ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma
2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5,
commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni
urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115,
promosso dalla Regione autonoma della Sardegna con ricorso notificato
l'11 ottobre 2024, depositato in cancelleria in pari data, iscritto
al n. 38 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
2024.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 2025 la Giudice
relatrice Maria Alessandra Sandulli;
uditi l'avvocata Alessandra Putzu per la Regione autonoma della
Sardegna e gli avvocati dello Stato Maria Gabriella Mangia e Melvio
Maugeri per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso depositato l'11 ottobre 2024, iscritto al n. 38
del registro ricorsi 2024,la Regione autonoma della Sardegna ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale di varie
disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni
urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115 e,
segnatamente, degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b).
2.- Con il primo motivo di ricorso, la Regione censura gli artt.
1, comma 2, 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84
del 2024, come convertito, in riferimento agli artt. 3, lettere a),
h) ed m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e 54 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); in relazione
agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21, comma 2, lettere b) e c);
37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in
riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616); in riferimento agli artt. 5; 114; 116; 117, commi
primo, terzo, quarto e quinto; 118 e 120, secondo comma, della
Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione); in relazione agli artt. 6, comma
1, e 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); agli artt. 36, comma 2 (recte:
comma 1-bis); 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea); nonche' ai principi di leale collaborazione e
ragionevolezza.
In particolare, la Regione contesta l'art. 1, comma 2, nella
parte in cui dispone che il d.l. n. 84 del 2024, come convertito,
stabilisce «criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace
realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o
riciclaggio delle materie prime strategiche»; gli artt. 2, commi 1 e
2, e 15, comma1, lettera b), nella parte in cui dispongono che,
quando sia presentata alla Commissione europea una domanda di
riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione,
trasformazione o riciclaggio sulla terraferma delle materie prime
strategiche, spetti al Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (d'ora in poi, anche: CITE) pronunciarsi, sentita la
regione interessata, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi
al suddetto riconoscimento.
La ricorrente precisa preliminarmente di non dolersi della
possibilita' per lo Stato di stabilire criteri e principi che
accelerino la prassi amministrativa, bensi' di contestare «il
disconoscimento dell'autonomia regionale che si realizza attraverso
la previsione di criptiche competenze uniformi che fanno traslare
importanti poteri legislativi e amministrativi, di tipo decisionale e
procedimentale, dalla Regione autonoma allo Stato, in forza di una
legge ordinaria con la quale si pretende di effettuare un'arbitraria
modificazione del sistema statutario (in violazione dell'art. 54
statuto speciale)».
Secondo la difesa regionale, le riferite disposizioni
detterebbero una disciplina «oltremodo invasiva, in una materia,
quale quella in argomento, di stretta competenza legislativa e
amministrativa della Regione Sardegna, sancendo illegittimamente che
l'Autorita' regionale si venga a trovare, nell'esercizio delle sue
attribuzioni, in una condizione di subordinazione e strumentalita'
palesemente lesiva delle proprie prerogative». Nello specifico, esse
invaderebbero le competenze legislative conferite alla Regione dal
suo statuto speciale nelle materie: «ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico e economico del
personale» (competenza primaria attribuita dall'art. 3, lettera a);
«acque minerali e termali» (competenza primaria attribuita dall'art.
3, lettera h); «esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della
Regione relativi alle miniere, cave e saline» (competenza primaria
attribuita dall'art. 3, lettera m); «industria, commercio ed
esercizio industriale delle miniere, cave e saline» (competenza
ripartita attribuita dall'art. 4, lettera a), unitamente alle
corrispondenti funzioni amministrative (art. 6). Materie in cui,
peraltro, la Regione avrebbe gia' esercitato la suddetta potesta'
legislativa (legge della Regione Sardegna 11 giugno 1990, n. 16,
recante «Adeguamento della struttura amministrativa regionale per
l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline»;
legge della Regione Sardegna 7 giugno 1989, n. 30, recante
«Disciplina delle attivita' di cava»; legge della Regione Sardegna 9
agosto 2002, n. 15, recante «Integrazioni e modifiche alla legge
regionale 22 aprile 2002, n. 7 [legge finanziaria 2002], alla legge
regionale 22 aprile 2002, n. 8 [legge di bilancio] e alla legge 24
aprile 2001, n. 6 [legge finanziaria 2001]», art. 8; e legge della
Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, recante «Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali», art. 23).
In particolare, nell'ambito delle competenze in materia di
diritti demaniali e patrimoniali relativi alle miniere, cave e
saline, andrebbe ricompresa «la facolta' della Regione Sardegna di
vagliare e delineare i motivi di opposizione allo status di progetto
strategico da realizzarsi nel suo territorio», che le disposizioni
impugnate attribuiscono al CITE, organo a composizione esclusivamente
statale. Secondo la ricorrente, la dedotta invasione non potrebbe
essere superata «dalla mera previsione di una semplice consultazione
("sentita") della Regione», non essendo «pensabile che le competenze
legislative e amministrative attribuite dallo Statuto speciale [...]
possano relegarsi ad un mero parere improduttivo di qualsivoglia
effetto sulle scelte Statali che, palesemente in spregio
all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione (artt. 114 e
116), pongono le decisioni dell'ente autonomo alla stregua di quelle
di ente strumentale dello Stato».
2.1.- Sempre con il primo motivo di ricorso, la Regione censura
le disposizioni ivi impugnate anche in quanto «lo Stato si
sostitui[rebbe] all'amministrazione regionale nell'adottare i
provvedimenti necessari senza dovere prendere in considerazione le
motivazioni del parere rilasciato dalla Regione autonoma su materie
su cui ha esclusiva competenza», violando l'art. 117, commi terzo,
quarto e quinto, in combinato disposto con gli artt. 118 e 120,
secondo comma, Cost., per come procedimentalizzati dalla legge n. 131
del 2003. Tanto piu' - aggiunge il ricorso - che il termine di 60
giorni per pronunciarsi su eventuali motivi ostativi «fisserebbe
comunque le condizioni per addivenire ad un valutazione concordata e
motivata della decisione inerente al riconoscimento dello status di
progetto strategico».
2.2.- Con un secondo motivo di ricorso, la Regione, oltre alle
disposizioni oggetto del primo motivo, censura, con riferimento ai
medesimi parametri statutari e costituzionali (nonche' all'art. 1 del
decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il
conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I
della legge n. 59 del 1997», anche in relazione all'art. 7 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante «Attuazione della
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE»), anche
gli artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2;
6, comma 2; 7, comma 2, e 10, comma 6, del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito.
