ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  624-bis,
quarto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario  di
Teramo, in composizione monocratica,  con  ordinanza  del  16  maggio
2024, iscritta al n. 144 del registro  ordinanze  2024  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  33,  prima   serie
speciale, dell'anno 2024. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2025  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Tribunale   ordinario   di   Teramo,   in   composizione
monocratica, con ordinanza del 16 maggio 2024,  iscritta  al  n.  144
reg. ord. del 2024, ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
624-bis, quarto  comma,  del  codice  penale,  nella  parte  in  cui,
disciplinando il  furto  in  abitazione,  non  consente  di  ritenere
prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista del vizio
parziale di mente dall'art. 89 cod. pen. allorche' essa concorra  con
la circostanza aggravante di cui all'art. 625,  primo  comma,  numero
2), prima parte, cod. pen. (violenza sulle cose). 
    Riferisce il rimettente di dover giudicare un uomo  imputato  del
delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, primo comma, numero 2), cod.
pen. (furto in abitazione aggravato dalla  violenza  sulle  cose)  il
quale, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver  forzato
la  porta  di  ingresso  ed   essersi   introdotto   all'interno   di
un'abitazione, si impossessava di un televisore e di  un  portamonete
contenente la somma di 35,00 euro. 
    L'autore del reato veniva tratto in arresto perche'  colto  nella
flagranza del reato, procedendosi nei termini di legge all'udienza di
convalida e al giudizio direttissimo, nel corso del quale il  giudice
disponeva procedersi a perizia volta ad  accertare  la  capacita'  di
intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione  del
fatto. 
    Afferma  il  rimettente  che   e'   corretta   la   contestazione
dell'aggravante della violenza sulle cose, in  quanto  le  risultanze
istruttorie fanno desumere che l'imputato abbia danneggiato la  porta
di ingresso della taverna  della  persona  offesa,  graffiandola  nei
pressi della serratura. 
    Riferisce, poi, il giudice a quo che nella perizia relativa  alla
capacita' di intendere e di  volere  si  afferma  che  l'imputato  e'
affetto da decadimento cognitivo conseguente a cronica intossicazione
da alcol e stupefacenti, con  la  conseguenza  che  la  capacita'  di
comprendere  il  disvalore  delle  azioni  e  di  scegliere  condotte
alternative, pur non essendo eliminata, e' scemata grandemente. 
    Nella stessa direzione della parziale incapacita' di intendere  e
di volere dell'imputato al momento del fatto depongono  le  ulteriori
relazioni peritali redatte in altri procedimenti  penali  concernenti
lo stesso imputato e acquisite nel giudizio a quo. 
    Sarebbe, dunque, ampiamente comprovato che l'imputato, al momento
del fatto, fosse affetto da una ridotta capacita' di intendere  e  di
volere, con la conseguenza che gli si possa applicare la  circostanza
attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. ma, al contempo, non  sarebbe
possibile procedere a una sentenza  ex  art.  72-bis  del  codice  di
procedura penale (ossia sentenza di non luogo a procedere o  sentenza
di non doversi procedere) e che vi sia, di conseguenza,  la  concreta
possibilita' che, all'esito del  giudizio,  l'imputato  possa  essere
condannato per il  reato  di  furto  in  abitazione  aggravato  dalla
violenza sulle cose. 
    Si  evidenzia,  inoltre,  che,  in  un  ipotetico   giudizio   di
bilanciamento tra  l'aggravante  in  parola  e  l'attenuante  di  cui
all'art.  89  cod.  pen.,  andrebbe  attribuita  netta  prevalenza  a
quest'ultima.  La  grave  condizione  psicopatologica  dell'imputato,
infatti, per come documentata e descritta  dai  periti,  delineerebbe
uno scenario nel quale la gravita' della  commissione  del  fatto  di
reato a lui attribuito  sarebbe  fortemente  indotta  dal  suo  stato
mentale, tale quindi da ridurne sensibilmente  la  sua  capacita'  di
cogliere il significato sociale della propria condotta antigiuridica,
nonche'  di  scegliere  in  maniera  orientata  tra  i  vari  impulsi
dell'agire.  Pertanto,  la  rimproverabilita'  soggettiva  del  reato
attribuito all'imputato sarebbe ampiamente ridotta,  in  forza  della
parziale incapacita' di intendere e di volere, della quale lo  stesso
e' risultato affetto al  momento  della  commissione  del  fatto;  in
ragione di tale incapacita', l'attenuante di  cui  all'art.  89  cod.
pen. assumerebbe un peso preponderante nel concreto disvalore  penale
della condotta, rispetto all'aggravante della  violenza  sulle  cose,
anche in  considerazione  dello  scarso  valore  economico  del  bene
attinto dalla vis, nonche' del ridotto danno  patrimoniale  cagionato
alla persona offesa. 
