ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 59 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come
sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), promossi dalla
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze
con ordinanza del 18 aprile 2024 e dalla Corte d'appello di Firenze,
seconda sezione penale, con ordinanza del 14 febbraio 2025, iscritte
rispettivamente al n. 130 del registro ordinanze 2024 e al n. 46 del
registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, n. 27 dell'anno 2024 e n. 12
dell'anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di A. L. e di P. T., l'atto di
intervento di G. R., depositato fuori termine, nonche' gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore
Francesco Vigano';
uditi gli avvocati Gianpaolo Di Pietto per G. R., Alessandro
Sforza per A. L., Michele Giacomo Carlo Passione per P. T., nonche'
gli avvocati dello Stato Salvatore Faraci ed Erica Farinelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 18 aprile 2024, iscritta al n. 130 reg.
ord. del 2024, la Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Firenze ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, «laddove la norma prevede, in via
assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei
confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all'art. 609
bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva
possa essere salvaguardato dall'applicazione d[i] una sanzione
sostitutiva».
1.1.- Dall'ordinanza risulta che la rimettente ha proceduto nelle
forme del giudizio abbreviato nei confronti di A. L., condannandolo
alla pena di quattro anni di reclusione, oltre alle pene accessorie,
per il delitto di violenza sessuale aggravata di cui agli artt.
609-bis e 609-ter, comma 1, numeri 2) e 5), cod. pen., per avere
costretto mediante minaccia, posta in essere con un'arma, la minore
M. D. a compiere atti sessuali.
A seguito della condanna, l'imputato ha chiesto l'applicazione di
una pena sostitutiva. Il processo, quindi, e' stato sospeso, ai sensi
dell'art. 545-bis del codice di procedura penale, per consentire la
predisposizione di un programma di trattamento da parte dell'Ufficio
di esecuzione penale esterna (UEPE).
Secondo la rimettente, tale programma (che prevede la detenzione
domiciliare, lo svolgimento di attivita' lavorativa e il mantenimento
di contatti con lo stesso UEPE), integrato con la prescrizione della
partecipazione a un percorso di recupero presso uno degli enti
indicati nell'art. 165, quinto comma, cod. pen., sarebbe «idoneo a
fornire una risposta sanzionatoria adeguata alla gravita' del reato
commesso e [...], rispetto alla esecuzione della pena detentiva
carceraria, piu' idoneo alla rieducazione dell'imputato consentendo
l'applicazione di misure e prescrizioni prive di effetti
desocializzanti». In tal senso avrebbe concluso anche il pubblico
ministero, «pur richiamando il dato normativo che non consente la
sostituzione della pena».
Sottolinea, in particolare, la giudice a quo che «l'imputato e'
giovanissimo, ha commesso il reato [...] quando ancora non aveva
compiuto 20 anni, non ha precedenti penali o giudiziari»; il fatto
non sarebbe stato commesso in un contesto caratterizzato da
«dinamiche di criminalita' organizzata, ma in contesto di dinamiche
che caratterizzano i reati sessuali commessi da giovanissimi»;
l'imputato non sarebbe mai stato sottoposto a misura cautelare per il
reato per cui si procede. Giunto in Italia come minore non
accompagnato, lo stesso sarebbe stato accolto da una Onlus, avrebbe
imparato la lingua italiana e intrapreso un percorso di avviamento
professionale che gli avrebbe consentito l'inserimento lavorativo
quale apprendista elettricista: attivita' che l'esecuzione della pena
sostitutiva gli consentirebbe di proseguire, insieme alla
possibilita' di «rivalutare in senso critico le modalita' di
relazione sessuale». Escluso il pericolo di recidiva, la rimettente
evidenzia che «[l]'esecuzione della pena detentiva in regime
penitenziario comporterebbe, invece, effetti desocializzanti gravi
separando l'imputato da un contesto di relazioni instaurate con gli
operatori della Onlus e comportando la perdita del lavoro».
1.2.- In punto di rilevanza della questione sollevata, la
rimettente espone che l'art. 59 della legge n. 689 del 1981, come
sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), prevede che la pena
detentiva non possa essere sostituita «nei confronti dell'imputato di
uno dei reati di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354» (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), fra i quali il delitto
per cui A. L. e' stato condannato. La questione, quindi, sarebbe
rilevante «atteso che, ove fosse esclusa la preclusione assoluta
all'applicazione della misura sostitutiva, questa potrebbe in
concreto essere applicata all'imputato».
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la preclusione
«assoluta» prevista dalla norma censurata presenterebbe «caratteri di
irrazionalita'» e si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost.
1.3.1.- In premessa, la rimettente evidenzia che «[d]al sistema
complessivo della disciplina relativa alle misure sostitutive»
risulterebbe il «favor» del legislatore per le pene sostitutive,
tanto che le stesse sarebbero applicabili «anche nei confronti di
soggetti per i quali sussiste pericolo di recidiva e [...] di
soggetti nei cui confronti tale rischio sia stato valutato concreto
ed attuale tanto da comportare l'applicazione ed il mantenimento di
una misura cautelare». Conferma di cio' si trarrebbe, oltre che dal
tenore letterale della norma censurata, anche dall'art. 300, comma
4-bis, cod. proc. pen. e dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.
La preclusione «piu' importante» all'accesso alle pene
sostitutive riguarderebbe esclusivamente il titolo di reato per cui
si procede, risultando «le altre preclusioni [...] del tutto
razionali e riconnesse alla pericolosita' sociale dell'imputato o a
suoi comportamenti».
1.3.2.- La disposizione censurata, mediante un «richiamo
generalizzato a tutti i reati previsti dall'art. 4 bis L. 26 luglio
1975 n. 354 che, come noto, prevede un regime penitenziario molto
diverso a seconda delle diverse categorie di reati ricomprese
nell'elenco», comporterebbe che, ai fini dell'applicazione delle pene
sostitutive, tali diverse categorie di reato ricevano invece un
trattamento «unitario».
Sarebbe, peraltro, irragionevole che «pur al momento
dell'applicazione di una sanzione di natura penale che deve avere
carattere retributivo, specialpreventivo e rieducativo non si
consenta al giudice di valutare le condizioni soggettive dell'autore
del reato soprattutto ove queste, unite alle circostanze concrete in
cui e' stato commesso il fatto, consentano di escludere un rischio
attuale di recidiva ovvero la possibilita' di contenerlo con una
efficace misura diversa dalla detenzione».
Altrettanto irragionevole sarebbe la conseguenza discriminatoria
che la preclusione «per titolo astratto di reato» comporterebbe tra
«persone che hanno riportato condanna alla stessa pena, cosicche' una
persona condannata alla pena di 4 anni di reclusione per un reato non
ostativo [...] potra' vedersi applicata una misura sostitutiva anche
se vi sia un rischio di recidiva e sia sottoposta a misura cautelare,
mentre una persona condannata per un reato ostativo non potra'
vedersi applicata una sanzione sostitutiva anche se condannata a pena
inferiore e anche ove non sussista nessun pericolo di recidiva ovvero
se il rischio possa essere contenuto con una misura non carceraria».
La rimettente evidenzia, infine, che «l'imputato, minore di anni
21, avrebbe lo stesso trattamento riservato a soggetti pienamente
adulti» e «per effetto della doppia ostativita' prevista per i reati
di cui all'art. 4-bis ordinamento penitenziario non potrebbe che
essere inserito, per almeno un anno, in un sistema carcerario con
gravi effetti desocializzanti pur se potrebbero essere applicate
misure sanzionatorie valutate dal giudice della cognizione sicure ed
efficaci, e cio' sulla base di una opzione normativa del tutto
astratta».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale
siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
2.1.- L'inammissibilita' deriverebbe dalla indeterminatezza e
irrilevanza delle questioni.
Sotto un primo profilo, l'Avvocatura lamenta che le «scarse
indicazioni contenute nell'ordinanza non chiariscono [...] come il
giudice sia giunto a determinare la pena nella misura indicata di
anni quattro, ovvero se abbia o meno riconosciuto le circostanze
attenuanti generiche e la loro prevalenza sulle due aggravanti
contestate». Il che renderebbe carente la motivazione sulla rilevanza
perche', se la pena fosse stata determinata «in maniera incongrua»,
la sentenza potrebbe essere impugnata dal pubblico ministero e la
pena aumentata fino a superare il limite (quattro anni di reclusione)
entro il quale e' possibile la sostituzione della pena, ai sensi
dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981.
Per altro aspetto, le questioni sarebbero «manifestamente
inammissibili, atteso che [vengono sollevate] con riferimento
all'art. 609-bis c.p., quando, invece, la condotta ha integrato anche
le aggravanti previste dai numeri 2 e 5 dell'art. 609-ter, in quanto
consumata in danno di persona offesa minorenne e con uso di arma».
2.2.- Nel merito, le questioni sarebbero infondate.
L'art. 59 della legge n. 689 del 1981 sarebbe stato sostituito in
attuazione dello specifico criterio di cui all'art. 1, comma 17,
lettera d), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo
per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari), che delegava il Governo a «ridisciplinare opportunamente
le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva,
assicurando il coordinamento con le preclusioni previste
dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semiliberta' e alla
detenzione domiciliare».
Il legislatore delegato avrebbe introdotto una nuova disciplina
delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva:
per un verso, avrebbe modificato le prime tre condizioni previste dal
testo previgente, per lo piu' imperniate su rigidi automatismi, per
adeguarle «agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che
in piu' occasioni ha dichiarato l'illegittimita' di analoghi
automatismi e presunzioni»; per altro verso, avrebbe introdotto
l'ulteriore condizione dettata dalla lettera d), assicurando il
coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento
penitenziario.
Il risultato, quindi, sarebbe quello di precludere la
sostituzione, «indipendentemente dalla valutazione di pericolosita'
sociale e adeguatezza del caso concreto, sulla base di una
presunzione operata dal legislatore in sede di esecuzione, che viene
desunta dalla regola dell'art. 4-bis 1. 354/75 (per non renderla
ineffettiva, come chiaramente indicato nella relazione introduttiva
alla 1. 134/2021 [rectius: al d.lgs. n. 150 del 2022])».
