ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni,
nella legge 13 ottobre 2020, n. 126; dell'art. 46 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 12,
comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella
legge 18 dicembre 2020, n. 176, promossi, i primi due, dalla Corte di
cassazione, sezione lavoro, con due ordinanze del 29 maggio 2024 e,
il terzo, dalla Corte d'appello di Catania, sezione lavoro, con
ordinanza del 27 gennaio 2025, iscritte rispettivamente, le prime
due, ai numeri 150 e 151 del registro ordinanze 2024 e, la terza, al
n. 38 del registro ordinanze 2025, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 35 dell'anno
2024 e 11 dell'anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di Angelini Pharma spa, di M. P.,
del Gruppo PSC spa e di G. D.G., nonche' gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 2025 la Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
uditi gli avvocati Mario Paone per M. P., Cesare Andrea Pozzoli
per Angelini Pharma spa, nonche' l'avvocata dello Stato Laura
Paolucci per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 29 maggio 2024, iscritta al n. 150 del
registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre
2020, n. 126.
La disposizione censurata, dettata in materia di licenziamenti
individuali e collettivi durante il periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19, stabilisce che, a determinate condizioni,
resta preclusa «al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge».
In fatto, il Collegio rimettente riferisce che M. P., dirigente
della societa' ricorrente, Angelini Pharma spa, licenziato in data 31
agosto 2020 «nell'ambito di un complessivo disegno di
ridimensionamento del personale», si era rivolto al Tribunale
ordinario di Roma, sezione lavoro, per ottenere la declaratoria di
nullita' del licenziamento. Il giudice adito, all'esito della fase
sommaria di cui al rito previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita), aveva ordinato la reintegrazione
dell'interessato nel posto di lavoro. Quindi, accolta l'opposizione
della datrice di lavoro, il Tribunale, al termine della fase a
cognizione piena, aveva respinto la domanda di impugnazione del
licenziamento. La Corte d'appello capitolina aveva poi accolto il
reclamo proposto dal M. P. e, per l'effetto, dichiarato la nullita'
del licenziamento individuale per contrasto con il divieto imperativo
prescritto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, come
convertito, previa «interpretazione costituzionalmente orientata»
dello stesso, nel senso che il divieto di licenziamento dovrebbe
intendersi esteso anche ai dirigenti.
La societa' datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per
cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione del richiamato
art. 14 e degli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al
codice civile, e in particolare addebitando alla Corte d'appello di
Roma, sezione lavoro, il mancato rispetto del criterio ermeneutico
letterale e l'applicazione, in via analogica, di una norma
eccezionale, quale quella che impone il cosiddetto "blocco" dei
licenziamenti, che non riguarderebbe i dirigenti.
In diritto, il giudice a quo osserva che non sono controverse,
tra le parti, ne' la sussistenza, nella specie, delle condizioni
prescritte dalla norma per l'applicazione del divieto di
licenziamento, ne' la circostanza che il lavoratore sia stato
formalmente licenziato per una ragione economico-organizzativa (e non
ad nutum).
Tanto premesso, la Sezione rimettente - giudicate manifestamente
infondate le eccezioni di illegittimita' costituzionale che la
societa' ricorrente, sulla scorta dell'interpretazione della norma
fatta propria dalla Corte territoriale, aveva sollevato in via
subordinata, in relazione a profili di asserita disparita' di
trattamento tra diverse categorie di lavoratori e di datori di lavoro
- concentra la propria attenzione sull'istituto del recesso per
giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), che viene
richiamato dalla norma censurata. Nel disciplinare l'ambito
applicativo di tale istituto - si osserva nell'ordinanza di
rimessione - la legge del 1966 «non menziona i dirigenti», in tal
modo (come «unanimemente ritenuto») mantenendoli nel tradizionale
regime del recesso ad nutum ai sensi dell'art. 2118 del codice
civile. Per costoro, la contrattazione collettiva ha poi introdotto
la tutela "convenzionale", retta dalla nozione di "giustificatezza"
del licenziamento del dirigente, non coincidente (come da
«consolidato orientamento» della Corte di cassazione) con quella di
"giustificato motivo" di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966.
Per quanto precede, assume il Collegio rimettente, i dirigenti
sarebbero esclusi dall'ambito applicativo del divieto dei
licenziamenti individuali di cui alla disposizione censurata. Diverso
sarebbe il regime del licenziamento collettivo di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), il quale riguarderebbe anche i
dirigenti, come da ultimo precisato - sulla scorta di quanto deciso
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, seconda sezione,
sentenza 13 febbraio 2014, causa C-596/12, Commissione europea -
dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013-bis), che ha riformulato in tal senso
l'art. 24 della legge n. 223 del 1991. Pertanto, non potrebbero
sollevarsi dubbi sul fatto che il "blocco" dei licenziamenti
collettivi, disposto dal comma 1 dell'art. 14 del d.l. n. 104 del
2020, come convertito, riguardi anche i dirigenti.
Ne conseguirebbe, per i dirigenti, un «difetto di simmetria» che,
dal piano della disciplina legale dei licenziamenti individuali e
collettivi, «si riflette puntualmente sul regime del c.d. blocco dei
licenziamenti»: tale "blocco" sarebbe applicabile solo ove si tratti
di licenziamento collettivo e non anche se si tratti di licenziamento
individuale per ragioni oggettive.
Ne' potrebbe accedersi ad una interpretazione costituzionalmente
orientata della disciplina emergenziale, simile a quella fatta
propria dai giudici del reclamo. Vi osterebbe «il dato letterale
assolutamente univoco» della norma in esame, che, ai sensi dell'art.
12 disp. prel. cod. civ., «rappresenta il criterio cardine nella
interpretazione della legge». L'art. 14, comma 2, del d.l. n. 104 del
2020, come convertito, fa espresso richiamo al recesso «per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604»: richiamo che non avrebbe «valenza polisemica»,
riferendosi unicamente al licenziamento individuale del dipendente
non dirigente, in coerenza con il significato attribuito dal diritto
vivente all'art. 10 della legge n. 604 del 1966, che esclude i
dirigenti dall'ambito di applicazione della medesima legge. La
funzione e gli effetti di detto richiamo, peraltro, non si
limiterebbero alla identificazione della natura della ragione
giustificatrice del recesso individuale, ma si estenderebbero
«all'individuazione delle categorie (legali) di dipendenti ai quali
quella ragione e' riferibile nel regime giuridico legale del loro
rapporto di lavoro», categorie fra le quali «non vi e' quella dei
dirigenti».
In definitiva, per i licenziamenti individuali dei dirigenti la
legislazione dell'emergenza pandemica sarebbe affetta da «una vera e
propria lacuna normativa, che tuttavia non e' possibile colmare
mediante applicazione analogica»: infatti, il "blocco" dei
licenziamenti «rappresenta un'eccezione - sia pure temporanea - ai
normali poteri datoriali [...] che trovano fondamento e
giustificazione nel c.d. rischio d'impresa e, in ultima analisi,
nell'art. 41 co. 1 Cost.».
La ratio del divieto di licenziamento, consistente nell'esigenza
«di ordine pubblico» di evitare pregiudizi economici e sociali per i
lavoratori durante il periodo dell'emergenza pandemica, sarebbe
nondimeno ravvisabile per tutte le forme di licenziamento, sia
individuale che collettivo. La rilevata «asimmetria» di tutela,
apprezzabile per la sola categoria dei dirigenti, risulterebbe di
conseguenza irragionevole per violazione dell'art. 3 Cost., non
palesandosi la disposizione censurata come «adeguata e congruente
rispetto alla finalita' perseguita dal legislatore».
