ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  624-bis,
commi secondo e terzo, del  codice  penale,  promossi  dal  Tribunale
ordinario  di  Firenze,  prima  sezione   penale,   in   composizione
monocratica e dal Giudice dell'udienza preliminare del  Tribunale  di
Milano,  con  ordinanze  del  9  dicembre  2024  e  14  marzo   2025,
rispettivamente iscritte ai numeri 246 del registro ordinanze 2024  e
59 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale,  numeri  4  e  15,  dell'anno
2025. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2025 il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione  penale,  in
composizione monocratica, con ordinanza iscritta al n. 246 reg.  ord.
del 2024,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 624-bis, secondo comma, del codice penale  nella  parte  in
cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in  misura
non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i  mezzi,  le
modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita',
per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. 
    Riferisce il rimettente di dover giudicare un uomo  imputato  del
delitto, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, di cui  all'art.
628, secondo comma, cod. pen., il quale, al  fine  di  procurarsi  un
ingiusto profitto,  dopo  aver  sottratto  una  collana  d'oro  a  un
soggetto   che   percorreva   a   piedi   una   piazza   di   Firenze
strappandogliela dal collo ed essersi subito  allontanato  di  corsa,
veniva inseguito e bloccato da un altro soggetto; a quel  punto,  per
assicurarsi il  possesso  della  collana  e  garantirsi  l'impunita',
tentava inutilmente di divincolarsi. 
    L'autore del reato  veniva  arrestato  per  il  reato  di  rapina
impropria e presentato al giudice per la convalida dell'arresto e  il
successivo giudizio direttissimo. 
    Il giudice convalidava l'arresto  e,  previa  qualificazione  del
fatto come furto con strappo  ai  sensi  dell'art.  624-bis,  secondo
comma, cod. pen., procedeva con il  rito  direttissimo;  dopo  alcuni
rinvii  l'imputato  chiedeva  proseguirsi  con  il  rito  abbreviato,
condizionato  alla  produzione  di  alcuni  documenti  e  il  giudice
provvedeva in conformita'. Il pubblico ministero chiedeva la condanna
dell'imputato per il reato di furto con strappo alla  pena  finale  -
previo riconoscimento delle attenuanti generiche - di due anni e otto
mesi di reclusione  e  a  euro  618  di  multa;  la  difesa  chiedeva
l'esclusione  della  contestata  recidiva,  il  riconoscimento  delle
attenuanti ex art. 62, numeri 4) e 6), cod. pen., e delle  attenuanti
generiche, con l'applicazione del minimo della pena. 
    Ritiene il giudice a quo che sia pacifica  la  realizzazione,  da
parte dell'imputato, di un furto con strappo e rileva che la  collana
e' stata recuperata dall'uomo che  lo  ha  inseguito,  che  l'ha  poi
restituita al derubato. 
    Osserva il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, che
l'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.  incrimina  la  condotta  di
«chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola  a  chi  la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola
di mano o di dosso alla  persona».  Per  tale  condotta  e'  prevista
l'applicazione della  pena  indicata  al  primo  comma  dello  stesso
articolo in  relazione  al  furto  in  abitazione,  vale  a  dire  la
reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a 1.500. 
    Nell'ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla  fattispecie
criminosa  in  questione,  l'episodio   ora   in   contestazione   si
contraddistinguerebbe per la sua  lieve  entita',  deponendo  in  tal
senso plurimi elementi. 
    Innanzitutto,  l'imputato  ha  operato  da   solo   e   l'energia
dispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli  procedeva
a piedi e non, ad esempio, a bordo  di  un  motociclo  e  la  persona
offesa (un uomo di mezza eta' e quindi non un minorenne o un soggetto
in eta' avanzata) non ha riportato nessun tipo di conseguenze lesive,
neppure in termini di abrasioni. 
    Inoltre, il fatto si e' svolto in pieno  giorno,  in  una  piazza
cittadina, e non di notte in  un  luogo  isolato,  cio'  che  avrebbe
potuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa
in termini psicologici. 
    Oggetto dello scippo e' stata una collana che, quand'anche  fosse
stata di oro, avrebbe avuto  un  valore  relativamente  limitato.  La
collana e' stata, in ogni caso, recuperata poco dopo  il  fatto,  per
cui non persiste alcun danno residuo sul piano patrimoniale. 
    Il disvalore  del  fatto  oggetto  del  procedimento  sarebbe  in
definitiva estremamente ridotto. 
    Qualora fosse prevista, come auspicato, una fattispecie attenuata
per l'ipotesi del fatto di lieve entita', tale  circostanza  potrebbe
senz'altro applicarsi nel caso di  specie,  fatta  salva  l'eventuale
applicazione delle ulteriori attenuanti evocate  dalla  difesa  sulla
base di elementi diversi. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il giudice a quo,
la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima  nella  misura
in cui non prevede un'attenuazione del trattamento sanzionatorio  del
minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre alla  multa,  in
relazione a condotte delittuose che, per  quanto  conformi  al  tipo,
risultino di gravita' assai limitata. 
    Afferma il rimettente di essere  consapevole  che  una  questione
simile, inerente all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen.  (furto  in
abitazione), e' gia' stata in  precedenza  sottoposta  al  vaglio  di
legittimita'  costituzionale  e  dichiarata  inammissibile   con   la
sentenza  n.  117  del   2021;   sarebbe   tuttavia   possibile   una
rivisitazione delle considerazioni svolte alla luce delle  successive
sentenze di questa Corte n. 86 del 2024 e n. 120  del  2023,  con  le
quali  e'  stata  introdotta   un'analoga   circostanza   attenuante,
rispettivamente, per i reati di rapina e di estorsione. 
    Inoltre, mentre con riguardo a taluni delitti come il  furto,  il
particolare rigore sanzionatorio e' attenuato dalla  possibilita'  di
bilanciamento con una circostanza attenuante, nel furto con  strappo,
viceversa, l'eccezionale asprezza del  trattamento  sanzionatorio  si
esprimerebbe gia' nella cornice edittale di base, sicche' l'eventuale
riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'ordinamento
- pur possibile - non sarebbe  sufficiente  a  rendere  tale  eccesso
sanzionatorio compatibile con i  principi  costituzionali,  cosicche'
l'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. violerebbe gli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost. 