La norma sospettata di illegittimita' costituzionale non si
porrebbe in contrasto con i principi affermati da questa Corte in
ordine allo spazio di discrezionalita' rimesso al legislatore nella
commisurazione delle sanzioni, sindacabile solo quando trasmodi nella
manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio; letta, infatti, «in
combinato disposto con la norma "gemella" di cui all'art. 4-bis,
comma 1-quater, dell'ord. pen.», essa non impedirebbe, in concreto,
l'accesso alle misure alternative alla detenzione, possibile dopo un
anno di osservazione scientifica della personalita'.
Tale circostanza controbilancerebbe «la rigidita' del divieto, in
un ambito - quale quello dei delitti di violenza sessuale aggravati
ai sensi dell'art. 609-ter c.p. - nel quale pare non irragionevole
ricollegare la valutazione di una elevata pericolosita' soggettiva
alla condotta stessa, ai ricordati fini di recidivita' della
condotta».
Quanto, poi, alla condizione di infraventunenne dell'imputato, il
legislatore avrebbe differenziato «il regime penale nei confronti del
giovane adulto autore di reati consentendo la sospensione della pena
determinata in misura superiore [a] quella ordinaria», non gia'
disegnando un sistema sanzionatorio intermedio tra quello riservato
ai minorenni e agli adulti, «anche in ragione del fatto che le
condizioni personali dell'imputato rilevano ai fini dell'art. 133
c.p.» (e sarebbero state tenute in considerazione, come risulta
dall'ordinanza di rimessione, nel caso di specie).
Il sistema nel suo complesso, quindi, non sarebbe irragionevole e
le questioni sollevate, «anche sotto l'aspetto della mancata
previsione di un regime differenziato di sostituibilita' della pena»,
sarebbero infondate.
3.- Si e' costituito in giudizio A. L., imputato nel giudizio
principale. Ripercorrendo adesivamente gli argomenti spesi dalla
giudice rimettente, la parte chiede a questa Corte «di dichiarare
incostituzionale l'art. 59, 1° comma, lett. d) della l. 689/1981,
nella parte in cui non consente di sostituire la pena detentiva con
una pena sostitutiva cosi' come introdott[a] dalla riforma Cartabia
nell'articolo 20-bis del codice penale e nel riformulato testo della
legge n. 689 del 1981 in favore dell'imputato infra-ventunenne».
4.- Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la difesa
dell'imputato ribadisce le considerazioni e le conclusioni gia'
svolte nell'atto di costituzione e, in replica alle deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, sottolinea la rilevanza delle
questioni, il cui accoglimento «avrebbe un effetto dirompente e di
novita' nel caso che ci occupa, consentendo all'odierno prevenuto di
scontare la pena irrogata in regime di detenzione domiciliare
sostitutiva». La difesa dello Stato, inoltre, avrebbe trascurato di
considerare che il d.lgs. n. 150 del 2022 sarebbe «incorso in un
eccesso di delega», perche' avrebbe tradito il disegno complessivo
perseguito dal legislatore delegante, volto a rivitalizzare
l'istituto delle pene sostitutive; in particolare, avrebbe violato il
criterio espresso dall'art. 1, comma 17, lettera c), della legge n.
134 del 2021, inteso ad assegnare al giudicante un apprezzamento
discrezionale in relazione alle circostanze del caso concreto, si' da
consentire l'applicazione della pena sostitutiva quando questa sia
«piu' idonea di quella detentiva breve a rieducare il condannato e a
prevenire la commissione di ulteriori reati».
5.- Con ordinanza depositata il 14 febbraio 2025, iscritta al n.
46 reg. ord. del 2025, la Corte d'appello di Firenze, seconda sezione
penale, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., dell'art. 59,
primo comma, lettera d), della legge n. 689 del 1981, come sostituito
dall'art. 71, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella
parte in cui «non consente la sostituzione della pena detentiva nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la
circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, c.p.».
5.1.- Il giudice rimettente e' investito dell'appello proposto
dall'imputato P. T. contro la sentenza con la quale il Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze lo ha condannato,
all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di tre anni e due mesi
di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e di quella di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen., per i
reati di pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.) e violenza
sessuale di gruppo aggravata (artt. 609-octies e 609-ter, numero 5,
cod. pen.), in concorso con altro imputato, ai danni della minore A.
A.
5.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo riferisce che, non
avendo accolto la richiesta principale di concordato con rinuncia ai
motivi di appello, ne' le altre richieste di merito di «assoluzione,
riduzione della pena e sospensione condizionale della stessa, accesso
a percorso di giustizia riparativa», dovra' confermare la
responsabilita' penale dell'imputato, per la quale ritiene non
congrua una pena pari o inferiore a quella di due anni e sei mesi di
reclusione. Sara' quindi chiamato a decidere «sulla quantificazione
della pena che, per la sua entita', non potra' essere
condizionalmente sospesa, e [sul]la valutazione della richiesta di
applicazione di pene sostitutive ai sensi dell'art. 58, comma 1,
legge n. 689/1981»: pene che apparirebbero «idonee alla rieducazione
dell'imputato, incensurato e di giovane eta', in tal modo assicurando
la prevenzione del pericolo di reiterazione di condotte criminose».
Considerato, inoltre, che non vi sarebbero elementi ostativi alla
formulazione di una prognosi positiva circa l'adempimento delle
prescrizioni connesse alla pena sostitutiva («avendo [costui] gia'
positivamente intrapreso un percorso di responsabilizzazione per
uomini maltrattanti»), sussisterebbero tutti i presupposti
normativamente previsti ai fini dell'applicazione delle pene
sostitutive, se non fosse per il «chiaro dettato normativo» di cui
all'art. 59, primo comma, lettera d), della legge n. 689 del 1981,
nella parte in cui non consente di sostituire la pena detentiva breve
nei confronti di un condannato (quale quello del giudizio a quo) per
uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit.
La rilevanza delle questioni, quindi, deriverebbe dal fatto che
solo «previa declaratoria di illegittimita' costituzionale della
norma anzidetta» il giudice rimettente, «nell'irrogare una pena
superiore ad anni due e mesi sei di reclusione», potrebbe applicare
una pena sostitutiva alla detenzione.
5.3.- In punto di non manifesta infondatezza, esclusa la
possibilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme della
disposizione censurata, stante il carattere chiaro e univoco del dato
normativo, il giudice a quo dubita della sua compatibilita' con gli
artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost.
5.3.1.- In riferimento all'art. 76 Cost., il legislatore delegato
avrebbe tradito le rationes sottese alla legge n. 134 del 2021; in
particolare, avrebbe disatteso il principio e criterio direttivo
rinvenibile nell'art. 1, comma 17, lettera c), della legge delega,
che richiedeva al Governo di «prevedere che le sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il
giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e
assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione
del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare
conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra
le pene sostitutive».
Le finalita' della riforma delle pene sostitutive perseguite dal
legislatore delegante emergerebbero «dalla relazione finale della
Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 per elaborare
proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio
penale, nonche' in materia di prescrizione del reato»; sulla base dei
lavori di tale Commissione, infatti, sarebbe stato formulato
l'emendamento 1.502 del 14 luglio 2021, di iniziativa governativa, al
disegno di legge A.C. 2435, all'origine della delega conferita
dall'art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021.
Rivitalizzando l'istituto delle pene sostitutive, scarsamente
utilizzato nella prassi, il legislatore delegante da un lato avrebbe
inteso mettere a disposizione del giudice di cognizione, gia' nella
fase di commisurazione della pena, risposte sanzionatorie alternative
alle pene detentive brevi o comunque di durata contenuta, «in
coerenza sia con il principio del minimo sacrificio necessario della
liberta' personale, sia con la necessaria finalita' rieducativa della
pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.»; dall'altro lato,
avrebbe perseguito lo scopo di incentivare definizioni alternative
del processo, con conseguente alleggerimento complessivo dei carichi
del sistema penale.
La ratio sottesa alla legge delega sarebbe espressa dall'art. 58
della legge n. 689 del 1981, secondo cui «le sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi posso[no] essere applicate dal giudice
solo allorche' egli ritenga le stesse funzionali alla rieducazione
del condannato e idonee a prevenire il pericolo di recidiva». Al
giudice della cognizione, quindi, sarebbe rimesso, di regola, un
apprezzamento discrezionale in relazione alle circostanze del caso
concreto, si' da consentirgli di individuare la pena sostitutiva piu'
adatta a perseguire tale duplice finalita'. La modifica apportata dal
legislatore delegato all'art. 59 della stessa legge, tuttavia,
avrebbe sottratto al giudice della cognizione il predetto
apprezzamento, introducendo una presunzione legale di inidoneita'
della sanzione sostitutiva «a perseguire i fini cui e' preposta»,
destinata a venire meno solo quando sia stata riconosciuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.
5.3.2.- La preclusione di cui all'art. 59 della legge n. 689 del
1981 si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost.
Per un verso, infatti, sarebbe «del tutto irragionevole ancorare
una presunzione legale di inidoneita' della pena sostitutiva a
perseguire i fini di legge al mero titolo di reato addebitato
all'imputato, a prescindere da una valutazione delle peculiarita' del
caso concreto», cosi' da «aprire al rischio di trattare in maniera
diversa situazioni differenziate dal titolo di reato ma connotate, in
concreto, da eguale gravita'».
Sarebbe parimenti irragionevole che, «al momento
dell'applicazione di una sanzione di natura penale che deve avere
carattere retributivo, specialpreventivo e rieducativo, non si
consenta al giudice della cognizione di valutare le condizioni
soggettive dell'autore del reato soprattutto ove queste, unite alle
circostanze concrete in cui e' stato commesso il fatto, consentano di
escludere un rischio attuale di recidiva ovvero la possibilita' di
contenerlo con una misura efficace diversa dalla detenzione».
Infine, la preclusione impedirebbe al giudice della cognizione di
«individualizzare il trattamento sanzionatorio attraverso
l'applicazione di una pena sostitutiva a quella detentiva che, alla
luce delle specificita' del caso concreto», appaia idonea a
«perseguire la funzione rieducativa del condannato piu' e meglio
dell'esperienza detentiva in carcere, che, come noto, produce sovente
un effetto desocializzante e di involuzione della persona, anche alla
luce della situazione critica in cui versano le carceri italiane».
