesso,  le  Sezioni  unite  dubitano  della
legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del  1966,
«nella parte in cui, facendo decorrere in ogni  caso  il  termine  di
decadenza  dalla  data   di   ricezione   della   comunicazione   del
licenziamento, preclude l'azione al  lavoratore  licenziato  che,  in
ragione dell'incolpevole stato  di  incapacita'  di  intendere  e  di
volere derivato da patologia fisica o psichica, non si  sia  attivato
nel termine di legge e l'abbia fatto, una volta recuperata  la  piena
capacità,  tempestivamente  rispetto  a  detto  successivo   momento
temporale». 
    1.8.1.- In  tale  ipotesi,  osserva  l'ordinanza  di  rimessione,
«l'operativita' del termine  di  decadenza  finisce  per  valorizzare
unicamente l'interesse della parte datoriale al consolidamento  degli
effetti dell'atto adottato e per comprimere oltre misura  il  diritto
di azione del lavoratore, riferito al diritto al lavoro, che la Carta
costituzionale espressamente tutela agli artt. 24, comma 1, 4,  comma
1, e 35, comma 1». 
    1.8.2.- Secondo il giudice a quo, la scelta  del  legislatore  di
non considerare meritevole di tutela il lavoratore licenziato che non
si  attivi  tempestivamente,  anche  nel  caso  in  cui  la   mancata
impugnazione del recesso  dipenda  dalla  sua  «assoluta  incolpevole
incapacita' di comprendere e di autodeterminarsi», sarebbe affetta da
irragionevolezza, in contrasto con l'art.  3  Cost.,  in  quanto  non
opererebbe alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto. 
    1.8.3.- L'art. 3 Cost. risulterebbe leso anche in riferimento  al
principio di eguaglianza, non potendo  la  situazione  della  persona
incapace essere equiparata a quella del soggetto «che tale non e'». 
    1.8.4.-  Ancora,   l'omessa   considerazione,   ai   fini   della
individuazione del dies a quo del termine di decadenza, dello  «stato
di incapacita' naturale derivante da  malattia»,  confliggerebbe  con
l'art. 32, primo comma, Cost. 
    1.8.5.- Sarebbero, infine, violati gli artt. 117, primo comma,  e
11 Cost., in quanto, nei casi in cui la menomazione, pur non  essendo
permanente,   sia   duratura    (nei    termini    precisati    dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione  terza,  sentenza  1°
dicembre  2016,  causa  C-395/15,  Mohamed  Daouidi),  la  disciplina
censurata si risolverebbe  in  una  discriminazione  in  danno  della
persona disabile, in violazione degli obblighi, imposti dall'art. 27,
paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ONU per  i  diritti  delle
persone con disabilita' e dalla direttiva 2000/78/CE,  di  assicurare
allo stesso disabile l'esercizio  dei  suoi  diritti  e  di  adottare
misure  adeguate  per  rimediare  «agli  svantaggi  provocati   dalla
applicazione di una disposizione che, seppure apparentemente  neutra,
determina una disparita' con gli altri lavoratori». 
    1.9.- Da ultimo, la Corte di cassazione osserva  che  l'auspicato
intervento additivo non risulterebbe  incoerente  con  la  disciplina
generale della decadenza sancita dall'art. 2964 cod. civ., in  quanto
tale disposizione,  pur  escludendo  l'operativita'  delle  cause  di
sospensione della prescrizione, «fa salve [le] disposizioni speciali,
disposizioni  che  il  legislatore,  in  effetti,  ha   dettato   con
riferimento  a  singole  azioni  (artt.  245,  489  cod.  civ.),   in
considerazione della particolare  natura  del  diritto  al  quale  il
termine di decadenza si riferisce». Si tratta,  prosegue  l'ordinanza
di rimessione, di casi in cui il legislatore ha  ritenuto  di  dovere
attribuire rilevanza allo stato di incapacita'  legale  del  titolare
del diritto ed e' significativo che questa Corte, nella  sentenza  n.
3229 (recte: n. 322)  del  2011,  «abbia  equiparato  all'incapacita'
legale quella  naturale  derivante  da  grave  infermita'  di  mente,
finche' la stessa perduri». Tali  ragioni  «possono  essere  ritenute
ricorrenti anche in  relazione  all'impugnazione  del  licenziamento,
ossia ad un atto che coinvolge direttamente la persona del lavoratore
e pone in discussione  interessi  che  trascendono  quelli  meramente
economici rilevanti nei rapporti contrattuali di durata». 
    Il giudice a quo esclude  che  la  pronuncia  additiva  richiesta
possa minare la certezza dei rapporti giuridici, in quanto la diversa
decorrenza del termine di impugnazione «richiedera' che nel  processo
la parte, oltre a dimostrare lo  stato  di  assoluta  incapacita'  di
intendere e di volere sussistente al momento  della  ricezione  della
comunicazione del licenziamento, fornisca anche la prova  della  data
in cui lo stesso e' cessato». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque non fondate  le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 
    2.1.- L'interveniente  rileva  anzitutto  che  dall'ordinanza  di
rimessione risulta che, con lettera del 19 maggio 2016, la ricorrente
nel giudizio a quo ha contattato la societa'  datrice  di  lavoro  al
fine di giustificare la protratta assenza dal servizio. 
    Secondo la difesa statale,  cio'  dimostrerebbe  che,  alla  data
suddetta, la lavoratrice avesse piena consapevolezza  della  sanzione
espulsiva irrogatale e che, quindi, la missiva dalla  stessa  inviata
al datore di lavoro valesse  quale  impugnazione  stragiudiziale  del
licenziamento. 
    Pertanto, assumendo tale data quale dies a quo  della  decorrenza
del termine per l'impugnazione del licenziamento, il ricorso  avrebbe
dovuto essere depositato entro il 18 luglio 2016. 
    Osserva  al  riguardo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato   che
nell'ordinanza di rimessione non si indica il giorno del deposito del
ricorso, ma soltanto quello  della  sua  notificazione  (ossia  il  9
dicembre 2016). 
    Il giudice a quo, non  dando  conto  di  aver  verificato  se  la
ricorrente,  una  volta  recuperata  la  piena  capacita',   si   sia
tempestivamente  attivata,  rispetto  a  detto   successivo   momento
temporale, per consolidare  l'impugnazione  stragiudiziale  ai  sensi
dell'art. 6, secondo comma, della legge  n.  604  del  1966,  avrebbe
fornito una inadeguata motivazione sulla  rilevanza  delle  questioni
sollevate. 
