ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23-ter,
comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  22  dicembre
2011, n. 214; dell'art. 13, comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno  2014,
n.  89,  promosso  dal  Consiglio  di  Stato,  sezione  quinta,   nel
procedimento vertente tra C. V. e la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e altri, con ordinanza del 13 novembre 2024, iscritta al  n.
231 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2024. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  C.  V.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore
Francesco Saverio Marini; 
    uditi l'avvocato Daniele Granara per C.  V.  e  l'avvocato  dello
Stato Emanuele Manzo per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 13 novembre 2024  (reg.  ord.  n.  231  del
2024), il Consiglio  di  Stato,  sezione  quinta,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1,  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia
sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno  2014,
n. 89, nella parte in  cui,  nel  prevedere  un  tetto  massimo  alle
retribuzioni dei dipendenti statali, includono in detta soglia  anche
gli emolumenti corrispondenti alle indennita' di  mandato  elettorale
spettanti  ai  componenti  togati  eletti  negli  organi  di  governo
autonomo della magistratura ordinaria e in quelli delle  magistrature
speciali. 
    2.- L'art. 23-ter, comma 1,  del  d.l.  n.  201  del  2011,  come
convertito,   stabilisce   che   il   trattamento   economico   annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico
delle finanze pubbliche, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o  autonomo  con  le  pubbliche  amministrazioni,  non  possa  essere
superiore al trattamento economico del primo presidente  della  Corte
di cassazione. 
    L'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66  del  2014,  come  convertito,
dispone, invece, che il limite massimo retributivo cosi' imposto  sia
pari a 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. 
    3.- Il giudice rimettente  afferma  di  doversi  pronunciare  sul
ricorso in  appello  presentato  da  un  presidente  di  sezione  del
Consiglio di Stato, che ha  chiesto  la  riforma  della  sentenza  18
giugno  2020,  n.  6669,  emessa  in  primo   grado   dal   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda.  Quest'ultima
ha rigettato il ricorso con cui  lo  stesso  magistrato  chiedeva  di
accertare il proprio diritto a percepire  il  trattamento  economico,
per l'incarico di componente effettivo del  Consiglio  di  presidenza
della giustizia amministrativa  (da  ora  in  avanti,  anche:  CPGA),
ricoperto  dal  2013  al  2015,  senza  le  decurtazioni  stipendiali
effettuate a suo danno  in  base  alle  norme  censurate,  dovute  al
superamento del "tetto retributivo". Per effetto del  cumulo  tra  la
retribuzione e l'indennita' percepita  a  titolo  di  componente  del
CPGA,  infatti,  il  ricorrente  del  giudizio  principale  e'  stato
assoggettato  al  recupero  delle  somme  corrisposte  in   eccedenza
rispetto al limite massimo retributivo, per gli anni 2014 e 2015,  ed
ha impugnato gli atti con cui se ne e' disposta la restituzione. 
    4.- Secondo il  giudice  rimettente  le  disposizioni  censurate,
nella parte in cui  includono  all'interno  del  "tetto  retributivo"
anche  gli  emolumenti  corrispondenti  alle  indennita'  di  mandato
elettorale spettanti ai componenti  togati  eletti  negli  organi  di
governo autonomo  delle  magistrature,  lederebbero  gli  artt.  104,
quarto comma, e 108, secondo comma, Cost. In particolare, il  giudice
a  quo  le  reputa  in  contrasto  con  i  principi  di  autonomia  e
indipendenza della magistratura, con riferimento alla  incidenza  che
potrebbero avere sulla composizione degli organi di governo autonomo,
posti a presidio e a tutela dei richiamati valori costituzionali. 
    Le   norme   censurate,   invero,   nel   prevedere   un    tetto
onnicomprensivo   alle   retribuzioni   del   pubblico    dipendente,
produrrebbero  l'effetto  di  azzerare  la  indennita'  del   mandato
elettorale per tutti coloro che, come l'appellante, abbiano raggiunto
un trattamento  retributivo  onnicomprensivo  prossimo  alla  soglia,
determinando   cosi'   l'impossibilita'   di   percepire    ulteriori
emolumenti,  anche  se  dovuti  per  lo   svolgimento   di   funzioni
rappresentative   in   organi   di   governo   autonomo,    di    cui
influenzerebbero  indirettamente  la  composizione,   violandone   la
rappresentativita'. 
    L'effetto  determinato  dalle  norme  censurate  sarebbe  infatti
quello di «scoraggiare, se non, in ipotesi estrema, di impedire [...]
la  partecipazione  alla  competizione  elettorale  [...]  di  quella
specifica categoria di magistrati  che,  come  la  parte  appellante,
avendo raggiunto,  nella  progressione  del  rapporto  di  lavoro  il
vertice stipendiale,  fruiscono  gia'  di  un  trattamento  economico
prossimo al tetto» e  dunque  non  potrebbero  percepire  l'ulteriore
indennita' prevista per lo svolgimento del mandato elettorale. 
    Il rimettente ritiene, inoltre, che  le  disposizioni  censurate,
assoggettando al limite retributivo l'indennita' di funzione,  ledano
l'indipendenza della magistratura. 
    4.1.- Quanto alla rilevanza, il Consiglio di Stato sottolinea  il
carattere pregiudiziale della questione di  legittimita'  rispetto  a
quella oggetto del giudizio principale, dal momento  che  il  diritto
azionato  dall'appellante,  volto   ad   ottenere   la   restituzione
dell'indennita' di componente del CPGA che gli  e'  stata  prelevata,
sarebbe impedito proprio per effetto delle censurate disposizioni. 
    5.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate  inammissibili  o,
comunque, non fondate. 
    Ad avviso della difesa erariale,  il  presupposto  da  cui  muove
l'ordinanza di rimessione sarebbe erroneo poiche' le norme censurate,
puntuali  nell'individuare  i  destinatari  e   gli   emolumenti   da
considerare ai  fini  del  computo  del  massimale  retributivo,  non
determinano  distinzioni  in  base   alla   tipologia   dell'incarico
ricoperto, ma rispondono alla generale esigenza di  razionalizzare  e
contenere la spesa pubblica. Non si tratta,  infatti,  di  previsioni
«limite»  o  «eccezion[ali]»  rispetto  ai  regimi  piu'   favorevoli
riconnessi  a  funzioni  particolari,  quanto  piuttosto  di   regole
generali che governano il trattamento economico di tutte le categorie
di  dipendenti  pubblici,  indipendentemente  dal  fatto  che  questi
ricoprano ulteriori cariche che  contemplino  indennita',  gettoni  o
emolumenti. Si  riferiscono,  cioe',  a  «retribuzioni  o  emolumenti
comunque denominati» nonche' ai  «rapporti  di  lavoro  dipendente  o
autonomo»,  cosi'  da  ricomprendere  qualsiasi  tipo  di   attivita'
prestata nei confronti di una pubblica amministrazione, ivi  compreso
lo svolgimento di incarichi onorari. Tali norme  avrebbero,  poi,  un
peculiare significato, se riferite alle alte cariche dello Stato,  la
cui attivita' va considerata ben oltre l'esclusivo  profilo  di  mera
proporzionalita' del  trattamento  retributivo.  Ancor  piu',  se  si
considera che il massimale in  esse  previsto  e'  comunque  adeguato
poiche'  parametrato  alle  funzioni  di  una  carica  di  rilievo  e
prestigio indiscussi, quale e' il primo  presidente  della  Corte  di
cassazione. 
