ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  59  della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),  come
sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere  definizione  dei  procedimenti  giudiziari),  promossi  dalla
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario  di  Firenze
con ordinanza del 18 aprile 2024 e dalla Corte d'appello di  Firenze,
seconda sezione penale, con ordinanza del 14 febbraio 2025,  iscritte
rispettivamente al n. 130 del registro ordinanze 2024 e al n. 46  del
registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, prima serie speciale,  n.  27  dell'anno  2024  e  n.  12
dell'anno 2025. 
    Visti gli atti di costituzione di A. L. e di  P.  T.,  l'atto  di
intervento di G. R., depositato fuori termine, nonche'  gli  atti  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore
Francesco Vigano'; 
    uditi gli avvocati Gianpaolo Di  Pietto  per  G.  R.,  Alessandro
Sforza per A. L., Michele Giacomo Carlo Passione per P.  T.,  nonche'
gli avvocati dello Stato Salvatore Faraci ed Erica Farinelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 18 aprile 2024, iscritta  al  n.  130  reg.
ord. del 2024, la  Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale
ordinario  di  Firenze  ha  sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 59 della legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale), in riferimento  agli  artt.  3  e  27,
terzo comma, della Costituzione, «laddove la norma  prevede,  in  via
assoluta, che la pena  detentiva  non  possa  essere  sostituita  nei
confronti di imputati infraventunenni di reati di  cui  all'art.  609
bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio  di  recidiva
possa  essere  salvaguardato  dall'applicazione  d[i]  una   sanzione
sostitutiva». 
    1.1.- Dall'ordinanza risulta che la rimettente ha proceduto nelle
forme del giudizio abbreviato nei confronti di A.  L.,  condannandolo
alla pena di quattro anni di reclusione, oltre alle pene  accessorie,
per il delitto di violenza  sessuale  aggravata  di  cui  agli  artt.
609-bis e 609-ter, comma 1, numeri 2) e  5),  cod.  pen.,  per  avere
costretto mediante minaccia, posta in essere con un'arma,  la  minore
M. D. a compiere atti sessuali. 
    A seguito della condanna, l'imputato ha chiesto l'applicazione di
una pena sostitutiva. Il processo, quindi, e' stato sospeso, ai sensi
dell'art. 545-bis del codice di procedura penale, per  consentire  la
predisposizione di un programma di trattamento da parte  dell'Ufficio
di esecuzione penale esterna (UEPE). 
    Secondo la rimettente, tale programma (che prevede la  detenzione
domiciliare, lo svolgimento di attivita' lavorativa e il mantenimento
di contatti con lo stesso UEPE), integrato con la prescrizione  della
partecipazione a un  percorso  di  recupero  presso  uno  degli  enti
indicati nell'art. 165, quinto comma, cod. pen.,  sarebbe  «idoneo  a
fornire una risposta sanzionatoria adeguata alla gravita'  del  reato
commesso e [...],  rispetto  alla  esecuzione  della  pena  detentiva
carceraria, piu' idoneo alla rieducazione  dell'imputato  consentendo
l'applicazione  di   misure   e   prescrizioni   prive   di   effetti
desocializzanti». In tal senso avrebbe  concluso  anche  il  pubblico
ministero, «pur richiamando il dato normativo  che  non  consente  la
sostituzione della pena». 
    Sottolinea, in particolare, la giudice a quo che  «l'imputato  e'
giovanissimo, ha commesso il reato  [...]  quando  ancora  non  aveva
compiuto 20 anni, non ha precedenti penali o  giudiziari»;  il  fatto
non  sarebbe  stato  commesso  in  un  contesto   caratterizzato   da
«dinamiche di criminalita' organizzata, ma in contesto  di  dinamiche
che  caratterizzano  i  reati  sessuali  commessi  da  giovanissimi»;
l'imputato non sarebbe mai stato sottoposto a misura cautelare per il
reato  per  cui  si  procede.  Giunto  in  Italia  come  minore   non
accompagnato, lo stesso sarebbe stato accolto da una  Onlus,  avrebbe
imparato la lingua italiana e intrapreso un  percorso  di  avviamento
professionale che gli  avrebbe  consentito  l'inserimento  lavorativo
quale apprendista elettricista: attivita' che l'esecuzione della pena
sostitutiva   gli   consentirebbe   di   proseguire,   insieme   alla
possibilita'  di  «rivalutare  in  senso  critico  le  modalita'   di
relazione sessuale». Escluso il pericolo di recidiva,  la  rimettente
evidenzia  che  «[l]'esecuzione  della  pena  detentiva   in   regime
penitenziario comporterebbe, invece,  effetti  desocializzanti  gravi
separando l'imputato da un contesto di relazioni instaurate  con  gli
operatori della Onlus e comportando la perdita del lavoro». 
    1.2.-  In  punto  di  rilevanza  della  questione  sollevata,  la
rimettente espone che l'art. 59 della legge n.  689  del  1981,  come
sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), prevede che la  pena
detentiva non possa essere sostituita «nei confronti dell'imputato di
uno dei reati di cui all'art. 4-bis della legge 26  luglio  1975,  n.
354» (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla  esecuzione  delle
misure privative e limitative della liberta'), fra i quali il delitto
per cui A. L. e' stato  condannato.  La  questione,  quindi,  sarebbe
rilevante «atteso che, ove  fosse  esclusa  la  preclusione  assoluta
all'applicazione  della  misura  sostitutiva,  questa   potrebbe   in
concreto essere applicata all'imputato». 
    1.3.- Quanto alla  non  manifesta  infondatezza,  la  preclusione
«assoluta» prevista dalla norma censurata presenterebbe «caratteri di
irrazionalita'» e si porrebbe in contrasto con  gli  artt.  3  e  27,
terzo comma, Cost. 
    1.3.1.- In premessa, la rimettente evidenzia che  «[d]al  sistema
complessivo  della  disciplina  relativa  alle  misure   sostitutive»
risulterebbe il «favor» del  legislatore  per  le  pene  sostitutive,
tanto che le stesse sarebbero applicabili  «anche  nei  confronti  di
soggetti per i  quali  sussiste  pericolo  di  recidiva  e  [...]  di
soggetti nei cui confronti tale rischio sia stato  valutato  concreto
ed attuale tanto da comportare l'applicazione ed il  mantenimento  di
una misura cautelare». Conferma di cio' si trarrebbe, oltre  che  dal
tenore letterale della norma censurata, anche  dall'art.  300,  comma
4-bis, cod. proc. pen. e dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. 
    La  preclusione   «piu'   importante»   all'accesso   alle   pene
sostitutive riguarderebbe esclusivamente il titolo di reato  per  cui
si  procede,  risultando  «le  altre  preclusioni  [...]  del   tutto
razionali e riconnesse alla pericolosita' sociale dell'imputato  o  a
suoi comportamenti». 
    1.3.2.-  La  disposizione  censurata,   mediante   un   «richiamo
generalizzato a tutti i reati previsti dall'art. 4 bis L.  26  luglio
1975 n. 354 che, come noto, prevede  un  regime  penitenziario  molto
diverso  a  seconda  delle  diverse  categorie  di  reati  ricomprese
nell'elenco», comporterebbe che, ai fini dell'applicazione delle pene
sostitutive, tali diverse  categorie  di  reato  ricevano  invece  un
trattamento «unitario». 
    Sarebbe,   peraltro,   irragionevole   che   «pur   al    momento
dell'applicazione di una sanzione di natura  penale  che  deve  avere
carattere  retributivo,  specialpreventivo  e  rieducativo   non   si
consenta al giudice di valutare le condizioni soggettive  dell'autore
del reato soprattutto ove queste, unite alle circostanze concrete  in
cui e' stato commesso il fatto, consentano di  escludere  un  rischio
attuale di recidiva ovvero la  possibilita'  di  contenerlo  con  una
efficace misura diversa dalla detenzione». 
    Altrettanto irragionevole sarebbe la conseguenza  discriminatoria
che la preclusione «per titolo astratto di reato»  comporterebbe  tra
«persone che hanno riportato condanna alla stessa pena, cosicche' una
persona condannata alla pena di 4 anni di reclusione per un reato non
ostativo [...] potra' vedersi applicata una misura sostitutiva  anche
se vi sia un rischio di recidiva e sia sottoposta a misura cautelare,
mentre una persona  condannata  per  un  reato  ostativo  non  potra'
vedersi applicata una sanzione sostitutiva anche se condannata a pena
inferiore e anche ove non sussista nessun pericolo di recidiva ovvero
se il rischio possa essere contenuto con una misura non carceraria». 
    La rimettente evidenzia, infine, che «l'imputato, minore di  anni
21, avrebbe lo stesso trattamento  riservato  a  soggetti  pienamente
adulti» e «per effetto della doppia ostativita' prevista per i  reati
di cui all'art. 4-bis  ordinamento  penitenziario  non  potrebbe  che
essere inserito, per almeno un anno, in  un  sistema  carcerario  con
gravi effetti desocializzanti  pur  se  potrebbero  essere  applicate
misure sanzionatorie valutate dal giudice della cognizione sicure  ed
efficaci, e cio' sulla  base  di  una  opzione  normativa  del  tutto
astratta». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
siano dichiarate inammissibili o comunque infondate. 
    2.1.- L'inammissibilita'  deriverebbe  dalla  indeterminatezza  e
irrilevanza delle questioni. 
    Sotto un primo  profilo,  l'Avvocatura  lamenta  che  le  «scarse
indicazioni contenute nell'ordinanza non chiariscono  [...]  come  il
giudice sia giunto a determinare la pena  nella  misura  indicata  di
anni quattro, ovvero se abbia  o  meno  riconosciuto  le  circostanze
attenuanti generiche  e  la  loro  prevalenza  sulle  due  aggravanti
contestate». Il che renderebbe carente la motivazione sulla rilevanza
perche', se la pena fosse stata determinata «in  maniera  incongrua»,
la sentenza potrebbe essere impugnata dal  pubblico  ministero  e  la
pena aumentata fino a superare il limite (quattro anni di reclusione)
entro il quale e' possibile la  sostituzione  della  pena,  ai  sensi
dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981. 
    Per  altro  aspetto,  le  questioni   sarebbero   «manifestamente
inammissibili,  atteso  che  [vengono  sollevate]   con   riferimento
all'art. 609-bis c.p., quando, invece, la condotta ha integrato anche
le aggravanti previste dai numeri 2 e 5 dell'art. 609-ter, in  quanto
consumata in danno di persona offesa minorenne e con uso di arma». 
    2.2.- Nel merito, le questioni sarebbero infondate. 
    L'art. 59 della legge n. 689 del 1981 sarebbe stato sostituito in
attuazione dello specifico criterio di  cui  all'art.  1,  comma  17,
lettera d), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al  Governo
per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari), che delegava il Governo a «ridisciplinare opportunamente
le condizioni soggettive per la sostituzione  della  pena  detentiva,
assicurando   il   coordinamento   con   le   preclusioni    previste
dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semiliberta' e alla
detenzione domiciliare». 
    Il legislatore delegato avrebbe introdotto una  nuova  disciplina
delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva:
per un verso, avrebbe modificato le prime tre condizioni previste dal
testo previgente, per lo piu' imperniate su rigidi  automatismi,  per
adeguarle «agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale  che
in  piu'  occasioni  ha  dichiarato  l'illegittimita'   di   analoghi
automatismi e  presunzioni»;  per  altro  verso,  avrebbe  introdotto
l'ulteriore condizione  dettata  dalla  lettera  d),  assicurando  il
coordinamento   con   le   preclusioni   previste    dall'ordinamento
penitenziario. 
    Il  risultato,  quindi,   sarebbe   quello   di   precludere   la
sostituzione, «indipendentemente dalla valutazione  di  pericolosita'
sociale  e  adeguatezza  del  caso  concreto,  sulla  base   di   una
presunzione operata dal legislatore in sede di esecuzione, che  viene
desunta dalla regola dell'art. 4-bis  1.  354/75  (per  non  renderla
ineffettiva, come chiaramente indicato nella  relazione  introduttiva
alla 1. 134/2021 [rectius: al d.lgs. n. 150 del 2022])». 
