ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2,  3  e  6;  5,
commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma  6,  e  15,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 25 giugno  2024,  n.  84  (Disposizioni
urgenti  sulle  materie  prime  critiche  di  interesse  strategico),
convertito, con modificazioni, nella legge 8  agosto  2024,  n.  115,
promosso dalla Regione autonoma della Sardegna con ricorso notificato
l'11 ottobre 2024, depositato in cancelleria in pari  data,  iscritto
al n. 38 del  registro  ricorsi  2024  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2024. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  10  giugno  2025  la  Giudice
relatrice Maria Alessandra Sandulli; 
    uditi l'avvocata Alessandra Putzu per la Regione  autonoma  della
Sardegna e gli avvocati dello Stato Maria Gabriella Mangia  e  Melvio
Maugeri per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato l'11 ottobre 2024, iscritto al  n.  38
del registro ricorsi  2024,la  Regione  autonoma  della  Sardegna  ha
promosso  questioni   di   legittimita'   costituzionale   di   varie
disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2024,  n.  84  (Disposizioni
urgenti  sulle  materie  prime  critiche  di  interesse  strategico),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n.  115  e,
segnatamente, degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1,  2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma  2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b). 
    2.- Con il primo motivo di ricorso, la Regione censura gli  artt.
1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84
del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 3,  lettere  a),
h) ed m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e 54 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); in  relazione
agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21, comma 2, lettere b)  e  c);
37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del d.P.R. 19 giugno 1979,  n.  348
(Norme di attuazione dello  Statuto  speciale  per  la  Sardegna,  in
riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24  luglio
1977, n. 616); in riferimento agli artt.  5;  114;  116;  117,  commi
primo, terzo, quarto e  quinto;  118  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione); in relazione agli artt.  6,  comma
1,  e  8  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); agli artt. 36, comma 2 (recte:
comma 1-bis); 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla  formazione
e  all'attuazione  della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione
europea);   nonche'   ai   principi   di   leale   collaborazione   e
ragionevolezza. 
    In particolare, la Regione contesta  l'art.  1,  comma  2,  nella
parte in cui dispone che il d.l. n. 84  del  2024,  come  convertito,
stabilisce «criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace
realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o
riciclaggio delle materie prime strategiche»; gli artt. 2, commi 1  e
2, e 15, comma1, lettera b),  nella  parte  in  cui  dispongono  che,
quando  sia  presentata  alla  Commissione  europea  una  domanda  di
riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione,
trasformazione o riciclaggio sulla  terraferma  delle  materie  prime
strategiche, spetti al Comitato interministeriale per la  transizione
ecologica (d'ora  in  poi,  anche:  CITE)  pronunciarsi,  sentita  la
regione interessata, sulla sussistenza di eventuali  motivi  ostativi
al suddetto riconoscimento. 
    La  ricorrente  precisa  preliminarmente  di  non  dolersi  della
possibilita' per  lo  Stato  di  stabilire  criteri  e  principi  che
accelerino  la  prassi  amministrativa,  bensi'  di  contestare   «il
disconoscimento dell'autonomia regionale che si  realizza  attraverso
la previsione di criptiche competenze  uniformi  che  fanno  traslare
importanti poteri legislativi e amministrativi, di tipo decisionale e
procedimentale, dalla Regione autonoma allo Stato, in  forza  di  una
legge ordinaria con la quale si pretende di effettuare  un'arbitraria
modificazione del sistema  statutario  (in  violazione  dell'art.  54
statuto speciale)». 
    Secondo   la   difesa   regionale,   le   riferite   disposizioni
detterebbero una disciplina  «oltremodo  invasiva,  in  una  materia,
quale quella  in  argomento,  di  stretta  competenza  legislativa  e
amministrativa della Regione Sardegna, sancendo illegittimamente  che
l'Autorita' regionale si venga a trovare,  nell'esercizio  delle  sue
attribuzioni, in una condizione di  subordinazione  e  strumentalita'
palesemente lesiva delle proprie prerogative». Nello specifico,  esse
invaderebbero le competenze legislative conferite  alla  Regione  dal
suo statuto speciale nelle materie: «ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico e  economico  del
personale» (competenza primaria attribuita dall'art. 3,  lettera  a);
«acque minerali e termali» (competenza primaria attribuita  dall'art.
3, lettera h); «esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali  della
Regione relativi alle miniere, cave e  saline»  (competenza  primaria
attribuita  dall'art.  3,  lettera  m);  «industria,   commercio   ed
esercizio industriale  delle  miniere,  cave  e  saline»  (competenza
ripartita  attribuita  dall'art.  4,  lettera  a),  unitamente   alle
corrispondenti funzioni amministrative  (art.  6).  Materie  in  cui,
peraltro, la Regione avrebbe gia'  esercitato  la  suddetta  potesta'
legislativa (legge della Regione Sardegna  11  giugno  1990,  n.  16,
recante «Adeguamento della  struttura  amministrativa  regionale  per
l'esercizio delle funzioni in materia di  miniere,  cave  e  saline»;
legge  della  Regione  Sardegna  7  giugno  1989,  n.   30,   recante
«Disciplina delle attivita' di cava»; legge della Regione Sardegna  9
agosto 2002, n. 15, recante  «Integrazioni  e  modifiche  alla  legge
regionale 22 aprile 2002, n. 7 [legge finanziaria 2002],  alla  legge
regionale 22 aprile 2002, n. 8 [legge di bilancio] e  alla  legge  24
aprile 2001, n. 6 [legge finanziaria 2001]», art. 8;  e  legge  della
Regione Sardegna 12 giugno  2006,  n.  9,  recante  «Conferimento  di
funzioni e compiti agli enti locali», art. 23). 
    In  particolare,  nell'ambito  delle  competenze  in  materia  di
diritti demaniali  e  patrimoniali  relativi  alle  miniere,  cave  e
saline, andrebbe ricompresa «la facolta' della  Regione  Sardegna  di
vagliare e delineare i motivi di opposizione allo status di  progetto
strategico da realizzarsi nel suo territorio»,  che  le  disposizioni
impugnate attribuiscono al CITE, organo a composizione esclusivamente
statale. Secondo la ricorrente, la  dedotta  invasione  non  potrebbe
essere superata «dalla mera previsione di una semplice  consultazione
("sentita") della Regione», non essendo «pensabile che le  competenze
legislative e amministrative attribuite dallo Statuto speciale  [...]
possano relegarsi ad un  mero  parere  improduttivo  di  qualsivoglia
effetto  sulle   scelte   Statali   che,   palesemente   in   spregio
all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione (artt. 114  e
116), pongono le decisioni dell'ente autonomo alla stregua di  quelle
di ente strumentale dello Stato». 
    2.1.- Sempre con il primo motivo di ricorso, la  Regione  censura
le  disposizioni  ivi  impugnate  anche  in  quanto  «lo   Stato   si
sostitui[rebbe]   all'amministrazione   regionale   nell'adottare   i
provvedimenti necessari senza dovere prendere  in  considerazione  le
motivazioni del parere rilasciato dalla Regione autonoma  su  materie
su cui ha esclusiva competenza», violando l'art.  117,  commi  terzo,
quarto e quinto, in combinato disposto  con  gli  artt.  118  e  120,
secondo comma, Cost., per come procedimentalizzati dalla legge n. 131
del 2003. Tanto piu' - aggiunge il ricorso - che  il  termine  di  60
giorni per pronunciarsi  su  eventuali  motivi  ostativi  «fisserebbe
comunque le condizioni per addivenire ad un valutazione concordata  e
motivata della decisione inerente al riconoscimento dello  status  di
progetto strategico». 