    Senonche', osserva il  rimettente,  per  il  reato  di  furto  in
abitazione, l'art. 624-bis, quarto  comma,  cod.  pen.,  preclude  il
normale  giudizio  di  bilanciamento  tra   circostanze,   disponendo
testualmente che «[l]e  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle
previste dagli articoli 98 e 625-bis,  concorrenti  con  una  o  piu'
delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono  essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni
di  pena  si  operano  sulla  quantita'   della   stessa   risultante
dall'aumento  conseguente  alle  predette  circostanze   aggravanti»;
conseguentemente, la chiara formulazione letterale della disposizione
consente, nel caso di specie, di dare rilevanza all'attenuante  della
seminfermita' di mente soltanto dopo  che  la  pena  base  sia  stata
aumentata  in  virtu'  dell'applicazione  della  suddetta  aggravante
relativa alla violenza sulle cose. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, ritiene il rimettente che
la    questione    di    legittimita'    costituzionale    troverebbe
giustificazione nella sentenza n. 217 del 2023 di questa  Corte,  con
la  quale  e'  stata   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 628, quinto  comma,  cod.  pen.  nella  parte  in  cui  non
consente  di  ritenere  prevalente  o  equivalente   la   circostanza
attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen.,  allorche'  concorra  con
l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso  art.
628 cod. pen. 
    Quest'ultima disposizione, relativa al reato di  rapina,  sarebbe
strutturata in maniera del tutto simile rispetto a quella oggetto del
presente giudizio, in quanto, in entrambe, il legislatore ha previsto
un meccanismo in forza del quale, al ricorrere di talune  aggravanti,
le circostanze attenuanti concorrenti non sono soggette all'ordinario
giudizio di bilanciamento, prevedendosi che la  diminuzione  di  pena
per queste ultime venga operato soltanto dopo che alla pena  base  si
sia applicato l'aumento per la circostanza aggravante; in entrambe le
disposizioni,  inoltre,  il  legislatore  esclude  da   tale   regola
l'attenuante di cui all'art. 98 cod. pen. 
    Seguendo la suddetta sentenza n. 217 del 2023, una volta  che  il
legislatore  abbia  ritenuto  di  prevedere  una   specifica   deroga
all'applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto
dall'art. 628, quinto comma, cod. pen. in favore  dei  minorenni,  un
imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esigerebbe  che
tale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga, degli
imputati affetti da vizio parziale di mente. 
    Secondo il giudice a quo tali argomentazioni ben si adatterebbero
anche alla disposizione oggetto del  presente  giudizio,  in  quanto,
anche nell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., viene  esclusa  dal
novero delle circostanze  attenuanti  assoggettate  alla  regola  ivi
prevista quella di cui all'art. 98  cod.  pen.,  mentre  risulterebbe
ingiustificatamente compresa quella del cosiddetto vizio parziale  di
mente, nonostante tra le due ipotesi vi sia una comune ragione che ne
giustifica la loro previsione, vale a dire  quella  di  attenuare  il
trattamento sanzionatorio allorquando il fatto di reato sia  commesso
da un soggetto con un grado di capacita' di  intendere  e  di  volere
limitato. 
    Similmente, non vi sarebbero  differenze  rilevanti  tra  le  due
fattispecie di reato, tali per cui la declaratoria di  illegittimita'
costituzionale del reato di rapina - nella parte in cui non  consente
di  ritenere  prevalente  o  equivalente  la  circostanza  attenuante
dell'art. 89 cod. pen.,  ancorche'  concorra  con  altre  circostanze
aggravanti - non possa scorgersi anche rispetto alla  fattispecie  di
reato di furto in abitazione: trattasi, infatti, di  norme  collocate
tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle
persone.  Entrambe  le  norme  incriminatrici,   inoltre,   sarebbero
strutturate nella forma del  cosiddetto  reato  complesso  e  ambedue
prevederebbero, quale fattispecie base, il delitto di furto. Tutte  e
due le norme, inoltre, sarebbero articolate nella struttura di  reato
di danno e a forma vincolata. Tanto la  rapina  quanto  il  furto  in
abitazione, inoltre, sarebbero reati posti a tutela di  plurimi  beni
giuridici,  salvaguardando  non  soltanto  il  patrimonio,  ma  anche
l'integrita'  fisica  della  vittima,  il  primo,  e   la   sicurezza
individuale e, piu' in generale, la sfera personale di inviolabilita'
e riservatezza della persona, il secondo. 
