ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche
all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di
assistenza primaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 1° aprile 2025, depositato in
cancelleria il 2 aprile 2025, iscritto al n. 16 del registro ricorsi
2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della
Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la Giudice
relatrice Maria Alessandra Sandulli;
uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocata Sonia Sau per la Regione
autonoma della Sardegna;
deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 1° aprile 2025, depositato il
successivo 2 aprile, e iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2025,
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della
Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza
primaria), che modifica il comma 2-ter, secondo periodo, dell'art. 1
della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di assistenza primaria). Disposizione,
quest'ultima, introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge della
Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge
regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), che e'
stato, a sua volta, impugnato dallo Stato, con il ricorso iscritto al
n. 39 del registro ricorsi 2024 e deciso da questa Corte con la
sentenza n. 84 del 2025.
L'Avvocatura generale, in premessa, rileva che il citato art. 1,
comma 2-ter, secondo periodo, prevede la possibilita' di richiamare
in servizio i medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti
aziendali di assistenza primaria e continuita' assistenziale, senza
escludere i medici di medicina generale, per i quali, invece, l'art.
21, comma 1, lettera j), dell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4
aprile 2024 (d'ora in avanti: ACN) preclude espressamente il rientro
in servizio, se gia' in quiescenza.
L'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025
(oggetto dell'odierno giudizio) sostituendo, al citato art. 1, comma
2-ter, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna
n. 12 del 2024, le parole «sino al 31 dicembre 2024» con la frase
«sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle
sedi di assistenza primaria e continuita' assistenziale e comunque
entro e non oltre il 30 giugno 2025», proroga gli effetti della
disposizione senza incidere sul contenuto del citato art. 1, comma
2-ter.
Pertanto, lo stesso art. 1, comma 2-ter, nella versione
risultante dalla modifica impugnata nel presente giudizio, dispone
che «[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di
assistenza nel territorio e con la prioritaria finalita' di
individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza
sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono
autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti
aziendali di assistenza primaria e continuita' assistenziale i
ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). La
disposizione e', altresi', applicabile ai medici in quiescenza che
abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e
continuita' assistenziale, anche con contratti libero professionali,
laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie,
per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivita' e
limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai
predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di
assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuita'
assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025».
L'impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del
2025, dunque, presenterebbe i medesimi profili di illegittimita'
costituzionale contestati all'art. 1, comma 1, della legge reg.
Sardegna n. 12 del 2024 con il menzionato ricorso iscritto al n. 39
reg. ric. del 2024.
In particolare, esso eccederebbe dalle competenze statutarie
della Regione autonoma della Sardegna di cui agli artt. 3, 4 e 5
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale
per la Sardegna) e, ponendosi in contrasto con la normativa statale
di riferimento, nonche' con l'art. 21, comma 1, lettera j), dell'ACN,
violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione.
Il ricorrente sottolinea che l'art. 1, comma 1, della legge reg.
Sardegna n. 2 del 2025 non introduce misure correttive, ma si limita
a intervenire, prorogandolo, sull'ambito temporale di applicazione
dell'art. 1, comma 2-ter, secondo periodo, della legge reg. Sardegna
n. 5 del 2023, che rimane, cosi', immutata nel contenuto sostanziale.
Il medico di medicina generale gia' in quiescenza potrebbe
continuare, quindi, ad aderire al progetto assistenziale attivato
dall'azienda sanitaria locale (ASL), a disporre del ricettario e a
riprendere, di fatto, funzioni analoghe - per natura e per strumenti
impiegati - a quelle che aveva prima del pensionamento; in tal modo
ponendosi in contrasto con il citato art. 21, comma 1, lettera j),
dell'ACN.
Aggiunge, altresi', il Presidente del Consiglio dei ministri che
ai medici di medicina generale non potrebbe neppure estendersi la
deroga di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di richiamare
in servizio personale sanitario in quiescenza per far fronte
all'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire i
livelli essenziali di assistenza (LEA).
Solo ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) sarebbe
possibile, infatti, rientrare dalla quiescenza con incarichi di
lavoro autonomo, in quanto espressamente previsto dalla normativa
statale, mentre tale possibilita' sarebbe preclusa, dall'ACN, ai
medici di medicina generale.
Quello dei medici di medicina generale, infatti, e' un rapporto
di lavoro in regime convenzionale, caratterizzato dall'autonomia
professionale e, nella specie - come chiarito dalla Corte di
cassazione (si citano sezioni unite civili, ordinanza 21 ottobre
2005, n. 20344 e sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2008, n. 9142) -
«un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale
con la pubblica amministrazione».