Sul punto, la Sezione rimettente osserva che tutte le misure di
compensazione economica introdotte dalla medesima legislazione
dell'emergenza (consistenti in una fattispecie tipizzata di cassa
integrazione guadagni, nella sospensione temporanea di oneri fiscali
e previdenziali e nella previsione di un credito d'imposta su
locazione di immobili ad uso non abitativo), con l'obiettivo di
alleggerire il costo a carico dei datori di lavoro, presuppongono la
«portata generalizzata del c.d. blocco dei licenziamenti collettivi e
individuali per ragioni oggettive», a prescindere dalla categoria
legale di inquadramento dei dipendenti. Risulterebbe, pertanto, «del
tutto eclettica» la scelta del legislatore di vietare temporaneamente
i licenziamenti collettivi dei dirigenti (derivanti, per loro stessa
natura, da ragioni oggettive) e non anche quelli individuali degli
stessi per ragioni del pari, oggettive.
Sotto altro profilo, il "sacrificio" imposto ai datori di lavoro
assumerebbe contorni ben piu' gravosi in caso di licenziamento
collettivo (sia per il numero dei dipendenti coinvolti, sia «perche'
gli oneri datoriali in tal caso sarebbero soltanto di tipo
procedurale»): sarebbe, dunque, irragionevole la previsione di un
sacrificio "piu' grave" (ossia, il "blocco" dei licenziamenti
collettivi, che puo' riguardare anche i dirigenti) e la contemporanea
esclusione di quello "meno grave" (ossia, il "blocco" dei
licenziamenti individuali dei dirigenti per ragioni oggettive).
Infatti, rileva il giudice a quo, «"nel piu' sta il meno"»: se, nel
bilanciamento dei contrapposti interessi, il legislatore ha ritenuto
di poter sacrificare la facolta' di recesso collettivo, «a maggior
ragione avrebbe dovuto sacrificare quella di recesso individuale»,
ugualmente compensabile con le richiamate misure di sostegno
economico alle imprese.
In definitiva, l'omessa previsione del sacrificio "minore" a
carico dei datori di lavoro, non si presterebbe, in alcun modo, «ad
essere giustificata sul piano costituzionale», ne' - «ostandovi il
tenore letterale» della disposizione di divieto - potrebbe essere
risolta mediante il canone dell'interpretazione costituzionalmente
orientata. Non resterebbe, dunque, che «prendere atto della
irragionevolezza della scelta legislativa di "bloccare", rispetto ai
dirigenti, i soli licenziamenti collettivi e non anche quelli
individuali dovuti a ragioni oggettive».
1.1.- Con atto depositato il 12 settembre 2024, si e' costituito
in giudizio M. P., resistente nel giudizio principale.
Premessa, in punto di fatto, la sintesi della vicenda contenziosa
e la ricostruzione del panorama normativo rilevante, la parte
dichiara di aderire alle censure di illegittimita' costituzionale
sollevate dal giudice a quo, i cui passaggi argomentativi vengono
sinteticamente richiamati. Si evidenzia, in particolare, che la
disposizione censurata produrrebbe una «ingiusta e incomprensibile
disparita' di trattamento», sia sotto il profilo di «una distinzione
tra lavoratori tale da comportare una manifesta e illogica
sperequazione tra categorie di dipendenti», sia «all'interno della
medesima categoria» di lavoratori (i dirigenti), posto che la legge
garantirebbe, mediante il "blocco" dei licenziamenti durante la
pandemia, «unicamente i dirigenti destinatari di un licenziamento
collettivo, lasciando invece privi di tutela i dirigenti oggetto di
licenziamento economico individuale». Cio' si porrebbe «in contrasto
con la stessa ratio legis di tutela delle primarie esigenze di tenuta
sociale e di ordine pubblico, in un momento di grave crisi sanitaria
ed economica».
1.2.- Con atto depositato il 16 settembre 2024, si e' costituita
in giudizio Angelini Pharma spa, ricorrente nel giudizio principale,
sostenendo la non fondatezza della sollevata questione di
legittimita' costituzionale.
Sulla premessa che la disposizione censurata sia correttamente da
interpretare nel senso di escludere il blocco dei licenziamenti per i
dirigenti, tale previsione - si sostiene - non potrebbe essere
considerata "lacunosa" ne' affetta da alcuna "asimmetria": al
contrario, si tratterebbe di una precisa e consapevole scelta del
legislatore il quale, intervenuto piu' volte con le varie
disposizioni che si sono succedute durante il periodo pandemico, non
ha mai modificato la locuzione utilizzata a tal fine.
Secondo la parte, il diverso regime del "blocco" dei
licenziamenti andrebbe valutato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte che «ha sempre considerato legittime le differenziazioni
di trattamento fra lavoratori dirigenti e non dirigenti».
Assumerebbero rilievo le «peculiari caratteristiche fattuali» del
rapporto di lavoro dirigenziale, che renderebbero essenziale
l'esigenza di mantenere «un rapporto di fiducia reciproca e di
positiva valutazione». Le evidenziate diversita' risulterebbero anzi
rafforzate in relazione alla normazione emergenziale di epoca
pandemica, che ha richiesto «una collaborazione e una fiducia fra
datore e dirigenti se possibile ancora piu' stretta di quella
ordinariamente richiesta in un'impresa». Di conseguenza, l'esclusione
dei dirigenti dal "blocco" dei licenziamenti non sarebbe affatto
irragionevole, dovendosi anche considerare il costo di tale rapporto
di lavoro, «notevolmente (e notoriamente) piu' elevato rispetto alle
altre categorie di lavoratori». Il diverso trattamento dei dirigenti,
analogamente a quanto gia' accaduto in altri periodi storici, sarebbe
piuttosto il frutto di una scelta politica del legislatore,
insindacabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale.
Si aggiunge che, pure durante la pandemia, i lavoratori non
dirigenti continuavano ad essere protetti «da un apparato
sanzionatorio di tipo prevalentemente reintegratorio» in caso di
«licenziamenti disciplinari fattualmente infondati». I dirigenti,
invece, non godono di simile presidio ne' in via ordinaria, ne'
tantomeno nel regime eccezionale della pandemia: di conseguenza,
un'eventuale estensione del "blocco" anche a tale categoria di
lavoratori sarebbe stata «agevolmente eludibile attraverso un
licenziamento disciplinare, per qualunque anche modestissima
infrazione», in modo da «mascherare la vera ragione economica». Anche
di cio' il legislatore avrebbe tenuto conto nel selezionare la platea
di lavoratori da coinvolgere nel "blocco" dei licenziamenti.
In ordine a quanto affermato dalla Sezione rimettente - secondo
cui, ai fini del divieto temporaneo di licenziamento, non si
apprezzerebbe alcuna diversita' tra i licenziamenti collettivi e
quelli individuali - la parte sottolinea che, al contrario, le due
ipotesi si differenziano (oltre che per la diversa procedura
prevista) almeno per tre diversi profili. In primo luogo, i
licenziamenti collettivi, a differenza di quelli individuali,
vieppiu' durante l'emergenza epidemiologica, «producono un allarme
sociale che giustifica l'imposizione in capo alle imprese di un
surplus di sacrificio delle proprie prerogative costituzionali ex
art. 41 co. 1 Cost., compresa quella di non poter licenziare i
dirigenti nell'ambito di una procedura collettiva». In secondo luogo,
vi sarebbe un diverso impatto discendente dalla normativa dell'Unione
europea la quale, «lungi dall'imporre la parificazione fra dirigenti
e non dirigenti in materia di recesso datoriale individuale (non
avendone oltretutto alcuna competenza)», ha invece vietato
differenziazioni tra le due categorie «solo nell'ambito delle
procedure di licenziamento collettivo ai sensi della dir. 98/59/CE».
In terzo luogo, mentre la normativa sui licenziamenti collettivi «non
impone di norma di sindacare giudizialmente il merito delle ragioni
del recesso», il licenziamento individuale del dirigente impone il
vincolo convenzionale della "giustificatezza", sindacabile dal
giudice: sarebbe quindi «perfettamente ragionevole» includere i
dirigenti nel "blocco" dei licenziamenti collettivi ed escluderli,
invece, da quello dei licenziamenti individuali.
Peraltro, sotto una prospettiva «fattuale/economic[a]», che tiene
conto degli importi a titolo di retribuzione lorda, si evidenzia che
un'azienda risparmia di piu' in caso di licenziamento individuale di
un solo dirigente, piuttosto che in caso di licenziamento di dieci
lavoratori non dirigenti.