    2.2.- Con un secondo motivo di ricorso, la  Regione,  oltre  alle
disposizioni oggetto del primo motivo, censura,  con  riferimento  ai
medesimi parametri statutari e costituzionali (nonche' all'art. 1 del
decreto legislativo  17  aprile  2001,  n.  234,  recante  «Norme  di
attuazione dello Statuto  speciale  della  regione  Sardegna  per  il
conferimento di funzioni amministrative, in  attuazione  del  Capo  I
della legge n. 59 del  1997»,  anche  in  relazione  all'art.  7  del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante «Attuazione della
direttiva  2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei  rifiuti   delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE»),  anche
gli artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2;
6, comma 2; 7, comma 2, e 10, comma 6, del d.l. n. 84 del 2024,  come
convertito. 
    In particolare, le censure investono: a) l'art. 3, commi 1, 2,  3
e 8, ove istituisce un punto unico di contatto presso  la  competente
direzione generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica (d'ora in poi, anche: MASE) per il rilascio di ogni titolo
abilitativo alla realizzazione dei progetti strategici di  estrazione
di materie prime critiche strategiche, e dispone che le verifiche  di
completezza  delle  istanze  siano   espletate   sentite   le   altre
amministrazioni  competenti,  senza  prevedere  che  la  regione,  se
interessata, sia coinvolta o sentita nella procedura di rilascio  dei
titoli abilitativi che prende avvio dalla data  di  effettuazione  di
tali verifiche; b) l'art. 4, commi 1, 2, 3 e  6,  ove,  analogamente,
istituisce un punto unico di contatto presso  la  medesima  direzione
generale  del  MASE  per   il   rilascio   dell'autorizzazione   alla
realizzazione di progetti strategici di  riciclaggio  delle  suddette
materie, e dispone che le  verifiche  di  completezza  delle  istanze
siano espletate sentite le altre  amministrazioni  competenti,  senza
prevedere che la regione, se interessata,  sia  coinvolta  o  sentita
nella  procedura  di  rilascio  che  prende  avvio  dalla   data   di
effettuazione di tali verifiche; nonche' ove dispone che le  medesime
procedure siano applicate quando nel progetto strategico e' compresa,
oltre all'attivita' di estrazione o riciclaggio, anche l'attivita' di
trasformazione; c) l'art. 5,  commi  1  e  2,  ove  attribuisce  alla
competente direzione generale del Ministero delle imprese e del  made
in Italy il potere di convocare la conferenza di servizi  e  adottare
l'autorizzazione unica per i progetti  strategici  di  trasformazione
delle stesse materie (richiamando  l'art.  13  del  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni  urgenti  a  tutela  degli
utenti,  in  materia  di  attivita'  economiche   e   finanziarie   e
investimenti strategici», convertito, con modificazioni, nella  legge
9 ottobre 2023, n. 136, unicamente nel suo comma 6 e  non  anche  nei
commi 1, 2 e 3, che «avrebbero garantito una leale collaborazione tra
Stato  e  Regione  nella  fase  di  attuazione  ed   esecuzione   del
Regolamento n. 2024/1252/UE»); d) l'art. 6, comma 2, ove  attribuisce
al CITE  l'approvazione  del  Piano  nazionale  delle  materie  prime
critiche, senza prevedere un coinvolgimento della regione  e/o  della
Conferenza Stato-Regioni; e) gli artt. 10, comma 6, e  15,  comma  1,
lettera b),  ove  attribuiscono  al  medesimo  Comitato,  sentite  le
regioni  interessate,  l'approvazione  del  Programma  nazionale   di
esplorazione delle materie prime critiche; f) l'art. 7, comma 2,  ove
dispone che,  ai  fini  dell'avvio  dell'attivita',  il  permesso  di
ricerca relativo a materie prime strategiche e' comunicato  al  punto
unico di contatto presso la direzione generale competente  del  MASE,
senza prevedere che la regione, quando interessata, sia  coinvolta  o
informata della procedura amministrativa di avvio delle attivita'  di
ricerca. 
    La ricorrente  ribadisce  gli  argomenti  dedotti  con  il  primo
motivo, rilevando che gli artt. 6, comma 2; 10, comma 6, e 15,  comma
1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, nella  parte
in cui conferiscono  al  CITE  i  suddetti  poteri  di  approvazione,
sarebbero lesivi delle competenze attribuite alla Regione dall'art. 8
del d.P.R. n. 348 del 1979 e comunque in contrasto con le  norme  che
le conferiscono la «competenza esclusiva sull'estrazione, riciclaggio
e    trasformazione    delle    materie    minerarie    e    relativa
industrializzazione». 
    Con riferimento alle competenze legislative e  amministrative  in
materia di riciclaggio, il ricorso aggiunge che la Regione le avrebbe
gia' esercitate con l'art. 36 della legge reg.  Sardegna  n.  30  del
1989 e che, in ogni caso, il d.lgs. n. 117 del 2008, all'art. 7, gia'
disciplinerebbe la procedura delle  autorizzazioni  all'attivita'  di
riciclo e trasformazione dei rifiuti di estrazione, che, ai sensi del
d.lgs. n. 234 del 2001, si applicherebbe «anche alla regione  e  agli
enti locali della Regione Sardegna». 
    2.3.- La Regione censura  le  disposizioni  impugnate  anche  con
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.,  per  contrasto  con  i
vincoli derivanti dal  regolamento  n.  2024/1252/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11  aprile  2024,  che  «istituisce  un
quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di
materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013,
(UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020)». Dai considerando n.
29 e n. 35 e dagli artt. 2, paragrafo 1, numero 20, 7,  paragrafo  1,
9, paragrafi 1, 2 e 3, 12, paragrafo 2 (recte: art. 10, paragrafo  3)
e 13 del suddetto regolamento  non  si  evincerebbero,  infatti,  ne'
esigenze di chiamata in sussidiarieta', ne' (esigenze) di tempistiche
particolarmente stringenti, sicche' «l'applicazione dei  procedimenti
amministrativi [...] gia' in essere  nell'ordinamento  regionale  non
[avrebbe] ostacolato l'adempimento delle tempistiche  regolamentari».
Secondo la Regione, il regolamento prefigurerebbe  una  procedura  di
rilascio delle autorizzazioni rispettosa del sistema di riparto delle
competenze  statali  e  regionali,  in  quanto,  a  differenza  delle
disposizioni impugnate, non contemplerebbe un punto unico di contatto
che,  «in  totale  solitudine,  decida  sul  rilascio  di  tutte   le
autorizzazioni della procedura in spregio  agli  ordinamenti  e  alle
competenze  costituzionalmente  garantite  dal  diritto  degli  Stati
membri», ma un punto unico  di  contatto  deputato  a  «facilitare  e
coordinare»  la  procedura  di  rilascio  delle  autorizzazioni   nel
rispetto del diritto nazionale e comunitario e di tutte le  autorita'
interessate a livello locale, regionale o nazionale,  o  a  qualsiasi
altro  livello  amministrativo.  In  ogni  caso  il  regolamento  non
imporrebbe l'istituzione a livello nazionale di  un  unico  punto  di
contatto, ma consentirebbe (a garanzia  di  una  corretta  attuazione
dell'esigenza  partecipativa  dei   diversi   livelli   di   governo)
«l'istituzione o la designazione di una o piu' autorita' quali  punti
di contatto unici». 
    2.4.- Con un terzo motivo  di  ricorso,  la  Regione  censura  le
disposizioni impugnate anche con specifico riferimento ai principi di
buon andamento della  pubblica  amministrazione  (art.  97  Cost.)  e
ragionevolezza, poiche' avrebbero  creato  una  nuova  autorita'  che
duplica uffici amministrativi gia' esistenti e operanti in Sardegna a
livello   regionale,   senza   apportare    alcuna    semplificazione
dell'attivita' amministrativa, come dimostrerebbe la riduzione  delle
competenze  amministrative  e  legislative  in  materie   da   sempre
esercitate dalla Regione. 