    Infine, il contrasto della disposizione con la  Costituzione  non
sarebbe  risolvibile  attraverso   una   lettura   costituzionalmente
orientata, atteso il suo inequivoco tenore letterale. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    Innanzitutto,  secondo  l'Avvocatura,  non  sarebbe   convincente
l'assunto del giudice a quo circa l'assoluta omogeneita' tra  le  due
diminuenti, della minore eta' e  della  seminfermita',  in  relazione
alle quali, ad avviso del Tribunale di Teramo, vi sarebbe una  comune
ragione che ne giustifica  la  previsione,  vale  a  dire  quella  di
attenuare il trattamento sanzionatorio allorquando il fatto di  reato
sia commesso da un soggetto con grado di capacita' di intendere e  di
volere limitato. 
    La diminuente del vizio parziale di mente, infatti, si  baserebbe
unicamente  sulla  sussistenza  di  un  difetto  della  capacita'  di
intendere e di volere mentre, in concreto,  potrebbe  ipotizzarsi  il
caso di un reo minorenne con un  grado  di  maturita'  pari,  se  non
superiore, a quello di un adulto; siccome la legge non prevede per il
Tribunale dei minori la possibilita' di non concedere la  diminuente,
se ne dedurrebbe che la ratio sottesa  a  tale  sconto  di  pena  non
sarebbe  soltanto  quella  di  andare  incontro   a   una   possibile
limitazione della capacita' di intendere e di volere, ma anche quella
di avvantaggiare il minorenne. 
    Inoltre, non sarebbe condivisibile neppure il secondo presupposto
fondante  l'impostazione  esegetica  del  giudice  a  quo   ovverosia
l'omogeneita' o, comunque, l'assimilabilita' tra il reato di furto in
abitazione ex art. 624-bis cod. pen. e il reato di rapina ex art. 628
cod. pen., in quanto la prima sarebbe norma penale incriminatrice che
tutela,  come  bene  giuridico  di  estrazione   costituzionale,   il
domicilio, mentre tale ratio sarebbe estranea alla seconda norma. 
    Evidenzia altresi' la difesa statale che il  legislatore  sarebbe
libero, nell'esercizio della sua ampia discrezionalita', di procedere
alle valutazioni di politica criminale che ritiene preferibili, fermo
il  limite  invalicabile  dell'irragionevole  arbitrarieta'  e  della
manifesta  irragionevolezza,  concetti  diversi  e  ben  piu'   gravi
rispetto alla opinabilita' di una norma, come  quella  in  argomento,
che non potrebbe essere tacciata di manifesta irragionevolezza. 
    Peraltro, la giurisprudenza costituzionale (e' citata la sentenza
della Corte costituzionale n.  88  del  2019)  sarebbe  costante  nel
sancire che deroghe  al  bilanciamento  sono  possibili  e  rientrano
nell'ambito delle scelte del  legislatore,  e  che  sono  sindacabili
soltanto  ove   trasmodino   nella   manifesta   irragionevolezza   o
nell'arbitrio (e' citata la sentenza di questa Corte n. 68 del 2012). 
    Ancora, rileva la difesa statale che  l'aggravante  in  questione
non precluderebbe in assoluto  l'applicazione  delle  diminuenti  con
essa  concorrenti,  imponendo  al  giudice  una   diversa   modalita'
operativa di loro applicazione, atteso che  il  giudicante  potrebbe,
comunque, operare la modifica in mitius  del  quantum  sanzionatorio,
con l'accortezza di farlo soltanto dopo  aver  previamente  applicato
l'aggravante.  Il  legislatore,  quindi,  non  avrebbe   radicalmente
eliminato l'effetto, vantaggioso per il reo, delle attenuanti, ma  lo
avrebbe soltanto ridimensionato. 
    Infine, ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
117 del  2021)  sulle  aggravanti  "privilegiate"  si  e'  sviluppata
prevalentemente in tema di recidiva reiterata, mentre il  divieto  di
bilanciamento sancito dall'art.  624-bis,  quarto  comma,  cod.  pen.
opererebbe in base a un modello differente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale di  Teramo,  in  composizione  monocratica,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  144  del  2024)  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 624-bis,  quarto  comma,  cod.  pen.,  nella
parte in cui, disciplinando il furto in abitazione, non  consente  di
ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio
parziale di mente prevista dall'art. 89  cod.  pen.,  allorche'  essa
concorra con la circostanza aggravante di  cui  all'art.  625,  primo
comma, numero 2), prima parte (violenza sulle cose), cod. pen. 