Pertanto, il rimettente avrebbe dovuto considerare che
l'estensione, maggiore o minore, del "blocco" dei licenziamenti «e'
il frutto di un delicato bilanciamento fra interessi contrastanti di
rango costituzionale che solo il Legislatore puo' operare» e che, in
tale bilanciamento, posizione centrale assume la liberta' di
iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.: parametro,
quest'ultimo, che giustifica «l'area residuale del recesso ad nutum
dei dirigenti».
1.3.- Con atto depositato il 17 settembre 2024 e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che questa
Corte dichiari la questione non fondata.
La difesa statale contesta l'affermazione del giudice a quo
secondo la quale la disposizione censurata non sarebbe suscettibile
di interpretazione costituzionalmente orientata. Il richiamo all'art.
3 della legge n. 604 del 1966, operato dall'art. 14, comma 2, del
d.l. n. 104 del 2020, come convertito, in quanto «enfatizza la
ragione del licenziamento e non i suoi destinatari», avrebbe solo «lo
scopo di individuare la tipologia di licenziamento impedita dalla
normativa emergenziale, con riferimento alla ragione della
intimazione di recesso dal rapporto di lavoro, senza diretto richiamo
alla categoria dei lavoratori cui il medesimo si riferisce». Del
resto, l'esigenza perseguita dal legislatore - quella, di ordine
pubblico, «di attenuazione in via provvisoria delle conseguenze
economiche negative della pandemia» - accomunerebbe «tutte le
categorie di lavoratori, non essendovi ragione per escludere dalla
tutela i dirigenti che sono soggetti piu' esposti in quanto, in caso
di licenziamento, risultano tutelati in misura piu' attenuata
rispetto alle altre categorie di lavoratori». Ne' le ragioni che
giustificano lo speciale regime giuridico del licenziamento
individuale del dirigente, fondate sulla natura fiduciaria del
rapporto di lavoro in esame, potrebbero costituire un ostacolo «di
fronte ad una norma limitativa, come quella censurata, di natura
temporanea».
1.4.- Con deposito del 16 settembre 2024, e' pervenuta, ai sensi
dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'opinione scritta dell'Associazione Comma2 - Lavoro
e' dignita', in veste di amicus curiae, ammessa con decreto
presidenziale in data 13 febbraio 2025.
Dopo aver richiamato le motivazioni del Giudice rimettente e
accennato alla possibilita' di interpretare la disposizione censurata
in modo conforme a Costituzione, l'opinione conclude nel senso
dell'accoglimento della questione ovvero, «quantomeno», nel senso
dell'opportunita' di «interloquire con la CGUE», alla quale andrebbe
rivolto un quesito interpretativo, per conoscere se la disposizione
censurata osti alla piena applicazione dell'art. 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e delle altre norme
internazionali indicate «e, se, dunque, il caso in esame puo'
costituire una discriminazione indiretta non sorretta da
ragionevolezza».
1.5.- Con memoria depositata il 20 maggio 2025, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha svolto ulteriori difese a sostegno della
ritenuta non fondatezza della sollevata questione di legittimita'
costituzionale.
L'esclusione dei dirigenti dalla disciplina limitativa dei
licenziamenti individuali per ragioni oggettive sarebbe ragionevole
alla luce della ratio della normativa emergenziale. La peculiarita'
della posizione dirigenziale, «caratterizzata dall'ineliminabile
vincolo fiduciario e collaborativo con l'imprenditore»,
sopravvivrebbe anche nella situazione emergenziale, e anzi avrebbe
tratti ancor piu' marcati, «donde la ragionevolezza della scelta del
legislatore qui contestata». Quanto all'inclusione dei dirigenti nel
"blocco" dei licenziamenti collettivi, si tratterebbe di una scelta
"indisponibile" per il legislatore nazionale, in ragione del vincolo
derivante dall'ordinamento euro-unitario, di cui alla direttiva
98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi.
In definitiva, la contestata scelta del legislatore si fonderebbe
su di «un corretto bilanciamento [...] frutto dell'esercizio non
irragionevole della discrezionalita' politica spettante al
legislatore in merito alla destinazione delle risorse rispetto ai
fini da raggiungere, non sindacabile se non in caso di superamento
"dei limiti costituzionali di proporzionalita' e adeguatezza", nella
specie non valicati».
1.6.- Anche Angelini Pharma spa, parimenti in data 20 maggio
2025, ha depositato una memoria integrativa, insistendo per la non
fondatezza della questione.
La memoria esamina, in chiave critica, le osservazioni
dell'amicus curiae, evidenziando, in particolare, l'infondatezza
delle ragioni addotte a sostegno della questione pregiudiziale
comunitaria. La materia dei licenziamenti individuali, infatti,
sarebbe estranea al diritto UE, ne' sarebbero rinvenibili norme
euro-unitarie che impongano di trattare allo stesso modo il
licenziamento individuale del dirigente e quello del lavoratore non
dirigente.
Si segnala, infine, che di recente la Corte di cassazione avrebbe
ribadito la specialita' della norma sul "blocco" dei licenziamenti,
escludendone l'applicabilita' in via analogica (con riferimento ai
licenziamenti derivanti dal superamento del periodo di comporto).
2.- Con altra ordinanza del 29 maggio 2024, iscritta al n. 151
del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezione lavoro,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020,
come convertito.
Con tale disposizione si e' stabilito, al comma 1, che, per il
periodo di cinque mesi a decorrere dall'entrata in vigore del
medesimo decreto-legge, «il datore di lavoro, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge
15 luglio 1966, n. 604».
La Sezione rimettente premette di dover decidere sul ricorso
presentato da Gruppo PSC spa contro la sentenza della Corte d'appello
di Roma, sezione lavoro, che ha accolto il gravame presentato da G.
D.G., ex dirigente della societa' licenziato per «soppressione della
posizione lavorativa» («nell'ambito di un processo di
riorganizzazione aziendale, nell'ottica del contenimento dei costi e
di una piu' utile gestione dell'impresa»). In primo grado, il
Tribunale di Roma, sezione lavoro, aveva rigettato il ricorso di G.
D.G. sulla base del tenore letterale dell'art. 46 censurato, che non
si riferisce ai dirigenti nel prescrivere il "blocco" dei
licenziamenti. La Corte d'appello ha, invece, ritenuto la norma
applicabile anche a questi ultimi «all'esito di un'interpretazione
costituzionalmente orientata».
Anche in questo caso, la Sezione rimettente premette che non e'
controverso, tra le parti, ne' che il lavoratore sia stato
formalmente licenziato per una ragione economico-organizzativa, ne'
che la societa' datrice di lavoro non abbia per lui fruito dei
trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
In punto di interpretazione della disposizione censurata, la
Sezione rimettente - analogamente a quanto ritenuto dall'ordinanza
iscritta al n. 150 reg. ord. del 2024 - sposa la tesi per cui il
rinvio all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 esprimerebbe la
volonta' del legislatore di escludere i dirigenti dal "blocco" dei
licenziamenti, mantenendoli nel tradizionale regime del recesso ad
nutum. Infatti, l'espressione «ai sensi», che si rinviene nella
disposizione censurata, «e' riferita alla nozione di recesso per
"giustificato motivo oggettivo", che assume giuridica rilevanza
soltanto in tema di rapporti di lavoro subordinato non dirigenziali».
Viene quindi richiamata la diversita' del regime del licenziamento
collettivo, di cui alla legge n. 223 del 1991, riguardante anche i
dirigenti: pertanto, il relativo "blocco", stabilito dal primo
periodo della disposizione censurata, «riguarda certamente anche i
dirigenti, perche' anche a costoro trova applicazione la legge 23
luglio 1991, n. 223».
