ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104  (Misure  urgenti  per  il
sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni,
nella legge 13 ottobre 2020, n. 126; dell'art. 46  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,  n.  27  e  dell'art.  12,
comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e
alle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 18 dicembre 2020, n. 176, promossi, i primi due, dalla Corte di
cassazione, sezione lavoro, con due ordinanze del 29 maggio  2024  e,
il terzo, dalla Corte  d'appello  di  Catania,  sezione  lavoro,  con
ordinanza del 27 gennaio 2025,  iscritte  rispettivamente,  le  prime
due, ai numeri 150 e 151 del registro ordinanze 2024 e, la terza,  al
n.  38  del  registro  ordinanze  2025,  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 35 dell'anno
2024 e 11 dell'anno 2025. 
    Visti gli atti di costituzione di Angelini Pharma spa, di M.  P.,
del Gruppo PSC spa e di G. D.G., nonche' gli atti di  intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  10  giugno  2025  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    uditi gli avvocati Mario Paone per M. P., Cesare  Andrea  Pozzoli
per  Angelini  Pharma  spa,  nonche'  l'avvocata  dello  Stato  Laura
Paolucci per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 29 maggio 2024,  iscritta  al  n.  150  del
registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezione  lavoro,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il  rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre
2020, n. 126. 
    La disposizione censurata, dettata in  materia  di  licenziamenti
individuali  e   collettivi   durante   il   periodo   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19, stabilisce che, a determinate condizioni,
resta preclusa «al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge». 
    In fatto, il Collegio rimettente riferisce che M.  P.,  dirigente
della societa' ricorrente, Angelini Pharma spa, licenziato in data 31
agosto   2020   «nell'ambito   di   un   complessivo    disegno    di
ridimensionamento  del  personale»,  si  era  rivolto  al   Tribunale
ordinario di Roma, sezione lavoro, per ottenere  la  declaratoria  di
nullita' del licenziamento. Il giudice adito,  all'esito  della  fase
sommaria di cui al rito previsto dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva  di   crescita),   aveva   ordinato   la   reintegrazione
dell'interessato nel posto di lavoro. Quindi,  accolta  l'opposizione
della datrice di lavoro,  il  Tribunale,  al  termine  della  fase  a
cognizione piena, aveva  respinto  la  domanda  di  impugnazione  del
licenziamento. La Corte d'appello capitolina  aveva  poi  accolto  il
reclamo proposto dal M. P. e, per l'effetto, dichiarato  la  nullita'
del licenziamento individuale per contrasto con il divieto imperativo
prescritto dall'art. 14, comma 2, del d.l.  n.  104  del  2020,  come
convertito,  previa  «interpretazione  costituzionalmente  orientata»
dello stesso, nel senso che  il  divieto  di  licenziamento  dovrebbe
intendersi esteso anche ai dirigenti. 
    La societa' datrice di lavoro  ha  quindi  proposto  ricorso  per
cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione del richiamato
art. 14 e degli artt. 12  e  14  delle  disposizioni  preliminari  al
codice civile, e in particolare addebitando alla Corte  d'appello  di
Roma, sezione lavoro, il mancato rispetto  del  criterio  ermeneutico
letterale  e  l'applicazione,  in  via  analogica,   di   una   norma
eccezionale, quale quella  che  impone  il  cosiddetto  "blocco"  dei
licenziamenti, che non riguarderebbe i dirigenti. 
    In diritto, il giudice a quo osserva che  non  sono  controverse,
tra le parti, ne' la  sussistenza,  nella  specie,  delle  condizioni
prescritte  dalla   norma   per   l'applicazione   del   divieto   di
licenziamento,  ne'  la  circostanza  che  il  lavoratore  sia  stato
formalmente licenziato per una ragione economico-organizzativa (e non
ad nutum). 
    Tanto premesso, la Sezione rimettente - giudicate  manifestamente
infondate  le  eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale  che  la
societa' ricorrente, sulla scorta  dell'interpretazione  della  norma
fatta propria  dalla  Corte  territoriale,  aveva  sollevato  in  via
subordinata,  in  relazione  a  profili  di  asserita  disparita'  di
trattamento tra diverse categorie di lavoratori e di datori di lavoro
- concentra la  propria  attenzione  sull'istituto  del  recesso  per
giustificato motivo oggettivo, di  cui  all'art.  3  della  legge  15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), che  viene
richiamato  dalla  norma   censurata.   Nel   disciplinare   l'ambito
applicativo  di  tale  istituto  -  si  osserva   nell'ordinanza   di
rimessione - la legge del 1966 «non menziona  i  dirigenti»,  in  tal
modo (come «unanimemente  ritenuto»)  mantenendoli  nel  tradizionale
regime del recesso ad  nutum  ai  sensi  dell'art.  2118  del  codice
civile. Per costoro, la contrattazione collettiva ha  poi  introdotto
la tutela "convenzionale", retta dalla nozione  di  "giustificatezza"
del  licenziamento  del   dirigente,   non   coincidente   (come   da
«consolidato orientamento» della Corte di cassazione) con  quella  di
"giustificato motivo" di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966. 
    Per quanto precede, assume il Collegio  rimettente,  i  dirigenti
sarebbero   esclusi   dall'ambito   applicativo   del   divieto   dei
licenziamenti individuali di cui alla disposizione censurata. Diverso
sarebbe il regime del licenziamento collettivo di cui alla  legge  23
luglio  1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
mobilita', trattamenti di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed  altre  disposizioni
in materia di mercato del lavoro), il  quale  riguarderebbe  anche  i
dirigenti, come da ultimo precisato - sulla scorta di  quanto  deciso
dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  seconda  sezione,
sentenza 13 febbraio 2014,  causa  C-596/12,  Commissione  europea  -
dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni  per  l'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea - Legge europea 2013-bis), che ha riformulato  in  tal  senso
l'art. 24 della legge n.  223  del  1991.  Pertanto,  non  potrebbero
sollevarsi  dubbi  sul  fatto  che  il  "blocco"  dei   licenziamenti
collettivi, disposto dal comma 1 dell'art. 14 del  d.l.  n.  104  del
2020, come convertito, riguardi anche i dirigenti. 
    Ne conseguirebbe, per i dirigenti, un «difetto di simmetria» che,
dal piano della disciplina legale  dei  licenziamenti  individuali  e
collettivi, «si riflette puntualmente sul regime del c.d. blocco  dei
licenziamenti»: tale "blocco" sarebbe applicabile solo ove si  tratti
di licenziamento collettivo e non anche se si tratti di licenziamento
individuale per ragioni oggettive. 
    Ne' potrebbe accedersi ad una interpretazione  costituzionalmente
orientata  della  disciplina  emergenziale,  simile  a  quella  fatta
propria dai giudici del reclamo.  Vi  osterebbe  «il  dato  letterale
assolutamente univoco» della norma in esame, che, ai sensi  dell'art.
12 disp. prel. cod. civ.,  «rappresenta  il  criterio  cardine  nella
interpretazione della legge». L'art. 14, comma 2, del d.l. n. 104 del
2020,  come  convertito,  fa  espresso  richiamo  al   recesso   «per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604»: richiamo che non avrebbe «valenza  polisemica»,
riferendosi unicamente al licenziamento  individuale  del  dipendente
non dirigente, in coerenza con il significato attribuito dal  diritto
vivente all'art. 10 della legge  n.  604  del  1966,  che  esclude  i
dirigenti  dall'ambito  di  applicazione  della  medesima  legge.  La
funzione  e  gli  effetti  di  detto  richiamo,  peraltro,   non   si
limiterebbero  alla  identificazione  della  natura   della   ragione
giustificatrice  del  recesso  individuale,  ma   si   estenderebbero
«all'individuazione delle categorie (legali) di dipendenti  ai  quali
quella ragione e' riferibile nel regime  giuridico  legale  del  loro
rapporto di lavoro», categorie fra le quali «non  vi  e'  quella  dei
dirigenti». 
    In definitiva, per i licenziamenti individuali dei  dirigenti  la
legislazione dell'emergenza pandemica sarebbe affetta da «una vera  e
propria lacuna normativa,  che  tuttavia  non  e'  possibile  colmare
mediante  applicazione   analogica»:   infatti,   il   "blocco"   dei
licenziamenti «rappresenta un'eccezione - sia pure  temporanea  -  ai
normali   poteri   datoriali   [...]   che   trovano   fondamento   e
giustificazione nel c.d. rischio  d'impresa  e,  in  ultima  analisi,
nell'art. 41 co. 1 Cost.». 
    La ratio del divieto di licenziamento, consistente  nell'esigenza
«di ordine pubblico» di evitare pregiudizi economici e sociali per  i
lavoratori  durante  il  periodo  dell'emergenza  pandemica,  sarebbe
nondimeno ravvisabile  per  tutte  le  forme  di  licenziamento,  sia
individuale che  collettivo.  La  rilevata  «asimmetria»  di  tutela,
apprezzabile per la sola categoria  dei  dirigenti,  risulterebbe  di
conseguenza irragionevole  per  violazione  dell'art.  3  Cost.,  non
palesandosi la disposizione censurata  come  «adeguata  e  congruente
rispetto alla finalita' perseguita dal legislatore». 
