ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati  dell'8
maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A), promosso dalla Corte d'appello  di
Ancona, seconda sezione civile, con ricorso depositato in cancelleria
il 26 marzo 2025 e iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2025, fase di ammissibilita'. 
    Udita nella camera di consiglio del 6  ottobre  2025  la  Giudice
relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025. 
    Ritenuto che, con ricorso  depositato  il  26  marzo  2025  (reg.
confl. pot. n. 3 del 2025), la Corte  d'appello  di  Ancona,  seconda
sezione civile, ha promosso  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato in riferimento  alla  deliberazione  dell'8  maggio  2024
della Camera dei deputati (doc. IV-ter, n. 6-A), con la quale  si  e'
affermato che le dichiarazioni  rese  dall'allora  deputato  Vittorio
Sgarbi, nel post pubblicato  sulla  propria  pagina  Facebook  del  6
maggio 2019, costituissero  opinioni  espresse  nell'esercizio  delle
funzioni parlamentari ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione, come tali insindacabili; 
    che la ricorrente espone di  essere  investita  del  giudizio  di
appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6
aprile 2021 che - pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
Vittorio Sgarbi nei confronti di Alex Marini,  all'epoca  consigliere
della Provincia autonoma di Trento, (per le dichiarazioni  da  questo
rese in occasione della nomina del primo quale presidente del Mart  -
Museo  di  arte  moderna  contemporanea   di   Trento   e   Rovereto,
asseritamente  diffamatorie  e  lesive   dell'onore   e   reputazione
dell'attore), nonche' sulla  domanda  riconvenzionale  del  convenuto
(per le dichiarazioni rese da quest'ultimo in relazione alla medesima
vicenda e ritenute parimenti offensive)  -  ha  respinto  la  domanda
della parte attrice e  accolto  quella  riconvenzionale,  condannando
l'ex deputato al pagamento di una somma a titolo di  risarcimento  in
favore di Alex Marini; 
    che la ricorrente riferisce che la  Camera  dei  deputati,  nella
seduta dell'8 maggio 2024, ha approvato la proposta, formulata  dalla
Giunta per le  autorizzazioni,  di  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse da Vittorio  Sgarbi,  all'epoca  dei  fatti  deputato  (doc.
IV-ter, n. 6-A); 
    che, a avviso della Corte d'appello di Ancona,  la  deliberazione
della Camera dei deputati  rileverebbe  «un  non  corretto  esercizio
delle attribuzioni riservate a detto organo istituzionale  in  ordine
al potere di valutare la condotta addebitata  al  Dott.  Sgarbi»,  in
quanto le opinioni manifestate nel post - riportate integralmente nel
ricorso - non sarebbero riconducibili ad un  contrasto  tra  soggetti
politici ne' ad attivita' di critica e denuncia politica, come invece
richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in  materia
di insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, secondo la ricorrente, le dichiarazioni di  Vittorio  Sgarbi
sarebbero piuttosto espressione dell'esercizio del diritto di cronaca
e di critica ai sensi dell'art. 21 Cost.,  «la  sussistenza  dei  cui
limiti e' tuttavia  demandata  all'esclusivo  accertamento  da  parte
dell'Autorita' giudiziaria», precluso nella specie dalla  Camera  dei
deputati con la deliberazione in questione «in violazione degli artt.
68 e 102 della Costituzione»; 
    che, dunque, la  Corte  d'appello  di  Ancona  ritiene  di  dover
promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri  dello  Stato  per
mancanza del presupposto del nesso funzionale, necessario  invece  ai
fini della delibera di insindacabilita'. 
    Considerato che, con il ricorso indicato in  epigrafe,  la  Corte
d'appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della  Camera  dei
deputati, in relazione alla insindacabilita' delle opinioni  espresse
dall'allora deputato Vittorio Sgarbi nei  riguardi  di  Alex  Marini,
all'epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, in un  post
pubblicato sulla pagina Facebook del 6 maggio 2019,  come  deliberata
nella seduta dell'8 maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A); 
    che nella presente fase del giudizio, questa Corte e' chiamata  a
deliberare, in camera di consiglio  e  senza  contraddittorio,  sulla
sola sussistenza dei  requisiti  soggettivo  e  oggettivo  prescritti
dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti  a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono  e
per la delimitazione della sfera di attribuzioni  determinata  per  i
predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita'; 
    che, quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta  la
legittimazione attiva della Corte d'appello di  Ancona  a  promuovere
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,  in  quanto  organo
giurisdizionale,  collocato  in   una   posizione   di   indipendenza
costituzionalmente  garantita,  competente  a   dichiarare   in   via
definitiva, per il procedimento di cui e' investito, la volonta'  del
potere cui appartiene (ordinanze n. 140 del 2025, n. 34 del 2024,  n.
204, n. 175, n. 154, n. 34 e n. 1 del 2023); 
    che,  parimenti,  deve  essere  riconosciuta  la   legittimazione
passiva della  Camera  dei  deputati  a  essere  parte  del  presente
conflitto, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva
la propria volonta' in ordine all'applicazione delle  prerogative  di
cui all'art. 68, primo comma, Cost. (ancora,  ordinanze  n.  140  del
2025, n. 34 del 2024, n. 175, n. 34 e n. 1 del 2023); 
    che, quanto al profilo oggettivo, la ricorrente  lamenta  che  la
deliberazione  della  Camera  dei  deputati  dell'8  maggio  2024  ha
determinato  una  lesione  della  propria  sfera   di   attribuzioni,
costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio  ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere  di
dichiarare l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da  un  suo
componente ai sensi dell'art. 68,  primo  comma,  Cost.  (da  ultimo,
ordinanza n. 140 del 2025); 
    che,  pertanto,  esiste  la  materia  del   conflitto,   la   cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte; 
    che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n.  87  del
1953, si rende opportuna  la  notificazione  anche  al  Senato  della
Repubblica, stante l'identita' della posizione costituzionale dei due
rami del Parlamento in  relazione  alle  questioni  di  principio  da
trattare (ex plurimis, ordinanze n. 179 del 2023, n. 250 del  2022  e
n. 91 del 2016).