ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  22,  commi
1, lettera a), e 2, della legge  della  Regione  Campania  29  luglio
1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale della Campania), promosso dalla Corte dei  conti,  sezione
regionale di controllo per la Campania, nel giudizio di parificazione
del  rendiconto  regionale  per  l'esercizio  finanziario  2023,  con
ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 53 del registro  ordinanze
2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,
prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visti l'atto di  costituzione  della  Regione  Campania,  nonche'
l'atto di intervento del Procuratore generale della Corte dei conti; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2025  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi il Vice procuratore generale della Corte dei  conti  Giulio
Stolfi per il Procuratore generale della Corte dei conti e l'avvocato
Almerina Bove per la Regione Campania; 
    deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Corte dei conti, sezione regionale  di  controllo  per  la
Campania, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale  per
l'esercizio  finanziario  2023,  con  ordinanza  del  3  marzo  2025,
iscritta al n. 53 reg. ord.  del  2025,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 22, commi 1, lettera a),  e  2,
della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania). 
    Tali disposizioni, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania
30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione finanziario per il  triennio  2025-2027  della  Regione
Campania - Legge di stabilita'  regionale  per  il  2025),  dettavano
norme sul finanziamento  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale della Campania (di seguito: ARPAC, o Agenzia) nei seguenti
termini: 
    «1. Il finanziamento dell'A.R.P.A.C. avviene attraverso: 
    a) quota del fondo sanitario regionale da  definirsi  sulla  base
della spesa storica  di  personale  e  di  attivita'  delle  funzioni
trasferite all'A.R.P.A.C., di  cui  all'articolo  17  della  presente
legge, nonche' delle attivita' previste dai piani di lavoro; [...] 
    2. L'entita' delle assegnazioni di cui alla lettera a), comma  1,
viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale
o di sue variazioni». 
    Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 32,  81,
97, primo comma, 117, commi  secondo,  lettere  e)  e  m),  e  terzo,
nonche' all'art. 119, primo comma, della Costituzione. 
    1.1.-  Dopo  avere  affermato  la  legittimazione  delle  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di
legittimita' costituzionale nell'ambito del giudizio di parificazione
del  rendiconto  delle   regioni,   richiamando   la   giurisprudenza
costituzionale in materia, il rimettente  osserva  che  nel  caso  di
specie  il  requisito  della  rilevanza  e'   strettamente   connesso
all'attuale conformazione del giudizio di parificazione,  conseguente
alla «rinnovata funzione» del bilancio pubblico. 
    A  tale  bilancio,  con  la  riforma   introdotta   dalla   legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio di  bilancio  nella  Carta  costituzionale),  sarebbe  stata
riconosciuta la natura di bene pubblico, funzionale a sintetizzare  e
rendere  certe  le  scelte  dell'ente  territoriale,  in  ordine  sia
all'acquisizione  delle  entrate,  sia  alla   individuazione   degli
interventi attuativi delle politiche pubbliche. 
    Dall'esigenza di verificare la correttezza e  la  sincerita'  del
saldo del risultato di amministrazione deriverebbe la necessita'  che
le  scritture  contabili  rispondano  a   requisiti   di   chiarezza,
veridicita' e trasparenza, perche' un  risultato  di  amministrazione
infedele pregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri. 
    Tale  accertamento,  pertanto,  non  potrebbe  «non   interessare
incidentalmente la legittimita' del titolo che ha generato  la  posta
di spesa». Da  qui  la  rilevanza  delle  questioni,  perche'  se  il
rimettente procedesse alla parificazione  del  rendiconto  applicando
l'art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge reg. Campania n.  10
del 1998 - che avrebbe consentito di  impiegare  in  modo  indistinto
risorse del Fondo sanitario regionale,  registrate  sul  capitolo  di
entrata E00166, per il finanziamento delle attivita'  dell'ARPAC,  in
mancanza della definizione preventiva del  fabbisogno  esclusivamente
collegato  alle  attivita'  afferenti  ai   livelli   essenziali   di
assistenza  (LEA)  -  «finirebbe   inammissibilmente   per   validare
risultanze contabili [...] derivanti dall'indebito impiego di risorse
vincolate». 
    Ad avviso del giudice a  quo,  qualora  le  norme  sospettate  di
illegittimita' costituzionale fossero  espunte  dall'ordinamento,  ne
conseguirebbe   «l'illegittimita'   delle   spese   concernenti    il
finanziamento dell'Agenzia nell'anno 2023 (registrate sul capitolo di
spesa U07020)». 