In particolare, le censure investono: a) l'art. 3, commi 1, 2, 3
e 8, ove istituisce un punto unico di contatto presso la competente
direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica (d'ora in poi, anche: MASE) per il rilascio di ogni titolo
abilitativo alla realizzazione dei progetti strategici di estrazione
di materie prime critiche strategiche, e dispone che le verifiche di
completezza delle istanze siano espletate sentite le altre
amministrazioni competenti, senza prevedere che la regione, se
interessata, sia coinvolta o sentita nella procedura di rilascio dei
titoli abilitativi che prende avvio dalla data di effettuazione di
tali verifiche; b) l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 6, ove, analogamente,
istituisce un punto unico di contatto presso la medesima direzione
generale del MASE per il rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione di progetti strategici di riciclaggio delle suddette
materie, e dispone che le verifiche di completezza delle istanze
siano espletate sentite le altre amministrazioni competenti, senza
prevedere che la regione, se interessata, sia coinvolta o sentita
nella procedura di rilascio che prende avvio dalla data di
effettuazione di tali verifiche; nonche' ove dispone che le medesime
procedure siano applicate quando nel progetto strategico e' compresa,
oltre all'attivita' di estrazione o riciclaggio, anche l'attivita' di
trasformazione; c) l'art. 5, commi 1 e 2, ove attribuisce alla
competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made
in Italy il potere di convocare la conferenza di servizi e adottare
l'autorizzazione unica per i progetti strategici di trasformazione
delle stesse materie (richiamando l'art. 13 del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli
utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e
investimenti strategici», convertito, con modificazioni, nella legge
9 ottobre 2023, n. 136, unicamente nel suo comma 6 e non anche nei
commi 1, 2 e 3, che «avrebbero garantito una leale collaborazione tra
Stato e Regione nella fase di attuazione ed esecuzione del
Regolamento n. 2024/1252/UE»); d) l'art. 6, comma 2, ove attribuisce
al CITE l'approvazione del Piano nazionale delle materie prime
critiche, senza prevedere un coinvolgimento della regione e/o della
Conferenza Stato-Regioni; e) gli artt. 10, comma 6, e 15, comma 1,
lettera b), ove attribuiscono al medesimo Comitato, sentite le
regioni interessate, l'approvazione del Programma nazionale di
esplorazione delle materie prime critiche; f) l'art. 7, comma 2, ove
dispone che, ai fini dell'avvio dell'attivita', il permesso di
ricerca relativo a materie prime strategiche e' comunicato al punto
unico di contatto presso la direzione generale competente del MASE,
senza prevedere che la regione, quando interessata, sia coinvolta o
informata della procedura amministrativa di avvio delle attivita' di
ricerca.
La ricorrente ribadisce gli argomenti dedotti con il primo
motivo, rilevando che gli artt. 6, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma
1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, nella parte
in cui conferiscono al CITE i suddetti poteri di approvazione,
sarebbero lesivi delle competenze attribuite alla Regione dall'art. 8
del d.P.R. n. 348 del 1979 e comunque in contrasto con le norme che
le conferiscono la «competenza esclusiva sull'estrazione, riciclaggio
e trasformazione delle materie minerarie e relativa
industrializzazione».
Con riferimento alle competenze legislative e amministrative in
materia di riciclaggio, il ricorso aggiunge che la Regione le avrebbe
gia' esercitate con l'art. 36 della legge reg. Sardegna n. 30 del
1989 e che, in ogni caso, il d.lgs. n. 117 del 2008, all'art. 7, gia'
disciplinerebbe la procedura delle autorizzazioni all'attivita' di
riciclo e trasformazione dei rifiuti di estrazione, che, ai sensi del
d.lgs. n. 234 del 2001, si applicherebbe «anche alla regione e agli
enti locali della Regione Sardegna».
2.3.- La Regione censura le disposizioni impugnate anche con
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i
vincoli derivanti dal regolamento n. 2024/1252/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che «istituisce un
quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di
materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013,
(UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020)». Dai considerando n.
29 e n. 35 e dagli artt. 2, paragrafo 1, numero 20, 7, paragrafo 1,
9, paragrafi 1, 2 e 3, 12, paragrafo 2 (recte: art. 10, paragrafo 3)
e 13 del suddetto regolamento non si evincerebbero, infatti, ne'
esigenze di chiamata in sussidiarieta', ne' (esigenze) di tempistiche
particolarmente stringenti, sicche' «l'applicazione dei procedimenti
amministrativi [...] gia' in essere nell'ordinamento regionale non
[avrebbe] ostacolato l'adempimento delle tempistiche regolamentari».
Secondo la Regione, il regolamento prefigurerebbe una procedura di
rilascio delle autorizzazioni rispettosa del sistema di riparto delle
competenze statali e regionali, in quanto, a differenza delle
disposizioni impugnate, non contemplerebbe un punto unico di contatto
che, «in totale solitudine, decida sul rilascio di tutte le
autorizzazioni della procedura in spregio agli ordinamenti e alle
competenze costituzionalmente garantite dal diritto degli Stati
membri», ma un punto unico di contatto deputato a «facilitare e
coordinare» la procedura di rilascio delle autorizzazioni nel
rispetto del diritto nazionale e comunitario e di tutte le autorita'
interessate a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi
altro livello amministrativo. In ogni caso il regolamento non
imporrebbe l'istituzione a livello nazionale di un unico punto di
contatto, ma consentirebbe (a garanzia di una corretta attuazione
dell'esigenza partecipativa dei diversi livelli di governo)
«l'istituzione o la designazione di una o piu' autorita' quali punti
di contatto unici».
2.4.- Con un terzo motivo di ricorso, la Regione censura le
disposizioni impugnate anche con specifico riferimento ai principi di
buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e
ragionevolezza, poiche' avrebbero creato una nuova autorita' che
duplica uffici amministrativi gia' esistenti e operanti in Sardegna a
livello regionale, senza apportare alcuna semplificazione
dell'attivita' amministrativa, come dimostrerebbe la riduzione delle
competenze amministrative e legislative in materie da sempre
esercitate dalla Regione.
