ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge  del
R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli
usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto  1924,  n.  1484,  che
modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751,  e  del  R.
decreto 16 maggio 1926, n.  895,  che  proroga  i  termini  assegnati
dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924,  n.  751),  promosso
dalla Corte d'appello di Roma, sezione speciale per gli  usi  civici,
nel procedimento vertente tra Autostrade per l'Italia spa, Comune  di
Anagni e Regione Lazio, con ordinanza del 23 settembre 2024, iscritta
al n. 241 del registro ordinanze 2024  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  2,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2025. 
    Visti l'atto di costituzione  di  Autostrade  per  l'Italia  spa,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  maggio  2025  il  Giudice
relatore Massimo Luciani; 
    uditi  gli  avvocati  Luisa  Torchia  e  Fabrizio  Marinelli  per
Autostrade  per  l'Italia  spa  e  l'avvocato  dello  Stato   Carmela
Quattrone per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 21 maggio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 23 settembre 2024, iscritta al n.  241  del
registro ordinanze 2024, la Corte d'appello di Roma, sezione speciale
per gli usi civici, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e
117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione  all'art.  6  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 47  della  Carta
dei  diritti   fondamentali   dell'Unione   europea,   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della  legge
16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione  in  legge  del  R.  decreto  22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento  degli  usi  civici
nel Regno, del R. decreto 28  agosto  1924,  n.  1484,  che  modifica
l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto  16
maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2  del
R.  decreto-legge  22  maggio  1924,  n.  751).  Cio'  in  quanto  la
disposizione censurata, a seguito dell'intervento additivo di  questa
Corte con la sentenza n. 46 del 1995, consente  al  commissario  agli
usi civici di avviare d'ufficio  i  procedimenti  giudiziari  ch'egli
stesso dovra' successivamente definire. 
    1.1.- La Corte d'appello di Roma riferisce di essere  chiamata  a
decidere sull'impugnazione da parte di Autostrade  per  l'Italia  spa
della  sentenza  4  aprile  2022,  n.  67,  del  Commissario  per  la
liquidazione degli usi civici per le Regioni Toscana, Lazio e Umbria,
la quale ha dichiarato l'appartenenza alla «proprieta' collettiva dei
naturali di  Anagni»  di  alcuni  fondi,  catastalmente  individuati,
dell'estensione complessiva di ettari 23.69.32, nonche' delle opere e
dei fabbricati ivi insistenti, in quanto inseriti entro il  perimetro
originario della cosiddetta Selva Grande, o anche  bosco  di  Anagni.
Contestualmente,  il  Commissario  agli  usi   civici   ha   altresi'
dichiarato la nullita' dell'atto di compravendita del 30 luglio 1963,
con il quale il  Comune  di  Anagni  aveva  proceduto  alla  cessione
volontaria dei suddetti beni in favore di  Autostrade  Concessioni  e
Costruzioni spa,  e  ne  ha  disposto  la  reintegra  in  favore  del
medesimo. 
    1.2.-  La  Corte  rimettente  premette  che  nel  corso   di   un
procedimento  demaniale  pendente  innanzi  il  Commissario  per   la
liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e  Toscana
tra il Comune di Anagni e la societa' Autostrade per l'Italia spa  il
consulente tecnico d'ufficio aveva concluso nel senso che  parte  del
demanio  collettivo  di   Anagni   era   occupata   «da   un   tratto
dell'autostrada A1 Milano-Napoli e dall'area di  servizio  denominata
La Macchia», in quanto tale occupazione era stata realizzata entro il
perimetro dell'originario bosco di Anagni, quindi su aree  di  natura
collettiva,  senza  che  fosse   stata   rilasciata   la   necessaria
autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della legge n.  1766  del  1927.
Con decreto del 9 dicembre  2020  il  Commissario,  ritenuto  che  la
questione  necessitasse  di  un  proprio  pronunciamento  «in  ordine
all'accertamento della qualitas soli» dei terreni interessati,  aveva
dunque dato avvio d'ufficio a un nuovo  procedimento,  disponendo  la
citazione in giudizio davanti a  se'  del  Comune  di  Anagni,  della
societa'  Autostrade  per  l'Italia  spa  e  della   Regione   Lazio,
amministrativamente competente in materia di gestione del territorio. 
    Nel procedimento cosi' introdotto  era  stata  svolta  una  nuova
consulenza tecnica d'ufficio,  affidata  al  medesimo  professionista
autore della relazione depositata nel precedente giudizio, sulla  cui
base il Commissario per la  liquidazione  degli  usi  civici  per  le
Regioni Lazio, Umbria e Toscana aveva emesso  la  sentenza  impugnata
innanzi la Corte d'appello di Roma. 
    A sostegno della propria decisione il Commissario  osservava,  in
particolare, che: i) secondo gli accertamenti del consulente  tecnico
d'ufficio le particelle oggetto di  causa  avevano  natura  demaniale
civica in quanto site entro l'originario bosco di Anagni  e,  quindi,
in aree di natura collettiva; ii) le richieste di  autorizzazione  al
mutamento di destinazione d'uso - peraltro relative ai  soli  terreni
interessati dall'ampliamento dell'area di servizio «La Macchia Ovest»
- non erano rilevanti in quanto mai formalmente accolte; iii)  alcune
particelle  erano  state  fatte   oggetto   di   espropriazione   con
provvedimento del 19 febbraio 1991 del Prefetto di Frosinone in vista
della realizzazione della  terza  corsia  autostradale,  ma  i  beni,
appartenenti alla collettivita' e quindi in regime di inalienabilita'
e indisponibilita', non potevano essere espropriati  per  ragioni  di
pubblica utilita' se non previa espressa sdemanializzazione; iv)  ne'
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ne' il provvedimento
di  espropriazione  avevano  efficacia   equipollente   all'atto   di
sdemanializzazione e, dunque, il decreto prefettizio era  illegittimo
e in quanto tale doveva essere disapplicato; v) era  nullo,  inoltre,
il contratto del 30 luglio 1963 con cui il  Comune  di  Anagni  aveva
proceduto alla cessione volontaria  delle  aree,  non  essendo  stato
debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766 del
1927,  in  quanto  le  proprieta'   collettive   sono   inalienabili,
indivisibili e inusucapibili. 
    1.3.- La Corte d'appello rimettente riferisce che Autostrade  per
l'Italia spa aveva impugnato  la  sentenza  del  Commissario  per  la
liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e  Toscana
affidandosi  a  cinque  motivi,  prospettando,  in  via  preliminare,
l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  29,  primo  comma,  della
legge n. 1766 del 1927,  nella  parte  in  cui  prevede  l'iniziativa
d'ufficio del commissario agli usi civici, e  deducendo  la  nullita'
della  sentenza  per  omessa  integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti della "rappresentanza speciale dei naturali" del Comune  di
Anagni. 
    Il giudice a quo precisa, nel merito, che Autostrade per l'Italia
spa aveva chiesto dichiararsi insussistente l'uso civico in forza  di
sdemanializzazione  tacita  o  comunque  in  virtu'  degli  atti   di
esproprio adottati per  la  realizzazione  dell'opera  pubblica,  con
conseguente validita' dell'atto di cessione volontaria del 30  luglio
1963, con cui venne definito il  procedimento  espropriativo  avviato
nel 1959 in vista della realizzazione del tratto autostradale. 
    La Corte rimettente soggiunge  che  il  Comune  di  Anagni  e  la
Regione  Lazio  avevano  chiesto  il  rigetto  del  reclamo  e   che,
intervenuto  il  Procuratore  generale   e   accolta   l'istanza   di
sospensione, il 7 maggio  2024  la  causa  era  stata  trattenuta  in
decisione. 
    1.4.- Tanto premesso, la Corte  d'appello  di  Roma  ritiene,  in
primis, che la questione di legittimita' costituzionale debba  essere
piu' correttamente riferita al secondo comma dell'art. 29 della legge
n. 1766 del 1927, relativo ai poteri giurisdizionali del commissario. 
    1.5.-  Tanto  premesso,  l'ordinanza  di  rimessione  motiva  sui
presupposti  di  promovimento   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale prospettate dalla parte privata. 
    In punto di rilevanza, l'ordinanza prende anzitutto atto  che  il
procedimento era stato avviato su impulso d'ufficio del  Commissario,
il quale aveva disposto la comparizione  delle  parti  davanti  a  se
stesso. 
    Si assume  che  al  fine  della  decisione  sul  ricorso  sarebbe
decisiva la  definizione  della  doglianza  concernente  la  ritenuta
illegittimita' costituzionale dell'art. 29 della legge  n.  1766  del
1927: dall'invocata  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della norma che riconosce  l'iniziativa  d'ufficio  del  commissario,
infatti, deriverebbe la caducazione della sentenza gravata e con essa
dell'accertamento della demanialita' dei fondi,  in  quanto  verrebbe
meno, con efficacia ex tunc, il potere del commissario di  esercitare
d'ufficio  la  giurisdizione,  cosi'  travolgendo  tutta  l'attivita'
processuale svolta. Si  evidenzia  che  il  giudizio,  pertanto,  non
potrebbe essere definito indipendentemente  dalla  risoluzione  delle
questioni  di   legittimita'   costituzionale,   che   rivestirebbero
carattere  pregiudiziale  rispetto  a  quella   dell'integrita'   del
contraddittorio e al merito. 
    1.6.- All'illustrazione della non  manifesta  infondatezza  delle
sollevate questioni la  Corte  rimettente  antepone  talune  premesse
ricostruttive del quadro normativo e giurisprudenziale. 
    La Corte d'appello di  Roma  rammenta  che  con  le  sentenze  28
gennaio 1994, n. 858 e n. 859 le sezioni unite civili della Corte  di
cassazione avevano affermato il principio che, con il passaggio  alle
regioni delle funzioni amministrative in tema di usi civici ai  sensi
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della  delega  di  cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), funzioni fino a  quel
momento attribuite al commissario dall'art. 29,  primo  comma,  della
legge n. 1766 del 1927, era  venuto  meno  il  potere  di  iniziativa
processuale d'ufficio del commissario stesso, che  era  «incidentale,
eventuale ed accessorio  perche'  sorgeva  solo  in  occasione  dello
svolgimento  delle  sue  funzioni  amministrative  e  da   esse   era
direttamente dipendente». 
    Il giudice rimettente evidenzia che, tuttavia, con la sentenza n.
46  del  1995,  questa  Corte   aveva   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n.  1766  del
1927, nella parte in cui non consentiva  la  permanenza  in  capo  al
commissario agli usi civici del potere  di  esercitare  d'ufficio  la
giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni  delle  funzioni
amministrative  previste  dal  primo  comma  dell'articolo  medesimo,
affermando che la confluenza nel commissario regionale di funzioni di
impulso  processuale  e  di   funzioni   giudicanti   poteva   essere
transitoriamente  giustificata  in  vista  di  una  nuova  disciplina
legislativa improntata a una  rigorosa  tutela  della  terzieta'  del
giudice, peraltro preannunciata dall'art. 5 della  legge  4  dicembre
1993, n. 491 (Riordinamento delle competenze regionali e  statali  in
materia agricola  e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali),  successivamente  abrogata
dall'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale». 
    In quella occasione - segnala la Corte d'appello -  questa  Corte
aveva  evidenziato  che  in  mancanza  del   potere   officioso   del
commissario nessun organo statale sarebbe stato abilitato ad agire in
via preventiva  per  la  tutela  dell'interesse  della  collettivita'
generale alla conservazione dell'ambiente, proprio a tutela del quale
le zone gravate da usi civici erano state invece sottoposte a vincolo
paesaggistico (art. 1, lettera h, della legge 8 agosto 1985, n.  431,
recante «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti  per  la  tutela
delle  zone  di  particolare   interesse   ambientale.   Integrazioni
dell'art. 82 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977 n.  616»,  ora  art.  142,  comma  1,  lettera  h,  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante  «Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137»), di modo che sarebbe residuato solo il rimedio,
successivo alla consumazione dell'abuso, dell'azione di  risarcimento
del danno ambientale prevista dall'art. 311 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale).  Questa  Corte,
pertanto,  facendo  applicazione   del   criterio   di   legittimita'
costituzionale provvisoria  e  considerando  le  esigenze  di  tutela
ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost., aveva ritenuto preferibile
fare salvo il potere di iniziativa processuale  del  commissario,  in
attesa del riordino generale della materia degli usi civici. 