    1.2.- Il rimettente passa poi a illustrare il quadro normativo di
riferimento, richiamando innanzi tutto le disposizioni  statali  che,
dopo il referendum abrogativo del 18 aprile 1993, hanno riorganizzato
i controlli ambientali,  tra  le  quali  in  particolare  quelle  del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
nazionale  per  la   protezione   dell'ambiente),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, e della  legge  28
giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per  la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per  la
protezione e la ricerca ambientale). 
    Da   tale   quadro   normativo   emergerebbe   chiaramente    che
l'istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
ha  comportato,  in  coerenza  con  le  risultanze  referendarie,  il
passaggio alle stesse delle sole  competenze  in  materia  ambientale
gia' attribuite alle aziende sanitarie (ex unita' sanitarie  locali),
«ma non anche delle funzioni relative  alla  prevenzione  collettiva,
rientranti nei LEA, che restano comunque affidate alle ASL sebbene le
stesse debbano  essere  svolte  in  modo  integrato  con  le  agenzie
competenti in materia ambientale». 
    La legge reg. Campania n. 10 del  1998,  nell'istituire  l'ARPAC,
avrebbe trasferito alla medesima le funzioni  in  materia  ambientale
prima  esercitate  dalle  strutture  facenti  capo  alle  ex   unita'
sanitarie locali, senza tuttavia «alcuna  precisa  definizione  delle
funzioni "trasferite" ne' dei  parametri  per  la  definizione  delle
risorse da impiegare». Lo confermerebbe il testo dell'art.  17  della
stessa legge regionale - richiamato dall'art. 22,  comma  1,  lettera
a), oggetto di censura -, che non distingue «tra funzioni  ambientali
e funzioni sanitarie e nell'ambito di queste,  quelle  riferibili  ai
LEA». 
    Secondo il rimettente,  pertanto,  non  sarebbe  ragionevole  che
«l'84% del fabbisogno complessivo dell'Agenzia campana ammontante  ad
euro 58.056.710,00  -  pari  allo  0,53%  del  FSR  [Fondo  sanitario
regionale] - sia soddisfatto attraverso il sistematico impiego  delle
risorse vincolate derivanti dal Fondo sanitario regionale in  assenza
della previa individuazione puntuale  delle  attivita'  svolte  dalla
stessa Agenzia e riconducibili ai LEA». 
    Le funzioni esercitate dalle agenzie regionali per la  protezione
dell'ambiente, infatti, sarebbero solo in minima parte  riconducibili
a  funzioni  sanitarie,  sicche'  il  loro   finanziamento   dovrebbe
mantenersi distinto da quello degli enti del settore sanitario,  come
ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 172 del 2018. 
    1.3.- L'indifferenza della norma regionale  censurata  «verso  un
meccanismo di correlazione immediata e diretta  tra  il  quantum  del
trasferimento e il fabbisogno per le attivita' rientranti  nei  LEA»,
insieme alla mancanza di un sistema di registrazione di  contabilita'
analitica - al fine di rilevare esclusivamente i costi  associati  ai
processi relativi alla tutela della salute  stricto  sensu  intesa  -
aprirebbero  «al   rischio   di   un   uso   promiscuo   di   risorse
ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza,
per finanziare anche attivita' che non  vi  rientrano».  Rischio  non
arginabile, secondo il giudice a quo, dalla  circostanza  che  l'art.
22, comma 1, della legge reg. Campania n. 10 del 1998  prevede,  alle
lettere  c)  e  d),  ulteriori  fonti  di  finanziamento  dell'ARPAC,
«comunque molto marginali in termini quantitativi ed eventuali,  come
quelle collegate  a  specifiche  convenzioni  o  incarichi  assegnati
all'Agenzia». 
    L'assenza di un meccanismo di  correlazione,  nei  termini  sopra
esposti, emergerebbe anche dal contenuto del  comma  2  dello  stesso
art. 22, che si limita ad affidare alla  legge  di  approvazione  del
bilancio regionale, o di sue  variazioni,  la  quantificazione  delle
risorse relative alla quota  del  Fondo  sanitario  indistinto.  Ne',
peraltro, alcuna connessione fra tali risorse ed eventuali  attivita'
dell'ARPAC riconducibili ai LEA sarebbe rinvenibile nella legge della
Regione Campania 29 dicembre 2022,  n.  19  (Bilancio  di  previsione
finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania), che ha
approvato per  il  2023  gli  stanziamenti  di  spesa  articolati  in
missioni e programmi, senza  previsioni  specifiche  sui  criteri  di
determinazione del trasferimento in favore dell'ARPAC. 
