ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  92  del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della  legge  13  agosto  2010,  n.  136),  promosso  dal   Tribunale
amministrativo  regionale  per  la  Liguria,   sezione   prima,   nel
procedimento vertente tra A. N. e Ministero  dell'interno  e  Ufficio
territoriale del Governo di Genova, con ordinanza del 10 marzo  2025,
iscritta al n. 58 del registro  ordinanze  2025  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  15,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 6  ottobre  2025  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 10  marzo  2025,  iscritta  al  n.  58  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria, sezione prima, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3,
primo comma, 4 e 41 della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella
parte  in  cui  «non  consente  al  Prefetto  di  valutare  l'impatto
dell'informazione  interdittiva  sulle  condizioni   economiche   del
destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che  incidono
funditus sulle attivita' imprenditoriali». 
    Quanto a  tali  effetti,  assume  il  rimettente  che,  ai  sensi
dell'art.  94  del  d.lgs.  n.  159  del  2011,  le  imprese  colpite
dall'informazione  interdittiva  antimafia  non  possono  ottenere  o
mantenere contratti con le amministrazioni ne' erogazioni  pubbliche,
ma neppure provvedimenti amministrativi legittimanti  l'esercizio  di
attivita' economiche, quali licenze,  autorizzazioni,  iscrizioni  in
elenchi e registri ed altri. 
    Il TAR Liguria riferisce di  essere  chiamato  a  decidere  sulla
domanda, proposta da una imprenditrice individuale,  di  annullamento
dell'informazione interdittiva antimafia  adottata  dal  Prefetto  di
Genova  in  esito  al  riscontro  del  tentativo   di   infiltrazione
nell'impresa da parte di una organizzazione «ndranghetista» locale. 
    L'impugnazione e' stata spiegata con cinque  motivi  di  ricorso,
tutti incentrati sulla illegittimita' della  valutazione  prefettizia
in ordine al rapporto (di agevolazione o condizionamento) tra impresa
e  clan.  Di  tali  censure  il  Tribunale   amministrativo   afferma
l'infondatezza, alla luce della irreprensibilita' della decisione del
prefetto quanto al riscontro di elementi chiaramente  rivelatori  del
tentativo di infiltrazione mafiosa. 
    Tuttavia, il rimettente rappresenta che la  ricorrente  ha  anche
lamentato gli effetti  gravemente  pregiudizievoli  dell'informazione
interdittiva  che  le  precludono   l'esercizio   dell'attivita'   di
lavanderia e stireria, dalla quale la stessa  trarrebbe  i  mezzi  di
sostentamento per se' e per  il  proprio  figlio  disabile,  con  lei
convivente. In proposito, lo stesso TAR da' atto di aver sospeso, con
precedente ordinanza cautelare, l'efficacia dell'atto gravato, avendo
ritenuto   «che   l'inibizione   dello   svolgimento   dell'attivita'
commerciale, costituente conseguenza  della  cautela  antimafia,  sia
suscettibile  di  arrecare   all'interessata   un   danno   grave   e
irreparabile». 
    1.1.- In punto di rilevanza, il giudice a quo assume che, per  la
ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione, il ricorso  sarebbe
da rigettare, ma che il giudizio avrebbe esito  diverso  in  caso  di
accoglimento delle questioni prospettate: infatti, la declaratoria di
illegittimita'   costituzionale   dell'art.   92    cod.    antimafia
«comporterebbe   l'annullamento    dell'informazione    interdittiva,
adottata dall'autorita' prefettizia senza valutare le conseguenze sui
mezzi di sostentamento». L'imprenditrice avrebbe, infatti, dimostrato
che l'attivita' commerciale e' l'unica  fonte  di  guadagno  con  cui
sostiene le  indispensabili  esigenze  di  vita  sue  e  del  figlio,
bisognoso di costanti cure mediche. 