3.- Con atto depositato il 18 novembre 2024 si e' costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Il resistente premette che il d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, e' stato emanato per dare immediata attuazione al
regolamento n. 2024/1252/UE, con l'esplicito obiettivo di «rafforzare
le capacita' dell'Unione lungo le diverse fasi della catena del
valore (estrazione, trasformazione o riciclaggio), allo scopo di
rendere l'industria piu' resiliente e meno dipendente da paesi terzi»
e di individuare a tal fine progetti strategici che potranno
beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi e dei termini
delle procedure di autorizzazione.
Il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, e', quindi, volto a
«superare la frammentazione normativa in materia di ricerca,
coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale
ma che, in quanto disorganica e disomogenea, rischiava di
compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche»,
nonche' a dare nuovo impulso al settore minerario, relativamente agli
aspetti afferenti all'approvvigionamento delle materie prime
critiche, «riportando a livello statale la competenza in materia di
autorizzazioni e concessioni relative alla ricerca, all'estrazione,
alla trasformazione e al riciclo di materie prime strategiche, cosi'
da rafforzare le diversi fasi della catena del valore di
approvvigionamento e promuovere un ecosistema di materie prime
sostenibile e diversificato». In particolare, la normativa statale,
in linea con l'indicato regolamento UE, avrebbe istituito «una
governance ad hoc attraverso un sistema di sussidiarieta' verticale
che incentra in capo allo Stato alcune competenze relativamente ai
progetti riconosciuti come strategici, tra cui il potere di rilascio
delle autorizzazioni per la ricerca, l'estrazione, la trasformazione
mineraria e il riciclaggio», mentre i rimanenti progetti, che non
sono riconosciuti come strategici, continuerebbero a seguire
l'ordinario riparto di competenze tra Stato e regione.
3.1.- Secondo l'Avvocatura, le disposizioni impugnate non
lederebbero le competenze regionali in quanto, come puo' evincersi
anche dal suddetto regolamento UE, la normativa oggetto di scrutinio
sarebbe riconducibile a diverse materie assegnate dall'art. 117 Cost.
alla legislazione esclusiva dello Stato, quali la difesa e la
sicurezza dello Stato (considerando n. 2), la tutela del risparmio,
dei mercati finanziari e della concorrenza (considerando n. 3) e la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (considerando n. 34).
Poiche' l'intervento normativo risulterebbe ricompreso in via
prevalente in materie di competenza statale, in base al criterio di
prevalenza sarebbe lo Stato il soggetto titolare della relativa
potesta' legislativa. Conseguentemente, eventuali competenze
regionali dovrebbero recedere in presenza «di quelle esigenze di
unitarieta'» che giustificherebbero la competenza statale. In altri
termini, non vi sarebbe dubbio che la «preminenza degli interessi
statali» e la «conseguente necessita' di garantire l'unitarieta'
dell'azione amministrativa» richiedano una «disciplina uniforme per
tutto il territorio nazionale delle funzioni disciplinate dal DL n.
84 del 2024». Le disposizioni impugnate recherebbero peraltro norme
fondamentali di riforma economico-sociale, che rappresentano un
limite per la competenza legislativa della Regione autonoma della
Sardegna.
Le richiamate esigenze di unitarieta' legittimerebbero anche
l'accentramento in capo allo Stato delle competenze amministrative
oggetto di contestazione da parte della Regione.
A cio' si aggiunge che le disposizioni impugnate, in forza della
loro diretta derivazione dal diritto dell'Unione europea, devono
«rispettare anche i relativi vincoli, riconducibili al limite degli
obblighi internazionali previsto dagli statuti speciali».
3.2.- L'atto di costituzione dello Stato nega altresi' che tali
disposizioni contrastino con il regolamento n. 2024/1252/UE, come
puo' evincersi da alcuni dei suoi considerando (in particolare, si
citano i considerando n. 26, n. 28, n. 29 e n. 32). Rileva poi che la
normativa censurata assicura comunque il coinvolgimento delle
regioni. Infatti, il Comitato tecnico per le materie prime e
strategiche di cui all'art. 6 del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, - che predispone e sottopone al CITE il Piano nazionale
delle materie prime critiche - e' composto non solo da rappresentanti
delle amministrazioni statali, ma anche da «tre rappresentanti della
Conferenza unificata, di cui due nominati dalle Regioni e dalle
Provincie autonome di Trento e di Bolzano tra i rappresentanti delle
stesse». Altre disposizioni prevedono che le regioni siano «sentite»,
sia pur attraverso pareri non vincolanti (artt. 1, comma 2; 3, commi
3 e 9, e 6, comma 3). Sotto questo profilo, la memoria osserva che
l'eventuale previsione di pareri vincolanti avrebbe svuotato «di
significato l'intero impianto normativo contenuto nel decreto-legge
in esame, determinando il ritorno ad una procedura estremamente
frammentaria, come tale potenzialmente inidonea ad assicurare il
rispetto degli obblighi imposti a livello unionale». Aggiunge inoltre
la difesa dello Stato che il Programma nazionale di esplorazione e'
approvato dal CITE, sentito il presidente della giunta della regione
interessata, ai sensi dell'art. 57-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), cosi' come
modificato dall'art. 15 del d.l. n. 84 del 2024, come convertito.
Quanto alla procedura di cui all'art. 7 di tale decreto-legge,
relativa al rilascio dei permessi di ricerca, la gestione da parte di
organi a composizione statale assicurerebbe «l'uniformita' e
rapidita' della stessa in linea con l'articolo 118, comma 1, della
Costituzione e con il principio di sussidiarieta' da esso
richiamato».
4.- Nelle memorie depositate in vista dell'udienza pubblica le
parti hanno insistito
nelle rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 38 del
2024), la Regione autonoma della Sardegna ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale di varie disposizioni del d.l. n. 84 del
2024, come convertito, e, segnatamente, degli artt. 1, comma 2; 2,
commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e
2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b).
1.1.- Con i primi due motivi di ricorso, la Regione denuncia
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate in
riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 6; 14;
46 e 54 dello statuto speciale; in relazione agli artt. 1; 2, comma
2; 3; 6; 8; 9; 21, comma 2, lettere b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera
d), e 48 del d.P.R. n. 348 del 1979; in riferimento agli artt. 5;
114; 116; 117, commi primo, terzo, quarto e quinto; 118 e 120,
secondo comma, Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001; e in relazione agli artt. 6, comma 1, e 8
della legge n. 131 del 2003; agli artt. 36, comma 1-bis; 40, commi 3
e 4; e 41 della legge n. 234 del 2012; nonche' in riferimento ai
principi di leale collaborazione e ragionevolezza.