6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
comunque, non fondate.
6.1.- L'inammissibilita' deriverebbe, innanzi tutto, dalla omessa
motivazione sulla rilevanza delle questioni, poiche' il giudice
rimettente non avrebbe «affatto chiarito quale sarebbe nel caso di
specie la pena sostitutiva concretamente applicabile, essendosi
limitato soltanto a riferirsi ad una eventuale e futura pena
superiore ad anni due e mesi sei di reclusione e rendendo cosi' la
questione anche meramente ipotetica».
In secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per
erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento sulla cui
base viene dedotta la violazione dell'art. 76 Cost. Il giudice a quo,
infatti, avrebbe denunciato il tradimento dei principi e criteri
direttivi ricavabili dall'art. 1, comma 17, lettera c), della legge
n. 134 del 2021, omettendo tuttavia di richiamare i principi
direttivi posti dalla successiva lettera d), con i quali si demandava
espressamente di «ridisciplinare opportunamente le condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il
coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento
penitenziario per l'accesso alla semiliberta' e alla detenzione
domiciliare».
Sarebbe la stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del
2022 a spiegare la ragionevolezza e l'opportunita' di operare un
coordinamento con le preclusioni all'accesso alle misure alternative,
previste dalla legge n. 354 del 1975, «escludendo la sostituzione
della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui
all'art. 4 bis ord. penit.», atteso che, in caso contrario, «la
disciplina dell'art. 4 bis ord. penit. (e dell'art. 656, co. 9
c.p.p.) risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole
limitare la concessione della semiliberta' e della detenzione
domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole
alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni
sostanziali e procedurali previste dall'art. 4 bis e, per altro
verso, consentire al giudice all'esito del giudizio di cognizione di
applicare la semiliberta' sostitutiva o la detenzione domiciliare
sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilita'
sostitutivo».
6.2.- Nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate
in riferimento a tutti i parametri evocati.
6.2.1.- Sotto un primo profilo, l'Avvocatura ricorda la
giurisprudenza costituzionale sul sindacato al metro dell'art. 76
Cost. e sul margine di discrezionalita' che compete al legislatore
delegato nel dare attuazione alla legge di delega, da esercitarsi in
modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio
della norma delegante.
Particolare rilievo, tra le altre, avrebbe la sentenza di questa
Corte n. 84 del 2024, che, nel dichiarare inammissibile la questione
di legittimita' costituzionale di altra disposizione del d.lgs. n.
150 del 2022 (l'art. 71), sollevata sulla base di un dedotto eccesso
di delega, avrebbe evidenziato il «fisiologico margine di
discrezionalita' connaturato all'istituto stesso della delegazione
legislativa: margine che e' specialmente ampio - fatte salve
eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega
abbia comunque fornito - nel caso in cui il Governo sia chiamato a
riforme normative di ampio respiro, come quella oggetto della legge
n. 134 del 2021 e poi attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022».
Anche la Corte di cassazione, nel motivare la ritenuta manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
59 della legge n. 689 del 1981, prospettata in riferimento all'art. 3
Cost., nella parte in cui esclude la sostituibilita' della pena
detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui
all'art. 4-bis ordin. penit., avrebbe ritenuto la scelta legislativa
espressione legittima della discrezionalita' politica (e' richiamata
Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 febbraio-2
aprile 2024, n. 13225).
Alla stregua dei richiamati principi, il legislatore delegato non
sarebbe incorso in alcun eccesso di delega, atteso che l'intervento
sulle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva
sarebbe «pienamente conforme all'art. 76 Cost., non travalicando
affatto i principi e i criteri dell'art. 1, comma 17, letter[e] c) e
d) della legge n. 134/2021, tenuto conto del complessivo contesto
normativo nel quale essi si inseriscono».
6.2.2.- Ne' sarebbe ravvisabile la dedotta violazione degli artt.
3 e 27, terzo comma, Cost., stante l'espressa previsione legislativa
del necessario coordinamento con le preclusioni previste
dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semiliberta' e alla
detenzione domiciliare, le quali si farebbero «esse stesse carico di
realizzare la necessaria individualizzazione del quantum
sanzionatorio, tenuto conto proprio delle peculiarita' delle singole
situazioni concrete in ragione del differenziato disvalore insito
nella condanna per date fattispecie delittuose (quali quelle di cui
all'art. 4-bis ord. pen.), fatte salve le ipotesi - proprio
nell'ottica della evocata personalizzazione trattamentale - in cui
sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante della
collaborazione di cui all'art. 323-bis, co. 2 c.p.».
7.- Si e' costituito in giudizio P. T., imputato nel giudizio
principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni.
7.1.- Nel riproporre gli argomenti spesi dal giudice rimettente,
la parte pone in rilievo i principi affermati da questa Corte nella
sentenza n. 84 del 2024. La pronuncia avrebbe valorizzato le
finalita' sottese alla riforma, volte - come indicato nella relazione
finale della Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 -
non solo ad evitare gli effetti desocializzanti del carcere, ma anche
a realizzare risultati di deflazione processuale, «in coerenza sia
con il principio del minimo sacrificio necessario della liberta'
personale [...], sia con la necessaria finalita' rieducativa della
pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., che deve accompagnare la
pena "da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a
quando in concreto si estingue" (sentenza n. 313 del 1990, punto 8
del Considerato in diritto), e dunque anche nella fase di
determinazione del trattamento sanzionatorio appropriato da parte del
giudice della cognizione».
L'esclusione della sostituzione della pena detentiva nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordin.
penit., a parere della parte, avrebbe tradito le rationes sottese
alla stessa delega, producendo «l'esaltazione del tipo di autore,
costruito attorno al delitto commesso e non al percorso svolto e da
poter svolgere extra moenia».
Anche a leggere tale preclusione quale riflesso di una
presunzione di pericolosita' sociale, ne sarebbero irragionevoli i
tratti di assolutezza, a fronte della relativita' della
corrispondente presunzione di pericolosita' sociale, in base
all'astratto titolo di reato, inserita nell'ordinamento
penitenziario, che prevede i presupposti per il suo superamento.
L'«eccessivita' della fattispecie preclusiva» risulterebbe anche
dal raffronto con il diverso regime riservato alla sospensione
condizionale della pena, che, sebbene sia misura «tendenzialmente
priva di contenuti sanzionatori», sarebbe applicabile anche ai
condannati per reato ostativo.
7.2.- La norma censurata tradirebbe anche la funzione rieducativa
della pena, «scopo principale della pena nella fase della sua
esecuzione (se non addirittura esclusivo)», che avrebbe «un
indiscusso diritto di cittadinanza anche nella fase edittale e
commisurativa». Per assicurare che la pena risponda a tale funzione,
il giudice non dovrebbe limitarsi «a quantificare aritmeticamente la
pena corrispondente alla gravita' del reato commesso, alla mera
stregua della teoria retributiva», ma dovrebbe «ponderare anche (e
soprattutto) le ricadute di altro tipo (nel caso di specie, l'arresto
obbligatorio per mancata sospensione dell'ordine di carcerazione)»,
nonche' «valutare la razionalita', sotto il profilo del rispetto del
principio di proporzione e ragionevolezza, della scelta legislativa
che commisuri la risposta punitiva (complessivamente intesa) ad un
determinato atteggiamento antisociale».
A riscontro della centralita' della valutazione del giudice sulla
effettiva capacita' rieducativa e risocializzante della pena, per «la
necessita' costituzionale [...] che la pena debba tendere ad
educare», la difesa richiama «la (storica) sentenza n. 313 del 1990
con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 444,
comma 2, c.p.p., nella parte in cui tale disposizione processuale non
prevedeva la possibilita' per il giudice di valutare la congruita'
della pena "patteggiata" dalle parti e quindi la connessa
possibilita', da parte del primo, di rigettare tale schema
negoziale».
Una conferma dell'importanza del finalismo rieducativo e della
«relazione stretta tra finalita' rieducativa e giudizio di
proporzione della pena, non solo nella sua accezione quantitativa, ma
anche qualitativa», si trarrebbe altresi' dalle pronunce di questa
Corte, quali la sentenza n. 341 del 1994, nelle quali viene ribadito
che il principio rieducativo «comporta, oltre al ridimensionamento
delle concezioni assolute della pena, la valutazione del soggetto,
reo o condannato, in ogni momento della dinamica penal sanzionatoria
(previsione astratta, commisurazione ed esecuzione)», fino alla piu'
recente sentenza n. 46 del 2024, ove si pone in evidenza come la
Corte sia chiamata ad esercitare il suo controllo «con tanta maggiore
attenzione, quanto piu' la legge incida sui diritti fondamentali
della persona».
7.3.- Sarebbe irragionevole, poi, che per coloro i quali si
trovino detenuti al momento in cui la condanna riportata diviene
definitiva valga la regola di cui all'art. 656, comma 9, lettera b),
cod. proc. pen. (per cui la sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva non puo' essere disposta) e non possa valere la regola
contraria, consentendo anche in caso di condanna per «delitti a vario
titolo ostativi» l'applicazione di una pena sostitutiva sin dalla
fase della cognizione nei confronti di imputati non sottoposti ad
alcuna misura coercitiva (e per i quali, quindi, il giudicante abbia
ritenuto insussistenti sia il pericolo di fuga che il pericolo di
reiterazione del reato).
Ne' giustificherebbe la preclusione la disciplina concernente il
periodo annuale di osservazione scientifica della personalita', ex
art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., in materia di reati «a
natura sessuale». Rileverebbe, al riguardo, la divergenza nel quomodo
tra misure alternative e pene sostitutive (gia' ritenuta nelle
sentenze di questa Corte) e la possibilita' che (come sarebbe
accaduto nel caso di specie) «il soggetto svolga extra moenia un
percorso terapeutico efficace [...], si' da rendere inutile (e anzi,
tardivo e nocivo) anche un percorso detentivo con l'anno di
osservazione scientifica della personalita' in istituto».