    L'estremo rigore del minimo edittale  previsto  per  il  predetto
reato violerebbe il  principio  di  necessaria  ragionevolezza  nella
determinazione  della   pena,   soprattutto   se   ricollegato   alla
fondamentale funzione rieducativa che la stessa deve  perseguire  per
espresso  dettato  costituzionale.  In  assenza  di  una   previsione
specifica che contempli una pena piu' mite per fatti di entita'  piu'
lieve - come invece disposto per altre fattispecie  -  in  casi  come
quello in esame (in cui, per  modalita'  della  condotta  ed  entita'
dell'offesa,  il  fatto  concretamente  realizzato  sia  di  gravita'
contenuta)  non   sarebbe   possibile   adeguare   correttamente   il
trattamento sanzionatorio alla gravita' del fatto e  alla  necessaria
rieducazione del suo autore. 
    Con riguardo all'art.  624-bis,  secondo  comma,  cod.  pen.,  la
mancata previsione di una fattispecie attenuata  per  le  ipotesi  di
lieve entita' sarebbe censurabile  sia  in  punto  di  ragionevolezza
intrinseca del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu'  generale
profilo del principio di uguaglianza in relazione a  quanto  previsto
per altre condotte delittuose. 
    Sotto il primo profilo, a fronte  di  una  cornice  edittale  che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione  (oltre  a  una
multa),   sarebbe   irragionevole   la    mancata    previsione    di
un'attenuazione della pena per i fatti di lieve entita'. 
    Sotto  il  secondo  profilo,  la  mancata   previsione   di   una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita'  violerebbe  il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per  i  reati
di rapina e di estorsione. 
    Le fattispecie del furto  con  strappo  e  della  rapina  propria
sarebbero, come rilevato dalla Corte di cassazione, per  cosi'  dire,
confinanti: nell'ambito di entrambe vi sarebbe  l'apprensione  di  un
bene altrui con modalita' lato sensu violente,  ma  i  due  reati  si
distinguerebbero in relazione alla direzione della violenza. 
    La stessa Corte costituzionale,  prosegue  il  rimettente,  nella
sentenza n. 125 del 2016, ha affermato  che  la  distinzione  tra  la
fattispecie incriminatrice  del  furto  con  strappo  (art.  624-bis,
secondo comma, cod. pen.) e quella della rapina (art. 628 cod.  pen.)
risiederebbe  nella  diversa  direzione  della   violenza   esplicata
dall'agente. Sussisterebbe un furto con strappo  quando  la  violenza
sia immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso
la  persona  che  la  detiene,  mentre   costituirebbe   una   rapina
l'impossessamento della cosa  mobile  altrui  mediante  una  violenza
diretta sulla persona. Nel furto con strappo la vittima  risentirebbe
della  violenza  solamente  in  modo  riflesso,  come  effetto  della
violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso  alla
persona, mentre nella rapina la violenza alla  persona  costituirebbe
il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione. 
    Alla luce della  citata  differenziazione,  il  reato  di  rapina
sarebbe agevolmente individuabile come piu' grave rispetto  al  reato
di furto con strappo. 
    La stessa maggiore gravita' sarebbe individuabile  anche  per  il
reato di estorsione. 
    Osserva  il  rimettente  che,  se   l'attuale   imputato   avesse
esercitato una violenza diretta modesta (e non solo indiretta) contro
la persona offesa per impossessarsi del bene, il fatto avrebbe dovuto
qualificarsi come  rapina  (reato  piu'  grave),  ma  avrebbe  potuto
ritenersi di lieve entita', in considerazione della limitata gravita'
della  violenza,  del  contesto  (in  pieno  giorno,  in  una  piazza
cittadina), dell'oggetto della condotta e del successivo recupero del
bene. 
    Analogamente, se - dopo la sottrazione  mediante  strappo  -  per
conseguire il possesso del bene  o  per  assicurarsi  l'impunita'  lo
scippatore avesse usato un minimo  di  violenza  o  di  minaccia  nei
confronti della persona offesa o di chi lo ha inseguito,  si  sarebbe
configurato il piu' grave reato di rapina impropria e, in  tal  caso,
l'imputato avrebbe potuto beneficiare  della  circostanza  attenuante
introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del  2024
e quindi, paradossalmente, avere un  trattamento  sanzionatorio  piu'
lieve. 
    In particolare, in caso di rapina attenuata per la lieve  entita'
del fatto la pena minima irrogabile sarebbe di  tre  anni  e  quattro
mesi di reclusione oltre alla multa, fatta  salva  l'applicazione  di
eventuali ulteriori circostanze attenuanti (ad esempio quella ex art.
62, numero 4, cod.  pen.  e  le  circostanze  attenuanti  generiche).
Analoga pena sarebbe applicabile per  l'estorsione,  riconoscendo  la
circostanza attenuante della lieve entita'. 
    Per il furto con strappo -  che  secondo  il  rimettente  sarebbe
reato meno grave - la pena minima irrogabile e', viceversa, quella di
quattro anni di reclusione oltre alla  multa,  senza  considerare  le
eventuali circostanze attenuanti. 
    Sarebbe evidente  l'irragionevolezza  della  previsione,  per  un
reato  piu'  lieve,  di  un  trattamento  sanzionatorio  piu'  severo
rispetto a quello previsto per il reato piu' grave. 
    Una simile pena, irragionevole sia sotto il  profilo  intrinseco,
sia  in  relazione  alle  fattispecie  piu'  gravi  di  rapina  e  di
estorsione,  non  potrebbe  del   resto   assolvere   alla   funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.  La  pena  stessa
sarebbe infatti  eccessiva  e  ingiusta,  violando  il  canone  della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato  posto  in  essere  e  in
raffronto   alle   citate   fattispecie   piu'   gravi.   In   quanto
sproporzionata, essa non potrebbe  essere  percepita  dal  condannato
come giusta ed esplicare, quindi, la propria funzione rieducativa; al
contrario,  il  condannato   non   potrebbe   che   percepirla   come
irragionevole e non aderire al trattamento rieducativo. 
    Non  sarebbero,  infine,  percorribili  interpretazioni  conformi
della disposizione censurata  ai  parametri  costituzionali  evocati,
essendo chiaro e univoco il dato letterale. 
    2.- Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di  Milano,
con ordinanza iscritta al n. 59 reg.  ord.  del  2025,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale, per violazione degli  artt.