In violazione degli indicati parametri, le suddette disposizioni
lederebbero le competenze legislative attribuite alla Regione dal suo
statuto speciale nelle materie: «ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico e economico del
personale», «acque minerali e termali», «esercizio dei diritti
demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e
saline», «industria, commercio ed esercizio industriale delle
miniere, cave e saline»; nonche' le competenze amministrative
attribuitele dallo stesso statuto e dalle relative norme di
attuazione nelle indicate materie, senza peraltro garantire, in
alcuni casi, un coinvolgimento, e, in altri casi, un adeguato
coinvolgimento, della Regione nel loro concreto esercizio. Le
medesime disposizioni violerebbero anche il regolamento n.
2024/1252/UE, in quanto lo stesso «non dispone di annientare le
autonomie locali costituzionalmente istituite negli Stati membri».
1.2.- Con il terzo motivo di ricorso, la Regione ha impugnato le
suddette disposizioni anche con riferimento ai principi di buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di
ragionevolezza, perche' avrebbero creato una nuova autorita' (il
punto unico di contatto) che duplica uffici amministrativi gia'
esistenti e operanti in Sardegna a livello regionale, senza apportare
alcuna semplificazione all'attivita' amministrativa.
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio, ha confutato le riferite censure, sostenendo che le
disposizioni impugnate sarebbero riconducibili a materie attribuite
dall'art. 117 Cost. alla legislazione esclusiva dello Stato, quali la
difesa e la sicurezza dello Stato, la tutela del risparmio, dei
mercati finanziari e della concorrenza, la tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema e rileverebbero altresi' come norme fondamentali di
riforma economico-sociale. La «preminenza degli interessi statali» e
la «conseguente necessita' di garantire l'unitarieta' dell'azione
amministrativa», giustificherebbero anche l'accentramento in capo
allo Stato delle corrispondenti competenze amministrative. Inoltre,
non sarebbe ravvisabile alcun contrasto con il regolamento n.
2024/1252/UE, al quale il d.l. n. 84 del 2024, come convertito,
darebbe corretta attuazione nell'ordinamento nazionale.
2.- In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilita'
delle questioni di legittimita' costituzionale promosse, tra le
altre, con i primi due motivi di ricorso, in riferimento agli artt.
117, commi terzo, quarto e quinto, 118, 120, secondo comma, Cost., in
combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
agli artt. 6, comma 1, e 8, della legge n. 131 del 2003 e agli artt.
36, comma 1-bis; 40, commi 3 e 4; e 41 della legge n. 234 del 2012.
Parimenti inammissibili sono le questioni poste, con il terzo motivo
di ricorso, con riferimento ai principi di ragionevolezza e di buon
andamento (art. 97 Cost.).
Parametri, questi, che il ricorso si limita a evocare, senza
assolvere l'onere argomentativo necessario affinche' questa Corte
possa valutare nel merito le censure prospettate.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, invero, «il
ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i
parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo
una motivazione che non sia meramente assertiva, ma contenga una
specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe
il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una
sintetica argomentazione di merito» (sentenza n. 28 del 2025).
3.- Prima di procedere all'esame nel merito delle altre questioni
promosse con i primi due motivi di ricorso, e' opportuno inquadrare
il contesto in cui e' maturata l'adozione del d.l. n. 84 del 2024.
3.1.- L'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie
prime critiche e' oggetto di specifica attenzione da parte
dell'Unione europea, che si e' tradotta nell'adozione del regolamento
n. 2024/1252/UE. Con l'espresso richiamo all'art. 114 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, il suddetto regolamento opera
come misura di ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri ai fini del
corretto funzionamento del mercato interno.
Esso si occupa di materie prime non energetiche e non agricole,
quali, tra le molte, bauxite, rame, litio, nichel, tungsteno,
qualificate come materie prime strategiche e materie prime critiche,
secondo quanto rispettivamente indicato nei suoi Allegati I e II.
Le ragioni di una disciplina sull'approvvigionamento sicuro e
sostenibile di tali materie prime sono chiarite in alcuni
"considerando" del regolamento, che possono cosi' sintetizzarsi: i)
esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole,
considerate critiche per la loro grande importanza economica, ossia
per il ruolo fondamentale che assumono «nella realizzazione delle
transizioni verde e digitale» e per il loro «significativo» utilizzo
in applicazioni di difesa e aerospaziali» e in settori strategici
quali le «energie rinnovabili» e l'«industria digitale» (considerando
n. 1 e n. 2); ii) in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e
di una sempre piu' forte concorrenza per le risorse, il rischio di
perturbazioni nell'approvvigionamento di tali materie e' destinato ad
aumentare, anche a causa di «azioni non coordinate da parte degli
Stati membri», che rischiano di «compromettere il funzionamento del
mercato interno» e di «falsare la concorrenza» (considerando n. 2 e
n. 3); iii) per salvaguardare il funzionamento del mercato interno,
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime
critiche e salvaguardare la resilienza economica e l'autonomia
strategica dell'Unione, e' pertanto necessario istituire un quadro
comune, che definisca tali materie, individui e sostenga i progetti
aventi ad oggetto la loro «estrazione», «trasformazione» o
«riciclaggio», li riconosca come strategici e di pubblico interesse;
e, iv) per garantire lo sviluppo di progetti strategici in tutta
l'Unione, essi «dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione
semplificate e prevedibili e di un sostegno nell'accesso ai
finanziamenti», che al contempo assicurino un «livello elevato di
protezione ambientale e consent[ano] lo sfruttamento sostenibile
delle potenzialita' dell'Unione lungo la catena del valore delle
materie prime» (considerando n. 4, n. 14, n. 24, n. 25, n. 26 e n.
27).
In sostanza, il regolamento n. 2024/1252/UE intende garantire
l'autosufficienza dell'Unione europea nell'approvvigionamento delle
materie prime critiche, per ridurne la dipendenza da Paesi terzi e
rafforzarne l'autonomia strategica e la resilienza economica, oltre
che per assicurare una piu' efficace gestione o reazione alle crisi,
particolarmente necessaria nell'attuale contesto di tensioni
geopolitiche. Come altri recenti interventi a livello eurounitario,
il regolamento mira, quindi, a perseguire e tutelare la sicurezza
dell'Unione, secondo un concetto di sicurezza in rapida e continua
evoluzione, che non si esaurisce nella dimensione prettamente
difensiva sul piano militare, ma si estende alla dimensione
economica, sociale e tecnologica, nella prospettiva di un sistema
capace di assolvere alle sue funzioni essenziali in maniera autonoma
e autosufficiente. In quest'ottica, la realizzazione dei progetti
strategici assume una rilevanza decisiva tale da richiedere procedure
ad hoc rapide e uniformi, quali appunto quelle contemplate dal
regolamento.