    Sul punto, la Sezione rimettente osserva che tutte le  misure  di
compensazione  economica  introdotte  dalla   medesima   legislazione
dell'emergenza (consistenti in una  fattispecie  tipizzata  di  cassa
integrazione guadagni, nella sospensione temporanea di oneri  fiscali
e previdenziali  e  nella  previsione  di  un  credito  d'imposta  su
locazione di immobili ad  uso  non  abitativo),  con  l'obiettivo  di
alleggerire il costo a carico dei datori di lavoro, presuppongono  la
«portata generalizzata del c.d. blocco dei licenziamenti collettivi e
individuali per ragioni oggettive»,  a  prescindere  dalla  categoria
legale di inquadramento dei dipendenti. Risulterebbe, pertanto,  «del
tutto eclettica» la scelta del legislatore di vietare temporaneamente
i licenziamenti collettivi dei dirigenti (derivanti, per loro  stessa
natura, da ragioni oggettive) e non anche  quelli  individuali  degli
stessi per ragioni del pari, oggettive. 
    Sotto altro profilo, il "sacrificio" imposto ai datori di  lavoro
assumerebbe contorni  ben  piu'  gravosi  in  caso  di  licenziamento
collettivo (sia per il numero dei dipendenti coinvolti, sia  «perche'
gli  oneri  datoriali  in  tal  caso  sarebbero  soltanto   di   tipo
procedurale»): sarebbe, dunque, irragionevole  la  previsione  di  un
sacrificio  "piu'  grave"  (ossia,  il  "blocco"  dei   licenziamenti
collettivi, che puo' riguardare anche i dirigenti) e la contemporanea
esclusione  di  quello  "meno  grave"   (ossia,   il   "blocco"   dei
licenziamenti  individuali  dei  dirigenti  per  ragioni  oggettive).
Infatti, rileva il giudice a quo, «"nel piu' sta il meno"»:  se,  nel
bilanciamento dei contrapposti interessi, il legislatore ha  ritenuto
di poter sacrificare la facolta' di recesso  collettivo,  «a  maggior
ragione avrebbe dovuto sacrificare quella  di  recesso  individuale»,
ugualmente  compensabile  con  le  richiamate  misure   di   sostegno
economico alle imprese. 
    In definitiva, l'omessa  previsione  del  sacrificio  "minore"  a
carico dei datori di lavoro, non si presterebbe, in alcun  modo,  «ad
essere giustificata sul piano costituzionale», ne'  -  «ostandovi  il
tenore letterale» della disposizione di  divieto  -  potrebbe  essere
risolta mediante il  canone  dell'interpretazione  costituzionalmente
orientata.  Non  resterebbe,  dunque,  che   «prendere   atto   della
irragionevolezza della scelta legislativa di "bloccare", rispetto  ai
dirigenti,  i  soli  licenziamenti  collettivi  e  non  anche  quelli
individuali dovuti a ragioni oggettive». 
    1.1.- Con atto depositato il 12 settembre 2024, si e'  costituito
in giudizio M. P., resistente nel giudizio principale. 
    Premessa, in punto di fatto, la sintesi della vicenda contenziosa
e  la  ricostruzione  del  panorama  normativo  rilevante,  la  parte
dichiara di aderire alle  censure  di  illegittimita'  costituzionale
sollevate dal giudice a quo, i  cui  passaggi  argomentativi  vengono
sinteticamente richiamati.  Si  evidenzia,  in  particolare,  che  la
disposizione censurata produrrebbe una  «ingiusta  e  incomprensibile
disparita' di trattamento», sia sotto il profilo di «una  distinzione
tra  lavoratori  tale  da  comportare  una   manifesta   e   illogica
sperequazione tra categorie di dipendenti»,  sia  «all'interno  della
medesima categoria» di lavoratori (i dirigenti), posto che  la  legge
garantirebbe, mediante  il  "blocco"  dei  licenziamenti  durante  la
pandemia, «unicamente i dirigenti  destinatari  di  un  licenziamento
collettivo, lasciando invece privi di tutela i dirigenti  oggetto  di
licenziamento economico individuale». Cio' si porrebbe «in  contrasto
con la stessa ratio legis di tutela delle primarie esigenze di tenuta
sociale e di ordine pubblico, in un momento di grave crisi  sanitaria
ed economica». 
    1.2.- Con atto depositato il 16 settembre 2024, si e'  costituita
in giudizio Angelini Pharma spa, ricorrente nel giudizio  principale,
sostenendo  la  non   fondatezza   della   sollevata   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    Sulla premessa che la disposizione censurata sia correttamente da
interpretare nel senso di escludere il blocco dei licenziamenti per i
dirigenti, tale previsione  -  si  sostiene  -  non  potrebbe  essere
considerata  "lacunosa"  ne'  affetta  da  alcuna  "asimmetria":   al
contrario, si tratterebbe di una precisa  e  consapevole  scelta  del
legislatore  il  quale,  intervenuto  piu'   volte   con   le   varie
disposizioni che si sono succedute durante il periodo pandemico,  non
ha mai modificato la locuzione utilizzata a tal fine. 
    Secondo  la  parte,  il   diverso   regime   del   "blocco"   dei
licenziamenti andrebbe valutato alla  luce  della  giurisprudenza  di
questa Corte che «ha sempre considerato legittime le differenziazioni
di  trattamento  fra   lavoratori   dirigenti   e   non   dirigenti».
Assumerebbero rilievo le  «peculiari  caratteristiche  fattuali»  del
rapporto  di  lavoro  dirigenziale,   che   renderebbero   essenziale
l'esigenza di mantenere  «un  rapporto  di  fiducia  reciproca  e  di
positiva valutazione». Le evidenziate diversita' risulterebbero  anzi
rafforzate  in  relazione  alla  normazione  emergenziale  di   epoca
pandemica, che ha richiesto «una collaborazione  e  una  fiducia  fra
datore e  dirigenti  se  possibile  ancora  piu'  stretta  di  quella
ordinariamente richiesta in un'impresa». Di conseguenza, l'esclusione
dei dirigenti dal "blocco"  dei  licenziamenti  non  sarebbe  affatto
irragionevole, dovendosi anche considerare il costo di tale  rapporto
di lavoro, «notevolmente (e notoriamente) piu' elevato rispetto  alle
altre categorie di lavoratori». Il diverso trattamento dei dirigenti,
analogamente a quanto gia' accaduto in altri periodi storici, sarebbe
piuttosto  il  frutto  di  una  scelta  politica   del   legislatore,
insindacabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. 
    Si aggiunge che, pure  durante  la  pandemia,  i  lavoratori  non
dirigenti  continuavano  ad   essere   protetti   «da   un   apparato
sanzionatorio di tipo  prevalentemente  reintegratorio»  in  caso  di
«licenziamenti disciplinari  fattualmente  infondati».  I  dirigenti,
invece, non godono di simile  presidio  ne'  in  via  ordinaria,  ne'
tantomeno nel regime  eccezionale  della  pandemia:  di  conseguenza,
un'eventuale estensione  del  "blocco"  anche  a  tale  categoria  di
lavoratori  sarebbe  stata  «agevolmente  eludibile   attraverso   un
licenziamento  disciplinare,   per   qualunque   anche   modestissima
infrazione», in modo da «mascherare la vera ragione economica». Anche
di cio' il legislatore avrebbe tenuto conto nel selezionare la platea
di lavoratori da coinvolgere nel "blocco" dei licenziamenti. 
    In ordine a quanto affermato dalla Sezione rimettente  -  secondo
cui,  ai  fini  del  divieto  temporaneo  di  licenziamento,  non  si
apprezzerebbe alcuna diversita'  tra  i  licenziamenti  collettivi  e
quelli individuali - la parte sottolinea che, al  contrario,  le  due
ipotesi  si  differenziano  (oltre  che  per  la  diversa   procedura
prevista)  almeno  per  tre  diversi  profili.  In  primo  luogo,   i
licenziamenti  collettivi,  a  differenza  di   quelli   individuali,
vieppiu' durante l'emergenza epidemiologica,  «producono  un  allarme
sociale che giustifica l'imposizione  in  capo  alle  imprese  di  un
surplus di sacrificio delle  proprie  prerogative  costituzionali  ex
art. 41 co. 1 Cost.,  compresa  quella  di  non  poter  licenziare  i
dirigenti nell'ambito di una procedura collettiva». In secondo luogo,
vi sarebbe un diverso impatto discendente dalla normativa dell'Unione
europea la quale, «lungi dall'imporre la parificazione fra  dirigenti
e non dirigenti in materia  di  recesso  datoriale  individuale  (non
avendone  oltretutto   alcuna   competenza)»,   ha   invece   vietato
differenziazioni  tra  le  due  categorie  «solo  nell'ambito   delle
procedure di licenziamento collettivo ai sensi della dir.  98/59/CE».
In terzo luogo, mentre la normativa sui licenziamenti collettivi «non
impone di norma di sindacare giudizialmente il merito  delle  ragioni
del recesso», il licenziamento individuale del  dirigente  impone  il
vincolo  convenzionale  della  "giustificatezza",   sindacabile   dal
giudice:  sarebbe  quindi  «perfettamente  ragionevole»  includere  i
dirigenti nel "blocco" dei licenziamenti  collettivi  ed  escluderli,
invece, da quello dei licenziamenti individuali. 
    Peraltro, sotto una prospettiva «fattuale/economic[a]», che tiene
conto degli importi a titolo di retribuzione lorda, si evidenzia  che
un'azienda risparmia di piu' in caso di licenziamento individuale  di
un solo dirigente, piuttosto che in caso di  licenziamento  di  dieci
lavoratori non dirigenti. 
