ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis,
quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di
Teramo, in composizione monocratica, con ordinanza del 16 maggio
2024, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2024 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice
relatore Angelo Buscema;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione
monocratica, con ordinanza del 16 maggio 2024, iscritta al n. 144
reg. ord. del 2024, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui,
disciplinando il furto in abitazione, non consente di ritenere
prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista del vizio
parziale di mente dall'art. 89 cod. pen. allorche' essa concorra con
la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero
2), prima parte, cod. pen. (violenza sulle cose).
Riferisce il rimettente di dover giudicare un uomo imputato del
delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, numero 2), cod.
pen. (furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose) il
quale, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver forzato
la porta di ingresso ed essersi introdotto all'interno di
un'abitazione, si impossessava di un televisore e di un portamonete
contenente la somma di 35,00 euro.
L'autore del reato veniva tratto in arresto perche' colto nella
flagranza del reato, procedendosi nei termini di legge all'udienza di
convalida e al giudizio direttissimo, nel corso del quale il giudice
disponeva procedersi a perizia volta ad accertare la capacita' di
intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del
fatto.
Afferma il rimettente che e' corretta la contestazione
dell'aggravante della violenza sulle cose, in quanto le risultanze
istruttorie fanno desumere che l'imputato abbia danneggiato la porta
di ingresso della taverna della persona offesa, graffiandola nei
pressi della serratura.
Riferisce, poi, il giudice a quo che nella perizia relativa alla
capacita' di intendere e di volere si afferma che l'imputato e'
affetto da decadimento cognitivo conseguente a cronica intossicazione
da alcol e stupefacenti, con la conseguenza che la capacita' di
comprendere il disvalore delle azioni e di scegliere condotte
alternative, pur non essendo eliminata, e' scemata grandemente.
Nella stessa direzione della parziale incapacita' di intendere e
di volere dell'imputato al momento del fatto depongono le ulteriori
relazioni peritali redatte in altri procedimenti penali concernenti
lo stesso imputato e acquisite nel giudizio a quo.
Sarebbe, dunque, ampiamente comprovato che l'imputato, al momento
del fatto, fosse affetto da una ridotta capacita' di intendere e di
volere, con la conseguenza che gli si possa applicare la circostanza
attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. ma, al contempo, non sarebbe
possibile procedere a una sentenza ex art. 72-bis del codice di
procedura penale (ossia sentenza di non luogo a procedere o sentenza
di non doversi procedere) e che vi sia, di conseguenza, la concreta
possibilita' che, all'esito del giudizio, l'imputato possa essere
condannato per il reato di furto in abitazione aggravato dalla
violenza sulle cose.
Si evidenzia, inoltre, che, in un ipotetico giudizio di
bilanciamento tra l'aggravante in parola e l'attenuante di cui
all'art. 89 cod. pen., andrebbe attribuita netta prevalenza a
quest'ultima. La grave condizione psicopatologica dell'imputato,
infatti, per come documentata e descritta dai periti, delineerebbe
uno scenario nel quale la gravita' della commissione del fatto di
reato a lui attribuito sarebbe fortemente indotta dal suo stato
mentale, tale quindi da ridurne sensibilmente la sua capacita' di
cogliere il significato sociale della propria condotta antigiuridica,
nonche' di scegliere in maniera orientata tra i vari impulsi
dell'agire. Pertanto, la rimproverabilita' soggettiva del reato
attribuito all'imputato sarebbe ampiamente ridotta, in forza della
parziale incapacita' di intendere e di volere, della quale lo stesso
e' risultato affetto al momento della commissione del fatto; in
ragione di tale incapacita', l'attenuante di cui all'art. 89 cod.
pen. assumerebbe un peso preponderante nel concreto disvalore penale
della condotta, rispetto all'aggravante della violenza sulle cose,
anche in considerazione dello scarso valore economico del bene
attinto dalla vis, nonche' del ridotto danno patrimoniale cagionato
alla persona offesa.
Senonche', osserva il rimettente, per il reato di furto in
abitazione, l'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., preclude il
normale giudizio di bilanciamento tra circostanze, disponendo
testualmente che «[l]e circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'
delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti»;
conseguentemente, la chiara formulazione letterale della disposizione
consente, nel caso di specie, di dare rilevanza all'attenuante della
seminfermita' di mente soltanto dopo che la pena base sia stata
aumentata in virtu' dell'applicazione della suddetta aggravante
relativa alla violenza sulle cose.
