ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),
promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel
procedimento vertente tra G. A. e R. spa con ordinanza del 5
settembre 2024, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2024 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione e' stata fissata
per l'adunanza in camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025 la Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 202 del
registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite
civili, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, 4, primo
comma, 24, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, 11 e 117
(recte: 117, primo comma) della Costituzione, questi ultimi due in
relazione all'art. 27, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e
resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita') e alla direttiva 2000/78/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
1.1.- La Corte di cassazione riferisce di essere investita del
ricorso promosso da G. A. avverso la sentenza della Corte d'appello
di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale
aveva accertato la tardivita' della impugnazione proposta dalla
stessa ricorrente avverso il licenziamento disciplinare intimatole
dalla M. F. M. spa (ora: R. spa) per assenza ingiustificata dal
lavoro dal 1° al 18 agosto 2015.
La Corte d'appello - espone il giudice a quo - aveva premesso che
la societa' datrice di lavoro aveva contestato l'illecito
disciplinare alla dipendente, invitandola a fornire giustificazioni,
mediante raccomandata da lei ricevuta il 21 agosto 2015; che la
stessa societa', non avendo ottenuto risposta entro il termine
concesso, aveva irrogato alla lavoratrice la sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso, ai sensi degli artt. 46 e 48 del
«CCNL di settore», con missiva dalla stessa ricevuta, previa
sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dell'atto, il 10 settembre
2015; che il licenziamento non era stato impugnato nel termine di
sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e
che solo con lettera del 19 maggio 2016 la lavoratrice aveva
contattato la societa' datrice di lavoro al fine di giustificare la
propria assenza dal servizio; che la stessa dipendente aveva poi
impugnato il licenziamento con ricorso notificato il 9 dicembre 2016,
sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacita' naturale
che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto
dell'atto.
La Corte rimettente aggiunge che il giudice di secondo grado,
condividendo la decisione di prime cure, aveva ritenuto che il
termine di decadenza fosse spirato, non essendo lo stesso
suscettibile di sospensione.
La Corte d'appello aveva fatto applicazione del principio
espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 9
marzo 2007, n. 5545, secondo la quale la validita' o l'efficacia
degli atti recettizi prescinde dall'eventuale stato di incapacita'
naturale del soggetto al quale sono indirizzati, posto che la
disciplina di tali atti e' espressione del principio dell'affidamento
e il legislatore, da un lato, ha previsto l'annullabilita' ex art.
428 del codice civile dei soli atti unilaterali posti in essere
dall'incapace naturale e, dall'altro, all'art. 1335 cod. civ., ha
dettato una regola volta a garantire la certezza giuridica della
conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, a prescindere
dalla capacita' di quest'ultimo di apprezzarne il valore e di
determinarsi di conseguenza.
1.2.- Le Sezioni unite espongono, quindi, che, con il primo
motivo di ricorso, e' stata denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo
comma, numero 3), del codice di procedura civile, la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. in relazione
alla decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 6 della
legge n. 604 del 1966.
A sostegno di tale censura - prosegue l'ordinanza di rimessione -
la ricorrente ha dedotto che, dall'estate del 2015 al mese di maggio
2016, era stata affetta da grave crisi depressiva con dissociazione
dalla realta' e aveva riacquistato la pienezza delle facolta'
cognitive e volitive soltanto dopo essere stata sottoposta a un
trattamento sanitario obbligatorio, disposto su segnalazione del
centro di salute mentale di un ospedale; che aveva dimostrato il suo
stato di assoluta incapacita' di intendere e di volere producendo gli
atti del giudizio avente a oggetto l'affidamento del proprio figlio
minore e, in particolare, la relazione di consulenza tecnica
d'ufficio ivi espletata; che l'esito di tale accertamento era stato
confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio designato nella
prima fase del giudizio di impugnazione del licenziamento, il quale
aveva concluso che, nel periodo sopra indicato, il disturbo psicotico
breve con stato paranoide aveva impedito alla ricorrente la
formazione di una volonta' cosciente.
La stessa ricorrente ha, quindi, argomentato che, poiche' l'art.
1335 cod. civ. introduce una presunzione relativa, superabile dal
destinatario che provi di non avere avuto notizia dell'atto senza sua
colpa, non puo' essere ritenuta irrilevante, ai fini del suo
superamento, l'incapacita' naturale del destinatario determinata da
problemi psichici.
Ha, inoltre, sostenuto che la tutela dell'affidamento che ispira
la disposizione suddetta non puo' giungere sino a sacrificare
integralmente altri diritti fondamentali come il diritto alla salute,
il diritto di difesa e il diritto al lavoro.
1.2.1.- La Corte di cassazione aggiunge che, con il secondo
motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 5),
cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato l'omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata valutazione
della consulenza tecnica d'ufficio medico legale, lamentando, in
particolare, che le conclusioni rassegnate dall'ausiliare del giudice
avrebbero dovuto condurre a escludere l'applicabilita' del principio
enunciato dalla Corte di cassazione nella ricordata sentenza n. 5545
del 2007, giacche' nel giudizio dalla stessa definito la lavoratrice
non aveva dimostrato di essere stata senza sua colpa impossibilitata
a conoscere il contenuto della lettera di licenziamento.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, i giudici del merito,
ritenendo maturata la decadenza dalla impugnazione, non si sarebbero
espressi sulla legittimita' della sanzione espulsiva, la quale,
pero', avrebbe dovuto essere esclusa, posto che il contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile nel caso di
specie, pur prevedendo che l'assenza debba essere giustificata dal
lavoratore «entro i due giorni successivi», fa salvi i casi di
comprovato impedimento, tra i quali si inscrive anche l'incapacita'
naturale.
1.3.- Tanto premesso, il giudice a quo espone che, con ordinanza
interlocutoria del 27 settembre 2023, n. 27483, la sezione lavoro
della Corte di cassazione, originariamente investita del ricorso, ha
chiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite per chiarire
«se uno stato di incapacita' naturale, processualmente dimostrato e
non contestato, sussistente nel momento in cui l'atto sia giunto
all'indirizzo, rilevi ai fini del superamento, da parte del
destinatario, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc in
quanto incidente sulla possibilita' di averne notizia, senza sua
colpa».
1.4.- Cio' posto, le Sezioni unite rimettenti ritengono rilevanti
e non manifestamente infondate, in riferimento ai richiamati
parametri costituzionali, le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come riformulato dall'art.
32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro), nella parte in cui, nel prevedere che il
licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma
scritta, ovvero di quella dei relativi motivi, se non contestuale,
«fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacita' naturale del
lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle
sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione
dell'atto anziche' dalla data di cessazione dello stato di
incapacita'».
1.5.- In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che la
Corte territoriale, richiamando l'orientamento consolidato formatosi
nella giurisprudenza di legittimita' a partire dalla sentenza della
Corte di cassazione, sezione lavoro, 25 ottobre 1982, n. 5563, ha
escluso «in radice» che, ai fini del decorso del termine di
decadenza, assuma rilevanza l'incapacita' naturale dedotta dalla
lavoratrice e, pertanto, non ha esaminato le prove dalla stessa
dedotte per dimostrarne l'effettiva sussistenza.