Il quadro che emerge dai riportati "considerando" e' ribadito
dall'art. 1 del regolamento, il quale precisa che l'obiettivo
dell'intervento e' quello «di migliorare il funzionamento del mercato
interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a
un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie
prime critiche, anche favorendo l'efficienza e la circolarita' lungo
tutta la catena del valore» e che, di conseguenza, e' necessario
stabilire misure volte a: «a) ridurre il rischio di perturbazioni
dell'approvvigionamento relative alle materie prime critiche
suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato
interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici
che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le
importazioni e compiendo sforzi per incentivare il progresso
tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare
l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell'Unione;
b) migliorare la capacita' dell'Unione di monitorare e attenuare il
rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;
c) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e
dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato
dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione
dell'ambiente e di sostenibilita', anche attraverso il miglioramento
della loro circolarita'».
Piu' in dettaglio, il regolamento stabilisce che il «progetto
relativo alle materie prime critiche» e' «qualsiasi impianto
pianificato o espansione significativa pianificata o riconversione di
un impianto esistente attivo nell'estrazione, nella trasformazione o
nel riciclaggio di materie prime critiche» (art. 2, numero 14) e che
sono riconosciuti "strategici" i progetti di estrazione,
trasformazione o riciclaggio che soddisfano specifici criteri, tra i
quali la fattibilita' entro un tempo ragionevole e la sostenibilita'
della relativa attuazione «in particolare per quanto riguarda il
monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti
ambientali»; «l'uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee
politiche di conformita' volte a prevenire e ridurre al minimo i
rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica
amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione» (art.
6).
Quanto agli aspetti procedurali, il regolamento dispone che la
domanda di riconoscimento della strategicita' di un progetto di
estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime critiche e'
presentata alla Commissione europea (art. 7); che, una volta
riconosciuto il carattere strategico del progetto, gli Stati membri
attuano le procedure di rilascio delle autorizzazioni attraverso una
o piu' autorita' designate quali «punti di contatto unici», con
l'incarico di «facilitare e coordinare la procedura di rilascio delle
autorizzazioni per i progetti relativi a materie prime critiche»,
garantendo che le procedure si svolgano nel modo piu' rapido
possibile entro termini predefiniti, con l'acquisizione delle
eventuali valutazioni ambientali (artt. 9, 10, 11 e 12; si vedano
anche i considerando n. 28, n. 29 e n. 34); che ciascuno Stato
membro, nell'ambito delle rispettive funzioni di pianificazione, e'
chiamato a valutare la possibilita' di includere nei relativi
strumenti disposizioni per l'elaborazione di progetti relativi a
materie prime critiche, nonche' a elaborare un Programma nazionale di
esplorazione generale per le stesse, che puo' includere misure di
mappatura dei minerali, indagini geoscientifiche, elaborazione dati,
contribuendo a incrementare le informazioni disponibili sulla
presenza di materie prime critiche nell'Unione (artt. 13 e 19).
L'estrema importanza dei progetti strategici e' ulteriormente
confermata dalle disposizioni che demandano alla Commissione europea
il compito di intraprendere attivita' «volte ad accelerare e
incentivare gli investimenti privati in progetti strategici», con la
precisazione che esse «possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108
TFUE, includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a
favore di progetti strategici che abbiano difficolta' ad accedere ai
finanziamenti» (art. 15).
3.2.- Il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, ha inteso dare
immediata attuazione al suddetto regolamento nell'ordinamento
interno, nelle more dell'adozione di una disciplina organica del
settore delle materie prime critiche. Il suo art. 1 dispone, infatti,
che il medesimo decreto-legge «definisce, nelle more di una
disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure
urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per
l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate "strategiche" ai sensi degli articoli 3,
paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2024/1252/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione
del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle
transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza
economica e dell'autonomia strategica» (comma 1), precisando che
«[i]n ragione del preminente interesse nazionale
nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di
cui al comma 1 e considerata la necessita' di garantire sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente
decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e
efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2» (comma 2)
e che «[l]e disposizioni del presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione» (comma 3).
In sostanza, per il raggiungimento degli obiettivi posti dal
regolamento, il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, e' volto a
stabilire dei «criteri uniformi» ai fini di una «tempestiva e
efficace» realizzazione dei progetti strategici di estrazione,
riciclaggio o trasformazione di materie prime critiche strategiche,
ribadendo il ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione
della transizione verde e digitale e nella salvaguardia della
resilienza economica e dell'autonomia strategica.
4.- Passando al merito, come sopra esposto (punti 2, 2.1. e 2.2.
del Ritenuto in fatto), con i primi due motivi di ricorso la Regione
contesta innanzitutto l'invasione da parte di tutte le disposizioni
impugnate delle competenze legislative riconosciutele dagli artt. 3,
lettere a), h) ed m), e 4, lettera a), dello statuto speciale,
rispettivamente, nelle materie: «ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi della Regione e stato giuridico e economico del
personale», «acque minerali e termali», «esercizio dei diritti
demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e
saline», «industria, commercio ed esercizio industriale delle
miniere, cave e saline»; e delle corrispondenti competenze
amministrative attribuitele dall'art. 6 del medesimo statuto e dalle
relative norme di attuazione. La Regione lamenta altresi' che le
suddette funzioni verrebbero esercitate dallo Stato, in alcuni casi,
senza alcun coinvolgimento della regione e, in altri casi, in assenza
di un adeguato coinvolgimento della stessa, in violazione degli artt.
118 e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 6,
comma 1, e 8 della legge n. 131 del 2003 e agli artt. 36, comma
1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge n. 234 del 2012.
Le disposizioni impugnate sarebbero costituzionalmente
illegittime anche per contrasto con gli artt. 5, 114 e 116 Cost.,
nonche' con gli artt. 14, 46 e 54 dello statuto.