    Pertanto,  il   rimettente   avrebbe   dovuto   considerare   che
l'estensione, maggiore o minore, del "blocco" dei  licenziamenti  «e'
il frutto di un delicato bilanciamento fra interessi contrastanti  di
rango costituzionale che solo il Legislatore puo' operare» e che,  in
tale  bilanciamento,  posizione  centrale  assume  la   liberta'   di
iniziativa economica privata di cui  all'art.  41  Cost.:  parametro,
quest'ultimo, che giustifica «l'area residuale del recesso  ad  nutum
dei dirigenti». 
    1.3.- Con atto depositato il 17 settembre 2024 e' intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  questa
Corte dichiari la questione non fondata. 
    La difesa statale  contesta  l'affermazione  del  giudice  a  quo
secondo la quale la disposizione censurata non  sarebbe  suscettibile
di interpretazione costituzionalmente orientata. Il richiamo all'art.
3 della legge n. 604 del 1966, operato dall'art.  14,  comma  2,  del
d.l. n. 104 del  2020,  come  convertito,  in  quanto  «enfatizza  la
ragione del licenziamento e non i suoi destinatari», avrebbe solo «lo
scopo di individuare la tipologia  di  licenziamento  impedita  dalla
normativa  emergenziale,   con   riferimento   alla   ragione   della
intimazione di recesso dal rapporto di lavoro, senza diretto richiamo
alla categoria dei lavoratori cui  il  medesimo  si  riferisce».  Del
resto, l'esigenza perseguita dal  legislatore  -  quella,  di  ordine
pubblico, «di  attenuazione  in  via  provvisoria  delle  conseguenze
economiche  negative  della  pandemia»  -  accomunerebbe  «tutte   le
categorie di lavoratori, non essendovi ragione  per  escludere  dalla
tutela i dirigenti che sono soggetti piu' esposti in quanto, in  caso
di  licenziamento,  risultano  tutelati  in  misura  piu'   attenuata
rispetto alle altre categorie di  lavoratori».  Ne'  le  ragioni  che
giustificano  lo  speciale   regime   giuridico   del   licenziamento
individuale  del  dirigente,  fondate  sulla  natura  fiduciaria  del
rapporto di lavoro in esame, potrebbero costituire  un  ostacolo  «di
fronte ad una norma limitativa,  come  quella  censurata,  di  natura
temporanea». 
    1.4.- Con deposito del 16 settembre 2024, e' pervenuta, ai  sensi
dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
costituzionale, l'opinione scritta dell'Associazione Comma2 -  Lavoro
e'  dignita',  in  veste  di  amicus  curiae,  ammessa  con   decreto
presidenziale in data 13 febbraio 2025. 
    Dopo aver richiamato le  motivazioni  del  Giudice  rimettente  e
accennato alla possibilita' di interpretare la disposizione censurata
in modo  conforme  a  Costituzione,  l'opinione  conclude  nel  senso
dell'accoglimento della questione  ovvero,  «quantomeno»,  nel  senso
dell'opportunita' di «interloquire con la CGUE», alla quale  andrebbe
rivolto un quesito interpretativo, per conoscere se  la  disposizione
censurata osti alla piena applicazione dell'art. 21 della  Carta  dei
diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  delle   altre   norme
internazionali indicate  «e,  se,  dunque,  il  caso  in  esame  puo'
costituire   una   discriminazione   indiretta   non   sorretta    da
ragionevolezza». 
    1.5.- Con memoria depositata il 20 maggio 2025, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha svolto ulteriori difese  a  sostegno  della
ritenuta non fondatezza della  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    L'esclusione  dei  dirigenti  dalla  disciplina  limitativa   dei
licenziamenti individuali per ragioni oggettive  sarebbe  ragionevole
alla luce della ratio della normativa emergenziale.  La  peculiarita'
della  posizione  dirigenziale,  «caratterizzata   dall'ineliminabile
vincolo   fiduciario    e    collaborativo    con    l'imprenditore»,
sopravvivrebbe anche nella situazione emergenziale,  e  anzi  avrebbe
tratti ancor piu' marcati, «donde la ragionevolezza della scelta  del
legislatore qui contestata». Quanto all'inclusione dei dirigenti  nel
"blocco" dei licenziamenti collettivi, si tratterebbe di  una  scelta
"indisponibile" per il legislatore nazionale, in ragione del  vincolo
derivante  dall'ordinamento  euro-unitario,  di  cui  alla  direttiva
98/59/CE  del  Consiglio,  del  20  luglio   1998,   concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
licenziamenti collettivi. 
    In definitiva, la contestata scelta del legislatore si fonderebbe
su di «un corretto  bilanciamento  [...]  frutto  dell'esercizio  non
irragionevole   della   discrezionalita'   politica   spettante    al
legislatore in merito alla destinazione  delle  risorse  rispetto  ai
fini da raggiungere, non sindacabile se non in  caso  di  superamento
"dei limiti costituzionali di proporzionalita' e adeguatezza",  nella
specie non valicati». 
    1.6.- Anche Angelini Pharma spa,  parimenti  in  data  20  maggio
2025, ha depositato una memoria integrativa, insistendo  per  la  non
fondatezza della questione. 
    La  memoria  esamina,  in   chiave   critica,   le   osservazioni
dell'amicus  curiae,  evidenziando,  in  particolare,  l'infondatezza
delle  ragioni  addotte  a  sostegno  della  questione  pregiudiziale
comunitaria.  La  materia  dei  licenziamenti  individuali,  infatti,
sarebbe estranea al  diritto  UE,  ne'  sarebbero  rinvenibili  norme
euro-unitarie  che  impongano  di  trattare  allo  stesso   modo   il
licenziamento individuale del dirigente e quello del  lavoratore  non
dirigente. 
    Si segnala, infine, che di recente la Corte di cassazione avrebbe
ribadito la specialita' della norma sul "blocco"  dei  licenziamenti,
escludendone l'applicabilita' in via analogica  (con  riferimento  ai
licenziamenti derivanti dal superamento del periodo di comporto). 
    2.- Con altra ordinanza del 29 maggio 2024, iscritta  al  n.  151
del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezione  lavoro,
ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 46 del d.l.  n.  18  del  2020,
come convertito. 
    Con tale disposizione si e' stabilito, al comma 1,  che,  per  il
periodo di  cinque  mesi  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge, «il datore di lavoro,  indipendentemente  dal
numero  dei  dipendenti,  non  puo'  recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3,  della  legge
15 luglio 1966, n. 604». 
    La Sezione rimettente premette  di  dover  decidere  sul  ricorso
presentato da Gruppo PSC spa contro la sentenza della Corte d'appello
di Roma, sezione lavoro, che ha accolto il gravame presentato  da  G.
D.G., ex dirigente della societa' licenziato per «soppressione  della
posizione   lavorativa»   («nell'ambito    di    un    processo    di
riorganizzazione aziendale, nell'ottica del contenimento dei costi  e
di una  piu'  utile  gestione  dell'impresa»).  In  primo  grado,  il
Tribunale di Roma, sezione lavoro, aveva rigettato il ricorso  di  G.
D.G. sulla base del tenore letterale dell'art. 46 censurato, che  non
si  riferisce  ai  dirigenti  nel   prescrivere   il   "blocco"   dei
licenziamenti. La Corte  d'appello  ha,  invece,  ritenuto  la  norma
applicabile anche a questi ultimi  «all'esito  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata». 
    Anche in questo caso, la Sezione rimettente premette che  non  e'
controverso,  tra  le  parti,  ne'  che  il  lavoratore   sia   stato
formalmente licenziato per una ragione  economico-organizzativa,  ne'
che la societa' datrice di  lavoro  non  abbia  per  lui  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
    In punto di  interpretazione  della  disposizione  censurata,  la
Sezione rimettente - analogamente a  quanto  ritenuto  dall'ordinanza
iscritta al n. 150 reg. ord. del 2024 - sposa  la  tesi  per  cui  il
rinvio all'art. 3  della  legge  n.  604  del  1966  esprimerebbe  la
volonta' del legislatore di escludere i dirigenti  dal  "blocco"  dei
licenziamenti, mantenendoli nel tradizionale regime  del  recesso  ad
nutum. Infatti, l'espressione  «ai  sensi»,  che  si  rinviene  nella
disposizione censurata, «e' riferita  alla  nozione  di  recesso  per
"giustificato  motivo  oggettivo",  che  assume  giuridica  rilevanza
soltanto in tema di rapporti di lavoro subordinato non dirigenziali».
Viene quindi richiamata la diversita' del  regime  del  licenziamento
collettivo, di cui alla legge n. 223 del 1991,  riguardante  anche  i
dirigenti:  pertanto,  il  relativo  "blocco",  stabilito  dal  primo
periodo della disposizione censurata, «riguarda  certamente  anche  i
dirigenti, perche' anche a costoro trova  applicazione  la  legge  23
luglio 1991, n. 223». 