    La norma  sospettata  di  illegittimita'  costituzionale  non  si
porrebbe in contrasto con i principi affermati  da  questa  Corte  in
ordine allo spazio di discrezionalita' rimesso al  legislatore  nella
commisurazione delle sanzioni, sindacabile solo quando trasmodi nella
manifesta  irragionevolezza  o  nell'arbitrio;  letta,  infatti,  «in
combinato disposto con la norma  "gemella"  di  cui  all'art.  4-bis,
comma 1-quater, dell'ord. pen.», essa non impedirebbe,  in  concreto,
l'accesso alle misure alternative alla detenzione, possibile dopo  un
anno di osservazione scientifica della personalita'. 
    Tale circostanza controbilancerebbe «la rigidita' del divieto, in
un ambito - quale quello dei delitti di violenza  sessuale  aggravati
ai sensi dell'art. 609-ter c.p. - nel quale  pare  non  irragionevole
ricollegare la valutazione di una  elevata  pericolosita'  soggettiva
alla  condotta  stessa,  ai  ricordati  fini  di  recidivita'   della
condotta». 
    Quanto, poi, alla condizione di infraventunenne dell'imputato, il
legislatore avrebbe differenziato «il regime penale nei confronti del
giovane adulto autore di reati consentendo la sospensione della  pena
determinata in misura  superiore  [a]  quella  ordinaria»,  non  gia'
disegnando un sistema sanzionatorio intermedio tra  quello  riservato
ai minorenni e agli adulti,  «anche  in  ragione  del  fatto  che  le
condizioni personali dell'imputato rilevano  ai  fini  dell'art.  133
c.p.» (e sarebbero  state  tenute  in  considerazione,  come  risulta
dall'ordinanza di rimessione, nel caso di specie). 
    Il sistema nel suo complesso, quindi, non sarebbe irragionevole e
le  questioni  sollevate,  «anche  sotto  l'aspetto   della   mancata
previsione di un regime differenziato di sostituibilita' della pena»,
sarebbero infondate. 
    3.- Si e' costituito in giudizio A.  L.,  imputato  nel  giudizio
principale. Ripercorrendo  adesivamente  gli  argomenti  spesi  dalla
giudice rimettente, la parte chiede a  questa  Corte  «di  dichiarare
incostituzionale l'art. 59, 1° comma, lett.  d)  della  l.  689/1981,
nella parte in cui non consente di sostituire la pena  detentiva  con
una pena sostitutiva cosi' come introdott[a] dalla  riforma  Cartabia
nell'articolo 20-bis del codice penale e nel riformulato testo  della
legge n. 689 del 1981 in favore dell'imputato infra-ventunenne». 
    4.- Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la difesa
dell'imputato ribadisce  le  considerazioni  e  le  conclusioni  gia'
svolte  nell'atto  di  costituzione  e,  in  replica  alle  deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, sottolinea la  rilevanza  delle
questioni, il cui accoglimento «avrebbe un effetto  dirompente  e  di
novita' nel caso che ci occupa, consentendo all'odierno prevenuto  di
scontare  la  pena  irrogata  in  regime  di  detenzione  domiciliare
sostitutiva». La difesa dello Stato, inoltre, avrebbe  trascurato  di
considerare che il d.lgs. n. 150 del  2022  sarebbe  «incorso  in  un
eccesso di delega», perche' avrebbe tradito  il  disegno  complessivo
perseguito  dal  legislatore   delegante,   volto   a   rivitalizzare
l'istituto delle pene sostitutive; in particolare, avrebbe violato il
criterio espresso dall'art. 1, comma 17, lettera c), della  legge  n.
134 del 2021, inteso ad  assegnare  al  giudicante  un  apprezzamento
discrezionale in relazione alle circostanze del caso concreto, si' da
consentire l'applicazione della pena sostitutiva  quando  questa  sia
«piu' idonea di quella detentiva breve a rieducare il condannato e  a
prevenire la commissione di ulteriori reati». 
    5.- Con ordinanza depositata il 14 febbraio 2025, iscritta al  n.
46 reg. ord. del 2025, la Corte d'appello di Firenze, seconda sezione
penale, ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., dell'art.  59,
primo comma, lettera d), della legge n. 689 del 1981, come sostituito
dall'art. 71, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 150 del 2022,  nella
parte in cui «non consente la sostituzione della pena  detentiva  nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che  sia  stata  riconosciuta  la
circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, c.p.». 
    5.1.- Il giudice rimettente e'  investito  dell'appello  proposto
dall'imputato P. T. contro  la  sentenza  con  la  quale  il  Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze lo  ha  condannato,
all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di tre anni e  due  mesi
di reclusione, previo  riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti
generiche e di quella di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen., per i
reati di pornografia minorile (art. 600-ter  cod.  pen.)  e  violenza
sessuale di gruppo aggravata (artt. 609-octies e 609-ter,  numero  5,
cod. pen.), in concorso con altro imputato, ai danni della minore  A.
A. 
    5.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce che,  non
avendo accolto la richiesta principale di concordato con rinuncia  ai
motivi di appello, ne' le altre richieste di merito di  «assoluzione,
riduzione della pena e sospensione condizionale della stessa, accesso
a  percorso  di   giustizia   riparativa»,   dovra'   confermare   la
responsabilita'  penale  dell'imputato,  per  la  quale  ritiene  non
congrua una pena pari o inferiore a quella di due anni e sei mesi  di
reclusione. Sara' quindi chiamato a decidere  «sulla  quantificazione
della  pena  che,   per   la   sua   entita',   non   potra'   essere
condizionalmente sospesa, e [sul]la valutazione  della  richiesta  di
applicazione di pene sostitutive ai  sensi  dell'art.  58,  comma  1,
legge n. 689/1981»: pene che apparirebbero «idonee alla  rieducazione
dell'imputato, incensurato e di giovane eta', in tal modo assicurando
la prevenzione del pericolo di reiterazione di condotte criminose». 
    Considerato, inoltre, che non vi sarebbero elementi ostativi alla
formulazione di  una  prognosi  positiva  circa  l'adempimento  delle
prescrizioni connesse alla pena sostitutiva  («avendo  [costui]  gia'
positivamente intrapreso  un  percorso  di  responsabilizzazione  per
uomini   maltrattanti»),   sussisterebbero   tutti   i    presupposti
normativamente  previsti  ai  fini   dell'applicazione   delle   pene
sostitutive, se non fosse per il «chiaro dettato  normativo»  di  cui
all'art. 59, primo comma, lettera d), della legge n.  689  del  1981,
nella parte in cui non consente di sostituire la pena detentiva breve
nei confronti di un condannato (quale quello del giudizio a quo)  per
uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. 
    La rilevanza delle questioni, quindi, deriverebbe dal  fatto  che
solo «previa  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della
norma anzidetta»  il  giudice  rimettente,  «nell'irrogare  una  pena
superiore ad anni due e mesi sei di reclusione»,  potrebbe  applicare
una pena sostitutiva alla detenzione. 
    5.3.-  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  esclusa   la
possibilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme della
disposizione censurata, stante il carattere chiaro e univoco del dato
normativo, il giudice a quo dubita della sua compatibilita'  con  gli
artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. 
    5.3.1.- In riferimento all'art. 76 Cost., il legislatore delegato
avrebbe tradito le rationes sottese alla legge n. 134  del  2021;  in
particolare, avrebbe disatteso  il  principio  e  criterio  direttivo
rinvenibile nell'art. 1, comma 17, lettera c),  della  legge  delega,
che richiedeva al Governo di «prevedere che le  sanzioni  sostitutive
delle pene detentive brevi possano essere applicate  solo  quando  il
giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e
assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni,  la  prevenzione
del  pericolo   che   egli   commetta   altri   reati;   disciplinare
conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra
le pene sostitutive». 
    Le finalita' della riforma delle pene sostitutive perseguite  dal
legislatore delegante emergerebbero  «dalla  relazione  finale  della
Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 per  elaborare
proposte di riforma in materia di processo  e  sistema  sanzionatorio
penale, nonche' in materia di prescrizione del reato»; sulla base dei
lavori  di  tale  Commissione,  infatti,  sarebbe   stato   formulato
l'emendamento 1.502 del 14 luglio 2021, di iniziativa governativa, al
disegno di  legge  A.C.  2435,  all'origine  della  delega  conferita
dall'art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021. 
    Rivitalizzando l'istituto  delle  pene  sostitutive,  scarsamente
utilizzato nella prassi, il legislatore delegante da un lato  avrebbe
inteso mettere a disposizione del giudice di cognizione,  gia'  nella
fase di commisurazione della pena, risposte sanzionatorie alternative
alle pene  detentive  brevi  o  comunque  di  durata  contenuta,  «in
coerenza sia con il principio del minimo sacrificio necessario  della
liberta' personale, sia con la necessaria finalita' rieducativa della
pena di cui  all'art.  27,  terzo  comma,  Cost.»;  dall'altro  lato,
avrebbe perseguito lo scopo di  incentivare  definizioni  alternative
del processo, con conseguente alleggerimento complessivo dei  carichi
del sistema penale. 
    La ratio sottesa alla legge delega sarebbe espressa dall'art.  58
della legge n. 689 del 1981, secondo  cui  «le  sanzioni  sostitutive
delle pene detentive brevi posso[no]  essere  applicate  dal  giudice
solo allorche' egli ritenga le stesse  funzionali  alla  rieducazione
del condannato e idonee a prevenire  il  pericolo  di  recidiva».  Al
giudice della cognizione, quindi,  sarebbe  rimesso,  di  regola,  un
apprezzamento discrezionale in relazione alle  circostanze  del  caso
concreto, si' da consentirgli di individuare la pena sostitutiva piu'
adatta a perseguire tale duplice finalita'. La modifica apportata dal
legislatore  delegato  all'art.  59  della  stessa  legge,  tuttavia,
avrebbe  sottratto  al   giudice   della   cognizione   il   predetto
apprezzamento, introducendo una  presunzione  legale  di  inidoneita'
della sanzione sostitutiva «a perseguire i  fini  cui  e'  preposta»,
destinata  a  venire  meno  solo  quando   sia   stata   riconosciuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen. 
    5.3.2.- La preclusione di cui all'art. 59 della legge n. 689  del
1981 si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 3 e  27,  terzo
comma, Cost. 
    Per un verso, infatti, sarebbe «del tutto irragionevole  ancorare
una presunzione  legale  di  inidoneita'  della  pena  sostitutiva  a
perseguire i fini  di  legge  al  mero  titolo  di  reato  addebitato
all'imputato, a prescindere da una valutazione delle peculiarita' del
caso concreto», cosi' da «aprire al rischio di  trattare  in  maniera
diversa situazioni differenziate dal titolo di reato ma connotate, in
concreto, da eguale gravita'». 
    Sarebbe    parimenti    irragionevole    che,     «al     momento
dell'applicazione di una sanzione di natura  penale  che  deve  avere
carattere  retributivo,  specialpreventivo  e  rieducativo,  non   si
consenta al  giudice  della  cognizione  di  valutare  le  condizioni
soggettive dell'autore del reato soprattutto ove queste,  unite  alle
circostanze concrete in cui e' stato commesso il fatto, consentano di
escludere un rischio attuale di recidiva ovvero  la  possibilita'  di
contenerlo con una misura efficace diversa dalla detenzione». 
    Infine, la preclusione impedirebbe al giudice della cognizione di
«individualizzare    il    trattamento    sanzionatorio    attraverso
l'applicazione di una pena sostitutiva a quella detentiva  che,  alla
luce  delle  specificita'  del  caso  concreto»,  appaia   idonea   a
«perseguire la funzione rieducativa  del  condannato  piu'  e  meglio
dell'esperienza detentiva in carcere, che, come noto, produce sovente
un effetto desocializzante e di involuzione della persona, anche alla
luce della situazione critica in cui versano le carceri italiane». 
    6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate  inammissibili  o,
comunque, non fondate. 
    6.1.- L'inammissibilita' deriverebbe, innanzi tutto, dalla omessa
motivazione sulla  rilevanza  delle  questioni,  poiche'  il  giudice
rimettente non avrebbe «affatto chiarito quale sarebbe  nel  caso  di
specie  la  pena  sostitutiva  concretamente  applicabile,  essendosi
limitato  soltanto  a  riferirsi  ad  una  eventuale  e  futura  pena
superiore ad anni due e mesi sei di reclusione e  rendendo  cosi'  la
questione anche meramente ipotetica». 
