ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n.  2  (Modifiche
all'articolo 1 della legge regionale n. 5  del  2023  in  materia  di
assistenza primaria),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il  1°  aprile  2025,  depositato  in
cancelleria il 2 aprile 2025, iscritto al n. 16 del registro  ricorsi
2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,
prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   della
Sardegna; 
    udita nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2025  la  Giudice
relatrice Maria Alessandra Sandulli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocata  Sonia  Sau  per  la  Regione
autonoma della Sardegna; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  il  1°  aprile  2025,  depositato  il
successivo 2 aprile, e iscritto al n. 16 del registro  ricorsi  2025,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della  legge  della
Regione Sardegna 31 gennaio 2025,  n.  2  (Modifiche  all'articolo  1
della legge  regionale  n.  5  del  2023  in  materia  di  assistenza
primaria), che modifica il comma 2-ter, secondo periodo, dell'art.  1
della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5  (Disposizioni
urgenti   in   materia   di   assistenza   primaria).   Disposizione,
quest'ultima, introdotta dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  della
Regione  Sardegna  20  agosto  2024,  n.  12  (Modifiche  alla  legge
regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza  primaria),  che  e'
stato, a sua volta, impugnato dallo Stato, con il ricorso iscritto al
n. 39 del registro ricorsi 2024 e  deciso  da  questa  Corte  con  la
sentenza n. 84 del 2025. 
    L'Avvocatura generale, in premessa, rileva che il citato art.  1,
comma 2-ter, secondo periodo, prevede la possibilita'  di  richiamare
in servizio i medici in quiescenza che abbiano  aderito  ai  progetti
aziendali di assistenza primaria e continuita'  assistenziale,  senza
escludere i medici di medicina generale, per i quali, invece,  l'art.
21, comma 1, lettera j), dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina dei rapporti con i  medici  di  medicina  generale  del  4
aprile 2024 (d'ora in avanti: ACN) preclude espressamente il  rientro
in servizio, se gia' in quiescenza. 
    L'art. 1, comma 1, della  legge  reg.  Sardegna  n.  2  del  2025
(oggetto dell'odierno giudizio) sostituendo, al citato art. 1,  comma
2-ter, secondo periodo, della legge reg.  Sardegna  n.  5  del  2023,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna
n. 12 del 2024, le parole «sino al 31 dicembre  2024»  con  la  frase
«sino all'espletamento delle nuove procedure  di  assegnazione  delle
sedi di assistenza primaria e continuita'  assistenziale  e  comunque
entro e non oltre il 30  giugno  2025»,  proroga  gli  effetti  della
disposizione senza incidere sul contenuto del citato  art.  1,  comma
2-ter. 
    Pertanto,  lo  stesso  art.  1,  comma  2-ter,   nella   versione
risultante dalla modifica impugnata nel  presente  giudizio,  dispone
che «[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di
assistenza  nel  territorio  e  con  la  prioritaria   finalita'   di
individuare misure  organizzative  atte  ad  assicurare  l'assistenza
sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione,  sono
autorizzate a  fornire  a  tutti  i  medici  impegnati  nei  progetti
aziendali  di  assistenza  primaria  e  continuita'  assistenziale  i
ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire  lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti  pubblici).  La
disposizione e', altresi', applicabile ai medici  in  quiescenza  che
abbiano aderito  ai  progetti  aziendali  di  assistenza  primaria  e
continuita' assistenziale, anche con contratti libero  professionali,
laddove non sia garantita la completa copertura delle cure  primarie,
per assicurarne  le  medesime  funzioni,  per  le  sole  attivita'  e
limitatamente ai pazienti degli  ambiti  territoriali  riferibili  ai
predetti progetti, sino all'espletamento  delle  nuove  procedure  di
assegnazione  delle  sedi  di  assistenza  primaria   e   continuita'
assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025». 
    L'impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n.  2  del
2025, dunque, presenterebbe  i  medesimi  profili  di  illegittimita'
costituzionale contestati all'art.  1,  comma  1,  della  legge  reg.
Sardegna n. 12 del 2024 con il menzionato ricorso iscritto al  n.  39
reg. ric. del 2024. 
