ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), promosso dal Giudice  dell'udienza
preliminare del  Tribunale  ordinario  di  Pesaro,  nel  procedimento
penale a carico di E. A., con ordinanza del 30 ottobre 2024, iscritta
al n. 216 del registro ordinanze 2024  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2024. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del  7  luglio  2025  la  Giudice
relatrice Maria Alessandra Sandulli; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 30 ottobre 2024, iscritta  al  n.  216  del
registro ordinanze 2024,  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale ordinario di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 16, comma 7, del decreto  legislativo  delegato  25  luglio
1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), «nella parte in  cui  (diversamente  da  quanto  previsto
dall'art. 13, comma 3-quater, con riferimento all'analoga  situazione
processuale  del  soggetto  nei  cui  confronti  sia  stata  eseguita
l'espulsione amministrativa ai sensi  dell'art.  13,  comma  3),  non
prevede che nei confronti dello straniero sottoposto  a  procedimento
penale,  nei  casi  previsti  dal  comma  5,   acquisita   la   prova
dell'avvenuta  esecuzione  del  decreto  di  espulsione  e   rilevata
l'insussistenza di  inderogabili  esigenze  processuali,  se  non  e'
ancora stato emesso il decreto che dispone il  giudizio,  il  giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere». 
    2.-  Il  giudice  rimettente  espone  di  dover  decidere   sulla
richiesta di rinvio a giudizio, esercitata dal pubblico ministero nei
confronti di E. A., cittadino nigeriano  imputato  del  reato  punito
dall'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  9
ottobre  1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza),  per
aver posto in  essere  plurime  condotte  di  detenzione  illecita  e
cessione reiterata di cocaina. All'udienza, prima  dell'inizio  della
discussione, l'imputato  era  stato  dichiarato  assente,  in  quanto
espulso dal territorio italiano in esecuzione  del  decreto,  con  il
quale il Magistrato di sorveglianza di Ancona, avendo  riscontrato  i
presupposti richiesti dall'art. 16, comma 5,  t.u.  immigrazione,  ne
aveva ordinato l'espulsione  quale  sanzione  alternativa  alla  pena
residua  della  reclusione,  relativa  a  un   diverso   procedimento
esecutivo avviato dalla Procura della  Repubblica  presso  lo  stesso
Tribunale. Il pubblico ministero  e  il  difensore,  quindi,  avevano
chiesto l'emissione di sentenza di non luogo a  procedere,  invocando
l'applicazione analogica dell'art. 13, comma 3-quater,  dello  stesso
testo unico. 
    3.- Sulla rilevanza, il giudice a quo osserva che  l'accoglimento
della questione prospettata consentirebbe all'imputato di beneficiare
della speciale declaratoria di  improcedibilita'  dell'azione  penale
rispetto alla prosecuzione del processo a suo  carico,  tenuto  conto
che l'ordine di espulsione, impartito dal Magistrato di  sorveglianza
ai  sensi  dell'art.  16,  comma  7,  t.u.  immigrazione,  era  stato
definitivamente confermato con  ordinanza  collegiale  ed  era  stato
eseguito. 
    4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente esclude
di poter procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata
atteso che la Corte di  cassazione  ha  costantemente  affermato  che
l'art.  13,  comma  3-quater,  t.u.  immigrazione,  facendo  espresso
riferimento ai commi 3, 3-bis e 3-ter, puo' trovare applicazione solo
nei casi di  espulsione  amministrativa  e  non  e'  estensibile  per
analogia alle ipotesi di espulsione sostitutiva  o  alternativa  alla
detenzione. 
    5.- L'ordinanza, quindi, ripercorre la giurisprudenza  di  questa
Corte e della Corte  di  legittimita'  relativa  alla  ratio  e  alla
portata applicativa del suddetto art. 13, individuato  quale  tertium
comparationis, al fine del vaglio di compatibilita' con il  principio
di uguaglianza sostanziale  e  di  ragionevolezza  delle  scelte  del
legislatore in relazione all'art. 3 Cost. 
    Si ricorda che, nella formulazione originaria, l'indicato art. 13
nulla  disponeva  con  riferimento  alla  procedibilita'  dell'azione
penale  per  eventuali  reati  commessi  dall'immigrato   irregolare.
Sicche',  l'intervenuta  espulsione  dello   straniero   e   la   sua
conseguente  assenza  dal  territorio  italiano  non  costituiva   un
impedimento alla procedibilita' dell'azione penale,  che  seguiva  le
regole ordinarie. L'esercizio del diritto  di  difesa  era  garantito
dall'art. 17 t.u. immigrazione, che, anche attualmente, consente allo
straniero, sottoposto a procedimento penale, di rientrare  in  Italia
per il tempo strettamente necessario a partecipare al giudizio  o  al
compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. 