    In definitiva, dalla mancata previsione di un  sicuro  ancoraggio
tra risorse vincolate del FSR e funzioni  dell'Agenzia  riconducibili
ai LEA sarebbe «scaturito un meccanismo di  finanziamento  dell'ARPAC
essenzialmente affidato al sistematico trasferimento di  risorse  del
fondo   sanitario   regionale   per   sostenere   indistintamente   e
genericamente le  funzioni  trasferite  alla  stessa  Agenzia  [...],
determinando un concreto sviamento dell'uso di risorse vincolate  per
legge a presidio del bene incomprimibile salute». 
    1.4.- Sulla base di tali considerazioni, sarebbe violato, innanzi
tutto, l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Al riguardo, il giudice a quo richiama la sentenza n. 1 del 2024,
con  la   quale   questa   Corte   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della disposizione di legge  della  Regione  siciliana
alla stregua della quale le spese per il  funzionamento  dell'agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente potevano trovare copertura,
in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale. Questa Corte ha
ritenuto che tale disposizione  violasse  la  competenza  legislativa
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci
pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.,  in
relazione  alla  norma  interposta  rappresentata  dall'art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Quest'ultima norma,
infatti,  richiede  alle  regioni  di  garantire,   nell'ambito   del
bilancio, un'esatta  perimetrazione  delle  entrate  e  delle  uscite
relative  al  finanziamento   del   Servizio   sanitario   regionale,
stabilendo cosi' le condizioni indefettibili nella  individuazione  e
allocazione  delle  risorse  inerenti  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni,  al  fine  di  evitare  opacita'  contabili  e  indebite
distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. 
    Secondo il rimettente, anche l'art. 22, commi 1, lettera a), e 2,
della legge reg. Campania n.  10  del  1998  violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all'art. 20 del d.lgs.
n. 118 del 2011, benche'  «in  via  sopravvenuta,  essendo  il  testo
normativo antecedente non solo al d.lgs. n. 118/2011, ma  anche  alla
riforma costituzionale del 2001». 
    Il rimettente non ritiene persuasive le contrarie  argomentazioni
difensive della Regione, secondo cui il  finanziamento  dell'ARPAC  a
valere sul Fondo  sanitario  regionale  sarebbe  in  concreto  sempre
finalizzato a esigenze riconducibili  ai  LEA.  Cio',  in  quanto  il
possibile coinvolgimento dell'ARPAC nelle  funzioni  di  «Prevenzione
Collettiva e Sanita' Pubblica», di cui all'Allegato 1 al d.P.C.m.  12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502), non sarebbe «tale da  pervadere  tutto  il
lavoro  dell'Agenzia,  al  punto   da   legittimare   un   indistinto
finanziamento delle sue funzioni attraverso risorse vincolate ai LEA,
comprendendo anche quelle attivita' non riferibili ai medesimi». 
    1.5.-  Il  giudice  a  quo  prospetta  anche  la  violazione,  in
relazione alla medesima  norma  interposta,  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), Cost., che  riserva  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti  civili  e  sociali,  tra  i  quali
diritti rientra anche quello alla salute,  «presidiato  dall'art.  32
Cost.» e «da assicurarsi su tutto il territorio nazionale a  garanzia
dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3 Cost.)». 
    La destinazione a favore del funzionamento dell'ARPAC di  risorse
vincolate   del   perimetro   sanitario   sarebbe   suscettibile   di
pregiudicare l'effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa tutela
del diritto alla salute e distraendo ad altri fini risorse  destinate
alla sua garanzia, con conseguente lesione anche dei citati artt.  32
e 3 Cost. 
    1.6.- Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 81, 97, primo  comma,
e 119, primo  comma,  Cost.,  posti  a  garanzia  dell'equilibrio  di
bilancio e della sostenibilita' della spesa, a causa dell'ampliamento
della capacita' di  spesa  ordinaria  derivanti  dall'aver  destinato
risorse riservate ai LEA a finalita' estranee al perimetro sanitario,
che la Regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie
di bilancio. 
    1.7.-  Le  censurate  disposizioni   regionali   contrasterebbero
altresi' con il principio di coordinamento  della  finanza  pubblica,
per essere la Regione Campania sottoposta ai  vincoli  del  piano  di
rientro  dal  disavanzo  sanitario.  Sarebbe  violata,  pertanto,  la
competenza legislativa concorrente dello Stato di cui  all'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    Il rimettente richiama, al riguardo, la  costante  giurisprudenza
costituzionale secondo  cui  le  regioni  in  piano  di  rientro  dai
disavanzi  sanitari  non  possono  erogare   livelli   ulteriori   di
assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e,  nel
caso di violazione del predetto divieto, sono tenute  a  rimuovere  i
provvedimenti anche legislativi e a non adottarne di nuovi che  siano
di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro  (sono  citate
le sentenze n. 20 del 2023, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n.  278
del 2014). 