Tenere conto, nella determinazione dell'anno di osservazione, di
programmi terapeutici eventualmente gia' svolti dopo la commissione
del reato e antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena,
secondo un modello conforme alla «proposta licenziata dalla
"Commissione Giostra" per la riforma dell'ordinamento penitenziario»,
consentirebbe di superare «il paradosso di una disciplina
penitenziaria (successiva alla c.d. "riforma Cartabia") che supera le
ostativita', laddove in materia di pene sostitutive il mero titolo di
reato priverebbe il giudice del giudizio da operarsi in concreto».
7.4.- A segnare l'irragionevolezza della disciplina di cui
all'art. 59 della legge n. 689 del 1981 sarebbero anche gli effetti
discriminatori gia' denunciati dal GUP di Firenze (con l'ordinanza
iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024), ai cui rilievi la parte
aggiunge il richiamo a un precedente della giurisprudenza di merito
in cui la detenzione domiciliare sostitutiva sarebbe stata applicata
anche per il reato di tortura, a fronte di «vicende sicuramente
drammatiche» e tuttavia non riconducibili a delitti compresi nel
catalogo di cui all'art. 4-bis ordin. penit.
8.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'Unione camere penali italiane
(UCPI), a titolo di amicus curiae, ha depositato un'opinione scritta,
ammessa con decreto presidenziale del 16 maggio 2025, con la quale
chiede che questa Corte accolga le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Firenze.
Gli argomenti svolti a sostegno della richiesta sono analoghi a
quelli proposti dal giudice e dalla difesa della parte e fanno leva
sul contrasto della norma censurata con gli artt. 3, 27, terzo comma,
e 76 Cost. In particolare, secondo l'amicus curiae:
- la presunzione di inidoneita' delle pene sostitutive a
conseguire le finalita' rieducative, nei confronti del soggetto che
sia imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit.
tradirebbe l'intento del legislatore delegante di rivitalizzare
l'istituto delle pene sostitutive e disciplinare il potere
discrezionale del giudice nella scelta tra tali pene, tanto piu' che
la nuova disciplina si porrebbe «su un piano contraddittoriamente
peggiorativo rispetto alla precedente formulazione dell'art. 59 L.
689/81, che [...] non prevedeva alcuna preclusione per l'applicazione
delle sanzioni sostitutive con riferimento ai reati inclusi nel
catalogo dell'art. 4 bis O.P.»;
- sarebbe del tutto irragionevole ancorare una presunzione legale
di inidoneita' della pena sostitutiva a perseguire i fini di legge al
mero titolo di reato addebitato all'imputato, a prescindere da una
valutazione delle peculiarita' del caso concreto e senza neppure
alcun riferimento alle ipotesi di superamento delle ostativita'
previste dall'ordinamento penitenziario.
9.- In prossimita' dell'udienza pubblica, la difesa dell'imputato
ha depositato una memoria nella quale replica alle eccezioni della
difesa dello Stato, ribadisce gli argomenti gia' svolti nell'atto di
costituzione in giudizio e richiama anche quelli spesi dall'amicus
curiae, sottolineando come «l'esigenza di compatibilita' della
disciplina introdotta dal legislatore delegato rispetto alla
normativa penitenziaria non esprimesse affatto l'obbligo di
intervenire allo stesso modo delle misure alternative alla
detenzione».
La parte ribadisce, inoltre, il carattere distonico della lettura
dei criteri di delega fatta propria dal legislatore della riforma,
nonche' gli argomenti di carattere logico e sistematico che
militerebbero a favore della prospettata illegittimita'
costituzionale della norma censurata, ritenendo che ben piu' efficace
dell'anno di osservazione intra moenia sarebbe la possibilita' di
ricorrere alla «Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per
uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre
2022» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie
generale, n. 276 del 2022).
10.- Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una
memoria in prossimita' dell'udienza pubblica, con la quale aggiunge
ulteriori argomenti alle ragioni di inammissibilita' e infondatezza
delle questioni gia' prospettate con l'atto di intervento.
10.1.- Sotto un primo profilo, denuncia l'inammissibilita'
«derivante dall'ambiguita' e dal petitum aberrante formulato dal
giudice rimettente».
Evidenzia, a tale riguardo, che l'imputato e' sottoposto a
giudizio, in concorso con altro autore, per il reato di pornografia
minorile e violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore eta'
della vittima. A fronte di tale imputazione, il giudice rimettente
richiederebbe a questa Corte un petitum demolitorio il cui difetto di
rilevanza nel giudizio a quo apparirebbe «gia' palmare», in quanto
«non [...] limitato al solo scrutinio di preclusione dell'acceso alle
sanzioni sostitutive derivante dai due reati in questione, ma [...]
esteso a tutto il catalogo dei reati indicati dall'art. 4-bis
dell'ordinamento penitenziario, tra cui l'associazione a delinquere
di stampo mafioso e il sequestro di persona a scopo di estorsione».
Ne' il giudice a quo avrebbe perimetrato la preclusione censurata
(nel caso dei reati per cui si procede) in relazione a specifiche
pene sostitutive, proponendo invece «un'ambigua formulazione del
petitum in relazione a tutte le possibili tipologie di sanzioni
sostitutive previste dalla legge».
10.2.- Quanto al merito delle questioni, la difesa dello Stato
ribadisce i motivi di infondatezza della censura di eccesso di
delega, ripercorrendo nuovamente ratio e portata della cosiddetta
riforma Cartabia.
Una «argomentazione generica, dai contenuti impalpabili»,
sorreggerebbe poi la censura di violazione dell'art. 3 Cost.,
incentrata sulla pretesa impossibilita', per il giudice della
cognizione, di individuare la sanzione piu' adeguata al caso
concreto, ma in realta' riconducibile a «una critica di politica
giudiziaria e criminale, nel merito della scelta effettuata dal
legislatore». Tale scelta, peraltro, esprimerebbe «un razionale
bilanciamento di cause soggettive ed oggettive ostative», inteso a
limitare ragionevolmente la discrezionalita' del giudicante a fronte
di «un enorme allargamento dell'area di punibilita'» entro la quale
le pene sostitutive sono divenute applicabili.
In ordine alle censure al metro dell'art. 27 Cost., infine,
l'interveniente aggiunge alcune considerazioni in ordine alla «natura
polifuzionale» della pena, riconosciuta nella giurisprudenza
costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 12 del 1966, n. 264
del 1974, n. 313 del 1990 e n. 282 del 1998) e critica la
prospettazione del giudice, «secondo cui prevedere un catalogo di
gravissimi reati per cui non risulta possibile accedere alle misure
sostitutive - per reati puniti con pene edittale assai elevate -
[violerebbe] l'art. 27 Cost.», per «il suo radicale sbilanciamento
sulla stessa natura costituzionale della pena di cui [verrebbe]
obliterata ogni funzione che non sia esclusivamente rieducativa».
11.- Il 6 giugno 2025, nel giudizio originato dall'ordinanza
iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, e' stato depositato atto di
intervento ad adiuvandum da parte di G. R., imputato in un
procedimento penale diverso da quelli a quibus.
L'interveniente sostiene di essere titolare di un interesse
diretto, concreto e qualificato all'esito del giudizio, poiche' la
sua posizione processuale sarebbe direttamente e inscindibilmente
legata alla statuizione di questa Corte in merito alla legittimita'
costituzionale della norma impugnata. Espone, a tal fine, di essere
stato condannato per il delitto di rapina aggravata (art. 628, terzo
comma, cod. pen.), rientrante nel catalogo dei reati cosiddetti
ostativi, ai sensi dell'art. 4-bis ordin. penit., e di avere proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado,
lamentando, tra l'altro, l'errata applicazione del divieto di
sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della legge n.
689 del 1981 e chiedendo di sollevare al riguardo questione di
legittimita' costituzionale. La Corte di cassazione avrebbe rinviato
il giudizio all'udienza del 1° ottobre 2025, «ritenuta l'opportunita'
di attendere la decisione della Corte costituzionale su questione
potenzialmente suscettibile di incidere sulla decisione» (ordinanza
del 6 giugno 2025, depositata dall'interveniente il successivo 10
giugno).
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, il GUP
del Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «laddove la norma
prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere
sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui
all'art. 609 bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio
di recidiva possa essere salvaguardato dall'applicazione [di] una
sanzione sostitutiva».
2.- Con l'ordinanza iscritta al n. 46 reg. ord. del 2025, la
Corte d'appello di Firenze, sezione seconda penale, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale della medesima disposizione,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., nella parte
in cui «non consente la sostituzione della pena detentiva nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la
circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, c.p.».
3.- Le ordinanze prospettano questioni in larga parte analoghe
afferenti alla stessa disposizione, sicche' i relativi giudizi
meritano di essere riuniti per essere definiti con unica decisione.
In effetti, entrambi i rimettenti si dolgono - in sostanza -
della preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle
pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati di cui
all'art. 4-bis ordin. penit. stabilita dalla disposizione censurata.
Secondo la lettera di tale disposizione, la preclusione in parola
viene meno soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui
confronti sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui
all'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen., integrata in caso di
collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro la
pubblica amministrazione. Tuttavia, in seguito all'estromissione dei
delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati
cosiddetti "ostativi" di cui all'art. 4-bis ordin. penit. -
estromissione operata dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
(Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non
collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della
giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia
influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199
-, tale eccezione ha perso ogni significato pratico.
Conseguentemente, l'accesso alle pene sostitutive e' oggi precluso,
senza eccezioni, agli imputati di tutti i reati menzionati dall'art.
4-bis ordin. penit.
Proprio di tale preclusione si dolgono le ordinanze di
rimessione, le quali assumono che la sua assolutezza si ponga in
contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della
funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
Secondo la Corte d'appello di Firenze, inoltre, il legislatore
delegato, nell'introdurre la disposizione censurata, si sarebbe
discostato dal criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 17,
lettera c), della legge delega n. 134 del 2021, con conseguente
violazione dell'art. 76 Cost.
4.- Deve essere, anzitutto, ribadita l'inammissibilita'
dell'intervento di G. R., imputato di rapina aggravata (e dunque
anch'egli soggetto alla preclusione contestata) in un procedimento
penale distinto da quelli a quibus, per le ragioni gia' indicate
nell'ordinanza in calce alla presente sentenza.
5.- Ancora in via preliminare, conviene precisare l'oggetto delle
questioni di legittimita' costituzionale ora all'esame di questa
Corte.