    Espone, poi, il rimettente che, successivamente, con le modifiche
introdotte  dalla  legge  30  luglio  2002,  n.  189  (Modifica  alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo),  la  disciplina  di
contrasto all'immigrazione irregolare e' stata  inasprita,  favorendo
il piu' possibile l'espulsione dell'immigrato irregolare imputato  di
un  reato  e,  nello  stesso  tempo,  limitandone  il   rientro   per
presenziare al processo a suo carico. Infatti, da un lato, sono state
ridimensionate le «inderogabili  esigenze  processuali»  che  possono
impedire  il  rilascio  del  nulla  osta  all'espulsione   da   parte
dell'autorita' giudiziaria, salvi comunque  i  casi  del  particolare
rilievo dell'interesse della persona offesa, e, dall'altro, e'  stato
introdotto all'art. 13 t.u. immigrazione il comma 3-quater, il  quale
stabilisce  che  il  giudice,  acquisita   la   prova   dell'avvenuta
esecuzione del decreto di espulsione, se non e' stato  ancora  emesso
il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia una  sentenza  di
non  luogo  a  procedere.   Inizialmente,   tale   meccanismo   aveva
un'operativita' piu' limitata, poiche' il comma 3-sexies del medesimo
art. 13 impediva l'esecuzione dell'espulsione quando il  procedimento
penale riguardava reati particolarmente gravi, ossia uno o  piu'  dei
delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a),  del  codice  di
procedura  penale,  nonche'  dall'art.  12  t.u.  immigrazione.  Era,
quindi, lo stesso legislatore che, nel bilanciamento tra la  ritenuta
esigenza di tenere  fuori  dal  territorio  dello  Stato  l'immigrato
irregolare  gia'  espulso   e   il   principio   dell'obbligatorieta'
dell'azione  penale,  affermava  la  prevalenza  di  quest'ultimo  in
presenza  di  reati  particolarmente  gravi  e   dei   reati   tipici
dell'immigrazione. Il comma 3-sexies  e'  stato,  tuttavia,  abrogato
dall'art. 3, comma 7,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144
(Misure urgenti per  il  contrasto  del  terrorismo  internazionale),
convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155. 
    6.-  L'ordinanza  rimarca,  quindi,  che  il  comma  3-quater  ha
introdotto   una   fattispecie   di   sopravvenuta   improcedibilita'
dell'azione penale per il reato commesso nel territorio  dello  Stato
dall'immigrato   irregolare,   allorche'   l'esecuzione   della   sua
espulsione amministrativa intervenga prima dell'emissione del decreto
che dispone il giudizio, sempre  che  non  sussistano  le  condizioni
ostative previste dal comma 3 del medesimo  art.  13  e  non  risulti
prevalente l'interesse della persona offesa.  Osserva,  infatti,  che
non si tratterebbe di una sorta  di  immunita'  dalla  giurisdizione,
bensi' della risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore,
tra l'esigenza di limitare il rientro dell'immigrato  irregolare  nel
territorio dello Stato una volta che l'espulsione e' stata eseguita e
la necessita' che i reati da esso commessi  nel  medesimo  territorio
siano puniti (richiamando, a tal fine, l'ordinanza n. 142 del 2006  e
la sentenza n. 270  del  2019  di  questa  Corte,  nonche'  Corte  di
cassazione, quinta sezione penale, sentenza 7 maggio-12 luglio  2021,
n. 26519). 
    7.-  Il  rimettente  passa,   poi,   a   ricostruire   l'istituto
dell'espulsione alternativa alla detenzione, prevista  dall'art.  16,
comma   5,   t.u.   immigrazione,   ripercorrendo   la    consolidata
giurisprudenza di legittimita', stabilmente  assestata  nel  ritenere
che  essa  abbia  natura   sostanzialmente   amministrativa   e   non
trattamentale,   essendo    finalizzata    alla    diminuzione    del
sovraffollamento  carcerario  e  restando,   percio',   estranea   al
finalismo rieducativo (si richiama il filone interpretativo  espresso
dall'ordinanza  di  questa  Corte  n.  226  del   2004,   nel   senso
dell'estraneita'  di  questo  strumento  al  sistema   delle   misure
alternative alla  detenzione,  nonche'  Corte  di  cassazione,  prima
sezione penale, sentenza  14  settembre  2021-10  febbraio  2022,  n.
4645). In particolare, tale provvedimento e' adottato dal  magistrato
di sorveglianza nei confronti dello straniero condannato  (anche  con
sentenza non definitiva) per uno dei reati previsti dal  testo  unico
in materia di immigrazione e dall'art. 407, comma 2, lettera a), cod.
proc.  pen.,  fatte  salve  una  serie  di  eccezioni   espressamente
indicate, e destinato a scontare una pena detentiva non  superiore  a
due anni, previo riscontro delle condizioni che, ai  sensi  dell'art.
13,   comma   2,   t.u.   immigrazione,   legittimano    l'espulsione
amministrativa. La pena si estingue dopo dieci anni, a condizione che
lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio  dello
Stato, poiche' in tal caso, in forza dell'art. 16, comma 8, lo  stato
di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. 
    Dal complesso delle disposizioni dettate dall'indicato  art.  16,
il rimettente desume  la  natura  ibrida  dell'espulsione  in  esame,
osservando che essa condivide con  le  ordinarie  misure  alternative
alla detenzione il solo carattere di  intervento  modificativo  della
pena nella fase dell'esecuzione penitenziaria, ma e'  subordinata  ai
medesimi presupposti dell'espulsione amministrativa,  trattandosi  di
una mera anticipazione della stessa, cui  dovrebbe,  comunque,  darsi
corso al termine dell'esecuzione della pena. 