    1.8.- Non sarebbe possibile, infine, fornire una  interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione  censurata,  dato  il
suo chiaro tenore letterale. In essa mancherebbe una  previsione  che
subordini con certezza la misura del trasferimento, da un lato, a una
preventiva attivita' di programmazione delle prestazioni dell'Agenzia
riconducibili  ai   LEA   e,   d'altro   lato,   a   una   successiva
rendicontazione  dell'effettivo  impiego  delle   risorse   destinate
all'erogazione di servizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione
analitica dei fatti di gestione. 
    2.- Con atto depositato il 10 aprile 2025  si  e'  costituita  in
giudizio la  Regione  Campania,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili o non fondate. 
    3.- Con atto depositato il  16  aprile  2025  e'  intervenuto  in
giudizio il Procuratore generale della Corte dei conti. 
    A sostegno dell'ammissibilita' della  propria  partecipazione  al
giudizio, il PM contabile rammenta  il  diritto  degli  organi  dello
Stato e delle regioni a intervenire nei procedimenti innanzi a questa
Corte (art. 20, secondo comma, della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
recante «Norme sulla costituzione e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale»), secondo la disciplina contenuta nell'art. 4,  comma
3,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale. 
    L'interveniente richiama le pronunce di questa Corte nei  giudizi
per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti,  che   hanno   affermato
l'ammissibilita' dell'intervento del Procuratore generale della Corte
dei conti (sentenze n. 184 e n. 90 del 2022), e  rileva  che  l'esito
del giudizio di legittimita' costituzionale sarebbe  suscettibile  di
incidere sul potere del PM contabile di  agire  in  giudizio  per  la
tutela  degli  interessi  dell'intera  collettivita'  alla   corretta
gestione delle risorse pubbliche e, in  particolare,  sul  potere  di
impugnare la  decisione  di  parificazione  del  rendiconto  generale
regionale. 
    Osserva, altresi', che nel giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale instaurato nell'ambito delle attribuzioni di controllo
della magistratura contabile - come nel caso della parificazione  del
rendiconto generale della regione, dove non vi sono  parti  in  senso
processuale,  in  assenza  di  un  "giudizio"  in  senso  tecnico   -
l'ingresso del Procuratore generale della Corte  dei  conti  potrebbe
essere validamente riconosciuto  come  espressione  di  un  interesse
diretto  e  qualificato  rispetto  alla  questione  di   legittimita'
costituzionale, tendente a una  esplicazione  piena  del  diritto  di
difesa. 
    Richiama, infine, la sentenza 19 settembre  2024,  n.  34,  della
Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, dalla quale
si evincerebbe che il ruolo del PM contabile nel giudizio di parifica
e' un ruolo di garanzia  nell'esclusivo  interesse  dell'ordinamento,
senza che gli possa  essere  attribuito  in  alcun  modo  un  profilo
giurisdizionale. 
    Nel merito, l'interveniente condivide  le  considerazioni  svolte
nell'ordinanza di rimessione. 
    4.- Il 30 settembre 2025 la Regione Campania  ha  depositato  una
memoria, in cui ha esposto le  ragioni  delle  conclusioni  formulate
nell'atto di costituzione in giudizio. 
    4.1.-  Secondo  la  Regione,  come  da   essa   sostenuto   nelle
controdeduzioni difensive svolte nella fase istruttoria del  giudizio
di parificazione a quo, le attivita' riconducibili a funzioni stricto
sensu  sanitarie  non  costituirebbero   una   minima   parte   delle
complessive   attivita'   svolte   dall'ARPAC.   Al   contrario,   il
finanziamento posto  a  carico  del  Fondo  sanitario  regionale  non
avrebbe nemmeno coperto per intero i costi sostenuti dall'Agenzia per
le attivita' istituzionali afferenti  ai  LEA,  sicche'  non  sarebbe
irragionevole, come ha invece ritenuto il rimettente, che circa  l'84
per cento delle risorse dell'ARPAC  provengano  dal  Fondo  sanitario
destinato per legge a finanziare i LEA. 