Ritenuta non praticabile una lettura costituzionalmente orientata
della disposizione censurata, in considerazione del suo tenore
univoco, vengono esposti i dubbi di illegittimita' costituzionale
secondo le medesime argomentazioni dell'ordinanza di rimessione in
precedenza esaminata. Si denunzia, quindi, l'esistenza di una «vera e
propria asimmetria di tutela», in quanto, mentre per i lavoratori non
dirigenti e' stata prevista una protezione "globale" (derivante dal
"blocco" sia dei licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo, sia di quelli collettivi), «per i dipendenti dirigenti la
tutela e' soltanto parziale, in quanto il divieto investe solo i
licenziamenti collettivi». Verrebbe dunque penalizzata la «logica
della solidarieta' collettiva» che - come sottolineato anche da
questa Corte (sono citate le sentenze n. 213 e n. 198 del 2021) - ha
caratterizzato la legislazione dell'emergenza pandemica.
2.1.- Con atto depositato il 6 settembre 2024, si e' costituito,
nel giudizio dinanzi a questa Corte, G. D.G., resistente nel giudizio
principale, aderendo ai dubbi di illegittimita' costituzionale fatti
propri dall'ordinanza di rimessione.
Nel ricordare che la disciplina del blocco dei licenziamenti e'
stata «prorogata» dall'art. 14 del d.l. n. 104 del 2020, come
convertito, si evidenzia che, secondo il messaggio dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) del 26 novembre 2020, n.
4464 (Articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.
Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo
aziendale e accesso all'indennita' NASpI) anche i dirigenti, che
abbiano aderito agli accordi collettivi aziendali richiamati
dall'indicata disposizione (art. 14, comma 3) al fine di integrare
una fattispecie di eccezione al "blocco" stesso, possono accedere
all'indennita' di disoccupazione denominata "NASpI". Tale previsione
comproverebbe che il "blocco" dei licenziamenti produce effetto anche
nei confronti dei dirigenti.
2.2.- Nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' altresi'
costituita la societa' Gruppo PSC spa, ricorrente nel giudizio
principale, concludendo per la non fondatezza della questione di
legittimita' costituzionale.
La parte preliminarmente osserva che «la lettera della norma e'
incontrovertibilmente chiara nell'escludere la categoria dirigenziale
dal novero dei soggetti rientranti nella disciplina del c.d. blocco
dei licenziamenti individuali di carattere economico».
Tanto premesso, a giudizio della parte un'eventuale decisione di
accoglimento della questione porrebbe «serissimi dubbi di tenuta del
sistema» e finirebbe per «travolgere anche le divergenze che
sussistono oggi tra la disciplina ordinaria in tema di licenziamenti
collettivi e individuali». Sul punto, si osserva che le due
fattispecie di licenziamento «non appaiono comparabili, per diverse
ragioni», a cominciare dal fatto che, per i dirigenti, l'estensione
dell'applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi
(intervenuta a seguito delle previsioni del diritto UE, di cui alla
direttiva 1998/59/CE) «ha interessato gli aspetti procedurali e non
anche quelli sostanziali». Di conseguenza, la disciplina sul
licenziamento collettivo dei dirigenti manterrebbe tuttora
«un'ontologica» differenza rispetto sia a quella sul licenziamento
collettivo dei dipendenti, sia a quella sul licenziamento individuale
degli stessi dirigenti. In tale quadro, il coinvolgimento del
personale dirigenziale nel "blocco" dei licenziamenti collettivi
sarebbe dovuto «alla circostanza che dal punto di vista procedurale
non possa farsi differenziazione alcuna tra dipendenti e dirigenti,
pena la violazione del diritto comunitario». L'asimmetria lamentata
dal giudice rimettente, dunque, sarebbe in tal modo spiegata, posto
che il legislatore ha prescelto soluzioni diverse per «situazioni
giuridicamente non comparabili in quanto riferite a fattispecie
differenti».
Del resto, il legislatore non avrebbe potuto ignorare che, «anche
dal punto di vista sociale, l'impatto dei licenziamenti collettivi e'
ben diverso da quelli individuali». Di conseguenza, l'approntamento
di «tutele "graduali"», che sanciscono per i dirigenti solo il
divieto dei licenziamenti collettivi («ritenuto irrinunciabile per la
tutela delle finalita' d'ordine pubblico perseguite»), si
spiegherebbe nell'ottica di un «bilanciamento in chiave
costituzionale» alla luce della liberta' di iniziativa economica di
cui gode la parte datoriale ai sensi dell'art. 41 Cost.: anziche'
«proibire qualsiasi scelta in ordine alla categoria dirigenziale»,
approccio che «sarebbe stato certamente irragionevole», si e'
pertanto stabilito di precludere "soltanto" le procedure di
licenziamento collettivo.
Diversamente, si sarebbe intrapresa una strada «in evidente
contrasto con l'art. 41 Cost.» perche' si sarebbe limitata, in modo
eccessivo, la liberta' di iniziativa economica di parte datoriale,
«facendo ricadere su quest'ultima l'onere di una misura
sostanzialmente "assistenziale", qual e' il blocco dei licenziamenti,
stante la - incontestabile - inapplicabilita' degli ammortizzatori
sociali alla categoria dirigenziale».
Pertanto, a giudizio della parte, i dubbi di illegittimita'
costituzionale prospettati dalla Sezione rimettente invaderebbero il
«terreno del giudizio di opportunita' sulla politica legislativa,
lasciando prefigurare una potenziale compromissione della
discrezionalita' del legislatore», la cui scelta, «prima ancora che
insindacabile», risulterebbe nella specie «pienamente coerente e
ragionevole nel quadro delineato dalla carta Costituzionale».
Si sottolinea ancora che la legittimita' del "blocco" dei
licenziamenti per il personale dirigenziale sarebbe
«indissolubilmente legata alla circostanza che il relativo onere e'
posto a carico della fiscalita' generale tramite l'estensione
generalizzata degli ammortizzatori sociali a "costo zero" per tutti i
datori di lavoro».
2.3.- Con atto depositato il 17 settembre 2024, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e' intervenuto anche nel giudizio iscritto al
n. 151 reg. ord. del 2024, insistendo - con i medesimi argomenti
spesi in relazione al giudizio incidentale gia' esaminato - per la
non fondatezza della questione.
2.4.- L'Associazione Comma2 - Lavoro e' dignita', in qualita' di
amicus curiae, ha fatto pervenire anche nel giudizio in esame
un'opinione scritta, corredata da osservazioni e argomenti
corrispondenti a quelli spesi nel giudizio di cui si e' dianzi
riferito.
Anche questa opinione, cosi' come quella presentata in relazione
al procedimento originato dalla ordinanza iscritta al n. 150 reg.
ord. del 2024, e' stata ammessa con decreto presidenziale in data 13
febbraio 2025.
2.5.- In data 22 gennaio 2025 Gruppo PSC spa ha depositato una
nota con la quale si da' conto che le parti del processo principale
«hanno raggiunto e formalizzato un accordo attraverso il quale hanno
definitivamente posto termine alla lite tra loro insorta». La nota
aggiunge che, in data 18 dicembre 2024, e' stato depositato, presso
la Corte di cassazione, un «Atto di rinuncia al ricorso per
cassazione e contestuale accettazione del controricorrente», con il
quale «le parti hanno dato atto della rinuncia al giudizio,
chiedendone l'estinzione». Si rende quindi noto che entrambe le parti
«non hanno interesse alla prosecuzione dell'odierno procedimento di
costituzionalita'».
3.- Con ordinanza del 27 gennaio 2025, iscritta al n. 38 del
registro ordinanze 2025, la Corte d'appello di Catania, sezione
lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia
e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La disposizione censurata stabilisce che, fino alla data del 31
gennaio 2021, «resta, altresi', preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge».
Il giudice rimettente riferisce che la controversia sottoposta al
suo esame e' sorta a seguito del licenziamento, da parte del datore
di lavoro Sidra spa, di O. D.G., al tempo direttore generale, «con
motivazione attinente a ragioni di riorganizzazione e
razionalizzazione della struttura aziendale». Il licenziamento era
stato impugnato dall'interessato dinanzi al Tribunale ordinario di
Catania, sezione lavoro, per nullita', in quanto intimato, in data 18
gennaio 2021, in costanza del cosiddetto "blocco" dei licenziamenti.