    L'Avvocatura ritiene  «coerente  sul  piano  sistematico  che  il
"tetto retributivo" colpisca le categorie  professionali  che  godono
dei trattamenti economici piu' elevati», avendo l'impianto  normativo
censurato proprio lo scopo di porre un limite ai  redditi  piu'  alti
«salvaguardando comunque l'adeguatezza  professionale  e  retributiva
della soglia contemplata» (vengono richiamate le sentenze  di  questa
Corte n. 128 e  n.  27  del  2022,  quest'ultima  relativa  al  tetto
stipendiale applicato alla  categoria  dei  dipendenti  pubblici  che
svolgono il servizio di giudici tributari, e la sentenza n.  124  del
2017). 
    5.1.- La difesa statale contesta altresi' le  argomentazioni  del
rimettente   secondo   cui   il   tetto    retributivo    inciderebbe
indirettamente sulla rappresentativita' degli organi  di  autogoverno
della magistratura. Sarebbe  erroneo  definire  questo  effetto  come
«indiretto», dal momento che le deduzioni del  rimettente  sul  punto
sarebbero del tutto ipotetiche. Ipotetico e non dimostrabile  sarebbe
l'assunto secondo cui i magistrati di maggiore anzianita',  e  dunque
con  retribuzioni  piu'  elevate  potenzialmente  incise  dal   tetto
retributivo, sarebbero dissuasi dal candidarsi per ragioni  meramente
economiche. 
    6.- Si e' costituita in giudizio la parte ricorrente nel giudizio
principale, chiedendo che  le  questioni  siano  dichiarate,  in  via
principale, inammissibili o, in subordine, fondate. 
    In  via  principale,  la  difesa  della  parte  afferma  che   il
rimettente si e' sottratto al dovere  di  interpretare  la  legge  in
senso  costituzionalmente  conforme,  omettendo  di  considerare  due
motivi di appello contro  la  sentenza  del  TAR  Lazio,  che  ne  ha
respinto il ricorso in  primo  grado,  il  cui  accoglimento  avrebbe
invece privato di rilevanza le odierne questioni. 
    In particolare, la parte privata reputa che la sottoposizione  al
limite massimo retributivo dell'indennita' di membro  del  CPGA  vada
esclusa, poiche' l'art. 1, comma 471, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2014)»,  avrebbe
stabilito che  tale  limite  concerne  soltanto  gli  emolumenti  che
trovino la propria causa genetica in un rapporto  di  lavoro  con  la
pubblica amministrazione, escludendone quelli  originati  da  servizi
prestati a titolo onorario. 
    Inoltre, la legge prescriverebbe di considerare  tali  emolumenti
al lordo  dei  soli  contributi  previdenziali  posti  a  carico  del
lavoratore, e non anche di quelli corrisposti dal  datore  di  lavoro
(cosiddetto  "lordissimo").  Il  rimettente  avrebbe  dunque   dovuto
adottare una  interpretazione  costituzionalmente  conforme  in  tale
direzione, per effetto della quale il montante rilevante ai fini  del
"tetto retributivo" sarebbe stato inferiore. 
    6.1.- In subordine, il ricorrente nel processo principale  chiede
che le questioni siano dichiarate fondate per contrasto  con  i  gia'
menzionati artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost. 
    Le norme censurate determinerebbero, infatti, una  situazione  di
disparita'  tra  i  magistrati  parte  del  CPGA,  dal  momento   che
l'indennita' di funzione onnicomprensiva  prevista  per  il  suddetto
incarico non verrebbe corrisposta a tutti i componenti  nella  stessa
misura, in violazione della rappresentativita' dell'organo di governo
autonomo. 
    7.-  Nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui
ha contestato la ricostruzione della parte in ordine  al  prospettato
difetto di rilevanza e  alla  possibile  interpretazione  conforme  a
Costituzione  e  ha  ribadito  la  non  fondatezza  delle   sollevate
questioni. 
    8.-  Anche  la  parte  privata   ha   depositato   una   memoria,
riproponendo  le  ragioni  a  sostegno  dell'inammissibilita'   delle
questioni o, nel merito, per la fondatezza delle stesse. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2024,
il Consiglio di Stato, sezione  quinta,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 23-ter, comma 1, del d.l.  n.
201 del 2011, come convertito, e 13, comma 1,  del  d.l.  n.  66  del
2014, come convertito, in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e
108, secondo comma, Cost. 
    Il censurato art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come
convertito,   stabilisce   che   il   trattamento   economico   annuo
onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico
delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro  dipendente
o  autonomo  con  le  pubbliche  amministrazioni  non  possa   essere
superiore al trattamento economico del primo presidente  della  Corte
di cassazione. 
    L'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66  del  2014,  come  convertito,
esso  pure  censurato,  dispone,  invece,  che  il   limite   massimo
retributivo cosi' imposto sia pari a 240.000,00 euro annui  al  lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali  a
carico del dipendente. 
    Il rimettente conosce in grado di appello del ricorso proposto da
un presidente di sezione del Consiglio di  Stato  che,  dal  2013  al
2015, ha altresi' ricoperto l'incarico di  membro  togato  del  CPGA,
l'organo di governo autonomo della magistratura amministrativa. 
    Per  effetto  del  cumulo  tra  la  retribuzione  e  l'indennita'
percepita a tale ultimo titolo, il ricorrente nel processo principale
e'  stato  assoggettato  al  recupero  delle  somme  corrisposte   in
eccedenza rispetto al limite massimo retributivo negli  anni  2014  e
2015  e  ha  impugnato  gli  atti  con  cui  se  ne  e'  disposta  la
restituzione. 
    Il  giudice  a  quo  dubita,  anzitutto,  che   l'assoggettamento
dell'indennita' di membro dell'organo  di  governo  autonomo  di  una
magistratura al limite massimo retributivo sia  compatibile  con  gli
artt. 104, quarto comma, e 108,  secondo  comma,  Cost.,  perche'  ne
risulterebbe compromesso  il  carattere  rappresentativo  dell'organo
stesso. I magistrati che ricoprono le  funzioni  direttive,  infatti,
meglio retribuiti dei piu' giovani colleghi, non avrebbero  interesse
a candidarsi  alla  carica,  consci  che  non  potrebbero  conseguire
l'indennita'  per  essa  prevista.  A  cio'  seguirebbe   anche   uno
«svilimento della relativa funzione», le cui prerogative sono poste a
tutela non solo del «singolo eletto», ma  soprattutto  della  «stessa
istituzione di cui egli fa parte». 
    In secondo luogo, il rimettente ritiene che tale regime normativo
violi il principio di indipendenza della magistratura amministrativa,
di cui all'art. 108, secondo comma, Cost. e, piu' in generale,  della
magistratura, di cui agli artt. 101,  secondo  comma,  e  104,  primo
comma, Cost. 