    Il giudice rimettente,  sulla  base  di  quanto  affermato  nella
sentenza di questa Corte n. 217 del 2023, ritiene irragionevole  che,
nonostante l'identita' di ratio tra l'attenuante della minore eta' di
cui  all'art.  98  cod.  pen.  -  per  la  quale  e'   possibile   il
bilanciamento con le circostanze aggravanti - e quella  in  questione
della  seminfermita',  quest'ultima  debba  ricevere  un  trattamento
diverso e deteriore. 
    2.- L'Avvocatura generale dello Stato sostiene la non  fondatezza
della questione in ragione della discrezionalita' del legislatore nel
decidere in  merito  alle  possibili  deroghe  al  bilanciamento  fra
circostanze ed  evidenzia  la  diversita',  da  un  lato,  delle  due
circostanze poste a raffronto, dal momento che quella di cui all'art.
98 cod. pen., al contrario della seminfermita', sarebbe  ispirata  da
un intento premiale nei confronti del minore e, dall'altro,  dei  due
reati di  furto  in  abitazione  e  rapina,  che  tutelerebbero  beni
giuridici in parte diversi. 
    3.- La questione e' fondata. 
    3.1.- Questa Corte, in tema di bilanciamento di  circostanze  nel
reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del  2023  e,
in  seguito,  con  la  sentenza  n.  130  del  2025,  ha   dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per contrasto  con  l'art.  3  Cost.,
l'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non  consente
di  ritenere  prevalente  o  equivalente  la  circostanza  attenuante
prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra, nel primo  caso,
con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis),  dello  stesso
art. 628 (ossia se il fatto e' commesso in un  edificio  o  in  altro
luogo destinato in  tutto  o  in  parte  a  privata  dimora  o  nelle
pertinenze di essa o in luoghi  tali  da  ostacolare  la  pubblica  o
privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al  successivo
numero 3-quater) (se il fatto e' commesso nei  confronti  di  persona
che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena  fruito  dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici
adibiti al prelievo di denaro). 
    Le  suddette  pronunce   hanno   evidenziato,   in   particolare,
«un'irragionevole  disparita'  [della  circostanza  attenuante  della
seminfermita'] rispetto al trattamento  riservato  [a  quella]  della
minore eta' di cui all'art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal
legislatore al divieto di  equivalenza  o  prevalenza  rispetto  alle
circostanze aggravanti elencate dall'art. 628, quinto comma». 
    Nello specifico, questa Corte ha osservato che  «la  valutazione,
da parte del legislatore, di una piu' ridotta meritevolezza  di  pena
di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne,  per  quanto
gia' giudicato imputabile dal  giudice  [...]  "non  puo'  [...]  non
essere affermata" anche con riferimento a  chi,  essendo  affetto  da
vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi  in  "tale  stato  di
mente da scemare  grandemente,  senza  escluderla,  la  capacita'  di
intendere e di volere" (art. 89 cod.  pen.)»  (sentenza  n.  130  del
2025). 
    Identica, dunque, risulta la ratio delle due attenuanti, «fondata
sul  minor  grado  di  rimproverabilita'   dell'autore   di   reato»,
cosicche', «un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema»,
impone l'applicazione della deroga  prevista  dall'art.  628,  quinto
comma, cod. pen. per gli  imputati  minorenni  anche  agli  «imputati
affetti da vizio parziale di mente» (sentenza n. 217 del 2023). 
    Con  particolare  riferimento   al   meccanismo   in   questione,
cosiddetto  di  "blindatura  totale"  delle  circostanze   aggravanti
(secondo  cui  le  stesse  devono  essere  necessariamente  prese  in
considerazione ai fini del quantum della pena e  non  possono  essere
"neutralizzate"  mediante   il   bilanciamento   con   le   eventuali
attenuanti), questa Corte «ha, sinora, sempre escluso che  un  simile
meccanismo  sia,  di  per   se',   incompatibile   con   i   principi
costituzionali di volta in volta evocati» (ancora,  sentenza  n.  217
del 2023). 