    In  secondo  luogo,  le  questioni  sarebbero  inammissibili  per
erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento  sulla  cui
base viene dedotta la violazione dell'art. 76 Cost. Il giudice a quo,
infatti, avrebbe denunciato il  tradimento  dei  principi  e  criteri
direttivi ricavabili dall'art. 1, comma 17, lettera c),  della  legge
n.  134  del  2021,  omettendo  tuttavia  di  richiamare  i  principi
direttivi posti dalla successiva lettera d), con i quali si demandava
espressamente  di  «ridisciplinare   opportunamente   le   condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva,  assicurando  il
coordinamento   con   le   preclusioni   previste    dall'ordinamento
penitenziario per  l'accesso  alla  semiliberta'  e  alla  detenzione
domiciliare». 
    Sarebbe la stessa relazione illustrativa al  d.lgs.  n.  150  del
2022 a spiegare la ragionevolezza  e  l'opportunita'  di  operare  un
coordinamento con le preclusioni all'accesso alle misure alternative,
previste dalla legge n. 354 del  1975,  «escludendo  la  sostituzione
della pena detentiva in caso di condanna per uno  dei  reati  di  cui
all'art. 4 bis ord. penit.»,  atteso  che,  in  caso  contrario,  «la
disciplina dell'art. 4 bis  ord.  penit.  (e  dell'art.  656,  co.  9
c.p.p.) risulterebbe  sostanzialmente  elusa:  sarebbe  irragionevole
limitare  la  concessione  della  semiliberta'  e  della   detenzione
domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole
alla  collaborazione   e   alle   ulteriori   stringenti   condizioni
sostanziali e procedurali previste  dall'art.  4  bis  e,  per  altro
verso, consentire al giudice all'esito del giudizio di cognizione  di
applicare la semiliberta' sostitutiva  o  la  detenzione  domiciliare
sostitutiva  o,  addirittura,  il   lavoro   di   pubblica   utilita'
sostitutivo». 
    6.2.- Nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate
in riferimento a tutti i parametri evocati. 
    6.2.1.-  Sotto  un  primo  profilo,   l'Avvocatura   ricorda   la
giurisprudenza costituzionale sul sindacato  al  metro  dell'art.  76
Cost. e sul margine di discrezionalita' che  compete  al  legislatore
delegato nel dare attuazione alla legge di delega, da esercitarsi  in
modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la  ratio
della norma delegante. 
    Particolare rilievo, tra le altre, avrebbe la sentenza di  questa
Corte n. 84 del 2024, che, nel dichiarare inammissibile la  questione
di legittimita' costituzionale di altra disposizione  del  d.lgs.  n.
150 del 2022 (l'art. 71), sollevata sulla base di un dedotto  eccesso
di  delega,  avrebbe   evidenziato   il   «fisiologico   margine   di
discrezionalita' connaturato all'istituto  stesso  della  delegazione
legislativa:  margine  che  e'  specialmente  ampio  -  fatte   salve
eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega
abbia comunque fornito - nel caso in cui il Governo  sia  chiamato  a
riforme normative di ampio respiro, come quella oggetto  della  legge
n. 134 del 2021 e poi attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022». 
    Anche la Corte di cassazione, nel motivare la ritenuta  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
59 della legge n. 689 del 1981, prospettata in riferimento all'art. 3
Cost., nella parte in  cui  esclude  la  sostituibilita'  della  pena
detentiva nei  confronti  dell'imputato  di  uno  dei  reati  di  cui
all'art. 4-bis ordin. penit., avrebbe ritenuto la scelta  legislativa
espressione legittima della discrezionalita' politica (e'  richiamata
Corte di cassazione, sezione terza  penale,  sentenza  16  febbraio-2
aprile 2024, n. 13225). 
    Alla stregua dei richiamati principi, il legislatore delegato non
sarebbe incorso in alcun eccesso di delega, atteso  che  l'intervento
sulle condizioni soggettive per la sostituzione della pena  detentiva
sarebbe «pienamente conforme  all'art.  76  Cost.,  non  travalicando
affatto i principi e i criteri dell'art. 1, comma 17, letter[e] c)  e
d) della legge n. 134/2021, tenuto  conto  del  complessivo  contesto
normativo nel quale essi si inseriscono». 
    6.2.2.- Ne' sarebbe ravvisabile la dedotta violazione degli artt.
3 e 27, terzo comma, Cost., stante l'espressa previsione  legislativa
del   necessario   coordinamento   con   le   preclusioni    previste
dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semiliberta' e alla
detenzione domiciliare, le quali si farebbero «esse stesse carico  di
realizzare   la   necessaria    individualizzazione    del    quantum
sanzionatorio, tenuto conto proprio delle peculiarita' delle  singole
situazioni concrete in ragione  del  differenziato  disvalore  insito
nella condanna per date fattispecie delittuose (quali quelle  di  cui
all'art.  4-bis  ord.  pen.),  fatte  salve  le  ipotesi  -   proprio
nell'ottica della evocata personalizzazione trattamentale  -  in  cui
sia  stata  ritenuta  applicabile  la  circostanza  attenuante  della
collaborazione di cui all'art. 323-bis, co. 2 c.p.». 
    7.- Si e' costituito in giudizio P.  T.,  imputato  nel  giudizio
principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni. 
    7.1.- Nel riproporre gli argomenti spesi dal giudice  rimettente,
la parte pone in rilievo i principi affermati da questa  Corte  nella
sentenza  n.  84  del  2024.  La  pronuncia  avrebbe  valorizzato  le
finalita' sottese alla riforma, volte - come indicato nella relazione
finale della Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 -
non solo ad evitare gli effetti desocializzanti del carcere, ma anche
a realizzare risultati di deflazione processuale,  «in  coerenza  sia
con il principio del  minimo  sacrificio  necessario  della  liberta'
personale [...], sia con la necessaria  finalita'  rieducativa  della
pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., che deve accompagnare la
pena "da quando nasce, nell'astratta  previsione  normativa,  fino  a
quando in concreto si estingue" (sentenza n. 313 del  1990,  punto  8
del  Considerato  in  diritto),  e  dunque  anche   nella   fase   di
determinazione del trattamento sanzionatorio appropriato da parte del
giudice della cognizione». 
    L'esclusione  della  sostituzione  della   pena   detentiva   nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordin.
penit., a parere della parte, avrebbe  tradito  le  rationes  sottese
alla stessa delega, producendo «l'esaltazione  del  tipo  di  autore,
costruito attorno al delitto commesso e non al percorso svolto  e  da
poter svolgere extra moenia». 
    Anche  a  leggere  tale  preclusione  quale   riflesso   di   una
presunzione di pericolosita' sociale, ne  sarebbero  irragionevoli  i
tratti   di   assolutezza,   a   fronte   della   relativita'   della
corrispondente  presunzione  di  pericolosita'   sociale,   in   base
all'astratto   titolo    di    reato,    inserita    nell'ordinamento
penitenziario, che prevede i presupposti per il suo superamento. 
    L'«eccessivita' della fattispecie preclusiva» risulterebbe  anche
dal raffronto  con  il  diverso  regime  riservato  alla  sospensione
condizionale della pena, che,  sebbene  sia  misura  «tendenzialmente
priva  di  contenuti  sanzionatori»,  sarebbe  applicabile  anche  ai
condannati per reato ostativo. 
    7.2.- La norma censurata tradirebbe anche la funzione rieducativa
della pena,  «scopo  principale  della  pena  nella  fase  della  sua
esecuzione  (se  non  addirittura  esclusivo)»,   che   avrebbe   «un
indiscusso diritto  di  cittadinanza  anche  nella  fase  edittale  e
commisurativa». Per assicurare che la pena risponda a tale  funzione,
il giudice non dovrebbe limitarsi «a quantificare aritmeticamente  la
pena corrispondente alla  gravita'  del  reato  commesso,  alla  mera
stregua della teoria retributiva», ma dovrebbe  «ponderare  anche  (e
soprattutto) le ricadute di altro tipo (nel caso di specie, l'arresto
obbligatorio per mancata sospensione dell'ordine  di  carcerazione)»,
nonche' «valutare la razionalita', sotto il profilo del rispetto  del
principio di proporzione e ragionevolezza, della  scelta  legislativa
che commisuri la risposta punitiva (complessivamente  intesa)  ad  un
determinato atteggiamento antisociale». 
    A riscontro della centralita' della valutazione del giudice sulla
effettiva capacita' rieducativa e risocializzante della pena, per «la
necessita'  costituzionale  [...]  che  la  pena  debba  tendere   ad
educare», la difesa richiama «la (storica) sentenza n. 313  del  1990
con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimita' dell'art.  444,
comma 2, c.p.p., nella parte in cui tale disposizione processuale non
prevedeva la possibilita' per il giudice di  valutare  la  congruita'
della  pena  "patteggiata"  dalle  parti   e   quindi   la   connessa
possibilita',  da  parte  del  primo,  di   rigettare   tale   schema
negoziale». 
    Una conferma dell'importanza del finalismo  rieducativo  e  della
«relazione  stretta  tra  finalita'   rieducativa   e   giudizio   di
proporzione della pena, non solo nella sua accezione quantitativa, ma
anche qualitativa», si trarrebbe altresi' dalle  pronunce  di  questa
Corte, quali la sentenza n. 341 del 1994, nelle quali viene  ribadito
che il principio rieducativo «comporta,  oltre  al  ridimensionamento
delle concezioni assolute della pena, la  valutazione  del  soggetto,
reo o condannato, in ogni momento della dinamica penal  sanzionatoria
(previsione astratta, commisurazione ed esecuzione)», fino alla  piu'
recente sentenza n. 46 del 2024, ove si  pone  in  evidenza  come  la
Corte sia chiamata ad esercitare il suo controllo «con tanta maggiore
attenzione, quanto piu' la  legge  incida  sui  diritti  fondamentali
della persona». 
    7.3.- Sarebbe irragionevole, poi,  che  per  coloro  i  quali  si
trovino detenuti al momento in  cui  la  condanna  riportata  diviene
definitiva valga la regola di cui all'art. 656, comma 9, lettera  b),
cod. proc. pen. (per cui la sospensione  dell'esecuzione  della  pena
detentiva non puo' essere disposta) e  non  possa  valere  la  regola
contraria, consentendo anche in caso di condanna per «delitti a vario
titolo ostativi» l'applicazione di una  pena  sostitutiva  sin  dalla
fase della cognizione nei confronti di  imputati  non  sottoposti  ad
alcuna misura coercitiva (e per i quali, quindi, il giudicante  abbia
ritenuto insussistenti sia il pericolo di fuga  che  il  pericolo  di
reiterazione del reato). 
    Ne' giustificherebbe la preclusione la disciplina concernente  il
periodo annuale di osservazione scientifica  della  personalita',  ex
art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., in  materia  di  reati  «a
natura sessuale». Rileverebbe, al riguardo, la divergenza nel quomodo
tra misure  alternative  e  pene  sostitutive  (gia'  ritenuta  nelle
sentenze di  questa  Corte)  e  la  possibilita'  che  (come  sarebbe
accaduto nel caso di specie) «il  soggetto  svolga  extra  moenia  un
percorso terapeutico efficace [...], si' da rendere inutile (e  anzi,
tardivo  e  nocivo)  anche  un  percorso  detentivo  con  l'anno   di
osservazione scientifica della personalita' in istituto». 
    Tenere conto, nella determinazione dell'anno di osservazione,  di
programmi terapeutici eventualmente gia' svolti dopo  la  commissione
del reato e antecedentemente all'inizio dell'esecuzione  della  pena,
secondo  un  modello  conforme  alla   «proposta   licenziata   dalla
"Commissione Giostra" per la riforma dell'ordinamento penitenziario»,
consentirebbe  di  superare   «il   paradosso   di   una   disciplina
penitenziaria (successiva alla c.d. "riforma Cartabia") che supera le
ostativita', laddove in materia di pene sostitutive il mero titolo di
reato priverebbe il giudice del giudizio da operarsi in concreto». 