Il GUP del Tribunale di Firenze limita espressamente le proprie
questioni all'ipotesi in cui il reato ostativo sia la violenza
sessuale e l'imputato sia, come nel giudizio a quo, infraventunenne
al momento della commissione del fatto.
La Corte d'appello di Firenze formula, invece, le questioni in
modo piu' ampio, dubitando della legittimita' costituzionale della
preclusione in relazione all'intero novero (invero, assai eterogeneo)
dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. e a prescindere
dall'eta' del loro autore.
Le questioni complessivamente sottoposte a questa Corte
concernono, dunque, la preclusione alle pene sostitutive stabilita
dalla disposizione censurata, con riferimento a tutti i reati di cui
all'art. 4-bis ordin. penit.
6.- Quanto all'ammissibilita' delle questioni, occorre osservare
quanto segue.
6.1.- Rispetto all'ordinanza del GUP di Firenze, l'Avvocatura
generale dello Stato eccepisce l'«indeterminatezza e irrilevanza»
delle questioni ivi prospettate.
In primo luogo, la giudice rimettente non avrebbe chiarito come
sia giunta a determinare in quattro anni di reclusione la pena
irrogata; sicche', laddove tale determinazione fosse incongrua, essa
potrebbe essere aumentata in sede di appello, con conseguente
superamento del limite massimo (appunto, di quattro anni) entro il
quale e' possibile la sostituzione.
In secondo luogo, la giudice formulerebbe la questione con
riferimento alla fattispecie base di violenza sessuale di cui
all'art. 609-bis cod. pen., quando invece il reato del quale
l'imputato e' stato riconosciuto colpevole risulterebbe aggravato ai
sensi dell'art. 609-ter cod. pen.
6.1.1.- La prima eccezione e' ictu oculi infondata: avendo gia'
inflitto, con la pronuncia di condanna, la pena di quattro anni di
reclusione, la rimettente si trova ora - nell'ambito dell'udienza di
cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. - a valutare la richiesta
dell'imputato di applicazione di una pena sostitutiva, il cui
accoglimento e' pero' precluso dalla disposizione censurata. La sua
parziale ablazione, auspicata dalla rimettente, le consentirebbe di
valutare l'applicazione di una pena sostitutiva. Tanto basta ad
assicurare la rilevanza delle questioni prospettate nel processo a
quo: e cio' a prescindere dall'esito che potrebbe avere un ipotetico
ed eventuale giudizio di appello avente a oggetto la misura della
pena detentiva irrogata.
6.1.2.- La seconda eccezione e' parimenti infondata, posto che -
anche laddove la rimettente non avesse riconosciuto, in sentenza, le
aggravanti contestate - il delitto di violenza sessuale nella sua
forma base sarebbe gia' sufficiente a fare operare la preclusione
censurata, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. (la quale, ove applicata,
renderebbe inoperante il regime ostativo, ai sensi dell'art. 4-bis,
comma 1-quater, ordin. penit.): circostanza che tuttavia non risulta
essere stata applicata nel giudizio a quo.
6.2.- Rispetto poi all'ordinanza della Corte d'appello di
Firenze, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito:
- l'omessa motivazione della rilevanza delle questioni, non
essendosi chiarito quale sarebbe nel caso concreto la pena
sostitutiva concretamente applicabile;
- l'erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento,
avendo la Corte rimettente omesso di richiamare i principi direttivi
dettati dalla lettera d) dell'art. 1, comma 17, della legge delega n.
134 del 2021;
- l'ambiguita' e il carattere «aberrante» del petitum, che
mirerebbe a una pronuncia ablativa della preclusione non gia' con
esclusivo riferimento ai reati di cui trattasi nel procedimento a
quo, ma in relazione all'intero catalogo dei reati di cui all'art.
4-bis ordin. penit.
6.2.1.- La prima eccezione e' infondata. Nel processo a quo, a
differenza di quanto accaduto nel giudizio pendente avanti al GUP di
Firenze, la Corte d'appello rimettente - che pure ha chiarito,
nell'ordinanza di rimessione, la propria intenzione di confermare la
responsabilita' dell'imputato - non si e' ancora pronunciata sulla
misura della pena, essendosi semplicemente limitata a giudicare non
congrua la sua riduzione nella misura indicata nella richiesta di
concordato in appello (due anni e sei mesi di reclusione). Tuttavia,
in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa, in esito
al giudizio di appello non potra' essere superata, stante il divieto
di reformatio in peius, la pena gia' inflitta in primo grado di tre
anni e due mesi di reclusione: una pena, dunque, che sarebbe
suscettibile di sostituzione, quanto meno, con la semiliberta' o la
detenzione domiciliare, laddove venisse meno la preclusione
denunciata. Con conseguente sicura rilevanza delle questioni
prospettate.
6.2.2.- La seconda eccezione, concernente l'omessa considerazione
di un criterio di delega distinto da quello evocato dalla Corte
rimettente, attiene con tutta evidenza al merito della questione, e
deve pertanto essere rigettata.
6.2.3.- La terza eccezione e', parimenti, infondata. La
questione, lungi dal risultare ambigua, e' del tutto chiara nei suoi
contorni; ne' potrebbe essere ritenuta «aberrante» per il solo fatto
di investire in toto la preclusione posta dalla lettera d) dell'art.
59, primo comma, della legge n. 689 del 1981, relativa all'intera
gamma dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis ordin. penit.,
anziche' alle sole fattispecie criminose oggetto del procedimento a
quo (violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile).
La Corte rimettente ha, infatti, correttamente sottoposto
all'esame di questa Corte la disposizione in parola, che si riferisce
indistintamente ai reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. Nel
farlo, essa avrebbe potuto - come ha fatto il GUP di Firenze -
circoscrivere il petitum alle sole fattispecie criminose oggetto del
processo a quo. Tuttavia, va ribadito che questa Corte «rimane libera
di individuare la pronuncia piu' idonea alla reductio ad
legitimitatem della disposizione censurata» (sentenza n. 221 del
2023, punto 4 del Considerato in diritto, con estesa motivazione, e
poi - tra le altre - sentenze n. 103 del 2025, punto 5.1. del
Considerato in diritto; n. 53 del 2025, punto 2 del Considerato in
diritto; n. 176 del 2024, punto 2 del Considerato in diritto; n. 138
del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto; n. 90 del 2024,
punto 3.1. del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 4.2. del
Considerato in diritto; n. 12 del 2024, punto 8 del Considerato in
diritto), spettando in ogni caso a questa Corte la precisa
delimitazione della questione di legittimita' costituzionale
all'interno dei confini del devolutum, segnati dalla disposizione
censurata e dai parametri costituzionali evocati (art. 23, primo
comma, della legge n. 87 del 1953), oltre che dal "verso" della
questione (ancora, sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del Considerato
in diritto).
7.- Nel merito, ha priorita' logica l'esame della questione
sollevata dalla Corte d'appello di Firenze in riferimento all'art. 76
Cost., che attiene al procedimento di formazione dell'atto avente
forza di legge censurato.
Assume la Corte rimettente che il legislatore delegato, nello
stabilire una preclusione assoluta di accesso alle pene sostitutive
per tutti gli imputati dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit.
(eccezion fatta per quelli soli ai quali sia stata riconosciuta
l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen.) avrebbe violato il
criterio di delega di cui all'art. 1, comma 17, lettera c), della
legge n. 134 del 2021, che delegava il Governo a «prevedere che le
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere
applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla
rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune
prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri
reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del
giudice nella scelta tra le pene sostitutive».
In sintesi, secondo la rimettente, il senso della delega sarebbe
stato quello di conferire al giudice della cognizione - in omaggio ai
principi costituzionali del minimo sacrificio necessario della
liberta' personale e della finalita' rieducativa della pena, nonche'
nell'ottica di incentivare definizioni alternative del processo - il
potere discrezionale di individuare, in ciascun caso concreto, la
pena piu' adatta ad assicurare la rieducazione del condannato e,
assieme, la prevenzione del pericolo di recidiva. La preclusione
censurata avrebbe, invece, ingiustificatamente eliminato tale potere
discrezionale per tutti gli imputati dei reati di cui all'art. 4-bis
ordin. penit., tradendo cosi' la ratio stessa della legge delega.
La censura non e' fondata.
7.1.- Come giustamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato,
la Corte rimettente omette di considerare il criterio, immediatamente
successivo a quello da essa invocato, di cui alla lettera d)
dell'art. 1, comma 17, della legge delega, che impegnava il Governo a
«ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la
sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con
le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso
alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare» [corsivo aggiunto].
L'obiettivo del legislatore delegante era, dunque, quello di
assicurare un coordinamento, quanto alle possibilita' di accesso, tra
le pene sostitutive della semiliberta' e della detenzione domiciliare
e le corrispondenti misure alternative alla detenzione della
semiliberta' e della detenzione domiciliare, previste
dall'ordinamento penitenziario: misure, queste ultime, che
condividono il medesimo nomen iuris delle prime, pur senza mutuarne
necessariamente i contenuti (sentenze n. 176 del 2024, punto 3 del
Considerato in diritto, e n. 84 del 2024, punti 3 e 3.3.1. del
Considerato in diritto). Cio' all'evidente fine di evitare che, in
sede di giudizio di cognizione, fossero garantite piu' ampie
possibilita' di accesso a tali pene sostitutive rispetto alle
possibilita' del condannato di beneficiare, in sede di esecuzione,
delle corrispondenti misure alternative.
7.2.- Come evidenziato nella relazione illustrativa al d.lgs. n.
150 del 2022, la previsione dell'art. 59, primo comma, lettera d),
della legge n. 689 del 1981, in questa sede censurata, e' stata
introdotta dal legislatore delegato in specifica attuazione del
criterio di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 17, della legge
delega n. 134 del 2021.
Nella relazione si osserva infatti, quanto alla riscrittura
dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 operata dal decreto
legislativo, che «[l]e prime tre condizioni soggettive (lett. a-c) si
sostituiscono alle quattro previste oggi dal primo e dal secondo
comma dell'art. 59. La quarta condizione (lett. d) assicura il
coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento
penitenziario, conformemente alla legge delega».