    Vero  e'  che  nella  parte   dispositiva   tali   ultime   norme
costituzionali  non  sono  espressamente  evocate,  ma  dalla   parte
motivazionale appare chiaro che i dubbi del rimettente  investono  la
compatibilita' delle  disposizioni  censurate  con  il  principio  di
indipendenza della magistratura nel suo complesso. Cio' si evince, in
particolare, dai punti  4,  4.1,  4.2,  4.4  e  5  dell'ordinanza  di
rimessione, nei quali si  fa  riferimento  agli  artt.  101,  secondo
comma, e 104, primo comma, Cost., inquadrando la  questione  relativa
all'indipendenza degli organi di autogoverno e alle  indennita'  come
profilo particolare del piu' ampio principio  di  indipendenza  della
magistratura. 
    2.- Si e' costituita nel presente giudizio incidentale  la  parte
privata  ricorrente  nel  giudizio  principale,  eccependo,  in   via
preliminare, l'inammissibilita' delle questioni. 
    A suo dire, infatti, il rimettente si sarebbe sottratto al dovere
di  interpretare  la  legge  in  senso  costituzionalmente  conforme,
omettendo di valutare due motivi dell'appello,  il  cui  accoglimento
avrebbe privato di rilevanza le odierne questioni. 
    In particolare, la parte reputa che la sottoposizione  al  limite
massimo retributivo dell'indennita' di membro del CPGA vada  esclusa,
poiche' l'art. 1, comma 471, della legge  n.  147  del  2013  avrebbe
stabilito che  tale  limite  concerne  soltanto  gli  emolumenti  che
trovino la propria causa genetica in un rapporto  di  lavoro  con  la
pubblica amministrazione, escludendone quelli  originati  da  servizi
prestati a titolo onorifico. 
    Inoltre, prescrivendo la legge di considerare tali emolumenti  al
lordo  dei  soli  contributi  previdenziali  posti   a   carico   del
lavoratore, e non anche di quelli corrisposti dal  datore  di  lavoro
(cosiddetto "lordissimo"), il rimettente avrebbe  dovuto  raggiungere
la  conclusione  sopra   indicata   adottando   una   interpretazione
costituzionalmente conforme in  tale  direzione,  per  effetto  della
quale il montante rilevante ai fini del "tetto  retributivo"  sarebbe
stato inferiore. 
    2.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Va escluso che rispetto alla disciplina indubbiata  sussista  uno
spazio   ermeneutico   sufficiente   per   addivenire   a   una   sua
interpretazione che offra un esito costituzionalmente  conforme,  nel
senso prospettato dalla parte privata. 
    Anzitutto,  l'unica  interpretazione  «del   tutto   ragionevole»
(sentenza n. 27 del 2022) e realmente plausibile  e'  quella  fornita
dal giudice a quo, secondo cui e' da ricondurre al campo  applicativo
delle norme censurate ogni prestazione economica,  erogata  a  carico
della finanza pubblica a favore di chi abbia costituito  un  rapporto
di lavoro con  una  pubblica  amministrazione,  ivi  comprese  quelle
conseguite a titolo onorifico. Secondo la scelta operata  chiaramente
dal legislatore, in sostanza, «[n]on e' [...] necessario che tutte le
prestazioni ricevute siano riconducibili ad  un  rapporto  di  lavoro
dipendente o autonomo, sicche' - una volta instauratosi  un  siffatto
rapporto di lavoro -  concorre  ad  incidere  sulla  soglia  indicata
qualunque ulteriore retribuzione o emolumento percepiti, che siano  a
carico dello Stato, benche' essi  non  siano  inquadrabili  in  altro
rapporto di lavoro dipendente o autonomo» (ancora sentenza n. 27  del
2022). Non si rinvengono sufficienti  elementi  normativi,  pertanto,
che - come sostiene la parte privata - consentano di  concludere  che
l'art. 1, comma 471, della legge n.  147  del  2013  debba  avere  il
significato di escludere dalla soggezione al "tetto  retributivo"  le
indennita' connesse alla funzione di componente del CPGA. 
    Ne', d'altro canto, il ricorrente nel processo  principale  offre
adeguati elementi per ritenere che, una volta  esclusa  la  quota  di
"lordissimo" dagli emolumenti, il limite massimo retributivo (imposto
alla  parte  dall'art.  23-ter  del  d.l.  n.  201  del  2011,   come
convertito, per i primi quattro mesi del 2014 e dall'art.  13,  comma
1, del  d.l.  n.  66  del  2014,  come  convertito,  per  il  periodo
successivo) non avrebbe piu' avuto alcuna applicazione per  la  parte
residua. 
    Per i restanti profili,  non  avendo  la  parte  privata  neppure
individuato «i motivi  "aventi  priorita'  logica"»,  tra  quelli  di
appello, che il rimettente avrebbe dovuto  necessariamente  esaminare
prima  di  affrontare  il  dubbio  di   legittimita'   costituzionale
(sentenza 88 del 2025), resta fermo che l'ordine  di  valutazione  di
tali motivi e' affidato  alla  discrezionalita'  del  giudice  e  non
incide  sui  profili  di  ammissibilita'  delle  sollevate  questioni
(sentenza n. 202 del 2021). 
    3.- Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.
23-ter del d.l. n. 201 del 2011, e 13, comma 1, del d.l.  n.  66  del
2014, come convertiti, in riferimento  all'art.  104,  quarto  comma,
Cost., non sono fondate. 
    Il  rimettente  ritiene  che   l'effetto   del   limite   massimo
retributivo sarebbe quello di scoraggiare la categoria  dei  titolari
degli uffici direttivi dal candidarsi agli organi di governo autonomo
delle magistrature, perche' non sarebbe  loro  garantita,  in  virtu'
dell'elevato livello stipendiale, la  percezione  dell'indennita'  di
funzione prevista dalla legge. Per tale via  sarebbe  compromesso  il
carattere rappresentativo dell'organo. 
    Al riguardo, e' da osservarsi  in  primo  luogo  che  non  emerge
dall'impianto costituzionale  alcuna  esigenza,  ne'  in  termini  di
riserva ne' in termini di favor, alla stregua della quale i  titolari
degli uffici direttivi, di primo o di secondo grado, debbano  trovare
necessaria rappresentanza tra i membri elettivi del CPGA. 
    Peraltro,  il  rimettente  erra  nel  ricostruire  i  profili  di
rappresentanza delle "categorie", entro le quali  si  scompongono  al
loro interno le magistrature, che assumono rilevanza in questo  caso.
Per quanto concerne la magistratura amministrativa, infatti, la legge
27   aprile   1982,   n.   186   (Ordinamento   della   giurisdizione
amministrativa e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario  del
Consiglio di Stato e dei  tribunali  amministrativi  regionali),  nel
definire i criteri di composizione del CPGA in  relazione  ai  membri
togati elettivi, attribuisce rilievo esclusivamente alla  distinzione
tra magistrati amministrativi di primo e di secondo grado, riservando
una quota di seggi agli uni e agli altri. La funzione  ricoperta  sia
presso i Tribunali amministrativi regionali sia presso  il  Consiglio
di Stato dal candidato e' percio'  priva  a  tal  fine  di  rilevanza
giuridica e a maggior ragione cio' vale con  riguardo  all'anzianita'
di  servizio,  dalla  quale  (e  non  dalla  funzione)   dipende   la
retribuzione tabellare. 