    7.4.-  A  segnare  l'irragionevolezza  della  disciplina  di  cui
all'art. 59 della legge n. 689 del 1981 sarebbero anche  gli  effetti
discriminatori gia' denunciati dal GUP di  Firenze  (con  l'ordinanza
iscritta al n. 130 reg. ord. del  2024),  ai  cui  rilievi  la  parte
aggiunge il richiamo a un precedente della giurisprudenza  di  merito
in cui la detenzione domiciliare sostitutiva sarebbe stata  applicata
anche per il reato di  tortura,  a  fronte  di  «vicende  sicuramente
drammatiche» e tuttavia non  riconducibili  a  delitti  compresi  nel
catalogo di cui all'art. 4-bis ordin. penit. 
    8.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'Unione  camere  penali  italiane
(UCPI), a titolo di amicus curiae, ha depositato un'opinione scritta,
ammessa con decreto presidenziale del 16 maggio 2025,  con  la  quale
chiede  che  questa  Corte  accolga  le  questioni  di   legittimita'
costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Firenze. 
    Gli argomenti svolti a sostegno della richiesta sono  analoghi  a
quelli proposti dal giudice e dalla difesa della parte e  fanno  leva
sul contrasto della norma censurata con gli artt. 3, 27, terzo comma,
e 76 Cost. In particolare, secondo l'amicus curiae: 
    -  la  presunzione  di  inidoneita'  delle  pene  sostitutive   a
conseguire le finalita' rieducative, nei confronti del  soggetto  che
sia imputato di uno dei reati di cui  all'art.  4-bis  ordin.  penit.
tradirebbe  l'intento  del  legislatore  delegante  di  rivitalizzare
l'istituto  delle  pene  sostitutive   e   disciplinare   il   potere
discrezionale del giudice nella scelta tra tali pene, tanto piu'  che
la nuova disciplina si porrebbe  «su  un  piano  contraddittoriamente
peggiorativo rispetto alla precedente formulazione  dell'art.  59  L.
689/81, che [...] non prevedeva alcuna preclusione per l'applicazione
delle sanzioni sostitutive  con  riferimento  ai  reati  inclusi  nel
catalogo dell'art. 4 bis O.P.»; 
    - sarebbe del tutto irragionevole ancorare una presunzione legale
di inidoneita' della pena sostitutiva a perseguire i fini di legge al
mero titolo di reato addebitato all'imputato, a  prescindere  da  una
valutazione delle peculiarita' del  caso  concreto  e  senza  neppure
alcun riferimento  alle  ipotesi  di  superamento  delle  ostativita'
previste dall'ordinamento penitenziario. 
    9.- In prossimita' dell'udienza pubblica, la difesa dell'imputato
ha depositato una memoria nella quale replica  alle  eccezioni  della
difesa dello Stato, ribadisce gli argomenti gia' svolti nell'atto  di
costituzione in giudizio e richiama anche  quelli  spesi  dall'amicus
curiae,  sottolineando  come  «l'esigenza  di  compatibilita'   della
disciplina  introdotta  dal  legislatore   delegato   rispetto   alla
normativa  penitenziaria  non   esprimesse   affatto   l'obbligo   di
intervenire  allo  stesso  modo   delle   misure   alternative   alla
detenzione». 
    La parte ribadisce, inoltre, il carattere distonico della lettura
dei criteri di delega fatta propria dal  legislatore  della  riforma,
nonche'  gli  argomenti  di  carattere  logico  e   sistematico   che
militerebbero   a    favore    della    prospettata    illegittimita'
costituzionale della norma censurata, ritenendo che ben piu' efficace
dell'anno di osservazione intra moenia  sarebbe  la  possibilita'  di
ricorrere alla «Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge  5
giugno 2003, n. 131,  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti  minimi  dei  centri  per
uomini autori di violenza domestica e di  genere,  del  14  settembre
2022» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,  serie
generale, n. 276 del 2022). 
    10.- Anche l'Avvocatura generale dello Stato  ha  depositato  una
memoria in prossimita' dell'udienza pubblica, con la  quale  aggiunge
ulteriori argomenti alle ragioni di inammissibilita'  e  infondatezza
delle questioni gia' prospettate con l'atto di intervento. 
    10.1.-  Sotto  un  primo  profilo,  denuncia   l'inammissibilita'
«derivante dall'ambiguita' e  dal  petitum  aberrante  formulato  dal
giudice rimettente». 
    Evidenzia, a  tale  riguardo,  che  l'imputato  e'  sottoposto  a
giudizio, in concorso con altro autore, per il reato  di  pornografia
minorile e violenza sessuale di gruppo aggravata  dalla  minore  eta'
della vittima. A fronte di tale imputazione,  il  giudice  rimettente
richiederebbe a questa Corte un petitum demolitorio il cui difetto di
rilevanza nel giudizio a quo apparirebbe «gia'  palmare»,  in  quanto
«non [...] limitato al solo scrutinio di preclusione dell'acceso alle
sanzioni sostitutive derivante dai due reati in questione,  ma  [...]
esteso a  tutto  il  catalogo  dei  reati  indicati  dall'art.  4-bis
dell'ordinamento penitenziario, tra cui l'associazione  a  delinquere
di stampo mafioso e il sequestro di persona a scopo  di  estorsione».
Ne' il giudice a quo avrebbe  perimetrato  la  preclusione  censurata
(nel caso dei reati per cui si procede)  in  relazione  a  specifiche
pene sostitutive,  proponendo  invece  «un'ambigua  formulazione  del
petitum in relazione a  tutte  le  possibili  tipologie  di  sanzioni
sostitutive previste dalla legge». 
    10.2.- Quanto al merito delle questioni, la  difesa  dello  Stato
ribadisce i motivi  di  infondatezza  della  censura  di  eccesso  di
delega, ripercorrendo nuovamente ratio  e  portata  della  cosiddetta
riforma Cartabia. 
    Una  «argomentazione  generica,   dai   contenuti   impalpabili»,
sorreggerebbe  poi  la  censura  di  violazione  dell'art.  3  Cost.,
incentrata  sulla  pretesa  impossibilita',  per  il  giudice   della
cognizione,  di  individuare  la  sanzione  piu'  adeguata  al   caso
concreto, ma in realta' riconducibile  a  «una  critica  di  politica
giudiziaria e criminale,  nel  merito  della  scelta  effettuata  dal
legislatore».  Tale  scelta,  peraltro,  esprimerebbe  «un  razionale
bilanciamento di cause soggettive ed oggettive  ostative»,  inteso  a
limitare ragionevolmente la discrezionalita' del giudicante a  fronte
di «un enorme allargamento dell'area di punibilita'» entro  la  quale
le pene sostitutive sono divenute applicabili. 
    In ordine alle censure  al  metro  dell'art.  27  Cost.,  infine,
l'interveniente aggiunge alcune considerazioni in ordine alla «natura
polifuzionale»  della   pena,   riconosciuta   nella   giurisprudenza
costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 12 del  1966,  n.  264
del 1974,  n.  313  del  1990  e  n.  282  del  1998)  e  critica  la
prospettazione del giudice, «secondo cui  prevedere  un  catalogo  di
gravissimi reati per cui non risulta possibile accedere  alle  misure
sostitutive - per reati puniti con  pene  edittale  assai  elevate  -
[violerebbe] l'art. 27 Cost.», per «il  suo  radicale  sbilanciamento
sulla stessa natura  costituzionale  della  pena  di  cui  [verrebbe]
obliterata ogni funzione che non sia esclusivamente rieducativa». 
    11.- Il 6 giugno  2025,  nel  giudizio  originato  dall'ordinanza
iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, e' stato  depositato  atto  di
intervento  ad  adiuvandum  da  parte  di  G.  R.,  imputato  in   un
procedimento penale diverso da quelli a quibus. 
    L'interveniente sostiene  di  essere  titolare  di  un  interesse
diretto, concreto e qualificato all'esito del  giudizio,  poiche'  la
sua posizione processuale  sarebbe  direttamente  e  inscindibilmente
legata alla statuizione di questa Corte in merito  alla  legittimita'
costituzionale della norma impugnata. Espone, a tal fine,  di  essere
stato condannato per il delitto di rapina aggravata (art. 628,  terzo
comma, cod. pen.),  rientrante  nel  catalogo  dei  reati  cosiddetti
ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis ordin. penit., e di avere proposto
ricorso  per  cassazione  contro  la  sentenza  di   secondo   grado,
lamentando,  tra  l'altro,  l'errata  applicazione  del  divieto   di
sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della  legge  n.
689 del 1981 e  chiedendo  di  sollevare  al  riguardo  questione  di
legittimita' costituzionale. La Corte di cassazione avrebbe  rinviato
il giudizio all'udienza del 1° ottobre 2025, «ritenuta l'opportunita'
di attendere la decisione della  Corte  costituzionale  su  questione
potenzialmente suscettibile di incidere sulla  decisione»  (ordinanza
del 6 giugno 2025, depositata  dall'interveniente  il  successivo  10
giugno). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, il GUP
del Tribunale di  Firenze  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  59  della  legge  n.  689  del  1981,   in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «laddove la  norma
prevede, in via assoluta, che la  pena  detentiva  non  possa  essere
sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di  cui
all'art. 609 bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il  rischio
di recidiva possa essere  salvaguardato  dall'applicazione  [di]  una
sanzione sostitutiva». 
    2.- Con l'ordinanza iscritta al n. 46  reg.  ord.  del  2025,  la
Corte d'appello di Firenze,  sezione  seconda  penale,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale della medesima disposizione,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., nella parte
in cui  «non  consente  la  sostituzione  della  pena  detentiva  nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che  sia  stata  riconosciuta  la
circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, c.p.». 
    3.- Le ordinanze prospettano questioni in  larga  parte  analoghe
afferenti  alla  stessa  disposizione,  sicche'  i  relativi  giudizi
meritano di essere riuniti per essere definiti con unica decisione. 
    In effetti, entrambi i rimettenti si  dolgono  -  in  sostanza  -
della preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle
pene detentive brevi per  gli  imputati  di  uno  dei  reati  di  cui
all'art. 4-bis ordin. penit. stabilita dalla disposizione censurata. 
    Secondo la lettera di tale disposizione, la preclusione in parola
viene meno soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui
confronti sia stata riconosciuta la  circostanza  attenuante  di  cui
all'art. 323-bis, secondo comma, cod.  pen.,  integrata  in  caso  di
collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro  la
pubblica amministrazione. Tuttavia, in seguito all'estromissione  dei
delitti contro la pubblica amministrazione  dal  catalogo  dei  reati
cosiddetti  "ostativi"  di  cui  all'art.  4-bis  ordin.   penit.   -
estromissione operata dal  decreto-legge  31  ottobre  2022,  n.  162
(Misure urgenti in materia di divieto  di  concessione  dei  benefici
penitenziari  nei  confronti  dei  detenuti  o  internati   che   non
collaborano con la  giustizia,  nonche'  in  materia  di  termini  di
applicazione delle disposizioni del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n.  150,  e  di  disposizioni  relative  a  controversie  della
giustizia  sportiva,  nonche'  di  obblighi  di   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano  nazionale  contro  una  pandemia
influenzale e  di  prevenzione  e  contrasto  dei  raduni  illegali),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022,  n.  199
-,   tale   eccezione   ha   perso    ogni    significato    pratico.
Conseguentemente, l'accesso alle pene sostitutive e'  oggi  precluso,
senza eccezioni, agli imputati di tutti i reati menzionati  dall'art.
4-bis ordin. penit. 
    Proprio  di  tale  preclusione  si  dolgono   le   ordinanze   di
rimessione, le quali assumono che la  sua  assolutezza  si  ponga  in
contrasto con i principi  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.)  e  della
funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). 
    Secondo la Corte d'appello di Firenze,  inoltre,  il  legislatore
delegato,  nell'introdurre  la  disposizione  censurata,  si  sarebbe
discostato dal criterio  direttivo  di  cui  all'art.  1,  comma  17,
lettera c), della legge delega  n.  134  del  2021,  con  conseguente
violazione dell'art. 76 Cost. 
    4.-   Deve   essere,   anzitutto,   ribadita   l'inammissibilita'
dell'intervento di G. R., imputato  di  rapina  aggravata  (e  dunque
anch'egli soggetto alla preclusione contestata)  in  un  procedimento
penale distinto da quelli a quibus,  per  le  ragioni  gia'  indicate
nell'ordinanza in calce alla presente sentenza. 