    3.- Con atto depositato il 18 novembre 2024 si e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato. 
    Il  resistente  premette  che  il  d.l.  n.  84  del  2024,  come
convertito,  e'  stato  emanato  per  dare  immediata  attuazione  al
regolamento n. 2024/1252/UE, con l'esplicito obiettivo di «rafforzare
le capacita' dell'Unione lungo  le  diverse  fasi  della  catena  del
valore (estrazione, trasformazione  o  riciclaggio),  allo  scopo  di
rendere l'industria piu' resiliente e meno dipendente da paesi terzi»
e  di  individuare  a  tal  fine  progetti  strategici  che  potranno
beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi e dei termini
delle procedure di autorizzazione. 
    Il d.l. n. 84 del 2024, come  convertito,  e',  quindi,  volto  a
«superare  la  frammentazione  normativa  in  materia   di   ricerca,
coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale
ma  che,  in  quanto  disorganica   e   disomogenea,   rischiava   di
compromettere l'approvvigionamento  delle  materie  prime  critiche»,
nonche' a dare nuovo impulso al settore minerario, relativamente agli
aspetti  afferenti   all'approvvigionamento   delle   materie   prime
critiche, «riportando a livello statale la competenza in  materia  di
autorizzazioni e concessioni relative alla  ricerca,  all'estrazione,
alla trasformazione e al riciclo di materie prime strategiche,  cosi'
da  rafforzare  le  diversi  fasi  della   catena   del   valore   di
approvvigionamento  e  promuovere  un  ecosistema  di  materie  prime
sostenibile e diversificato». In particolare, la  normativa  statale,
in linea  con  l'indicato  regolamento  UE,  avrebbe  istituito  «una
governance ad hoc attraverso un sistema di  sussidiarieta'  verticale
che incentra in capo allo Stato alcune  competenze  relativamente  ai
progetti riconosciuti come strategici, tra cui il potere di  rilascio
delle autorizzazioni per la ricerca, l'estrazione, la  trasformazione
mineraria e il riciclaggio», mentre i  rimanenti  progetti,  che  non
sono  riconosciuti  come  strategici,   continuerebbero   a   seguire
l'ordinario riparto di competenze tra Stato e regione. 
    3.1.-  Secondo  l'Avvocatura,  le  disposizioni   impugnate   non
lederebbero le competenze regionali in quanto,  come  puo'  evincersi
anche dal suddetto regolamento UE, la normativa oggetto di  scrutinio
sarebbe riconducibile a diverse materie assegnate dall'art. 117 Cost.
alla legislazione  esclusiva  dello  Stato,  quali  la  difesa  e  la
sicurezza dello Stato (considerando n. 2), la tutela  del  risparmio,
dei mercati finanziari e della concorrenza (considerando n. 3)  e  la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (considerando n. 34). 
    Poiche' l'intervento normativo  risulterebbe  ricompreso  in  via
prevalente in materie di competenza statale, in base al  criterio  di
prevalenza sarebbe lo  Stato  il  soggetto  titolare  della  relativa
potesta'   legislativa.   Conseguentemente,   eventuali    competenze
regionali dovrebbero recedere in  presenza  «di  quelle  esigenze  di
unitarieta'» che giustificherebbero la competenza statale.  In  altri
termini, non vi sarebbe dubbio che  la  «preminenza  degli  interessi
statali» e la  «conseguente  necessita'  di  garantire  l'unitarieta'
dell'azione amministrativa» richiedano una «disciplina  uniforme  per
tutto il territorio nazionale delle funzioni disciplinate dal  DL  n.
84 del 2024». Le disposizioni impugnate recherebbero  peraltro  norme
fondamentali  di  riforma  economico-sociale,  che  rappresentano  un
limite per la competenza legislativa  della  Regione  autonoma  della
Sardegna. 
    Le richiamate  esigenze  di  unitarieta'  legittimerebbero  anche
l'accentramento in capo allo Stato  delle  competenze  amministrative
oggetto di contestazione da parte della Regione. 
    A cio' si aggiunge che le disposizioni impugnate, in forza  della
loro diretta derivazione  dal  diritto  dell'Unione  europea,  devono
«rispettare anche i relativi vincoli, riconducibili al  limite  degli
obblighi internazionali previsto dagli statuti speciali». 
    3.2.- L'atto di costituzione dello Stato nega altresi'  che  tali
disposizioni contrastino con il  regolamento  n.  2024/1252/UE,  come
puo' evincersi da alcuni dei suoi considerando  (in  particolare,  si
citano i considerando n. 26, n. 28, n. 29 e n. 32). Rileva poi che la
normativa  censurata  assicura  comunque  il   coinvolgimento   delle
regioni.  Infatti,  il  Comitato  tecnico  per  le  materie  prime  e
strategiche di  cui  all'art.  6  del  d.l.  n.  84  del  2024,  come
convertito, - che predispone e sottopone al CITE il  Piano  nazionale
delle materie prime critiche - e' composto non solo da rappresentanti
delle amministrazioni statali, ma anche da «tre rappresentanti  della
Conferenza unificata, di cui  due  nominati  dalle  Regioni  e  dalle
Provincie autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti  delle
stesse». Altre disposizioni prevedono che le regioni siano «sentite»,
sia pur attraverso pareri non vincolanti (artt. 1, comma 2; 3,  commi
3 e 9, e 6, comma 3). Sotto questo profilo, la  memoria  osserva  che
l'eventuale previsione di  pareri  vincolanti  avrebbe  svuotato  «di
significato l'intero impianto normativo contenuto  nel  decreto-legge
in esame, determinando  il  ritorno  ad  una  procedura  estremamente
frammentaria, come tale  potenzialmente  inidonea  ad  assicurare  il
rispetto degli obblighi imposti a livello unionale». Aggiunge inoltre
la difesa dello Stato che il Programma nazionale di  esplorazione  e'
approvato dal CITE, sentito il presidente della giunta della  regione
interessata, ai sensi dell'art.  57-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),  cosi'  come
modificato dall'art. 15 del d.l. n. 84  del  2024,  come  convertito.
Quanto alla procedura  di  cui  all'art.  7  di  tale  decreto-legge,
relativa al rilascio dei permessi di ricerca, la gestione da parte di
organi  a  composizione  statale   assicurerebbe   «l'uniformita'   e
rapidita' della stessa in linea con l'articolo 118,  comma  1,  della
Costituzione  e  con  il  principio   di   sussidiarieta'   da   esso
richiamato». 
    4.- Nelle memorie depositate in vista  dell'udienza  pubblica  le
parti hanno insistito 
    nelle rispettive conclusioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  38  del
2024), la Regione autonoma della Sardegna ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale di varie disposizioni del d.l. n. 84  del
2024, come convertito, e, segnatamente, degli artt. 1,  comma  2;  2,
commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e
2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b). 
    1.1.- Con i primi due motivi  di  ricorso,  la  Regione  denuncia
l'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  impugnate   in
riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 6; 14;
46 e 54 dello statuto speciale; in relazione agli artt. 1;  2,  comma
2; 3; 6; 8; 9; 21, comma 2, lettere b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera
d), e 48 del d.P.R. n. 348 del 1979; in  riferimento  agli  artt.  5;
114; 116; 117, commi primo,  terzo,  quarto  e  quinto;  118  e  120,
secondo comma, Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001; e in relazione agli artt. 6, comma 1, e  8
della legge n. 131 del 2003; agli artt. 36, comma 1-bis; 40, commi  3
e 4; e 41 della legge n. 234 del  2012;  nonche'  in  riferimento  ai
principi di leale collaborazione e ragionevolezza. 