Rileva, quindi, che, poiche' la sentenza impugnata e' fondata in
via esclusiva sull'intervenuta maturazione del termine di decadenza
di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, che lo stesso giudice
del merito ha fatto decorrere dalla data di ricezione della lettera
di licenziamento, e il ricorso per cassazione censura l'esito al
quale e' pervenuta la Corte territoriale, sussiste «l'effettivo e
concreto rapporto di strumentalita'» fra la soluzione delle questioni
di legittimita' costituzionale proposte e la definizione del giudizio
principale.
1.6.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di
cassazione ricostruisce, anzitutto, il quadro normativo in cui si
colloca la disposizione censurata, ricordando come l'orientamento
consolidato della giurisprudenza di legittimita' assuma che il
termine per l'impugnazione del licenziamento abbia natura
decadenziale e, in quanto tale, sia insuscettibile, a norma dell'art.
2964 cod. civ., sia di interruzione sia di sospensione, e interpreti
l'art. 1335 cod. civ. in adesione alla teoria della ricezione,
secondo cui rileva non la conoscenza in senso proprio, ma la
conoscibilita' dell'atto, ricavabile da una circostanza
oggettivamente verificabile, quale e' la consegna di esso al
domicilio del destinatario.
La disposizione codicistica, osserva la Corte rimettente,
stabilisce, infatti, una equivalenza giuridica tra la conoscenza e la
conoscibilita' e introduce una presunzione iuris tantum in base alla
quale quest'ultima deriva dalla consegna dell'atto al domicilio del
destinatario.
Cio' sarebbe confermato dall'oggetto della prova contraria,
individuato dall'art. 1335 cod. civ. nella «impossibilita' di averne
notizia» e non nella conoscenza effettiva del contenuto dell'atto.
La prova idonea a vincere la presunzione deve, quindi, riguardare
circostanze che attengano non alle condizioni soggettive del
ricevente, ma a fattori esterni e oggettivi che, concernendo il
collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei a
escludere la conoscibilita' dell'atto.
Il giudice a quo evidenzia come la ratio della suindicata
previsione, da individuarsi nell'esigenza di protezione della
certezza dei rapporti giuridici, esprima un bilanciamento di
interessi riferibile «all'intero complesso delle relazioni
obbligatorie e contrattuali», cosi' che non sarebbe praticabile
un'interpretazione costituzionalmente orientata che, forzandone la
lettera, prenda in considerazione soltanto gli atti recettizi «dalla
cui conoscenza decorre il termine per il compimento di un'attivita'»
e gli interessi, pur costituzionalmente rilevanti, che vengono in
rilievo nel rapporto di lavoro, ma non in altre relazioni giuridiche
che sono disciplinate dall'art. 1335 cod. civ.
Esclude, quindi, che, in materia di impugnazione del
licenziamento, all'incapacita' naturale del destinatario possa
attribuirsi rilevanza attraverso una rilettura dello stesso art. 1335
cod. civ., osservando, altresi', come la tutela dell'incapace non
possa essere assicurata neppure applicando l'art. 428 cod. civ., in
quanto l'azione di annullamento ivi prevista si riferisce all'atto
unilaterale e al contratto e non anche ai comportamenti omissivi,
ossia all'ipotesi in cui l'incapace non agisca a tutela dei propri
diritti.
Neanche rispetto a quest'ultima disposizione sarebbe, pertanto,
sperimentabile l'interpretazione costituzionalmente orientata.
1.7.- Le Sezioni unite ritengono, pertanto, che la valutazione
debba essere circoscritta alla disciplina recata dall'art. 6 della
legge n. 604 del 1966.
Neppure tale disposizione si presterebbe, tuttavia, a una
interpretazione conforme a Costituzione, attesa l'insuperabilita' del
suo tenore letterale, che univocamente fa decorrere il termine per
l'impugnazione dalla ricezione della comunicazione del licenziamento
e quindi dalla conoscenza legale di cui all'art. 1335 cod. civ.
Il Collegio rimettente ricorda che, nell'interpretare, ad altri
fini, la previsione in scrutinio, le stesse Sezioni unite hanno
evidenziato che la finalita' di certezza giuridica non è estranea al
rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'imposizione di un breve
termine di decadenza entro cui l'impugnazione del licenziamento deve
essere proposta esprime l'esigenza di contemperare il diritto del
lavoratore all'eliminazione delle conseguenze dell'illegittimo
recesso datoriale con l'interesse del datore di lavoro alla
continuita' e stabilità della gestione dell'impresa, esigenza cui il
legislatore fa fronte condizionando la tutela del prestatore alla sua
tempestiva attivazione, in mancanza della quale il suo diritto alla
legittimita' degli atti datoriali recede a fronte dell'interesse alla
stabilizzazione degli effetti del licenziamento (Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 14 aprile 2010, n. 8830).
Il giudice a quo rammenta, pero', come la pronuncia ora
richiamata abbia anche precisato che tale conseguenza non deriva dal
consolidarsi degli effetti del licenziamento illegittimo a tutela
dell'affidamento, ma dall'esito negativo del vaglio di concreta
meritevolezza dell'interesse del lavoratore che non abbia
tempestivamente dato impulso agli strumenti che l'ordinamento gli
riconosce.
Rimarca, ancora, la particolare natura degli interessi coinvolti
dall'impugnazione del licenziamento, i quali trascendono quelli di
cui sono portatori i contraenti «nella normalita' del diritto dei
contratti», perche' il recesso dal contratto di lavoro incide su
diritti fondamentali della persona (viene richiamata la sentenza di
questa Corte n. 194 del 2018) e, di conseguenza, l'esercizio
arbitrario del potere di licenziamento lede l'interesse del
lavoratore alla continuita' del vincolo (viene citata la sentenza di
questa Corte n. 59 del 2021).
Richiama, altresi', la giurisprudenza costituzionale secondo cui,
sebbene il legislatore goda di ampia discrezionalita' nella
conformazione degli istituti processuali e il controllo di
legittimita' costituzionale debba limitarsi a riscontrare se sia
stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o
arbitrarieta', al Giudice delle leggi compete comunque la verifica
«che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti
non sia stato realizzato con modalita' tali da determinare il
sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e
pertanto incompatibile con il dettato costituzionale» (sentenza n.
212 del 2020).
1.8.- Tutto cio' premesso, le Sezioni unite dubitano della
legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966,
«nella parte in cui, facendo decorrere in ogni caso il termine di
decadenza dalla data di ricezione della comunicazione del
licenziamento, preclude l'azione al lavoratore licenziato che, in
ragione dell'incolpevole stato di incapacita' di intendere e di
volere derivato da patologia fisica o psichica, non si sia attivato
nel termine di legge e l'abbia fatto, una volta recuperata la piena
capacità, tempestivamente rispetto a detto successivo momento
temporale».