    Ritenuta non praticabile una lettura costituzionalmente orientata
della  disposizione  censurata,  in  considerazione  del  suo  tenore
univoco, vengono esposti i  dubbi  di  illegittimita'  costituzionale
secondo le medesime argomentazioni dell'ordinanza  di  rimessione  in
precedenza esaminata. Si denunzia, quindi, l'esistenza di una «vera e
propria asimmetria di tutela», in quanto, mentre per i lavoratori non
dirigenti e' stata prevista una protezione "globale"  (derivante  dal
"blocco" sia dei licenziamenti individuali  per  giustificato  motivo
oggettivo, sia di quelli collettivi), «per i dipendenti dirigenti  la
tutela e' soltanto parziale, in quanto  il  divieto  investe  solo  i
licenziamenti collettivi». Verrebbe  dunque  penalizzata  la  «logica
della solidarieta' collettiva»  che  -  come  sottolineato  anche  da
questa Corte (sono citate le sentenze n. 213 e n. 198 del 2021) -  ha
caratterizzato la legislazione dell'emergenza pandemica. 
    2.1.- Con atto depositato il 6 settembre 2024, si e'  costituito,
nel giudizio dinanzi a questa Corte, G. D.G., resistente nel giudizio
principale, aderendo ai dubbi di illegittimita' costituzionale  fatti
propri dall'ordinanza di rimessione. 
    Nel ricordare che la disciplina del blocco dei  licenziamenti  e'
stata «prorogata» dall'art.  14  del  d.l.  n.  104  del  2020,  come
convertito, si evidenzia  che,  secondo  il  messaggio  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) del 26  novembre  2020,  n.
4464 (Articolo 14, comma  3,  del  decreto-legge  n.  104  del  2020.
Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito  di  accordo  collettivo
aziendale e accesso all'indennita'  NASpI)  anche  i  dirigenti,  che
abbiano  aderito  agli  accordi   collettivi   aziendali   richiamati
dall'indicata disposizione (art. 14, comma 3) al  fine  di  integrare
una fattispecie di eccezione al  "blocco"  stesso,  possono  accedere
all'indennita' di disoccupazione denominata "NASpI". Tale  previsione
comproverebbe che il "blocco" dei licenziamenti produce effetto anche
nei confronti dei dirigenti. 
    2.2.-  Nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  si  e'  altresi'
costituita la  societa'  Gruppo  PSC  spa,  ricorrente  nel  giudizio
principale, concludendo per la  non  fondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    La parte preliminarmente osserva che «la lettera della  norma  e'
incontrovertibilmente chiara nell'escludere la categoria dirigenziale
dal novero dei soggetti rientranti nella disciplina del  c.d.  blocco
dei licenziamenti individuali di carattere economico». 
    Tanto premesso, a giudizio della parte un'eventuale decisione  di
accoglimento della questione porrebbe «serissimi dubbi di tenuta  del
sistema»  e  finirebbe  per  «travolgere  anche  le  divergenze   che
sussistono oggi tra la disciplina ordinaria in tema di  licenziamenti
collettivi  e  individuali».  Sul  punto,  si  osserva  che  le   due
fattispecie di licenziamento «non appaiono comparabili,  per  diverse
ragioni», a cominciare dal fatto che, per i  dirigenti,  l'estensione
dell'applicazione   delle   norme   sui   licenziamenti    collettivi
(intervenuta a seguito delle previsioni del diritto UE, di  cui  alla
direttiva 1998/59/CE) «ha interessato gli aspetti procedurali  e  non
anche  quelli  sostanziali».  Di  conseguenza,  la   disciplina   sul
licenziamento   collettivo   dei   dirigenti   manterrebbe    tuttora
«un'ontologica» differenza rispetto sia a  quella  sul  licenziamento
collettivo dei dipendenti, sia a quella sul licenziamento individuale
degli  stessi  dirigenti.  In  tale  quadro,  il  coinvolgimento  del
personale dirigenziale  nel  "blocco"  dei  licenziamenti  collettivi
sarebbe dovuto «alla circostanza che dal punto di  vista  procedurale
non possa farsi differenziazione alcuna tra dipendenti  e  dirigenti,
pena la violazione del diritto comunitario».  L'asimmetria  lamentata
dal giudice rimettente, dunque, sarebbe in tal modo  spiegata,  posto
che il legislatore ha prescelto  soluzioni  diverse  per  «situazioni
giuridicamente non  comparabili  in  quanto  riferite  a  fattispecie
differenti». 
    Del resto, il legislatore non avrebbe potuto ignorare che, «anche
dal punto di vista sociale, l'impatto dei licenziamenti collettivi e'
ben diverso da quelli individuali». Di  conseguenza,  l'approntamento
di «tutele "graduali"»,  che  sanciscono  per  i  dirigenti  solo  il
divieto dei licenziamenti collettivi («ritenuto irrinunciabile per la
tutela   delle   finalita'   d'ordine   pubblico   perseguite»),   si
spiegherebbe   nell'ottica   di   un   «bilanciamento    in    chiave
costituzionale» alla luce della liberta' di iniziativa  economica  di
cui gode la parte datoriale ai sensi  dell'art.  41  Cost.:  anziche'
«proibire qualsiasi scelta in ordine  alla  categoria  dirigenziale»,
approccio  che  «sarebbe  stato  certamente  irragionevole»,  si   e'
pertanto  stabilito  di  precludere  "soltanto"   le   procedure   di
licenziamento collettivo. 
    Diversamente, si  sarebbe  intrapresa  una  strada  «in  evidente
contrasto con l'art. 41 Cost.» perche' si sarebbe limitata,  in  modo
eccessivo, la liberta' di iniziativa economica  di  parte  datoriale,
«facendo   ricadere   su   quest'ultima   l'onere   di   una   misura
sostanzialmente "assistenziale", qual e' il blocco dei licenziamenti,
stante la - incontestabile -  inapplicabilita'  degli  ammortizzatori
sociali alla categoria dirigenziale». 
    Pertanto, a giudizio  della  parte,  i  dubbi  di  illegittimita'
costituzionale prospettati dalla Sezione rimettente invaderebbero  il
«terreno del giudizio di  opportunita'  sulla  politica  legislativa,
lasciando   prefigurare   una   potenziale    compromissione    della
discrezionalita' del legislatore», la cui scelta, «prima  ancora  che
insindacabile», risulterebbe  nella  specie  «pienamente  coerente  e
ragionevole nel quadro delineato dalla carta Costituzionale». 
    Si  sottolinea  ancora  che  la  legittimita'  del  "blocco"  dei
licenziamenti    per    il     personale     dirigenziale     sarebbe
«indissolubilmente legata alla circostanza che il relativo  onere  e'
posto  a  carico  della  fiscalita'  generale  tramite   l'estensione
generalizzata degli ammortizzatori sociali a "costo zero" per tutti i
datori di lavoro». 
    2.3.- Con atto depositato il 17 settembre 2024, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e' intervenuto anche nel giudizio  iscritto  al
n. 151 reg. ord. del 2024, insistendo  -  con  i  medesimi  argomenti
spesi in relazione al giudizio incidentale gia' esaminato  -  per  la
non fondatezza della questione. 
    2.4.- L'Associazione Comma2 - Lavoro e' dignita', in qualita'  di
amicus curiae,  ha  fatto  pervenire  anche  nel  giudizio  in  esame
un'opinione  scritta,   corredata   da   osservazioni   e   argomenti
corrispondenti a quelli spesi  nel  giudizio  di  cui  si  e'  dianzi
riferito. 
    Anche questa opinione, cosi' come quella presentata in  relazione
al procedimento originato dalla ordinanza iscritta  al  n.  150  reg.
ord. del 2024, e' stata ammessa con decreto presidenziale in data  13
febbraio 2025. 
    2.5.- In data 22 gennaio 2025 Gruppo PSC spa  ha  depositato  una
nota con la quale si da' conto che le parti del  processo  principale
«hanno raggiunto e formalizzato un accordo attraverso il quale  hanno
definitivamente posto termine alla lite tra loro  insorta».  La  nota
aggiunge che, in data 18 dicembre 2024, e' stato  depositato,  presso
la  Corte  di  cassazione,  un  «Atto  di  rinuncia  al  ricorso  per
cassazione e contestuale accettazione del controricorrente»,  con  il
quale  «le  parti  hanno  dato  atto  della  rinuncia  al   giudizio,
chiedendone l'estinzione». Si rende quindi noto che entrambe le parti
«non hanno interesse alla prosecuzione dell'odierno  procedimento  di
costituzionalita'». 
    3.- Con ordinanza del 27 gennaio 2025,  iscritta  al  n.  38  del
registro ordinanze 2025,  la  Corte  d'appello  di  Catania,  sezione
lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137  (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia
e sicurezza,  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
    La disposizione censurata stabilisce che, fino alla data  del  31
gennaio  2021,  «resta,  altresi',  preclusa  al  datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di  recedere
dal  contratto   per   giustificato   motivo   oggettivo   ai   sensi
dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo  7  della
medesima legge». 
    Il giudice rimettente riferisce che la controversia sottoposta al
suo esame e' sorta a seguito del licenziamento, da parte  del  datore
di lavoro Sidra spa, di O. D.G., al tempo  direttore  generale,  «con
motivazione   attinente   a    ragioni    di    riorganizzazione    e
razionalizzazione della struttura aziendale».  Il  licenziamento  era
stato impugnato dall'interessato dinanzi al  Tribunale  ordinario  di
Catania, sezione lavoro, per nullita', in quanto intimato, in data 18
gennaio 2021, in costanza del cosiddetto "blocco" dei  licenziamenti.