    In violazione degli indicati parametri, le suddette  disposizioni
lederebbero le competenze legislative attribuite alla Regione dal suo
statuto speciale nelle materie: «ordinamento  degli  uffici  e  degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico e  economico  del
personale»,  «acque  minerali  e  termali»,  «esercizio  dei  diritti
demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave  e
saline»,  «industria,  commercio  ed  esercizio   industriale   delle
miniere,  cave  e  saline»;  nonche'  le  competenze   amministrative
attribuitele  dallo  stesso  statuto  e  dalle  relative   norme   di
attuazione nelle  indicate  materie,  senza  peraltro  garantire,  in
alcuni casi,  un  coinvolgimento,  e,  in  altri  casi,  un  adeguato
coinvolgimento,  della  Regione  nel  loro  concreto  esercizio.   Le
medesime  disposizioni   violerebbero   anche   il   regolamento   n.
2024/1252/UE, in quanto lo  stesso  «non  dispone  di  annientare  le
autonomie locali costituzionalmente istituite negli Stati membri». 
    1.2.- Con il terzo motivo di ricorso, la Regione ha impugnato  le
suddette disposizioni anche  con  riferimento  ai  principi  di  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione  (art.  97  Cost.)  e  di
ragionevolezza, perche' avrebbero  creato  una  nuova  autorita'  (il
punto unico di  contatto)  che  duplica  uffici  amministrativi  gia'
esistenti e operanti in Sardegna a livello regionale, senza apportare
alcuna semplificazione all'attivita' amministrativa. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri,  costituitosi  in
giudizio,  ha  confutato  le  riferite  censure,  sostenendo  che  le
disposizioni impugnate sarebbero riconducibili a  materie  attribuite
dall'art. 117 Cost. alla legislazione esclusiva dello Stato, quali la
difesa e la sicurezza dello  Stato,  la  tutela  del  risparmio,  dei
mercati finanziari e della concorrenza,  la  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema e rileverebbero altresi' come norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale. La «preminenza degli interessi statali»  e
la «conseguente necessita'  di  garantire  l'unitarieta'  dell'azione
amministrativa», giustificherebbero  anche  l'accentramento  in  capo
allo Stato delle corrispondenti competenze  amministrative.  Inoltre,
non  sarebbe  ravvisabile  alcun  contrasto  con  il  regolamento  n.
2024/1252/UE, al quale il d.l.  n.  84  del  2024,  come  convertito,
darebbe corretta attuazione nell'ordinamento nazionale. 
    2.- In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilita'
delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse,  tra  le
altre, con i primi due motivi di ricorso, in riferimento  agli  artt.
117, commi terzo, quarto e quinto, 118, 120, secondo comma, Cost., in
combinato disposto con l'art. 10 della legge cost.  n.  3  del  2001;
agli artt. 6, comma 1, e 8, della legge n. 131 del 2003 e agli  artt.
36, comma 1-bis; 40, commi 3 e 4; e 41 della legge n. 234  del  2012.
Parimenti inammissibili sono le questioni poste, con il terzo  motivo
di ricorso, con riferimento ai principi di ragionevolezza e  di  buon
andamento (art. 97 Cost.). 
    Parametri, questi, che il ricorso  si  limita  a  evocare,  senza
assolvere l'onere argomentativo  necessario  affinche'  questa  Corte
possa valutare nel merito le censure prospettate. 
    Secondo la costante giurisprudenza  costituzionale,  invero,  «il
ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i
parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo
una motivazione che non sia  meramente  assertiva,  ma  contenga  una
specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe
il contrasto  con  i  parametri  evocati,  con  il  sostegno  di  una
sintetica argomentazione di merito» (sentenza n. 28 del 2025). 
    3.- Prima di procedere all'esame nel merito delle altre questioni
promosse con i primi due motivi di ricorso, e'  opportuno  inquadrare
il contesto in cui e' maturata l'adozione del d.l. n. 84 del 2024. 
    3.1.- L'approvvigionamento sicuro  e  sostenibile  delle  materie
prime  critiche  e'  oggetto  di  specifica   attenzione   da   parte
dell'Unione europea, che si e' tradotta nell'adozione del regolamento
n. 2024/1252/UE. Con l'espresso richiamo all'art.  114  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, il suddetto regolamento  opera
come  misura  di  ravvicinamento  delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  ai  fini  del
corretto funzionamento del mercato interno. 
    Esso si occupa di materie prime non energetiche e  non  agricole,
quali,  tra  le  molte,  bauxite,  rame,  litio,  nichel,  tungsteno,
qualificate come materie prime strategiche e materie prime  critiche,
secondo quanto rispettivamente indicato nei suoi Allegati I e II. 
    Le ragioni di una  disciplina  sull'approvvigionamento  sicuro  e
sostenibile  di  tali  materie  prime   sono   chiarite   in   alcuni
"considerando" del regolamento, che possono cosi'  sintetizzarsi:  i)
esiste una serie di materie prime non  energetiche  e  non  agricole,
considerate critiche per la loro grande importanza  economica,  ossia
per il ruolo fondamentale che  assumono  «nella  realizzazione  delle
transizioni verde e digitale» e per il loro «significativo»  utilizzo
in applicazioni di difesa e aerospaziali»  e  in  settori  strategici
quali le «energie rinnovabili» e l'«industria digitale» (considerando
n. 1 e n. 2); ii) in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e
di una sempre piu' forte concorrenza per le risorse,  il  rischio  di
perturbazioni nell'approvvigionamento di tali materie e' destinato ad
aumentare, anche a causa di «azioni non  coordinate  da  parte  degli
Stati membri», che rischiano di «compromettere il  funzionamento  del
mercato interno» e di «falsare la concorrenza» (considerando n.  2  e
n. 3); iii) per salvaguardare il funzionamento del  mercato  interno,
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento  delle  materie  prime
critiche  e  salvaguardare  la  resilienza  economica  e  l'autonomia
strategica dell'Unione, e' pertanto necessario  istituire  un  quadro
comune, che definisca tali materie, individui e sostenga  i  progetti
aventi  ad  oggetto  la   loro   «estrazione»,   «trasformazione»   o
«riciclaggio», li riconosca come strategici e di pubblico  interesse;
e, iv) per garantire lo sviluppo  di  progetti  strategici  in  tutta
l'Unione, essi «dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione
semplificate  e  prevedibili  e  di  un  sostegno   nell'accesso   ai
finanziamenti», che al contempo assicurino  un  «livello  elevato  di
protezione ambientale  e  consent[ano]  lo  sfruttamento  sostenibile
delle potenzialita' dell'Unione lungo  la  catena  del  valore  delle
materie prime» (considerando n. 4, n. 14, n. 24, n. 25, n.  26  e  n.
27). 
    In sostanza, il regolamento  n.  2024/1252/UE  intende  garantire
l'autosufficienza dell'Unione europea  nell'approvvigionamento  delle
materie prime critiche, per ridurne la dipendenza da  Paesi  terzi  e
rafforzarne l'autonomia strategica e la resilienza  economica,  oltre
che per assicurare una piu' efficace gestione o reazione alle  crisi,
particolarmente  necessaria   nell'attuale   contesto   di   tensioni
geopolitiche. Come altri recenti interventi a  livello  eurounitario,
il regolamento mira, quindi, a perseguire  e  tutelare  la  sicurezza
dell'Unione, secondo un concetto di sicurezza in  rapida  e  continua
evoluzione,  che  non  si  esaurisce  nella  dimensione   prettamente
difensiva  sul  piano  militare,  ma  si  estende   alla   dimensione
economica, sociale e tecnologica, nella  prospettiva  di  un  sistema
capace di assolvere alle sue funzioni essenziali in maniera  autonoma
e autosufficiente. In quest'ottica,  la  realizzazione  dei  progetti
strategici assume una rilevanza decisiva tale da richiedere procedure
ad hoc rapide  e  uniformi,  quali  appunto  quelle  contemplate  dal
regolamento. 