Quanto alla non manifesta infondatezza, ritiene il rimettente che
la questione di legittimita' costituzionale troverebbe
giustificazione nella sentenza n. 217 del 2023 di questa Corte, con
la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non
consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza
attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con
l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art.
628 cod. pen.
Quest'ultima disposizione, relativa al reato di rapina, sarebbe
strutturata in maniera del tutto simile rispetto a quella oggetto del
presente giudizio, in quanto, in entrambe, il legislatore ha previsto
un meccanismo in forza del quale, al ricorrere di talune aggravanti,
le circostanze attenuanti concorrenti non sono soggette all'ordinario
giudizio di bilanciamento, prevedendosi che la diminuzione di pena
per queste ultime venga operato soltanto dopo che alla pena base si
sia applicato l'aumento per la circostanza aggravante; in entrambe le
disposizioni, inoltre, il legislatore esclude da tale regola
l'attenuante di cui all'art. 98 cod. pen.
Seguendo la suddetta sentenza n. 217 del 2023, una volta che il
legislatore abbia ritenuto di prevedere una specifica deroga
all'applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto
dall'art. 628, quinto comma, cod. pen. in favore dei minorenni, un
imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esigerebbe che
tale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga, degli
imputati affetti da vizio parziale di mente.
Secondo il giudice a quo tali argomentazioni ben si adatterebbero
anche alla disposizione oggetto del presente giudizio, in quanto,
anche nell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., viene esclusa dal
novero delle circostanze attenuanti assoggettate alla regola ivi
prevista quella di cui all'art. 98 cod. pen., mentre risulterebbe
ingiustificatamente compresa quella del cosiddetto vizio parziale di
mente, nonostante tra le due ipotesi vi sia una comune ragione che ne
giustifica la loro previsione, vale a dire quella di attenuare il
trattamento sanzionatorio allorquando il fatto di reato sia commesso
da un soggetto con un grado di capacita' di intendere e di volere
limitato.
Similmente, non vi sarebbero differenze rilevanti tra le due
fattispecie di reato, tali per cui la declaratoria di illegittimita'
costituzionale del reato di rapina - nella parte in cui non consente
di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante
dell'art. 89 cod. pen., ancorche' concorra con altre circostanze
aggravanti - non possa scorgersi anche rispetto alla fattispecie di
reato di furto in abitazione: trattasi, infatti, di norme collocate
tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle
persone. Entrambe le norme incriminatrici, inoltre, sarebbero
strutturate nella forma del cosiddetto reato complesso e ambedue
prevederebbero, quale fattispecie base, il delitto di furto. Tutte e
due le norme, inoltre, sarebbero articolate nella struttura di reato
di danno e a forma vincolata. Tanto la rapina quanto il furto in
abitazione, inoltre, sarebbero reati posti a tutela di plurimi beni
giuridici, salvaguardando non soltanto il patrimonio, ma anche
l'integrita' fisica della vittima, il primo, e la sicurezza
individuale e, piu' in generale, la sfera personale di inviolabilita'
e riservatezza della persona, il secondo.
Infine, il contrasto della disposizione con la Costituzione non
sarebbe risolvibile attraverso una lettura costituzionalmente
orientata, atteso il suo inequivoco tenore letterale.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Innanzitutto, secondo l'Avvocatura, non sarebbe convincente
l'assunto del giudice a quo circa l'assoluta omogeneita' tra le due
diminuenti, della minore eta' e della seminfermita', in relazione
alle quali, ad avviso del Tribunale di Teramo, vi sarebbe una comune
ragione che ne giustifica la previsione, vale a dire quella di
attenuare il trattamento sanzionatorio allorquando il fatto di reato
sia commesso da un soggetto con grado di capacita' di intendere e di
volere limitato.
La diminuente del vizio parziale di mente, infatti, si baserebbe
unicamente sulla sussistenza di un difetto della capacita' di
intendere e di volere mentre, in concreto, potrebbe ipotizzarsi il
caso di un reo minorenne con un grado di maturita' pari, se non
superiore, a quello di un adulto; siccome la legge non prevede per il
Tribunale dei minori la possibilita' di non concedere la diminuente,
se ne dedurrebbe che la ratio sottesa a tale sconto di pena non
sarebbe soltanto quella di andare incontro a una possibile
limitazione della capacita' di intendere e di volere, ma anche quella
di avvantaggiare il minorenne.