    2.1.1.- In subordine, l'interveniente osserva che se, invece,  si
ritenesse che il giudice a quo  abbia  fatto  riferimento  alla  sola
notifica del ricorso, non avendo inteso attribuire alla  missiva  del
19 maggio 2016 la valenza  di  una  impugnazione  stragiudiziale,  la
questione dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto di  rilevanza.
La ricorrente, infatti, avendo recuperato la piena  capacita'  almeno
dal 19  maggio  2016,  avrebbe  dovuto  manifestare  la  volonta'  di
impugnare l'atto espulsivo entro il 18 luglio 2016  e,  tuttavia,  ha
notificato il ricorso soltanto il 9 dicembre 2016. 
    2.2.- Nel merito, la  difesa  statale,  dopo  aver  ricordato  la
giurisprudenza costituzionale  che  riconosce  al  legislatore  ampia
discrezionalita' nella configurazione degli istituti processuali,  ha
sottolineato come la disposizione censurata richiami il principio  di
conoscenza legale  degli  atti  recettizi  fissato  in  via  generale
dall'art. 1335 cod. civ. 
    Ad avviso dell'interveniente, tale disposizione, nel bilanciare i
contrapposti principi della certezza dei  rapporti  giuridici  e  del
diritto alla salute  e  al  lavoro,  ha  utilizzato  un  criterio  di
proporzionalita' che la rende immune da irragionevolezza manifesta. 
    3.- E', infine, pervenuta, in data 26 novembre  2024,  l'opinione
scritta, quale amicus  curiae,  ai  sensi  dell'art.  6  delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
dell'Associazione Comma2 - Lavoro e' dignita' - ammessa  con  decreto
presidenziale del 7 aprile 2025 - contenente  argomentazioni  adesive
alle censure del giudice a quo. 
    L'associazione  ha  rilevato  come  la  Corte  rimettente   abbia
correttamente limitato la questione  di  legittimita'  costituzionale
all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 senza estenderla all'art. 1335
cod. civ., il quale,  nella  interpretazione  fornitane  dal  diritto
vivente, esclude ogni considerazione delle condizioni soggettive  del
destinatario,  attribuendo  rilevanza  alla  sola  conoscenza  legale
dell'atto - e non all'evento psichico della sua effettiva  conoscenza
-, in  quanto  e'  posto  a  presidio  della  certezza  dei  rapporti
giuridici. 
    L'amicus curiae ha, quindi,  concluso  per  l'accoglimento  delle
questioni   sollevate,   ove   non   si   ritenga   praticabile   una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 428 cod. civ.,
in base alla quale la tutela  ivi  prevista  sia  estesa  anche  alla
condotta  omissiva  del  lavoratore  coincidente   con   la   mancata
tempestiva impugnazione del licenziamento. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte di cassazione, sezioni unite  civili,  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del  1966,
nella parte in cui, nel prevedere che il  licenziamento  deve  essere
impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione
della  sua  comunicazione   in   forma   scritta   -   ovvero   dalla
comunicazione, anch'essa  in  forma  scritta,  dei  motivi,  ove  non
contestuale  -,  «fa  decorrere,  anche  nei  casi   di   incolpevole
incapacita'  naturale  del  lavoratore  licenziato,   processualmente
accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine  di
decadenza dalla ricezione dell'atto anziche' dalla data di cessazione
dello stato di incapacita'». 
    1.1.- Il giudice a quo ritiene, anzitutto, violati gli  artt.  4,
primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma,  Cost.,  poiche'  la
disposizione censurata,  nella  ipotesi  prospettata,  valorizzerebbe
esclusivamente l'interesse del datore  di  lavoro  al  consolidamento
degli  effetti  del  licenziamento,  comprimendo  «oltre  misura»  il
diritto di azione del lavoratore, correlato al diritto al lavoro, che
la Costituzione espressamente tutela. 
    1.2.- Sarebbe, inoltre, leso  l'art.  3  Cost.,  per  un  duplice
profilo. 
    1.2.1.- Da un lato, il mancato riconoscimento di tutela a  favore
del lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente,  neppure
a fronte di un atto che coinvolge fortemente la qualita'  della  vita
propria e della propria famiglia, si rivelerebbe  irragionevole,  non
operando alcun bilanciamento tra gli interessi in  conflitto,  quando
riguardi il dipendente che abbia omesso di impugnare il licenziamento
a   causa   di   una   totale,   e   incolpevole,   incapacita'    di
autodeterminarsi. 
    1.2.2.- Dall'altro lato, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche  in
riferimento al principio di  eguaglianza,  in  quanto  la  situazione
della persona incapace di intendere e di volere verrebbe equiparata a
quella del soggetto che tale non e'. 
    1.3.- La Corte rimettente ritiene che la  disposizione  censurata
leda, altresi', l'art. 32, primo comma, Cost., in quanto  «[l]'omessa
considerazione dello  stato  di  incapacita'  naturale  derivante  da
malattia ai fini della individuazione del dies a quo del  termine  di
decadenza» per  l'impugnazione  del  licenziamento  si  porrebbe  «in
contrasto con la tutela della salute [costituzionalmente] garantita». 
    1.4.- Sarebbero, infine, violati, nei casi in cui la menomazione,
seppure non permanente, sia duratura,  gli  artt.  11  e  117,  primo
comma, Cost., in relazione all'art.  27,  paragrafo  1,  lettera  c),
della Convenzione ONU per i diritti delle persone con  disabilita'  e
alla direttiva 2000/78/CE, «che impongono, fra l'altro, di assicurare
al disabile l'esercizio dei propri diritti (art. 27, lett.  c,  della
Convenzione) e di adottare misure adeguate per ovviare agli svantaggi
provocati  dalla  applicazione  di  una  disposizione  che,   seppure
apparentemente  neutra,  determina  una  disparita'  con  gli   altri
lavoratori». 
    Nelle ipotesi considerate, la previsione censurata realizzerebbe,
infatti, una discriminazione in  danno  della  persona  disabile,  in
contrasto con i richiamati  obblighi  imposti  dalle  suddette  fonti
sovranazionali. 
    2.- In via preliminare, devono essere esaminate le  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2.1.- La  difesa  statale  denuncia,  anzitutto,  la  carenza  di
motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate. 