    In particolare,  esso  eccederebbe  dalle  competenze  statutarie
della Regione autonoma della Sardegna di cui agli  artt.  3,  4  e  5
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  (Statuto  speciale
per la Sardegna) e, ponendosi in contrasto con la  normativa  statale
di riferimento, nonche' con l'art. 21, comma 1, lettera j), dell'ACN,
violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di ordinamento civile, di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione. 
    Il ricorrente sottolinea che l'art. 1, comma 1, della legge  reg.
Sardegna n. 2 del 2025 non introduce misure correttive, ma si  limita
a intervenire, prorogandolo, sull'ambito  temporale  di  applicazione
dell'art. 1, comma 2-ter, secondo periodo, della legge reg.  Sardegna
n. 5 del 2023, che rimane, cosi', immutata nel contenuto sostanziale. 
    Il medico  di  medicina  generale  gia'  in  quiescenza  potrebbe
continuare, quindi, ad aderire  al  progetto  assistenziale  attivato
dall'azienda sanitaria locale (ASL), a disporre del  ricettario  e  a
riprendere, di fatto, funzioni analoghe - per natura e per  strumenti
impiegati - a quelle che aveva prima del pensionamento; in  tal  modo
ponendosi in contrasto con il citato art. 21, comma  1,  lettera  j),
dell'ACN. 
    Aggiunge, altresi', il Presidente del Consiglio dei ministri  che
ai medici di medicina generale non  potrebbe  neppure  estendersi  la
deroga di cui all'art. 2-bis, comma 5,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che  consente  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di richiamare
in  servizio  personale  sanitario  in  quiescenza  per  far   fronte
all'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  garantire  i
livelli essenziali di assistenza (LEA). 
    Solo ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) sarebbe
possibile, infatti,  rientrare  dalla  quiescenza  con  incarichi  di
lavoro autonomo, in quanto  espressamente  previsto  dalla  normativa
statale, mentre tale  possibilita'  sarebbe  preclusa,  dall'ACN,  ai
medici di medicina generale. 
    Quello dei medici di medicina generale, infatti, e'  un  rapporto
di lavoro  in  regime  convenzionale,  caratterizzato  dall'autonomia
professionale  e,  nella  specie  -  come  chiarito  dalla  Corte  di
cassazione (si citano sezioni  unite  civili,  ordinanza  21  ottobre
2005, n. 20344 e sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2008, n.  9142)  -
«un rapporto privatistico di lavoro autonomo  di  tipo  professionale
con la pubblica amministrazione». 
    Viene poi osservato che il legislatore statale  ha  demandato  la
disciplina del rapporto di lavoro del personale  medico  di  medicina
generale in regime di convenzione alla negoziazione  collettiva  gia'
con la legge 23 dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del  servizio
sanitario nazionale) e che tale sistema e' stato ribadito e precisato
dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a   norma
dell'articolo 1 della legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  il  quale
rimette la disciplina del rapporto tra il SSN e i medici di  medicina
generale e pediatri di libera  scelta  a  specifiche  convenzioni  di
durata triennale  conformi  agli  accordi  collettivi  nazionali.  Si
ricorda, inoltre, che l'art.  2-nonies  del  decreto-legge  29  marzo
2004, n.  81  (Interventi  urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di
pericolo per la  salute  pubblica),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 26 maggio 2004, n. 138, ha confermato  «la  struttura  di
regolazione  del  contratto  del  personale  sanitario   a   rapporto
convenzionale»,  garantito  mediante  la   conclusione   di   accordi
all'esito di un procedimento di contrattazione  collettiva,  definito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto,  la
disciplina di riferimento non  potrebbe,  nel  caso  di  specie,  che
essere rappresentata dalle disposizioni  dell'ACN,  e,  come  avrebbe
ricordato  questa  Corte  con  la  sentenza  n.  186  del  2016,   la
contrattazione collettiva nazionale del  settore  sarebbe  certamente
parte  della  materia  dell'ordinamento  civile;  cio'  al  fine   di
garantire la necessaria uniformita' di regolamentazione su  tutto  il
territorio nazionale, nonche' la conformita' del rapporto  di  lavoro
non solo alle prescrizioni della legislazione  statale,  ma  anche  a
quanto previsto dagli accordi collettivi di settore. 