    4.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
comma 1, del d.l. n. 66 del 2014,  come  convertito,  in  riferimento
all'art. 108, secondo comma, Cost. e  al  principio  di  indipendenza
della magistratura, di cui agli artt.  101,  secondo  comma,  e  104,
primo comma, Cost., e' fondata. 
    4.1.- Va anzitutto premesso che la retribuzione dei magistrati e'
composta dal trattamento retributivo, fissato su  base  tabellare  in
ragione dell'anzianita' di servizio, e dalle  diverse  indennita'  di
funzione, incluse quelle percepite dai magistrati che sono  eletti  o
che partecipano di diritto ai cosiddetti organi di governo autonomo. 
    Questa Corte, del resto, ha gia' rilevato che  le  indennita'  di
funzione hanno carattere retributivo e, al  pari  del  meccanismo  di
adeguamento automatico e, piu' in generale,  della  retribuzione  dei
magistrati,  rappresentano  guarentigie  a  tutela  dell'autonomia  e
dell'indipendenza della magistratura, che ammettono deroghe  solo  in
via temporanea ed eccezionale (sentenza n. 1 del 1978;  nello  stesso
senso, sentenze n. 223 del 2012, n. 42 del 1993 e n. 238  del  1990).
La disciplina  della  retribuzione  dei  magistrati,  dunque,  ha  la
finalita' di «evitare il mero arbitrio di un potere sull'altro» e  il
«precetto costituzionale dell'indipendenza dei  magistrati  [...]  va
salvaguardato anche sotto il profilo  economico  [...]  evitando  tra
l'altro che [i magistrati] siano soggetti a periodiche rivendicazioni
nei confronti degli altri poteri»: principi che «sono confortati  dai
lavori preparatori della Costituente» (sentenza n. 223 del 2012). 
    Il principio di indipendenza della magistratura, del  resto,  non
solo e' un connotato strutturale della funzione  giurisdizionale,  ma
e' uno degli architravi dello  Stato  di  diritto.  Tale  modello  di
Stato, nelle sue manifestazioni piu' evolute, presuppone, infatti, la
distinzione tra la funzione del disporre, attribuita agli organi  del
circuito democratico-rappresentativo, e quella del provvedere in  via
amministrativa e del giudicare, attribuita agli organi  scelti  sulla
base del criterio tecnico-attitudinale. La scomposizione  del  potere
pubblico  in  tali  funzioni  trova,   poi,   il   suo   fattore   di
ricomposizione nel principio di legalita', che consente di tenere  in
equilibrio il principio democratico e quello garantistico. 
    In questa prospettiva occorre evitare da parte dei diversi poteri
dello Stato reciproci condizionamenti impropri, nonche' tentativi  di
esorbitare dal rispettivo ambito funzionale. 
    I principi dello Stato di diritto, ai  quali  sono  riconducibili
gli istituti a garanzia dell'indipendenza della  magistratura,  sono,
infatti, a fondamento dell'assetto costituzionale della Repubblica  e
trovano costante e ordinario riscontro nell'ordinamento. 
    Non si tratta, dunque, di privilegi corporativi o  personali,  ma
di fondamentali esigenze di garanzia e di equilibrio: equilibrio  che
spetta anche a questa Corte salvaguardare, preservando una pluralita'
di istituti  che  -  pur  con  diversa  struttura,  configurazione  e
incisivita'  -  hanno   espresso   o   implicito   fondamento   nella
Costituzione a tutela delle  magistrature  come  degli  altri  poteri
dello Stato. Il riferimento e' non solo alle guarentigie a tutela dei
singoli magistrati, ma anche, ad esempio, alle attribuzioni riservate
dalla Costituzione  in  via  diretta  al  Consiglio  superiore  della
magistratura e in via indiretta agli analoghi organi operanti per  le
giurisdizioni   speciali,   all'astratta   legittimazione   di   ogni
magistrato a sollevare conflitti interorganici e, quanto agli  organi
del  circuito  democratico-rappresentativo,  alle  previsioni   sulle
immunita' e  sulle  indennita'  dei  parlamentari,  alle  riserve  di
competenza a favore dei regolamenti parlamentari o  alle  ipotesi  di
autodichia delle Camere e degli altri organi costituzionali. 
    Non potrebbe tuttavia giungersi a una  piena  comprensione  della
ratio che sorregge la  cura  costituzionale  verso  il  principio  di
indipendenza della magistratura se lo si interpretasse  alla  stregua
di una meccanica  applicazione  del  modello  della  separazione  dei
poteri non alimentata da  altro  scopo  che  costituire  un  "dominio
riservato" nell'esercizio  di  determinate  funzioni  pubbliche.  Ben
diversamente,   nell'impianto   disegnato   dalla   Costituzione   il
significato della strutturazione  di  una  magistratura  indipendente
puo' essere colto solo ponendola primariamente in connessione con  la
necessita' di una piena ed effettiva garanzia  dei  diritti  e  degli
interessi  che  le  norme  dell'ordinamento  (a  partire  da   quelle
costituzionali) proteggono, sul piano sia individuale che collettivo.
Il senso garantistico della riserva  di  giurisdizione,  ad  esempio,
deperirebbe enormemente se essa non fosse  assistita  dalla  garanzia
dell'indipendenza, idonea ad assicurare un esercizio  della  funzione
realmente  contraddistinto   da   terzieta'.   Acquisisce   carattere
emblematico, in questo ordine di  idee,  la  soggezione  del  giudice
soltanto alla legge, disposta dall'art. 101, secondo comma, Cost. Se,
infatti, anche da tale prescrizione  deve  trarsi  una  conferma  del
principio di indipendenza, allo stesso tempo essa ne fissa il confine
(«soltanto alla legge»), sostanzialmente individuando nella legge  il
limite e la ragion d'essere dell'indipendenza stessa. 
    Riguardato in questa prospettiva, il  principio  di  indipendenza
della magistratura, al pari di altre guarentigie  costituzionali  (il
diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, Cost.; il diritto a non
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ex art.
25, primo comma, Cost.; le garanzie dell'art. 111 Cost.; il  divieto,
nell'art.  102,  secondo   comma,   Cost.,   di   istituire   giudici
straordinari o speciali, eccetera), contribuisce in modo essenziale a
determinare il patrimonio di tutele che spettano  ai  consociati  nel
loro rapportarsi con l'esercizio delle funzioni  giurisdizionali.  In
termini  piu'  generali,  puo'  osservarsi  che   e'   il   principio
personalista,   desumibile   dall'art.   2   Cost.,   a    illuminare
funzionalmente il principio di indipendenza della magistratura. 
    Anche la disciplina relativa alla retribuzione dei magistrati non
puo' allora essere sottratta a una valutazione che tenga conto  delle
proiezioni ordinamentali del principio costituzionale di indipendenza
ricostruito  nei  termini  anzidetti,  dal  momento  che  il  profilo
economico difficilmente potrebbe  essere  considerato  avulso,  sullo
stesso piano normativo, da una congrua ed  effettiva  garanzia  della
posizione di indipendenza tout court. 