    2.1.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Dall'ordinanza  di  rimessione  si  ricava   che   nel   giudizio
principale la ricorrente ha censurato  la  pronuncia  di  merito  che
aveva dichiarato la tardivita' della sua impugnazione  stragiudiziale
del licenziamento, in quanto comunicata  oltre  il  termine  previsto
dall'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966. 
    Rispetto a questo thema decidendum la Corte rimettente ha fornito
tutti gli elementi descrittivi necessari al vaglio della rilevanza. 
    L'ulteriore decadenza prospettata dall'interveniente -  derivante
dalla asserita tardivita' dell'impugnazione giudiziale rispetto alla,
pur  intempestiva,  contestazione  stragiudiziale  -   non   risulta,
infatti, in discussione tra le parti  del  giudizio  principale,  ne'
potrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice (Corte di  cassazione,
sezione lavoro, sentenza 23 settembre 2011, n. 19405). 
    2.1.2.- Per le medesime ragioni deve essere disattesa l'eccezione
di inammissibilita' formulata dall'interveniente in via subordinata. 
    La  difesa  statale  deduce  che  la  ricorrente   nel   giudizio
principale, avendo recuperato la piena capacita' di  intendere  e  di
volere  almeno  a  far  data  dal  19  maggio  2016,  avrebbe  dovuto
manifestare la volonta' di impugnare l'atto  espulsivo  entro  il  18
luglio 2016, mentre ha notificato il ricorso soltanto il  9  dicembre
2016: donde il difetto di rilevanza della questione. 
    Anche  questa  eccezione,   vertendo   su   un   segmento   della
impugnazione del licenziamento diverso da quello  che,  alla  stregua
dell'ordinanza di rimessione, risulta controverso nel giudizio a quo,
e' destituita di fondamento. 
    2.2.- Le sollevate questioni di legittimita' costituzionale sono,
pertanto, rilevanti. 
    La  Corte  rimettente  e'  chiamata  a  fare  applicazione  della
disposizione  censurata  e  tanto   e'   sufficiente   per   ritenere
sussistente la rilevanza, la quale deve essere valutata «in  ingresso
del giudizio  incidentale  a  prescindere  dalla  maggiore  o  minore
ricaduta che l'eventuale pronuncia di illegittimita'  costituzionale,
in ipotesi anche  solo  parziale  rispetto  al  petitum  del  giudice
rimettente, possa avere nel giudizio principale (sentenza n.  41  del
2021)» (sentenza n. 167 del 2022). 
    3.-  All'esame  del  merito  delle  questioni   di   legittimita'
costituzionale e' opportuno premettere la  ricostruzione  del  quadro
normativo e giurisprudenziale in cui  si  inserisce  la  disposizione
censurata. 
    3.1.- L'art. 6 della legge n. 604 del 1966, disponendo, al  primo
comma, che «[i]l  licenziamento  deve  essere  impugnato  a  pena  di
decadenza  entro  sessanta   giorni   dalla   ricezione   della   sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa
in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto
scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore   anche   attraverso   l'intervento    dell'organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il  licenziamento  stesso»,  onera  il
lavoratore che intenda contestare  l'atto  datoriale  di  una  previa
impugnativa da esperirsi, anche in via stragiudiziale, nel termine di
sessanta  giorni  dalla  ricezione  della   comunicazione   dell'atto
espulsivo. 
    La stessa disposizione, al secondo comma, introduce un  ulteriore
onere di avvio del procedimento  giurisdizionale  entro  un  termine,
anch'esso  di  decadenza,  la  cui  inosservanza  e'  sanzionata  con
l'inefficacia sopravvenuta della precedente impugnativa. 
    In particolare, e' previsto che «[l]'impugnazione  e'  inefficace
se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni,
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in  funzione
di giudice del lavoro o dalla comunicazione  alla  controparte  della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,  ferma  restando
la  possibilita'  di  produrre  nuovi  documenti  formatisi  dopo  il
deposito  del  ricorso.  Qualora  la  conciliazione   o   l'arbitrato
richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al
relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dal  rifiuto  o  dal  mancato
accordo». 
    3.2.- La disposizione censurata, nella  formulazione  originaria,
contemplava il solo  onere  di  impugnazione  del  licenziamento  con
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale,  entro  il  termine  di
sessanta giorni decorrente dalla ricezione  della  sua  comunicazione
ovvero da quella dei relativi motivi, ove non  contestuale  a  quella
dell'atto di recesso. 
    I lavori parlamentari confermano che l'introduzione di un termine
breve di decadenza per l'impugnazione dell'atto  datoriale  mirava  a
evitare l'insorgere di controversie a distanza  di  tempo,  cio'  che
avrebbe reso certamente meno agevole l'accertamento dei fatti che  ad
esse avevano dato luogo. 
    Alla stregua di tale disciplina, il  lavoratore,  una  volta  che
avesse   scongiurato   il   maturare   della   decadenza   attraverso
l'impugnazione stragiudiziale, avrebbe potuto  esperire  l'azione  di
annullamento  del  licenziamento  nel  termine  quinquennale  di  cui
all'art. 1442 cod. civ., decorrente dal giorno di ricezione dell'atto
di intimazione (Corte di  cassazione,  sezione  lavoro,  sentenza  1°
dicembre 2010,  n.  24366)  ovvero  agire  per  la  dichiarazione  di
nullita' senza alcun limite temporale. 
    3.3.-  L'art.  6  della  legge  n.  604   del   1966   e'   stato
significativamente riformato dall'art. 32  della  legge  n.  183  del
2010, il quale - per cio' che rileva ai fini dell'esame delle odierne
questioni  di  legittimita'  costituzionale  -,  al   comma   1,   ha
introdotto, accanto all'onere di previa impugnazione  stragiudiziale,
l'ulteriore onere di tempestivo  avvio  del  giudizio,  da  assolvere
entro il successivo termine di duecentosettanta giorni,  termine  poi
ridotto a centottanta dall'art. 1, comma 38  della  legge  28  giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in  materia  di  riforma  del  mercato  del
lavoro in una prospettiva di crescita). 
    Il citato art. 32 della legge n. 183 del 2010 ha poi esteso  tale
disciplina della decadenza anche ad altre ipotesi. 
    3.4.- Infine, questa Corte, con la sentenza n. 212 del  2020,  ha
dichiarato  l'illegittimita'   costituzionale   del   secondo   comma
dell'art. 6 della legge n. 604 del  1966  «nella  parte  in  cui  non
prevede che l'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro  il
successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito  del
ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione  di  giudice  del
lavoro o dalla comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di
tentativo di  conciliazione  o  arbitrato,  anche  dal  deposito  del
ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt.  669-bis,
669-ter e 700 del codice di procedura civile». 