    Da ultimo, la difesa statale rileva  che  non  sarebbe  possibile
superare  i  dedotti   profili   di   illegittimita'   costituzionale
ricorrendo  a  una   interpretazione   costituzionalmente   orientata
dell'impugnato art. 1, comma 1,  in  quanto  essi  non  deriverebbero
dall'assenza di un richiamo testuale dell'art. 21,  comma  1  lettera
j), dell'ACN,  ma  piuttosto  dal  contrasto  che  sussisterebbe  tra
quest'ultimo «e quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale  in
esame, che, prorogando l'efficacia  della  disposizione,  continua  a
violare i divieti posti dalla contrattazione collettiva di settore». 
    Per tali ragioni, il ricorrente ritiene che l'art.  1,  comma  1,
della  legge  reg.  Sardegna  n.  2  del  2025  violi  la  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per invasione del
perimetro riservato alla contrattazione collettiva. 
    2.- Con atto depositato il 7 maggio 2025,  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo di  dichiarare
non fondata la questione di legittimita' costituzionale. 
    La resistente premette che l'assistenza di base e la  continuita'
assistenziale sono aree dell'assistenza distrettuale, che,  ai  sensi
degli artt. 4 e 5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 (Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), rientrano tra i LEA, definiti,
nell'art. 1 del d.lgs. n. 502  del  1992,  come  le  prestazioni  che
devono  essere  obbligatoriamente  erogate  con  costi  totalmente  o
parzialmente a carico del SSN, in quanto strumenti di attuazione  del
diritto fondamentale alla tutela della  salute  di  cui  all'art.  32
Cost. 
    La  Regione  osserva,   quindi,   che   la   mancata   erogazione
dell'assistenza di base e della continuita' assistenziale a  tutti  i
cittadini costituirebbe una violazione dell'art. 32 Cost. e che  essa
sarebbe  tenuta,  facendosi   carico   della   relativa   spesa,   al
finanziamento  dei  suddetti  LEA   e   all'adozione   delle   misure
organizzative  necessarie  a   garantirne   l'effettiva   attuazione:
obiettivo per il cui raggiungimento la disponibilita'  di  un  numero
adeguato di medici qualificati sarebbe elemento imprescindibile. 
    Sempre in via preliminare, la Regione ricorda, poi, di aver  gia'
evidenziato, nel giudizio precedentemente svoltosi davanti  a  questa
Corte e conclusosi con la sentenza n.  26  del  2024,  le  criticita'
riscontrate nel garantire - sia a causa della  propria  conformazione
territoriale  e  delle  carenze  strutturali,  sia  per   la   scarsa
attrattivita' delle posizioni lavorative - l'assistenza primaria e la
continuita' assistenziale. 
    Tale situazione si sarebbe vieppiu' aggravata, a  causa,  per  un
verso,  dell'accesso  al  pensionamento  anticipato  introdotto   dal
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia
di  reddito  di  cittadinanza  e  di   pensioni),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 marzo  2019,  n.  26  e,  per  l'altro,
dell'impatto negativo  sull'attrattivita'  della  professione  medica
provocato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
    Dato tale contesto, la  resistente  mette  in  evidenza  di  aver
intrapreso,  a  partire  dal  2023,  una  serie  di  azioni  volte  a
fronteggiare  le  suddette  criticita'.  In  un  primo  momento,   ha
temporaneamente aumentato,  su  base  volontaria,  il  massimale  dei
medici  di  medicina  generale  operanti   in   sedi   disagiate   e,
successivamente, data la scarsa adesione alla  misura,  ha  destinato
risorse  alle  ASL,  per  finanziare  progetti  aziendali   volti   a
rafforzare l'assistenza  primaria  e  la  continuita'  assistenziale,
incentivando prioritariamente proprio i suddetti medici  di  medicina
generale. Le  ASL  avrebbero  conseguentemente  avviato  progetti  di
ambulatori straordinari di comunita' territoriale (ASCOT),  i  quali,
integrando  l'assistenza  primaria  nelle  aree  carenti,  in  attesa
dell'assegnazione  delle  sedi  vacanti   secondo   quanto   previsto
dall'ACN, sarebbero finalizzati a  garantire  agli  utenti  privi  di
medico di medicina generale le prestazioni ordinarie di competenza di
tali professionisti, quali prescrizioni,  visite,  rinnovo  di  piani
terapeutici, attivazione di assistenza domiciliare  e  certificazioni
di malattia. 