    5.- Ancora in via preliminare, conviene precisare l'oggetto delle
questioni di legittimita'  costituzionale  ora  all'esame  di  questa
Corte. 
    Il GUP del Tribunale di Firenze limita espressamente  le  proprie
questioni all'ipotesi in  cui  il  reato  ostativo  sia  la  violenza
sessuale e l'imputato sia, come nel giudizio a  quo,  infraventunenne
al momento della commissione del fatto. 
    La Corte d'appello di Firenze formula, invece,  le  questioni  in
modo piu' ampio, dubitando della  legittimita'  costituzionale  della
preclusione in relazione all'intero novero (invero, assai eterogeneo)
dei reati di  cui  all'art.  4-bis  ordin.  penit.  e  a  prescindere
dall'eta' del loro autore. 
    Le  questioni  complessivamente   sottoposte   a   questa   Corte
concernono, dunque, la preclusione alle  pene  sostitutive  stabilita
dalla disposizione censurata, con riferimento a tutti i reati di  cui
all'art. 4-bis ordin. penit. 
    6.- Quanto all'ammissibilita' delle questioni, occorre  osservare
quanto segue. 
    6.1.- Rispetto all'ordinanza del  GUP  di  Firenze,  l'Avvocatura
generale dello Stato  eccepisce  l'«indeterminatezza  e  irrilevanza»
delle questioni ivi prospettate. 
    In primo luogo, la giudice rimettente non avrebbe  chiarito  come
sia giunta a determinare  in  quattro  anni  di  reclusione  la  pena
irrogata; sicche', laddove tale determinazione fosse incongrua,  essa
potrebbe  essere  aumentata  in  sede  di  appello,  con  conseguente
superamento del limite massimo (appunto, di quattro  anni)  entro  il
quale e' possibile la sostituzione. 
    In secondo  luogo,  la  giudice  formulerebbe  la  questione  con
riferimento  alla  fattispecie  base  di  violenza  sessuale  di  cui
all'art.  609-bis  cod.  pen.,  quando  invece  il  reato  del  quale
l'imputato e' stato riconosciuto colpevole risulterebbe aggravato  ai
sensi dell'art. 609-ter cod. pen. 
    6.1.1.- La prima eccezione e' ictu oculi infondata:  avendo  gia'
inflitto, con la pronuncia di condanna, la pena di  quattro  anni  di
reclusione, la rimettente si trova ora - nell'ambito dell'udienza  di
cui all'art. 545-bis cod.  proc.  pen.  -  a  valutare  la  richiesta
dell'imputato  di  applicazione  di  una  pena  sostitutiva,  il  cui
accoglimento e' pero' precluso dalla disposizione censurata.  La  sua
parziale ablazione, auspicata dalla rimettente, le  consentirebbe  di
valutare l'applicazione di  una  pena  sostitutiva.  Tanto  basta  ad
assicurare la rilevanza delle questioni prospettate  nel  processo  a
quo: e cio' a prescindere dall'esito che potrebbe avere un  ipotetico
ed eventuale giudizio di appello avente a  oggetto  la  misura  della
pena detentiva irrogata. 
    6.1.2.- La seconda eccezione e' parimenti infondata, posto che  -
anche laddove la rimettente non avesse riconosciuto, in sentenza,  le
aggravanti contestate - il delitto di  violenza  sessuale  nella  sua
forma base sarebbe gia' sufficiente a  fare  operare  la  preclusione
censurata,  salvo  che  ricorra  la  circostanza  attenuante  di  cui
all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. (la  quale,  ove  applicata,
renderebbe inoperante il regime ostativo, ai sensi  dell'art.  4-bis,
comma 1-quater, ordin. penit.): circostanza che tuttavia non  risulta
essere stata applicata nel giudizio a quo. 
    6.2.-  Rispetto  poi  all'ordinanza  della  Corte  d'appello   di
Firenze, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito: 
    - l'omessa  motivazione  della  rilevanza  delle  questioni,  non
essendosi  chiarito  quale  sarebbe  nel  caso   concreto   la   pena
sostitutiva concretamente applicabile; 
    - l'erronea ricostruzione del quadro  normativo  di  riferimento,
avendo la Corte rimettente omesso di richiamare i principi  direttivi
dettati dalla lettera d) dell'art. 1, comma 17, della legge delega n.
134 del 2021; 
    - l'ambiguita'  e  il  carattere  «aberrante»  del  petitum,  che
mirerebbe a una pronuncia ablativa della  preclusione  non  gia'  con
esclusivo riferimento ai reati di cui  trattasi  nel  procedimento  a
quo, ma in relazione all'intero catalogo dei reati  di  cui  all'art.
4-bis ordin. penit. 
    6.2.1.- La prima eccezione e' infondata. Nel processo  a  quo,  a
differenza di quanto accaduto nel giudizio pendente avanti al GUP  di
Firenze, la Corte  d'appello  rimettente  -  che  pure  ha  chiarito,
nell'ordinanza di rimessione, la propria intenzione di confermare  la
responsabilita' dell'imputato - non si e'  ancora  pronunciata  sulla
misura della pena, essendosi semplicemente limitata a  giudicare  non
congrua la sua riduzione nella misura  indicata  nella  richiesta  di
concordato in appello (due anni e sei mesi di reclusione).  Tuttavia,
in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa, in  esito
al giudizio di appello non potra' essere superata, stante il  divieto
di reformatio in peius, la pena gia' inflitta in primo grado  di  tre
anni e  due  mesi  di  reclusione:  una  pena,  dunque,  che  sarebbe
suscettibile di sostituzione, quanto meno, con la semiliberta'  o  la
detenzione  domiciliare,  laddove   venisse   meno   la   preclusione
denunciata.  Con  conseguente  sicura   rilevanza   delle   questioni
prospettate. 
    6.2.2.- La seconda eccezione, concernente l'omessa considerazione
di un criterio di delega  distinto  da  quello  evocato  dalla  Corte
rimettente, attiene con tutta evidenza al merito della  questione,  e
deve pertanto essere rigettata. 
    6.2.3.-  La  terza  eccezione  e',   parimenti,   infondata.   La
questione, lungi dal risultare ambigua, e' del tutto chiara nei  suoi
contorni; ne' potrebbe essere ritenuta «aberrante» per il solo  fatto
di investire in toto la preclusione posta dalla lettera d)  dell'art.
59, primo comma, della legge n. 689  del  1981,  relativa  all'intera
gamma dei  reati  ostativi  di  cui  all'art.  4-bis  ordin.  penit.,
anziche' alle sole fattispecie criminose oggetto del  procedimento  a
quo (violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile). 
    La  Corte  rimettente  ha,  infatti,   correttamente   sottoposto
all'esame di questa Corte la disposizione in parola, che si riferisce
indistintamente ai reati di cui  all'art.  4-bis  ordin.  penit.  Nel
farlo, essa avrebbe potuto - come  ha  fatto  il  GUP  di  Firenze  -
circoscrivere il petitum alle sole fattispecie criminose oggetto  del
processo a quo. Tuttavia, va ribadito che questa Corte «rimane libera
di  individuare  la  pronuncia   piu'   idonea   alla   reductio   ad
legitimitatem della disposizione  censurata»  (sentenza  n.  221  del
2023, punto 4 del Considerato in diritto, con estesa  motivazione,  e
poi - tra le altre -  sentenze  n.  103  del  2025,  punto  5.1.  del
Considerato in diritto; n. 53 del 2025, punto 2  del  Considerato  in
diritto; n. 176 del 2024, punto 2 del Considerato in diritto; n.  138
del 2024, punto 4.2. del Considerato in  diritto;  n.  90  del  2024,
punto 3.1. del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 4.2. del
Considerato in diritto; n. 12 del 2024, punto 8  del  Considerato  in
diritto),  spettando  in  ogni  caso  a  questa  Corte   la   precisa
delimitazione  della   questione   di   legittimita'   costituzionale
all'interno dei confini del  devolutum,  segnati  dalla  disposizione
censurata e dai parametri  costituzionali  evocati  (art.  23,  primo
comma, della legge n. 87 del  1953),  oltre  che  dal  "verso"  della
questione (ancora, sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del  Considerato
in diritto). 
    7.- Nel merito,  ha  priorita'  logica  l'esame  della  questione
sollevata dalla Corte d'appello di Firenze in riferimento all'art. 76
Cost., che attiene al procedimento  di  formazione  dell'atto  avente
forza di legge censurato. 
    Assume la Corte rimettente che  il  legislatore  delegato,  nello
stabilire una preclusione assoluta di accesso alle  pene  sostitutive
per tutti gli imputati dei reati di cui all'art. 4-bis ordin.  penit.
(eccezion fatta per quelli  soli  ai  quali  sia  stata  riconosciuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.)  avrebbe  violato  il
criterio di delega di cui all'art. 1, comma  17,  lettera  c),  della
legge n. 134 del 2021, che delegava il Governo a  «prevedere  che  le
sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive  brevi  possano  essere
applicate solo quando il  giudice  ritenga  che  contribuiscano  alla
rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso  opportune
prescrizioni, la prevenzione del pericolo  che  egli  commetta  altri
reati; disciplinare  conseguentemente  il  potere  discrezionale  del
giudice nella scelta tra le pene sostitutive». 
    In sintesi, secondo la rimettente, il senso della delega  sarebbe
stato quello di conferire al giudice della cognizione - in omaggio ai
principi  costituzionali  del  minimo  sacrificio  necessario   della
liberta' personale e della finalita' rieducativa della pena,  nonche'
nell'ottica di incentivare definizioni alternative del processo -  il
potere discrezionale di individuare, in  ciascun  caso  concreto,  la
pena piu' adatta ad assicurare  la  rieducazione  del  condannato  e,
assieme, la prevenzione del  pericolo  di  recidiva.  La  preclusione
censurata avrebbe, invece, ingiustificatamente eliminato tale  potere
discrezionale per tutti gli imputati dei reati di cui all'art.  4-bis
ordin. penit., tradendo cosi' la ratio stessa della legge delega. 
    La censura non e' fondata. 
    7.1.- Come giustamente rileva l'Avvocatura generale dello  Stato,
la Corte rimettente omette di considerare il criterio, immediatamente
successivo a  quello  da  essa  invocato,  di  cui  alla  lettera  d)
dell'art. 1, comma 17, della legge delega, che impegnava il Governo a
«ridisciplinare  opportunamente  le  condizioni  soggettive  per   la
sostituzione della pena detentiva, assicurando il  coordinamento  con
le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per  l'accesso
alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare» [corsivo aggiunto]. 
    L'obiettivo del legislatore  delegante  era,  dunque,  quello  di
assicurare un coordinamento, quanto alle possibilita' di accesso, tra
le pene sostitutive della semiliberta' e della detenzione domiciliare
e  le  corrispondenti  misure  alternative  alla   detenzione   della
semiliberta'    e    della    detenzione    domiciliare,     previste
dall'ordinamento   penitenziario:   misure,   queste   ultime,    che
condividono il medesimo nomen iuris delle prime, pur  senza  mutuarne
necessariamente i contenuti (sentenze n. 176 del 2024,  punto  3  del
Considerato in diritto, e n. 84  del  2024,  punti  3  e  3.3.1.  del
Considerato in diritto). Cio' all'evidente fine di  evitare  che,  in
sede  di  giudizio  di  cognizione,  fossero  garantite  piu'   ampie
possibilita'  di  accesso  a  tali  pene  sostitutive  rispetto  alle
possibilita' del condannato di beneficiare, in  sede  di  esecuzione,
delle corrispondenti misure alternative. 
    7.2.- Come evidenziato nella relazione illustrativa al d.lgs.  n.
150 del 2022, la previsione dell'art. 59, primo  comma,  lettera  d),
della legge n. 689 del 1981,  in  questa  sede  censurata,  e'  stata
introdotta dal  legislatore  delegato  in  specifica  attuazione  del
criterio di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma  17,  della  legge
delega n. 134 del 2021. 