3 e 27, commi primo e terzo, Cost., dell'art. 624-bis, commi  secondo
e terzo, cod. pen., nella parte in cui non prevede  che  la  pena  da
esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando,
per la natura,  la  specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o  circostanze
dell'azione, ovvero per la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. 
    Riferisce il rimettente di dover giudicare un uomo  imputato  del
delitto di cui agli artt. 624-bis, secondo comma, e 625, primo comma,
numero 8-bis), cod. pen. Segnatamente, a bordo di un  treno,  durante
la fase di arresto del convoglio, si  impossessava  di  una  catenina
d'oro con ciondolo  in  acquamarina,  strappandola  dal  collo  della
vittima e  dandosi  alla  fuga,  scendendo  dal  treno  ormai  fermo,
all'interno della stazione di Milano Affori. 
    Sostiene il giudice a quo che l'imputato e'  stato  sottoposto  a
fermo di indiziato di delitto per  il  reato  di  furto  con  strappo
aggravato, commesso su un mezzo di trasporto pubblico. 
    Il pubblico ministero esercitava l'azione penale con richiesta di
giudizio immediato e il giudice per le indagini preliminari  emetteva
il relativo decreto; l'imputato chiedeva di procedere nelle forme del
rito  abbreviato  e  il  giudice  a  quo,  in  qualita'  di   giudice
dell'udienza preliminare, fissava l'udienza per l'ammissione del rito
e l'eventuale discussione. 
    Dopo l'ammissione al rito abbreviato, il difensore  dell'imputato
chiedeva  al  giudice  di   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione al quantum di
pena, relativamente al minimo edittale, per violazione degli artt.  3
e 27, commi primo e terzo, Cost. 
    Ritiene  il  rimettente  che   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale prospettate siano rilevanti, vertendo  sulla  asserita
non proporzionalita'  e  irragionevolezza  della  vigente  disciplina
normativa in materia di furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis,
commi secondo  e  terzo,  cod.  pen.,  per  ritenuta  violazione  dei
principi di uguaglianza sostanziale e razionalita' di cui all'art.  3
Cost., nonche' dei principi  di  personalita'  della  responsabilita'
penale e della finalita'  rieducativa  a  cui  la  pena  deve  sempre
tendere, sanciti dall'art. 27, commi primo e terzo, Cost. 
    La  soluzione  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
influirebbe direttamente sul giudizio a  quo,  nel  caso  in  cui  il
rimettente decidesse di condannare  l'imputato  per  le  condotte  in
contestazione. 
    Osserva   il   rimettente   come   non   appaiano    percorribili
interpretazioni  costituzionalmente  orientate   della   disposizione
censurata e che l'art. 5 della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche
al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa)
ha innalzato la pena per il furto con strappo ridisegnando la cornice
edittale da un minimo di quattro a un massimo di sette anni. 
    Ritiene il rimettente che non sarebbe percorribile la  via  della
mitigazione   del    trattamento    sanzionatorio    attraverso    il
riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche  ai   sensi
dell'art. 62-bis cod. pen., atteso come queste non possano  assolvere
alla funzione  di  correggere  l'eventuale  sproporzione  dei  limiti
edittali stabiliti dal legislatore. 
    Quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  rimettente  ritiene
che, nel caso di specie, ricorra la stessa ratio posta  a  fondamento
delle pronunce della Corte costituzionale n. 120  del  2023  (per  le
ipotesi di estorsione) e n. 86 del 2024 (per il reato di rapina). 
    L'attuale sistema normativo, a seguito delle riforme che si  sono
verificate  negli  ultimi  anni  al  fine  di  inasprire  le  pene  e
disincentivare la commissione del reato in  esame,  prevederebbe  una
disciplina   contrastante   con   i   principi   di   uguaglianza   e
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e con quello  della  finalita'
rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, commi primo  e  terzo,
Cost. 
    Sarebbe irragionevole e sproporzionata l'equiparazione del  furto
con  strappo  al  furto  in  abitazione,  essendo  la   seconda   una
fattispecie  connotata  da  maggiore  offensivita',  atteso  come  la
disposizione tuteli anche la sfera del domicilio personale. 
    Parimenti  irragionevole   apparirebbe   la   parificazione   nel
trattamento sanzionatorio, segnatamente nel  minimo  edittale,  delle
ipotesi di  furto  con  strappo  aggravato  a  quelli  di  rapina  ed
estorsione, caratterizzate da violenza sulla persona. 
    Nel caso in esame,  sarebbe  stato  innalzato  il  limite  minimo
edittale senza introdurre una "valvola di sicurezza" che permetta  al
giudice di temperare la sanzione quando l'offensivita'  concreta  del
fatto di reato non ne giustifichi una punizione cosi' severa. 
    L'art. 624-bis cod. pen., nel non  prevedere  un  congruo  limite
edittale o, quantomeno, la riduzione di pena fino a un terzo, quindi,
parificherebbe ingiustificatamente situazioni eterogenee, erodendo la
discrezionalita' del giudice e  la  possibilita'  di  valorizzare  le
peculiarita' del caso concreto. 
    La prospettiva di esecuzione di una pena eccessivamente  gravosa,
come nel caso di specie, sarebbe inoltre suscettibile  di  ingenerare
nel condannato la  convinzione  di  essere  vittima  di  un  ingiusto
sopruso, sentimento che vanificherebbe  qualunque  efficace  percorso
rieducativo, cui le pene devono sempre tendere. 
    3.- E' intervenuto  in  entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che  le  questioni  siano  dichiarate
inammissibili in quanto le ordinanze di rimessione  mancherebbero  di
una adeguata e autonoma illustrazione dei motivi della rilevanza e di
quelli per i quali la normativa censurata integrerebbe una violazione
dei principi di ragionevolezza e  della  funzione  rieducativa  della
pena. 
    Il Tribunale di Firenze e il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale  di  Milano  si  limiterebbero,   infatti,   ad   affermare
l'eccessivita'  del  minimo  edittale  rispetto  ai  fatti  di  lieve
entita', senza pero' esplicitare  i  motivi  in  concreto  di  questa
ritenuta sproporzione. 
    Inoltre, pur se  il  petitum  delle  questioni  proposte  sarebbe
relativo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.