    La  Regione,  peraltro,  ricorda  di  aver  comunque   provveduto
annualmente a svolgere le procedure  per  l'assegnazione  delle  sedi
vacanti, senza esito positivo: tanto che nel 2024 sarebbero risultate
prive di copertura 527  sedi  su  1427  e  «oltre  mezzo  milione  di
persone» non avrebbero «nel proprio ambito il MMG [medico di medicina
generale], in particolare quelle che  non  risiedono  in  prossimita'
delle grandi aree urbane». 
    In ragione di  tali  criticita'  -  rileva  la  difesa  di  parte
resistente  -  la  Regione  non  avrebbe  potuto  esimersi  dal  dare
continuita', con la disposizione impugnata nell'odierno  giudizio,  a
una  misura  regionale  volta  a  garantire  la   dovuta   assistenza
sanitaria, in attesa dell'esito della procedura di assegnazione delle
sedi vacanti e, comunque sia, in attesa  di  interventi  statali  che
pongano  rimedio  alle  conseguenze  della  pluriennale  assenza   di
programmazione che ha portato all'attuale scenario. 
    La  difesa  regionale  ricorda,  inoltre,   che   le   criticita'
dell'assistenza primaria, alle quali  la  norma  regionale  impugnata
cercherebbe di dare risposta, sarebbero attestate anche dal  rapporto
del 4 marzo  2025  della  Fondazione  GIMBE  sul  Servizio  sanitario
nazionale. 
    Conclusa l'ampia ricostruzione in fatto sulle rilevate criticita'
nell'erogazione   dell'assistenza   primaria   e    di    continuita'
assistenziale, cui  sarebbe  stata  chiamata  a  ovviare  l'impugnata
disposizione legislativa regionale, la  resistente  ritiene  che  non
sussisterebbe  la  dedotta  invasione  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in  materia  di  ordinamento  civile,  in  cui,
secondo lo Stato, sarebbe incorso il legislatore regionale per essere
intervenuto  su  aspetti  del  rapporto  tra  il  Servizio  sanitario
regionale (SSR)  e  i  medici  di  medicina  generale  e  continuita'
assistenziale. 
    Sarebbe innanzitutto erroneo  il  presupposto  da  cui  muove  il
ricorrente  per  denunciare  la  dedotta  invasione   della   propria
competenza legislativa esclusiva.  Si  rileva,  in  particolare,  che
l'impugnata disposizione non  consentirebbe  ai  medici  di  medicina
generale  in   quiescenza   di   partecipare   alle   procedure   per
l'assegnazione delle sedi di assistenza primaria a  ciclo  di  scelta
(cosiddetti medici di base) e ad attivita' oraria  (guardie  mediche)
disciplinate dall'ACN e cosi' di (re)instaurare il relativo  rapporto
convenzionale con il SSR. Dal che deriverebbe la  non  rilevanza  nel
caso di specie  delle  «incompatibilita'  previste  dall'ACN  per  la
partecipazione alle predette procedure  (art.  19,  comma  2)  e  per
l'inserimento nel ruolo  dell'assistenza  primaria  oggetto  dell'ACN
(art. 21, comma 1, lett. j)». 
    A parere della Regione, infatti, i medici  di  medicina  generale
convenzionati,  cui  farebbe  riferimento  l'ACN,  non  sarebbero   -
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - tutti i  medici  che
hanno rapporti libero professionali con  il  SSR,  ma  esclusivamente
quelli di cui agli artt. 19 e seguenti del medesimo accordo. 
    Cio'  chiarito,  secondo  la  resistente  il   ricorso   sarebbe,
comunque, non fondato. 
    Innanzitutto, la Regione ribadisce che la mancata erogazione  dei
LEA determinerebbe la violazione dell'art. 32  Cost.  e  che  -  come
avrebbe affermato anche questa Corte nella sentenza n. 62 del 2020  -
alla piena realizzazione di tale diritto fondamentale concorrerebbero
anche la qualita' e l'indefettibilita' del servizio sanitario. 