    Nella relazione  si  osserva  infatti,  quanto  alla  riscrittura
dell'art. 59  della  legge  n.  689  del  1981  operata  dal  decreto
legislativo, che «[l]e prime tre condizioni soggettive (lett. a-c) si
sostituiscono alle quattro previste oggi  dal  primo  e  dal  secondo
comma dell'art. 59.  La  quarta  condizione  (lett.  d)  assicura  il
coordinamento   con   le   preclusioni   previste    dall'ordinamento
penitenziario, conformemente alla legge delega». 
    La relazione prosegue sottolineando che «pene detentive di  breve
durata, non superiori a quattro anni, possono essere  inflitte  anche
agli autori di reati  inclusi  nel  catalogo  dell'art.  4  bis  ord.
penit.», come del resto dimostra «la previsione dell'art. 656, co.  9
c.p.p., che esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione ex  art.
656, co. 5 c.p.p. nei confronti  dei  condannati  per  reati  di  cui
all'art. 4 bis ord. penit.». Nella necessita' di dare  attuazione  al
criterio di delega, il Governo ha dunque ritenuto che «un ragionevole
e opportuno coordinamento con le preclusioni all'accesso alle  misure
alternative, previste dalla l. n. 354/1975, debba  essere  realizzato
escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso  di  condanna
per uno dei reati di cui all'art. 4 bis ord. penit.». Infatti,  «[s]e
non  si  prevedesse  una  simile  preclusione,  [...]  la  disciplina
dell'art.  4  bis  ord.  penit.  (e  dell'art.  656,  co.  9  c.p.p.)
risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole limitare la
concessione della semiliberta' e della detenzione domiciliare,  quali
misure   alternative    alla    detenzione,    subordinandole    alla
collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni  sostanziali  e
procedurali previste dall'art. 4 bis e, per altro  verso,  consentire
al giudice all'esito del  giudizio  di  cognizione  di  applicare  la
semiliberta' sostitutiva o la detenzione domiciliare  sostitutiva  o,
addirittura, il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo». 
    La relazione precisa, ulteriormente, che «[c]onsentire tout court
l'applicazione delle pene sostitutive  in  ordine  ai  reati  di  cui
all'art. 4 bis ord. penit. non realizzerebbe alcun coordinamento  con
l'ordinamento penitenziario e contrasterebbe con l'indicazione  della
legge delega. Detto cio', si ritiene che l'unica ipotesi in  cui  sia
possibile e ragionevole sostituire  la  pena  detentiva  in  caso  di
condanna per uno dei reati di cui all'articolo 4 bis  sia  quella  in
cui il giudice  di  cognizione  ritiene  applicabile  la  circostanza
attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 bis, co. 2  c.p.,
richiamata dall'art. 4 bis per individuare la condotta  collaborativa
che funge da presupposto per la concessione delle misure  alternative
alla detenzione nei  confronti  dei  condannati  per  alcuni  delitti
contro la pubblica amministrazione. Se il giudice  di  cognizione  ha
gia' accertato la collaborazione rilevante ai fini dell'art.  4  bis,
non  vi  e'  ragione  per  precludere   l'applicazione   delle   pene
sostitutive, anticipando la concessione delle misure  alternative  da
parte del tribunale di sorveglianza». 
    7.3.- I difensori degli imputati e  l'amicus  curiae  sostengono,
tuttavia, che l'esigenza - imposta dal criterio di delega di cui alla
lettera d) dell'art. 1, comma 17, della legge n. 134 del  2021  -  di
assicurare la compatibilita' della disciplina rispetto alla normativa
penitenziaria  non  comportasse  affatto  la   necessita',   per   il
legislatore  delegato,  di  dettare  per  le  pene  sostitutive   una
disciplina pressoche'  identica  a  quella  prevista  per  le  misure
alternative  alla  detenzione;  e  aggiungono  che,  comunque,   tale
esigenza sarebbe stata perseguita «su un  piano  contraddittoriamente
peggiorativo» rispetto  alla  precedente  formulazione  dell'art.  59
della legge n. 689 del 1981, che non prevedeva alcuna preclusione per
l'applicazione delle sanzioni sostitutive con  riferimento  ai  reati
inclusi nel catalogo dell'art. 4-bis ordin. penit. 
    Inoltre, essi ritengono che, anche ove si volesse giustificare la
preclusione introdotta per i  reati  di  cui  all'art.  4-bis  ordin.
penit. quale riflesso di una presunzione di pericolosita' sociale, ne
sarebbero irragionevoli i  tratti  di  assolutezza,  a  fronte  della
relativita' della corrispondente presunzione di pericolosita' sociale
stabilita nell'ordinamento penitenziario per le  varie  categorie  di
reati ostativi, che  oggi  prevede  precise  condizioni  per  il  suo
superamento in ciascun caso concreto. 
    7.4.- Al riguardo,  occorre  pero'  rammentare  che,  secondo  la
costante giurisprudenza di questa Corte  in  materia  di  delegazione
legislativa, il Governo gode  in  via  generale  di  ampi  poteri  di
«"riempimento" normativo» dei criteri indicati  dalla  legge  delega,
entro i  limiti  fissati  dal  suo  oggetto  e  dalla  sua  ratio,  e
all'interno comunque delle scelte di fondo da essa fissati  (sentenza
n. 22 del 2024, punti 7 e 8 del Considerato in diritto,  e  ivi  ampi
riferimenti alla giurisprudenza precedente). Recentemente, proprio  a
proposito dell'incisiva riforma compiuta mediante il  d.lgs.  n.  150
del 2022, in attuazione della legge delega n. 134  del  2021,  si  e'
altresi' precisato che il «fisiologico  margine  di  discrezionalita'
connaturato all'istituto stesso della delegazione»  e'  «specialmente
ampio - fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili
che la legge delega abbia comunque fornito  -  nel  caso  in  cui  il
Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro  [...],  le
quali richiedono interventi su distinti corpora normativi e complesse
operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici  discipline
su cui la riforma deve necessariamente incidere» (sentenza n. 84  del
2024, punto 3.5. del Considerato in diritto). 
    Alla luce di tali indicazioni, deve escludersi che il legislatore
delegato abbia, mediante la  censurata  riformulazione  dell'art.  59
della legge n. 689 del 1981, ecceduto i margini  di  discrezionalita'
conferitigli  dalla  legge  delega  nel  prevedere  una   preclusione
generale alla sostituzione della pena per gli imputati dei  reati  di
cui all'art. 4-bis ordin. penit., per i quali l'accesso  alle  misure
alternative e' previsto solo in seguito a complessi accertamenti,  da
compiersi  in   fase   esecutiva.   Il   legislatore   delegato   ha,
evidentemente, ritenuto che l'anticipazione di tali accertamenti  nel
giudizio di cognizione fosse incompatibile con l'obiettivo - coerente
con  la  finalita'  generale   della   riforma   di   assicurare   la
«semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale»
(art. 1, comma, 1, della  legge  delega)  -  di  consentire  gia'  al
giudice della cognizione, nel  quadro  di  un  procedimento  il  piu'
possibile celere, la valutazione sull'ammissione del condannato a una
pena da scontarsi del tutto al di fuori del carcere; optando poi  per
sottrarre a tale preclusione soltanto l'ipotesi (oggi divenuta  priva
di rilievo pratico, come evidenziato supra, 3) dell'imputato di reati
contro la pubblica amministrazione cui sia (gia') stata riconosciuta,
in esito al processo di cognizione, la circostanza  attenuante  della
collaborazione di cui all'art. 323-bis cod. pen., proprio perche'  in
tale  ipotesi  l'interessato,  una  volta  passata  in  giudicato  la
sentenza di condanna, non sarebbe piu' incorso in alcuna  preclusione
alla  concessione  delle  corrispondenti  misure  alternative,  senza
necessita' di ulteriori accertamenti. 
    Tali  scelte  appaiono  del  tutto  compatibili  con  la  (invero
generica)  indicazione  della   legge   delega   di   assicurare   il
«coordinamento» della disciplina delle riformate pene sostitutive con
le  preclusioni  stabilite  dall'ordinamento  penitenziario,   e   in
particolare dal suo art. 4-bis, che e' all'evidenza  la  disposizione
centrale a questo proposito. 
    Ne' la violazione  della  legge  delega  potrebbe  dedursi,  come
sostenuto dai difensori  delle  parti  e  dall'amicus  curiae,  dalla
scelta del legislatore delegato  di  introdurre  ex  novo  nel  testo
dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 una preclusione assoluta per
gli imputati dei reati di  cui  all'art.  4-bis  ordin.  penit.,  dal
momento che l'esigenza di coordinamento tra le due  discipline  (pene
sostitutive  e  ordinamento  penitenziario)  nasceva  proprio   dalla
decisione - prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore
delegato  -  di  allargare  incisivamente  la  platea  dei  possibili
destinatari  della  sostituzione:  platea  che   oggi   comprende   i
condannati a pene detentive non superiori a quattro anni,  mentre  in
precedenza  era  applicabile  ai  condannati  a  pene  detentive  non
superiori, secondo i casi, a sei mesi, un anno e due  anni  (art.  53
della legge n.  689  del  1981,  nella  formulazione  anteriore  alla
riforma del 2022). Una tale estensione della sostituzione della  pena
detentiva a condannati per reati anche notevolmente piu' gravi (e  le
cui pene eccedessero il limite di  ammissibilita'  della  sospensione
condizionale)   poneva   necessariamente   il   problema   del    suo
coordinamento   con   le   preclusioni   stabilite   dall'ordinamento
penitenziario: problema, come si e' detto, che  la  legge  delega  ha
puntualmente sottoposto  all'attenzione  del  Governo,  conferendogli
ampio margine discrezionale con riguardo alla sua soluzione, sia pure
entro i limiti segnati dalla ratio complessiva della delega, ispirata
anche - come si e' poc'anzi osservato - a criteri di  semplificazione
e speditezza della disciplina processuale. 
    Ne',   infine,   puo'   ritenersi   eccedente   i   margini    di
discrezionalita' conferiti dalla delega la decisione del  Governo  di
configurare  tale  preclusione  come   assoluta,   a   fronte   della
relativita'   della   presunzione    di    pericolosita'    stabilita
nell'ordinamento penitenziario, ove la presunzione puo' - peraltro  -
essere superata solo all'esito di accertamenti di regola compiuti una
volta  che  l'esecuzione  della  pena  abbia  avuto  inizio.  Se  poi
l'assolutezza della previsione sia  anche  conforme  ai  principi  di
eguaglianza e finalita' rieducativa della pena evocati dai rimettenti
e' questione diversa, che non attiene al rispetto dei  criteri  della
legge delega ai sensi dell'art. 76 Cost. bensi' - appunto - al  piano
della verifica della compatibilita' della nuova  disciplina  con  gli
artt. 3 e 27,  terzo  comma,  Cost.,  di  cui  si  dira'  subito  nel
prosieguo. 
    8.- Entrambi i rimettenti dubitano poi della compatibilita' della
disciplina censurata con l'art. 3  Cost.,  sotto  una  pluralita'  di
profili. 
    Anzitutto,  secondo  il  GUP  di  Firenze  sarebbe  irragionevole
stabilire  un'unica  indifferenziata  preclusione  a   carico   degli
imputati di tutti i reati di cui all'art. 4-bis  ordin.  penit.,  dal
momento che il regime penitenziario previsto  per  i  condannati  per
tali reati sarebbe del tutto eterogeneo (infra, 8.2.). 
    In secondo luogo, ambedue i  rimettenti  ritengono  irragionevole
non consentire al giudice di valutare la concreta sussistenza  di  un
rischio di recidiva in capo all'imputato, ovvero la  possibilita'  di
contenerlo con una misura diversa dalla detenzione (infra, 8.3.). 
    In terzo luogo, entrambe le ordinanze di rimessione assumono  che
la disciplina censurata creerebbe una  irragionevole  discriminazione
tra persone condannate alla stessa  pena,  in  ragione  soltanto  del
diverso titolo di reato. Il GUP di Firenze osserva, in proposito, che
gli imputati di reato non ostativo  potrebbero  essere  ammessi  alla
sostituzione della pena anche ove presentino un rischio di recidiva e
siano attualmente sottoposti a misura cautelare, mentre agli imputati
di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. la  sostituzione
resterebbe preclusa anche laddove non sussistesse  alcun  rischio  di
recidiva (infra, 8.4.). 