    D'altra parte, lo stesso rimettente non  negherebbe  che  l'ARPAC
possa svolgere anche attivita' afferenti ai LEA, imperniando tutte le
censure  sul  mero  «rischio  di  un   uso   promiscuo   di   risorse
ontologicamente   funzionali   alle   prestazioni    essenziali    di
assistenza». Da cio' deriverebbe l'inammissibilita' per  irrilevanza,
prim'ancora che la non fondatezza, delle sollevate questioni. 
    4.2.- A sostegno di tali difese, la Regione richiama  la  recente
sentenza delle Sezioni riunite, in sede giurisdizionale  in  speciale
composizione, della Corte dei conti 1° agosto 2025,  n.  12,  che  ha
riformato la decisione di mancata parifica  del  rendiconto  generale
del Molise per l'esercizio finanziario 2022, nella parte relativa  al
finanziamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Di tale sentenza e' richiamato, in particolare,  il  rilievo  secondo
cui «[l]a circostanza che una parte delle attivita' delle Agenzie  di
protezione ambientale sia correlata ai LEA, non  e'  una  "tesi",  ma
deriva  direttamente  dalla  legge»,  in  quanto  «tra  le  attivita'
istituzionali  delle  Agenzie  rientrano  [...]  anche  le  attivita'
(LEPTA) correlate ai LEA», come si desumerebbe  dagli  artt.  7  e  9
della legge n. 132 del 2016, istitutiva del Sistema nazionale a  rete
per la protezione dell'ambiente, e dal citato Allegato 1 al  d.P.C.m.
12 gennaio 2017, che tratta, come visto, di «Prevenzione Collettiva e
Sanita' Pubblica», includendovi le attivita' e le prestazioni volte a
tutelare  la  salute  e  la  sicurezza  della  comunita'  da   rischi
infettivi, ambientali e legati alle condizioni di lavoro. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte dei conti, sezione regionale  di  controllo  per  la
Campania, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale  per
l'esercizio finanziario 2023, con l'ordinanza  indicata  in  epigrafe
(reg. ord. n. 53 del 2025), dubita della legittimita'  costituzionale
dell'art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge reg. Campania  n.
10 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 32, 81,  97,  primo  comma,
117, commi secondo, lettere e) e m), e terzo, nonche'  all'art.  119,
primo comma, Cost. 
    Secondo il rimettente, tali disposizioni, che dettano  norme  sul
finanziamento  dell'ARPAC,  avrebbero  consentito  il   trasferimento
indistinto di risorse del Fondo sanitario  regionale  per  finanziare
genericamente tutti  i  compiti  assegnati  all'ARPAC,  nella  misura
determinata, per l'esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti  di
bilancio approvati con la legge reg. Campania n. 19 del 2022. 
    Per questa ragione, sussisterebbe la  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma  interposta
di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, «in via  sopravvenuta,
essendo  il  testo  normativo  antecedente  non  solo  al  d.lgs.  n.
118/2011, ma anche alla riforma costituzionale del 2001». 
    Il rimettente, richiamata la sentenza di questa Corte  n.  1  del
2024,  sostiene  che  le  disposizioni  censurate  altererebbero   la
struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20,  che
impone un'esatta individuazione delle entrate e delle uscite relative
al finanziamento del Servizio sanitario regionale, vanificando  cosi'
gli  obiettivi  di  armonizzazione  contabile  che  la   disposizione
normativa statale persegue. 
    Il giudice a quo prospetta anche la violazione, in relazione alla
medesima norma interposta, dell'art. 117, secondo comma, lettera  m),
Cost.,  che  riserva  allo  Stato  la  competenza  legislativa  sulla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, in quanto la destinazione a generico favore
del funzionamento  dell'ARPAC  di  risorse  del  perimetro  sanitario
sarebbe suscettibile di pregiudicare l'effettiva erogazione dei  LEA,
minando la stessa tutela del diritto alla salute di cui  all'art.  32
Cost., da assicurare  su  tutto  il  territorio  nazionale  ai  sensi
dell'art. 3 Cost. 
    Si sarebbe anche concretizzata la lesione  degli  artt.  81,  97,
primo  comma,  e  119,  primo  comma,   Cost.,   posti   a   garanzia
dell'equilibrio di bilancio e della  sostenibilita'  della  spesa,  a
causa dell'ampliamento della capacita' di spesa  ordinaria  derivante
dall'aver destinato risorse riservate ai LEA a finalita' estranee  al
perimetro,  che  la  Regione  avrebbe  dovuto  soddisfare  attraverso
risorse ordinarie di bilancio. 