    3.5.-  Il  superamento  del  termine  di  sessanta   giorni   per
l'impugnazione stragiudiziale, ovvero dei termini  ulteriori  per  il
deposito del ricorso, anche cautelare se anteriore alla causa, o  per
attivare   le   procedure   di   conciliazione   o   di    arbitrato,
rispettivamente  indicati  nel  primo  e  nel  secondo  comma   della
disposizione in scrutinio, da' luogo a decadenza (ex aliis, Corte  di
cassazione, sezione lavoro, ordinanze 4 novembre 2024, n. 28266 e  17
luglio 2024, n. 19740), per effetto  della  quale  al  lavoratore  e'
precluso  anche  l'accertamento  giudiziale  dell'illegittimita'  del
recesso  e  la  tutela  risarcitoria  di  diritto  comune  (Corte  di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 aprile 2021, n. 9827). 
    3.6.- Questa Corte ha individuato il fondamento della imposizione
del doppio termine  decadenziale  nell'esigenza  di  deflazionare  il
contenzioso e di garantire, nell'interesse della parte datoriale,  la
certezza dei costi delle vertenze quiescenti. 
    Si e', in particolare, osservato che la finalita'  della  riforma
del 2010 e' «quella di contrastare la prassi  di  azioni  giudiziarie
proposte anche a distanza di tempo» (sentenza n. 155 del 2014) e  che
il legislatore ha perseguito «l'intento di evitare che  un  possibile
contenzioso, attivabile dal lavoratore, possa  rimanere  latente  per
tutto il tempo di prescrizione dell'azione di annullamento ovvero per
un tempo lungo e indefinito in caso di azione di nullita'»  (sentenza
n. 212 del 2020). 
    3.7.- Il primo dei termini contemplati dall'art. 6 della legge n.
604 del 1966 decorre dalla comunicazione al prestatore di lavoro  del
licenziamento in forma scritta e, precisamente, dal momento  in  cui,
in base a quanto disposto dall'art. 1334 cod. civ., l'atto  datoriale
produce effetto. 
    Dal carattere recettizio del licenziamento (ex multis,  Corte  di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2017, n. 8136)  deriva,
infatti, che, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. - a mente  del  quale
«[l]a  proposta,  l'accettazione,  la  loro  revoca  e   ogni   altra
dichiarazione  diretta  a  una  determinata   persona   si   reputano
conosciute  nel   momento   in   cui   giungono   all'indirizzo   del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza  sua  colpa,
nell'impossibilita' di averne notizia» - esso si presume  conoscibile
nel momento in cui e' recapitato all'indirizzo del lavoratore  e  non
nel diverso momento in cui  questi  ne  prenda  effettiva  conoscenza
(Cass., n. 5545 del 2007). 
    3.7.1.-  La  giurisprudenza  di  legittimita'   ha   piu'   volte
sottolineato che la validita' e l'efficacia degli atti che,  come  il
licenziamento, hanno natura recettizia prescinde dall'eventuale stato
di incapacita' naturale del soggetto cui sono diretti. Il legislatore
ha, infatti, predisposto regole, come  l'art.  1335  cod.  civ.,  che
consentono  di   stabilire   la   certezza   giuridica   della   loro
conoscibilita' da  parte  dei  destinatari,  indipendentemente  dalla
capacita' degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi  in
conseguenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15  giugno
1985 n. 3612 e Cass., n. 5563 del 1982). 
    Si e', ancora, precisato che il termine entro il quale, ai  sensi
dell'art. 6 della  legge  n.  604  del  1966,  deve  essere  proposta
l'impugnazione,  anche  in  via  stragiudiziale,  del  licenziamento,
avendo natura decadenziale, e' insuscettibile, a norma dell'art. 2964
cod. civ., sia di  interruzione  sia,  in  mancanza  di  disposizione
contraria, di sospensione. Esso «produce il suo effetto preclusivo in
conseguenza della inerzia del titolare  del  diritto,  senza  che  le
condizioni  soggettive  del  titolare  e,  in  particolare,  la   sua
capacità di intendere e di volere, rilevino in alcun modo e  possano
costituire  cause  di  interruzione  o  di  sospensione»  (Corte   di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 1987, n. 2197). 
    3.8.- Le pronunce  appena  ricordate  concordano  con  gli  esiti
interpretativi cui la stessa giurisprudenza di legittimita' e' giunta
in relazione alla disciplina generale delle dichiarazioni recettizie. 
    Secondo un consolidato  indirizzo,  infatti,  la  regola  dettata
dall'art. 1335 cod. civ., alla stregua della quale ogni dichiarazione
diretta a una persona determinata si reputa conosciuta nel momento in
cui giunge all'indirizzo del destinatario, opera per tale solo  fatto
oggettivo. Grava, pertanto, sul destinatario l'onere di superare tale
presunzione  provando  di   essersi   trovato,   senza   sua   colpa,
nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della dichiarazione, a
causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua  volonta'  (Corte
di cassazione, sezione prima civile,  sentenza  19  agosto  2016,  n.
17204; sezione terza civile, sentenze 22 ottobre 2013,  n.  23920,  8
agosto 2007, n. 17417 e 4  giugno  2002,  n.  8073;  sezione  lavoro,
sentenza 11 aprile 1990, n. 3061). 
    3.9.- La giurisprudenza di legittimita' ha, inoltre, escluso che,
nel caso  in  cui  il  destinatario  dell'atto  recettizio  versi  in
condizioni di incapacita' naturale, trovi  applicazione  l'art.  428,
primo comma, cod. civ., a mente del quale  «[g]li  atti  compiuti  da
persona che, sebbene  non  interdetta,  si  provi  essere  stata  per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di  volere
al momento in cui  gli  atti  sono  stati  compiuti,  possono  essere
annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore». 
    Si  e',  infatti,  argomentato  che  tale  previsione   riferisce
l'annullabilita' agli atti «compiuti» dalla persona  incapace  e  per
questa pregiudizievoli, cosi' che deve escludersi che il  rimedio  in
questione sia esperibile nel caso in cui il  pregiudizio  derivi  dal
mancato  compimento  di  un  atto,  pur  dipendente  dall'incapacita'
(Cass., n. 3612 del 1985). 