Il giudice di primo grado aveva  rigettato  l'impugnativa,  ritenendo
non applicabile alla categoria dei dirigenti la  disciplina  prevista
dall'art. 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito,  e
considerando   il   recesso   «assistito    dal    carattere    della
giustificatezza, come dimostrato dalla  motivazione  contenuta  nella
lettera  di  licenziamento».  Ancora,  il  Tribunale  aveva  ritenuto
infondati i dubbi di illegittimita'  costituzionale  prospettati,  in
giudizio, dal lavoratore. 
    La Sezione rimettente, affermata la  rilevanza  della  questione,
richiama i passaggi fondamentali delle due  ordinanze  di  rimessione
della  Corte  di  cassazione  (sulle  quali  si  e'  gia'  riferito),
condividendone il contenuto. Evidenzia, quindi, il «palese difetto di
"simmetria"» che - analogamente  alle  disposizioni  censurate  dalla
Corte di cassazione -  affliggerebbe  la  previsione  denunciata,  la
quale, al comma 9, reitera il "blocco" dei  licenziamenti  collettivi
(che riguarda anche i dirigenti) e invece, al comma  10,  esclude  il
personale dirigenziale dal "blocco" dei licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo. Sulla premessa che  «non  si  apprezza
alcuna differenza fra licenziamento collettivo e quello  individuale»
e che anzi «"il sacrificio" imposto da  tale  divieto  al  datore  di
lavoro e' sicuramente  piu'  gravoso  nel  caso  di  sussistenza  dei
presupposti giustificativi del licenziamento collettivo piuttosto che
in quello di licenziamento individuale  del  singolo  dirigente»,  il
rimettente conclude nel senso di  ritenere  integrata  la  violazione
dell'art. 3 Cost. nella parte in cui la disposizione  censurata  «non
prevede  il  divieto  temporaneo  di   procedere   al   licenziamento
individuale del dirigente per ragioni oggettive». 
    4.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile e, comunque,
non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
dalla Corte d'appello di Catania. 
    Anzitutto, la questione sarebbe inammissibile «in relazione  alla
sua rilevanza, atteso che il giudice [...] non ha  assolto  all'onere
processuale  di  fornire  adeguata  motivazione  delle  ragioni   che
impediscono  di  pervenire  in  via  interpretativa  alla   soluzione
ritenuta costituzionalmente corretta». Sarebbe,  infatti,  possibile,
secondo la  difesa  statale,  «un'interpretazione  costituzionalmente
orientata della norma impugnata», posto che la formulazione letterale
di quest'ultima  «non  ha  incluso  espressamente  la  categoria  dei
dirigenti tra i  [suoi]  destinatari».  Il  richiamo,  contenuto  nel
censurato art. 12 del d.l. n. 137 del  2020,  come  convertito,  alla
facolta' di recesso di cui all'art. 3 della legge  n.  604  del  1966
andrebbe infatti  riferito  «alla  ragione  posta  a  fondamento  del
recesso, e non a delimitare l'ambito soggettivo di  applicazione  del
divieto». L'intento del legislatore, insomma, sarebbe stato quello di
«vietare i licenziamenti economici indiscriminatamente,  senza  alcun
richiamo a specifiche categorie di lavoratori». Tale  interpretazione
sarebbe sostenuta  da  diverse  ragioni,  legate  sia  alla  «tecnica
normativa»  impiegata  (che  sarebbe   stata   «soggettiva»   e   non
«tipologica» qualora il legislatore avesse inteso  ampliare  l'ambito
soggettivo del divieto), sia alla  nozione  di  «giustificato  motivo
oggettivo» di cui all'art. 3 della legge n.  604  del  1966  (che  si
discosterebbe, quanto all'«essenza», da  quella  di  «giustificatezza
oggettiva» valida per i dirigenti), sia  alla  ratio  perseguita  dal
legislatore (consistente nell'«evitare  in  via  provvisoria  che  le
conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione
immediata di posti di lavoro»),  sia  infine  alla  circostanza  che,
quanto ai licenziamenti collettivi, la medesima disposizione protegge
anche  i  dirigenti,  cio'  che  confermerebbe  che  il  "blocco"  e'
improntato  al  criterio  della  esclusione  dei  dirigenti  per   le
peculiari caratteristiche della relativa categoria. 
    Nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata, posto  che
«[i]l dato testuale della norma e' chiaro e non discriminatorio».  Si
ribadisce che il legislatore, mediante il richiamo all'art.  3  della
legge n. 604 del 1966, avrebbe solo inteso selezionare per  tipologia
i licenziamenti, circoscrivendoli «a quelli supportati da  motivi  di
ordine cd economico [...], per escludervi di contro  quelli  relativi
ai comportamenti illegittimi del lavoratore», senza  con  cio'  voler
individuare o delimitare la  categoria  dei  lavoratori  interessati.
L'esigenza, di ordine  pubblico,  di  attenuare  provvisoriamente  le
conseguenze economiche negative  della  pandemia  riguarderebbe,  del
resto, «tutte le categorie di lavoratori, non essendovi  ragione  per
escludere dalla tutela i dirigenti che sono soggetti piu' esposti». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte di cassazione, sezione lavoro, e la Corte  d'appello
di Catania, sezione lavoro, con  tre  ordinanze  di  analogo  tenore,
sollevano, in riferimento all'art. 3 Cost., questioni di legittimita'
costituzionale delle disposizioni  che,  nel  corso  dell'anno  2020,
avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il  datore  di
lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti,  non   puo'
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'art. 3 della legge n.  604  del  1966,  non  hanno  esteso  tale
disciplina  anche  ai  lavoratori  che  rivestono  la  qualifica   di
dirigenti. 
    Nel dettaglio, con la questione iscritta al n. 151 reg. ord.  del
2024, la Corte di cassazione, sezione lavoro, censura l'art.  46  del
d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che costituisce, in  ordine  di
tempo, la  prima  delle  disposizioni  con  le  quali,  nel  contesto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  stato  introdotto  il
cosiddetto "blocco" dei  licenziamenti,  valido  per  cinque  mesi  a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge (17 marzo
2020). La medesima Corte, con la questione iscritta al  n.  150  reg.
ord. del 2024, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, che ha  mantenuto
ferma la suddetta preclusione per i datori di lavoro, a  partire  dal
15 agosto 2020 in avanti. La  Corte  d'appello  di  Catania,  infine,
solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  (con  ordinanza
iscritta al n. 38 reg. ord. del 2025) dell'art.  12,  comma  10,  del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che ha a sua volta  confermato
la preclusione fino alla data del 31 gennaio 2021. 
    I tre giudizi a quibus hanno a  oggetto  altrettante  domande  di
annullamento e di reintegra di lavoratori, inquadrati come dirigenti,
nelle rispettive  aziende  datrici  di  lavoro,  ai  quali  e'  stato
intimato  il  licenziamento  individuale  per  ragioni  inerenti   al
ridimensionamento del personale e  alla  riorganizzazione  aziendale.
Aspetto  controverso  tra  le  parti,  in  tutti  e  tre  i   giudizi
principali, e' se la preclusione dei recessi  individuali,  per  come
imposta e reiterata dalle menzionate disposizioni, sia applicabile, o
meno, anche ai lavoratori che rivestono  qualifica  dirigenziale.  In
proposito, i giudici rimettenti affermano di non poter  addivenire  a
un'interpretazione costituzionalmente  orientata  delle  disposizioni
censurate, atteso l'inequivoco tenore  letterale  delle  stesse,  che
richiama un istituto  -  il  licenziamento  per  giustificato  motivo
oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604  del  1966  -  non
applicabile ai dirigenti per i quali vige il regime  del  recesso  ad
nutum di cui all'art. 2118 cod. civ.  La  conseguente  esclusione  di
questi   lavoratori   dall'ambito   soggettivo   del   "blocco"   dei
licenziamenti individuali contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto  il
profilo della violazione del principio di ragionevolezza. 
    L'attenzione  dei  rimettenti  si  focalizza   sul   regime   dei
licenziamenti collettivi e delle connesse garanzie,  regime  che,  ai
sensi dell'art. 24 della legge  n.  223  del  1991  (come  modificato
dall'art. 16 della legge n. 161 del 2014), e' stato esteso in  favore
dei lavoratori dirigenti. Posto che la preclusione dei  licenziamenti
collettivi, parimenti introdotta dalle medesime fonti emergenziali in
esame, si riferisce anche  ai  dirigenti,  che  sono  invece  rimasti
esclusi dal "blocco"  dei  licenziamenti  individuali  (intimati  per
motivi  economici),  ne  deriverebbe,  per  costoro,  una  disciplina
emergenziale affetta da una «lacuna  normativa»  e  connotata  da  un
«difetto di simmetria»  e,  percio',  irragionevole,  apparendo  «del
tutto eclettica» (cosi' le ordinanze iscritte al n. 150 e al  n.  151
reg. ord.  del  2024)  la  scelta  del  legislatore  di  escludere  i
dirigenti - pur coinvolti nel "blocco" dei licenziamenti collettivi -
dal divieto di quelli individuali «per ragioni  del  pari  oggettive»
(cosi' l'ordinanza iscritta al n. 150 reg. ord.  del  2024).  Se  nel
bilanciamento  con  i  contrapposti  interessi  e'   stata   ritenuta
sacrificabile la facolta'  del  recesso  collettivo  del  datore,  «a
maggior ragione» si sarebbe  dovuta  sacrificare  quella  di  recesso
individuale, perche' «nel  piu'  sta  il  meno»  (cosi',  ancora,  le
ordinanze iscritte al n. 150 e al n. 151 reg. ord. del 2024). 