    Il giudice a quo evidenzia che ancor prima della sentenza  n.  46
del 1995 questa Corte aveva manifestato, con la sentenza n.  133  del
1993, «dubbi non lievi» in merito al conferimento al commissario  dei
poteri di iniziativa d'ufficio, specialmente  pel  profilo  dell'art.
24, secondo comma, Cost., sollecitando il legislatore a trovare altre
soluzioni, e che anche con la sentenza n.  345  del  1997  la  stessa
Corte aveva ribadito di pronunciarsi «nell'attesa che il  legislatore
riordini l'intera materia». 
    La Corte d'appello di Roma espone ancora che  con  la  successiva
ordinanza n. 21 del 2014 questa Corte aveva dichiarato  inammissibile
una nuova questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 della
legge n. 1766  del  1927  sollevata  dalla  Corte  di  cassazione  in
riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., rilevando, tra l'altro, che il
novellato art. 111 Cost.  non  aveva  introdotto  alcuna  sostanziale
innovazione quanto ai principi della terzieta'  e  dell'imparzialita'
del  giudice,  osservando,  tuttavia,  come   la   nuova   disciplina
legislativa  non  fosse  ancora   intervenuta,   nonostante   fossero
trascorsi quasi venti anni dalla sentenza n. 46 del 1995. 
    Il giudice rimettente  soggiunge  infine  che  questa  Corte  era
nuovamente intervenuta in materia con la sentenza n.  113  del  2018,
nella quale aveva ribadito di aver «scelto di salvaguardare il potere
di iniziativa processuale dei  Commissari  "in  attesa  del  riordino
generale della materia", preannunciato  dall'art.  5  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491 [...] sulla base della consapevolezza  che  "le
funzioni di impulso processuale  da  parte  del  giudice  si  possono
giustificare eccezionalmente, purche' transitoriamente, in  vista  di
una nuova disciplina improntata  al  principio  della  terzieta'  del
giudice" (sentenza n. 345 del 1997)». 
    1.7.-  Alla  luce  di  tali  premesse  ricostruttive,  la   Corte
d'appello rimettente  ritiene  che  siano  maturi  i  tempi  per  una
rimeditazione dei principi enunciati nella sentenza di  questa  Corte
n. 46 del 1995, a circa trent'anni da tale pronuncia e decorso  quasi
un secolo dall'entrata in vigore della legge n.  1766  del  1927,  in
particolare  pel  profilo  della   transitorieta'   della   soluzione
all'epoca individuata da questa  Corte  in  ordine  al  bilanciamento
degli interessi alla tutela dell'ambiente  e  del  paesaggio,  da  un
lato, e al diritto di difesa, dall'altro, tenuto conto che  all'epoca
l'art.  5  della  legge  n.  491  del  1993   (legge,   come   detto,
successivamente abrogata), preannunciava un «riordino generale» della
materia di che trattasi. 
    Secondo l'ordinanza di rimessione, pertanto, la  norma  in  esame
vivrebbe solo in forza di un criterio di legittimita'  costituzionale
provvisoria che sarebbe venuto meno  con  l'abrogazione  dell'art.  5
della legge n. 491 del 1993. Inoltre, si sottolinea  che,  nonostante
il decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo  54  della  legge  18  giugno  2009,  n.   69),   fosse
intervenuto proprio sulla disciplina dei giudizi in  materia  di  usi
civici, prevedendo che il giudizio di appello  venisse  regolato  dal
rito ordinario di cognizione, non era  stato  toccato  il  potere  di
iniziativa d'ufficio attribuito al commissario agli usi civici. 
    Nell'ordinanza si evidenzia che ne' con la  successiva  legge  20
novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di  domini  collettivi),  ne'
con il decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  (Governance  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  luglio
2021, n. 108 (che la  legge  n.  168  del  2017  ha  modificato),  il
legislatore era intervenuto sul potere d'ufficio del commissario agli
usi civici, precisando che non  risultavano  disegni  o  progetti  di
legge pendenti volti a introdurre disposizioni sul  processo  innanzi
il medesimo. 
    La Corte d'appello rimettente giunge cosi' alla  conclusione  che
il  bilanciamento  di  interessi  che  questa  Corte  aveva  ritenuto
accettabile solo in  via  transitoria  e  in  vista  di  un  generale
riordino  della  materia  si  sarebbe  tramutato  in  una  permanente
violazione del diritto di difesa e del diritto a un giudice  terzo  e
imparziale. 
    1.8.- Alla luce del delineato quadro, il giudice a quo assume che
l'iniziativa d'ufficio del commissario agli usi civici contrasterebbe
con gli artt. 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 CDFUE,
che assicurano ai cittadini il diritto a difendersi nel processo e  a
essere giudicati in condizioni di  parita'  da  un  giudice  terzo  e
imparziale, che non  coltivi  pregiudizio  circa  l'accertamento  dei
fatti oggetto del processo e non dia modo ad alcuna  delle  parti  di
nutrire al riguardo dubbi oggettivamente giustificati. 
    Osserva il giudice rimettente che il commissario agli usi  civici
-  cui  da  tempo  sono  stati  sottratti  i  poteri   amministrativi
originariamente attribuitigli dalla legge del 1927 - e' a  tutti  gli
effetti un  organo  giurisdizionale  facente  parte  dell'ordinamento
giudiziario e che la norma che,  sulla  base  di  elementi  di  prova
acquisiti aliunde, gli attribuisce il potere di iniziare d'ufficio il
procedimento giudiziario ch'egli stesso dovra'  decidere  sarebbe  in
evidente contrasto con i principi costituzionali sopra menzionati. 
    1.9.- La Corte d'appello di Roma evidenzia che in materia di  usi
civici il potere di agire e' conferito dall'art. 29  della  legge  n.
1766 del  1927  a  chiunque  vi  abbia  interesse  e  che,  pertanto,
sarebbero legittimati a chiedere l'accertamento della  qualitas  soli
non solo  la  regione  o  l'ente  locale  interessato,  ma,  piu'  in
generale,  tutti  coloro  che  sono   portatori   di   un   interesse
apprezzabile ai sensi dell'art. 100 del codice di  procedura  civile,
quindi, in via esemplificativa, gli enti esponenziali dei cives o dei
frazionisti, le associazioni agrarie comunque denominate,  i  singoli
cittadini o gli abitanti della frazione in proprio o  come  esponenti
della collettivita', nonche' gli enti o le associazioni aventi  quale
oggetto sociale la tutela dell'ambiente e del paesaggio, in  ossequio
al principio di sussidiarieta' di cui  all'art.  118,  quarto  comma,
Cost. 
    Secondo la Corte d'appello rimettente, quindi, il venir meno  del
potere d'iniziativa d'ufficio del commissario  agli  usi  civici  non
arrecherebbe un irreparabile pregiudizio alla tutela dell'ambiente  e
del  paesaggio,  anche  tenuto  conto  che  il  legislatore  potrebbe
intervenire attribuendo a un  organo  statale  poteri  di  iniziativa
rispettosi dei principi costituzionali di  terzieta'  e  indipendenza
del giudice. 
    Peraltro, ad avviso della Corte rimettente, il fatto che  con  la
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli  articoli
9 e 41 della Costituzione in materia  di  tutela  dell'ambiente),  la
tutela  dell'ambiente  sia   stata   espressamente   inserita   nelle
previsioni  di  cui  all'art.  9  Cost.  non  implicherebbe  un   suo
rafforzamento tale da farla necessariamente prevalere sul diritto  di
difesa e  sul  diritto  a  un  giudice  terzo  e  imparziale.  Tutela
dell'ambiente e tutela del paesaggio sarebbero dunque due aspetti  di
una fattispecie unitaria, in relazione alla quale la novella del 2022
non  avrebbe  avuto  portata  realmente  innovativa,  ma  si  sarebbe
limitata ad affermare in modo esplicito alcuni principi gia' presenti
in Costituzione (a sostegno di tale posizione la Corte  d'appello  di
Roma richiama la stessa sentenza n. 46  del  1995  di  questa  Corte,
nella quale gia' si faceva riferimento a «una  tutela  del  paesaggio
improntata a integrita'  e  globalita'»,  intesa  quale  sinonimo  di
tutela ambientale). 
    1.10.- Infine, la Corte rimettente si  premura  di  escludere  la
praticabilita'  di  un'interpretazione  adeguatrice   dell'art.   29,
secondo comma, della legge n. 1766  del  1927,  dal  momento  che  la
stessa le appare esclusa dalla citata sentenza n. 46 del 1995. 
    1.11.- Sulla scorta di tali premesse, la Corte d'appello di Roma,
sezione speciale per gli usi civici,  solleva,  in  riferimento  agli
artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6  CEDU
e  all'art.  47  CDFUE,  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 29, secondo comma, della legge  n.  1766  del  1927,  nella
parte in cui consente al commissario  agli  usi  civici  di  iniziare
d'ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovra' decidere. 
    2.- Con atto depositato in data 28 gennaio 2025 e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o,  in  subordine,
non fondate. 
    2.1.-   In   via   preliminare,   l'interveniente   ha   eccepito
l'inammissibilita' delle questioni per due differenti profili. 
    2.1.1.- In primo luogo, l'ordinanza di rimessione sarebbe affetta
da  carenza  di  motivazione  pel   profilo   della   non   manifesta
infondatezza. 
    Il giudice rimettente si sarebbe limitato a desumere la  ritenuta
illegittimita'  costituzionale  della  norma   censurata   dal   mero
passaggio del tempo rispetto alla sentenza di questa Corte n. 46  del
1995 e all'espressa previsione della transitorieta'  della  soluzione
allora adottata. 
    Il vizio motivazionale  sarebbe  evidente  con  riferimento  alla
considerazione dei parametri costituzionali  evocati,  posto  che  il
rimettente si  sarebbe  limitato  a  indicarli,  omettendo  qualsiasi
argomentazione in proposito. 
    Nell'ordinanza  vi  sarebbe  un  unico,   breve   e   cumulativo,
riferimento «al diritto dei cittadini a difendersi nel processo e  ad
essere giudicati in condizioni di  parita'  da  un  giudice  terzo  e
imparziale, che non coltivi un pregiudizio circa  l'accertamento  dei
fatti oggetto del processo», che, ad avviso  della  difesa  erariale,
risulterebbe privo di un oggettivo aggancio  con  la  restante  parte
della motivazione. 
    L'Avvocatura dello Stato ricorda che, giusta la giurisprudenza di
questa Corte, i parametri costituzionali  che  si  ritengono  violati
devono essere evocati in maniera non apodittica e generica  e  devono
essere specificati i motivi che dimostrerebbero la  violazione  delle
norme costituzionali, a  pena  di  manifesta  inammissibilita'  delle
questioni proposte. 
    La Corte d'appello avrebbe dunque omesso un'autonoma  motivazione
quanto al requisito della non manifesta infondatezza. 
    2.1.2.- In secondo luogo, le  questioni  sarebbero  inammissibili
poiche' postulerebbero una pronuncia additiva per di piu'  in  ambito
processuale,    riservato    all'esclusiva    discrezionalita'    del
legislatore. 
    L'Avvocatura dello Stato, peraltro, sostiene che il giudice a quo
avrebbe sollecitato questa Corte a adottare in  primis  una  sentenza
demolitoria, salvo poi invocare una pronuncia additiva, cio' che  non
sarebbe consentito dalla giurisprudenza di questa Corte  sul  petitum
incerto e contraddittorio. 
    La difesa del Presidente del Consiglio evidenzia  che  condizione
per  l'ammissibilita'  di  una  pronuncia  additiva  e'  che  per  la
fattispecie non regolata dal legislatore - e  per  la  quale  non  e'
possibile colmare la lacuna in via interpretativa - sia individuabile
una  sola  soluzione  conforme  a  Costituzione.  Qualora  la  lacuna
normativa potesse essere invece colmata con un ventaglio  di  diverse
soluzioni, l'intervento additivo sarebbe precluso dall'art. 28  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento della Corte costituzionale). 
    Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di  rimessione
non avrebbe ricostruito la norma nella sua dimensione costituzionale,
in  modo   da   rendere   evidenti   le   ragioni   dell'assenza   di
discrezionalita'  legislativa  e  della  sussistenza  di   una   sola
soluzione costituzionalmente conforme. 