    Il quadro che emerge dai  riportati  "considerando"  e'  ribadito
dall'art.  1  del  regolamento,  il  quale  precisa  che  l'obiettivo
dell'intervento e' quello «di migliorare il funzionamento del mercato
interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a
un approvvigionamento sicuro, resiliente  e  sostenibile  di  materie
prime critiche, anche favorendo l'efficienza e la circolarita'  lungo
tutta la catena del valore» e  che,  di  conseguenza,  e'  necessario
stabilire misure volte a: «a) ridurre  il  rischio  di  perturbazioni
dell'approvvigionamento  relative   alle   materie   prime   critiche
suscettibili di falsare  la  concorrenza  e  frammentare  il  mercato
interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici
che contribuiscono a ridurre  le  dipendenze  e  a  diversificare  le
importazioni  e  compiendo  sforzi  per  incentivare   il   progresso
tecnologico  e  l'efficienza  delle  risorse  al  fine  di   moderare
l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell'Unione;
b) migliorare la capacita' dell'Unione di monitorare e  attenuare  il
rischio di approvvigionamento connesso alle materie  prime  critiche;
c) garantire la libera circolazione delle materie  prime  critiche  e
dei prodotti contenenti materie prime critiche  immessi  sul  mercato
dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di  protezione
dell'ambiente e di sostenibilita', anche attraverso il  miglioramento
della loro circolarita'». 
    Piu' in dettaglio, il regolamento  stabilisce  che  il  «progetto
relativo  alle  materie  prime  critiche»  e'   «qualsiasi   impianto
pianificato o espansione significativa pianificata o riconversione di
un impianto esistente attivo nell'estrazione, nella trasformazione  o
nel riciclaggio di materie prime critiche» (art. 2, numero 14) e  che
sono   riconosciuti   "strategici"   i   progetti   di    estrazione,
trasformazione o riciclaggio che soddisfano specifici criteri, tra  i
quali la fattibilita' entro un tempo ragionevole e la  sostenibilita'
della relativa attuazione «in  particolare  per  quanto  riguarda  il
monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo  degli  impatti
ambientali»; «l'uso di pratiche commerciali  trasparenti  con  idonee
politiche di conformita' volte a prevenire  e  ridurre  al  minimo  i
rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della  pubblica
amministrazione, tra i quali la corruzione e  la  concussione»  (art.
6). 
    Quanto agli aspetti procedurali, il regolamento  dispone  che  la
domanda di riconoscimento  della  strategicita'  di  un  progetto  di
estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime critiche e'
presentata  alla  Commissione  europea  (art.  7);  che,  una   volta
riconosciuto il carattere strategico del progetto, gli  Stati  membri
attuano le procedure di rilascio delle autorizzazioni attraverso  una
o piu' autorita' designate  quali  «punti  di  contatto  unici»,  con
l'incarico di «facilitare e coordinare la procedura di rilascio delle
autorizzazioni per i progetti relativi  a  materie  prime  critiche»,
garantendo  che  le  procedure  si  svolgano  nel  modo  piu'  rapido
possibile  entro  termini  predefiniti,  con   l'acquisizione   delle
eventuali valutazioni ambientali (artt. 9, 10, 11  e  12;  si  vedano
anche i considerando n. 28, n.  29  e  n.  34);  che  ciascuno  Stato
membro, nell'ambito delle rispettive funzioni di  pianificazione,  e'
chiamato  a  valutare  la  possibilita'  di  includere  nei  relativi
strumenti disposizioni per  l'elaborazione  di  progetti  relativi  a
materie prime critiche, nonche' a elaborare un Programma nazionale di
esplorazione generale per le stesse, che  puo'  includere  misure  di
mappatura dei minerali, indagini geoscientifiche, elaborazione  dati,
contribuendo  a  incrementare  le  informazioni   disponibili   sulla
presenza di materie prime critiche nell'Unione (artt. 13 e 19). 
    L'estrema importanza dei  progetti  strategici  e'  ulteriormente
confermata dalle disposizioni che demandano alla Commissione  europea
il  compito  di  intraprendere  attivita'  «volte  ad  accelerare   e
incentivare gli investimenti privati in progetti strategici», con  la
precisazione che esse «possono, fatti salvi gli articoli  107  e  108
TFUE, includere l'erogazione e il  coordinamento  di  un  sostegno  a
favore di progetti strategici che abbiano difficolta' ad accedere  ai
finanziamenti» (art. 15). 
    3.2.- Il d.l. n. 84 del 2024, come  convertito,  ha  inteso  dare
immediata  attuazione  al   suddetto   regolamento   nell'ordinamento
interno, nelle more dell'adozione  di  una  disciplina  organica  del
settore delle materie prime critiche. Il suo art. 1 dispone, infatti,
che  il  medesimo  decreto-legge  «definisce,  nelle  more   di   una
disciplina organica del settore delle materie prime critiche,  misure
urgenti finalizzate all'attuazione  di  un  sistema  di  governo  per
l'approvvigionamento  sicuro  e  sostenibile  delle   materie   prime
critiche  considerate  "strategiche"  ai  sensi  degli  articoli   3,
paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento  n.  2024/1252/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,  in  ragione
del  ruolo  fondamentale  delle  stesse  nella  realizzazione   delle
transizioni verde e digitale e nella  salvaguardia  della  resilienza
economica e dell'autonomia  strategica»  (comma  1),  precisando  che
«[i]n     ragione     del     preminente     interesse      nazionale
nell'approvvigionamento delle materie prime critiche  strategiche  di
cui  al  comma  1  e  considerata  la  necessita'  di  garantire  sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dal
regolamento (UE)  2024/1252,  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva  e
efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2» (comma  2)
e che «[l]e disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione» (comma 3). 
    In sostanza, per il  raggiungimento  degli  obiettivi  posti  dal
regolamento, il d.l. n. 84 del 2024,  come  convertito,  e'  volto  a
stabilire dei  «criteri  uniformi»  ai  fini  di  una  «tempestiva  e
efficace»  realizzazione  dei  progetti  strategici  di   estrazione,
riciclaggio o trasformazione di materie prime  critiche  strategiche,
ribadendo il ruolo  fondamentale  delle  stesse  nella  realizzazione
della  transizione  verde  e  digitale  e  nella  salvaguardia  della
resilienza economica e dell'autonomia strategica. 
    4.- Passando al merito, come sopra esposto (punti 2, 2.1. e  2.2.
del Ritenuto in fatto), con i primi due motivi di ricorso la  Regione
contesta innanzitutto l'invasione da parte di tutte  le  disposizioni
impugnate delle competenze legislative riconosciutele dagli artt.  3,
lettere a), h) ed m),  e  4,  lettera  a),  dello  statuto  speciale,
rispettivamente, nelle materie: «ordinamento  degli  uffici  e  degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico e  economico  del
personale»,  «acque  minerali  e  termali»,  «esercizio  dei  diritti
demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave  e
saline»,  «industria,  commercio  ed  esercizio   industriale   delle
miniere,  cave  e  saline»;   e   delle   corrispondenti   competenze
amministrative attribuitele dall'art. 6 del medesimo statuto e  dalle
relative norme di attuazione. La  Regione  lamenta  altresi'  che  le
suddette funzioni verrebbero esercitate dallo Stato, in alcuni  casi,
senza alcun coinvolgimento della regione e, in altri casi, in assenza
di un adeguato coinvolgimento della stessa, in violazione degli artt.
118 e 120, secondo comma, Cost., anche in  relazione  agli  artt.  6,
comma 1, e 8 della legge n. 131 del  2003  e  agli  artt.  36,  comma
1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge n. 234 del 2012. 
    Le   disposizioni    impugnate    sarebbero    costituzionalmente
illegittime anche per contrasto con gli artt. 5,  114  e  116  Cost.,
nonche' con gli artt. 14, 46 e 54 dello statuto. 