624-bis,  secondo  comma,  cod.  pen.  con  riguardo  al  trattamento
sanzionatorio per violazione dei parametri costituzionali di cui agli
artt. 3 e 27 Cost., la relativa causa petendi si incentrerebbe  sulla
irragionevolezza del trattamento  sanzionatorio  troppo  elevato  nel
minimo, sicche' il rimettente avrebbe dovuto motivare in relazione  a
questo aspetto, onere che,  a  parere  dell'Avvocatura,  non  sarebbe
stato soddisfatto, il che costituirebbe  motivo  di  inammissibilita'
delle dedotte questioni. 
    Quanto alla ritenuta violazione del principio di  uguaglianza  ex
art. 3  Cost.,  le  ordinanze  di  rimessione  cadrebbero  in  errore
nell'individuare il  presupposto  interpretativo  da  cui  ha  tratto
origine il promovimento dei giudizi di  legittimita'  costituzionale,
ossia che anche per il delitto di furto con  strappo  debbano  essere
valutati  i  medesimi   profili   che   hanno   condotto   la   Corte
costituzionale a introdurre, con le citate sentenze n. 120 del 2023 e
n. 86 del 2024, una circostanza  attenuante  per  i  fatti  di  lieve
entita', rispettivamente, per i delitti di estorsione e di rapina. 
    Invero,  secondo  la  difesa  statale,  le  richiamate   sentenze
evidenzierebbero come l'introduzione  della  "valvola  di  sicurezza"
sanzionatoria del fatto  lieve  fosse  giustificata,  nelle  predette
ipotesi delittuose, dalla necessita'  di  poter  modulare  e  rendere
proporzionata la sanzione al caso concreto,  trattandosi  di  delitti
caratterizzati   dall'elemento   essenziale   della   «"violenza    o
minaccia"», con una «"latitudine" tale da includere  una  "pluralita'
di condotte materiali" non del tutto sovrapponibili»;  viceversa,  il
furto con  strappo  sarebbe  una  fattispecie  delineata  in  termini
definiti. 
    L'Avvocatura   generale   ricorda,   infine,   come   la    Corte
costituzionale  avrebbe  evidenziato  che  la  tecnica   legislativa,
consistente nel «"ritagliare"»  fattispecie  di  minore  gravita'  in
funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina  penale,  si
addica essenzialmente alle ipotesi nelle quali  il  reato-base  abbia
una formulazione molto ampia (e' citata la sentenza n. 88 del 2019). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  di  Firenze,   prima   sezione   penale,   in
composizione monocratica (reg. ord. n. 246 del 2024),  ha  sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,  Cost.,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis,  secondo  comma,  cod.
pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per
il reato di furto con strappo e' diminuita in misura non eccedente un
terzo quando per la natura,  la  specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. 
    Il  rimettente  ritiene  innanzitutto  violato  il  principio  di
ragionevolezza  in  quanto  il  furto  con  strappo,  privo  di   una
attenuante  di  lieve  entita',   sarebbe   caratterizzato   da   una
eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio e, in particolare,
da una pena edittale minima di quattro anni di reclusione e 927  euro
di  multa,  sanzione  che  non  permetterebbe,  nei  casi  di  minore
offensivita',  di  contenere   la   pena   entro   i   limiti   della
proporzionalita' rispetto alla gravita' del  fatto  e  all'importanza
del bene giuridico leso. 
    Ritiene altresi' violato il principio di uguaglianza, rispetto ai
reati di rapina ed estorsione - che sarebbero piu'  gravi  del  furto
con strappo in quanto caratterizzati da violenza alla persona - per i
quali e' prevista l'attenuante della lieve entita' del fatto. 
    Infine, sarebbe leso il  principio  della  finalita'  rieducativa
della pena, in quanto si tratterebbe  di  una  sanzione  eccessiva  e
sproporzionata che non potrebbe essere percepita dal condannato  come
"giusta". 
    2.- Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale  di  Milano
(reg. ord. n. 59 del 2025) ha  sollevato,  anch'egli  in  riferimento
agli artt.  3  e  27,  commi  primo  e  terzo,  Cost.,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, commi secondo e terzo,
cod. pen. con lo stesso petitum. 
    Il rimettente formula  le  medesime  censure  riferendole  pero',
oltre che al secondo comma dell'art. 624-bis,  cod.  pen.,  anche  al
terzo comma (secondo cui «[l]a pena e'  della  reclusione  da  cinque
anni a dieci anni e della multa da euro 1.000  a  euro  2.500  se  il
reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo
comma  dell'articolo  625  ovvero  se  ricorre  una  o   piu'   delle
circostanze indicate all'articolo 61»), che individua diverse e  piu'
gravi pene nell'ipotesi di furto con strappo aggravato. 
    Il  giudice  a  quo  ritiene,  inoltre,  che  il   principio   di
uguaglianza sia violato in quanto il furto con strappo e' equiparato,
quanto  al  trattamento  sanzionatorio,  al  furto   in   abitazione,
fattispecie  quest'ultima   che   sarebbe   connotata   da   maggiore
offensivita', atteso che tale reato  sarebbe  posto  a  presidio  del
domicilio, bene giuridico costituzionalmente protetto. 
    3.- Data la corrispondenza del petitum e dei parametri evocati, e
preso atto che i motivi di doglianza sono  simili  e  in  gran  parte
sovrapponibili, tutti diretti a lamentare l'eccessivita'  del  minimo
edittale previsto per il reato di furto  con  strappo  e  a  chiedere
l'introduzione dell'attenuante  della  lieve  entita',  le  ordinanze
possono essere riunite e decise congiuntamente. 
    4.-    L'Avvocatura    generale     dello     Stato     eccepisce
l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale per
difetto  di  motivazione  circa  la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza, per incoerenza del  petitum  in  relazione  alla  causa
petendi. 
    Le censure si incentrerebbero, piu'  che  sulla  irragionevolezza
dell'assenza dell'attenuante della lieve entita', sulla  eccessivita'
del trattamento sanzionatorio nel minimo. 
    Le  suddette  doglianze  sarebbero  altresi'  inammissibili   per
erroneita' del presupposto interpretativo, in  quanto,  al  contrario
che per i reati di estorsione e rapina per i quali  questa  Corte  ha
introdotto la circostanza di lieve entita', rispettivamente,  con  le
sentenze n. 120 del 2023 e n. 86  del  2024,  il  furto  con  strappo
sarebbe  caratterizzato  da  elementi  ben  definiti,  cosicche'  non
sarebbe possibile individuare ipotesi di lieve entita' del fatto. 