4.1.- Le questioni non sono fondate, in quanto la potesta'
legislativa statale di cui sono espressione le disposizioni impugnate
e' stata esercitata in attuazione e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento eurounitario e si sostanzia nell'adozione
di norme fondamentali di riforma economico-sociale, che sono peraltro
riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato a carattere trasversale.
4.2.- Merita in primo luogo ribadire che il regolamento n.
2024/1252/UE risponde alla finalita' di ravvicinare le legislazioni
degli Stati membri e mette in risalto l'estrema rilevanza degli
obiettivi perseguiti dall'Unione in termini di sicurezza
dell'approvvigionamento di materie prime strategiche e salvaguardia
del funzionamento del mercato interno, sul presupposto che i progetti
strategici siano funzionali e determinanti per salvaguardare la
«resilienza economica e l'autonomia strategica aperta dell'Unione»
(considerando n. 4). Obiettivi il cui raggiungimento e', nell'attuale
contesto geopolitico, sempre piu' urgente e ineludibile. La riferita
finalita' di ravvicinamento riflette la consapevolezza che un ambito
essenziale per l'economia europea, e, piu' in generale, per la
sicurezza dell'Unione nel piu' ampio concetto dinanzi illustrato,
debba essere oggetto di una disciplina uniforme negli Stati membri,
sicche' i richiamati obiettivi «non possono essere conseguiti in
misura sufficiente [da questi ultimi], ma, a motivo della loro
portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a
livello di Unione» (considerando n. 74).
Pertanto, ferma restando la diretta applicabilita' del
regolamento, la fonte piu' idonea a darvi attuazione nell'ordinamento
interno e' un atto legislativo statale, in quanto eventuali
interventi regionali limitati ai rispettivi territori rischierebbero
di non raggiungere gli obiettivi e perpetrare quell'eterogeneita' e
difetto di coordinamento che il diritto dell'Unione si propone di
eliminare. D'altro canto, i limiti derivanti dall'ordinamento
eurounitario operano anche nei confronti delle competenze legislative
delle regioni speciali, i cui statuti, ivi compreso quello della
Regione autonoma della Sardegna, vincolano l'esercizio della relativa
potesta' legislativa, anche primaria, al rispetto degli «obblighi
internazionali», che, nell'odierno contesto, si intendono riferiti
anche ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione (sentenza n. 286
del 2005).
4.3.- In secondo luogo, rispetto alle attribuzioni statutarie, le
disposizioni impugnate sono qualificabili come norme fondamentali di
riforma economico-sociale, che lo stesso Statuto pone come limite
alla potesta' - primaria e ripartita - della Regione (artt. 3 e 4).
Per costante giurisprudenza costituzionale, queste ultime si
caratterizzano per un triplice profilo: «a) si deve trattare di norme
legislative dello Stato che - in considerazione del contenuto, della
motivazione politico-sociale e degli scopi che si prefiggono -
presentino un carattere riformatore, diretto a incidere
significativamente nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o
nella vita della nostra comunita' giuridica nazionale (v., spec.,
sent. n. 219 del 1984); b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola
di valori costituzionali, devono avere ad oggetto settori o beni
della vita economico-sociale di rilevante importanza, quali, ad
esempio, "la soddisfazione di un bisogno primario o fondamentale dei
cittadini" (sent. n. 4 del 1964) o un "essenziale settore economico
del paese" (sentt. n. 13 del 1964, e, analogamente, n. 219 del 1984);
c) si deve trattare, inoltre, di "norme fondamentali", vale a dire
della posizione di norme-principio o della disciplina di istituti
giuridici - nonche' delle norme legate con queste da un rapporto di
coessenzialita' o di necessaria integrazione - che rispondano
complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto,
un'attuazione su tutto il territorio nazionale (sent. n. 160 del
1969) [...].» (sentenza n. 1033 del 1988).
Il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, soddisfa i surrichiamati
criteri in quanto presenta un carattere riformatore diretto a
incidere nella «vita della nostra comunita' giuridica», nella misura
in cui delinea un «sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro
e sostenibile delle materie prime critiche considerate
"strategiche"»; riguarda un bene della vita economica e sociale di
rilevante importanza, dal momento che, come gia' precisato, le
materie prime critiche di interesse strategico rivestono un ruolo
fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e
sono utilizzate in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori
strategici della filiera industriale, come le energie rinnovabili e
l'industria digitale; risponde a un interesse unitario che non puo'
subire differenziazioni regionali. Merita al riguardo segnalare che,
nella sentenza n. 112 del 2011, richiamata anche nella memoria di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, questa Corte
ha qualificato come norme fondamentali di riforma economico-sociale
alcune disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge
23 luglio 2009, n. 99), rilevando che tali disposizioni «hanno ad
oggetto la gestione e l'utilizzazione delle risorse geotermiche,
disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro inserimento
nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera e
propria rivoluzione della politica energetica, che finora ha visto
nella combustione del carburante, e quindi in un fenomeno altamente
inquinante, il principale strumento per la produzione di energia» e
che «[d]i conseguenza, esse hanno certamente il valore di una
"riforma economico-sociale" di rilevante importanza e,
indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, debbono
essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle
Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di
"miniere"».
Quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, le
disposizioni impugnate vincolano le potesta' legislative conferite
dallo statuto alla Regione, operando come limite al relativo
esercizio (sentenze n. 22 del 2025, 112 del 2011 e n. 170 del 2001).
Nel disciplinare il procedimento di riconoscimento del carattere
strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lettera
b), le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i progetti
strategici (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5,
commi 1 e 2), l'avvio dell'attivita' di ricerca di materie prime
critiche e la pianificazione e programmazione nazionale delle
suddette materie (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lettera
b), infatti, le disposizioni impugnate rappresentano lo strumento
attraverso il quale il legislatore statale ha inteso assicurare il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento n.
2024/1252/UE per garantire l'indispensabile approvvigionamento sicuro
e sostenibile di materie fondamentali per l'autonomia strategica e la
resilienza economica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
4.4.- L'insussistenza della lamentata lesione delle potesta'
legislative regionali e' confermata anche dalla riconducibilita'
delle disposizioni impugnate a materie di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, quali, in primis, la tutela della concorrenza
e quella dell'ambiente e dell'ecosistema.