    2.- In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei  tre
giudizi, che hanno a oggetto la medesima sostanziale disposizione  di
legge, sia pure nelle varie declinazioni  temporali  succedutesi  nel
tempo, e che fanno  valere  argomenti  e  parametro  coincidenti  (ex
plurimis, di recente, sentenza n. 220 del 2023), con identico petitum
rivolto a questa Corte (sentenze n. 171 del 2024 e n. 186 del 2020). 
    3.- Ancora in via preliminare,  occorre  valutare  la  sorte  del
giudizio iscritto al n. 151 reg. ord. 2024, in riferimento  al  quale
l'azienda privata Gruppo PSC spa, ricorrente nel giudizio principale,
ha reso nota l'avvenuta formalizzazione di un accordo tra  le  parti.
In tal modo, come riferito dalla  parte,  e'  stato  «definitivamente
posto termine alla lite»,  con  conseguente  deposito,  nel  giudizio
principale,  di  un  atto  di  rinuncia  al  ricorso  per  cassazione
corredato da contestuale accettazione della controparte. 
    Tale evento, tuttavia, non e' in grado di incidere  sul  presente
giudizio. 
    Secondo quanto stabilisce l'art. 21 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, le sorti del  procedimento
principale, in linea di principio, non producono effetti sul giudizio
incidentale (tra le tante, sentenza n. 244 del  2020).  Quest'ultimo,
infatti, in ossequio al principio di autonomia, piu' volte  affermato
da questa Corte,  non  risente  delle  vicende  di  fatto  successive
all'ordinanza di  rimessione  e  relative  al  rapporto  dedotto  nel
processo  principale.  La  costante   giurisprudenza   costituzionale
afferma, pertanto, che  la  rilevanza  della  questione  deve  essere
valutata  alla  luce  delle  circostanze  esistenti  al  momento  del
provvedimento di  rimessione,  «senza  che  assumano  rilievo  eventi
sopravvenuti  (sentenze  n.  244  e  n.  85  del  2020),  quand'anche
costituiti dall'estinzione del giudizio  principale  per  effetto  di
rinuncia da parte dei ricorrenti (ordinanza n. 96 del 2018)»  (cosi',
ex plurimis, sentenza n. 270 del 2020,  da  ultimo  richiamata  dalla
sentenza n. 120 del 2024). 
    4.- Con riferimento al solo giudizio iscritto al n. 38 reg.  ord.
del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha preliminarmente
eccepito l'inammissibilita' della questione «in  relazione  alla  sua
rilevanza, atteso che il  giudice  [...]  non  ha  assolto  all'onere
processuale  di  fornire  adeguata  motivazione  delle  ragioni   che
impediscono  di  pervenire  in  via  interpretativa  alla   soluzione
ritenuta costituzionalmente corretta».  Sarebbe,  infatti,  possibile
«un'interpretazione   costituzionalmente   orientata   della    norma
impugnata» (l'art. 12, comma 10, del  d.l.  n.  137  del  2020,  come
convertito), posto che la formulazione letterale di quest'ultima «non
ha incluso espressamente la categoria  dei  dirigenti  tra  i  [suoi]
destinatari». 
    4.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    L'ordinanza di rimessione della Corte  d'appello  di  Catania  ha
preliminarmente  esaminato  la  possibilita'   di   attribuire   alla
disposizione   censurata   un   significato   compatibile   con    la
Costituzione. Nel richiamare le conclusioni cui era  gia'  giunta  la
sezione lavoro della Corte di cassazione con le altre  due  ordinanze
di rimessione, essa ha escluso la praticabilita'  di  tale  soluzione
alla luce del dato letterale costituito dal richiamo,  operato  dalla
disposizione censurata, all'art. 3 della legge n. 604 del 1966. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  «quando  il
giudice a quo abbia consapevolmente  reputato  che  il  tenore  della
disposizione censurata impone una determinata  interpretazione  e  ne
impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione,  la  verifica
delle  relative  soluzioni  ermeneutiche   non   attiene   al   piano
dell'ammissibilita', ed e' piuttosto una valutazione che riguarda  il
merito delle questioni (cosi', ex multis, sentenze n. 50 e n. 118 del
2020 e n. 133 del 2019)» (sentenza n. 150 del 2022). 
    5.- La disamina del merito  delle  odierne  questioni  non  puo',
peraltro, prescindere  proprio  dalla  pregiudiziale  interpretazione
delle  disposizioni   censurate,   necessaria   per   verificare   la
correttezza  del  presupposto  ermeneutico  dal  quale   muovono   le
ordinanze di rimessione, cioe' la non applicabilita' ai dirigenti del
divieto dei licenziamenti. 
    5.1.- A  tale  fine  e'  opportuno  un  breve  inquadramento  del
contesto in cui si collocano le tre disposizioni,  con  le  quali,  a
partire dall'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
stata introdotta,  e  poi  immediatamente  reiterata,  la  temporanea
preclusione, per i  datori  di  lavoro,  della  facolta'  di  recesso
individuale per giustificato motivo oggettivo. 
    La misura cosi'  imposta,  «ispirata  dalla  specifica  ratio  di
tutela dei lavoratori  dalle  conseguenze  negative  sull'occupazione
derivanti dal blocco  o  dalla  riduzione  dell'attivita'  produttiva
conseguente all'emergenza COVID 19»  (Corte  di  cassazione,  sezione
lavoro, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11429), si connota, a un  tempo,
per  la  natura  eccezionale  e  per  l'applicazione  tendenzialmente
generalizzata. Essa, infatti, consiste in una deroga  alle  ordinarie
facolta' datoriali di recesso dal rapporto di lavoro e, dal punto  di
vista soggettivo, prescinde dalle dimensioni dell'impresa, in  quanto
vincola tutti i datori di lavoro «indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti». In relazione a determinate ipotesi, peraltro, la  platea
soggettiva dei datori di lavoro (nonche'  dei  lavoratori)  e'  stata
parzialmente  circoscritta,  secondo  quanto   previsto   a   partire
dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito. 
    La  generalizzata  applicazione  della   misura   in   esame   ha
caratterizzato anche il versante oggettivo,  ossia  la  tipologia  di
recesso che e' stata preclusa. Come ampiamente messo  in  luce  dalle
ordinanze di rimessione, il "blocco"  dei  licenziamenti  ha  infatti
interessato l'intero panorama dei  licenziamenti  economici,  sia  di
natura collettiva che individuale. Accanto alle  disposizioni  che  -
come quelle in questa sede censurate -  hanno  declinato  il  divieto
richiamando il «giustificato motivo oggettivo ai sensi  dell'articolo
3, della legge 15 luglio 1966, n. 604», che detta la  disciplina  dei
licenziamenti individuali, il legislatore ne ha introdotte altre, con
le quali si e' «precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli
4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» (cosi', ad esempio,  la
formulazione dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 104  del  2020,  come
convertito), con chiaro rimando, dunque, ai licenziamenti collettivi. 
    Peraltro, alla misura eccezionale  del  "blocco"  temporaneo  dei
licenziamenti, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia
collettivi, il legislatore ha sempre accompagnato  la  previsione  di
misure di sostegno economico in favore  delle  imprese,  calibrandole
variamente nel succedersi delle fonti emergenziali. 
    In tal  senso,  sono  state  introdotte  previsioni  speciali  in
materia di integrazione salariale, usufruibile con causale «emergenza
COVID-19» per periodi limitati, ma via via reiterati  nel  corso  dei
mesi, cui sono state quasi sempre aggiunte altre e diverse  tipologie
di aiuto, sostanzialmente riconducibili a  sgravi  previdenziali  e/o
fiscali in favore delle imprese. E' il caso di  sottolineare  che  le
previsioni  di  integrazione  salariale,  corredate  dalla   predetta
causale, sono state modellate sulla disciplina generale  della  cassa
integrazione guadagni (CIG) ordinaria, di cui al d.lgs.  n.  148  del
2015. 
    Anche in questo particolare settore  puo'  dunque  dirsi  che  il
legislatore - come questa Corte  non  ha  mancato  di  osservare  con
riferimento ad altre misure emergenziali messe in atto  nel  medesimo
frangente storico - si e' mosso secondo la «logica della solidarieta'
collettiva»,  impiegando   «consistenti   risorse   economiche»   con
l'obiettivo di fronteggiare «l'arresto di fatto di numerose attivita'
economiche [e  la]  conseguente  difficolta'  di  ampi  strati  della
popolazione» (sentenza n. 213 del 2021). 
    5.2.-  Nel  descritto  contesto,   il   problema   interpretativo
dell'estensione dei divieti di licenziamento anche ai lavoratori  con
qualifica dirigenziale, non espressamente menzionati dalle norme,  ha
trovato   divergenti   soluzioni   nelle   prime    pronunce    della
giurisprudenza di merito. 