1.8.1.- In tale ipotesi, osserva l'ordinanza di rimessione,
«l'operativita' del termine di decadenza finisce per valorizzare
unicamente l'interesse della parte datoriale al consolidamento degli
effetti dell'atto adottato e per comprimere oltre misura il diritto
di azione del lavoratore, riferito al diritto al lavoro, che la Carta
costituzionale espressamente tutela agli artt. 24, comma 1, 4, comma
1, e 35, comma 1».
1.8.2.- Secondo il giudice a quo, la scelta del legislatore di
non considerare meritevole di tutela il lavoratore licenziato che non
si attivi tempestivamente, anche nel caso in cui la mancata
impugnazione del recesso dipenda dalla sua «assoluta incolpevole
incapacita' di comprendere e di autodeterminarsi», sarebbe affetta da
irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto non
opererebbe alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto.
1.8.3.- L'art. 3 Cost. risulterebbe leso anche in riferimento al
principio di eguaglianza, non potendo la situazione della persona
incapace essere equiparata a quella del soggetto «che tale non e'».
1.8.4.- Ancora, l'omessa considerazione, ai fini della
individuazione del dies a quo del termine di decadenza, dello «stato
di incapacita' naturale derivante da malattia», confliggerebbe con
l'art. 32, primo comma, Cost.
1.8.5.- Sarebbero, infine, violati gli artt. 117, primo comma, e
11 Cost., in quanto, nei casi in cui la menomazione, pur non essendo
permanente, sia duratura (nei termini precisati dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione terza, sentenza 1°
dicembre 2016, causa C-395/15, Mohamed Daouidi), la disciplina
censurata si risolverebbe in una discriminazione in danno della
persona disabile, in violazione degli obblighi, imposti dall'art. 27,
paragrafo 1, lettera c), della Convenzione ONU per i diritti delle
persone con disabilita' e dalla direttiva 2000/78/CE, di assicurare
allo stesso disabile l'esercizio dei suoi diritti e di adottare
misure adeguate per rimediare «agli svantaggi provocati dalla
applicazione di una disposizione che, seppure apparentemente neutra,
determina una disparita' con gli altri lavoratori».
1.9.- Da ultimo, la Corte di cassazione osserva che l'auspicato
intervento additivo non risulterebbe incoerente con la disciplina
generale della decadenza sancita dall'art. 2964 cod. civ., in quanto
tale disposizione, pur escludendo l'operativita' delle cause di
sospensione della prescrizione, «fa salve [le] disposizioni speciali,
disposizioni che il legislatore, in effetti, ha dettato con
riferimento a singole azioni (artt. 245, 489 cod. civ.), in
considerazione della particolare natura del diritto al quale il
termine di decadenza si riferisce». Si tratta, prosegue l'ordinanza
di rimessione, di casi in cui il legislatore ha ritenuto di dovere
attribuire rilevanza allo stato di incapacita' legale del titolare
del diritto ed e' significativo che questa Corte, nella sentenza n.
3229 (recte: n. 322) del 2011, «abbia equiparato all'incapacita'
legale quella naturale derivante da grave infermita' di mente,
finche' la stessa perduri». Tali ragioni «possono essere ritenute
ricorrenti anche in relazione all'impugnazione del licenziamento,
ossia ad un atto che coinvolge direttamente la persona del lavoratore
e pone in discussione interessi che trascendono quelli meramente
economici rilevanti nei rapporti contrattuali di durata».
Il giudice a quo esclude che la pronuncia additiva richiesta
possa minare la certezza dei rapporti giuridici, in quanto la diversa
decorrenza del termine di impugnazione «richiedera' che nel processo
la parte, oltre a dimostrare lo stato di assoluta incapacita' di
intendere e di volere sussistente al momento della ricezione della
comunicazione del licenziamento, fornisca anche la prova della data
in cui lo stesso e' cessato».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque non fondate le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate.
2.1.- L'interveniente rileva anzitutto che dall'ordinanza di
rimessione risulta che, con lettera del 19 maggio 2016, la ricorrente
nel giudizio a quo ha contattato la societa' datrice di lavoro al
fine di giustificare la protratta assenza dal servizio.
Secondo la difesa statale, cio' dimostrerebbe che, alla data
suddetta, la lavoratrice avesse piena consapevolezza della sanzione
espulsiva irrogatale e che, quindi, la missiva dalla stessa inviata
al datore di lavoro valesse quale impugnazione stragiudiziale del
licenziamento.
Pertanto, assumendo tale data quale dies a quo della decorrenza
del termine per l'impugnazione del licenziamento, il ricorso avrebbe
dovuto essere depositato entro il 18 luglio 2016.
Osserva al riguardo l'Avvocatura generale dello Stato che
nell'ordinanza di rimessione non si indica il giorno del deposito del
ricorso, ma soltanto quello della sua notificazione (ossia il 9
dicembre 2016).
Il giudice a quo, non dando conto di aver verificato se la
ricorrente, una volta recuperata la piena capacita', si sia
tempestivamente attivata, rispetto a detto successivo momento
temporale, per consolidare l'impugnazione stragiudiziale ai sensi
dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, avrebbe
fornito una inadeguata motivazione sulla rilevanza delle questioni
sollevate.
2.1.1.- In subordine, l'interveniente osserva che se, invece, si
ritenesse che il giudice a quo abbia fatto riferimento alla sola
notifica del ricorso, non avendo inteso attribuire alla missiva del
19 maggio 2016 la valenza di una impugnazione stragiudiziale, la
questione dovrebbe ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza.
La ricorrente, infatti, avendo recuperato la piena capacita' almeno
dal 19 maggio 2016, avrebbe dovuto manifestare la volonta' di
impugnare l'atto espulsivo entro il 18 luglio 2016 e, tuttavia, ha
notificato il ricorso soltanto il 9 dicembre 2016.
2.2.- Nel merito, la difesa statale, dopo aver ricordato la
giurisprudenza costituzionale che riconosce al legislatore ampia
discrezionalita' nella configurazione degli istituti processuali, ha
sottolineato come la disposizione censurata richiami il principio di
conoscenza legale degli atti recettizi fissato in via generale
dall'art. 1335 cod. civ.
Ad avviso dell'interveniente, tale disposizione, nel bilanciare i
contrapposti principi della certezza dei rapporti giuridici e del
diritto alla salute e al lavoro, ha utilizzato un criterio di
proporzionalita' che la rende immune da irragionevolezza manifesta.
3.- E', infine, pervenuta, in data 26 novembre 2024, l'opinione
scritta, quale amicus curiae, ai sensi dell'art. 6 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
dell'Associazione Comma2 - Lavoro e' dignita' - ammessa con decreto
presidenziale del 7 aprile 2025 - contenente argomentazioni adesive
alle censure del giudice a quo.
L'associazione ha rilevato come la Corte rimettente abbia
correttamente limitato la questione di legittimita' costituzionale
all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 senza estenderla all'art. 1335
cod. civ., il quale, nella interpretazione fornitane dal diritto
vivente, esclude ogni considerazione delle condizioni soggettive del
destinatario, attribuendo rilevanza alla sola conoscenza legale
dell'atto - e non all'evento psichico della sua effettiva conoscenza
-, in quanto e' posto a presidio della certezza dei rapporti
giuridici.