4.4.1.- Come si e' gia' esposto, nell'obiettivo di garantire il
corretto funzionamento del mercato interno, il regolamento appronta
una disciplina uniforme sull'approvvigionamento delle materie prime
critiche, al fine di evitare che «azioni non coordinate da parte
degli Stati membri [rischino] di falsare la concorrenza e di
frammentare il mercato interno, ad esempio imponendo una
regolamentazione divergente agli operatori di mercato, fornendo
livelli diversi di accesso al monitoraggio del rischio di
approvvigionamento, fornendo livelli diversi di sostegno ai progetti
nazionali o creando ostacoli agli scambi transfrontalieri di materie
prime critiche o di beni correlati tra Stati membri, creando cosi'
ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno» (cosi',
considerando n. 3; si veda anche considerando n. 2 e art. 1).
Dal suo canto, il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, all'art.
1, dichiara esplicitamente di stabilire criteri uniformi per
assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti di
cui all'art. 2, «considerata la necessita' di garantire sul
territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1252», tra cui, appunto, quello di migliorare
il funzionamento del mercato interno attraverso procedure uniformi
che impediscano una frammentazione del mercato e un'alterazione della
concorrenza. Per raggiungere tale obiettivo, il decreto-legge
contempla anche apposite misure di sostegno all'attivita' di
approvvigionamento, disponendo che il Fondo nazionale del made in
Italy sia destinato anche ad attivita' di estrazione e trasformazione
di materie prime critiche (art. 13).
Le disposizioni impugnate afferiscono quindi, per oggetto, ratio
e finalita', alla tutela della concorrenza, attribuita dall'art. 117,
primo comma, lettera e), Cost. alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato, in quanto, nel dettare una disciplina uniforme
sull'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche,
esse sono direttamente strumentali a garantire il corretto
funzionamento del mercato interno. E' opportuno, al riguardo,
rilevare che, nella giurisprudenza costituzionale, la tutela della
concorrenza e' vista come «una delle leve della politica economica
statale» e non puo' pertanto «essere intesa soltanto in senso
statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di
un equilibrio perduto», quanto piuttosto anche «in quell'accezione
dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure
pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un
sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti
concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004). Le disposizioni impugnate
rientrano nella descritta accezione di concorrenza, in quanto mirano
a rafforzare e potenziare l'approvvigionamento delle materie prime
critiche di interesse strategico, sia nella fase della mappatura e
raccolta delle informazioni geologiche sia nella fase della concreta
realizzazione dei progetti strategici, nell'intento di creare le
condizioni necessarie per il corretto funzionamento del mercato, con
le relative conseguenze sullo sviluppo degli scambi transfrontalieri
di tali materie.
4.4.2.- Il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, riguarda anche
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita alla competenza
legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost.
Il ruolo centrale dell'ambiente nell'impostazione del regolamento
emerge nitidamente dai considerando n. 1, n. 2, n. 25 e n. 34, oltre
che dai suoi artt. 1 e 6 e si riflette anche nel d.l. n. 84 del 2024,
come convertito, che, in quanto attuativo del regolamento, ne
recepisce gli obiettivi, espressamente proponendosi di definire
«misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo
per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime
critiche considerate "strategiche"» ai sensi del suddetto
regolamento, «in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella
realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia
della resilienza economica e dell'autonomia strategica» (art. 1). E
si coglie anche laddove il decreto, sempre in conformita' a quanto
disposto dal regolamento, contempla una semplificazione delle
procedure di valutazione ambientale, come quando, nell'art. 7, comma
1, con riferimento al permesso di ricerca relativo a materie prime
strategiche, esclude la «procedura di verifica di assoggettabilita'
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
e in alcuni casi «la valutazione di incidenza».
Ulteriore conferma del ruolo fondamentale rivestito dalla tutela
dell'ambiente nel d.l. n. 84 del 2024, come convertito, e' data dal
coinvolgimento, nelle procedure autorizzatorie e nelle attivita' di
programmazione e pianificazione, di soggetti pubblici incardinati
presso il MASE o dei quali fanno comunque parte suoi rappresentanti,
come il CITE, il punto unico di contatto e il Comitato tecnico per le
materie prime critiche e strategiche.
Si deve ancora osservare che i progetti strategici considerati
dall'indicato decreto-legge investono anche l'attivita' di
riciclaggio delle materie prime critiche, definita dal diritto
dell'Unione europea come «qualsiasi operazione di recupero attraverso
cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o
per altri fini», che «[i]nclude il ritrattamento di materiale
organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni
di riempimento» (cosi' l'art. 3, numero 17, della direttiva
2009/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, richiamato
dall'art. 2 del regolamento n. 2024/1252/UE). Come chiarito da questa
Corte, la disciplina dei rifiuti rientra nella materia della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 21 del 2022).
4.4.3.- Questa Corte peraltro, ha piu' volte affermato che
materie che «assumono, per la loro natura trasversale, carattere
prevalente, [...] "possono influire su altre materie attribuite alla
competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni fino a
incidere sulla totalita' degli ambiti materiali entro i quali si
applicano" (sentenza n. 2 del 2014 e, inoltre, ex plurimis sentenze
n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n.
431, n. 430, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006)» (sentenza n. 287 del
2016), purche' la relativa competenza statale si svolga entro i
«limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui
garanzia la competenza statale esclusiva e' diretta» (tra le altre,
sentenza n. 104 del 2021, con richiami a precedente giurisprudenza).
Le disposizioni impugnate non eccedono i suddetti limiti, in
quanto, nel dettare una disciplina uniforme sull'approvvigionamento
sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, riguardano
esclusivamente le procedure autorizzatorie e di pianificazione
nazionale strumentali alla realizzazione dei progetti riconosciuti
strategici dalla Commissione UE, nell'obiettivo di migliorare il
funzionamento del mercato interno e realizzare le cosiddette
transizioni verde e digitale. Come, infatti, evidenziato nella
relazione di presentazione del disegno di legge per la conversione
del d.l. n. 84 del 2024 e ribadito dall'Avvocatura dello Stato, i
procedimenti autorizzatori dei progetti che non sono riconosciuti
strategici restano regolati dalle ordinarie discipline previste a
livello regionale o statale. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 9,
del medesimo decreto-legge sono comunque «fatte salve le competenze
delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
nelle attivita' estrattive, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81» e sono «altresi' fatte salve, in materia di
estrazione, e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382».