    8.-   In   particolare,   dalla   rilevata   natura   formalmente
giurisdizionale, ma sostanzialmente  amministrativa,  della  suddetta
misura, il rimettente evince che l'art. 16, comma 7, nella  parte  in
cui non prevede che l'intervenuta esecuzione della  stessa  determini
l'improcedibilita'  dell'azione  penale   nei   confronti   del   suo
destinatario, «di fatto, consente  un  trattamento  differenziato  di
situazioni processuali sostanzialmente  identiche»,  con  conseguente
obliterazione  del  bilanciamento,  operato  dal   legislatore,   tra
l'esigenza di  limitare  il  rientro  dell'immigrato  irregolare  nel
territorio dello Stato una volta eseguita l'espulsione (stante  anche
la concreta difficolta' di dar seguito  ai  rimpatri  forzati)  e  la
necessita'  che  i  reati  commessi  dallo  straniero  nello   stesso
territorio siano puniti. Da cui la dedotta violazione  del  principio
di uguaglianza e di ragionevolezza tutelato dall'art. 3 Cost. 
    9.- A sostegno della ritenuta illegittimita'  costituzionale,  il
giudice a quo pone il sostanziale parallelismo tra le rationes  della
condizione di procedibilita' atipica introdotta dall'art.  13,  comma
3-quater, t.u. immigrazione e  i  casi  di  espulsione  previsti  dal
successivo art. 16, attesa la coincidenza  dei  presupposti  e  delle
garanzie  procedurali,  evidenziando   che   l'auspicato   intervento
additivo non si  risolverebbe  in  un'inammissibile  invasione  degli
spazi di discrezionalita' riservati al  legislatore,  trattandosi  di
una soluzione ricavabile in  termini  certi  e  inequivoci  dal  dato
normativo  vigente.  L'intervento  additivo,  infatti,  consisterebbe
nell'inserire anche nell'art. 16 la  «possibilita'  di  emettere  una
sentenza di improcedibilita' (temporanea e sottoposta a una sorta  di
"condizione  risolutiva")  in   termini   sovrapponibili   a   quanto
espressamente previsto dall'art. 13, comma 3-quater». La  prospettata
soluzione, peraltro, ad avviso  del  rimettente,  non  determinerebbe
alcun vuoto di tutela in caso di reingresso illegale dello  straniero
espulso prima del termine decennale dall'esecuzione  dell'espulsione,
poiche' tale evenienza e' disciplinata espressamente dal comma 13 del
medesimo art. 13 (che punisce il reingresso con la reclusione da  uno
a quattro anni) e dal comma 8 dell'art. 16 (che dispone il ripristino
dello stato di detenzione e la ripresa dell'esecuzione  della  pena).
Processualmente, poi, troverebbe applicazione l'art. 345  cod.  proc.
pen., secondo cui la sentenza di non luogo a procedere, anche se  non
piu' impugnabile, non impedisce il nuovo esercizio dell'azione penale
per  il  medesimo  fatto  e  contro  la  medesima  persona,   qualora
sopravvenga la condizione di procedibilita' originariamente mancante,
da  individuare  appunto  nel  reingresso  illegittimo  del  soggetto
espulso nel territorio dello Stato. 
    10.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione fosse  dichiarata  inammissibile  o
non fondata. 
    Ad avviso dell'interveniente, la questione sarebbe inammissibile,
poiche'  il  giudice  rimettente  avrebbe   invocato   quale   regola
processuale oggetto della richiesta pronuncia  additiva,  l'art.  13,
comma 3-quater, t.u. immigrazione, che non potrebbe trovare  comunque
applicazione nel caso concreto.  Per  costante  giurisprudenza  della
Corte di cassazione, infatti, la  causa  di  non  procedibilita'  ivi
prevista si  applica  solo  nel  procedimento  avente  a  oggetto  il
medesimo fatto, all'esito del quale l'espulsione e' stata disposta ed
eseguita, non precludendo l'inizio di altri procedimenti  penali  per
fatti eventualmente  commessi  dallo  straniero  prima  dell'avvenuta
espulsione (si richiamano, a tal fine, Corte di  cassazione,  seconda
sezione penale, sentenza 31 maggio-26 giugno 2018, n. 29396  e  terza
sezione penale, sentenza 4 novembre-11 dicembre 2015, n.  48948).  Il
giudice rimettente avrebbe, invece, omesso  di  confrontarsi  con  il
suesposto  orientamento,  seppur  influente  sulla  rilevanza   della
prospettata questione, atteso  che  il  procedimento  a  quo  ha  per
oggetto un fatto di reato diverso da quello in relazione al quale  e'
stata disposta ed eseguita l'espulsione. 