    Su queste basi, la resistente evidenzia che alle regioni  -  come
chiarito anche dalla citata sentenza n.  62  del  2020  -  spetta  il
compito  di  organizzare  sul  territorio  il  suddetto  servizio   e
garantire l'erogazione delle relative  prestazioni  nel  rispetto  di
standard costituzionalmente conformi. 
    Pertanto, in presenza di situazioni che  non  consentirebbero  la
piena attuazione dell'art. 32 Cost., tanto  piu'  ove  lo  Stato  non
appronti alcuna misura per affrontare  tali  criticita',  le  regioni
avrebbero «il  dovere  di  adottare  misure  organizzative  idonee  a
tutelare il diritto alla salute di chi non ha accesso ai LEA». 
    Proprio a questa esigenza risponderebbe l'impugnata modifica  del
comma 2-ter, secondo periodo, dell'art. 1 della legge  reg.  Sardegna
n. 5 del 2023, che, approntando misure straordinarie  a  salvaguardia
di  un  diritto  costituzionalmente  garantito,   esplicherebbe   una
prevalente finalita' organizzativa, in funzione  attuativa  dell'art.
32 Cost., tale da escludere la violazione dedotta dal ricorrente. 
    Alla luce di cio', la Regione  aggiunge  (richiamando  ancora  la
sentenza n. 26 del 2024  di  questa  Corte)  che  la  disciplina  del
rapporto in convenzione dei medici dell'assistenza primaria  dovrebbe
necessariamente confrontarsi con gli effetti  che  essa  produce  sul
diritto dei cittadini alla tutela della salute. 
    In merito, poi, all'art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020,
come  convertito,  che  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  richiamato  a
sostegno dell'asserita illegittimita'  costituzionale  dell'impugnata
disposizione, la resistente chiede a questa Corte  di  autorimettersi
la questione diretta ad accertarne  l'illegittimita'  costituzionale,
nella parte in cui non include  i  medici  di  medicina  generale  in
quiescenza tra quelli chiamati a concorrere a  garantire  i  LEA,  in
quanto, non potendo le prestazioni rese da tali medici essere  svolte
da altri, di fatto  escluderebbe  dai  LEA  le  relative  prestazioni
distrettuali. 
    A tale riguardo la difesa regionale rileva che  una  disposizione
che, al dichiarato fine di  garantire  i  LEA,  consente  il  ricorso
eccezionale a medici di  ogni  categoria  e  persino  ai  veterinari,
purche' legati al SSR da rapporto di lavoro dipendente, ma  non  alla
categoria di medici che sarebbero chiamati in via esclusiva a erogare
le prestazioni  afferenti  a  specifiche  e  carenti  aree  dei  LEA,
sarebbe, per un verso, irragionevole, illogica e contraddittoria,  e,
per l'altro, contrastante con gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto,  pur
avendo la generale finalita'  di  garantire  tali  LEA,  escluderebbe
«ingiustificatamente dalla sua portata una parte dei titolari di tali
diritti, ovvero i cittadini  che  non  hanno  accesso  all'assistenza
primaria». 
    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la  Regione  chiede
che sia dichiarata la non fondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna  n.  2
del 2025. 
    3.- La Regione autonoma della  Sardegna,  in  vista  dell'udienza
pubblica,  ha  depositato  memoria,  nella  quale,  insistendo  sulle
posizioni espresse nell'atto di costituzione, ha  altresi'  ricordato
che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 2025, ha  dichiarato  non
fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, della  legge  reg.  Sardegna  n.  12  del  2024,  rilevando,
prosegue la resistente, la «chiara ratio organizzativa finalizzata  a
assicurare la completa  copertura  delle  cure  primarie,  altrimenti
pregiudicata dalla assenza nelle aree piu'  disagiate  di  medici  di
tale tipologia di assistenza». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  16  del
2025), il Presidente del Consiglio dei  ministri  impugna  l'art.  1,
comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del  2025,  che  sostituisce,
nel comma 2-ter,  secondo  periodo,  dell'art.  1  della  legge  reg.
Sardegna n. 5 del 2023, le parole «sino al 31 dicembre 2024»  con  la
frase «sino all'espletamento delle nuove  procedure  di  assegnazione
delle sedi di  assistenza  primaria  e  continuita'  assistenziale  e
comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025», cosi'  prorogando  gli
effetti di tale disposizione normativa. 