    5.- Le eccezioni non sono fondate. 
    5.1.- Quanto alla carenza di motivazione,  i  giudici  rimettenti
hanno  invero  adeguatamente  argomentato   sulla   rilevanza   delle
questioni sia riportando puntualmente  le  imputazioni  in  cui  sono
descritte, in maniera chiara e dettagliata, le concrete condotte  che
sono tenuti a giudicare, sia esponendo in maniera non implausibile le
ragioni che li inducono a ritenere, nel caso  concreto,  che  possano
ravvisarsi fatti di lieve entita', e hanno infine esposto le  ragioni
per le quali sarebbe eccessiva la pena minima prevista per  il  furto
con strappo. 
    In particolare, quanto alla asserita assenza di  una  adeguata  e
autonoma  illustrazione  dei  motivi  per  cui  il  minimo   edittale
censurato sarebbe troppo  elevato  per  i  fatti  di  lieve  entita',
entrambe le ordinanze motivano  plausibilmente  circa  l'eccessivita'
del trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi  concrete  che  i
giudici sono  chiamati  a  giudicare  e  che  entrambi  ritengono  di
disvalore tale da non giustificare un minimo edittale di quattro anni
di reclusione. 
    Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione  sulla
rilevanza formulata dal giudice a quo  e'  oggetto  di  un  controllo
meramente esterno a opera di questa Corte, limitato ad accertare  che
la  motivazione  non  sia   implausibile,   palesemente   erronea   e
contraddittoria, con  riguardo  all'applicabilita'  della  norma  nel
processo principale (ex plurimis, sentenze n. 137 e n. 129 del  2025,
n. 122 e n. 23 del 2024). Tale controllo non  si  spinge  fino  a  un
esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice  a  quo  a
determinate  conclusioni,  potendo  questa   Corte   sindacare   tale
valutazione solo se essa appaia assolutamente priva di fondamento. 
    Inoltre, entrambe le  ordinanze  si  soffermano  sui  profili  di
irragionevolezza    estrinseca    della    disposizione    censurata,
individuando tertia comparationis in  parte  divergenti  (l'ordinanza
iscritta al n. 246 reg. ord. del 2024 insiste, in particolare,  sulle
ipotesi di estorsione e rapina di lieve entita'; l'ordinanza iscritta
al n. 59 reg. ord. del  2025  rimarca  l'indebita  parificazione  tra
furto in abitazione e scippo, da un lato,  e  quella  tra  furto  con
strappo aggravato e rapina ed estorsione  semplice,  dall'altro),  ma
tutti coerenti ed omogenei rispetto alla disposizione censurata. 
    5.2.- Altrettanto  non  fondata  e'  l'eccezione  di  difetto  di
rilevanza delle questioni in ragione della non idoneita' del  petitum
a eliminare il vulnus costituzionale e della sua incoerenza  rispetto
alla causa petendi. 
    Quanto, in particolare, all'ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord.
del 2025, nonostante l'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen.  preveda
la "blindatura" cosiddetta "totale" delle circostanze  aggravanti  di
cui all'art. 625 cod. pen., e'  sempre  vero  che,  pur  non  potendo
eventuali attenuanti essere ritenute  equivalenti  o  prevalenti,  la
disposizione stabilisce che «le diminuzioni di pena si operano  sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alle
predette circostanze aggravanti». 
    La disposizione pretende, dunque, che l'aumento per  le  predette
aggravanti vada comunque sempre operato, ma stabilisce che, una volta
eseguito tale aumento di pena, possa essere applicata la  circostanza
diminuente del fatto di lieve entita'. 
    Ne deriva la rilevanza delle questioni, posto  che,  ove  venisse
accolta, il giudice potrebbe, in ogni caso, applicare una diminuzione
di  pena  derivante  dalla  circostanza  della  lieve  entita',   pur
dovendola  riferire  alla  pena  determinata  all'esito  dell'aumento
sanzionatorio previsto per l'aggravante. 
    5.3.- Quanto alla eccepita incoerenza del  petitum  in  relazione
alla causa petendi si osserva  che  alla  luce  della  giurisprudenza
costituzionale puo' parlarsi di contraddittorieta'  del  petitum  che
determina l'inammissibilita' della questione solo quando le modalita'
argomentative  dell'ordinanza  di  rimessione   non   consentano   di
individuare con chiarezza il contenuto e il  "verso"  delle  censure,
ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto (ex  plurimis,
sentenze n. 138 del 2024, n. 221 del 2023 e n. 205 del 2021). 
    Nella  presente  fattispecie  il  "verso"  delle  censure  appare
chiaro, consistendo nella richiesta della  possibilita'  di  irrogare
una pena piu' bassa rispetto a quella prevista  dal  minimo  edittale
del furto con strappo, semplice o aggravato, in ipotesi di  fatti  di
lieve entita'. 
    5.4.- Infine, non e' fondata l'eccezione di inammissibilita'  per
erroneita'  del  presupposto  interpretativo  poiche'  si  tratta  di
obiezione che attiene al merito (ex plurimis, sentenze n. 101 e n. 23
del 2025 e n. 131 del 2024). 
    6.- In via preliminare, ritiene questa Corte necessaria una breve
ricostruzione dell'evoluzione normativa  del  delitto  di  furto  con
strappo (anche semplicemente detto "scippo"). 
    Nel disegno  originario  del  codice  penale  del  1930  ("codice
Rocco"), tanto il furto in abitazione quanto  il  furto  con  strappo
erano contemplati all'art. 625 cod. pen., rispettivamente  al  numero
1) («se il colpevole, per commettere il  fatto,  si  introduce  o  si
trattiene  in  un  edificio  o  in  un  altro  luogo   destinato   ad
abitazione»)  e  al  numero  4)  («se  il  fatto  e'  commesso  [...]
strappando la cosa di mano o di dosso alla persona»),  come  semplici
aggravanti speciali del furto, punito, allora, nella  forma  base  ex
art. 624 cod. pen., con la pena della reclusione fino a tre  anni  e,
dunque, con la pena minima di quindici giorni di reclusione. 
    L'allarme sociale generato dalla percepita diffusione dei furti e
del pericolo rilevante per la sicurezza individuale,  ha  portato  il
legislatore nel 2001, con l'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n.  128
(Interventi legislativi in materia  di  tutela  della  sicurezza  dei
cittadini) all'eliminazione delle due ipotesi  aggravanti  dal  testo
dell'art. 625 cod. pen. che sono state trasportate in un  nuovo  art.