    4.2.- Non e' un caso che le guarentigie economiche abbiano  avuto
e abbiano tuttora una larga diffusione nel  diritto  comparato.  Esse
hanno  trovato  una  specifica  emersione  sin  dalla   nascita   del
costituzionalismo, essendo gia' prevista nel 1787 dalla  Costituzione
degli Stati Uniti d'America, all'articolo III, sezione 1, la clausola
che i giudici debbono godere di «a compensation, which shall  not  be
diminished during their continuance in office». 
    La Corte Suprema degli Stati Uniti  si  e'  piu'  volte  espressa
sulla  richiamata   "compensation   clause",   includendo   l'aspetto
retributivo  tra   le   garanzie   a   tutela   della   autonomia   e
dell'indipendenza della magistratura (cosi' United  States  v.  Will,
449 U.S. 200 [1980], O'Malley v.  Woodrough,  307  U.S.  277  [1939],
Miles v. Graham, 268 U.S. 501 [1925], Evans v.  Gore,  253  U.S.  245
[1920]). Corti costituzionali o supreme di altri Paesi hanno espresso
principi analoghi, sempre a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia
della magistratura, nonche' in ossequio al principio  di  separazione
dei  poteri  (cosi',   a   titolo   esemplificativo,   il   Tribunale
costituzionale  federale  tedesco  ha  dato  risalto  al  nesso   tra
l'esigenza di un'adeguata retribuzione e la tutela costituzionalmente
garantita dell'indipendenza  del  giudice,  ex  multis,  pronuncia  5
maggio 2015, BVerfGE 139, 64; ancora, la Corte dei conti  greca,  con
la  sentenza  n.  4327  del  2014,  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale delle norme che  prevedevano  tagli  retroattivi  agli
stipendi e alle pensioni dei  giudici;  piu'  di  recente,  la  Corte
costituzionale della Repubblica ceca ha  ritenuto  costituzionalmente
illegittime   le   norme   che,   pure   a   seguito   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno prorogato il blocco degli  stipendi
ai magistrati, senza  giustificazioni  in  termini  di  necessita'  e
proporzionalita', cosi'  Pl.  US,  5/2024,  Pl.  US,  15/2022;  sulla
riduzione alla retribuzione dei magistrati, ex multis, Pl. US, 28/13,
Pl. US, 12/10, Pl. US 13/08, Pl. US 34/04). 
    E  gli  stessi  principi  si  rinvengono   in   dichiarazioni   o
risoluzioni internazionali (cosi', sempre  a  titolo  di  esempio,  i
Basic Principles on the Independence of the Judiciary  delle  Nazioni
Unite del 1985 enunciano all'art. 7 il principio  in  base  al  quale
«[i]t is the duty of each Member State to provide adequate  resources
to enable the judiciary to properly  perform  its  functions»;  cosi'
come la Resolution on the Right to a Fair Trial and legal  Assistance
in Africa, adottata dall'African Commission  on  Human  and  People's
Rights, nel 1999, connette l'indipendenza  della  magistratura  anche
alle retribuzioni dei giudici). 
    4.3.-  Analoga  esigenza  di  tutela  della  retribuzione   delle
magistrature e' avvertita a livello eurounitario. In modo molto netto
sul punto si e' espressa la Corte di giustizia  dell'Unione  europea,
grande sezione, con la recente sentenza 25 febbraio  2025,  in  cause
riunite C-146/23 e C-374/23, Sad Rejonowy w Bialymstoku, nella  quale
non solo si e' specificato che nella retribuzione dei giudici  devono
essere «presi in considerazione, oltre allo  stipendio  ordinario  di
base,  i  diversi  premi  e  indennita'  che  essi  percepiscono,  in
particolare a titolo dell'anzianita' o delle funzioni loro affidate»,
ma soprattutto si e' escluso che il legislatore  possa  diminuire  in
modo   stabile   quel   complessivo   trattamento   retributivo.   In
particolare, per la Corte di Lussemburgo sono  possibili  deroghe  in
peius del trattamento retributivo dei magistrati, ma affinche'  siano
compatibili con il diritto  dell'Unione  esse  devono  soddisfare  un
certo numero di requisiti. Per cio' che qui interessa, la deroga deve
essere «necessaria  e  strettamente  proporzionata  al  conseguimento
[dell'obiettivo di interesse generale], il che  presuppone  che  essa
rimanga eccezionale e temporanea». 
    Nella stessa prospettiva,  la  Corte  di  giustizia  ha  altresi'
riconosciuto   alle   autorita'   amministrative   indipendenti   una
indipendenza  funzionale  volta  a  impedire  qualsivoglia  forma  di
influenza diretta o indiretta che possa rischiare di  incidere  sullo
svolgimento  delle  loro  attivita'  (cosi',  ex  multis,  Corte   di
giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, sentenze  2  settembre
2021, causa C-718/18, Commissione europea e  26  luglio  2017,  causa
C-560/15, Europa way srl e Persidera spa; seconda  sezione,  sentenza
28 luglio 2016, causa  C-240/15,  Autorita'  per  le  Garanzie  nelle
Comunicazioni;  grande  sezione,  sentenza  8  aprile   2014,   causa
C-288/12, Commissione europea). 
    4.4.- Il "tetto retributivo", come ridefinito dall'art. 13, comma
1, del d.l. n. 66 del  2014,  come  convertito,  ha  determinato  una
riduzione del trattamento economico di alcuni magistrati  e,  con  il
trascorrere del tempo e a distanza di oltre  un  decennio,  ha  perso
definitivamente il requisito della temporaneita' richiesto,  ai  fini
della  sua  legittimita'  costituzionale   ed   eurounitaria,   dalla
giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia. 
    Come si e' visto, l'art. 23-ter del d.l. n. 201  del  2011,  come
convertito, aveva ancorato il limite massimo retributivo a un importo
parametrato alla retribuzione del primo  presidente  della  Corte  di
cassazione. Si era cosi' salvaguardato il «nesso tra  retribuzione  e
quantita'  e  qualita'  del  lavoro»,  «anche   con   riguardo   alle
prestazioni piu' elevate» (sentenza n. 27 del 2022). Tale previsione,
pur rendendo certo il parametro di riferimento del cosiddetto  "tetto
retributivo", non ne quantificava dunque in maniera rigida la soglia. 
    In seguito, il censurato art. 13, comma 1, del  d.l.  n.  66  del
2014, come convertito, ha stabilito che, a decorrere  dal  1°  maggio
2014, «il limite massimo retributivo  riferito  al  primo  presidente
della Corte di cassazione [...] e' fissato in euro 240.000,00 annui». 
    In sostanza, il legislatore ha dapprima individuato il  massimale
retributivo  agganciandolo  alle  dinamiche   stipendiali   dell'alta
carica, ma senza incidere su di esse, e  ha  successivamente  ridotto
gli emolumenti percepibili dal titolare di tale carica,  fissando  un
limite inferiore a quello precedente. 