    1.2.- In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
lamenta, anzitutto, la  disparita'  di  trattamento  tra  i  soggetti
destinatari della informazione interdittiva e quelli  interessati  da
misure di prevenzione personale applicate dall'autorita' giudiziaria. 
    Per queste ultime, infatti, l'art. 67, comma  5,  cod.  antimafia
attribuisce al tribunale della prevenzione la facolta'  di  escludere
le decadenze e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,
«nel caso in cui per effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i
mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia». Per  contro,
analogo potere di  esclusione  delle  conseguenze  della  misura  non
risulterebbe previsto dall'art. 92 cod. antimafia in capo al prefetto
che  adotta  l'informazione  interdittiva,  e  cio'   nonostante   la
sostanziale coincidenza dei suoi effetti, sul  versante  considerato,
con quelli propri delle misure di prevenzione personali. 
    Secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  la  differente  disciplina
sarebbe irragionevole atteso che le misure di prevenzione giudiziaria
e quelle di prevenzione amministrativa sarebbero in egual modo misure
anticipatorie in difesa della legalita'. In proposito, il TAR Liguria
richiama la sentenza n. 180 del 2022 di questa Corte nella  parte  in
cui ha  affermato  che  gli  elementi  di  differenziazione  dei  due
istituti (per autorita' emanante e presupposti applicativi) non  sono
sufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari
di sostentamento economico  sia  assicurata  solamente  alle  persone
colpite dalla prima categoria di misure. 
    A dire del rimettente, la diseguaglianza si paleserebbe  in  modo
manifesto proprio nel caso  del  destinatario  dell'interdittiva  che
gestisca una microimpresa individuale, in quanto  questa  e'  la  sua
unica fonte di reddito con cui provvede ai bisogni propri e della sua
famiglia. 
    1.2.1.-  Non  attenuerebbero  il  lamentato  contrasto   con   il
principio di eguaglianza altre previsioni che l'ordinamento detta  in
tema di effetti dell'interdittiva. 
    In primo luogo, la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. non
sarebbe  elisa  dall'onere  dell'amministrazione  di  verificare   la
persistenza dei presupposti della misura dopo dodici mesi, «ai  sensi
dell'art. 86, comma  2»  cod.  antimafia,  sia  perche'  il  prefetto
potrebbe non ravvisare  delle  sopravvenienze  tali  da  superare  il
ravvisato  pericolo  di  infiltrazione,  sia  perche'  l'interruzione
dell'attivita' economica per  un  anno  potrebbe  gia'  aver  sortito
conseguenze irreversibili sulla sopravvivenza dell'impresa. 
    In secondo  luogo,  la  disparita'  di  trattamento  non  sarebbe
neppure ovviata dalla facolta'  per  l'imprenditore  di  accedere  al
controllo giudiziario di cui  all'art.  34-bis  cod.  antimafia,  che
consente la prosecuzione dell'attivita'  economica  nel  rispetto  di
obblighi e sotto la vigilanza di un "controllore giudiziario"  e  del
giudice delegato del  tribunale  della  prevenzione.  Questa  misura,
infatti: 1) puo' essere concessa dal giudice  della  prevenzione  nel
solo caso di agevolazione occasionale dell'associazione malavitosa da
parte dell'impresa; 2) non  ha  efficacia  retroattiva  (salvo  nelle
procedure di evidenza pubblica, «ai  sensi  dell'art.  92,  comma  2,
[recte: 94, comma 2,]» del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,
recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo  1
della legge 21 giugno 2022, n.  78,  recante  delega  al  Governo  in
materia  di  contratti  pubblici»);  3)  comporta  un  compenso   del
"controllore" che viene posto a carico  dell'imprenditore,  il  quale
vede,   pertanto,    ridotto    l'utile    ricavato    dall'esercizio
dell'attivita' economica controllata da  destinare  al  sostentamento
proprio e della sua famiglia. 