    Pertanto,  il  citato  art.  1,  comma  2-ter,   nella   versione
risultante dalla modifica impugnata nel  presente  giudizio,  dispone
che «[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di
assistenza  nel  territorio  e  con  la  prioritaria   finalita'   di
individuare misure  organizzative  atte  ad  assicurare  l'assistenza
sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione,  sono
autorizzate a  fornire  a  tutti  i  medici  impegnati  nei  progetti
aziendali  di  assistenza  primaria  e  continuita'  assistenziale  i
ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire  lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti  pubblici).  La
disposizione e', altresi', applicabile ai medici  in  quiescenza  che
abbiano aderito  ai  progetti  aziendali  di  assistenza  primaria  e
continuita' assistenziale, anche con contratti libero  professionali,
laddove non sia garantita la completa copertura delle cure  primarie,
per assicurarne  le  medesime  funzioni,  per  le  sole  attivita'  e
limitatamente ai pazienti degli  ambiti  territoriali  riferibili  ai
predetti progetti, sino all'espletamento  delle  nuove  procedure  di
assegnazione  delle  sedi  di  assistenza  primaria   e   continuita'
assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025». 
    A parere del ricorrente, la  disposizione  oggetto  del  presente
giudizio perpetuerebbe i vizi di illegittimita'  costituzionale  gia'
denunciati in riferimento all'art.  1,  comma  1,  della  legge  reg.
Sardegna n. 12 del 2024, che ha introdotto  il  citato  comma  2-ter,
impugnato con il ricorso iscritto al n. 39 reg. ric.  del  2024,  nel
frattempo respinto da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025. 
    Il legislatore sardo, pertanto, avrebbe ecceduto dalle competenze
statutarie di cui agli artt. 3, 4  e  5  dello  statuto  speciale,  e
avrebbe invaso la competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia  di  ordinamento  civile,  che  riserva  alla  contrattazione
collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale  medico
di medicina generale. 
    L'impugnata  disposizione,  infatti,   contrasterebbe   con   «la
normativa statale di riferimento nonche'  con  l'art.  21,  comma  1,
lettera j)», dell'ACN, in base  al  quale  e'  incompatibile  con  lo
svolgimento delle attivita' previste dall'ACN il medico che  «fruisca
di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente». 
    2.- Come  si  e'  gia'  ricordato,  la  disciplina  sarda,  nella
versione antecedente a  quella  modificata  dalla  disposizione  oggi
impugnata,  e'   stata   oggetto   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale deciso da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025.
Anche  in  quell'occasione  era  stata  denunciata   (con   argomenti
pressoche' identici a quelli odierni)  l'invasione  della  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. 
    E'   pertanto   opportuno   richiamare   alcuni   dei    passaggi
argomentativi della citata pronuncia, che ha rigettato  la  questione
sollevata sul  presupposto  che  la  disposizione  impugnata  dovesse
essere ascritta «alla competenza legislativa della  Regione  autonoma
della Sardegna nella materia "tutela della salute", in riferimento ai
profili organizzativi dell'assistenza primaria». 
    Innanzitutto, questa Corte - anche alla  luce  dei  piu'  recenti
approdi in materia  (sentenze  n.  124  e  n.  112  del  2023)  -  ha
riconosciuto alla disposizione impugnata «una ratio organizzativa, in
funzione  della  tutela   della   salute»,   volta   ad   «assicurare
l'assistenza primaria ai cittadini  residenti  in  zone  disagiate  e
sprovviste del medico di medicina generale»; cio' risultando  (allora
come ora) dalla lettera dello stesso art. 1, comma 2-ter, della legge
reg. Sardegna n. 5 del 2023, nel quale «e'  chiaramente  indicata  la
matrice finalistica che ha mosso  il  legislatore  regionale;  vi  si
legge, infatti, che lo  "scopo"  e'  quello  "di  garantire  uniformi
livelli essenziali di assistenza nel territorio", con "la prioritaria
finalita' di individuare  misure  organizzative  atte  ad  assicurare
l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree  disagiate  della
Regione"». 