L'amicus curiae ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle
questioni sollevate, ove non si ritenga praticabile una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 428 cod. civ.,
in base alla quale la tutela ivi prevista sia estesa anche alla
condotta omissiva del lavoratore coincidente con la mancata
tempestiva impugnazione del licenziamento.
Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione, sezioni unite civili, dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966,
nella parte in cui, nel prevedere che il licenziamento deve essere
impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione in forma scritta - ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale -, «fa decorrere, anche nei casi di incolpevole
incapacita' naturale del lavoratore licenziato, processualmente
accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di
decadenza dalla ricezione dell'atto anziche' dalla data di cessazione
dello stato di incapacita'».
1.1.- Il giudice a quo ritiene, anzitutto, violati gli artt. 4,
primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., poiche' la
disposizione censurata, nella ipotesi prospettata, valorizzerebbe
esclusivamente l'interesse del datore di lavoro al consolidamento
degli effetti del licenziamento, comprimendo «oltre misura» il
diritto di azione del lavoratore, correlato al diritto al lavoro, che
la Costituzione espressamente tutela.
1.2.- Sarebbe, inoltre, leso l'art. 3 Cost., per un duplice
profilo.
1.2.1.- Da un lato, il mancato riconoscimento di tutela a favore
del lavoratore licenziato che non si attivi tempestivamente, neppure
a fronte di un atto che coinvolge fortemente la qualita' della vita
propria e della propria famiglia, si rivelerebbe irragionevole, non
operando alcun bilanciamento tra gli interessi in conflitto, quando
riguardi il dipendente che abbia omesso di impugnare il licenziamento
a causa di una totale, e incolpevole, incapacita' di
autodeterminarsi.
1.2.2.- Dall'altro lato, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche in
riferimento al principio di eguaglianza, in quanto la situazione
della persona incapace di intendere e di volere verrebbe equiparata a
quella del soggetto che tale non e'.
1.3.- La Corte rimettente ritiene che la disposizione censurata
leda, altresi', l'art. 32, primo comma, Cost., in quanto «[l]'omessa
considerazione dello stato di incapacita' naturale derivante da
malattia ai fini della individuazione del dies a quo del termine di
decadenza» per l'impugnazione del licenziamento si porrebbe «in
contrasto con la tutela della salute [costituzionalmente] garantita».
1.4.- Sarebbero, infine, violati, nei casi in cui la menomazione,
seppure non permanente, sia duratura, gli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 27, paragrafo 1, lettera c),
della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilita' e
alla direttiva 2000/78/CE, «che impongono, fra l'altro, di assicurare
al disabile l'esercizio dei propri diritti (art. 27, lett. c, della
Convenzione) e di adottare misure adeguate per ovviare agli svantaggi
provocati dalla applicazione di una disposizione che, seppure
apparentemente neutra, determina una disparita' con gli altri
lavoratori».
Nelle ipotesi considerate, la previsione censurata realizzerebbe,
infatti, una discriminazione in danno della persona disabile, in
contrasto con i richiamati obblighi imposti dalle suddette fonti
sovranazionali.
2.- In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di
inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1.- La difesa statale denuncia, anzitutto, la carenza di
motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate.
2.1.1.- L'eccezione non e' fondata.
Dall'ordinanza di rimessione si ricava che nel giudizio
principale la ricorrente ha censurato la pronuncia di merito che
aveva dichiarato la tardivita' della sua impugnazione stragiudiziale
del licenziamento, in quanto comunicata oltre il termine previsto
dall'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966.
Rispetto a questo thema decidendum la Corte rimettente ha fornito
tutti gli elementi descrittivi necessari al vaglio della rilevanza.
L'ulteriore decadenza prospettata dall'interveniente - derivante
dalla asserita tardivita' dell'impugnazione giudiziale rispetto alla,
pur intempestiva, contestazione stragiudiziale - non risulta,
infatti, in discussione tra le parti del giudizio principale, ne'
potrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice (Corte di cassazione,
sezione lavoro, sentenza 23 settembre 2011, n. 19405).
2.1.2.- Per le medesime ragioni deve essere disattesa l'eccezione
di inammissibilita' formulata dall'interveniente in via subordinata.
La difesa statale deduce che la ricorrente nel giudizio
principale, avendo recuperato la piena capacita' di intendere e di
volere almeno a far data dal 19 maggio 2016, avrebbe dovuto
manifestare la volonta' di impugnare l'atto espulsivo entro il 18
luglio 2016, mentre ha notificato il ricorso soltanto il 9 dicembre
2016: donde il difetto di rilevanza della questione.
Anche questa eccezione, vertendo su un segmento della
impugnazione del licenziamento diverso da quello che, alla stregua
dell'ordinanza di rimessione, risulta controverso nel giudizio a quo,
e' destituita di fondamento.
2.2.- Le sollevate questioni di legittimita' costituzionale sono,
pertanto, rilevanti.
La Corte rimettente e' chiamata a fare applicazione della
disposizione censurata e tanto e' sufficiente per ritenere
sussistente la rilevanza, la quale deve essere valutata «in ingresso
del giudizio incidentale a prescindere dalla maggiore o minore
ricaduta che l'eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale,
in ipotesi anche solo parziale rispetto al petitum del giudice
rimettente, possa avere nel giudizio principale (sentenza n. 41 del
2021)» (sentenza n. 167 del 2022).
3.- All'esame del merito delle questioni di legittimita'
costituzionale e' opportuno premettere la ricostruzione del quadro
normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione
censurata.
3.1.- L'art. 6 della legge n. 604 del 1966, disponendo, al primo
comma, che «[i]l licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa
in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto
scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso», onera il
lavoratore che intenda contestare l'atto datoriale di una previa
impugnativa da esperirsi, anche in via stragiudiziale, nel termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto
espulsivo.
La stessa disposizione, al secondo comma, introduce un ulteriore
onere di avvio del procedimento giurisdizionale entro un termine,
anch'esso di decadenza, la cui inosservanza e' sanzionata con
l'inefficacia sopravvenuta della precedente impugnativa.
In particolare, e' previsto che «[l]'impugnazione e' inefficace
se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni,
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione
di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando
la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il
deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato
richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al
relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato
accordo».
3.2.- La disposizione censurata, nella formulazione originaria,
contemplava il solo onere di impugnazione del licenziamento con
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro il termine di
sessanta giorni decorrente dalla ricezione della sua comunicazione
ovvero da quella dei relativi motivi, ove non contestuale a quella
dell'atto di recesso.
I lavori parlamentari confermano che l'introduzione di un termine
breve di decadenza per l'impugnazione dell'atto datoriale mirava a
evitare l'insorgere di controversie a distanza di tempo, cio' che
avrebbe reso certamente meno agevole l'accertamento dei fatti che ad
esse avevano dato luogo.