    Infine, sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto
la Regione Campania, sottoposta ai vincoli del piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario, utilizzerebbe risorse strettamente correlate  ai
LEA anche per attivita' "extra  LEA",  determinando  l'assunzione  di
oneri aggiuntivi, in contrasto con gli obiettivi di  risanamento  del
piano di rientro e violando quindi l'obbligo  di  contenimento  della
spesa pubblica sanitaria,  quale  principio  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    2.-  In   via   preliminare,   va   ribadita   l'inammissibilita'
dell'intervento  spiegato  nel  presente  giudizio  dal   Procuratore
generale  della  Corte   dei   conti,   per   le   ragioni   indicate
nell'ordinanza letta all'udienza del 21 ottobre 2025,  allegata  alla
presente sentenza. 
    3.- Sempre in via preliminare, va rilevato che l'art.  40,  comma
1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024 ha sostituito
la lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della legge reg.  Campania  n.
10 del 1998 con la seguente: «a) quota del Fondo sanitario  regionale
determinata annualmente  sulla  base  delle  attivita'  e  dei  costi
riferibili, direttamente e  indirettamente,  alla  prevenzione  e  al
controllo dei rischi sanitari correlati  all'erogazione  dei  LEA  in
coerenza con le previsioni del programma di attivita' di cui al comma
1-bis dell'articolo 6. L'Agenzia, entro il  28  febbraio  di  ciascun
anno, rendiconta analiticamente  l'impiego  delle  risorse  a  valere
sulla quota assegnata, sottoponendone  le  risultanze  alla  verifica
della cabina di regia di cui al comma 1-bis dell'articolo 6». 
    Con tale modifica normativa, entrata  in  vigore  il  1°  gennaio
2025, si e' introdotto un meccanismo di finanziamento dell'ARPAC  che
stabilisce, nei sensi auspicati dal rimettente, una correlazione  tra
la quota del  Fondo  sanitario  regionale  destinata  annualmente  al
finanziamento di tale Agenzia e l'erogazione, da parte della  stessa,
di servizi afferenti ai LEA. 
    La  novella,  tuttavia,  non  influisce  sulla  rilevanza   delle
questioni. 
    Da un lato, e'  inequivoco  che  il  rimettente  abbia  censurato
l'art. 22, comma 1, lettera a), nel  testo  antecedente  alla  citata
modifica,  secondo  cui  il   finanziamento   dell'Agenzia   avveniva
attraverso una «quota del  fondo  sanitario  regionale  da  definirsi
sulla base della spesa storica di  personale  e  di  attivita'  delle
funzioni trasferite all'A.R.P.A.C.,  di  cui  all'articolo  17  della
presente  legge,  nonche'  delle  attivita'  previste  dai  piani  di
lavoro». 
    D'altro lato, per la corretta  determinazione  del  risultato  di
amministrazione dell'esercizio finanziario 2023, cui si riferisce  il
giudizio di parificazione a quo, vengono  in  rilievo  le  previsioni
vigenti pro tempore, tra le quali rientra la  disposizione  regionale
nella formulazione oggetto di censura da  parte  del  rimettente  (in
senso analogo, sentenza n. 1 del 2024, che richiama  la  sentenza  n.
233 del 2022). 
    Va precisato che la descritta modifica  normativa  non  influisce
neppure sulla rilevanza delle questioni concernenti il comma 2  dello
stesso  art.  22,  alla  stregua   del   quale   «[l]'entita'   delle
assegnazioni di cui alla lettera a), comma 1, viene  determinata  con
la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni». 
    Nonostante la natura mobile del rinvio alla lettera a) del  comma
1 dell'art. 22  previsto  nel  comma  2  dello  stesso  articolo,  in
mancanza di elementi espressi o taciti che  inducano  a  qualificarlo
come rinvio fisso, la modifica della norma richiamata  non  viene  in
rilievo nel giudizio di parificazione a quo,  per  le  ragioni  sopra
esposte. In tale giudizio, dunque, il medesimo comma 2 e' applicabile
ratione temporis nella parte in cui  rinviava  alla  lettera  a)  del
comma 1 nel testo antecedente alla modifica apportata dal citato art.
40, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. 
    4.- Sempre in via preliminare, infine,  la  Regione  Campania  ha
eccepito  l'inammissibilita'  delle   questioni,   per   difetto   di
rilevanza, in quanto lo stesso rimettente non negherebbe che  l'ARPAC
possa svolgere anche attivita' afferenti ai LEA, imperniando tutte le
censure  sul  mero  «rischio  di  un   uso   promiscuo   di   risorse
ontologicamente   funzionali   alle   prestazioni    essenziali    di
assistenza». 