    4.1.- Le questioni  non  sono  fondate,  in  quanto  la  potesta'
legislativa statale di cui sono espressione le disposizioni impugnate
e'  stata  esercitata  in  attuazione  e  nel  rispetto  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento eurounitario e si sostanzia  nell'adozione
di norme fondamentali di riforma economico-sociale, che sono peraltro
riconducibili a materie di  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato a carattere trasversale. 
    4.2.- Merita in  primo  luogo  ribadire  che  il  regolamento  n.
2024/1252/UE risponde alla finalita' di ravvicinare  le  legislazioni
degli Stati membri e  mette  in  risalto  l'estrema  rilevanza  degli
obiettivi   perseguiti   dall'Unione   in   termini   di    sicurezza
dell'approvvigionamento di materie prime strategiche  e  salvaguardia
del funzionamento del mercato interno, sul presupposto che i progetti
strategici siano  funzionali  e  determinanti  per  salvaguardare  la
«resilienza economica e l'autonomia  strategica  aperta  dell'Unione»
(considerando n. 4). Obiettivi il cui raggiungimento e', nell'attuale
contesto geopolitico, sempre piu' urgente e ineludibile. La  riferita
finalita' di ravvicinamento riflette la consapevolezza che un  ambito
essenziale per l'economia  europea,  e,  piu'  in  generale,  per  la
sicurezza dell'Unione nel piu'  ampio  concetto  dinanzi  illustrato,
debba essere oggetto di una disciplina uniforme negli  Stati  membri,
sicche' i richiamati obiettivi  «non  possono  essere  conseguiti  in
misura sufficiente [da  questi  ultimi],  ma,  a  motivo  della  loro
portata e dei  loro  effetti,  possono  essere  conseguiti  meglio  a
livello di Unione» (considerando n. 74). 
    Pertanto,  ferma   restando   la   diretta   applicabilita'   del
regolamento, la fonte piu' idonea a darvi attuazione nell'ordinamento
interno  e'  un  atto  legislativo  statale,  in   quanto   eventuali
interventi regionali limitati ai rispettivi territori  rischierebbero
di non raggiungere gli obiettivi e perpetrare  quell'eterogeneita'  e
difetto di coordinamento che il diritto  dell'Unione  si  propone  di
eliminare.  D'altro  canto,  i  limiti   derivanti   dall'ordinamento
eurounitario operano anche nei confronti delle competenze legislative
delle regioni speciali, i cui  statuti,  ivi  compreso  quello  della
Regione autonoma della Sardegna, vincolano l'esercizio della relativa
potesta' legislativa, anche primaria,  al  rispetto  degli  «obblighi
internazionali», che, nell'odierno contesto,  si  intendono  riferiti
anche ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione (sentenza  n.  286
del 2005). 
    4.3.- In secondo luogo, rispetto alle attribuzioni statutarie, le
disposizioni impugnate sono qualificabili come norme fondamentali  di
riforma economico-sociale, che lo stesso  Statuto  pone  come  limite
alla potesta' - primaria e ripartita - della Regione (artt. 3  e  4).
Per  costante  giurisprudenza  costituzionale,   queste   ultime   si
caratterizzano per un triplice profilo: «a) si deve trattare di norme
legislative dello Stato che - in considerazione del contenuto,  della
motivazione politico-sociale  e  degli  scopi  che  si  prefiggono  -
presentino   un   carattere   riformatore,   diretto    a    incidere
significativamente nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o
nella vita della nostra comunita'  giuridica  nazionale  (v.,  spec.,
sent. n. 219 del 1984); b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola
di valori costituzionali, devono avere  ad  oggetto  settori  o  beni
della vita  economico-sociale  di  rilevante  importanza,  quali,  ad
esempio, "la soddisfazione di un bisogno primario o fondamentale  dei
cittadini" (sent. n. 4 del 1964) o un "essenziale  settore  economico
del paese" (sentt. n. 13 del 1964, e, analogamente, n. 219 del 1984);
c) si deve trattare, inoltre, di "norme fondamentali",  vale  a  dire
della posizione di norme-principio o  della  disciplina  di  istituti
giuridici - nonche' delle norme legate con queste da un  rapporto  di
coessenzialita'  o  di  necessaria  integrazione  -  che   rispondano
complessivamente ad  un  interesse  unitario  ed  esigano,  pertanto,
un'attuazione su tutto il territorio  nazionale  (sent.  n.  160  del
1969) [...].» (sentenza n. 1033 del 1988). 
    Il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, soddisfa i surrichiamati
criteri  in  quanto  presenta  un  carattere  riformatore  diretto  a
incidere nella «vita della nostra comunita' giuridica», nella  misura
in cui delinea un «sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro
e   sostenibile   delle   materie    prime    critiche    considerate
"strategiche"»; riguarda un bene della vita economica  e  sociale  di
rilevante importanza,  dal  momento  che,  come  gia'  precisato,  le
materie prime critiche di interesse  strategico  rivestono  un  ruolo
fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e
sono utilizzate in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori
strategici della filiera industriale, come le energie  rinnovabili  e
l'industria digitale; risponde a un interesse unitario che  non  puo'
subire differenziazioni regionali. Merita al riguardo segnalare  che,
nella sentenza n. 112 del 2011, richiamata  anche  nella  memoria  di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, questa  Corte
ha qualificato come norme fondamentali di  riforma  economico-sociale
alcune disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.  22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della  legge
23 luglio 2009, n. 99), rilevando che  tali  disposizioni  «hanno  ad
oggetto la gestione  e  l'utilizzazione  delle  risorse  geotermiche,
disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed  il  loro  inserimento
nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera e
propria rivoluzione della politica energetica, che  finora  ha  visto
nella combustione del carburante, e quindi in un  fenomeno  altamente
inquinante, il principale strumento per la produzione di  energia»  e
che «[d]i  conseguenza,  esse  hanno  certamente  il  valore  di  una
"riforma    economico-sociale"    di    rilevante    importanza    e,
indipendentemente dal problema delle situazioni  dominicali,  debbono
essere osservate anche dalle  Regioni  a  statuto  speciale  e  dalle
Province  autonome,  titolari  di  competenze  primarie  in  tema  di
"miniere"». 
    Quali  norme  fondamentali  di  riforma   economico-sociale,   le
disposizioni impugnate vincolano le  potesta'  legislative  conferite
dallo  statuto  alla  Regione,  operando  come  limite  al   relativo
esercizio (sentenze n. 22 del 2025, 112 del 2011 e n. 170 del  2001).
Nel disciplinare il  procedimento  di  riconoscimento  del  carattere
strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lettera
b), le procedure di rilascio dei titoli abilitativi  per  i  progetti
strategici (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1,  2,  3  e  6;  5,
commi 1 e 2), l'avvio dell'attivita'  di  ricerca  di  materie  prime
critiche  e  la  pianificazione  e  programmazione  nazionale   delle
suddette materie (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lettera
b), infatti, le disposizioni  impugnate  rappresentano  lo  strumento
attraverso il quale il legislatore statale ha  inteso  assicurare  il
raggiungimento   degli   obiettivi   fissati   dal   regolamento   n.
2024/1252/UE per garantire l'indispensabile approvvigionamento sicuro
e sostenibile di materie fondamentali per l'autonomia strategica e la
resilienza economica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. 