    E' infatti certo che  gli  emolumenti  complessivi  spettanti  al
primo presidente della Cassazione fossero gia' nel 2014 sensibilmente
superiori all'importo di 240.000,00 euro al lordo, visto che l'art. 3
del d.P.C.m. 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti
o  retribuzioni  nell'ambito  di  rapporti  di  lavoro  dipendente  o
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) li  aveva  stimati
in euro 293.658,95 al lordo e che  tale  cifra  e'  stata  aggiornata
dalla  circolare  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
-Dipartimento della funzione pubblica 18 marzo 2014,  n.  3,  recante
«Nuove disposizioni in materia  di  limiti  alle  retribuzioni  e  ai
trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss. della legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' per il 2014)», la quale ha
specificato che, per l'anno 2014, il trattamento economico del  primo
presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53. 
    In definitiva, la disposizione censurata ha decurtato il  livello
retributivo del primo presidente, come di altri  magistrati,  con  la
conseguenza, quanto a tutto il  personale  di  magistratura,  che  e'
venuta meno la garanzia (fatta salva, invece,  dall'art.  23-ter  del
d.l. n. 201 del 2011, come convertito) in ordine  alla  preservazione
del trattamento economico assicurato dalla legge sia nella  sua  base
sia quanto agli adeguamenti automatici  costituzionalmente  necessari
per proteggerne il potere di acquisto (sentenze n. 223 del 2012 e  n.
238 del 1990). 
    Peraltro, solo con l'art. 1, comma 68, della  legge  30  dicembre
2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) si
e'  introdotto  un  meccanismo  di   adeguamento   dell'importo   del
cosiddetto "tetto  retributivo"  all'inflazione,  ma  senza  recupero
della svalutazione pregressa. 
    Cio' ha comportato che la forbice tra la  retribuzione  effettiva
di  240.000,00  euro  ora  attribuita  al  primo   presidente   della
Cassazione e quella virtuale, che gli  sarebbe  spettata  in  assenza
della norma censurata e per effetto degli adeguamenti previsti  dalla
legge (in particolare, art. 2 della legge 19 febbraio  1981,  n.  27,
recante «Provvidenze  per  il  personale  di  magistratura»),  si  e'
ulteriormente allargata. 
    4.5.-    Questa    Corte,     nell'escludere     l'illegittimita'
costituzionale dell'estensione al personale di magistratura di misure
generali di riduzione della spesa pubblica, ha  tuttavia  specificato
che «[a]llorquando  la  gravita'  della  situazione  economica  e  la
previsione  del  suo  superamento  non  prima  dell'arco   di   tempo
considerato impongano un intervento  sugli  adeguamenti  stipendiali,
anche in un  contesto  di  generale  raffreddamento  delle  dinamiche
retributive  del  pubblico  impiego,  tale  intervento  non  potrebbe
sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo  reso  necessario
dalle esigenze di riequilibrio di  bilancio»  (sentenza  n.  223  del
2012). 
    Tale regola, che impone una necessaria  temporaneita'  di  questo
genere di misure ove estese alla  magistratura,  e'  condivisa,  come
chiarito, dal diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza della  Corte
di giustizia. 
    Nel  dichiarare  non  fondate  le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  che  sono  state  in  passato  sollevate,  quanto  al
massimale retributivo, con riferimento al principio  di  indipendenza
della magistratura, questa Corte si e' pronunciata in un  momento  in
cui non  erano  ancora  maturate  ragioni  sufficienti,  a  tre  anni
dall'entrata in vigore della norma, per ritenere che l'art. 13, comma
1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, avesse  illegittimamente
compresso in modo permanente,  e  non  solo  in  via  temporanea,  il
livello retributivo della magistratura, incidendo su quello del primo
presidente della Cassazione (sentenza n. 124 del 2017). 
    Tale conclusione non puo' essere ora confermata,  a  distanza  di
oltre  dieci  anni  dall'adozione  della  disposizione  censurata   e
nell'ambito di un contesto normativo e fattuale del tutto differente. 
    4.6.- Il "tetto retributivo", infatti, e'  stato  introdotto  nel
2011 in una situazione di  instabilita'  finanziaria  di  eccezionale
gravita',  indotta  da  una  allarmante  crisi  del  debito   sovrano
italiano.  Pertanto,  tale  misura,  seppur  derogatoria  rispetto  a
molteplici precetti costituzionali, aveva una giustificazione solo se
a carattere congiunturale e temporaneo, rispetto  ad  una  situazione
del tutto particolare. 
    4.7.- Un ulteriore  e  sopravvenuto  profilo  di  criticita'  del
limite massimo  retributivo  e'  rappresentato  dall'introduzione  di
alcune norme che, per specifici soggetti, hanno derogato al carattere
generale  del  "tetto  retributivo".  Si  tratta,   in   particolare,
dell'art. 34, comma 1, lettera d), del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73 (Misure urgenti in materia  di  semplificazioni  fiscali  e  di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e  ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 4 agosto 2022, n. 122,  che  ha  previsto  a  favore  dei
commissari di Sogin spa  un  compenso  «anche  in  deroga  al  limite
massimo  retributivo»;  nonche'  degli  artt.   13-bis   e   14   del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti  a  tutela
degli utenti, in materia di  attivita'  economiche  e  finanziarie  e
investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella  legge
9 ottobre 2023, n. 136, che hanno sottratto al "tetto retributivo"  i
dipendenti delle societa' pubbliche di rilievo strategico. 
    Introducendo disposizioni derogatorie, anziche' procedere  a  una
revisione complessiva del limite massimo retributivo, il  legislatore
non solo ha infranto la  natura  generalissima,  ritenuta  da  questa
Corte di «importanza dirimente»  (sentenza  n.  124  del  2017),  del
"tetto  retributivo",  ma  ne  ha  confermato  irreversibilmente   il
carattere duraturo, e per nulla transitorio, anche nei confronti  dei
magistrati. 
    In conclusione, il "tetto" di cui all'esaminato art. 13, comma 1,
del  d.l.   n.   66   del   2014,   come   convertito,   in   origine
costituzionalmente tollerabile in ragione della  temporaneita'  della
misura disposta nei confronti del personale di  magistratura,  si  e'
progressivamente posto in contrasto con  la  Costituzione  una  volta
«palesata appieno la natura strutturale» della  previsione  (sentenza
n. 178 del 2015),  incorrendo  in  tal  modo  in  una  illegittimita'
costituzionale sopravvenuta, per violazione degli artt. 108,  secondo
comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. 
    4.8.- Su un piano piu' generale,  occorre,  infine,  interrogarsi
sulla quantificazione dei risparmi di spesa ottenuti in  applicazione
della misura. 
    Il  legislatore,  infatti,  ha  ritenuto  di   poter   conseguire
apprezzabili risparmi, prevedendo  che  il  dipendente  pubblico  non
possa trattenere emolumenti a  carico  della  finanza  pubblica,  pur
legittimamente percepiti, oltre il massimale individuato dalla  legge
e ha disposto che quanto corrisposto in eccesso confluisca presso  il
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 23-ter,  comma  4,
del d.l. n. 201 del 2011, come convertito). 
    Tale previsione, in linea di principio, non e' costituzionalmente
censurabile, perche' «[n]el  settore  pubblico  non  e'  precluso  al
legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e  al  cumulo
tra retribuzioni e pensioni, a condizione  che  la  scelta,  volta  a
bilanciare i diversi  interessi  coinvolti,  non  sia  manifestamente
irragionevole» (sentenza n. 124 del 2017). 