    La questione sarebbe, in ogni caso,  non  fondata,  poiche',  pur
trattandosi  di  misure  espulsive  di  natura  amministrativa  (come
affermato  dalla  costante  giurisprudenza  di  legittimita')  e  pur
essendo  assistite  da  analoghe,  seppur  non  identiche,   garanzie
procedurali,  i  due  istituti  in  esame   sarebbero   profondamente
differenti. Invero, l'espulsione di cui all'art. 13,  comma  2,  t.u.
immigrazione e' una misura amministrativa applicata a prescindere dal
compimento  di  qualsivoglia  fatto  di  penale   rilevanza,   mentre
l'espulsione ai sensi del successivo art. 16, comma  5,  essendo  una
misura atipica alternativa alla detenzione, presuppone  non  solo  il
compimento di un precedente fatto di reato, ma altresi' la precedente
condanna  dello  straniero.  Trattandosi,  quindi,  di  due  istituti
destinati a  incidere  su  situazioni  profondamente  diverse,  l'una
riferita  allo  straniero  irregolare  e   l'altra   allo   straniero
irregolare  condannato  a  una  pena  detentiva,  non   sarebbe   ne'
irragionevole ne' arbitraria la scelta del legislatore di  rinunciare
alla celebrazione del processo penale solo nel primo caso, atteso  il
disvalore e la pericolosita' sociale  che  la  seconda  categoria  di
soggetti ha gia' mostrato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale  di  Pesaro
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 7,  t.u.
immigrazione, concernente le modalita' di esecuzione  dell'espulsione
alternativa alla detenzione (disciplinata dal comma 5),  nella  parte
in cui non prevede che, ove sia pendente altro procedimento penale  a
carico dello straniero espulso e  non  sia  stato  ancora  emesso  il
provvedimento che dispone  il  giudizio,  il  giudice  penale  emetta
sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell'intervenuto
allontanamento dell'imputato dal territorio italiano. 
    Il rimettente, in particolare, dovendo decidere  sulla  richiesta
di rinvio a giudizio di un cittadino straniero irregolare, dichiarato
assente in quanto espulso in esecuzione  di  un  decreto  emesso  dal
magistrato di sorveglianza, ai sensi  dell'art.  16,  comma  5,  t.u.
immigrazione, in relazione a un diverso fatto di reato,  ravvisa  una
ingiustificata  disparita'  di   trattamento   rispetto   all'analoga
situazione in cui  versa  lo  straniero  irregolare  allontanato  dal
territorio  italiano  con   l'espulsione   amministrativa   ordinaria
disposta ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo testo unico. 
    In quest'ultimo caso, infatti, il  comma  3-quater  dello  stesso
art. 13 stabilisce che il giudice emetta  sentenza  di  non  luogo  a
procedere, non dando, quindi, ulteriore corso al processo penale. 
    L'art.  13,  comma  3-quater,  tuttavia,   nell'introdurre   tale
speciale condizione di sopravvenuta  non  procedibilita'  dell'azione
penale, ne limita l'ambito di  applicazione  all'ipotesi  in  cui  lo
straniero sia stato espulso ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter dello
stesso articolo, ossia  alle  ipotesi  di  espulsione  amministrativa
ordinaria, disposta in pendenza di procedimento  penale  ed  eseguita
previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. 
    Esclusa, quindi, dal dato  testuale  una  eventuale  applicazione
analogica, il giudice rimettente evidenzia che le  due  tipologie  di
provvedimento   espulsivo   sarebbero   accomunate    dalla    natura
amministrativa, considerato che la misura dell'espulsione alternativa
alla detenzione, essendo subordinata alla condizione che lo straniero
si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il  presupposto
dell'ordinaria  espulsione  amministrativa,   avrebbe   la   precipua
finalita' di limitare il numero di detenuti stranieri presenti  negli
istituti  penitenziari   italiani,   anticipando   il   provvedimento
espulsivo disciplinato dall'art. 13, comma 2,  t.u.  immigrazione  di
cui gia' sussistono le condizioni e al  quale,  del  resto,  dovrebbe
darsi comunque corso al termine dell'esecuzione della pena detentiva. 
    Dal confronto tra i due istituti espulsivi,  quindi,  emergerebbe
la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost,
essendo irragionevole che,  a  fronte  di  due  situazioni  omogenee,
l'esito del bilanciamento - tra l'esigenza  di  limitare  il  rientro
dell'immigrato irregolare nel territorio dello Stato, una  volta  che
l'espulsione e' stata eseguita, e la necessita' che i reati  commessi
dallo straniero  nel  territorio  dello  Stato  siano  effettivamente
puniti - sia differente e porti a far prevalere, in un caso, la prima
esigenza e,  nell'altro,  la  seconda.  Cio'  in  quanto,  anche  per
l'espulsione  di  cui  all'art.  16,  comma  5,   t.u.   immigrazione
l'esigenza di limitare il rientro in Italia dello straniero  espulso,
al fine di esercitare il diritto di  difesa  nel  giudizio,  dovrebbe
prevalere rispetto alla necessita' che il reato venga punito,  attesa
la sovrapponibilita' delle due ipotesi espulsive. 
    2.- In via preliminare,  deve  essere  disattesa  l'eccezione  di
inammissibilita' sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
per  difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza  perche'  il  giudice
rimettente avrebbe omesso di confrontarsi  con  l'orientamento  della
Corte di cassazione secondo il quale la causa di non  procedibilita',
prevista dall'art. 13, comma  3-quater,  t.u.  immigrazione,  sarebbe
applicabile solo nel procedimento avente a oggetto il medesimo  fatto
in relazione al quale, previo nulla osta giudiziario, l'espulsione e'
stata eseguita, essendo, quindi, ininfluente nel procedimento a  quo,
che riguarda un fatto  di  reato  diverso  da  quello  per  il  quale
l'imputato e' stato espulso. 