    4.4.- L'insussistenza  della  lamentata  lesione  delle  potesta'
legislative regionali  e'  confermata  anche  dalla  riconducibilita'
delle disposizioni impugnate  a  materie  di  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato, quali, in primis, la tutela della  concorrenza
e quella dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    4.4.1.- Come si e' gia' esposto, nell'obiettivo di  garantire  il
corretto funzionamento del mercato interno, il  regolamento  appronta
una disciplina uniforme sull'approvvigionamento delle  materie  prime
critiche, al fine di evitare che  «azioni  non  coordinate  da  parte
degli  Stati  membri  [rischino]  di  falsare  la  concorrenza  e  di
frammentare  il   mercato   interno,   ad   esempio   imponendo   una
regolamentazione  divergente  agli  operatori  di  mercato,  fornendo
livelli  diversi  di  accesso  al   monitoraggio   del   rischio   di
approvvigionamento, fornendo livelli diversi di sostegno ai  progetti
nazionali o creando ostacoli agli scambi transfrontalieri di  materie
prime critiche o di beni correlati tra Stati  membri,  creando  cosi'
ostacoli al  corretto  funzionamento  del  mercato  interno»  (cosi',
considerando n. 3; si veda anche considerando n. 2 e art. 1). 
    Dal suo canto, il d.l. n. 84 del 2024, come convertito,  all'art.
1,  dichiara  esplicitamente  di  stabilire  criteri   uniformi   per
assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione  dei  progetti  di
cui  all'art.  2,  «considerata  la  necessita'  di   garantire   sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dal
regolamento (UE) 2024/1252», tra cui, appunto, quello  di  migliorare
il funzionamento del mercato interno  attraverso  procedure  uniformi
che impediscano una frammentazione del mercato e un'alterazione della
concorrenza.  Per  raggiungere  tale  obiettivo,   il   decreto-legge
contempla  anche  apposite  misure  di  sostegno   all'attivita'   di
approvvigionamento, disponendo che il Fondo  nazionale  del  made  in
Italy sia destinato anche ad attivita' di estrazione e trasformazione
di materie prime critiche (art. 13). 
    Le disposizioni impugnate afferiscono quindi, per oggetto,  ratio
e finalita', alla tutela della concorrenza, attribuita dall'art. 117,
primo comma, lettera e), Cost. alla competenza legislativa  esclusiva
dello  Stato,  in  quanto,  nel  dettare  una   disciplina   uniforme
sull'approvvigionamento delle  materie  prime  critiche  strategiche,
esse  sono  direttamente  strumentali   a   garantire   il   corretto
funzionamento  del  mercato  interno.  E'  opportuno,  al   riguardo,
rilevare che, nella giurisprudenza costituzionale,  la  tutela  della
concorrenza e' vista come «una delle leve  della  politica  economica
statale» e  non  puo'  pertanto  «essere  intesa  soltanto  in  senso
statico, come garanzia di interventi di regolazione e  ripristino  di
un equilibrio perduto», quanto piuttosto  anche  «in  quell'accezione
dinamica, ben nota al  diritto  comunitario,  che  giustifica  misure
pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni  di  un
sufficiente  sviluppo   del   mercato   o   ad   instaurare   assetti
concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004). Le disposizioni  impugnate
rientrano nella descritta accezione di concorrenza, in quanto  mirano
a rafforzare e potenziare l'approvvigionamento  delle  materie  prime
critiche di interesse strategico, sia nella fase  della  mappatura  e
raccolta delle informazioni geologiche sia nella fase della  concreta
realizzazione dei progetti  strategici,  nell'intento  di  creare  le
condizioni necessarie per il corretto funzionamento del mercato,  con
le relative conseguenze sullo sviluppo degli scambi  transfrontalieri
di tali materie. 
    4.4.2.- Il d.l. n. 84 del 2024, come convertito,  riguarda  anche
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita alla competenza
legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), Cost. 
    Il ruolo centrale dell'ambiente nell'impostazione del regolamento
emerge nitidamente dai considerando n. 1, n. 2, n. 25 e n. 34,  oltre
che dai suoi artt. 1 e 6 e si riflette anche nel d.l. n. 84 del 2024,
come  convertito,  che,  in  quanto  attuativo  del  regolamento,  ne
recepisce  gli  obiettivi,  espressamente  proponendosi  di  definire
«misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema  di  governo
per l'approvvigionamento sicuro e  sostenibile  delle  materie  prime
critiche   considerate   "strategiche"»   ai   sensi   del   suddetto
regolamento, «in ragione del ruolo fondamentale  delle  stesse  nella
realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia
della resilienza economica e dell'autonomia strategica» (art.  1).  E
si coglie anche laddove il decreto, sempre in  conformita'  a  quanto
disposto  dal  regolamento,  contempla  una   semplificazione   delle
procedure di valutazione ambientale, come quando, nell'art. 7,  comma
1, con riferimento al permesso di ricerca relativo  a  materie  prime
strategiche, esclude la «procedura di verifica  di  assoggettabilita'
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
e in alcuni casi «la valutazione di incidenza». 
    Ulteriore conferma del ruolo fondamentale rivestito dalla  tutela
dell'ambiente nel d.l. n. 84 del 2024, come convertito, e'  data  dal
coinvolgimento, nelle procedure autorizzatorie e nelle  attivita'  di
programmazione e pianificazione,  di  soggetti  pubblici  incardinati
presso il MASE o dei quali fanno comunque parte suoi  rappresentanti,
come il CITE, il punto unico di contatto e il Comitato tecnico per le
materie prime critiche e strategiche. 
    Si deve ancora osservare che i  progetti  strategici  considerati
dall'indicato   decreto-legge   investono   anche   l'attivita'    di
riciclaggio  delle  materie  prime  critiche,  definita  dal  diritto
dell'Unione europea come «qualsiasi operazione di recupero attraverso
cui i materiali di rifiuto sono  ritrattati  per  ottenere  prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria  o
per  altri  fini»,  che  «[i]nclude  il  ritrattamento  di  materiale
organico ma non il recupero  di  energia  ne'  il  ritrattamento  per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o  in  operazioni
di  riempimento»  (cosi'  l'art.  3,  numero  17,   della   direttiva
2009/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune  direttive,  richiamato
dall'art. 2 del regolamento n. 2024/1252/UE). Come chiarito da questa
Corte, la disciplina dei rifiuti rientra nella materia  della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 21 del 2022). 
    4.4.3.- Questa  Corte  peraltro,  ha  piu'  volte  affermato  che
materie che «assumono, per  la  loro  natura  trasversale,  carattere
prevalente, [...] "possono influire su altre materie attribuite  alla
competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni  fino  a
incidere sulla totalita' degli ambiti  materiali  entro  i  quali  si
applicano" (sentenza n. 2 del 2014 e, inoltre, ex  plurimis  sentenze
n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n.
431, n. 430, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006)» (sentenza n. 287  del
2016), purche' la relativa  competenza  statale  si  svolga  entro  i
«limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla  cui
garanzia la competenza statale esclusiva e' diretta» (tra  le  altre,
sentenza n. 104 del 2021, con richiami a precedente giurisprudenza). 
    Le disposizioni impugnate non  eccedono  i  suddetti  limiti,  in
quanto, nel dettare una disciplina  uniforme  sull'approvvigionamento
sicuro  e  sostenibile  delle  materie  prime  critiche,   riguardano
esclusivamente  le  procedure  autorizzatorie  e  di   pianificazione
nazionale strumentali alla realizzazione  dei  progetti  riconosciuti
strategici dalla Commissione  UE,  nell'obiettivo  di  migliorare  il
funzionamento  del  mercato  interno  e  realizzare   le   cosiddette
transizioni  verde  e  digitale.  Come,  infatti,  evidenziato  nella
relazione di presentazione del disegno di legge  per  la  conversione
del d.l. n. 84 del 2024 e ribadito  dall'Avvocatura  dello  Stato,  i
procedimenti autorizzatori dei progetti  che  non  sono  riconosciuti
strategici restano regolati dalle  ordinarie  discipline  previste  a
livello regionale o statale. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma  9,
del medesimo decreto-legge sono comunque «fatte salve  le  competenze
delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi  di  lavoro
nelle attivita' estrattive, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81» e sono  «altresi'  fatte  salve,  in  materia  di
estrazione, e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382». 