    L'Avvocatura  sostiene  in  proposito  che,  ove   i   dubbi   di
costituzionalita' fossero ritenuti fondati,  il  legislatore  avrebbe
discrezionalita' nell'individuare  l'organo  statale  cui  attribuire
poteri di iniziativa in materia di usi civici rispettosi dei principi
costituzionali di terzieta' e indipendenza del giudice. 
    2.2.- Nel merito, la difesa del Presidente del  Consiglio  deduce
la non fondatezza delle questioni sottoposte allo scrutinio di questa
Corte. 
    2.2.1.- All'illustrazione delle  ragioni  di  non  fondatezza  la
difesa erariale fa  precedere  un  sintetico  excursus  sull'istituto
degli usi civici, teso  a  evidenziare  la  significativa  evoluzione
normativa che nel tempo l'ha riguardato. 
    2.2.2.- In merito al parametro dell'art. 111 Cost.,  l'Avvocatura
sostiene che il bilanciamento operato da questa Corte con la sentenza
n. 46 del 1995, in cui si affermava che  il  potere  del  commissario
agli   usi   civici   di   procedere    d'ufficio    all'accertamento
giurisdizionale dei diritti demaniali  collettivi  potesse  ritenersi
conforme alla Costituzione sulla base di un criterio di  legittimita'
transitoria, meriti di essere ribadito  e  attualizzato  innanzitutto
alla luce della nuova posizione del bene  ambiente  determinata,  nel
quadro costituzionale, dal novellato art. 9 Cost. 
    La difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri  afferma  che
la legge cost. n. 1 del 2022 «aggiunge» alla tutela del paesaggio  la
tutela   dell'ambiente,   sussumendola,   sul   piano   letterale   e
sistematico, come oggetto di una disposizione  autonoma  e  additiva,
per l'appunto il terzo comma dell'art. 9 Cost. 
    Ad  avviso  dell'interveniente,   la   scelta   del   legislatore
costituzionale rifletterebbe, sul piano storico  e  teleologico,  una
posizione culturale particolarmente avanzata in riferimento  al  bene
ambiente e alla sua tutela: l'ambiente verrebbe infatti declinato non
solo, in un'ottica ancora squisitamente antropocentrica, come  ambito
in cui si svolge l'esistenza umana (e quindi in  connessione  con  il
bene-paesaggio  e  con  il  bene-salute,  secondo   la   tradizionale
elaborazione  giurisprudenziale),  ma  anche   nei   suoi   ulteriori
corollari della biodiversita' e degli ecosistemi e in una prospettiva
intergenerazionale. 
    Secondo la difesa del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
pertanto, la novella legislativa, lungi dall'esaurirsi nella  portata
meramente ricognitiva supposta dal rimettente, assumerebbe una chiara
portata innovativa, che «impone» l'assunzione di un  nuovo,  duplice,
parametro di scrutinio per l'operazione  di  bilanciamento  dei  beni
costituzionali contrapposti rispetto al bene ambiente:  quello  della
solidarieta' fra le specie (biodiversita'  ed  ecosistemi)  e  quello
della  solidarieta'  intergenerazionale   (interesse   delle   future
generazioni),    ex    se    rilevanti    indipendentemente     dalla
configurabilita' di una situazione di diritto soggettivo  concreta  e
attuale che il bene ambiente venga ad assumere come oggetto. 
    In tale quadro, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe evidente  che,
qualora dovesse  essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 29, secondo comma, della legge  n.  1766  del  1927  e,  di
conseguenza, dovesse venir meno il potere di iniziativa officiosa del
commissario agli usi  civici,  non  vi  sarebbe  alcun  altro  organo
statale legittimato ad agire in via preventiva per la tutela di  tale
forma  di  proprieta'   collettiva,   con   conseguente   inevitabile
frustrazione della tutela dei beni del paesaggio e dell'ambiente, ove
si  eccettui  la   meramente   eventuale   attivazione   degli   enti
territoriali e dei terzi interessati. 
    Nell'atto  di  intervento  si  osserva  pertanto  che  la  tutela
effettiva dell'uso civico e dei beni-interessi che vi sono sottesi  -
quali il paesaggio e l'ambiente -  rimarrebbe  cosi'  confinata  alla
responsabilita' risarcitoria ex post, una volta che, in  ipotesi,  il
bene sia stato compromesso, e che cio' comporterebbe di fatto, quanto
alla  materia  degli  usi  civici,  la  cancellazione  della  portata
innovativa dell'art. 9 Cost.,  ovvero  de  «la  tutela  dell'ambiente
anche nell'interesse delle future generazioni», la  quale  esigerebbe
che l'ambiente sia mantenuto integro affinche' le  nuove  generazioni
possano fruirne in condizioni di parita'  rispetto  alle  generazioni
attuali. 
    Secondo la difesa del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
pertanto, sarebbe ragionevole che il giudizio di bilanciamento fra la
salvaguardia dell'ambiente sottesa agli usi civici e  al  sistema  di
tutela di cui all'art. 29, secondo comma, della  legge  n.  1766  del
1927, da un lato, e la tutela del  contrapposto  diritto  al  giudice
terzo e imparziale,  dall'altro  (sul  punto,  l'atto  di  intervento
richiama le sentenze di questa Corte n. 46 del 1993 [recte: 1995], n.
133 del 1993 e n. 113 del 2018),  deponga  per  la  prevalenza  della
prima esigenza e per la conservazione della  norma  censurata,  anche
nella  considerazione  che,  a  fronte  di  un  sacrificio  certo   e
irreparabile di  detta  esigenza  derivante  dalla  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma,  e  dunque
dal «depotenziamento» dell'attuale  assetto  del  sistema  di  tutela
dell'uso  civico,  la  seconda  esigenza  subirebbe   un   sacrificio
pressoche' nullo, ove si considerino: i)  la  natura  e  la  funzione
esclusivamente  giurisdizionali  del  commissario  agli  usi   civici
(nell'impianto della legge n. 1766 del 1927 il commissario  assommava
in se' sia le funzioni amministrative sia le funzioni giurisdizionali
in materia di usi civici; con l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977 le
funzioni  amministrative  in  materia  sono  state  trasferite   alle
regioni, cosicche' il commissario agli usi civici  opera  ormai  come
organo  giurisdizionale  speciale  relativamente  alle   controversie
affidategli ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766
del 1927, cioe' a quelle aventi a oggetto l'esistenza,  la  natura  e
l'estensione dei diritti di uso civico, ivi comprese quelle in cui si
contesta  la  qualita'  demaniale  del   bene);   ii)   la   garanzia
dell'imparzialita', che puo' ritenersi assicurata dall'estrazione del
titolare dell'organo, scelto  fra  i  magistrati  ordinari  in  forza
dell'art. 27 della legge n. 1766 del 1927. 
    Infine, secondo l'Avvocatura, l'ulteriore profilo  di  «rilevanza
costituzionale» degli usi civici si dedurrebbe dalla legge n. 168 del
2017, ove essi sono  considerati  parte  integrante  degli  interessi
delle formazioni sociali in cui si svolge la  personalita'  umana  ai
sensi dell'art. 2 Cost., interessi la cui ponderazione sarebbe  stata
del tutto pretermessa dal giudice rimettente nella delibazione  della
non manifesta infondatezza e ulteriormente lo sarebbe nel caso  della
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 29,  secondo
comma, della legge n. 1766 del 1927. 
    2.2.3.- Nell'atto di intervento si precisa che le  considerazioni
svolte con riferimento al parametro di cui all'art. 111 Cost. in tema
di  bilanciamento  escluderebbero   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927  anche  con
riferimento al diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., ove  si
consideri che nel procedimento che si svolge dinanzi  al  commissario
agli usi civici  sono  garantiti  il  contraddittorio  fra  le  parti
nonche' il secondo grado di giudizio, essendo la sentenza emessa  dal
commissario impugnabile innanzi la Corte  d'appello  (art.  32  della
legge n. 1766 del 1927 e art. 33 del  d.lgs.  n.  150  del  2011)  ed
essendolo con ricorso per cassazione la pronuncia di quest'ultima. 
    2.2.4.- Quanto al parametro dell'art.  117  Cost.,  in  relazione
all'art. 6 CEDU e all'art. 47 CDFUE, la  difesa  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri si limita a osservare  che  le  norme  evocate
affermano rispettivamente il diritto di difesa del singolo  individuo
- gia' tutelato dall'art. 24 Cost. - e il diritto a un giudice  terzo
e imparziale - gia' tutelato dall'art. 111 Cost., sicche'  varrebbero
anche per tale parametro le  considerazioni  svolte  con  riferimento
agli artt. 111 e 24 Cost. 
    3.- Si e' costituita in giudizio Autostrade per l'Italia spa,  la
quale, dopo una breve premessa in fatto  e  una  ricostruzione  della
giurisprudenza  di  questa  Corte  a  suo  avviso  rilevante  per  la
questione di che trattasi, sottolinea che nella sentenza  n.  46  del
1995  i  poteri  d'ufficio  del  commissario  agli  usi  civici  sono
giustificati solo in via transitoria in vista di una nuova disciplina
legislativa «improntata a una rigorosa  tutela  della  terzieta'  del
giudice» e sulla base di una opzione valoriale in base alla quale  il
temporaneo sacrificio della terzieta' del giudice e'  preferibile  al
difetto di tutela dei beni paesaggistici, cui altrimenti non  sarebbe
abilitato alcun organo dello  Stato  (la  stessa  giustificazione  si
troverebbe nelle successive pronunce di questa Corte: sentenze n. 131
(recte: n. 113) del 2018,  n.  240  del  2003,  n.  345  del  1997  e
ordinanza n. 21 del 2014). 
    Autostrade per l'Italia spa afferma che  il  legislatore  non  ha
tuttavia affrontato la questione neppure con la legge n. 168 del 2017
e conclude sostenendo che, a distanza di  trent'anni,  i  poteri  del
commissario  censurati   dal   rimettente   non   potrebbero   ancora
sopravvivere in ragione  del  criterio  dell'attesa  di  una  riforma
legislativa  che  il  Parlamento  non  sembrerebbe   intenzionato   a
realizzare. 
    Nell'atto di costituzione, inoltre, si evidenzia che le  pronunce
di legittimita' costituzionale provvisoria trovano giustificazione in
situazioni transitorie, di norma  eccezionali,  mentre  nel  caso  in
esame  sono  decorsi  trent'anni  e   l'attesa   potrebbe   protrarsi
ulteriormente. 
    Infine,  Autostrade  per   l'Italia   spa   sottolinea   che   le
preoccupazioni espresse quanto al venir meno dei poteri d'ufficio, in
relazione alla  paventata  impossibilita'  dello  Stato  di  tutelare
efficacemente gli assetti fondiari collettivi, i domini collettivi  o
gli usi civici, sarebbero inesistenti, perche' la legge  n.  168  del
2017  avrebbe  sostanzialmente  privatizzato  i  domini   collettivi,
rendendoli piu'  agili  e  dunque  maggiormente  capaci  di  proporre
autonomamente  azioni  giudiziarie  a  difesa  delle  relative  aree.
Inoltre, sarebbe diffusa la legittimazione a proporre un'azione volta
a far dichiarare la natura civica di un determinato bene.  Infine,  a
parere di Autostrade spa, l'interesse, dalla stessa legge n. 168  del
2017 riconosciuto come proprio  della  collettivita'  generale,  alla
conservazione degli usi  civici  per  contribuire  alla  salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio, legittimerebbe alla tutela  degli  usi
civici  anche  le  associazioni   ambientaliste   nell'ottica   della
sussidiarieta'   orizzontale,   come   riconosciuto    dai    giudici
amministrativi. 
    4.- Ha fatto pervenire un'opinione scritta quale amicus curiae la
Federazione nazionale dei domini collettivi. Essa e' stata depositata
solo in data 18 aprile 2025, oltre il  termine  perentorio  di  venti
giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella
Gazzetta  Ufficiale  (8  gennaio  2025),   stabilito,   a   pena   di
inammissibilita', dall'art. 6, comma 1, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    5.- In data  29  aprile  2025  Autostrade  per  l'Italia  spa  ha
depositato una memoria con la quale, dopo aver ripercorso  brevemente
i fatti di causa e oltre a dedurre nel merito, introduce argomenti  a
sostegno  dell'ammissibilita'   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate  dalla  Corte  d'appello  di  Roma  sia  pel
profilo della rilevanza sia pel profilo della motivazione in punto di
non manifesta infondatezza. 