Inoltre, non sarebbe condivisibile neppure il secondo presupposto
fondante l'impostazione esegetica del giudice a quo ovverosia
l'omogeneita' o, comunque, l'assimilabilita' tra il reato di furto in
abitazione ex art. 624-bis cod. pen. e il reato di rapina ex art. 628
cod. pen., in quanto la prima sarebbe norma penale incriminatrice che
tutela, come bene giuridico di estrazione costituzionale, il
domicilio, mentre tale ratio sarebbe estranea alla seconda norma.
Evidenzia altresi' la difesa statale che il legislatore sarebbe
libero, nell'esercizio della sua ampia discrezionalita', di procedere
alle valutazioni di politica criminale che ritiene preferibili, fermo
il limite invalicabile dell'irragionevole arbitrarieta' e della
manifesta irragionevolezza, concetti diversi e ben piu' gravi
rispetto alla opinabilita' di una norma, come quella in argomento,
che non potrebbe essere tacciata di manifesta irragionevolezza.
Peraltro, la giurisprudenza costituzionale (e' citata la sentenza
della Corte costituzionale n. 88 del 2019) sarebbe costante nel
sancire che deroghe al bilanciamento sono possibili e rientrano
nell'ambito delle scelte del legislatore, e che sono sindacabili
soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o
nell'arbitrio (e' citata la sentenza di questa Corte n. 68 del 2012).
Ancora, rileva la difesa statale che l'aggravante in questione
non precluderebbe in assoluto l'applicazione delle diminuenti con
essa concorrenti, imponendo al giudice una diversa modalita'
operativa di loro applicazione, atteso che il giudicante potrebbe,
comunque, operare la modifica in mitius del quantum sanzionatorio,
con l'accortezza di farlo soltanto dopo aver previamente applicato
l'aggravante. Il legislatore, quindi, non avrebbe radicalmente
eliminato l'effetto, vantaggioso per il reo, delle attenuanti, ma lo
avrebbe soltanto ridimensionato.
Infine, ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
117 del 2021) sulle aggravanti "privilegiate" si e' sviluppata
prevalentemente in tema di recidiva reiterata, mentre il divieto di
bilanciamento sancito dall'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen.
opererebbe in base a un modello differente.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, con
l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 144 del 2024) ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella
parte in cui, disciplinando il furto in abitazione, non consente di
ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio
parziale di mente prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' essa
concorra con la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo
comma, numero 2), prima parte (violenza sulle cose), cod. pen.
Il giudice rimettente, sulla base di quanto affermato nella
sentenza di questa Corte n. 217 del 2023, ritiene irragionevole che,
nonostante l'identita' di ratio tra l'attenuante della minore eta' di
cui all'art. 98 cod. pen. - per la quale e' possibile il
bilanciamento con le circostanze aggravanti - e quella in questione
della seminfermita', quest'ultima debba ricevere un trattamento
diverso e deteriore.
2.- L'Avvocatura generale dello Stato sostiene la non fondatezza
della questione in ragione della discrezionalita' del legislatore nel
decidere in merito alle possibili deroghe al bilanciamento fra
circostanze ed evidenzia la diversita', da un lato, delle due
circostanze poste a raffronto, dal momento che quella di cui all'art.
98 cod. pen., al contrario della seminfermita', sarebbe ispirata da
un intento premiale nei confronti del minore e, dall'altro, dei due
reati di furto in abitazione e rapina, che tutelerebbero beni
giuridici in parte diversi.
3.- La questione e' fondata.
3.1.- Questa Corte, in tema di bilanciamento di circostanze nel
reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del 2023 e,
in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost.,
l'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente
di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante
prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra, nel primo caso,
con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso
art. 628 (ossia se il fatto e' commesso in un edificio o in altro
luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle
pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo
numero 3-quater) (se il fatto e' commesso nei confronti di persona
che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici
adibiti al prelievo di denaro).
Le suddette pronunce hanno evidenziato, in particolare,
«un'irragionevole disparita' [della circostanza attenuante della
seminfermita'] rispetto al trattamento riservato [a quella] della
minore eta' di cui all'art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal
legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle
circostanze aggravanti elencate dall'art. 628, quinto comma».
Nello specifico, questa Corte ha osservato che «la valutazione,
da parte del legislatore, di una piu' ridotta meritevolezza di pena
di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto
gia' giudicato imputabile dal giudice [...] "non puo' [...] non
essere affermata" anche con riferimento a chi, essendo affetto da
vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in "tale stato di
mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' di
intendere e di volere" (art. 89 cod. pen.)» (sentenza n. 130 del
2025).