    Questa Corte ha in effetti gia' posto in luce (sentenze n. 128  e
n. 27 del 2022 e n. 124 del 2017) talune criticita' che la disciplina
censurata  puo'  generare   in   riferimento   a   plurimi   precetti
costituzionali: quali  quelli  desumibili  dall'art.  3  Cost.  sulla
parita' di trattamento; dall'art. 36, primo comma, Cost. sul  diritto
a una retribuzione proporzionata alla quantita' e alla  qualita'  del
lavoro svolto e comunque idonea a  garantire  un'esistenza  libera  e
dignitosa;  dall'art.  38,  secondo  comma,  Cost.  sul   diritto   a
un'adeguata  tutela  previdenziale;  dall'art.  97  Cost.  sul   buon
andamento della pubblica amministrazione (ancora sentenza n. 124  del
2017). 
    Norme poste a garanzia di interessi di rilievo che il legislatore
e' tenuto a considerare, mentre individua il non irragionevole  punto
di equilibrio tra essi e la finalita'  di  contenimento  della  spesa
pubblica. 
    La disposizione censurata aveva ugualmente  superato  indenne  il
controllo di legittimita' costituzionale perche' si era ritenuto che,
alla luce della impellente necessita' di contenere la  spesa  per  il
personale («un importante aggregato della spesa di  parte  corrente»,
sentenza n. 153 del 2015),  essa  realizzasse  un  bilanciamento  non
palesemente incongruo. 
    Tuttavia, fin dalla indicata sentenza n.  124  del  2017,  questa
Corte, nel respingere una censura  di  illegittimita'  costituzionale
concernente l'omesso computo nella  relazione  tecnica  dei  risparmi
attesi in  forza  del  "tetto  retributivo",  ha  avvertito  che  «le
molteplici variabili in gioco precludono una  valutazione  preventiva
ponderata e credibile», rendendone «[l']impatto  quantificabile  solo
"a consuntivo"». 
    E'  evidente  che,  specie  nella  prospettiva   della   verifica
dell'adeguatezza e proporzionalita' dei mezzi rispetto  ai  fini,  il
controllo di  legittimita'  costituzionale  concernente  l'esito  del
bilanciamento prescelto dal legislatore non puo' prescindere, in  una
prospettiva di ampio respiro temporale,  dal  considerare  nel  lungo
periodo l'effettiva capacita' della norma di assolvere, in  modo  che
non sia del tutto marginale, al suo "fine prioritario"  di  contenere
la spesa. 
    Questa Corte, a piu' di dieci anni di distanza  dall'introduzione
della  norma  censurata,  osserva   ora   che   i   dati   estraibili
dall'andamento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato  non
confortano le iniziali attese e aspirazioni del legislatore. 
    In particolare, e' degno di attenzione che  -  come  risulta  dal
Rendiconto generale dello Stato per il 2015 -  Conto  delle  entrate,
relativamente al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3512  -
nel 2015, vale a dire nella prima annualita' di efficacia del  limite
massimo  retributivo,  il  risparmio  di  spesa  non  abbia   affatto
rispettato le attese, considerato che, a fronte di circa  86  milioni
di euro inizialmente previsti, l'importo effettivamente  versato  nel
Fondo e' stato soltanto di circa 4,5 milioni di euro.  Nemmeno  negli
anni successivi l'ammontare del risparmio versato  si  e'  avvicinato
alle cifre previste nel 2015, raggiungendo al massimo 18,9 milioni di
euro. Tale linea di tendenza potrebbe anche avvalorare l'ipotesi  che
i dipendenti  pubblici  con  le  retribuzioni  piu'  elevate  abbiano
preferito  rinunciare  all'assolvimento   di   incarichi   aggiuntivi
piuttosto che subire gli effetti del massimale  retributivo,  con  la
conseguenza di disperdere l'apporto di elevate  professionalita',  ma
senza realizzare apprezzabili risparmi. 
    In termini percentuali, poi, dal 2011 fino al 2024,  l'incremento
del  Fondo  in  ragione  dell'applicazione   del   "tetto"   rispetto
all'incremento complessivo annuo dello  stesso  Fondo  non  e'  molto
significativo, attestandosi su valori marginali. 
    A consuntivo, dunque, va rilevato che i risparmi non  si  possono
piu'  considerare  adeguati  e  proporzionati,  in  una   logica   di
ragionevole bilanciamento, in relazione  ai  principi  costituzionali
che ne vengono sacrificati e considerato che la riduzione del tetto e
il mancato adeguamento al tasso di inflazione hanno  comportato  dopo
il 2014 un sacrificio ancora piu' elevato di tali principi. 
    5.- Spetta ora a questa Corte individuare il  rimedio  al  vulnus
appena accertato (da ultimo, sentenze  n.  78  e  n.  7  del  2025  e
sentenza n. 208 del 2024). 
    In  questa  prospettiva  va  rilevato  che  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del d.l.  n.  66
del 2014, come convertito, nella parte in cui ricomprende nel  "tetto
retributivo" le indennita' di carica per i  componenti  togati  degli
organi di governo  autonomo,  risulterebbe  eccedente  rispetto  alla
necessita' di sanare il vizio riscontrato, perche' il legislatore  ha
discrezionalita' nel  determinare  quali  emolumenti  vadano  inclusi
nella base di calcolo e quali no. 
    L'indennita' di funzione  dei  membri  degli  organi  di  governo
autonomo  delle  magistrature  gode  senza  dubbio   della   medesima
protezione costituzionale delle retribuzioni dei magistrati,  perche'
l'azione di tali organi preserva l'indipendenza esterna  di  costoro.
Ma rientra nella  discrezionalita'  del  legislatore  optare  per  un
"tetto"  onnicomprensivo,  includendo   in   esso   ogni   forma   di
retribuzione, emolumento o indennita', purche', come chiarito,  siano
preservati il trattamento retributivo dei magistrati e le  indennita'
collegate alle loro funzioni. 
    La soluzione prospettata dal giudice a quo, per altro verso,  non
riuscirebbe  a  sanare  integralmente   il   vulnus   costituzionale,
residuando, nel "tetto" fisso determinato dal d.l. n.  66  del  2014,
come convertito, una riduzione costituzionalmente  illegittima  dello
stipendio tanto del primo presidente della Corte di cassazione quanto
di altri  magistrati.  Inoltre,  e'  da  ritenersi  rientrante  nella
discrezionalita' del legislatore stabilire come tale  soglia  massima
debba operare, potendosi legittimamente  prevedere  tanto  un  "tetto
retributivo" cumulabile con le indennita' quanto uno onnicomprensivo,
come si e' in effetti legislativamente scelto. 
    Il solo modo per rimediare al vulnus,  considerata  la  decisione
del legislatore di introdurre una soglia massima relativa  all'intera
pubblica  amministrazione  senza  differenziare  per  categorie,  e',
dunque,  quello  di  incidere  sulla   quantificazione   del   tetto.