    Per   costante    giurisprudenza    costituzionale,    ai    fini
dell'ammissibilita' delle  questioni  e'  sufficiente  che  la  norma
censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che  la  pronuncia  di
accoglimento   possa   influire   sull'esercizio    della    funzione
giurisdizionale (tra le altre, sentenze n. 247 e n.  215  del  2021),
quantomeno per il profilo del percorso argomentativo che sostiene  la
decisione del processo principale (ex multis,  sentenze  n.  164  del
2023, n. 249 e n. 154 del  2021;  ordinanza  n.  194  del  2022).  Il
giudizio sulla rilevanza,  quindi,  e'  riservato  al  rimettente  e,
rispetto  a  esso,  questa  Corte  effettua  un  controllo  meramente
esterno,  limitato  ad  accertare  che   la   motivazione   non   sia
implausibile, non sia palesemente erronea e non  sia  contraddittoria
(sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n.  32
del 2021), senza spingersi fino a un esame  autonomo  degli  elementi
che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo
sindacare tale valutazione  solo  se  essa,  a  prima  vista,  appaia
assolutamente priva di fondamento. 
    Nel caso in esame, il giudice rimettente prende in considerazione
l'art.  13,  comma   3-quater,   t.u.   immigrazione   come   tertium
comparationis,  in  relazione   al   quale   motiva   l'asseritamente
ingiustificata disparita' di trattamento. Viene,  infatti,  richiesta
una pronuncia di tipo additivo, che, integrando il comma 7  dell'art.
16 del medesimo testo unico, legittimi il giudice a emettere sentenza
di non luogo a  procedere  anche  quando  il  soggetto  sottoposto  a
procedimento penale sia un cittadino straniero nei  cui  confronti  -
prima del decreto che dispone il giudizio -  sia  stato  eseguito  un
provvedimento di  espulsione  ai  sensi  del  comma  5  dello  stesso
articolo,   sempre   che   non   sussistano   inderogabili   esigenze
processuali. 
    La condivisibilita' o meno di tale conclusione  attiene,  quindi,
al merito, senza  ostare  al  riconoscimento  del  presupposto  della
rilevanza e, dunque, non incide sull'ammissibilita' della questione. 
    L'ordinanza, peraltro, ha correttamente  richiamato  il  costante
orientamento della Corte di cassazione che ha escluso la possibilita'
di una lettura estensiva del citato art.  13,  comma  3-quater,  t.u.
immigrazione, per ricomprendervi anche la  fattispecie  espulsiva  di
cui all'art. 16, comma 5, ostandovi il  chiaro  dato  testuale  della
prima norma, che espressamente limita l'applicazione della condizione
di improcedibilita' ai casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter dello
stesso articolo. 
    In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato,  il
giudice a quo ha la facolta'  di  assumere  tale  interpretazione  in
termini di "diritto vivente" e di farne il presupposto interpretativo
su  cui  richiedere  il  controllo   del   rispetto   dei   parametri
costituzionali, anche ai soli fini della rilevanza  della  questione,
senza che gli si possa  addebitare  di  non  aver  prospettato  altra
interpretazione per escluderla. 
    3.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    Il dubbio  del  giudice  rimettente  si  fonda  sull'assunto  che
l'espulsione alternativa alla detenzione, di cui all'art.  16,  comma
5, t.u. immigrazione sia  un  istituto  sostanzialmente  assimilabile
all'espulsione amministrativa prevista  dall'art.  13,  comma  2  del
medesimo testo unico. 
    E' utile segnalare che il t.u. immigrazione, nel disciplinare gli
istituti  finalizzati  ad  allontanare  dal  territorio  nazionale  i
cittadini di Paesi terzi (diversi dai cittadini dell'Unione europea),
prevede molteplici provvedimenti espulsivi. 
    In particolare, per quanto qui interessa,  l'art.  13,  comma  2,
dell'indicato testo unico  disciplina  le  espulsioni  amministrative
prefettizie,   che   costituiscono   lo   strumento   ordinario    di
allontanamento e che possono essere disposte,  con  decreto  motivato
immediatamente  esecutivo,  per  irregolarita'  dell'ingresso  o  del
soggiorno in Italia o per la pericolosita' sociale  dello  straniero.
L'immediata esecutivita' del provvedimento comporta l'accompagnamento
immediato  di  quest'ultimo  alla  frontiera  a  mezzo  della   forza
pubblica, previa convalida da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  ai
sensi dei commi 4, 4-bis e 5-bis, dello stesso art. 13. 
    Di regola, la condizione di persona sottoposta a  indagine  o  di
imputato in un procedimento penale non costituisce elemento  ostativo
all'esecuzione  del  provvedimento  di   espulsione   amministrativa.
Prevalgono, infatti, non solo le esigenze pubblicistiche sottese alla
normativa sugli allontanamenti, ma anche la necessita' di non creare,
tra gli stranieri irregolarmente presenti  nel  territorio  italiano,
posizioni  di  ingiustificato  vantaggio  per  coloro  che  risultano
coinvolti in una vicenda penale. 