Viene poi osservato che il legislatore statale ha demandato la
disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina
generale in regime di convenzione alla negoziazione collettiva gia'
con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e che tale sistema e' stato ribadito e precisato
dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale
rimette la disciplina del rapporto tra il SSN e i medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta a specifiche convenzioni di
durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali. Si
ricorda, inoltre, che l'art. 2-nonies del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 26 maggio 2004, n. 138, ha confermato «la struttura di
regolazione del contratto del personale sanitario a rapporto
convenzionale», garantito mediante la conclusione di accordi
all'esito di un procedimento di contrattazione collettiva, definito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, la
disciplina di riferimento non potrebbe, nel caso di specie, che
essere rappresentata dalle disposizioni dell'ACN, e, come avrebbe
ricordato questa Corte con la sentenza n. 186 del 2016, la
contrattazione collettiva nazionale del settore sarebbe certamente
parte della materia dell'ordinamento civile; cio' al fine di
garantire la necessaria uniformita' di regolamentazione su tutto il
territorio nazionale, nonche' la conformita' del rapporto di lavoro
non solo alle prescrizioni della legislazione statale, ma anche a
quanto previsto dagli accordi collettivi di settore.
Da ultimo, la difesa statale rileva che non sarebbe possibile
superare i dedotti profili di illegittimita' costituzionale
ricorrendo a una interpretazione costituzionalmente orientata
dell'impugnato art. 1, comma 1, in quanto essi non deriverebbero
dall'assenza di un richiamo testuale dell'art. 21, comma 1 lettera
j), dell'ACN, ma piuttosto dal contrasto che sussisterebbe tra
quest'ultimo «e quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale in
esame, che, prorogando l'efficacia della disposizione, continua a
violare i divieti posti dalla contrattazione collettiva di settore».
Per tali ragioni, il ricorrente ritiene che l'art. 1, comma 1,
della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 violi la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per invasione del
perimetro riservato alla contrattazione collettiva.
2.- Con atto depositato il 7 maggio 2025, si e' costituita in
giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo di dichiarare
non fondata la questione di legittimita' costituzionale.
La resistente premette che l'assistenza di base e la continuita'
assistenziale sono aree dell'assistenza distrettuale, che, ai sensi
degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), rientrano tra i LEA, definiti,
nell'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, come le prestazioni che
devono essere obbligatoriamente erogate con costi totalmente o
parzialmente a carico del SSN, in quanto strumenti di attuazione del
diritto fondamentale alla tutela della salute di cui all'art. 32
Cost.
La Regione osserva, quindi, che la mancata erogazione
dell'assistenza di base e della continuita' assistenziale a tutti i
cittadini costituirebbe una violazione dell'art. 32 Cost. e che essa
sarebbe tenuta, facendosi carico della relativa spesa, al
finanziamento dei suddetti LEA e all'adozione delle misure
organizzative necessarie a garantirne l'effettiva attuazione:
obiettivo per il cui raggiungimento la disponibilita' di un numero
adeguato di medici qualificati sarebbe elemento imprescindibile.
Sempre in via preliminare, la Regione ricorda, poi, di aver gia'
evidenziato, nel giudizio precedentemente svoltosi davanti a questa
Corte e conclusosi con la sentenza n. 26 del 2024, le criticita'
riscontrate nel garantire - sia a causa della propria conformazione
territoriale e delle carenze strutturali, sia per la scarsa
attrattivita' delle posizioni lavorative - l'assistenza primaria e la
continuita' assistenziale.
Tale situazione si sarebbe vieppiu' aggravata, a causa, per un
verso, dell'accesso al pensionamento anticipato introdotto dal
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e, per l'altro,
dell'impatto negativo sull'attrattivita' della professione medica
provocato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Dato tale contesto, la resistente mette in evidenza di aver
intrapreso, a partire dal 2023, una serie di azioni volte a
fronteggiare le suddette criticita'. In un primo momento, ha
temporaneamente aumentato, su base volontaria, il massimale dei
medici di medicina generale operanti in sedi disagiate e,
successivamente, data la scarsa adesione alla misura, ha destinato
risorse alle ASL, per finanziare progetti aziendali volti a
rafforzare l'assistenza primaria e la continuita' assistenziale,
incentivando prioritariamente proprio i suddetti medici di medicina
generale. Le ASL avrebbero conseguentemente avviato progetti di
ambulatori straordinari di comunita' territoriale (ASCOT), i quali,
integrando l'assistenza primaria nelle aree carenti, in attesa
dell'assegnazione delle sedi vacanti secondo quanto previsto
dall'ACN, sarebbero finalizzati a garantire agli utenti privi di
medico di medicina generale le prestazioni ordinarie di competenza di
tali professionisti, quali prescrizioni, visite, rinnovo di piani
terapeutici, attivazione di assistenza domiciliare e certificazioni
di malattia.