Il giudice di primo grado aveva rigettato l'impugnativa, ritenendo
non applicabile alla categoria dei dirigenti la disciplina prevista
dall'art. 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, e
considerando il recesso «assistito dal carattere della
giustificatezza, come dimostrato dalla motivazione contenuta nella
lettera di licenziamento». Ancora, il Tribunale aveva ritenuto
infondati i dubbi di illegittimita' costituzionale prospettati, in
giudizio, dal lavoratore.
La Sezione rimettente, affermata la rilevanza della questione,
richiama i passaggi fondamentali delle due ordinanze di rimessione
della Corte di cassazione (sulle quali si e' gia' riferito),
condividendone il contenuto. Evidenzia, quindi, il «palese difetto di
"simmetria"» che - analogamente alle disposizioni censurate dalla
Corte di cassazione - affliggerebbe la previsione denunciata, la
quale, al comma 9, reitera il "blocco" dei licenziamenti collettivi
(che riguarda anche i dirigenti) e invece, al comma 10, esclude il
personale dirigenziale dal "blocco" dei licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo. Sulla premessa che «non si apprezza
alcuna differenza fra licenziamento collettivo e quello individuale»
e che anzi «"il sacrificio" imposto da tale divieto al datore di
lavoro e' sicuramente piu' gravoso nel caso di sussistenza dei
presupposti giustificativi del licenziamento collettivo piuttosto che
in quello di licenziamento individuale del singolo dirigente», il
rimettente conclude nel senso di ritenere integrata la violazione
dell'art. 3 Cost. nella parte in cui la disposizione censurata «non
prevede il divieto temporaneo di procedere al licenziamento
individuale del dirigente per ragioni oggettive».
4.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile e, comunque,
non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalla Corte d'appello di Catania.
Anzitutto, la questione sarebbe inammissibile «in relazione alla
sua rilevanza, atteso che il giudice [...] non ha assolto all'onere
processuale di fornire adeguata motivazione delle ragioni che
impediscono di pervenire in via interpretativa alla soluzione
ritenuta costituzionalmente corretta». Sarebbe, infatti, possibile,
secondo la difesa statale, «un'interpretazione costituzionalmente
orientata della norma impugnata», posto che la formulazione letterale
di quest'ultima «non ha incluso espressamente la categoria dei
dirigenti tra i [suoi] destinatari». Il richiamo, contenuto nel
censurato art. 12 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, alla
facolta' di recesso di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966
andrebbe infatti riferito «alla ragione posta a fondamento del
recesso, e non a delimitare l'ambito soggettivo di applicazione del
divieto». L'intento del legislatore, insomma, sarebbe stato quello di
«vietare i licenziamenti economici indiscriminatamente, senza alcun
richiamo a specifiche categorie di lavoratori». Tale interpretazione
sarebbe sostenuta da diverse ragioni, legate sia alla «tecnica
normativa» impiegata (che sarebbe stata «soggettiva» e non
«tipologica» qualora il legislatore avesse inteso ampliare l'ambito
soggettivo del divieto), sia alla nozione di «giustificato motivo
oggettivo» di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 (che si
discosterebbe, quanto all'«essenza», da quella di «giustificatezza
oggettiva» valida per i dirigenti), sia alla ratio perseguita dal
legislatore (consistente nell'«evitare in via provvisoria che le
conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione
immediata di posti di lavoro»), sia infine alla circostanza che,
quanto ai licenziamenti collettivi, la medesima disposizione protegge
anche i dirigenti, cio' che confermerebbe che il "blocco" e'
improntato al criterio della esclusione dei dirigenti per le
peculiari caratteristiche della relativa categoria.
Nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata, posto che
«[i]l dato testuale della norma e' chiaro e non discriminatorio». Si
ribadisce che il legislatore, mediante il richiamo all'art. 3 della
legge n. 604 del 1966, avrebbe solo inteso selezionare per tipologia
i licenziamenti, circoscrivendoli «a quelli supportati da motivi di
ordine cd economico [...], per escludervi di contro quelli relativi
ai comportamenti illegittimi del lavoratore», senza con cio' voler
individuare o delimitare la categoria dei lavoratori interessati.
L'esigenza, di ordine pubblico, di attenuare provvisoriamente le
conseguenze economiche negative della pandemia riguarderebbe, del
resto, «tutte le categorie di lavoratori, non essendovi ragione per
escludere dalla tutela i dirigenti che sono soggetti piu' esposti».
Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione, sezione lavoro, e la Corte d'appello
di Catania, sezione lavoro, con tre ordinanze di analogo tenore,
sollevano, in riferimento all'art. 3 Cost., questioni di legittimita'
costituzionale delle disposizioni che, nel corso dell'anno 2020,
avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il datore di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo'
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, non hanno esteso tale
disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di
dirigenti.
Nel dettaglio, con la questione iscritta al n. 151 reg. ord. del
2024, la Corte di cassazione, sezione lavoro, censura l'art. 46 del
d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che costituisce, in ordine di
tempo, la prima delle disposizioni con le quali, nel contesto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' stato introdotto il
cosiddetto "blocco" dei licenziamenti, valido per cinque mesi a
decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge (17 marzo
2020). La medesima Corte, con la questione iscritta al n. 150 reg.
ord. del 2024, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito, che ha mantenuto
ferma la suddetta preclusione per i datori di lavoro, a partire dal
15 agosto 2020 in avanti. La Corte d'appello di Catania, infine,
solleva questione di legittimita' costituzionale (con ordinanza
iscritta al n. 38 reg. ord. del 2025) dell'art. 12, comma 10, del
d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che ha a sua volta confermato
la preclusione fino alla data del 31 gennaio 2021.
I tre giudizi a quibus hanno a oggetto altrettante domande di
annullamento e di reintegra di lavoratori, inquadrati come dirigenti,
nelle rispettive aziende datrici di lavoro, ai quali e' stato
intimato il licenziamento individuale per ragioni inerenti al
ridimensionamento del personale e alla riorganizzazione aziendale.
Aspetto controverso tra le parti, in tutti e tre i giudizi
principali, e' se la preclusione dei recessi individuali, per come
imposta e reiterata dalle menzionate disposizioni, sia applicabile, o
meno, anche ai lavoratori che rivestono qualifica dirigenziale. In
proposito, i giudici rimettenti affermano di non poter addivenire a
un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni
censurate, atteso l'inequivoco tenore letterale delle stesse, che
richiama un istituto - il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - non
applicabile ai dirigenti per i quali vige il regime del recesso ad
nutum di cui all'art. 2118 cod. civ. La conseguente esclusione di
questi lavoratori dall'ambito soggettivo del "blocco" dei
licenziamenti individuali contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto il
profilo della violazione del principio di ragionevolezza.
L'attenzione dei rimettenti si focalizza sul regime dei
licenziamenti collettivi e delle connesse garanzie, regime che, ai
sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991 (come modificato
dall'art. 16 della legge n. 161 del 2014), e' stato esteso in favore
dei lavoratori dirigenti. Posto che la preclusione dei licenziamenti
collettivi, parimenti introdotta dalle medesime fonti emergenziali in
esame, si riferisce anche ai dirigenti, che sono invece rimasti
esclusi dal "blocco" dei licenziamenti individuali (intimati per
motivi economici), ne deriverebbe, per costoro, una disciplina
emergenziale affetta da una «lacuna normativa» e connotata da un
«difetto di simmetria» e, percio', irragionevole, apparendo «del
tutto eclettica» (cosi' le ordinanze iscritte al n. 150 e al n. 151
reg. ord. del 2024) la scelta del legislatore di escludere i
dirigenti - pur coinvolti nel "blocco" dei licenziamenti collettivi -
dal divieto di quelli individuali «per ragioni del pari oggettive»
(cosi' l'ordinanza iscritta al n. 150 reg. ord. del 2024). Se nel
bilanciamento con i contrapposti interessi e' stata ritenuta
sacrificabile la facolta' del recesso collettivo del datore, «a
maggior ragione» si sarebbe dovuta sacrificare quella di recesso
individuale, perche' «nel piu' sta il meno» (cosi', ancora, le
ordinanze iscritte al n. 150 e al n. 151 reg. ord. del 2024).