624-bis cod. pen. e trasformate in ipotesi autonome di reato. 
    L'intento del legislatore era, in particolare, quello di  isolare
due manifestazioni  del  furto  ritenute  piuttosto  significative  e
allarmanti  e,  mediante  la  trasformazione  in   autonome   ipotesi
delittuose,  sottrarle   al   meccanismo   di   bilanciamento   delle
circostanze ex art. 69 cod. pen. 
    In tal modo, e' venuta meno la possibilita'  per  il  giudice  di
neutralizzare  l'aumento   sanzionatorio   previsto   per   l'ipotesi
aggravata,  mediante  il  giudizio  di  equivalenza   con   eventuali
circostanze di segno opposto o nei casi di ritenuta prevalenza  delle
attenuanti. 
    L'accento posto all'epoca su queste due  peculiari  tipologie  di
furto si giustificava in quanto all'offesa patrimoniale si aggiungeva
anche un vulnus a interessi di natura piu'  eminentemente  personale:
cosi' nel caso di furto in abitazione,  dove  il  fatto  avviene  nel
domicilio, nonche' nel furto con strappo, in cui  la  sottrazione  si
realizza per il tramite di una violenza che, seppure  indirettamente,
finisce  per  coinvolgere   la   persona   vittima   dell'aggressione
patrimoniale. 
    Nel corso degli anni, la fattispecie e' stata oggetto di  diversi
interventi  normativi  che  ne   hanno   modificato   la   disciplina
sanzionatoria, con un forte inasprimento della risposta punitiva. 
    Dapprima, con l'art. 1, comma 6, della legge 23 giugno  2017,  n.
103 (Modifiche al codice penale, al  codice  di  procedura  penale  e
all'ordinamento penitenziario), la cornice edittale e' stata portata,
per la fattispecie base, alla reclusione da tre a sei  anni  oltre  a
una multa e, per quella aggravata, da quattro a dieci  anni  oltre  a
una  multa;  tale  modifica  normativa   ha,   inoltre,   "blindato",
sottraendole  completamente  dal  giudizio   di   bilanciamento   con
eventuali circostanze di segno  opposto,  le  ipotesi  di  furto  con
strappo aggravate ai sensi dell'art. 625 cod. pen. (ipotesi  peraltro
estremamente frequenti). 
    Per effetto della "blindatura", eventuali diminuzioni si  operano
oggi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624-bis cod.  pen.,  sulla
quantita' di  pena  risultante  dall'aumento  per  le  aggravanti  in
parola. 
    Da ultimo, con la legge n. 36 del 2019, la pena della  reclusione
ha subito un ulteriore aumento, arrivando  alla  misura  attuale:  da
quattro a sette anni oltre a una multa per la fattispecie base (primo
comma dell'art. 624-bis cod. pen.), da cinque a dieci  anni  oltre  a
una multa per l'ipotesi aggravata (terzo comma dell'art. 624-bis cod.
pen.). 
    L'art. 3, comma 1, della predetta legge  e'  inoltre  intervenuto
sul testo dell'art. 165 cod. pen.,  stabilendo  che  «[n]el  caso  di
condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la  sospensione
condizionale  della  pena  e'  comunque  subordinata   al   pagamento
integrale dell'importo dovuto per  il  risarcimento  del  danno  alla
persona offesa». 
    Ne  risulta,  quindi,  un  quadro  sanzionatorio  complessivo  di
indubbia severita', che  questa  Corte  ha  piu'  volte  evidenziato,
segnalando che «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo
ai delitti contro  il  patrimonio  e'  ormai  diventata  estremamente
rilevante» (sentenza n. 190 del 2020; nello stesso senso, sentenze n.
259 e n. 117 del 2021): cio' deriva non solo dalla previsione  di  un
minimo edittale consistente, quale e' quello attualmente  vigente  di
quattro anni oltre a una multa, ma anche dalla scelta legislativa  di
precludere il bilanciamento di ogni attenuante (fatta  eccezione  per
la minore eta' e le ipotesi della collaborazione post factum  di  cui
all'art. 625-bis cod. pen.), rispetto alle circostanze aggravanti del
reato in questione, che fanno partire la pena base da cinque anni  di
reclusione oltre a una multa. 
    7.- Dopo aver tratteggiato l'evoluzione normativa del  furto  con
strappo  all'interno  dei  reati  contro   il   patrimonio,   occorre
confrontarsi con la vigente formulazione dell'art.  624-bis,  secondo
comma, cod. pen., secondo cui: «[a]lla stessa pena di  cui  al  primo
comma [reclusione da quattro a sette anni e multa da euro 927 a  euro
1.500]  soggiace  chi  si  impossessa  della  cosa   mobile   altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per  se'  o
per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La  pena  e'
della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a
euro 2.500 se il reato e' aggravato da una o piu'  delle  circostanze
previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se  ricorre  una  o
piu' delle  circostanze  indicate  all'articolo  61.  Le  circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 [reo  almeno
quattordicenne ma minore degli anni  diciotto]  e  625-bis  [reo  che
abbia consentito l'individuazione dei correi o di  coloro  che  hanno
acquistato, ricevuto  od  occultato  la  cosa  sottratta  o  si  sono
comunque intromessi per farla  acquistare,  ricevere  od  occultare],
concorrenti con una  o  piu'  delle  circostanze  aggravanti  di  cui
all'articolo  625,  non  possono  essere   ritenute   equivalenti   o
prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti». 
    I  rimettenti  chiedono  che  tale  disposizione  sia  dichiarata
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la
pena e' diminuita in misura non eccedente  un  terzo  quando  per  la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o  circostanze  dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita', per violazione degli artt. 3  e  27,  terzo
comma, Cost. 
    8.- Nel merito le questioni non sono fondate. 
    8.1.- Occorre ricordare  che  questa  Corte  ha  progressivamente
esteso l'attenuante "indefinita" della lieve entita' (o della  minore
gravita') del fatto a numerose ipotesi  di  reato  per  le  quali  il
legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati:  «al
sequestro estorsivo  [(sentenza  n.  68  del  2012)],  al  sabotaggio
militare (sentenza n. 244 del 2022), all'estorsione (sentenza n.  120
del 2023), alla rapina (sentenza n. 86 del  2024),  alla  pornografia
minorile (sentenza n. 91 del 2024), e da ultimo alla  deformazione  o
sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025)»  (sentenza  n.