Quest'ultimo  non  puo'  legittimamente  comportare,   infatti,   una
duratura diminuzione della retribuzione  di  alcun  magistrato  e,  a
questo   fine,   deve   necessariamente   essere   commisurato   alla
retribuzione  complessiva  del  primo  presidente  della   Corte   di
cassazione, cioe' del magistrato in ruolo di  livello  piu'  elevato,
che  rappresenta  il  parametro  per  l'individuazione   del   "tetto
retributivo" da parte di un d.P.C.m., previo parere delle  competenti
commissioni parlamentari. 
    La fissazione di un limite inferiore comporterebbe invero, con la
decurtazione del trattamento economico in via  definitiva  di  alcuni
magistrati, una violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo
comma, e 108, secondo comma, Cost. 
    Per   quanto   concerne   invece    il    perimetro    soggettivo
dell'illegittimita' costituzionale della norma in  esame,  avendo  il
legislatore adottato una scelta  normativa  a  carattere  generale  e
senza  operare  alcuna  distinzione  tra  le  diverse  categorie   di
lavoratori che ricevono una retribuzione o un compenso dalla pubblica
amministrazione, l'annullamento della disciplina scrutinata non  puo'
che riguardare tutte le categorie  assoggettate  al  "tetto".  Resta,
infatti,  nella  discrezionalita'  del  legislatore   delimitare   il
perimetro  soggettivo  del  tetto  retributivo,   articolandolo   per
categorie o,  come  in  concreto  ha  fatto,  optando  per  un  tetto
generale,  applicabile  all'intera  pubblica  amministrazione.   Tale
scelta,  di  per  se'   costituzionalmente   legittima,   non   rende
percorribile per questa Corte  una  dichiarazione  di  illegittimita'
della norma in relazione soltanto alla categoria dei magistrati,  ne'
essa e' imposta dal petitum prospettato dal giudice rimettente,  che,
per giurisprudenza ormai costante (sentenze n. 12 del  2024,  n.  221
del 2023 e, da ultimo, n. 83 del 2025), non vincola in tutti  i  suoi
profili questa Corte, tenuta a  ripristinare  comunque  la  legalita'
costituzionale  violata.  Osta,  peraltro,  a   tale   soluzione   la
circostanza che  la  disciplina  che  deriverebbe  da  un  intervento
correttivo di questo tipo  non  andrebbe  ancora  esente  da  aspetti
antinomici con norme e principi costituzionali.  Al  riguardo  ci  si
puo' limitare a osservare che essa non impedirebbe, ad esempio, che i
soggetti non appartenenti alla  magistratura  che  svolgono  le  loro
funzioni come componenti dei cosiddetti organi  di  governo  autonomo
restino  assoggettati  al  "tetto  retributivo",  con  la   possibile
conseguenza  che  per  le  stesse  funzioni  -  e  a  differenza  dei
componenti magistrati - costoro  sarebbero  tenuti  a  non  percepire
alcun compenso  o  avere  un  compenso  ridotto,  in  violazione  del
combinato disposto degli artt. 3  e  36  Cost.  Senza  considerare  i
rilievi gia' formulati da  questa  Corte  sulla  problematicita'  del
bilanciamento tra un tetto siffatto e i principi del buon andamento e
dell'imparzialita' della pubblica amministrazione di cui all'art.  97
Cost. 
    Cio' non osta a un successivo intervento del legislatore, che  si
confronti con le attuali criticita', emerse con il passare del tempo,
del limite massimo  retributivo,  al  fine  di  adottare,  nella  sua
discrezionalita',  anche  «soluzioni  diverse»  conseguenti  «ad  una
valutazione  ponderata  degli  effetti  di   lungo   periodo»   della
disposizione censurata, «in  un  quadro  di  politiche  economiche  e
sociali in perenne evoluzione» (sentenza n. 27 del 2022), se del caso
individuando percorsi alternativi per conseguire  risparmi  di  spesa
nel comparto del pubblico impiego, ad esempio differenziando il tetto
per categorie o incrementando il Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di  Stato  attraverso  limiti  ai  compensi  ai  pubblici  dipendenti
provenienti da incarichi privati. 
    5.1.- In conclusione, l'art. 13, comma 1,  del  d.l.  n.  66  del
2014, come convertito, se in  origine  aveva  introdotto  una  misura
costituzionalmente tollerabile in ragione della sua temporaneita', e'
divenuto  progressivamente  incostituzionale  una   volta   «palesata
appieno la natura strutturale [della previsione]»  (sentenza  n.  178
del  2015),   incorrendo   in   una   illegittimita'   costituzionale
sopravvenuta e  ponendosi  ora  in  contrasto  con  il  principio  di
indipendenza della magistratura,  di  cui  agli  artt.  101,  secondo
comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost. 
    Stante la gradualita' con la quale si e'  manifestata  la  natura
strutturale e non temporanea della norma censurata, soltanto ora puo'
considerarsi realmente verificata la sua sopravvenuta  illegittimita'
costituzionale (sentenza n. 50 del 1989). 
    5.2.- L'art.  13,  comma  1,  del  d.l.  n.  66  del  2014,  come
convertito, va  percio'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,
solo a decorrere  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
presente  decisione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, e senza effetti retroattivi, nella parte in cui  indica  il
limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00  al  lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali  a
carico   del   dipendente,   anziche'   nel   trattamento   economico
onnicomprensivo  spettante  al  primo  presidente  della   Corte   di
cassazione, che rappresenta il  parametro  per  l'individuazione  del
tetto retributivo da  parte  di  un  d.P.C.m.,  previo  parere  delle
competenti commissioni parlamentari. 
    Al  fine  di  garantire   l'operativita'   del   limite   massimo
retributivo  senza  soluzione  di  continuita',  mediante  la  scelta
normativa piu'  adeguata  rinvenibile  nell'ordinamento,  dal  giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica non si  potra'  che  far  riferimento,  allo  stato,
all'ultimo decreto approvato in attuazione dell'art. 23-ter del  d.l.
n. 201 del 2011, come convertito,  ovverosia  al  d.P.C.m.  23  marzo
2012, come integrato  dalla  richiamata  circolare  del  Dipartimento
della funzione pubblica n. 3 del  2014,  la  quale,  come  detto,  ha
specificato che, per l'anno 2014, il trattamento economico del  primo
presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53. 
    6.- La  circostanza  che  l'illegittimita'  costituzionale  cosi'
dichiarata si sia manifestata a partire dalla data indicata non  mina
la  rilevanza  della  questione,  che  deve   essere   valutata   con
riferimento al momento in cui e' stata proposta (sentenza n.  10  del
2015). 
    7.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23-ter
del d.l. n. 201 del 2011, come convertito,  in  riferimento  all'art.
108, secondo comma, Cost.  e,  piu'  in  generale,  al  principio  di
indipendenza della magistratura,  di  cui  agli  artt.  101,  secondo
comma, e 104, primo comma, Cost., non e' fondata. 
    7.1.- La norma  preserva,  infatti,  i  livelli  retributivi  dei
magistrati mediante il rinvio a quello  del  primo  presidente  della
Corte di cassazione, cioe' del piu' elevato magistrato in  ruolo.  In
questa prospettiva, e secondo quanto sin qui rilevato, la  norma  non
ha determinato alcuna violazione del principio di indipendenza  della
magistratura.