    1.2.2.- Il TAR Liguria rammenta ancora che con la citata sentenza
n. 180 del 2022, e gia' in precedenza con la sentenza n. 57 del 2020,
questa Corte ha invitato il legislatore a porre rimedio al vulnus  in
parola, ma questo  non  vi  ha  provveduto.  Tale  protratta  inerzia
legittimerebbe, allora, l'adozione di una pronuncia manipolativa  per
accordare la protezione a diritti fondamentali. 
    1.3.- Il giudice a quo prospetta, inoltre,  la  violazione  degli
artt. 4 e 41 Cost. 
    La lesione dei citati parametri costituzionali  sarebbe  evidente
nella fattispecie al suo esame in cui, a seguito dell'emissione della
informazione interdittiva da parte  del  prefetto,  l'amministrazione
comunale ha avviato il procedimento di revoca del titolo  abilitativo
per l'esercizio dell'attivita' commerciale di lavanderia. 
    Infatti, per un verso, nei casi di  «sostanziale  sovrapposizione
fra persona [e] attivita' economica», come nell'impresa  individuale,
il provvedimento interdittivo comprimerebbe direttamente  il  diritto
al  lavoro  del   suo   destinatario.   Tale   diritto   fondamentale
riconosciuto a tutti i cittadini, e persino al detenuto a seguito  di
condanna, dovrebbe essere garantito a fortiori al soggetto interdetto
per cui non vi e' un accertamento di responsabilita' penale. 
    Inoltre, per altro verso, il travolgimento dei titoli abilitativi
di natura amministrativa per l'esercizio delle  attivita'  economiche
prettamente privatistiche, che discende  dall'interdittiva,  comporta
l'espulsione dell'imprenditore dal circuito dell'economia legale  con
pregiudizio non soltanto del diritto  individuale  costituzionalmente
tutelato alla liberta' di impresa, ma anche dell'interesse pubblico a
sottrarre spazi di intervento  e  di  influenza  alle  organizzazioni
mafiose (si cita ancora la sentenza n. 180 del 2022 di questa Corte). 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non  e'  intervenuto
in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il TAR Liguria dubita, in riferimento  agli  artt.  3,  primo
comma, 4 e 41 Cost., della legittimita' costituzionale  dell'art.  92
del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede in capo al
prefetto,  che  emette  l'informazione  interdittiva,  il  potere  di
escluderne gli effetti che  impediscono  o  pregiudicano  l'esercizio
delle attivita' imprenditoriali, se da essi  derivi  la  mancanza  di
mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la
sua famiglia. 
    Per il giudice rimettente, l'omessa previsione determinerebbe, in
primo    luogo,    l'irragionevole    disparita'    di    trattamento
dell'interdetto rispetto al destinatario delle misure di  prevenzione
personali, in favore del quale, invece,  l'art.  67,  comma  5,  cod.
antimafia riconosce all'autorita'  giudiziaria  siffatto  potere;  in
secondo luogo, vulnererebbe il diritto al lavoro  e  la  liberta'  di
iniziativa economica dell'imprenditore individuale. 
    2.- In via preliminare, occorre dare conto della circostanza che,
poco dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione (10  marzo  2025),
il potere, di cui il rimettente censura la  mancata  attribuzione  al
prefetto, e' stato assegnato a tale  organo  dall'art.  3,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 11 aprile  2025,  n.  48  (Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale  in
servizio,  nonche'   di   vittime   dell'usura   e   di   ordinamento
penitenziario), convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80. 
    Come  espressamente  indicato  nella  relazione  illustrativa  al
disegno di legge di conversione, la disposizione e' stata  introdotta
per dare seguito al monito espresso da questa Corte con  la  sentenza
n.  180  del  2022,  che,  dopo  aver  riscontrato   l'ingiustificata
disparita' di  trattamento  dell'interdetto  rispetto  al  prevenuto,
quanto al diverso regime giuridico della esclusione delle conseguenze
"di natura amministrativa" che dalle due misure derivano, ha ritenuto
che fosse rimessa alla discrezionalita' legislativa la  scelta  della
disciplina con cui rimediare a tale vulnus. 