Alla stregua di tale disciplina, il lavoratore, una volta che
avesse scongiurato il maturare della decadenza attraverso
l'impugnazione stragiudiziale, avrebbe potuto esperire l'azione di
annullamento del licenziamento nel termine quinquennale di cui
all'art. 1442 cod. civ., decorrente dal giorno di ricezione dell'atto
di intimazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1°
dicembre 2010, n. 24366) ovvero agire per la dichiarazione di
nullita' senza alcun limite temporale.
3.3.- L'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e' stato
significativamente riformato dall'art. 32 della legge n. 183 del
2010, il quale - per cio' che rileva ai fini dell'esame delle odierne
questioni di legittimita' costituzionale -, al comma 1, ha
introdotto, accanto all'onere di previa impugnazione stragiudiziale,
l'ulteriore onere di tempestivo avvio del giudizio, da assolvere
entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, termine poi
ridotto a centottanta dall'art. 1, comma 38 della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita).
Il citato art. 32 della legge n. 183 del 2010 ha poi esteso tale
disciplina della decadenza anche ad altre ipotesi.
3.4.- Infine, questa Corte, con la sentenza n. 212 del 2020, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma
dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 «nella parte in cui non
prevede che l'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il
successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del
ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del
lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di
tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del
ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis,
669-ter e 700 del codice di procedura civile».
3.5.- Il superamento del termine di sessanta giorni per
l'impugnazione stragiudiziale, ovvero dei termini ulteriori per il
deposito del ricorso, anche cautelare se anteriore alla causa, o per
attivare le procedure di conciliazione o di arbitrato,
rispettivamente indicati nel primo e nel secondo comma della
disposizione in scrutinio, da' luogo a decadenza (ex aliis, Corte di
cassazione, sezione lavoro, ordinanze 4 novembre 2024, n. 28266 e 17
luglio 2024, n. 19740), per effetto della quale al lavoratore e'
precluso anche l'accertamento giudiziale dell'illegittimita' del
recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune (Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 aprile 2021, n. 9827).
3.6.- Questa Corte ha individuato il fondamento della imposizione
del doppio termine decadenziale nell'esigenza di deflazionare il
contenzioso e di garantire, nell'interesse della parte datoriale, la
certezza dei costi delle vertenze quiescenti.
Si e', in particolare, osservato che la finalita' della riforma
del 2010 e' «quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie
proposte anche a distanza di tempo» (sentenza n. 155 del 2014) e che
il legislatore ha perseguito «l'intento di evitare che un possibile
contenzioso, attivabile dal lavoratore, possa rimanere latente per
tutto il tempo di prescrizione dell'azione di annullamento ovvero per
un tempo lungo e indefinito in caso di azione di nullita'» (sentenza
n. 212 del 2020).
3.7.- Il primo dei termini contemplati dall'art. 6 della legge n.
604 del 1966 decorre dalla comunicazione al prestatore di lavoro del
licenziamento in forma scritta e, precisamente, dal momento in cui,
in base a quanto disposto dall'art. 1334 cod. civ., l'atto datoriale
produce effetto.
Dal carattere recettizio del licenziamento (ex multis, Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2017, n. 8136) deriva,
infatti, che, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. - a mente del quale
«[l]a proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano
conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,
nell'impossibilita' di averne notizia» - esso si presume conoscibile
nel momento in cui e' recapitato all'indirizzo del lavoratore e non
nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza
(Cass., n. 5545 del 2007).
3.7.1.- La giurisprudenza di legittimita' ha piu' volte
sottolineato che la validita' e l'efficacia degli atti che, come il
licenziamento, hanno natura recettizia prescinde dall'eventuale stato
di incapacita' naturale del soggetto cui sono diretti. Il legislatore
ha, infatti, predisposto regole, come l'art. 1335 cod. civ., che
consentono di stabilire la certezza giuridica della loro
conoscibilita' da parte dei destinatari, indipendentemente dalla
capacita' degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in
conseguenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 giugno
1985 n. 3612 e Cass., n. 5563 del 1982).
Si e', ancora, precisato che il termine entro il quale, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, deve essere proposta
l'impugnazione, anche in via stragiudiziale, del licenziamento,
avendo natura decadenziale, e' insuscettibile, a norma dell'art. 2964
cod. civ., sia di interruzione sia, in mancanza di disposizione
contraria, di sospensione. Esso «produce il suo effetto preclusivo in
conseguenza della inerzia del titolare del diritto, senza che le
condizioni soggettive del titolare e, in particolare, la sua
capacità di intendere e di volere, rilevino in alcun modo e possano
costituire cause di interruzione o di sospensione» (Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 1987, n. 2197).
3.8.- Le pronunce appena ricordate concordano con gli esiti
interpretativi cui la stessa giurisprudenza di legittimita' e' giunta
in relazione alla disciplina generale delle dichiarazioni recettizie.
Secondo un consolidato indirizzo, infatti, la regola dettata
dall'art. 1335 cod. civ., alla stregua della quale ogni dichiarazione
diretta a una persona determinata si reputa conosciuta nel momento in
cui giunge all'indirizzo del destinatario, opera per tale solo fatto
oggettivo. Grava, pertanto, sul destinatario l'onere di superare tale
presunzione provando di essersi trovato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della dichiarazione, a
causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volonta' (Corte
di cassazione, sezione prima civile, sentenza 19 agosto 2016, n.
17204; sezione terza civile, sentenze 22 ottobre 2013, n. 23920, 8
agosto 2007, n. 17417 e 4 giugno 2002, n. 8073; sezione lavoro,
sentenza 11 aprile 1990, n. 3061).
3.9.- La giurisprudenza di legittimita' ha, inoltre, escluso che,
nel caso in cui il destinatario dell'atto recettizio versi in
condizioni di incapacita' naturale, trovi applicazione l'art. 428,
primo comma, cod. civ., a mente del quale «[g]li atti compiuti da
persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere
al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere
annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore».
Si e', infatti, argomentato che tale previsione riferisce
l'annullabilita' agli atti «compiuti» dalla persona incapace e per
questa pregiudizievoli, cosi' che deve escludersi che il rimedio in
questione sia esperibile nel caso in cui il pregiudizio derivi dal
mancato compimento di un atto, pur dipendente dall'incapacita'
(Cass., n. 3612 del 1985).
3.10.- Nella cornice giurisprudenziale sin qui ricomposta si
colloca l'ordinanza di rimessione all'odierno esame.
4.- Prima di esaminare il merito delle questioni sollevate
occorre delimitare esattamente il thema decidendum.
4.1.- La questione di massima di particolare importanza della
quale sono state investite le Sezioni unite rimettenti concerne la
rilevanza, ai fini del superamento della presunzione di
conoscibilita' stabilita dall'art. 1335 cod. civ., dello stato di
incapacita' naturale, processualmente accertato e non contestato, in
cui versi il destinatario della dichiarazione recettizia nel momento
in cui l'atto giunge al suo indirizzo.