    Secondo un primo  orientamento,  le  norme  in  esame  potrebbero
prestarsi  a  una  lettura  costituzionalmente  orientata,  tale   da
ricomprendere, nel divieto imposto  ai  datori  di  lavoro,  anche  i
licenziamenti  individuali  dei   dirigenti   motivati   da   ragioni
economiche. Il richiamo all'art. 3 della legge n. 604  del  1966,  in
questa prospettiva, sarebbe da intendere come  volto  a  identificare
solo la tipologia di licenziamento investito dalla preclusione e  non
anche la platea dei lavoratori che  ne  beneficiano.  A  supporto  di
questa tesi e' stato anche osservato che i  dirigenti  sono  comunque
garantiti  dalla  "giustificatezza"  della   ragione   oggettiva   di
licenziamento, secondo quanto comunemente stabilisce la disciplina di
fonte  collettiva  che  ne  regola  il  rapporto  di   lavoro.   Tale
"giustificatezza" «e' in rapporto  di  continenza  rispetto  al  meno
ampio  giustificato  motivo  oggettivo»,   ragione   per   la   quale
l'esclusione dei dirigenti dal "blocco" risulterebbe «incoerente» (in
tal senso, Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, sentenza 10
novembre 2021; nello stesso senso, Tribunale di Roma,  sezione  terza
lavoro, ordinanze 16 ottobre 2021 e 26 febbraio 2021). 
    Secondo  altro  orientamento,  la  riferita  interpretazione  non
sarebbe  praticabile  a   causa   della   portata   letterale   delle
disposizioni,  che  si   riferiscono   inequivocabilmente   ai   soli
licenziamenti individuali per motivi  oggettivi  di  cui  all'art.  3
della legge n.  604  del  1966,  ossia  a  quelli  che  riguardano  i
lavoratori privi della  qualifica  dirigenziale  (in  tal  senso,  ex
aliis, Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza 25  ottobre  2022,
n. 8722). Si e' anche sottolineato che le disposizioni in esame hanno
dato  vita  a  una  «norma  eccezionale,   come   tale   di   stretta
interpretazione», e che il loro dato letterale, volto a escludere  la
figura del dirigente dal blocco dei licenziamenti,  appare  «coerente
con la ratio che sorregge l'emergenziale divieto  di  recesso,  [...]
insuscettibile di censure in punto di disparita' di  trattamento  fra
diverse categorie  di  lavoratori  subordinati»,  facendosi  altresi'
notare «la fondamentale differenza della  previsione,  per  le  altre
categorie, della percezione della c.d. "Cassa Covid", che non  spetta
ai dirigenti: includendo costoro nel "blocco" si finirebbe,  infatti,
irragionevolmente, con l'addossare  sulla  sola  parte  datoriale,  e
integralmente, il costo collegato alla moratoria  dei  licenziamenti»
(Corte d'appello di Bologna,  sezione  lavoro,  sentenza  24  gennaio
2023, n. 25). 
    La giurisprudenza di legittimita'  risulta  essersi  pronunciata,
per  la  prima  volta,  proprio  con  le  due  odierne  ordinanze  di
rimessione. Queste, in modo non implausibile, hanno sposato  la  tesi
della non estensibilita' ai dirigenti del "blocco" dei licenziamenti,
evidenziando che  l'istituto  del  recesso  per  giustificato  motivo
oggettivo, di cui all'art. 3 della legge n.  604  del  1966,  non  e'
giuridicamente riferibile ai lavoratori aventi tale qualifica.  Cio',
del resto, e' coerente con  il  costante  orientamento  della  stessa
giurisprudenza di legittimita',  secondo  il  quale  il  rapporto  di
lavoro del dirigente non e' assoggettato alle  norme  limitative  dei
licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n.  604
del 1966, come deriva dalla previsione dell'art.  10  della  medesima
legge  che  ne  delimita  l'ambito  di  applicazione  soggettivo  nei
confronti dei lavoratori  aventi  la  qualifica  di  impiegato  e  di
operaio, ai sensi dell'art. 2095 cod. civ. In tale quadro, la nozione
di  "giustificatezza"  del  licenziamento   del   lavoratore   avente
qualifica dirigenziale, derivante dalla contrattazione collettiva  di
settore, non coincide con quella di giustificato  motivo  contemplata
dalla legge n. 604 del 1966 (in tal  senso,  ex  plurimis,  Corte  di
cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6540). 
    Successivamente alle due ordinanze di  rimessione,  la  Corte  di
cassazione ha ribadito la tesi che esclude l'estensione ai  dirigenti
del divieto dei licenziamenti vigente  nel  periodo  della  pandemia,
avviandosi ormai verso il consolidamento di questo indirizzo (sezione
lavoro, sentenza 14 ottobre 2024, n. 26634, e ordinanza n. 11429  del
2025). 
    Deve dunque concludersi che, allo stato attuale della riflessione
giurisprudenziale, la quale va affermandosi quale diritto vivente, il
divieto dei licenziamenti imposto dalla  normativa  emergenziale  del
periodo pandemico,  in  quanto  eccezione  agli  ordinari  poteri  di
recesso di cui gode la parte datoriale, non puo' essere esteso  oltre
il perimetro oggettivamente ricavabile dalla  formulazione  letterale
delle norme. Queste si riferiscono espressamente ai  soli  lavoratori
assoggettati alla  disciplina  del  recesso  individuale  per  motivi
oggettivi di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, dalla  quale
e' per definizione esclusa, secondo le previsioni dell'art. 10  della
medesima legge, la categoria dei lavoratori dirigenti. 
    6.- Cio'  posto,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate non sono fondate. 
    6.1.- Le tre  ordinanze  di  rimessione  revocano  in  dubbio  la
legittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  sul  "blocco"  dei
licenziamenti lungo un profilo interno alla  categoria  dirigenziale,
che si assume ingiustificatamente  differenziata  a  seconda  che  si
tratti di licenziamento collettivo (precluso dalle norme  di  cui  si
tratta), ovvero di licenziamento individuale  per  ragioni  oggettive
(non intaccato  dai  divieti  e,  dunque,  rimasto  praticabile  pure
durante il periodo emergenziale). 
    La  valutazione  cui  e'  chiamata  questa  Corte  deve,  dunque,
esclusivamente focalizzarsi  sulla  nozione  legale  di  «dirigente»,
quale  prestatore  di  lavoro  subordinato  che  la  legge  distingue
rispetto alle categorie dei quadri, impiegati  e  operai  (art.  2095
cod. civ.). Cio' non toglie che la  contrattazione  collettiva  possa
riconoscere la qualifica di dirigente anche al di la'  della  nozione
legale.  E  parimenti  il  datore  di  lavoro  puo'  attribuire  tale
qualifica come trattamento di miglior favore. 
    Questa Corte ha costantemente sottolineato che il dirigente,  pur
rientrando,  per  espressa  previsione  del  codice  civile,  tra   i
lavoratori subordinati, non  e'  comparabile  alle  altre  categorie,
rispetto  alle  quali  si  caratterizza  «per  alcune   significative
diversita'» (sentenza  n.  228  del  2001;  nello  stesso  senso,  in
precedenza, anche sentenze n. 180 del 1987, n. 101 del 1975 e n.  121
del 1972). Viene in  rilievo,  infatti,  il  particolare  status  del
dirigente, che la giurisprudenza  costituzionale  non  ha  esitato  a
definire «un vero e proprio alter ego dell'imprenditore»,  in  virtu'
sia dell'autonomia e della  discrezionalita'  che  connotano  le  sue
decisioni, sia dei suoi poteri,  anche  rappresentativi,  idonei  «ad
influenzare l'andamento e la vita dell'azienda o del settore  cui  e'
preposto, tanto al suo interno  quanto  nei  rapporti  con  i  terzi»
(sentenza n. 309 del 1992). La «piena fiducia» dell'imprenditore,  di
cui  questo  lavoratore  deve  godere,  giustifica  l'iscrizione  del
rapporto  di   lavoro   del   dirigente   «nell'area   della   libera
recedibilita'», salva naturalmente «la  stabilita'  relativa  che  e'
prevista dal contratto collettivo di categoria,  il  quale  varia  da
impresa ad  impresa»,  e  salva  altresi'  «la  tutela  che  si  deve
riconoscere ex lege contro fatti che ledono la sua dignita' di uomo e
di lavoratore» (ancora, sentenza n. 309 del 1992). 
    6.2.- Muovendo da tali  premesse,  questa  Corte  ha  piu'  volte
affermato che non contrasta  con  l'art.  3  Cost.  l'esclusione  dei
dirigenti dall'applicazione della generale disciplina legislativa sui
licenziamenti  individuali,  «compresa  la  regola  della  necessaria
giustificazione del licenziamento (sentenze n. 228 del 2001,  n.  309
del 1992 e n. 121 del 1972; ordinanza n. 404 del 1992; le ultime  due
pronunce riguardano, in particolare, l'art. 10 della legge n. 604 del
1966,  che  esclude  i  dirigenti  dall'applicazione,  tra   l'altro,
dell'art. 1 di tale legge,  cioe'  della  disposizione  che  richiede
l'esistenza di una "giusta causa" o di un  "giustificato  motivo"  di
licenziamento)» (sentenza n. 194  del  2018).  Il  licenziamento  del
dirigente, pertanto, «non e' da considerarsi alla stregua  di  quello
degli  altri  lavoratori  subordinati,  pur  non  potendo   rientrare
nell'area   della   completa   discrezionalita'    dell'imprenditore»
(sentenza n. 228 del 2001). 