4.4.4.- Per alcuni aspetti, il d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, e' poi, riconducibile anche alla materia della difesa,
attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost. alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato. Cio' in ragione
dell'utilizzo delle materie prime critiche nei settori aerospaziali e
della difesa, piu' volte sottolineato dal regolamento UE
(considerando n. 1 e n. 2).
4.5.- Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, non
sussiste, pertanto, alcuna violazione dei dedotti parametri
statutari. Le disposizioni impugnate, infatti, non hanno determinato
alcuna lesione delle competenze legislative rivendicate dalla
Regione, in quanto risultano adottate in attuazione del regolamento
UE, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
e, oltre a costituire norme fondamentali di riforma
economico-sociale, sono prevalentemente riconducibili a materie
trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la
tutela della concorrenza e dell'ambiente.
4.5.1.- La qualificazione di tali disposizioni come norme
fondamentali di riforme economico-sociali e la loro riconducibilita'
a materie trasversali di competenza legislativa esclusiva dello Stato
ne impongono, in considerazione degli interessi unitari in rilievo,
l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale, con
conseguente infondatezza anche della dedotta violazione dell'art. 6
dello statuto e delle relative norme di attuazione (artt. 1; 2, comma
2; 3; 6; 8; 9; 21, comma 2, lettere b e c; 37, commi 1 e 2, lettera
d, e 48 del d.P.R. n. 348 del 1979 e art. 1 del d.lgs. n. 234 del
2001, anche in relazione all'art. 7 del d.lgs. n. 117 del 2008).
4.5.2.- Per le stesse ragioni, le disposizioni impugnate non
ledono il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni
(sentenze n. 284 del 2016 e n. 92 del 2011), fermo restando che esse,
comunque, come anche evidenziato nelle difese dell'Avvocatura dello
Stato (punto 3.2. del Ritenuto in fatto), contemplano delle forme di
coinvolgimento della regione nel concreto esercizio delle funzioni
amministrative.
4.6.- Le censure relative agli artt. 5, 114 e 116 Cost., nonche'
agli artt. 14, 46 e 54 dello statuto, sono meramente ancillari a
quelle che riguardano specificamente la violazione delle competenze
legislative e amministrative della Regione. Pertanto, sono anch'esse
non fondate, in quanto seguono le sorti di quelle vagliate nel
precedente punto 4.
5.- Infine, la Regione censura, nel secondo motivo di ricorso, le
disposizioni impugnate anche con specifico riferimento all'art. 117,
primo comma, Cost., assumendo che il regolamento n. 2024/1252/UE si
limiterebbe a prevedere un punto unico di contatto deputato a
«facilitare e coordinare» le procedure autorizzatorie nel rispetto
del diritto nazionale e comunitario e di tutte le autorita'
interessate a livello locale, regionale o nazionale, senza imporre
l'istituzione a livello nazionale di un unico punto di contatto, ma
consentendo, a garanzia di una corretta attuazione dell'esigenza
partecipativa dei diversi livelli di governo, «l'istituzione o la
designazione di una o piu' autorita' quali punti di contatto unici».
Le questioni non sono fondate.
5.1.- Come gia' precisato, nei richiamati "considerando", il
regolamento dispone che «[a]l fine di ridurre la complessita' e
migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio
delle autorizzazioni, i promotori dei progetti relativi alle materie
prime critiche dovrebbero poter interagire con un punto di contatto
unico, incaricato di facilitare e coordinare l'intera procedura di
rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, gli Stati membri
dovrebbero istituire o designare uno o piu' punti di contatto,
garantendo nel contempo che i promotori dei progetti debbano
interagire con un punto di contatto unico. Dovrebbe spettare agli
Stati membri decidere se un punto di contatto unico sia anche
un'autorita' che prende decisioni di autorizzazione. Gli Stati membri
dovrebbero dotare i propri punti di contatto unici di personale e
risorse sufficienti affinche' questi possano assolvere in modo
efficace le proprie responsabilita'. Inoltre, il promotore del
progetto dovrebbe poter contattare un'unita' amministrativa
pertinente in seno al punto di contatto unico per garantire che vi
sia un contatto accessibile» (considerando n. 28) e che «[i]n
funzione della loro organizzazione interna, gli Stati membri
dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti di
contatto unici a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi
altro livello amministrativo pertinente. Inoltre, gli Stati membri
dovrebbero poter istituire o designare, al livello amministrativo da
essi scelto, punti di contatto unici diversi che si concentrino
esclusivamente su progetti relativi alle materie prime critiche
riguardanti una fase specifica della catena del valore, vale a dire
l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio. Allo stesso tempo,
i promotori di progetti dovrebbero poter individuare facilmente il
punto di contatto unico responsabile del loro progetto. A tale scopo,
gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella zona geografica
corrispondente al livello amministrativo al quale hanno scelto di
istituire o designare il proprio punto di contatto unico, sia
presente un solo punto di contatto unico responsabile per una
specifica fase della catena del valore. Poiche' molti progetti
relativi alle materie prime critiche riguardano piu' di una fase
della catena del valore, onde evitare confusione gli Stati membri
dovrebbero garantire la designazione tempestiva di un punto di
contatto unico per tali progetti» (considerando n. 29).
L'art. 9 del medesimo regolamento prescrive inoltre che «[e]ntro
il 24 febbraio 2025 gli Stati membri istituiscono o designano una o
piu' autorita' quali punti di contatto unici. Qualora uno Stato
membro istituisca uno o piu' punti di contatto unici, esso garantisce
che vi sia un solo punto di contatto unico per livello amministrativo
pertinente e per fase della catena del valore delle materie prime
critiche».
Dalle riportate disposizioni emerge che il regolamento lascia
liberi gli Stati membri di decidere se istituire uno o piu' punti
unici di contatto, se istituire i punti unici di contatto a livello
locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello
amministrativo pertinente, e, anche, se individuare o meno nel punto
unico di contatto un'autorita' «che prende decisioni di
autorizzazione». Pertanto, laddove, ai fini del rilascio dei titoli
autorizzatori per la realizzazione dei progetti strategici, il d.l.
n. 84 del 2024, come convertito, ha istituito il punto unico di
contatto presso la competente direzione generale del MASE, ha
effettuato una scelta che, per quanto esposto al punto 4, e'
compatibile con il sistema costituzionale interno e che risulta
rispettosa del regolamento, ed e' altresi' ispirata a una logica di
sussidiarieta', in relazione alla gia' segnalata necessita' di
assicurare un'attuazione unitaria della disciplina in esame.