    3.10.- Nella cornice  giurisprudenziale  sin  qui  ricomposta  si
colloca l'ordinanza di rimessione all'odierno esame. 
    4.- Prima  di  esaminare  il  merito  delle  questioni  sollevate
occorre delimitare esattamente il thema decidendum. 
    4.1.- La questione di massima  di  particolare  importanza  della
quale sono state investite le Sezioni unite  rimettenti  concerne  la
rilevanza,   ai   fini   del   superamento   della   presunzione   di
conoscibilita' stabilita dall'art. 1335 cod.  civ.,  dello  stato  di
incapacita' naturale, processualmente accertato e non contestato,  in
cui versi il destinatario della dichiarazione recettizia nel  momento
in cui l'atto giunge al suo indirizzo. 
    La  Corte  rimettente  esclude,  tuttavia,  che  la  tutela   del
lavoratore colpito da incapacita' naturale  possa  essere  assicurata
attraverso una rimeditazione dell'interpretazione nomofilattica degli
artt. 1335, 2964  e  428  cod.  civ.,  in  quanto  tali  disposizioni
oppongono una assoluta resistenza a  una  revisione  ermeneutica  che
scongiuri  i  vulnera   costituzionali   prospettati   dall'ordinanza
interlocutoria. 
    In aggiunta,  osserva  che  la  disciplina  generale  degli  atti
recettizi e' posta a presidio della certezza dei  rapporti  giuridici
ed  esprime  un  preciso  bilanciamento  di  interessi  operato   dal
legislatore  in  relazione  «all'intero  complesso  delle   relazioni
obbligatorie e contrattuali», mentre l'azione di annullamento ex art.
428 cod.  civ.  non  si  presta  a  essere  estesa  ai  comportamenti
omissivi. 
    Assume, quindi, che al segnalato  vuoto  di  tutela  debba  porsi
rimedio  intervenendo   sulla   sola   disciplina   dell'impugnazione
stragiudiziale del licenziamento e,  segnatamente,  sull'esordio  del
termine di decadenza al quale e' sottoposta. 
    La Corte rimettente, in particolare, circoscrive il petitum  alla
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
legge n. 604 del 1966, nella parte in cui ancora il dies  a  quo  del
termine per l'impugnazione del licenziamento al fatto obiettivo della
ricezione della relativa comunicazione, anche nell'ipotesi in cui  il
lavoratore  non  sia  in  grado  di  comprenderne  la  portata  e  di
autodeterminarsi  consapevolmente  in   merito   all'utilizzo   degli
strumenti   predisposti    dall'ordinamento    per    farne    valere
l'illegittimita'. 
    4.1.1.- Va anche evidenziato che, nonostante  il  giudice  a  quo
censuri l'art.  6  della  legge  n.  604  del  1966  senza  ulteriori
precisazioni, il contenuto precettivo  effettivamente  investito  dai
dubbi di illegittimita'  costituzionale  e'  solo  quello  del  primo
comma, come e' reso evidente dalla riproduzione del suo contenuto nel
petitum  dell'ordinanza  di  rimessione  e,  comunque,   dal   tenore
complessivo delle argomentazioni svolte. 
    E', quindi, soltanto in relazione a tale comma che va condotto lo
scrutinio di costituzionalita'. 
    4.1.2.- Deve, infine, rilevarsi che la  mancata  indicazione  nel
dispositivo dell'ordinanza di rimessione dell'art. 24,  primo  comma,
Cost. - la cui violazione  risulta,  invece,  dedotta  e  argomentata
nella parte motiva - non pregiudica la corretta individuazione  della
censura fondata su tale parametro (ex  aliis,  sentenza  n.  164  del
2023). 
    5.-  Tutto  cio'   premesso,   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966,
sollevate in riferimento agli artt. 3,  4,  primo  comma,  24,  primo
comma, e 35, primo comma, Cost. sono fondate. 
    5.1.- La disciplina relativa alla impugnazione del  licenziamento
sopra  richiamata,  sottoponendo  l'azione   volta   a   far   valere
l'illegittimita'  di  tale  provvedimento  a   un   duplice   termine
decadenziale, da un lato, deroga al precetto sancito  dall'art.  2967
cod. civ.,  secondo  cui,  una  volta  che  la  decadenza  sia  stata
impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni  che  regolano
la prescrizione, e, dall'altro, costituisce lex specialis rispetto al
regime generale delle impugnative negoziali e delle correlate  azioni
risarcitorie. 
    5.2.- D'altronde, il legislatore gode di  ampia  discrezionalita'
non  solo  nel  qualificare  l'inerzia  estintiva  delle   situazioni
giuridiche soggettive in termini di decadenza o di prescrizione e nel
determinare il tempo necessario alla rispettiva maturazione, ma anche
nel combinare termini di prescrizione e di decadenza. 
    5.2.1.- Per  quanto  concerne,  in  particolare,  il  diritto  di
azione, la scelta della  natura,  decadenziale  o  prescrizionale,  e
della stessa durata del termine cui condizionare  l'esercizio  di  un
diritto in giudizio e' riconducibile alla discrezionalita'  riservata
al legislatore nella conformazione degli istituti processuali  ed  e'
calibrata  secondo  le  speciali  caratteristiche  di  ogni   singolo
procedimento (sentenza n. 94 del 2017). 
    Per   costante   giurisprudenza    di    questa    Corte,    tale
discrezionalita'    incontra    il    solo limite della     manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute (tra  le  piu'
recenti, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n.  96  del
2024,  n.  67  del  2023),  il  quale  e'  da   intendersi   valicato
«ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di
agire» (sentenza n.  76  del  2025;  in  senso  conforme,  ex  aliis,
sentenze n. 271 del 2019, n. 121 e n. 44 del 2016), in quanto vengano
imposti oneri o prescritte modalita' tali da  rendere  impossibile  o
estremamente  difficile  l'esercizio  del  diritto  di  difesa  o  lo
svolgimento dell'attivita' processuale (ex aliis, sentenze n. 13  del
2022, n. 230 e n. 148 del 2021, n. 271 del 2019). 
    5.3.- La non manifesta irragionevolezza della scelta  legislativa
di sottoporre a decadenza l'esercizio del diritto di  azione  dipende
anzitutto dalla congruita' del termine, la quale  va  apprezzata  non
solo rispetto all'interesse di chi e' onerato della  sua  osservanza,
ma anche in rapporto alla funzione a esso assegnata  nell'ordinamento
giuridico (sentenze n. 161 del 2000, n. 234  del  1974,  n.  114  del
1972). 