    A  tal  fine,  il  t.u.  immigrazione  contiene  una  dettagliata
disciplina   dei   rapporti    tra    l'esecuzione    dell'espulsione
amministrativa e il  procedimento  penale  pendente  a  carico  dello
straniero  che  ne  sia  destinatario,  incentrata  sugli   istituti,
previsti  dagli  artt.  13  e  17,  del   nulla   osta   giudiziario,
dell'autorizzazione  al  reingresso  dello  straniero   espulso   per
l'esercizio del diritto di difesa e dell'improcedibilita' dell'azione
penale per avvenuta espulsione. 
    Piu' in  dettaglio,  nella  fase  che  precede  l'esecuzione  del
provvedimento di espulsione, quando  lo  straniero  e'  sottoposto  a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare  in
carcere, l'autorita'  amministrativa,  secondo  quanto  disposto  dai
commi 3, 3-bis e 3-ter del citato art. 13, deve richiedere  il  nulla
osta all'autorita' giudiziaria procedente in sede  penale,  che  puo'
negarlo  solo  in  presenza  di  inderogabili  esigenze  processuali,
valutate  in  relazione  all'accertamento  della  responsabilita'  di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per  reati
connessi, e all'interesse della persona offesa. 
    Una volta concesso il nulla osta (o formatosi il silenzio assenso
sulla  relativa  richiesta)  ed   eseguita   l'espulsione,   se   nel
procedimento penale e' gia' stato emesso il provvedimento che dispone
il giudizio o altro provvedimento equipollente si applica  l'art.  17
t.u. immigrazione, che consente allo straniero espulso  di  rientrare
in  Italia,  se  munito  di  un'autorizzazione,  per  il  solo  tempo
necessario  all'esercizio  del  diritto  di  difesa,  ai  fini  della
partecipazione al giudizio o del compimento di atti per  i  quali  e'
necessaria la sua presenza. 
    Ove,  invece,  non  sia  stato  gia'   instaurato   il   rapporto
processuale, non essendo stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio o altro provvedimento equipollente,  trova  applicazione  il
comma 3-quater del  medesimo  art.  13,  che  impone  al  giudice  di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere,  non  dando  ulteriore
corso al procedimento. 
    Nella sentenza n. 270 del  2019,  questa  Corte,  nel  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale del suindicato comma  3-quater  nella
parte in cui non si riferiva «anche ai casi di decreto  di  citazione
diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550  cod.  proc.  pen.,  quando
l'espulsione dell'imputato straniero sia eseguita prima che sia stato
emesso il provvedimento che  dispone  il  giudizio»,  ha  qualificato
l'istituto come «una sopravvenuta condizione  di  non  procedibilita'
dell'azione penale per il reato commesso nel territorio  dello  Stato
dall'immigrato irregolare [che opera]  allorche'  l'esecuzione  della
sua espulsione (amministrativa) intervenga prima  dell'emissione  del
provvedimento che dispone il giudizio». Tale regola processuale,  che
rientra nell'ambito degli interventi normativi volti a un complessivo
inasprimento   della   disciplina   di   contrasto   all'immigrazione
irregolare, non e' volta a costituire una sorta  di  immunita'  dello
straniero dalla giurisdizione, ma, come ricordato anche  dal  giudice
rimettente, e'  «la  risultante  di  un  bilanciamento,  operato  dal
legislatore, tra l'esigenza di  limitare  il  rientro  dell'immigrato
irregolare nel territorio dello Stato una volta che  l'espulsione  e'
stata eseguita (stante anche la difficolta' concreta di  dar  seguito
ai rimpatri forzati) e la  necessita'  che  i  reati  commessi  dallo
straniero nel  territorio  dello  Stato  siano  puniti».  Si  tratta,
invero, di un'improcedibilita' «temporanea e sottoposta a  una  sorta
di  "condizione  risolutiva",  nel  senso  che,  se  e'  poi  violato
l'obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per il periodo  di
tempo stabilito dal  comma  3-quinquies  dello  stesso  articolo,  si
applica l'art. 345 cod. proc. pen. e l'azione penale torna  a  essere
procedibile». 
    Passando a esaminare la fattispecie espulsiva di cui all'art. 16,
comma 5,  t.u.  immigrazione,  giova  ricordare  che  essa  e'  stata
introdotta dalla legge n. 189 del 2002 con il principale obiettivo di
ridurre  la   popolazione   carceraria,   rappresentata   in   numero
consistente da soggetti di nazionalita' non italiana. 
    La  misura,  in  questo  caso,  e'  disposta  dal  magistrato  di
sorveglianza nei confronti di cittadini stranieri che si  trovano  in
stato di detenzione in carcere per scontare una pena, anche  residua,
non superiore a due anni, salvo che essa non sia stata irrogata per i
delitti previsti dall'art. 12,  commi  1,  3,  3-bis  e  3-ter,  t.u.
immigrazione, o per uno o piu' delitti previsti dall'art. 407,  comma
2, lettera a), cod. proc. pen., fatta eccezione per quelli  consumati
o tentati di cui agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2,  cod.  pen.