La Corte rimettente esclude, tuttavia, che la tutela del
lavoratore colpito da incapacita' naturale possa essere assicurata
attraverso una rimeditazione dell'interpretazione nomofilattica degli
artt. 1335, 2964 e 428 cod. civ., in quanto tali disposizioni
oppongono una assoluta resistenza a una revisione ermeneutica che
scongiuri i vulnera costituzionali prospettati dall'ordinanza
interlocutoria.
In aggiunta, osserva che la disciplina generale degli atti
recettizi e' posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici
ed esprime un preciso bilanciamento di interessi operato dal
legislatore in relazione «all'intero complesso delle relazioni
obbligatorie e contrattuali», mentre l'azione di annullamento ex art.
428 cod. civ. non si presta a essere estesa ai comportamenti
omissivi.
Assume, quindi, che al segnalato vuoto di tutela debba porsi
rimedio intervenendo sulla sola disciplina dell'impugnazione
stragiudiziale del licenziamento e, segnatamente, sull'esordio del
termine di decadenza al quale e' sottoposta.
La Corte rimettente, in particolare, circoscrive il petitum alla
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della
legge n. 604 del 1966, nella parte in cui ancora il dies a quo del
termine per l'impugnazione del licenziamento al fatto obiettivo della
ricezione della relativa comunicazione, anche nell'ipotesi in cui il
lavoratore non sia in grado di comprenderne la portata e di
autodeterminarsi consapevolmente in merito all'utilizzo degli
strumenti predisposti dall'ordinamento per farne valere
l'illegittimita'.
4.1.1.- Va anche evidenziato che, nonostante il giudice a quo
censuri l'art. 6 della legge n. 604 del 1966 senza ulteriori
precisazioni, il contenuto precettivo effettivamente investito dai
dubbi di illegittimita' costituzionale e' solo quello del primo
comma, come e' reso evidente dalla riproduzione del suo contenuto nel
petitum dell'ordinanza di rimessione e, comunque, dal tenore
complessivo delle argomentazioni svolte.
E', quindi, soltanto in relazione a tale comma che va condotto lo
scrutinio di costituzionalita'.
4.1.2.- Deve, infine, rilevarsi che la mancata indicazione nel
dispositivo dell'ordinanza di rimessione dell'art. 24, primo comma,
Cost. - la cui violazione risulta, invece, dedotta e argomentata
nella parte motiva - non pregiudica la corretta individuazione della
censura fondata su tale parametro (ex aliis, sentenza n. 164 del
2023).
5.- Tutto cio' premesso, le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo
comma, e 35, primo comma, Cost. sono fondate.
5.1.- La disciplina relativa alla impugnazione del licenziamento
sopra richiamata, sottoponendo l'azione volta a far valere
l'illegittimita' di tale provvedimento a un duplice termine
decadenziale, da un lato, deroga al precetto sancito dall'art. 2967
cod. civ., secondo cui, una volta che la decadenza sia stata
impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano
la prescrizione, e, dall'altro, costituisce lex specialis rispetto al
regime generale delle impugnative negoziali e delle correlate azioni
risarcitorie.
5.2.- D'altronde, il legislatore gode di ampia discrezionalita'
non solo nel qualificare l'inerzia estintiva delle situazioni
giuridiche soggettive in termini di decadenza o di prescrizione e nel
determinare il tempo necessario alla rispettiva maturazione, ma anche
nel combinare termini di prescrizione e di decadenza.
5.2.1.- Per quanto concerne, in particolare, il diritto di
azione, la scelta della natura, decadenziale o prescrizionale, e
della stessa durata del termine cui condizionare l'esercizio di un
diritto in giudizio e' riconducibile alla discrezionalita' riservata
al legislatore nella conformazione degli istituti processuali ed e'
calibrata secondo le speciali caratteristiche di ogni singolo
procedimento (sentenza n. 94 del 2017).
Per costante giurisprudenza di questa Corte, tale
discrezionalita' incontra il solo limite della manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute (tra le piu'
recenti, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del
2024, n. 67 del 2023), il quale e' da intendersi valicato
«ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di
agire» (sentenza n. 76 del 2025; in senso conforme, ex aliis,
sentenze n. 271 del 2019, n. 121 e n. 44 del 2016), in quanto vengano
imposti oneri o prescritte modalita' tali da rendere impossibile o
estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo
svolgimento dell'attivita' processuale (ex aliis, sentenze n. 13 del
2022, n. 230 e n. 148 del 2021, n. 271 del 2019).
5.3.- La non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa
di sottoporre a decadenza l'esercizio del diritto di azione dipende
anzitutto dalla congruita' del termine, la quale va apprezzata non
solo rispetto all'interesse di chi e' onerato della sua osservanza,
ma anche in rapporto alla funzione a esso assegnata nell'ordinamento
giuridico (sentenze n. 161 del 2000, n. 234 del 1974, n. 114 del
1972).
In ogni caso, l'introduzione di un termine di decadenza non deve
mai tradursi nella esclusione della effettiva possibilita' di
esercizio del diritto cui si riferisce, rendendola meramente
apparente o, comunque, estremamente difficile (ancora, sentenze n. 94
del 2017, n. 161 del 2000, n. 234 del 1974; per l'affermazione del
principio in materia di prescrizione, sentenza n. 32 del 2024).
5.4.- Tanto precisato, il termine per la impugnazione, anche in
via stragiudiziale, del licenziamento previsto dall'art. 6, primo
comma, della legge n. 604 del 1966 - sul quale si appuntano le
censure del giudice a quo -, e' parte di uno speciale regime
decadenziale che, come gia' evidenziato, trova in via generale
giustificazione nelle esigenze, ritenute dal legislatore meritevoli
di tutela, di fare emergere in tempi brevi il contenzioso sul recesso
datoriale (sentenza n. 212 del 2020), di tutelare l'affidamento che
il datore di lavoro ripone sulla stabilizzazione degli effetti del
licenziamento e di garantire la speditezza del giudizio promosso per
accertarne la legittimita' (sentenza n. 155 del 2014).
In definitiva, esso e' volto a «contemperare il diritto del
prestatore all'eliminazione delle conseguenze dell'illegittimo
recesso datoriale con l'interesse del datore di lavoro alla
continuita' e stabilità della gestione dell'impresa [...]
subordinando la tutela del lavoratore alla circostanza che questi
tempestivamente si attivi, sì che in mancanza di pronta iniziativa
del prestatore il diritto di questo alla legittimita' degli atti
datoriali di gestione recede a fronte della stabilizzazione delle
conseguenze del licenziamento» (Cass., sez. un. civ., n. 8830 del
2010).
Lo stesso termine ex art. 6, primo comma, della legge n. 604 del
1966 puo' ritenersi normalmente adeguato al tipo di atto il cui
compimento e' richiesto a pena di decadenza, potendo il lavoratore
validamente provvedervi mediante invio al datore di lavoro, anche per
mezzo di un'associazione sindacale, di una comunicazione scritta -
per la quale non e' richiesta una formulazione specifica (ex aliis,
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 aprile 2021, n.