    4.4.4.- Per  alcuni  aspetti,  il  d.l.  n.  84  del  2024,  come
convertito, e' poi, riconducibile anche alla  materia  della  difesa,
attribuita dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  d),  Cost.  alla
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato.  Cio'  in   ragione
dell'utilizzo delle materie prime critiche nei settori aerospaziali e
della  difesa,   piu'   volte   sottolineato   dal   regolamento   UE
(considerando n. 1 e n. 2). 
    4.5.-  Alla  luce  di  tutte  le  suesposte  considerazioni,  non
sussiste,  pertanto,  alcuna   violazione   dei   dedotti   parametri
statutari. Le disposizioni impugnate, infatti, non hanno  determinato
alcuna  lesione  delle  competenze  legislative   rivendicate   dalla
Regione, in quanto risultano adottate in attuazione  del  regolamento
UE, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario,
e,   oltre   a   costituire    norme    fondamentali    di    riforma
economico-sociale,  sono  prevalentemente  riconducibili  a   materie
trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare  la
tutela della concorrenza e dell'ambiente. 
    4.5.1.-  La  qualificazione  di  tali  disposizioni  come   norme
fondamentali di riforme economico-sociali e la loro  riconducibilita'
a materie trasversali di competenza legislativa esclusiva dello Stato
ne impongono, in considerazione degli interessi unitari  in  rilievo,
l'omogenea  attuazione  su  tutto  il   territorio   nazionale,   con
conseguente infondatezza anche della dedotta violazione  dell'art.  6
dello statuto e delle relative norme di attuazione (artt. 1; 2, comma
2; 3; 6; 8; 9; 21, comma 2, lettere b e c; 37, commi 1 e  2,  lettera
d, e 48 del d.P.R. n. 348 del 1979 e art. 1 del  d.lgs.  n.  234  del
2001, anche in relazione all'art. 7 del d.lgs. n. 117 del 2008). 
    4.5.2.- Per le stesse  ragioni,  le  disposizioni  impugnate  non
ledono il principio di  leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni
(sentenze n. 284 del 2016 e n. 92 del 2011), fermo restando che esse,
comunque, come anche evidenziato nelle difese  dell'Avvocatura  dello
Stato (punto 3.2. del Ritenuto in fatto), contemplano delle forme  di
coinvolgimento della regione nel concreto  esercizio  delle  funzioni
amministrative. 
    4.6.- Le censure relative agli artt. 5, 114 e 116 Cost.,  nonche'
agli artt. 14, 46 e 54 dello  statuto,  sono  meramente  ancillari  a
quelle che riguardano specificamente la violazione  delle  competenze
legislative e amministrative della Regione. Pertanto, sono  anch'esse
non fondate, in quanto  seguono  le  sorti  di  quelle  vagliate  nel
precedente punto 4. 
    5.- Infine, la Regione censura, nel secondo motivo di ricorso, le
disposizioni impugnate anche con specifico riferimento all'art.  117,
primo comma, Cost., assumendo che il regolamento n.  2024/1252/UE  si
limiterebbe a  prevedere  un  punto  unico  di  contatto  deputato  a
«facilitare e coordinare» le procedure  autorizzatorie  nel  rispetto
del  diritto  nazionale  e  comunitario  e  di  tutte  le   autorita'
interessate a livello locale, regionale o  nazionale,  senza  imporre
l'istituzione a livello nazionale di un unico punto di  contatto,  ma
consentendo, a garanzia  di  una  corretta  attuazione  dell'esigenza
partecipativa dei diversi livelli di  governo,  «l'istituzione  o  la
designazione di una o piu' autorita' quali punti di contatto unici». 
    Le questioni non sono fondate. 
    5.1.- Come gia'  precisato,  nei  richiamati  "considerando",  il
regolamento dispone che «[a]l  fine  di  ridurre  la  complessita'  e
migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di  rilascio
delle autorizzazioni, i promotori dei progetti relativi alle  materie
prime critiche dovrebbero poter interagire con un punto  di  contatto
unico, incaricato di facilitare e coordinare  l'intera  procedura  di
rilascio  delle  autorizzazioni.  A  tal  fine,  gli   Stati   membri
dovrebbero istituire o  designare  uno  o  piu'  punti  di  contatto,
garantendo  nel  contempo  che  i  promotori  dei  progetti   debbano
interagire con un punto di contatto  unico.  Dovrebbe  spettare  agli
Stati membri decidere  se  un  punto  di  contatto  unico  sia  anche
un'autorita' che prende decisioni di autorizzazione. Gli Stati membri
dovrebbero dotare i propri punti di contatto  unici  di  personale  e
risorse  sufficienti  affinche'  questi  possano  assolvere  in  modo
efficace  le  proprie  responsabilita'.  Inoltre,  il  promotore  del
progetto   dovrebbe   poter   contattare   un'unita'   amministrativa
pertinente in seno al punto di contatto unico per  garantire  che  vi
sia un  contatto  accessibile»  (considerando  n.  28)  e  che  «[i]n
funzione  della  loro  organizzazione  interna,  gli   Stati   membri
dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti  di
contatto unici a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi
altro livello amministrativo pertinente. Inoltre,  gli  Stati  membri
dovrebbero poter istituire o designare, al livello amministrativo  da
essi scelto, punti di  contatto  unici  diversi  che  si  concentrino
esclusivamente su  progetti  relativi  alle  materie  prime  critiche
riguardanti una fase specifica della catena del valore, vale  a  dire
l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio. Allo stesso  tempo,
i promotori di progetti dovrebbero poter  individuare  facilmente  il
punto di contatto unico responsabile del loro progetto. A tale scopo,
gli Stati membri dovrebbero  garantire  che,  nella  zona  geografica
corrispondente al livello amministrativo al  quale  hanno  scelto  di
istituire o  designare  il  proprio  punto  di  contatto  unico,  sia
presente un  solo  punto  di  contatto  unico  responsabile  per  una
specifica fase  della  catena  del  valore.  Poiche'  molti  progetti
relativi alle materie prime critiche  riguardano  piu'  di  una  fase
della catena del valore, onde evitare  confusione  gli  Stati  membri
dovrebbero garantire  la  designazione  tempestiva  di  un  punto  di
contatto unico per tali progetti» (considerando n. 29). 
    L'art. 9 del medesimo regolamento prescrive inoltre che  «[e]ntro
il 24 febbraio 2025 gli Stati membri istituiscono o designano  una  o
piu' autorita' quali punti  di  contatto  unici.  Qualora  uno  Stato
membro istituisca uno o piu' punti di contatto unici, esso garantisce
che vi sia un solo punto di contatto unico per livello amministrativo
pertinente e per fase della catena del  valore  delle  materie  prime
critiche». 
    Dalle riportate disposizioni emerge  che  il  regolamento  lascia
liberi gli Stati membri di decidere se istituire  uno  o  piu'  punti
unici di contatto, se istituire i punti unici di contatto  a  livello
locale,  regionale  o  nazionale  o   a   qualsiasi   altro   livello
amministrativo pertinente, e, anche, se individuare o meno nel  punto
unico   di   contatto   un'autorita'   «che   prende   decisioni   di
autorizzazione». Pertanto, laddove, ai fini del rilascio  dei  titoli
autorizzatori per la realizzazione dei progetti strategici,  il  d.l.
n. 84 del 2024, come convertito,  ha  istituito  il  punto  unico  di
contatto  presso  la  competente  direzione  generale  del  MASE,  ha
effettuato una  scelta  che,  per  quanto  esposto  al  punto  4,  e'
compatibile con il  sistema  costituzionale  interno  e  che  risulta
rispettosa del regolamento, ed e' altresi' ispirata a una  logica  di
sussidiarieta',  in  relazione  alla  gia'  segnalata  necessita'  di
assicurare un'attuazione unitaria della disciplina in esame.