2.- In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei tre
giudizi, che hanno a oggetto la medesima sostanziale disposizione di
legge, sia pure nelle varie declinazioni temporali succedutesi nel
tempo, e che fanno valere argomenti e parametro coincidenti (ex
plurimis, di recente, sentenza n. 220 del 2023), con identico petitum
rivolto a questa Corte (sentenze n. 171 del 2024 e n. 186 del 2020).
3.- Ancora in via preliminare, occorre valutare la sorte del
giudizio iscritto al n. 151 reg. ord. 2024, in riferimento al quale
l'azienda privata Gruppo PSC spa, ricorrente nel giudizio principale,
ha reso nota l'avvenuta formalizzazione di un accordo tra le parti.
In tal modo, come riferito dalla parte, e' stato «definitivamente
posto termine alla lite», con conseguente deposito, nel giudizio
principale, di un atto di rinuncia al ricorso per cassazione
corredato da contestuale accettazione della controparte.
Tale evento, tuttavia, non e' in grado di incidere sul presente
giudizio.
Secondo quanto stabilisce l'art. 21 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, le sorti del procedimento
principale, in linea di principio, non producono effetti sul giudizio
incidentale (tra le tante, sentenza n. 244 del 2020). Quest'ultimo,
infatti, in ossequio al principio di autonomia, piu' volte affermato
da questa Corte, non risente delle vicende di fatto successive
all'ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel
processo principale. La costante giurisprudenza costituzionale
afferma, pertanto, che la rilevanza della questione deve essere
valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento del
provvedimento di rimessione, «senza che assumano rilievo eventi
sopravvenuti (sentenze n. 244 e n. 85 del 2020), quand'anche
costituiti dall'estinzione del giudizio principale per effetto di
rinuncia da parte dei ricorrenti (ordinanza n. 96 del 2018)» (cosi',
ex plurimis, sentenza n. 270 del 2020, da ultimo richiamata dalla
sentenza n. 120 del 2024).
4.- Con riferimento al solo giudizio iscritto al n. 38 reg. ord.
del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha preliminarmente
eccepito l'inammissibilita' della questione «in relazione alla sua
rilevanza, atteso che il giudice [...] non ha assolto all'onere
processuale di fornire adeguata motivazione delle ragioni che
impediscono di pervenire in via interpretativa alla soluzione
ritenuta costituzionalmente corretta». Sarebbe, infatti, possibile
«un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma
impugnata» (l'art. 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come
convertito), posto che la formulazione letterale di quest'ultima «non
ha incluso espressamente la categoria dei dirigenti tra i [suoi]
destinatari».
4.1.- L'eccezione non e' fondata.
L'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Catania ha
preliminarmente esaminato la possibilita' di attribuire alla
disposizione censurata un significato compatibile con la
Costituzione. Nel richiamare le conclusioni cui era gia' giunta la
sezione lavoro della Corte di cassazione con le altre due ordinanze
di rimessione, essa ha escluso la praticabilita' di tale soluzione
alla luce del dato letterale costituito dal richiamo, operato dalla
disposizione censurata, all'art. 3 della legge n. 604 del 1966.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «quando il
giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore della
disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne
impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione, la verifica
delle relative soluzioni ermeneutiche non attiene al piano
dell'ammissibilita', ed e' piuttosto una valutazione che riguarda il
merito delle questioni (cosi', ex multis, sentenze n. 50 e n. 118 del
2020 e n. 133 del 2019)» (sentenza n. 150 del 2022).
5.- La disamina del merito delle odierne questioni non puo',
peraltro, prescindere proprio dalla pregiudiziale interpretazione
delle disposizioni censurate, necessaria per verificare la
correttezza del presupposto ermeneutico dal quale muovono le
ordinanze di rimessione, cioe' la non applicabilita' ai dirigenti del
divieto dei licenziamenti.
5.1.- A tale fine e' opportuno un breve inquadramento del
contesto in cui si collocano le tre disposizioni, con le quali, a
partire dall'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
stata introdotta, e poi immediatamente reiterata, la temporanea
preclusione, per i datori di lavoro, della facolta' di recesso
individuale per giustificato motivo oggettivo.
La misura cosi' imposta, «ispirata dalla specifica ratio di
tutela dei lavoratori dalle conseguenze negative sull'occupazione
derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attivita' produttiva
conseguente all'emergenza COVID 19» (Corte di cassazione, sezione
lavoro, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11429), si connota, a un tempo,
per la natura eccezionale e per l'applicazione tendenzialmente
generalizzata. Essa, infatti, consiste in una deroga alle ordinarie
facolta' datoriali di recesso dal rapporto di lavoro e, dal punto di
vista soggettivo, prescinde dalle dimensioni dell'impresa, in quanto
vincola tutti i datori di lavoro «indipendentemente dal numero dei
dipendenti». In relazione a determinate ipotesi, peraltro, la platea
soggettiva dei datori di lavoro (nonche' dei lavoratori) e' stata
parzialmente circoscritta, secondo quanto previsto a partire
dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, come convertito.
La generalizzata applicazione della misura in esame ha
caratterizzato anche il versante oggettivo, ossia la tipologia di
recesso che e' stata preclusa. Come ampiamente messo in luce dalle
ordinanze di rimessione, il "blocco" dei licenziamenti ha infatti
interessato l'intero panorama dei licenziamenti economici, sia di
natura collettiva che individuale. Accanto alle disposizioni che -
come quelle in questa sede censurate - hanno declinato il divieto
richiamando il «giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo
3, della legge 15 luglio 1966, n. 604», che detta la disciplina dei
licenziamenti individuali, il legislatore ne ha introdotte altre, con
le quali si e' «precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli
4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223» (cosi', ad esempio, la
formulazione dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, come
convertito), con chiaro rimando, dunque, ai licenziamenti collettivi.
Peraltro, alla misura eccezionale del "blocco" temporaneo dei
licenziamenti, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia
collettivi, il legislatore ha sempre accompagnato la previsione di
misure di sostegno economico in favore delle imprese, calibrandole
variamente nel succedersi delle fonti emergenziali.
In tal senso, sono state introdotte previsioni speciali in
materia di integrazione salariale, usufruibile con causale «emergenza
COVID-19» per periodi limitati, ma via via reiterati nel corso dei
mesi, cui sono state quasi sempre aggiunte altre e diverse tipologie
di aiuto, sostanzialmente riconducibili a sgravi previdenziali e/o
fiscali in favore delle imprese. E' il caso di sottolineare che le
previsioni di integrazione salariale, corredate dalla predetta
causale, sono state modellate sulla disciplina generale della cassa
integrazione guadagni (CIG) ordinaria, di cui al d.lgs. n. 148 del
2015.
Anche in questo particolare settore puo' dunque dirsi che il
legislatore - come questa Corte non ha mancato di osservare con
riferimento ad altre misure emergenziali messe in atto nel medesimo
frangente storico - si e' mosso secondo la «logica della solidarieta'
collettiva», impiegando «consistenti risorse economiche» con
l'obiettivo di fronteggiare «l'arresto di fatto di numerose attivita'
economiche [e la] conseguente difficolta' di ampi strati della
popolazione» (sentenza n. 213 del 2021).
5.2.- Nel descritto contesto, il problema interpretativo
dell'estensione dei divieti di licenziamento anche ai lavoratori con
qualifica dirigenziale, non espressamente menzionati dalle norme, ha
trovato divergenti soluzioni nelle prime pronunce della
giurisprudenza di merito.