10883) - in cui si limiti a manifestare la sua volonta' di impugnare
il licenziamento.
5.5.- Tale onere procedurale puo', tuttavia, tradursi in un vero
e proprio ostacolo all'accesso alla tutela giurisdizionale nel caso
in cui, al momento della ricezione della comunicazione del recesso, o
comunque in pendenza del termine di decadenza in esame,
l'interessato, in ragione di una patologia o di altra causa
perturbatrice a lui non imputabile, si trovi in uno stato di
incapacita' di intendere e di volere.
Nelle situazioni indicate il lavoratore, specie se versi in
condizione di marginalizzazione sociale e non possa contare
sull'aiuto di familiari, non essendo in grado di comprendere la
portata dell'atto datoriale e di determinarsi in merito alle
iniziative da assumere, viene a trovarsi nella impossibilita' - se lo
stato di perturbazione psichica perdura per l'intero termine - o
comunque nella oggettiva difficolta' - se l'alterazione si verifica
in pendenza di esso, cosi' incidendo sulla possibilita' di fruirne
per intero -, di scongiurare, attraverso una valida e tempestiva
impugnazione stragiudiziale, la consumazione del diritto alla tutela
giurisdizionale.
In definitiva, per il lavoratore colpito da incapacita' naturale,
l'onere di impugnazione in esame puo' comportare la perdita
definitiva della possibilita' di contrastare l'iniziativa datoriale
e, dunque, di «"[...] non essere estromesso dal lavoro ingiustamente
o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del
Considerato in diritto)» (sentenza n. 194 del 2018): cio' in aperto
contrasto con il diritto al lavoro garantito dall'art. 4, primo
comma, Cost. - diritto fondamentale (ancora, sentenza n. 194 del
2018) e fondamento dell'ordinamento repubblicano (sentenze n. 183 e
n. 125 del 2022) - e con la «tutela» del lavoro «in tutte le sue
forme e applicazioni» riconosciuta dall'art. 35, primo comma, Cost.
Nella fattispecie in scrutinio, la garanzia di tali diritti, che
rinviene nella tutela giurisdizionale sancita dall'art. 24 Cost. un
indispensabile strumento di realizzazione, risulta, infatti,
irreparabilmente compromessa, non sussistendo un rimedio tardivo
attraverso il quale l'interessato, una volta recuperata la pienezza
delle facolta' intellettive e volitive, possa far valere
l'illegittimita' dell'atto espulsivo.
5.5.1.- Il vulnus ai suddetti precetti costituzionali emerge con
particolare evidenza nell'ipotesi, oggetto del giudizio a quo, in cui
l'interessata assume che la propria incapacita' naturale sia stata
all'origine della stessa condotta sanzionata con il licenziamento non
tempestivamente impugnato e abbia, al contempo, impedito al
lavoratore di esercitare il diritto di difesa in sede disciplinare,
fornendo le sue giustificazioni nel termine di cui all'art. 7, quinto
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento). E', infatti, significativo che la stessa Corte di
cassazione abbia affermato che il lavoratore che intenda contestare
la legittimita' della sanzione datoriale per essersi trovato
nell'impossibilita' di esercitare il diritto di difesa in sede
disciplinare a causa di una minorata capacita' di intendere e di
volere, puo' far valere tale impedimento attraverso l'impugnazione
giudiziale, dimostrando, appunto, di essersi trovato, nella pendenza
del suddetto termine, in stato di incapacita' naturale (Corte di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 maggio 2001, n. 7374).
5.6.- L'esigenza di effettivita' delle evocate garanzie
costituzionali e' resa, nella specie, ancora piu' pressante dalla
condizione di particolare vulnerabilita' in cui versa il titolare
degli interessi incisi dalla scelta legislativa censurata.
5.6.1.- L'ordinamento interviene con varie misure a tutelare la
persona che, a causa di una perturbazione, anche temporanea, della
propria sfera intellettiva e volitiva, non sia in grado di
comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti, ne' di
autodeterminarsi liberamente e coscientemente per tutelare i propri
interessi.
L'incapacita' di intendere e di volere costituisce, anzitutto,
causa di annullamento degli atti negoziali posti in essere dal
soggetto incapace (art. 428, commi primo e secondo, cod. civ., per i
negozi unilaterali e i contratti; art. 120 cod. civ., per il
matrimonio; art. 591, secondo comma, numero 3, cod. civ., per il
testamento; art. 775 cod. civ., per la donazione).
Questa Corte ha, in proposito, osservato come la nozione di
incapacita' naturale sia «estremamente lata», in quanto «potrebbe
riguardare non solo una condizione transitoria del soggetto, presente
al momento dell'atto, ma potrebbe essere anche indice di uno stato di
infermita' (artt. 404, 414 e 415 cod. civ.) o di una "menomazione
fisica o psichica" (art. 404 cod. civ.), che necessitano di tutele
preventive», cosi' potendo essere oggetto di valutazione nei
procedimenti di interdizione o di inabilitazione ovvero di
amministrazione di sostegno (sentenza n. 168 del 2023).
5.6.2.- Sul versante processuale, diversi sono gli istituti
diretti a evitare che l'incapacita' naturale, sia essa momentanea o
persistente, possa di per se' sola riverberarsi sulla capacita'
processuale dell'interessato. Si tratta di disposizioni, come gli
artt. 70, terzo comma, 71 e 473-bis.14 cod. proc. civ. e l'art. 73
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
essenzialmente intese alla protezione processuale dell'incapace e a
garantire allo stesso un giusto processo (ancora, sentenza n. 168 del
2023).
5.7.- Nell'ordinamento non e', tuttavia, rinvenibile una
specifica misura a presidio del lavoratore che, a causa di una pur
temporanea alterazione psichica, non assolva tempestivamente l'onere
della previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento
intimatogli, cosi' perdendo la possibilita' di contestarlo in sede
giurisdizionale.
Poiche' la persona in condizione di incapacita' naturale non puo'
contare sulle misure di protezione accordate dall'ordinamento
all'incapace legale - e, in particolare, sulla rappresentanza o
sull'assistenza previste per l'interdetto, l'inabilitato e il
beneficiario dell'amministrazione di sostegno -, nella situazione in
esame, l'effettivita' della difesa del lavoratore licenziato potrebbe
essere vanificata dalla intempestiva attivazione dei soggetti - come
gli assistenti sociali e gli operatori del Servizio sanitario
nazionale - ai quali la legge affida la tutela delle persone incapaci
anche attraverso la sollecitazione o il diretto promovimento dei
procedimenti di protezione (come l'amministrazione di sostegno) e
della correlata nomina, anche in via d'urgenza, di un rappresentante
provvisorio dell'incapace.
Il termine di sessanta giorni imposto dalla previsione in
scrutinio puo' rivelarsi troppo breve affinche' la condizione di
minorata capacita' del lavoratore giunga a conoscenza delle
istituzioni preposte alla protezione delle persone in condizione di
fragilita' in tempo utile perche' possano essere attivate misure
idonee a scongiurare la consumazione del diritto di impugnazione.