    In particolare, il legislatore, con la su richiamata novella,  ha
inserito  nel  codice  antimafia  -  di  seguito  all'art.  94,   che
stabilisce gli «[e]ffetti delle informazioni del prefetto»  -  l'art.
94.1, rubricato «[l]imitazione degli effetti delle  informazioni  del
prefetto per le imprese individuali». 
    Tale disposizione ora prevede che il prefetto,  «qualora  ritenga
sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia
interdittiva, puo' escludere uno o piu' divieti e decadenze  previsti
all'articolo 67, comma 1» quando dall'interdizione derivi la mancanza
dei mezzi di sostentamento al destinatario e alla sua famiglia (comma
1). Il beneficio della modulazione degli effetti dell'interdittiva e'
concedibile  «su  documentata  istanza  del   titolare   dell'impresa
individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo  interforze
istituito presso la prefettura competente» (comma 2). 
    L'introduzione dell'istituto non e'  stata  accompagnata  da  una
apposita disciplina transitoria, ma - secondo la prima giurisprudenza
(TAR per la Sicilia, sezione prima, ordinanza 10 settembre  2025,  n.
461 e TAR per la Lombardia,  sezione  staccata  di  Brescia,  sezione
prima, ordinanza 4 settembre 2025, n. 796) e la prassi amministrativa
(per esempio, provvedimento del Prefetto di Palermo 13 agosto 2025) -
anche   il   destinatario   delle   informazioni   antimafia   emesse
anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 94.1 del d.lgs. n.  159
del 2011 ha facolta' di proporre  istanza  all'organo  amministrativo
per ottenere la limitazione degli effetti interdittivi in atto. 
    2.1.- Alla luce  della  descritta  portata  della  novella,  deve
escludersi che questa dia  luogo  alla  restituzione  degli  atti  al
giudice a quo  per  un  nuovo  esame  della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza delle questioni. 
    Benche', infatti, l'art. 94.1  cod.  antimafia  abbia  certamente
modificato in modo  significativo  il  quadro  normativo  in  cui  si
inserisce la disposizione censurata, la novella e' ininfluente  nella
definizione del processo principale (tra le tante, sentenze n. 203  e
n. 172 del 2024, n. 193 del 2022 e n. 253 del 2017). 
    Infatti, il TAR Liguria e' chiamato a giudicare dell'impugnazione
di  un  provvedimento  prefettizio   di   informazione   interdittiva
antimafia e, secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  lo
ius superveniens che riguarda i «parametr[i] [e il]  fondamento»  del
potere amministrativo esercitato  (ordinanza  n.  30  del  2024)  non
spiega   effetti   sul   sindacato   di   legittimita'   degli   atti
dell'amministrazione. Questo, infatti, e' sottoposto al principio del
tempus regit actum e va, dunque, condotto in base alle norme  vigenti
al momento della loro adozione (ex  plurimis,  sentenze  n.  172  del
2024, n. 227 del 2021, n. 170 e n. 7 del 2019 e n. 240 del 2018). 
    Inoltre, l'ordinanza di rimessione non riferisce  che  sia  stata
avanzata  dalla  ricorrente,  ne'  prima  ne'  durante  il   processo
amministrativo, una apposita domanda al  prefetto  per  limitare  gli
effetti interdittivi. 
    3.- Tanto premesso, le questioni sollevate sono inammissibili per
difetto di rilevanza. 
    In particolare, il rimettente chiede l'addizione di una norma  di
cui non sarebbe chiamato a fare applicazione (tra le altre,  sentenze
n. 127 del 2025, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze  n.  130
del 2021 e n. 259 del 2016), secondo quanto  emerge  chiaramente  dal
thema decidendum del giudizio a quo. 