    Infine, il GUP di Firenze ritiene irragionevole aver precluso  la
sostituzione anche  agli  imputati  che  abbiano  commesso  il  fatto
essendo minori di ventun anni (infra, 8.5.). 
    Nessuna  di  tali  censure  e',  a  giudizio  di  questa   Corte,
meritevole di accoglimento. 
    8.1.-  Conviene  premettere  all'esame  dei  singoli  profili  di
censura formulati dai rimettenti, anche  alla  luce  delle  ulteriori
argomentazioni sviluppate  dalle  parti  e  dall'amicus  curiae,  una
considerazione di carattere generale. 
    La riforma del 2022 ha, con nettezza, inteso configurare le  pene
sostitutive come autentiche pene, destinate come tali  ad  arricchire
gli  strumenti  sanzionatori  a  disposizione   del   giudice   della
cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione  penale.
Cio' si desume anzitutto dall'introduzione, nel Libro  I  del  codice
penale, del nuovo art. 20-bis, che  espressamente  le  elenca,  cosi'
completando  il  novero  delle  pene  principali  e  accessorie  gia'
indicate  negli  articoli  precedenti  del  Capo  I  del  Titolo   II
(dedicato, appunto, alle pene) del Libro I del codice penale. 
    Una simile  scelta  e'  del  resto  esplicitata  dalla  relazione
illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si chiarisce  che  le
pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come «vere  e
proprie  pene  [...]  diverse  da  quelle   edittali   (detentive   e
pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in  sostituzione  di  pene
detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, cosi' come  a
obiettivi di prevenzione generale e speciale». 
    Tutto cio' in coerenza con la preziosa indicazione  dello  stesso
art. 27, terzo comma,  Cost.,  che  ragiona  di  «pene»  al  plurale:
stimolando cosi' il legislatore  a  sperimentare  forme  di  reazione
sanzionatoria diverse - e in ipotesi piu' conformi tanto al senso  di
umanita',  quanto  alla  funzione   rieducativa   -   rispetto   alla
tradizionale pena carceraria. 
    Se, pero', le pene sostitutive sono a  tutti  gli  effetti  delle
pene, non  pare  potersi  negare  che,  in  linea  di  principio,  il
legislatore debba poter decidere a  quali  tipologie  di  reato  esse
debbano o  possano  trovare  applicazione,  esattamente  come  accade
rispetto  alle  pene  detentive,  a  quelle  pecuniarie,   a   quelle
accessorie, alla confisca, e cosi' via. Piu' in particolare, non puo'
disconoscersi  al   legislatore   un'ampia   discrezionalita'   nella
determinazione dei limiti oggettivi entro i quali  l'applicazione  di
tali pene sia possibile per il giudice; limiti oggettivi che, a  loro
volta, ben possono essere individuati tramite la  fissazione  di  una
soglia massima di pena detentiva entro la quale la  sua  sostituzione
e' ammissibile, cosi' come mediante  l'indicazione  di  reati  per  i
quali la sostituzione puo'  essere  o,  viceversa,  non  puo'  essere
operata - e sempre che, rispetto alle esclusioni  obiettive  previste
per  taluni  reati,   la   scelta   del   legislatore   non   risulti
manifestamente irragionevole,  creando  insostenibili  disparita'  di
trattamento,  ne'  conduca,  comunque,  a  risultati   manifestamente
sproporzionati. 
    Il riferimento tanto a limiti di pena (fissati rispetto al minimo
o al massimo edittale ovvero,  come  nel  caso  ora  all'esame,  alla
concreta determinazione della pena da parte del  giudice),  quanto  a
specifici titoli di reato (individuati  nominativamente  o,  come  in
questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra
disposizione), costituisce del resto una tecnica  comune  nell'ordito
del codice  penale,  a  disposizione  del  legislatore  ogniqualvolta
intenda definire l'ambito applicativo di misure  che  prefigurino  un
esito sanzionatorio alternativo a quello carcerario,  ovvero  di  non
punibilita' tout court (le cosiddette misure di  "diversion").  Della
tecnica dell'individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad  altre
disposizioni) di reati inclusi nella, ovvero sottratti  alla,  misura
il  legislatore  fa,  ad  esempio,  ampio  uso  nello   stabilire   i
presupposti della causa di non punibilita' della particolare tenuita'
del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., cosi' come quelli  della
sospensione del procedimento con messa alla  prova  di  cui  all'art.
168-bis cod. pen. (in quest'ultimo caso sia mediante il riferimento a
un limite di pena, sia mediante il rinvio  mobile  a  tutti  i  reati
indicati dal comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen.). 
    8.2.- Come si e' appena rammentato,  il  GUP  di  Firenze  assume
tuttavia che il richiamo "in blocco" di tutti reati di  cui  all'art.
4-bis  ordin.  penit.  operato  dalla  disposizione   censurata   sia
irragionevole,   dal   momento   che   la   disposizione   richiamata
assoggetterebbe le persone condannate per  tali  reati  a  discipline
eterogenee. 
    Il rilievo  -  non  ulteriormente  sviluppato  nell'ordinanza  di
rimessione -  e',  in  se',  corretto:  l'art.  4-bis  ordin.  penit.
prevede, come e' noto, distinti regimi applicabili ai condannati  per
tre grandi "fasce" di reati, identificati rispettivamente dal comma 1
(prima fascia), dal comma 1-ter (seconda fascia) e dal comma 1-quater
(terza fascia), per taluni reati (come  nel  caso  della  pornografia
minorile e della violenza sessuale di gruppo, di cui  si  controverte
in uno dei giudizi a quibus) applicandosi peraltro un regime "misto",
che comprende elementi della prima e della terza fascia. 
    Se e' vero, pero', che diversi sono i requisiti che l'ordinamento
penitenziario pone oggi per il superamento dell'ostativita'  rispetto
a benefici e misure  alternative,  il  dato  comune  a  tutte  queste
ipotesi e' rappresentato dalla necessita' di specifici  accertamenti,
compiuti di regola durante l'esecuzione della pena, che riguardano la
persistente pericolosita' del condannato, presunta  in  via  generale
dall'ordinamento in relazione allo specifico titolo di reato posto  a
base della sentenza di condanna. 
    Nell'ottica del legislatore del 2022, e' - dunque - proprio  tale
caratteristica comune a costituire  la  ratio  dell'esclusione  degli
imputati per i reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit.  dal  novero
dei possibili beneficiari  delle  pene  sostitutive.  Il  superamento
della presunzione di pericolosita' degli autori  di  questi  reati  -
presunzione che non  e',  in  questa  sede,  in  discussione,  e  che
coinvolge comunque reati di significativa gravita'  e  produttivi  di
particolare allarme sociale - esigerebbe accertamenti che il  giudice
della cognizione non e' ordinariamente in grado di  compiere,  e  che
anzi   il   legislatore   dell'ordinamento   penitenziario    riserva
normalmente a una fase di osservazione intramuraria del condannato. 
    Pertanto, la scelta del legislatore non appare, in via  generale,
manifestamente irragionevole o arbitraria, salva la verifica  di  una
sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalita' rispetto a singole
ipotesi criminose,  tra  quelle  richiamate  negli  ormai  foltissimi
elenchi di cui ai vari commi dell'art. 4-bis ordin. penit. 
    Con  riferimento,  pero',   ai   tre   reati   che   vengono   in
considerazione nei giudizi  a  quibus  (violenza  sessuale,  violenza
sessuale di gruppo  e  pornografia  minorile)  -  rispetto  ai  quali
peraltro, secondo quanto esposto dai rimettenti, non viene nemmeno in
considerazione la circostanza  attenuante  applicabile  nei  casi  di
minore gravita' di violenza sessuale e (in forza della sentenza n. 91
del 2024 di  questa  Corte)  di  pornografia  minorile  -,  non  puo'
ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che preclude in
radice la sostituzione della pena. Infatti, salvo che nel caso in cui
sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di minore entita' nella
violenza sessuale, i  condannati  per  questi  stessi  reati  possono
essere ammessi ai benefici penitenziari  e  alle  misure  alternative
solo sulla base dei  risultati  dell'osservazione  scientifica  della
loro personalita', condotta collegialmente in carcere per  almeno  un
anno (art. 4-bis, comma 1-quater,  ordin.  penit.):  condizione  che,
all'evidenza, non puo' sussistere  allorche'  sia  il  giudice  della
cognizione a dover decidere sulla sostituzione della pena detentiva. 
    Cio' a  prescindere,  naturalmente,  dalla  sperimentabilita'  di
soluzioni diverse da parte del legislatore, come  quelle  su  cui  ha
posto l'accento il difensore dell'imputato  nel  giudizio  instaurato
dalla  Corte  d'appello  di  Firenze,  nei  propri  scritti  e  nella
discussione orale;  soluzioni  volte  in  sostanza  a  consentire  un
percorso di recupero efficace all'imputato che volontariamente vi  si
sottoponga prima della condanna, i cui  risultati  potrebbero  essere
vagliati gia' dal giudice della cognizione ai fini della sostituzione
della pena detentiva. 
    In  ogni  caso,  non  puo'  essere  considerata   intrinsecamente
contraddittoria o addirittura «paradossale» - come  invece  sostenuto
dalla medesima difesa - una disciplina che  preveda  una  preclusione
assoluta in relazione a questi titoli di  reato  per  l'accesso  alle
pene sostitutive, a fronte di una disciplina penitenziaria in cui  le
preclusioni assolute per titolo di reato  sono,  ormai,  scomparse  o
sono comunque in via di superamento, per l'assorbente ragione  che  i
due termini posti a raffronto non sono omogenei. Le alternative  alle
pene  detentive  previste  dall'ordinamento   penitenziario   per   i
condannati per reati  "ostativi"  presuppongono  infatti  di  regola,
giusta il disposto dell'art. 656, comma 9,  lettera  a),  cod.  proc.
pen., l'avvio dell'esecuzione della pena con modalita'  intramuraria,
mentre la sostituzione della pena opera evitando al  condannato,  sin
dall'inizio, il contatto con il carcere. 
    8.3.- Ne' coglie nel segno  l'argomento,  speso  da  entrambe  le
ordinanze  di  rimessione,  secondo  cui  sarebbe  irragionevole  non
consentire al giudice di  valutare  la  concreta  sussistenza  di  un
rischio di recidiva in capo all'imputato, o comunque la  possibilita'
di contenerlo con una misura diversa dalla detenzione. 
    La valutazione da parte del giudice dell'assenza di  pericolo  di
recidiva ai fini della sostituzione  della  pena  detentiva  non  e',
nell'ottica del legislatore, il contenuto di un diritto  di  cui  sia
titolare qualsiasi condannato. Un tale  diritto  spetta,  invece,  ai
soli condannati per i reati per i quali il legislatore -  in  base  a
una valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole  -  ha
previsto la possibilita' per il giudice di irrogare, in  luogo  della
pena detentiva gia' commisurata, una pena sostitutiva.  Quest'ultima,
dunque, puo' essere legittimamente prevista e  applicata  per  taluni
reati e non per altri, cosi' come accade per ogni altra pena prevista
dall'ordinamento penale, in base a valutazioni politico-criminali che
possono essere censurate  da  questa  Corte  soltanto  ove  producano
irragionevoli  disparita'  di  trattamento,  o   risultati   comunque
contrari ai principi di ragionevolezza e proporzionalita'. 
    8.4.-  Sostanzialmente   per   le   medesime   ragioni   non   e'
condivisibile l'argomento, svolto da entrambi i  rimettenti,  secondo
cui la disposizione censurata creerebbe irragionevoli  disparita'  di
trattamento tra imputati  condannati  alla  medesima  pena  detentiva
soltanto in base al diverso titolo di reato. Come poc'anzi osservato,
il titolo di  reato  costituisce,  in  realta',  un  idoneo  criterio
discretivo - del resto, ampiamente utilizzato dal legislatore  -  per
stabilire quale sia il campo di applicazione di una pena anziche'  di
un'altra. 