    In particolare, Autostrade  per  l'Italia  spa  sostiene  che  il
giudice a quo avrebbe espressamente e correttamente accertato che  la
soluzione  delle  questioni   di   legittimita'   costituzionale   e'
essenziale  per  la  definizione  del  giudizio,   essendo   connessa
direttamente alla stessa sussistenza del potere di avviare e definire
il giudizio, evidenziando che nell'atto di intervento del  Presidente
del Consiglio dei ministri non era stata fornita  alcuna  indicazione
di segno contrario. Prosegue  sottolineando  che  non  poteva  essere
altrimenti, essendo evidente che la caducazione della norma censurata
farebbe venire meno ab initio qualsivoglia attribuzione di potere  in
capo al Commissario,  con  effetto  demolitorio  di  tutti  gli  atti
precedentemente posti in essere. 
    Per quanto riguarda l'eccezione  di  difetto  di  motivazione  in
punto di non manifesta  infondatezza  sollevata  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, Autostrade per l'Italia spa sostiene  che  la
Corte d'appello di Roma avrebbe indicato chiaramente sia i  parametri
costituzionali violati dall'art. 29, secondo comma,  della  legge  n.
1766 del 1927 sia le ragioni del contrasto fra la norma  oggetto  del
dubbio di costituzionalita' e le norme costituzionali di riferimento. 
    Piu' nello specifico, il giudice rimettente  avrebbe  evidenziato
la violazione degli artt. 111 e 24 Cost.  per  il  dirimente  profilo
dell'illegittima attribuzione al commissario di poteri di  iniziativa
d'ufficio in contrasto con i principi di terzieta' e imparzialita'. 
    Nella memoria si evidenzia che il giudice a quo avrebbe svolto il
proprio iter argomentativo in base alla premessa  dell'impossibilita'
di una lettura costituzionalmente  orientata  dell'art.  29,  secondo
comma, della legge n. 1766 del 1927, che sarebbe stato  costantemente
"letto" da questa Corte come una norma in contrasto con  i  parametri
costituzionali richiamati nell'ordinanza di rimessione. 
    Secondo Autostrade per l'Italia spa, pertanto, la Corte d'appello
di Roma avrebbe ampiamente motivato  il  profilo  dell'ammissibilita'
delle questioni quanto al contrasto tra  l'art.  29,  secondo  comma,
della legge n. 1766 del 1927 e gli artt. 24, 111  e  117  Cost.,  non
potendo  sorgere  alcun  dubbio  sulle  questioni   di   legittimita'
sottoposte all'esame di questa Corte e,  di  conseguenza,  sul  thema
decidendum del giudizio costituzionale. 
    Autostrade   per   l'Italia   spa   prosegue   affermando    che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla  difesa  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, la Corte d'appello di Roma avrebbe  richiesto
una pronuncia  puramente  demolitoria,  limitata  alla  dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della
legge n. 1766  del  1927,  nella  parte  in  cui  prevede  il  potere
officioso del commissario. 
    Il  giudice  a  quo  avrebbe  pertanto  richiesto  di   accertare
l'illegittimita' costituzionale del permanere  della  "temporaneita'"
della soluzione offerta da questa Corte nel 1995,  tenuto  conto  del
contrasto  del  potere  officioso  attribuito  al   commissario   col
principio del giusto processo. 
    Autostrade  per  l'Italia  spa  segnala,  per   mero   tuziorismo
difensivo, che  anche  ove  la  pronuncia  richiesta  fosse  di  tipo
additivo la censura di legittimita' costituzionale  sarebbe  comunque
ammissibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che,  nel
caso di moniti al legislatore rimasti inascoltati, non ha  esitato  a
adottare sentenze additive, evitando la determinazione  di  ulteriori
pregiudizi (si richiama la sentenza n. 236 del 2016). 
    Nel merito, per quanto riguarda l'art. 111 Cost., Autostrade  per
l'Italia spa sostiene che, nel caso di specie, non  sussisterebbe  la
stretta connessione fra usi civici e tutela dell'ambiente prospettata
dall'Avvocatura. 
    La societa'  ricorda  che  la  disciplina  degli  usi  civici  e'
storicamente connessa alla gestione dominicale dei beni collettivi  e
delle  risorse  da  questi  ricavabili,  non  alla  loro   tutela   e
conservazione pel profilo della cura e della salvaguardia  ambientale
o paesaggistica, evidenziando che la stessa legge del 1927, novellata
piu' volte nel corso degli  anni,  non  contiene  alcun  richiamo  ai
termini «ambiente» e «paesaggio». 
    Sul  punto,  Autostrade  per  l'Italia  spa  evidenzia   che   la
disciplina degli usi  civici  e'  stata  recentemente  ricondotta  da
questa Corte alla materia «ordinamento civile», di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. (si richiama la sentenza n. 113  del
2018, resa su una questione relativa al  riparto  di  competenze  tra
Stato e regioni). 
    Per altro profilo, l'estraneita' degli  usi  civici  alla  tutela
dell'ambiente e del  paesaggio  sarebbe  confermata  dallo  sviluppo,
nell'ordinamento, di atti normativi -  quali  ad  esempio  il  codice
dell'ambiente e il codice dei beni culturali e del  paesaggio  -  che
sarebbero piu' idonei a tutelare l'ambiente  di  quanto  non  sia  la
normativa concernente gli usi civici.  Nella  memoria  si  sottolinea
che, infatti, al commissario non sarebbe confidato  alcun  potere  di
valutazione dei profili ambientali o del paesaggio e che la  corretta
prospettiva entro la quale andrebbe inquadrata  la  disciplina  degli
usi civici sarebbe quella «dominicale». 
    Ad avviso di Autostrade per l'Italia spa, il mero  richiamo  agli
usi civici, introdotto con l'art. 1, lettera h), della legge  n.  431
del 1985 (ora art. 142, comma 1, lettera h,  del  d.lgs.  n.  42  del
2004), non  inciderebbe  nella  tipologia  dei  poteri  conferiti  al
commissario dalla legge n. 1766 del 1927. 
    La   societa'   sostiene   che   la   permanenza   dell'art.   29
nell'ordinamento  produrrebbe  effetti  irragionevoli,  come  sarebbe
dimostrato proprio  dal  giudizio  a  quo,  nel  quale  la  decisione
adottata   dal   Commissario   avrebbe   conseguenze    irrimediabili
sull'infrastruttura  autostradale  (cioe'  sull'autostrada  A1,   che
sarebbe oggetto di demolizione), oggi in  concessione  ad  Autostrade
per l'Italia spa. 
    Inoltre,  la  societa'  sostiene  che  le  argomentazioni  svolte
dall'Avvocatura a difesa del  potere  officioso  del  commissario  si
porrebbero in diretto contrasto con il principio del giusto processo. 
    Nella memoria si richiamano le sentenze di questa Corte n. 179  e
n. 93 del 2024, n. 172 del 2023, n. 64, n. 16 e  n.  7  del  2022,  a
tenor delle quali occorre escludere che il giudice possa pronunciarsi
quando e' condizionato dalla «forza della prevenzione», cioe'  «dalla
tendenza a confermare una decisione o a  mantenere  un  atteggiamento
gia' assunto, derivante da valutazioni che sia stato  precedentemente
chiamato a svolgere in ordine  alla  medesima  res  iudicanda»  e  ad
assicurare «che le  funzioni  del  giudicare  siano  assegnate  a  un
soggetto "terzo", scevro di interessi propri  che  possano  far  velo
alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni
precostituite  in  ordine  alla  materia  su  cui  pronunciarsi»  (in
particolare, sentenza n. 172 del 2023). 
    Nella memoria si sottolinea che il giudice non puo' quindi essere
realmente terzo e imparziale se, come accadrebbe per  il  Commissario
agli usi civici, ha maturato un pre-giudizio in merito alle questioni
sulle quali e' chiamato a pronunciarsi. 
    Sussisterebbe poi una palese violazione dell'art. 24  Cost.,  nei
termini ricostruiti da questa Corte nella sentenza n. 133  del  1993,
ove si  legge  che  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  del
censurato art. 29 e' proponibile «anche  con  riguardo  all'art.  24,
secondo comma, della Costituzione coordinato con l'art. 3: nel nostro
caso la deroga alla regola di terzieta' del giudice tocca il  diritto
di difesa alterando la normale dialettica processuale, sia perche' la
domanda introduttiva del giudizio, formulata  dallo  stesso  giudice,
prefigura   il   contenuto   della   decisione,   sia   perche'    il
contraddittorio non si instaura in condizioni di parita' tra le parti
del rapporto sostanziale, bensi' tra queste, da un lato, e il giudice
dall'altro». 
    Infine, Autostrade per l'Italia spa evidenzia che, per i  profili
di terzieta' e imparzialita' del giudice, l'art. 6 CEDU e'  stato  al
centro di un'ampia  elaborazione  giurisprudenziale  da  parte  della
Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,  che  renderebbe  ineludibile
l'obbligo di  interpretazione  conforme  alla  Convenzione  ai  sensi
dell'art. 117 Cost., come ricostruito dalle sentenze n. 348 e n.  349
del 2007, precisando che  nel  caso  di  specie  non  rileverebbe  la
questione, pure affrontata dalla Corte, relativa alla possibilita' di
escludere  una  violazione  della  Convenzione  stessa   qualora   il
procedimento innanzi all'organo della cui imparzialita' si dubita sia
soggetto  a  un  ulteriore  controllo   da   parte   di   un   organo
giurisdizionale che abbia full jurisdiction e fornisca le garanzie di
cui all'art. 6, paragrafo 1, CEDU  (si  richiama  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo, prima sezione,  sentenza  4  ottobre  2007,  Forum
Maritime S.A. contro Romania; grande camera, sentenza 28 maggio 2002,
Kingsley contro Regno unito). Nei casi esaminati la Corte EDU avrebbe
infatti chiarito che  la  full  jurisdiction  presupporrebbe  che  il
giudice  del  gravame  sia  competente  ad  annullare  la   decisione
impugnata per difetto di terzieta' e imparzialita' e  a  rinviare  la
questione, per una nuova decisione, a un organo terzo  e  imparziale.
Detta condizione, ritiene la societa', non si verificherebbe nel caso
di specie, poiche' la Corte d'appello potrebbe al piu'  rimettere  la
causa dinanzi al medesimo Commissario agli usi civici, venendo  cosi'
a  mancare  l'elemento  essenziale  della   piena   giurisdizione   e
confermandosi, quindi, la violazione dell'art. 6 CEDU. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  241  del
2024) la Corte d'appello  di  Roma,  sezione  speciale  per  gli  usi
civici,  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 29, secondo  comma,  della  legge  n.  1766  del  1927,  in
riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 6 CEDU  e  all'art.  47  CDFUE,  laddove,  a  seguito  della
declaratoria di illegittimita'  costituzionale  da  parte  di  questa
Corte con la sentenza n. 46 del 1995, consente  al  commissario  agli
usi civici di avviare d'ufficio  i  procedimenti  giudiziari  ch'egli
stesso dovra' successivamente definire. 
    1.1.- La Corte d'appello di Roma riferisce di essere  chiamata  a
decidere sull'impugnazione da parte  della  societa'  Autostrade  per
l'Italia spa della sentenza 4 aprile 2022, n. 67, del Commissario per
la liquidazione degli usi civici per  le  Regioni  Toscana,  Lazio  e
Umbria,  che,  fra  l'altro,  ha   dichiarato   l'appartenenza   alla
«proprieta' collettiva dei naturali di Anagni»  di  alcuni  fondi  in
ragione del loro inserimento  entro  il  perimetro  originario  della
cosiddetta Selva Grande, o anche bosco di Anagni. 
    1.2.- La Corte rimettente riferisce che il gravame di  Autostrade
per l'Italia spa era affidato a cinque motivi e che vi si prospettava
l'illegittimita' costituzionale del menzionato art. 29, primo  comma,
della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui prevede l'iniziativa
d'ufficio del commissario agli usi civici. 
    Soggiunge che il Comune di Anagni  e  la  Regione  Lazio  avevano
chiesto il rigetto del reclamo. 