La Regione, peraltro, ricorda di aver comunque provveduto
annualmente a svolgere le procedure per l'assegnazione delle sedi
vacanti, senza esito positivo: tanto che nel 2024 sarebbero risultate
prive di copertura 527 sedi su 1427 e «oltre mezzo milione di
persone» non avrebbero «nel proprio ambito il MMG [medico di medicina
generale], in particolare quelle che non risiedono in prossimita'
delle grandi aree urbane».
In ragione di tali criticita' - rileva la difesa di parte
resistente - la Regione non avrebbe potuto esimersi dal dare
continuita', con la disposizione impugnata nell'odierno giudizio, a
una misura regionale volta a garantire la dovuta assistenza
sanitaria, in attesa dell'esito della procedura di assegnazione delle
sedi vacanti e, comunque sia, in attesa di interventi statali che
pongano rimedio alle conseguenze della pluriennale assenza di
programmazione che ha portato all'attuale scenario.
La difesa regionale ricorda, inoltre, che le criticita'
dell'assistenza primaria, alle quali la norma regionale impugnata
cercherebbe di dare risposta, sarebbero attestate anche dal rapporto
del 4 marzo 2025 della Fondazione GIMBE sul Servizio sanitario
nazionale.
Conclusa l'ampia ricostruzione in fatto sulle rilevate criticita'
nell'erogazione dell'assistenza primaria e di continuita'
assistenziale, cui sarebbe stata chiamata a ovviare l'impugnata
disposizione legislativa regionale, la resistente ritiene che non
sussisterebbe la dedotta invasione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in cui,
secondo lo Stato, sarebbe incorso il legislatore regionale per essere
intervenuto su aspetti del rapporto tra il Servizio sanitario
regionale (SSR) e i medici di medicina generale e continuita'
assistenziale.
Sarebbe innanzitutto erroneo il presupposto da cui muove il
ricorrente per denunciare la dedotta invasione della propria
competenza legislativa esclusiva. Si rileva, in particolare, che
l'impugnata disposizione non consentirebbe ai medici di medicina
generale in quiescenza di partecipare alle procedure per
l'assegnazione delle sedi di assistenza primaria a ciclo di scelta
(cosiddetti medici di base) e ad attivita' oraria (guardie mediche)
disciplinate dall'ACN e cosi' di (re)instaurare il relativo rapporto
convenzionale con il SSR. Dal che deriverebbe la non rilevanza nel
caso di specie delle «incompatibilita' previste dall'ACN per la
partecipazione alle predette procedure (art. 19, comma 2) e per
l'inserimento nel ruolo dell'assistenza primaria oggetto dell'ACN
(art. 21, comma 1, lett. j)».
A parere della Regione, infatti, i medici di medicina generale
convenzionati, cui farebbe riferimento l'ACN, non sarebbero -
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - tutti i medici che
hanno rapporti libero professionali con il SSR, ma esclusivamente
quelli di cui agli artt. 19 e seguenti del medesimo accordo.
Cio' chiarito, secondo la resistente il ricorso sarebbe,
comunque, non fondato.
Innanzitutto, la Regione ribadisce che la mancata erogazione dei
LEA determinerebbe la violazione dell'art. 32 Cost. e che - come
avrebbe affermato anche questa Corte nella sentenza n. 62 del 2020 -
alla piena realizzazione di tale diritto fondamentale concorrerebbero
anche la qualita' e l'indefettibilita' del servizio sanitario.
Su queste basi, la resistente evidenzia che alle regioni - come
chiarito anche dalla citata sentenza n. 62 del 2020 - spetta il
compito di organizzare sul territorio il suddetto servizio e
garantire l'erogazione delle relative prestazioni nel rispetto di
standard costituzionalmente conformi.
Pertanto, in presenza di situazioni che non consentirebbero la
piena attuazione dell'art. 32 Cost., tanto piu' ove lo Stato non
appronti alcuna misura per affrontare tali criticita', le regioni
avrebbero «il dovere di adottare misure organizzative idonee a
tutelare il diritto alla salute di chi non ha accesso ai LEA».