    Su tali basi si e' riconosciuto che «[l]a disciplina regionale si
configura  [...]  "come  un   rimedio   organizzativo   straordinario
finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure  primarie"»
e si e' ritenuto, di  conseguenza,  non  sussistente  «il  denunciato
contrasto tra l'art. 21, comma 1, lettera j),  dell'ACN  e  la  norma
regionale impugnata, la quale non e' neppure elusiva della disciplina
della medicina generale, considerata nel suo complesso». 
    L'impugnata  disciplina  regionale  e'  stata  letta  come   «una
risposta  all'impossibilita'  di  ricorrere  ai  medici  di  medicina
generale regolarmente in convenzione per  assicurare  le  prestazioni
"essenziali" riconducibili a tali ambiti di assistenza, necessarie  a
garantire   "la   qualita'   e   l'indefettibilita'   del   servizio,
ogniqualvolta un individuo  dimorante  sul  territorio  regionale  si
trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute" (sentenza n.  62
del 2020)». 
    Si  e'  quindi  ribadito  che  «rientra  nella   "responsabilita'
organizzativa dell'ente territoriale"  (sentenza  n.  124  del  2023)
l'adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di  accertata
criticita' nella  fruizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
primaria, al fine di assicurare  l'effettivo  godimento  del  diritto
alla salute». 
    Pur non potendosi disconoscere la centralita' della «negoziazione
collettiva e la vincolativita' delle prescrizioni dell'ACN»,  si  e',
in conclusione, affermato che non si  puo'  precludere  alle  regioni
«l'adozione di misure organizzative straordinarie volte  a  dare  una
pronta  risposta  alle  criticita'  nella   fruizione   dei   livelli
essenziali di assistenza  primaria,  per  di  piu'  con  una  valenza
temporalmente  circoscritta,  allorche'  potrebbero   avere   effetti
secondari o riflessi sul convenzionamento». A ragionare diversamente,
infatti, si  impedirebbe  «alle  stesse  di  intervenire  con  propri
strumenti per evitare che tali contingenti criticita' determinino  il
sacrificio dell'effettivita' del fondamentale  diritto  alla  salute,
privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime». 
    3.-  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  nella  richiamata
sentenza, anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, della legge reg. Sardegna n.  2  del  2025,  deve  essere
dichiarata non fondata. 
    Come  rileva  lo  stesso  ricorrente,  il  contenuto   precettivo
dell'art. 1, comma 2-ter, secondo periodo, della legge reg.  Sardegna
n. 5 del 2023, cosi' come modificato dall'impugnato art. 1, comma  1,
della legge  reg.  Sardegna  n.  2  del  2025,  oggetto  dell'odierno
giudizio, e', infatti,  rimasto  inalterato,  avendo  il  legislatore
regionale unicamente prorogato il termine massimo di efficacia  della
disposizione  «sino  all'espletamento  delle   nuove   procedure   di
assegnazione  delle  sedi  di  assistenza  primaria   e   continuita'
assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025». 
    La modifica normativa non  smentisce  pertanto  il  carattere  di
misura organizzativa straordinaria che tenta di  dare  risposta  alla
contingente situazione di scopertura dell'assistenza primaria e della
continuita' assistenziale nella Regione. 
    Del resto, e' plausibile che le rilevate carenze in tale  ambito,
proprio per la loro gravita', non avrebbero potuto trovare  soluzione
nel breve periodo e si sarebbero protratte - circostanza che, a  ogni
modo, il ricorrente non ha  specificamente  messo  in  discussione  -
quando e' stato introdotto l'impugnato art. 1, comma 1,  della  legge
reg. Sardegna n. 2 del 2025. 
    4.- Per le  ragioni  che  precedono,  la  disposizione  impugnata
(cosi' come il citato art. 1, comma 2-ter, della legge reg.  Sardegna
n. 5 del 2023 nella versione originaria), per la sua finalita' e  per
i  suoi  intrinseci  contenuti,   va   ricondotta   alla   competenza
legislativa della  Regione  autonoma  della  Sardegna  nella  materia
«tutela  della  salute»,  in  riferimento  ai  profili  organizzativi
dell'assistenza primaria. 
    La censura relativa alla  lesione  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato  nella  materia  «ordinamento  civile»  non  e'
quindi fondata.