    1.3.- Tanto premesso, la Corte  d'appello  di  Roma  ritiene,  in
primis, che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  debbano
essere piu' correttamente riferite al  secondo  comma  dell'art.  29,
relativo ai poteri giurisdizionali del commissario. 
    1.4.-  Motiva,  poi,  sui  presupposti  di   promovimento   delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  prospettate  dalla  parte
privata. 
    In punto di rilevanza, assume che al  fine  della  decisione  sul
gravame  sarebbe  decisivo   lo   scioglimento   del   dubbio   sulla
legittimita'   costituzionale   della   norma   censurata,    poiche'
l'accoglimento delle questioni sollevate porrebbe nel nulla tutte  le
pregresse attivita' del Commissario. 
    1.5.- In punto di non manifesta infondatezza, la Corte rimettente
formula  talune  notazioni  ricostruttive  del  quadro  normativo   e
giurisprudenziale,  osservando  in  particolare  che  con   la   gia'
menzionata sentenza  n.  46  del  1995  questa  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29,  secondo  comma,  della
legge n. 1766  del  1927,  nella  parte  in  cui  non  consentiva  la
permanenza del potere del commissario agli usi civici  di  esercitare
d'ufficio la sua giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative previste dal primo comma  dell'articolo
medesimo. 
    In quella occasione - segnala la Corte d'appello di Roma - si era
evidenziato che  in  mancanza  del  potere  officioso  di  iniziativa
processuale del  commissario  nessun  organo  statale  sarebbe  stato
abilitato ad agire in via preventiva  per  la  tutela  dell'interesse
della collettivita' generale alla conservazione dell'ambiente. 
    La Corte rimettente, peraltro, osserva che in quella occasione si
era affermato che la confluenza nel commissario regionale di funzioni
di impulso processuale e di funzioni giudicanti  poteva  essere  solo
transitoriamente  giustificata  in  vista  di  una  nuova  disciplina
legislativa improntata a una  rigorosa  tutela  della  terzieta'  del
giudice. 
    1.6.-  Alla  luce  di  tali  premesse  ricostruttive,  la   Corte
d'appello  di  Roma  ritiene  che  siano  maturi  i  tempi  per   una
rimeditazione delle statuizioni della citata sentenza n. 46 del 1995,
onde evitare una permanente violazione del diritto di  difesa  e  del
diritto a un giudice terzo e imparziale. 
    1.7.- Il giudice a quo  assume  che  l'iniziativa  d'ufficio  del
commissario agli usi civici contrasterebbe con gli artt.  24,  111  e
117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU  e  all'art.  47
CDFUE, ed esclude la praticabilita' di un'interpretazione adeguatrice
della norma censurata. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e si e' costituita in giudizio la  societa'  Autostrade  per
l'Italia spa. 
    3.-   La   difesa   del   Presidente   del    Consiglio    oppone
all'ammissibilita' delle questioni due eccezioni. 
    3.1.- Per la prima, esse sarebbero inammissibili per  carenza  di
motivazione sulla non manifesta  infondatezza,  in  quanto  la  Corte
rimettente si sarebbe limitata a desumere la ritenuta  illegittimita'
costituzionale della norma censurata dal  mero  passaggio  del  tempo
rispetto  alla  sentenza  n.  46  del  1995,  senza  soffermarsi  sui
parametri costituzionali invocati. 
    Per la seconda,  esse  sarebbero  inammissibili  perche'  sarebbe
stata richiesta (peraltro  con  itinerario  argomentativo  incerto  e
contraddittorio) una pronuncia additiva in  difetto  dei  presupposti
che la legittimerebbero. 
    3.2.- Nessuna delle surriferite eccezioni e' fondata. 
    Non  la  prima.  Vero  e'  che  la  questione   di   legittimita'
costituzionale e' posta piu' nella forma dell'esegesi delle  pronunce
di   questa   Corte   e   dell'identificazione   della   nozione   di
«transitorieta'» ivi utilizzata che in quella della dimostrazione del
contrasto fra la norma censurata e i parametri costituzionali, ma non
e' meno vero che, per quanto intermediato da  questa  inusuale  forma
argomentativa, il confronto fra la  norma  censurata  e  i  parametri
evocati non manca. 
    Non  la   seconda.   Il   petitum   dell'ordinanza   e'   infatti
sufficientemente chiaro  e  quella  richiesta  dal  rimettente  e'  -
essenzialmente - un'ablazione del frammento di norma che consente  al
commissario agli usi  civici  di  esercitare  un  potere  di  impulso
processuale officioso. 
    Tanto la prima quanto la seconda eccezione devono pertanto essere
respinte. 
    4.- La problematica agitata nell'atto introduttivo  del  presente
giudizio non e' ignota a questa Corte, che piu' volte ha  avuto  modo
di pronunciarsi sul potere  di  iniziativa  processuale  in  capo  al
commissario agli usi civici in riferimento ai giudizi che  lo  stesso
e' chiamato a definire in qualita' di giudice. 
    Gia' la sentenza n. 73 del 1970 decise una questione  incidentale
di legittimita' costituzionale avente a oggetto gli artt. 27, primo e
ultimo comma, e 29, secondo comma, della legge n. 1766 del  1927,  in
riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 25  Cost.  Questa  Corte
era allora chiamata a  «rispondere  ai  quesiti:  se  sono  garantite
l'indipendenza e l'imparzialita' del commissario, in quanto  titolare
e nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali,  per  il  fatto  che
allo stesso organo sono  assegnate  o  dalla  stessa  persona  fisica
vengono esercitate funzioni amministrative, ed in particolare perche'
il  commissario  giudica  dopo  che  in  sede  amministrativa   abbia
ispezionato i luoghi in contesa o nominato un istruttore  perito  (in
sede di verifica demaniale) o delibato, senza modifiche, il  progetto
di legittimazione,  o  disposto  la  pubblicazione  del  progetto,  o
respinto le opposizioni al progetto e disposto la legittimazione».  A
tal proposito, si osservo' che «[l]a circostanza che  il  commissario
sia chiamato a giudicare e giudichi dopo che nella materia, in ordine
alla quale e' insorta la  controversia,  abbia  compiuto  atti  nello
svolgimento delle sue funzioni amministrative, non deve far  ritenere
che il commissario quale giudice non sia indipendente ovvero manchi o
sia messa in pericolo o in forse la sua imparzialita'», aggiungendo -
cio' che maggiormente rileva al fine della  pronuncia  sul  caso  che
oggi ci occupa - che «[e'] possibile [...] constatare che l'attivita'
giurisdizionale non e' condizionata  nei  suoi  contenuti  da  quella
amministrativa svolta in precedenza; e che (a conferma di  cio'),  in
fase giurisdizionale, sul  terreno  probatorio  il  commissario  puo'
esercitare d'ufficio un potere  inquisitorio  o  d'iniziativa  e  che
comunque le opposizioni lo richiamano in sede giurisdizionale a nuove
valutazioni in relazione ai vizi di  attivita'  che  gli  sono  stati
denunciati e sui quali  deve  esprimere  esclusivamente  la  volonta'
della legge riferita al  caso  concreto».  La  sovrapposizione  della
funzione giudicante a quella di iniziativa processuale - dunque - non
fu ritenuta fonte di un vizio di  legittimita'  costituzionale  delle
norme che la prevedevano. 
    La sentenza n. 398 del 1989 fece adesivo richiamo alla  pronuncia
ora indicata, osservando che «[p]ur  formulata  in  ordine  al  primo
comma dell'art. 27 della legge n. 1766 del 1927, la  ratio  decidendi
di   quella   sentenza   investiva   complessivamente   lo    statuto
istituzionale della figura del Commissario liquidatore, che e' quello
di un magistrato ordinario, assistito dalle  garanzie  costituzionali
dell'ordine giudiziario [...]». 
    La sentenza n. 133 del 1993 (intervenuta dopo la sentenza n.  395
del  1992,  che  fu  meramente  processuale)  si  pronuncio'  su  una
questione analoga a quella oggetto dell'odierno giudizio, a fronte di
un'ordinanza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione che
aveva «sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, "nella parte in
cui prevede che i giudizi davanti  ai  commissari  degli  usi  civici
possano essere promossi anche di  ufficio",  per  contrasto  con  gli
artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo  e  secondo  comma,
della Costituzione». In quella occasione si mise in luce  lo  stretto
collegamento fra poteri commissariali e tutela  dell'ambiente  e  del
paesaggio: «[a]ccanto agli interessi locali, di  cui  sono  diventate
esponenti le regioni, emerge l'interesse della collettivita' generale
alla  conservazione  degli  usi  civici  nella  misura  in  cui  essa
contribuisce alla salvaguardia  dell'ambiente  e  del  paesaggio.  Il
potere  dei  commissari   di   provvedere   d'ufficio   alla   tutela
giurisdizionale non e' riferibile  se  non  a  siffatto  interesse  -
sancito dall'art. 1 della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  che  ha
assoggettato a vincolo paesaggistico le zone gravate da usi civici  -
e, con esso, indirettamente, anche  all'interesse  delle  popolazioni
titolari dei diritti civici, non sempre coincidente con gli interessi
particolari portati dall'amministrazione regionale». 
    La titolarita' di un  potere  processuale  d'impulso,  nondimeno,
apparve problematica, poiche' «la deroga alla regola di terzieta' del
giudice tocca il diritto di difesa alterando  la  normale  dialettica
processuale,  sia  perche'  la  domanda  introduttiva  del  giudizio,
formulata  dallo  stesso  giudice,  prefigura  il   contenuto   della
decisione,  sia  perche'  il  contraddittorio  non  si  instaura   in
condizioni di parita' tra le parti del rapporto  sostanziale,  bensi'
tra queste, da un lato, e il giudice dall'altro»,  ma  la  Corte  non
ritenne di approdare a  «una  soluzione  meramente  caducatoria,  che
riserverebbe il potere di azione alle popolazioni interessate e  alle
regioni», poiche' il contemperamento dell'interesse  alla  protezione
dell'ambiente (e del paesaggio) e  dell'interesse  ad  assicurare  la
terzieta' del giudice avrebbe implicato «una  invasione  della  sfera
delle  scelte  riservate  alla  discrezionalita'  del   legislatore»,
potendo «avvenire secondo una  pluralita'  di  varianti».  Non  solo:
«indipendentemente dalle possibili varianti», si sarebbe trattato «di
un  intervento  nell'organizzazione  della  giustizia  manifestamente
estraneo ai poteri di questa Corte». 
    A tale pronuncia fece seguito la sentenza n. 46 del  1995,  sulla
quale le parti si sono ampiamente soffermate e che riveste importanza
particolare per la  definizione  del  presente  giudizio.  In  quella
occasione questa Corte mosse  dalla  presa  d'atto  della  «revisione
interpretativa dell'art. 29 della legge  sugli  usi  civici,  operata
dalla Corte di cassazione con la sentenza [28 gennaio 1994,  n.  858]
(e altre quattro di pari data, nn. 859, 860, 861, 862)  in  relazione
all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e  confermata  dalle  Sezioni
unite con le sentenze nn. 2131, 3690, 4394, 7913 e  9287  del  1994».
Una «revisione interpretativa» in  forza  della  quale  la  Corte  di
cassazione era giunta a escludere il potere di impulso processuale in
capo al commissario agli usi civici. Si poneva pertanto il  problema,
allora, della legittimita' costituzionale del censurato art. 29  alla
luce delle considerazioni che gia' la  precedente  giurisprudenza  di
questa  Corte   aveva   svolto   in   riferimento   all'essenzialita'
dell'intervento commissariale al fine di un'idonea  tutela  del  bene
ambiente. La sentenza n. 46 del 1995 ribadi' che «la  sovrapposizione
fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si  riflette  in  uno
specifico  interesse  unitario   della   comunita'   nazionale   alla
conservazione degli usi civici», aggiungendo che si  trattava  di  un
interesse «di cui e'  portatore  lo  Stato,  inconfondibile  con  gli
interessi locali di cui sono esponenti le Regioni». Rilevo', poi, che
«dagli  artt.  9  e   32   Cost.   non   discende,   come   soluzione
costituzionalmente obbligata, l'attribuzione  al  commissario  di  un
potere di impulso processuale» e che, anzi, la stessa sentenza n. 133
del  1993  aveva  «manifestato  dubbi  non  lievi  in   merito   alla
correttezza  di  questa  soluzione,  specialmente  sotto  il  profilo
dell'art. 24, secondo comma, Cost.», sollecitando  il  legislatore  a
intervenire  adottando  soluzioni   diverse   dal   conferimento   al
commissario agli  usi  civici  del  potere  di  impulso  processuale.