La relazione prosegue sottolineando che «pene detentive di breve
durata, non superiori a quattro anni, possono essere inflitte anche
agli autori di reati inclusi nel catalogo dell'art. 4 bis ord.
penit.», come del resto dimostra «la previsione dell'art. 656, co. 9
c.p.p., che esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art.
656, co. 5 c.p.p. nei confronti dei condannati per reati di cui
all'art. 4 bis ord. penit.». Nella necessita' di dare attuazione al
criterio di delega, il Governo ha dunque ritenuto che «un ragionevole
e opportuno coordinamento con le preclusioni all'accesso alle misure
alternative, previste dalla l. n. 354/1975, debba essere realizzato
escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna
per uno dei reati di cui all'art. 4 bis ord. penit.». Infatti, «[s]e
non si prevedesse una simile preclusione, [...] la disciplina
dell'art. 4 bis ord. penit. (e dell'art. 656, co. 9 c.p.p.)
risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole limitare la
concessione della semiliberta' e della detenzione domiciliare, quali
misure alternative alla detenzione, subordinandole alla
collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e
procedurali previste dall'art. 4 bis e, per altro verso, consentire
al giudice all'esito del giudizio di cognizione di applicare la
semiliberta' sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o,
addirittura, il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo».
La relazione precisa, ulteriormente, che «[c]onsentire tout court
l'applicazione delle pene sostitutive in ordine ai reati di cui
all'art. 4 bis ord. penit. non realizzerebbe alcun coordinamento con
l'ordinamento penitenziario e contrasterebbe con l'indicazione della
legge delega. Detto cio', si ritiene che l'unica ipotesi in cui sia
possibile e ragionevole sostituire la pena detentiva in caso di
condanna per uno dei reati di cui all'articolo 4 bis sia quella in
cui il giudice di cognizione ritiene applicabile la circostanza
attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 bis, co. 2 c.p.,
richiamata dall'art. 4 bis per individuare la condotta collaborativa
che funge da presupposto per la concessione delle misure alternative
alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni delitti
contro la pubblica amministrazione. Se il giudice di cognizione ha
gia' accertato la collaborazione rilevante ai fini dell'art. 4 bis,
non vi e' ragione per precludere l'applicazione delle pene
sostitutive, anticipando la concessione delle misure alternative da
parte del tribunale di sorveglianza».
7.3.- I difensori degli imputati e l'amicus curiae sostengono,
tuttavia, che l'esigenza - imposta dal criterio di delega di cui alla
lettera d) dell'art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021 - di
assicurare la compatibilita' della disciplina rispetto alla normativa
penitenziaria non comportasse affatto la necessita', per il
legislatore delegato, di dettare per le pene sostitutive una
disciplina pressoche' identica a quella prevista per le misure
alternative alla detenzione; e aggiungono che, comunque, tale
esigenza sarebbe stata perseguita «su un piano contraddittoriamente
peggiorativo» rispetto alla precedente formulazione dell'art. 59
della legge n. 689 del 1981, che non prevedeva alcuna preclusione per
l'applicazione delle sanzioni sostitutive con riferimento ai reati
inclusi nel catalogo dell'art. 4-bis ordin. penit.
Inoltre, essi ritengono che, anche ove si volesse giustificare la
preclusione introdotta per i reati di cui all'art. 4-bis ordin.
penit. quale riflesso di una presunzione di pericolosita' sociale, ne
sarebbero irragionevoli i tratti di assolutezza, a fronte della
relativita' della corrispondente presunzione di pericolosita' sociale
stabilita nell'ordinamento penitenziario per le varie categorie di
reati ostativi, che oggi prevede precise condizioni per il suo
superamento in ciascun caso concreto.
7.4.- Al riguardo, occorre pero' rammentare che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte in materia di delegazione
legislativa, il Governo gode in via generale di ampi poteri di
«"riempimento" normativo» dei criteri indicati dalla legge delega,
entro i limiti fissati dal suo oggetto e dalla sua ratio, e
all'interno comunque delle scelte di fondo da essa fissati (sentenza
n. 22 del 2024, punti 7 e 8 del Considerato in diritto, e ivi ampi
riferimenti alla giurisprudenza precedente). Recentemente, proprio a
proposito dell'incisiva riforma compiuta mediante il d.lgs. n. 150
del 2022, in attuazione della legge delega n. 134 del 2021, si e'
altresi' precisato che il «fisiologico margine di discrezionalita'
connaturato all'istituto stesso della delegazione» e' «specialmente
ampio - fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili
che la legge delega abbia comunque fornito - nel caso in cui il
Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro [...], le
quali richiedono interventi su distinti corpora normativi e complesse
operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline
su cui la riforma deve necessariamente incidere» (sentenza n. 84 del
2024, punto 3.5. del Considerato in diritto).
Alla luce di tali indicazioni, deve escludersi che il legislatore
delegato abbia, mediante la censurata riformulazione dell'art. 59
della legge n. 689 del 1981, ecceduto i margini di discrezionalita'
conferitigli dalla legge delega nel prevedere una preclusione
generale alla sostituzione della pena per gli imputati dei reati di
cui all'art. 4-bis ordin. penit., per i quali l'accesso alle misure
alternative e' previsto solo in seguito a complessi accertamenti, da
compiersi in fase esecutiva. Il legislatore delegato ha,
evidentemente, ritenuto che l'anticipazione di tali accertamenti nel
giudizio di cognizione fosse incompatibile con l'obiettivo - coerente
con la finalita' generale della riforma di assicurare la
«semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale»
(art. 1, comma, 1, della legge delega) - di consentire gia' al
giudice della cognizione, nel quadro di un procedimento il piu'
possibile celere, la valutazione sull'ammissione del condannato a una
pena da scontarsi del tutto al di fuori del carcere; optando poi per
sottrarre a tale preclusione soltanto l'ipotesi (oggi divenuta priva
di rilievo pratico, come evidenziato supra, 3) dell'imputato di reati
contro la pubblica amministrazione cui sia (gia') stata riconosciuta,
in esito al processo di cognizione, la circostanza attenuante della
collaborazione di cui all'art. 323-bis cod. pen., proprio perche' in
tale ipotesi l'interessato, una volta passata in giudicato la
sentenza di condanna, non sarebbe piu' incorso in alcuna preclusione
alla concessione delle corrispondenti misure alternative, senza
necessita' di ulteriori accertamenti.
Tali scelte appaiono del tutto compatibili con la (invero
generica) indicazione della legge delega di assicurare il
«coordinamento» della disciplina delle riformate pene sostitutive con
le preclusioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, e in
particolare dal suo art. 4-bis, che e' all'evidenza la disposizione
centrale a questo proposito.
Ne' la violazione della legge delega potrebbe dedursi, come
sostenuto dai difensori delle parti e dall'amicus curiae, dalla
scelta del legislatore delegato di introdurre ex novo nel testo
dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 una preclusione assoluta per
gli imputati dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., dal
momento che l'esigenza di coordinamento tra le due discipline (pene
sostitutive e ordinamento penitenziario) nasceva proprio dalla
decisione - prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore
delegato - di allargare incisivamente la platea dei possibili
destinatari della sostituzione: platea che oggi comprende i
condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, mentre in
precedenza era applicabile ai condannati a pene detentive non
superiori, secondo i casi, a sei mesi, un anno e due anni (art. 53
della legge n. 689 del 1981, nella formulazione anteriore alla
riforma del 2022). Una tale estensione della sostituzione della pena
detentiva a condannati per reati anche notevolmente piu' gravi (e le
cui pene eccedessero il limite di ammissibilita' della sospensione
condizionale) poneva necessariamente il problema del suo
coordinamento con le preclusioni stabilite dall'ordinamento
penitenziario: problema, come si e' detto, che la legge delega ha
puntualmente sottoposto all'attenzione del Governo, conferendogli
ampio margine discrezionale con riguardo alla sua soluzione, sia pure
entro i limiti segnati dalla ratio complessiva della delega, ispirata
anche - come si e' poc'anzi osservato - a criteri di semplificazione
e speditezza della disciplina processuale.
Ne', infine, puo' ritenersi eccedente i margini di
discrezionalita' conferiti dalla delega la decisione del Governo di
configurare tale preclusione come assoluta, a fronte della
relativita' della presunzione di pericolosita' stabilita
nell'ordinamento penitenziario, ove la presunzione puo' - peraltro -
essere superata solo all'esito di accertamenti di regola compiuti una
volta che l'esecuzione della pena abbia avuto inizio. Se poi
l'assolutezza della previsione sia anche conforme ai principi di
eguaglianza e finalita' rieducativa della pena evocati dai rimettenti
e' questione diversa, che non attiene al rispetto dei criteri della
legge delega ai sensi dell'art. 76 Cost. bensi' - appunto - al piano
della verifica della compatibilita' della nuova disciplina con gli
artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., di cui si dira' subito nel
prosieguo.
8.- Entrambi i rimettenti dubitano poi della compatibilita' della
disciplina censurata con l'art. 3 Cost., sotto una pluralita' di
profili.
Anzitutto, secondo il GUP di Firenze sarebbe irragionevole
stabilire un'unica indifferenziata preclusione a carico degli
imputati di tutti i reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., dal
momento che il regime penitenziario previsto per i condannati per
tali reati sarebbe del tutto eterogeneo (infra, 8.2.).
In secondo luogo, ambedue i rimettenti ritengono irragionevole
non consentire al giudice di valutare la concreta sussistenza di un
rischio di recidiva in capo all'imputato, ovvero la possibilita' di
contenerlo con una misura diversa dalla detenzione (infra, 8.3.).
In terzo luogo, entrambe le ordinanze di rimessione assumono che
la disciplina censurata creerebbe una irragionevole discriminazione
tra persone condannate alla stessa pena, in ragione soltanto del
diverso titolo di reato. Il GUP di Firenze osserva, in proposito, che
gli imputati di reato non ostativo potrebbero essere ammessi alla
sostituzione della pena anche ove presentino un rischio di recidiva e
siano attualmente sottoposti a misura cautelare, mentre agli imputati
di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. la sostituzione
resterebbe preclusa anche laddove non sussistesse alcun rischio di
recidiva (infra, 8.4.).