113 del 2025). 
    Questa Corte ha evidenziato che «[o]ltre all'asprezza del  minimo
edittale, il  tratto  comune  delle  fattispecie  oggetto  di  queste
pronunce e' la latitudine tipica del fatto-reato, tale da abbracciare
"episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del  tasso
di disvalore"» (sentenza  n.  83  del  2025,  riferita  al  reato  di
deformazione permanente del viso di cui all'art.  583-quinquies  cod.
pen.). 
    Lo stesso concetto e' stato ribadito nella sentenza  n.  113  del
2025 (a proposito del reato  di  sequestro  di  persona  a  scopo  di
estorsione ex art. 630 cod. pen.), nella quale  si  afferma  che  «la
funzione  specifica  dell'attenuante»  e'  quella  «di  mitigare  una
risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un
nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via  generale  da
elevato  disvalore,  ma  che  risulterebbe   sproporzionata   laddove
applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i  requisiti
della fattispecie astratta, siano in concreto  caratterizzati  da  un
disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto  ai  margini
della fattispecie delittuosa». 
    E' stato inoltre affermato che «nello scrutinio  di  legittimita'
costituzionale sulla  proporzionalita'  della  pena,  assume  rilievo
centrale la formulazione  particolarmente  ampia  della  disposizione
censurata, la cui latitudine  normativa  sia  tale  da  ricomprendere
fattispecie significativamente diversificate sul piano  criminologico
e del tasso  di  disvalore;  e  proprio  in  tali  ipotesi  e'  stata
sottolineata la necessita' di prevedere delle diminuenti al  fine  di
garantire la possibilita' di graduare e individualizzare la  sanzione
rispetto allo specifico disvalore della singola condotta e assicurare
il rispetto dei principi fissati dagli artt. 3 e 27 Cost. (ex multis,
sentenze n. 120 del 2023, n. 244 del 2022, n. 117 del 2021, n. 88 del
2019, n. 106 del 2014 e n. 68 del 2012)» (sentenza  n.  91  del  2024
riferita al reato di produzione di materiale pedopornografico di  cui
all'art. 600-ter cod. pen.). 
    Nella medesima pronuncia questa Corte ha rilevato che «la mancata
previsione di una "valvola di sicurezza" che consenta al  giudice  di
modulare la pena, onde adeguarla alla  gravita'  concreta  del  fatto
[...],  puo'  determinare   l'irrogazione   di   una   sanzione   non
proporzionata  ogni  qual  volta  il  fatto  medesimo   si   presenti
totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il
legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale
di notevole asprezza». 
    In effetti, proprio il  fatto  che  la  circostanza  della  lieve
entita'  sia  stata  introdotta  nei  reati  piu'  disparati   lascia
intendere  che  e'  proprio  la  possibilita'  di  individuare  delle
condotte che in concreto si stacchino in maniera significativa  dalla
portata offensiva astratta del reato,  a  rendere  costituzionalmente
obbligata l'introduzione di tale "valvola di sicurezza", che permetta
di adeguare la pena all'offensivita' del fatto  concreto,  secondo  i
principi di uguaglianza e proporzionalita'. 
    8.2.- Occorre qui  valutare  se  tale  attenuante  debba  trovare
applicazione anche al furto con  strappo,  ipotizzando  le  possibili
manifestazioni del reato onde verificare la necessita' di  introdurre
una "valvola di sicurezza" per fatti  che,  pur  integrando  tutti  i
requisiti della fattispecie astratta del  reato,  siano  in  concreto
caratterizzati da un disvalore marcatamente  inferiore,  collocandosi
ai margini della fattispecie delittuosa. 
    Ebbene,  secondo  la  giurisprudenza  univoca  della   Corte   di
cassazione «"lo strappo" di cui all'art.  624[-bis]  cod.  pen.  [e']
connotato da un qualche grado di violenza, seppure  esercitata  sulla
cosa   e   non   sulla   persona,   direttamente   finalizzata   allo
spossessamento del bene» (Corte di cassazione, sezione quarta penale,
sentenza 7 novembre 2024-27  gennaio  2025,  n.  2985;  nello  stesso
senso, sezione quinta penale, sentenza 9 giugno-26 ottobre  2016,  n.
44976). 
    E'  stato  inoltre  affermato  che,  ai  fini   dell'applicazione
dell'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.  «occorre  [...]  che  la
persona offesa avverta materialmente l'azione violenta diretta  sulla
res [...] Diversamente [...]  risulterebbe  integrato  il  furto  con
destrezza» (Corte di cassazione, sezione quinta penale,  sentenza  21
giugno-20 settembre 2022, n. 34740). 
    Gia' in passato, inoltre, la medesima Corte di  cassazione  aveva
affermato che «lo scippo e' un furto  che  si  concreta  in  un  atto
violento  esercitato  su  un  oggetto   il   quale   viene   staccato
improvvisamente dalla  persona  del  detentore  in  modo  che  questo
percepisca la  violenza  dell'atto»  (Corte  di  cassazione,  sezione
seconda, sentenza 24 novembre 1981-8 maggio 1982, n. 4813). 
    Emerge, dunque, che nello scippo, l'apprensione del  bene  altrui
da parte del reo si realizza necessariamente  con  una  violenza  che
deve connotarsi di una certa forza e che il reato e' ben definito  ed
estremamente  "compatto"  in  relazione  all'omogeneita'  della   sua
portata offensiva. 
    L'intrinseca gravita' del furto con  strappo  e'  dimostrata  dal
fatto che tale reato si accompagna sempre a  una  violenza  avvertita
dal soggetto scippato e a una intrusione nella  sua  sfera  personale
attraverso il contatto  con  il  reo  (sia  pure  mediato  dalla  res
sottratta);  inoltre,  il  furto  con  strappo  presenta  profili  di
pericolosita'  significativi,  dal  momento   che   puo'   facilmente
degenerare in un reato piu' grave e, comunque, determinare  ulteriori
conseguenze dannose (si pensi al classico esempio della persona  che,
a seguito dello strappo della borsa o di altro oggetto da parte dello
scippatore, cade a terra con potenziali conseguenze per la sua stessa
integrita' fisica), tali da  alimentare  una  diffusa  sensazione  di
insicurezza e frustrazione che incidono sulla  qualita'  della  vita,
potendo condizionare le future decisioni dei consociati  relative  ai
propri spostamenti. 