Nondimeno, aggiunse, «tra la situazione  ordinamentale  attuale  che,
violando il principio della  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e
degli interessi legittimi, non abilita alcun organo  dello  Stato  ad
agire davanti ai commissari  agli  usi  civici  per  la  salvaguardia
dell'interesse   della   comunita'   nazionale   alla   conservazione
dell'ambiente  naturale  nelle  terre  civiche  soggette  a   vincolo
paesaggistico, e la situazione anteriore, nella quale -  con  incerta
legittimita' dal punto di vista dell'art. 24, secondo  comma,  Cost.,
ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9
e 32 Cost. - il potere di iniziativa processuale era attribuito  agli
stessi commissari, e' preferibile allo stato la  seconda,  giusta  un
criterio  di  legittimita'  costituzionale  provvisoria  piu'   volte
applicato da questa Corte, "in attesa  del  riordino  generale  della
materia degli usi civici" preannunciato dall'art.  5  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491». Con la conseguenza  che  «la  confluenza  nel
giudice  anche  di  funzioni  di  impulso  processuale  puo'   essere
transitoriamente  giustificata  in  vista  di  una  nuova  disciplina
legislativa improntata a una "rigorosa  tutela  della  terzieta'  del
giudice" (cfr. in un contesto analogo, sentenze nn. 268  del  1986  e
172 del 1987)»  e  che  doveva  essere  «dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n.  1766  del
1927, nella parte in cui non consente la permanenza  del  potere  del
commissario agli  usi  civici  di  esercitare  d'ufficio  la  propria
giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni  delle  funzioni
amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo». 
    Di tale importante pronuncia questa Corte confermo' ripetutamente
le statuizioni. 
    Con l'ordinanza n. 117 del 1995, che si limito'  a  ricordare  la
precedente declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927. 
    Con la sentenza n. 345 del 1997, ove, premesso che «[g]ia' con la
sentenza n.  133  del  1993  questa  Corte  aveva  avvertito  che  la
giurisdizione  ufficiosa  in  via  principale  (da   tempo   divenuta
prevalente a causa del rallentamento del programma liquidatorio degli
usi civici)  riceve  nuova  autonoma  giustificazione  dall'interesse
della collettivita' nazionale alla conservazione  dell'ambiente,  per
la cui tutela le zone  gravate  da  usi  civici  sono  sottoposte  al
vincolo paesaggistico [...]», si ribadi' che  «[f]ra  la  situazione,
allora vigente, che non abilitava alcun organo dello Stato  ad  agire
davanti ai  commissari  agli  usi  civici  per  la  salvaguardia  del
menzionato interesse costituzionalmente  garantito  e  il  potere  di
iniziativa processuale ad essi attribuito, la Corte ha infatti scelto
questa  seconda  strada  "in  attesa  del  riordino  generale   della
materia", preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre  1993,  n.
491, dimostrandosi consapevole che le funzioni di impulso processuale
da parte del giudice si possono giustificare eccezionalmente, perche'
transitoriamente, in vista di  una  nuova  disciplina  improntata  al
principio della terzieta' del giudice», e si concluse nel  senso  che
«[q]uesta Corte non puo' quindi  non  ribadire  tali  argomentazioni,
nell'attesa che il legislatore riordini l'intera  materia,  pure  con
riguardo ai profili ordinamentali teste' menzionati». 
    Con l'ordinanza n. 21 del 2014, in cui: i) si diede atto  che  il
giudice allora rimettente aveva nuovamente contestato  il  potere  di
impulso processuale officioso in capo al commissario,  lamentando  la
violazione dell'art. 111 Cost. e chiedendo «una  rivalutazione  della
compatibilita' costituzionale della norma dell'art. 29 della legge n.
1766 del 1927, in considerazione del mutamento del contesto normativo
e ordinamentale in cui  e'  inserita  la  norma  censurata»;  ii)  si
riferi' che il rimettente  aveva  individuato  le  novita'  normative
rilevanti «nell'art. 6 della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il  4
novembre 1950, e nella nuova formulazione dell'articolo 111  Cost.  -
introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2  [...]»;
iii) si affermo' che, invece, «non e' ravvisabile  la  sopravvenienza
di alcun mutamento del quadro normativo che sia riconducibile ai  due
atti richiamati dal giudice rimettente», sia perche'  la  Convenzione
europea dei diritti  dell'uomo  era  di  gran  lunga  anteriore  alla
sentenza n. 46 del 1995 sia perche' «il novellato art. 111 Cost.  non
introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione  dei  valori
della terzieta' e della imparzialita'  del  giudice  [...]»;  iv)  si
ricordarono dunque le statuizioni  della  sentenza  n.  46  del  1995
quanto  alla  transitoria  giustificazione  del   contestato   potere
commissariale  in  vista  di  «una   nuova   disciplina   legislativa
improntata a una "rigorosa tutela della terzieta' del  giudice"»;  v)
si osservo' essere «vero che - nonostante siano passati  quasi  venti
anni  dalla  sentenza  n.  45  del  1995  -  tale  nuova   disciplina
legislativa non e' ancora intervenuta, mentre  si  e'  rafforzato  il
convincimento dell'inderogabilita' del principio di  terzieta'»;  vi)
si dichiaro' comunque inammissibile la questione perche' «il giudizio
da cui trae  origine  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
rimessa a questa Corte e' stato avviato nel 1993, prima che la norma,
avente  indubbia  natura  processuale,  fosse  messa  in  discussione
dinanzi a questa Corte». 
    Con la sentenza n. 113 del 2018, infine, nella quale,  richiamati
i precedenti: i) si osservo' come la Corte avesse «evidenziato che la
giurisdizione ufficiosa  in  via  principale  riceve  nuova  autonoma
giustificazione dall'interesse  della  collettivita'  nazionale  alla
conservazione dell'ambiente, per la cui tutela le zone gravate da usi
civici sono sottoposte al vincolo paesaggistico (sentenza n. 133  del
1993)»; ii) si preciso' che la Corte aveva «scelto  di  salvaguardare
il potere di iniziativa processuale dei  Commissari  "in  attesa  del
riordino generale della materia",  preannunciato  dall'art.  5  della
legge 4 dicembre  1993,  n.  491  (Conferimento  alle  regioni  delle
funzioni  amministrative  in  materia  di  agricoltura  e   pesca   e
riorganizzazione dell'Amministrazione  centrale),  sulla  base  della
consapevolezza che "le funzioni di impulso processuale da  parte  del
giudice   si   possono    giustificare    eccezionalmente,    purche'
transitoriamente, in vista di  una  nuova  disciplina  improntata  al
principio della terzieta' del giudice" (sentenza n. 345  del  1997)»;
iii) si constato' che «[i]l menzionato art. 5 della legge n. 491  del
1993 e' stato, tuttavia, abrogato dall'art. 1 del decreto legislativo
4 giugno 1997, n.  143  (Conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca  e  riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale)»; iv) si ribadi'  come  «il  novellato
art. 111 Cost. non  costituisse  un  nuovo  parametro  costituzionale
idoneo al superamento  del  criterio  di  "legittimita'  provvisoria"
della norma in esame, adottato dalla sentenza n. 46 del 1995»; v)  si
rilevo' che nel  caso  di  specie  vi  era  stato  un  impulso  degli
interessati, ma «[f]erma restando  la  richiamata  giurisprudenza  di
questa Corte in tema di poteri d'ufficio del Commissario». 
    5.- Questo esame della precedente giurisprudenza di questa  Corte
sul potere processuale officioso  del  commissario  agli  usi  civici
chiarisce la sostanza della questione ora riproposta.  Si  tratta  di
stabilire,  infatti,  se  non  si  siano  esaurite  le  ragioni   che
presiedevano alla temporaneita' secondo la sentenza n. 46 del 1995  e
se il fluire del tempo possa o debba indurre questa  Corte  a  mutare
indirizzo. In particolare, se  il  tempo  trascorso  sia  segnato  da
eventi  normativamente  rilevanti,   che   abbiano   determinato   un
significativo mutamento ordinamentale rispetto alla condizione in cui
fu resa la sentenza n. 46 del 1995. 
    5.1.- Occorre preliminarmente precisare  che  l'assunzione  della
pronuncia ora ricordata a esclusivo punto  di  riferimento  al  quale
commisurare  le  valutazioni  concernenti   il   fluire   del   tempo
costituisce un  errore  prospettico.  Risulta  infatti  da  tutta  la
ricordata   giurisprudenza   costituzionale    l'essenzialita'    del
riconoscimento al commissario agli usi civici di un potere  officioso
di impulso processuale al fine di un'adeguata  tutela  dell'ambiente.
Per essere piu' precisi: la giurisprudenza di questa Corte non ha mai
affermato che quella che lo prevedeva fosse  qualificabile  come  una
sorta di norma a contenuto costituzionalmente vincolato, ma ha  detto
che non si  poteva  prescindere  dal  conferimento  di  poteri  anche
officiosi di impulso processuale a un organo dello Stato, poiche'  la
natura  nazionale   dell'interesse   protetto   non   permetteva   di
accontentarsi  dell'iniziativa  di  soggetti  privati  e  di   organi
regionali o locali, che degli interessi di respiro nazionale non sono
- giuridicamente e logicamente - portatori. Con la  conseguenza  che,
in difetto di una previsione legislativa statale  che  conferisse  ad
altro  organo  dello  Stato  il  potere  in  questione,  quello   del
commissario agli usi civici doveva essere comunque salvaguardato. 
    Non e' controvertibile che nella giurisprudenza costituzionale si
sia costantemente richiamata  l'attenzione  del  legislatore  statale
sulla dubbia compatibilita' della  disciplina  in  questione  con  il
principio costituzionale della terzieta' del giudice, ma  altrettanto
costantemente la - pur insoddisfacente - condizione normativa che  ne
risultava  e'  stata  ritenuta  preferibile  a  quella  che   sarebbe
scaturita  da  una  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale.
Tanto, anche perche' - specie in  ambito  processuale  (si  veda,  da
ultimo, la sentenza n. 96 del 2025) - questa Corte non avrebbe potuto
identificare essa  stessa,  per  ovviare  al  vulnus,  una  soluzione
ispirata a un dato normativo gia' esistente, tali e tante essendo  le
alternative astrattamente disponibili che solo il legislatore avrebbe
potuto sceglierne  una,  nell'esercizio  della  sua  discrezionalita'
politica.  Ancorche'  in  via  transitoria,   dunque,   e   sino   al
sopravvenire di una riforma legislativa di  sistema,  il  regime  che
anche oggi e' oggetto di contestazione e' stato  sempre  giustificato
in  ragione  dell'importanza  dei  beni  costituzionali  cui   doveva
considerarsi servente. 
    5.2.- Tanto  precisato,  va  rilevato  che  la  Corte  rimettente
lamenta la violazione degli «artt. 24, 111 e 117 Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea», ma nel suo percorso  argomentativo
hanno rilievo anche gli artt. 9 e 32 Cost., sebbene  per  un  profilo
diverso da quello della loro assunzione a parametri delle prospettate
censure. Il giudice a  quo,  infatti,  opera  ampi  riferimenti  alla
sentenza n. 46 del 1995 di questa  Corte,  rilevando  che  in  quella
occasione erano state  messe  in  evidenza  le  «esigenze  di  tutela
ambientale poste dagli artt.  9  e  32  Costituzione»,  esigenze  che
avevano sollecitato la declaratoria di illegittimita'  costituzionale
dell'art. 29, secondo comma, della legge n.  1766  del  1927,  «nella
parte in cui non consente la permanenza del  potere  del  commissario
agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione  pur
dopo il trasferimento  alle  Regioni  delle  funzioni  amministrative
previste dal primo comma dell'articolo  medesimo».  Nel  pervenire  a
questo  risultato  additivo,  tuttavia,  si  era  osservato  che   il
conferimento del potere di iniziativa processuale al commissario agli
usi civici determinava una «confluenza nel giudice anche di  funzioni
di impulso processuale», tale da generare una  dubbia  compatibilita'
con l'art.  24  Cost.,  che  pero'  poteva  essere  «transitoriamente
giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa», in  forza
di un «criterio di legittimita' costituzionale provvisoria». 