    Quanto poi all'osservazione secondo cui la disposizione censurata
impedirebbe di sostituire la pena nei  confronti  di  condannati  non
pericolosi, mentre altri condannati  che  presentino  un  rischio  di
recidiva  potrebbero  accedervi,  essa  da  un   lato   trascura   di
considerare - ancora una volta - che il diverso titolo di  reato  ben
potrebbe giustificare un diverso  trattamento  in  ordine  alla  pena
applicabile; e, dall'altro, assume erroneamente che un condannato non
recidivo che presenti un rischio di recidiva possa essere  ammesso  a
una pena sostitutiva, laddove invece l'art. 58,  primo  comma,  della
legge n. 689 del 1981 autorizza il giudice ad  applicarla  (soltanto)
quando egli  ritenga  che  la  pena  sostitutiva,  «anche  attraverso
opportune prescrizioni, assicur[i] la  prevenzione  del  pericolo  di
commissione di altri reati»; chiarendo anzi che «[l]a pena  detentiva
non puo' essere  sostituita  quando  sussistono  fondati  motivi  per
ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». 
    8.5.- Infine, non persuade l'argomento - svolto dal solo  GUP  di
Firenze - secondo  cui  la  disposizione  censurata  produrrebbe  una
irragionevole equiparazione di trattamento tra imputati  che  abbiano
commesso il fatto essendo  minori  di  ventun  anni  e  imputati  che
l'abbiano commesso a un'eta' superiore. 
    Invero,  regole  speciali  applicabili  ai  cosiddetti   "giovani
adulti" sono previste tanto dal  codice  penale  (in  particolare  in
relazione al diverso  limite  di  pena  suscettibile  di  sospensione
condizionale per gli infraventunenni: art.  163,  terzo  comma,  cod.
pen.), quanto in materia di esecuzione penale (ex  aliis,  l'art.  11
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,  recante  «Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in
attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera
p, della legge 23 giugno 2017, n. 103»), in  conformita'  alle  fonti
internazionali di soft law  che  raccomandano  l'adozione  di  regole
differenziate per questa categoria di rei (ad esempio, la  rule  3.3.
delle Regole minime delle Nazioni  Unite  sull'amministrazione  della
giustizia  minorile,  adottate   dall'Assemblea   generale   con   la
risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985 -  le  cosiddette  "Regole  di
Pechino"  -).  Tuttavia,  questa  Corte  ritiene  che   questi   dati
normativi, pur significativi, non  possano  essere  considerati  allo
stato sufficienti a configurare, all'interno del sistema  penale,  un
vero e proprio statuto differenziato  per  i  "giovani  adulti",  che
vincoli in via generale il legislatore a  prevedere  per  gli  stessi
regole differenti,  e  piu'  favorevoli,  quanto  alla  scelta  della
tipologia di sanzione e alla sua quantificazione. E cio' fatta salva,
come correttamente rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato,  la
necessita' per il giudice di tenere conto anche  della  giovane  eta'
del condannato, nel quadro della  valutazione  delle  sue  condizioni
personali ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. pen. 
    Dal che l'infondatezza anche di questo profilo di censura. 
    9.-  Entrambi  i  rimettenti  assumono   infine   -   in   chiave
sostanzialmente ancillare rispetto alla censura ex art. 3  Cost.  per
cio' che concerne il GUP di Firenze; con autonoma ancorche' sintetica
motivazione nel caso  della  Corte  d'appello  fiorentina  -  che  la
disposizione censurata violerebbe altresi' l'art.  27,  terzo  comma,
Cost., non consentendo al giudice di individualizzare il  trattamento
sanzionatorio, scegliendo quello piu' idoneo a conseguire la funzione
rieducativa della pena ed evitando  al  condannato  un  ingresso  non
necessario in carcere, specie alla luce della situazione  critica  in
cui notoriamente versano le carceri italiane. 
    Nemmeno questa censura e' fondata. 
    9.1.- Questa Corte ha, ormai trentacinque anni fa, affermato  che
«la  necessita'  costituzionale  che  la  pena  debba   "tendere"   a
rieducare,  lungi  dal  rappresentare  una  mera  generica   tendenza
riferita  al  solo  trattamento,  indica  invece  proprio  una  delle
qualita' essenziali e generali che caratterizzano  la  pena  nel  suo
contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta
previsione  normativa,  fino  a  quando  in  concreto  si   estingue»
(sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del Considerato in diritto). 
    La  finalita'  rieducativa  e',  dunque,  coessenziale  al  volto
costituzionale della pena, nell'ordinamento italiano;  tanto  da  non
poter essere sacrificata «sull'altare di ogni altra,  pur  legittima,
funzione della pena (sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n.  68
del 1995, n. 306 del 1993 e n.  313  del  1990)»,  qualunque  sia  la
gravita' del reato commesso dal condannato (sentenza n. 149 del 2018,
punto 7 del Considerato in diritto). 
    Conseguentemente, non solo le autorita'  preposte  all'esecuzione
della pena,  ma  -  ancor  prima  -  il  legislatore  nella  fase  di
comminatoria edittale, e poi il giudice in sede di irrogazione  della
pena,  sono  costituzionalmente  vincolati  a  orientare  la  propria
discrezionalita' in maniera tale da favorire - e  certamente  da  non
ostacolare - quel «cammino di recupero, riparazione,  riconciliazione
e  reinserimento  sociale»,  nel  quale  si   declina   la   funzione
rieducativa della pena (sentenza n. 179  del  2017,  punto  4.4.  del
Considerato in diritto). 
    Il principio della finalita' rieducativa della pena  si  integra,
inoltre, con il principio del "minimo  sacrificio  necessario"  della
liberta' personale, che la costante giurisprudenza  di  questa  Corte
deduce  dal  particolare  rilievo   costituzionale   della   liberta'
personale, solennemente definita  «inviolabile»  dall'art.  13  Cost.
(sentenza n. 95 del 2025, punto 5.2.3. del Considerato in diritto  ed
ivi  ulteriori  riferimenti):  con  conseguente  dovere  di  puntuale
verifica - da parte del legislatore, del giudice di cognizione e  poi
della  magistratura  di  sorveglianza  -  dell'effettiva  necessita',
rispettivamente,  della  comminatoria,   dell'imposizione   e   della
perdurante esecuzione di pene restrittive della liberta' personale, e
in particolare della detenzione in carcere. 
    Verifica puntuale che vieppiu' si impone, in via generale, in una
situazione in cui - come non a torto sottolinea la Corte d'appello di
Firenze  -  il  sovraffollamento   delle   carceri   italiane   rende
particolarmente arduo il perseguimento della  finalita'  rieducativa,
oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanita' della
pena, parimenti imposti dall'art. 27, terzo comma, Cost. 
    Di  talche'  questa   Corte   non   puo'   non   comprendere   le
preoccupazioni dei  rimettenti  (cui  fanno  eco  quelle  dell'Unione
camere penali italiane, intervenuta in qualita' di amicus curiae) con
riguardo alla sorte di giovani imputati di  condotte  pur  gravemente
offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in
stato di liberta' proprio perche' ritenuti non (piu') pericolosi. 
    9.2.- Tuttavia, non puo' non evidenziarsi che  la  giurisprudenza
di questa Corte non si e' mai spinta ad affermare che la rieducazione
debba essere considerata, per vincolo  costituzionale,  come  l'unica
finalita' legittima della pena.  Il  legislatore  ben  puo',  dunque,
assegnare anche altre finalita' alla  pena  -  come  il  contenimento
della pericolosita'  sociale  del  condannato  e  la  deterrenza  nei
confronti della generalita' dei consociati -, a condizione appunto di
non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalita',  la  sola
funzione della pena espressamente indicata  quale  costituzionalmente
necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di  assicurare  -
assieme - il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali  che
limitano la potesta' punitiva statale. 
    Lo  stesso  principio  costituzionale   del   minimo   sacrificio
necessario della liberta' personale non puo'  che  essere  letto  nel
senso che il ricorso alla pena detentiva e' legittimo solo in  quanto
sia, appunto, "necessario" (e dunque, non sostituibile mediante  pene
meno afflittive) e  proporzionato  rispetto  al  conseguimento  delle
legittime finalita' della pena: tra le quali anche, e in  primis,  la
funzione  di   tutela   della   collettivita'   contro   la   residua
pericolosita' sociale del condannato. 
    Quest'ultima  finalita'   non   puo',   d'altra   parte,   essere
considerata come l'unica  a  doversi  contemperare  con  la  funzione
rieducativa  della  pena  e  il  principio  del   minimo   sacrificio
necessario della liberta' personale. Se cosi' fosse, al giudice della
cognizione  dovrebbe  essere  sempre   consentito   -   per   vincolo
costituzionale  -  sostituire  qualsiasi  pena  detentiva,  ancorche'
inflitta  per  reati  gravissimi,  con  una  pena  meno   afflittiva,
ogniqualvolta il condannato non risulti (piu') socialmente pericoloso
al momento della condanna: conseguenza, questa, che la giurisprudenza
di questa Corte non ha mai tratto, sinora, ne'  dall'art.  27,  terzo
comma, Cost., ne' dall'art. 13 Cost. 
    All'opposto,  il  diritto  penale  oggi  vigente   stabilisce   -
evidentemente in ottica anche generalpreventiva - che  chi  e'  stato
condannato per un grave reato deve in ogni caso iniziare  a  scontare
la propria pena in carcere, senza che sia  richiesto  al  giudice  di
accertarne, caso per caso, la persistente pericolosita'  sociale.  In
quella sede dovra' dunque essere avviato il percorso del suo graduale
reinserimento nella societa', nel quadro di un trattamento  orientato
a quei principi di progressivita' e flessibilita'  che  la  risalente
giurisprudenza di questa Corte ha tratto dall'art. 27,  terzo  comma,
Cost. (ancora, sentenza n. 149 del 2018, punto 5 del  Considerato  in
diritto, e ivi ulteriori riferimenti). 
    9.3.- Tutto cio' non esclude che l'ampliamento del  novero  delle
pene sostitutive e  il  deciso  allargamento  delle  possibilita'  di
accedervi realizzato con la riforma del  2022  costituisca  un  passo
significativo nella direzione dell'inveramento, da parte dello stesso
legislatore, dell'insieme dei principi costituzionali in  materia  di
pena. Principi che da sempre sono stati intesi non solo  come  canoni
di legittimita' costituzionale delle scelte legislative, ma anche - e
ancor prima -  come  criteri  orientativi  della  politica  criminale
destinati a essere attuati mediante la dialettica  democratica  e  la
costruzione graduale di un consenso nella societa',  senza  il  quale
essi finirebbero per restare lettera morta. 
    Cio' in quanto le pene sostitutive, applicabili  di  regola  solo
previo  consenso  del  condannato,  appaiono   tendenzialmente   piu'
funzionali ad assicurare l'obiettivo della sua rieducazione: evitando
gli effetti desocializzanti del carcere e,  assieme,  accompagnandolo
in un percorso che valorizza lavoro,  educazione,  rafforzamento  dei
legami familiari e sociali, occasioni  di  ripensamento  critico  del
proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con  la  vittima
del reato. 
    Questa evoluzione non puo', pero',  che  procedere  gradualmente,
anche attraverso sperimentazioni  progressive  (un  analogo  rilievo,
sentenza  n.  52  del  2025,  punti  5.2.2.,  5.2.3.  e  5.2.4.   del
Considerato in diritto; parimenti sottolineano la prospettiva  di  un
graduale inveramento dei principi costituzionali la  sentenza  n.  10
del 2024, punto 9 del Considerato in diritto, nonche'  -  in  materia
tributaria -  le  sentenze  n.  75  del  2025  e  n.  162  del  2020,
rispettivamente ai punti 5 e 4 del Considerato in diritto). E allora,
e' inevitabile che la sperimentazione  coinvolga  anzitutto  i  reati
meno gravi, lasciando al margine quelli  che  il  legislatore  -  con
valutazione non arbitraria ne' discriminatoria - reputi  maggiormente
offensivi, come indubbiamente sono quelli  contestati  agli  imputati
nei processi a quibus. 
    Cio' che resta essenziale, in questi ultimi casi, e' -  semmai  -
che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalita' tali
da  incentivare  o   rendere   comunque   praticabile   il   percorso
rieducativo, in condizioni rispettose della dignita' della persona  e
del principio di umanita' della  pena.  Condizioni,  queste,  che  e'
preciso dovere del legislatore e  dell'amministrazione  penitenziaria
assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano,  oggi,  nelle
carceri italiane.