E', inoltre, necessario che il detenuto straniero sia identificato  e
sia irregolare sul territorio italiano, trovandosi  nelle  condizioni
previste dall'art. 13, comma 2,  t.u.  immigrazione  che  legittimano
l'espulsione amministrativa ordinaria. 
    L'esecuzione di tale tipo di espulsione comporta  la  sospensione
dell'esecuzione  della  pena  e,  successivamente,   anche   la   sua
estinzione ove lo straniero non rientri in Italia  per  almeno  dieci
anni. In caso contrario, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del medesimo
testo unico lo stato di detenzione  e'  ripristinato  e  l'esecuzione
della pena riprende. 
    4.- Tanto premesso, e' vero che, secondo il costante orientamento
di questa Corte e della Corte di  cassazione,  fondato  sui  testuali
rinvii operati dallo stesso art. 16,  l'espulsione  alternativa  alla
detenzione  ha  natura   amministrativa   al   pari   dell'espulsione
prefettizia disciplinata dall'art. 13, comma 2, e  presenta  elementi
comuni  alle   altre   misure   espulsive   disposte   dall'autorita'
amministrativa, quali: a) l'adozione del provvedimento  in  forma  di
decreto motivato; b) le modalita' di esecuzione, affidate al questore
e non al pubblico ministero; c) gli effetti,  ossia  l'allontanamento
dal territorio nazionale e l'obbligo di non farvi  rientro  entro  un
certo termine. Del resto, proprio la natura  amministrativa  consente
di distinguere l'istituto espulsivo in questione dalle  altre  misure
alternative  alla   detenzione,   non   innestandosi   nel   percorso
trattamentale finalizzato alla rieducazione e  risocializzazione  del
condannato,  ma  configurandosi,  piuttosto,  come   un'anticipazione
dell'espulsione amministrativa, di cui all'indicato art. 13, comma 2,
che comunque sarebbe stata disposta al termine dell'espiazione  della
pena detentiva. 
    Tuttavia,  pur   essendo   accomunati   dalla   medesima   natura
amministrativa, i due istituti espulsivi presi in considerazione  dal
giudice rimettente non sono completamente sovrapponibili, presentando
rilevanti aspetti di diversita', che riguardano  in  particolare  tre
profili. 
    Un primo profilo attiene agli effetti. Nella recente sentenza  n.
73 del 2025, questa Corte ha sottolineato  che  l'espulsione  di  cui
all'art.  16,  comma  5,  t.u.   immigrazione   pur   avendo   natura
amministrativa, anticipando gli effetti  dell'espulsione  prefettizia
per l'irregolarita' del soggiorno  e  condividendone  i  presupposti,
comporta anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in
carcere e, per questo motivo, deve essere adottata dal magistrato  di
sorveglianza e non dal prefetto. I due profili si integrano,  dunque,
in una «fattispecie complessa», che produce effetti ulteriori, e  non
prettamente   amministrativi,   rispetto   all'ordinaria   espulsione
amministrativa, potendo, come visto,  comportare  anche  l'estinzione
della pena. 
    Tali  peculiarita'  si  ricollegano   al   secondo   profilo   di
differenziazione, costituito dalla particolare platea dei destinatari
e dalla situazione in cui costoro  si  trovano.  Essa,  infatti,  non
opera per qualsiasi  cittadino  straniero  irregolare,  ma  solo  per
quelli che sono ristretti in carcere per l'espiazione  di  una  pena,
all'esito di una sentenza definitiva di condanna, anche residua,  non
superiore a due anni. 
    La misura, dunque, rivolgendosi  esclusivamente  a  soggetti  che
gia'  hanno  manifestato  un  profilo   di   pericolosita'   sociale,
definitivamente accertato dal giudice penale,  non  e'  completamente
sovrapponibile all'ordinaria espulsione  amministrativa,  che  invece
riguarda soggetti stranieri sui quali non gravano condanne definitive
di tal tipo. 
    Un  ulteriore  elemento  di  distinzione  attiene  al   perimetro
applicativo della condizione di improcedibilita'  prevista  dall'art.
13, comma 3-quater, t.u. immigrazione. Come sopra  osservato  e  come
chiarito anche dalla Corte di cassazione, infatti, la sentenza di non
luogo  a  procedere,  ivi  disciplinata,  si  pone   quale   segmento
conclusivo del procedimento  penale  eventualmente  pendente  per  il
medesimo fatto in relazione al quale sia stata disposta  ed  eseguita
l'espulsione e non preclude l'inizio di altri procedimenti penali per
fatti  precedentemente  commessi.  Diversamente,  si  perverrebbe  al
risultato irragionevole di ritenere che lo straniero espulso benefici
di una generale condizione di non procedibilita' per qualsiasi reato,
anche particolarmente grave, commesso prima della propria  espulsione
(Cass., n. 29396 del 2018 e, nella stessa linea, Corte di cassazione,
terza sezione penale, sentenza 20 aprile 2023-22  febbraio  2024,  n.
7713). 
    In tal senso, del resto, e' chiaro il testo dell'art.  13,  comma
3-quater, t.u. immigrazione che riferisce espressamente la condizione
di improcedibilita' ai casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,  che
appunto disciplinano le ipotesi in cui, nei confronti dello straniero
espellendo,  penda  un  procedimento  penale  e,  previo  nulla  osta
dell'autorita' giudiziaria, egli sia  stato  effettivamente  espulso.