In tale ipotesi, la persona colpita da incapacita' di intendere e
di volere non puo' essere privata, a causa della sua condizione, del
diritto di agire e di difendersi in giudizio.
Va, infine, ribadito che e' compito della Repubblica, ai sensi
dell'art. 3, secondo comma, Cost., rimuovere gli ostacoli materiali
che, per le persone affette da fragilita', si frappongono al
godimento effettivo dei diritti costituzionali (ex aliis, sentenze n.
25, n. 3 e n. 1 del 2025, n. 258 del 2017 e n. 163 del 1993).
5.8.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'art. 6,
primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non
considera l'incompatibilita' del rigido meccanismo decadenziale
prescritto con una condizione soggettiva, come l'incapacita' di
intendere e di volere, che impedisce all'interessato di scongiurare
le gravi conseguenze derivanti dal maturare della causa estintiva, si
palesa manifestamente irragionevole, ponendosi in contrasto con
l'art. 3 Cost. e ledendo, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4,
primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo comma, Cost.)
anche giurisdizionale (art. 24, prima comma, Cost.).
5.9.- L'accertato vulnus costituzionale non puo', tuttavia,
essere sanato nei termini indicati dalla Corte rimettente e, cioe',
attraverso una pronuncia additiva che inserisca nella disposizione
censurata una causa di differimento della decorrenza del termine per
l'impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del
licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell'interessato,
della piena capacita' di intendere e di volere.
5.9.1.- E' pur vero che questa Corte ha gia' sperimentato una
simile tecnica decisoria (sentenze n. 133 del 2021, n. 322 del 2011,
n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985), anche con specifico riferimento
all'incapacita' naturale (in particolare, sentenza n. 322 del 2011);
ma essa se ne e' avvalsa in relazione a diritti, come quello di
azione di disconoscimento della paternita' e di impugnazione del
riconoscimento del figlio per difetto di veridicita', la cui natura
personalissima ha consentito eccezionalmente di differire sine die la
decorrenza del termine di decadenza.
5.10.- Di regola, pero', una indefettibile esigenza di tutela
della certezza dei rapporti giuridici impone che i termini
decadenziali decorrano per il solo fatto materiale del trascorrere
del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive
dalle quali sia dipeso l'inutile maturare della causa estintiva, e
salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, dal momento
che il fondamento della decadenza coincide con l'esigenza obiettiva
del compimento di particolari atti entro un termine perentorio
stabilito dalla legge o dalla volonta' dei privati (Corte di
cassazione, sezione terza civile, sentenza 11 febbraio 2010, n.
3078).
5.10.1.- Anche questa Corte ha sottolineato che l'istituto della
decadenza risponde alla «necessita' obiettiva che particolari atti
siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell'interesse di altri
soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi
deve compiere quegli atti» (sentenza n. 14 del 1994), mentre, per la
prescrizione, gli artt. 2941 e seguenti cod. civ. ammettono - sia
pure mediante previsioni connotate da eccezionalita' (sentenza n. 86
del 2025) - la sospensione del decorso del termine in ragione di
diverse circostanze che rendono difficile l'esercizio del diritto.
5.11.- La individuazione delle ipotesi, eccezionali e tassative,
in cui e' possibile tenere conto di circostanze che rendono
eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto sottoposto a decadenza
postula il contemperamento tra i diversi interessi, individuali e
superindividuali, cui l'ordinamento, nel prevedere le singole ipotesi
decadenziali, accorda protezione e l'esigenza del soggetto gravato
dell'onere di sollecito compimento dell'atto richiesto dalla legge di
conservare il suo diritto.
La pronuncia auspicata dal giudice a quo finirebbe per introdurre
un elemento di aleatorieta' in un regime decadenziale orientato da
specifiche esigenze di celerita' e di sicurezza dei rapporti
giuridici. Dal differimento potrebbe, infatti, derivare una
dilatazione indefinita del termine per l'impugnazione stragiudiziale
del licenziamento - e, di riflesso, di quella giudiziale -, in
contrasto con la eminente finalita' di tutela dell'affidamento sulla
definitiva stabilizzazione del recesso datoriale che informa la
previsione censurata.
5.12.- Spetta, pertanto, a questa Corte individuare la pronuncia
piu' idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione
censurata, non essendo vincolata dalla formulazione
del petitum nell'ordinanza di rimessione, che ha solo la funzione di
indicare il contenuto e il verso delle censure (sentenze n. 83 e n.
53 del 2025, n. 128, n. 90, n. 46 e n. 12 del 2024, n. 221 del 2023).
5.12.1.- Alle riscontrate violazioni costituzionali deve porsi
rimedio, senza stravolgere la funzione della norma censurata con
pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese, sollevando
dall'onere della previa impugnazione stragiudiziale il lavoratore
che, a causa di un perturbamento, anche di tipo transitorio, delle
proprie facolta' cognitive o volitive, non sia in grado di
comprendere l'effettiva portata dell'atto espulsivo e, quindi, di
attivarsi tempestivamente, cosi' incorrendo nella perdita
irrimediabile della possibilita' di accedere alla tutela
giurisdizionale.
La riconduzione a legittimita' della disposizione censurata deve,
pertanto, essere assicurata escludendo, nella situazione suddetta,
l'operativita' dell'onere della previa impugnazione stragiudiziale,
pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal complessivo
termine massimo per l'impugnazione giudiziale in misura di
duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la
impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma dell'art. 6, pari a
sessanta giorni, e del successivo termine per il deposito del
ricorso, anche cautelare (sentenza n. 212 del 2020), o per la
comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di
arbitrato, stabilito dal secondo comma in centottanta giorni.
In questo modo, da un lato, si evita di pretendere dal lavoratore
colpito da incapacita' naturale di manifestare la volonta' di reagire
all'atto espulsivo entro un termine - quello di cui al primo comma
dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 - che, per la sua ridotta
estensione, potrebbe risultare insufficiente a consentire sia che la
condizione patologica all'origine dell'incapacita' regredisca e
l'interessato recuperi le proprie facolta' intellettive e volitive,
sia che le istituzioni deputate alla cura e alla protezione, anche
giuridica, delle persone incapaci possano intervenire. Dall'altro
lato, resta, comunque, garantita l'esigenza di certezza e di
celerita' che informa la disciplina in scrutinio, dal momento che la
stabilizzazione degli effetti dell'atto datoriale interviene entro lo
stesso termine - fisso e predeterminato - di cui, in caso di
impugnazione extragiudiziale tempestiva, deve comunque essere atteso
il decorso per poter ritenere il licenziamento non piu' contestabile.
6.- L'art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 deve,
pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per
violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 24, primo comma, e 35,
primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, se al momento
della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza
del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione,
anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di
incapacita' di intendere o di volere, non opera l'onere della previa
impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento puo' essere
impugnato entro il complessivo termine di decadenza di
duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione,
mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione
alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di
arbitrato.
6.1.- Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.