    E' innegabile che la condotta propria dello "scippo",  in  quanto
diretta a strappare di mano o di dosso un oggetto che sta  a  diretto
contatto con la persona, e in quanto la violenza  e'  necessariamente
percepita dalla  vittima,  costituisce  una  intrusione  nella  sfera
personale inviolabile di quest'ultima, intrusione violenta che non si
presta a significative gradazioni sul piano dell'offensivita'. 
    Del resto, come questa  Corte  ha  affermato  con  riguardo  alla
diversa fattispecie del furto in  abitazione  (sentenza  n.  117  del
2021), anche il  furto  con  strappo  e'  una  fattispecie  descritta
dall'art. 624-bis cod. pen. in termini piuttosto definiti, in cui non
sono  ipotizzabili  in  concreto  dei   fatti   che   si   discostino
significativamente  dalla   portata   offensiva   della   fattispecie
astratta. 
    In altri termini lo scippo, in virtu' della suddetta  omogeneita'
nella sua portata offensiva in concreto, non comprende al suo interno
fattispecie diversificate sul piano  criminologico  e  del  tasso  di
disvalore, tali rendere necessario l'accoglimento della questione. 
    8.3.- Deve evidenziarsi, dunque, che, relativamente al  reato  di
furto  con  strappo,  non  sono  ipotizzabili  fattispecie   concrete
«totalmente immun[i] dai profili di allarme sociale che hanno indotto
il legislatore a stabilire per  questo  titolo  di  reato  un  minimo
edittale di notevole asprezza» (sentenza n. 120 del 2023). Del resto,
gli stessi episodi oggetto dei giudizi a quibus  sono  caratterizzati
da una violenza improvvisa; in entrambi i casi l'effetto sorpresa  e'
stato  sfruttato  per  sottrarre  alla  vittima  un  bene  di  valore
tutt'altro che irrisorio e depongono univocamente  nel  senso  di  un
diffuso allarme sociale. 
    Ne consegue che non e' ravvisabile la violazione degli artt. 3  e
27,  commi  primo  e  terzo,  Cost.  con  riguardo  ai  principi   di
ragionevolezza e proporzionalita' della pena. 
    8.4.- Quanto alla asserita disparita' di trattamento rispetto  ad
altre  ipotesi  delittuose,  si  osserva  che  l'introduzione   della
attenuante  in  questione,  capace  di   "personalizzare"   la   pena
adeguandola al disvalore  concreto  della  condotta,  in  virtu'  del
principio della "personalita'" della responsabilita' penale,  sancito
dal primo comma dell'art. 27 Cost., si giustifica per reati quali  la
rapina e l'estorsione e non anche per il furto con strappo. 
    Diversamente che per il reato di furto con strappo, nella  rapina
la  violenza   non   e'   un   elemento   essenziale   per   la   sua
configurabilita', potendo in alternativa esservi solo  una  minaccia,
che costituisce un quid di minore gravita' rispetto a qualsiasi  atto
di violenza; il reato di rapina racchiude, dunque, al suo interno una
serie di condotte alquanto variegate,  di  gravita'  piu'  modesta  o
assai notevole, cosicche' per esso  ben  si  giustifica  l'attenuante
della lieve entita'. 
    Lo stesso ragionamento puo'  svilupparsi  nel  raffronto  con  il
reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., per il quale,  con
la ricordata sentenza n. 120 del 2023, e' stata introdotta la  stessa
attenuante della lieve entita': anch'esso include nel proprio  ambito
applicativo episodi notevolmente dissimili, sul piano criminologico e
del tasso di disvalore, in particolare per la  piu'  o  meno  marcata
"occasionalita'" dell'iniziativa delittuosa, oltre che per la ridotta
entita' dell'offesa alla vittima e la non elevata utilita' pretesa. 
    8.5.- Infine, non sembra pertinente il raffronto con il furto  in
abitazione, se non altro perche' neppure per  quest'ultimo  reato  e'
prevista la circostanza attenuante della lieve entita' del fatto, ne'
si puo' predicare una irragionevole assimilazione dei reati  previsti
rispettivamente al primo e al secondo comma  dell'art.  624-bis  cod.
pen. quanto alle pene: se e' vero che il furto in abitazione oltre al
patrimonio lede l'inviolabilita' del domicilio (art.  14  Cost.),  il
furto con strappo coinvolge nella  lesione  tipica  valori  non  solo
patrimoniali ma anche inerenti all'integrita' fisica della persona. 
    8.6.- Le medesime considerazioni valgono, a fortiori,  anche  per
l'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell'art.  624-bis  cod.
pen., che si differenzia dalla fattispecie base solo  per  l'elemento
di maggiore gravita' (aggravanti comuni di cui all'art. 61 cod.  pen.
e quelle specifiche di cui all'art. 625  cod.  pen.)  che  giustifica
l'aumento sanzionatorio. 
    Il furto con strappo, dunque, anche nella sua forma  aggravata  -
che non puo' che determinare una valutazione complessiva  dell'offesa
in termini di maggiore gravita' - non comprende al suo interno  fatti
connotati da  un  tasso  di  disvalore  tale  da  rendere  necessaria
l'introduzione,  da  parte  di  questa   Corte,   della   circostanza
attenuante della lieve entita'. 
    Non puo' poi non evidenziarsi come «la forza "privilegiata" delle
aggravanti di cui al combinato disposto degli artt.  624-bis,  quarto
comma, e 625 cod. pen. ceda non solo di fronte  all'attenuante  della
minore  eta'  ex  art.  98  cod.  pen.,  ma  anche  a  quella   della
collaborazione del reo ex art.  625-bis  cod.  pen.,  attenuante  "ad
effetto speciale", quest'ultima, appositamente introdotta dalla legge
n. 128  del  2001,  la  cui  previsione  contribuisce  all'equilibrio
complessivo di una disciplina sanzionatoria  pur  certamente  severa»
(sentenza n. 117 del 2021). 
    9.-  Tanto  premesso,  la   significativa   differenza   tra   le
fattispecie poste a raffronto, induce questa Corte  a  non  ravvisare
una violazione del principio di uguaglianza.