Proprio a questa esigenza risponderebbe l'impugnata modifica del
comma 2-ter, secondo periodo, dell'art. 1 della legge reg. Sardegna
n. 5 del 2023, che, approntando misure straordinarie a salvaguardia
di un diritto costituzionalmente garantito, esplicherebbe una
prevalente finalita' organizzativa, in funzione attuativa dell'art.
32 Cost., tale da escludere la violazione dedotta dal ricorrente.
Alla luce di cio', la Regione aggiunge (richiamando ancora la
sentenza n. 26 del 2024 di questa Corte) che la disciplina del
rapporto in convenzione dei medici dell'assistenza primaria dovrebbe
necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce sul
diritto dei cittadini alla tutela della salute.
In merito, poi, all'art. 2-bis, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020,
come convertito, che l'Avvocatura dello Stato ha richiamato a
sostegno dell'asserita illegittimita' costituzionale dell'impugnata
disposizione, la resistente chiede a questa Corte di autorimettersi
la questione diretta ad accertarne l'illegittimita' costituzionale,
nella parte in cui non include i medici di medicina generale in
quiescenza tra quelli chiamati a concorrere a garantire i LEA, in
quanto, non potendo le prestazioni rese da tali medici essere svolte
da altri, di fatto escluderebbe dai LEA le relative prestazioni
distrettuali.
A tale riguardo la difesa regionale rileva che una disposizione
che, al dichiarato fine di garantire i LEA, consente il ricorso
eccezionale a medici di ogni categoria e persino ai veterinari,
purche' legati al SSR da rapporto di lavoro dipendente, ma non alla
categoria di medici che sarebbero chiamati in via esclusiva a erogare
le prestazioni afferenti a specifiche e carenti aree dei LEA,
sarebbe, per un verso, irragionevole, illogica e contraddittoria, e,
per l'altro, contrastante con gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto, pur
avendo la generale finalita' di garantire tali LEA, escluderebbe
«ingiustificatamente dalla sua portata una parte dei titolari di tali
diritti, ovvero i cittadini che non hanno accesso all'assistenza
primaria».
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Regione chiede
che sia dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2
del 2025.
3.- La Regione autonoma della Sardegna, in vista dell'udienza
pubblica, ha depositato memoria, nella quale, insistendo sulle
posizioni espresse nell'atto di costituzione, ha altresi' ricordato
che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 2025, ha dichiarato non
fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, rilevando,
prosegue la resistente, la «chiara ratio organizzativa finalizzata a
assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti
pregiudicata dalla assenza nelle aree piu' disagiate di medici di
tale tipologia di assistenza».
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 16 del
2025), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 1,
comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, che sostituisce,
nel comma 2-ter, secondo periodo, dell'art. 1 della legge reg.
Sardegna n. 5 del 2023, le parole «sino al 31 dicembre 2024» con la
frase «sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione
delle sedi di assistenza primaria e continuita' assistenziale e
comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025», cosi' prorogando gli
effetti di tale disposizione normativa.
Pertanto, il citato art. 1, comma 2-ter, nella versione
risultante dalla modifica impugnata nel presente giudizio, dispone
che «[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di
assistenza nel territorio e con la prioritaria finalita' di
individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza
sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono
autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti
aziendali di assistenza primaria e continuita' assistenziale i
ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). La
disposizione e', altresi', applicabile ai medici in quiescenza che
abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e
continuita' assistenziale, anche con contratti libero professionali,
laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie,
per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivita' e
limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai
predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di
assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuita'
assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025».
A parere del ricorrente, la disposizione oggetto del presente
giudizio perpetuerebbe i vizi di illegittimita' costituzionale gia'
denunciati in riferimento all'art. 1, comma 1, della legge reg.
Sardegna n. 12 del 2024, che ha introdotto il citato comma 2-ter,
impugnato con il ricorso iscritto al n. 39 reg. ric. del 2024, nel
frattempo respinto da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025.
Il legislatore sardo, pertanto, avrebbe ecceduto dalle competenze
statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, e
avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione
collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico
di medicina generale.
L'impugnata disposizione, infatti, contrasterebbe con «la
normativa statale di riferimento nonche' con l'art. 21, comma 1,
lettera j)», dell'ACN, in base al quale e' incompatibile con lo
svolgimento delle attivita' previste dall'ACN il medico che «fruisca
di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente».
2.- Come si e' gia' ricordato, la disciplina sarda, nella
versione antecedente a quella modificata dalla disposizione oggi
impugnata, e' stata oggetto del giudizio di legittimita'
costituzionale deciso da questa Corte con la sentenza n. 84 del 2025.