    Infatti, l'ordinanza espone che i cinque motivi  di  impugnazione
proposti dalla ricorrente vertono esclusivamente sulla illegittimita'
del  giudizio   prefettizio   di   sussistenza   del   tentativo   di
infiltrazione  mafiosa  nell'impresa,  in  base  al  quale  e'  stato
adottato il provvedimento interdittivo. 
    Diversamente, gli effetti fortemente pregiudizievoli della misura
interdittiva di cui si  e'  «altresi'»  lamentata  l'imprenditrice  -
costituiti  dall'inibizione  dell'esercizio   della   sua   attivita'
commerciale che costituirebbe  l'unica  fonte  per  il  sostentamento
proprio e del figlio  disabile  -  sono  stati  qualificati  dal  TAR
rimettente come danno grave e irreparabile  che  ha  giustificato  la
sospensione dell'informazione interdittiva nella gia' celebrata  fase
cautelare. 
    Ebbene, in tale quadro  processuale,  non  supera  il  vaglio  di
plausibilita' la motivazione sulla rilevanza, secondo cui, nonostante
«l'impugnativa   appa[ia]   insuscettibile   di   accoglimento»   per
infondatezza dei motivi di ricorso, la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 «comporterebbe
l'annullamento     dell'informazione      interdittiva,      adottata
dall'autorita' prefettizia senza valutare le conseguenze sui mezzi di
sostentamento» che all'interdetta derivano in virtu' delle  decadenze
e  dei  divieti  che  la  legge  riconnette  all'emissione  di   quel
provvedimento. 
    E' dirimente, infatti, la considerazione che la norma di  cui  il
rimettente invoca l'aggiunta (la previsione in capo al  prefetto  del
potere di modulare l'efficacia del  provvedimento  interdittivo)  non
attiene alla valutazione discrezionale sulla sussistenza del  rischio
infiltrativo che costituisce  uno  dei  presupposti  per  l'emissione
dell'informazione antimafia (artt. 84, commi 3 e 4, 91,  comma  6,  e
92, comma 1, cod. antimafia), bensi' riguarda  la  limitazione  degli
effetti che discendono dall'adottata interdizione (artt. 91, commi  1
e 1-bis, e 94, commi 1 e  2,  cod.  antimafia,  nonche',  secondo  la
corrente giurisprudenza amministrativa, art. 89-bis cod. antimafia). 
    Ma le norme sugli effetti della misura non sono quelle alla  luce
delle quali il  TAR  Liguria  e'  chiamato  a  giudicare  le  censure
proposte dalla  ricorrente,  proprio  perche'  con  queste  e'  stato
contestato solo l'an del provvedimento interdittivo e non la  portata
della sua efficacia. 
    Nella stessa prospettiva, deve escludersi ancora che il TAR possa
d'ufficio dichiarare la nullita'  dell'informazione  interdittiva  ai
sensi dell'art. 31, comma 4, dell'Allegato  1  (Codice  del  processo
amministrativo)  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo): infatti, l'unica ipotesi in  cui  la  giurisprudenza
amministrativa riconosce che il provvedimento e' nullo  per  «difetto
assoluto di attribuzione» (art. 21-septies, comma 1,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»),
a  causa  del  sopravvenire  di  una   sentenza   di   illegittimita'
costituzionale  di   una   disposizione   che   disciplina   l'azione
amministrativa,  e'  quella  in  cui  e'  caducata  una   norma   che
attribuisce il potere esercitato e non gia' quella in cui e'  colpita
una norma che ne disciplina le modalita' di esercizio (si vedano, tra
le altre, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 24 luglio 2025,
n. 6603; sezione quarta, sentenza 3 marzo 2014, n. 993). 
    In conclusione, e' evidente che,  nella  specie,  e'  carente  il
necessario rapporto di strumentalita' e di  pregiudizialita'  tra  la
risoluzione del dubbio di legittimita' costituzionale e la  decisione
della controversia oggetto  del  giudizio  principale  (ex  plurimis,
sentenza n. 249 del 2021; ordinanza n. 194 del 2022).