    In proposito, e' stato osservato  che  deroghe  al  bilanciamento
sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte  del  legislatore
quando  ricorrono  particolari  esigenze  di   protezione   di   beni
costituzionalmente tutelati (sentenze n. 217 del 2023 e  n.  117  del
2021). In tali ipotesi,  ben  puo'  il  legislatore  dettare  criteri
speciali sull'applicazione delle circostanze,  richiedendo  che  vada
calcolato prima  l'aggravamento  di  pena  derivante  da  particolari
circostanze  e  solo  successivamente  le  diminuzioni  connesse   al
riconoscimento di quelle attenuanti. 
    Nell'orientare la valutazione di questa Corte in  simili  ipotesi
e' stata decisiva la considerazione  che  il  meccanismo  di  calcolo
degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all'applicazione  di
circostanze di segno opposto produce si', nella generalita' dei casi,
un effetto di inasprimento  delle  sanzioni  applicabili  al  delitto
aggravato, conformemente, del resto, alle intenzioni del legislatore,
ma non esclude affatto che  il  giudice  applichi,  in  concreto,  la
diminuzione di pena connessa al  riconoscimento  di  attenuanti,  sia
pure  sulla  pena  gia'  aumentata  per  effetto  del  riconoscimento
dell'aggravante cosiddetta "blindata". 
    3.2.- Nella questione odierna, questa Corte non  ha  ragioni  per
discostarsi da quanto affermato nelle suddette pronunce  n.  217  del
2023 e n. 130 del 2025. 
    Gli elementi di distinzione tra la questione in esame  (ossia  la
circostanza che il meccanismo di "blindatura" si riferisce  al  reato
di furto in  abitazione  e  che  la  circostanza  aggravante  che  il
rimettente vorrebbe porre in bilanciamento con  la  seminfermita'  e'
quella della violenza sulle cose) e  quelli  oggetto  delle  suddette
pronunce non giustificano, infatti, una soluzione differente. 
    3.3.- Occorre, per chiarezza, riportare  la  parte  di  interesse
delle disposizioni in tema di furto in abitazione (art. 624-bis  cod.
pen.) e rapina (art. 628 cod. pen.). 
    L'ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen. stabilisce  che  «[l]e
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli  98
e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di
cui all'articolo 625,  non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti». 
    In maniera del tutto analoga, l'art. 628, quinto comma, cod. pen.
prevede che «[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella  prevista
dall'articolo 98, concorrenti con  le  aggravanti  di  cui  al  terzo
comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter)  e  3-quater),  non  possono  essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni
di  pena  si  operano  sulla  quantita'   della   stessa   risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». 
    3.4.- Ebbene, il fatto che il meccanismo di  "blindatura  totale"
e' riferito ai reati di furto in abitazione e furto con strappo (art.
624-bis cod.  pen.),  mentre  nei  due  precedenti  giurisprudenziali
citati era riferito al reato di  rapina  (art.  628  cod.  pen.),  e'
irrilevante, dato che  le  censure  non  si  appuntano  sul  suddetto
meccanismo - considerato legittimo da questa  Corte  -  ma  su  quali
debbano essere le eccezioni a tale meccanismo, che il giudice  a  quo
vorrebbe estendere alla seminfermita' di cui all'art. 89 cod. pen. 
    3.5.- Quanto poi alle diversita' riguardanti l'aggravante con  la
quale l'attenuante della seminfermita' entra  in  rapporto,  valgono,
mutatis mutandis, le considerazioni gia' svolte da questa Corte nella
sentenza n. 130 del 2025. 
    La  diversita'  tra   le   circostanze   aggravanti,   cosiddette
privilegiate, che venivano in considerazione nelle citate sentenze n.
217 del 2023 e n. 130 del 2025 e quella che  viene  oggi  in  rilievo
(violenza sulle cose) non giustifica una soluzione  che  si  discosti
dalle precedenti, proprio perche', anche in  quella  sede,  e'  stata
censurata la mancata estensione della  deroga  prevista  in  caso  di
minore eta' all'attenuante del vizio parziale di mente, sulla base di
considerazioni fondate non gia' sulla  natura  delle  aggravanti,  ma
sull'equiparabilita' tra la condizione dell'infermo parziale di mente
e quella del minorenne, entrambi soggetti che evidenziano un grado di
rimproverabilita'  significativamente  ridotto;  considerazioni   che
risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie. 
    4.-   Deve,   dunque,    essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art.  624-bis,
quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non  consente,  nel  caso
del delitto  di  furto  in  abitazione,  di  ritenere  equivalente  o
prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen.,
allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma,
numero 2), prima parte, cod. pen.