Anche in quell'occasione era stata denunciata (con argomenti
pressoche' identici a quelli odierni) l'invasione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
E' pertanto opportuno richiamare alcuni dei passaggi
argomentativi della citata pronuncia, che ha rigettato la questione
sollevata sul presupposto che la disposizione impugnata dovesse
essere ascritta «alla competenza legislativa della Regione autonoma
della Sardegna nella materia "tutela della salute", in riferimento ai
profili organizzativi dell'assistenza primaria».
Innanzitutto, questa Corte - anche alla luce dei piu' recenti
approdi in materia (sentenze n. 124 e n. 112 del 2023) - ha
riconosciuto alla disposizione impugnata «una ratio organizzativa, in
funzione della tutela della salute», volta ad «assicurare
l'assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e
sprovviste del medico di medicina generale»; cio' risultando (allora
come ora) dalla lettera dello stesso art. 1, comma 2-ter, della legge
reg. Sardegna n. 5 del 2023, nel quale «e' chiaramente indicata la
matrice finalistica che ha mosso il legislatore regionale; vi si
legge, infatti, che lo "scopo" e' quello "di garantire uniformi
livelli essenziali di assistenza nel territorio", con "la prioritaria
finalita' di individuare misure organizzative atte ad assicurare
l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della
Regione"».
Su tali basi si e' riconosciuto che «[l]a disciplina regionale si
configura [...] "come un rimedio organizzativo straordinario
finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie"»
e si e' ritenuto, di conseguenza, non sussistente «il denunciato
contrasto tra l'art. 21, comma 1, lettera j), dell'ACN e la norma
regionale impugnata, la quale non e' neppure elusiva della disciplina
della medicina generale, considerata nel suo complesso».
L'impugnata disciplina regionale e' stata letta come «una
risposta all'impossibilita' di ricorrere ai medici di medicina
generale regolarmente in convenzione per assicurare le prestazioni
"essenziali" riconducibili a tali ambiti di assistenza, necessarie a
garantire "la qualita' e l'indefettibilita' del servizio,
ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si
trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute" (sentenza n. 62
del 2020)».
Si e' quindi ribadito che «rientra nella "responsabilita'
organizzativa dell'ente territoriale" (sentenza n. 124 del 2023)
l'adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata
criticita' nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza
primaria, al fine di assicurare l'effettivo godimento del diritto
alla salute».
Pur non potendosi disconoscere la centralita' della «negoziazione
collettiva e la vincolativita' delle prescrizioni dell'ACN», si e',
in conclusione, affermato che non si puo' precludere alle regioni
«l'adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una
pronta risposta alle criticita' nella fruizione dei livelli
essenziali di assistenza primaria, per di piu' con una valenza
temporalmente circoscritta, allorche' potrebbero avere effetti
secondari o riflessi sul convenzionamento». A ragionare diversamente,
infatti, si impedirebbe «alle stesse di intervenire con propri
strumenti per evitare che tali contingenti criticita' determinino il
sacrificio dell'effettivita' del fondamentale diritto alla salute,
privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime».
3.- Alla luce delle considerazioni svolte nella richiamata
sentenza, anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, deve essere
dichiarata non fondata.
Come rileva lo stesso ricorrente, il contenuto precettivo
dell'art. 1, comma 2-ter, secondo periodo, della legge reg. Sardegna
n. 5 del 2023, cosi' come modificato dall'impugnato art. 1, comma 1,
della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, oggetto dell'odierno
giudizio, e', infatti, rimasto inalterato, avendo il legislatore
regionale unicamente prorogato il termine massimo di efficacia della
disposizione «sino all'espletamento delle nuove procedure di
assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuita'
assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025».
La modifica normativa non smentisce pertanto il carattere di
misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla
contingente situazione di scopertura dell'assistenza primaria e della
continuita' assistenziale nella Regione.
Del resto, e' plausibile che le rilevate carenze in tale ambito,
proprio per la loro gravita', non avrebbero potuto trovare soluzione
nel breve periodo e si sarebbero protratte - circostanza che, a ogni
modo, il ricorrente non ha specificamente messo in discussione -
quando e' stato introdotto l'impugnato art. 1, comma 1, della legge
reg. Sardegna n. 2 del 2025.
4.- Per le ragioni che precedono, la disposizione impugnata
(cosi' come il citato art. 1, comma 2-ter, della legge reg. Sardegna
n. 5 del 2023 nella versione originaria), per la sua finalita' e per
i suoi intrinseci contenuti, va ricondotta alla competenza
legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia
«tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi
dell'assistenza primaria.
La censura relativa alla lesione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» non e'
quindi fondata.