    Il rimettente  avrebbe  errato  nel  ritenere  che  le  attivita'
riconducibili ai LEA costituiscano una minima parte delle complessive
attivita' svolte dall'ARPAC, come dimostrerebbe il fatto che i  costi
sostenuti da quest'ultima per i  LEA  non  sono  interamente  coperti
dalla quota del Fondo  sanitario  regionale  ad  essa  destinata.  Di
conseguenza, il medesimo rimettente avrebbe  errato  nel  considerare
irragionevole il  fatto  che  l'84  per  cento  circa  delle  risorse
dell'ARPAC per l'anno 2023 provenga dal fondo sanitario  vincolato  a
finanziare i LEA. 
    L'eccezione e' infondata. 
    Secondo  la  costante  giurisprudenza  costituzionale,  ai   fini
dell'ammissibilita' delle  questioni  e'  sufficiente  che  la  norma
censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che  la  pronuncia  di
accoglimento possa influire quantomeno sul percorso argomentativo che
sostiene la decisione del  processo  principale.  Il  giudizio  sulla
rilevanza, quindi, e' riservato al rimettente  e,  rispetto  a  esso,
questa Corte effettua un controllo  meramente  esterno,  limitato  ad
accertare  che  la  motivazione  non  sia   implausibile,   non   sia
palesemente erronea e non sia contraddittoria, senza spingersi fino a
un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a
determinate conclusioni, potendo sindacare tale valutazione  solo  se
essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (tra le
tante, sentenze n. 129 del 2025, n. 164, n. 160 e n. 139 del 2023). 
    Il rimettente ha esposto con chiarezza  le  ragioni  che  rendono
necessaria l'applicazione, nel giudizio  di  parifica  a  quo,  della
disposizione regionale censurata, costituente il  titolo  legislativo
che ha  generato  la  spesa  relativa  al  funzionamento  dell'ARPAC.
Inoltre, sulla  scorta  di  una  completa  ricostruzione  del  quadro
normativo di riferimento, ha interpretato tale disposizione nel senso
che  essa  consente  di  destinare  una  quota  del  Fondo  sanitario
regionale al finanziamento indistinto e generico di tutti  i  compiti
assegnati dalla stessa legislazione  regionale  all'Agenzia,  compiti
che solo in minima parte consistono nell'erogazione dei LEA. In  base
a queste premesse, e a seguito  di  un  approfondito  contraddittorio
svoltosi  in  fase  istruttoria  (sull'importanza  di  una   accurata
istruttoria in sede di giudizio di parifica sul  finanziamento  delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si veda Corte  dei
conti, sez. riun., n. 12 del 2025), il  rimettente  ha  poi  ritenuto
irragionevole concludere, come sostenuto dalla Regione, che  l'intera
quota del Fondo sanitario regionale trasferita all'ARPAC, pari all'84
per cento circa del finanziamento  totale,  fosse  connessa  ai  LEA,
stante l'assenza di un meccanismo legislativo in grado di  assicurare
tale correlazione. 
    In questo complessivo quadro  motivazionale,  il  riferimento  al
«rischio di un uso promiscuo di  risorse  ontologicamente  funzionali
alle prestazioni essenziali di assistenza» non rivela un  difetto  di
motivazione sulla rilevanza,  come  eccepito  dalla  Regione,  bensi'
evidenzia gli  effetti  "patologici"  consentiti  dalla  disposizione
censurata. 
    In   assenza   di   implausibilita',    palese    erroneita'    e
contraddittorieta' della  motivazione,  eventuali  difetti  o  lacune
dell'accertamento compiuto dal rimettente, all'esito dell'istruttoria
svolta, non riguarderebbero  la  rilevanza  delle  questioni,  ma  il
merito dello stesso giudizio a quo, che e' sottratto al sindacato  di
questa Corte. 
    5.- Nel  merito,  la  questione  sollevata  in  riferimento  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., in materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici, in relazione alla norma  interposta  sul  perimetro
sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, e' fondata. 