    In ogni caso, l'introduzione di un termine di decadenza non  deve
mai  tradursi  nella  esclusione  della  effettiva  possibilita'   di
esercizio  del  diritto  cui  si  riferisce,   rendendola   meramente
apparente o, comunque, estremamente difficile (ancora, sentenze n. 94
del 2017, n. 161 del 2000, n. 234 del 1974;  per  l'affermazione  del
principio in materia di prescrizione, sentenza n. 32 del 2024). 
    5.4.- Tanto precisato, il termine per la impugnazione,  anche  in
via stragiudiziale, del licenziamento  previsto  dall'art.  6,  primo
comma, della legge n. 604 del  1966  -  sul  quale  si  appuntano  le
censure del giudice  a  quo  -,  e'  parte  di  uno  speciale  regime
decadenziale che,  come  gia'  evidenziato,  trova  in  via  generale
giustificazione nelle esigenze, ritenute dal  legislatore  meritevoli
di tutela, di fare emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso
datoriale (sentenza n. 212 del 2020), di tutelare  l'affidamento  che
il datore di lavoro ripone sulla stabilizzazione  degli  effetti  del
licenziamento e di garantire la speditezza del giudizio promosso  per
accertarne la legittimita' (sentenza n. 155 del 2014). 
    In definitiva, esso e'  volto  a  «contemperare  il  diritto  del
prestatore  all'eliminazione   delle   conseguenze   dell'illegittimo
recesso  datoriale  con  l'interesse  del  datore  di   lavoro   alla
continuita'  e   stabilità   della   gestione   dell'impresa   [...]
subordinando la tutela del lavoratore  alla  circostanza  che  questi
tempestivamente si attivi, sì che in mancanza di  pronta  iniziativa
del prestatore il diritto di  questo  alla  legittimita'  degli  atti
datoriali di gestione recede a  fronte  della  stabilizzazione  delle
conseguenze del licenziamento» (Cass., sez. un.  civ.,  n.  8830  del
2010). 
    Lo stesso termine ex art. 6, primo comma, della legge n. 604  del
1966 puo' ritenersi normalmente adeguato  al  tipo  di  atto  il  cui
compimento e' richiesto a pena di decadenza,  potendo  il  lavoratore
validamente provvedervi mediante invio al datore di lavoro, anche per
mezzo di un'associazione sindacale, di una  comunicazione  scritta  -
per la quale non e' richiesta una formulazione specifica  (ex  aliis,
Corte di cassazione, sezione lavoro,  sentenza  23  aprile  2021,  n.
10883) - in cui si limiti a manifestare la sua volonta' di  impugnare
il licenziamento. 
    5.5.- Tale onere procedurale puo', tuttavia, tradursi in un  vero
e proprio ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale  nel  caso
in cui, al momento della ricezione della comunicazione del recesso, o
comunque  in  pendenza   del   termine   di   decadenza   in   esame,
l'interessato,  in  ragione  di  una  patologia  o  di  altra   causa
perturbatrice a  lui  non  imputabile,  si  trovi  in  uno  stato  di
incapacita' di intendere e di volere. 
    Nelle situazioni indicate  il  lavoratore,  specie  se  versi  in
condizione  di  marginalizzazione  sociale  e   non   possa   contare
sull'aiuto di familiari, non  essendo  in  grado  di  comprendere  la
portata  dell'atto  datoriale  e  di  determinarsi  in  merito   alle
iniziative da assumere, viene a trovarsi nella impossibilita' - se lo
stato di perturbazione psichica perdura  per  l'intero  termine  -  o
comunque nella oggettiva difficolta' - se l'alterazione  si  verifica
in pendenza di esso, cosi' incidendo sulla  possibilita'  di  fruirne
per intero -, di scongiurare,  attraverso  una  valida  e  tempestiva
impugnazione stragiudiziale, la consumazione del diritto alla  tutela
giurisdizionale. 
    In definitiva, per il lavoratore colpito da incapacita' naturale,
l'onere  di  impugnazione  in  esame  puo'  comportare   la   perdita
definitiva della possibilita' di contrastare  l'iniziativa  datoriale
e, dunque, di «"[...] non essere estromesso dal lavoro  ingiustamente
o  irragionevolmente"  (sentenza  n.  60  del  1991,  punto   9   del
Considerato in diritto)» (sentenza n. 194 del 2018): cio'  in  aperto
contrasto con il diritto  al  lavoro  garantito  dall'art.  4,  primo
comma, Cost. - diritto fondamentale  (ancora,  sentenza  n.  194  del
2018) e fondamento dell'ordinamento repubblicano (sentenze n.  183  e
n. 125 del 2022) - e con la «tutela» del  lavoro  «in  tutte  le  sue
forme e applicazioni» riconosciuta dall'art. 35, primo comma, Cost. 
    Nella fattispecie in scrutinio, la garanzia di tali diritti,  che
rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall'art. 24  Cost.  un
indispensabile  strumento   di   realizzazione,   risulta,   infatti,
irreparabilmente compromessa,  non  sussistendo  un  rimedio  tardivo
attraverso il quale l'interessato, una volta recuperata  la  pienezza
delle  facolta'   intellettive   e   volitive,   possa   far   valere
l'illegittimita' dell'atto espulsivo. 
    5.5.1.- Il vulnus ai suddetti precetti costituzionali emerge  con
particolare evidenza nell'ipotesi, oggetto del giudizio a quo, in cui
l'interessata assume che la propria incapacita'  naturale  sia  stata
all'origine della stessa condotta sanzionata con il licenziamento non
tempestivamente  impugnato  e  abbia,  al   contempo,   impedito   al
lavoratore di esercitare il diritto di difesa in  sede  disciplinare,
fornendo le sue giustificazioni nel termine di cui all'art. 7, quinto
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della
liberta' e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento). E', infatti, significativo  che  la  stessa  Corte  di
cassazione abbia affermato che il lavoratore che  intenda  contestare
la  legittimita'  della  sanzione  datoriale  per   essersi   trovato
nell'impossibilita' di  esercitare  il  diritto  di  difesa  in  sede
disciplinare a causa di una minorata  capacita'  di  intendere  e  di
volere, puo' far valere tale  impedimento  attraverso  l'impugnazione
giudiziale, dimostrando, appunto, di essersi trovato, nella  pendenza
del suddetto termine, in stato  di  incapacita'  naturale  (Corte  di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2001, n. 7374). 