Peraltro, non  va  trascurato  che  la  legge  n.  189  del  2002  e'
intervenuta contestualmente su entrambi gli articoli  -  13  e  16  -
considerati, cosicche' l'esplicito riferimento, nell'art.  13,  comma
3-quater, ai casi previsti dai commi 3, 3-bis  e  3-ter,  appare  dal
legislatore voluto, come appare voluta la  mancanza  di  richiami  ad
altre disposizioni e, segnatamente, all'art. 16  del  medesimo  testo
unico. 
    La sequenza procedimentale tratteggiata, e interamente  definita,
dall'art. 13, nell'ambito della quale e' destinato a operare  il  suo
comma 3-quater, non puo' evidentemente verificarsi ove  lo  straniero
sia destinatario non gia' dell'ordinaria espulsione amministrativa di
cui all'art. 13, comma 2,  bensi'  dell'espulsione  alternativa  alla
detenzione di cui all'art. 16, comma 5, essendo diversi i  rispettivi
presupposti applicativi. 
    Quest'ultima fattispecie espulsiva, infatti, interviene quando il
processo penale e' gia' concluso in via definitiva e lo straniero  si
trova nella fase di espiazione della pena, mentre  la  condizione  di
improcedibilita' per avvenuta espulsione e' destinata  a  operare  in
una fase ben anteriore e,  precisamente,  prima  che  sia  emesso  il
provvedimento  che  dispone  il  giudizio   o   altro   provvedimento
equipollente o il decreto di citazione diretta a giudizio. 
    Sicche', una pronuncia additiva, nei termini indicati dal giudice
a quo, comporterebbe considerevoli ricadute sul perimetro applicativo
della  condizione  di   improcedibilita'   in   esame,   poiche'   ne
estenderebbe l'operativita' a procedimenti penali per  reati  diversi
da quelli per i quali il provvedimento espulsivo e' stato disposto ed
eseguito. 
    Non va, peraltro, trascurato che la regola di settore concernente
la   sopravvenuta   improcedibilita'   dell'azione   penale,    quale
conseguenza dell'avvenuta esecuzione  dell'espulsione  dell'immigrato
irregolare, risulta attualmente formulata in  termini  generali,  con
riferimento  a  tutti  i  reati,  essendo  venuta  meno  l'eccezione,
originariamente contemplata dal comma 3-sexies dello stesso art.  13,
per reati particolarmente gravi. 
    Sussiste, dunque, il  rischio,  gia'  paventato  dalla  Corte  di
cassazione e che questa Corte condivide,  di  giungere  al  risultato
irragionevole di ritenere lo straniero  espulso  beneficiato  da  una
generale condizione di non  procedibilita'  per  qualsiasi  fatto  di
reato, anche particolarmente grave, precedentemente commesso. 
    E' vero che  nell'ordinanza  di  rimessione  si  afferma  che  la
valutazione sottesa  al  rilascio  del  nulla  osta  potrebbe  essere
effettuata dallo stesso  giudice  che  deve  decidere  sul  rinvio  a
giudizio dello straniero espulso ai  sensi  dell'art.  16,  comma  5,
sulla base dei medesimi presupposti richiesti dall'art. 13, comma  3,
cioe' l'assenza di specifiche  e  inderogabili  esigenze  processuali
legate all'accertamento di eventuali responsabilita'  di  concorrenti
nel reato o imputati in  procedimenti  per  reati  connessi,  nonche'
l'assenza del preminente interesse della persona offesa. 
    Tuttavia, tale valutazione ex  post,  peraltro  relativa  solo  a
profili endoprocessuali, non risulta sufficiente  a  controbilanciare
l'ampio raggio di applicazione della condizione di  improcedibilita',
che non  andrebbe  piu'  a  operare  quale  segmento  conclusivo  del
procedimento penale  nell'ambito  del  quale  e'  stato  adottato  il
provvedimento espulsivo. 
    5.- Tutte le suesposte  considerazioni,  dalle  quali  emerge  la
disomogeneita' delle situazioni raffrontate dal  giudice  rimettente,
giustificano la diversa  disciplina  dettata  dal  legislatore,  che,
nella  sua  discrezionalita',  ha  deciso  di  limitare  l'ambito  di
applicazione della condizione atipica  di  improcedibilita',  di  cui
all'art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione, ai soli casi  in  cui
lo straniero irregolare sia stato  espulso  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 2, e sia stato poi effettivamente  allontanato  dal  territorio
italiano ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter del  medesimo  articolo,
senza estenderla all'ipotesi in cui egli sia stato espulso  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5. Risulta, infatti, non irragionevole  che,  ove
l'espulsione sia intervenuta nei  confronti  di  uno  straniero  gia'
condannato in via definitiva alla pena della reclusione  in  carcere,
il legislatore abbia ritenuto prevalente  l'esigenza  di  punire  gli
ulteriori reati da questi commessi nel territorio dello Stato. 
    6.- In conclusione, la questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286  del  1998,  prospettata  in
riferimento all'art. 3 Cost., non e' fondata.