Secondo un primo orientamento, le norme in esame potrebbero
prestarsi a una lettura costituzionalmente orientata, tale da
ricomprendere, nel divieto imposto ai datori di lavoro, anche i
licenziamenti individuali dei dirigenti motivati da ragioni
economiche. Il richiamo all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, in
questa prospettiva, sarebbe da intendere come volto a identificare
solo la tipologia di licenziamento investito dalla preclusione e non
anche la platea dei lavoratori che ne beneficiano. A supporto di
questa tesi e' stato anche osservato che i dirigenti sono comunque
garantiti dalla "giustificatezza" della ragione oggettiva di
licenziamento, secondo quanto comunemente stabilisce la disciplina di
fonte collettiva che ne regola il rapporto di lavoro. Tale
"giustificatezza" «e' in rapporto di continenza rispetto al meno
ampio giustificato motivo oggettivo», ragione per la quale
l'esclusione dei dirigenti dal "blocco" risulterebbe «incoerente» (in
tal senso, Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, sentenza 10
novembre 2021; nello stesso senso, Tribunale di Roma, sezione terza
lavoro, ordinanze 16 ottobre 2021 e 26 febbraio 2021).
Secondo altro orientamento, la riferita interpretazione non
sarebbe praticabile a causa della portata letterale delle
disposizioni, che si riferiscono inequivocabilmente ai soli
licenziamenti individuali per motivi oggettivi di cui all'art. 3
della legge n. 604 del 1966, ossia a quelli che riguardano i
lavoratori privi della qualifica dirigenziale (in tal senso, ex
aliis, Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza 25 ottobre 2022,
n. 8722). Si e' anche sottolineato che le disposizioni in esame hanno
dato vita a una «norma eccezionale, come tale di stretta
interpretazione», e che il loro dato letterale, volto a escludere la
figura del dirigente dal blocco dei licenziamenti, appare «coerente
con la ratio che sorregge l'emergenziale divieto di recesso, [...]
insuscettibile di censure in punto di disparita' di trattamento fra
diverse categorie di lavoratori subordinati», facendosi altresi'
notare «la fondamentale differenza della previsione, per le altre
categorie, della percezione della c.d. "Cassa Covid", che non spetta
ai dirigenti: includendo costoro nel "blocco" si finirebbe, infatti,
irragionevolmente, con l'addossare sulla sola parte datoriale, e
integralmente, il costo collegato alla moratoria dei licenziamenti»
(Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, sentenza 24 gennaio
2023, n. 25).
La giurisprudenza di legittimita' risulta essersi pronunciata,
per la prima volta, proprio con le due odierne ordinanze di
rimessione. Queste, in modo non implausibile, hanno sposato la tesi
della non estensibilita' ai dirigenti del "blocco" dei licenziamenti,
evidenziando che l'istituto del recesso per giustificato motivo
oggettivo, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, non e'
giuridicamente riferibile ai lavoratori aventi tale qualifica. Cio',
del resto, e' coerente con il costante orientamento della stessa
giurisprudenza di legittimita', secondo il quale il rapporto di
lavoro del dirigente non e' assoggettato alle norme limitative dei
licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604
del 1966, come deriva dalla previsione dell'art. 10 della medesima
legge che ne delimita l'ambito di applicazione soggettivo nei
confronti dei lavoratori aventi la qualifica di impiegato e di
operaio, ai sensi dell'art. 2095 cod. civ. In tale quadro, la nozione
di "giustificatezza" del licenziamento del lavoratore avente
qualifica dirigenziale, derivante dalla contrattazione collettiva di
settore, non coincide con quella di giustificato motivo contemplata
dalla legge n. 604 del 1966 (in tal senso, ex plurimis, Corte di
cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6540).
Successivamente alle due ordinanze di rimessione, la Corte di
cassazione ha ribadito la tesi che esclude l'estensione ai dirigenti
del divieto dei licenziamenti vigente nel periodo della pandemia,
avviandosi ormai verso il consolidamento di questo indirizzo (sezione
lavoro, sentenza 14 ottobre 2024, n. 26634, e ordinanza n. 11429 del
2025).
Deve dunque concludersi che, allo stato attuale della riflessione
giurisprudenziale, la quale va affermandosi quale diritto vivente, il
divieto dei licenziamenti imposto dalla normativa emergenziale del
periodo pandemico, in quanto eccezione agli ordinari poteri di
recesso di cui gode la parte datoriale, non puo' essere esteso oltre
il perimetro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale
delle norme. Queste si riferiscono espressamente ai soli lavoratori
assoggettati alla disciplina del recesso individuale per motivi
oggettivi di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, dalla quale
e' per definizione esclusa, secondo le previsioni dell'art. 10 della
medesima legge, la categoria dei lavoratori dirigenti.
6.- Cio' posto, le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate non sono fondate.
6.1.- Le tre ordinanze di rimessione revocano in dubbio la
legittimita' costituzionale delle disposizioni sul "blocco" dei
licenziamenti lungo un profilo interno alla categoria dirigenziale,
che si assume ingiustificatamente differenziata a seconda che si
tratti di licenziamento collettivo (precluso dalle norme di cui si
tratta), ovvero di licenziamento individuale per ragioni oggettive
(non intaccato dai divieti e, dunque, rimasto praticabile pure
durante il periodo emergenziale).
La valutazione cui e' chiamata questa Corte deve, dunque,
esclusivamente focalizzarsi sulla nozione legale di «dirigente»,
quale prestatore di lavoro subordinato che la legge distingue
rispetto alle categorie dei quadri, impiegati e operai (art. 2095
cod. civ.). Cio' non toglie che la contrattazione collettiva possa
riconoscere la qualifica di dirigente anche al di la' della nozione
legale. E parimenti il datore di lavoro puo' attribuire tale
qualifica come trattamento di miglior favore.
Questa Corte ha costantemente sottolineato che il dirigente, pur
rientrando, per espressa previsione del codice civile, tra i
lavoratori subordinati, non e' comparabile alle altre categorie,
rispetto alle quali si caratterizza «per alcune significative
diversita'» (sentenza n. 228 del 2001; nello stesso senso, in
precedenza, anche sentenze n. 180 del 1987, n. 101 del 1975 e n. 121
del 1972). Viene in rilievo, infatti, il particolare status del
dirigente, che la giurisprudenza costituzionale non ha esitato a
definire «un vero e proprio alter ego dell'imprenditore», in virtu'
sia dell'autonomia e della discrezionalita' che connotano le sue
decisioni, sia dei suoi poteri, anche rappresentativi, idonei «ad
influenzare l'andamento e la vita dell'azienda o del settore cui e'
preposto, tanto al suo interno quanto nei rapporti con i terzi»
(sentenza n. 309 del 1992). La «piena fiducia» dell'imprenditore, di
cui questo lavoratore deve godere, giustifica l'iscrizione del
rapporto di lavoro del dirigente «nell'area della libera
recedibilita'», salva naturalmente «la stabilita' relativa che e'
prevista dal contratto collettivo di categoria, il quale varia da
impresa ad impresa», e salva altresi' «la tutela che si deve
riconoscere ex lege contro fatti che ledono la sua dignita' di uomo e
di lavoratore» (ancora, sentenza n. 309 del 1992).
6.2.- Muovendo da tali premesse, questa Corte ha piu' volte
affermato che non contrasta con l'art. 3 Cost. l'esclusione dei
dirigenti dall'applicazione della generale disciplina legislativa sui
licenziamenti individuali, «compresa la regola della necessaria
giustificazione del licenziamento (sentenze n. 228 del 2001, n. 309
del 1992 e n. 121 del 1972; ordinanza n. 404 del 1992; le ultime due
pronunce riguardano, in particolare, l'art. 10 della legge n. 604 del
1966, che esclude i dirigenti dall'applicazione, tra l'altro,
dell'art. 1 di tale legge, cioe' della disposizione che richiede
l'esistenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo" di
licenziamento)» (sentenza n. 194 del 2018). Il licenziamento del
dirigente, pertanto, «non e' da considerarsi alla stregua di quello
degli altri lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare
nell'area della completa discrezionalita' dell'imprenditore»
(sentenza n. 228 del 2001).