    5.6.-  L'esigenza  di   effettivita'   delle   evocate   garanzie
costituzionali e' resa, nella specie,  ancora  piu'  pressante  dalla
condizione di particolare vulnerabilita' in  cui  versa  il  titolare
degli interessi incisi dalla scelta legislativa censurata. 
    5.6.1.- L'ordinamento interviene con varie misure a  tutelare  la
persona che, a causa di una perturbazione,  anche  temporanea,  della
propria  sfera  intellettiva  e  volitiva,  non  sia  in   grado   di
comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti,  ne'  di
autodeterminarsi liberamente e coscientemente per tutelare  i  propri
interessi. 
    L'incapacita' di intendere e di  volere  costituisce,  anzitutto,
causa di annullamento  degli  atti  negoziali  posti  in  essere  dal
soggetto incapace (art. 428, commi primo e secondo, cod. civ., per  i
negozi unilaterali  e  i  contratti;  art.  120  cod.  civ.,  per  il
matrimonio; art. 591, secondo comma, numero  3,  cod.  civ.,  per  il
testamento; art. 775 cod. civ., per la donazione). 
    Questa Corte ha, in  proposito,  osservato  come  la  nozione  di
incapacita' naturale sia «estremamente  lata»,  in  quanto  «potrebbe
riguardare non solo una condizione transitoria del soggetto, presente
al momento dell'atto, ma potrebbe essere anche indice di uno stato di
infermita' (artt. 404, 414 e 415 cod. civ.)  o  di  una  "menomazione
fisica o psichica" (art. 404 cod. civ.), che  necessitano  di  tutele
preventive»,  cosi'  potendo  essere  oggetto  di   valutazione   nei
procedimenti  di  interdizione  o   di   inabilitazione   ovvero   di
amministrazione di sostegno (sentenza n. 168 del 2023). 
    5.6.2.- Sul  versante  processuale,  diversi  sono  gli  istituti
diretti a evitare che l'incapacita' naturale, sia essa  momentanea  o
persistente, possa di  per  se'  sola  riverberarsi  sulla  capacita'
processuale dell'interessato. Si tratta  di  disposizioni,  come  gli
artt. 70, terzo comma, 71 e 473-bis.14 cod. proc. civ.  e  l'art.  73
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12  (Ordinamento  giudiziario),
essenzialmente intese alla protezione processuale dell'incapace  e  a
garantire allo stesso un giusto processo (ancora, sentenza n. 168 del
2023). 
    5.7.-  Nell'ordinamento  non  e',   tuttavia,   rinvenibile   una
specifica misura a presidio del lavoratore che, a causa  di  una  pur
temporanea alterazione psichica, non assolva tempestivamente  l'onere
della   previa   impugnazione   stragiudiziale   del    licenziamento
intimatogli, cosi' perdendo la possibilita' di  contestarlo  in  sede
giurisdizionale. 
    Poiche' la persona in condizione di incapacita' naturale non puo'
contare  sulle  misure  di  protezione   accordate   dall'ordinamento
all'incapace legale -  e,  in  particolare,  sulla  rappresentanza  o
sull'assistenza  previste  per  l'interdetto,  l'inabilitato   e   il
beneficiario dell'amministrazione di sostegno -, nella situazione  in
esame, l'effettivita' della difesa del lavoratore licenziato potrebbe
essere vanificata dalla intempestiva attivazione dei soggetti -  come
gli  assistenti  sociali  e  gli  operatori  del  Servizio  sanitario
nazionale - ai quali la legge affida la tutela delle persone incapaci
anche attraverso la sollecitazione  o  il  diretto  promovimento  dei
procedimenti di protezione (come  l'amministrazione  di  sostegno)  e
della correlata nomina, anche in via d'urgenza, di un  rappresentante
provvisorio dell'incapace. 
    Il  termine  di  sessanta  giorni  imposto  dalla  previsione  in
scrutinio puo' rivelarsi troppo  breve  affinche'  la  condizione  di
minorata  capacita'  del  lavoratore  giunga   a   conoscenza   delle
istituzioni preposte alla protezione delle persone in  condizione  di
fragilita' in tempo utile  perche'  possano  essere  attivate  misure
idonee a scongiurare la consumazione del diritto di impugnazione. 
    In tale ipotesi, la persona colpita da incapacita' di intendere e
di volere non puo' essere privata, a causa della sua condizione,  del
diritto di agire e di difendersi in giudizio. 
    Va, infine, ribadito che e' compito della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 3, secondo comma, Cost., rimuovere gli  ostacoli  materiali
che,  per  le  persone  affette  da  fragilita',  si  frappongono  al
godimento effettivo dei diritti costituzionali (ex aliis, sentenze n.
25, n. 3 e n. 1 del 2025, n. 258 del 2017 e n. 163 del 1993). 
    5.8.- Alla luce delle considerazioni  che  precedono,  l'art.  6,
primo comma, della legge n. 604 del 1966,  nella  parte  in  cui  non
considera  l'incompatibilita'  del  rigido  meccanismo   decadenziale
prescritto con  una  condizione  soggettiva,  come  l'incapacita'  di
intendere e di volere, che impedisce all'interessato  di  scongiurare
le gravi conseguenze derivanti dal maturare della causa estintiva, si
palesa  manifestamente  irragionevole,  ponendosi  in  contrasto  con
l'art. 3 Cost. e ledendo, al contempo, il diritto al lavoro (art.  4,
primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo  comma,  Cost.)
anche giurisdizionale (art. 24, prima comma, Cost.). 
    5.9.-  L'accertato  vulnus  costituzionale  non  puo',  tuttavia,
essere sanato nei termini indicati dalla Corte rimettente  e,  cioe',
attraverso una pronuncia additiva che  inserisca  nella  disposizione
censurata una causa di differimento della decorrenza del termine  per
l'impugnazione  stragiudiziale  dalla  data   della   ricezione   del
licenziamento a quella del  riacquisto,  da  parte  dell'interessato,
della piena capacita' di intendere e di volere. 
    5.9.1.- E' pur vero che questa Corte  ha  gia'  sperimentato  una
simile tecnica decisoria (sentenze n. 133 del 2021, n. 322 del  2011,
n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985), anche con  specifico  riferimento
all'incapacita' naturale (in particolare, sentenza n. 322 del  2011);
ma essa se ne e' avvalsa in  relazione  a  diritti,  come  quello  di
azione di disconoscimento della  paternita'  e  di  impugnazione  del
riconoscimento del figlio per difetto di veridicita', la  cui  natura
personalissima ha consentito eccezionalmente di differire sine die la
decorrenza del termine di decadenza. 