Identica, dunque, risulta la ratio delle due attenuanti, «fondata
sul minor grado di rimproverabilita' dell'autore di reato»,
cosicche', «un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema»,
impone l'applicazione della deroga prevista dall'art. 628, quinto
comma, cod. pen. per gli imputati minorenni anche agli «imputati
affetti da vizio parziale di mente» (sentenza n. 217 del 2023).
Con particolare riferimento al meccanismo in questione,
cosiddetto di "blindatura totale" delle circostanze aggravanti
(secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in
considerazione ai fini del quantum della pena e non possono essere
"neutralizzate" mediante il bilanciamento con le eventuali
attenuanti), questa Corte «ha, sinora, sempre escluso che un simile
meccanismo sia, di per se', incompatibile con i principi
costituzionali di volta in volta evocati» (ancora, sentenza n. 217
del 2023).
In proposito, e' stato osservato che deroghe al bilanciamento
sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore
quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni
costituzionalmente tutelati (sentenze n. 217 del 2023 e n. 117 del
2021). In tali ipotesi, ben puo' il legislatore dettare criteri
speciali sull'applicazione delle circostanze, richiedendo che vada
calcolato prima l'aggravamento di pena derivante da particolari
circostanze e solo successivamente le diminuzioni connesse al
riconoscimento di quelle attenuanti.
Nell'orientare la valutazione di questa Corte in simili ipotesi
e' stata decisiva la considerazione che il meccanismo di calcolo
degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all'applicazione di
circostanze di segno opposto produce si', nella generalita' dei casi,
un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto
aggravato, conformemente, del resto, alle intenzioni del legislatore,
ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la
diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia
pure sulla pena gia' aumentata per effetto del riconoscimento
dell'aggravante cosiddetta "blindata".
3.2.- Nella questione odierna, questa Corte non ha ragioni per
discostarsi da quanto affermato nelle suddette pronunce n. 217 del
2023 e n. 130 del 2025.
Gli elementi di distinzione tra la questione in esame (ossia la
circostanza che il meccanismo di "blindatura" si riferisce al reato
di furto in abitazione e che la circostanza aggravante che il
rimettente vorrebbe porre in bilanciamento con la seminfermita' e'
quella della violenza sulle cose) e quelli oggetto delle suddette
pronunce non giustificano, infatti, una soluzione differente.
3.3.- Occorre, per chiarezza, riportare la parte di interesse
delle disposizioni in tema di furto in abitazione (art. 624-bis cod.
pen.) e rapina (art. 628 cod. pen.).
L'ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen. stabilisce che «[l]e
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di
cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti».
In maniera del tutto analoga, l'art. 628, quinto comma, cod. pen.
prevede che «[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo
comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
3.4.- Ebbene, il fatto che il meccanismo di "blindatura totale"
e' riferito ai reati di furto in abitazione e furto con strappo (art.
624-bis cod. pen.), mentre nei due precedenti giurisprudenziali
citati era riferito al reato di rapina (art. 628 cod. pen.), e'
irrilevante, dato che le censure non si appuntano sul suddetto
meccanismo - considerato legittimo da questa Corte - ma su quali
debbano essere le eccezioni a tale meccanismo, che il giudice a quo
vorrebbe estendere alla seminfermita' di cui all'art. 89 cod. pen.
3.5.- Quanto poi alle diversita' riguardanti l'aggravante con la
quale l'attenuante della seminfermita' entra in rapporto, valgono,
mutatis mutandis, le considerazioni gia' svolte da questa Corte nella
sentenza n. 130 del 2025.
La diversita' tra le circostanze aggravanti, cosiddette
privilegiate, che venivano in considerazione nelle citate sentenze n.
217 del 2023 e n. 130 del 2025 e quella che viene oggi in rilievo
(violenza sulle cose) non giustifica una soluzione che si discosti
dalle precedenti, proprio perche', anche in quella sede, e' stata
censurata la mancata estensione della deroga prevista in caso di
minore eta' all'attenuante del vizio parziale di mente, sulla base di
considerazioni fondate non gia' sulla natura delle aggravanti, ma
sull'equiparabilita' tra la condizione dell'infermo parziale di mente
e quella del minorenne, entrambi soggetti che evidenziano un grado di
rimproverabilita' significativamente ridotto; considerazioni che
risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie.
4.- Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 624-bis,
quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente, nel caso
del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o
prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen.,
allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma,
numero 2), prima parte, cod. pen.