6.3.- I tratti differenziali cosi' evidenziati, tuttavia, non
escludono che il legislatore, nel discrezionale perseguimento di
obiettivi di protezione ritenuti comuni a tutti i lavoratori, renda
applicabili anche ai dirigenti determinati istituti, sorti a tutela
delle altre categorie. E' quanto avvenuto con la disciplina dei
licenziamenti collettivi, che e' stata estesa ai dirigenti per
effetto della legge n. 161 del 2014 (art. 24, commi 1 e 1-quinquies,
della legge n. 223 del 1991), anche per soddisfare esigenze di
allineamento con la corrispondente normativa dell'Unione europea, di
cui alla direttiva 98/59/CE.
Pur se previste in analogo contesto di natura "economica" («id
est, per ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento»:
sentenza n. 7 del 2024), invece, le garanzie che assistono i
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui
all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, continuano a proteggere i
soli lavoratori non dirigenti, gli unici ricompresi nell'ambito
applicativo della legge n. 604 del 1966 in base al suo art. 10.
6.4.- E' dunque questo lo scenario che va considerato nella
decisione delle odierne questioni di legittimita' costituzionale.
Questa Corte e' chiamata a scrutinare la differenziazione, che si
assume irragionevole nel contesto emergenziale della pandemia, tra
due situazioni le quali, per essere entrambe connotate dalla natura
economica delle ragioni che le accompagnano, appaiono ai rimettenti
assimilabili: da una parte, vi sono i dirigenti che sarebbero stati
coinvolti in procedure collettive di licenziamento (i quali
mantengono il posto di lavoro); dall'altra, quelli cui viene intimato
un licenziamento individuale per ragioni economiche (i quali, per il
solo fatto di essere coinvolti in tale alternativa tipologia di
recesso, finiscono per perdere il posto di lavoro).
Non viene invece in rilievo, per le presenti questioni, il
profilo del differente trattamento, quanto al "blocco" dei
licenziamenti individuali per ragioni oggettive, tra la categoria dei
dirigenti (che e' stata esclusa dal "blocco" di questa tipologia di
licenziamenti), da un lato, e le altre categorie di lavoratori
(quadri, impiegati e operai, viceversa inclusi nel "blocco"),
dall'altro lato. E' dunque inconferente, ai fini del decidere, la
questione pregiudiziale che l'amicus curiae ha prospettato, impostata
lungo i binari della «discriminazione indiretta non sorretta da
ragione obbiettiva» ma, unicamente, nella prospettiva del confronto
tra i lavoratori dirigenti e i lavoratori non dirigenti.
6.5.- Sin da tempo risalente, questa Corte ha affermato che il
legislatore «puo' ben stabilire, nell'esercizio della sua valutazione
politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del
lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui
sussistano motivi che lo giustifichino», sempre che si tratti di
ragioni che trovano «valido riscontro nella realta' sociale e nella
Costituzione» (sentenza n. 27 del 1969).
Diverse considerazioni fanno ritenere, nei casi oggi al vaglio di
questa Corte, che la misura del divieto dei licenziamenti, cosi' come
introdotta e piu' volte reiterata durante il periodo dell'emergenza
sanitaria da COVID-19, sia sorretta da valide ragioni atte a
giustificare sul piano costituzionale il trattamento differenziato
riservato alla categoria dei dirigenti.
6.6.- Occorre anzitutto sottolineare che le norme emergenziali
oggetto di censura ricalcano, quanto ai dirigenti, i medesimi confini
applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti (collettivi e
individuali per motivo oggettivo), come, del resto, rilevato dagli
stessi rimettenti. Anche la disciplina ordinaria risulta infatti
caratterizzata dalla medesima "asimmetria" che i rimettenti
denunciano, in quanto le garanzie apprestate dalla legge nel caso dei
licenziamenti individuali dovuti a motivi "economici", di cui alla
legge n. 604 del 1966, non sono applicabili ai dirigenti, mentre
quelle che assistono i licenziamenti collettivi proteggono
pacificamente, dopo la legge n. 161 del 2014, anche questa categoria
di lavoratori.
La corrispondenza tra i due assetti - quello ordinario e quello
emergenziale, accomunati da analoga "asimmetria" - conferisce, gia'
di per se', coerenza e ragione giustificativa alla scelta operata dal
legislatore del periodo pandemico, vieppiu' considerando che la sua
discrezionalita', «nel disegnare misure di contrasto della pandemia,
bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, e' piu' ampia
che in condizioni ordinarie» (sentenza n. 213 del 2021).
Questa Corte ha rilevato che, nella situazione di emergenza
sanitaria, «[i]l dovere di solidarieta' sociale, nella sua dimensione
orizzontale, puo' anche portare, in circostanze particolari, al
temporaneo sacrificio di alcuni [...] a beneficio di altri
maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un
criterio a maglie larghe» (sentenza n. 128 del 2021). E' proprio
sulla base del «metro di questa maggiormente estesa discrezionalita'»
(sentenza n. 213 del 2021) che, al pari delle altre misure
emergenziali gia' scrutinate da questa Corte, va valutata anche
quella del "blocco" dei licenziamenti, che ha differenziato i
dirigenti a seconda della tipologia (collettiva, ovvero individuale)
del recesso per ragioni "economiche".
Come la legge ha differenziato, in modo non irragionevole, il
regime ordinario del licenziamento dei dirigenti per motivi
"economici", a seconda che si tratti di recesso individuale ovvero
collettivo, a maggior ragione, nel particolare contesto
dell'emergenza epidemiologica, il legislatore e' coerentemente
intervenuto, previa valutazione degli interessi coinvolti, giungendo
a divaricare le rispettive conseguenze in punto di "blocco" dei
licenziamenti e a escludere da quest'ultimo i dipendenti rientranti
nella nozione legale di dirigente ai sensi dell'art. 2095 cod. civ.
6.7.- I tratti essenziali della misura cosi' imposta appaiono,
del resto, coerenti con le condizioni di legittimita' che la
giurisprudenza di questa Corte ha gia' enucleato per le norme di
natura eccezionale limitative dei diritti dei singoli varate durante
il periodo dell'emergenza sanitaria: condizioni che consistono nella
eccezionalita', temporaneita' e proporzionalita' delle stesse (in
particolare, sentenze n. 213 e n. 128 del 2021).
Il divieto dei licenziamenti, pur se piu' volte reiterato nel
tempo, non ha mai perso la sua connotazione di transitorieta', legata
all'insorgere della pandemia, ed e' cessato una volta esaurita la
fase dell'emergenza. Il succedersi delle varie disposizioni, nel
corso dei mesi, testimonia il continuo aggiornamento e la costante
rivalutazione dei contrapposti interessi, operata dal legislatore di
pari passo con l'evolversi della pandemia.
Le esposte considerazioni denotano lo sforzo di rendere la misura
in esame proporzionata all'effettiva necessita', secondo la logica
dell'extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente
imperativa di interesse comune, contemperata con il minor sacrificio
possibile per i vari interessi in gioco. Sarebbe, invero, limitante
rintracciare la ratio delle disposizioni censurate sul solo terreno
dei rapporti individuali di lavoro, venendo piuttosto in rilievo, nel
bilanciamento operato dal legislatore, valutazioni, necessariamente
piu' generali, di natura sociale ed economica.
6.8.- Trova dunque collocazione, entro i binari della non
manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare
del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al
pieno esercizio della liberta' di iniziativa economica (art. 41
Cost.), e piuttosto di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo
alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unita' di
lavoratori economicamente piu' "forti".
Al contempo, sul versante della tutela del lavoro (artt. 1, 4, 35
e 36 Cost.), quella stessa scelta ha consentito non solo di esaudire
efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie
di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della
relativa capacita' reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il
presidio sociale piu' ampio possibile a protezione sia,
individualmente, dei lavoratori meno "forti" (quadri, impiegati,
operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori
(compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilita'
collettiva.
7.- Conclusivamente, le questioni di legittimita' costituzionale
sollevate devono essere dichiarate non fondate.