    6.3.- I tratti differenziali  cosi'  evidenziati,  tuttavia,  non
escludono che il  legislatore,  nel  discrezionale  perseguimento  di
obiettivi di protezione ritenuti comuni a tutti i  lavoratori,  renda
applicabili anche ai dirigenti determinati istituti, sorti  a  tutela
delle altre categorie. E'  quanto  avvenuto  con  la  disciplina  dei
licenziamenti collettivi,  che  e'  stata  estesa  ai  dirigenti  per
effetto della legge n. 161 del 2014 (art. 24, commi 1 e  1-quinquies,
della legge n. 223  del  1991),  anche  per  soddisfare  esigenze  di
allineamento con la corrispondente normativa dell'Unione europea,  di
cui alla direttiva 98/59/CE. 
    Pur se previste in analogo contesto di  natura  "economica"  («id
est,    per    ragioni     inerenti     all'attivita'     produttiva,
all'organizzazione del  lavoro  e  al  suo  regolare  funzionamento»:
sentenza n.  7  del  2024),  invece,  le  garanzie  che  assistono  i
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo,  di  cui
all'art. 3 della legge n. 604 del 1966,  continuano  a  proteggere  i
soli lavoratori  non  dirigenti,  gli  unici  ricompresi  nell'ambito
applicativo della legge n. 604 del 1966 in base al suo art. 10. 
    6.4.- E' dunque questo  lo  scenario  che  va  considerato  nella
decisione delle odierne  questioni  di  legittimita'  costituzionale.
Questa Corte e' chiamata a scrutinare  la  differenziazione,  che  si
assume irragionevole nel contesto emergenziale  della  pandemia,  tra
due situazioni le quali, per essere entrambe connotate  dalla  natura
economica delle ragioni che le accompagnano, appaiono  ai  rimettenti
assimilabili: da una parte, vi sono i dirigenti che  sarebbero  stati
coinvolti  in  procedure  collettive  di   licenziamento   (i   quali
mantengono il posto di lavoro); dall'altra, quelli cui viene intimato
un licenziamento individuale per ragioni economiche (i quali, per  il
solo fatto di essere  coinvolti  in  tale  alternativa  tipologia  di
recesso, finiscono per perdere il posto di lavoro). 
    Non viene invece  in  rilievo,  per  le  presenti  questioni,  il
profilo  del  differente  trattamento,   quanto   al   "blocco"   dei
licenziamenti individuali per ragioni oggettive, tra la categoria dei
dirigenti (che e' stata esclusa dal "blocco" di questa  tipologia  di
licenziamenti), da un  lato,  e  le  altre  categorie  di  lavoratori
(quadri,  impiegati  e  operai,  viceversa  inclusi  nel   "blocco"),
dall'altro lato. E' dunque inconferente, ai  fini  del  decidere,  la
questione pregiudiziale che l'amicus curiae ha prospettato, impostata
lungo i binari  della  «discriminazione  indiretta  non  sorretta  da
ragione obbiettiva» ma, unicamente, nella prospettiva  del  confronto
tra i lavoratori dirigenti e i lavoratori non dirigenti. 
    6.5.- Sin da tempo risalente, questa Corte ha  affermato  che  il
legislatore «puo' ben stabilire, nell'esercizio della sua valutazione
politica, un regime preferenziale di garanzia  di  conservazione  del
lavoro in favore di determinate  categorie  tutte  le  volte  in  cui
sussistano motivi che lo giustifichino»,  sempre  che  si  tratti  di
ragioni che trovano «valido riscontro nella realta' sociale  e  nella
Costituzione» (sentenza n. 27 del 1969). 
    Diverse considerazioni fanno ritenere, nei casi oggi al vaglio di
questa Corte, che la misura del divieto dei licenziamenti, cosi' come
introdotta e piu' volte reiterata durante il  periodo  dell'emergenza
sanitaria  da  COVID-19,  sia  sorretta  da  valide  ragioni  atte  a
giustificare sul piano costituzionale  il  trattamento  differenziato
riservato alla categoria dei dirigenti. 
    6.6.- Occorre anzitutto sottolineare che  le  norme  emergenziali
oggetto di censura ricalcano, quanto ai dirigenti, i medesimi confini
applicativi delle regole ordinarie sui  licenziamenti  (collettivi  e
individuali per motivo oggettivo), come, del  resto,  rilevato  dagli
stessi rimettenti. Anche  la  disciplina  ordinaria  risulta  infatti
caratterizzata  dalla  medesima   "asimmetria"   che   i   rimettenti
denunciano, in quanto le garanzie apprestate dalla legge nel caso dei
licenziamenti individuali dovuti a motivi "economici",  di  cui  alla
legge n. 604 del 1966, non  sono  applicabili  ai  dirigenti,  mentre
quelle  che   assistono   i   licenziamenti   collettivi   proteggono
pacificamente, dopo la legge n. 161 del 2014, anche questa  categoria
di lavoratori. 
    La corrispondenza tra i due assetti - quello ordinario  e  quello
emergenziale, accomunati da analoga "asimmetria" -  conferisce,  gia'
di per se', coerenza e ragione giustificativa alla scelta operata dal
legislatore del periodo pandemico, vieppiu' considerando che  la  sua
discrezionalita', «nel disegnare misure di contrasto della  pandemia,
bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, e' piu'  ampia
che in condizioni ordinarie» (sentenza n. 213 del 2021). 
    Questa Corte ha  rilevato  che,  nella  situazione  di  emergenza
sanitaria, «[i]l dovere di solidarieta' sociale, nella sua dimensione
orizzontale, puo'  anche  portare,  in  circostanze  particolari,  al
temporaneo  sacrificio  di  alcuni  [...]  a   beneficio   di   altri
maggiormente esposti,  selezionati  inizialmente  sulla  base  di  un
criterio a maglie larghe» (sentenza n.  128  del  2021).  E'  proprio
sulla base del «metro di questa maggiormente estesa discrezionalita'»
(sentenza  n.  213  del  2021)  che,  al  pari  delle  altre   misure
emergenziali gia' scrutinate  da  questa  Corte,  va  valutata  anche
quella  del  "blocco"  dei  licenziamenti,  che  ha  differenziato  i
dirigenti a seconda della tipologia (collettiva, ovvero  individuale)
del recesso per ragioni "economiche". 
    Come la legge ha differenziato, in  modo  non  irragionevole,  il
regime  ordinario  del  licenziamento  dei   dirigenti   per   motivi
"economici", a seconda che si tratti di  recesso  individuale  ovvero
collettivo,   a   maggior   ragione,   nel    particolare    contesto
dell'emergenza  epidemiologica,  il  legislatore   e'   coerentemente
intervenuto, previa valutazione degli interessi coinvolti,  giungendo
a divaricare le rispettive  conseguenze  in  punto  di  "blocco"  dei
licenziamenti e a escludere da quest'ultimo i  dipendenti  rientranti
nella nozione legale di dirigente ai sensi dell'art. 2095 cod. civ. 
    6.7.- I tratti essenziali della misura  cosi'  imposta  appaiono,
del  resto,  coerenti  con  le  condizioni  di  legittimita'  che  la
giurisprudenza di questa Corte ha gia'  enucleato  per  le  norme  di
natura eccezionale limitative dei diritti dei singoli varate  durante
il periodo dell'emergenza sanitaria: condizioni che consistono  nella
eccezionalita', temporaneita' e  proporzionalita'  delle  stesse  (in
particolare, sentenze n. 213 e n. 128 del 2021). 
    Il divieto dei licenziamenti, pur se  piu'  volte  reiterato  nel
tempo, non ha mai perso la sua connotazione di transitorieta', legata
all'insorgere della pandemia, ed e' cessato  una  volta  esaurita  la
fase dell'emergenza. Il  succedersi  delle  varie  disposizioni,  nel
corso dei mesi, testimonia il continuo aggiornamento  e  la  costante
rivalutazione dei contrapposti interessi, operata dal legislatore  di
pari passo con l'evolversi della pandemia. 
    Le esposte considerazioni denotano lo sforzo di rendere la misura
in esame proporzionata all'effettiva necessita',  secondo  la  logica
dell'extrema  ratio,  sulla  base  di  una   ragione   oggettivamente
imperativa di interesse comune, contemperata con il minor  sacrificio
possibile per i vari interessi in gioco. Sarebbe,  invero,  limitante
rintracciare la ratio delle disposizioni censurate sul  solo  terreno
dei rapporti individuali di lavoro, venendo piuttosto in rilievo, nel
bilanciamento operato dal legislatore,  valutazioni,  necessariamente
piu' generali, di natura sociale ed economica. 
    6.8.-  Trova  dunque  collocazione,  entro  i  binari  della  non
manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare
del tutto il potere di recesso della  parte  datoriale,  connesso  al
pieno esercizio della  liberta'  di  iniziativa  economica  (art.  41
Cost.), e piuttosto di  limitarlo  temporaneamente  e  circoscriverlo
alla sola ipotesi che, in  proporzione,  coinvolge  poche  unita'  di
lavoratori economicamente piu' "forti". 
    Al contempo, sul versante della tutela del lavoro (artt. 1, 4, 35
e 36 Cost.), quella stessa scelta ha consentito non solo di  esaudire
efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le  categorie
di lavoratori, volto al mantenimento del  posto  di  lavoro  e  della
relativa capacita' reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il
presidio   sociale   piu'   ampio   possibile   a   protezione   sia,
individualmente, dei  lavoratori  meno  "forti"  (quadri,  impiegati,
operai),  sia,  collettivamente,  di  interi  gruppi  di   lavoratori
(compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della  mobilita'
collettiva. 
    7.- Conclusivamente, le questioni di legittimita'  costituzionale
sollevate devono essere dichiarate non fondate.