    Nella sentenza n. 46  del  1995  non  si  faceva  menzione  anche
dell'art. 111 Cost., ma esso ha uno  stretto  legame  con  l'art.  24
Cost. e  non  a  caso  entrambi  gli  articoli  sono  adesso  evocati
dall'ordinanza di rimessione. 
    Orbene, due dei parametri che presidiano  i  beni  costituzionali
posti a raffronto dalla ricordata sentenza - cioe' quelli di cui agli
artt.  9  e  111  Cost.  -  sono  stati  successivamente  oggetto  di
revisione: il primo in forza della legge cost.  n.  1  del  2022;  il
secondo in forza della legge costituzionale 23 novembre  1999,  n.  2
(Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della
Costituzione). Occorre  pertanto  verificare  in  quale  misura  tali
operazioni di revisione costituzionale abbiano modificato  il  quadro
normativo che questa Corte deve considerare pel profilo dei parametri
rilevanti. Del resto, nel corso del giudizio le stesse parti si  sono
confrontate  sul  punto,  ossia  sulla  eventuale  sopravvenienza  di
consistenti  novita'  ordinamentali,  tali  da  imporre,  oggi,   una
soluzione diversa da quella seguita  in  passato.  Cosi',  mentre  la
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha  insistito  sulla
novellazione dell'art. 9 Cost. a opera della legge  cost.  n.  1  del
2022 e sulla peculiare centralita' ora  acquisita  dall'ambiente,  la
parte privata ha insistito sulla novellazione dell'art. 111  Cost.  a
opera della legge cost. n. 2 del 1999 e sulla riconosciuta importanza
del principio di terzieta' del giudice. 
    Entrambe   le   parti   hanno   prospettato   una   modificazione
dell'insieme dei principi costituzionali fondamentali (ad esempio,  a
pag. 15 dell'atto di intervento,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, rammemorando la sentenza di questa Corte n. 105  del  2024,
ha  fatto  espresso  riferimento  al  riconoscimento  della  «portata
innovativa  della  legge  11.2.2022  n.  1   nella   parte   in   cui
"costituzionalizza" direttamente, ponendolo fra  i  principi  primari
dell'ordinamento giuridico, il mandato di tutela dell'ambiente», e  a
pag. 4 della memoria di costituzione, Autostrade per l'Italia spa, ha
fatto espresso riferimento all'«introduzione del principio del giusto
processo»). 
    Queste    diverse    prospettazioni    meritano    una    distesa
considerazione. 
    5.2.1.- Occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco,  che
talora  gli  stessi  scritti  difensivi  delle   parti   tendono   ad
alimentare: ne' la revisione costituzionale del 1999 ne'  quella  del
2022 hanno determinato un'alterazione  della  consistenza  essenziale
dei principi fondamentali della nostra  Costituzione,  nonostante  il
principio di terzieta' sia intimamente connesso al diritto di difesa,
che sin dalla sentenza n. 46 del  1957  questa  Corte  ha  dichiarato
«fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili
della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto»,  e  nonostante
la sedes del novellato art. 9 Cost. sia proprio la parte della  Carta
che e' dedicata ai «Principi fondamentali». 
    Il  complesso  delle   previsioni   normative   che   scolpiscono
l'identita'  della  nostra  Costituzione  definisce  quelli  che   la
giurisprudenza di  questa  Corte  chiama  principi  «fondamentali»  o
«supremi», identificabili, nel corpo della Costituzione,  sulla  base
di saldi criteri interpretativi d'ordine  testuale  e  storico.  Tali
principi  «non  possono  essere  sovvertiti  o  modificati  nel  loro
contenuto essenziale neppure da leggi di revisione  costituzionale  o
da altre leggi costituzionali» (sentenza n. 1146 del  1988),  sicche'
costituiscono un  limite  assoluto  per  le  fonti  -  pur  di  rango
costituzionale -  previste  dall'art.  138  Cost.  L'identita'  della
Costituzione e' pertanto definita, nel  suo  «contenuto  essenziale»,
una volta per tutte dalla Costituzione stessa,  senza  che  le  leggi
costituzionali o di revisione  costituzionale,  ancorche'  libere  di
innovare  anche  significativamente  le  previsioni   costituzionali,
possano in alcun modo legittimamente scalfirla o  alterarla,  tant'e'
vero che, qualora fossero in contrasto con l'insieme  delimitato  dei
principi   fondamentali   (supremi),   sarebbero   costituzionalmente
illegittime (sull'immodificabilita' di tali principi, fra  le  altre,
oltre alla citata sentenza n. 1146 del 1988, le sentenze n.  159  del
2023, n. 115 del 2018, n. 118 del 2015, n. 238 del 2014, n.  134  del
2002, n. 203 del 1989 e l'ordinanza n. 24 del 2017). Se a  una  legge
costituzionale o di revisione costituzionale fosse consentito  farlo,
infatti, essa introdurrebbe un nuovo limite alle successive leggi  di
revisione  costituzionale,  ponendosi  come  condizione  della   loro
legittimita' pur essendo pariordinata. Sennonche',  il  regime  delle
condizioni di legittimita' delle fonti  di  rango  costituzionale  e'
definito direttamente dalla Costituzione e non e' nella  loro  libera
disponibilita': eccezion fatta per  la  Costituzione,  nessuna  fonte
puo' essere ministra del  proprio  regime  normativo  (della  propria
"forza" e del proprio "valore"), che dipende sempre  dalla  fonte  di
rango superiore. 
    5.2.2.- Ne' la novella del 1999  ne'  quella  del  2022,  dunque,
hanno  potuto  alterare  la  consistenza  dell'insieme  dei  principi
fondamentali  (supremi),  che  deve   essere   pertanto   considerato
esattamente   il   medesimo   ch'ebbe   di   fronte   la   precedente
giurisprudenza di questa Corte. La modificazione  delle  disposizioni
che definiscono quei principi e la loro evoluzione nella  dinamicita'
del divenire storico sono sempre possibili, ma a condizione  ch'essi,
come si e'  detto,  non  siano  «sovvertiti  o  modificati  nel  loro
contenuto  essenziale»  (sentenza  n.  1146  del   1988).   Contenuto
essenziale che - ovviamente - muterebbe ove l'insieme delimitato  dei
principi  fosse  a  disposizione  delle  leggi  costituzionali  o  di
revisione costituzionale. 
    5.2.3.- Non  solo:  in  concreto  e  nello  specifico,  ferme  le
considerazioni d'ordine generale che precedono, entrambe  le  novelle
costituzionali non hanno fatto altro che confermare  e  ulteriormente
precisare quanto la Costituzione gia' prevedeva. 
    Per quanto riguarda la terzieta' del  giudice,  questa  Corte  ha
piu' volte evidenziato  che  il  novellato  art.  111  Cost.  non  ha
introdotto un'innovazione  del  contenuto  essenziale  del  principio
supremo che gli e' sotteso (sentenza n. 240 del 2003, ordinanze n. 21
del 2014, n. 168 del 2002 e n. 75 del  2002),  pur  esplicitando  con
nettezza l'importanza  delle  sue  singole  specificazioni,  con  non
trascurabili effetti normativi (sia perche', in generale,  il  giusto
processo e' ormai desumibile direttamente dal testo costituzionale  e
non solo in via d'interpretazione sistematica, sia  perche'  lo  sono
gli  altri  principi  che  ne  costituiscono   specificazione).   Ne'
un'innovazione  di  detto  contenuto  essenziale  e'  derivata  dalla
novellazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    Per quanto riguarda il principio della tutela dell'ambiente, gia'
prima della legge cost. n. 1 del 2022, si e'  chiarito  (sentenza  n.
126 del 2016) che, sebbene il testo originario della Costituzione non
contenesse  il  lemma  "ambiente"   ne'   disposizioni   direttamente
finalizzate   a   proteggere    l'ecosistema,    la    giurisprudenza
costituzionale aveva gia' riconosciuto (sentenza n. 247 del 1974)  la
«preminente rilevanza accordata nella Costituzione alla  salvaguardia
della  salute  dell'uomo  (art.  32   citato)   e   alla   protezione
dell'ambiente in cui questi vive (art. 9, secondo comma)», quali beni
costituzionali primari (sentenza n. 210 del 1987). La sentenza n. 105
del 2024, poi, ha affermato con chiarezza che «[l]a riforma del  2022
consacra direttamente nel testo  della  Costituzione  il  mandato  di
tutela dell'ambiente, inteso come bene  unitario,  comprensivo  delle
sue  specifiche  declinazioni  rappresentate   dalla   tutela   della
biodiversita' e degli ecosistemi, ma  riconosciuto  in  via  autonoma
rispetto al paesaggio  e  alla  salute  umana,  per  quanto  ad  essi
naturalmente connesso; e  vincola  cosi',  esplicitamente,  tutte  le
pubbliche autorita' ad attivarsi in vista della sua efficace difesa».
In questo modo si e' ulteriormente messo in evidenza che la revisione
del 2022 ha solo inserito "direttamente" nel testo della Costituzione
un mandato di tutela ambientale che le preesisteva. Tanto, anche qui,
con  effetti  normativi  tutt'altro  che  trascurabili  (sia  perche'
l'obbligazione di tutela ambientale e' ormai desumibile  direttamente
dal  testo  costituzionale  e  non  solo  in  via   d'interpretazione
sistematica, sia perche' si fa ora esplicito riferimento alla  tutela
della biodiversita', degli ecosistemi, e  degli  animali),  ma  senza
alcuna incidenza su numero ed  essenza  dei  principi  costituzionali
fondamentali (supremi). 
    Alla luce di quanto sin qui rilevato,  deve  escludersi  che  nel
corso  del  tempo  si  siano  prodotte  modifiche   normative   cosi'
essenziali da imporre un ripensamento  delle  conclusioni  raggiunte,
quanto   alla   problematica   qui   esaminata,   dalla    precedente
giurisprudenza di questa Corte, ora  come  allora  fronteggiandosi  i
medesimi principi costituzionali. 
    6.- Ci si deve nondimeno domandare  se  proprio  il  decorso  del
tempo abbia in se' determinato una condizione diversa da  quella  del
passato,  suggerendo  un  corrispondentemente  diverso   esito.   Per
rispondere a questo  interrogativo  occorre  rapidamente  soffermarsi
sulla genesi della norma oggetto di censura. 
    Il contenuto normativo dell'art. 29, secondo comma,  della  legge
n. 1766 del 1927, oggi sottoposto allo  scrutinio  di  questa  Corte,
risulta dalla combinazione dell'originario testo della norma di legge
e dell'addizione operata dalla piu' volte ricordata  sentenza  n.  46
del 1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma
«nella parte in  cui  non  consente  la  permanenza  del  potere  del
commissario agli  usi  civici  di  esercitare  d'ufficio  la  propria
giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni  delle  funzioni
amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo». 