Infine, il GUP di Firenze ritiene irragionevole aver precluso la
sostituzione anche agli imputati che abbiano commesso il fatto
essendo minori di ventun anni (infra, 8.5.).
Nessuna di tali censure e', a giudizio di questa Corte,
meritevole di accoglimento.
8.1.- Conviene premettere all'esame dei singoli profili di
censura formulati dai rimettenti, anche alla luce delle ulteriori
argomentazioni sviluppate dalle parti e dall'amicus curiae, una
considerazione di carattere generale.
La riforma del 2022 ha, con nettezza, inteso configurare le pene
sostitutive come autentiche pene, destinate come tali ad arricchire
gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della
cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale.
Cio' si desume anzitutto dall'introduzione, nel Libro I del codice
penale, del nuovo art. 20-bis, che espressamente le elenca, cosi'
completando il novero delle pene principali e accessorie gia'
indicate negli articoli precedenti del Capo I del Titolo II
(dedicato, appunto, alle pene) del Libro I del codice penale.
Una simile scelta e' del resto esplicitata dalla relazione
illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si chiarisce che le
pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come «vere e
proprie pene [...] diverse da quelle edittali (detentive e
pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene
detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, cosi' come a
obiettivi di prevenzione generale e speciale».
Tutto cio' in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso
art. 27, terzo comma, Cost., che ragiona di «pene» al plurale:
stimolando cosi' il legislatore a sperimentare forme di reazione
sanzionatoria diverse - e in ipotesi piu' conformi tanto al senso di
umanita', quanto alla funzione rieducativa - rispetto alla
tradizionale pena carceraria.
Se, pero', le pene sostitutive sono a tutti gli effetti delle
pene, non pare potersi negare che, in linea di principio, il
legislatore debba poter decidere a quali tipologie di reato esse
debbano o possano trovare applicazione, esattamente come accade
rispetto alle pene detentive, a quelle pecuniarie, a quelle
accessorie, alla confisca, e cosi' via. Piu' in particolare, non puo'
disconoscersi al legislatore un'ampia discrezionalita' nella
determinazione dei limiti oggettivi entro i quali l'applicazione di
tali pene sia possibile per il giudice; limiti oggettivi che, a loro
volta, ben possono essere individuati tramite la fissazione di una
soglia massima di pena detentiva entro la quale la sua sostituzione
e' ammissibile, cosi' come mediante l'indicazione di reati per i
quali la sostituzione puo' essere o, viceversa, non puo' essere
operata - e sempre che, rispetto alle esclusioni obiettive previste
per taluni reati, la scelta del legislatore non risulti
manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparita' di
trattamento, ne' conduca, comunque, a risultati manifestamente
sproporzionati.
Il riferimento tanto a limiti di pena (fissati rispetto al minimo
o al massimo edittale ovvero, come nel caso ora all'esame, alla
concreta determinazione della pena da parte del giudice), quanto a
specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in
questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra
disposizione), costituisce del resto una tecnica comune nell'ordito
del codice penale, a disposizione del legislatore ogniqualvolta
intenda definire l'ambito applicativo di misure che prefigurino un
esito sanzionatorio alternativo a quello carcerario, ovvero di non
punibilita' tout court (le cosiddette misure di "diversion"). Della
tecnica dell'individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre
disposizioni) di reati inclusi nella, ovvero sottratti alla, misura
il legislatore fa, ad esempio, ampio uso nello stabilire i
presupposti della causa di non punibilita' della particolare tenuita'
del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., cosi' come quelli della
sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art.
168-bis cod. pen. (in quest'ultimo caso sia mediante il riferimento a
un limite di pena, sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati
indicati dal comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen.).
8.2.- Come si e' appena rammentato, il GUP di Firenze assume
tuttavia che il richiamo "in blocco" di tutti reati di cui all'art.
4-bis ordin. penit. operato dalla disposizione censurata sia
irragionevole, dal momento che la disposizione richiamata
assoggetterebbe le persone condannate per tali reati a discipline
eterogenee.
Il rilievo - non ulteriormente sviluppato nell'ordinanza di
rimessione - e', in se', corretto: l'art. 4-bis ordin. penit.
prevede, come e' noto, distinti regimi applicabili ai condannati per
tre grandi "fasce" di reati, identificati rispettivamente dal comma 1
(prima fascia), dal comma 1-ter (seconda fascia) e dal comma 1-quater
(terza fascia), per taluni reati (come nel caso della pornografia
minorile e della violenza sessuale di gruppo, di cui si controverte
in uno dei giudizi a quibus) applicandosi peraltro un regime "misto",
che comprende elementi della prima e della terza fascia.
Se e' vero, pero', che diversi sono i requisiti che l'ordinamento
penitenziario pone oggi per il superamento dell'ostativita' rispetto
a benefici e misure alternative, il dato comune a tutte queste
ipotesi e' rappresentato dalla necessita' di specifici accertamenti,
compiuti di regola durante l'esecuzione della pena, che riguardano la
persistente pericolosita' del condannato, presunta in via generale
dall'ordinamento in relazione allo specifico titolo di reato posto a
base della sentenza di condanna.
Nell'ottica del legislatore del 2022, e' - dunque - proprio tale
caratteristica comune a costituire la ratio dell'esclusione degli
imputati per i reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit. dal novero
dei possibili beneficiari delle pene sostitutive. Il superamento
della presunzione di pericolosita' degli autori di questi reati -
presunzione che non e', in questa sede, in discussione, e che
coinvolge comunque reati di significativa gravita' e produttivi di
particolare allarme sociale - esigerebbe accertamenti che il giudice
della cognizione non e' ordinariamente in grado di compiere, e che
anzi il legislatore dell'ordinamento penitenziario riserva
normalmente a una fase di osservazione intramuraria del condannato.
Pertanto, la scelta del legislatore non appare, in via generale,
manifestamente irragionevole o arbitraria, salva la verifica di una
sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalita' rispetto a singole
ipotesi criminose, tra quelle richiamate negli ormai foltissimi
elenchi di cui ai vari commi dell'art. 4-bis ordin. penit.
Con riferimento, pero', ai tre reati che vengono in
considerazione nei giudizi a quibus (violenza sessuale, violenza
sessuale di gruppo e pornografia minorile) - rispetto ai quali
peraltro, secondo quanto esposto dai rimettenti, non viene nemmeno in
considerazione la circostanza attenuante applicabile nei casi di
minore gravita' di violenza sessuale e (in forza della sentenza n. 91
del 2024 di questa Corte) di pornografia minorile -, non puo'
ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che preclude in
radice la sostituzione della pena. Infatti, salvo che nel caso in cui
sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di minore entita' nella
violenza sessuale, i condannati per questi stessi reati possono
essere ammessi ai benefici penitenziari e alle misure alternative
solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della
loro personalita', condotta collegialmente in carcere per almeno un
anno (art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit.): condizione che,
all'evidenza, non puo' sussistere allorche' sia il giudice della
cognizione a dover decidere sulla sostituzione della pena detentiva.
Cio' a prescindere, naturalmente, dalla sperimentabilita' di
soluzioni diverse da parte del legislatore, come quelle su cui ha
posto l'accento il difensore dell'imputato nel giudizio instaurato
dalla Corte d'appello di Firenze, nei propri scritti e nella
discussione orale; soluzioni volte in sostanza a consentire un
percorso di recupero efficace all'imputato che volontariamente vi si
sottoponga prima della condanna, i cui risultati potrebbero essere
vagliati gia' dal giudice della cognizione ai fini della sostituzione
della pena detentiva.
In ogni caso, non puo' essere considerata intrinsecamente
contraddittoria o addirittura «paradossale» - come invece sostenuto
dalla medesima difesa - una disciplina che preveda una preclusione
assoluta in relazione a questi titoli di reato per l'accesso alle
pene sostitutive, a fronte di una disciplina penitenziaria in cui le
preclusioni assolute per titolo di reato sono, ormai, scomparse o
sono comunque in via di superamento, per l'assorbente ragione che i
due termini posti a raffronto non sono omogenei. Le alternative alle
pene detentive previste dall'ordinamento penitenziario per i
condannati per reati "ostativi" presuppongono infatti di regola,
giusta il disposto dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc.
pen., l'avvio dell'esecuzione della pena con modalita' intramuraria,
mentre la sostituzione della pena opera evitando al condannato, sin
dall'inizio, il contatto con il carcere.
8.3.- Ne' coglie nel segno l'argomento, speso da entrambe le
ordinanze di rimessione, secondo cui sarebbe irragionevole non
consentire al giudice di valutare la concreta sussistenza di un
rischio di recidiva in capo all'imputato, o comunque la possibilita'
di contenerlo con una misura diversa dalla detenzione.
La valutazione da parte del giudice dell'assenza di pericolo di
recidiva ai fini della sostituzione della pena detentiva non e',
nell'ottica del legislatore, il contenuto di un diritto di cui sia
titolare qualsiasi condannato. Un tale diritto spetta, invece, ai
soli condannati per i reati per i quali il legislatore - in base a
una valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole - ha
previsto la possibilita' per il giudice di irrogare, in luogo della
pena detentiva gia' commisurata, una pena sostitutiva. Quest'ultima,
dunque, puo' essere legittimamente prevista e applicata per taluni
reati e non per altri, cosi' come accade per ogni altra pena prevista
dall'ordinamento penale, in base a valutazioni politico-criminali che
possono essere censurate da questa Corte soltanto ove producano
irragionevoli disparita' di trattamento, o risultati comunque
contrari ai principi di ragionevolezza e proporzionalita'.
8.4.- Sostanzialmente per le medesime ragioni non e'
condivisibile l'argomento, svolto da entrambi i rimettenti, secondo
cui la disposizione censurata creerebbe irragionevoli disparita' di
trattamento tra imputati condannati alla medesima pena detentiva
soltanto in base al diverso titolo di reato. Come poc'anzi osservato,
il titolo di reato costituisce, in realta', un idoneo criterio
discretivo - del resto, ampiamente utilizzato dal legislatore - per
stabilire quale sia il campo di applicazione di una pena anziche' di
un'altra.