    5.10.- Di regola, pero', una  indefettibile  esigenza  di  tutela
della  certezza  dei  rapporti  giuridici  impone   che   i   termini
decadenziali decorrano per il solo fatto  materiale  del  trascorrere
del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e  oggettive
dalle quali sia dipeso l'inutile maturare della  causa  estintiva,  e
salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge,  dal  momento
che il fondamento della decadenza coincide con  l'esigenza  obiettiva
del compimento  di  particolari  atti  entro  un  termine  perentorio
stabilito  dalla  legge  o  dalla  volonta'  dei  privati  (Corte  di
cassazione, sezione terza  civile,  sentenza  11  febbraio  2010,  n.
3078). 
    5.10.1.- Anche questa Corte ha sottolineato che l'istituto  della
decadenza risponde alla «necessita' obiettiva  che  particolari  atti
siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell'interesse di  altri
soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di  chi
deve compiere quegli atti» (sentenza n. 14 del 1994), mentre, per  la
prescrizione, gli artt. 2941 e seguenti cod.  civ.  ammettono  -  sia
pure mediante previsioni connotate da eccezionalita' (sentenza n.  86
del 2025) - la sospensione del decorso  del  termine  in  ragione  di
diverse circostanze che rendono difficile l'esercizio del diritto. 
    5.11.- La individuazione delle ipotesi, eccezionali e  tassative,
in  cui  e'  possibile  tenere  conto  di  circostanze  che   rendono
eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto sottoposto a decadenza
postula il contemperamento tra i  diversi  interessi,  individuali  e
superindividuali, cui l'ordinamento, nel prevedere le singole ipotesi
decadenziali, accorda protezione e l'esigenza  del  soggetto  gravato
dell'onere di sollecito compimento dell'atto richiesto dalla legge di
conservare il suo diritto. 
    La pronuncia auspicata dal giudice a quo finirebbe per introdurre
un elemento di aleatorieta' in un regime  decadenziale  orientato  da
specifiche  esigenze  di  celerita'  e  di  sicurezza  dei   rapporti
giuridici.  Dal  differimento   potrebbe,   infatti,   derivare   una
dilatazione indefinita del termine per l'impugnazione  stragiudiziale
del licenziamento - e,  di  riflesso,  di  quella  giudiziale  -,  in
contrasto con la eminente finalita' di tutela dell'affidamento  sulla
definitiva stabilizzazione  del  recesso  datoriale  che  informa  la
previsione censurata. 
    5.12.- Spetta, pertanto, a questa Corte individuare la  pronuncia
piu'  idonea  alla reductio   ad   legitimitatem della   disposizione
censurata,    non    essendo     vincolata     dalla     formulazione
del petitum nell'ordinanza di rimessione, che ha solo la funzione  di
indicare il contenuto e il verso delle censure (sentenze n. 83  e  n.
53 del 2025, n. 128, n. 90, n. 46 e n. 12 del 2024, n. 221 del 2023). 
    5.12.1.- Alle riscontrate violazioni  costituzionali  deve  porsi
rimedio, senza stravolgere la  funzione  della  norma  censurata  con
pregiudizio delle esigenze di certezza ad  essa  sottese,  sollevando
dall'onere della previa  impugnazione  stragiudiziale  il  lavoratore
che, a causa di un perturbamento, anche di  tipo  transitorio,  delle
proprie  facolta'  cognitive  o  volitive,  non  sia  in   grado   di
comprendere l'effettiva portata dell'atto  espulsivo  e,  quindi,  di
attivarsi   tempestivamente,   cosi'   incorrendo    nella    perdita
irrimediabile   della   possibilita'   di   accedere   alla    tutela
giurisdizionale. 
    La riconduzione a legittimita' della disposizione censurata deve,
pertanto, essere assicurata escludendo,  nella  situazione  suddetta,
l'operativita' dell'onere della previa  impugnazione  stragiudiziale,
pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo
termine  massimo  per  l'impugnazione   giudiziale   in   misura   di
duecentoquaranta  giorni,  dato  dalla  somma  del  termine  per   la
impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell'art. 6, pari a
sessanta giorni,  e  del  successivo  termine  per  il  deposito  del
ricorso, anche cautelare  (sentenza  n.  212  del  2020),  o  per  la
comunicazione della richiesta di  tentativo  di  conciliazione  o  di
arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni. 
    In questo modo, da un lato, si evita di pretendere dal lavoratore
colpito da incapacita' naturale di manifestare la volonta' di reagire
all'atto espulsivo entro un termine - quello di cui  al  primo  comma
dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - che,  per  la  sua  ridotta
estensione, potrebbe risultare insufficiente a consentire sia che  la
condizione  patologica  all'origine  dell'incapacita'  regredisca   e
l'interessato recuperi le proprie facolta' intellettive  e  volitive,
sia che le istituzioni deputate alla cura e  alla  protezione,  anche
giuridica, delle persone  incapaci  possano  intervenire.  Dall'altro
lato,  resta,  comunque,  garantita  l'esigenza  di  certezza  e   di
celerita' che informa la disciplina in scrutinio, dal momento che  la
stabilizzazione degli effetti dell'atto datoriale interviene entro lo
stesso termine -  fisso  e  predeterminato  -  di  cui,  in  caso  di
impugnazione extragiudiziale tempestiva, deve comunque essere  atteso
il decorso per poter ritenere il licenziamento non piu' contestabile. 
    6.- L'art. 6, primo comma, della legge  n.  604  del  1966  deve,
pertanto,  essere  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,   per
violazione degli artt. 3, 4, primo comma,  24,  primo  comma,  e  35,
primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, se al momento
della ricezione della comunicazione del licenziamento o  in  pendenza
del termine di sessanta giorni  previsto  per  la  sua  impugnazione,
anche  extragiudiziale,  il  lavoratore  versi   in   condizione   di
incapacita' di intendere o di volere, non opera l'onere della  previa
impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento  puo'  essere
impugnato   entro   il   complessivo   termine   di   decadenza    di
duecentoquaranta giorni  dalla  ricezione  della  sua  comunicazione,
mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione
alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione  o  di
arbitrato. 
    6.1.- Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.