    Tale essendo  la  vicenda  normativa  rilevante  e  ancorche'  la
sentenza  n.  46  del  1995  facesse   esplicito   riferimento   alla
"provvisorieta'" delle  soluzioni  adottate,  ci  si  deve  chiedere,
d'ufficio, se  la  questione  proposta  dal  giudice  rimettente  sia
ammissibile alla luce dell'art. 137, terzo comma, Cost., a tenor  del
quale «[c]ontro  le  decisioni  della  Corte  costituzionale  non  e'
ammessa alcuna impugnazione»: poiche' la  norma  che  ne  e'  oggetto
risulta dall'addizione operata da  una  pronuncia  di  questa  Corte,
occorre domandarsi se la  quaestio  de  legitimitate  oggi  sollevata
costituisca, in realta', un non consentito mezzo di  impugnazione  di
una pronuncia  costituzionale.  A  tal  proposito  si  deve  tuttavia
osservare che questa Corte, pur ribadendo  sia  che  il  «tendenziale
rispetto  dei  propri  precedenti»  e'   funzionale   ad   assicurare
autorevolezza alla giurisdizione costituzionale (sentenza n. 203  del
2024; analogamente sentenza n. 24  del  2025)  sia  che  le  pronunce
costituzionali non sono soggette ad alcun gravame (sentenza n. 29 del
1998), gia' in passato ha precisato che (sia pure «in presenza di una
pronuncia di rigetto») l'effetto preclusivo  alla  riproposizione  di
questioni nel corso dello stesso giudizio, desumibile dall'art.  137,
terzo comma, Cost., opera soltanto allorche' risultino identici tutti
e  tre  gli  elementi  che  compongono  la  questione:  «ossia  norme
censurate, profili di incostituzionalita'  dedotti  e  argomentazioni
svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalita'» (sentenza n. 66
del 2019; si veda altresi' la sentenza n.  270  del  2022).  Piu'  di
recente, si e' chiarito che sono giustificabili mutamenti rispetto  a
precedenti statuizioni allorche' sussistano «ragioni  di  particolare
cogenza che rendano non piu' sostenibili le soluzioni precedentemente
adottate» rinvenibili, ad esempio, nel caso di «inconciliabilita' dei
precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza  di
questa Corte o di quella delle Corti europee»,  di  «mutato  contesto
sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione  o  -
comunque - il sopravvenire  di  circostanze,  di  natura  fattuale  o
normativa, non considerate in precedenza»  o,  ancora,  nel  caso  di
«maturata consapevolezza sulle  conseguenze  indesiderabili  prodotte
dalla giurisprudenza pregressa» (sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del
2024). 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono,  si  deve  dunque
ritenere che le questioni oggetto del  presente  giudizio  siano  per
questo profilo ammissibili, poiche' esse sono state sollevate proprio
nella   prospettiva   della    necessita'    di    un    ripensamento
giurisprudenziale in ragione  del  ritenuto  mutamento  del  contesto
normativo e del fluire del tempo. 
    7.- S'e' gia' detto che  deve  escludersi  qualunque  alterazione
dell'originario  ordine  costituzionale  dei  principi   fondamentali
(supremi) nonostante la sopravvenienza delle leggi  cost.  n.  2  del
1999 e n. 1 del 2022, sicche' occorre ora chiedersi solo se lo stesso
fluire del tempo abbia determinato in  se'  una  condizione  tale  da
suggerire un ripensamento delle conclusioni raggiunte da questa Corte
con le pronunce  ricordate  al  punto  4.  L'interrogativo  e'  stato
oggetto del confronto fra le parti e si radica nelle  statuizioni  di
alcune di tali decisioni. 
    Rilevano, a tal proposito, la sentenza n.  133  del  1993,  nella
quale si e' evidenziato che «la deroga alla regola di  terzieta'  del
giudice tocca il diritto di difesa alterando  la  normale  dialettica
processuale,  sia  perche'  la  domanda  introduttiva  del  giudizio,
formulata  dallo  stesso  giudice,  prefigura  il   contenuto   della
decisione,  sia  perche'  il  contraddittorio  non  si  instaura   in
condizioni di parita' tra le parti del rapporto  sostanziale,  bensi'
tra queste, da un lato, e il giudice dall'altro»; la sentenza  n.  46
del 1995, nella quale si e' parlato di  «legittimita'  costituzionale
provvisoria», di «attesa del riordino generale  della  materia  degli
usi civici» e di una sovrapposizione  di  funzioni  giudicanti  e  di
impulso   processuale    che    poteva    essere    «transitoriamente
giustificata»; la sentenza n. 345 del 1997, nella quale si e' parlato
nuovamente di «attesa che il legislatore riordini l'intera  materia»;
l'ordinanza n.  21  del  2014,  nella  quale  si  sono  ricordate  le
statuizioni della sentenza n. 46 del  1995  quanto  alla  transitoria
giustificazione del contestato potere commissariale in vista di  «una
nuova disciplina legislativa improntata a una "rigorosa tutela  della
terzieta' del giudice"» e  si  e'  osservato  che  «nonostante  siano
passati quasi venti anni dalla sentenza n. 45 [recte: 46] del 1995  -
tale nuova disciplina legislativa non e' ancora  intervenuta,  mentre
si e' rafforzato il convincimento dell'inderogabilita' del  principio
di terzieta'»; la sentenza  n.  113  del  2018,  nella  quale  si  e'
precisato che la Corte aveva «scelto di salvaguardare  il  potere  di
iniziativa  processuale  dei  Commissari  "in  attesa  del   riordino
generale della materia", preannunciato  dall'art.  5  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491 [...], sulla base della consapevolezza che  "le
funzioni di impulso processuale  da  parte  del  giudice  si  possono
giustificare eccezionalmente, purche' transitoriamente, in  vista  di
una nuova disciplina improntata  al  principio  della  terzieta'  del
giudice"». 
    E' sulla base di tali affermazioni che  la  rimettente  prospetta
una sorta di illegittimita' costituzionale legata al tempo, in quanto
«[q]uel bilanciamento di interessi, che la  Corte  costituzionale  ha
ritenuto accettabile solo  in  via  transitoria  e  in  vista  di  un
generale riordino della  materia,  si  e'  quindi  tramutato  in  una
permanente violazione del diritto di  difesa  e  del  diritto  ad  un
giudice terzo e imparziale; la disciplina che poteva essere  ritenuta
conforme    a    Costituzione    solo    "eccezionalmente,    purche'
transitoriamente" e' ormai divenuta definitivamente stabile». 
    Quel che occorre rilevare e', pero', che le esigenze che  avevano
indotto   questa   Corte   alla   declaratoria   di    illegittimita'
costituzionale additiva pronunciata con la sentenza n.  46  del  1995
non sono mutate. Ora come allora, infatti,  l'interesse  alla  tutela
del bene ambiente e' nazionale e non solo  regionale  o  locale;  ora
come allora si  avverte  la  necessita'  che  nazionale  e  non  solo
regionale  o  locale  sia  il  soggetto  istituzionale  chiamato   ad
attivarsi per assicurare detta tutela; ora come allora, in difetto di
soluzioni diverse apprestate dal legislatore,  tale  necessita'  puo'
essere soddisfatta, allo stato, dal  conferimento  di  un  potere  di
impulso processuale al commissario agli usi civici (ferma restando la
legittimazione  degli  enti  esponenziali   dei   domini   collettivi
riconosciuta dalla legge  n.  168  del  2017).  E'  evidente  che  la
sovrapposizione di funzioni  giudicanti  e  di  funzioni  di  impulso
processuale genera significative linee di tensione con il diritto  di
difesa e il principio della terzieta' del giudice, che suggerirebbero
ben altre opzioni legislative, ma il punto resta oggi il medesimo del
passato: trattasi di opzioni che vanno ascritte al  legislatore,  non
ravvisandosi  una  soluzione   costituzionalmente   compatibile   che
assicuri, allo stesso tempo, l'adeguata tutela del bene-ambiente e la
corretta articolazione delle funzioni giurisdizionali.  L'ostacolo  a
un intervento di questa Corte non e' costituito dall'esistenza di  un
ambito    discrezionale    riservato    al    legislatore,     bensi'
dall'impossibilita' di costruire per via di pronuncia  costituzionale
e senza esercitare  scelte  politiche  un  "sistema"  protettivo  dei
domini collettivi in quanto beni ambientali che  assicuri  anche  una
piena armonia con gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. 
    Ne' varrebbe obiettare che la  pregressa  giurisprudenza  avrebbe
"tollerato" la sovrapposizione di funzioni giudicanti e  di  funzioni
di impulso processuale solo sino all'avvento di una riforma  generale
della materia e che tale riforma generale sarebbe sopravvenuta con la
legge n.  168  del  2017.  Anzitutto,  questa  interpretazione  della
pregressa giurisprudenza non e' confortata da  saldi  dati  testuali,
ben potendosi  sostenere  che  non  gia'  l'avvento  di  una  riforma
generale  fosse  inteso  come  il  dies  ad  quem  della  transitoria
giustificabilita' della sovrapposizione qui oggetto di contestazione,
bensi' l'avvento  di  una  riforma  generale  recante  una  specifica
previsione normativa dedicata all'iniziativa processuale a tutela dei
beni d'uso civico da parte di un organo statale. In secondo luogo, il
dubbio ora prospettato e' rafforzato dal fatto che la  legge  n.  168
del 2017 e' anteriore alla sentenza n. 113 del 2018, che ha potuto  e
dovuto tenerne conto, ma non per questo ha mutato indirizzo.  Infine,
che detta legge costituisca l'attesa riforma  generale  e'  discusso,
non foss'altro perche' essa non ha disposto l'abrogazione della legge
n. 1766 del 1927 e - anzi - non ha operato un compiuto  coordinamento
con le sue previsioni normative. 
    Le questioni incidentali di legittimita' costituzionale di cui in
epigrafe devono pertanto dichiararsi inammissibili. 
    8.- Tale declaratoria di  inammissibilita'  non  deve  ovviamente
indurre a sottovalutare  la  serieta'  della  disarmonia  determinata
dalla piu' volte segnalata sovrapposizione di funzioni  giudicanti  e
di funzioni di impulso processuale.  Questa  Corte  ha  ripetutamente
sollecitato il legislatore a intervenire, anche  prospettando  alcune
delle possibili soluzioni normative. In particolare, si e'  messo  in
evidenza  che  avrebbero  potuto   costituire   possibili   soluzioni
l'istituzione  dell'ufficio  del   pubblico   ministero   presso   il
commissario agli usi civici, lasciando a quest'ultimo il solo compito
di giudicare, oppure l'abolizione della  giurisdizione  speciale  del
commissario,  lasciandogli   soltanto   il   potere   di   iniziativa
processuale, cioe' «trasformandolo in  un  organo  specializzato  del
pubblico ministero presso il tribunale ordinario»  (sentenza  n.  133
del 1993). 
    Nonostante  il  fermo  invito  formulato  da  questa  Corte,   il
legislatore ha continuato a rimanere inerte. Tale inerzia non risulta
in armonia con il dovere di leale collaborazione, la  cui  osservanza
deve ispirare le relazioni fra tutti i poteri dello  Stato  (sentenze
n. 410 e n. 110 del 1998 - che parlano  di  principio  di  lealta'  e
correttezza -, n. 139 del 1990, n. 35 del 1972, n. 168 del 1963) e in
particolare quelle fra legislatore e giudice costituzionale (sentenza
n. 242 del 2019, ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del  2018).  Essa
costituisce anche una scelta problematica per lo stesso  legislatore,
poiche'  nelle  complesse  societa'  contemporanee  la  capacita'  di
rispondere ai bisogni dei cittadini costituisce una parte  essenziale
della sua legittimazione. 
    L'intervento  del  legislatore  e'   particolarmente   necessario
perche' l'innesto di un istituto premoderno come l'uso  civico  o  il
dominio collettivo sul  tronco  del  diritto  moderno  e'  fatalmente
problematico e, per attecchire correttamente, abbisognerebbe  di  una
sapiente opera di coordinamento legislativo. Inoltre,  la  disciplina
introdotta dalla legge n.  1766  del  1927  ha  subito  una  evidente
torsione (cosi' gia' le sentenze n. 152 del 2024 e n. 119 del  2023):
concepita essenzialmente allo  scopo  della  liquidazione  degli  usi
civici, essa ha  finito  per  rovesciarsi  in  normativa  soprattutto
protettiva della loro esistenza e  del  loro  mantenimento  (ora,  in
ispecie, nella forma del dominio collettivo), senza che - pero' -  se
ne aggiornassero adeguatamente  i  contenuti.  Si  sono  cosi'  posti
all'amministrazione e alla giurisdizione notevoli  problemi,  che  la
legge n. 168 del 2017, priva - come accennato  -  del  respiro  della
riforma  di  carattere  generale,  non  ha  consentito  di  risolvere
appieno. E' pertanto  stringente  l'esigenza  che  sia  adempiuto  il
dovere del  legislatore  di  intervenire  organicamente  in  materia,
ponendo ordine in un settore normativo nel quale si  sovrappongono  e
confliggono, in una con  l'esigenza  della  corretta  amministrazione
della giustizia, l'interesse delle comunita' locali, il  fondamentale
interesse  nazionale  alla  tutela  del  bene-ambiente,   l'interesse
privato e pubblico  alla  protezione  della  proprieta',  l'interesse
privato e pubblico  all'esercizio  dell'attivita'  economica  e  alla
realizzazione delle opere  pubbliche  e  delle  infrastrutture  delle
quali nessuna comunita' politica puo' fare a meno.