Quanto poi all'osservazione secondo cui la disposizione censurata
impedirebbe di sostituire la pena nei confronti di condannati non
pericolosi, mentre altri condannati che presentino un rischio di
recidiva potrebbero accedervi, essa da un lato trascura di
considerare - ancora una volta - che il diverso titolo di reato ben
potrebbe giustificare un diverso trattamento in ordine alla pena
applicabile; e, dall'altro, assume erroneamente che un condannato non
recidivo che presenti un rischio di recidiva possa essere ammesso a
una pena sostitutiva, laddove invece l'art. 58, primo comma, della
legge n. 689 del 1981 autorizza il giudice ad applicarla (soltanto)
quando egli ritenga che la pena sostitutiva, «anche attraverso
opportune prescrizioni, assicur[i] la prevenzione del pericolo di
commissione di altri reati»; chiarendo anzi che «[l]a pena detentiva
non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi per
ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
8.5.- Infine, non persuade l'argomento - svolto dal solo GUP di
Firenze - secondo cui la disposizione censurata produrrebbe una
irragionevole equiparazione di trattamento tra imputati che abbiano
commesso il fatto essendo minori di ventun anni e imputati che
l'abbiano commesso a un'eta' superiore.
Invero, regole speciali applicabili ai cosiddetti "giovani
adulti" sono previste tanto dal codice penale (in particolare in
relazione al diverso limite di pena suscettibile di sospensione
condizionale per gli infraventunenni: art. 163, terzo comma, cod.
pen.), quanto in materia di esecuzione penale (ex aliis, l'art. 11
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in
attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera
p, della legge 23 giugno 2017, n. 103»), in conformita' alle fonti
internazionali di soft law che raccomandano l'adozione di regole
differenziate per questa categoria di rei (ad esempio, la rule 3.3.
delle Regole minime delle Nazioni Unite sull'amministrazione della
giustizia minorile, adottate dall'Assemblea generale con la
risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985 - le cosiddette "Regole di
Pechino" -). Tuttavia, questa Corte ritiene che questi dati
normativi, pur significativi, non possano essere considerati allo
stato sufficienti a configurare, all'interno del sistema penale, un
vero e proprio statuto differenziato per i "giovani adulti", che
vincoli in via generale il legislatore a prevedere per gli stessi
regole differenti, e piu' favorevoli, quanto alla scelta della
tipologia di sanzione e alla sua quantificazione. E cio' fatta salva,
come correttamente rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato, la
necessita' per il giudice di tenere conto anche della giovane eta'
del condannato, nel quadro della valutazione delle sue condizioni
personali ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. pen.
Dal che l'infondatezza anche di questo profilo di censura.
9.- Entrambi i rimettenti assumono infine - in chiave
sostanzialmente ancillare rispetto alla censura ex art. 3 Cost. per
cio' che concerne il GUP di Firenze; con autonoma ancorche' sintetica
motivazione nel caso della Corte d'appello fiorentina - che la
disposizione censurata violerebbe altresi' l'art. 27, terzo comma,
Cost., non consentendo al giudice di individualizzare il trattamento
sanzionatorio, scegliendo quello piu' idoneo a conseguire la funzione
rieducativa della pena ed evitando al condannato un ingresso non
necessario in carcere, specie alla luce della situazione critica in
cui notoriamente versano le carceri italiane.
Nemmeno questa censura e' fondata.
9.1.- Questa Corte ha, ormai trentacinque anni fa, affermato che
«la necessita' costituzionale che la pena debba "tendere" a
rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza
riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle
qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo
contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta
previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»
(sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del Considerato in diritto).
La finalita' rieducativa e', dunque, coessenziale al volto
costituzionale della pena, nell'ordinamento italiano; tanto da non
poter essere sacrificata «sull'altare di ogni altra, pur legittima,
funzione della pena (sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68
del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990)», qualunque sia la
gravita' del reato commesso dal condannato (sentenza n. 149 del 2018,
punto 7 del Considerato in diritto).
Conseguentemente, non solo le autorita' preposte all'esecuzione
della pena, ma - ancor prima - il legislatore nella fase di
comminatoria edittale, e poi il giudice in sede di irrogazione della
pena, sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria
discrezionalita' in maniera tale da favorire - e certamente da non
ostacolare - quel «cammino di recupero, riparazione, riconciliazione
e reinserimento sociale», nel quale si declina la funzione
rieducativa della pena (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del
Considerato in diritto).
Il principio della finalita' rieducativa della pena si integra,
inoltre, con il principio del "minimo sacrificio necessario" della
liberta' personale, che la costante giurisprudenza di questa Corte
deduce dal particolare rilievo costituzionale della liberta'
personale, solennemente definita «inviolabile» dall'art. 13 Cost.
(sentenza n. 95 del 2025, punto 5.2.3. del Considerato in diritto ed
ivi ulteriori riferimenti): con conseguente dovere di puntuale
verifica - da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi
della magistratura di sorveglianza - dell'effettiva necessita',
rispettivamente, della comminatoria, dell'imposizione e della
perdurante esecuzione di pene restrittive della liberta' personale, e
in particolare della detenzione in carcere.
Verifica puntuale che vieppiu' si impone, in via generale, in una
situazione in cui - come non a torto sottolinea la Corte d'appello di
Firenze - il sovraffollamento delle carceri italiane rende
particolarmente arduo il perseguimento della finalita' rieducativa,
oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanita' della
pena, parimenti imposti dall'art. 27, terzo comma, Cost.
Di talche' questa Corte non puo' non comprendere le
preoccupazioni dei rimettenti (cui fanno eco quelle dell'Unione
camere penali italiane, intervenuta in qualita' di amicus curiae) con
riguardo alla sorte di giovani imputati di condotte pur gravemente
offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in
stato di liberta' proprio perche' ritenuti non (piu') pericolosi.
9.2.- Tuttavia, non puo' non evidenziarsi che la giurisprudenza
di questa Corte non si e' mai spinta ad affermare che la rieducazione
debba essere considerata, per vincolo costituzionale, come l'unica
finalita' legittima della pena. Il legislatore ben puo', dunque,
assegnare anche altre finalita' alla pena - come il contenimento
della pericolosita' sociale del condannato e la deterrenza nei
confronti della generalita' dei consociati -, a condizione appunto di
non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalita', la sola
funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente
necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare -
assieme - il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che
limitano la potesta' punitiva statale.
Lo stesso principio costituzionale del minimo sacrificio
necessario della liberta' personale non puo' che essere letto nel
senso che il ricorso alla pena detentiva e' legittimo solo in quanto
sia, appunto, "necessario" (e dunque, non sostituibile mediante pene
meno afflittive) e proporzionato rispetto al conseguimento delle
legittime finalita' della pena: tra le quali anche, e in primis, la
funzione di tutela della collettivita' contro la residua
pericolosita' sociale del condannato.
Quest'ultima finalita' non puo', d'altra parte, essere
considerata come l'unica a doversi contemperare con la funzione
rieducativa della pena e il principio del minimo sacrificio
necessario della liberta' personale. Se cosi' fosse, al giudice della
cognizione dovrebbe essere sempre consentito - per vincolo
costituzionale - sostituire qualsiasi pena detentiva, ancorche'
inflitta per reati gravissimi, con una pena meno afflittiva,
ogniqualvolta il condannato non risulti (piu') socialmente pericoloso
al momento della condanna: conseguenza, questa, che la giurisprudenza
di questa Corte non ha mai tratto, sinora, ne' dall'art. 27, terzo
comma, Cost., ne' dall'art. 13 Cost.
All'opposto, il diritto penale oggi vigente stabilisce -
evidentemente in ottica anche generalpreventiva - che chi e' stato
condannato per un grave reato deve in ogni caso iniziare a scontare
la propria pena in carcere, senza che sia richiesto al giudice di
accertarne, caso per caso, la persistente pericolosita' sociale. In
quella sede dovra' dunque essere avviato il percorso del suo graduale
reinserimento nella societa', nel quadro di un trattamento orientato
a quei principi di progressivita' e flessibilita' che la risalente
giurisprudenza di questa Corte ha tratto dall'art. 27, terzo comma,
Cost. (ancora, sentenza n. 149 del 2018, punto 5 del Considerato in
diritto, e ivi ulteriori riferimenti).
9.3.- Tutto cio' non esclude che l'ampliamento del novero delle
pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilita' di
accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo
significativo nella direzione dell'inveramento, da parte dello stesso
legislatore, dell'insieme dei principi costituzionali in materia di
pena. Principi che da sempre sono stati intesi non solo come canoni
di legittimita' costituzionale delle scelte legislative, ma anche - e
ancor prima - come criteri orientativi della politica criminale
destinati a essere attuati mediante la dialettica democratica e la
costruzione graduale di un consenso nella societa', senza il quale
essi finirebbero per restare lettera morta.
Cio' in quanto le pene sostitutive, applicabili di regola solo
previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente piu'
funzionali ad assicurare l'obiettivo della sua rieducazione: evitando
gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo
in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei
legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del
proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima
del reato.
Questa evoluzione non puo', pero', che procedere gradualmente,
anche attraverso sperimentazioni progressive (un analogo rilievo,
sentenza n. 52 del 2025, punti 5.2.2., 5.2.3. e 5.2.4. del
Considerato in diritto; parimenti sottolineano la prospettiva di un
graduale inveramento dei principi costituzionali la sentenza n. 10
del 2024, punto 9 del Considerato in diritto, nonche' - in materia
tributaria - le sentenze n. 75 del 2025 e n. 162 del 2020,
rispettivamente ai punti 5 e 4 del Considerato in diritto). E allora,
e' inevitabile che la sperimentazione coinvolga anzitutto i reati
meno gravi, lasciando al margine quelli che il legislatore - con
valutazione non arbitraria ne' discriminatoria - reputi maggiormente
offensivi, come indubbiamente sono quelli contestati agli imputati
nei processi a quibus.
Cio' che resta essenziale, in questi ultimi casi, e' - semmai -
che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalita' tali
da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso
rieducativo, in condizioni rispettose della dignita' della persona e
del principio di umanita' della pena. Condizioni, queste, che e'
preciso dovere del legislatore e dell'amministrazione penitenziaria
assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle
carceri italiane.