    6.- Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni gia'  svolte
da questa Corte nella sentenza n. 1 del 2024  -  e  confermate  dalla
recente sentenza n. 150 del  2025,  che  ha  definito  una  questione
analoga, avente per oggetto disposizioni  legislative  della  Regione
Umbria - riguardanti la norma interposta di cui all'art. 20, comma 1,
del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa richiede alle regioni di  garantire,
nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle  entrate  e
delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario
regionale», al dichiarato  fine  di  consentire  la  confrontabilita'
immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte  nel  bilancio
regionale  e  le  risorse  indicate  negli  atti  di   programmazione
finanziaria sanitaria. Per conseguire tale  obiettivo,  nello  stesso
comma 1 si prevede l'adozione  di  un'articolazione  di  capitoli  di
bilancio  che  consenta  di  garantire  «separata   evidenza»   delle
grandezze ivi tipizzate, la  prima  delle  quali,  nella  sezione  A)
«[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario
corrente quale derivante» dalle richiamate fonti  di  programmazione,
cui corrisponde, alla lettera  a)  della  sezione  B)  «[s]pesa»,  la
«spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]». Per il
perimetro sanitario cosi'  portato  ad  evidenza,  sono  poi  fissate
specifiche regole contabili che, come precisa il successivo comma  2,
sono volte a «garantire effettivita' al finanziamento dei livelli  di
assistenza sanitaria». 
    La piu' volte citata sentenza n. 1 del 2024 ha, quindi, affermato
che  la  disposizione  della  Regione  siciliana  in  quell'occasione
censurata, riguardante il meccanismo di  funzionamento  della  locale
agenzia per la protezione dell'ambiente, «nel prevedere che tutte  le
spese per il funzionamento dell'Agenzia potessero trovare  copertura,
in maniera indistinta, nel Fondo  sanitario  regionale,  si  pone  in
contrasto con la norma interposta  di  cui  al  menzionato  art.  20,
poiche',  nel  testo  vigente  ratione  temporis,  assegnava  risorse
all'ARPA in maniera  indiscriminata,  senza  distinguere  tra  quelle
necessarie a garantire le  prestazioni  afferenti  ai  LEA  e  quelle
destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura  non  sanitaria,  come
tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale». 
    Questa Corte ha aggiunto che «l'assegnazione all'ARPA di funzioni
non  riferibili  esclusivamente  alla  protezione   dell'ambiente   e
riguardanti anche l'ambito sanitario non puo' giustificare il mancato
rispetto della citata disciplina statale sul  "perimetro  sanitario",
che  impone  di  individuare  puntualmente  le  risorse  destinate  a
garantire i LEA, a pena di violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost.,  in  materia  di  armonizzazione   dei   bilanci
pubblici». 
    7.- Tornando al presente giudizio, anche l'art.  22  della  legge
reg. Campania n. 10 del 1998 prevede, alla lettera a)  del  comma  1,
nel   testo   applicabile   ratione   temporis,   una    assegnazione
indiscriminata di risorse all'ARPAC,  senza  distinguere  tra  quelle
sanitarie - e, al loro interno,  quelle  necessarie  a  garantire  le
prestazioni afferenti ai LEA  -  e  quelle  destinate  a  prestazioni
dell'Agenzia di natura non  sanitaria,  come  tali  non  finanziabili
attraverso il Fondo sanitario regionale. 
    Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 22 stabilisce, nel rinviare
alla lettera a) del comma 1  sempre  nel  testo  applicabile  ratione
temporis, come determinare  annualmente  l'entita'  della  quota  del
Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e
generico tutti i compiti assegnati all'Agenzia. 
    Dunque, le disposizioni censurate, prevedendo che tutte le  spese
per il  funzionamento  dell'Agenzia  possano  trovare  copertura,  in
maniera   indistinta,   nel   Fondo   sanitario   regionale,    senza
differenziare le attivita' sanitarie da quelle ad  esse  estranee,  e
stabilendo  altresi'   che   l'ammontare   di   tali   indiscriminate
assegnazioni di risorse sia determinato con la legge di  approvazione
del  bilancio  regionale  o  di  sue  variazioni,  hanno  violato  la
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici, avuto riguardo all'art.  20  del
d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Ne consegue la fondatezza della questione sollevata  dalla  Corte
dei conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la  Campania,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    8.-   Deve,   pertanto,   essere   dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera a),  della  legge  reg.
Campania n.  10  del  1998,  nel  testo  antecedente  alle  modifiche
apportate dall'art.  40,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  reg.
Campania n. 25 del 2024. 
    Deve essere dichiarata altresi'  l'illegittimita'  costituzionale
del comma 2 dello stesso art. 22, nella parte in  cui  rinviava  alla
lettera a) del comma 1 del medesimo articolo  nel  testo  antecedente
alle modifiche apportate dall'art. 40, comma  1,  lettera  b),  della
legge reg. Campania n. 25 del 2024. 
    Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento
agli artt. 3, 32, 81, 97, primo comma, 117,  commi  secondo,  lettera
m), e terzo, nonche' all'art. 119, primo comma, Cost.